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Document 02004L0018-20140101
Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts
Consolidated text: Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
2004L0018 — IT — 01.01.2014 — 013.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 (GU L 134, 30.4.2004, p.114) |
Modificato da:
Rettificato da:
DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2004
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato delle regioni ( 3 ),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 4 ), visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di conciliazione,
considerando quanto segue:
(1) |
In occasione di nuove modificazioni alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ( 5 ), 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ( 6 ) e 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ( 7 ), necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro rifusione in un unico testo. La presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce le possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano all'amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui al considerando 2. |
(2) |
L'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato. |
(3) |
Tali disposizioni di coordinamento dovrebbero rispettare, nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno Stato membro. |
(4) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la partecipazione di un offerente che è un organismo di diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico non causi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati. |
(5) |
Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile garantendo loro al tempo stesso di poter ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo. |
(6) |
Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato. |
(7) |
La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ( 8 ) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'Accordo», al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo. Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall'Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre opportuno che tali disposizioni di coordinamento garantiscano agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo. |
(8) |
Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un «dialogo tecnico», sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza. |
(9) |
Vista la diversità che presentano gli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per l'esecuzione e la progettazione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto deve fondarsi su criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali. |
(10) |
Un appalto pubblico è considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione delle attività di cui all'allegato I, anche se l'appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, anche nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. ►C2 Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all’oggetto principale dell’appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell’appalto non può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori per l’appalto in questione. ◄ |
(11) |
Occorre prevedere una definizione comunitaria degli accordi quadro nonché delle norme specifiche per gli accordi quadro conclusi in relazione ad appalti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Ai sensi di dette disposizioni un'amministrazione aggiudicatrice, quando conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se tutte le condizioni non sono state stabilite in anticipo nell'accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle condizioni non stabilite. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare quattro anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici. |
(12) |
Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In tale misura, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare in caso di rilancio del confronto competitivo per l'applicazione di un accordo quadro o di attuazione di un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente all'articolo 42. |
(13) |
Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. Qualsiasi operatore economico dovrebbe poter partecipare a detto sistema non appena presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e che soddisfa i criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici utilizzati e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche mediante un'ampia concorrenza. |
(14) |
Poiché l'uso della tecnica delle aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre introdurre una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture, lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi diversi dal prezzo. Per garantire il rispetto del principio di trasparenza possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che implicano una valutazione di elementi non quantificabili non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori, non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. |
(15) |
In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerate come aventi rispettato le disposizioni della presente direttiva. |
(16) |
Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione ad aste elettroniche e al dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva. |
(17) |
L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in considerazione dell'unione monetaria, è appropriato fissare soglie espresse in euro. Appare pertanto opportuno fissare le soglie in euro in modo da semplificare l'applicazione di tali disposizioni, pur garantendo il rispetto delle soglie espresse in diritti speciali di prelievo previste dall'accordo. In quest'ottica è altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro allo scopo di adeguarle, se necessario, in funzione delle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo. |
(18) |
Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati II A e II B, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato II B, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione. |
(19) |
Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione. Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia. |
(20) |
Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali ( 9 ). Tuttavia gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva. |
(21) |
In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all'attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni. Tali attività sono definite conformemente alle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ( 10 ); la presente direttiva non si applica pertanto agli appalti che sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE ai sensi dell'articolo 8 della medesima. |
(22) |
È opportuno prevedere i casi nei quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate per ragioni connesse alla sicurezza o ai segreti di Stato o a causa dell'applicabilità di particolari norme di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali, attinenti alla presenza di truppe di stanza o proprie delle organizzazioni internazionali. |
(23) |
A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione. |
(24) |
Nell'ambito dei servizi, gli appalti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di beni immobili o diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici. |
(25) |
L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi si deve dunque prevedere un'eccezione per gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Tuttavia tale eccezione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. Per trasmissione si dovrebbe intendere la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica. |
(26) |
I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone all'uopo selezionati o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici. |
(27) |
In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati. Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali. |
(28) |
L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'integrazione nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l'integrazioneo la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti. |
(29) |
Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni qualvolta ciò sia possibile, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti coperti dai requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice. |
(30) |
Le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente. |
(31) |
Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti particolarmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Tale situazione può in particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consenta di aggiudicare detti appalti, occorre prevedere una procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell'appalto. Tuttavia tale procedura non deve essere utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. |
(32) |
Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto. |
(33) |
Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. |
(34) |
Durante l'esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ( 11 ), stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. |
(35) |
Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono comportare per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. In tutta la misura del possibile i mezzi e le tecnologie prescelti dovrebbero essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri. |
(36) |
Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti li interessano. A tal fine occorre fornire loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È pertanto opportuno garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati, mediante strumenti appropriati, come i formulari standard di bandi di gara e la nomenclatura «Vocabolario comune per gli appalti» (CPV) («Common Procurement Vacabulary»), previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), come la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici. Nelle procedure ristrette, la pubblicità dovrebbe mirare più in particolare a permettere agli operatori economici degli Stati membri di manifestare il loro interesse per gli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare un'offerta in conformità alle condizioni prescritte. |
(37) |
Nel quadro della presente direttiva alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ( 13 ) e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) ( 14 ). Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo scopo, l'uso delle firme elettroniche ed, in particolare, della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato in tutta la misura del possibile. Inoltre l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi può costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello del servizio di certificazione fornito per questi dispositivi. |
(38) |
L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario. |
(39) |
La verifica dell'idoneità degli offerenti, nelle procedure aperte, e dei candidati, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara nonché nel dialogo competitivo, e la loro selezione dovrebbero avvenire in condizioni di trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati ed i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto. |
(40) |
L'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati alle procedure ristrette e negoziate con la pubblicazione di un bando di gara, nonché al dialogo competitivo. La riduzione del numero di candidati dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara. Detti criteri oggettivi non implicano necessariamente ponderazioni. Per quanto riguarda i criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici un riferimento generico, nel bando di gara, alle ipotesi riportate nell'articolo 45 può essere sufficiente. |
(41) |
Nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza. |
(42) |
Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione. |
(43) |
Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere, all'occorrenza, ai candidati/offerenti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente un carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave. Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano le direttive 2000/78/CE ( 15 ) e 76/207/CEE ( 16 ) in materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave. |
(44) |
Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto pubblico è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta, l'applicazione di siffatte misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE) n. 761/2001 ( 17 ) (EMAS), possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare l'appalto. Inoltre, deve essere accettata come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati, una descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione dell'ambiente. |
(45) |
La presente direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di istituire elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi o una certificazione da parte di organismi pubblici o privati, nonché gli effetti di una siffatta iscrizione o di un siffatto certificato nel quadro di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in un altro Stato membro. Per quanto riguarda l'elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti, si deve tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso in cui un operatore economico facente parte di un gruppo si avvale della capacità economica, finanziaria o tecnica di altre società del gruppo a sostegno della sua domanda di iscrizione. In tal caso spetta all'operatore economico comprovare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di validità dell'iscrizione. Ai fini di detta iscrizione, uno Stato membro può quindi determinare livelli di esigenze da raggiungere ed in particolare, ad esempio, allorquando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un'altra società del gruppo, l'impegno, se necessario solidale, di quest'ultima società. |
(46) |
L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del «prezzo più basso» e quello della «offerta economicamente più vantaggiosa». Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza - di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto di requisiti ambientali, possono consentire all'amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare bisogni - definiti nelle specifiche dell'appalto – propri di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e sevizi oggetto dell'appalto. |
(47) |
Negli appalti pubblici di servizi, i criteri di aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla rimunerazione di taluni servizi, quali ad esempio le prestazioni degli architetti, degli ingegneri o degli avvocati e, per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, sull'applicazione delle disposizioni nazionali che impongono un prezzo fisso per i libri scolastici. |
(48) |
Talune condizioni tecniche e segnatamente quelle riguardanti i bandi, le relazioni statistiche, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, richiedono di essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. Anche gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici contenuti negli allegati necessitano di aggiornamenti. Appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida a tale effetto. |
(49) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 18 ). |
(50) |
È opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ( 19 ), si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva. |
(51) |
La presente direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE indicati nell'allegato XI, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
INDICE |
|
TITOLO I |
|
Definizioni e principi generali |
|
Articolo 1 |
— Definizioni |
Articolo 2 |
— Principi di aggiudicazione degli appalti |
Articolo 3 |
— Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione |
TITOLO II |
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Disposizioni relative agli appalti pubblici |
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CAPO I |
|
Disposizioni generali |
|
Articolo 4 |
— Operatori economici |
Articolo 5 |
— Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio |
Articolo 6 |
— Riservatezza |
CAPO II |
|
Campo di applicazione |
|
SEZIONE 1 — Soglie |
|
Articolo 7 |
— Importi delle soglie degli appalti pubblici |
Articolo 8 |
— Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici |
Articolo 9 |
— Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione |
SEZIONE 2 — Situazioni specifiche |
|
Articolo 10 |
— Appalti nel settore della difesa |
Articolo 11 |
— Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza |
SEZIONE 3 — Appalti esclusi |
|
Articolo 12 |
— Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali |
Articolo 13 |
— Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni |
Articolo 14 |
— Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza |
Articolo 15 |
— Appalti aggiudicati in base a norme internazionali |
Articolo 16 |
— Esclusioni specifiche |
Articolo 17 |
— Concessioni di servizi |
Articolo 18 |
— Appalti di servizi affidati in base ad un diritto esclusivo |
SEZIONE 4 — Regime particolare |
|
Articolo 19 |
— Appalti riservati |
CAPO III |
|
Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi |
|
Articolo 20 |
— Appalti di servizi elencati nell'allegato II A |
Articolo 21 |
— Appalti di servizi elencati nell'allegato II B |
Articolo 22 |
— Appalti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B |
CAPO IV |
|
Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto |
|
Articolo 23 |
— Specifiche tecniche |
Articolo 24 |
— Varianti |
Articolo 25 |
— Subappalto |
Articolo 26 |
— Condizioni di esecuzione dell'appalto |
Articolo 27 |
— Obblighi relativi alle fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro |
CAPO V |
|
Procedure |
|
Articolo 28 |
— Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo |
Articolo 29 |
— Dialogo competitivo |
Articolo 30 |
— Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara |
Articolo 31 |
— Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara |
Articolo 32 |
— Accordi quadro |
Articolo 33 |
— Sistemi dinamici di acquisizione |
Articolo 34 |
— Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale |
CAPO VI |
|
Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza |
|
SEZIONE 1 — Pubblicazione di bandi e avvisi |
|
Articolo 35 |
— Bandi e avvisi |
Articolo 36 |
— Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi |
Articolo 37 |
— Pubblicazione non obbligatoria |
SEZIONE 2 — Termini |
|
Articolo 38 |
— Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte |
Articolo 39 |
— Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari |
SEZIONE 3 — Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni |
|
Articolo 40 |
— Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare |
Articolo 41 |
— Informazione dei candidati e degli offerenti |
SEZIONE 4 — Comunicazioni |
|
Articolo 42 |
— Regole applicabili alle comunicazioni |
SEZIONE 5 — Verbali |
|
Articolo 43 |
— Contenuto dei verbali |
CAPO VII |
|
Svolgimento della procedura |
|
SEZIONE 1 — Disposizioni generali |
|
Articolo 44 |
— Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti |
SEZIONE 2 — Criteri di selezione qualitativa |
|
Articolo 45 |
— Situazione personale del candidato o dell'offerente |
Articolo 46 |
— Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale |
Articolo 47 |
— Capacità economica e finanziaria |
Articolo 48 |
— Capacità tecniche e professionali |
Articolo 49 |
— Norme di garanzia della qualità |
Articolo 50 |
— Norme di gestione ambientale |
Articolo 51 |
— Documenti e informazioni complementari |
Articolo 52 |
— Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato |
SEZIONE 3 — Aggiudicazione dell'appalto |
|
Articolo 53 |
— Criteri di aggiudicazione dell'appalto |
Articolo 54 |
— Ricorso alle aste elettroniche |
Articolo 55 |
— Offerte anormalmente basse |
TITOLO III |
|
Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici |
|
CAPO I |
|
Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici |
|
Articolo 56 |
— Campo di applicazione |
Articolo 57 |
— Esclusioni dal campo di applicazione |
Articolo 58 |
— Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici |
Articolo 59 |
— Termini |
Articolo 60 |
— Subappalto |
Articolo 61 |
— Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario |
CAPO II |
|
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici |
|
Articolo 62 |
— Disposizioni applicabili |
CAPO III |
|
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici |
|
Articolo 63 |
— Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni |
Articolo 64 |
— Pubblicazione del bando |
Articolo 65 |
— Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte |
TITOLO IV |
|
Disposizioni applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi |
|
Articolo 66 |
— Disposizioni generali |
Articolo 67 |
— Campo di applicazione |
Articolo 68 |
— Esclusioni dal campo di applicazione |
Articolo 69 |
— Bandi e avvisi |
Articolo 70 |
— Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione |
Articolo 71 |
— Mezzi di comunicazione |
Articolo 72 |
— Selezione dei concorrenti |
Articolo 73 |
— Composizione della commissione giudicatrice |
Articolo 74 |
— Decisioni della commissione giudicatrice |
TITOLO V |
|
Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali |
|
Articolo 75 |
— Obblighi statistici |
Articolo 76 |
— Contenuto del prospetto statistico |
Articolo 77 |
— Comitato consultivo |
Articolo 78 |
— Revisione delle soglie |
Articolo 79 |
— Modificazioni |
Articolo 80 |
— Attuazione |
Articolo 81 |
— Meccanismi di controllo |
Articolo 82 |
— Abrogazioni |
Articolo 83 |
— Entrata in vigore |
Articolo 84 |
— Destinatari |
ALLEGATI |
|
Allegato I |
— Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
Allegato II |
— Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |
Allegato II A |
|
Allegato II B |
|
Allegato III |
— Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma |
Allegato IV |
— Autorità governative centrali |
Allegato V |
— Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa |
Allegato VI |
— Definizione di alcune specifiche tecniche |
Allegato VII |
— Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi |
Allegato VII A |
— Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici |
Allegato VII B |
— Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici |
Allegato VII C |
— Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice |
Allegato VII D |
— Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi |
Allegato VIII |
— Caratteristiche relative alla pubblicazione |
Allegato IX |
— Registri |
Allegato IX A |
— Appalti di lavori pubblici |
Allegato IX B |
— Appalti pubblici di forniture |
Allegato IX C |
— Appalti pubblici di servizi |
Allegato X |
— Requisiti relatavi ai dispositivo di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipatione o dei piani/progetti nei concorsi |
Allegato XI |
— Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80) |
Allegato XII |
— Tabella di corrispondenza |
TITOLO I
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15.
2.
a) Gli «appalti pubblici» sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.
b) Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.
c) Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture».
d) Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.
Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi.
3. La «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
4. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
5. Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
6. Un «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
7. Un'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
8. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.
Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.
L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di «offerente». Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di «candidato».
9. Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.
Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
b) dotato di personalità giuridica, e
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.
10. Una «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
— acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o
— aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.
11.
a) Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
b) Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.
c) Il «dialogo competitivo» è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.
Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando l'amministrazione aggiudicatrice
— non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o
— non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.
d) Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
e) I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
12. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
13. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
14. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
15. Ai fini dell'articolo 13, dell'articolo 57, lettera a) e dell'articolo 68, lettera b), valgono le seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete»: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.
Articolo 2
Principi di aggiudicazione degli appalti
Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.
Articolo 3
Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione
Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 4
Operatori economici
1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.
Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.
2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.
Articolo 5
Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'Accordo»). A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.
Articolo 6
Riservatezza
Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all'articolo 35, paragrafo 4, e all'articolo 41, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetta l'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.
CAPO II
Campo di applicazione
Sezione 1
Soglie
Articolo 7
Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) ►M14 134 000 EUR ◄ , per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V;
b) ►M14 207 000 EUR ◄ ,
— per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV,
— per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V,
— per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell'allegato II B;
c) ►M14 5 186 000 EUR ◄ , per gli appalti pubblici di lavori.
Articolo 8
Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all'aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a ►M14 5 186 000 EUR ◄ ,
— quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell'allegato I;
— quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a ►M14 207 000 EUR ◄ allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
Articolo 9
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.
Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
2. Detta stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 35, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.
3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.
4. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.
5.
a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.
b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione dell'articolo 7, lettere a) e b) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.
6. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva.
8. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
i) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di rimunerazione;
ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di rimunerazione;
iii) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di rimunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
i) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
ii) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.
9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Sezione 2
Situazioni specifiche
Articolo 10
Appalti nei settori della difesa e della sicurezza
Fatto salvo l’articolo 296 del trattato, la presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ad eccezione degli appalti ai quali si applica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori ( 20 ).
La presente direttiva non si applica agli appalti ai quali non si applica la direttiva 2009/81/CE in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.
Articolo 11
Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata.
Sezione 3
Appalti esclusi
Articolo 12
Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/17/CE che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19, 26 e 30.
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 5 bis della direttiva 2004/17/CE e che sono aggiudicati per tali attività, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 68, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.
Articolo 13
Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.
Articolo 14
Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro.
Articolo 15
Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
Articolo 16
Esclusioni specifiche
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché i servizi forniti da banche centrali;
e) concernenti i contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.
Articolo 17
Concessioni di servizi
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo 1, paragrafo 4.
Articolo 18
Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Sezione 4
Regime particolare
Articolo 19
Appalti riservati
Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.
Il bando di gara menziona la presente disposizione.
CAPO III
Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi
Articolo 20
Appalti di servizi elencati nell'allegato II A
Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II A sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55.
Articolo 21
Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 35, paragrafo 4.
Articolo 22
Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B
Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente all'articolo 23 e all'articolo 35, paragrafo 4.
CAPO IV
Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto
Articolo 23
Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VI figurano nei documenti dell'appalto quali i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta ciò sia possibile tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell'amministrazione aggiudicatrice.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:
— esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,
— i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
— le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
— siano accessibili a tutte le parti interessate.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».
Articolo 24
Varianti
1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
Articolo 25
Subappalto
Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.
Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.
Articolo 26
Condizioni di esecuzione dell'appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.
Articolo 27
Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro
1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione dev'essere effettuata.
Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 55 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.
CAPO V
Procedure
Articolo 28
Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo
Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.
Esse aggiudicano tali appalti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste all'articolo 29 le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare gli appalti pubblici mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli 30 e 31, esse possono ricorrere a una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
Articolo 29
Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.
Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.
5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
7. Le amministrazione aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 53.
A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.
Articolo 30
Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:
a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la progettazione di opere, nella misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche dell'appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare l'offerta migliore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1.
3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
Articolo 31
Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:
1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
2) per gli appalti pubblici di forniture:
a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;
3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:
— qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice
— oppure
— qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.
La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 7.
Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.
Articolo 32
Accordi quadro
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 53.
Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.
La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.
Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:
— mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure,
— qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
—a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
Articolo 33
Sistemi dinamici di acquisizione
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 42, paragrafi da 2 a 5.
3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici:
a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Esse portano a termine la valutazione entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
L'amministrazione aggiudicatrice informa al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
5. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.
7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
Articolo 34
Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale
Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.
In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 45 a 52, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.
Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 e gli articoli da 45 a 52.
CAPO VI
Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1
Pubblicazione di bandi e avvisi
Articolo 35
Bandi e avvisi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato VIII, punto 2, lettera b):
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR.
I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 7, tenuto conto dell'articolo 9.
Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono gli appalti di lavori o gli accordi quadro che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.
Le autorità aggiudicatrici che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all'articolo 38, paragrafo 4.
Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall'articolo 29, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 32, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.
Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. Per tali appalti di servizi la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, le norme relative all'elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi ed alla pubblicazione di tali relazioni.
Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Articolo 36
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII A e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3 o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3.
I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII, punto 1, lettere a) e b).
3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, entro cinque giorni dal loro invio.
4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'amministrazione aggiudicatrice; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.
5. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, è limitato a 650 parole circa.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.
8. La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui è citata la data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.
Articolo 37
Pubblicazione non obbligatoria
Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'articolo 36 avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.
Sezione 2
Termini
Articolo 38
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30 e nel dialogo competitivo:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data dell'invio dell'invito.
4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni.
Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare un'offerta nelle procedure ristrette.
Il termine ridotto di cui al primo comma è ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenesse tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VII A, sempreché dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso di preinformazione fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato VIII, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui ai paragrafi 2 e 4, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni.
6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b), è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato VIII, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.
Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.
7. Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 39 e 40 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
8. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a 10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
Articolo 39
Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari
1. Nelle procedure aperte, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non offra per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Sezione 3
Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni
Articolo 40
Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare
1. Nel caso delle procedure ristrette, del dialogo competitivo e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell'articolo 30, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. L'invito ai candidati contiene:
— una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo e di ogni documento complementare,
— oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri e agli altri documenti di cui al primo trattino, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6.
3. Qualora il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e/o i documenti complementari siano disponibili presso un'entità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate accelerate, tale termine è di quattro giorni.
5. Inoltre, l'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare precisano come minimo quanto segue:
a) un riferimento al bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 44, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 47 e 48;
e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati a norma dell'articolo 29, le precisazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare un'offerta.
Articolo 41
Informazione dei candidati e degli offerenti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di riavviare la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.
2. Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima possibile:
— a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,
— ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,
— ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro.
Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
3. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui al paragrafo 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Sezione 4
Comunicazioni
Articolo 42
Regole applicabili alle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.
5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato X;
b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte presentate per via elettronica possano effettuarsi solo utilizzando una firma elettronica avanzata conforme al paragrafo 1 di detto articolo;
c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi;
d) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati e le dichiarazioni di cui agli articoli da 45 a 50 e all'articolo 52, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per iscritto o per telefono;
b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;
c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve essere soddisfatta.
Sezione 5
Verbali
Articolo 43
Contenuto dei verbali
Per ogni appalto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze di cui all'articolo 29 che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
Le amministrazioni aggiudicatrici prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta.
CAPO VII
Svolgimento della procedura
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 44
Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione
1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48, che i candidati e gli offerenti devono possedere.
La portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.
Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare od a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo.
Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
Sezione 2
Criteri di selezione qualitativa
Articolo 45
Situazione personale del candidato o dell'offerente
1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:
a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio ( 21 );
b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ( 22 ) ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio ( 23 );
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ( 24 );
d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ( 25 ).
Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.
Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.
2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:
a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;
d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;
e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni.
Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f) quanto segue:
a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.
Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.
4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.
