COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.12.2018
COM(2018) 892 final
2018/0432(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
in order to allow for the continuation of the territorial cooperation programmes PEACE FMT:UnderlineIV (Ireland-United Kingdom) and FMT:UnderlineUnited Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) in the context of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Questo significa che, nel caso in cui l'accordo di recesso non sia ratificato, il diritto primario e secondario dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 ("la data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.
Nella comunicazione della Commissione "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza" si afferma che "[l]a Commissione è inoltre impegnata ad assicurare la continuazione degli attuali programmi PEACE e INTERREG tra le contee sulla frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, cui è associato il Regno Unito".
Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha rinnovato l'invito a intensificare i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili. Il presente atto fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione adotta in risposta a questo invito.
La presente proposta è intesa a garantire la continuazione di due programmi di cooperazione bilaterale che interessano l'Irlanda, ossia il programma PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e il programma Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia).
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Obiettivo della presente proposta è la continuazione di programmi esistenti.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta è pienamente conforme al mandato del Consiglio di negoziare con il Regno Unito il recesso di quest'ultimo dall'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 178 del TFUE•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Poiché l'obiettivo dell'atto proposto è quello di garantire la continuazione di due programmi di cooperazione disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013, il rispetto del principio di sussidiarietà da parte di questi programmi è già stato esaminato al momento dell'adozione di tale regolamento.
•Proporzionalità
Si considera la proposta proporzionata poiché introduce le modifiche giuridiche occorrenti senza andare oltre quanto necessario per conseguire la regolare continuazione di due programmi di cooperazione Nord-Sud che interessano il territorio dell'Irlanda del Nord.
•Scelta dell'atto giuridico
Poiché l'atto si basa sul regolamento (UE) n. 1299/2013, una proposta di regolamento costituisce l'unica forma idonea.
Dal momento che il presente regolamento, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applicherà solamente qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea non sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, l'atto ad hoc proposto risulta più appropriato di un regolamento sotto forma di atto modificativo.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere ai colegislatori di adottarla entro i tempi, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
•Valutazione d'impatto
Tenuto conto del tipo di misura proposta non è stata realizzata alcuna valutazione d'impatto, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio. Non sono disponibili altre opzioni strategiche sostanzialmente diverse. La misura proposta costituisce l'unica opzione strategica praticabile per garantire la regolare continuazione di due programmi di cooperazione bilaterale che interessano l'Irlanda, ossia il programma PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e il programma Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia), dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta è intesa a garantire la continuazione, in caso di mancata ratifica dell'accordo di recesso, di due programmi di cooperazione bilaterale che interessano l'Irlanda, ossia il programma PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e il programma Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia), senza che vengano modificati gli importi assegnati a tali programmi e i loro finanziamenti. I due programmi continueranno ad essere finanziati a titolo del bilancio dell'Unione. La possibilità di eseguire i necessari controlli e audit in tutte le regioni partecipanti dovrà essere confermata mediante un accordo tra la Commissione e le autorità del Regno Unito e costituirà una condizione per il finanziamento.
2018/0432 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia a decorrere dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
(2)Il recesso avviene durante il periodo di programmazione 2014-2020, in cui il Regno Unito partecipa a quindici programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (programmi di cooperazione). Due di tali programmi interessano l'Irlanda del Nord e sostengono la pace, la riconciliazione e la cooperazione Nord-Sud nel quadro dell'accordo del Venerdì santo e l'Unione intende proseguirli anche qualora il Regno Unito receda dall'Unione senza che un accordo di recesso sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato a questi due programmi di cooperazione.
(3)I due programmi di cooperazione interessati sono disciplinati in particolare dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni intese a consentire che, dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, questi due programmi di cooperazione continuino conformemente ai suddetti regolamenti.
(4)Per quanto riguarda i programmi di cooperazione bilaterale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia), l'autorità di gestione ha sede presso l'organismo speciale programmi UE ("SEUPB") istituito in virtù dell'accordo tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che istituisce organi di attuazione (Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing Implementation Bodies), firmato l'8 marzo 1999 (l'accordo britannico-irlandese dell'8 marzo 1999). Poiché interessano l'Irlanda del Nord, questi due programmi di cooperazione dovrebbero continuare con le necessarie disposizioni complementari.
(5)Ai fini della continuazione di tali programmi è opportuno precisare che, fatto salvo l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, i programmi di cooperazione interessati possono riguardare le regioni partecipanti del Regno Unito, che dovrebbero essere equivalenti a regioni di livello NUTS 3.
(6)Ai fini della continuazione di tali programmi con finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'UE, dovrebbe essere concluso un accordo amministrativo tra la Commissione e le autorità del Regno Unito, con effetto dalla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, che consenta di realizzare i controlli e gli audit dei rispettivi programmi. Qualora i necessari controlli e audit non possano essere realizzati, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti e applicare rettifiche finanziarie conformemente agli articoli 83, 142, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(7)A norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la decisione C(2015) 8564 della Commissione, del 30 novembre 2015, che approva il programma PEACE IV (Irlanda-Regno Unito), come modificata dalla decisione C(2018) 5126 del 26 luglio 2018, e la decisione C(2015) 890 della Commissione, del 12 febbraio 2015, che approva il programma Interreg V-A, come modificata dalla decisione C(2016) 1547 del 10 marzo 2016, devono continuare a costituire una decisione di finanziamento ai sensi del regolamento finanziario e, di conseguenza, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. Il Regno Unito mantiene la responsabilità per gli obblighi finanziari assunti in qualità di Stato membro in relazione a tali impegni giuridici dell'Unione.
