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Document 01987L0372-20091109

    Consolidated text: Direttiva del consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (87/372/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/372/2009-11-09

    1987L0372 — IT — 09.11.2009 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 25 giugno 1987

    sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

    (87/372/CEE)

    (GU L 196, 17.7.1987, p.85)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    DIRETTIVA 2009/114/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 16 settembre 2009

      L 274

    25

    20.10.2009




    ▼B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 25 giugno 1987

    sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

    (87/372/CEE)



    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ),

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

    considerando che la raccomandazione 84/549/CEE ( 3 ) prevede l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

    considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione devono essere sfruttate a pieno ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

    considerando che i servizi di radiotelefonia mobile sono l'unico mezzo esistente per mettersi in contatto con gli utenti in movimento e rappresentano il sistema più efficace per collegare tali utenti alle reti pubbliche di telecomunicazione;

    considerando che la radiotelefonia mobile dipende dall'assegnazione e disponibilità di bande di frequenza in grado di consentire la trasmissione e la ricezione delle informazioni tra stazioni base fisse e stazioni mobili;

    considerando che le frequenze e i sistemi di radiotelefonia mobile terrestre attualmente impiegati nella Comunità sono oltremodo divergenti e non consentono agli utenti in movimento in tutta la Comunità, comprese le acque interne e costiere, su veicoli, barche, treni o a piedi di sfruttare i vantaggi offerti da servizi e mercati a livello europeo;

    considerando che il passaggio alla seconda generazione di sistemi digitali cellulari di radiotelefonia mobile fornirà un'occasione unica per l'introduzione delle radiocomunicazioni mobili a livello realmente paneuropeo;

    considerando che la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ha raccomandato di assegnare a tale sistema le bande di frequenza 890-915 e 935-960 MHz in conformità dei regolamenti radio con i quali l'unione inernazionale delle telecomunicazioni (ITU) assegna tali frequenze anche ai servizi di radiotelefonia mobile;

    considerando che in alcuni Stati membri parte di tali bande di frequenza viene utilizzata o destinata all'uso per sistemi provvisori e altri servizi radio;

    considerando che la progressiva disponibilità dell'intera gamma di frequenze indicate in precedenza sarà indispensabile per la creazione di un vero e proprio servizio paneuropeo di radiotelefonia mobile;

    considerando che l'applicazione della raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità ( 4 ), con l'obiettivo di lanciare un sistema paneuropeo entro il 1991, consentirà di definire rapidamente le specifiche di percorso delle radiocomunicazioni;

    considerando che, in base all'attuale evoluzione della tecnologia e del mercato, sembra realistico che le bande di' frequenza 890-915 e 935-960 MHz possano essere esclusivamente occupate dal sistema paneuropeo entro un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 1991;

    considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni ( 5 ) consentirà di definire al più presto le specifiche comuni di conformità per il servizio digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile;

    considerando che la relazione sul servizio pubblico di radiotelefonia mobile, redatta dal Gruppo di analisi e previsioni (GAP) per il Gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T), ha richiamato l'attenzione sulla necessità di disporre di una gamma adeguata di frequenza quale requisito essenziale per il servizio digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile;

    considerando che sono stati espressi pareri favorevoli su tale relazione da parte delle amministrazioni delle telecomunicazioni, della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) e dei costruttori di apparecchiature per telecomunicazioni negli Stati membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    ▼M1

    Articolo 1

    1.  Gli Stati membri consentono l’accesso alle bande di frequenza 880-915 MHz e 925-960 MHz (la banda 900 MHz) per i sistemi GSM e UMTS, nonché di altri sistemi terrestri che possono fornire servizi di comunicazioni elettroniche in grado di coesistere con i sistemi GSM, conformemente alle misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ( 6 ).

    2.  Nell’attuazione della presente direttiva gli Stati membri esaminano eventuali rischi di distorsione della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati, dovuti all’attuale assegnazione della banda 900 MHz agli operatori di telefonia mobile in concorrenza sul loro territorio e, laddove giustificato e proporzionato, pongono rimedio a tali distorsioni in conformità dell’articolo 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ( 7 ).

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a) «sistema GSM», una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI, in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511;

    b) «sistema UMTS», una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme UMTS pubblicate dall’ETSI, in particolare alle norme EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11.

    Articolo 3

    1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 maggio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



    ( 1 ) GU n. C 69 del 17.3.1987, pag. 9.

    ( 2 ) GU n. C 125 dell'11.5.1987, pag. 159.

    ( 3 ) GU n. L 298 del 16.11.1984, pag. 49.

    ( 4 ) Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

    ( 5 ) GU n. L 217 del 5.8.1986, pag. 21.

    ( 6 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    ( 7 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

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