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Document 02000Q3614-20200423

    Consolidated text: Regolamento interno della Commissione [C(2000) 3614]

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2000/3614/2020-04-23

    02000Q3614 — IT — 23.04.2020 — 013.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

    [C(2000) 3614]

    (GU L 308 del 8.12.2000, pag. 26)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/844/CE, CECA, Euratom del 29 novembre 2001

      L 317

    1

    3.12.2001

    ►M2

    Modificato da: DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/94/CE, Euratom del 3 febbraio 2005

      L 31

    66

    4.2.2005

    ►M3

    Modificato da: DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/70/CE, Euratom del 31 gennaio 2006

      L 34

    32

    7.2.2006

    ►M4

    Modificato da: DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/548/CE, Euratom del 2 agosto 2006

      L 215

    38

    5.8.2006

    ►M5

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/937/CE, CECA, Euratom del 5 dicembre 2001

      L 345

    94

    29.12.2001

    ►M6

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2002/47/CE, CECA, Euratom del 23 gennaio 2002

      L 21

    23

    24.1.2002

     M7

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2003/246/CE, Euratom del 26 marzo 2003

      L 92

    14

    9.4.2003

    ►M8

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2004/563/CE, Euratom del 7 luglio 2004

      L 251

    9

    27.7.2004

     M9

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/960/CE, Euratom del 15 novembre 2005

      L 347

    83

    30.12.2005

    ►M10

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/25/CE, Euratom del 23 dicembre 2005

      L 19

    20

    24.1.2006

    ►M11

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2007/65/CE del 15 dicembre 2006

      L 32

    144

    6.2.2007

    ►M12

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2008/401/CE, Euratom del 30 aprile 2008

      L 140

    22

    30.5.2008

    ►M13

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/138/UE, Euratom del 24 febbraio 2010

      L 55

    60

    5.3.2010

    ►M14

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2011/737/UE, Euratom del 9 novembre 2011

      L 296

    58

    15.11.2011

    ►M15

    DECISIONE (UE, Euratom) 2020/555 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2020

      L 127I

    1

    22.4.2020




    ▼B

    REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

    [C(2000) 3614]



    ▼M13



    CAPO I

    LA COMMISSIONE

    Articolo 1

    Collegialità

    La Commissione agisce come organo collegiale, secondo le disposizioni del presente regolamento, conformemente alle priorità che ha stabilito nel quadro degli indirizzi politici definiti dal presidente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, TUE.

    Articolo 2

    Indirizzi politici, priorità e programma di lavoro

    Nel rispetto degli indirizzi politici definiti dal presidente, la Commissione fissa le proprie priorità e le traduce nel programma di lavoro e nel progetto di bilancio che adotta annualmente.

    Articolo 3

    Il presidente

    1.  Il presidente definisce gli indirizzi politici entro i quali la Commissione esercita la propria missione ( 1 ). Egli guida i lavori della Commissione per garantirne la realizzazione.

    2.  Il presidente decide l'organizzazione interna della Commissione per garantire la coerenza, l'efficienza e la collegialità del suo operato ( 2 ).

    Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 4, TUE, il presidente può assegnare ai membri della Commissione particolari settori di attività, per i quali incombe loro la responsabilità specifica di preparare i lavori della Commissione, nonché di attuare le decisioni prese ( 3 ).

    Il presidente può chiedere ai membri della Commissione di condurre azioni specifiche per dare attuazione agli indirizzi politici da lui definiti e alle priorità fissate dalla Commissione.

    Può modificare le attribuzioni decise in qualsiasi momento ( 4 ).

    I membri della Commissione esercitano le funzioni demandate loro dal presidente sotto la sua autorità ( 5 ).

    3.  Il presidente nomina vicepresidenti, diversi dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione ( 6 ), e stabilisce l'ordine di precedenza all'interno del collegio.

    4.  Il presidente può liberamente costituire gruppi di membri della Commissione, generalmente ad hoc, di cui designa il presidente, fissa il mandato e le modalità di funzionamento, oltre a determinare la composizione e la durata.

    5.  Il presidente rappresenta la Commissione e designa i membri della stessa incaricati di assisterlo in questa funzione.

    6.  Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 1, TUE, un membro della Commissione rassegna la propria dimissione qualora il presidente gliene faccia richiesta ( 7 ).

    Articolo 4

    Procedure decisionali

    Le decisioni della Commissione sono prese, a seconda dei casi:

    a) 

    in riunione della Commissione tramite procedura orale, secondo il disposto dell'articolo 8 del presente regolamento interno;

    b) 

    tramite procedura scritta secondo il disposto dell'articolo 12 del presente regolamento interno;

    c) 

    tramite procedura di abilitazione secondo il disposto dell'articolo 13 del presente regolamento interno;

    d) 

    tramite procedura di delega secondo il disposto dell'articolo 14 del presente regolamento interno.



    SEZIONE 1

    Riunioni della commissione

    Articolo 5

    Convocazione

    1.  Le riunioni della Commissione sono convocate dal presidente.

    2.  Di norma, la Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana. Si riunisce inoltre ogni volta che se ne presenti la necessità.

    ▼M15

    Qualora parte o tutti i membri della Commissione siano impossibilitati ad assistere di persona a una riunione della Commissione, il presidente può, in circostanze eccezionali, invitarli a partecipare usando sistemi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione.

    ▼M13

    3.  I membri della Commissione sono tenuti ad assistere a tutte le riunioni. In caso di impedimento, informano per tempo il presidente circa le ragioni della loro assenza. Spetta al presidente valutare le circostanze che possono impedire il rispetto di tale obbligo.

    Articolo 6

    Ordine del giorno delle riunioni della Commissione

    1.  Il presidente stabilisce l'ordine del giorno per ogni riunione della Commissione.

    2.  Ferma restando la prerogativa del presidente di stabilire l'ordine del giorno, qualunque proposta che comporti spese rilevanti va presentata con l'assenso del membro della Commissione responsabile per il bilancio.

    3.  Qualsiasi argomento che un membro della Commissione intenda proporre di iscrivere all'ordine del giorno va comunicata al presidente secondo le condizioni fissate dalla Commissione nelle modalità d'applicazione di cui all'articolo 28 del presente regolamento interno, qui di seguito denominate «modalità d'applicazione».

    4.  L’ordine del giorno e i documenti necessari sono comunicati ai membri della Commissione a norma delle modalità d’applicazione.

    5.  La Commissione può decidere, su proposta del presidente, di deliberare in merito a un argomento non iscritto all’ordine del giorno o per il quale i necessari documenti siano stati distribuiti in ritardo.

    Articolo 7

    Quorum

    Affinché le deliberazioni della Commissione siano valide deve essere presente la maggioranza del numero di membri previsto dal trattato.

    ▼M15

    Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, i membri della Commissione che partecipano alle deliberazioni usando i sistemi di telecomunicazione di cui a detto comma sono considerati presenti ai fini del quorum.

    ▼M13

    Articolo 8

    Adozione delle decisioni

    1.  La Commissione decide su proposta di uno o più membri.

    2.  La Commissione procede a una votazione su richiesta di uno dei suoi membri. La votazione verte sul progetto iniziale o su un progetto modificato dal (o dai) membro(i) responsabile(i) dell'iniziativa in questione o dal presidente.

    3.  Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero di membri previsto dal trattato.

    4.  Il presidente constata l’esito delle deliberazioni, che viene riportato nel verbale della riunione, ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento interno.

    Articolo 9

    Riservatezza

    Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. La discussione ha carattere riservato.

    Articolo 10

    Presenza dei funzionari e di altre persone

    1.  Salvo decisione contraria della Commissione, il segretario generale e il capo di gabinetto del presidente assistono alle riunioni. Le modalità d’applicazione stabiliscono le condizioni in cui altre persone sono autorizzate ad assistere alle riunioni.

    2.  In caso di assenza di un membro della Commissione, il suo capo di gabinetto può assistere alla riunione e, su invito del presidente, esporre l’opinione del membro assente.

    3.  La Commissione può decidere di ascoltare qualunque altra persona.

    ▼M15

    4.  Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, le persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 possono assistere alle riunioni usando i sistemi di telecomunicazione di cui a detto comma.

    ▼M13

    Articolo 11

    Verbali

    1.  Di ogni riunione della Commissione viene redatto verbale.

    2.  I progetti di verbale sono approvati dalla Commissione nel corso di una riunione successiva. I verbali approvati sono autentificati dalle firme del presidente e del segretario generale.



    SEZIONE 2

    Altre procedure decisionali

    Articolo 12

    Decisioni tramite procedura scritta

    1.  L’accordo dei membri della Commissione su un progetto proposto da uno o più di loro può essere constatato tramite procedura scritta, purché abbia preventivamente ottenuto il parere favorevole del servizio giuridico e l’accordo dei servizi debitamente consultati a norma dell’articolo 23 del presente regolamento interno.

    Il parere favorevole e/o gli accordi necessari possono essere sostituiti da un accordo tra i membri della Commissione, qualora il collegio decida in riunione, su proposta del presidente, l'avvio di una procedura scritta di finalizzazione, quale definita nelle modalità d'applicazione.

    2.  A tale scopo, il testo del progetto viene comunicato per iscritto a tutti i membri della Commissione, alle condizioni stabilite dalle modalità d’applicazione, fissando un termine per comunicare le eventuali riserve o modifiche suscitate dal progetto.

    3.  Nel corso della procedura scritta, ogni membro della Commissione può chiedere che la proposta sia oggetto di discussione, facendone richiesta motivata al presidente.

    4.  Se, allo scadere del termine impartito per una procedura scritta, nessuna richiesta di sospensione viene formulata o confermata da un membro della Commissione, la proposta si intende approvata.

    ▼M14

    5.  Ogni membro della Commissione che desideri sospendere una procedura scritta in materia di coordinamento e sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, in particolare nell'area dell'euro, può farne richiesta motivata al presidente, indicando esplicitamente gli elementi del progetto di decisione interessati sulla base di una valutazione imparziale e oggettiva dei tempi, della struttura, della logica o del risultato della decisione proposta.

    Qualora il presidente reputi che tale motivazione non sia fondata e la domanda di sospensione resti confermata, egli può negare la sospensione e decidere di proseguire la procedura scritta; in tal caso, il segretario generale chiede la posizione degli altri membri della Commissione per assicurarsi che sia rispettato il numero legale di cui all'articolo 250 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presidente può inoltre iscrivere il punto all'ordine del giorno della successiva riunione della Commissione, affinché sia approvato.

    ▼M13

    Articolo 13

    Decisioni tramite procedura di abilitazione

    1.  Nel pieno rispetto del principio di responsabilità collegiale, la Commissione può abilitare uno o più dei propri membri ad adottare provvedimenti di gestione o amministrazione, in suo nome oltre che nei limiti e alle condizioni da essa stessa fissati.

    2.  La Commissione può inoltre incaricare uno o più membri di adottare, con l’assenso del presidente, il testo definitivo di un atto o di una proposta da sottoporre alle altre istituzioni, il cui contenuto sostanziale sia stato definito in riunione.

    3.  Le competenze così conferite possono essere delegate a loro volta ai direttori generali e capi servizio, salvo espressa disposizione contraria nella decisione di abilitazione.

    4.  Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle delegazioni in materia finanziaria e ai poteri devoluti all’autorità di nomina, nonché all’autorità abilitata a stipulare i contratti di assunzione, nel rispetto delle relative norme.

    Articolo 14

    Decisioni tramite procedura di delega

    Nel pieno rispetto dei principi di responsabilità collegiale, la Commissione può delegare ai direttori generali e ai capi servizio l’adozione, in suo nome oltre che nei limiti e alle condizioni da essa fissati, di provvedimenti di gestione o di amministrazione.

    Articolo 15

    Subdelega per singole decisioni di assegnazione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti

    Il direttore generale o capo servizio cui siano state delegate o subdelegate competenze ai sensi degli articoli 13 e 14 per adottare decisioni di finanziamento, può decidere di subdelegare determinate decisioni di assegnazione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti al direttore competente o, con il benestare del membro responsabile della Commissione, al capo unità competente, nei limiti e alle condizioni fissate dalle modalità di applicazione.

    Articolo 16

    Informazione sulle decisioni prese

    Delle decisioni adottate tramite procedura scritta, procedura di abilitazione o procedura di delega viene preso atto in una nota giornaliera o settimanale menzionata nel verbale della più vicina riunione della Commissione.



    SEZIONE 3

    Disposizioni comuni alle procedure decisionali

    Articolo 17

    Autentificazione degli atti adottati dalla Commissione

    1.  Gli atti adottati in riunione sono acclusi in forma inscindibile, nella o nelle lingue in cui fanno fede, a una nota riepilogativa stilata nella riunione della Commissione durante la quale sono stati adottati. Sono autentificati dalle firme del presidente e del segretario generale apposte in calce alla nota riepilogativa.

    ▼M15

    Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e le circostanze impediscono la firma della nota riepilogativa, l’espresso consenso scritto del presidente e quello del segretario generale della Commissione possono sostituire in via eccezionale la rispettiva firma e sono acclusi alla nota.

    ▼M13

    2.  Gli atti non legislativi della Commissione di cui all'articolo 297, paragrafo 2, TFUE, adottati tramite procedura scritta, sono autentificati dalle firme del presidente e del segretario generale apposti sull'ultima pagina della nota riepilogativa di cui al paragrafo precedente, a meno che tali atti non richiedano una pubblicazione e una data di entrata in vigore che non possono attendere la riunione successiva della Commissione. Ai fini di detta autentificazione, una copia delle note giornaliere di cui all'articolo 16 del presente regolamento interno è acclusa in modo inscindibile alla nota riepilogativa di cui al paragrafo precedente.

    Gli altri atti adottati tramite procedura scritta e quelli adottati tramite procedura di abilitazione, ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento interno, sono acclusi in forma inscindibile, nella o nelle lingue in cui fanno fede, alla nota giornaliera di cui all’articolo 16 del presente regolamento interno. Sono autentificati dalla firma del segretario generale apposta in calce alla nota stessa.

    3.  Gli atti adottati mediante procedura di delega o subdelega sono acclusi in forma inscindibile, tramite l'apposita applicazione informatica, nella o nelle lingue in cui fanno fede, alla nota giornaliera di cui all’articolo 16 del presente regolamento interno. Sono autentificati da una dichiarazione di autocertificazione firmata dal funzionario delegato o subdelegato, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del presente regolamento interno.

    4.  Sono «atti» ai sensi del presente regolamento interno quelli che assumono una delle forme previste dall'articolo 288 TFUE.

    5.  Sono «lingue facenti fede» ai sensi del presente regolamento interno tutte le lingue ufficiali delle Comunità, ferma restando l’applicazione del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio ( 8 ), ove si tratti di atti di portata generale, nonché le lingue dei loro destinatari per ogni altro atto.



    SEZIONE 4

    Preparazione ed esecuzione delle decisioni della commissione

    Articolo 18

    Gruppi di membri della Commissione

    I gruppi di membri della Commissione contribuiscono a coordinare e preparare i lavori della Commissione stessa in base agli indirizzi politici e al mandato definiti dal presidente.

    Articolo 19

    Gabinetti dei commissari e loro relazioni con i servizi

    1.  Ogni membro della Commissione dispone di un gabinetto incaricato di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti e nella preparazione delle decisioni della Commissione. Le norme relative alla composizione e al funzionamento dei singoli gabinetti sono stabilite dal presidente.

    2.  Nel rispetto degli indirizzi fissati dal presidente, il membro della Commissione approva le modalità di lavoro con i servizi posti sotto la sua responsabilità. Tali modalità precisano in particolare il modo in cui il membro della Commissione impartisce le proprie istruzioni ai servizi interessati, dai quali ottiene regolarmente ogni tipo di informazione relativa al suo settore d’attività e necessaria all’esercizio delle sue responsabilità.

    Articolo 20

    Il segretario generale

    1.  Il segretario generale assiste il presidente affinché la Commissione riesca a realizzare le priorità che essa ha stabilito nel quadro degli indirizzi politici definiti dal presidente stesso.

    2.  Il segretario generale contribuisce a garantire la coerenza politica organizzando il necessario coordinamento fra i servizi fin dall'avvio dei lavori preparatori, in conformità, tra l'altro, delle disposizioni dell'articolo 23 del presente regolamento interno.

    Vigila inoltre sulla qualità sostanziale e sul rispetto dei requisiti formali dei documenti sottoposti alla Commissione, oltre a contribuire, in quest'ambito, alla conformità degli stessi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, agli obblighi esterni, alle considerazioni interistituzionali e alla strategia di comunicazione della Commissione.

    3.  Il segretario generale assiste il presidente nella preparazione dei lavori e delle riunioni della Commissione.

    Assiste altresì i presidenti dei gruppi di membri costituiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento interno nella preparazione e nello svolgimento delle loro riunioni.

    4.  Il segretario generale provvede ad attuare le procedure decisionali e vigila sull’esecuzione delle decisioni di cui all’articolo 4 del presente regolamento interno.

    In particolare, salvo circostanze specifiche, prende i necessari provvedimenti per garantire che gli atti della Commissione vengano notificati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché per trasmettere alle altre istituzioni dell'Unione europea e ai parlamenti nazionali documenti della Commissione e dei suoi servizi.

    Provvede poi a diffondere le informazioni scritte che i membri della Commissione desiderano far circolare al loro interno.

    5.  Il segretario generale cura i rapporti ufficiali con le altre istituzioni dell'Unione europea, fatte salve le competenze che la Commissione decide di esercitare direttamente o di attribuire ai propri membri o servizi.

    In tale contesto bada a garantire la coerenza generale coordinando i servizi nel quadro dei lavori delle altre istituzioni.

    6.  Il segretario generale fornisce alla Commissione informazioni confacenti sullo stato di avanzamento delle procedure interne e interistituzionali.



    CAPO II

    I SERVIZI DELLA COMMISSIONE

    Articolo 21

    Struttura dei servizi

    Per preparare e svolgere la propria azione, e realizzare in tal modo le proprie priorità nonché gli indirizzi politici definiti dal presidente, la Commissione allestisce un complesso di servizi strutturati in direzioni generali e servizi assimilati.

    Di norma, le direzioni generali e i servizi assimilati sono articolati in direzioni, e queste in unità.

    Articolo 22

    Istituzione di funzioni e strutture specifiche

    Per rispondere a esigenze particolari, il presidente può istituire funzioni e strutture specifiche, con precisi compiti, di cui provvede a definire le competenze e le modalità operative.

    Articolo 23

    Cooperazione e coordinamento fra i servizi

    1.  Per garantire l’efficacia dell’azione della Commissione, gli uffici operano in stretta cooperazione e in modo coordinato fin dalle prime fasi di elaborazione o attuazione delle decisioni.

    2.  Il servizio cui incombe preparare un’iniziativa bada, fin dall’avvio dei lavori preparatori, a garantire un effettivo coordinamento fra tutti i servizi che abbiano un interesse legittimo per tale iniziativa, in virtù dei settori di competenza, delle loro prerogative o della particolare natura di un argomento.

    3.  Prima di sottoporre un documento alla Commissione, il servizio responsabile procede per tempo a consultare i servizi che hanno per il progetto un interesse legittimo, a norma delle modalità d’applicazione.

    4.  La consultazione del servizio giuridico è obbligatoria per progetti e proposte di atti giuridici di qualsiasi tipo, nonché per tutti i documenti che possono avere incidenza giuridica.

    Essa è richiesta invariabilmente per avviare le procedure decisionali di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento interno, tranne nel caso di decisioni afferenti ad atti ripetitivi sui quali il servizio giuridico abbia preventivamente espresso il proprio accordo. Per gli atti di cui all’articolo 15 del presente regolamento interno tale consultazione non è invece necessaria.

    5.  La consultazione del segretariato generale è obbligatoria per ogni iniziativa che

    — 
    sia soggetta ad approvazione tramite procedura orale, fatte salve le questioni di personale di natura individuale,
    — 
    assuma rilevanza politica,
    — 
    figuri nel programma di lavoro annuale della Commissione nonché nello strumento di programmazione in vigore,
    — 
    verta su aspetti istituzionali, o ancora
    — 
    sia soggetta ad analisi d’impatto o a pubblica consultazione.

    In questo tipo di iniziative rientra qualunque presa di posizione o iniziativa comune che possa impegnare la Commissione dinanzi ad altre istituzioni o ad altri organi.

    ▼M14

    5 bis.  La consultazione della direzione generale competente in materia di affari economici e finanziari è obbligatoria per ogni iniziativa che verta o abbia una potenziale incidenza sulla crescita, la competitività o la stabilità economica nell'Unione europea o nell'area dell'euro.

    ▼M13

    6.  Tranne per gli atti di cui all’articolo 15 del presente regolamento interno, la consultazione della direzione generale competente in materia di bilancio, nonché della direzione generale preposta alle risorse umane e alla sicurezza, è obbligatoria per tutti i documenti che presentino un’eventuale incidenza in materia, rispettivamente, di bilancio, finanze, personale e amministrazione. Altrettanto vale, ove necessario, per il servizio preposto alla lotta contro le frodi.

    7.  Il servizio responsabile si adopera per elaborare una proposta che ottenga l’assenso dei servizi consultati. Salvo il disposto dell’articolo 12 del presente regolamento interno, in caso di dissenso la proposta è accompagnata dai pareri divergenti di questi servizi.



    CAPO III

    SUPPLENZE

    Articolo 24

    Continuità del servizio

    I membri della Commissione e i servizi badano a prendere qualsiasi misura utile per garantire la continuità del servizio, nel rispetto delle disposizioni stabilite in proposito dalla Commissione o dal presidente.

    Articolo 25

    Supplenza del presidente

    Le funzioni del presidente, in caso di impedimento, vengono esercitate da un vicepresidente o da un membro in base all'ordine stabilito dal presidente stesso.

    Articolo 26

    Supplenza del segretario generale

    Le funzioni del segretario generale, in caso di impedimento, vengono esercitate dal segretario generale aggiunto presente di grado più elevato e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado, e in caso di pari anzianità da quello più vecchio, oppure da un funzionario designato dalla Commissione.

    Ove non sia presente un segretario generale aggiunto o un funzionario designato dalla Commissione, la supplenza viene esercitata dal funzionario subordinato presente con le funzioni più elevate, di grado più elevato e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado, e in caso di pari anzianità dal funzionario più vecchio.

    Articolo 27

    Supplenza dei superiori gerarchici

    1.  Qualora il direttore generale abbia un impedimento o il suo posto sia vacante, supplisce il direttore generale aggiunto presente di grado più elevato e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado, e in caso di pari anzianità quello più vecchio, oppure un funzionario designato dalla Commissione.

    Ove non siano presenti né un direttore generale aggiunto né un funzionario designato dalla Commissione, la supplenza viene esercitata dal subordinato presente con le funzioni più elevate, di grado più elevato e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado, e in caso di pari anzianità da quello più vecchio.

    2.  Qualora il capo unità abbia un impedimento o il suo posto sia vacante, supplisce il capo unità aggiunto o un funzionario designato dal direttore generale.

    Ove non siano presenti né un capo unità aggiunto né un funzionario designato dal direttore generale, la supplenza viene esercitata dal subordinato presente con le funzioni più elevate, di grado più elevato e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado, e in caso di pari anzianità da quello più vecchio.

    3.  Ove qualsiasi altro superiore gerarchico abbia un impedimento o il suo posto sia vacante, supplisce un funzionario designato dal direttore generale, di concerto con il membro della Commissione responsabile. In assenza di siffatta designazione, la supplenza viene esercitata dal subordinato presente con le funzioni più elevate, di grado più elevato e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado, e in caso di pari anzianità da quello più vecchio.



    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 28

    La Commissione stabilisce, per quanto necessario, le modalità di esecuzione del presente regolamento interno.

    Essa può adottare ulteriori provvedimenti in ordine al funzionamento della Commissione e dei suoi servizi, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e informatici.

    Articolo 29

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ▼B




    ALLEGATO

    CODICE DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NEI SUOI RAPPORTI COL PUBBLICO

    Servizio di qualità

    La Commissione e il suo personale sono tenuti a servire l'interesse comunitario e, pertanto, l'interesse pubblico.

    Il pubblico ha il diritto di attendersi un servizio di qualità ed un'amministrazione aperta, accessibile e gestita correttamente.

    Un servizio di qualità implica che la Commissione e il suo personale diano prova di cortesia, oggettività e imparzialità.

    Oggetto

    Per permettere alla Commissione di adempiere i propri obblighi di buona condotta amministrativa, in particolare nei contatti con il pubblico, la Commissione si impegna a rispettare i criteri di buona condotta amministrativa stabiliti nel presente codice e a ispirarsi ad essi nell'attività quotidiana.

    Campo d'applicazione

    Il presente codice vincola tutto il personale soggetto allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: «lo statuto»), nonché alle altre norme sulle relazioni tra la Commissione e il suo personale che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Tuttavia, anche le persone con un contratto di diritto privato, gli esperti comandati dalle rispettive amministrazioni nazionali, i tirocinanti, ecc., che lavorano per la Commissione, dovrebbero attenersi al presente codice nella loro attività quotidiana.

    Le relazioni tra la Commissione e il suo personale sono disciplinate esclusivamente dallo statuto.

    1.   PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE

    Nei rapporti con il pubblico la Commissione rispetta i principi generali illustrati qui di seguito.

    Legalità

    La Commissione agisce in conformità del diritto e applica le norme e le procedure stabilite dalla legislazione comunitaria.

    Parità di trattamento e non discriminazione

    La Commissione rispetta il principio di non discriminazione e garantisce in particolare la parità di trattamento nei confronti del pubblico, senza distinzioni fondate sulla nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Di conseguenza, il diverso trattamento di fattispecie analoghe deve essere espressamente giustificato dalla natura particolare del caso in oggetto.

    Proporzionalità

    La Commissione veglia a che i provvedimenti presi siano proporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

    In particolare, la Commissione si assicurerà che l'applicazione del presente codice non implichi, in alcun caso, oneri amministrativi o di bilancio sproporzionati rispetto al beneficio atteso.

    Coerenza

    La Commissione è coerente nella sua condotta amministrativa e si conforma alla sua prassi normale. Qualsiasi eccezione a questo principio deve essere debitamente giustificata.

    2.   ORIENTAMENTI PER UNA BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA

    Obiettività e imparzialità

    Il personale è tenuto ad agire con obiettività e imparzialità, nell'interesse della Comunità e per il bene pubblico. Esso deve agire in piena indipendenza nel quadro della politica decisa dalla Commissione e la sua condotta non deve mai essere influenzata da interessi personali o nazionali ovvero da pressioni politiche.

    Informazioni sui procedimenti amministrativi

    Il personale assicura che la risposta a richieste d'informazione concernenti un procedimento amministrativo della Commissione sia comunicata entro il termine fissato per il procedimento in oggetto.

    3.   INFORMAZIONI SUI DIRITTI DELLE PARTI INTERESSATE

    Audizione di tutte le parti direttamente interessate

    Quando il diritto comunitario prevede che le parti interessate debbano essere sentite, il personale provvede a dare loro l'opportunità di esporre il proprio punto di vista.

    Obbligo di motivare le decisioni

    Ogni decisione della Commissione dovrebbe enunciare chiaramente i motivi sui quali si fonda ed essere comunicata ai soggetti e alle parti interessate.

    Di regola la motivazione delle decisioni deve essere esaustiva. Qualora non sia possibile comunicare in dettaglio i motivi di ogni singola decisione, ad esempio nel caso di decisioni simili che riguardano un gran numero di persone, si potrà rispondere con una lettera circolare. Queste risposte uniformi dovrebbero comunque indicare i principali motivi della decisione. Inoltre, la motivazione circostanziata deve essere comunicata alla parte interessata che la richieda espressamente.

    Obbligo di indicare i mezzi di ricorso

    Quando il diritto comunitario lo prevede, le decisioni notificate devono indicare chiaramente la possibilità di un ricorso ed illustrarne le modalità (nome e indirizzo amministrativo della persona o dell'ufficio cui inoltrare il ricorso e termine per la sua presentazione).

    Se del caso, le decisioni dovrebbero indicare la possibilità di adire le vie giudiziarie e di presentare una denuncia al mediatore europeo, in conformità dell'articolo 230 e dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    4.   TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE

    La Commissione si impegna a rispondere nel modo più appropriato e con la massima tempestività alle richieste del pubblico.

    Richiesta di documenti

    Se il documento richiesto è già pubblicato, il richiedente viene indirizzato verso i punti di vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e verso i centri di documentazione o di informazione che consentono di accedere ai documenti gratuitamente, come gli «Infopoint», i centri di documentazione europea, ecc. Inoltre, numerosi documenti sono facilmente accessibili in forma elettronica.

    Le regole sull'accesso ai documenti figurano in un provvedimento specifico.

    Corrispondenza

    A norma dell'articolo 21 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione deve rispondere nella lingua in cui è stata redatta la lettera pervenutale, sempreché si tratti di una delle lingue ufficiali delle Comunità.

    La risposta va inviata entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera da parte del servizio competente della Commissione. Essa dovrebbe precisare il nome della persona competente e indicare in quale modo possa essere contattata.

    Qualora la risposta non possa essere inviata entro il termine suddetto, e in tutti i casi in cui essa richieda un'attività ulteriore, come una consultazione fra gli uffici o una traduzione, il membro del personale competente dovrebbe inviare una risposta interlocutoria, indicando la data prevedibile per la risposta, in funzione dell'attività supplementare necessaria e tenuto conto del grado di urgenza e di complessità della materia.

    Se la risposta deve essere stilata da un ufficio diverso da quello cui la lettera iniziale era rivolta, il richiedente dovrebbe essere informato del nome e dell'indirizzo amministrativo della persona alla quale la sua lettera è stata trasmessa.

    Queste regole non si applicano alla corrispondenza che può ragionevolmente ritenersi inaccettabile, per esempio per il suo carattere ripetitivo, ingiurioso o privo di senso. In casi del genere, la Commissione si riserva il diritto di cessare ogni scambio di corrispondenza.

    Comunicazioni telefoniche

    Nel rispondere al telefono, il personale è tenuto ad indicare il proprio nome o quello dell'ufficio cui appartiene. Qualora una persona esterna vada richiamata, occorre farlo con la massima sollecitudine.

    Il membro del personale interpellato fornisce direttamente le informazioni sulle materie che rientrano nelle sue competenze e negli altri casi dovrebbe indirizzare il richiedente verso la fonte specifica più adeguata. Se necessario, dovrebbe invitare il richiedente a rivolgersi al superiore gerarchico oppure consultare quest'ultimo prima di fornire l'informazione richiesta.

    Se la richiesta verte su un argomento che rientra direttamente nelle sue competenze, il membro del personale chiede all'interlocutore di declinare la sua identità e, prima di dare l'informazione, verifica se questa è già stata resa pubblica. In caso contrario, può valutare che la divulgazione dell'informazione non è nell'interesse della Comunità. In tal caso, dovrebbe spiegare i motivi che impediscono di fornire l'informazione e, ove ciò sia opportuno, si dovrebbe appellare al dovere di massima discrezione, sancito dall'articolo 17 dello statuto.

    Se del caso, può essere chiesta una conferma scritta delle richieste di informazioni fatte per telefono.

    Posta elettronica

    La risposta ai messaggi trasmessi per posta elettronica deve essere sollecita, secondo i criteri già illustrati con riferimento alle comunicazioni telefoniche.

    Il messaggio elettronico che per sua natura possa essere assimilato ad una lettera va trattato secondo i criteri relativi alla corrispondenza e nel rispetto degli stessi termini.

    Richieste provenienti dai mezzi di comunicazione di massa

    I rapporti con i mezzi di comunicazione di massa sono di competenza del servizio Stampa e comunicazione. Se però le richieste di informazione vertono su aspetti tecnici, i membri del personale possono rispondere nei settori di loro specifica competenza.

    5.   PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI RISERVATE

    La Commissione e il suo personale rispettano segnatamente quanto segue:

    — 
    le norme sulla protezione della vita privata e dei dati personali,
    — 
    gli obblighi previsti dall'articolo 287 del trattato CE, in particolare quelli sulla tutela del segreto professionale,
    — 
    le norme sulla tutela del segreto nelle indagini penali,
    — 
    la confidenzialità delle materie discusse nei vari comitati ed organi di cui all'articolo 9 e agli allegati II e III dello statuto.

    6.   RECLAMI

    Commissione europea

    In caso di inosservanza dei principi stabiliti nel presente codice, possono essere presentati reclami direttamente al segretario generale ( 9 ) della Commissione europea, che provvederà a trasmetterli al servizio competente.

    Il direttore generale o il capo servizio deve rispondere per iscritto all'autore del reclamo entro un termine di due mesi. L'autore del reclamo dispone quindi di un mese per sollecitare presso il segretario generale della Commissione europea un riesame del proprio reclamo. Il segretario generale risponde alla domanda di riesame entro un mese.

    Mediatore europeo

    È possibile inoltre presentare denuncia al mediatore europeo, in conformità dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dello statuto che fissa le condizioni per l'esercizio delle funzioni del mediatore stesso.

    ▼M1

    DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE

    Considerando quanto segue:

    (1)

    Per sviluppare le attività della Commissione in settori che richiedono un certo grado di riservatezza, occorre porre in essere un sistema di sicurezza globale riguardante la Commissione, le altre istituzioni, organi, uffici e agenzie istituiti in base al trattato CE o al trattato sull'Unione europea, gli Stati membri, nonché qualunque altro destinatario di informazioni classificate UE, di seguito denominate «informazioni classificate UE».

    (2)

    Per salvaguardare l'efficienza del sistema di sicurezza così istituito, la Commissione consentirà l'accesso alle informazioni classificate UE soltanto a quegli organismi esterni che dimostrino di aver preso tutte le misure necessarie per conformarsi a disposizioni strettamente equivalenti alle presenti disposizioni.

    (3)

    Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati il regolamento n. 3, del 31 luglio 1958, recante attuazione dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ( 10 ); il regolamento (CE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ( 11 ), nonché la decisione C (95) 1510 def. della Commissione, del 23 novembre 1995, sulla protezione dei sistemi informatici.

    (4)

    La Commissione fonda il proprio sistema di sicurezza sui principi enunciati nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ( 12 ), allo scopo di assicurare il buon funzionamento del processo decisionale dell'Unione.