(8)A decorrere dalla data in cui i trattati cessano di essere applicabili il Regno Unito cesserà di fare parte della "parte dell'Unione nell'area di programma" ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013. È opportuno quindi adattare le disposizioni sull'ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione.
(9)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solamente qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea non sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce disposizioni intese ad affrontare le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea non sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, per quanto riguarda la continuazione dei due programmi di cooperazione seguenti, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013 e ai quali partecipa il Regno Unito ("i programmi di cooperazione"):
1)PEACE IV (Irlanda-Regno Unito);
2)Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia).
Il regolamento (UE) n. 1299/2013 continua ad applicarsi ai programmi di cooperazione fatte salve le disposizioni del presente regolamento.
Articolo 2
Copertura geografica
Fatto salvo l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, i programmi di cooperazione possono riguardare le regioni partecipanti del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3.
Articolo 3
Autorità di programma
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013,
–l'organismo speciale programmi UE ("SEUPB") che ospita l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione dei programmi PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) continua ad esercitare le sue funzioni;
–il ministero delle Finanze dell'Irlanda del Nord (Department of Finance of Northern Ireland) resta l'autorità di audit dei programmi in questione.
Articolo 4
Competenze della Commissione in materia di controlli
L'applicazione delle norme in materia di controlli e audit dei rispettivi programmi è concordata tra la Commissione e le autorità del Regno Unito. I controlli e gli audit coprono l'intera durata dei programmi di cooperazione.
Qualora i necessari controlli e audit dei programmi non possano essere eseguiti in tutte le regioni interessate, ciò costituisce una carenza grave del sistema di gestione e di controllo ai fini delle misure di cui agli articoli 83, 142, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 5
Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione
Il massimale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 non si applica ai programmi di cooperazione.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
Tuttavia il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sia entrato in vigore entro tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche per la gestione dei programmi di cooperazione territoriale europea nel contesto del recesso del Regno Unito (UK) dall'Unione europea.
1.3.Motivazione della proposta/iniziativa
1.3.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
Il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sia entrato in vigore entro tale data.
1.3.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori) Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
1.3.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.3.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Il presente regolamento è compatibile con il quadro finanziario pluriennale. Esso non ha incidenza finanziaria.
1.3.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Il presente regolamento non ha incidenza finanziaria. Il contributo dell'Unione ai programmi sarà finanziato a titolo del bilancio generale dell'Unione.
1.4.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
–X non ha incidenza finanziaria
1.5.Modalità di gestione previste
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻ a opera delle agenzie esecutive
X Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
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Linea di bilancio
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Natura della
spesa
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Partecipazione
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Numero
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Diss./Non-diss.
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di paesi EFTA
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di paesi candidati
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di paesi terzi
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ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
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13
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13.03.64.01 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Cooperazione territoriale europea (CTE)
|
Diss.
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NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–X
Il presente regolamento non ha incidenza finanziaria.
◻ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
EUR
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
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13
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2019
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2020
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2021
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2022
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2023
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Anni successivi
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TOTALE
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• Annullamento di stanziamenti operativi
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13.03.64.01 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Cooperazione territoriale europea (CTE)
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Impegni
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(1a)
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Pagamenti
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(2a)
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TOTALE degli stanziamenti
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Impegni
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=1a+1b +3
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Pagamenti
|
=2a+2b
+3
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• TOTALE degli stanziamenti operativi
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Impegni
|
(4)
|
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Pagamenti
|
(5)
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• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
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TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 13
del quadro finanziario pluriennale
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Impegni
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=4+ 6
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Pagamenti
|
=5+ 6
|
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Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:
• TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
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Pagamenti
|
(5)
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|
TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
|
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|
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|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Impegni
|
=4+ 6
|
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Pagamenti
|
=5+ 6
|
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|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
5
|
“Spese amministrative”
|
Sezione da compilare utilizzando i “dati di bilancio di natura amministrativa” che saranno introdotti nell'
allegato della scheda finanziaria legislativa
(allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
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Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: <…….>
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• Risorse umane
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• Altre spese amministrative
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TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
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TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
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Mio EUR (al terzo decimale)
|
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|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
|
|
|
|
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|
Pagamenti
|
|
|
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3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
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|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
RISULTATI
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Tipo
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Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1 …
|
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- Risultato
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|
- Risultato
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|
- Risultato
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|
Totale parziale dell’obiettivo specifico 1
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 …
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|
- Risultato
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|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2
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TOTALE
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3.2.3.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–◻ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
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Risorse umane
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Altre spese amministrative
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Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
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|
Risorse umane
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|
Altre spese
di natura amministrativa
|
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Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
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Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.
–◻ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno N+2
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Anno N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)
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• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)
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XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
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XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
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XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)
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10 01 05 01/11 (ricerca diretta)
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• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
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XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
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XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)
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XX 01 04 yy
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- in sede
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- nelle delegazioni
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XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
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10 01 05 02/12 (AC, END, INT - ricerca diretta)
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Altre linee di bilancio (specificare)
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TOTALE
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XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
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Personale esterno
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3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–X
può essere interamente finanziata all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–◻ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.
–◻ comporta una revisione del QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–X non prevede cofinanziamenti da terzi
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prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in EUR
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
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La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻ sulle risorse proprie
–◻ su altre entrate
–indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche X
EUR
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni)