EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R2394-20181203

Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/2018-12-03

02017R2394 — IT — 03.12.2018 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 345 dell'27.12.2017, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2018/302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2018

  L 60I

1

2.3.2018




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti che sono state designate dai loro Stati membri responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione al fine sia di garantire il rispetto delle citate norme e il buon funzionamento del mercato interno sia di migliorare la tutela degli interessi economici dei consumatori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica alle infrazioni intra-UE, alle infrazioni diffuse e alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, anche se cessate prima che l’esecuzione cominci o sia completata.

2.  Il presente regolamento non pregiudica le norme dell’Unione di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.

3.  Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, in particolare quelle relative al funzionamento della rete giudiziaria europea.

4.  Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all’assistenza reciproca per la tutela degli interessi economici collettivi dei consumatori, anche quelli in ambito penale, e derivanti da altri atti giuridici tra cui accordi bilaterali o multilaterali.

5.  Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

6.  Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di ulteriori attività di esecuzione a livello pubblico o privato ai sensi del diritto nazionale.

7.  Il presente regolamento non pregiudica le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione applicabili alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

8.  Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale applicabile al risarcimento dei consumatori per i danni causati da infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

9.  Il presente regolamento non pregiudica il diritto delle autorità competenti di condurre indagini e attività di esecuzione nei confronti di più operatori che commettono infrazioni simili di cui al presente regolamento.

10.  Il capo III del presente regolamento non si applica alle infrazioni intra-UE delle direttive 2014/17/UE e 2014/92/UE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) «norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori», i regolamenti e le direttive, recepite nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, elencati nell’allegato;

2) «infrazione intra-UE», atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui:

a) hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione;

b) è stabilito l’operatore responsabile dell’atto o dell’omissione; o

c) si rinvengono elementi di prova o beni dell’operatore riconducibili all’atto o all’omissione;

3) «infrazione diffusa»,

a) atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui:

i) hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione;

ii) è stabilito l’operatore responsabile dell’atto o dell’omissione; o

iii) si rinvengono elementi di prova o beni dell’operatore riconducibili all’atto o all’omissione; o

b) atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori e abbiano caratteristiche comuni, comprese l’identità della pratica illecita e dell’interesse leso, e si verifichino contemporaneamente, commessi dal medesimo operatore, in almeno tre Stati membri;

4) «infrazione diffusa avente una dimensione unionale», un’infrazione diffusa che abbia arrecato, arrechi o possa arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori in almeno due terzi degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell’Unione;

5) «infrazioni di cui al presente regolamento», le infrazioni intra-UE, le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;

6) «autorità competente», qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;

7) «ufficio unico di collegamento», l’autorità pubblica designata da uno Stato membro come responsabile di coordinare l’applicazione del presente regolamento in detto Stato membro;

8) «organismo designato», un organismo avente un interesse legittimo nella cessazione o nel divieto delle infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, designato da uno Stato membro e incaricato da un’autorità competente al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le misure di esecuzione necessarie e disponibili per detto organismo conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare l’infrazione, e che agisca per conto di tale autorità competente;

9) «autorità richiedente», l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;

10) «autorità interpellata», l’autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;

11) «operatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite altre persone che agiscano a suo nome o per suo conto, nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

12) «consumatore», qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

13) «reclamo del consumatore», una dichiarazione, sostenuta da ragionevoli elementi di prova, secondo cui un operatore ha commesso, sta commettendo o potrebbe commettere un’infrazione alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;

14) «danno agli interessi collettivi dei consumatori», danno effettivo o potenziale agli interessi di una serie di consumatori che sono interessati da infrazioni intra-UE, da infrazioni diffuse o da infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;

15) «interfaccia online», qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto di un operatore, e che serve per fornire ai consumatori l’accesso a prodotti o servizi dell’operatore;

16) «indagini a tappeto», indagini concertate dei mercati al consumo attraverso azioni di controllo coordinate e simultanee volte a verificare la conformità o a individuare infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

Articolo 4

Notifica dei termini di prescrizione

Ciascun ufficio unico di collegamento notifica alla Commissione i termini di prescrizione in vigore nel proprio Stato membro e che si applicano alle misure di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 4. La Commissione elabora una sintesi dei termini di prescrizione notificati e la mette a disposizione delle autorità competenti.