Articolo 46
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale
Ad ogni operatore economico che intenda partecipare ad un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all'allegato IX A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato IX B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato IX C per gli appalti pubblici di servizi, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
Articolo 47
Capacità economica e finanziaria
1. In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili.
2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.
3. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.
5. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 48
Capacità tecniche e professionali
1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3.
2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:
i) presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;
ii) presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:
— quando il destinatario era un'amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;
— quando il destinatario è stato un privato, da una attestazione dall'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico;
b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;
f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore dell'imprenditore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
h) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
i) indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare;
j) per i prodotti da fornire:
i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme.
3. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.
4. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
5. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la fornitura di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste al paragrafo 2, di cui richiede la presentazione.
Articolo 49
Norme di garanzia della qualità
Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Articolo 50
Norme di gestione ambientale
Qualora nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f), richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Articolo 51
Documenti e informazioni complementari
L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50.
Articolo 52
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
1. Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.
Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione all'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d), e g), all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafi 1, 4, e 5, all'articolo 48, paragrafi 1, 2, 5 e 6, e agli articoli 49 e, se del caso, 50.
Gli Stati membri le adeguano parimenti all'articolo 47, paragrafo 2 e all'articolo 48, paragrafo 3, per le domande di iscrizione o di certificazione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all'autorità che stabilisce l'elenco ufficiale o all'organismo di certificazione che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco o del certificato rilasciato dall'organismo di certificazione e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.
2. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco o/la certificazione nonché la relativa classificazione.
3. L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 46, dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 48, paragrafo 2, lettere a)ii), b), e), g) e h) per gli imprenditori, paragrafo 2, lettere a)ii), b), c) d) e j) per i fornitori e paragrafo 2, lettere a)ii) e da c) a i) per i prestatori di servizi.
4. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.
Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'albo ufficiale.
5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli da 45 a 49 e, se del caso, dall'articolo 50.
Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri, e accettano anche altri mezzi di prova equivalenti.
6. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità che stabilisce l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.
7. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione.
8. Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande possono essere presentate.
Sezione 3
Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 53
Criteri di aggiudicazione dell'appalto
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:
a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure
b) esclusivamente il prezzo più basso.
2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.
L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.
Articolo 54
Ricorso alle aste elettroniche
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate nel caso di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa.
Alle stesse condizioni, possono ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 33.
L'asta elettronica riguarda:
— unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;
— oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.
Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.
4. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma.
L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.
Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta; tuttavia in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;
b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.
Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.
8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 53, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.
Articolo 55
Offerte anormalmente basse
1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.
Dette precisazioni possono riguardare in particolare:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.
2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.
3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I
Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici
Articolo 56
Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a ►M14 5 186 000 EUR ◄ .
Detto valore è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 9.
Articolo 57
Esclusioni dal campo di applicazione
Il presente titolo non si applica alle concessioni di lavori pubblici:
a) che sono rilasciate nelle circostanze previste, relativamente agli appalti pubblici di lavori, agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva;
b) che sono rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2004/17/CE, quando sono rilasciate per l'esercizio di tali attività.
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi alle concessioni di lavori pubblici rilasciate da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e rilasciate per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.
Articolo 58
Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.
2. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
3. Detti bandi sono pubblicati secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.
4. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici.
Articolo 59
Termini
Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salvo il caso previsto dall'articolo 38, paragrafo 5.
L'articolo 38, paragrafo 7, è applicabile.
Articolo 60
Subappalto
L'amministrazione aggiudicatrice può:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori; oppure
b) invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.
Articolo 61
Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario
La presente direttiva non si applica ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera descritta, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera:
— qualora i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure
— qualora i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.
CAPO II
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 62
Disposizioni applicabili
Il concessionario che è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
CAPO III
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 63
Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a ►M14 5 186 000 EUR ◄ .
Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 31.
Il valore degli appalti è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell'articolo 9.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate.
Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure
c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L'elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.
Articolo 64
Pubblicazione del bando
1. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo rendono nota tale intenzione mediante un bando.
2. I bandi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed eventualmente ogni altra informazione ritenuta utile dal concessionario di lavori pubblici, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
3. Il bando è pubblicato secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.
4. Si applicano inoltre le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all'articolo 37.
Articolo 65
Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte
Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.
L'articolo 38, paragrafi 5, 6 e 7, è applicabile.
TITOLO IV
REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI
Articolo 66
Disposizioni generali
1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.
2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l'appalto-concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
Articolo 67
Campo di applicazione
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a ►M14 134 000 EUR ◄ ;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a ►M14 207 000 EUR ◄ ;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a ►M14 207 000 EUR ◄ quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
Articolo 68
Esclusioni dal campo di applicazione
Il presente titolo non si applica:
a) né ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2004/17/CE indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività, né ai concorsi di progettazione esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva;
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi ai concorsi di progettazione di servizi indetti da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e aggiudicati per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma, di quest'ultima direttiva per differirne l'applicazione;
b) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva per gli appalti pubblici di servizi.
Articolo 69
Bandi e avvisi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 36 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.
Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche ai concorsi di progettazione.
Articolo 70
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 69 contengono le informazioni indicate nell'allegato VII D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
2. Detti bandi ed avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.
Articolo 71
Mezzi di comunicazione
1. L'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 4, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato X;
b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.
Articolo 72
Selezione dei concorrenti
Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare, si deve comunque tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.
Articolo 73
Composizione della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Articolo 74
Decisioni della commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.
2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
3. Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.
4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione aggiudicatrice.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.
6. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
TITOLO V
OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 75
Obblighi statistici
Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'articolo 76, che riguardi, separatamente, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.
Articolo 76
Contenuto del prospetto statistico
1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati disciplinati dalla presente direttiva;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.
Nella misura del possibile, i dati di cui al primo comma, lettera a), sono articolati in base:
a) alle procedure di aggiudicazione utilizzate;
b) e, per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato.
Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, lettera a) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.
2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.
3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.
Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Articolo 77
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio ( 26 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 78
Revisione delle soglie
1. ►M9 La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 7 ogni due anni dal 30 aprile 2004 e procede, se necessario, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5. ◄
Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.
2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie:
a) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera a), all’articolo 56 e all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;
b) le soglie previste all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;
c) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b), e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.
3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.
4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
Articolo 79
Modificazioni
1. La Commissione può modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:
a) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonché dei prospetti statistici di cui all’articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;
b) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo.
2. La Commissione può modificare quanto segue:
a) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 78, paragrafo 3;
b) le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
c) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all’allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;
d) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all’allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all’accordo;
e) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;
f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;
g) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui alle lettere a), f) e g) dell’allegato X.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.
Articolo 80
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 81
Meccanismi di controllo
Conformemente alla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ( 27 ), gli Stati membri assicurano l'applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti.
A tal fine essi possono, tra l'altro, designare o istituire un'agenzia indipendente.
Articolo 82
Abrogazioni
La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell'articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all'articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all'allegato XI.
I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XII.
Articolo 83
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 84
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b) ( 28 )
NACE (1) |
Codice CPV |
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SEZIONE F |
COSTRUZIONI |
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Divisione |
Gruppo |
Classe |
Descrizione |
Note |
|
45 |
Costruzioni |
Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni |
45000000 |
||
45.1 |
Preparazione del cantiere edile |
45100000 |
|||
45.11 |
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno |
Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture — sgombero dei cantieri edili — movimento terra: scavo, riporto, spianamento e raspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. — preparazione del sito per l'estrazione di minerali: —— rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari Questa classe comprende inoltre: — drenaggio del cantiere edile — drenaggio di terreni agricoli o forestali |
45110000 |
||
45.12 |
Trivellazioni e perforazioni |
Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica Questa classe non comprende: — trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 — perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 — scavo di pozzi, cfr. 45.25 — prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20 |
45120000 |
||
45.2 |
Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile |
45200000 |
|||
45.21 |
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo — costruzione di opere di ingegneria civile: —— ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi — condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze — condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari — montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate Questa classe non comprende: — attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 — montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28 — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23 — installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 — lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4 — attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20 — gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20 |
45210000 Eccetto: -45213316 45220000 45231000 45232000 |
||
45.22 |
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici |
Questa classe comprende: — costruzione di tetti — copertura di tetti — lavori di impermeabilizzazione |
45261000 |
||
45.23 |
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi |
Questa classe comprende: — costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni — costruzione di strade ferrate — costruzione di piste di campi di aviazione — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive — segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio Questa classe non comprende: — lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11 |
45212212 e DA03 45230000 eccetto: -45231000 -45232000 -45234115 |
||
45.24 |
Costruzione di opere idrauliche |
Questa classe comprende: — la costruzione di: —— idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. — dighe e sbarramenti — lavori di dragaggio — lavori sotterranei |
45240000 |
||
45.25 |
Altri lavori speciali di costruzione |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: —— lavori di fondazione, inclusa la palificazione — perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi — posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio — piegatura d'acciaio — posa in opera di mattoni e pietre — montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio — costruzione di camini e forni industriali Questa classe non comprende: — noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32 |
45250000 45262000 |
||
45.3 |
Installazione dei servizi in un fabbricato |
45300000 |
|||
45.31 |
Installazione di impianti elettrici |
Questa classe comprende: installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici — sistemi di telecomunicazione — sistemi di riscaldamento elettrico — antenne d'uso privato — impianti di segnalazione d'incendio — sistemi d'allarme antifurto — ascensori e scale mobili — linee di discesa di parafulmini, ecc. |
45213316 45310000 Eccetto: -45316000 |
||
45.32 |
Lavori di isolamento |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni Questa classe non comprende: — lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22 |
45320000 |
||
45.33 |
Installazione di impianti idraulico-sanitari |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: —— impianti idraulico-sanitari — raccordi per il gas — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria — sistemi antincendio (sprinkler) Questa classe non comprende: — installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31 |
45330000 |
||
45.34 |
Altri lavori di installazione |
Questa classe comprende: — installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove |
45234115 45316000 45340000 |
||
45.4 |
Lavori di completamento degli edifici |
45400000 |
|||
45.41 |
Intonacatura |
Questa classe comprende: — lavori d'intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di steccatura |
45410000 |
||
45.42 |
Posa in opera di infissi in legno o in metallo |
Questa classe comprende: — installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale — completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: — posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43 |
45420000 |
||
45.43 |
Rivestimento di pavimenti e muri |
Questa classe comprende: — posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: —— piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti — moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti — rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri — carta da parati |
45430000 |
||
45.44 |
Tinteggiatura e posa in opera di vetrate |
Questa classe comprende: — tinteggiatura interna ed esterna di edifici — verniciatura di strutture di genio civile — posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: — posa in opera di finestre, cfr. 45.42 |
45440000 |
||
45.45 |
Altri lavori di completamento degli edifici |
Questa classe comprende: — installazione di piscine private — pulizia a vapore, sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a Questa classe non comprende: — pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture, cfr. 74.70 |
45212212 e DA04 45450000 |
||
45.5 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
45500000 |
|||
45.50 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
Questa classe non comprende: — noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32 |
45500000 |
||
(1) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1). |
ALLEGATO II
SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA d)
ALLEGATO II A ( 29 )
Categorie |
Denominazione |
Numero di riferimento CPC (1) |
Numero di riferimento CPV |
1 |
Servizi di manutenzione e riparazione |
6112, 6122, 633, 886 |
Da 50100000-6 a 50884000-5 (escluso da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) e da 51000000-9 a 51900000-1 |
2 |
Servizi di trasporto terrestre (2), inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta |
712 (escluso 71235), 7512, 87304 |
Da 60100000-9 a 60183000-4 (escluso 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), e da 64120000-3 a 64121200-2 |
3 |
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta |
73 (escluso 7321) |
Da 60410000-5 a 60424120-3 (escluso 60411000-2, 60421000-5), e 60500000-3 Da 60440000-4 a 60445000-9 |
4 |
Trasporto di posta per via terrestre (2) e aerea |
71235, 7321 |
60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5 |
5 |
Servizi di telecomunicazione |
752 |
Da 64200000-8 a 64228200-2 72318000-7, e da 72700000-7 a 72720000-3 |
6 |
Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari (3) |
ex 81, 812, 814 |
Da 66100000-1 a 66720000-3 (3) |
7 |
Servizi informatici ed affini |
84 |
Da 50310000-1 a 50324200-4 da 72000000-5 a 72920000-5 (escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3), 79342410-4 |
8 |
Servizi di ricerca e sviluppo (4) |
85 |
Da 73000000-2 a 73436000-7 (escluso 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0 |
9 |
Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili |
862 |
Da 79210000-9 a 79223000-3 |
10 |
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica |
864 |
Da 79300000-7 a 79330000-6, e 79342310-9, 79342311-6 |
11 |
Servizi di consulenza gestionale (5) e affini |
865, 866 |
Da 73200000-4 a 73220000-0 da 79400000-8 a 79421200-3 e 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8 |
12 |
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi |
867 |
Da 71000000-8 a 71900000-7 (escluso 71550000-8) e 79994000-8 |
13 |
Servizi pubblicitari |
871 |
Da 79341000-6 a 79342200-5 (escluso 79342000-3 e 79342100-4 |
14 |
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari |
874, 82201 a 82206 |
Da 70300000-4 a 70340000-6, e da 90900000-6 a 90924000-0 |
15 |
Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto |
88442 |
Da 79800000-2 a 79824000-6 Da 79970000-6 a 79980000-7 |
16 |
Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi |
94 |
Da 90400000-1 a 90743200-9 (escluso 90712200-3 Da 90910000-9 a 90920000-2 e 50190000-3, 50229000-6 50243000-0 |
(1) Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE. (2) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18. (3) Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni. (4) Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici e/o gli enti aggiudicatori per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni e/o enti. (5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione. |
Categorie |
Denominazione |
Numero di riferimento CPC (1) |
Numero di riferimento CPV |
17 |
Servizi alberghieri e di ristorazione |
64 |
Da 55100000-1 a 55524000-9, e da 98340000-8 a 98341100-6 |
18 |
Servizi di trasporto per ferrovia |
711 |
Da 60200000-0 a 60220000-6 |
19 |
Servizi di trasporto per via d'acqua |
72 |
Da 60600000-4 a 60653000-0, e da 63727000-1 a 63727200-3 |
20 |
Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti |
74 |
Da 63000000-9 a 63734000-3 (escluso 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, e da 63727000-1, a 63727200-3), e 98361000-1 |
21 |
Servizi legali |
861 |
Da 79100000-5 a 79140000-7 |
22 |
Servizi di collocamento e reperimento di personale (2) |
872 |
Da 79600000-0 a 79635000-4 (escluso 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), e da 98500000-8 a 98514000-9 |
23 |
Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati |
873 (escluso 87304) |
Da 79700000-1 a 79723000-8 |
24 |
Servizi relativi all'istruzione, anche professionale |
92 |
Da 80100000-5 a 80660000-8 (escluso 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1 |
25 |
Servizi sanitari e sociali |
93 |
79611000-0, e da 85000000-9 a 85323000-9 (escluso 85321000-5 e 85322000-2 |
26 |
Servizi ricreativi, culturali e sportivi (3) |
96 |
Da 79995000-5 a 79995200-7, e da 92000000-1 a 92700000-8 (escluso 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6 |
27 |
Altri servizi |
||
(1) Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE. (2) Esclusi i contratti di lavoro. (3) Esclusi i contratti per l'acquisito, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte di emittenti radiotelevisive e i contratti concernenti il tempo di trasmissione. |
ALLEGATO III
ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, SECONDO COMMA
I - BELGIO
Organismi
A
— Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
— Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
— Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
— Agence wallonne à l'Exportation
— Agence wallonne des Télécommunications
— Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
— Aquafin
— Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid
B
— Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België
— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Berlaymont 2000
— Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bilbliotheek Albert I
— Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net–Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid
— Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie en Restitutiebureau
— Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau
C
— Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
— Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden
— Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings — en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd «Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten»)
— Centre d'Etude de l'Energie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie
— Centre de recherches agronomiques de Gembloux
— Centre hospitalier de Mons
— Centre hospitalier de Tournai
— Centre hospitalier universitaire de Liège
— Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
— Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
— Centre régional d'Aide aux Communes
— Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
— Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
— Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz — Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
— Comité national de l'Energie — Nationaal Comité voor de Energie
— Commissariat général aux Relations internationales
— Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
— Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
— Conseil central de l'Economie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
— Conseil économique et social de la Région wallonne
— Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad
— Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie
— Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
— Conseil supérieur des Classes moyennes
— Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie
D
— Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
— Dienst voor de Scheepvaart
— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
— Domus Flandria
E
— Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française
— Export Vlaanderen
F
— Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
— Fonds bijzondere Jeugdbijstand
— Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
— Fonds culturele Infrastructuur
— Fonds de Participation
— Fonds de Vieillissement — Zilverfonds
— Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
— Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
— Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
— Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen
— Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises
— Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
— Fonds Film in Vlaanderen
— Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
— Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade
— Fonds piscicole de Wallonie
— Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
— Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens
— Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales — Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën
— Fonds voor flankerend economisch Beleid
— Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine
G
— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
— Grindfonds
H
— Herplaatsingfonds
— Het Gemeenschapsonderwijs
— Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
I
— Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie
— Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
— Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer
— Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte aëronomie
— Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
— Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen
— Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring
— Institut du Patrimoine wallon
— Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
— Institut géographique national — Nationaal geografisch Instituut
— Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing
— Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
— Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
— Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
— Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
— Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
— Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
— Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
— Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
— Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België
— Institut scientifique de Service public en Région wallonne
— Institut scientifique de la Santé publique — Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid — Louis Pasteur
— Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
— Instituut voor het archeologisch Patrimonium
— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
— Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
J
— Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België
K
— Kind en Gezin
— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
L
— Loterie nationale — Nationale Loterij
M
— Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
— Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden- Afrika
— Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
— Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België
O
— Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België
— Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie
— Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi
— Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen
— Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
— Office de la Naissance et de l'Enfance
— Office de Promotion du Tourisme
— Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
— Office for Foreign Investors in Wallonia
— Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
— Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
— Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
— Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst
— Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
— Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
— Office régional pour le Financement des Investissements communaux
— Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
— Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België
— Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen
P
— Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten
— Participatiemaatschappij Vlaanderen
— Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij
R
— Radio et Télévision belge de la Communauté française
— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
S
— Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp
— Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden
— Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
— Société de Garantie régionale
— Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
— Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
— Société publique de Gestion de l'Eau
— Société wallonne du Logement et sociétés agréées
— Sofibail
— Sofibru
— Sofico
T
— Théâtre national
— Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg
— Toerisme Vlaanderen
— Tunnel Liefkenshoek
U
— Universitair Ziekenhuis Gent
V
— Vlaams Commissariaat voor de Media
— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
— Vlaams Egalisatie Rente Fonds
— Vlaamse Hogescholenraad
— Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
— Vlaamse interuniversitaire Raad
— Vlaamse Landmaatschappij
— Vlaamse Milieuholding
— Vlaamse Milieumaatschappij
— Vlaamse Onderwijsraad
— Vlaamse Opera
— Vlaamse Radio- en Televisieomroep
— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
— Vlaams Fonds voor de Lastendelging
— Vlaams Fonds voor de Letteren
— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
— Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
— Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
— Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
— Vlaams Zorgfonds
— Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen
II - BULGARIA
Organismi
— Икономически и социален съвет
— Национален осигурителен институт
— Национална здравноосигурителна каса
— Български червен кръст
— Българска академия на науките
— Национален център за аграрни науки
— Български институт за стандартизация
— Българско национално радио
— Българска национална телевизия
Categorie
Imprese statali ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, della Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):
— Национална компания «Железопътна инфраструктура»
— ДП «Пристанищна инфраструктура»
— ДП «Ръководство на въздушното движение»
— ДП «Строителство и възстановяване»
— ДП «Транспортно строителство и възстановяване»
— ДП «Съобщително строителство и възстановяване»
— ДП «Радиоактивни отпадъци»
— ДП «Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда»
— ДП «Български спортен тотализатор»
— ДП «Държавна парично-предметна лотария»
— ДП «Кабиюк», Шумен
— ДП «Фонд затворно дело»
— Държавни дивечовъдни станции
Università statali, istituite ai sensi dell'articolo 13 della Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):
— Аграрен университет — Пловдив
— Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство — Пловдив
— Академия на Министерството на вътрешните работи
— Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий»
— Висше военноморско училище «Н. Й. Вапцаров» — Варна
— Висше строително училище «Любен Каравелов» — София
— Висше транспортно училище «Тодор Каблешков» — София
— Военна академия «Г. С. Раковски» — София
— Национална музикална академия «Проф. Панчо Владигеров» — София
— Икономически университет — Варна
— Колеж по телекомуникации и пощи — София
— Лесотехнически университет — София
— Медицински университет «Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов» — Варна
— Медицински университет — Плевен
— Медицински университет — Пловдив
— Медицински университет — София
— Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски» — София
— Национален военен университет «Васил Левски» — Велико Търново
— Национална академия за театрално и филмово изкуство «Кръстьо Сарафов» — София
— Национална спортна академия «Васил Левски» — София
— Национална художествена академия — София
— Пловдивски университет «Паисий Хилендарски»
— Русенски университет «Ангел Кънчев»
— Софийски университет «Св. Климент Охридски»
— Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии — София
— Стопанска академия «Д. А. Ценов» — Свищов
— Технически университет — Варна
— Технически университет — Габрово
— Технически университет — София
— Tракийски университет — Стара Загора
— Университет «Проф. д-р Асен Златаров» — Бургас
— Университет за национално и световно стопанство — София
— Университет по архитектура, строителство и геодезия — София
— Университет по хранителни технологии — Пловдив
— Химико-технологичен и металургичен университет — София
— Шуменски университет «Епископ Константин Преславски»
— Югозападен университет «Неофит Рилски» — Благоевград
Scuole statali e municipali ai sensi della Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)
Istituti culturali ai sensi della Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):
— Народна библиотека «Св. св. Кирил и Методий»
— Българска национална фонотека
— Българска национална филмотека
— Национален фонд «Култура»
— Национален институт за паметниците на културата
— Театри (Theatres)
— Опери, филхармонии и ансамбли (Operas, philharmonic orchestras, ensembles)
— Музеи и галерии (Museums and galleries)
— Училища по изкуствата и културата (Art and culture schools)
— Български културни институти в чужбина (Bulgarian cultural institutes abroad)
Istituti medici statali e/o municipali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999)
Istituti medici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):
— Домове за медико-социални грижи за деца
— Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ
— Центрове за спешна медицинска помощ
— Центрове за трансфузионна хематология
— Болница «Лозенец»
— Военномедицинска академия
— Медицински институт на Министерство на вътрешните работи
— Лечебни заведения към Министерството на правосъдието
— Лечебни заведения към Министерството на транспорта
Persone giuridiche a carattere non commerciale istituite per rispondere alle esigenze di interesse generale ai sensi della Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, punto 21, della Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).