    (5)

    La Commissione sottolinea l'importanza di associare, ove opportuno, le altre istituzioni dell'Unione europea alle regole e alle norme di riservatezza necessarie per tutelare gli interessi dell'Unione e degli Stati membri.

    (6)

    La Commissione riconosce la necessità di creare un proprio concetto di sicurezza, prendendo in considerazione tutti gli elementi della sicurezza ed il carattere peculiare della Commissione in quanto istituzione.

    (7)

    Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati l'articolo 255 del trattato e il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 13 ).

    ▼M3

    (8)

    Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati l'articolo 286 del trattato e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

    ▼M1



    Articolo 1

    Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza sono riportate nell'allegato.

    Articolo 2

    1.  Il membro della Commissione preposto alla sicurezza prende le misure necessarie per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, i funzionari e gli altri agenti della Commissione, il personale distaccato presso la Commissione, il personale impiegato in tutte le sedi della Commissione, compresi gli uffici di rappresentanza nell'Unione e le delegazioni nei paesi terzi, nonché i contraenti esterni della Commissione rispettino le disposizioni di cui all'articolo 1.

    ▼M4

    Qualora un contratto o una convenzione di sovvenzione fra la Commissione e un contraente o un beneficiario esterno comporti il trattamento di informazioni classificate UE nella sede del contraente o del beneficiario, le misure necessarie che tale contraente o beneficiario esterno deve adottare per garantire che le disposizioni di cui all’articolo 1 siano rispettate nel trattamento di informazioni classificate UE, devono essere parte integrante del contratto o della convenzione di sovvenzione.

    ▼M1

    2.  Gli Stati membri, nonché le altre istituzioni, organi, uffici ed agenzie istituiti dai trattati o in base ad essi sono autorizzati a ricevere informazioni classificate UE a condizione che essi garantiscano che, nel trattare tali informazioni, siano rispettate nelle loro sedi di servizio disposizioni strettamente equivalenti a quelle menzionate all'articolo 1, in particolare da parte:

    a) 

    dei membri delle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea, nonché dei membri di delegazioni nazionali che partecipano alle riunioni della Commissione o dei suoi organi o che prendono parte ad altre attività della Commissione;

    b) 

    di altri membri delle amministrazioni nazionali degli Stati membri che trattano informazioni classificate UE, i quali prestino servizio nel territorio degli Stati membri o all'estero;

    c) 

    di contraenti esterni e di personale distaccato che trattano informazioni classificate UE.

    Articolo 3

    Gli Stati terzi, le organizzazioni internazionali ed altri organismi sono autorizzati a ricevere informazioni classificate UE a condizione che essi garantiscano che, nel trattare tali informazioni, siano rispettate disposizioni strettamente equivalenti a quelle menzionate all'articolo 1.

    Articolo 4

    Conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime di sicurezza contenuti nella parte I dell'allegato, il membro della Commissione preposto alla sicurezza può adottare misure ai sensi della parte II dell'allegato.

    Articolo 5

    A decorrere dalla data della loro applicazione, le presenti disposizioni sostituiscono:

    a) 

    la decisione C (94) 3282 della Commissione, del 30 novembre 1994, relativa alle misure di sicurezza applicabili alle informazioni classificate prodotte o trasmesse nel quadro delle attività dell'Unione europea;

    b) 

    la decisione C (1999) 423 della Commissione, del 25 febbraio 1999, relativa alle modalità secondo cui i funzionari e gli agenti della Commissione europea possono essere autorizzati ad accedere a informazioni classificate in possesso della Commissione.

    Articolo 6

    A decorrere dalla data di applicazione delle presenti disposizioni, tutte le informazioni classificate in possesso della Commissione fino a tale data, eccetto le informazioni classificate Euratom,

    a) 

    se sono state create dalla Commissione, si considerano riclassificate per difetto « ►M2  RESTREINT UE ◄ », a meno che l'autore decida di conferire loro un'altra classificazione entro il 31 gennaio 2002, nel qual caso l'autore ne informa tutti i destinatari del documento in questione;

    b) 

    se sono state create da fonti esterne alla Commissione, conservano la classificazione originaria e sono quindi trattate come informazioni classificate UE di grado equivalente, a meno che l'autore acconsenta a declassificarle o declassarle.




    ALLEGATO

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

    Indice

    PARTE I:

    PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME MINIME DI SICUREZZA

    1.

    INTRODUZIONE

    2.

    PRINCIPI GENERALI

    3.

    FONDAMENTI DELLA SICUREZZA

    4.

    PRINCIPI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

    4.1.

    Obiettivi

    4.2.

    Definizioni

    4.3.

    Classificazione

    4.4.

    Finalità delle misure di sicurezza

    5.

    ORGANIZZAZIONI DELLA SICUREZZA

    5.1.

    Norme comuni minime

    5.2.

    Organizzazione

    6.

    SICUREZZA DEL PERSONALE

    6.1.

    Nulla osta di sicurezza del personale

    6.2.

    Registrazione dei nulla osta del personale

    6.3.

    Istruzioni di sicurezza per il personale

    6.4.

    Responsabilità dei dirigenti

    6.5.

    Affidabilità del personale in fatto di sicurezza

    7.

    SICUREZZA MATERIALE

    7.1.

    Necessità della protezione

    7.2.

    Controlli

    7.3.

    Sicurezza degli edifici

    7.4.

    Piani d'emergenza

    8.

    SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

    9.

    MISURE CONTRO IL SABOTAGGIO ED ALTRE FORME DI DANNO INTENZIONALE PREMEDITATO

    10.

    COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE A STATI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

    PARTE II:

    L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLA COMMISSIONE

    11.

    IL MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA

    12.

    IL GRUPPO CONSULTIVO PER LA POLITICA DI SICUREZZA

    13.

    IL COMITATO DI SICUREZZA DELLA COMMISSIONE

    14.

    L' ►M3  DIREZIONE DELLA SICUREZZA DELLA COMMISSIONE ◄

    15.

    ISPEZIONI DI SICUREZZA

    16.

    CLASSIFICAZIONI, INDICAZIONI DI SICUREZZA E CONTRASSEGNI

    16.1.

    Gradi di classificazione

    16.2.

    Indicazione di sicurezza

    16.3.

    Contrassegni

    16.4.

    Apposizione della classificazione

    16.5.

    Apposizione delle indicazioni di sicureza

    17.

    GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

    17.1.

    Considerazioni generali

    17.2.

    Attribuzione delle classificazioni

    17.3.

    Declassamento e declassificazione

    18.

    SICUREZZA MATERIALE

    18.1.

    Considerazioni generali

    18.2.

    Requisiti di sicurezza

    18.3.

    Misure di sicurezza materiale

    18.3.1.

    Zone di sicurezza

    18.3.2.

    Zona amministrativa

    18.3.3.

    Controlli all'entrata e all'uscita

    18.3.4.

    Ronde di controllo

    18.3.5.

    Contenitori di sicurezza e camere blindate

    18.3.6.

    Dispositivi di chiusura

    18.3.7.

    Controllo delle chiavi e delle combinazioni

    18.3.8.

    Dispositivi per il rilevamento di intrusi

    18.3.9.

    Attrezzatura approvata

    18.3.10.

    Protezione materiale delle fotocopiatrici e dei fax

    18.4.

    Protezione contro sguardi e ascolti indiscreti

    18.4.1.

    Sguardi indiscreti

    18.4.2.

    Ascolti indiscreti

    18.4.3.

    Introduzione di apparecchi elettronici e di registrazione

    18.5.

    Zone tecnicamente sicure

    19.

    REGOLE GENERALI RELATIVE AL PRINCIPIO DELLA NECESSITÀ DI SAPRE E AL NULLA OSTA DI SICUREZZA

    19.1.

    Considerazioni generali

    19.2.

    Regole particolari sull'accesso alle informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄

    19.3.

    Regole particolari sull'accesso alle informazioni ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄

    19.4.

    Regole particolari sull'accesso alle informazioni ►M2  RESTREINT UE ◄

    19.5.

    Trasferimenti

    19.6.

    Istruzioni particolari

    20.

    PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI SICUREZZA AI FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELLA COMMISSIONE

    21.

    ELABORAZIONE, DISTRIBUZIONE, TRASMISSIONE, SICUREZZA DEL PERSONALE DEI CORRIERI, COPIE, TRADUZIONI ED ESTRATTI DI DOCUMENTI CLASSIFICATI UE

    21.1.

    Elaborazione

    21.2.

    Distribuzione

    21.3.

    Trasmissione di documenti classificati UE

    21.3.1.

    Picco, ricevuta

    21.3.2.

    Trasmissione all'interno di un edificio o di un gruppo di edifici

    21.3.3.

    Trasmissione all'interno di un paese

    21.3.4.

    Trasmissione da uno Stato all'altro

    21.3.5.

    Trasmissione di documenti classificati ►M2  RESTREINT UE ◄

    21.4.

    Sicurezza del personale dei corrieri

    21.5.

    Trasmissione elettronica e altri mezzi di trasmissione tecnica

    21.6.

    Esemplari supplementari, traduzioni ed estratti di documenti classificati UE

    22.

    UFFICI DI REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATI UE, RASSEGNE, CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE

    22.1.

    Uffici locali di registrazione ICUE (Informazioni classificate UE)

    22.2.

    L'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄

    22.2.1.

    Considerazioni generali

    22.2.2.

    L'ufficio centrale di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄

    22.2.3.

    Sottosezioni dell'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄

    22.3.

    Inventari, rassegne e controlli dei documenti classificati UE

    22.4.

    Archiviazione delle informazioni classificate UE

    22.5.

    Distribuzione di documenti classificati UE

    22.6.

    Distruzione in situazioni di emergenza

    23.

    MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE IN OCCASIONE DI RIUNIONI SPECIFICHE TENUTE FUORI DEI LOCALI DELLA COMMISSIONE E CONCERNENTI INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE

    23.1.

    Considerazioni generali

    23.2.

    Responsabilità

    23.2.1.

    Il servizio di sicurezza della Commissione

    23.2.2.

    Responsabile della sicurezza della riuinione (MSO)

    23.3

    Misure di sicurezza

    23.3.1.

    Zone di sicurezza

    23.3.2.

    Lasciapassare29

    23.3.3.

    Controllo degli apparecchi fotografici e degli apparecchi di registrazione audiovisiva

    23.3.4.

    Controllo di valigie, computer portatili e plichi

    23.3.5.

    Sicurezza tecnica

    23.3.6.

    Documenti delle delegazioni

    23.3.7.

    Custodia dei documenti in luogo sicuro

    23.3.8.

    Ispezione degli uffici

    23.3.9.

    Eliminazione dei rifiuiti classificati

    24.

    VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E MANOMISSIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE

    24.1.

    Definizioni

    24.2.

    Relazioni sulle violazioni della sicurezza

    24.3.

    Procedimenti giudiziari

    25.

    PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE TRATTATE IN SISTEMI INFORMATICI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE

    25.1.

    Introduzione

    25.1.1.

    Considerazioni generali

    25.1.2.

    Minacce ai sistemi e loro vulnerabilità

    25.1.3.

    Obiettivo principale delle misure di sicurezza

    25.1.4.

    Dichiarazione relativa ai requisiti di sicurezza specifici del sistema (SSRS)

    25.1.5.

    Funzionamento in condizioni di sicurezza

    25.2.

    Definizioni

    25.3.

    Responsabilità in materia di sicurezza

    25.3.1.

    Considerazioni generali

    25.3.2.

    L'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA)

    25.3.3.

    L'autorità INFOSEC (IA)

    25.3.4.

    Il proprietario dei sistemi tecnici (TSO)

    25.3.5.

    Il proprietario delle informazioni (IO)

    25.3.6.

    Utenti

    25.3.7.

    Formazione INFOSEC

    25.4.

    Misure di sicurezza non tecniche

    25.4.1.

    Sicurezza del personale

    25.4.2.

    Sicurezza materiale

    25.4.3.

    Controllo dell'accesso a un sistema

    25.5.

    Misure tecniche di sicurezza

    25.5.1.

    Sicurezza delle informazioni

    25.5.2.

    Controllo e responsabilità delle informazioni

    25.5.3.

    Trattamento e controllo dei supporti informatici rimovibili

    25.5.4.

    Declassificazione e distruzione di supporti informatici

    25.5.5.

    Sicurezza delle comunicazioni

    25.5.6.

    Misure di sicurezza concernenti l'installazione e le radiazioni

    25.6.

    Sicurezza durante il trattamento

    25.6.1.

    Procedure operative di sicurezza (SecOP)

    25.6.2.

    Protezione del software/gestione della configurazione

    25.6.3.

    Controlli contro la presenza di software «maligni»/virus informatici

    25.6.4.

    Manutenzione

    25.7.

    Fornitura

    25.7.1.

    Considerazioni generali

    25.7.2.

    Accreditamento

    25.7.3.

    Valutazione e certificazione

    25.7.4.

    Verifica sistematica degli elementi di sicurezza per la proroga dell'accreditamento

    25.8.

    Utilizzo temporaneo o occasionale

    25.8.1.

    Sicurezza dei microcomputer/personal computer

    25.8.2.

    Uso di attrezzatura informatica privata per i lavori ufficiali della Commissione

    25.8.3.

    Uso di attrezzatura informatica appartenente a un appaltarore o fornita dagli Stati membri per i lavori ufficiali della Commissione

    26.

    COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATI UE A STATI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

    26.1.1.

    Principi che regolano la comunicazione di informazioni classificate UE

    26.1.2.

    Livelli

    26.1.3.

    Accordi in materia di sicurezza

    27.

    NORME MINIME COMUNI SULLA SICUREZZA INDUSTRIALE

    27.1.

    Introduzione

    27.2.

    Definizioni

    27.3.

    Organizzazione

    27.4.

    Contratti classificati e decisioni di sovvenzione

    27.5.

    Visite

    27.6.

    Trasmissione e trasporto delle informazioni classificate UE

    APPENDICE 1:

    Raffronto tra le classificazioni nazionali di sicurezza

    APPENDICE 2:

    Guida pratica alla classificazione

    APPENDICE 3:

    Linee direttrici per la comunicazione di informazioni classificate UE a stati terzi o organizzazioni internazionali: livello 1 cooperazione

    APPENDICE 4:

    Linee direttrici per la comunicazione di informazioni classificate UE a stati terzi o organizzazioni internazionali: livello 2 cooperazione

    APPENDICE 5:

    Linee direttrici per la comunicazione di informazioni classificate UE a stati terzi o organizzazioni internazionali: livello 3 cooperazione

    APPENDICE 6:

    Elenco delle abbreviazioni

    PARTE I:   PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME MINIME DI SICUREZZA

    1.   INTRODUZIONE

    Con queste disposizioni si stabiliscono i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza che devono essere debitamente rispettate dalla Commissione in tutte le sue sedi di servizio e da tutti i destinatari di informazioni classificate UE, perché sia salvaguardata la sicurezza e ognuno abbia la garanzia che è in vigore un regime comune di protezione.

    2.   PRINCIPI GENERALI

    La politica di sicurezza della Commissione forma parte integrante della sua politica generale di gestione interna e si basa pertanto sugli stessi principi informatori di quest'ultima.

    Tra questi principi si annoverano la legalità, la trasparenza, la responsabilità (o dovere di rendere conto delle proprie azioni) e la sussidiarietà (o proporzionalità).

    Per legalità si intende la stretta adesione al quadro giuridico nell'espletamento delle funzioni legate alla sicurezza e la rigorosa ottemperanza alle prescrizioni legali. Questo concetto implica altresì che le responsabilità nel campo della sicurezza si fondino su adeguate disposizioni normative. Tra queste, trovano piena applicazione le disposizioni dello statuto del personale, segnatamente l'articolo 17 sull'obbligo di discrezione imposto al personale riguardo alle informazioni della Commissione e il titolo VI sulle misure disciplinari. Un'altra implicazione, infine, è che le violazioni della sicurezza nell'ambito di responsabilità della Commissione devono essere affrontate in maniera coerente con la politica della Commissione in materia disciplinare e con la sua politica di cooperazione con gli Stati membri in campo penale e giudiziario.

    Per trasparenza si intende chiarezza in tutte le norme e disposizioni sulla sicurezza, equilibrio nella ripartizione delle competenze tra i vari servizi e settori (sicurezza materiale, protezione delle informazioni, ecc.) e un'azione sistematica e strutturata di coscientizzazione alla tematica della sicurezza. Oltre a ciò, questo termine presuppone l'esistenza di chiari orientamenti scritti per l'attuazione delle misure di sicurezza.

    Per responsabilità si intende innanzi tutto una chiara definizione delle competenze in materia di sicurezza, da cui discende la necessità di una regolare verifica del corretto esercizio di tali competenze.

    Sussidiarietà, o proporzionalità, significa che la sicurezza dev'essere organizzata al livello gerarchico più basso, il più possibile in connessione con le direzioni generali e con i servizi della Commissione. Inoltre, gli interventi nel campo della sicurezza devono essere limitati allo stretto indispensabile e, infine, le misure di sicurezza devono essere proporzionate agli interessi da tutelare e alle minacce, reali o potenziali, contro tali interessi, i quali vanno comunque difesi con il minor danno possibile.

    3.   FONDAMENTI DELLA SICUREZZA

    Un'efficace sicurezza si fonda sui seguenti elementi:

    a) 

    all'interno di ciascuno Stato membro, un'organizzazione della sicurezza nazionale competente per:

    1) 

    la raccolta e la registrazione di informazioni in materia di spionaggio, sabotaggio, terrorismo e altre attività sovversive;

    2) 

    l'informazione e la consulenza al proprio governo e, tramite quest'ultimo, alla Commissione, circa il carattere delle minacce che incombono sulla sicurezza e i relativi mezzi di protezione;

    b) 

    all'interno di ciascuno Stato membro e nell'ambito della Commissione, un'autorità tecnica INFOSEC incaricata di collaborare con l'autorità di sicurezza competente per fornire informazioni e consulenza circa le minacce tecniche alla sicurezza e i relativi mezzi di protezione;

    c) 

    una regolare collaborazione tra amministrazioni pubbliche e i servizi competenti delle istituzioni europee per stabilire e raccomandare opportunamente:

    1) 

    quali persone, informazioni e risorse occorre proteggere;

    2) 

    norme comuni di protezione;

    d) 

    una stretta collaborazione tra l' ►M3  Direzione della sicurezza della Commissione ◄ e i servizi di sicurezza delle altre istituzioni europee, nonché con l'Ufficio di sicurezza della NATO (NOS).

    4.   PRINCIPI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

    4.1.   Obiettivi

    La sicurezza delle informazioni persegue principalmente i seguenti obiettivi:

    a) 

    proteggere le informazioni classificate UE dallo spionaggio, da manomissioni o dalla diffusione non autorizzata;

    b) 

    proteggere le informazioni UE impiegate in sistemi e reti di comunicazione e d'informazione da minacce contro la loro riservatezza, integrità e disponibilità;

    c) 

    proteggere le installazioni in cui si trovano le informazioni UE dal sabotaggio e dal danneggiamento intenzionale premeditato;

    d) 

    qualora sia impossibile evitarlo, valutare il danno arrecato, limitarne le conseguenze e adottare le misure necessarie per ripararlo.

    4.2.   Definizioni

    Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

    a) 

    «informazioni classificate UE» (ICUE): le informazioni e i materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'UE o a uno o più Stati membri, sia che le informazioni suddette provengano dall'interno dell'UE ovvero dagli Stati membri, da Stati terzi o da organizzazioni internazionali;

    b) 

    «documento»: qualsiasi lettera, nota, verbale, relazione, promemoria, segnale/messaggio, schizzo, fotografia, diapositiva, pellicola, mappa, diagramma, piano, taccuino, stampo, carta carbone, nastro dattilografico o di stampante, nastro magnetico, cassetta, dischetto di computer, CD ROM o altro mezzo materiale sul quale possono essere state registrate informazioni;

    c) 

    «materiale»: qualsiasi «documento» secondo la definizione di cui alla lettera b) e altresì qualsiasi elemento di attrezzatura, sia sotto forma di prodotto finito, sia in corso di lavorazione;

    d) 

    «necessità di sapere»: la necessità di un singolo dipendente di accedere ad informazioni classificate UE per poter espletare una funzione o eseguire una mansione;

    e) 

    «autorizzazione»: una decisione del ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ con cui si concede l'accesso individuale ad informazioni classificate UE fino ad un determinato grado, sulla base dell'esito positivo di un'indagine di sicurezza svolta da un'autorità nazionale competente a norma del diritto nazionale;

    f) 

    «classificazione»: il conferimento di un idoneo livello di sicurezza ad informazioni la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in certa misura pregiudizio agli interessi della Commissione o degli Stati membri;

    g) 

    «declassamento»: una riduzione del grado di classificazione;

    h) 

    «declassificazione»: la soppressione di qualsiasi menzione di classificazione;

    i) 

    «originatore»: l'autore debitamente autorizzato di un documento classificato. All'interno della Commissione, i capi dei servizi possono autorizzare i loro subordinati ad «originare» ICUE;

    j) 

    «servizi della Commissione»: le direzioni generali e i vari servizi della Commissione, compresi i gabinetti, in tutte le sedi di servizio, inclusi il Centro Comune di Ricerca, gli uffici di rappresentanza nell'Unione e le delegazioni nei paesi terzi.

    4.3.   Classificazione

    a) 

    Per quanto riguarda la riservatezza, la selezione delle informazioni e dei materiali da proteggere e la valutazione del grado di protezione necessaria richiedono diligenza ed esperienza. È particolarmente importante che il grado di protezione corrisponda al grado di sicurezza richiesto dalla singola informazione e dal singolo materiale da proteggere. Perché non vi siano ostacoli al flusso delle informazioni, occorre prendere provvedimenti per evitare sia la sovra-classificazione che la sottoclassificazione.

    b) 

    Il sistema di classificazione è lo strumento per tradurre in pratica questi principi; un sistema di classificazione analogo dovrebbe essere adottato nella pianificazione e nell'organizzazione della lotta contro lo spionaggio, il sabotaggio, il terrorismo e altre minacce, in modo da garantire la massima protezione ai principali edifici in cui sono collocate informazioni classificate e i punti più sensibili all'interno di questi.

    c) 

    La responsabilità della classificazione delle informazioni spetta unicamente all'originatore.

    d) 

    Il grado di classificazione dipende unicamente dal contenuto delle informazioni stesse.

    e) 

    Se più elementi d'informazione sono uniti congiuntamente, il grado di classificazione da conferire all'insieme sarà almeno equivalente a quello dell'elemento con grado più elevato. Ad una raccolta di informazioni può essere tuttavia conferito un grado di classificazione più elevato di quello dei suoi elementi costitutivi.

    f) 

    Le classificazioni devono essere assegnate soltanto nella misura e per la durata in cui sia necessario.

    4.4.   Finalità delle misure di sicurezza

    Le misure di sicurezza:

    a) 

    riguardano tutte le persone che hanno accesso alle informazioni classificate, ai relativi supporti, agli edifici che contengono tali informazioni e a importanti installazioni;

    b) 

    sono destinate a individuare le persone che, per la loro situazione, potrebbero mettere in pericolo la sicurezza di informazioni classificate o di importanti installazioni che contengono informazioni classificate e a provvedere alla loro esclusione o allontanamento;

    c) 

    impediscono alle persone non autorizzate di accedere alle informazioni classificate o alle installazioni che le contengono;

    d) 

    garantiscono che le informazioni classificate siano diffuse soltanto in base al principio della necessità di sapere, che è fondamentale per tutti gli aspetti della sicurezza;

    e) 

    assicurano l'integrità (ossia la prevenzione della corruzione, dell'alterazione o della cancellazione non autorizzate) e la disponibilità (ossia che l'accesso non sia negato a coloro che devono e sono autorizzati ad averlo) di tutte le informazioni, siano esse classificate o non, e soprattutto delle informazioni immagazzinate, elaborate o trasmesse sotto forma elettromagnetica.

    5.   ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

    5.1.   Norme comuni minime

    La Commissione garantisce che tutti i destinatari di ICUE, all'interno dell'istituzione e nei servizi soggetti alla sua competenza, compresi i contraenti, osservino norme minime comuni di sicurezza affinché le informazioni classificate UE possano essere trasmesse con la certezza che saranno trattate con la stessa diligenza. Dette norme minime includono criteri per il rilascio del nulla osta di sicurezza al personale e procedure per la protezione delle informazioni classificate UE.

    La Commissione autorizza l'accesso alle ICUE ad organismi esterni solo a condizione che essi garantiscano che, nel trattare le ICUE, siano rispettate disposizioni strettamente equivalenti alle suddette norme minime.

    ▼M4

    Dette norme minime si applicano altresì qualora la Commissione affidi a soggetti industriali o di altra natura, mediante contratto o convenzione di sovvenzione, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE: tali norme minime comuni figurano nella parte II, sezione 27.

    ▼M1

    5.2.   Organizzazione

    All'interno della Commissione, la sicurezza è organizzata a due livelli:

    a) 

    a livello della Commissione nel suo insieme, esiste un ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ , di cui fanno parte un'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) — che funge anche da autorità Crypto (CrA) e da autorità TEMPEST — ed un'autorità INFOSEC (IA), affiancato da uno o più uffici centrali di registrazione per le ICUE, ciascuno con uno o più funzionari di controllo (RCO);

    b) 

    a livello dei singoli servizi della Commissione, la competenza in materia di sicurezza è ripartita tra uno o più responsabili della sicurezza a livello locale (LSO), uno o più responsabili della sicurezza informatica a livello centrale (CISO), responsabili della sicurezza informatica a livello locale (LISO) e uffici locali di registrazione per le ICUE con uno o più funzionari di controllo;

    c) 

    gli organi di sicurezza centrali impartiscono istruzioni operative agli organi di sicurezza locali.

    6.   SICUREZZA DEL PERSONALE

    6.1.   Nulla osta di sicurezza del personale

    Tutti coloro che devono accedere a informazioni classificate ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore devono aver debitamente ricevuto l'apposito nulla osta prima di essere autorizzate a tale accesso. Lo stesso nulla osta è richiesto alle persone che si occupano del funzionamento tecnico o della manutenzione dei sistemi di comunicazione e di informazione contenenti informazioni classificate. Questo nulla osta deve servire a determinare se detti individui:

    a) 

    sono di indefettibile lealtà;

    b) 

    dimostrano forza di carattere e discrezione tali che non vi siano dubbi sulla loro integrità nel trattamento delle informazioni classificate; oppure

    c) 

    possono essere sensibili a pressioni provenienti dall'esterno o altre.

    Nell'ambito delle procedure di nulla osta, sono sottoposti ad un esame particolarmente accurato coloro che:

    d) 

    devono ottenere accesso alle informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ ;

    e) 

    occupano posizioni per le quali hanno regolare accesso a una considerevole quantità di informazioni ►M2  SECRET UE ◄ ;

    f) 

    hanno per le loro mansioni accesso speciale a sistemi di comunicazione o d'informazione protetti e perciò potrebbero avere accesso non autorizzato a grandi quantità di informazioni classificate UE o danneggiare gravemente la missione con atti di sabotaggio tecnico.

    Nelle circostanze di cui alle lettere d), e) e f) si deve impiegare nella massima misura possibile la tecnica delle indagini di fondo.

    Le persone che non hanno una vera e propria «necessità di sapere» e lavorano in circostanze nelle quali possono avere accesso a informazioni classificate UE (per esempio fattorini, agenti della sicurezza, personale addetto alla manutenzione o alle pulizie ecc.), devono prima di tutto ottenere un apposito nulla osta di sicurezza.

    6.2.   Registrazione dei nulla osta del personale

    Tutti i servizi della Commissione che trattano informazioni classificate UE ovvero ospitano sistemi di comunicazione o d'informazione protetti tengono una traccia dei nulla osta concessi al personale addetto. Ciascun nulla osta deve essere verificato all'occorrenza, per accertare che sia adatto ai compiti svolti da quella persona; deve essere immediatamente riesaminato non appena nuove informazioni indichino che non è più nell'interesse della sicurezza mantenere quella persona a contatto con informazioni classificate. Il responsabile della sicurezza a livello locale presso il servizio interessato tiene una traccia dei nulla osta che rientrano nella sua sfera di competenza.

    6.3.   Istruzioni di sicurezza per il personale

    Tutto il personale che ricopre incarichi in cui potrebbe aver accesso a informazioni classificate è dettagliatamente istruito al momento di assumere l'incarico e a intervalli regolari circa le esigenze di sicurezza e le relative procedure. Detto personale è tenuto a certificare per iscritto di aver letto e perfettamente capito le presenti norme di sicurezza.

    6.4.   Responsabilità dei dirigenti

    I dirigenti hanno il dovere di sapere quali dei loro subordinati lavorino a contatto con informazioni classificate o abbiano accesso a sistemi di comunicazione o d'informazione protetti e di registrare e riferire qualsiasi incidente o caso di palese vulnerabilità che possa avere conseguenze sulla sicurezza.

    6.5.   Affidabilità del personale in fatto di sicurezza

    Sono istituite procedure per garantire che, allorché si viene a conoscenza di informazioni negative riguardo a un individuo, si chiarisca se costui svolge un lavoro a contatto con informazioni classificate o ha accesso a sistemi di comunicazione o d'informazione protetti e l'ufficio di sicurezza ne sia informato. Se si stabilisce che rappresenta un pericolo per la sicurezza, detto individuo deve essere allontanato o rimosso da ogni incarico in cui potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza.

    7.   SICUREZZA MATERIALE

    7.1.   Necessità della protezione

    Il grado di sicurezza materiale da applicare per garantire la protezione delle informazioni classificate UE deve essere proporzionato alla classificazione, al volume e alle minacce che incombono sulle informazioni e sul materiale custodito. Tutti i detentori di informazioni classificate UE devono seguire pratiche uniformi per quanto riguarda la classificazione delle informazioni in loro possesso e ottemperare a norme comuni di protezione per quel che riguarda la custodia, la trasmissione e la diffusione di informazioni e di materiale soggetti a protezione.

    7.2.   Controlli

    Prima di lasciare i luoghi in cui sono riposte informazioni classificate UE, non sottoposti a sorveglianza, le persone a cui detti luoghi sono affidati devono assicurarsi che le informazioni siano immagazzinate in modo sicuro e che tutti i dispositivi di sicurezza siano stati attivati (serrature, allarmi, ecc.). Al termine dell'orario di lavoro devono essere effettuati altri controlli indipendenti.

    7.3.   Sicurezza degli edifici

    Gli edifici contenenti informazioni classificate UE o sistemi di comunicazione e d'informazione protetti devono essere tutelati contro l'accesso non autorizzato. Il tipo di protezione destinato alle informazioni classificate UE, per esempio sbarramento di finestre, serrature alle porte, guardie all'entrata, sistemi di controllo dell'accesso automatizzati, controlli di sicurezza e ispezioni, sistemi d'allarme, sistemi di individuazione delle intrusioni e cani da guardia dipendono:

    a) 

    dalla classificazione, dal volume e dall'ubicazione all'interno dell'edificio delle informazioni e dei materiali da proteggere;

    b) 

    dalla qualità dei contenitori di sicurezza per queste informazioni e materiali;

    c) 

    dalle caratteristiche dell'edificio e dalla sua ubicazione.

    Anche per i sistemi di comunicazione e d'informazione il tipo di protezione prescelto deve dipendere da una stima del valore di quanto è in gioco e del danno potenziale che deriverebbe dal venir meno della sicurezza, dalle caratteristiche e dall'ubicazione dell'edificio nel quale è custodito il sistema e dalla collocazione del sistema all'interno dell'edificio.

    7.4.   Piani d'emergenza

    Occorre predisporre in anticipo piani dettagliati per la protezione delle informazioni classificate durante un'emergenza locale o nazionale.

    8.   SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

    La sicurezza delle informazioni (INFOSEC) riguarda l'individuazione e l'applicazione di misure di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE elaborate, immagazzinate o trasmesse in sistemi elettronici di comunicazione e d'informazione o altri, contro il venir meno della riservatezza, dell'integrità o della disponibilità, accidentale o intenzionale. Adeguate contromisure devono essere prese per prevenire l'accesso alle informazioni classificate UE da parte di utenti non autorizzati, per impedire che a utenti autorizzati sia opposto il rifiuto di accedere alle informazioni classificate UE e per prevenire l'alterazione ovvero la modificazione o la cancellazione non autorizzate di informazioni classificate UE.

    9.   MISURE CONTRO IL SABOTAGGIO ED ALTRE FORME DI DANNO INTENZIONALE PREMEDITATO

    Le precauzioni materiali per la protezione di importanti installazioni in cui sono conservate informazioni classificate sono la migliore garanzia di sicurezza e di protezione contro il sabotaggio e il danno intenzionale premeditato, laddove il solo nulla osta del personale non basta. L'organismo nazionale competente è invitato a comunicare le informazioni raccolte in materia di spionaggio, sabotaggio, terrorismo e altre attività sovversive.

    10.   COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE A STATI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

    Spetta alla Commissione decidere collegialmente se comunicare a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale informazioni classificate UE. Se l'originatore delle informazioni che si vogliono comunicare non è la Commissione, quest'ultima deve anzitutto ottenere il consenso dell'originatore. Se è impossibile stabilire l'originatore, la Commissione ne assume la responsabilità.

    Le informazioni classificate che la Commissione riceve da Stati terzi, da organizzazioni internazionali o da altri terzi devono essere oggetto di protezione proporzionata alla loro classificazione ed equivalente alle norme stabilite dalle presenti disposizioni per le informazioni classificate UE o alle norme più severe richieste dai terzi che comunicano l'informazione. Possono essere predisposti controlli reciproci.

    I principi di cui sopra devono essere applicati in conformità delle disposizioni dettagliate della parte II, sezione 26, e delle appendici 3, 4 e 5.

    PARTE II:   L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLA COMMISSIONE

    11.   IL MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA

    Il membro della Commissione competente in materia di sicurezza:

    a) 

    attua la politica di sicurezza della Commissione;

    b) 

    prende in esame i problemi di sicurezza sottopostigli dalla Commissione o dai suoi organi competenti;

    c) 

    esamina le questioni che comportano cambiamenti nella politica di sicurezza della Commissione, in stretto legame con le autorità di sicurezza nazionali (o altre) degli Stati membri (in seguito denominate «NSA»).

