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Document 02003R1831-20210327
Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
In force
)
02003R1831 — IT — 27.03.2021 — 009.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 378/2005 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2005 |
L 59 |
8 |
5.3.2005 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 386/2009 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2009 |
L 118 |
66 |
13.5.2009 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 |
L 188 |
14 |
18.7.2009 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 |
L 229 |
1 |
1.9.2009 |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/327 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2015 |
L 58 |
46 |
3.3.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/2294 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2015 |
L 324 |
3 |
10.12.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/962 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2019 |
L 156 |
1 |
13.6.2019 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1381 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 231 |
1 |
6.9.2019 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2003
sugli additivi destinati all'alimentazione animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento non si applica a:
coadiuvanti tecnologici;
medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE ( 1 ) ad eccezione dei coccidiostatici e istomonostatici utilizzati come additivi per mangimi.
Articolo 2
Definizioni
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
«additivi per mangimi»: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
«materie prime per mangimi»: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi ( 2 );
«mangimi composti»: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE;
«mangimi complementari»: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera e), della direttiva 79/373/CEE;
«premiscele»: le miscele di additivi per mangimi o le miscele di uno o più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali;
«razione giornaliera»: la quantità totale di mangimi, nella base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;
«mangimi completi»: prodotti quali definiti all'articolo 2, lettera c), della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ( 3 );
«coadiuvanti tecnologici»: tutte le sostanze non consumate direttamente come alimenti per animali utilizzate deliberatamente nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime per mangimi per conseguire un determinato obiettivo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
«agenti antimicrobici»: sostanze prodotte sinteticamente o naturalmente utilizzate per uccidere o inibire la crescita di microrganismi, compresi batteri, virus o funghi, o parassiti, in particolare protozoi;
«antibiotico»: un agente antimicrobico prodotto o derivato da un microrganismo, che distrugge o inibisce la crescita di altri microrganismi;
«coccidiostatici» e «istomonostatici»: sostanze destinate a uccidere o inibire la crescita di protozoi;
«limite massimo per i residui»: la concentrazione massima per un residuo risultante dall'uso di un additivo nell'alimentazione degli animali che può essere accettata dalla Comunità e può dunque essere ammessa per legge o riconosciuta accettabile in o su un alimento;
«microrganismo»: microrganismi che formano colonie;
«prima immissione sul mercato»: l'immissione iniziale sul mercato di un additivo dopo la sua fabbricazione, l'importazione di un additivo o, qualora un additivo sia stato incorporato in un mangime senza essere stato immesso sul mercato, la prima immissione sul mercato di quel mangime.
CAPITOLO II
AUTORIZZAZIONE, USO, MONITORAGGIO E MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AGLI ADDITIVI PER MANGIMI
Articolo 3
Immissione sul mercato, trasformazione e uso
Nessuno può immettere sul mercato, trasformare o utilizzare un additivo per mangimi, tranne quando:
esso sia coperto da un'autorizzazione concessa in conformità del presente regolamento;
siano rispettate le condizioni d'uso definite dal presente regolamento comprese le condizioni generali di utilizzazione cui all'allegato IV, se non è previsto diversamente nell'autorizzazione, e dall'autorizzazione della sostanza, e
siano rispettate le condizioni di etichettatura stabilite dal presente regolamento.
Articolo 4
Autorizzazione
Articolo 5
Condizioni di autorizzazione
L'additivo per mangimi:
non ha influenza sfavorevole sulla salute umana o animale o sull'ambiente;
non è presentato in modo tale da poter trarre in inganno l'utilizzatore;
non danneggia il consumatore influendo negativamente sulle caratteristiche specifiche dei prodotti di origine animale o trarlo in inganno riguardo a tali caratteristiche.
L'additivo per mangimi:
influenza favorevolmente le caratteristiche dei mangimi;
influenza favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale;
influenza favorevolmente il colore di pesci e uccelli ornamentali;
soddisfa le esigenze nutrizionali degli animali;
ha un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale;
influenza favorevolmente la produzione, le prestazioni o il benessere degli animali influendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali, o
ha un effetto coccidiostatico o istomonostatico.
Articolo 6
Categorie di additivi per mangimi
Un additivo per mangimi è assegnato a una o più delle seguenti categorie, a seconda delle sue funzioni o proprietà, in conformità della procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9:
additivi tecnologici: ogni sostanza aggiunta ai mangimi per scopi tecnologici;
additivi organolettici: ogni sostanza la cui aggiunta ai mangimi migliora o cambia le proprietà organolettiche dei mangimi o le caratteristiche visive degli alimenti derivati da animali;
additivi nutrizionali;
additivi zootecnici: ogni additivo utilizzato per influire positivamente sui parametri produttivi degli animali in buona salute o per influire positivamente sull'ambiente;
coccidiostatici e istomonostatici.