III - REPUBBLICA CECA
— Fondo Pozemkový e altri fondi statali
— Česká národní banka
— Česká televize
— Český rozhlas
— Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní
— Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
— Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
— Università
e altri soggetti giuridici istituiti mediante legge speciale che, per la propria gestione e in conformità con la normativa di bilancio, utilizzano fondi del bilancio pubblico, fondi statali, contributi di istituzioni internazionali, fondi del bilancio delle autorità distrettuali o delle divisioni territoriali indipendenti.
IV - DANIMARCA
Organismi
— Danmarks Radio
— Det landsdækkende TV2
— Danmarks Nationalbank
— Sund og Bælt Holding A/S
— A/S Storebælt
— A/S Øresund
— Øresundskonsortiet
— Metroselskabet I/S
— Arealudviklingsselskabet I/S
— Statens og Kommunernes Indkøbsservice
— Arbejdsmarkedets Tillægspension
— Arbejdsmarkedets Feriefond
— Lønmodtagernes Dyrtidsfond
— Naviair
Categorie
— De Almene Boligorganisationer (organismi per l'edilizia popolare)
— Andre forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi)
— Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Università, cfr. decreto nr. 1368 sulle università del 7 dicembre 2007)
V - GERMANIA
Categorie
Persone giuridiche di diritto pubblico
Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato federale, dai Länder o da enti locali, specie nei seguenti settori:
(1) Autorità
— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente),
— berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) — (associazioni di professioni liberali: ordini forensi, notarili, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti),
— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) — (associazioni di natura economica: camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane),
— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) — (assicurazioni sociali: casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni),
— kassenärztliche Vereinigungen — (associazioni di medici delle casse malattia),
— Genossenschaften und Verbände — (cooperative e altre associazioni).
(2) Istituti e fondazioni
Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specialmente nei seguenti settori:
— Rechtsfähige Bundesanstalten — (enti federali dotati di personalità giuridica),
— Versorgungsanstalten und Studentenwerke — (enti di assistenza e opere universitarie e scolastiche),
— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen — (fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza)
Persone giuridiche di diritto privato
Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le «Kommunale Versorgungsunternehmen» (servizi pubblici dei comuni):
— Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) — (sanità: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, laboratori di analisi e smaltimento delle carcasse),
— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) — (cultura: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici),
— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) — (settore sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, per donne maltrattate, per anziani, per i senzatetto),
— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) — (sport: piscine, impianti sportivi),
— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) — (sicurezza: pompieri, pronto intervento),
— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) — (istruzione: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari),
— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) — (scienze, ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca),
— Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) — (della nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche),
— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) — (edilizia ed edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi),
— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) — (economia: organismi per la promozione dello sviluppo economico),
— Friedhofs- und Bestattungswesen — (cimiteri e inumazione),
— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) — (cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione).
VI - ESTONIA
— Eesti Kunstiakadeemia;
— Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia;
— Eesti Maaülikool;
— Eesti Teaduste Akadeemia;
— Eesti Rahvusringhaaling;
— Tagatisfond;
— Kaitseliit;
— Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut;
— Eesti Haigekassa;
— Eesti Kultuurkapital;
— Notarite Koda;
— Rahvusooper Estonia;
— Eesti Rahvusraamatukogu;
— Tallinna Ülikool;
— Tallinna Tehnikaülikool;
— Tartu Ülikool;
— Eesti Advokatuur;
— Audiitorkogu;
— Eesti Töötukassa;
— Eesti Arengufond;
Categorie
Altre persone giuridiche di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto privato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.7.2007, 15, 76).
VII - IRLANDA
Organismi
— Enterprise Ireland [Marketing, tecnologia e sviluppo delle imprese]
— Forfás [Strategia e consulenze per le imprese, il commercio, la scienza, la tecnologia e l'innovazione]
— Industrial Development Authority
— FÁS [Formazione industriale e all'impiego]
— Health and Safety Authority
— Bord Fáilte Éireann — [sviluppo del turismo]
— CERT [formazione nel settore alberghiero, della ristorazione e del turismo]
— Irish Sports Council
— National Roads Authority
— Údarás na Gaeltachta — [Autorità per le regioni di lingua gaelica]
— Teagasc [ricerca, formazione e sviluppo nel settore dell'agricoltura]
— An Bord Bia — [Promozione dell'industria alimentare]
— Irish Horseracing Authority
— Bord na gCon — [sostegno e sviluppo delle corse di levrieri]
— Marine Institute
— Bord Iascaigh Mhara — [sviluppo della pesca]
— Equality Authority
— Legal Aid Board
— Forbas [Forbairt]
Categorie
— Servizio sanitario
— Ospedali e istituzioni pubbliche simili
— Comitati per l'insegnamento professionale
— Scuole e istituti di istruzione pubblica
— Enti centrali e regionali per la pesca
— Organizzazioni turistiche regionali
— Autorità nazionali di regolamentazione e di appello [ad esempio nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, della pianificazione, ecc.]
— Organismi istituiti per svolgere funzioni particolari o soddisfare esigenze di settori pubblici [per es. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority ecc.]
— Altri organismi pubblici che rientrano nella definizione di organismo di diritto pubblico.
VIII - GRECIA
Categorie
— Le imprese pubbliche e gli enti pubblici.
— Le persone giuridiche di diritto privato, di proprietà dello Stato o che sono regolarmente sovvenzionate, secondo le disposizioni applicabili, da risorse pubbliche almeno per il 50 % del loro bilancio annuale o il cui capitale sociale è per almeno il 51 % di proprietà dello Stato.
— Le persone giuridiche di diritto privato che appartengono a persone giuridiche di diritto pubblico, a enti locali di qualsiasi livello, inclusa l'Associazione centrale degli enti locali greci (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), ad associazioni locali dei comuni, nonché alle imprese e enti pubblici e alle persone giuridiche di cui alla lettera b) o regolarmente sovvenzionate dalle stesse, almeno per il 50 % del loro bilancio annuale, secondo le disposizioni applicabili o il proprio statuto, o le persone giuridiche sopraindicate che possiedono almeno il 51 % del capitale sociale di dette persone giuridiche di diritto pubblico.
IX - SPAGNA
Categorie
— Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla «Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público» (legislazione statale spagnola in materia di contratti), ai sensi dell'articolo 3, diversi da quelli che fanno parte dell'Administración General del Estado (amministrazione generale nazionale), della Administración de las Comunidades Autónomas (amministrazione delle regioni autonome) e delle Corporaciones Locales (autorità locali).
— Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (gli enti di gestione e i servizi comuni della sicurezza sociale).
X - FRANCIA
Organismi
— Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture
Categorie
(1) Organismi pubblici nazionali:
— Académie des Beaux-arts
— Académie française
— Académie des inscriptions et belles-lettres
— Académie des sciences
— Académie des sciences morales et politiques
— Banque de France
— Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
— Ecoles d'architecture
— Institut national de la consommation
— Reunion des musées nationaux
— Thermes nationaux — Aix-les-Bains
— Groupements d'intérêt public; exemples:
— Agence EduFrance
— ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)
— Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
(2) Organismi pubblici amministrativi a livello regionale, dipartimentale e locale:
— Collèges
— Lycées
— Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole
— Etablissements publics hospitaliers
— Offices publics de l'habitat
(3) Associazioni di enti territoriali:
— Etablissements publics de coopération intercommunale
— Institutions interdépartementales et interrégionales
— Syndicat des transports d'Ile-de-France
XI - CROAZIA
Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punto 3 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11), vale a dire persone giuridiche istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
— la loro attività è finanziata dal bilancio dello Stato o dal bilancio di un’autonomia locale o regionale o dai bilanci di altre entità giuridiche per oltre il 50 %, oppure
— la loro gestione è soggetta al controllo di enti statali, autonomie locali e regionali o altre entità giuridiche, oppure
— hanno un organo di vigilanza, amministrativo o di direzione i cui membri siano nominati per oltre metà da enti statali, autonomie locali e regionali o altre entità giuridiche.
Per esempio:
— Agency Alan d.o.o.;
— APIS IT d.o.o. — Agenzia di sostegno ai sistemi d’informazione e alle tecnologie dell’informazione;
— Ensemble nazionale di danza folcloristica della Croazia «Lado»;
— Autocesta Rijeka — Zagreb d.d. (Autostrada Fiume-Zagabria);
— CARnet (Rete accademica e di ricerca croata);
— Centri di cura e assistenza;
— Centri per la protezione sociale;
— Istituti di assistenza sociale;
— Centri di assistenza sanitaria;
— Archivi di Stato;
— Istituto statale per la protezione della natura;
— Fondo per il finanziamento dello smantellamento della centrale nucleare di Krško e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito di NEK;
— Fondo di indennizzo dei beni sequestrati;
— Fondo per la ricostruzione e lo sviluppo di Vukovar;
— Fondo per la riqualificazione professionale e l’occupazione delle persone con disabilità;
— Fondo per la protezione dell’ambiente e l’efficienza energetica;
— Accademia croata delle scienze e delle arti;
— Banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo;
— Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.);
— Hrvatska lutrija d.o.o. (Lotteria croata);
— Fondazione croata per il patrimonio culturale;
— Camera dell’agricoltura croata;
— Radiotelevisione croata;
— Associazione croata per la cultura tecnologica;
— Hrvatske autoceste d.o.o. (Autostrade croate S.r.l.);
— Hrvatske ceste d.o.o. (Strade croate S.r.l.);
— Hrvatske šume d.o.o. (Foreste croate);
— Hrvatske vode (Società croata per la gestione delle risorse idriche);
— Centro per gli audiovisivi croato;
— Centro croato per l’allevamento equino — Scuderie di Stato di Đakovo e Lipik;
— Centro croato per l’agricoltura, i prodotti alimentari e gli affari rurali;
— Centro croato di azione contro le mine;
— Memoriale e centro di documentazione croato della guerra per la patria;
— Comitato olimpico croato;
— Operatore croato del mercato dell’energia;
— Comitato paraolimpico croato;
— Registro navale croato;
— Istituto croato per la conservazione;
— Associazione croata dello sport dei sordi;
— Istituto croato di medicina infortunistica;
— Istituto nazionale croato della sanità pubblica;
— Istituto croato di salute mentale;
— Istituto croato per l’assicurazione pensionistica;
— Istituto croato di standardizzazione;
— Istituto croato di telemedicina;
— Istituto croato di tossicologia e antidoping;
— Istituto nazionale croato di medicina trasfusionale;
— Servizio per l’occupazione croato;
— Istituto croato per la salute e la sicurezza sul lavoro;
— Ente croato di assicurazione malattia;
— Istituto croato per l’assicurazione malattia per la salute sul lavoro;
— Jadrolinija (compagnia di trasporto marittimo);
— Ente pubblico Centro olimpico croato;
— Istituti pubblici di istruzione superiore;
— Enti pubblici per i parchi nazionali;
— Enti pubblici per i parchi naturali;
— Istituti scientifici pubblici;
— Teatri, musei, gallerie, biblioteche e altri enti culturali istituiti dalla Repubblica di Croazia o da autonomie locali e regionali;
— Penitenziari;
— Ospedali clinici;
— Centri clinico-ospedalieri;
— Cliniche;
— Istituto di lessicografia «Miroslav Krleža»;
— Autorità portuali;
— Sanatori;
— Farmacie fondate da autonomie locali e regionali;
— Matica hrvatska (matrice Croazia);
— Centro internazionale di archeologia subacquea;
— Biblioteca nazionale e universitaria;
— Fondazione nazionale per il sostegno del tenore di vita di alunni e studenti;
— Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile;
— Fondazione nazionale per la scienza, l’istruzione superiore e lo sviluppo tecnologico della Repubblica di Croazia;
— Centro nazionale per la valutazione esterna dell’istruzione;
— Consiglio nazionale per l’istruzione superiore;
— Consiglio nazionale delle scienze/per la scienza;
— Gazzetta ufficiale (Narodne novine d.d.);
— Istituti educativi/correzionali;
— Istituti di istruzione fondati dalla Repubblica di Croazia o da autonomie locali e regionali;
— Ospedali generali;
— Plovput d.o.o. (ente pubblico responsabile della sicurezza della navigazione);
— Policlinici;
— Ospedali specializzati;
— Registro centrale degli assicurati;
— Centro di calcolo universitario;
— Associazioni sportive;
— Federazioni sportive;
— Istituti per le cure mediche d’urgenza;
— Centri di cure palliative;
— Istituti di assistenza sanitaria;
— Fondazione per la solidarietà a livello di polizia;
— Stabilimenti carcerari;
— Istituto per il restauro di Dubrovnik;
— Istituto per le sementi e piantine per seminativi;
— Istituti di sanità pubblica;
— Centro tecnico aeronautico (Zrakoplovno — tehnički centar d.d.);
— Amministrazioni delle strade di contea.
XII - ITALIA
Organismi
— Società Stretto di Messina S.p.A.
— Mostra d'oltremare S.p.A.
— Ente nazionale per l'aviazione civile — ENAC
— Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. — ENAV
— ANAS S.p.A
Categorie
— Consorzi per le opere idrauliche (consortia for water engineering works)
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (State universities, State university institutes, consortia for university development work)
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (public welfare and benevolent institutions)
— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (higher scientific and cultural institutes, astronomical, astrophysical, geophysical or vulcanological oberservatories)
— Enti di ricerca e sperimentazione (organizations conducting research and experimental work)
— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agencies administering compulsory social security and welfare schemes)
— Consorzi di bonifica (land reclamation consortia)
— Enti di sviluppo e di irrigazione (development or irrigation agencies)
— Consorzi per le aree industriali (associations for industrial areas)
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizations providing services in the public interest)
— Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (public bodies engaged in -entertainment, sport, tourism and leisure activities)
— Enti culturali e di promozione artistica (organizations promoting culture and artistic activities)
XIII - CIPRO
— Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
— Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
— Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
— Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
— Εφοριακό Συμβούλιο
— Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
— Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Ένωση Δήμων
— Ένωση Κοινοτήτων
— Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας
— Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
— Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
— Κεντρικό Ταμείο Αδειών
— Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
— Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
— Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
— Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
— Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
— Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
— Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
— Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
— Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
— Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
— Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
— Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων
— Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
— Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
— Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
— Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
— Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
— Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων
— Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
— Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
— Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
— Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών
— Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
— Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
— Συμβούλια Αποχετεύσεων [questa categoria si riferisce a Συμβούλια Αποχετεύσεων istituita e operante secondo le disposizioni dell'Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) del 1971]
— Συμβούλια Σφαγείων [questa categoria si riferisce a Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων gestito dalle autorità locali, istituita e operante secondo le disposizioni del Σφαγείων Νόμου N. 26(Ι) del 2003]
— Σχολικές Εφορείες (questa categoria si riferisce a Σχολικές Εφορείες istituita e operante secondo le disposizioni del Σχολικών Εφορειών Νόμου N. 108 de 2003)
— Ταμείο Θήρας
— Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
— Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
— Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
— Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
— Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων
— Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού
— Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου
XIV - LETTONIA
— Soggetti di diritto privato che effettuano acquisti a norma della «Publisko iepirkumu likuma prasībām»
XV - LITUANIA
— Enti di ricerca e di istruzione (istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca scientifica, parchi di ricerca e tecnologici e altri istituti e organismi la cui attività riguarda la valutazione o l'organizzazione di attività di ricerca e di istruzione)
— Enti di istruzione (istituti di istruzione superiore, scuole professionali, scuole di istruzione generale, istituti pre-scolastici, istituti di istruzione informale, istituti di istruzione speciali e altri istituti)
— Enti culturali (teatri, musei, biblioteche e altre istituzioni)
— Enti nazionali del sistema sanitario lituano (istituti per la protezione sanitaria individuale, istituti per la protezione sanitaria pubblica, istituti di attività farmaceutiche e altri istituti di assistenza sanitaria, ecc.)
— Enti previdenziali
— Enti di cultura fisica e sportiva (associazioni sportive, scuole sportive, centri sportivi, impianti sportivi e altri enti)
— Enti del sistema di difesa nazionale
— Enti per la protezione dell'ambiente
— Enti per la sicurezza e l'ordine pubblico
— Enti della protezione civile e di soccorso
— Prestatori di servizi turistici (centri di informazioni turistiche e altri enti che forniscono servizi turistici)
— Altre persone di diritto pubblico e privato a norma delle condizioni di cui all'articolo 4, paragraf 2, della legge sugli appalti pubblici [«Valstybės žinios» (Official Gazette) No. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006].
XVI - LUSSEMBURGO
— Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement:
—— Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg
— Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg
— Fonds Belval
— Établissements publics placés sous la surveillance des communes.
— Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
XVII - UNGHERIA
Organismi
— Egyes költségvetési szervek (determinati organismi di bilancio)
— Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (organismi di gestione dei fondi statali specifici)
— A közalapítványok (fondazioni pubbliche)
— A Magyar Nemzeti Bank
— A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
— A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
— A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság
— A közszolgálati műsorszolgáltatók (organismi pubblici di radiodiffusione)
— Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (organismi pubblici di radiodiffusione finanziati a maggioranza con fondi pubblici)
— Az Országos Rádió és Televízió Testület
Categorie
— Enti istituiti per rispondere a esigenze di interesse generale, non di natura industriale o commerciale, e controllati o finanziati in larga misura da enti pubblici (mediante il bilancio pubblico)
— Enti istituiti da legge che ne determina i compiti pubblici e il funzionamento e controllati o finanziati in larga misura da enti pubblici (mediante il bilancio pubblico)
— Enti istituiti da enti pubblici e da essi controllati per svolgere determinate attività di base
XVIII - MALTA
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
—— Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development).
— Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority).
— Industrial Projects and Services Ltd.
— Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)
— Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
—— Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority).
— Borża ta' Malta (Malta Stock Exchange).
— Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority).
— Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Malta Statistics Authority).
— Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit).
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)
—— Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre).
— Kunsilli Lokali (Local Councils).
— Ministeru ta' l-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)
—— Junior College.
— Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology).
— Università ta' Malta (University of Malta).
— Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies).
— Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (Foundation for Tomorrow's Schools).
— Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services).
— Korporazzjoni ta' l-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation).
— Awtorità' tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority).
— Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies).
— Kunsill Malti għall-Isport.
— Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board).
— Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq).
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
—— Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority).
— Heritage Malta.
— Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts).
— Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre).
— Orkestra Nazzjonali (National Orchestra).
— Teatru Manoel (Manoel Theatre).
— Ċentru tal- Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre).
— Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration).
— Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage).
— Fondazzjoni Patrimonju Malti.
— Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
—— Awtorità' ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority).
— Awtorità' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority).
— Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
—— Awtorità' ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority).
— Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council).
— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
—— Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services).
— Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital).
— Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital).
— Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital).
— Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority).
— Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee).
— Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)
—— Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory).
— MGI/Mimcol.
— Gozo Channel Co. Ltd.
— Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission).
— MITTS
— Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit).
— Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit).
— Malta Enterprise.
— Malta Industrial Parks.
— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
—— Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority).
— Wasteserv Malta Ltd.
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
—— Awtorità tad-Djar (Housing Authority).
— Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services).
— Sedqa.
— Appoġġ.
— Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (National Commission for Disabled Persons).
— Sapport.
— Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
—— Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing).
XIX - PAESI BASSI
Organismi
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
—— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)
— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)
— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
— 25 afzonderlijke politieregio's — (25 individual police regions)
— Stichting ICTU
— Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
— Ministerie van Economische Zaken
—— Stichting Syntens
— Van Swinden Laboratorium B.V.
— Nederlands Meetinstituut B.V.
— Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
— Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
— Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
— Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.(Oost N.V.)
— LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
— Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
— Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
— Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)
— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
— Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
— Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)
— Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
— Kamer van Koophandel Nederland
— Ministerie van Financiën
—— De Nederlandse Bank N.V.
— Autoriteit Financiële Markten
— Pensioen- & Verzekeringskamer
— Ministerie van Justitie
—— Stichting Reclassering Nederland (SRN)
— Stichting VEDIVO
— Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen — (Guardianship and Family Guardianship Institutions)
— Stichting Halt Nederland (SHN)
— Particuliere Internaten — (Private Boarding Institutions)
— Particuliere Jeugdinrichtingen — (Penal Institutions for Juvenile Offenders)
— Schadefonds Geweldsmisdrijven
— Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
— Landelijke organisaties slachtofferhulp
— College Bescherming Persoongegevens
— Raden voor de Rechtsbijstand
— Stichting Rechtsbijstand Asiel
— Stichtingen Rechtsbijstand
— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)
— Clara Wichman Instituut
— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
—— Bureau Beheer Landbouwgronden
— Faunafonds
— Staatsbosbeheer
— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding
— Universiteit Wageningen
— Stichting DLO
— (Hoofd) productschappen — (Commodity Boards)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
— Le autorità competenti di:
—— scuole pubbliche o scuole private finanziate con fondi pubblici per l'istruzione primaria ai sensi della Wet op het primair onderwijs (legge sull'istruzione primaria);
— scuole pubbliche o scuole private finanziate con fondi pubblici per l'istruzione primaria speciale ai sensi della Wet op het primair onderwijs (legge sull'istruzione primaria);
— scuole e istituti pubblici o privati finanziati con fondi pubblici per l'istruzione secondaria speciale ai sensi della Wet op de expertisecentra (legge sui centri di ricerca);
— scuole e istituti pubblici o privati finanziati con fondi pubblici per l'istruzione secondaria ai sensi della Wet op het Voortgezet Onderwijs (legge sull'istruzione secondaria);
— scuole e istituti pubblici o privati finanziati con fondi pubblici ai sensi della Wet Educatie en Beroepsonderwijs (legge sull'istruzione e sull'istruzione professionale);
— università e istituti di istruzione superiore finanziati con fondi pubblici, Open University, e cliniche universitarie, ai sensi della Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (legge sull'istruzione superiore e sulla ricerca scientifica);
— servizi di consulenza scolastica ai sensi della Wet op het primair onderwijs (legge sull'istruzione primaria) o della Wet op de expertisecentra (legge sui centri di ricerca);
— centri nazionali per insegnanti ai sensi della Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (legge sulle sovvenzioni per le attività nazionali di sostegno all'istruzione);
— organismi di radiodiffusione ai sensi della Mediawet (legge sui media), a condizione che gli organismi siano finanziati per oltre il 50 % dal ministero dell'istruzione, della cultura e della scienza;
— servizi ai sensi della Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (legge sulla privatizzazione dei servizi dei musei nazionali);
— altri organismi e istituti nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza che ricevono più del 50 % dei finanziamenti dal ministero dell'istruzione, della cultura e della scienza.