    In particolare, il membro della Commissione competente in materia di sicurezza ha tra le sue attribuzioni:

    a) 

    il coordinamento di tutte le questioni di sicurezza connesse alle attività della Commissione;

    b) 

    inviare alle autorità designate dagli Stati membri le richieste affinché le NSA predispongano i nulla osta di sicurezza per il personale impiegato alla Commissione in conformità della sezione 20;

    c) 

    ordinare indagini su qualsiasi fuga di informazioni classificate UE, che a prima vista sembri avere avuto luogo nell'ambito della Commissione;

    d) 

    chiedere alle autorità di sicurezza interessate di avviare indagini in caso di fuga di informazioni classificate UE che sembri aver avuto luogo al di fuori della Commissione e coordinare le inchieste quando sono coinvolte più autorità di sicurezza;

    e) 

    l'ispezione periodica dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE;

    f) 

    mantenere uno stretto legame con tutte le autorità di sicurezza interessate ai fini di un coordinamento globale della sicurezza;

    g) 

    riesaminare costantemente la politica e le procedure di sicurezza della Commissione e, se necessario, formulare le opportune raccomandazioni. A questo riguardo, il membro della Commissione competente in materia di sicurezza presenta alla Commissione il piano di ispezione annuale elaborato dall' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ .

    12.   IL GRUPPO CONSULTIVO PER LA POLITICA DI SICUREZZA

    È istituito un gruppo consultivo della Commissione per la politica di sicurezza. Esso è presieduto dal membro della Commissione competente in materia di sicurezza o da chi ne fa le veci ed è composto da rappresentanti delle NSA degli Stati membri. Possono essere invitati a parteciparvi anche rappresentanti di altre istituzioni europee, come pure rappresentanti degli organismi decentrati UE quando vi si discutono questioni che li riguardano.

    Il gruppo consultivo della Commissione per la politica di sicurezza si riunisce a richiesta del presidente o di uno dei suoi membri. Esso ha il compito di esaminare e valutare tutte le questioni relative alla sicurezza e, se del caso, di presentare raccomandazioni alla Commissione.

    ▼M3

    13.   IL COMITATO DI SICUREZZA DELLA COMMISSIONE

    È istituito un comitato di sicurezza. Esso è composto dal direttore generale dell’Amministrazione e del personale, che assume la presidenza, da un membro del gabinetto del commissario competente in materia di sicurezza, da un membro del gabinetto del presidente, dal segretario generale aggiunto che presiede il gruppo di gestione delle crisi della Commissione, dai direttori generali del Servizio giuridico, delle Relazioni esterne, di Giustizia, libertà e sicurezza, del Centro comune di ricerca, dell’Informatica e del Servizio di audit interno e dal direttore della direzione della sicurezza o dai rispettivi rappresentanti. Possono essere invitati a parteciparvi anche altri funzionari della Commissione. Il comitato ha il compito di valutare le misure di sicurezza vigenti all’interno della Commissione e di rivolgere raccomandazioni in materia al membro della Commissione competente per la sicurezza.

    ▼M1

    14.   L' ►M3  DIREZIONE DELLA SICUREZZA DELLA COMMISSIONE ◄

    Per adempiere le responsabilità di cui alla sezione 11, il membro della Commissione competente per la sicurezza dispone dell' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ per il coordinamento, la supervisione e l'applicazione delle misure di sicurezza.

    Il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ è il consigliere principale del membro della Commissione competente in materia di sicurezza circa le questioni di sicurezza e funge da segretario del gruppo consultivo per la politica di sicurezza. Dirige l'aggiornamento della normativa in materia di sicurezza e coordina le misure di sicurezza con le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, con le organizzazioni internazionali che hanno concluso con la Commissione accordi in materia di sicurezza. A questo scopo agisce come ufficiale di collegamento.

    Il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ è responsabile dell'accreditamento dei sistemi e delle reti di TI all'interno della Commissione. Il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ decide, d'intesa con le competenti NSA, circa l'accreditamento dei sistemi e delle reti di TI che coinvolgono la Commissione, da un lato, e qualsiasi altro destinatario di informazioni classificate UE, dall'altro.

    15.   ISPEZIONI DI SICUREZZA

    L' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ compie ispezioni periodiche dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.

    L' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ può essere assistito, nell'esercizio di questa funzione, dai servizi di sicurezza di altre istituzioni dell'UE che custodiscono ICUE o dalle NSA degli Stati membri ( 14 ).

    A richiesta di uno Stato membro, la rispettiva NSA può compiere un'ispezione di ICUE all'interno della Commissione, di comune accordo e in collaborazione con l' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ .

    16.   CLASSIFICAZIONI, INDICAZIONI DI SICUREZZA E CONTRASSEGNI

    16.1.   Gradi di classificazione ( 15 )

    Le informazioni sono classificate con i seguenti gradi (cfr. anche appendice 2):

    ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ : questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.
    ►M2  SECRET UE ◄ : questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.
    ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ : questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.
    ►M2  RESTREINT UE ◄ : questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.

    Non sono ammesse altre classificazioni.

    16.2.   Indicazioni di sicurezza

    Possono essere utilizzate indicazioni di sicurezza convenzionali per porre limiti alla validità di una classificazione (per il declassamento o la declassificazione automatica di informazioni classificate). Tali indicazioni possono essere: «FINO A … (periodo/data)» o FINO A … (evento).

    Qualora risultino necessari una distribuzione limitata e un trattamento speciale oltre a quanto indicato dalla classificazione di sicurezza, si appongono indicazioni supplementari quali CRYPTO o qualunque altra indicazione di sicurezza riconosciuta a livello UE.

    Le indicazioni di sicurezza possono essere utilizzate soltanto unitamente ad una classificazione.

    16.3.   Contrassegni

    Un contrassegno può essere usato per specificare un settore che forma oggetto del documento o una distribuzione particolare sulla base del principio della necessità di sapere, ovvero per indicare il termine di un embargo (nel caso di informazioni non classificate).

    Un contrassegno non è una classificazione e non deve essere usato al posto di questa.

    Il contrassegno ESDP/PESD si appone su documenti e copie degli stessi concernenti la sicurezza e la difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri o relativi alla gestione delle crisi militari o non militari.

    16.4.   Apposizione della classificazione

    La classificazione si appone nel modo seguente:

    a) 

    su documenti ►M2  RESTREINT UE ◄ con mezzi meccanici o elettronici;

    b) 

    su documenti ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ con mezzi meccanici o a mano o a stampa su carta prestampigliata, registrata;

    c) 

    su documenti ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ con mezzi meccanici e a mano.

    16.5.   Apposizione delle indicazioni di sicurezza

    Le indicazioni di sicurezza sono apposte immediatamente sotto la classificazione, con lo stesso mezzo usato per la classificazione.

    17.   GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

    17.1.   Considerazioni generali

    Le informazioni sono classificate solo se necessario. La classificazione è indicata chiaramente e correttamente ed è mantenuta solo per la durata in cui è necessario proteggere l'informazione.

    La responsabilità della classificazione dell'informazione e di eventuali declassamenti o declassificazioni successivi spetta unicamente all'originatore.

    Il funzionario o altro agente della Commissione classifica, declassa o declassifica un'informazione su istruzione del suo superiore gerarchico o d'intesa con il medesimo.

    Le modalità dettagliate per il trattamento dei documenti classificati sono state elaborate in modo da garantire che essi siano soggetti a una protezione commisurata alle informazioni che contengono.

    Il numero di persone autorizzate ad emanare documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ è limitato al minimo e il loro nominativo figura in un elenco compilato dall' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ .

    17.2.   Attribuzione delle classificazioni

    La classificazione di un documento è determinata dal livello di sensibilità del suo contenuto, secondo la definizione di cui alla sezione 16. È importante che la classificazione sia attribuita correttamente e con moderazione, in particolare per quanto riguarda la classificazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ .

    L'originatore di un documento che deve essere classificato tiene presenti le disposizioni sopraelencate e limita la tendenza alla sovra - o sottoclassificazione.

    Nell'appendice 2 figura una guida pratica per la classificazione.

    È possibile che singole pagine, paragrafi, sezioni, annessi, appendici, allegati di un determinato documento e altro materiale accluso richiedano classificazioni differenti: in tal caso, all'insieme del documento viene attribuita la classificazione dell'elemento con grado più elevato.

    Il grado di classificazione attribuito a una lettera o nota cui è accluso altro materiale corrisponde a quello dell'elemento accluso con grado più elevato. L'originatore indica chiaramente il grado di classificazione da attribuire alla lettera o nota quando è separata dal materiale accluso.

    L'accesso del pubblico continua ad essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

    17.3.   Declassamento e declassificazione

    I documenti classificati UE possono essere declassati o declassificati unicamente con il consenso dell'originatore e, se necessario, previa discussione con le altre parti interessate. Il declassamento o la declassificazione sono confermati per iscritto. L'originatore è tenuto ad informare i destinatari del cambiamento di classificazione e questi ultimi sono a loro volta tenuti ad informarne i destinatari successivi ai quali hanno trasmesso l'originale o una copia del documento.

    Nella misura del possibile, l'originatore indica sul documento classificato la data, un termine o un evento a partire dal quale le informazioni in esso contenute potranno essere declassate o declassificate. In caso contrario, esso verifica almeno ogni cinque anni che la classificazione iniziale del documento sia tuttora necessaria.

    18.   SICUREZZA MATERIALE

    18.1.   Considerazioni generali

    Scopo principale delle misure di sicurezza materiale è di evitare che le persone non autorizzate abbiano accesso alle informazioni e/o al materiale classificato UE, di prevenire il furto e la manomissione di attrezzature e altri beni, nonché di impedire che il personale o altri agenti e visitatori vengano molestati o aggrediti.

    18.2.   Requisiti di sicurezza

    Tutti i locali, zone, edifici, uffici, stanze, sistemi di comunicazione e d'informazione, ecc. in cui sono custoditi e/o trattati informazioni e materiale classificati UE sono protetti da adeguate misure di sicurezza materiale.

    Per la decisione sul grado di protezione materiale necessario occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali:

    a) 

    il grado di classificazione dell'informazione e/o del materiale;

    b) 

    la quantità e la forma (ad esempio supporto cartaceo, mezzi di archiviazione elettronica) delle informazioni detenute;

    c) 

    la minaccia in loco rappresentata da servizi segreti che prendono di mira l'UE, gli Stati membri e/o altre istituzioni o terzi in possesso di informazioni classificate UE, nonché segnatamente da atti di sabotaggio, terrorismo e altri atti sovversivi e/o criminali.

    Le misure di sicurezza materiale applicate sono volte a:

    a) 

    impedire agli intrusi l'ingresso fraudolento o con la forza;

    b) 

    dissuadere, impedire e scoprire azioni da parte di personale in malafede;

    c) 

    impedire l'accesso a informazioni classificate UE a coloro che non hanno necessità di sapere.

    18.3.   Misure di sicurezza materiale

    18.3.1.   Zone di sicurezza

    Le zone in cui sono trattate e custodite le informazioni classificate ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore sono organizzate e strutturate in modo da corrispondere a uno dei seguenti parametri:

    a) 

    zona di sicurezza di categoria I: zona in cui sono trattate e custodite informazioni ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore in modo che l'ingresso in tale zona rappresenti, a tutti i fini pratici, l'accesso alle informazioni classificate. Per tale zona occorre prevedere:

    i) 

    un perimetro chiaramente delimitato e protetto attraverso cui controllare tutti gli ingressi e le uscite;

    ii) 

    un sistema di controllo all'entrata che consenta l'ingresso solo alle persone in possesso di debito nulla osta di sicurezza ed espressamente autorizzate ad entrare in tale zona;

    iii) 

    la specificazione della classificazione attribuita all'informazione normalmente custodita nella zona in questione, ossia l'informazione cui si accede entrando in tale zona;

    b) 

    zona di sicurezza di categoria II: zona in cui sono trattate e custodite informazioni ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore in modo da proteggerle dall'accesso di persone non autorizzate mediante controlli interni, ad esempio edifici in cui si trovano gli uffici in cui vengono di solito trattate e custodite le informazioni ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore. Per tale zona occorre prevedere:

    i) 

    un perimetro chiaramente delimitato e protetto attraverso cui controllare tutti gli ingressi e le uscite;

    ii) 

    un sistema di controllo all'entrata che consenta l'ingresso senza scorta solo alle persone in possesso di debito nulla osta di sicurezza ed espressamente autorizzate ad entrare in tale zona. Per tutte le altre persone occorre prevedere scorte o controlli equivalenti per evitare l'accesso non autorizzato alle informazioni classificate UE e l'ingresso non controllato a zone soggette a ispezioni tecniche di sicurezza.

    Le zone non occupate da personale in servizio 24 ore al giorno sono ispezionate immediatamente dopo il normale orario di lavoro per garantire che le informazioni classificate UE siano correttamente protette.

    18.3.2.   Zona amministrativa

    In prossimità delle zone di sicurezza di categoria I e II o per accedere a tali zone, può essere creata una zona amministrativa con minor livello di sicurezza. Occorre prevedere un perimetro chiaramente delimitato per l'ispezione del personale e dei veicoli. Nella zona amministrativa possono essere trattate e custodite solo informazioni classificate ►M2  RESTREINT UE ◄ o non classificate.

    18.3.3.   Controlli all'entrata e all'uscita

    L'ingresso alle zone di sicurezza delle categorie I e II è controllato da un lasciapassare o da un sistema di riconoscimento personale che si applica all'insieme del personale che presta regolarmente servizio in queste zone. È altresì predisposto un sistema di controllo dei visitatori al fine di impedire l'accesso non autorizzato ad informazioni classificate UE. I sistemi di lasciapassare possono essere completati da altri di identificazione automatizzata, senza che ciò sostituisca totalmente le guardie di sicurezza. Una modifica nella valutazione del rischio può comportare un rafforzamento delle misure di controllo delle entrate e delle uscite, per esempio durante le visite di personalità.

    18.3.4.   Ronde di controllo

    Le ronde di controllo delle zone di sicurezza di categoria I e II vengono effettuate al di fuori del normale orario di lavoro per proteggere i beni dell'UE dal rischio di manomissioni, danni o perdite. Le ronde sono effettuate secondo una frequenza determinata dalle circostanze locali ma, indicativamente, ogni due ore.

    18.3.5.   Contenitori di sicurezza e camere blindate

    Le informazioni classificate UE sono custodite in contenitori suddivisi in tre categorie:

    — 
    categoria A: contenitori approvati a livello nazionale per custodire informazioni classificate ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ nelle zone di sicurezza delle categorie I e II,
    — 
    categoria B: contenitori approvati a livello nazionale per custodire informazioni classificate ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ nelle zone di sicurezza delle categorie I e II,
    — 
    categoria C: mobili da ufficio atti a custodire solo le informazioni classificate ►M2  RESTREINT UE ◄ .

    Nelle camere blindate costruite in una zona di sicurezza della categoria I o II, e in tutte le zone di sicurezza della categoria I in cui le informazioni classificate ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore sono custodite in scaffali aperti o in cui si visualizzano prospetti, piantine, ecc., le pareti, il pavimento ed il soffitto, la o le porte provviste di serratura o serrature sono omologate dalla SAA per garantire che offrano una protezione equivalente alla categoria di contenitore di sicurezza approvato per custodire informazioni con lo stesso grado di classificazione.

    18.3.6.   Dispositivi di chiusura

    I dispositivi di chiusura utilizzati per i contenitori di sicurezza e le camere blindate in cui sono custodite informazioni classificate UE devono soddisfare i seguenti requisiti:

    — 
    gruppo A: approvati a livello nazionale per contenitori della categoria A,
    — 
    gruppo B: approvati a livello nazionale per contenitori della categoria B,
    — 
    gruppo C: idonei solo per i mobili da ufficio della categoria C.

    18.3.7.   Controllo delle chiavi e delle combinazioni

    Le chiavi dei contenitori di sicurezza non possono essere asportate dagli edifici della Commissione. La combinazione dei contenitori di sicurezza deve essere conosciuta a memoria dalle persone che ne fanno uso. Il responsabile della sicurezza a livello locale presso il servizio interessato ha la responsabilità delle chiavi di riserva e di una traccia scritta di tutte le combinazioni, conservate in singoli plichi opachi sigillati, di cui far uso in caso di emergenza. Le chiavi, le chiavi di riserva e le combinazioni sono custodite in contenitori di sicurezza separati. Le chiavi e le combinazioni ricevono almeno la stessa protezione riservata al materiale cui danno accesso.

    La combinazione dei contenitori di sicurezza è portata a conoscenza del minor numero di persone possibile. Le combinazioni vengono sostituite:

    a) 

    al ricevimento di ogni nuovo contenitore;

    b) 

    ad ogni cambiamento di personale;

    c) 

    ad ogni manomissione effettiva o sospettata;

    d) 

    ad intervalli possibilmente semestrali, e per lo meno ogni dodici mesi.

    18.3.8.   Dispositivi per il rilevamento di intrusi

    Quando le informazioni classificate UE sono protette da sistemi di allarme, televisione a circuito chiuso e altri dispositivi elettrici, si prevede un'erogazione di elettricità di emergenza per garantire il funzionamento ininterrotto del sistema in caso di avaria del sistema centrale. È altresì indispensabile che in caso di disfunzione o di manomissione di detti sistemi, venga attivato un allarme o un altro segnale affidabile per il servizio di sicurezza.

    18.3.9.   Attrezzatura approvata

    L' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ mantiene elenchi aggiornati, suddivisi per tipo e modello, dell'attrezzatura di sicurezza approvata per la protezione delle informazioni classificate in varie circostanze e condizioni specificate. Questi elenchi sono compilati sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite dalle NSA.

    18.3.10.   Protezione materiale delle fotocopiatrici e dei fax

    Le fotocopiatrici e i fax sono protetti materialmente per quanto necessario a garantire che solo le persone autorizzate possano usarli e che tutti i documenti classificati da essi prodotti siano soggetti a opportuni controlli.

    18.4.   Protezione contro sguardi e ascolti indiscreti

    18.4.1.   Sguardi indiscreti

    Per garantire che le informazioni classificate UE non siano visionate, anche accidentalmente, da persone non autorizzate, devono essere prese tutte le misure appropriate, sia di giorno che di notte.

    18.4.2.   Ascolti indiscreti

    Gli uffici o le zone in cui si discutono regolarmente informazioni classificate ►M2  SECRET UE ◄ o di grado superiore sono protetti dall'ascolto indiscreto attivo e passivo qualora il rischio lo giustifichi. La valutazione del rischio di tale eventualità spetta all' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ , eventualmente previa consultazione delle NSA.

    18.4.3.   Introduzione di apparecchi elettronici e di registrazione

    È vietato introdurre telefoni cellulari, computer portatili, registratori, apparecchi fotografici e altri dispositivi elettronici o di registrazione nelle zone di sicurezza o nelle zone tecnicamente sicure senza previa autorizzazione del ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ .

    Per decidere le misure di protezione che occorre prendere nei locali che possono essere soggetti ad ascolto indiscreto passivo (per esempio, isolamento dei muri, delle porte, del pavimento e del soffitto, misurazione delle emissioni compromettenti) e all'ascolto indiscreto attivo (per esempio, ricerca di microfoni), l' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ può chiedere l'assistenza di esperti delle NSA.

    Parimenti, su richiesta del capo dell'ufficio di sicurezza, quando le circostanze lo rendano necessario, specialisti della sicurezza tecnica delle NSA possono ispezionare il materiale per le telecomunicazioni e qualsiasi tipo di attrezzatura elettrica o elettronica da ufficio utilizzata durante le riunioni di livello ►M2  SECRET UE ◄ e di grado superiore.

    18.5.   Zone tecnicamente sicure

    Talune zone possono essere designate come «zone tecnicamente sicure». Per queste zone è previsto un controllo speciale all'ingresso. Quando non vengono occupate, tali zone sono chiuse a chiave mediante una procedura convenuta, e tutte le chiavi sono considerate chiavi di sicurezza. Queste zone sono soggette a regolari ispezioni materiali, cui si procederà anche dopo ogni ingresso non autorizzato, effettivo o sospettato.

    Si procede ad un inventario particolareggiato dell'attrezzatura e dei mobili per controllarne la movimentazione. In queste zone non possono essere introdotti mobili o altra attrezzatura che non siano stati precedentemente verificati con cura dal personale di sicurezza avente una formazione specifica per rilevare qualsiasi meccanismo di ascolto. Come regola generale, nelle zone tecnicamente sicure è vietato installare linee di comunicazione, salvo previa autorizzazione da parte dell'autorità competente.

    19.   REGOLE GENERALI RELATIVE AL PRINCIPIO DELLA NECESSITÀ DI SAPERE E AL NULLA OSTA DI SICUREZZA

    19.1.   Considerazioni generali

    L'accesso alle ICUE è consentito solo alle persone che hanno «necessità di sapere» per lo svolgimento delle loro funzioni o missioni. L'accesso alle informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ è autorizzato solo per le persone in possesso dell'apposito nulla osta di sicurezza.

    La responsabilità di determinare la «necessità di sapere» spetta al capo del servizio presso il quale l'interessato deve lavorare.

    Spetta a ciascun servizio fare richiesta di nulla osta per il proprio personale.

    Tale procedura si conclude con il rilascio di un «nulla osta di sicurezza» in cui è specificato il grado di classificazione delle informazioni cui la persona abilitata ha accesso e la data di scadenza di tale nulla osta.

    Un nulla osta di sicurezza per un determinato grado di classificazione può conferire al titolare il diritto di accesso ad informazioni classificate di grado inferiore.

    Le persone che non sono funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'UE, quali ad esempio contraenti, esperti o consulenti con cui possa essere necessario discutere informazioni classificate UE, o ai quali tali informazioni debbano essere mostrate, devono possedere un nulla osta di sicurezza per le informazioni classificate UE ed essere istruite quanto alla loro responsabilità in materia di sicurezza.

    L'accesso del pubblico continua ad essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

    19.2.   Regole particolari sull'accesso alle informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄

    La persona che deve accedere ad informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ vi è autorizzata solo previa indagine.

    La persona che deve accedere ad informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ è designata dal membro della Commissione competente in materia di sicurezza e il suo nominativo è inserito nell'apposito registro ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ . Tale registro è compilato e tenuto dall' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ .

    Prima di accedere alle informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , la persona in questione deve firmare un certificato in cui dichiara di essere stata istruita sulle procedure della Commissione in materia di sicurezza e di essere pienamente consapevole della responsabilità che le incombe quanto alla protezione delle informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ nonché delle conseguenze previste dalle norme UE e dalle norme legislative o amministrative nazionali qualora informazioni classificate vengano divulgate a persone non autorizzate, intenzionalmente o per negligenza.

    Per le persone che hanno accesso a informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ nel corso di riunioni, ecc., il funzionario di controllo competente del servizio o dell'organismo presso il quale dette persone sono assunte notifica all'organizzatore della riunione che le persone in questione sono debitamente autorizzate a parteciparvi.

    Il nominativo della persona che cessi di svolgere funzioni per le quali è richiesto l'accesso ad informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ è rimosso dall'elenco ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ . Inoltre, la sua attenzione è nuovamente richiamata sulla responsabilità particolare che le incombe quanto alla protezione delle informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ . Essa è anche tenuta a firmare una dichiarazione in cui si impegna a non utilizzare o divulgare le informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ in suo possesso.

    19.3.   Regole particolari sull'accesso alle informazioni ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄

    La persona che deve accedere ad informazioni ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ vi è autorizzata solo previa indagine.

    La persona che deve accedere ad informazioni ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ deve essere a conoscenza delle pertinenti norme di sicurezza ed essere consapevole delle conseguenze di un atto di negligenza.

    Per le persone che hanno accesso ad informazioni ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ nel corso di riunioni, ecc., il funzionario di controllo competente del servizio o dell'organismo presso il quale dette persone sono assunte notifica all'organizzatore della riunione che le persone in questione sono debitamente autorizzate a parteciparvi.

    19.4.   Regole particolari sull'accesso alle informazioni ►M2  RESTREINT UE ◄

    La persona che ha accesso ad informazioni ►M2  RESTREINT UE ◄ viene messa a conoscenza delle presenti norme di sicurezza e delle conseguenze di un atto di negligenza.

    19.5.   Trasferimenti

    Quando un membro del personale è trasferito da un posto che comporta il trattamento di materiale classificato UE, l'ufficio di registrazione provvede al corretto trasferimento di detto materiale dal funzionario uscente al funzionario entrante.

    Quando un membro del personale è trasferito ad un altro posto che comporta il trattamento di materiale classificato UE, il responsabile della sicurezza a livello locale provvede ad impartirgli le debite istruzioni.

    19.6.   Istruzioni particolari

    La persona che deve trattare informazioni classificate UE deve essere messa a conoscenza, all'atto dell'assunzione e successivamente con periodicità, di quanto segue:

    a) 

    i pericoli per la sicurezza derivanti da conversazioni indiscrete;

    b) 

    le precauzioni da prendere nei rapporti con la stampa e con rappresentanti di particolari gruppi d'interessi;

    c) 

    la minaccia rappresentata dalle attività di servizi segreti che prendono di mira l'UE e gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni e le attività classificate UE;

    d) 

    l'obbligo di riferire immediatamente alle competenti autorità di sicurezza in merito a qualsiasi approccio o manovra che possa destare sospetti su un'eventuale attività di spionaggio o a qualsiasi circostanza inabituale in fatto di sicurezza.

    Tutti coloro che sono abitualmente esposti a frequenti contatti con rappresentanti di paesi i cui servizi segreti prendono di mira l'UE e gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni e le attività classificate UE vengono istruiti sulle tecniche notoriamente impiegate dai vari servizi segreti.

    Non esistono norme di sicurezza della Commissione per quanto riguarda i viaggi personali verso qualsiasi destinazione effettuati da personale abilitato all'accesso a informazioni classificate UE. L' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ , tuttavia, informa i funzionari e altri agenti di cui è responsabile in merito alle disposizioni in materia di viaggio cui possono essere soggetti.

    20.   PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI SICUREZZA AI FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELLA COMMISSIONE

    a) 

    Hanno accesso alle informazioni classificate in possesso della Commissione soltanto i funzionari e gli altri agenti della Commissione o le persone che lavorano in seno alla Commissione che, a motivo delle loro funzioni e per esigenze di servizio, abbiano bisogno di prenderne visione o di effettuarne il trattamento.

    b) 

    Per poter accedere alle informazioni classificate ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ , le persone di cui alla lettera a) devono essere state autorizzate a tal fine secondo la procedura di cui alle lettere c) e d) della presente sezione.

    c) 

    Il nulla osta di sicurezza è rilasciato soltanto alle persone che sono state oggetto di un'indagine di sicurezza da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri (NSA) secondo la procedura di cui alle lettere da i) a n).

    d) 

    Il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ è competente per il rilascio del nulla osta di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c).

    e) 

    Il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ rilascia tale nulla osta previo parere delle autorità nazionali competenti degli Stati membri sulla base dell'indagine di sicurezza condotta conformemente alle lettere da i) a n).

    f) 

    L' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ tiene un elenco aggiornato di tutti i posti sensibili, comunicati dai rispettivi servizi della Commissione, e di tutte le persone cui è stato rilasciato un nulla osta di sicurezza (temporaneo).

    g) 

    Il nulla osta di sicurezza, che è valido per un periodo di cinque anni, non può avere durata superiore a quella delle funzioni che ne hanno giustificato il rilascio. Esso può essere rinnovato secondo la procedura di cui alla lettera e).

    h) 

    Il nulla osta di sicurezza è revocato dal ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ ove questi ritenga che ve ne sia fondato motivo. La decisione di revoca è notificata alla persona interessata, che può chiedere di essere ascoltata dal ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ , nonché all'autorità nazionale competente.

    i) 

    L'indagine di sicurezza è effettuata, con la collaborazione della persona interessata e su richiesta del ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ , dalle autorità nazionali competenti dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino. Se la persona interessata non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ chiede che a svolgere l'indagine di sicurezza sia lo Stato membro dell'UE in cui l'interessato ha eletto domicilio o risiede abitualmente.

    j) 

    Ai fini dell'indagine la persona interessata è tenuta a compilare un modulo informativo individuale.

    k) 

    Nella richiesta il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ specifica il tipo e il grado di classificazione delle informazioni a cui la persona interessata dovrà accedere, per consentire alle autorità nazionali competenti di svolgere l'indagine ed esprimere un parere relativamente al grado di abilitazione da rilasciare alla persona in questione.

    l) 

    Sia lo svolgimento che i risultati della procedura d'indagine sono soggetti alle pertinenti disposizioni legislative e amministrative vigenti nello Stato membro interessato, comprese quelle relative agli eventuali mezzi di impugnazione.

    m) 

    Se le autorità nazionali competenti degli Stati membri esprimono parere positivo, il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ può rilasciare il nulla osta alla persona interessata.

    n) 

    Se le autorità nazionali competenti esprimono parere negativo, la persona interessata è informata di tale parere e può chiedere di essere ascoltata dal ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ . Il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ può, se lo ritiene necessario, rivolgersi alle autorità nazionali competenti per chiedere i chiarimenti complementari che siano in grado di fornire. In caso di riconferma del parere negativo, il nulla osta non può essere rilasciato.

    o) 

    Ogni persona che abbia ottenuto il nulla osta a norma delle lettere d) ed e) riceve, al momento del rilascio del medesimo e successivamente ad intervalli regolari, le necessarie istruzioni concernenti la protezione delle informazioni classificate e le modalità per garantirla. Essa firma una dichiarazione in cui conferma di avere ricevuto tali istruzioni e di impegnarsi a rispettarle.

    p) 

    Il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ adotta le misure necessarie per attuare le disposizioni della presente sezione, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di accesso all'elenco delle persone abilitate.

    q) 

    In via eccezionale e per esigenze di servizio, il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ , previa notificazione delle autorità nazionali competenti e in mancanza di reazioni da parte di queste ultime entro il termine di un mese, può rilasciare un nulla osta a titolo temporaneo per un periodo non superiore a sei mesi, in attesa dell'esito dell'indagine di cui alla lettera i).

    r) 

    I nulla osta provvisori e temporanei rilasciati non danno accesso alle informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ ; tale accesso è limitato ai funzionari che siano stati effettivamente sottoposti a un'indagine di sicurezza con esito positivo, ai sensi della lettera i). In attesa dell'esito dell'indagine, i funzionari per i quali è stato richiesto un nulla osta di sicurezza al grado ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ possono essere abilitati in via temporanea e provvisoria ad accedere a informazioni classificate fino al grado ►M2  SECRET UE ◄ incluso.

    21.   ELABORAZIONE, DISTRIBUZIONE, TRASMISSIONE, SICUREZZA DEL PERSONALE DEI CORRIERI, COPIE, TRADUZIONI ED ESTRATTI DI DOCUMENTI CLASSIFICATI UE

    21.1.   Elaborazione

    1. Le classificazioni UE sono apposte secondo le disposizioni della sezione 16; le classificazioni ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ e di grado superiore figurano sulla parte superiore e inferiore di ogni pagina, al centro; ogni pagina è numerata. Ciascun documento classificato UE reca un numero di riferimento e una data. Nei documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ e ►M2  SECRET UE ◄ il numero di riferimento figura su ciascuna pagina. Qualora i documenti siano distribuiti in più esemplari, ognuno di essi reca un numero di copia che figura sulla prima pagina, a fianco del numero totale di pagine. Tutti gli allegati e il materiale accluso sono elencati sulla prima pagina dei documenti classificati ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore.

    2. I documenti classificati ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore sono dattiloscritti, tradotti, archiviati, fotocopiati, riprodotti su supporto magnetico o microfilm soltanto da persone che hanno ricevuto il nulla osta di sicurezza per l'accesso alle informazioni classificate UE per un grado almeno pari alla classificazione di sicurezza del documento in questione.

    3. Le disposizioni che disciplinano la produzione informatica di documenti classificati sono riportate nella sezione 25.

    21.2.   Distribuzione

    1. Le informazioni classificate UE sono distribuite solo alle persone aventi necessità di sapere e che hanno ricevuto l'apposito nulla osta di sicurezza. La distribuzione iniziale è specificata dall'originatore.

    2. I documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ sono distribuiti tramite gli uffici di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ (cfr. punto 22.2). Per i messaggi ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ l'ufficio di registrazione competente può autorizzare il responsabile del centro di comunicazioni a produrre il numero di copie specificato nell'elenco dei destinatari.

    3. I documenti classificati ►M2  SECRET UE ◄ o di grado inferiore possono essere ridistribuiti dal destinatario iniziale ad altri destinatari in base alla necessità di sapere. Le autorità d'origine tuttavia indicano chiaramente ogni limitazione che desiderano imporre. In presenza di tali limitazioni i destinatari possono ridistribuire i documenti solo con l'autorizzazione dell'autorità d'origine.

    4. Ogni documento classificato ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore viene registrato, all'entrata e all'uscita dalla DG o dal servizio, dall'ufficio di registrazione locale. I dettagli da annotare (riferimenti, data e, se del caso, numero della copia) sono tali da consentire l'identificazione dei documenti e sono iscritti in un repertorio o registrati su un supporto informatico appositamente protetto (cfr. punto 22.1).

    21.3.   Trasmissione di documenti classificati UE

    21.3.1.   Plico, ricevuta

    1. I documenti classificati ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore sono trasmessi in buste doppie, resistenti, opache. La busta interna reca la pertinente classificazione di sicurezza UE e, ove possibile, i dati completi della funzione, del titolo e dell'indirizzo del destinatario.

    2. Solo il funzionario di controllo dell'ufficio di registrazione (cfr. punto 22.1), o il suo sostituto, può aprire la busta interna e accusare ricevuta dei documenti che contiene, a meno che essa sia indirizzata ad una persona determinata. In tal caso il competente ufficio di registrazione (cfr. punto 22.1) registra l'entrata della busta e soltanto la persona cui essa è indirizzata può aprire la busta interna e accusare ricevuta dei documenti in essa contenuti.