CAPO II

AUTORITÀ COMPETENTI E LORO POTERI

Articolo 5

Autorità competenti e uffici unici di collegamento

1.  Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabili dell’applicazione del presente regolamento.

2.  Le autorità competenti adempiono ai propri obblighi a norma del presente regolamento su loro iniziativa e come se agissero per conto dei consumatori del proprio Stato membro.

3.  All’interno di ciascuno Stato membro l’ufficio unico di collegamento ha il compito di coordinare le attività di indagine e di esecuzione delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche di cui all’articolo 6 e, se del caso, degli organismi designati, relativamente alle infrazioni di cui al presente regolamento.

4.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie per attuare il presente regolamento, tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure e altre disposizioni.

5.  Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni di tali autorità competenti siano chiaramente definite e che operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace espletamento di tali funzioni.

Articolo 6

Cooperazione per l’applicazione del presente regolamento all’interno degli Stati membri

1.  Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti, altre autorità pubbliche e, se del caso, gli organismi designati cooperino efficacemente tra loro.

2.  Le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 adottano, su richiesta di un’autorità competente, tutte le misure necessarie disponibili conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.

3.  Gli Stati membri garantiscono che le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per collaborare in modo efficace con le autorità competenti nell’applicazione del presente regolamento. Tali altre autorità pubbliche comunicano regolarmente alle autorità competenti le misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Ruolo degli organismi designati

1.  Ove applicabile, un’autorità competente («autorità che conferisce l’incarico») può, in conformità del diritto nazionale, incaricare un organismo designato di raccogliere le necessarie informazioni riguardanti un’infrazione di cui al presente regolamento o di adottare le misure di esecuzione necessarie vigenti nel diritto nazionale per far cessare o vietare l’infrazione stessa. L’autorità che conferisce l’incarico incarica un organismo designato soltanto se, previa consultazione dell’autorità richiedente o delle altre autorità competenti interessate dall’infrazione di cui al presente regolamento, sia l’autorità richiedente sia l’autorità interpellata, o tutte le autorità competenti interessate concordano che l’organismo designato è in grado di ottenere le informazioni necessarie o di far cessare o vietare l’infrazione in un modo che sia almeno altrettanto efficiente e efficace di come avrebbe fatto l’autorità che conferisce l’incarico.

2.  Se l’autorità richiedente o le altre autorità competenti interessate da un’infrazione di cui al presente regolamento ritengono che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state soddisfatte, ne informano immediatamente per iscritto l’autorità che conferisce l’incarico, motivando il loro parere. Se l’autorità che conferisce l’incarico non condivide tale opinione, può deferire la questione alla Commissione, che esprime un parere sulla questione senza indugio.

3.  L’autorità che conferisce l’incarico continua a essere obbligata a raccogliere le informazioni necessarie o ad adottare le misure di esecuzione necessarie qualora:

a) l’organismo designato non riesca immediatamente a ottenere le informazioni necessarie o a far cessare o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento; o

b) le autorità competenti interessate da un’infrazione di cui al presente regolamento non concordino che all’organismo designato possa essere conferito l’incarico a norma del paragrafo 1.

4.  L’autorità che conferisce l’incarico adotta tutte le misure necessarie per impedire la divulgazione di informazioni soggette alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33.

Articolo 8

Informazioni ed elenchi

1.  Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione le seguenti informazioni e le relative modifiche:

a) i nomi e i dati di contatto delle autorità competenti, dell’ufficio unico di collegamento, degli organismi designati e dei soggetti che formulano le segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1; e

b) informazioni sull’organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti.