— Tutti gli enti che sono sovvenzionati dal Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per oltre il 50 %, per esempio:
—— Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP);
— Commissariaat voor de Media (CvdM);
— Informatie Beheer Groep (IB-Groep);
— Koninklijke Bibliotheek (KB);
— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW);
— Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO);
— Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO);
— Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;
— Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten;
— Fonds voor de scheppende toonkunst;
— Mondriaanstichting;
— Nederlands fonds voor de film;
— Stimuleringsfonds voor de architectuur;
— Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing;
— Fonds voor de letteren;
— Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds;
— Nederlandse Omroepstichting (NOS);
— Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO);
— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);
— Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO);
— Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF);
— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);
— Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs;
— Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG);
— Stichting ICT op school;
— Stichting Anno;
— Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom);
— Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE);
— Stichting Kennisnet;
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep;
— Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF);
— Stichting Centraal Bureau voor Genealogie;
— Stichting Ether Reclame (STER);
— Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw;
— Stichting Radio Nederland Wereldomroep;
— Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL);
— Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD);
— Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt;
— Stichting Nationaal Restauratiefonds;
— Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie;
— Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving;
— Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland;
— Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie;
— Nederlandse Taalunie.
— Stichting Participatiefonds voor het onderwijs
— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
— Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
— Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
— College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
— Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Nederlandse Programmastichting
— Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
— Stichting Lezen
— Centrum voor innovatie van opleidingen
— Instituut voor Leerplanontwikkeling
— Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting
— Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
— Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
— BVE-Raad
— Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
— Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
— Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
— Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
— Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
— Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
— Stichting SoFoKles
— Europees Platform
— Stichting mobiliteitsfonds HBO
— Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
— Stichting minderheden Televisie Nederland
— Stichting omroep allochtonen
— Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht
— School der Poëzie
— Nederlands Perscentrum
— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
— Bibliotheek voor varenden
— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
— Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
— Nederlandse luister- en braillebibliotheek
— Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
— Bibliotheek Le Sage Ten Broek
— Doe Maar Dicht Maar
— ElHizjra
— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
— Fund for Central and East European Bookprojects
— Jongeren Onderwijs Media
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
—— Sociale Verzekeringsbank
— Sociaal Economische Raad (SER)
— Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
— Centrale organisatie voor werk en inkomen
— Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
—— RDW, Dienst Wegverkeer
— Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
— Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)
— Regionale Loodsencorporatie (RLC)
— Ministero van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
—— Kadaster
— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
— Stichting Bureau Architectenregister
— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
—— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)
— Commissies voor gebiedsaanwijzing
— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen
— Zorgonderzoek Nederland (ZON)
— Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen
— N.V. KEMA/Stichting TNO Certification
— College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)
— College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
— Nationaal Comité 4 en 5 mei
— Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)
— Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)
— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
— Stichting Sanquin Bloedvoorziening
— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG
— Ziekenfondsen
— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)
— Regionale Indicatieorganen (RIO's)
XX - AUSTRIA
— Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della «Rechnungshof» (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.
XXI - POLONIA
(1) Università e istituti accademici pubblici
— Uniwersytet w Białymstoku
— Uniwersytet w Gdańsku
— Uniwersytet Śląski
— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
— Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
— Katolicki Uniwersytet Lubelski
— Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
— Uniwersytet Łódzki
— Uniwersytet Opolski
— Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
— Uniwersytet Mikołaja Kopernika
— Uniwersytet Szczeciński
— Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
— Uniwersytet Warszawski
— Uniwersytet Rzeszowski
— Uniwersytet Wrocławski
— Uniwersytet Zielonogórski
— Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
— Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
— Akademia Górniczo-Hutnicza im, St Staszica w Krakowie
— Politechnika Białostocka
— Politechnika Częstochowska
— Politechnika Gdańska
— Politechnika Koszalińska
— Politechnika Krakowska
— Politechnika Lubelska
— Politechnika Łódzka
— Politechnika Opolska
— Politechnika Poznańska
— Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego
— Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
— Politechnika Szczecińska
— Politechnika Śląska
— Politechnika Świętokrzyska
— Politechnika Warszawska
— Politechnika Wrocławska
— Akademia Morska w Gdyni
— Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
— Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
— Akademia Ekonomiczna w Krakowie
— Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
— Szkoła Główna Handlowa
— Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
— Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
— Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej
— Akademia Podlaska w Siedlcach
— Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
— Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
— Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
— Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum» w Krakowie
— Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
— Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
— Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
— Akademia Rolnicza w Lublinie
— Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
— Akademia Rolnicza w Szczecinie
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
— Akademia Rolnicza we Wrocławiu
— Akademia Medyczna w Białymstoku
— Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
— Akademia Medyczna w Gdańsku
— Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
— Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
— Akademia Medyczna w Lublinie
— Uniwersytet Medyczny w Łodzi
— Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
— Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
— Akademia Medyczna w Warszawie
— Akademia Medyczna im, Piastów Śląskich we Wrocławiu
— Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
— Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
— Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
— Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
— Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
— Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej
— Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
— Akademia Obrony Narodowej
— Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
— Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta
— Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
— Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
— Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
— Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
— Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
— Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
— Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
— Akademia Muzyczna w Krakowie
— Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
— Akademia Muzyczna im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
— Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
— Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
— Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
— Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
— Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
— Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
— Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
— Akademia Sztuk Pięknych im, Jana Matejki w Krakowie
— Akademia Sztuk Pięknych im, Władysława Strzemińskiego w Łodzi
— Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
— Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
— Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im, Leona Schillera w Łodzi
— Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
— Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Witelona w Legnicy
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Stanisława Staszica w Pile
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
— Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Gródka w Sanoku
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
— Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
— Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
(2) Enti culturali a livello regionale e locale
(3) Parchi nazionali
— Babiogórski Park Narodowy
— Białowieski Park Narodowy
— Biebrzański Park Narodowy
— Bieszczadzki Park Narodowy
— Drawieński Park Narodowy
— Gorczański Park Narodowy
— Kampinoski Park Narodowy
— Karkonoski Park Narodowy
— Magurski Park Narodowy
— Narwiański Park Narodowy
— Ojcowski Park Narodowy
— Park Narodowy «Bory Tucholskie»
— Park Narodowy Gór Stołowych
— Park Narodowy «Ujście Warty»
— Pieniński Park Narodowy
— Poleski Park Narodowy
— Roztoczański Park Narodowy
— Słowiński Park Narodowy
— Świętokrzyski Park Narodowy
— Tatrzański Park Narodowy
— Wielkopolski Park Narodowy
— Wigierski Park Narodowy
— Woliński Park Narodowy
(4) Scuole primarie e secondarie pubbliche
(5) Emittenti radio e televisive pubbliche
— Telewizja Polska S.A. (televisione polacca)
— Polskie Radio S.A. (radio polacca)
(6) Musei, teatri, biblioteche e altri enti culturali pubblici
— Muzeum Narodowe w Krakowie
— Muzeum Narodowe w Poznaniu
— Muzeum Narodowe w Warszawie
— Zamek Królewski w Warszawie
— Zamek Królewski na Wawelu — Państwowe Zbiory Sztuki
— Muzeum Żup Krakowskich
— Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
— Państwowe Muzeum na Majdanku
— Muzeum Stutthof w Sztutowie
— Muzeum Zamkowe w Malborku
— Centralne Muzeum Morskie
— Muzeum «Łazienki Królewskie»
— Muzeum Pałac w Wilanowie
— Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
— Muzeum Wojska Polskiego
— Teatr Narodowy
— Narodowy Stary Teatr Kraków
— Teatr Wielki — Opera Narodowa
— Filharmonia Narodowa
— Galeria Zachęta
— Centrum Sztuki Współczesnej
— Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
— Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
— Instytut im, Adama Mickiewicza
— Dom Pracy Twórczej w Wigrach
— Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
— Instytut Dziedzictwa Narodowego
— Biblioteka Narodowa
— Instytut Książki
— Polski Instytut Sztuki Filmowej
— Instytut Teatralny
— Filmoteka Narodowa
— Narodowe Centrum Kultury
— Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
— Muzeum Historii Polski w Warszawie
— Centrum Edukacji Artystycznej
(7) Istituti pubblici di ricerca, istituti di ricerca e sviluppo e altri istituti di ricerca
(8) Unità autonome per la gestione dell'assistenza sanitaria pubblica il cui organo di finanziamento è un'autorità regionale o locale o una loro associazione
(9) Muud
— Panstwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
XXII - PORTOGALLO
— Institutos Públicos sem carácter comercial ou industrial — (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale),
— Serviços públicos personalizados — (servizi pubblici dotati di personalità giuridica),
— Fundações Públicas — (fondazioni pubbliche),
— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde — (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità),
— INGA (Istituto nazionale di intervento e garanzia agricola/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)
— Instituto do Consumidor
— Instituto de Meteorologia
— Instituto da Conservação da Natureza
— Instituto da Agua
— ICEP/Instituto de Comércio Externo de Portugal
— Instituto do Sangue
XXIII - ROMANIA
— Academia Română
— Biblioteca Națională a României
— Arhivele Naționale
— Institutul Diplomatic Român
— Institutul Cultural Român
— Institutul European din România
— Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
— Institutul de Memorie Culturală
— Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
— Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior
— Comisia Națională a României pentru UNESCO
— Societatea Română de Radiodifuziune
— Societatea Română de Televiziune
— Societatea Națională pentru Radiocomunicații
— Centrul Național al Cinematografiei
— Studioul de Creație Cinematografică
— Arhiva Națională de Filme
— Muzeul Național de Artă Contemporană
— Palatul Național al Copiilor
— Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate
— Agenția pentru Sprijinirea Studenților
— Comitetul Olimpic și Sportiv Român
— Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)
— Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)
— Institutul Național de Cercetare pentru Sport
— Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
— Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
— Secretariatul de Stat pentru Culte
— Agenția Națională pentru Locuințe
— Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale
— Casa Națională de Asigurări de Sănătate
— Inspecția Muncii
— Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
— Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
— Agenția Națională de Consultanță Agrícola
— Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie
— Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
— Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
— Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
— Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară
— Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
— Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor
— Banca de Resurse GeneticeVegetale
— Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonele Miniere
— Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase
— Agenția Națională de Controlul Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
— Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării» Tulcea
— Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)
— Administrația Națională a Rezervelor de Stat
— Administrația Națională Apele Române
— Administrația Națională de Meteorologie
— Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor
— Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
— Agenția Manageriala de Cercetare Stiințifică, Inovare și Transfer Tehnologic
— Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date «RoEduNet»
— Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
— Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
— Inspectoratul Navigației Civile (INC)
— Regia Autonomă Registrul Auto Român
— Agenția Spațială Română
— Scoala Superioară de Aviație Civilă
— Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română»
— Aeroclubul României
— Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni
— Centrul Român de Comerț Exterior
— Centrul de Formare și Management București
— Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii militare
— Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN
— Asociația Română de Standardizare (ASRO)
— Asociația de Acreditare din România (RENAR)
— Comisia Națională de Prognoză (CNP)
— Institutul Național de Statistică (INS)
— Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)
— Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)
— Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
— Consiliul Economic și Social (CES)
— Agenția Domeniilor Statului
— Oficiul Național al Registrului Comerțului
— Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)
— Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
— Avocatul Poporului
— Institutul Național de Administrație (INA)
— Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
— Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)
— Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
— Oficiul Național al Monumentelor Istorice
— Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor (ONPCSB)
— Biroul Român de Metrologie Legală
— Inspectoratul de Stat în Construcții
— Compania Națională de Investiții
— Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
— Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
— Administrația Națională a Imbunătățirilor Funciare
— Garda Financiară
— Garda Națională de Mediu
— Institutul Național de Expertize Criminalistice
— Institutul Național al Magistraturii
— Scoala Nationala de Grefieri
— Administrația Generală a Penitenciarelor
— Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
— Autoritatea Națională a Vămilor
— Banca Națională a României
— Regia Autonomă «Monetăria Statului»
— Regia Autonomă «Imprimeria Băncii Naționale»
— Regia Autonomă «Monitorul Oficial»
— Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
— Oficiul Român pentru Adopții
— Oficiul Român pentru Imigrări
— Compania Națională «Loteria Română»
— Compania Națională «ROMTEHNICA»
— Compania Națională «ROMARM»
— Agenția Națională pentru Romi
— Agenția Națională de Presă «ROMPRESS»
— Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»
— Institute și Centre de Cercetare (Istituti e centri di ricerca)
— Instituții de Invățământ de Stat (Istituti statali di istruzione)
— Universități de Stat (Università statali)
— Muzee (Musei)
— Biblioteci de Stat (Biblioteche statali)
— Teatre de Stat, Opere, Operete, filarmonica, centre și case de Cultură, (teatri statali, opere, orchestre filarmoniche, istituti e centri culturali)
— Reviste (riviste)
— Edituri (case editrici)
— Inspectorate Scolare, de Cultură, de Culte (ispettorati scolatistici, culturali e di culto)
— Complexuri, Federații și Cluburi Sportive (federazioni e club sportivi)
— Spitale, Sanatorii, Policlinici, Dispensare, Centre Medicale, Institute medico-Legale, Stații Ambulanță (ospedali, sanatori, cliniche, unità mediche, istituti di medicina legale, servizi di ambulanza)
— Unități de Asistență Socială (centri di assistenza sociale)
— Tribunale (tribunali)
— Judecătorii (giudici)
— Curți de Apel (corti di appello)
— Penitenciare (penitenziari)
— Parchetele de pe lângă Instanțele Judecătorești (procuratori)
— Unități Militare (unità militari)
— Instanțe Militare (tribunali militari)
— Inspectorate de Poliție (ispettorati di polizia)
— Centre de Odihnă (case di riposo)
XXIV - SLOVENIA
— Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (istituti pubblici per la salute dei bambini, l'istruzione e lo sport)
— Javni zavodi s področja zdravstva (istituti pubblici per la sanità)
— Javni zavodi s področja socialnega varstva (istituti pubblici per la sicurezza sociale)
— Javni zavodi s področja kulture (istituti pubblici per la cultura)
— Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (istituti pubblici per la scienza e la ricerca)
— Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (istituti pubblici per l'agricoltura e le foreste)
— Javni zavodi s področja okolja in prostora (istituti pubblici per l'ambiente e la pianificazione territoriale)
— Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (istituti pubblici per le attività economiche)
— Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (istituti pubblici per le piccole imprese e il turismo)
— Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (istituti pubblici per l'ordine pubblico e la sicurezza)
— Agencije (agenzie)
— Skladi socialnega zavarovanja (fondi di sicurezza sociale)
— Javni skladi na ravni države in na ravni občin (fondi pubblici a livello del governo centrale e degli enti locali)
— Družba za avtoceste v RS
— Soggetti istituiti dallo Stato o da organi locali e che rientrano nell'ambito del bilancio della Repubblica slovena o delle autorità locali
— altre persone giuridiche, corrispondenti alla definizione di cui alla ZJN-2, articolo 3, secondo paragrafo
XXV - SLOVACCHIA
— Qualsiasi persona giuridica costituita o istituita da un regolamento giuridico specifico o da una misura amministrativa specifica per rispondere alle esigenze di interesse generale, priva di carattere industriale o commerciale, e che allo stesso tempo soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
—— è finanziata completamente o parzialmente da un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altra persona giuridica, che soddisfi allo stesso tempo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 9, lettera a) o b) o c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
— è gestita o controllata da un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altra persona giuridica, che soddisfi allo stesso tempo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 9, lettera a) o b) o c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
— un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altra persona giuridica, che soddisfi allo stesso tempo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 9, lettera a) o b) o c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, designa o elegge oltre la metà dei membri del consiglio di gestione o di supervisione.
Queste persone sono organismi di diritto pubblico che esercitano l'attività, per esempio:
— ai sensi della legge n. 16/2004 Coll. sulla televisione slovacca,
— ai sensi della legge n. 619/2003 Coll. sulla radio slovacca,
— ai sensi della legge n. 581/2004 Coll. sulle compagnie di assicurazione sanitaria, modificata dalla legge n. 719/2004 Coll. che istituisce l'assicurazione oer la salute pubblica ai sensi della legge n. 580/2004 Coll. sull'assicurazione sanitaria, modificata dalla legge n. 718/2004 Coll.,
— ai sensi della legge n. 121/2005 Coll., con cui è stata promulgata la versione modificata della legge n. 461/2003 Coll. sull'assicurazione sociale, modificata.
XXVI - FINLANDIA
Organismi o imprese pubbliche o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.
XXVII - SVEZIA
Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti pubblici sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale degli appalti pubblici.
XXVIII - REGNO UNITO
Organismi
— Design Council
— Health and Safety Executive
— National Research Development Corporation
— Public Health Laboratory Service Board
— Advisory, Conciliation and Arbitration Service
— Commission for the New Towns
— National Blood Authority
— National Rivers Authority
— Scottish Enterprise
— Ordnance Survey
— Financial Services Authority
Categorie
— Scuole sovvenzionate
— Università e college finanziati a maggioranza da altre amministrazioni aggiudicatrici
— Musei e gallerie nazionali
— Consigli per la ricerca
— Autorità incaricate della lotta contro gli incendi
— Autorità sanitarie strategiche del servizio sanitario nazionale
— Autorità di polizia
— New Town Development Corporations (società per lo sviluppo di nuove città)
— Urban Development Corporations (società per lo sviluppo urbano)
ALLEGATO IV
Autorità governative centrali ( 31 )
BELGIO
1. Services publics fédéraux (Ministries): |
1. Federale Overheidsdiensten (Ministries): |
SPF Chancellerie du Premier Ministre; |
FOD Kanselarij van de Eerste Minister; |
SPF Personnel et Organisation; |
FOD Kanselarij Personeel en Organisatie; |
SPF Budget et Contrôle de la Gestion; |
FOD Budget en Beheerscontrole; |
SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict); |
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict); |
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; |
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; |
SPF Intérieur; |
FOD Binnenlandse Zaken; |
SPF Finances; |
FOD Financiën; |
SPF Mobilité et Transports; |
FOD Mobiliteit en Vervoer; |
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; |
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg |
SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale; |
FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid |
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; |
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; |
SPF Justice; |
FOD Justitie; |
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; |
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; |
Ministère de la Défense; |
Ministerie van Landsverdediging; |
Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale; |
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie; |
Service public fédéral de Programmation Développement durable; |
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; |
Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; |
Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; |
2. Régie des Bâtiments; |
2. Regie der Gebouwen; |
Office national de Sécurité sociale; |
Rijksdienst voor sociale Zekerheid; |
Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants |
Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; |
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; |
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; |
Office national des Pensions; |
Rijksdienst voor Pensioenen; |
Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité; |
Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering; |
Fond des Maladies professionnelles; |
Fonds voor Beroepsziekten; |
Office national de l'Emploi; |
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening |
BULGARIA
— Администрация на Народното събрание
— Aдминистрация на Президента
— Администрация на Министерския съвет
— Конституционен съд
— Българска народна банка
— Министерство на външните работи
— Министерство на вътрешните работи
— Министерство на държавната администрация и административната реформа
— Министерство на извънредните ситуации
— Министерство на земеделието и храните
— Министерство на здравеопазването
— Министерство на икономиката и енергетиката
— Министерство на културата
— Министерство на образованието и науката
— Министерство на околната среда и водите
— Министерство на отбраната
— Министерство на правосъдието
— Министерство на регионалното развитие и благоустройството
— Министерство на транспорта
— Министерство на труда и социалната политика
— Министерство на финансите
Agenzie statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o per decreto del Consiglio dei ministri aventi una funzione relativa all'esercizio del potere esecutivo:
— Агенция за ядрено регулиране
— Висшата атестационна комисия
— Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
— Държавна комисия по сигурността на информацията
— Комисия за защита на конкуренцията
— Комисия за защита на личните данни
— Комисия за защита от дискриминация
— Комисия за регулиране на съобщенията
— Комисия за финансов надзор
— Патентно ведомство на Република България
— Сметна палата на Република България
— Агенция за приватизация
— Агенция за следприватизационен контрол
— Български институт по метрология
— Държавна агенция «Архиви»
— Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси»
— Държавна агенция «Национална сигурност»
— Държавна агенция за бежанците
— Държавна агенция за българите в чужбина
— Държавна агенция за закрила на детето
— Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
— Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
— Държавна агенция за младежта и спорта
— Държавна агенция по горите
— Държавна агенция по туризма
— Държавна комисия по стоковите борси и тържища
— Институт по публична администрация и европейска интеграция
— Национален статистически институт
— Национална агенция за оценяване и акредитация
— Националната агенция за професионално образование и обучение
— Национална комисия за борба с трафика на хора
— Агенция «Митници»
— Агенция за държавна и финансова инспекция
— Агенция за държавни вземания
— Агенция за социално подпомагане
— Агенция за хората с увреждания
— Агенция по вписванията
— Агенция по геодезия, картография и кадастър
— Агенция по енергийна ефективност
— Агенция по заетостта
— Агенция по обществени поръчки
— Българска агенция за инвестиции
— Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация»
— Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция за национален строителен контрол
— Държавна комисия по хазарта
— Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация»
— Изпълнителна агенция «Борба с градушките»
— Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация»
— Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация»
— Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда»
— Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната»
— Изпълнителна агенция «Железопътна администрация»
— Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»
— Изпълнителна агенция «Морска администрация»
— Изпълнителна агенция «Национален филмов център»
— Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация»
— Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав»
— Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната»
— Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
— Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
— Изпълнителна агенция по лекарствата
— Изпълнителна агенция по лозата и виното
— Изпълнителна агенция по околна среда
— Изпълнителна агенция по почвените ресурси
— Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
— Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
— Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
— Изпълнителна агенция по трансплантация
— Изпълнителна агенция по хидромелиорации
— Комисията за защита на потребителите
— Контролно-техническата инспекция
— Национален център за информация и документация
— Национален център по радиобиология и радиационна защита
— Национална агенция за приходите
— Национална ветеринарномедицинска служба
— Национална служба «Полиция»
— Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението»
— Национална служба за растителна защита
— Национална служба за съвети в земеделието
— Национална служба по зърното и фуражите
— Служба «Военна информация»
— Служба «Военна полиция»
— Фонд «Републиканска пътна инфраструктура»
— Авиоотряд 28
REPUBBLICA CECA
— Ministerstvo dopravy
— Ministerstvo financí
— Ministerstvo kultury
— Ministerstvo obrany
— Ministerstvo pro místní rozvoj
— Ministerstvo práce a sociálních věcí
— Ministerstvo průmyslu a obchodu
— Ministerstvo spravedlnosti
— Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
— Ministerstvo vnitra
— Ministerstvo zahraničních věcí
— Ministerstvo zdravotnictví
— Ministerstvo zemědělství
— Ministerstvo životního prostředí
— Poslanecká sněmovna PČR
— Senát PČR
— Kancelář prezidenta
— Český statistický úřad
— Český úřad zeměměřičský a katastrální
— Úřad průmyslového vlastnictví
— Úřad pro ochranu osobních údajů
— Bezpečnostní informační služba
— Národní bezpečnostní úřad
— Česká akademie věd
— Vězeňská služba
— Český báňský úřad
— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
— Správa státních hmotných rezerv
— Státní úřad pro jadernou bezpečnost
— Česká národní banka
— Energetický regulační úřad
— Úřad vlády České republiky
— Ústavní soud
— Nejvyšší soud
— Nejvyšší správní soud
— Nejvyšší státní zastupitelství
— Nejvyšší kontrolní úřad
— Kancelář Veřejného ochránce práv
— Grantová agentura České republiky
— Státní úřad inspekce práce
— Český telekomunikační úřad
DANIMARCA
— Folketinget
— Rigsrevisionen
— Statsministeriet
— Udenrigsministeriet
— Beskæftigelsesministeriet
— 5 styrelser og institutioner (5 dipartimenti e istituzioni)
— Domstolsstyrelsen
— Finansministeriet
— 5 styrelser og institutioner (5 dipartimenti e istituzioni)
— Forsvarsministeriet
— 5 styrelser og institutioner (5 dipartimenti e istituzioni)
— Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
— Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (diversi dipartimenti e istituzioni, fra cui Statens Serum Institut)
— Justitsministeriet
— Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (capo della polizia, il procuratore generale, 1 direzione e vari dipartimenti)
— Kirkeministeriet
— 10 stiftsøvrigheder (10 autorità diocesane)
— Kulturministeriet — Ministero della Cultura
— 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 dipartimenti e varie istituzioni)
— Miljøministeriet
— 5 styrelser (5 dipartimenti)
— Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
— 1 styrelse (1 dipartimento)
— Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
— 4 direktoraterog institutioner (4 direzioni e istituzioni)
— Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
— Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (diversi dipartimenti e istituzioni, fra cui Risoe National Laboratory e Danish National Research and Education Buildings)
— Skatteministeriet
— 1 styrelse og institutioner (1 dipartimento e varie istituzioni)
— Velfærdsministeriet
— 3 styrelser og institutioner (3 dipartimenti e varie istituzioni)
— Transportministeriet
— 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 dipartimenti e istituzioni, fra cui Øresundsbrokonsortiet)
— Undervisningsministeriet
— 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 dipartimenti, 4 istituti nazionali, 5 altre istituzioni)
— Økonomi- og Erhvervsministeriet
— Adskilligestyrelser og institutioner (diversi dipartimenti e istituzioni)
— Klima- og Energiministeriet
— 3 styrelse og institutioner (3 dipartimenti e istituzioni)
GERMANIA
— Auswärtiges Amt
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für Arbeit und Soziales
— Bundesministerium für Bildung und Forschung
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
— Bundesministerium der Finanzen
— Bundesministerium des Innern (esclusivamente beni per uso civile)
— Bundesministerium für Gesundheit
— Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
— Bundesministerium der Justiz
— Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
— Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
— Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
— Bundesministerium der Verteidigung (esclusi i beni per uso militare)
— Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
ESTONIA
— Vabariigi Presidendi Kantselei;
— Eesti Vabariigi Riigikogu;
— Eesti Vabariigi Riigikohus;
— Riigikontroll;
— Õiguskantsler;
— Riigikantselei;
— Rahvusarhiiv;
— Haridus- ja Teadusministeerium;
— Justiitsministeerium;
— Kaitseministeerium;
— Keskkonnaministeerium;
— Kultuuriministeerium;
— Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
— Põllumajandusministeerium;
— Rahandusministeerium;
— Siseministeerium;
— Sotsiaalministeerium;
— Välisministeerium;
— Keeleinspektsioon;
— Riigiprokuratuur;
— Teabeamet;
— Maa-amet;
— Keskkonnainspektsioon;
— Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;
— Muinsuskaitseamet;
— Patendiamet;
— Tarbijakaitseamet;
— Riigihangete Amet;
— Taimetoodangu Inspektsioon;
— Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;
— Veterinaar- ja Toiduamet
— Konkurentsiamet;
— Maksu –ja Tolliamet;
— Statistikaamet;
— Kaitsepolitseiamet;
— Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;
— Piirivalveamet;
— Politseiamet;
— Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;
— Keskkriminaalpolitsei;
— Päästeamet;
— Andmekaitse Inspektsioon;
— Ravimiamet;
— Sotsiaalkindlustusamet;
— Tööturuamet;
— Tervishoiuamet;
— Tervisekaitseinspektsioon;
— Tööinspektsioon;
— Lennuamet;
— Maanteeamet;
— Veeteede Amet;
— Julgestuspolitsei;
— Kaitseressursside Amet;
— Kaitseväe Logistikakeskus;
— Tehnilise Järelevalve Amet.