    3. Nella busta interna viene inserito un modulo di ricevuta, che non viene classificato, indicante il numero di riferimento, la data e il numero di copia del documento ma in nessun caso l'oggetto del contenuto.

    4. La busta interna è inserita in una busta esterna recante un numero di plico ai fini della ricevuta. In nessun caso la busta esterna reca la classificazione di sicurezza.

    5. Per i documenti classificati ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore, viene consegnata al messo una ricevuta con il numero di plico.

    21.3.2.   Trasmissione all'interno di un edificio o di un gruppo di edifici

    All'interno di un determinato edificio o gruppo di edifici, i documenti classificati possono essere trasportati in una busta sigillata recante unicamente il nome del destinatario, purché il trasporto sia effettuato direttamente da una persona abilitata al grado di classificazione dei documenti.

    21.3.3.   Trasmissione all'interno di un paese

    1. All'interno di un paese i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ devono essere inviati solo per mezzo di un servizio ufficiale di messaggeria o tramite persone autorizzate ad accedere ad informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ .

    2. Per il ricorso a un servizio di messaggeria in caso di trasmissione di un documento ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ al di fuori di un edificio o di un gruppo di edifici, devono essere rispettate le disposizioni relative al plico e alla ricezione di cui al presente capitolo. L'organico dei servizi di messaggeria dev'essere tale da garantire che i plichi contenenti documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ siano in ogni momento sotto la supervisione diretta di un funzionario responsabile.

    3. In via eccezionale i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ possono essere trasportati da funzionari, non appartenenti a un servizio di messaggeria, al di fuori di un edificio o gruppo di edifici per la loro utilizzazione in loco nel corso di riunioni o discussioni, purché:

    a) 

    il latore sia abilitato ad accedere a documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ ;

    b) 

    il modo di trasporto sia conforme alle norme nazionali che disciplinano la trasmissione di documenti nazionali «segretissimi»;

    c) 

    in nessuna circostanza i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ siano lasciati incustoditi;

    d) 

    si prendano disposizioni affinché l'elenco dei documenti trasportati in tal modo sia iscritto presso l'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ che detiene i documenti e in un apposito repertorio e sia ricontrollato all'atto della riconsegna.

    4. All'interno di un paese, i documenti ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ possono essere spediti sia per posta, se tale tipo di trasmissione è consentita in base alle norme nazionali ed è conforme a dette norme, o tramite servizio di messaggeria oppure affidandoli a persone abilitate all'accesso alle informazioni classificate UE.

    5. L' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ elabora istruzioni per il personale che trasporta documenti classificati UE in base alle presenti norme. Il latore è tenuto a leggere e firmare tali istruzioni, le quali stabiliscono, in particolare, che in nessun caso i documenti:

    a) 

    siano lasciati dal latore, a meno che siano custoditi in modo sicuro ai sensi delle disposizioni della sezione 18;

    b) 

    siano lasciati incustoditi su mezzi di trasporto pubblico o all'interno di veicoli privati, o in luoghi quali ristoranti o alberghi. Essi non possono essere depositati nella cassaforte degli alberghi o restare incustoditi nelle camere;

    c) 

    siano letti in luoghi pubblici quali aeromobili o treni.

    21.3.4.   Trasmissione da uno Stato all'altro

    1. Il materiale classificato ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore è trasferito mediante valigia diplomatica o corriere militare.

    2. Tuttavia il trasporto personale di materiale classificato ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ è consentito se le modalità di trasporto sono tali da garantire che detto materiale non possa cadere nelle mani di persone non autorizzate.

    3. Il membro della Commissione competente in materia di sicurezza può autorizzare il trasporto personale quando la valigia diplomatica e il corriere militare non siano disponibili o quando il ricorso a tali mezzi di trasporto comporti un ritardo che sarebbe dannoso per le operazioni dell'UE, nonché quando il materiale sia richiesto urgentemente dal destinatario designato. L' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ prepara istruzioni per il trasporto personale internazionale di materiale classificato fino al grado di ►M2  SECRET UE ◄ incluso, effettuato da persone che non siano corrieri diplomatici o militari. Ai sensi di tali istruzioni:

    a) 

    il latore deve avere il pertinente nulla osta di sicurezza;

    b) 

    il materiale trasportato è registrato nel competente servizio o ufficio di registrazione;

    c) 

    i plichi o le valigie contenenti materiale UE recano un sigillo ufficiale onde evitare o scoraggiare un'ispezione doganale, nonché etichette con l'identificazione e istruzioni per chi ritrova il materiale;

    d) 

    il latore è munito di un certificato di corriere e/o di un ordine di missione, riconosciuto da tutti gli Stati dell'UE, che lo autorizza a trasportare il plico specificato;

    e) 

    in caso di viaggio via terra non viene attraversato alcun paese terzo, né la sua frontiera, a meno che lo Stato di spedizione non abbia ottenuto una garanzia speciale da parte del paese in questione;

    f) 

    l'organizzazione del viaggio del latore per quanto concerne destinazioni, itinerari e mezzi di trasporto è conforme alle norme dell'UE o alle norme nazionali in materia qualora queste siano più rigorose;

    g) 

    il materiale deve sempre essere detenuto dal latore, a meno che sia custodito ai sensi delle disposizioni relative alla conservazione in luogo sicuro di cui alla sezione 18;

    h) 

    il materiale non deve essere lasciato incustodito in veicoli pubblici o privati o in luoghi quali ristoranti o alberghi. Esso non deve essere depositato nella cassaforte degli alberghi o restare incustodito nelle camere;

    i) 

    se il materiale trasportato contiene documenti, questi non devono essere letti in luoghi pubblici (ad esempio aerei, treni, ecc.).

    4. La persona addetta al trasporto del materiale classificato deve leggere e firmare un documento recante istruzioni di sicurezza in cui figurino almeno le istruzioni di cui sopra e le procedure da seguire in caso di emergenza o qualora il plico contenente il materiale classificato sia richiesto per accertamenti dai servizi doganali o di sicurezza degli aeroporti.

    21.3.5.   Trasmissione di documenti classificati ►M2  RESTREINT UE ◄

    Non sono previste disposizioni speciali per il trasporto di documenti ►M2  RESTREINT UE ◄ , eccetto per quanto riguarda la garanzia che non cadano nelle mani di persone non autorizzate.

    21.4.   Sicurezza del personale dei corrieri

    Tutto il personale dei servizi di corriere e di messaggeria addetto al trasporto di documenti ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ deve essere in possesso del pertinente nulla osta di sicurezza.

    21.5.   Trasmissione elettronica e altri mezzi di trasmissione tecnica

    1. Le misure di sicurezza delle comunicazioni sono destinate a garantire la trasmissione sicura delle informazioni classificate UE. Le norme particolareggiate applicabili alla trasmissione di tali informazioni classificate UE figurano nella sezione 25.

    2. Le informazioni classificate ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ e ►M2  SECRET UE ◄ possono transitare solo attraverso centri e reti di comunicazione e/o terminali e sistemi accreditati.

    21.6.   Esemplari supplementari, traduzioni ed estratti di documenti classificati UE

    1. Solo l'originatore può autorizzare la tiratura o la traduzione di documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ .

    2. Se persone che non hanno il nulla osta di sicurezza del grado ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ richiedono informazioni le quali, sebbene contenute in un documento ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , non hanno tale grado di classificazione, il responsabile dell'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ (cfr. punto 22.2) può essere autorizzato a produrre il numero necessario di estratti dal documento in questione. Contemporaneamente egli prende le disposizioni necessarie affinché a tali estratti venga attribuita la pertinente classificazione di sicurezza.

    3. I documenti classificati ►M2  SECRET UE ◄ o di grado inferiore possono essere riprodotti e tradotti dal destinatario nell'ambito delle presenti disposizioni e purché sia rigorosamente rispettato il principio della necessità di sapere. Le misure di sicurezza applicabili al documento originale si applicano anche alle riproduzioni e/o traduzioni del medesimo.

    22.   UFFICI DI REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE, RASSEGNE, CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE E DISTRUZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE

    22.1.   Uffici locali di registrazione ICUE (Informazioni classificate UE)

    1. In ogni servizio della Commissione uno o, se necessario, più uffici locali di registrazione ICUE sono responsabili della registrazione, riproduzione, spedizione, archiviazione e distruzione dei documenti classificati ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ .

    2. Qualora un servizio non disponga di un ufficio locale di registrazione ICUE, tale ruolo viene svolto dall'ufficio locale del Segretariato generale.

    3. Gli uffici locali di registrazione ICUE riferiscono al capo servizio da cui ricevono le istruzioni. A capo degli uffici è il funzionario di controllo dell'ufficio di registrazione (RCO).

    4. Gli uffici di registrazione sono soggetti alla supervisione del responsabile locale della sicurezza per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni sul trattamento dei documenti ICUE e al rispetto delle pertinenti misure di sicurezza.

    5. I funzionari destinati agli uffici locali di registrazione ICUE devono essere abilitati ad accedere a tali documenti conformemente alla sezione 20.

    6. Sotto la direzione del capo servizio competente, gli uffici locali di registrazione ICUE devono:

    a) 

    gestire le operazioni relative alla registrazione, riproduzione, traduzione, trasmissione, spedizione e distruzione di tali informazioni;

    b) 

    aggiornare l'elenco dei dati relativi alle informazioni classificate;

    c) 

    interrogare periodicamente gli originatori sulla necessità di mantenere la classificazione delle informazioni;

    7. Gli uffici locali di registrazione ICUE tengono un registro con i seguenti dati:

    a) 

    data di elaborazione delle informazioni classificate;

    b) 

    grado di classificazione;

    c) 

    data di scadenza della classificazione;

    d) 

    nome e servizio dell'originatore;

    e) 

    destinatario o destinatari con numero di serie;

    f) 

    oggetto;

    g) 

    numero;

    h) 

    numero di esemplari distribuiti;

    i) 

    preparazione di inventari delle informazioni classificate sottoposte al servizio;

    j) 

    registro della declassificazione o declassamento delle informazioni classificate.

    8. Le norme generali di cui alla sezione 21 si applicano agli uffici locali di registrazione ICUE della Commissione, salvo altrimenti previsto da norme specifiche della presente sezione.

    22.2.   L'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄

    22.2.1.   Considerazioni generali

    1. Un ufficio centrale di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ assicura che i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ siano registrati, trattati e diffusi conformemente alle presenti norme di sicurezza. A capo dell'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ è il funzionario di controllo dell'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ .

    2. L'ufficio centrale di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ è la principale autorità della Commissione preposta alla ricezione e all'invio e il referente di altre istituzioni della UE, degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e dei paesi terzi con cui la Commissione ha concluso accordi sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

    3. Se necessario sono istituite sottosezioni degli uffici di registrazione per la gestione interna dei documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ ; tali sottosezioni dispongono di dati aggiornati relativi alla circolazione di ciascun documento di loro competenza.

    4. Le sottosezioni degli uffici di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ sono istituite secondo le modalità di cui alla sezione 22.2.3 per far fronte a esigenze di lungo termine e sono aggregate a un ufficio centrale di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ . Qualora debbano essere consultati solo in via temporanea o occasionale, i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ possono essere rilasciati senza istituire una sottosezione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , purché vengano stabilite norme atte a garantire che essi rimangano sotto il controllo del competente ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ e che siano osservate tutte le misure di sicurezza materiali e relative al personale.

    5. Le sottosezioni degli uffici di registrazione non possono trasmettere documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ direttamente ad altre sottosezioni dello stesso ufficio centrale di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ senza l'esplicito accordo di quest'ultimo.

    6. Tutti gli scambi di documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ fra sottosezioni non aggregate allo stesso ufficio centrale di registrazione avvengono tramite gli uffici centrali di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ .

    22.2.2.   L'ufficio centrale di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄

    In qualità di funzionario di controllo, il capo di un ufficio centrale di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ è responsabile:

    a) 

    della trasmissione di documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 21.3;

    b) 

    della compilazione di un elenco di tutte le sottosezioni dell'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ che dipendono dal suo ufficio, corredato dei nomi e delle firme dei funzionari di controllo designati e dei loro supplenti autorizzati;

    c) 

    della conservazione delle ricevute dei registri per tutti i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ distribuiti dall'ufficio centrale di registrazione;

    d) 

    della registrazione di tutti i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ custoditi e distribuiti;

    e) 

    dell'aggiornamento costante di un elenco di tutti gli uffici centrali di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ con cui è normalmente in contatto, corredato dei nomi e delle firme dei rispettivi funzionari di controllo designati e dei loro supplenti autorizzati;

    f) 

    della protezione materiale di tutti i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ custoditi presso l'ufficio di registrazione conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 18.

    22.2.3.   Sottosezioni dell'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄

    In qualità di funzionario di controllo, il capo di una sottosezione dell'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ è responsabile:

    a) 

    della trasmissione di documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 21.3;

    b) 

    dell'aggiornamento costante di un elenco di tutte le persone autorizzate ad accedere alle informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ di sua competenza;

    c) 

    della distribuzione di documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ secondo le istruzioni dell'originatore o in base al principio della necessità di sapere dopo avere accertato che il destinatario sia fornito del necessario nullaosta di sicurezza;

    d) 

    dell'aggiornamento costante di un registro di tutti i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ custoditi o circolanti sotto il suo controllo o passati ad altri uffici di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ e conservazione delle relative ricevute;

    e) 

    dell'aggiornamento costante dell'elenco degli uffici centrali di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ con cui è autorizzato a scambiare documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , corredato dei nomi e delle firme dei rispettivi funzionari di controllo e dei loro supplenti autorizzati;

    f) 

    della protezione materiale di tutti i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ custoditi presso la sottosezione dell'ufficio di registrazione conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 18.

    22.3.   Inventari, rassegne e controlli dei documenti classificati UE

    1. Ogni anno ogni ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , di cui alla presente sezione, effettua un inventario particolareggiato dei documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ . Un documento si considera inventariato quando l'ufficio lo detiene materialmente ovvero è in possesso della ricevuta dell'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ in cui il documento è stato trasferito o del certificato di distruzione del documento stesso o di istruzioni relative al suo declassamento o alla sua declassificazione. I risultati degli inventari annuali sono trasmessi al membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza entro, al più tardi, il 1o aprile di ogni anno.

    2. Le sottosezioni degli uffici di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ trasmettono i risultati dell'inventario annuale all'ufficio centrale di registrazione da cui dipendono in data stabilita da detto ufficio.

    3. I documenti classificati UE di grado inferiore a ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ sono soggetti a controlli interni in conformità delle istruzioni del membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza.

    4. Tali operazioni mirano ad ottenere il parere dei detentori dei documenti quanto:

    a) 

    alla possibilità di declassare o declassificare determinati documenti;

    b) 

    ai documenti da distruggere.

    22.4.   Archiviazione delle informazioni classificate UE

    1. Le ICUE sono archiviate nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui alla sezione 18.

    2. Al fine di ridurre al minimo i problemi di archiviazione, i funzionari di controllo di tutti gli uffici di registrazione sono autorizzati a far microfilmare i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o a farli riprodurre su supporto magnetico o ottico a fini di archiviazione, purché:

    a) 

    il processo di trasferimento su microfilm/di archiviazione sia effettuato da personale con nulla osta valido per il corrispondente grado di classificazione;

    b) 

    il microfilm/mezzo di archiviazione goda della stessa sicurezza dei documenti originali;

    c) 

    il trasferimento su microfilm/l'archiviazione di ogni documento ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ sia comunicato all'originatore;

    d) 

    i rotoli di pellicola, o gli altri tipi di supporto, contengano solo documenti del medesimo grado di classificazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , ►M2  SECRET UE ◄ o ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ ;

    e) 

    il trasferimento su microfilm/l'archiviazione di un documento ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ o ►M2  SECRET UE ◄ sia chiaramente indicato nel registro usato per l'inventario annuale;

    f) 

    i documenti originali che sono stati trasferiti su microfilm o archiviati in altro modo siano distrutti, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 22.5.

    3. Queste norme si applicano altresì a qualsiasi altra forma di archiviazione autorizzata, quali i mezzi elettromagnetici e i dischi ottici.

    22.5.   Distruzione di documenti classificati UE

    1. Per evitare l'accumulazione superflua di documenti classificati UE, gli esemplari che il capo dell'istituzione che li detiene considera superati o in soprannumero sono distrutti non appena possibile, nel seguente modo:

    a) 

    i documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ sono distrutti soltanto dall'ufficio centrale di registrazione che ne è responsabile. Ogni documento distrutto viene elencato in un certificato di distruzione, firmato dal funzionario di controllo ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ e dal funzionario che assiste alla distruzione il quale deve avere il nulla osta di sicurezza di grado ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ . A tal fine nel repertorio viene inserita una nota.

    b) 

    L'ufficio di registrazione tiene i certificati di distruzione, unitamente alle schede di distribuzione, per un periodo di dieci anni e ne invia copie all'originatore o al pertinente ufficio centrale di registrazione solo su richiesta esplicita.

    c) 

    I documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , inclusi quelli classificati e poi scartati nella fase di preparazione di documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , quali copie rovinate, bozze di lavoro, note dattiloscritte, floppy disk devono essere distrutti sotto la sorveglianza di un funzionario di controllo dell'ufficio di registrazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ mediante incenerimento o devono essere ridotti in pasta, sminuzzati o altrimenti ridotti in una forma irriconoscibile e non ricostituibile.

    2. I documenti ►M2  SECRET UE ◄ sono distrutti dall'ufficio di registrazione che ne è responsabile, sotto la sorveglianza di una persona con nulla osta di sicurezza, utilizzando uno dei processi di cui al paragrafo 1, lettera c). I documenti ►M2  SECRET UE ◄ distrutti sono elencati in un certificato di distruzione firmato, detenuto dall'ufficio di registrazione, unitamente alle schede di distribuzione, per almeno tre anni.

    3. I documenti ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ sono distrutti dall'ufficio di registrazione che ne è responsabile, sotto la sorveglianza di una persona con nulla osta di sicurezza, utilizzando uno dei processi di cui al paragrafo 1, lettera c). La loro distruzione è registrata conformemente alle istruzioni del membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza.

    4. I documenti ►M2  RESTREINT UE ◄ sono distrutti dall'ufficio di registrazione che ne è responsabile o dall'utente, conformemente alle istruzioni del membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza.

    22.6.   Distruzione in situazioni di emergenza

    1. I servizi della Commissione predispongono piani, in base alle condizioni vigenti in loco, per la protezione del materiale classificato UE in situazioni di crisi, compresa, se necessaria, la distruzione di emergenza e piani di evacuazione. Essi emanano le istruzioni che ritengono necessarie per impedire che informazioni classificate UE cadano nelle mani di persone non autorizzate.

    2. Le disposizioni per la protezione e/o la distruzione di materiale ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ in situazioni di crisi non devono compromettere in alcun modo la protezione o la distruzione di materiale ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , ivi compresa l'attrezzatura di cifratura, il cui trattamento è prioritario rispetto a tutte le altre funzioni.

    3. Le misure da adottare per la protezione e la distruzione dell'attrezzatura di cifratura in situazioni di emergenza sono contenute in istruzioni ad hoc.

    4. Le istruzioni devono essere contenute in una busta sigillata ed essere disponibili in loco. Devono essere disponibili mezzi/strumenti per la distruzione.

    23.   MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE IN OCCASIONE DI RIUNIONI SPECIFICHE TENUTE FUORI DEI LOCALI DELLA COMMISSIONE E CONCERNENTI INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE

    23.1.   Considerazioni generali

    Quando riunioni della Commissione o altre riunioni importanti si tengono fuori dei locali della Commissione ed ove le particolari esigenze di sicurezza connesse con l'elevata sensibilità delle questioni o delle informazioni discusse lo giustifichino, sono adottate le misure di sicurezza descritte in appresso. Tali misure riguardano unicamente la protezione delle informazioni classificate UE; potrebbe essere necessario prevedere altre misure di sicurezza.

    23.2.   Responsabilità

    23.2.1.   Il servizio di sicurezza della Commissione

    Il servizio di sicurezza della Commissione coopera con le autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si svolge la riunione (Stato membro ospitante) per garantire la sicurezza delle riunioni della Commissione o di altre riunioni importanti, nonché della sicurezza fisica dei principali delegati e del loro seguito. Per quanto riguarda la salvaguardia della sicurezza, esso provvede in particolare:

    a) 

    all'elaborazione di piani atti a contrastare le minacce alla sicurezza e far fronte agli incidenti connessi con la sicurezza, mediante misure intese in particolare a garantire che i documenti classificati UE siano custoditi negli uffici in condizioni di sicurezza;

    b) 

    all'adozione di misure intese a fornire una possibilità di accesso al sistema di comunicazioni della Commissione per la ricezione e la trasmissione di messaggi classificati UE. Lo Stato membro ospitante deve fornire inoltre, su richiesta, l'accesso a sistemi telefonici protetti.

    Il servizio di sicurezza della Commissione funge da consulente in materia di sicurezza per la preparazione della riunione e invia in loco un suo rappresentante onde fornire, se necessario, assistenza e consulenza al responsabile della sicurezza della riunione (MSO) e alle delegazioni.

    Ogni delegazione che prende parte ad una riunione deve designare un funzionario preposto alla sicurezza, incaricato di discutere con la rispettiva delegazione le questioni attinenti alla sicurezza e di mantenere i contatti con il responsabile della sicurezza della riunione e, se necessario, con il rappresentante del servizio di sicurezza della Commissione.

    23.2.2.   Responsabile della sicurezza della riunione (MSO)

    Dovrebbe essere designato un responsabile della sicurezza della riunione competente per la preparazione generale e il controllo delle misure generiche di sicurezza interna, nonché per il coordinamento con le altre autorità di sicurezza interessate. Le misure adottate dal responsabile della sicurezza sono, di norma, del seguente tipo:

    a) 

    misure di protezione presso la sede della riunione onde scongiurare incidenti che potrebbero compromettere la sicurezza delle informazioni classificate UE eventualmente utilizzate nel corso della riunione;

    b) 

    controllo del personale cui è consentito l'accesso alla sede della riunione, alle aree riservate alle delegazioni ed alle sale delle conferenze e controllo di tutte le apparecchiature;

    c) 

    costante coordinamento con le autorità competenti dello Stato membro ospitante e con il servizio di sicurezza della Commissione;

    d) 

    inserimento nel dossier della riunione di istruzioni relative alla sicurezza, tenendo in debito conto quanto prescritto dalle presenti norme di sicurezza, e qualsiasi altra istruzione relativa alla sicurezza ritenuta necessaria.

    23.3.   Misure di sicurezza

    23.3.1.   Zone di sicurezza

    Sono istituite le seguenti zone di sicurezza:

    a) 

    una zona di sicurezza di categoria II, comprendente la sala di redazione, gli uffici della Commissione e le apparecchiature di riproduzione, nonché gli uffici delle delegazioni a seconda dei casi;

    b) 

    una zona di sicurezza di categoria I, costituita dalla sala della conferenza e dalle cabine degli interpreti e dei tecnici audio;

    c) 

    zone amministrative, comprendenti l'area stampa e le aree della sede della riunione utilizzate a fini amministrativi, di ristorazione e di alloggio, nonché la zona immediatamente adiacente al centro stampa ed alla sede della riunione.

    23.3.2.   Lasciapassare

    Il responsabile della sicurezza della riunione rilascia appositi badge secondo le richieste delle delegazioni ed in base alle loro esigenze operando, se necessario, una distinzione per l'accesso alle diverse zone di sicurezza.

    Le istruzioni di sicurezza relative alla riunione prevedono che all'interno della sede della riunione tutti gli interessati portino sempre in modo ben visibile i loro badge, affinché il personale addetto alla sicurezza possa provvedere ai necessari controlli.

    Oltre che ai partecipanti forniti di badge, l'accesso alla sede della riunione è consentito al minor numero possibile di persone. Il responsabile della sicurezza della riunione consente alle delegazioni nazionali di ricevere visitatori nel corso della riunione solo dietro richiesta delle stesse delegazioni. Ai visitatori viene rilasciato un apposito badge, previa compilazione di un lasciapassare recante il nome del visitatore e della persona visitata. I visitatori sono sempre accompagnati da una guardia di sicurezza o dalla persona visitata. L'accompagnatore porta il lasciapassare del visitatore e lo riconsegna, assieme al badge del visitatore, al personale di sicurezza quando il visitatore lascia la sede della riunione.

    23.3.3.   Controllo degli apparecchi fotografici e degli apparecchi di registrazione audiovisiva

    Nella zona di sicurezza di categoria I è vietato introdurre apparecchi fotografici e di registrazione, ad eccezione delle apparecchiature dei fotografi e dei tecnici audio debitamente autorizzati dal responsabile della sicurezza della riunione.

    23.3.4.   Controllo di valigie, computer portatili e plichi

    I detentori di lasciapassare cui è consentito l'accesso ad una zona di sicurezza possono di norma introdurvi senza controlli le loro valigie ed i loro computer portatili (solo autoalimentati). I plichi per le delegazioni vengono loro consegnati dopo essere stati ispezionati dal funzionario della delegazione addetto alla sicurezza, controllati mediante apparecchiature speciali o aperti dal personale addetto alla sicurezza per verificarne il contenuto. Se il responsabile della sicurezza della riunione lo ritiene necessario, si possono prevedere misure più rigorose per il controllo di valigie e plichi.

    23.3.5.   Sicurezza tecnica

    Un'apposita squadra può garantire la sicurezza tecnica della sala di riunione e provvedere inoltre alla sorveglianza elettronica durante la riunione.

    23.3.6.   Documenti delle delegazioni

    Le delegazioni sono responsabili dei documenti classificati UE che portano con sé alle riunioni. Sono inoltre responsabili della verifica e della sicurezza di detti documenti durante la loro utilizzazione nei locali ad esse assegnati. Per il trasporto di documenti classificati nella e dalla sede della riunione può essere chiesto l'aiuto degli Stati membri ospitanti.

    23.3.7.   Custodia dei documenti in luogo sicuro

    Se la Commissione o le delegazioni non sono in grado di custodire i loro documenti classificati secondo le norme approvate, possono affidarli in busta sigillata, dietro ricevuta, al responsabile della sicurezza della riunione, che li custodisce in conformità di dette norme.

    23.3.8.   Ispezione degli uffici

    Il responsabile della sicurezza della riunione provvede a che gli uffici della Commissione e delle delegazioni siano ispezionati al termine di ogni giornata lavorativa per verificare che tutti i documenti classificati UE siano al sicuro. In caso contrario, adotta i provvedimenti necessari.

    23.3.9.   Eliminazione dei rifiuti classificati

    Tutti i rifiuti sono trattati come rifiuti classificati UE, per la cui eliminazione vengono forniti alla Commissione e alle delegazioni cestini o pacchi della spazzatura. Prima di lasciare i locali ad essi assegnati, la Commissione e le delegazioni portano i loro rifiuti al responsabile della sicurezza della riunione, che provvede alla loro distruzione secondo le disposizioni del caso.

    Al termine della riunione tutti i documenti detenuti dalla Commissione e dalle delegazioni e divenuti superflui sono trattati alla stregua di rifiuti. Prima di revocare le misure di sicurezza adottate per la riunione, viene effettuata un'accurata ispezione dei locali assegnati alla Commissione ed alle delegazioni. I documenti per i quali era stata firmata una ricevuta sono distrutti, ove possibile, come prescritto alla sezione 22.5.

    24.   VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E MANOMISSIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE

    24.1.   Definizioni

    Una violazione della sicurezza è la conseguenza di atti o omissioni contrari a una disposizione della Commissione in materia di sicurezza, che potrebbero mettere a repentaglio o compromettere informazioni classificate UE.

    Le informazioni classificate UE sono compromesse quando esse, o parte di esse, giungono in possesso di persone non autorizzate, vale a dire sprovviste dell'appropriato nullaosta di sicurezza o che non abbiano la necessità di conoscerle, o quando è probabile che si sia verificata tale circostanza.

    Le informazioni classificate UE possono essere compromesse per disattenzione o negligenza, a seguito di indiscrezioni o come conseguenza delle attività di servizi che prendono di mira l'UE o gli Stati membri, per quanto riguarda le loro informazioni ed attività classificate UE, ovvero di organizzazioni sovversive.

    24.2.   Relazioni sulle violazioni della sicurezza

    Tutte le persone che trattano informazioni classificate UE devono ricevere informazioni dettagliate sulle loro responsabilità in questo ambito e devono riferire immediatamente qualsiasi violazione della sicurezza di cui vengano a conoscenza.

    Ove il responsabile locale della sicurezza o il responsabile della sicurezza della riunione riscontri o sia informato di una violazione della sicurezza relativa ad informazioni classificate UE o della perdita o della scomparsa di materiale classificato UE, adotta tempestivamente provvedimenti miranti a:

    a) 

    conservare le prove;

    b) 

    accertare i fatti;

    c) 

    valutare e limitare per quanto possibile i danni;

    d) 

    impedire che i fatti si ripetano;

    e) 

    informare le autorità competenti delle conseguenze della violazione della sicurezza.

    A tale scopo vengono fornite le seguenti informazioni:

    i) 

    descrizione delle informazioni in questione, loro classificazione, numero di riferimento e numero di esemplare, data, originatore, oggetto e finalità del documento;

    ii) 

    breve descrizione delle circostanze in cui si è verificata la violazione della sicurezza, con indicazione della data e del periodo nel quale le informazioni sono state soggette al rischio di manomissione;

    iii) 

    se l'originatore sia stato o meno informato.

    Non appena informata di una possibile violazione della sicurezza, ciascuna autorità di sicurezza riferisce immediatamente i fatti al servizio di sicurezza della Commissione.

    I casi riguardanti informazioni ►M2  RESTREINT UE ◄ devono essere riferiti solo quando presentino aspetti inconsueti.

    Il membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza, informato di una violazione della sicurezza:

    a) 

    ne dà notifica all'autorità d'origine dell'informazione classificata in questione;

    b) 

    chiede alle autorità competenti in materia di sicurezza di avviare le indagini;

    c) 

    coordina le indagini qualora sia interessata più di un'autorità competente in materia di sicurezza;

    d) 

    fa stilare una relazione sulle circostanze della violazione, con l'indicazione della data o del periodo nel quale essa potrebbe essersi verificata ed è stata riscontrata, ed una descrizione particolareggiata del contenuto e del grado di classificazione del materiale implicato. La relazione prende in considerazione anche i danni arrecati agli interessi dell'UE o di uno o più Stati membri e le misure adottate per impedire che i fatti si ripetano.

    L'autorità d'origine informa i destinatari ed impartisce le istruzioni del caso.

    24.3.   Procedimenti giudiziari

    Chiunque sia responsabile della compromissione di informazioni classificate UE è passibile di sanzioni disciplinari in conformità delle norme e dei regolamenti pertinenti, in particolare del titolo VI dello statuto. Tali sanzioni non pregiudicano eventuali ulteriori procedimenti giudiziari.

    25.   PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE TRATTATE IN SISTEMI INFORMATICI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE

    25.1.   Introduzione

    25.1.1.   Considerazioni generali

    La strategia e le prescrizioni in materia di sicurezza si applicano a tutti i sistemi e a tutte le reti di comunicazioni e di informazioni (in seguito denominati sistemi) che trattano informazioni classificate di grado ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o grado superiore. Esse sono applicate in complemento alla decisione C (95) 1510 def. della Commissione, del 23 novembre 1995, sulla protezione dei sistemi informatici.

    I sistemi che trattano informazioni ►M2  RESTREINT UE ◄ richiedono anche misure di sicurezza atte a proteggere la riservatezza delle informazioni. Tutti i sistemi richiedono misure di sicurezza atte a proteggere l'integrità e la disponibilità dei sistemi stessi e delle informazioni in essi contenute.

    La politica applicata dalla Commissione in materia di sicurezza informatica è caratterizzata dai seguenti elementi:

    — 
    essa costituisce parte integrante della sicurezza in generale ed integra tutti gli elementi di sicurezza dell'informazione, sicurezza del personale e sicurezza materiale,
    — 
    le responsabilità sono ripartite tra i proprietari dei sistemi tecnici, i proprietari delle informazioni classificate UE archiviate o trattate in sistemi tecnici, gli specialisti nel campo della sicurezza informatica e gli utenti,
    — 
    vengono descritti i principi e i requisiti in materia di sicurezza di ciascun sistema TI,
    — 
    tali principi e requisiti sono approvati da un'autorità designata,
    — 
    si tiene conto delle minacce e vulnerabilità specifiche al settore informatico.

    25.1.2.   Minacce ai sistemi e loro vulnerabilità

    Si intende per minaccia la possibilità di una compromissione accidentale o deliberata della sicurezza. Nel caso dei sistemi, ciò implica la perdita di una o più delle caratteristiche di riservatezza, integrità e disponibilità. La vulnerabilità può essere definita come insufficienza o mancanza di controlli che rende più agevole o consente l'attuazione di una minaccia contro un bene o un bersaglio specifico.

    Le informazioni classificate UE e non classificate trattate dai sistemi in forma compressa ai fini della rapidità di reperimento, comunicazione e utilizzo sono soggette a molteplici rischi, fra cui l'accesso alle informazioni da parte di utenti non abilitati o, viceversa, l'impossibilità di accesso per gli utenti abilitati. Altri rischi sono costituiti dalla divulgazione non autorizzata e dalla contaminazione, modifica o soppressione delle informazioni. Le apparecchiature in questione, complesse ed a volte fragili, sono inoltre costose e spesso difficili da riparare o da sostituire in tempi brevi.

    25.1.3.   Obiettivo principale delle misure di sicurezza

    Obiettivo principale delle misure di sicurezza previste nella presente sezione è offrire protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate UE (perdita di riservatezza) e contro la perdita di integrità e di disponibilità delle informazioni. Per conseguire l'adeguata protezione di sicurezza di un sistema che tratta informazioni classificate UE, l' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ deve specificare le opportune norme di sicurezza convenzionale, unitamente alle pertinenti procedure e tecniche di sicurezza speciali, progettate appositamente per ciascun sistema.