Articolo 7
Domande di autorizzazione
L'Autorità:
accusa ricevuta della domanda, ivi compresi le informazioni dettagliate e i documenti di cui al paragrafo 3, per iscritto, al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento, menzionando la data di ricevimento;
mette a disposizione degli Stati membri e della Commissione qualsiasi informazione fornita dal richiedente;
rende pubbliche la domanda e tutte le informazioni fornite dal richiedente in conformità dell'articolo 18.
All'atto della domanda il richiedente trasmette le seguenti informazioni dettagliate e i seguenti documenti direttamente all'Autorità:
nome e indirizzo del richiedente;
l'identificazione dell'additivo per mangimi, una proposta per la sua classificazione per categoria e gruppo funzionale ai sensi dell'articolo 6 e le sue specifiche, inclusi, se del caso, i criteri di purezza;
una descrizione del metodo di produzione, fabbricazione e delle utilizzazioni previste dell'additivo per mangimi, la descrizione del metodo di analisi dell'additivo nel mangime conformemente all'utilizzazione prevista, e, se del caso, del metodo di analisi per la determinazione del livello dei residui dell'additivo per mangimi, o suoi metaboliti presenti negli alimenti;
una copia degli studi effettuati e qualsiasi altro materiale disponibile atti a dimostrare che l'additivo per mangimi soddisfa i criteri di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3;
le condizioni proposte per l'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi, compresi i requisiti di etichettatura e, ove opportuno, le condizioni specifiche per l'uso e la manipolazione (comprese le incompatibilità conosciute), le concentrazioni nei mangimi complementari e le specie e categorie di animali alle quali l'additivo per mangimi è destinato;
una dichiarazione scritta attestante che il richiedente ha inviato tre campioni dell'additivo per mangimi direttamente al laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 21, in conformità dei requisiti di cui all'allegato II;
per gli additivi che, secondo la proposta di cui alla lettera b), non rientrano né nella categoria a) né nella categoria b) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e per gli additivi che rientrano nel campo di applicazione della legislazione comunitaria relativa alla commercializzazione dei prodotti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM, una proposta di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato;
una sintesi del dossier contenente le informazioni fornite in conformità delle lettere da a) a g);
per gli additivi che rientrano nel campo di applicazione della legislazione comunitaria relativa alla commercializzazione dei prodotti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM, i particolari di eventuali autorizzazioni concesse ai sensi della legislazione applicabile.
Fino all'adozione di dette norme di attuazione, l'applicazione si effettua in conformità dell'allegato della direttiva 87/153/CEE.
In seguito a consultazione dell’Autorità, possono essere definite ulteriori norme per l’attuazione del presente articolo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le disposizioni atte a consentire procedure semplificate per l’autorizzazione degli additivi che sono stati autorizzati per l’impiego negli alimenti.
Altre misure di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2. Tali norme di attuazione dovrebbero, ove opportuno, distinguere fra i requisiti relativi agli additivi per mangimi destinati agli animali d’allevamento e quelli per mangimi destinati ad altri animali, in particolare gli animali da compagnia.
Articolo 8
Parere dell'Autorità
Onde preparare il suo parere, l'Autorità:
verifica che le informazioni dettagliate e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all'articolo 7 ed effettua una valutazione del rischio al fine di determinare se l'additivo per mangimi ottemperi alle condizioni di cui all'articolo 5;
verifica la relazione del laboratorio comunitario di riferimento;
In caso di parere favorevole all'autorizzazione di un additivo per mangimi, il parere comprende i seguenti elementi:
nome e indirizzo del richiedente;
la denominazione dell'additivo per mangimi, comprese la sua classificazione per categoria e gruppo funzionale ai sensi dell'articolo 7 e le sue specifiche, inclusi, se del caso, i criteri di purezza e il metodo di analisi;
in funzione dei risultati della valutazione, le condizioni o restrizioni specifiche in merito alla manipolazione, i requisiti in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, e l'uso, nonché le specie animali o categorie di specie animali alle quali è destinato l'additivo;
ulteriori requisiti specifici per l'etichettatura dell'additivo per mangimi resi necessari dalle condizioni e restrizioni di cui alla lettera c);
una proposta per la fissazione di limiti massimi per i residui (LMR) negli alimenti pertinenti di origine animale, tranne qualora l'Autorità concluda nel suo parere che la fissazione di detti limiti non è necessaria per la tutela dei consumatori, o qualora degli LMR siano già stati fissati nell'allegato I o nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ( 6 ).