IRLANDA
— President's Establishment
— Houses of the Oireachtas — [Parliament]
— Department of theTaoiseach — [Prime Minister]
— Central Statistics Office
— Department of Finance
— Office of the Comptroller and Auditor General
— Office of the Revenue Commissioners
— Office of Public Works
— State Laboratory
— Office of the Attorney General
— Office of the Director of Public Prosecutions
— Valuation Office
— Office of the Commission for Public Service Appointments
— Public Appointments Service
— Office of the Ombudsman
— Chief State Solicitor's Office
— Department of Justice, Equality and Law Reform
— Courts Service
— Prisons Service
— Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
— Department of the Environment, Heritage and Local Government
— Department of Education and Science
— Department of Communications, Energy and Natural Resources
— Department of Agriculture, Fisheries and Food
— Department of Transport
— Department of Health and Children
— Department of Enterprise, Trade and Employment
— Department of Arts, Sports and Tourism
— Department of Defence
— Department of Foreign Affairs
— Department of Social and Family Affairs
— Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs
— Arts Council
— National Gallery.
GRECIA
— Υπουργείο Εσωτερικών;
— Υπουργείο Εξωτερικών;
— Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;
— Υπουργείο Ανάπτυξης;
— Υπουργείο Δικαιοσύνης;
— Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;
— Υπουργείο Πολιτισμού;
— Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;
— Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;
— Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;
— Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;
— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
— Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;
— Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης;
— Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;
— Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;
— Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;
— Γενική Γραμματεία Ισότητας;
— Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;
— Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;
— Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;
— Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;
— Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;
— Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;
— Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;
— Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;
— Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;
— Εθνικό Τυπογραφείο;
— Γενικό Χημείο του Κράτους;
— Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;
— Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;
— Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;
— Πανεπιστήμιο Αιγαίου;
— Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;
— Πανεπιστήμιο Πατρών;
— Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;
— Πολυτεχνείο Κρήτης;
— Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;
— Αιγινήτειο Νοσοκομείο;
— Αρεταίειο Νοσοκομείο;
— Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;
— Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;
— Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;
— Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;
— Γενικό Επιτελείο Στρατού;
— Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;
— Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;
— Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;
— Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;
— Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;
— Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
SPAGNA
— Presidencia de Gobierno
— Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
— Ministerio de Justicia
— Ministerio de Defensa
— Ministerio de Economía y Hacienda
— Ministerio del Interior
— Ministerio de Fomento
— Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
— Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
— Ministerio de Trabajo e Inmigración
— Ministerio de la Presidencia
— Ministerio de Administraciones Públicas
— Ministerio de Cultura
— Ministerio de Sanidad y Consumo
— Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
— Ministerio de Vivienda
— Ministerio de Ciencia e Innovación
— Ministerio de Igualdad
FRANCIA
(1) Ministeri
— Services du Premier ministre
— Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
— Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
— Ministère chargé de la justice
— Ministère chargé de la défense
— Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
— Ministère chargé de l'éducation nationale
— Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
— Secrétariat d'Etat aux transports
— Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur
— Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
— Ministère chargé de la culture et de la communication
— Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
— Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
— Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
— Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
— Secrétariat d'Etat à la fonction publique
— Ministère chargé du logement et de la ville
— Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie
— Secrétariat d'Etat à l'outre-mer
— Secrétariat d'Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative
— Secrétariat d'Etat aux anciens combattants
— Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
— Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
— Secrétariat d'Etat aux affaires européennes,
— Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
— Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme
— Secrétariat d'Etat à la politique de la ville
— Secrétariat d'Etat à la solidarité
— Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation
— Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi
— Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
— Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie
— Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale
— Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire
(2) Istituzioni, autorità indipendenti e giurisdizioni
— Présidence de la République
— Assemblée Nationale
— Sénat
— Conseil constitutionnel
— Conseil économique et social
— Conseil supérieur de la magistrature
— Agence française contre le dopage
— Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
— Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
— Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
— Autorité de sûreté nucléaire
— Autorité indépendante des marchés financiers
— Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
— Commission d'accès aux documents administratifs
— Commission consultative du secret de la défense nationale
— Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
— Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
— Commission nationale de déontologie de la sécurité
— Commission nationale du débat public
— Commission nationale de l'informatique et des libertés
— Commission des participations et des transferts
— Commission de régulation de l'énergie
— Commission de la sécurité des consommateurs
— Commission des sondages
— Commission de la transparence financière de la vie politique
— Conseil de la concurrence
— Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
— Conseil supérieur de l'audiovisuel
— Défenseur des enfants
— Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
— Haute autorité de santé
— Médiateur de la République
— Cour de justice de la République
— Tribunal des Conflits
— Conseil d'Etat
— Cours administratives d'appel
— Tribunaux administratifs
— Cour des Comptes
— Chambres régionales des Comptes
— Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)
(3) Enti pubblici nazionali
— Académie de France à Rome
— Académie de marine
— Académie des sciences d'outre-mer
— Académie des technologies
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
— Agence de biomédicine
— Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
— Agence française de sécurité sanitaire des aliments
— Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
— Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
— Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
— Agences de l'eau
— Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations
— Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT
— Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
— Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances
— Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
— Bibliothèque publique d'information
— Bibliothèque nationale de France
— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
— Caisse des Dépôts et Consignations
— Caisse nationale des autoroutes (CNA)
— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
— Caisse de garantie du logement locatif social
— Casa de Velasquez
— Centre d'enseignement zootechnique
— Centre d'études de l'emploi
— Centre d'études supérieures de la sécurité sociale
— Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts
— Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
— Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
— Centre des Monuments Nationaux
— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
— Centre national des arts plastiques
— Centre national de la cinématographie
— Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)
— Centre national du livre
— Centre national de documentation pédagogique
— Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
— Centre national professionnel de la propriété forestière
— Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)
— Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
— Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
— Collège de France
— Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
— Conservatoire National des Arts et Métiers
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
— Conservatoire national supérieur d'art dramatique
— École centrale de Lille
— École centrale de Lyon
— École centrale des arts et manufactures
— École française d'archéologie d'Athènes
— École française d'Extrême-Orient
— École française de Rome
— École des hautes études en sciences sociales
— École du Louvre
— École nationale d'administration
— École nationale de l'aviation civile (ENAC)
— École nationale des Chartes
— École nationale d'équitation
— École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
— Écoles nationales d'ingénieurs
— École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
— Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
— École nationale de la magistrature
— Écoles nationales de la marine marchande
— École nationale de la santé publique (ENSP)
— École nationale de ski et d'alpinisme
— École nationale supérieure des arts décoratifs
— École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
— École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix
— Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
— École nationale supérieure des beaux-arts
— École nationale supérieure de céramique industrielle
— École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
— École nationale supérieure du paysage de Versailles
— École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
— École nationale supérieure de la sécurité sociale
— Écoles nationales vétérinaires
— École nationale de voile
— Écoles normales supérieures
— École polytechnique
— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
— École de sylviculture Crogny (Aube)
— École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)
— École de viticulture — Avize (Marne)
— Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon
— Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
— Fondation Carnegie
— Fondation Singer-Polignac
— Haras nationaux
— Hôpital national de Saint-Maurice
— Institut des hautes études pour la science et la technologie
— Institut français d'archéologie orientale du Caire
— Institut géographique national
— Institut National de l'origine et de la qualité
— Institut national des hautes études de sécurité
— Institut de veille sanitaire
— Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
— Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)
— Institut National d'Horticulture
— Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
— Institut national des jeunes aveugles — Paris
— Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
— Institut national des jeunes sourds — Chambéry
— Institut national des jeunes sourds — Metz
— Institut national des jeunes sourds — Paris
— Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)
— Institut national de la propriété industrielle
— Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)
— Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)
— Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)
— Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)
— Institut national de recherches archéologiques préventives
— Institut National des Sciences de l'Univers
— Institut National des Sports et de l'Education Physique
— Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés
— Instituts nationaux polytechniques
— Instituts nationaux des sciences appliquées
— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
— Institut de Recherche pour le Développement
— Instituts régionaux d'administration
— Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
— Institut supérieur de mécanique de Paris
— Institut Universitaires de Formation des Maîtres
— Musée de l'armée
— Musée Gustave-Moreau
— Musée national de la marine
— Musée national J.-J.-Henner
— Musée du Louvre
— Musée du Quai Branly
— Muséum National d'Histoire Naturelle
— Musée Auguste-Rodin
— Observatoire de Paris
— Office français de protection des réfugiés et apatrides
— Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
— Office national de la chasse et de la faune sauvage
— Office National de l'eau et des milieux aquatiques
— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
— Ordre national de la Légion d'honneur
— Palais de la découverte
— Parcs nationaux
— Universités
(4) Altri enti pubblici nazionali
— Union des groupements d'achats publics (UGAP)
— Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)
— Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
— Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
— Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
CROAZIA
(1) Organismi pubblici della Repubblica di Croazia:
— Parlamento croato;
— Presidente della Repubblica di Croazia;
— Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia;
— Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato;
— governo della Repubblica di Croazia;
— uffici del governo della Repubblica di Croazia;
— ministeri;
— uffici statali;
— enti amministrativi pubblici;
— uffici amministrativi pubblici nelle contee;
— Corte costituzionale della Repubblica di Croazia;
— Corte suprema della Repubblica di Croazia;
— tribunali;
— Consiglio della Magistratura di Stato;
— procure di Stato;
— Consiglio della Procura di Stato;
— uffici del mediatore;
— commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici;
— Banca nazionale croata;
— Corte dei conti;
(2) Agenzie e uffici statali:
— Agenzia croata per l’aviazione civile;
— Agenzia per i media elettronici;
— Agenzia per le indagini sugli incidenti e gli inconvenienti aerei;
— Agenzia per i partenariati pubblico-privato;
— Agenzia per la qualità e l’accreditamento nel campo dell’assistenza sanitaria;
— Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici;
— Agenzia per la mobilità e i programmi UE;
— Agenzia per le linee costiere e il traffico marittimo;
— Agenzia per la ricostruzione della cittadella di Tvrđa a Osijek;
— Agenzia per l’istruzione e la formazione dei docenti;
— Agenzia per le attrezzature a pressione;
— Agenzia per l’assicurazione dei crediti dei lavoratori in caso di fallimento del datore di lavoro;
— organismo pagatore per l’agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale;
— Agenzia per i terreni agricoli;
— Agenzia per le transazioni e la mediazione nel settore immobiliare;
— Agenzia per le zone pericolose ad atmosfera esplosiva;
— Agenzia per lo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia;
— Agenzia di regolamentazione del mercato ferroviario;
— Agenzia per il controllo del sistema di attuazione dei programmi dell’Unione europea;
— Agenzia per la sicurezza del trasporto ferroviario;
— Agenzia per l’istruzione e la formazione professionali e l’istruzione degli adulti;
— Agenzia per la gestione dei beni dello Stato;
— Agenzia per le vie navigabili interne;
— Agenzia croata per l’ambiente;
— Agenzia per la protezione dei dati personali;
— Agenzia croata per la concorrenza;
— Agenzia per la scienza e l’istruzione superiore;
— Agenzia di Stato per l’assicurazione dei depositi e il risanamento delle banche;
— Agenzia finanziaria;
— Agenzia croata per i prodotti alimentari;
— Agenzia croata per le piccole imprese;
— Agenzia croata per la vigilanza dei servizi finanziari;
— Agenzia croata per le scorte petrolifere obbligatorie;
— Agenzia croata per le comunicazioni postali ed elettroniche;
— Agenzia croata per l’accreditamento;
— Agenzia croata per la regolamentazione del settore energetico;
— Agenzia di stampa croata;
— Agenzia croata per l’agricoltura;
— Agenzia centrale finanziamenti e appalti.
ITALIA
(1) Organismi committenti
— Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Ministero degli Affari Esteri
— Ministero dell'Interno
— Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
— Ministero della Difesa
— Ministero dell'Economia e delle Finanze
— Ministero dello Sviluppo Economico
— Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
— Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
— Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
— Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
— Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
— Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
(2) Altri enti pubblici nazionali:
— CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
CIPRO
— Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
—— Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
— Υπουργικό Συμβούλιο
— Βουλή των Αντιπροσώπων
— Δικαστική Υπηρεσία
— Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
— Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
— Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
— Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
— Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
— Γραφείο Προγραμματισμού
— Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
— Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
— Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
— Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
— Υπουργείο Άμυνας
— Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
—— Τμήμα Γεωργίας
— Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
— Τμήμα Δασών
— Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
— Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
— Μετεωρολογική Υπηρεσία
— Τμήμα Αναδασμού
— Υπηρεσία Μεταλλείων
— Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
— Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
— Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
—— Αστυνομία
— Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
— Τμήμα Φυλακών
— Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
—— Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
— Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
—— Τμήμα Εργασίας
— Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
— Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
— Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
— Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
— Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
— Υπουργείο Εσωτερικών
—— Επαρχιακές Διοικήσεις
— Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
— Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
— Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
— Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
— Πολιτική Άμυνα
— Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
— Υπηρεσία Ασύλου
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομικών
—— Τελωνεία
— Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
— Στατιστική Υπηρεσία
— Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
— Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
— Κυβερνητικό Τυπογραφείο
— Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
— Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
— Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
—— Τμήμα Δημοσίων Έργων
— Τμήμα Αρχαιοτήτων
— Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
— Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
— Τμήμα Οδικών Μεταφορών
— Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
— Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
— Υπουργείο Υγείας
—— Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
— Γενικό Χημείο
— Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
— Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
— Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
LETTONIA
(1) Ministeri, segretariati di ministeri per incarichi speciali e relative istituzioni subordinate
— Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes
— Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes
— Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes
— Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
— Satversmes aizsardzības birojs
(2) Altri enti statali
— Augstākā tiesa
— Centrālā vēlēšanu komisija
— Finanšu un kapitāla tirgus komisija
— Latvijas Banka
— Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
— Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Satversmes tiesa
— Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Valsts kontrole
— Valsts prezidenta kanceleja
— Tiesībsarga birojs
— Nacionālā radio un televīzijas padome
— Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (altre istituzioni statali non soggette ai ministeri)
LITUANIA
— Prezidentūros kanceliarija
— Seimo kanceliarija
— Istituzioni responsabili dinanzi al Seimas [Parlamento]:
—— Lietuvos mokslo taryba;
— Seimo kontrolierių įstaiga;
— Valstybės kontrolė;
— Specialiųjų tyrimų tarnyba;
— Valstybės saugumo departamentas;
— Konkurencijos taryba;
— Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
— Vertybinių popierių komisija;
— Ryšių reguliavimo tarnyba;
— Nacionalinė sveikatos taryba;
— Etninės kultūros globos taryba;
— Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
— Valstybinė kultūros paveldo komisija;
— Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;
— Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;
— Valstybinė lietuvių kalbos komisija;
— Vyriausioji rinkimų komisija;
— Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;
— Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
— Vyriausybės kanceliarija
— Istituzioni responsabili dinanzi al Vyriausybės [Governo]:
—— Ginklų fondas;
— Informacinės visuomenės plėtros komitetas;
— Kūno kultūros ir sporto departamentas;
— Lietuvos archyvų departamentas;
— Mokestinių ginčų komisija;
— Statistikos departamentas;
— Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;
— Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;
— Viešųjų pirkimų tarnyba;
— Narkotikų kontrolės departamentas;
— Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;
— Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
— Valstybinė lošimų priežiūros komisija;
— Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
— Vyriausioji administracinių ginčų komisija;
— Draudimo priežiūros komisija;
— Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;
— Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
— Konstitucinis Teismas
— Lietuvos bankas
— Aplinkos ministerija
— Institutions under the Aplinkos ministerija [Ministero dell'ambiente]:
—— Generalinė miškų urėdija;
— Lietuvos geologijos tarnyba;
— Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;
— Lietuvos standartizacijos departamentas;
— Nacionalinis akreditacijos biuras;
— Valstybinė metrologijos tarnyba;
— Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;
— Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.
— Finansų ministerija
— Enti del Finansų ministerija [Ministero delle finanze]:
—— Muitinės departamentas;
— Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;
— Valstybinė mokesčių inspekcija;
— Finansų ministerijos mokymo centras.
— Krašto apsaugos ministerija
— Enti del Krašto apsaugos ministerijos [Ministero della difesa nazionale]:
—— Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;
— Centralizuota finansų ir turto tarnyba;
— Karo prievolės administravimo tarnyba;
— Krašto apsaugos archyvas;
— Krizių valdymo centras;
— Mobilizacijos departamentas;
— Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;
— Infrastruktūros plėtros departamentas;
— Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.
— Lietuvos kariuomenė
— Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
— Kultūros ministerija
— Enti del Kultūros ministerijos [Ministero della cultura]:
—— Kultūros paveldo departamentas;
— Valstybinė kalbos inspekcija.
— Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
— Enti del Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [Ministero della sicurezza sociale e del lavoro]:
—— Garantinio fondo administracija;
— Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;
— Lietuvos darbo birža;
— Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;
— Trišalės tarybos sekretoriatas;
— Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;
— Darbo inspekcija;
— Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;
— Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;
— Ginčų komisija;
— Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
— Neįgaliųjų reikalų departamentas.
— Susisiekimo ministerija
— Enti del Susisiekimo ministerijos [Ministero dei trasporti e delle comunicazioni]:
—— Lietuvos automobilių kelių direkcija;
— Valstybinė geležinkelio inspekcija;
— Valstybinė kelių transporto inspekcija;
— Pasienio kontrolės punktų direkcija.
— Sveikatos apsaugos ministerija
— Enti del Sveikatos apsaugos ministerijos [Ministero della salute]:
—— Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;
— Valstybinė ligonių kasa;
— Valstybinė medicininio audito inspekcija;
— Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;
— Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;
— Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;
— Farmacijos departamentas;
— Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;
— Lietuvos bioetikos komitetas;
— Radiacinės saugos centras.
— Švietimo ir mokslo ministerija
— Enti del Švietimo ir mokslo ministerijos [Ministero dell'istruzione e della scienza]:
—— Nacionalinis egzaminų centras;
— Studijų kokybės vertinimo centras.