2.  La Commissione elabora e aggiorna sul proprio sito web un elenco pubblico delle autorità competenti, degli uffici unici di collegamento, degli organismi e delle entità designati che formulano le segnalazioni esterne, a norma dell’articolo 27, paragrafi 1 o 2.

Articolo 9

Poteri minimi delle autorità competenti

1.  Ciascuna autorità competente è dotata dei poteri di indagine e di esecuzione minimi di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo necessari per l’applicazione del presente regolamento e li esercita conformemente all’articolo 10.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente e debitamente esercitato per qualsiasi infrazione di cui al presente regolamento conformemente all’articolo 10.

3.  Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine:

a) il potere di accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un’infrazione di cui al presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui essi sono conservati;

b) il potere di esigere che qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del loro Stato membro o qualsiasi persona fisica o giuridica fornisca informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si è verificata o si sta verificando un’infrazione di cui al presente regolamento e al fine di accertare le caratteristiche di tale infrazione, compreso tracciare i flussi finanziari e dei dati, accertare l’identità delle persone coinvolte in tali flussi, e accertare le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;

c) il potere di effettuare le necessarie ispezioni in loco, anche accedendo a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall’operatore interessato dall’indagine nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o chiedere ad altre autorità pubbliche di effettuarle per consultare, selezionare, fare o ottenere copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal loro supporto di conservazione; il potere di sequestrare le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all’espletamento dell’ispezione; il potere di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’operatore interessato dall’indagine di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte;

d) il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima, al fine di individuare infrazioni di cui al presente regolamento e raccogliere prove, compreso il potere di ispezionare, osservare, esaminare, smontare o testare beni o servizi.

4.  Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di esecuzione:

a) il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori;

b) il potere di cercare di ottenere o di accettare impegni da parte dell’operatore responsabile dell’infrazione di cui al presente regolamento a porre fine all’infrazione stessa;

c) il potere di ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati;

d) ove applicabile, il potere di informare, con mezzi appropriati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un’infrazione di cui al presente regolamento su come chiedere una compensazione conformemente al diritto nazionale;

e) il potere di obbligare per iscritto l’operatore a cessare le infrazioni di cui al presente regolamento;

f) il potere di far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento;

g) laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danno grave agli interessi collettivi dei consumatori:

i) il potere di rimuovere i contenuti o limitare l’accesso all’interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono all’interfaccia online;

ii) il potere di imporre ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere, disabilitare o limitare l’accesso a un’interfaccia online; o

iii) ove opportuno, il potere di imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di rimuovere un nome di dominio completo e consentire all’autorità competente interessata di registrarlo;

anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tali misure;

h) il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento e per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni dell’operatore o altre misure adottate ai sensi del presente regolamento.

Le sanzioni di cui alla lettera h) sono effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alle prescrizioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. In particolare, si tiene debito conto, se del caso, della natura, gravità e durata dell’infrazione in oggetto.

5.  Il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento si applica a qualsiasi infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell’Unione di cui all’allegato prevede delle sanzioni. Questo lascia impregiudicato il potere delle autorità nazionali conformemente al diritto nazionale di irrogare sanzioni, come ammende amministrative o di altra natura, o penalità di mora, nei casi in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato non prevedono sanzioni.

6.  Le autorità competenti hanno il potere di avviare indagini o procedimenti di propria iniziativa per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.

7.  Le autorità competenti possono pubblicare le decisioni definitive, gli impegni assunti dagli operatori o le ordinanze adottate ai sensi del presente regolamento, compresa la pubblicazione dell’identità dell’operatore responsabile di un’infrazione di cui al presente regolamento.

8.  Ove applicabile, le autorità competenti possono consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate con riguardo all’efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell’infrazione di cui al presente regolamento.

Articolo 10

Esercizio dei poteri minimi

1.  I poteri di cui all’articolo 9 sono esercitati:

a) direttamente dalle autorità competenti sotto la propria autorità;

b) se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche;

c) incaricando gli organi designati, ove applicabile; o

d) mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.