Articolo 9
Autorizzazione della Comunità
Se il progetto non è conforme al parere dell'Autorità, essa indica i motivi alla base di tali differenze.
In casi di eccezionale complessità il termine di tre mesi può essere prorogato.
Articolo 10
Status dei prodotti esistenti
In deroga all'articolo 3, un additivo per mangimi immesso sul mercato in conformità della direttiva 70/524/CEE e l'urea e derivati, un aminoacido, sale di aminoacido o analoga sostanza iscritta ai punti 2.1, 3 e 4 dell'allegato della direttiva 82/471/CEE possono essere immessi sul mercato e utilizzati conformemente alle condizioni specificate nelle direttive 70/524/CEE o 82/471/CEE e nelle relative misure di attuazione, segnatamente i requisiti specifici relativi all'etichettatura per quanto riguarda i mangimi composti e le materie prime per mangimi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le persone responsabili della prima immissione sul mercato di un additivo per mangimi, o qualsivoglia altra parte interessata, notificano l'avvenuta immissione alla Commissione. Contemporaneamente le informazioni dettagliate di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c) sono trasmesse direttamente all'Autorità;
entro un anno dalla notifica di cui alla lettera a) l'Autorità, dopo aver verificato che siano state presentate tutte le informazioni richieste, notifica alla Commissione di aver ricevuto le informazioni previste dal presente articolo. I prodotti in questione sono iscritti nel registro. Ciascuna voce del registro indica la data in cui il prodotto interessato è stato iscritto per la prima volta e, se del caso, la data di scadenza dell'autorizzazione in vigore.
Articolo 11
Ritiro
Articolo 12
Vigilanza
Articolo 13
Modifica, sospensione e revoca di autorizzazioni
Articolo 14
Rinnovo di autorizzazioni
In caso di autorizzazione non rilasciata a un titolare specifico, chiunque immetta per la prima volta l'additivo sul mercato o qualsiasi altra parte interessata può presentare la domanda alla Commissione in qualità di richiedente.
In caso di autorizzazione rilasciata a un titolare specifico, quest'ultimo, o il/i legittimo/i successore/successori, può presentare la domanda alla Commissione in qualità di richiedente.
All'atto della domanda il richiedente trasmette direttamente all'autorità le seguenti informazioni dettagliate e i seguenti documenti:
copia dell'autorizzazione d'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi;
una relazione sui risultati del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, ove richiesto nell'autorizzazione;
qualsiasi altra nuova informazione resasi disponibile in relazione alla valutazione della sicurezza di uso dell'additivo per mangimi e ai rischi dello stesso per gli animali, gli esseri umani o l'ambiente;
se del caso, una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale, tra cui le condizioni relative al monitoraggio futuro.
Articolo 15
Autorizzazione urgente
In casi specifici in cui è necessaria un'autorizzazione urgente per assicurare la protezione del benessere animale, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, può autorizzare provvisoriamente l'uso di un additivo per un periodo massimo di cinque anni.
CAPITOLO III
ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO
Articolo 16
Etichettatura e confezionamento degli additivi per mangimi e delle premiscele
Nessuno può immettere sul mercato un additivo per mangimi, o una premiscela di additivi, se il suo imballaggio o contenitore non è etichettato sotto la responsabilità di un produttore o di un responsabile del confezionamento o di un importatore o di un venditore o di un distributore stabilito all'interno della Comunità e non reca, in modo chiaramente visibile e indelebile, redatte almeno nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro in cui è commercializzato, le seguenti informazioni relative a ciascun additivo contenuto nel materiale:
nome specifico dato agli additivi nell'autorizzazione, preceduto dal nome del gruppo funzionale indicato nell'autorizzazione stessa;
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo;
il peso netto o, per gli additivi liquidi e le premiscele liquide, il volume netto oppure il peso netto;
se del caso, il numero di riconoscimento attribuito all’impresa che produce o immette sul mercato l’additivo per mangimi o la premiscela, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce norme per l’igiene dei mangimi ( 9 ) o, se del caso, dell’articolo 5 della direttiva 95/69/CE;
istruzioni per l'uso, raccomandazioni concernenti la sicurezza d'impiego e, se del caso, i requisiti specifici indicati nell'autorizzazione, comprese le specie e categorie animali cui è destinato l'additivo o la premiscela;
il numero di identificazione;
il numero di riferimento del lotto e la data di fabbricazione.