    25.1.4.   Dichiarazione relativa ai requisiti di sicurezza specifici del sistema (SSRS)

    Per tutti i sistemi che trattano informazioni classificate ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore, il proprietario dei sistemi tecnici (TSO, cfr. sezione 25.3.4) e il proprietario delle informazioni (cfr. sezione 25.3.5) sono invitati a rilasciare una dichiarazione relativa ai requisiti di sicurezza specifici del sistema (SSRS), avvalendosi, ove necessario, dell'apporto e dell'assistenza del gruppo di progetto e dell' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ (in qualità di autorità INFOSEC - IA, cfr. sezione 25.3.3), e con l'approvazione dell'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA, cfr. sezione 25.3.2).

    Una SSRS è anche richiesta qualora la disponibilità e l'integrità delle informazioni classificate ►M2  RESTREINT UE ◄ o non classificate siano ritenute essenziali dalla SAA.

    La SSRS è formulata nelle primissime fasi dell'avvio del progetto e viene sviluppata ed ampliata con l'evoluzione del progetto, svolgendo differenti funzioni nelle diverse fasi del ciclo di vita del progetto e del sistema.

    25.1.5.   Funzionamento in condizioni di sicurezza

    Tutti i sistemi che trattano informazioni classificate ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore sono accreditati per funzionare in uno o, ove sia giustificato dai requisiti durante diversi periodi, più di uno dei seguenti modi di funzionamento in condizioni di sicurezza, o nel loro equivalente nazionale:

    a) 

    esclusivo;

    b) 

    predominante;

    c) 

    multilivello.

    25.2.   Definizioni

    Per «accreditamento» si intende l'autorizzazione e l'approvazione di un sistema per trattare informazioni classificate UE nel suo ambiente operativo.

    Nota:

    Tale accreditamento deve essere effettuato dopo che tutte le pertinenti procedure di sicurezza sono state attuate e una volta raggiunto un sufficiente livello di protezione delle risorse del sistema. L'accreditamento avviene di norma sulla base della SSRS e include:

    a) 

    una dichiarazione relativa all'obiettivo dell'accreditamento per il sistema, in particolare su quali gradi di classificazione delle informazioni saranno trattati e su quali modi di funzionamento in condizioni di sicurezza sono proposti per il sistema o la rete;

    b) 

    un esame sulla gestione del rischio atto a identificare le minacce e le vulnerabilità nonché le misure per contrastarle;

    c) 

    le procedure operative di sicurezza (SecOP) con una descrizione dettagliata delle operazioni proposte (ad esempio modi, servizi da fornire) e comprendenti una descrizione delle caratteristiche di sicurezza del sistema su cui si basa l'accreditamento;

    d) 

    il piano per l'attuazione e la manutenzione delle caratteristiche di sicurezza;

    e) 

    il piano per il collaudo, la valutazione e la certificazione iniziali e successivi della sicurezza del sistema o della rete;

    f) 

    la certificazione, ove richiesta, unitamente ad altri elementi di accreditamento.

    Per «responsabile della sicurezza informatica a livello centrale» (CISO) si intende il funzionario che, nell'ambito di un servizio informatico centrale, coordina e sorveglia le misure di sicurezza per i sistemi a organizzazione centralizzata.

    Per «certificazione» si intende il rilascio di una dichiarazione ufficiale, sulla base di un esame indipendente concernente il modo in cui è stata eseguita una valutazione e i risultati che ha prodotto, che indica in quale misura un sistema soddisfa il requisito di sicurezza o un prodotto per la sicurezza informatica offre le presunte prestazioni predefinite in materia di sicurezza.

    Per «sicurezza delle comunicazioni» (COMSEC) si intende l'applicazione di misure di sicurezza alle telecomunicazioni al fine di negare alle persone non autorizzate informazioni preziose desumibili dal possesso e dall'analisi di tali comunicazioni o di assicurare l'autenticità di tali telecomunicazioni.

    Nota:

    Tali misure includono la sicurezza della crittografia, della trasmissione e dell'emissione nonché la sicurezza delle procedure, dei materiali, del personale, del documento e del computer.

    Per «sicurezza informatica» (COMPUSEC) si intende l'applicazione a un sistema informatico di caratteristiche di sicurezza per l'hardware, il firmware e il software atte a proteggere le informazioni contro la divulgazione non autorizzata, la manipolazione, la modifica/soppressione, o a impedire tali atti, o a impedire l'interruzione di servizio.

    Per «prodotto per la sicurezza informatica» si intende un elemento generico per la sicurezza informatica, destinato ad essere incorporato in un sistema TI ai fini di potenziare, o di offrire, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni trattate.

    Per «funzionamento esclusivo in condizioni di sicurezza» si intende un modo di funzionamento in cui TUTTE le persone che hanno accesso al sistema sono in possesso di un nullaosta di sicurezza per il grado più elevato di classificazione delle informazioni trattate nel sistema e con necessità di sapere comune rispetto a TUTTE le informazioni trattate nel sistema.

    Note:

    (1) Il fatto che vi sia una necessità di sapere comune indica che le caratteristiche del computer non devono necessariamente offrire una separazione delle informazioni all'interno del sistema.

    (2) Le altre caratteristiche di sicurezza (ad esempio relative al materiale, al personale o alle procedure) sono conformi ai requisiti per il grado più elevato di classificazione e per tutte le designazioni di categoria delle informazioni trattate nel sistema.

    Per «valutazione» si intende l'esame tecnico dettagliato, da parte di un'autorità competente, degli aspetti di sicurezza di un sistema o di un prodotto per la sicurezza della crittografia o del computer.

    Note:

    (1) La valutazione accerta la presenza della funzionalità di sicurezza richiesta e l'assenza di effetti secondari compromettenti derivanti da tale funzionalità e valuta l'inalterabilità di tale funzionalità.

    (2) La valutazione determina se e quanto sono soddisfatti i requisiti di sicurezza di un sistema, o le presunte prestazioni di sicurezza di un prodotto per la sicurezza del computer, e stabilisce il livello di attendibilità del sistema o della funzione di fiducia del prodotto per la sicurezza del computer o della crittografia.

    Per «proprietario delle informazioni» (IO) si intende l'autorità (capo servizio) responsabile della creazione, del trattamento e dell'utilizzazione delle informazioni, inclusa la facoltà di decidere chi può avere accesso a queste ultime.

    Per «sicurezza dell'informazione» (INFOSEC) si intende l'applicazione di misure di sicurezza atte a proteggere le informazioni elaborate, archiviate o trasmesse da sistemi di comunicazione, di informazione o da altri sistemi elettronici contro la perdita di riservatezza, integrità o disponibilità, accidentale o intenzionale, nonché a impedire la perdita di integrità e di disponibilità dei sistemi stessi.

    Le misure INFOSEC comprendono la sicurezza del computer, della trasmissione, dell'emissione e della crittografia nonché l'individuazione, la documentazione e la neutralizzazione di minacce nei confronti dell'informazione e dei sistemi.

    Per «area TI» si intende un'area che contiene uno o più computer, le loro locali periferiche e unità di archiviazione, le unità di controllo e l'attrezzatura specializzate per le reti e le comunicazioni.

    Nota:

    La definizione non include un'area separata in cui sono situati i dispositivi periferici o i terminali/postazioni remoti anche qualora detti dispositivi siano connessi all'attrezzatura collocata nell'area TI.

    Per «rete TI» si intende l'organizzazione, geograficamente diffusa, di sistemi TI interconnessi per lo scambio di dati, comprendente i componenti dei sistemi TI interconnessi e la loro interfaccia con le reti dati o le reti di comunicazione di sostegno.

    Note:

    (1) Una rete TI può usare i servizi di una o più reti di comunicazione interconnesse per lo scambio di dati; varie reti TI possono usare i servizi di una rete di comunicazioni comune.

    (2) Una rete TI è denominata «locale» se collega vari computer nel medesimo sito.

    Le «caratteristiche di sicurezza di una rete TI» includono le caratteristiche di sicurezza del sistema TI dei singoli sistemi che compongono la rete unitamente ai componenti e agli elementi aggiuntivi associati con la rete in quanto tale (per esempio le comunicazioni di rete, i meccanismi e le procedure per l'identificazione e l'etichettatura di sicurezza, i controlli di accesso, i programmi e gli audit trail) necessari per fornire un livello di protezione accettabile delle informazioni classificate.

    Per «sistema TI» si intende un insieme di attrezzature, metodi e procedure e, se necessario, di personale, organizzato in modo da compiere funzioni di trattamento delle informazioni.

    Note:

    (1) Si tratta di un insieme di strutture, configurate per trattare informazioni all'interno del sistema.

    (2) Tali sistemi possono essere a sostegno di applicazioni di consultazione, comando, controllo e comunicazione, di applicazioni scientifiche o amministrative, incluso il trattamento testi.

    (3) Un sistema è generalmente definito in base agli elementi posti sotto il controllo di un unico TSO.

    (4) Un sistema TI può contenere sottosistemi alcuni dei quali sono essi stessi sistemi TI.

    Le «caratteristiche di sicurezza di un sistema TI» comprendono tutte le funzioni e le caratteristiche hardware/firmware/software, le procedure operative, le procedure di responsabilità, i controlli di accesso, l'area TI, l'area di terminali/postazioni remoti, i vincoli della gestione, la struttura e i dispositivi materiali, i controlli del personale e delle comunicazioni necessari per fornire un livello accettabile di protezione delle informazioni classificate da trattare nel sistema TI.

    Per «responsabile della sicurezza informatica a livello locale» (LISO) si intende il funzionario che, nell'ambito di un servizio della Commissione, coordina e sorveglia le misure di sicurezza relative al settore di sua competenza.

    Per «funzionamento multilivello in condizioni di sicurezza» si intende un modo di funzionamento in cui NON TUTTE le persone che hanno accesso al sistema sono in possesso di un nullaosta di sicurezza al grado più elevato di classificazione delle informazioni trattate nel sistema, e NON TUTTE le persone con accesso al sistema hanno una necessità di sapere comune rispetto alle informazioni trattate nel sistema.

    Note:

    (1) Questo modo di funzionamento consente attualmente il trattamento di informazioni di diversi gradi di classificazione e con diverse designazioni di categoria.

    (2) Il fatto che non tutte le persone siano in possesso di un nullaosta di sicurezza del grado più elevato, associato ad una mancanza di necessità di sapere comune, indica che le caratteristiche di sicurezza del computer devono offrire un accesso selettivo alle informazioni nel sistema e la loro separazione.

    Per «area di terminali/postazioni remoti» si intende un'area contenente alcune attrezzature informatiche, i suoi dispositivi locali periferici o terminali/postazioni e qualsiasi attrezzatura di comunicazione associata, separata dall'area TI.

    Per «procedure operative di sicurezza» si intendono le procedure elaborate dal proprietario dei sistemi tecnici che definiscono i principi da adottare in materia di sicurezza, le procedure operative da seguire e le responsabilità del personale.

    Per «funzionamento predominante in condizioni di sicurezza» si intende un modo di funzionamento in cui TUTTE le persone che hanno accesso al sistema sono in possesso di un nullaosta di sicurezza al grado più elevato di classificazione delle informazioni trattate nel sistema, ma NON TUTTE le persone con accesso al sistema hanno una necessità di sapere comune rispetto alle informazioni trattate nel sistema.

    Note:

    (1) La mancanza di una necessità di sapere comune indica che le caratteristiche di sicurezza del computer devono offrire un accesso selettivo alle informazioni nel sistema e la separazione delle medesime.

    (2) Le altre caratteristiche di sicurezza (ad esempio relative al materiale, al personale o alle procedure) sono conformi ai requisiti per il grado più elevato di classificazione e per tutte le designazioni di categoria delle informazioni trattate nel sistema.

    (3) Tutte le informazioni trattate o messe a disposizione nel sistema in base a questo modo di funzionamento, unitamente all'output che ne deriva, sono protette come se rientrassero potenzialmente nella designazione di categoria e nel grado più elevato di classificazione delle informazioni trattate fino a prova contraria, a meno che sussista un livello di fiducia accettabile nei confronti della funzione di etichettatura già presente.

    La «dichiarazione relativa ai requisiti di sicurezza specifici del sistema» (SSRS) è una dichiarazione completa ed esplicita relativa ai principi di sicurezza da osservare e ai requisiti particolareggiati di sicurezza da rispettare. È basata sulla politica della Commissione in materia di sicurezza e di valutazione del rischio, oppure imposta da parametri che disciplinano l'ambiente operativo, il grado più basso di nullaosta di sicurezza del personale, il grado più alto di classificazione delle informazioni trattate, il modo di funzionamento in condizioni di sicurezza o le esigenze degli utenti. La SSRS forma parte integrante della documentazione sul progetto sottoposta alle pertinenti autorità ai fini dell'approvazione tecnica, finanziaria e di sicurezza. Nella sua forma definitiva, la SSRS costituisce un elenco completo di quanto è necessario per garantire la sicurezza del sistema.

    Per «proprietario dei sistemi tecnici» (TSO) si intende l'autorità responsabile della creazione, della manutenzione, del funzionamento e della chiusura di un sistema.

    Per «contromisure dell'effetto tempesta» si intendono misure di sicurezza destinate a proteggere l'attrezzatura e le infrastrutture di comunicazione contro il rischio di compromissione delle informazioni classificate dovuta a emissioni elettromagnetiche non intenzionali e alla conduttività.

    25.3.   Responsabilità in materia di sicurezza

    25.3.1.   Considerazioni generali

    Tra le responsabilità consultive del gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza, di cui alla sezione 12, rientrano le questioni inerenti all'INFOSEC. Il suddetto gruppo organizza le proprie attività in modo da fornire una consulenza qualificata in materia.

    Spetta all' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ emanare disposizioni INFOSEC dettagliate, sulla base di quanto disposto al presente capitolo.

    In caso di problemi concernenti la sicurezza (incidenti, violazioni, ecc.) l' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ prende misure immediate.

    L' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ dispone di un'unità INFOSEC.

    25.3.2.   L'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA)

    Il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ è l'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) per la Commissione. La SAA è responsabile nell'ambito generale della sicurezza e negli ambiti specifici dell'INFOSEC (sicurezza delle comunicazioni, sicurezza Crypto e sicurezza Tempest).

    La SAA è responsabile di accertare la conformità dei sistemi con la politica della Commissione in materia di sicurezza. Tra i suoi compiti rientra il rilascio dell'approvazione di un sistema per il trattamento delle informazioni classificate UE ad un determinato grado di classificazione nel suo ambiente operativo.

    La competenza della SAA della Commissione si estende a tutti i sistemi in funzione all'interno dei locali della Commissione. Quando diversi componenti di un sistema rientrano nella competenza della SAA della Commissione e di altre SAA, tutte le parti interessate nominano un comitato comune di accreditamento posto sotto il coordinamento della SAA della Commissione.

    25.3.3.   L'autorità INFOSEC (IA)

    Il capo dell'unità INFOSEC dell'ufficio di sicurezza della Commissione è l'autorità INFOSEC per la Commissione. L'autorità INFOSEC è responsabile delle seguenti attività:

    — 
    fornire consulenza e assistenza tecnica alla SAA,
    — 
    assistere lo sviluppo della SSRS,
    — 
    riesaminare la SSRS per accertarne la coerenza con le presenti norme di sicurezza e i documenti relativi alla politica e all'architettura INFOSEC,
    — 
    partecipare alle commissioni/ai comitati di accreditamento ove necessario nonché fornire alla SAA raccomandazioni INFOSEC sull'accreditamento,
    — 
    fornire supporto alle attività di formazione e di informazione INFOSEC,
    — 
    fornire consulenza tecnica nelle indagini sugli incidenti connessi con l'INFOSEC,
    — 
    definire orientamenti tecnici strategici onde garantire che sia utilizzato unicamente software autorizzato.

    25.3.4.   Il proprietario dei sistemi tecnici (TSO)

    La responsabilità dell'attuazione dei controlli e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza di un sistema spetta al proprietario di quel sistema, il «proprietario dei sistemi tecnici» (TSO). Per i sistemi gestiti a livello centrale è nominato un «responsabile della sicurezza informatica a livello centrale» (CISO). Ciascun servizio nomina, se necessario, un «responsabile della sicurezza informatica a livello locale» (LISO). Le responsabilità di un TSO includono la creazione delle «procedure operative di sicurezza» (SecOP) e permangono lungo tutto il ciclo di vita di un sistema, dalla fase di concezione del progetto alla sua disattivazione finale.

    Il TSO specifica le norme e le procedure di sicurezza che il fornitore del sistema è tenuto a rispettare.

    Se necessario, il TSO può delegare una parte delle sue responsabilità a un responsabile della sicurezza informatica a livello locale. Le varie mansioni INFOSEC possono essere svolte da una sola persona.

    25.3.5.   Il proprietario delle informazioni (IO)

    Il proprietario delle informazioni (IO) è responsabile delle informazioni classificate UE (e delle altre informazioni) che devono essere introdotte, elaborate e prodotte in sistemi tecnici. Egli definisce i requisiti relativi all'accesso a tali informazioni nei sistemi. Questa responsabilità può essere delegata a un gestore delle informazioni o a un gestore di basi di dati nel settore di sua competenza.

    25.3.6.   Utenti

    Tutti gli utenti sono tenuti a garantire che le loro azioni non compromettano la sicurezza del sistema che utilizzano.

    25.3.7.   Formazione INFOSEC

    La formazione e l'informazione INFOSEC è disponibile per tutto il personale che ne ha bisogno.

    25.4.   Misure di sicurezza non tecniche

    25.4.1.   Sicurezza del personale

    Gli utenti del sistema devono essere in possesso di nulla osta di sicurezza ed avere necessità di sapere, in funzione della classificazione e del contenuto delle informazioni trattate dal loro specifico sistema. L'accesso a determinate attrezzature o a informazioni inerenti alla sicurezza dei sistemi richiede uno speciale nulla osta di sicurezza rilasciato in base alle procedure della Commissione.

    La SAA designa tutti i posti sensibili e specifica il grado del nulla osta e la sorveglianza necessaria da parte delle persone che li ricoprono.

    I sistemi sono specificati e progettati in modo da facilitare l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità al personale onde evitare che una sola persona abbia la conoscenza o il controllo totali dei punti nevralgici per la sicurezza del sistema.

    Le aree TI e quelle di terminali/postazioni remoti in cui la sicurezza del sistema può essere modificata non sono occupate da un solo funzionario/altro dipendente abilitato.

    I dispositivi di sicurezza di un sistema possono essere modificati solo da almeno due persone autorizzate che operano congiuntamente.

    25.4.2.   Sicurezza materiale

    Le aree TI e le aree di terminali/postazioni remoti (quali definite nella sezione 25.2) in cui sono trattate informazioni classificate ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore con strumenti TI, o in cui è possibile un accesso a tali informazioni, sono classificate secondo il caso come aree di sicurezza di categoria UE I o II.

    25.4.3.   Controllo dell'accesso a un sistema

    Tutte le informazioni e il materiale che consentono il controllo dell'accesso a un sistema sono protette da disposizioni commisurate al grado di classificazione e alla designazione di categoria più elevati delle informazioni cui danno accesso.

    Le informazioni e il materiale per il controllo dell'accesso che non sono più utilizzati a questo scopo vengono distrutte conformemente alla sezione 25.5.4.

    25.5.   Misure tecniche di sicurezza

    25.5.1.   Sicurezza delle informazioni

    L'originatore delle informazioni è tenuto a identificare e classificare tutti i documenti contenenti informazioni, siano essi su supporto cartaceo o informatico. Ciascuna pagina delle copie cartacee viene contrassegnata, in testa e in calce, con la pertinente classificazione. I documenti, che siano su supporto cartaceo o informatico, hanno la classificazione più elevata tra quelle attribuite all'informazione utilizzata per produrli. Il modo di funzionamento di un sistema può anche avere un impatto sulla classificazione dei documenti prodotti da tale sistema.

    I servizi della Commissione e coloro che, al loro interno, sono in possesso di informazioni sono tenuti a valutare i problemi inerenti al raggruppamento di singoli elementi informativi, e alle deduzioni che si possono trarre dagli elementi connessi, nonché a determinare se una classificazione di grado più elevato sia pertinente per la totalità delle informazioni così raggruppate.

    Il fatto che l'informazione possa essere formulata come un codice abbreviato, un codice di trasmissione o qualsiasi altra forma di rappresentazione binaria non conferisce alcuna protezione della sicurezza e non deve, pertanto, incidere sulla classificazione dell'informazione.

    Quando l'informazione è trasferita da un sistema ad un altro, l'informazione è protetta durante il trasferimento e nel sistema ricevente in modo commisurato alla classificazione e alla categoria originarie dell'informazione.

    Tutti i mezzi di archiviazione informatica sono trattati in modo commisurato alla classificazione più elevata dell'informazione archiviata o del contrassegno apposto sul mezzo, e opportunamente protetti in ogni momento.

    I mezzi di archiviazione informatica riutilizzabili usati per registrare informazioni classificate UE mantengono la classificazione più elevata per la quale sono stati usati finché le informazioni in questione non vengono declassate o declassificate e il mezzo di archiviazione riclassificato di conseguenza, oppure il mezzo declassificato o distrutto con una procedura approvata dalla SAA (cfr. sezione 25.5.4).

    25.5.2.   Controllo e responsabilità delle informazioni

    I log automatici (audit trail) o manuali sono tenuti quale traccia dell'accesso alle informazioni classificate ►M2  SECRET UE ◄ o di grado superiore. Queste tracce sono conservate conformemente alle presenti norme di sicurezza.

    I prodotti classificati UE detenuti nella zona TI possono essere trattati come un elemento classificato e non necessitano di registrazione, purché il materiale sia identificato, contrassegnato con la sua classificazione e controllato in modo appropriato.

    Allorché un sistema che tratta informazioni classificate UE genera dati che vengono trasmessi da un'area TI all'area di terminali/postazioni remoti, vengono istituite procedure, approvate dalla SAA, per controllare e registrare i dati trasmessi. Per le classificazioni di grado ►M2  SECRET UE ◄ o superiore tali procedure includono specifiche istruzioni per la responsabilità delle informazioni.

    25.5.3.   Trattamento e controllo dei supporti informatici rimovibili

    Tutti i supporti informatici rimovibili classificati ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore sono trattati come materiale classificato cui si applicano le norme generali. I contrassegni di identificazione e classificazione devono essere adattati alle specifiche caratteristiche fisiche dei supporti, in modo da renderli chiaramente riconoscibili.

    Spetta agli utenti assicurare che le informazioni classificate UE siano archiviate su supporti provvisti dell'appropriato contrassegno di classificazione e adeguatamente protetti. Sono stabilite procedure atte ad assicurare che, per tutti i gradi di classificazione UE, l'archiviazione delle informazioni su supporti informatici avvenga in conformità delle presenti norme di sicurezza.

    25.5.4.   Declassificazione e distruzione di supporti informatici

    I supporti informatici utilizzati per la registrazione di informazioni classificate UE possono essere declassati o declassificati a condizione che siano applicate procedure approvate dalla SAA.

    I supporti informatici che hanno contenuto informazioni ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ o informazioni di una categoria speciale non sono declassificati né riutilizzati.

    I supporti informatici che non possono essere declassificati o riutilizzati sono distrutti secondo una procedura approvata dalla SAA.

    25.5.5.   Sicurezza delle comunicazioni

    Il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ è l'autorità Crypto.

    Quando informazioni classificate UE sono trasmesse per via elettromagnetica, si applicano misure speciali atte a proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità della trasmissione. La SAA stabilisce i requisiti relativi alla protezione delle trasmissioni dalla detezione e dalle intercettazioni. Le informazioni trasmesse all'interno di un sistema di comunicazioni sono protette tenendo conto dei requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità.

    I metodi crittografici, e i prodotti connessi, che si rendano necessari per la protezione della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità sono specificamente approvati a tal fine dalla SAA in qualità di autorità Crypto.

    Durante la trasmissione, la riservatezza delle informazioni classificate ►M2  SECRET UE ◄ o di grado superiore è protetta mediante metodi o prodotti crittografici approvati dal membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza previa consultazione del gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza. Durante la trasmissione, la riservatezza delle informazioni classificate ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o ►M2  RESTREINT UE ◄ è protetta mediante metodi o prodotti crittografici approvati dall'autorità Crypto della Commissione previa consultazione del gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza.

    Specifiche istruzioni di sicurezza approvate dall' ►M3  direzione della sicurezza della Commissione ◄ previa consultazione del gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza contengono norme particolareggiate applicabili alla trasmissione di informazioni classificate UE.

    In circostanze operative eccezionali le informazioni classificate ►M2  RESTREINT UE ◄ , ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ e ►M2  SECRET UE ◄ possono essere trasmesse sotto forma di testo in chiaro, previa esplicita autorizzazione per ogni singolo caso e opportuna registrazione ad opera del proprietario delle informazioni. Le circostanze eccezionali di cui sopra si verificano:

    a) 

    in situazioni di crisi, conflitti o guerre imminenti o già in corso e

    b) 

    quando la rapidità di consegna è della massima importanza e non sono disponibili strumenti di cifratura, nonché quando si ritiene che le informazioni trasmesse non possano essere sfruttate con rapidità tale da influire negativamente sulle operazioni.

    Un sistema deve essere in grado di negare con certezza ad una o tutte le sue postazioni o ai suoi terminali remoti l'accesso ad informazioni classificate UE, se necessario disconnettendoli materialmente o mediante speciali caratteristiche del software approvate dalla SAA.

    25.5.6.   Misure di sicurezza concernenti l'installazione e le radiazioni

    Le specifiche relative all'installazione iniziale dei sistemi e a qualsiasi successiva modifica di rilievo prevedono che l'installazione sia effettuata da installatori provvisti di nulla osta di sicurezza sotto la costante sorveglianza di personale tecnico qualificato abilitato all'accesso ad informazioni aventi un grado di classificazione UE equivalente al grado più alto delle informazioni che il sistema dovrà archiviare o trattare.

    I sistemi che trattano informazioni classificate ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore sono protetti in modo tale che la loro sicurezza non possa essere minacciata da radiazioni o da una conduttività compromettenti, il cui studio e la cui prevenzione sono designati dal termine «TEMPEST».

    Le contromisure dell'«effetto tempesta»sono esaminate e approvate dall'autorità Tempest (cfr. sezione 25.3.2).

    25.6.   Sicurezza durante il trattamento

    25.6.1.   Procedure operative di sicurezza (SecOP)

    Le procedure operative di sicurezza (SecOP) definiscono i principi da adottare in materia di sicurezza, le procedure operative da seguire e le responsabilità del personale. Le SecOP sono elaborate sotto la responsabilità del proprietario dei sistemi tecnici (TSO).

    25.6.2.   Protezione del software/gestione della configurazione

    Il livello di protezione dei programmi applicativi è determinato in base ad una valutazione della classificazione di sicurezza dei programmi stessi piuttosto che delle informazioni che devono trattare. Le versioni dei software in uso devono essere verificate ad intervalli regolari per assicurarne l'integrità ed il corretto funzionamento.

    Versioni nuove o modificate dei software vengono utilizzate per il trattamento di informazioni classificate UE solo dopo essere state verificate dal TSO.

    25.6.3.   Controlli contro la presenza di software «maligni»/virus informatici

    Controlli contro la presenza di software «maligni»/virus informatici sono effettuati periodicamente secondo quanto prescritto dalla SAA.

    Prima di essere immessi in un sistema, tutti i supporti informatici introdotti nella Commissione devono essere controllati al fine di rilevare l'eventuale presenza di software «maligni» o virus informatici.

    25.6.4.   Manutenzione

    Nei contratti e nelle procedure concernenti la manutenzione periodica e su richiesta dei sistemi per cui sia stata stilata una SSRS sono specificati i requisiti e le disposizioni applicabili al personale addetto alla manutenzione ed alle relative apparecchiature che entrano in una zona TI.

    Tali requisiti e tali procedure sono chiaramente indicati, rispettivamente, nella SSRS e nelle SecOP. Le operazioni di manutenzione di competenza del contraente che richiedono procedure di telediagnostica sono consentite solo in circostanze eccezionali, sotto rigoroso controllo ed esclusivamente previa approvazione della SAA.

    25.7.   Fornitura

    25.7.1.   Considerazioni generali

    Qualsiasi prodotto relativo alla sicurezza da utilizzare con il sistema oggetto della fornitura, deve già essere stato valutato e certificato oppure essere in fase di valutazione e certificazione da parte di un apposito organismo di uno degli Stati membri dell'UE, secondo criteri riconosciuti a livello internazionale (quali i criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione: cfr. ISO 15408). Procedure specifiche sono richieste per ottenere l'approvazione della CCAC.

    Per decidere se noleggiare piuttosto che acquistare un'attrezzatura, specie supporti informatici, occorre tener presente che, una volta utilizzata per le informazioni classificate UE, tale attrezzatura non potrà essere resa disponibile al di fuori di un ambiente adeguatamente protetto senza prima essere declassificata con il consenso della SAA e che non sempre detto consenso sarà possibile.

    25.7.2.   Accreditamento

    Tutti i sistemi che necessitano in via preventiva, per il trattamento di informazioni classificate UE, di una dichiarazione relativa ai requisiti di sicurezza specifici del sistema, sono accreditati dalla SAA sulla scorta delle informazioni fornite nella suddetta dichiarazione, delle SecOP e di qualsiasi altra documentazione pertinente. I sottosistemi e i terminali/postazioni remoti sono accreditati in quanto parte di tutti i sistemi a cui sono collegati. Quando un sistema serve sia la Commissione che altre organizzazioni, la Commissione e le competenti autorità incaricate della sicurezza approvano l'accreditamento di comune accordo.

    Il processo di accreditamento può essere espletato secondo un'apposita strategia adeguata ad un determinato sistema, definita dalla SAA.

    25.7.3.   Valutazione e certificazione

    Prima di essere accreditati, in taluni casi, gli elementi di sicurezza di un sistema nel suo insieme — hardware, firmware e software — sono valutati e certificati idonei alla salvaguardia delle informazioni al grado di classificazione desiderato.

    I requisiti per la valutazione e certificazione sono inclusi nella progettazione del sistema e chiaramente definiti nella SSRS.

    I processi di valutazione e certificazione sono espletati secondo linee direttrici approvate da personale tecnicamente qualificato e adeguatamente abilitato che opera a nome del TSO.

    I gruppi a ciò preposti possono essere inviati da un'autorità nazionale di valutazione o certificazione designata oppure da suoi rappresentanti designati, ad esempio un appaltatore competente e abilitato.

    I processi di valutazione e certificazione richiesti possono essere di livello inferiore (ed includere, ad esempio, solo gli aspetti dell'integrazione) qualora i sistemi siano basati su prodotti per la sicurezza dei computer valutati e certificati in ambito nazionale.

    25.7.4.   Verifica sistematica degli elementi di sicurezza per la proroga dell'accreditamento

    Il TSO stabilisce procedure di controllo sistematico atte a garantire che tutti gli elementi di sicurezza del sistema siano ancora efficaci.

    I tipi di cambiamenti che renderebbero necessario un riaccreditamento o che richiedono l'approvazione preventiva della SAA sono chiaramente individuati ed enunciati nella SSRS. Dopo qualsiasi modifica, riparazione o disfunzione che possa avere ripercussioni sugli elementi di sicurezza del sistema, il TSO provvede a far effettuare una verifica per assicurare il corretto funzionamento dei suddetti elementi. La proroga dell'accreditamento del sistema dipende normalmente da un risultato soddisfacente delle verifiche.

    Tutti i sistemi dotati di elementi di sicurezza sono periodicamente ispezionati o riesaminati dalla SAA. Per i sistemi che trattano informazioni classificate ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , le ispezioni hanno luogo almeno una volta l'anno.

    25.8.   Utilizzo temporaneo o occasionale

    25.8.1.   Sicurezza dei microcomputer/personal computer

    I microcomputer/personal computer (PC) muniti di disco fisso (o altri mezzi di archiviazione permanente), funzionanti sia autonomamente sia in rete, e i dispositivi informatici portatili (quali PC portatili e notebook elettronici) provvisti di disco rigido fisso sono considerati mezzi di archiviazione delle informazioni alla stessa stregua dei dischetti o altri supporti informatici rimovibili.

    A tali attrezzature è attribuito il livello di protezione, in termini di accesso, gestione, archiviazione e trasporto, corrispondente al più alto grado di classificazione delle informazioni archiviate o elaborate (finché passeranno poi ad un livello di protezione inferiore o subiranno una declassificazione conformemente a procedure approvate).

    25.8.2.   Uso di attrezzatura informatica privata per i lavori ufficiali della Commissione

    Per il trattamento delle informazioni classificate UE è vietato utilizzare supporti informatici, software e hardware (quale PC e dispositivi informatici portatili) che siano dotati di memoria, di proprietà privata e rimovibili.

    Hardware, software e supporti vari di proprietà privata non possono essere introdotti in nessuna zona di categoria I o II dove sono trattate informazioni classificate UE senza l'autorizzazione scritta del ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ . Tale autorizzazione può essere concessa solo in casi eccezionali per motivi tecnici.

    25.8.3.   Uso di attrezzatura informatica appartenente a un appaltatore o fornita dagli Stati membri per i lavori ufficiali della Commissione

    Il ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ può permettere l'utilizzo di attrezzatura IT e software detenuti da un appaltatore per i lavori ufficiali della Commissione. Può essere altresì autorizzato l'utilizzo di attrezzatura e software forniti dagli Stati membri: in tal caso, detta attrezzatura è posta sotto controllo e iscritta nell'apposito inventario della Commissione. Nell'uno o nell'altro caso, se l'attrezzatura serve al trattamento di informazioni classificate UE, si consulta la SAA competente ai fini di un'adeguata presa in considerazione e applicazione degli elementi INFOSEC applicabili al suo utilizzo.

    26.   COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE A STATI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

    26.1.1.   Principi che regolano la comunicazione di informazioni classificate UE

    La comunicazione di informazioni classificate UE a Stati terzi o organizzazioni internazionali è decisa collegialmente dalla Commissione in base:

    — 
    alla natura e al contenuto delle informazioni stesse,
    — 
    alla necessità di sapere dei destinatari,
    — 
    all'entità dei vantaggi per l'UE.

    All'originatore dell'informazione classificata UE è chiesto il consenso alla comunicazione.