2.  L’attuazione e l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 9 in applicazione del presente regolamento è proporzionata e conforme al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le misure di indagine e di esecuzione adottate in applicazione del presente regolamento sono proporzionate alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, dell’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.



CAPO III

MECCANISMO DI ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 11

Richiesta di informazioni

1.  Su richiesta di un’autorità richiedente, un’autorità interpellata fornisce, senza indugio e comunque entro 30 giorni salvo diversamente convenuto, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata o si sta verificando un’infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione.

2.  L’autorità interpellata intraprende le indagini appropriate e necessarie o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l’assistenza di altre autorità pubbliche o di altri organismi designati.

3.  Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata può consentire ai funzionari dell’autorità richiedente di affiancare i suoi funzionari nel corso delle indagini.

Articolo 12

Richieste di misure di esecuzione

1.  Su richiesta di un’autorità richiedente, un’autorità interpellata adotta tutte le misure di esecuzione necessarie e proporzionate per far cessare o vietare un’infrazione intra-UE, esercitando i poteri di cui all’articolo 9 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi del diritto nazionale. L’autorità interpellata determina le misure di esecuzione appropriate necessarie per far cessare o vietare l’infrazione intra-UE e le adotta senza indugio e comunque entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, salvo il caso in cui indichi le ragioni specifiche per prorogare tale termine. Se del caso, l’autorità interpellata irroga sanzioni, ad esempio ammende o penalità di mora, all’operatore responsabile dell’infrazione intra-UE. L’autorità interpellata può ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione intra-UE o, se del caso, può cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire rimedi adeguati ai consumatori interessati da detta infrazione.

2.  L’autorità interpellata informa regolarmente l’autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate, nonché sui provvedimenti e le misure che intende adottare. Attraverso la banca dati elettronica di cui all’articolo 35, l’autorità interpellata notifica tempestivamente all’autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull’infrazione intra-UE, indicando quanto segue:

a) se sono state imposte misure provvisorie;

b) se l’infrazione è cessata;

c) quali misure sono state adottate e se tali misure sono state attuate;

d) la misura in cui ai consumatori interessati dalla presunta infrazione sono stati offerti impegni riparatori.

Articolo 13

Procedura per le richieste di assistenza reciproca

1.  Nel formulare una richiesta di assistenza reciproca l’autorità richiedente fornisce le informazioni necessarie per consentire all’autorità interpellata di dare seguito a tale richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell’autorità richiedente.

2.  L’autorità richiedente invia dette richieste di assistenza reciproca all’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità interpellata e, per conoscenza, all’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità richiedente. L’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all’autorità competente appropriata.

3.  Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni a esse collegate sono effettuate per iscritto, mediante formulari standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati elettronica di cui all’articolo 35.

4.  Le autorità competenti interessate concordano le lingue che devono essere utilizzate per le richieste di assistenza reciproca e per tutte le comunicazioni a esse collegate.

5.  Qualora non si raggiunga un accordo sulle lingue da utilizzare, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità richiedente e le risposte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità interpellata. In tal caso, ciascuna autorità competente è responsabile delle necessarie traduzioni delle richieste, delle risposte e di altri documenti che essa riceve da un’altra autorità competente.

6.  L’autorità interpellata risponde direttamente all’autorità richiedente e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri dell’autorità richiedente e dell’autorità interpellata.

Articolo 14

Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca

1.  Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 11, se si verifica una o più delle seguenti situazioni:

a) dopo aver consultato l’autorità richiedente, risulta che l’informazione richiesta non è necessaria a quest’ultima per stabilire se vi sia stata o sia in corso una infrazione intra-UE o se vi sia un ragionevole sospetto che essa possa verificarsi;

b) l’autorità richiedente non concorda sul fatto che l’informazione è soggetta alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33;

c) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati nei confronti dello stesso operatore riguardo alla stessa infrazione intra-UE dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata o dell’autorità richiedente.