Nel caso delle premiscele, le lettere b), d), e) e g) non si applicano agli additivi per mangimi incorporati.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 17
Registro comunitario degli additivi per mangimi
Articolo 18
Trasparenza e riservatezza
Oltre alle informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 e a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, dello stesso, l'Autorità può inoltre accordare un trattamento riservato in relazione alle informazioni seguenti, qualora il richiedente dimostri che la loro divulgazione rischia di danneggiare i suoi interessi in maniera significativa:
il programma di studio riguardante gli studi volti a dimostrare l'efficacia di un additivo per mangimi in riferimento alle utilizzazioni previste definite all'articolo 6, paragrafo 1, e all'allegato I del presente regolamento; e
la specifica delle impurezze della sostanza attiva e i pertinenti metodi di analisi elaborati internamente dal richiedente, ad eccezione delle impurezze che possono sortire effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente.
Articolo 19
Riesame amministrativo
Le decisioni o le omissioni di agire in virtù dei poteri conferiti all'Autorità dal presente regolamento possono essere riesaminate dalla Commissione di propria iniziativa o in seguito a richiesta da parte di uno Stato membro o di qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata.
Allo scopo è presentata una richiesta alla Commissione entro due mesi dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione.
La Commissione prende una decisione entro due mesi chiedendo all'Autorità, se del caso, di ritirare la sua decisione o di rimediare all'omissione in questione entro un periodo determinato.
Articolo 20
Protezione dei dati
Articolo 21
Laboratori di riferimento
Il laboratorio comunitario di riferimento, i suoi compiti e le sue mansioni sono quelli indicati all'allegato II.
I richiedenti l'autorizzazione per gli additivi contribuiscono a sostenere i costi inerenti alle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento e del consorzio di laboratori di riferimento nazionali indicati nell'allegato II.
Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, si adottano norme dettagliate per l’attuazione dell’allegato II.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato II.
Articolo 21 bis
Esercizio della delega
Articolo 22
Comitato
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
▼M8 —————
Articolo 23
Abrogazioni
Articolo 24
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali norme e disposizioni alla Commissione entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.
Articolo 25
Misure transitorie
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
GRUPPI DI ADDITIVI
1. Della categoria «additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
conservanti: sostanze o, se del caso, micro-organismi che proteggono le materie prime per mangimi dal deterioramento provocato da micro-organismi o loro metaboliti;
antiossidanti: sostanze che prolungano il periodo di validità dei mangimi e delle materie prime per mangimi proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione;
emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili nei mangimi;
stabilizzanti: sostanze che rendono possibile mantenere lo stato fisico-chimico dei mangimi;
addensanti: sostanze che aumentano la viscosità dei mangimi;
gelificanti: sostanze che danno consistenza a un mangime tramite la formazione di un gel;
leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle dei mangimi;
sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione;
antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle di un mangime;
regolatori dell'acidità: sostanze che regolano il pH dei mangimi;
additivi per l'insilaggio: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare nei mangimi per migliorare la produzione di insilati;
denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di mangimi trasformati, consentono di individuare l'origine degli alimenti o delle materie prime per mangimi;
sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine: sostanze che possano inibire o ridurre l’assorbimento delle micotossine, promuoverne l’escrezione o modificarne la modalità di agire;
potenziatori delle condizioni d'igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che influenzano favorevolmente le caratteristiche igieniche di un mangime riducendo una determinata contaminazione microbiologica;
altri additivi tecnologici: sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti ai mangimi per scopi tecnologici, che influenzano favorevolmente le caratteristiche dei mangimi.
2. Della categoria «additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
coloranti:
sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi;
sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale;
sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.
aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta ai mangimi ne aumenta l'aroma o l'appetibilità.
3. Della categoria «additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite;
composti di oligoelementi;
aminoacidi, loro sali e analoghi;
urea e suoi derivati.
4. Della categoria «additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime per mangimi;
stabilizzatori della flora intestinale: micro-organismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;
sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente;
altri additivi zootecnici;
stabilizzatori della condizione fisiologica: sostanze o, se del caso, microrganismi che, se somministrati ad animali in buona salute, influenzano favorevolmente la loro condizione fisiologica, compresa la resilienza a fattori di stress.
ALLEGATO II
DOVERI E MANSIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO
1. Il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 21 è il Centro comune di ricerca della Commissione (CCR).
2. Per i doveri e le mansioni elencati nel presente allegato, l'LCR può essere assistito da un consorzio di laboratori nazionali di riferimento.