    Siffatte decisioni sono prese caso per caso, a seconda:

    — 
    del livello di cooperazione auspicato con gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali interessati,
    — 
    della loro affidabilità — dipendente dal livello di sicurezza che sarebbe attribuito alle informazioni classificate UE affidate a detti Stati o organizzazioni nonché dalla conformità delle norme di sicurezza ivi applicabili a quelle applicate nell'UE; a tal riguardo la Commissione si avvale del parere tecnico del gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza.

    L'accettazione di informazioni classificate UE da parte di Stati terzi o organizzazioni internazionali implica la garanzia che saranno utilizzate esclusivamente agli scopi per cui sono state comunicate o scambiate e che sarà loro assicurata la protezione richiesta dalla Commissione.

    26.1.2.   Livelli

    Una volta decisa la comunicazione o lo scambio di informazioni classificate con un determinato Stato o organizzazione internazionale, la Commissione decide il livello di cooperazione possibile, che dipenderà soprattutto dalla politica seguita in materia di sicurezza e dalla normativa applicata da tale Stato o organizzazione.

    I livelli di cooperazione sono tre:

    Primo livello

    Cooperazione con Stati terzi o organizzazioni internazionali la cui politica e normativa in materia di sicurezza sono molto affini a quelle dell'UE.

    Secondo livello

    Cooperazione con Stati terzi o organizzazioni internazionali la cui politica e normativa in materia di sicurezza sono notevolmente diverse da quelle dell'UE.

    Terzo livello

    Cooperazione di carattere occasionale con Stati terzi o organizzazioni internazionali di cui non si possono valutare la politica e la normativa in materia di sicurezza.

    Il livello di cooperazione determina le procedure e le norme di sicurezza da seguire, descritte dettagliatamente nelle appendici 3, 4 e 5.

    26.1.3.   Accordi in materia di sicurezza

    Constatata la necessità permanente o a lungo termine di uno scambio di informazioni classificate tra la Commissione e Stati terzi o altre organizzazioni internazionali, la Commissione procede alla stesura di «accordi sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate» con essi, dove sono definite le finalità della cooperazione e le disposizioni reciproche sulla protezione delle informazioni scambiate.

    Nel caso di una cooperazione occasionale di terzo livello, per definizione limitata nel tempo e nelle finalità, un semplice memorandum d'intesa in cui siano definiti la natura delle informazioni classificate da scambiare e gli obblighi reciproci ad esse relativi può sostituirsi agli «accordi sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate» purché il grado di classificazione non sia più elevato di ►M2  RESTREINT UE ◄ .

    Prima di essere presentati alla Commissione per una decisione, i progetti di accordi sulle procedure di sicurezza o di memorandum d'intesa sono approvati dal gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza.

    Le NSA degli Stati membri forniscono al membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza tutta l'assistenza necessaria a garantire che le informazioni da divulgare siano utilizzate e protette conformemente ai suddetti accordi sulle procedure di sicurezza o ai memorandum d'intesa.

    ▼M4

    27.   NORME MINIME COMUNI SULLA SICUREZZA INDUSTRIALE

    27.1.   Introduzione

    La presente sezione contempla gli aspetti di sicurezza delle attività industriali inerenti specificamente alla negoziazione e alla stipulazione dei contratti o delle convenzioni di sovvenzione, per l’assegnazione di mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE, e all’esecuzione di tali contratti da parte di soggetti industriali o di altra natura, per quanto riguarda anche la comunicazione di informazioni classificate UE, o l’accesso alle medesime, durante la procedura di aggiudicazione e di invito a presentare proposte (fase di presentazione delle offerte e trattative precontrattuali).

    27.2.   Definizioni

    Ai fini delle norme minime comuni s’intende per:

    a) 

    «contratto classificato»: contratto, o convenzione di sovvenzione, per la fornitura di prodotti, di lavori, di locali o di servizi, la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE;

    b) 

    «subcontratto classificato»: contratto stipulato fra un contraente o il beneficiario di una sovvenzione e un altro contraente (il subcontraente), per la fornitura di prodotti, di lavori, di locali o di servizi, la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE;

    c) 

    «contraente»: operatore economico o soggetto giuridico avente capacità giuridica per sottoscrivere un contratto o beneficiare di una sovvenzione;

    d) 

    «autorità di sicurezza designata (DSA)»: autorità che fa capo all’autorità di sicurezza nazionale (NSA) di uno Stato membro dell’UE, incaricata di comunicare ai soggetti industriali o di altra natura la linea politica dello Stato membro riguardo a tutti gli aspetti della sicurezza industriale e di fornire guida e assistenza nell’attuazione della medesima. Le funzioni della DSA possono essere svolte dalla NSA;

    e) 

    «nulla osta di sicurezza dei luoghi (FSC)»: decisione amministrativa di una NSA/DSA, secondo la quale i luoghi, sotto il profilo della sicurezza, sono in grado di offrire un’adeguata protezione alle informazioni classificate UE di un grado specifico di classificazione di sicurezza, e il personale che deve accedere alle informazioni classificate UE ha debitamente ottenuto il nulla osta di sicurezza ed è stato istruito sui requisiti di sicurezza necessari all’accesso e alla protezione delle informazioni classificate UE;

    f) 

    «soggetto industriale o di altra natura»: contraente o subcontraente che si occupa della fornitura di merci, della realizzazione di opere o della prestazione di servizi; sono compresi i soggetti industriali, commerciali, di servizi, scientifici, di ricerca, didattici o di sviluppo;

    g) 

    «sicurezza industriale»: applicazione di misure e procedure di protezione volte a prevenire e individuare i casi di manomissione o perdita di informazioni classificate UE trattate da un contraente o da un subcontraente in sede di negoziato precontrattuale e di esecuzione di contratti classificati, e a porvi rimedio;

    h) 

    «autorità di sicurezza nazionale (NSA)»: autorità governativa di uno Stato membro dell’UE cui spetta la responsabilità ultima della protezione delle informazioni classificate UE all’interno dello Stato membro;

    i) 

    «grado generale di classificazione di sicurezza del contratto»: determinazione del grado di classificazione di sicurezza dell’intero contratto, o della convenzione di sovvenzione, in base alla classificazione delle informazioni e/o del materiale che devono o possono essere prodotti, comunicati o resi accessibili per un elemento qualsiasi del contratto generale o della convenzione di sovvenzione. Il grado generale di classificazione di sicurezza di un contratto non può essere inferiore alla classificazione più elevata di uno dei suoi elementi, ma può essere più alto per via dell’effetto di raggruppamento;

    j) 

    «disposizioni sugli aspetti di sicurezza (SAL)»: pacchetto di condizioni contrattuali specifiche emesso dal committente, che è parte integrante di un contratto classificato implicante l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE e in cui sono individuati i requisiti di sicurezza o gli elementi del contratto classificato che richiedono una protezione di sicurezza;

    k) 

    «guida alla classificazione di sicurezza (SCG)»: documento che illustra gli elementi di un progetto, di un contratto o di una convenzione di sovvenzione classificati e precisa i gradi di classificazione di sicurezza applicabili. La guida alla classificazione di sicurezza può essere integrata per tutta la durata del progetto, del contratto o della convenzione di sovvenzione e gli elementi informativi possono essere riclassificati o declassati. Le SAL devono comprendere la SCG.

    27.3.   Organizzazione

    a) La Commissione può affidare a soggetti industriali o di altra natura aventi sede in uno Stato membro, mediante contratto classificato, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE.

    b) Nell’aggiudicare un contratto classificato la Commissione provvede a che tutti i requisiti derivanti dalle presenti norme minime siano soddisfatti.

    c) La Commissione assicura la partecipazione delle DSA e NSA pertinenti ai fini dell’applicazione delle norme minime sulla sicurezza industriale. Le NSA possono affidare tali mansioni a una o più DSA.

    d) La responsabilità ultima della protezione delle informazioni classificate UE presso i soggetti industriali o di altra natura spetta alla direzione di detti soggetti.

    e) Quando è aggiudicato un contratto o un subcontratto classificato, rientrante nell’ambito di applicazione delle presenti norme minime, la Commissione e/o, a seconda dei casi, la NSA/DSA ne informa immediatamente la NSA/DSA dello Stato membro in cui ha sede il contraente o il subcontraente.

    27.4.   Contratti classificati e decisioni di sovvenzione

    a) La classificazione di sicurezza dei contratti o delle convenzioni di sovvenzione deve tener conto dei seguenti principi:

    — 
    la Commissione determina, ove appropriato, gli aspetti del contratto classificato soggetti a protezione e la conseguente classificazione di sicurezza tenendo conto della classificazione inizialmente assegnata dall’originatore alle informazioni prodotte prima dell’aggiudicazione del contratto classificato,
    — 
    il grado generale di classificazione del contratto non può essere inferiore alla classificazione più elevata di uno dei suoi elementi,
    — 
    le informazioni classificate UE derivanti da attività contrattuali sono classificate secondo la guida alla classificazione di sicurezza,
    — 
    se del caso, la Commissione è responsabile, in consultazione con l’originatore, della modifica del grado generale di classificazione del contratto o della classificazione di sicurezza di uno dei suoi elementi; in tali casi è tenuta ad informarne tutte le parti interessate,
    — 
    le informazioni classificate comunicate al contraente, o al subcontraente, o derivanti da attività contrattuali non devono essere usate per scopi diversi da quelli stabiliti dal contratto classificato e non devono essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’originatore.

    b) Alla Commissione e alle NSA/DSA dei rispettivi Stati membri spetta la responsabilità di assicurare che i contraenti e i subcontraenti aggiudicatari di contratti classificati che comportano informazioni classificate CONFIDENTIEL UE, o di grado superiore, adottino tutte le misure adeguate per proteggere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, tali informazioni classificate UE ad essi comunicate o da essi prodotte nell’esecuzione del contratto classificato. L’inadempimento delle obbligazioni relative alla sicurezza può determinare la risoluzione del contratto classificato.

    c) Tutti i soggetti industriali o di altra natura partecipanti a contratti classificati che comportano l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE, o di grado superiore, devono disporre di un FSC nazionale. L’FSC è rilasciato dalla NSA/DSA dello Stato membro a conferma che i luoghi possono offrire e garantire un’adeguata protezione delle informazioni classificate UE, commisurata al loro grado di classificazione.

    d) Quando è aggiudicato un contratto classificato spetta al responsabile della sicurezza dei luoghi (FSO), nominato dalla direzione del contraente o del subcontraente, chiedere un nulla osta di sicurezza del personale (PSC) per tutti coloro che sono impiegati presso soggetti industriali o di altra natura, aventi sede in uno Stato membro dell’UE, che svolgono funzioni per le quali è richiesto l’accesso alle informazioni classificate CONFIDENTIEL UE, o di grado superiore, oggetto di un contratto classificato. Tale nulla osta è rilasciato dalla NSA/DSA dello Stato membro conformemente alla regolamentazione nazionale.

    e) I contratti classificati devono includere le SAL definite al punto 27.2, lettera j). Le SAL devono includere la SCG.

    f) Prima di avviare la procedura di negoziato per un contratto classificato, la Commissione contatterà la NSA/DSA dello Stato membro in cui hanno sede i soggetti industriali o di altra natura interessati, al fine di ottenere la conferma che essi dispongono di un FSC valido commisurato al grado di classificazione del contratto.

    g) L’autorità contraente non deve stipulare un contratto classificato con un operatore economico preferenziale prima di aver ricevuto un valido certificato di FSC.

    h) Salvo se diversamente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro, non è richiesto un FSC per i contratti che comportano informazioni classificate RESTREINT UE.

    i) I bandi di gara in relazione ad un contratto classificato devono contenere una disposizione che impone all’operatore economico che non ha presentato un’offerta, o che non è stato selezionato, l’obbligo di restituire tutti i documenti entro un periodo di tempo determinato.

    j) È possibile che i contraenti debbano negoziare subcontratti classificati con subcontraenti a vari livelli. Il contraente è tenuto a provvedere affinché tutte le attività del subcontratto siano svolte in conformità delle norme minime comuni previste dalla presente sezione. Tuttavia, il contraente non deve fornire informazioni o materiale classificato UE senza previo consenso scritto dell’originatore.

    k) Le condizioni di subcontrattazione applicabili al contraente devono essere definite nel bando di gara o nell’invito a presentare proposte e nel contratto classificato. Nessun subcontratto può essere aggiudicato a un soggetto avente sede in uno Stato non appartenente all’UE senza l’espressa autorizzazione scritta della Commissione.

    l) Per tutta la durata del contratto classificato, il rispetto delle disposizioni di sicurezza ad esso applicabili è controllato dalla Commissione, in coordinamento con la pertinente DSA/NSA. Gli eventuali incidenti connessi alla sicurezza sono notificati conformemente alle disposizioni previste nella parte II, sezione 24, delle presenti norme di sicurezza. La modifica o la revoca di un FSC è comunicata senza indugio alla Commissione e a qualsiasi altra NSA/DSA cui è stato notificato.

    m) In caso di estinzione di un contratto o di un subcontratto classificato, la Commissione e/o, a seconda dei casi, la NSA/DSA ne informano immediatamente la NSA/DSA dello Stato membro in cui ha sede il contraente o il subcontraente.

    n) Dopo l’estinzione o la cessazione del contratto classificato o del subcontratto classificato, i contraenti e i subcontraenti continuano a rispettare le norme minime comuni previste dalla presente sezione e a mantenere la riservatezza delle informazioni classificate.

    o) Per la distruzione delle informazioni classificate al termine del contratto classificato sono inserite disposizioni specifiche nelle SAL o nelle altre disposizioni pertinenti che determinano i requisiti di sicurezza.

    p) Gli obblighi e le condizioni citati nella presente sezione si applicano mutatis mutandis alle procedure di concessione di sovvenzioni in base a una decisione e in particolare ai beneficiari di tali sovvenzioni. La decisione di concedere una sovvenzione enuncia tutti gli obblighi dei beneficiari.

    27.5.   Visite

    Le visite del personale della Commissione nell’ambito dei contratti classificati presso i soggetti industriali o di altra natura situati negli Stati membri che eseguono contratti classificati UE devono essere fissate con la pertinente NSA/DSA. Le visite dei dipendenti di soggetti industriali o di altra natura nel quadro di un contratto classificato UE devono essere fissate fra le NSA/DSA interessate. Tuttavia, le NSA/DSA interessate da un contratto classificato UE hanno la facoltà di concordare una procedura secondo cui le visite dei dipendenti dei soggetti industriali o di altra natura possono essere fissate direttamente.

    27.6.   Trasmissione e trasporto delle informazioni classificate UE

    a) Per quanto concerne la trasmissione delle informazioni classificate UE, si applicano le disposizioni della parte II, sezione 21, delle presenti norme di sicurezza. Ad integrazione di tali disposizioni si applicano le eventuali procedure vigenti fra Stati membri.

    b) Il trasporto internazionale di materiale classificato UE riguardante contratti classificati sarà conforme alle procedure nazionali degli Stati membri. Nell’esaminare le disposizioni di sicurezza per il trasporto internazionale si applicano i seguenti principi:

    — 
    la sicurezza è garantita in tutte le fasi del trasporto e in tutte le circostanze, dal luogo di origine alla destinazione finale,
    — 
    il livello di protezione di una spedizione è determinato dal grado di classificazione più elevato del materiale trasportato,
    — 
    le società addette al trasporto sono dotate, se necessario, di un FSC. In tal caso, deve essere rilasciato il nulla osta di sicurezza al personale che si occupa della spedizione secondo le norme minime comuni previste dalla presente sezione,
    — 
    i tragitti sono effettuati, per quanto possibile, da punto a punto e sono completati quanto più rapidamente possibile,
    — 
    gli itinerari dovrebbero percorrere, per quanto possibile, unicamente Stati membri dell’UE. Gli itinerari attraverso Stati non appartenenti all’UE dovrebbero essere percorsi soltanto previa autorizzazione della NSA/DSA degli Stati di spedizione e di destinazione,
    — 
    qualsiasi movimento di materiale classificato UE è subordinato a un programma di trasporto elaborato dallo speditore e approvato dalle NSA/DSA interessate.

    ▼M2




    Appendice 1



    RAFFRONTO TRA LE CLASSIFICAZIONI NAZIONALI DI SICUREZZA

    Classificazione UE

    TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

    SECRET UE

    CONFIDENTIEL UE

    RESTREINT UE

    Classificazione UEO

    FOCAL TOP SECRET

    WEU SECRET

    WEU CONFIDENTIAL

    WEU RESTRICTED

    Classificazione EURATOM

    EURA TOP SECRET

    EURA SECRET

    EURA CONFIDENTIAL

    EURA RESTRICTED

    Classificazione NATO

    COSMIC TOP SECRET

    NATO SECRET

    NATO CONFIDENTIAL

    NATO RESTRICTED

    Austria

    Streng Geheim

    Geheim

    Vertraulich

    Eingeschränkt

    Belgio

    Très Secret

    Secret

    Confidentiel

    Diffusion restreinte

    Zeer Geheim

    Geheim

    Vertrouwelijk

    Beperkte Verspreiding

    Cipro

    Άκρως Απόρρητο

    Απόρρητο

    Εμπιστευτικό

    Περιορισμένης Χρήσης

    Repubblica ceca

    Přísn tajné

    Tajné

    Důvěrné

    Vyhrazené

    Danimarca

    Yderst hemmeligt

    Hemmeligt

    Fortroligt

    Til tjenestebrug

    Estonia

    Täiesti salajane

    Salajane

    Konfidentsiaalne

    Piiratud

    Germania

    Streng geheim

    Geheim

    VS (1) — Vertraulich

    VS — Nur für den Dienstgebrauch

    Grecia

    Άκρως Απόρρητο

    Απόρρητο

    Εμπιστευτικό

    Περιορισμένης Χρήσης

    Abr: ΑΑΠ

    Abr: (ΑΠ)

    Αbr: (ΕΜ)

    Abr: (ΠΧ)

    Finlandia

    Erittäin salainen

    Erittäin salainen

    Salainen

    Luottamuksellinen

    Francia

    Très Secret Défense (2)

    Secret Défense

    Confidentiel Défense

     

    Irlanda

    Top Secret

    Secret

    Confidential

    Restricted

    Italia

    Segretissimo

    Segreto

    Riservatissimo

    Riservato

    Lettonia

    Sevišķi slepeni

    Slepeni

    Konfidenciāli

    Dienesta vajadzībām

    Lituania

    Visiškai slaptai

    Slaptai

    Konfidencialiai

    Riboto naudojimo

    Lussemburgo

    Très Secret

    Secret

    Confidentiel

    Diffusion restreinte

    Ungheria

    Szigorúan titkos !

    Titkos !

    Bizalmas !

    Korlátozott terjesztésű !

    Malta

    L-Ghola Segretezza

    Sigriet

    Kunfidenzjali

    Ristrett

    Paesi Bassi

    Stg (3). Zeer Geheim

    Stg. Geheim

    Stg. Confidentieel

    Departementaalvertrouwelijk

    Polonia

    Ściśle Tajne

    Tajne

    Poufne

    Zastrzeżone

    Portogallo

    Muito Secreto

    Secreto

    Confidencial

    Reservado

    Slovenia

    Strogo tajno

    Tajno

    Zaupno

    SVN Interno

    Slovacchia

    Prísne tajné

    Tajné

    Dôverné

    Vyhradené

    Spagna

    Secreto

    Reservado

    Confidencial

    Difusión Limitada

    Svezia

    Kvalificerat hemlig

    Hemlig

    Hemlig

    Hemlig

    Regno Unito

    Top Secret

    Secret

    Confidential

    Restricted

    (1)   VS = Verschlusssache.

    (2)   La classificazione «Très Secret Défense», riguardante questioni prioritarie per il governo, può essere modificata soltanto previa autorizzazione del primo ministro.

    (3)   Stg = staatsgeheim.

    ▼M1




    Appendice 2

    GUIDA PRATICA ALLA CLASSIFICAZIONE

    La presente guida è uno strumento indicativo, che non può essere interpretato come variante delle disposizioni sostanziali di cui alle sezioni 16, 17, 20 e 21.



    Classificazione

    Quando

    Chi

    Apposizione delle classificazioni

    Declassamento/declassificazione/distruzione

    Chi

    Quando

    ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ :

    Classificazione riservata esclusivamente a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri [16.1]

    La manomissione di informazioni classificate come ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ potrebbe:

    — Minacciare direttamente la stabilità della UE o di uno dei suoi Stati membri o di paesi amici

    — Danneggiare in modo estremamente grave le relazioni con i governi amici

    — Causare direttamente una grossa perdita di vite umane

    — Arrecare danni di eccezionale gravità all'efficacia operativa o alla sicurezza degli Stati membri o alle forze di altri partner o compromettere l'efficacia di operazioni di sicurezza o di intelligence di estrema importanza

    — Danneggiare gravemente e per lungo tempo l'economia della UE o degli Stati membri

    Persone debitamente autorizzate (originatori), direttori generali, capi servizio [17.1]

    L'originatore indica la data, un termine o un evento a partire dal quale le informazioni in esso contenute potranno essere declassate o declassificate. [16.2] In caso contrario, esso verifica almeno ogni cinque anni che la classificazione iniziale del documento sia tuttora necessaria [17.3]

    La classificazione ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ deve essere apposta su tutti i documenti aventi tali caratteristiche e, se del caso, deve essere affisso, a mano o a macchina, un contrassegno di sicurezza e/o di difesa — ESDP [16.4, 16.5, 16.3]

    Le classificazioni e i contrassegni di sicurezza UE sono apposti sulla parte superiore e inferiore di ogni pagina, al centro. Ogni pagina è numerata. Ciascun documento reca un numero di riferimento e una data. il numero di riferimento figura su ciascuna pagina

    Qualora i documenti siano distribuiti in più esemplari ognuno di essi reca un numero di copia che figura sulla prima pagina, a fianco del numero totale di pagine. Tutti gli allegati e il materiale accluso sono elencati sulla prima pagina [21.1]

    Il declassamento o la declassificazione spetta unicamente all'originatore che comunica il cambiamento a tutti i destinatari successivi ai quali ha trasmesso l'originale o una copia del documento [17.3]

    I documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ sono distrutti dall'ufficio centrale di registrazione che ne è responsabile (o da una sottosezione dello stesso). Ogni documento distrutto viene elencato in un certificato di distruzione, firmato dal funzionario di controllo ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ e dal funzionario che assiste alla distruzione il quale deve avere il nulla osta di sicurezza di grado ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ . A tal fine nel repertorio viene inserita una nota. L'ufficio di registrazione tiene i certificati di distruzione, unitamente alle schede di distribuzione, per un periodo di dieci anni [22.5]

    Le copie in ecceso e i documenti che non servono più devono essere distrutti [22.5]

    I documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ inclusi quelli classificati e poi scartati nella fase di preparazione di documenti ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , quali copie rovinate, bozze di lavoro, note dattiloscritte e copie su carta carbone devono essere distrutti sotto la sorveglianza di un funzionario ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ mediante incenerimento o devono essere ridotti in pasta, sminuzzati o altrimenti ridotti in una forma irriconoscibile e non ricostituibile [22.5]

    ►M2  SECRET UE ◄ :

    Classificazione riservata esclusivamente a informazioni e a materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri [16.1]

    La manomissione di informazioni classificate come ►M2  SECRET UE ◄ potrebbe:

    — Provocare tensioni a livello internazionale

    — Recare grave pregiudizio alle relazioni con governi amici

    — Comportare la minaccia della perdita di vite umane o compromettere seriamente l'ordine pubblico, la sicurezza individuale o la libertà

    — Arrecare gravi danni all'efficacia operativa o alla sicurezza delle forze degli Stati membri o di altri contributori ovvero all'ininterrotta efficacia di operazioni di sicurezza o intelligence di grande importanza

    — Arrecare danni ingenti agli interessi finanziari, monetari, economici e commerciali della UE o di uno dei suoi Stati membri

    Persone autorizzate (originatori), direttori generali, capi servizio [17.1]

    L'originatore indica la data o un termine a partire dal quale le informazioni in esso contenute potranno essere declassate o declassificate. [16.2] In caso contrario, esso verifica almeno ogni cinque anni che la classificazione iniziale del documento sia tuttora necessaria [17.3]

    La classificazione ►M2  SECRET UE ◄ deve essere apposta su tutti i documenti aventi tali caratteristiche e, se del caso, deve essere affisso, a mano o a macchina, un contrassegno di sicurezza e/o di difesa — ESDP [16.4, 16.5, 16.3]

    Le classificazioni e i contrassegni di sicurezza UE sono apposti sulla parte superiore e inferiore di ogni pagina, al centro. Ogni pagina è numerata. Ciascun documento reca un numero di riferimento e una data. il numero di riferimento figura su ciascuna pagina

    Qualora i documenti siano distribuiti in più esemplari ognuno di essi reca un numero di copia che figura sulla prima pagina, a fianco del numero totale di pagine. Tutti gli allegati e il materiale accluso sono elencati sulla prima pagina [21.1]

    Il declassamento o la declassificazione spetta unicamente all'originatore che comunica il cambiamento a tutti i destinatari successivi ai quali ha trasmesso l'originale o una copia del documento [17.3]

    I documenti ►M2  SECRET UE ◄ sono distrutti dall'ufficio di registrazione che ne è responsabile, sotto la sorveglianza di una persona con nulla osta di sicurezza. I documenti ►M2  SECRET UE ◄ distrutti sono elencati in un certificato di distruzione firmato, detenuto dall'ufficio di registrazione, unitamente alle schede di distruzione, per almeno tre anni [22.5]

    Le copie in eccesso e i documenti che non servono più devono essere distrutti [22.5]

    I documenti ►M2  SECRET UE ◄ inclusi quelli classificati e poi scartati nella fase di preparazione di documenti ►M2  SECRET UE ◄ , quali copie rovinate, bozze di lavoro, note dattiloscritte e copie su carta carbone devono essere distrutti mediante incenerimento o devono essere ridotti in pasta, sminuzzati o altrimenti ridotti in una forma irriconoscibile e non ricostituibile [22.5]

    ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄

    classificazione riservata a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata lederebbe gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri [16.1]

    La manomissione di informazioni classificate come ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ potrebbe:

    — Recare un concreto pregiudizio alle relazioni diplomatiche, provocando proteste formali o altre sanzioni

    — Mettere a repentaglio la sicurezza o la libertà individuali

    — Arrecare danni all'efficacia operativa o alla sicurezza delle forze degli Stati membri o di altri contributori ovvero all'efficacia di importanti operazioni di sicurezza o intelligence

    — Compromettere in modo sostanziale l'efficienza finanziaria delle grandi organizzazioni

    — Ostacolare le indagini o agevolare le forme gravi di cirminalità

    — Ripercuotersi in modo sostanziale contro gli interessi finanziari, monetari, economici e commerciali della UE o dei suoi Stati membri

    — Ostacolare seriamente l'elaborazione o la realizzazione delle principali politiche comunitarie

    — Bloccare o perturbare seriamente importanti attività della UE

    Persone autorizzate (originatori), direttori generali, capi servizio [17.1]

    L'originatore indica la data o un termine a partire dal quale le informazioni in esso contenute potranno essere declassate o declassificate. In caso contrario, esso verifica almeno ogni cinque anni che la classificazione iniziale del documento sia ancora necessaria [17.3]

    La classificazione ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ deve essere apposta su tutti i documenti aventi tali caratteristiche e, se del caso, deve essere affisso, a mano, a macchina, o a stampa su carta prestampigliata, registrata un contrassegno di sicurezza e/o di difesa — ESDP [16.4, 16.5, 16.3]

    Le classificazioni UE sono apposte sulla parte superiore e inferiore di ogni pagina, al centro. Ogni pagina è numerata. Ciascun documento reca un numero di riferimento e una data.

    Tutti gli allegati e il materiale accluso sono elencati sulla prima pagina [21.1]

    Il declassamento o la declassificazione spetta unicamente all'originatore che comunica il cambiamento a tutti i destinatari succesivi ai quali ha trasmesso l'originale o una copia del documento [17.3]

    I documenti ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ sono distrutti dall'ufficio di registrazione che ne è responsabile, sotto la sorveglianza di una persona abilitata. La loro distruzione è registrata conformemente alle norme nazionali e, per la Commissione e gli organismi decentrati della UE, in base alle istruzioni del ►M3  membro della Commissione competente in materia di sicurezza ◄ [22.5]

    Le copie in eccesso e i documenti che non servono più devono essere distrutti [22.5]

    I documenti ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ inclusi quelli classificati e poi scartati nella fase di preparazione di documenti ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ , quali copie rovinate, bozze di lavoro, note dattiloscritte e copie su carta carbone devono essere distrutti mediante incenerimento o devono essere ridotti in pasta, sminuzzati o altrimenti ridotti in una forma irriconoscibile e non ricostituibile [22.5]

    ►M2  RESTREINT UE ◄ :

    Classificazione riservata a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danno agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri [16.1]

    La manomissione di informazioni classificate come ►M2  RESTREINT UE ◄ potrebbe:

    — Avere ripercussioni negative sulle relazioni diplomatiche

    — Provocare notevoli difficoltà a singole persone

    — Rendere più difficile il mantenimiento dell'efficacia operativa o della sicurezza delle forze degli Stati membri o altri contributori

    — Provocare perdite finanziarie o più facili profitti o vantaggi indebiti per singoli individui o società

    — Determinare il mancato rispetto dell'impegno di mantenere la riservatezza di informazioni fornite da terzi

    — Provocare il mancato rispetto degli obblighi normativi in materia di divulgazione di informazioni

    — Mettere a repentaglio le indagini o agevolare la criminalità

    — Svantaggiare la UE o i suoi Stati membri nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi

    — Ostacolare un'efficace elaborazione o realizzazione delle politiche dell'UE

    — Compromettere il corretto funzionamento della UE e delle sue attività

    Persone autorizzate (originatori), direttori generali, capi servizio [17.1]

    L'originatore indica la data, un termine o un evento a partire dal quale le informazioni in esso contenute potranno essere declassate o declassificate [16.2]. In caso contrario, esso verifica almeno ogni cinque anni che la classificazione iniziale del documento sia ancora necessaria [17.3]

    La classificazione ►M2  RESTREINT UE ◄ deve essere apposta su tutti i documenti aventi tali caratteristiche e, se del caso, deve essere affisso, in modo meccanico o elettronico, un contrassegno di sicurezza e/o di difesa — ESDP [16.4, 16.5 e 16.3]

    Le classificazioni e i contrassegni di sicurezza UE sono apposti sulla parte superiore di ogni pagina. Tutte la pagine devono essere numerate. Ciascun documento reca un numero di riferimento e una data [21.1]

    La declassificazione spetta unicamente all'originatore che comunica il cambiamento a tutti i destinatari successivi ai quali ha trasmesso l'originale o una copia del documento [17.3]

    I documenti ►M2  RESTREINT UE ◄ sono distrutti dall'ufficio di registrazione che ne è responsabile o dall'utente, conformemente alle istruzioni del ►M3  membro della Commissione competente in materia di sicurezza ◄ [22.5]

    Le copie in eccesso e i documenti che non servono più devono essere distrutti [22.5]




    Appendice 3

    Linee direttrici per la comunicazione di informazioni classificate UE a Stati terzi o organizzazioni internazionali: livello 1 cooperazione

    PROCEDURE

    1. La facoltà di decidere la trasmissione di informazioni classificate UE a paesi che non sono membri sull'Unione europea o ad altre organizzazioni internazionali la cui politica in materia di sicurezza e la relativa normativa sono paragonabili a quelle dell'UE spetta alla Commissione in quanto Collegio.

    2. In attesa che venga concluso un accordo sulla sicurezza, il membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza è competente per l'esame delle richieste di trasmissione di informazioni classificate UE.

    3. Il membro della Commissione a ciò preposto deve:

    — 
    chiedere il parere degli originatori delle informazioni classificate UE da trasmettere,
    — 
    stabilire i necessari contatti con gli organismi preposti alla sicurezza degli Stati o organizzazioni internazionali che ne sono i destinatari, per verificare l'idoneità della loro politica e normativa in materia di sicurezza a garantire che le informazioni classificate comunicate siano protette conformemente alle presenti norme di sicurezza,
    — 
    chiedere il parere del gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza quanto alla fiducia che può essere riposta negli Stati o organismi internazionali che ne sono destinatari.

    4. Il membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza deve inoltrare alla Commissione la richiesta e il parere formulato dal gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza.

    NORME DI SICUREZZA CHE DEVONO ESSERE APPLICATE DAI DESTINATARI

    5. Il membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza notifica agli Stati o alle organizzazioni internazionali destinatari la decisione della Commissione di autorizzare la comunicazione di informazioni classificate UE.

    6. La decisione prende effetto soltanto previa garanzia scritta da parte dei destinatari che:

    — 
    l'informazione sarà utilizzata ai soli scopi concordati,
    — 
    sarà protetta conformemente alle presenti norme di sicurezza e in particolare alle disposizioni speciali riportate qui di seguito.

    7.   Personale

    a) 

    Il numero di funzionari aventi accesso alle informazioni classificate UE è rigorosamente limitato, secondo il principio della necessità di sapere, alle persone le cui funzioni lo richiedano.

    b) 

    Tutti i funzionari o cittadini autorizzati ad accedere alle informazioni classificate ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore sono in possesso di un attestato per un determinato grado di protezione o dell'equivalente nulla osta di sicurezza l'uno e l'altro emessi dal proprio governo nazionale.

    8.   Trasmissione di documenti

    a) 

    Le procedure pratiche per la trasmissione di documenti sono decise mediante accordo. In attesa della conclusione di tale accordo si applicano le disposizioni della sezione 21. L'accordo dovrà fornire in particolare indicazioni precise sulle sezioni dell'Ufficio di registrazione a cui devono essere inoltrate le informazioni classificate UE.

    b) 

    Se l'autorizzazione della Commissione riguarda la comunicazione di informazioni classificate anche di grado ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ , lo Stato o l'organizzazione internazionale che ne sono destinatari istituiscono un ufficio centrale di registrazione UE, eventualmente suddiviso in sottosezioni. Tali sottosezioni devono applicare disposizioni rigorosamente equivalenti a quelle della sezione 22 delle presenti disposizioni in materia di sicurezza.