— Teisingumo ministerija
— Enti del Teisingumo ministerijos [Ministero della giustizia]:
—— Kalėjimų departamentas;
— Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;
— Europos teisės departamentas
— Ūkio ministerija
— Įstaigos prie the Ūkio ministerijos [Ministero dell'economia]:
—— Įmonių bankroto valdymo departamentas;
— Valstybinė energetikos inspekcija;
— Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;
— Valstybinis turizmo departamentas
— Užsienio reikalų ministerija
— Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
— Vidaus reikalų ministerija
— Enti del Vidaus reikalų ministerijos [Ministero dell'interno]:
—— Asmens dokumentų išrašymo centras;
— Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;
— Gyventojų registro tarnyba;
— Policijos departamentas;
— Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;
— Turto valdymo ir ūkio departamentas;
— Vadovybės apsaugos departamentas;
— Valstybės sienos apsaugos tarnyba;
— Valstybės tarnybos departamentas;
— Informatikos ir ryšių departamentas;
— Migracijos departamentas;
— Sveikatos priežiūros tarnyba;
— Bendrasis pagalbos centras.
— Žemės ūkio ministerija
— Enti del Žemės ūkio ministerijos [Ministero dell'agricoltura]:
—— Nacionalinė mokėjimo agentūra;
— Nacionalinė žemės tarnyba;
— Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;
— Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;
— Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;
— Žuvininkystės departamentas
— Teismai [Courts]:
—— Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;
— Lietuvos apeliacinis teismas;
— Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;
— apygardų teismai;
— apygardų administraciniai teismai;
— apylinkių teismai;
— Nacionalinė teismų administracija
— Generalinė prokuratūra
— Altri enti dell'amministrazione pubblica centrale (institucijos [istituti], įstaigos [enti], tarnybos[agenzie])
—— Aplinkos apsaugos agentūra;
— Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;
— Aplinkos projektų valdymo agentūra;
— Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;
— Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;
— Valstybinė miškotvarkos tarnyba;
— Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;
— Lietuvos AIDS centras;
— Nacionalinis organų transplantacijos biuras;
— Valstybinis patologijos centras;
— Valstybinis psichikos sveikatos centras;
— Lietuvos sveikatos informacijos centras;
— Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;
— Valstybinis aplinkos sveikatos centras;
— Respublikinis mitybos centras;
— Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;
— Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;
— Visuomenės sveikatos ugdymo centras;
— Muitinės kriminalinė tarnyba;
— Muitinės informacinių sistemų centras;
— Muitinės laboratorija;
— Muitinės mokymo centras;
— Valstybinis patentų biuras;
— Lietuvos teismo ekspertizės centras;
— Centrinė hipotekos įstaiga;
— Lietuvos metrologijos inspekcija;
— Civilinės aviacijos administracija;
— Lietuvos saugios laivybos administracija;
— Transporto investicijų direkcija;
— Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;
— Pabėgėlių priėmimo centras
LUSSEMBURGO
— Ministère d'Etat
— Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration
— Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
— Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
— Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
— Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur
— Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle
— Ministère de l'Egalité des chances
— Ministère de l'Environnement
— Ministère de la Famille et de l'Intégration
— Ministère des Finances
— Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
— Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
— Ministère de la Justice
— Ministère de la Santé
— Ministère de la Sécurité sociale
— Ministère des Transports
— Ministère du Travail et de l'Emploi
— Ministère des Travaux publics
UNGHERIA
— Egészségügyi Minisztérium
— Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
— Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
— Honvédelmi Minisztérium
— Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
— Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
— Külügyminisztérium
— Miniszterelnöki Hivatal
— Oktatási és Kulturális Minisztérium
— Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
— Pénzügyminisztérium
— Szociális és Munkaügyi Minisztérium
— Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
MALTA
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
— Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)
— Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
— Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)
— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
— Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
— Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)
— Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
PAESI BASSI
— Ministerie van Algemene Zaken
—— Bestuursdepartement
— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
— Rijksvoorlichtingsdienst
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
—— Bestuursdepartement
— Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
— Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
— Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
— Ministerie van Buitenlandse Zaken
—— Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
— Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
— Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
— Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
— Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Support services falling under the Secretary-general and Deputy Secretary-general)
— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
— Ministerie van Defensie — (Ministry of Defence)
—— Bestuursdepartement
— Commando Diensten Centra (CDC)
— Defensie Telematica Organisatie (DTO)
— Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
— De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
— Defensie Materieel Organisatie (DMO)
— Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
— Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
— Ministerie van Economische Zaken
—— Bestuursdepartement
— Centraal Planbureau (CPB)
— SenterNovem
— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
— Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
— Agentschap Telecom
— Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)
— Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
— Octrooicentrum Nederland
— Consumentenautoriteit
— Ministerie van Financiën
—— Bestuursdepartement
— Belastingdienst Automatiseringscentrum
— Belastingdienst
— de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (le varie direzioni dell'amministrazione fiscale e doganale nei Paesi Bassi)
— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst [incl. Economische Controle dienst (ECD)]
— Belastingdienst Opleidingen
— Dienst der Domeinen
— Ministerie van Justitie
—— Bestuursdepartement
— Dienst Justitiële Inrichtingen
— Raad voor de Kinderbescherming
— Centraal Justitie Incasso Bureau
— Openbaar Ministerie
— Immigratie en Naturalisatiedienst
— Nederlands Forensisch Instituut
— Dienst Terugkeer & Vertrek
— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
—— Bestuursdepartement
— Dienst Regelingen (DR)
— Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
— Algemene Inspectiedienst (AID)
— Dienst Landelijk Gebied (DLG)
— Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
—— Bestuursdepartement
— Inspectie van het Onderwijs
— Erfgoedinspectie
— Centrale Financiën Instellingen
— Nationaal Archief
— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
— Onderwijsraad
— Raad voor Cultuur
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
—— Bestuursdepartement
— Inspectie Werk en Inkomen
— Agentschap SZW
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
—— Bestuursdepartement
— Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
— Directoraat-generaal Personenvervoer
— Directoraat-generaal Water
— Centrale diensten (Central Services)
— Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
— Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
— Rijkswaterstaat, Bestuur
— De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (ogni servizio regionale della Direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche)
— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ogni servizio specifico della Direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche)
— Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
— Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
— Bouwdienst
— Corporate Dienst
— Data ICT Dienst
— Dienst Verkeer en Scheepvaart
— Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
— Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
— Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
— Waterdienst
— Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
— Port state Control
— Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
— Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
— Toezichthouder Beheer Eenheid Water
— Toezichthouder Beheer Eenheid Land
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
—— Bestuursdepartement
— Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
— Directoraat-generaal Ruimte
— Directoraat-general Milieubeheer
— Rijksgebouwendienst
— VROM Inspectie
— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
—— Bestuursdepartement
— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
— Inspectie Gezondheidszorg
— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
— Sociaal en Cultureel Planbureau
— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
— Tweede Kamer der Staten-Generaal
— Eerste Kamer der Staten-Generaal
— Raad van State
— Algemene Rekenkamer
— Nationale Ombudsman
— Kanselarij der Nederlandse Orden
— Kabinet der Koningin
— Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
AUSTRIA
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
— Bundesministerium für Finanzen
— Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
— Bundesministerium für Inneres
— Bundesministerium für Justiz
— Bundesministerium für Landesverteidigung
— Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
— Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
— Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
— Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
— Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
— Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
— Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
— Bundesbeschaffung G.m.b.H
— Bundesrechenzentrum G.m.b.H
POLONIA
— Kancelaria Prezydenta RP
— Kancelaria Sejmu RP
— Kancelaria Senatu RP
— Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
— Sąd Najwyższy
— Naczelny Sąd Administracyjny
— Wojewódzkie sądy administracyjne
— Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne
— Trybunat Konstytucyjny
— Najwyższa Izba Kontroli
— Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
— Biuro Rzecznika Praw Dziecka
— Biuro Ochrony Rządu
— Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
— Centralne Biuro Antykorupcyjne
— Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
— Ministerstwo Finansów
— Ministerstwo Gospodarki
— Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
— Ministerstwo Edukacji Narodowej
— Ministerstwo Obrony Narodowej
— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
— Ministerstwo Skarbu Państwa
— Ministerstwo Sprawiedliwości
— Ministerstwo Infrastruktury
— Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
— Ministerstwo Środowiska
— Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— Ministerstwo Zdrowia
— Ministerstwo Sportu i Turystyki
— Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
— Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
— Urząd Regulacji Energetyki
— Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
— Urząd Transportu Kolejowego
— Urząd Dozoru Technicznego
— Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
— Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
— Urząd Zamówień Publicznych
— Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
— Urząd Lotnictwa Cywilnego
— Urząd Komunikacji Elektronicznej
— Wyższy Urząd Górniczy
— Główny Urząd Miar
— Główny Urząd Geodezji i Kartografii
— Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
— Główny Urząd Statystyczny
— Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
— Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
— Państwowa Komisja Wyborcza
— Państwowa Inspekcja Pracy
— Rządowe Centrum Legislacji
— Narodowy Fundusz Zdrowia
— Polska Akademia Nauk
— Polskie Centrum Akredytacji
— Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
— Polska Organizacja Turystyczna
— Polski Komitet Normalizacyjny
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych
— Komisja Nadzoru Finansowego
— Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
— Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
— Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
— Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
— Komenda Główna Policji
— Komenda Główna Straży Granicznej
— Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
— Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
— Główny Inspektorat Transportu Drogowego
— Główny Inspektorat Farmaceutyczny
— Główny Inspektorat Sanitarny
— Główny Inspektorat Weterynarii
— Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
— Agencja Wywiadu
— Agencja Mienia Wojskowego
— Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— Agencja Rynku Rolnego
— Agencja Nieruchomości Rolnych
— Państwowa Agencja Atomistyki
— Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
— Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
— Agencja Rezerw Materiałowych
— Narodowy Bank Polski
— Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
— Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
— Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
— Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
— Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe»
— Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
— Urzędy wojewódzkie
— Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda
PORTOGALLO
— Presidência do Conselho de Ministros
— Ministério das Finanças e da Administração Pública
— Ministério da Defesa Nacional
— Ministério dos Negócios Estrangeiros
— Ministério da Administração Interna
— Ministério da Justiça
— Ministério da Economia e da Inovação
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
— Ministério da Educação
— Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
— Ministério da Cultura
— Ministério da Saúde
— Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
— Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
— Presidença da Republica
— Tribunal Constitucional
— Tribunal de Contas
— Provedoria de Justiça
ROMANIA
— Administrația Prezidențială
— Senatul României
— Camera Deputaților
— Inalta Curte de Casație și Justiție
— Curtea Constituțională
— Consiliul Legislativ
— Curtea de Conturi
— Consiliul Superior al Magistraturii
— Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție
— Secretariatul General al Guvernului
— Cancelaria primului ministru
— Ministerul Afacerilor Externe
— Ministerul Economiei și Finanțelor
— Ministerul Justiției
— Ministerul Apărării
— Ministerul Internelor și Reformei Administrative
— Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Sanse
— Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
— Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
— Ministerul Transporturilor
— Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
— Ministerul Educației Cercetării și Tineretului
— Ministerul Sănătății Publice
— Ministerul Culturii și Cultelor
— Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
— Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
— Serviciul Român de Informații
— Serviciul de Informații Externe
— Serviciul de Protecție și Pază
— Serviciul de Telecomunicații Speciale
— Consiliul Național al Audiovizualului
— Consiliul Concurenței (CC)
— Direcția Națională Anticorupție
— Inspectoratul General de Poliție
— Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
— Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
— Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice(ANRSC)
— Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
— Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
— Autoritatea Navală Română
— Autoritatea Feroviară Română
— Autoritatea Rutieră Română
— Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
— Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
— Autoritatea Națională pentru Turism
— Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
— Autoritatea Națională pentru Tineret
— Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifica
— Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
— Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
— Autoritatea Electorală Permanente
— Agenția pentru Strategii Guvernamentale
— Agenția Națională a Medicamentului
— Agenția Națională pentru Sport
— Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
— Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
— Agenția Română pentru Conservarea Energiei
— Agenția Națională pentru Resurse Minerale
— Agenția Română pentru Investiții Străine
— Agenția Națională pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
— Agenția Națională a Funcționarilor Publici
— Agenția Națională de Administrare Fiscală
— Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
— Agenția Națională Anti-doping
— Agenția Nucleară
— Agenția Națională pentru Protecția Familiei
— Agenția Națională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbați și Femei
— Agenția Națională pentru Protecția Mediului
— Agenția națională Antidrog
SLOVENIA
— Predsednik Republike Slovenije
— Državni zbor Republike Slovenije
— Državni svet Republike Slovenije
— Varuh človekovih pravic
— Ustavno sodišče Republike Slovenije
— Računsko sodišče Republike Slovenije
— Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
— Slovenska akademija znanosti in umetnosti
— Vladne službe
— Ministrstvo za finance
— Ministrstvo za notranje zadeve
— Ministrstvo za zunanje zadeve
— Ministrstvo za obrambo
— Ministrstvo za pravosodje
— Ministrstvo za gospodarstvo
— Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
— Ministrstvo za promet
— Ministrstvo za okolje in, prostor
— Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
— Ministrstvo za zdravje
— Ministrstvo za javno upravo
— Ministrstvo za šolstvo in šport
— Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
— Ministrstvo za kulturo
— Vrhovno sodišče Republike Slovenije
— višja sodišča
— okrožna sodišča
— okrajna sodišča
— Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
— Okrožna državna tožilstva
— Državno pravobranilstvo
— Upravno sodišče Republike Slovenije
— Višje delovno in socialno sodišče
— delovna sodišča
— Davčna uprava Republike Slovenije
— Carinska uprava Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
— Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
— Uprava Republike Slovenije za javna plačila
— Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
— Policija
— Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
— General štab Slovenske vojske
— Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
— Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
— Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
— Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
— Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
— Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
— Tržni inšpektorat Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
— Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
— Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
— Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
— Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
— Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
— Veterinarska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
— Direkcija Republike Slovenije za caste
— Prometni inšpektorat Republike Slovenije
— Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
— Agencija Republike Slovenije za okolje
— Geodetska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
— Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
— Inšpektorat Republike Slovenije za delo
— Zdravstveni inšpektorat
— Urad Republike Slovenije za kemikalije
— Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
— Urad Republike Slovenije za meroslovje
— Urad za visoko šolstvo
— Urad Republike Slovenije za mladino
— Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
— Arhiv Republike Slovenije
— Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
— Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
— Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
— Služba vlade za zakonodajo
— Služba vlade za evropske zadeve
— Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
— Urad vlade za komuniciranje
— Urad za enake možnosti
— Urad za verske skupnosti
— Urad za narodnosti
— Urad za makroekonomske analize in razvoj
— Statistični urad Republike Slovenije
— Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
— Protokol Republike Slovenije
— Urad za varovanje tajnih podatkov
— Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
— Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
— Informacijski pooblaščenec
— Državna volilna komisija
SLOVACCHIA
Ministeri e altre autorità governative centrali di cui nella legge n. 575/2001 Coll. sulla struttura delle attività del governo e sulle autorità dell'amministrazione centrale statale modificata dalla regolamentazione successiva:
— Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky
— Národná rada Slovenskej republiky
— Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo financií Slovenskej republiky
— Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
— Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
— Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
— Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
— Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
— Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
— Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
— Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
— Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
— Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
— Úrad vlády Slovenskej republiky
— Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
— Štatistický úrad Slovenskej republiky
— Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
— Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
— Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
— Úrad pre verejné obstarávanie
— Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
— Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
— Národný bezpečnostný úrad
— Ústavný súd Slovenskej republiky
— Najvyšši súd Slovenskej republiky
— Generálna prokuratura Slovenskej republiky
— Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky
— Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
— Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
— Úrad pre finančný trh
— Úrad na ochranu osobn ý ch udajov
— Kancelária verejneho ochranu prav
FINLANDIA
— Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet
— Liikenne- Ja Viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet
—— Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE
— Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen
— Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet
— Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket
— Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet
— Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK
— Rautatievirasto — Järnvägsverket
— Tiehallinto — Vägförvaltningen
— Viestintävirasto — Kommunikationsverket
— Maa- Ja Metsätalousministeriö — Jord- Och Skogsbruksministeriet
—— Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket
— Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket
— Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket
— Oikeusministeriö — Justitieministeriet
—— Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå
— Tuomioistuimet — domstolar
— Korkein oikeus — Högsta domstolen
— Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen
— Hovioikeudet — hovrätter
— Käräjäoikeudet — tingsrätter
— Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar
— Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen
— Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen
— Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen
— Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden
— Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
— HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
— Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå
— Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden
— Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral
— Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknikcentral
— Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsinstitutet
— Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen
— Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor
— Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket
— Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
— Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande
— Saamelaiskäräjät — Sametinget
— Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet
— Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
— Opetusministeriö — Undervisningsministeriet
—— Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen
— Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå
— Puolustusministeriö — Försvarsministeriet
—— Puolustusvoimat — Försvarsmakten
— Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet
—— Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen
— Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen
— Liikkuva poliisi — Rörliga polisen
— Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet
— Lääninhallitukset — Länstyrelserna
— Suojelupoliisi — Skyddspolisen
— Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan
— Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral
— Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral
— Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors
— Pelastusopisto — Räddningsverket
— Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket
— Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket
— Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral
— Sosiaali- Ja Terveysministeriö — Social- Och Hälsovårdsministeriet
— Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
— Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för socialtrygghet
— Lääkelaitos — Läkemedelsverket
— Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården
— Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen
— Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet
— Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
— Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral
— Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes — Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes
— Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen
— Työ- Ja Elinkeinoministeriö — Arbets- Och Näringsministeriet
— Kuluttajavirasto — Konsumentverket
— Kilpailuvirasto — Konkurrensverket
— Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen
— Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå
— Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset– Statliga förläggningar för asylsökande
— Energiamarkkinavirasto — Energimarknadsverket
— Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen
— Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen
— Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen
— Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande
— Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen
— Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus - Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
— Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen
— Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska forskningscentral
— Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden
— Työneuvosto — Arbetsrådet
— Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå
— Ulkoasiainministeriö — Utrikesministeriet
— Valtioneuvoston Kanslia — Statsrådets Kansli
— Valtiovarainministeriö — Finansministeriet
—— Valtiokonttori — Statskontoret
— Verohallinto — Skatteförvaltningen
— Tullilaitos — Tullverket
— Tilastokeskus — Statistikcentralen
— Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskiningscentral
— Ympäristöministeriö — Miljöministeriet
—— Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral
— Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
— Valtiontalouden Tarkastusvirasto — Statens Revisionsverk
SVEZIA
A
— Affärsverket svenska kraftnät
— Akademien för de fria konsterna
— Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
— Allmänna pensionsfonden
— Allmänna reklamationsnämnden
— Ambassader
— Ansvarsnämnd, statens
— Arbetsdomstolen
— Arbetsförmedlingen
— Arbetsgivarverk, statens
— Arbetslivsinstitutet
— Arbetsmiljöverket
— Arkitekturmuseet
— Arrendenämnder
— Arvsfondsdelegationen
— Arvsfondsdelegationen
B
— Banverket
— Barnombudsmannen
— Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
— Bergsstaten
— Biografbyrå, statens
— Biografiskt lexikon, svenskt
— Birgittaskolan
— Blekinge tekniska högskola
— Bokföringsnämnden
— Bolagsverket
— Bostadsnämnd, statens
— Bostadskreditnämnd, statens
— Boverket
— Brottsförebyggande rådet
— Brottsoffermyndigheten
C
— Centrala studiestödsnämnden
D
— Danshögskolan
— Datainspektionen
— Departementen
— Domstolsverket
— Dramatiska institutet
E
— Ekeskolan
— Ekobrottsmyndigheten
— Ekonomistyrningsverket
— Ekonomiska rådet
— Elsäkerhetsverket
— Energimarknadsinspektionen
— Energimyndighet, statens
— EU/FoU-rådet
— Exportkreditnämnden
— Exportråd, Sveriges
F
— Fastighetsmäklarnämnden
— Fastighetsverk, statens
— Fideikommissnämnden
— Finansinspektionen
— Finanspolitiska rådet