2.  Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 12 se, previa consultazione dell’autorità richiedente, si verifica una o più delle seguenti situazioni:

a) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati, o esiste una sentenza, una transazione giudiziaria o un’ordinanza giudiziale riguardo alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata;

b) l’esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore nello Stato membro dell’autorità interpellata al fine di far cessare o vietare l’infrazione intra-UE in maniera rapida ed efficace;

c) a seguito di un’appropriata indagine, l’autorità interpellata conclude che non si è verificata alcuna infrazione intra-UE;

d) l’autorità interpellata conclude che l’autorità richiedente non ha fornito le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1;

e) l’autorità interpellata ha accettato gli impegni assunti dall’operatore di cessare l’infrazione intra-UE entro un termine fissato, e tale termine non è ancora scaduto.

Tuttavia, l’autorità interpellata dà seguito alla richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 12 se l’operatore non adempie all’obbligo di attuare gli impegni assunti entro il termine di cui al primo comma, lettera e).

3.  L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca unitamente ai motivi di tale rifiuto.

4.  In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, l’autorità richiedente o l’autorità interpellata può deferire la questione alla Commissione, che tempestivamente esprime un parere. Nel caso in cui la questione non sia stata deferita alla Commissione, quest’ultima può nondimeno esprimere un parere di propria iniziativa. Ai fini della formulazione di tale parere, la Commissione può richiedere le informazioni e i documenti pertinenti scambiati tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata.

5.  La Commissione monitora il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca e il rispetto delle procedure da parte delle autorità competenti e i termini per il trattamento delle richieste di assistenza reciproca. La Commissione ha accesso alle richieste di assistenza reciproca e alle informazioni e ai documenti scambiati tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata.

6.  Se necessario, la Commissione può formulare orientamenti e fornire consulenza agli Stati membri per assicurare un funzionamento efficace ed efficiente del meccanismo di assistenza reciproca.



CAPO IV

ATTIVITÀ D’INDAGINE COORDINATE E MECCANISMI DI ESECUZIONE PER LE INFRAZIONI DIFFUSE E LE INFRAZIONI DIFFUSE AVENTI UNA DIMENSIONE UNIONALE

Articolo 15

Procedura per le decisioni tra Stati membri

Per le questioni di cui al presente capo, le autorità competenti interessate deliberano per consenso.

Articolo 16

Principi generali di cooperazione

1.  Qualora vi sia un ragionevole sospetto che sia stata commessa un’infrazione diffusa o un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da tale infrazione e la Commissione si informano reciprocamente e informano gli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione senza indugio, mediante la formulazione di segnalazioni a norma dell’articolo 26.

2.  Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale coordinano le misure di indagine e di esecuzione che adottano per affrontare tali infrazioni. Si scambiano tutte le prove e le informazioni necessarie e forniscono senza indugio l’assistenza necessaria, sia reciprocamente sia alla Commissione.

3.  Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale provvedono affinché siano raccolte tutte le prove e le informazioni necessarie e siano adottate tutte le misure di esecuzione necessarie per far cessare o vietare detta infrazione.

4.  Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento non pregiudica le attività di indagine e di esecuzione a livello nazionale svolte dalle autorità competenti riguardo alla stessa infrazione da parte dello stesso operatore.

5.  Se del caso, le autorità competenti possono invitare i funzionari della Commissione e altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini coordinate, alle attività di esecuzione e ad altre misure di cui al presente capo.

Articolo 17

Avvio di un’azione coordinata e designazione del coordinatore

1.  Qualora vi sia un ragionevole sospetto di infrazione diffusa, le autorità competenti interessate da tale infrazione avviano un’azione coordinata basata su un accordo reciproco. L’avvio dell’azione coordinata è notificato senza indugio agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione.

2.  Le autorità competenti interessate dalla sospetta infrazione diffusa designano quale coordinatore un’autorità competente interessata dalla sospetta infrazione diffusa. Se tali autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo riguardo a tale designazione, la Commissione assume tale ruolo.