    9.   Registrazione

    Non appena riceve un documento classificato ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore, l'ufficio di registrazione lo annota in un registro speciale dell'organizzazione, suddiviso in colonne per la data di ricezione, dettagli del documento (data, numero di riferimento e di copia), la classificazione, il titolo, il nome o la qualifica del ricevente, la data di ritorno della ricevuta e la data di rinvio del documento all'originatore UE o dell'avvenuta distruzione.

    10.   Distruzione

    a) 

    I documenti classificati UE vengono distrutti secondo le istruzioni riportate nella sezione 22 delle presenti disposizioni in materia di sicurezza. L'avvenuta distruzione di documenti classificati ►M2  SECRET UE ◄ e ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ è attestata con certificati inviati in copia all'ufficio di registrazione UE che li aveva trasmessi.

    b) 

    I documenti classificati UE sono inclusi nei programmi di distruzione d'emergenza predisposti per i documenti classificati degli organismi destinatari.

    11.   Protezione dei documenti

    Non sarà tralasciata alcuna misura che possa impedire l'accesso di persone non autorizzate alle informazioni classificate UE.

    12.   Copie, traduzioni ed estratti

    È vietato fotocopiare o tradurre un documento classificato ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o ►M2  SECRET UE ◄ , oppure estrarne brani senza l'autorizzazione del responsabile della sicurezza, che registrerà e controllerà copie, traduzioni o estratti apponendovi, se necessario, una stampigliatura.

    La riproduzione o traduzione di un documento classificato ►M2  TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ◄ può essere autorizzata soltanto dall'autorità d'origine, che preciserà il numero di copie autorizzate; se non è possibile risalire a tale autorità, la richiesta è deferita al servizio di sicurezza della Commissione.

    13.   Violazioni della sicurezza

    In caso di violazione, presunta o reale, delle norme di sicurezza per un documento classificato UE, si dovrebbe immediatamente procedere, fatta salva la conclusione di un accordo in materia di sicurezza, a:

    a) 

    effettuare un'indagine per accertare le circostanze di detta violazione;

    b) 

    informare il servizio di sicurezza della Commissione, l'autorità nazionale competente in materia di sicurezza e l'autorità d'origine o dichiarare esplicitamente, se del caso, che quest'ultima non è stata informata;

    c) 

    adottare misure concrete per limitare al minimo gli effetti della violazione;

    d) 

    riesaminare e applicare le misure atte ad impedire nuovi episodi di questo tipo;

    e) 

    porre in atto tutte le misure raccomandate dal servizio di sicurezza della Commissione per impedire il verificarsi di nuovi episodi.

    14.   Ispezioni

    Il servizio di sicurezza della Commissione sarà autorizzato, con il consenso degli Stati o delle organizzazioni internazionali interessati, ad effettuare una valutazione dell'efficacia delle misure prese a protezione delle informazioni classificate UE che sono state comunicate a terzi.

    15.   Relazioni

    Fatta salva la conclusione di accordi in materia di sicurezza, gli Stati o le organizzazioni internazionali dovrebbero, fintanto che detengono informazioni classificate UE, presentare una relazione annuale a conferma del rispetto delle presenti disposizioni in materia di sicurezza, entro una data specificata al momento in cui è stata autorizzata la comunicazione dell'informazione.




    Appendice 4

    Linee direttrici per la comunicazione di informazioni classificate UE a Stati terzi o organizzazioni internazionali: livello 2 cooperazione

    PROCEDURE

    1. La facoltà di comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi o organizzazioni internazionali la cui politica e normativa di sicurezza sono molto diverse da quelle dell'UE spetta all'originatore. La facoltà di decidere la trasmissione di informazioni classificate UE all'interno della Commissione spetta alla Commissione in quanto Collegio.

    2. In linea di principio, è limitata alle informazioni classificate fino al grado ►M2  SECRET UE ◄ compreso; ne sono escluse le informazioni classificate protette da speciali contrassegni di sicurezza.

    3. In attesa che venga concluso un accordo sulla sicurezza, il membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza è competente per l'esame delle richieste di trasmissione di informazioni classificate UE.

    4. Il membro della Commissione a ciò preposto deve:

    — 
    chiedere il parere degli originatori delle informazioni classificate UE da trasmettere,
    — 
    stabilire i necessari contatti con gli organismi preposti alla sicurezza degli Stati o organizzazioni internazionali destinatari per avere informazioni sulla loro politica e la loro normativa in materia di sicurezza e in particolare per compilare una tabella in cui sono messe a confronto le classificazioni applicate nell'UE e quelle dello Stato o dell'organizzazione interessata,
    — 
    organizzare una riunione del gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza o, se necessario con la procedura di approvazione tacita, indagare presso le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza per ottenere il parere gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza.

    5. Il parere del gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza deve riguardare:

    — 
    la fiducia che si può riporre negli Stati o organizzazioni internazionali destinatari allo scopo di valutare i rischi di sicurezza che corrono l'UE o gli Stati membri,
    — 
    la valutazione della capacità dei destinatari di proteggere le informazioni classificate e comunicate dall'UE,
    — 
    le proposte circa le procedure pratiche per il trattamento delle informazioni classificate UE (fornendo versioni parziali di un testo, per esempio) e dei documenti trasmessi (mantenendo o cancellando le diciture di classificazione UE, contrassegni specifici ecc.),
    — 
    il declassamento o la declassificazione prima che le informazioni siano comunicate agli Stati o organizzazioni internazionali destinatari.

    6. Il membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza deve inoltrare alla Commissione la richiesta e il parere formulato dal gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza.

    NORME DI SICUREZZA CHE DEVONO ESSERE APPLICATE DAI DESTINATARI

    7. Il membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza notifica agli Stati o alle organizzazioni internazionali destinatari la decisione della Commissione di autorizzare la comunicazione di informazioni classificate UE e le restrizioni relative a quest'ultime.

    8. La decisione prende effetto soltanto previa garanzia scritta da parte dei destinatari che:

    — 
    l'informazione sarà utilizzata ai soli scopi concordati,
    — 
    sarà protetta conformemente alle disposizioni della Commissione.

    9. Si applicano le norme di protezione di seguito esposte a meno che la Commissione, sentito il parere tecnico del Gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza, decida di adottare una particolare procedura per il trattamento dei documenti classificati UE (cancellando la menzione della classificazione UE, contrassegni specifici ecc.).

    10.   Personale

    a) 

    Il numero dei funzionari aventi accesso alle informazioni classificate UE è rigorosamente ristretto, secondo il principio della necessità di sapere, alle persone le cui funzioni lo richiedono.

    b) 

    Tutti i funzionari o i cittadini autorizzati ad accedere alle informazioni classificate comunicate dalla Commissione devono avere un nulla osta di sicurezza o un'autorizzazione nazionale per accedere a un determinato livello equivalente a quello dell'UE, secondo la definizione di cui alla tabella comparativa.

    c) 

    I nulla osta di sicurezza o autorizzazioni nazionali sono inviati per informazione al ►M3  direttore della direzione della sicurezza della Commissione ◄ .

    11.   Trasmissione di documenti

    Le procedure pratiche per la trasmissione di documenti sono decise mediante accordo. In attesa della conclusione di tale accordo si applicano le disposizioni della sezione 21. L'accordo dovrà specificare in particolare gli uffici di registrazione ai quali devono essere inoltrate le informazioni classificate UE e gli indirizzi esatti ai quali devono essere inoltrati i documenti nonché il corriere o i servizi postali usati per la trasmissione delle informazioni classificate UE.

    12.   Registrazione al momento dell'arrivo

    La NSA dello Stato destinatario o il suo equivalente, che riceve le informazioni classificate inviate dalla Commissione a nome del proprio governo, ovvero l'ufficio di sicurezza dell'organizzazione internazionale destinataria, istituisce uno speciale registro per annotare le informazioni classificate UE all'atto del ricevimento. Il registro contiene colonne con l'indicazione della data, dettagli del documento (data, sigla e numero di esemplari), classificazione, titolo, nome o titolo del destinatario, data del ritorno della ricevuta e la data del rinvio del documento all'UE o quella della distruzione del documento.

    13.   Rinvio dei documenti

    Il destinatario che rinvia un documento classificato alla Commissione, procede come indicato al precedente paragrafo «Trasmissione di documenti».

    14.   Protezione

    a) 

    I documenti che non sono in uso, sono custoditi in un contenitore di sicurezza omologato per la custodia di materiali dello stesso grado di classificazione, classificati a livello nazionale. Il contenitore non reca indicazioni del contenuto che è accessibile soltanto a persone autorizzate a trattare informazioni classificate UE. Per quanto riguarda le serrature a combinazione, questa è nota soltanto ai funzionari dello Stato o dell'organizzazione che sono autorizzati ad accedere alle informazioni classificate UE custodite nel contenitore ed è sostituita ogni sei mesi o quando un funzionario viene trasferito, oppure se a uno dei funzionari che conoscono la combinazione viene ritirato il nulla osta di sicurezza o se vi è un rischio di violazione.

    b) 

    I documenti classificati UE sono tolti dal contenitore di sicurezza solo dai funzionari che hanno ricevuto il nulla osta per l'accesso ai documenti classificati UE e hanno necessità di sapere. Essi sono responsabili della custodia sicura dei documenti finché ne sono in possesso e in particolare garantiscono che nessuna persona non autorizzata abbia accesso ai documenti. Assicurano anche che i documenti siano custoditi in un contenitore di sicurezza quando hanno finito di consultarli e al di fuori dell'orario di lavoro.

    c) 

    Non è permesso fare fotocopie di un documento classificato ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o di grado superiore né trarne estratti senza l'autorizzazione del Servizio di sicurezza della Commissione.

    d) 

    È necessario che la procedura per una rapida e totale distruzione dei documenti in caso di emergenza sia definita e confermata in collaborazione con il servizio di sicurezza della Commissione.

    15.   Sicurezza materiale

    a) 

    Quando non sono usati, i contenitori di sicurezza adibiti alla custodia dei documenti classificati UE devono essere chiusi a chiave in permanenza.

    b) 

    Il personale addetto alla manutenzione o alle pulizie che deve entrare o lavorare in una stanza in cui sono situati i contenitori di sicurezza deve essere scortato continuamente da un membro del servizio di sicurezza dello Stato o dell'organizzazione o dal funzionario che è direttamente responsabile per la supervisione della sicurezza della stanza stessa.

    c) 

    Al di fuori dell'orario di lavoro normale (la notte, nei fine settimana e nei giorni festivi) i contenitori di sicurezza che custodiscono documenti classificati UE sono protetti da una guardia o da un sistema d'allarme automatico.

    16.   Violazioni della sicurezza

    Se si è verificata o si sospetta che si sia verificata una violazione della sicurezza relativamente a un documento classificato UE occorre immediatamente provvedere a:

    a) 

    inviare subito una relazione al servizio di sicurezza della Commissione o alla NSA dello Stato membro che ha preso l'iniziativa di inviare documenti (con copia al servizio di sicurezza della Commissione);

    b) 

    condurre un'inchiesta al termine della quale è presentata al servizio di sicurezza una relazione completa [cfr. a) supra]. Sono poi adottate le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

    17.   Ispezioni

    Il servizio di sicurezza della Commissione sarà autorizzato, con il consenso degli Stati o delle organizzazioni internazionali interessati, ad effettuare una valutazione dell'efficacia delle misure prese a protezione delle informazioni classificate UE che sono state comunicate a terzi.

    18.   Relazioni

    Fatta salva la conclusione di accordi in materia di sicurezza, gli Stati o le organizzazioni internazionali dovrebbero, fintanto che detengono informazioni classificate UE, presentare una relazione annuale a conferma del rispetto delle presenti disposizioni in materia di sicurezza, entro una data specificata al momento in cui è stata autorizzata la comunicazione dell'informazione.




    Appendice 5

    Linee direttrici per la comunicazione di informazioni classificate UE a Stati terzi o organizzazioni internazionali: livello 3 cooperazione

    PROCEDURE

    1. Occasionalmente, in circostanze particolari, è possibile che la Commissione intenda cooperare con Stati o organizzazioni che non possono dare le garanzie richieste dalle presenti disposizioni in materia di sicurezza ma che tale cooperazione richieda la comunicazione di informazioni classificate UE.

    2. La facoltà di comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi o organizzazioni internazionali la cui politica e normativa di sicurezza sono molto diverse da quelle dell'UE spetta all'originatore. La facoltà di decidere la trasmissione di informazioni classificate UE all'interno della Commissione spetta alla Commissione in quanto Collegio.

    In linea di principio, è limitata alle informazioni classificate fino al grado ►M2  SECRET UE ◄ compreso; ne sono escluse le informazioni classificate protette da speciali contrassegni di sicurezza.

    3. La Commissione valuta se comunicare le informazioni classificate, considera la necessità di sapere dei destinatari e decide quali informazioni classificate possano essere comunicate.

    4. Se la Commissione è favorevole, il membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza:

    — 
    chiedere il parere degli originatori delle informazioni classificate UE da trasmettere,
    — 
    organizzare una riunione del gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza o, se necessario con la procedura di approvazione tacita, indagare presso le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza per ottenere il parere gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza.

    5. Il parere del gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza deve riguardare:

    a) 

    una valutazione dei rischi di sicurezza corsi dall'UE o dagli Stati membri;

    b) 

    il grado di classificazione delle informazioni che possono essere comunicate;

    c) 

    il declassamento o la declassificazione prima di comunicare le informazioni;

    d) 

    le procedure per il trattamento dei documenti da divulgare (vedi il paragrafo successivo);

    e) 

    sui metodi di trasmissione (servizi postali, sistemi di telecomunicazioni pubblici o protetti, valigia diplomatica, corrieri autorizzati, ecc.).

    6. I documenti comunicati a Stati o organizzazioni che rientrano in questa appendice sono predisposti, in linea di massima, senza un riferimento alla fonte o a una classificazione UE. Il gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza può raccomandare:

    — 
    l'uso di un contrassegno o codice specifico,
    — 
    l'uso di un sistema di classificazione specifico che rapporta la sensibilità delle informazioni alle necessarie misure di controllo dei metodi usati dal destinatario per trasmettere i documenti.

    7. Il ►M3  membro della Commissione competente in materia di sicurezza ◄ inoltra alla Commissione, affinché quest'ultima prenda una decisione, il parere formulato dal gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza.

    8. Dopo che la Commissione ha approvato la comunicazione di informazioni classificate UE e le procedure pratiche di attuazione, il servizio di sicurezza della Commissione stabilisce i necessari contatti con l'organismo preposto alla sicurezza dello Stato o organizzazione interessati per facilitare l'applicazione delle misure di sicurezza prospettate.

    9. Il membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza informa gli Stati membri sulla natura e la classificazione delle informazioni, elencando le organizzazioni e gli Stati ai quali queste possono essere comunicate, secondo quanto deciso dalla Commissione.

    10. Il servizio di sicurezza della Commissione prende le misure necessarie per facilitare la valutazione di qualsiasi possibile danno e la revisione delle procedure.

    In caso di mutamento delle condizioni di cooperazione, la Commissione deve procedere a un riesame della materia.

    NORME DI SICUREZZA CHE DEVONO ESSERE APPLICATE DAI DESTINATARI

    11. Il membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza notifica agli Stati o alle organizzazioni internazionali destinatari la decisione della Commissione di autorizzare la comunicazione di informazioni classificate UE, unitamente alle norme di protezione dettagliate proposte dal gruppo consultivo della Commissione per le politiche della sicurezza e approvata dalla Commissione stessa.

    12. La decisione entra in vigore soltanto quando i destinatari danno assicurazione scritta:

    — 
    di non destinare le informazioni a un uso diverso dalla cooperazione decisa dalla Commissione,
    — 
    di dare alle informazioni la protezione richiesta dalla Commissione,

    13.   Trasmissione di documenti

    a) 

    Le procedure pratiche per la trasmissione di documenti sono concordate tra il servizio sicurezza della Commissione e gli organi preposti alla sicurezza degli Stati e organizzazioni internazionali destinatari. In particolare devono essere specificati gli indirizzi esatti per l'invio dei documenti.

    b) 

    I documenti classificati ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ e gradi superiori sono trasmessi in doppia busta. La busta interna reca lo specifico timbro o codice convenuto e la menzione della classificazione particolare che è stata approvata per il documento. A ciascun documento classificato è acclusa una ricevuta. La ricevuta, di per sé non classificata, cita soltanto i dettagli del documento (sigla, data, numero di esemplari) e la lingua, ma non il titolo.

    c) 

    La busta interna è posta in un'altra busta che reca il numero del plico per consentire il rilascio di una ricevuta. La busta esterna non reca alcuna classificazione di sicurezza.

    d) 

    Ai corrieri è sempre fornita una ricevuta con il numero del plico.

    14.   Registrazione al momento dell'arrivo

    La NSA dello Stato destinatario o il suo equivalente, che riceve le informazioni classificate inviate dalla Commissione per conto del suo governo, ovvero l'ufficio di sicurezza dell'organizzazione internazionale destinataria, istituisce uno speciale registro per annotare le informazioni classificate UE all'atto del ricevimento. Il registro è suddiviso in colonne che riportano l'indicazione della data, i dettagli del documento (data, sigla e numero di esemplari), la classificazione, il titolo, il nome o titolo del destinatario, la data del ritorno della ricevuta e la data del rinvio del documento all'UE o quella della distruzione del documento.

    15.   Utilizzazione e protezione delle informazioni classificate scambiate

    a) 

    Le informazioni a livello ►M2  SECRET UE ◄ sono trattate da funzionari specificamente designati che sono autorizzati ad avere accesso alle informazioni aventi tale classificazione. Sono custodite in armadi di sicurezza di buona qualità che possono essere aperti soltanto da persone autorizzate ad avere accesso alle informazioni che contengono. I luoghi in cui detti armadi sono situati sono sorvegliati costantemente; un sistema di verifica garantisce che possono entrarvi soltanto le persone debitamente autorizzate. Le informazioni di livello ►M2  SECRET UE ◄ sono inviate per valigia diplomatica, servizi postali e servizi di telecomunicazioni protetti. Un documento ►M2  SECRET UE ◄ può essere copiato soltanto con l'accordo scritto dell'autorità d'origine. Tutte le copie sono registrate e controllate. Per tutte le operazioni relative a documenti ►M2  SECRET UE ◄ sono rilasciate ricevute.

    b) 

    Le informazioni di livello ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ sono trattate da funzionari debitamente designati e autorizzati a conoscere l'argomento. I documenti sono custoditi in armadi di sicurezza chiusi a chiave in luoghi controllati.

    Le informazioni di livello ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ sono inviate per valigia diplomatica, servizi postali militari e telecomunicazioni protette. L'organismo destinatario può farne copie, annotando il relativo numero e la distribuzione in appositi registri.

    c) 

    Le informazioni di livello ►M2  RESTREINT UE ◄ sono trattate in luoghi non accessibili a personale non autorizzato e custodite in contenitori chiusi a chiave. I documenti possono essere inviati tramite i servizi postali pubblici come plico raccomandato in doppia busta; in casi di emergenza durante le operazioni, tramite sistemi di telecomunicazioni pubblici non protetti. I destinatari possono fotocopiarli.

    d) 

    Le informazioni non classificate non richiedono speciali misure di protezione e possono essere inviate per posta e tramite i sistemi pubblici di telecomunicazioni. I destinatari possono copiarle.

    16.   Distruzione

    I documenti che non servono più devono essere distrutti. Nel caso di documenti ►M2  RESTREINT UE ◄ E ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ , viene inserita una nota nei registri speciali. Nel caso di documenti del livello ►M2  SECRET UE ◄ , sono rilasciati certificati di distruzione firmati da due testimoni della distruzione.

    17.   Violazioni della sicurezza

    Se informazioni di livello ►M2  CONFIDENTIEL UE ◄ o ►M2  SECRET UE ◄ sono compromesse o se vi è un sospetto in tal senso, la NSA dello Stato o il capo del servizio di sicurezza dell'organizzazione conduce un'inchiesta per appurare le circostanze della violazione e notifica i risultati dell'inchiesta al servizio di sicurezza della Commissione. Si adottano quindi i provvedimenti atti a migliorare le procedure o i metodi di custodia inadeguati che possano essere all'origine della violazione.




    Appendice 6



    ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

    CCAC

    Commissione consultiva per gli acquisti e i contratti

    CrA

    Autorità Crypto

    CISO

    Responsabile della sicurezza informatica a livello centrale

    COMPUSEC

    Sicurezza informatica

    COMSEC

    Sicurezza delle comunicazioni

    CSD

    ►M3  Direzione della Sicurezza della Commissione ◄

    ▼M4

    DSA

    Autorità di sicurezza designata (Designated Security Authority)

    ▼M1

    ESDP

    Politica europea di sicurezza e di difesa

    ▼M4

    FSC

    Nulla osta di sicurezza dei luoghi (Facility Security Clearance)

    FSO

    Responsabile della sicurezza dei luoghi (Facility Security Officer)

    ▼M1

    ICUE

    Informazioni classificate UE

    IA

    Autorità INFOSEC

    INFOSEC

    Sicurezza dell'informazione

    IO

    Proprietario delle informazioni

    ISO

    Organizzazione internazionale di normalizzazione

    TI

    Tecnologie dell'informazione

    LISO

    Responsabile della sicurezza informatica a livello locale

    LSO

    Responsabile della sicurezza a livello locale

    MSO

    Responsabile della sicurezza della riunione

    NSA

    Autorità nazionali di sicurezza

    PC

    Personal Computer

    ▼M4

    PSC

    Nulla osta di sicurezza del personale (Personnel Security Clearance)

    ▼M1

    RCO

    Funzionario di controllo dell'ufficio di registrazione

    SAA

    Autorità di accreditamento in materia di sicurezza

    ▼M4

    SAL

    Disposizioni sugli aspetti di sicurezza (Security Aspects Letter)

    SCG

    Guida alla classificazione di sicurezza (Security Classification Guide)

    ▼M1

    SecOPS

    Procedure operative di sicurezza

    SSRS

    Dichiarazione relativa ai requisiti di sicurezza specifici del sistema

    TA

    Autorità Tempest

    TSO

    Proprietario dei sistemi tecnici

    ▼M5




    DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1049/2001 ( 16 ) relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

    (2)

    A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, questo regolamento, che fissa i principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti, prevede all'articolo 18 che ogni istituzione adatti il proprio regolamento interno alle disposizioni del suddetto regolamento.



    Articolo 1

    Destinatari

    I cittadini dell'Unione e le persone fisiche o giuridiche che risiedano o abbiano la sede sociale in uno Stato membro esercitano il diritto d'accesso ai documenti della Commissione a titolo delle disposizioni dell'articolo 255, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001 secondo le procedure di cui alle presenti disposizioni. Il diritto d'accesso riguarda i documenti detenuti dalla Commissione, ossia da essa prodotti o ricevuti ed in suo possesso.

    In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, i cittadini di paesi terzi che non risiedono in uno Stato membro e le persone giuridiche che non hanno la sede sociale in uno degli Stati membri godono del diritto d'accesso ai documenti della Commissione alle stesse condizioni dei destinatari di cui all'articolo 255, paragrafo 1 del trattato.

    Tuttavia, ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 1 del trattato, queste persone non avranno la facoltà di presentare reclamo presso il Mediatore europeo. Ma, qualora la Commissione rifiuti del tutto o in parte l'accesso ad un documento dopo una domanda di conferma, esse possono inoltrare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, conformemente alle disposizioni dell'articolo 230, quarto comma, del trattato.

    Articolo 2

    Domande d'accesso

    Le domande di accesso a un documento sono presentate per posta, telefax o posta elettronica al Segretariato generale della Commissione, alla direzione generale o al servizio competente. Gli indirizzi ai quali devono essere inviate le domande sono pubblicati nella guida pratica di cui all'articolo 8 delle presenti disposizioni.

    La Commissione risponde alle domande d'accesso, iniziali e di conferma, entro quindici giorni lavorativi dalla data di registrazione della domanda. Nel caso di domande complesse o relative a documenti voluminosi questo termine può essere prorogato di altri quindici giorni lavorativi. Qualsiasi prolungamento del termine deve essere motivato e comunicato previamente al richiedente.

    Nel caso di domanda poco precisa di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione invita il richiedente a fornire informazioni complementari che permettano di identificare i documenti chiesti; il termine di risposta inizia soltanto dal momento in cui l'istituzione dispone di queste informazioni.

    Qualsiasi decisione negativa, anche solo in parte, indica il motivo del rifiuto fondato su una delle eccezioni enumerate all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e informa il richiedente dei mezzi di ricorso a sua disposizione.

    Articolo 3

    Esame delle domande iniziali

    Fatto salvo l'articolo 9 delle presenti disposizioni, al momento della registrazione della domanda, al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento, a meno che la risposta sia inviata a giro di posta.

    L'avviso di ricevimento e la risposta sono inviati per iscritto, eventualmente anche con mezzi elettronici.

    Il richiedente è informato del seguito riservato alla sua domanda o dal direttore generale o dal capo servizio interessato dalla domanda o da un direttore designato a tal fine nell'ambito del Segretariato generale o da un direttore designato nell'ambito dell'OLAF in caso di domanda riguardante documenti relativi alle attività dell'OLAF di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione ( 17 ) che istituisce l'OLAF o dal funzionario designato a tal fine.

    Qualsiasi risposta, anche parzialmente negativa, dovrà informare il richiedente del suo diritto di presentare, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta, una domanda di conferma presso il Segretario generale della Commissione o presso il direttore dell'OLAF, quando la domanda di conferma riguarda documenti relativi alle attività dell'OLAF di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom.

    Articolo 4

    Trattamento delle domande di conferma

    Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno della Commissione, il potere di prendere le decisioni riguardanti le domande di conferma è delegato al Segretario generale. Tuttavia, quando la domanda di conferma riguarda documenti relativi alle attività dell'OLAF di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, la decisione è delegata al direttore dell'OLAF.

    La direzione generale o il servizio assistono il Segretariato generale nella preparazione della decisione. La decisione è presa previo accordo del Servizio giuridico.

    La decisione è presa dal Segretario generale o dal direttore dell'OLAF previo accordo del Servizio giuridico.

    Al richiedente è comunicata per iscritto, eventualmente con mezzi elettronici, la decisione che lo informa del suo diritto di inoltrare un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado o di depositare un reclamo presso il Mediatore europeo.

    Articolo 5

    Consultazioni

    1.  Quando la Commissione riceve una domanda d'accesso ad un documento che detiene ma che proviene da un terzo, la direzione generale o il servizio depositari del documento verificano l'applicabilità delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Se il documento chiesto è classificato ai sensi delle norme di sicurezza della Commissione, si applica l'articolo 6 delle presenti disposizioni.

    2.  Se, al termine di quest'esame, la direzione generale o il servizio depositari ritengono che l'accesso al documento chiesto debba essere rifiutato ai sensi di una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, al richiedente è inviata una risposta negativa senza consultazione dell'autore terzo.

    3.  La direzione generale o il servizio depositari danno seguito favorevole alla domanda senza consultare l'autore terzo quando:

    a) 

    il documento chiesto è già stato divulgato sia dal suo autore, sia ai sensi del regolamento o di disposizioni simili;

    b) 

    la divulgazione, eventualmente parziale, del suo contenuto non pregiudica palesemente gli interessi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

    4.  In tutti gli altri casi, l'autore terzo è consultato. In particolare, qualora la domanda d'accesso riguarda un documento proveniente da uno Stato membro, la direzione generale o il servizio depositari consultano l'autorità d'origine quando:

    a) 

    il documento è stato trasmesso alla Commissione prima della data d'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001;

    b) 

    lo Stato membro ha chiesto alla Commissione di non divulgare il documento senza il suo accordo preliminare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

    5.  L'autore terzo consultato dispone di un termine di risposta che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi ma che deve permettere alla Commissione di rispettare i suoi termini di risposta. In mancanza di risposta entro il termine fissato, o quando il terzo è irreperibile o non identificabile, la Commissione delibera conformemente al regime di eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, considerando gli interessi legittimi del terzo sulla base degli elementi di cui dispone.

    6.  Nel caso in cui la Commissione preveda di accordare l'accesso ad un documento contro il parere esplicito del suo autore, essa informa quest'ultimo della sua intenzione di divulgare il documento dopo un periodo di dieci giorni lavorativi e richiama la sua attenzione sui mezzi di ricorso che sono a sua disposizione per opporsi alla divulgazione.

    7.  Quando uno Stato membro riceve una richiesta d'accesso ad un documento che proviene dalla Commissione, può rivolgersi, per consultazione, al Segretariato generale, che dovrà identificare la direzione generale o il servizio responsabile del documento all'interno della Commissione. La direzione generale o il servizio autore del documento risponderà a questa domanda previa consultazione del Segretariato generale.

    Articolo 6

    Trattamento delle domande d'accesso ai documenti classificati

    Quando una domanda d'accesso riguarda un documento sensibile come definito all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001, o un altro documento classificato ai sensi delle norme di sicurezza della Commissione, la domanda sarà istruita da funzionari autorizzati a prendere conoscenza del documento in questione.

    Qualsiasi decisione di rifiuto dell'accesso a tutto o parte di un documento classificato sarà motivata sulla base delle eccezioni enumerate all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Se risulta che l'accesso al documento chiesto non può essere rifiutato in base a tali eccezioni, il funzionario che tratta la domanda farà in modo che si proceda alla declassificazione del documento prima di trasmetterlo al richiedente.

    Per accordare l'accesso ad un documento sensibile sarà tuttavia chiesto l'accordo dell'autorità d'origine.

    Articolo 7

    Esercizio del diritto d'accesso

    I documenti sono inviati per posta, telefax o, se disponibile, per posta elettronica, secondo la domanda. In caso di documenti voluminosi o di documenti difficili da trattare, il richiedente può essere invitato a venire a consultare i documenti sul posto. La consultazione è gratuita.

    Se il documento è stato pubblicato, la risposta consiste nel dare i riferimenti di pubblicazione e/o il luogo dove il documento è disponibile e, se necessario, l'indirizzo del documento nel sito EUROPA.

    In caso di richiesta di documenti di più di venti pagine, può essere addebitato al richiedente un compenso di 0,10 EUR per pagina, maggiorato delle spese di porto. Le spese inerenti ad altri supporti saranno decise caso per caso ma non eccederanno un importo ragionevole.

    Articolo 8

    Agevolazioni per l'accesso ai documenti

    1.  La copertura del registro di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001 sarà gradualmente ampliata. Sarà pubblicata nella pagina principale del sito EUROPA.

    Il registro contiene il titolo del documento (nelle lingue nelle quali è disponibile), il numero e gli altri riferimenti utili, l'indicazione dell'autore e la data di produzione o di adozione.

    Una pagina di istruzioni (in tutte le lingue ufficiali) informa il pubblico sul modo in cui il documento può essere ottenuto. Se il documento è pubblicato, è disponibile un collegamento con il testo integrale.

    2.  La Commissione elabora una guida pratica destinata ad informare il pubblico dei diritti di cui gode a titolo del regolamento (CE) n. 1049/2001. La guida sarà diffusa in tutte le lingue ufficiali nel sito EUROPA e sotto forma d'opuscolo.

    Articolo 9

    Documenti accessibili d'ufficio al pubblico

    1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai documenti prodotti o ricevuti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001.

    2.  I seguenti documenti sono automaticamente consegnati su domanda e, per quanto possibile, resi direttamente accessibili con mezzi elettronici:

    a) 

    gli ordini del giorno delle riunioni della Commissione;

    b) 

    i verbali ordinari delle riunioni della Commissione, dopo approvazione;

    c) 

    i testi adottati dalla Commissione destinati ad essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

    d) 

    i documenti originari di terzi che sono già stati divulgati dal loro autore o con la sua approvazione;

    e) 

    i documenti già divulgati a seguito di una domanda precedente.

    3.  Quando è chiaro che nessuna delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 è applicabile, i documenti seguenti possono essere diffusi, per quanto possibile con mezzi elettronici, sempre che non riflettano pareri o prese di posizione individuali:

    a) 

    dopo l'adozione di una proposta di atto del Consiglio o del Parlamento europeo e del Consiglio, i documenti preparatori di queste proposte presentati al collegio nel corso del processo d'adozione;

    b) 

    dopo l'adozione di un atto da parte della Commissione in virtù dei poteri d'esecuzione che le sono conferiti, i documenti preparatori di questi atti sottoposti al collegio nel corso del processo d'adozione;

    c) 

    dopo l'adozione da parte della Commissione di un atto in virtù dei suoi poteri propri, nonché di una comunicazione, di una relazione o di un documento di lavoro, i documenti preparatori di questi documenti presentati al collegio nel corso del processo d'adozione.

    Articolo 10

    Organizzazione interna

    I direttori generali e i capi servizio sono competenti per decidere il seguito da dare alle domande iniziali. A tal fine designano un funzionario incaricato di trattare le domande d'accesso e di coordinare la presa di posizione della direzione generale o del servizio interessati.

    Le risposte alle domande iniziali sono comunicate per informazione al Segretariato generale.

    Le domande di conferma sono comunicate per informazione alla direzione generale o al servizio che ha risposto alla domanda iniziale.

    Il Segretariato generale assicura il buon coordinamento e l'applicazione uniforme di queste norme da parte delle direzioni generali e servizi della Commissione. A tal fine, fornisce tutti gli orientamenti e linee direttrici necessari.

    ▼M6




    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI DOCUMENTI

    Considerando quanto segue:

    (1)

    Le attività e le decisioni della Commissione in campo politico, legislativo, tecnico, finanziario e amministrativo si concretizzano tutte, in un determinato momento, nella produzione di documenti.

    (2)

    La gestione di tali documenti deve essere disciplinata da regole da applicare a tutte le direzioni generali e ai servizi assimilati, in quanto i documenti costituiscono il collegamento immediato con le attività in corso e nel contempo la memoria delle attività passate della Commissione, nella sua doppia veste di istituzione e di amministrazione pubblica europea.

    (3)

    Le suddette regole omogenee sono intese a garantire che la Commissione sia in grado in qualsiasi momento di rendere conto del suo operato. Di conseguenza, i documenti e i fascicoli tenuti da una direzione generale o un servizio assimilato devono custodire la memoria dell'istituzione, agevolare lo scambio di informazioni, fornire le prove delle operazioni effettuate e rispondere agli obblighi giuridici degli uffici.

