EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0146

Decisione (UE) 2018/146 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato

OJ L 26, 31.1.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/146/oj

Related international agreement

31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/4


DECISIONE (UE) 2018/146 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2018

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione e degli Stati membri, un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Regno del Marocco («accordo»), conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(2)

L'accordo è stato firmato il 12 dicembre 2006 a norma della decisione 2006/959/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio (2). L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, a eccezione di Bulgaria, Romania e Croazia. È previsto che questi ultimi Stati membri aderiscano all'accordo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dei rispettivi atti di adesione.

(3)

Relativamente alle modifiche di alcuni allegati dell'accordo che devono essere adottate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo, il potere di approvare tali modifiche a nome dell'Unione dovrebbe essere conferito alla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.

(4)

In tutti gli altri casi, le posizioni che devono essere adottate, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per quanto riguarda le questioni che rientrano nelle competenze dell'Unione, dovrebbero essere definite caso per caso conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(5)

Poiché sia l'Unione che gli Stati membri sono parti dell'accordo, è fondamentale che cooperino strettamente tra loro. Al fine di assicurare tale stretta cooperazione e l'unità della rappresentanza esterna in sede di comitato misto e fatti salvi i trattati, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, è opportuno che sia posto in essere un coordinamento delle posizioni che devono essere adottate, a nome dell'Unione e degli Stati membri, in sede di comitato misto per quanto concerne questioni che rientrano nelle competenze sia dell'Unione sia degli Stati membri prima delle riunioni del comitato misto che trattano tali questioni.

(6)

Gli articoli da 2 a 5 della decisione 2006/959/CE contengono disposizioni sul processo decisionale del Consiglio in merito a varie questioni contenute nell'accordo, tra cui la definizione delle posizioni che devono essere adottate in sede di comitato misto e gli obblighi di informazione degli Stati membri durante l'applicazione provvisoria dell'accordo. Tali disposizioni appaiono non necessarie ovvero la loro applicazione dovrebbe essere interrotta alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, Commissione contro Consiglio (3). È pertanto opportuno che tutte le disposizioni in questione cessino di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(7)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, è approvato a nome dell'Unione (4).

2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a consegnare al Regno del Marocco le note diplomatiche previste dall'articolo 30 dell'accordo (5) e a effettuare la notifica seguente:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'“Unione europea”.»

Articolo 2

Le posizioni che devono essere adottate dall'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo per quanto riguarda la modifica degli allegati dell'accordo diversi dall'allegato I (Servizi concordati e rotte specificate) e dall'allegato IV (Disposizioni transitorie), sono stabilite dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio.

Articolo 3

Gli articoli da 2 a 5 della decisione 2006/959/CE cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU C 81E del 15.3.2011, pag. 5.

(2)  Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 4 dicembre 2006 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 55).

(3)  ECLI: UE: C 2015:282.

(4)  L'accordo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 57) unitamente alla decisione relativa alla firma e all'applicazione provisoria.

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


Top