— Finsk-svenska gränsälvskommissionen
— Fiskeriverket
— Flygmedicincentrum
— Folkhälsoinstitut, statens
— Fonden för fukt- och mögelskador
— Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
— Folke Bernadotte Akademin
— Forskarskattenämnden
— Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
— Fortifikationsverket
— Forum för levande historia
— Försvarets materielverk
— Försvarets radioanstalt
— Försvarets underrättelsenämnd
— Försvarshistoriska museer, statens
— Försvarshögskolan
— Försvarsmakten
— Försäkringskassan
G
— Gentekniknämnden
— Geologiska undersökning
— Geotekniska institut, statens
— Giftinformationscentralen
— Glesbygdsverket
— Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning
— Granskningsnämnden för radio och TV
— Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
— Gymnastik- och Idrottshögskolan
— Göteborgs universitet
H
— Handelsflottans kultur- och fritidsråd
— Handelsflottans pensionsanstalt
— Handelssekreterare
— Handelskamrar, auktoriserade
— Handikappombudsmannen
— Handikappråd, statens
— Harpsundsnämnden
— Haverikommission, statens
— Historiska museer, statens
— Hjälpmedelsinstitutet
— Hovrätterna
— Hyresnämnder
— Häktena
— Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
— Högskolan Dalarna
— Högskolan i Borås
— Högskolan i Gävle
— Högskolan i Halmstad
— Högskolan i Kalmar
— Högskolan i Karlskrona/Ronneby
— Högskolan i Kristianstad
— Högskolan i Skövde
— Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
— Högskolan på Gotland
— Högskolans avskiljandenämnd
— Högskoleverket
— Högsta domstolen
I
— ILO kommittén
— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
— Inspektionen för strategiska produkter
— Institut för kommunikationsanalys, statens
— Institut för psykosocial medicin, statens
— Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
— Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
— Institutet för rymdfysik
— Institutet för tillväxtpolitiska studier
— Institutionsstyrelse, statens
— Insättningsgarantinämnden
— Integrationsverket
— Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
— Jordbruksverk, statens
— Justitiekanslern
— Jämställdhetsombudsmannen
— Jämställdhetsnämnden
— Järnvägar, statens
— Järnvägsstyrelsen
K
— Kammarkollegiet
— Kammarrätterna
— Karlstads universitet
— Karolinska Institutet
— Kemikalieinspektionen
— Kommerskollegium
— Konjunkturinstitutet
— Konkurrensverket
— Konstfack
— Konsthögskolan
— Konstnärsnämnden
— Konstråd, statens
— Konsulat
— Konsumentverket
— Krigsvetenskapsakademin
— Krigsförsäkringsnämnden
— Kriminaltekniska laboratorium, statens
— Kriminalvården
— Krisberedskapsmyndigheten
— Kristinaskolan
— Kronofogdemyndigheten
— Kulturråd, statens
— Kungl. Biblioteket
— Kungl. Konsthögskolan
— Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
— Kungl. Tekniska högskolan
— Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
— Kungl Vetenskapsakademin
— Kustbevakningen
— Kvalitets- och kompetensråd, statens
— Kärnavfallsfondens styrelse
L
— Lagrådet
— Lantbruksuniversitet, Sveriges
— Lantmäteriverket
— Linköpings universitet
— Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
— Livsmedelsverk, statens
— Livsmedelsekonomiska institutet
— Ljud- och bildarkiv, statens
— Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
— Lotteriinspektionen
— Luftfartsverket
— Luftfartsstyrelsen
— Luleå tekniska universitet
— Lunds universitet
— Läkemedelsverket
— Läkemedelsförmånsnämnden
— Länsrätterna
— Länsstyrelserna
— Lärarhögskolan i Stockholm
M
— Malmö högskola
— Manillaskolan
— Maritima muséer, statens
— Marknadsdomstolen
— Medlingsinstitutet
— Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
— Migrationsverket
— Militärhögskolor
— Mittuniversitetet
— Moderna museet
— Museer för världskultur, statens
— Musikaliska Akademien
— Musiksamlingar, statens
— Myndigheten för handikappolitisk samordning
— Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
— Myndigheten för skolutveckling
— Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
— Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
— Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
— Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
— Mälardalens högskola
N
— Nationalmuseum
— Nationellt centrum för flexibelt lärande
— Naturhistoriska riksmuseet
— Naturvårdsverket
— Nordiska Afrikainstitutet
— Notarienämnden
— Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
— Nämnden för statligt stöd till trossamfund
— Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
— Nämnden mot diskriminering
— Nämnden för elektronisk förvaltning
— Nämnden för RH anpassad utbildning
— Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
— Oljekrisnämnden
— Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
— Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
— Operahögskolan i Stockholm
P
— Patent- och registreringsverket
— Patentbesvärsrätten
— Pensionsverk, statens
— Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
— Pliktverk, Totalförsvarets
— Polarforskningssekretariatet
— Post- och telestyrelsen
— Premiepensionsmyndigheten
— Presstödsnämnden
R
— Radio- och TV–verket
— Rederinämnden
— Regeringskansliet
— Regeringsrätten
— Resegarantinämnden
— Registernämnden
— Revisorsnämnden
— Riksantikvarieämbetet
— Riksarkivet
— Riksbanken
— Riksdagsförvaltningen
— Riksdagens ombudsmän
— Riksdagens revisorer
— Riksgäldskontoret
— Rikshemvärnsrådet
— Rikspolisstyrelsen
— Riksrevisionen
— Rikstrafiken
— Riksutställningar, Stiftelsen
— Riksvärderingsnämnden
— Rymdstyrelsen
— Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
— Räddningsverk, statens
— Rättshjälpsmyndigheten
— Rättshjälpsnämnden
— Rättsmedicinalverket
S
— Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
— Sameskolstyrelsen och sameskolor
— Sametinget
— SIS, Standardiseringen i Sverige
— Sjöfartsverket
— Skatterättsnämnden
— Skatteverket
— Skaderegleringsnämnd, statens
— Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
— Skogsstyrelsen
— Skogsvårdsstyrelserna
— Skogs och lantbruksakademien
— Skolverk, statens
— Skolväsendets överklagandenämnd
— Smittskyddsinstitutet
— Socialstyrelsen
— Specialpedagogiska institutet
— Specialskolemyndigheten
— Språk- och folkminnesinstitutet
— Sprängämnesinspektionen
— Statistiska centralbyrån
— Statskontoret
— Stockholms universitet
— Stockholms internationella miljöinstitut
— Strålsäkerhetsmyndigheten
— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
— Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
— Styrelsen för Samefonden
— Styrelsen för psykologiskt försvar
— Stängselnämnden
— Svenska institutet
— Svenska institutet för europapolitiska studier
— Svenska ESF rådet
— Svenska Unescorådet
— Svenska FAO kommittén
— Svenska Språknämnden
— Svenska Skeppshypotekskassan
— Svenska institutet i Alexandria
— Sveriges författarfond
— Säkerhetspolisen
— Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
— Södertörns högskola
T
— Taltidningsnämnden
— Talboks- och punktskriftsbiblioteket
— Teaterhögskolan i Stockholm
— Tingsrätterna
— Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
— Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
— Totalförsvarets forskningsinstitut
— Totalförsvarets pliktverk
— Tullverket
— Turistdelegationen
U
— Umeå universitet
— Ungdomsstyrelsen
— Uppsala universitet
— Utlandslönenämnd, statens
— Utlänningsnämnden
— Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
— Utrikesnämnden
— Utsädeskontroll, statens
V
— Valideringsdelegationen
— Valmyndigheten
— Vatten- och avloppsnämnd, statens
— Vattenöverdomstolen
— Verket för förvaltningsutveckling
— Verket för högskoleservice
— Verket för innovationssystem (VINNOVA)
— Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
— Vetenskapsrådet
— Veterinärmedicinska anstalt, statens
— Veterinära ansvarsnämnden
— Väg- och transportforskningsinstitut, statens
— Vägverket
— Vänerskolan
— Växjö universitet
— Växtsortnämnd, statens
Å
— Åklagarmyndigheten
— Åsbackaskolan
Ö
— Örebro universitet
— Örlogsmannasällskapet
— Östervångsskolan
— Överbefälhavaren
— Överklagandenämnden för högskolan
— Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
— Överklagandenämnden för studiestöd
— Överklagandenämnden för totalförsvaret
REGNO UNITO
— Cabinet Office
—— Office of the Parliamentary Counsel
— Central Office of Information
— Charity Commission
— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
— Crown Prosecution Service
— Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
—— Competition Commission
— Gas and Electricity Consumers' Council
— Office of Manpower Economics
— Department for Children, Schools and Families
— Department of Communities and Local Government
—— Rent Assessment Panels
— Department for Culture, Media and Sport
—— British Library
— British Museum
— Commission for Architecture and the Built Environment
— The Gambling Commission
— Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
— Imperial War Museum
— Museums, Libraries and Archives Council
— National Gallery
— National Maritime Museum
— National Portrait Gallery
— Natural History Museum
— Science Museum
— Tate Gallery
— Victoria and Albert Museum
— Wallace Collection
— Department for Environment, Food and Rural Affairs
—— Agricultural Dwelling House Advisory Committees
— Agricultural Land Tribunals
— Agricultural Wages Board and Committees
— Cattle Breeding Centre
— Countryside Agency
— Plant Variety Rights Office
— Royal Botanic Gardens, Kew
— Royal Commission on Environmental Pollution
— Department of Health
—— Dental Practice Board
— National Health Service Strategic Health Authorities
— NHS Trusts
— Prescription Pricing Authority
— Department for Innovation, Universities and Skills
—— Higher Education Funding Council for England
— National Weights and Measures Laboratory
— Patent Office
— Department for International Development
— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
—— Legal Secretariat to the Law Officers
— Department for Transport
—— Maritime and Coastguard Agency
— Department for Work and Pensions
—— Disability Living Allowance Advisory Board
— Independent Tribunal Service
— Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
— Occupational Pensions Regulatory Authority
— Regional Medical Service
— Social Security Advisory Committee
— Export Credits Guarantee Department
— Foreign and Commonwealth Office
—— Wilton Park Conference Centre
— Government Actuary's Department
— Government Communications Headquarters
— Home Office
—— HM Inspectorate of Constabulary
— House of Commons
— House of Lords
— Ministry of Defence
—— Defence Equipment & Support
— Meteorological Office
— Ministry of Justice
—— Boundary Commission for England
— Combined Tax Tribunal
— Council on Tribunals
— Court of Appeal — Criminal
— Employment Appeals Tribunal
— Employment Tribunals
— HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
— Immigration Appellate Authorities
— Immigration Adjudicators
— Immigration Appeals Tribunal
— Lands Tribunal
— Law Commission
— Legal Aid Fund (England and Wales)
— Office of the Social Security Commissioners
— Parole Board and Local Review Committees
— Pensions Appeal Tribunals
— Public Trust Office
— Supreme Court Group (England and Wales)
— Transport Tribunal
— The National Archives
— National Audit Office
— National Savings and Investments
— National School of Government
— Northern Ireland Assembly Commission
— Northern Ireland Court Service
—— Coroners Courts
— County Courts
— Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
— Crown Court
— Enforcement of Judgements Office
— Legal Aid Fund
— Magistrates' Courts
— Pensions Appeals Tribunals
— Northern Ireland, Department for Employment and Learning
— Northern Ireland, Department for Regional Development
— Northern Ireland, Department for Social Development
— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
— Northern Ireland, Department of Education
— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
— Northern Ireland, Department of the Environment
— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
— Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
— Northern Ireland Office
—— Crown Solicitor's Office
— Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
— Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
— Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
— Police Service of Northern Ireland
— Probation Board for Northern Ireland
— State Pathologist Service
— Office of Fair Trading
— Office for National Statistics
—— National Health Service Central Register
— Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
— Paymaster General's Office
— Postal Business of the Post Office
— Privy Council Office
— Public Record Office
— HM Revenue and Customs
—— The Revenue and Customs Prosecutions Office
— Royal Hospital, Chelsea
— Royal Mint
— Rural Payments Agency
— Scotland, Auditor-General
— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
— Scotland, General Register Office
— Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
— Scotland, Registers of Scotland
— The Scotland Office
— The Scottish Ministers
—— Architecture and Design Scotland
— Crofters Commission
— Deer Commission for Scotland
— Lands Tribunal for Scotland
— National Galleries of Scotland
— National Library of Scotland
— National Museums of Scotland
— Royal Botanic Garden, Edinburgh
— Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
— Scottish Further and Higher Education Funding Council
— Scottish Law Commission
— Community Health Partnerships
— Special Health Boards
— Health Boards
— The Office of the Accountant of Court
— High Court of Justiciary
— Court of Session
— HM Inspectorate of Constabulary
— Parole Board for Scotland
— Pensions Appeal Tribunals
— Scottish Land Court
— Sheriff Courts
— Scottish Police Services Authority
— Office of the Social Security Commissioners
— The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
— Keeper of the Records of Scotland
— The Scottish Parliamentary Body Corporate
— HM Treasury
—— Office of Government Commerce
— United Kingdom Debt Management Office
— The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
— The Welsh Ministers
—— Higher Education Funding Council for Wales
— Local Government Boundary Commission for Wales
— The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
— Valuation Tribunals (Wales)
— Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
— Welsh Rent Assessment Panels
ALLEGATO V
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA ( 32 )
Capitolo 25: |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi |
Capitolo 26: |
Minerali metallurgici, scorie e ceneri |
Capitolo 27: |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali eccettuati: ex 27.10: Carburanti speciali |
Capitolo 28: |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccettuati: ex 28.09: Esplosivi ex 28.13: Esplosivi ex 28.14: Gas lacrimogeni ex 28.28: Esplosivi ex 28.32: Esplosivi ex 28.39: Esplosivi ex 28.50: Prodotti tossicologici ex 28.51: Prodotti tossicologici ex 28.54: Esplosivi |
Capitolo 29: |
Prodotti chimici organici eccettuati: ex 29.03: Esplosivi ex 29.04: Esplosivi ex 29.07: Esplosivi ex 29.08: Esplosivi ex 29.11: Esplosivi ex 29.12: Esplosivi ex 29.13: Prodotti tossicologici ex 29.14: Prodotti tossicologici ex 29.15: Prodotti tossicologici ex 29.21: Prodotti tossicologici ex 29.22: Prodotti tossicologici ex 29.23: Prodotti tossicologici ex 29.26: Esplosivi ex 29.27: Prodotti tossicologici ex 29.29: Esplosivi |
Capitolo 30: |
Prodotti farmaceutici |
Capitolo 31: |
Concimi |
Capitolo 32: |
Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri |
Capitolo 33: |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati |
Capitolo 34: |
Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria» |
Capitolo 35: |
Sostanze albuminoidi; colle; enzimi |
Capitolo 37: |
Prodotti per la fotografia e per la cinematografia |
Capitolo 38: |
Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati: ex 38.19: prodotti tossicologici |
Capitolo 39: |
Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccettuati: ex 39.03: esplosivi |
Capitolo 40: |
Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccettuati: ex 40.11: Pneumatici per automobili |
Capitolo 41: |
Pelli e cuoio |
Capitolo 42: |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con tenitori; lavori di budella |
Capitolo 43: |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali |
Capitolo 44: |
Legno, carbone di legna e lavori di legno |
Capitolo 45: |
Sughero e suoi lavori |
Capitolo 46: |
Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio |
Capitolo 47: |
Materie occorrenti per la fabbricazione della carta |
Capitolo 48: |
Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone: |
Capitolo 49: |
Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche: |
Capitolo 65: |
Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati |
Capitolo 66: |
Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti |
Capitolo 67: |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Capitolo 68: |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili |
Capitolo 69: |
Prodotti ceramici |
Capitolo 70: |
Vetro e lavori di vetro |
Capitolo 71: |
Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia |
Capitolo 73: |
Ghisa, ferro e acciaio |
Capitolo 74: |
Rame |
Capitolo 75: |
Nichel |
Capitolo 76: |
Alluminio |
Capitolo 77: |
Magnesio, berillio (glucinio) |
Capitolo 78: |
Piombo |
Capitolo 79: |
Zinco |
Capitolo 80: |
Stagno |
Capitolo 81: |
Altri metalli comuni |
Capitolo 82: |
Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccettuati: ex 82.05: Utensili ex 82.07: Pezzi per utensili |
Capitolo 83: |
Lavori diversi di metalli comuni |
Capitolo 84: |
Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccettuati: ex 84.06: Motori ex 84.08: Altri propulsori ex 84.45: Macchine ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 ex 84.59: Reattori nucleari |
Capitolo 85: |
Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccettuati: ex 85.13: Telecomunicazioni ex 85.15: Apparecchi di trasmissione |
Capitolo 86: |
Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccettuati: ex 86.02: Locomotive blindate ex 86.03: Altre locomotive blindate ex 86.05: Vetture blindate ex 86.06: Carri officine ex 86.07: Carri |
Capitolo 87: |
Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccettuati: ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde ex 87.01: Trattori ex 87.02: Veicoli militari ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne ex 87.09: Motocicli ex 87.14: Rimorchi |
Capitolo 89: |
Navigazione marittima e fluviale eccettuati: ex 89.01A: Navi da guerra ex 89.03: Congegni galleggianti |
Capitolo 90: |
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccettuati: ex 90.05: Binocoli ex 90.13: Strumenti vari, laser ex 90.14: Telemetri ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici ex 90.11: Microscopi ex 90.17: Strumenti per la medicina ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia ex 90.19: Apparecchi di ortopedia ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia) |
Capitolo 91: |
Orologeria |
Capitolo 92: |
Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi |
Capitolo 94: |
Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili eccettuati: ex 94.01A: Sedili per aerodine |
Capitolo 95: |
Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) |
Capitolo 96: |
Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci |
Capitolo 98: |
Lavori diversi |
ALLEGATO VI
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono;
b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;
2) «norma», la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientri in una delle seguenti categorie:
— |
norma internazionale : una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico, |
— |
norma europea : una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico, |
— |
norma nazionale : una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico; |
3) «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;
4) «specifica tecnica comune», una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5) «riferimento tecnico», qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.
ALLEGATO VII
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI
ALLEGATO VII A
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE
1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice
2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice
3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché – per gli appalti di servizi e di lavori – dei servizi, ad esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.
5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.
6. Se del caso, altre informazioni.
7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.
8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.
BANDO DI GARA
Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).
c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.
d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, come previsto all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).
4. Forma dell'appalto.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.
a) Appalti pubblici di lavori:
— natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura,
— indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti,
— nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
b) Appalti pubblici di forniture:
— Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
— Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.
— Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
c) Appalti pubblici di servizi:
— categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.
— Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,
— indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.
— Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,
— menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.
8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.
11. Nel caso delle procedure aperte:
a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;
c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte);
b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate);
c) indirizzo cui devono essere trasmesse;
d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
13. Nel caso delle procedure aperte:
a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
b) data, ora e luogo di tale apertura.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.
18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni.
19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo ed, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.
21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).
22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).
23. Criteri di cui all'articolo 53 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII o menzione della sua mancata pubblicazione.
26. Data di spedizione del bando di gara.
27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.
AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documento complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).
3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.
Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII.
12. Data d'invio del presente avviso.
13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
ALLEGATO VII B
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
a) Luogo di esecuzione
b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.
a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.
5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
6. Eventualmente, percentuale minima dei lavori affidati a terzi.
7. Data di spedizione del bando.
8. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
ALLEGATO VII C
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA DEL CONCESSIONARIO DEI LAVORI CHE NON È UN'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.
2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.
3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari.
a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.
7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
8. Data di spedizione del bando.
ALLEGATO VII D
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I CONCORSI DI SERVIZI
BANDO DI CONCORSO
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
a) numero previsto di partecipanti;
b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
c) criteri di selezione dei partecipanti;
d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.
9. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.
13. Data di spedizione del bando.
AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero complessivo dei partecipanti.
4. Numero di partecipanti stranieri.
5. Vincitore o vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Riferimento del bando di concorso.
8. Data di spedizione dell'avviso.
ALLEGATO VIII
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
1. Pubblicazione di bandi e avvisi
a) ►M2 Gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2. ◄ Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.
b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, primo comma.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all'articolo 36, paragrafo 8.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare integralmente il capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet.
b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).
3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica
La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: «http://simap.eu.int».
ALLEGATO IX
REGISTRI ( 33 )
ALLEGATO IX A
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono:
— per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister»,
— per Bulgaria, «Търговски регистър»,
— per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»
— per la Germania, «Handelsregister» e «Handewerksrolle»,
— per la Grecia, «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων» ” - MEFTT del Ministero dell'ambiente, dell'assetto del territorio e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ),
— per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,
— per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
— per la Croazia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske»,
— per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
— per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,
— per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
— per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
— per l'Austria, «Firmenbuch», «Generberegister» e «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammers»
— per il Portogallo, «Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário»,
— per Romania, «Registrul Comerțului»,
— per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
— per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».
— per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
ALLEGATO IX B
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti:
— per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister»,
— per Bulgaria, «Търговски регистър»,
— per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»,
— per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»,
— per la Grecia, il «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο»,
— per la Spagna, «Registro Mercantil» oppure, nel caso delle persone fisiche non iscritte, un'attestazione che specifichi che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione in questione,
— per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
— per la Croazia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske»,
— per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
— per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»,
— per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
— per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
— per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
— per il Portogallo, «Registo Nacional das Pessoas Colectivas»,
— per Romania, «Registrul Comerțului»,
— per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
— per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».
— per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» che individui che l'attività del fornitore è «incorporated» o «registered» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
ALLEGATO IX C
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:
— per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», e «Ordres professionnels - Beroepsorden»,
— per Bulgaria, «Търговски регистър»,
— per la Danimarca, «Erhvervs - og Selskabstyrelsen»,
— per la Germania, «Handelsregister»«Handwerksrolle», «Vereinsregister», «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,
— per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A, registro professionale «Μητρώο Μελετητών» nonché «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,
— per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,
— per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
— per la Croazia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske»,
— per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
— per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato», o il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,
— per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
— per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
— per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
— per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»,
— per Romania, «Registrul Comerțului»,
— per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
— per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».
— per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
ALLEGATO X
REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI
I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:
a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all'invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;
b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;
e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti resti no accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.