    (4)

    L'attuazione delle suddette regole presuppone la creazione di un'architettura organizzativa idonea e solida, a livello di ogni direzione generale o servizio assimilato, a livello interservizi e a livello della Commissione.

    (5)

    La creazione e l'attuazione di un titolario di classificazione, basato su una nomenclatura che sarà comune per tutti gli uffici della Commissione e che si iscriverà nella gestione per attività dell'istituzione, permetteranno di organizzare i fascicoli e agevoleranno l'accesso ai documenti e la trasparenza.

    (6)

    L'efficace gestione dei documenti costituisce un presupposto indispensabile per una strategia efficace di accesso del pubblico ai documenti della Commissione. Per facilitare l'esercizio di tale diritto di accesso da parte dei cittadini occorre istituire registri contenenti i riferimenti dei documenti formati o ricevuti dalla Commissione.



    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

    — 
    documento: qualsiasi contenuto informativo, formato o ricevuto dalla Commissione, che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione nell'ambito del suo mandato ufficiale, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva),
    — 
    fascicolo: il nucleo intorno al quale sono organizzati i documenti, in funzione delle attività dell'istituzione, a scopo probatorio, giustificativo o informativo e allo scopo di garantire l'efficacia nel lavoro.

    Articolo 2

    Oggetto

    Le presenti disposizioni definiscono i principi della gestione dei documenti.

    La gestione documentaria deve garantire quanto segue:

    — 
    la creazione, la ricezione e la conservazione dei documenti nella debita forma,
    — 
    l'identificazione di ogni documento attraverso segni idonei che permettano di classificarlo, reperirlo e farvi riferimento con facilità,
    — 
    la salvaguardia della memoria dell'istituzione, la conservazione delle prove delle attività svolte e l'adempimento degli obblighi giuridici che incombono agli uffici,
    — 
    l'agevole scambio di informazioni,
    — 
    il rispetto degli obblighi dell'istituzione in materia di trasparenza.

    Articolo 3

    Regole omogenee

    I documenti sono sottoposti alle seguenti operazioni:

    — 
    registrazione,
    — 
    classificazione,
    — 
    conservazione,
    — 
    trasferimento dei fascicoli negli archivi storici.

    Queste operazioni sono effettuate secondo regole omogenee da applicarsi uniformemente da tutte le direzioni generali e i servizi assimilati della Commissione.

    Articolo 4

    Registrazione

    Qualsiasi documento, a prescindere dal suo supporto, nel momento della sua ricezione o della sua elaborazione formale nell'ambito di un ufficio, è oggetto di un'analisi volta a determinare il trattamento che gli sarà riservato e, quindi, l'eventuale obbligo di registrazione.

    Ogni documento formato o ricevuto da un ufficio della Commissione deve essere registrato quando contiene un'informazione rilevante non effimera e/o possa dare origine ad un intervento o ad un'attività di controllo della sua gestione da parte della Commissione o di uno dei suoi uffici. Se si tratta di un documento formato, la registrazione è effettuata dall'ufficio autore nel sistema pertinente. Se si tratta di un documento ricevuto, la registrazione è effettuata dall'ufficio destinatario. Ogni ulteriore trattazione dei documenti così registrati fa riferimento alla registrazione iniziale.

    La registrazione deve permettere di identificare in modo chiaro e certo qualsiasi documento formato o ricevuto dalla Commissione o da un suo ufficio in modo da garantire che l'origine e le varie fasi della gestione del documento stesso possano essere ricostituite durante il suo ciclo di vita.

    Essa implica l'istituzione di registri che contengono i riferimenti dei documenti.

    Articolo 5

    Classificazione

    Le direzioni generali e i servizi assimilati redigono un titolario di classificazione corrispondente alle rispettive esigenze specifiche.

    Il titolario di classificazione, accessibile per via informatica, deriva da una nomenclatura comune definita dal segretariato generale per l'insieme degli uffici della Commissione. Tale nomenclatura si integra nella gestione per attività della Commissione.

    I documenti registrati sono organizzati in fascicoli. Per ogni affare di competenza della direzione generale o del servizio assimilato è costituito un solo fascicolo ufficiale. Ogni fascicolo ufficiale deve essere completo e deve corrispondere all'attività dell'ufficio responsabile dell'affare in questione.

    La creazione di un fascicolo e la sua classificazione secondo il titolario proprio ad una direzione generale o servizio assimilato spetta all'ufficio responsabile del settore cui si riferisce il fascicolo, secondo modalità pratiche da definirsi da ciascuna direzione generale o servizio assimilato.

    Articolo 6

    Conservazione

    Ogni direzione generale o servizio assimilato, oltre ad assicurare la protezione materiale dei documenti che si trovano sotto la sua responsabilità e la loro accessibilità a breve e medio termine, deve essere in grado di produrre o di ricostituire i fascicoli di cui tali documenti fanno parte.

    Le regole amministrative e gli obblighi giuridici determinano la durata minima di conservazione di un documento.

    Ogni direzione generale o servizio assimilato definisce la propria struttura organizzativa interna ai fini della conservazione dei propri fascicoli. La durata minima di conservazione all'interno dei propri uffici tiene conto di una lista comune definita, per tutta la Commissione, dalle modalità d'applicazione di cui all'articolo 12.

    Articolo 7

    Preselezione e trasferimento negli archivi storici

    Fatti salvi i termini minimi di conservazione di cui all'articolo 6, i centri di gestione dei documenti, di cui all'articolo 9, procedono regolarmente, in collaborazione con gli uffici responsabili dei fascicoli, alla preselezione dei documenti e dei fascicoli che possono essere trasferiti successivamente negli archivi storici della Commissione. Dopo aver valutato le proposte, gli archivi storici possono rifiutare il trasferimento dei documenti o dei fascicoli. Le decisioni di rifiuto sono motivate e vengono comunicate all'ufficio interessato.

    I fascicoli e i documenti che gli uffici non hanno più la necessità di conservare sono trasmessi agli archivi storici della Commissione entro quindici anni dalla loro produzione, tramite il centro di gestione dei documenti e sotto l'autorità del direttore generale. Tali fascicoli o documenti sono successivamente sottoposti ad una cernita, secondo regole stabilite nelle modalità d'applicazione di cui all'articolo 12, allo scopo di separare i documenti e i fascicoli da conservare da quelli sprovvisti di qualsiasi interesse amministrativo o storico.

    Gli archivi storici dispongono di magazzini speciali per la conservazione dei fascicoli e dei documenti loro trasferiti. A richiesta, mettono i documenti e i fascicoli a disposizione della direzione generale o del servizio assimilato di cui sono originali.

    Articolo 8

    Documenti soggetti a classifica di sicurezza

    I documenti soggetti a classifica di sicurezza (classificazione UE) sono trattati nel rispetto delle regole in vigore in materia di sicurezza.

    Articolo 9

    Centri di gestione dei documenti

    Tenendo conto della sua struttura e dei suoi limiti, ogni direzione generale o servizio assimilato istituisce o conserva uno o più centri di gestione dei documenti.

    Detti centri hanno il compito di garantire che i documenti formati o ricevuti dalla loro direzione generale o servizio assimilato siano gestiti nel rispetto delle regole prestabilite.

    Articolo 10

    Responsabile della gestione dei documenti

    Ogni direttore generale o capo servizio designa un responsabile della gestione dei documenti.

    Nell'ambito della creazione di un sistema moderno ed efficace di gestione documentaria e d'archiviazione, il responsabile della gestione dei documenti ha i seguenti compiti:

    — 
    identificare i tipi di documenti e fascicoli che afferiscono ai settori di attività della propria direzione generale o servizio assimilato,
    — 
    redigere e aggiornare l'inventario delle basi di dati e dei sistemi specifici esistenti,
    — 
    redigere il titolario di classificazione della propria direzione generale o servizio assimilato,
    — 
    stabilire regole e procedure specifiche per la propria direzione generale o servizio assimilato da utilizzare per la gestione dei documenti e dei fascicoli e provvedere alla loro applicazione,
    — 
    organizzare, nell'ambito della direzione generale o servizio assimilato, la formazione del personale incaricato dell'esecuzione, del controllo e della sorveglianza delle regole di gestione definite nelle presenti disposizioni.

    Il responsabile della gestione dei documenti garantisce il coordinamento orizzontale tra i centri di gestione dei documenti e gli altri uffici interessati.

    Articolo 11

    Gruppo interservizi

    È istituito un gruppo interservizi dei responsabili della gestione dei documenti, la cui presidenza è assicurata dal segretariato generale e che ha i compiti seguenti:

    — 
    provvedere alla corretta e omogenea applicazione delle presenti disposizioni all'interno degli uffici,
    — 
    trattare le problematiche che eventualmente emergano nell'ambito della loro applicazione,
    — 
    contribuire all'elaborazione delle modalità di applicazione previste all'articolo 12,
    — 
    riferire sulle necessità delle direzioni generali e servizi assimilati in materia di formazione e d'iniziative di supporto.

    Il gruppo interservizi è convocato dal suo presidente o di sua iniziativa o su richiesta di una direzione generale o servizio assimilato.

    Articolo 12

    Modalità di applicazione

    Le modalità d'applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite e aggiornate regolarmente dal segretario generale, di concerto con il direttore generale del personale e dell'amministrazione, su proposta del gruppo interservizi dei responsabili della gestione dei documenti.

    L'aggiornamento tiene conto in particolare di quanto segue:

    — 
    sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
    — 
    evoluzione delle discipline documentarie e archivistiche nonché dei risultati della ricerca comunitaria e internazionale, comprese eventuali norme in materia,
    — 
    obblighi della Commissione in materia di trasparenza e di accesso del pubblico ai documenti e ai registri dei documenti,
    — 
    sviluppi in materia di normalizzazione e presentazione dei documenti della Commissione e dei suoi uffici,
    — 
    definizione delle regole in materia di valore probatorio dei documenti elettronici.

    Articolo 13

    Attuazione all'interno degli uffici

    Ogni direttore generale o capo servizio istituisce la struttura organizzativa, amministrativa, materiale e predispone il personale necessario all'attuazione da parte dei suoi uffici delle presenti disposizioni e delle relative modalità d'applicazione.

    Articolo 14

    Informazione, formazione e supporto

    Il segretariato generale e la direzione generale del personale e dell'amministrazione predispongono le azioni d'informazione, di formazione e di supporto necessarie per garantire l'attuazione e l'applicazione delle presenti disposizioni nelle direzioni generali e nei servizi assimilati.

    In occasione della definizione delle azioni di formazione, tengono debitamente conto delle necessità delle direzioni generali e dei servizi in materia di formazione e di supporto come riportate dal gruppo interservizi dei responsabili della gestione dei documenti.

    Articolo 15

    Esecuzione delle disposizioni

    Il segretariato generale, in coordinazione con i direttori generali e i capi servizio, vigila sull'esecuzione delle presenti disposizioni.

    ▼M11 —————

    ▼M8




    DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE RELATIVE AI DOCUMENTI ELETTRONICI E DIGITALIZZATI

    Considerando quanto segue:

    (1)

    L’impiego generalizzato delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte della Commissione per l’uso interno e per lo scambio di documenti con il mondo esterno — in particolare con le amministrazioni comunitarie, compresi gli organi incaricati dell’attuazione di specifiche politiche comunitarie, e con le amministrazioni nazionali — fa sì che lo spazio documentale della Commissione contenga un numero sempre maggiore di documenti elettronici e digitalizzati.

    (2)

    A seguito del Libro bianco sulla riforma della Commissione ( 18 ), le cui azioni 7, 8 e 9 mirano ad assicurare il passaggio alla «e-Commission», e a seguito della comunicazione «Verso la Commissione on-line: Strategia di attuazione per il periodo 2001–2005 (Azioni 7, 8 e 9 del Libro bianco sulla riforma)» ( 19 ), la Commissione ha intensificato, nel suo funzionamento interno e nelle relazioni tra i suoi servizi, lo sviluppo di sistemi informatici che consentano di gestire elettronicamente i documenti e le procedure.

    (3)

    Con decisione 2002/47/CE, CECA, Euratom ( 20 ), la Commissione ha allegato al suo regolamento interno specifiche disposizioni per la gestione dei documenti, intese a garantire in particolare che essa sia in grado in qualsiasi momento di rendere conto del suo operato. Nella sua comunicazione sulla semplificazione e la modernizzazione della gestione dei suoi documenti ( 21 ), la Commissione si è proposta l’obiettivo a medio termine di istituire un sistema di archiviazione elettronica dei documenti fondato su un complesso di norme e procedimenti comuni per l’insieme dei servizi.

    (4)

    I documenti devono essere gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza che la Commissione è tenuta ad osservare, con particolare riguardo alla classificazione dei documenti ai sensi della decisione (2001/844/CE, CECA, Euratom) ( 22 ), alla protezione dei sistemi d’informazione ai sensi decisione C(95) 1510, ed alla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ). Lo spazio documentale della Commissione deve quindi essere concepito in modo tale che i sistemi d’informazione, le reti ed i mezzi di trasmissione che lo alimentano siano protetti da misure di sicurezza adeguate.

    (5)

    Occorre adottare disposizioni che non solo stabiliscano le condizioni di validità, nei confronti della Commissione, dei documenti elettronici e digitalizzati o trasmessi per via elettronica — quando tali condizioni non sono determinate altrove — ma che prescrivano inoltre modalità di conservazione volte a garantire l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e dei metadati che li accompagnano per l’intero periodo di conservazione prescritto,

    DECIDE:



    Articolo 1

    Oggetto

    Le presenti disposizioni determinano le condizioni di validità, nei confronti della Commissione, dei documenti elettronici e digitalizzati. Esse sono inoltre intese a garantire l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti stessi e dei metadati che li accompagnano.

    Articolo 2

    Campo d’applicazione

    Le presenti disposizioni si applicano ai documenti elettronici e digitalizzati che siano formati o ricevuti dalla Commissione e che siano tenuti dalla stessa.

    Esse possono applicarsi, in via convenzionale, ai documenti elettronici e digitalizzati tenuti da altri organi cui è demandata l’attuazione di specifiche politiche comunitarie o ai documenti scambiati nell’ambito delle reti telematiche tra amministrazioni cui partecipi la Commissione.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

    1)

    «Documento» : qualsiasi documento ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ) e dell’articolo 1 delle disposizioni relative alla gestione dei documenti allegate al regolamento interno della Commissione (di seguito denominate «disposizioni relative alla gestione dei documenti»).

    2)

    «Documento elettronico» : un insieme di dati scritti o archiviati su qualsiasi tipo di supporto da un sistema informatico o dispositivo analogo, che possano essere letti o percepiti dalle persone o da siffatti sistemi o dispositivi, nonché qualsiasi visualizzazione o riproduzione, stampata o in altra forma, dei dati stessi.

    3)

    «Digitalizzazione di documenti» : il procedimento consistente nel trasformare un documento formato su supporto cartaceo o su qualsiasi altro tipo di supporto tradizionale in immagine elettronica. La digitalizzazione può riguardare qualsiasi tipo di documento e può essere realizzata partendo da vari supporti quali carta, fax, microforme (microfiche, microfilm), fotografie, videocassette, cassette audio e pellicole.

    4)

    «Ciclo di vita di un documento» : l’insieme delle fasi o dei periodi di vita di un documento, dalla ricezione o formazione ai sensi dell’articolo 4 delle disposizioni relative alla gestione dei documenti fino al trasferimento negli archivi storici della Commissione e alla messa a disposizione del pubblico ovvero fino alla distruzione ai sensi dell’articolo 7 di tali disposizioni.

    5)

    «Spazio documentale della Commissione» : l’insieme dei documenti, dei fascicoli e dei metadati prodotti, ricevuti, registrati, classificati e conservati dalla Commissione.

    6)

    «Integrità» : il fatto che le informazioni contenute nel documento e i metadati che le accompagnano sono completi (tutti i dati sono presenti) ed esatti (tutti i dati sono immutati).

    7)

    «Leggibilità nel tempo» : il fatto che le informazioni contenute nei documenti e i metadati che le accompagnano rimangono facilmente leggibili, per qualsiasi persona che debba o possa accedervi, durante l’intero ciclo di vita dei documenti, dalla formazione o ricezione fino al trasferimento negli archivi storici della Commissione e loro messa a disposizione del pubblico ovvero fino alla distruzione autorizzata in funzione del periodo di conservazione prescritto.

    8)

    «Metadati» : i dati che descrivono il contesto, il contenuto e la struttura dei documenti e la loro gestione nel tempo, secondo le disposizioni contenute nelle modalità d’applicazione delle disposizioni relative alla gestione dei documenti, completate dalle modalità d’applicazione delle presenti disposizioni.

    9)

    «Firma elettronica» : la firma elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 1), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 25 ).

    10)

    «Firma elettronica avanzata» : la firma elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 1999/93/CE.

    Articolo 4

    Validità dei documenti elettronici

    1.  Le disposizioni comunitarie o nazionali che prescrivano l’originale firmato di un determinato documento sono adempiute dal documento elettronico formato o ricevuto dalla Commissione se questo reca una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata da un dispositivo sicuro di creazione della firma, ovvero una firma elettronica che offra garanzie equivalenti riguardo alle funzioni assegnate alla sottoscrizione.

    2.  Le disposizioni comunitarie o nazionali che prescrivano la formazione di un documento scritto, senza tuttavia esigere l’originale firmato, sono adempiute dal documento elettronico formato o ricevuto dalla Commissione se l’autore è debitamente individuato e se il documento stesso è redatto in modo tale da garantire l’integrità del contenuto e dei metadati che lo accompagnano ed è conservato secondo le modalità stabilite dall’articolo 7.

    3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo all’adozione delle modalità d’applicazione di cui all’articolo 9.

    Articolo 5

    Validità dei procedimenti elettronici

    1.  I procedimenti interni alla Commissione che richiedano la firma di persone a ciò abilitate o l’accordo di determinate persone in una o più delle loro fasi possono essere gestiti con sistemi informatici purché ciascuna persona sia individuata in modo certo ed inequivocabile ed il sistema offra garanzie di inalterabilità del contenuto, anche per quanto riguarda la successione delle diverse fasi del procedimento.

    2.  I procedimenti cui partecipino la Commissione ed altri soggetti e che richiedano la firma di persone a ciò abilitate o l’accordo di determinate persone in una o più delle loro fasi possono essere gestiti con sistemi informatici secondo le modalità e con le garanzie tecniche da stabilirsi mediante apposita convenzione.

    Articolo 6

    Trasmissione per via elettronica

    1.  La trasmissione di documenti da parte della Commissione ad un destinatario interno o esterno può essere effettuata con il mezzo di comunicazione più adatto alle circostanze del caso.

    2.  La trasmissione di documenti alla Commissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi i mezzi elettronici quali fax, posta elettronica, modulo elettronico, sito web.

    3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui disposizioni comunitarie o nazionali o convenzioni o accordi tra le parti prescrivano mezzi di trasmissione specifici o formalità di trasmissione particolari.

    Articolo 7

    Conservazione

    1.  La conservazione da parte della Commissione dei documenti elettronici e digitalizzati deve essere assicurata per l’intero periodo prescritto, secondo le seguenti modalità:

    a) 

    il documento è conservato nella forma in cui è stato formato, inviato o ricevuto e in modo tale da preservare l’integrità non solo del contenuto del documento ma anche dei metadati che lo accompagnano;

    b) 

    il contenuto del documento ed i metadati che lo accompagnano devono essere leggibili durante l’intero periodo di conservazione da chiunque sia autorizzato ad avervi accesso;

    c) 

    se si tratta di un documento inviato o ricevuto per via elettronica, le informazioni che permettono di determinarne l’origine e la destinazione, come pure la data e l’ora di invio o di ricezione formano parte dei metadati minimi da conservare;

    d) 

    se si tratta di procedimenti elettronici gestiti con sistemi informatici, le informazioni relative alle fasi formali del procedimento devono essere conservate in modo che siano individuabili sia le fasi stesse sia gli autori e gli altri partecipanti.

    2.  Ai fini del paragrafo 1, la Commissione istituisce un sistema di archiviazione elettronica che comprenda l’intero ciclo di vita dei documenti elettronici e digitalizzati.

    Le caratteristiche tecniche del sistema di archiviazione elettronica sono stabilite dalle modalità di applicazione di cui all’articolo 9.

    Articolo 8

    Sicurezza

    I documenti elettronici e digitalizzati sono gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti per la Commissione. A tal fine i sistemi d’informazione, le reti ed i mezzi di trasmissione che alimentano lo spazio documentale della Commissione sono protetti da misure di sicurezza adeguate per la classificazione dei documenti, la protezione dei sistemi d’informazione e la tutela dei dati personali.

    Articolo 9

    Modalità di applicazione

    Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono elaborate in coordinamento con le direzioni generali ed i servizi equiparati e sono adottate dal segretario generale della Commissione di concerto con il direttore generale competente per l’informatica nell’ambito della Commissione.

    Esse sono regolarmente aggiornate in base all’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e in seguito ai nuovi obblighi incombenti alla Commissione.

    Articolo 10

    Applicazione nei servizi

    Ciascun direttore generale o capo servizio prende le misure necessarie affinché i documenti, le procedure ed i sistemi elettronici di cui è responsabile siano conformi alle norme stabilite dalle presenti disposizioni e dalle relative modalità di applicazione.

    Articolo 11

    Esecuzione delle disposizioni

    Il Segretariato generale della Commissione è incaricato di vigilare sull’esecuzione delle presenti disposizioni in coordinamento con le direzioni generali ed i servizi equiparati, in particolare con la direzione generale competente per l’informatica nell’ambito della Commissione.

    ▼M10




    DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE CHE ISTITUISCONO IL SISTEMA GENERALE DI ALLARME RAPIDO ARGUS

    Considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno che la Commissione istituisca un sistema generale di allarme rapido che le consenta di potenziare la propria capacità di reazione rapida, efficace e coordinata negli ambiti di sua competenza in situazioni di crisi di natura multisettoriale, indipendentemente dalla causa, che interessano vari settori e richiedono un’azione a livello comunitario.

    (2)

    In una prima fase il sistema deve essere basato su una rete di comunicazione interna che consenta alle direzioni generali e ai servizi della Commissione di procedere allo scambio di informazioni fondamentali in caso di crisi.

    (3)

    Tale sistema è riesaminato alla luce dell’esperienza acquisita e dell’evoluzione tecnologica, al fine di garantire l’interconnessione e il coordinamento delle reti specializzate esistenti.

    (4)

    È necessario definire una procedura di coordinamento adeguata, ai fini del processo decisionale e della gestione di un intervento rapido coordinato e coerente della Commissione in caso di gravi situazioni di crisi multisettoriali e/o multidimensionali, garantendo al contempo sufficiente flessibilità e adattabilità alle esigenze e alle circostanze specifiche di ciascuna crisi e rispettando gli strumenti politici istituiti per reagire a crisi specifiche.

    (5)

    Il sistema deve rispettare le caratteristiche, la perizia, i dispositivi e gli ambiti di competenza di ciascuno dei sistemi settoriali di allarme rapido che la Commissione ha istituito e che permettono ai suoi servizi di intervenire in caso di crisi specifiche in vari settori dell’attività comunitaria. Esso rispetta inoltre il principio generale di sussidiarietà.

    (6)

    Poiché la comunicazione è un elemento fondamentale della gestione delle crisi, è necessario prestare particolare attenzione all’informazione del pubblico e alla comunicazione efficace con i cittadini, attraverso la stampa e i vari mezzi di comunicazione e punti di contatto della Commissione, da Bruxelles e/o qualunque altro luogo,



    Articolo 1

    Il sistema ARGUS

    1.  È istituito un sistema generale di allarme e reazione rapidi, al fine di potenziare la capacità della Commissione di fornire una reazione rapida, efficace e coerente in caso di gravi situazioni di crisi di natura multisettoriale che interessano vari settori e richiedono un'azione a livello comunitario, indipendentemente dalla causa di tali crisi.

    2.  Il sistema ARGUS è composto di

    a) 

    una rete interna di comunicazione;

    b) 

    una procedura specifica che deve essere avviata in caso di situazione grave di crisi multisettoriale.

    3.  Tali disposizioni non pregiudicano la decisione 2003/246/CE, Euratom della Commissione sulle procedure operative per la gestione delle crisi.

    Articolo 2

    La rete di informazione ARGUS

    1.  La rete di comunicazione interna costituisce una piattaforma permanente che consente alle direzioni generali e ai servizi della Commissione di condividere in tempo reale informazioni utili sulle crisi multisettoriali e/o multidimensionali emergenti, o su una minaccia prevedibile o imminente di tali crisi, e di coordinare un intervento adeguato negli ambiti di competenza della Commissione.

    2.  I principali membri della rete sono: il Segretariato generale; la DG Stampa e comunicazione, compreso il servizio del portavoce; la DG Ambiente; la DG Salute e tutele dei consumatori; la DG Giustizia, libertà e sicurezza; la DG Relazioni esterne; la DG Aiuto umanitario; la DG Personale e amministrazione; la DG Commercio; la DG Informatica; la DG Fiscalità e unione doganale; il Centro comune di ricerca e il Servizio giuridico.

    3.  Qualunque altra direzione generale e qualunque altro servizio della Commissione possono essere integrati nella rete, su loro richiesta, purché soddisfino i requisiti minimi di cui al paragrafo 4.

    4.  Le direzioni generali e i servizi membri della rete nominano un corrispondente ARGUS e istituiscono un sistema di permanenza adeguato, affinché il servizio possa essere contattato rapidamente e possa reagire tempestivamente in caso di crisi che giustifichi il suo intervento. Il sistema è concepito in modo da consentire l’attuazione di tale misura nel quadro dell’attuale dotazione di risorse umane.

    Articolo 3

    Procedura di coordinamento da avviare in caso di grave situazione di crisi

    1.  In caso di grave situazione di crisi multisettoriale ovvero di minaccia prevedibile o imminente di una tale crisi, il presidente può, di sua iniziativa dopo essere stato avvertito o su richiesta di un membro della Commissione, decidere di avviare una procedura specifica di coordinamento. Il presidente designa inoltre la persona cui sarà affidata la responsabilità politica dell’intervento della Commissione nei confronti di tale crisi: può decidere di assumere egli stesso tale responsabilità o di conferirla a un altro membro della Commissione.

    2.  Tale responsabilità implica la direzione e il coordinamento dell’intervento in caso di crisi, la rappresentanza della Commissione nei confronti di altre istituzioni e la comunicazione con il pubblico. Ciò non comporta alcuna modifica delle competenze e dei mandati esistenti in seno al collegio.

    3.  Il Segretariato generale, sotto l’autorità del presidente o del membro della Commissione designato responsabile, attiva la struttura operativa per la gestione delle crisi denominata comitato di coordinamento di crisi e descritta all'articolo 4.

    Articolo 4

    Comitato di coordinamento di crisi

    1.  Il comitato di coordinamento di crisi è una struttura operativa specifica per la gestione delle crisi, istituita al fine di dirigere e coordinare l’intervento in caso di crisi, che raggruppa i rappresentanti di tutte le direzioni generali e di tutti i servizi competenti della Commissione. In generale, sono rappresentati in seno al comitato di coordinamento di crisi le direzioni generali e i servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, nonché le altre direzioni generali e i servizi interessati dalla crisi in questione. Il comitato di coordinamento di crisi si avvale delle risorse e dei mezzi di cui dispongono i servizi.

    2.  Il comitato di coordinamento di crisi è presieduto dal segretario generale aggiunto incaricato del coordinamento delle politiche.

    3.  Il comitato di coordinamento di crisi è incaricato, in particolare, di valutare e di controllare l’evoluzione della situazione, di identificare i problemi e le possibili soluzioni, al fine di adottare decisioni e misure, di verificare l’esecuzione di tali decisioni e misure e di garantire la coerenza dell’intervento.

    4.  Le decisioni concordate in seno al comitato di coordinamento di crisi sono adottate secondo le normali procedure decisionali della Commissione e sono attuate dai servizi e dai sistemi di allarme rapido.

    5.  I servizi della Commissione assolvono scrupolosamente, nei rispettivi ambiti di competenza, la gestione dei compiti in relazione all'intervento.

    Articolo 5

    Manuale delle procedure operative

    Il manuale delle procedure operative definisce le modalità di attuazione della presente decisione.

    Articolo 6

    La Commissione riesamina la presente decisione alla luce dell’esperienza acquisita e degli sviluppi tecnologici entro un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e, se necessario, adotta misure complementari in ordine al funzionamento di ARGUS.

    ▼M12




    MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI E AGLI ORGANI COMUNITARI DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DI AARHUS SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE



    Articolo 1

    Accesso alle informazioni ambientali

    Il periodo di 15 giorni lavorativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1367/2006 decorre dalla data di registrazione della domanda da parte del servizio responsabile della Commissione.

    Articolo 2

    Partecipazione del pubblico

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, la Commissione garantisce la partecipazione del pubblico secondo quanto stabilito nella comunicazione «Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione» ( 26 ).

    Articolo 3

    Richiesta di riesame interno

    Le richieste di riesame interno di un atto amministrativo o riguardanti un'omissione di natura amministrativa sono inviate per posta, via fax o per posta elettronica al servizio responsabile dell'applicazione della disposizione in base alla quale è stato adottato l'atto amministrativo o rispetto alla quale si presume vi sia stata un'omissione amministrativa.

    I dati necessari per l'invio sono resi noti al pubblico con tutti i mezzi opportuni.

    Se la richiesta è inviata ad un servizio diverso da quello incaricato del riesame, il primo trasmette la richiesta al servizio responsabile.

    Qualora il servizio responsabile del riesame non sia la Direzione generale «Ambiente», tale servizio informa quest'ultima della richiesta pervenuta.

    Articolo 4

    Decisioni riguardanti l'ammissibilità delle richieste di riesame interno

    1.  Non appena la richiesta di riesame interno viene registrata, all'organizzazione non governativa che l'ha presentata viene inviata una ricevuta, eventualmente in forma elettronica.

    2.  Il servizio della Commissione interessato determina se l'organizzazione non governativa è legittimata a presentare una richiesta di riesame interno a norma della decisione 2008/50/CE della Commissione ( 27 ).

    3.  Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno la facoltà di decidere dell'ammissibilità di una richiesta di riesame interno è delegata al direttore generale o al capo del servizio responsabile.

    Le decisioni riguardanti l'ammissibilità della richiesta riguardano tutte le decisioni relative alla legittimazione, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, dell'organizzazione non governativa autrice della richiesta, alla presentazione della richiesta entro i termini come indicato all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e all'indicazione e alla motivazione della richiesta, a norma dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione 2008/50/CE.

    4.  Se il direttore generale o il capo del servizio di cui al paragrafo 3 ritiene che la richiesta di riesame interno non sia ammissibile, in tutto o in parte, l'organizzazione non governativa che l'ha presentata è informata per iscritto, eventualmente per via elettronica, delle motivazioni alla base della decisione.

    Articolo 5

    Decisioni riguardanti il merito delle richieste di riesame interno

    1.  Qualsiasi decisione in base alla quale si determini che l'atto amministrativo di cui si chiede il riesame interno, o l'omissione amministrativa presunta, violi il diritto ambientale è adottata dalla Commissione.

    2.  Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno, il membro della Commissione responsabile di applicare le disposizioni in base alle quali è stato adottato l'atto amministrativo interessato o rispetto alle quali si presume l'omissione amministrativa ha la facoltà di decidere che l'atto amministrativo di cui si chiede il riesame interno, o l'omissione amministrativa presunta, non viola il diritto ambientale.

    È vietato subdelegare le facoltà conferite a norma del primo comma.

    3.  L'organizzazione non governativa che ha presentato la richiesta è informata dell'esito del riesame per iscritto, eventualmente per via elettronica, e delle relative motivazioni.

    Articolo 6

    Mezzi di impugnazione

    Tutte le risposte finalizzate ad informare l'organizzazione non governativa che la richiesta non è ammissibile, in tutto o in parte, o che l'atto amministrativo di cui si chiede il riesame interno, o l'omissione amministrativa presunta, non viola il diritto ambientale contengono informazioni sui mezzi di impugnazione di cui dispone l'organizzazione non governativa, in particolare l'istruzione di un procedimento giudiziario nei confronti della Commissione o la presentazione di una denuncia al Mediatore o entrambe, secondo quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 230 e 195 del trattato CE.

    Articolo 7

    Informazione al pubblico

    Una guida pratica fornisce le opportune informazioni al pubblico sui diritti di cui gode a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006.



    ( 1 ) Trattato sull'Unione europea, articolo 17, paragrafo 6, lettera a).

    ( 2 ) Trattato sull'Unione europea, articolo 17, paragrafo 6, lettera b).

    ( 3 ) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 248.

    ( 4 ) Cfr. nota 3.

    ( 5 ) Cfr. nota 3.

    ( 6 ) Trattato sull'Unione europea, articolo 17, paragrafo 6, lettera c).

    ( 7 ) Trattato sull'Unione europea, articolo 17, paragrafo 6, secondo comma.

    ( 8 ) GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3.

    ( 9 Indirizzo postale: Segretariato generale della Commissione europea, Unità SG/B/2 «Trasparenza, accesso ai documenti, relazioni con la società civile», rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles [fax: (32-2) 296 72 42].

    Indirizzo elettronico: SG-Code-de-bonne-conduite@cec.eu.int

    ( 10 ) GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 406/58.

    ( 11 ) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

    ( 12 ) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

    ( 13 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    ( 14 ) Fatti salvi la convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965.

    ( 15 ) Nell'appendice 1 è riportata una tabella comparativa delle classificazioni di sicurezza UE, NATO, UEO e degli Stati membri.

    ( 16 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    ( 17 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

    ( 18 ) COM(2000) 200.

    ( 19 ) SEC(2001) 924.

    ( 20 ) GU L 21 del 24.1.2002, pag. 23.

    ( 21 ) C(2002) 99 final.

    ( 22 ) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

    ( 23 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    ( 24 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    ( 25 ) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

    ( 26 ) COM(2002) 704 def.

    ( 27 ) GU L 13 del 16.1.2008, pag. 24.

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