L'LCR è incaricato di:
ricevere, immagazzinare e conservare i campioni degli additivi per mangimi inviati dal richiedente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3, lettera f);
valutare il metodo di analisi dell'additivo per mangimi e altri metodi di analisi ad esso correlati, sulla base dei dati forniti nella domanda di autorizzazione dell'additivo per mangimi per quanto riguarda la sua idoneità all'impiego nei controlli ufficiali conformemente ai requisiti posti dalle norme di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, e dagli orientamenti dell'Autorità di cui all'articolo 7, paragrafo 6;
presentare una relazione di valutazione completa all'Autorità sui risultati delle mansioni e dei compiti elencati nel presente allegato;
se necessario, verificare il metodo o i metodi di analisi.
3. L'LCR è responsabile del coordinamento della convalida del metodo o dei metodi di analisi dell'additivo, in conformità con la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 378/2005 ( 12 ). Tale mansione può comprendere la preparazione di prodotti di alimentazione umana o animale da verificare.
4. L'LCR fornirà assistenza scientifica e tecnica alla Commissione, specialmente nei casi in cui gli Stati membri contestino i risultati delle analisi connesse ai compiti e alle mansioni elencati nel presente allegato, fatti salvi i ruoli per esso definiti dagli articoli 11 e 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ).
5. Su richiesta della Commissione, l'LCR può inoltre essere responsabile per l'effettuazione di speciali studi analitici o di altro tipo in modo analogo ai compiti e alle mansioni di cui al punto 2. Ciò può verificarsi, in particolare, per i prodotti esistenti notificati ai sensi dell'articolo 10 e inseriti nel registro e per il periodo sino al momento in cui una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, viene presentata in conformità con l'articolo 10, paragrafo 2.
6. L'LCR è responsabile del coordinamento generale del consorzio dei laboratori nazionali di riferimento. L'LCR garantisce che i dati relativi riguardanti le domande siano resi disponibili per i laboratori.
7. Fatte salve le responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento elencati all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, l'LCR può creare e mantenere una base di dati dei metodi di analisi disponibili per il controllo degli additivi ai mangimi e metterla a disposizione dei laboratori di controllo ufficiale degli Stati membri e di altre parti interessate.
ALLEGATO III
1. REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALL'ETICHETTATURA DI ALCUNI ADDITIVI E PREMISCELE.
Additivi zootecnici, coccidiostatici e istomonostatici:
enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:
microrganismi:
additivi nutrizionali:
coadiuvanti tecnologici e additivi organolettici ad eccezione delle sostanze aromatizzanti:
sostanze aromatizzanti:
2. ULTERIORI REQUISITI RELATIVI ALL'ETICHETTATURA E ALLE INFORMAZIONI PER ALCUNI ADDITIVI COSTITUITI DA PREPARATI E PREMISCELE CONTENENTI TALI PREPARATI.
Additivi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e costituiti da preparati:
l'indicazione, sull'imballaggio o sul contenitore, del nome specifico, del numero di identificazione e del tenore di qualsiasi additivo tecnologico contenuto nel preparato per il quale sono fissati tenori massimi nell'autorizzazione corrispondente;
le seguenti informazioni attraverso qualsiasi forma per iscritto o annessa al preparato:
Premiscele contenenti additivi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e costituiti da preparati:
ove opportuno, l'indicazione, sull'imballaggio o sul contenitore, che la premiscela contiene additivi tecnologici inclusi nei preparati di additivi, per i quali sono fissati tenori massimi nell'autorizzazione corrispondente;
su richiesta dell'acquirente o dell'utilizzatore, informazioni sul nome specifico, sul numero di identificazione e un'indicazione del tenore di additivi tecnologici di cui al punto i) del presente paragrafo inclusi nei preparati di additivi.
ALLEGATO IV
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZAZIONE
1. Il quantitativo di additivi che esiste in talune materie prime per mangimi anche allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel regolamento di autorizzazione.
2. La miscelatura di additivi nelle premiscele e nei mangimi è consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati.
3. I supplementi nutrizionali, diluiti come indicato, non possono contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali.
4. Nel caso di premiscele contenenti additivi per l'insilaggio, sull'etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo PREMISCELA le parole «di additivi per l'insilaggio».
5. Gli additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti contenuti negli additivi costituiti da preparati modificano esclusivamente le caratteristiche fisico-chimiche della sostanza attiva contenuta nel preparato e sono utilizzati in conformità delle rispettive condizioni di autorizzazione, qualora siano previste disposizioni in tal senso.
È assicurata la compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti del preparato, in funzione degli effetti desiderati.
( 1 ) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
( 2 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
( 3 ) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
( 4 ) GU L 126 del 13.5.1983, pag. 23.
( 5 ) Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
( 6 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3).
( 7 ) Cfr. pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.
( 8 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
( 9 ) GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.
( 10 ) GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1.
( 11 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 12 ) GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8.
( 13 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata: GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.