ALLEGATO XI
TERMINI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE (Articolo 80)
Direttiva |
Termini di recepimento e di attuazione |
92/50/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1) Austria, Finlandia, Svezia (1) |
1o luglio 1993 1o gennaio 1995 |
93/36/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1) Austria, Finlandia, Svezia (1) |
13 giugno 1994 1o gennaio 1995 |
93/37/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54) codificazione delle direttive: |
|
— 71/305/CEE ( GU L 185 del 16.8.1971, pag. 5): |
|
— CE – 6 |
30 luglio 1972 |
— DK, IRL, UK |
1o gennaio 1973 |
— Grecia |
1o gennaio 1981 |
— Spagna, Portogallo |
1o gennaio 1986 |
— Austria, Finlandia, Svezia |
1o gennaio 1995 |
— 89/440/CEE ( GU L 210 del 21.7.1989, pag. 1): |
|
— CE – 9 |
19 luglio 1990 |
— Grecia, Spagna, Portogallo |
1o marzo 1992 |
— Austria, Finlandia, Svezia |
1o gennaio 1995 |
97/52/CE (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1) |
13 ottobre 1998 |
(1) SEE: 1o gennaio 1994 |
ALLEGATO XII
TAVOLA DI CONCORDANZA ( 34 )
Presente direttiva |
Direttiva 93/37/CEE |
Direttiva 93/36/CEE |
Direttiva 92/50/CEE |
Altri atti |
|
Art. 1, par. 1 |
Art. 1, prima riga, adattato |
Art. 1, prima riga, adattato |
Art. 1, prima riga, adattato |
||
Art. 1, par. 2, lettera a) |
Art. 1, lettera a), prima parte di frase |
Art. 1, lettera a), prima e ultima parte della prima frase |
Art. 1, lettera a) |
Modificato |
|
Art. 1, par. 2, lettera b) |
Art. 1, lettera a) e lettera c), adattato |
— |
— |
||
Art. 1, par. 2, lettera c), primo comma |
— |
Art. 1, lettera a), seconda parte della prima frase e seconda frase, adattato |
— |
||
Art. 1, par. 2, lettera c), secondo comma |
— |
Art. 1, lettera a), adattato |
— |
||
Art. 1, par. 2, lettera d), primo comma |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 2, lettera d), secondo comma |
— |
— |
Art. 2, adattato |
||
Art. 1, par. 2, lettera d), terzo comma |
— |
— |
sedicesimo considerando adattato |
||
Art. 1, par. 3 |
Art. 1, lettera d) |
— |
— |
||
Art. 1, par. 4 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 5 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 6 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 7 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 8, primo comma |
— |
— |
Art. 1, lettera c), prima frase adattato |
||
Art. 1, par. 8, secondo comma |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 8, terzo comma |
Art. 1, lettera h) |
Art. 1, lettera c) |
Art. 1, lettera c), seconda frase |
Modificato |
|
Art. 1, par. 9 |
Art. 1, lettera b), adattato |
Art. 1 lettera b), adattato |
Art. 1, lettera b), adattato |
||
Art. 1, par. 10 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 11, primo comma |
Art. 1, lettera e), adattato |
Art. 1, lettera d), adattato |
Art. 1, lettera d), adattato |
||
Art. 1, par. 11, secondo comma |
Art. 1, lettera f), adattato |
Art. 1, lettera e), adattato |
Art. 1, lettera e), adattato |
||
Art. 1, par. 11, terzo comma |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 11, quarto comma |
Art. 1, lettera g), adattato |
Art. 1, lettera f), adattato |
Art. 1, lettera f), adattato |
||
Art. 1, par. 11, quinto comma |
— |
— |
Art. 1, lettera g), adattato |
||
Art. 1, par. 12 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 13 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 14 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 15 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 2 |
Art. 6, par. 6 |
Art. 5, par. 7 |
Art. 3, par. 2 |
Modificato |
|
Art. 3 |
— |
Art. 2, par. 2 |
— |
||
Art. 4, par. 1 |
Nuovo |
Nuovo |
Art. 26, par. 2 e 3, adattato |
||
Art. 4, par. 2 |
Art. 21 modificato |
Art. 18 adattato |
Art. 26, par. 1 modificato |
||
Art. 5 |
Art. 33 bis adattato |
Art. 28 modificato |
Art. 38 bis adattato |
||
Art. 6 |
— |
Art. 15, par. 2 |
— |
Modificato |
|
Art. 7, lettere a) e b) |
— |
Art. 5, par. 1, lettera a), adattato |
Art. 7, par. 1, lettera a), adattato |
||
Art. 7, lettera c) |
Art. 6, par. 1, lettera a), adattato |
— |
— |
||
Art. 8 |
Art. 2 e art. 6, par. 1, lettera b), adattato |
— |
Art. 3, par. 3 e art. 7, par. 1, lettera a), adattato |
||
Art. 9, par. 1, primo comma |
— |
Art. 5, par. 5 |
Art. 7, par. 2 e 7 |
Modificato |
|
Art. 9, par. 1, secondo comma |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 9, par. 2 |
— |
Art. 5, par. 1, lettera b) |
— |
Modificato |
|
Art. 9, par. 3 |
Art. 6, par. 4 |
Art. 5, par. 6 |
Art. 7, par. 3, seconda parte di frase |
||
Art. 9, par. 4 |
Art. 6, par. 5, adattato |
||||
Art. 9, par. 5, lettera a) |
Art. 6, par. 3, adattato |
— |
Art. 7, par. 4, terzo comma, adattato |
||
Art. 9, par. 5, lettera b) |
— |
Art. 5, par. 4 |
— |
Modificato |
|
Art. 9, par. 6 |
— |
Art. 5, par. 2 |
— |
||
Art. 9, par. 7 |
— |
Art. 5, par. 3 |
Art. 7, par. 6 |
||
Art. 9, par. 8, lettera a) |
— |
— |
Art. 7, par. 4, |
Modificato |
|
Art. 9, par. 8, lettera b) |
— |
— |
Art. 7, par. 5, |
Modificato |
|
Art. 9, par. 9 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 10 |
Nuovo |
Art. 3 adattato |
Art. 4, par. 1 adattato |
||
Art. 11 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 12 |
Art. 4, lettera a) |
Art. 2, lettera a) |
Art. 1, lettera a) ii) |
Modificato |
|
Art. 13 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 14 |
Art. 4, lettera b) |
Art. 2, par. 1, lettera b) |
Art. 4, par. 2 |
||
Art. 15, lettera a) |
Art. 5, lettera a) adattato |
Art. 4, lettera a) adattato |
Art. 5, lettera a) adattato |
||
Art. 15, lettere b) e c) |
Art. 5, lettere b) e c) |
Art. 4, lettere b) e c) |
Art. 5, lettere b) e c) |
||
Art. 16 |
— |
— |
Art. 1, lettera a), da iii) a ix), adattato |
||
Art. 17 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 18 |
— |
— |
Art. 6 |
Modificato |
|
Art. 19 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 20 |
— |
— |
Art. 8 |
||
Art. 21 |
Art. 9 |
||||
Art. 22 |
— |
— |
Art. 10 |
||
Art. 23 |
Art. 10 |
Art. 8 |
Art. 14 |
Modificato |
|
Art. 24, par. da 1 a 4, primo comma |
Art. 19 |
Art. 16, par. 1, |
Art. 24, par. 1 |
Modificato |
|
Art. 24, par. 4, secondo comma |
— |
Art. 16, par. 2, adattato |
Art. 24, par. 2, adattato |
||
Art. 25, primo comma |
Art. 20, primo comma |
Art. 17, primo comma |
Art. 25, primo comma |
Modificato |
|
Art. 25, secondo comma |
Art. 20, secondo comma |
Art. 17, secondo comma |
Art. 25, secondo comma |
||
Art. 26 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 27, primo comma |
Art. 23, par. 1 |
— |
Art. 28, par. 1 |
Modificato |
|
Art. 27, secondo e terzo comma |
Art. 23, par. 2 |
— |
Art. 28, par. 2 |
||
Art. 28, primo comma |
Art. 7, par. 1 adattato |
Art. 6, par. 1 adattato |
Art. 11, par. 1 adattato |
||
Art. 28, secondo comma |
Art. 7, par. 4 |
Art. 6, par. 4 |
Art. 11, par. 4 |
Modificato |
|
Art. 29 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 30, par. 1, lettera a) |
Art. 7, par. 2, lettera a) |
Art. 6, par. 2 |
Art. 11, par. 2, lettera a) |
||
Art. 30, par 1, lettera b) |
Art. 7, par. 2, lettera c) |
Nuovo |
Art. 11, par. 2, lettera b) |
||
Art. 30, par. 1, lettera c) |
— |
Art. 11, par. 2, lettera c) |
|||
Art. 30, par. 1, lettera d) |
Art. 7, par. 2, lettera b) |
— |
— |
||
Art. 30, paragrafi 2, 3 e 4 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 31, punto 1), lettera a) |
Art. 7, par. 3 lettera a) |
Art. 6, par. 3, lettera a) |
Art. 11, par. 3, lettera a) |
||
Art. 31, punto 1), lettera b) |
Art. 7, par. 3, lettera b) |
Art. 6, par. 3, lettera c) |
Art. 11, par. 3, lettera b) |
||
Art. 31, punto 1), lettera c) |
Art. 7, par. 3, lettera c) |
Art. 6, par. 3, lettera d) |
Art. 11, par. 3, lettera d) |
||
Art. 31, punto 2), lettera a) |
— |
Art. 6, par. 3, lettera b) |
— |
||
Art. 31, punto 2), lettera b) |
— |
Art. 6, par. 3, lettera e) |
— |
||
Art. 31, punto 2, lettera c) |
— |
Nuovo |
— |
||
Art. 31, punto 2), lettera d) |
— |
Nuovo |
— |
||
Art. 31, punto 3) |
— |
— |
Art. 11, par. 3, lettera c) |
||
Art. 31, punto 4), lettera a) |
Art. 7, par. 3, lettera d) |
— |
Art. 11, par. 3, lettera e) |
||
Art. 31, punto 4, lettera b) |
Art. 7, par. 3, lettera e) |
— |
Art. 11, par. 3, lettera f) |
||
Art. 32 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 33 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 34, primo e secondo comma |
Art. 9, primo e secondo comma |
— |
— |
||
Art. 34, terzo comma |
Art. 9, terzo comma |
Modificato |
|||
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera a), primo comma |
— |
Art. 9, par. 1, primo comma |
— |
||
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera a), secondo comma |
— |
Art. 9, par. 1, secondo comma, prima frase |
— |
Modificato |
|
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera b) |
— |
— |
Art. 15, par. 1 |
||
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera c) |
Art. 11, par. 1 |
— |
— |
||
Art. 35, par. 1, secondo comma |
— |
Art. 9, par. 5, secondo comma |
Art. 17, par. 2, secondo comma |
Modificato |
|
Art. 35, par. 1, terzo comma |
Art. 11, par. 7, secondo comma |
— |
— |
Modificato |
|
Art. 35, par. 1, quarto, quinto e sesto comma |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 35, par. 2 |
Art. 11, par. 2 |
Art. 9, par. 2 |
Art. 15, par. 2 |
Modificato |
|
Art. 35, par. 3 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 35, par. 4, primo comma |
Art. 11, par. 5, prima frase |
Art. 9, par. 3, prima frase |
Art. 16, par. 1 |
Modificato |
|
Art. 35, par. 4, secondo e terzo comma |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 35, par. 4, quarto comma |
Art. 16, par. 3 e 4 |
||||
Art. 35, par. 4, quinto comma |
Art. 11, par. 5, seconda frase |
Art. 9, par. 3, seconda frase |
Art. 16, par. 5 |
Modificato |
|
Art. 36, par. 1 |
Art. 11, par. 6, primo comma, adattato |
Art. 9, par. 4, prima frase, adattato |
Art. 17, par. 1, prima frase, adattato |
||
Art. 36, par. 2, primo comma |
Art. 11, par. 7, prima frase |
Art. 9, par. 5, primo comma |
Art. 17, par. 2, primo comma |
Modificato |
|
Art. 36, par. 2, secondo comma |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 36, par. 3 |
Art. 11, par. 10 |
Art. 9, par. 8 |
Art. 17, par. 5 |
Modificato |
|
Art. 36, par. 4 |
Art. 11, par. 8 e 13 |
Art. 9, par. 6 e 11 |
Art. 17, par. 4 e 8 |
Modificato |
|
Art. 36, par. 5 |
Art. 11, par. 11, adattato |
Art. 9, par. 9, adattato |
Art. 17, par. 6, adattato |
||
Art. 36, par. 6 |
Art. 11, par. 13, seconda frase |
Art. 9, par. 11, seconda frase |
Art. 17, par. 8, seconda frase |
Modificato |
|
Art. 36, par. 7, primo comma |
Art. 11, par. 12 |
Art. 9, par. 10 |
Art. 17, par. 7 |
||
Art. 36, par. 7, secondo comma |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 37 |
Art. 17 |
Art. 13 |
Art. 21 |
Modificato |
|
Art. 38, par. 1 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 38, par. 2 |
Art. 12, par. 2, adattato |
Art. 10, par. 1, adattato |
Art. 18, par. 1, adattato |
||
Art. 38, par. 3 |
Art. 13, par. 1 e 3, adattato |
Art. 11, par. 1 e 3, adattato |
Art. 19, par. 1 e 3, adattato |
Modificato |
|
Art. 38, par. 4 |
Art. 12, par. 2 e art. 13, par. 4, adattati |
Art. 10, par. 1 bis e art. 11, par. 3 bis, adattati |
Art. 18, par. 2 e art. 19, par. 4, adattati |
||
Art. 38, par. 5 e 6 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 38, par. 7 |
Art. 12, par. 5 |
Art. 10, par. 4 |
Art. 18, par. 5 |
Modificato |
|
Art. 38, par. 8 |
Art. 14, par. 1 |
Art. 12, par. 1 |
Art. 20, par. 1 |
Modificato |
|
Art. 39 |
Art. 12, par. 3 e 4, art. 13, par. 6, e art. 14, par. 2 adattati |
Art. 10, par. 2 e 3, art. 11, par. 5, e art. 12, par. 2 adattati |
Art. 18, par. 3 e 4, art. 19, par. 6 e art. 20, par. 2 adattati |
||
Art. 40 |
Art. 13, par. 2, e art. 14, par. 3 |
Art. 11, par. 2, e art. 12, par. 3 |
Art. 19, par. 2, e art. 20, par. 3 |
Modificato |
|
Art. 41, par. 1 |
Art. 8, par. 2, prima frase, adattato |
Art. 7, par. 2, prima frase, adattato |
Art. 12, par. 2, prima frase, adattato |
||
Art. 41, par. 2 |
Art. 8, par. 1, primo comma, adattato |
Art. 7, par. 1, primo comma, adattato |
Art. 12, par. 1, primo comma, adattato |
||
Art. 41, par. 3 |
Art. 8, par. 1, secondo comma, adattato |
Art. 7, par. 1, secondo comma, adattato |
Art. 12, par. 1, secondo comma, adattato |
||
Art. 8, par. 2, ultima frase |
Art. 7, par. 2, ultima frase |
Art. 12, par. 2, ultima frase |
Soppresso |
||
Art. 42, par. 1, 3 e 6 |
Art. 13, par. 5, e art. 18, par. 2 |
Art. 11, par. 4, e art. 15, par. 3 |
Art. 19, par. 5, e art. 23, par. 2 |
Modificato |
|
Art. 42, par. 2, 4 e 5 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 43 |
Art. 8, par. 3 |
Art. 7, par. 3 |
Art. 12, par. 3 |
Modificato |
|
Art. 44, par. 1 |
Art. 18, par. 1 adattato |
Art. 15, par. 1 adattato |
Art. 23, par. 1 adattato |
Modificato |
|
Art. 44, par. 2 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 44, par. 3 |
Art. 22 |
Art. 23, par. 3 |
Art. 32, par. 4 |
Modificato |
|
Art. 44, par. 4 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 45, par. 1 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 45, par. 2, primo comma |
Art. 24, primo comma, adattato |
Art. 20, par. 1, adattato |
Art. 29, primo comma, adattato |
||
Art. 45, par. 2, secondo comma |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 45, par. 3 |
Art. 24, secondo e terzo comma, adattato |
Art. 20, par. 2 e 3 adattato |
Art. 29, secondo e terzo comma, adattato |
||
Art. 45, par. 4 |
Art. 24, quarto comma |
Art. 20, par. 4 |
Art. 29, quarto comma |
Modificato |
|
Art. 46, primo comma |
Art. 25, prima frase modificato |
Art. 21, par. 1 e par. 2, prima frase, adattato |
Art. 30, par. 1 e 3, prima frase, adattato |
||
Art. 46, secondo comma |
— |
— |
Art. 30, par. 2 |
||
Art. 47, par. 1, lettere a) e b) |
Art. 26, par. 1, lettere a) e b), adattato |
Art. 22, par. 1, lettere a) e b), adattato |
Art. 31, par. 1, lettere a) e b), adattato |
||
Art. 47, par. 1, lettera c) |
Art. 26, par. 1, lettera c) |
Art. 22, par. 1, lettera c) |
Art. 31, par. 1, lettera c) |
Modificato |
|
Art. 47, par. 2 e 3 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 47, par. 4 e 5 |
Art. 26, par. 2 e 3, adattato |
Art. 22, par. 2 e 3, adattato |
Art. 31, par. 2 e 3, adattato |
Modificati |
|
Art. 48, par. 1 e par. 2, lettere da a) a e) e da g) a j) |
Art. 27, par. 1, adattato |
Art. 23, par. 1, adattato |
Art. 32, par. 2, adattato |
||
Art. 48, par. 2, lettera f) |
— |
— |
Nuovo |
||
Art. 48, par. 3 e 4 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 48, par. 5 |
Nuovo |
Nuovo |
Art. 32, par. 1, adattato |
||
Art. 48, par. 6 |
Art. 27, par. 2 |
Art. 23, par. 2 |
Art. 32, par. 3 |
||
Art. 49 |
Nuovo |
Nuovo |
Art. 33 |
Modificato |
|
Art. 50 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 51 |
Art. 28 |
Art. 24 |
Art. 34 |
||
Art. 52 |
Art. 29 |
Art. 25 |
Art. 35 |
Modificato |
|
Art. 53, par. 1 |
Art. 30, par. 1 adattato |
Art. 26, par. 1 adattato |
Art. 36, par. 1 adattato |
||
Art. 53, par. 2 |
Art. 30, par. 2 |
Art. 26, par. 2 |
Art. 36, par. 2 |
Modificato |
|
Art. 30, par. 3 |
— |
— |
Soppresso |
||
Art. 54 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 55 |
Art. 30, par. 4, primo e secondo comma |
Art. 27, primo e secondo comma |
Art. 37, primo e secondo comma |
Modificato |
|
— |
Art. 30, par. 4, terzo comma |
Art. 27, terzo comma |
Art. 37, terzo comma |
Soppresso |
|
— |
Art. 30, par. 4, quarto comma |
— |
— |
Soppresso |
|
— |
Art. 31 |
— |
— |
Soppresso |
|
— |
Art. 32 |
— |
— |
Soppresso |
|
Art. 56 |
Art. 3, par. 1, adattato |
||||
Art. 57 |
— |
Nuovo |
|||
Art. 58 |
Art. 11 par. 3, da par. 6 a par. 11 e par. 13 |
Modificato |
|||
Art. 59 |
Art. 15 |
— |
— |
||
Art. 60 |
Art. 3, par. 2 |
— |
— |
||
Art. 61 |
Nuovo |
— |
— |
||
Art. 62 |
Art. 3, par. 3 |
||||
Art. 63 |
Art. 3, par. 4 |
Modificato |
|||
Art. 64 |
Art. 11, par. 4, par. 6, primo comma, par. 7, primo comma, e par. 9 |
— |
— |
Modificato |
|
Art. 65 |
Art. 16 |
||||
Art. 66 |
— |
— |
Art. 13, par. 3 e 4 |
||
Art. 67, par. 1 |
— |
— |
Art. 13, par. 1, primo comma e par. 2, primo comma |
||
Art. 67, par. 2 |
Art. 13, par. 1, trattini da 1 a 3 e par. 2, trattini da 1 a 3 |
Modificato |
|||
Art. 68 |
— |
— |
Nuovo |
||
Art. 69, par. 1 |
— |
— |
Art. 15, par. 3 |
||
Art. 69, par. 2, primo comma |
— |
— |
Art. 16, par. 1 e par. 2, secondo trattino |
Modificato |
|
Art. 69, par. 2, secondo comma e par. 3 |
— |
— |
Nuovo |
||
Art. 70 |
— |
— |
Art. 17, par. 1, par. 2, primo e terzo comma, da par. 3 a par. 6 e par. 8 |
Modificato |
|
Art. 71 |
— |
— |
Nuovo |
||
Art. 72 |
— |
— |
Art. 13, par. 5 |
||
Art. 73 |
— |
— |
Art. 13, par. 6, primo comma |
||
Art. 74 |
— |
— |
Art. 13, par. 6, secondo comma |
Modificato |
|
Art. 33 |
Art. 30 |
Art. 38 |
Soppresso |
||
Art. 75 |
Art. 34, par. 1, adattato |
Art. 31, par. 1, adattato |
Art. 39, par. 1, adattato |
||
Art. 76 |
Art. 34, par. 2 |
Art. 31, par. 2 |
Art. 39, par. 2 |
Modificato |
|
Art. 39, par. 2, lettera d), secondo comma |
Soppresso |
||||
Art. 77, par. 1 |
— |
Art. 32, par. 1 |
Art. 40, par. 1 |
||
Art. 77, par. 2 |
Art. 35, par. 3 |
Art. 32, par. 2 |
Art. 40, par. 3 |
Modificato |
|
— |
— |
Art. 40, par. 2 |
Soppresso |
||
Art. 77, par. 3 |
— |
Art. 32, par. 3 |
Art. 40, par. 4 |
Modificato |
|
Art. 78, par. 1 e 2 |
Nuovo |
||||
Art. 78, par. 3 e 4 |
Art. 6, par. 2, lettera a), |
Art. 5, par. 1, lettera d) |
Art. 7, par. 1, lettera c) |
Modificato |
|
Art. 79, lettera a) |
Art. 6, par. 1, lettera b), adattato |
Art. 5, par. 1, lettera c), secondo comma, adattato |
Art. 7, par. 1, lettera b), secondo comma, adattato |
||
Art. 79, lettera b) |
Art. 35, par. 2 |
— |
Art. 16, par. 4 |
Modificato |
|
Art. 79, lettera c) |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 79, lettera d) |
Art. 35, par. 1, adattato |
— |
— |
||
Art. 79, lettera e) |
Art. 29, par. 3, adattato |
— |
|||
Art. 79, lettera f) |
Art. 35, par. 2 adattato |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 79, lettera g) |
— |
— |
— |
||
Art. 79, lettere h) e I) |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art 80 |
|||||
Art 81 |
|||||
Art 82 |
|||||
Art. 83 |
|||||
Art. 84 |
|||||
Allegato I |
Allegato II |
Modificato |
|||
Allegati II A e II B |
— |
— |
Allegati I A e I B |
Modificato |
|
Allegato III |
Allegato I |
— |
— |
Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia |
Adattato |
Allegato IV |
— |
Allegato I |
— |
Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia |
Adattato |
Allegato V |
— |
Allegato II |
— |
Modificato |
|
Allegato VI |
Allegato III |
Allegato III |
Allegato II |
Modificato |
|
Allegato VII A, B, C e D |
Allegati IV, V e VI |
Allegato IV |
Allegati III e IV |
Modificato |
|
Allegato VIII |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Allegato IX |
Adattato |
||||
Allegato IX A |
— |
Art. 21, par. 2 |
— |
Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia |
|
Allegato IX B |
— |
— |
Art. 30, par. 3 |
Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia |
|
Allegato IX C |
Art. 25, adattato |
— |
— |
Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia |
|
Allegato X |
Nuovo |
||||
Allegato XI |
Nuovo |
||||
Allegato XII |
Nuovo |
( 1 ) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 11 e GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 210.
( 2 ) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 7.
( 3 ) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.
( 4 ) Parere del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002 (GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 176), posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2003 (GU C 147 E del 24.6.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.
( 5 ) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione (GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1).
( 6 ) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE.
( 7 ) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE.
( 8 ) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
( 9 ) V. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
( 10 ) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE.
( 11 ) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
( 12 ) GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.
( 13 ) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 7.
( 14 ) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.
( 15 ) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 02.12.2000 pag. 16).
( 16 ) Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag.40). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).
( 17 ) Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).
( 18 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23
( 19 ) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.
( 20 ) GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76.
( 21 ) GU L 351 del 29.1.1998, pag. 1.
( 22 ) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.
( 23 ) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 2.
( 24 ) GU C 316 del 27.11.1995, p. 48.
( 25 ) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).
( 26 ) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15.
( 27 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33. Direttiva modificata dalla direttiva 92/50/CEE.
( 28 ) In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura NACE.
( 29 ) In caso di interpretazioni differenti fra CPV e CPC si applica la nomenclatura CPC.
( 30 ) In caso di interpretazioni differenti fra CPV e CPC si applica la nomenclatura CPC.
( 31 ) Ai fini della presente direttiva si intendono per «autorità governative centrali» le autorità che figurano a titolo indicativo nel presente allegato, e i soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche, modificazioni o emendamenti a livello nazionale.
( 32 ) Solo il testo di cui all’allegato I, punto 3, dell’accordo fa fede ai fini della presente direttiva.
Solo il testo di cui all’allegato I, punto 3, dell’accordo fa fede ai fini della presente direttiva.
◄
( 33 ) Ai fini dell'articolo 46 s'intendono per «registri» quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.
( 34 ) La menzione «adattato» indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni delle direttive abrogate sono evidenziate dalla menzione «modificato». Quest'ultima menzione figura nell'ultima colonna della tabella quando la modifica riguarda le disposizioni delle tre direttive abrogate e nella colonna della direttiva in questione quando, per contro, essa riguarda solo una o due delle direttive.