3.  Se la Commissione ha un ragionevole sospetto di infrazione diffusa avente una dimensione unionale, essa ne dà notifica senza indugio alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati da tale presunta infrazione a norma dell’articolo 26. La Commissione indica nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale conducono appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunicano i risultati di tali indagini alle altre autorità competenti, agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione a norma dell’articolo 26, entro un mese dalla data della notifica della Commissione. Qualora da tali indagini emerga che possa verificarsi un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da detta infrazione avviano l’azione coordinata e adottano le misure di cui all’articolo 19 nonché, se del caso, le misure di cui agli articoli 20 e 21.

4.  L’azione coordinata di cui al paragrafo 3 è coordinata dalla Commissione.

5.  Un’autorità competente si unisce all’azione coordinata se nel corso di quest’ultima diviene palese che l’autorità competente è interessata dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale.

Articolo 18

Motivi per il rifiuto di partecipare all’azione coordinata

1.  Un’autorità competente può rifiutare di partecipare a un’azione coordinata per uno dei seguenti motivi:

a) nei confronti dello stesso operatore è già stata avviata un’indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziale in merito alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente;

b) l’esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato prima della formulazione di una segnalazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso operatore in relazione alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente al fine di far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale in maniera rapida ed efficace;

c) a seguito di un’appropriata indagine, diviene palese che l’impatto effettivo o potenziale della presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale nelllo Stato membro di tale autorità competente è trascurabile e che pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente;

d) l’infrazione diffusa pertinente o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale pertinente non si è verificata nello Stato membro di tale autorità competente e pertanto non è necessaria l’adozione di misure di esecuzione da parte di detta autorità competente;

e) l’autorità competente ha accettato gli impegni, proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, di porre fine a tale infrazione nello Stato membro di tale autorità competente e tali impegni sono stati attuati, e pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente.

2.  Qualora un’autorità competente rifiuti di partecipare all’azione coordinata, essa comunica senza indugio tale decisione alla Commissione e alle altre autorità competenti nonché agli uffici unici di collegamento interessati dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, indicandone i motivi e trasmettendo i necessari documenti giustificativi.

Articolo 19

Misure di indagine nelle azioni coordinate

1.  Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte in un modo efficace, efficiente e coordinato. Cercanodi condurre indagini e ispezioni e, nella misura in cui ciò sia permesso dalle norme procedurali nazionali, di applicare misure provvisorie simultaneamente.

2.  Se necessario, il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III può essere utilizzato in particolare per raccogliere le prove necessarie e le altre informazioni provenienti da Stati membri diversi dagli Stati membri interessati dall’azione coordinata o per garantire che l’operatore interessato non eluda le misure di esecuzione.

3.  Se opportuno, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata espongono i risultati dell’indagine e la valutazione dell’infrazione diffusa o, ove applicabile, dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, in una posizione comune tra loro concordata.

4.  Salvo diversamente concordato tra le autorità competenti interessate dall’azione coordinata, il coordinatore trasmette la posizione comune all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. All’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale è data la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni facenti parte della posizione comune.

5.  Se opportuno e fatti salvi l’articolo 15 o le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata decidono di pubblicare la posizione comune o parti di essa sui propri siti web e possono chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni degli operatori e delle altre persone interessate. La Commissione pubblica la posizione comune o parti di essa sul suo sito con l’accordo delle autorità competenti interessate.

Articolo 20

Impegni nelle azioni coordinate

1.  Sulla base di una posizione comune adottata a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono invitare l’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale a proporre entro un termine stabilito impegni per porre fine a tale infrazione. Di propria iniziativa l’operatore può anche proporre impegni per porre fine a detta infrazione o offrire impegni riparatori ai consumatori interessati da detta infrazione.

2.  Se opportuno e fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono pubblicare gli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale sui propri siti web o, se del caso, la Commissione può pubblicarli sul suo sito se richiesto delle autorità competenti interessate. Le autorità competenti e la Commissione possono chiedere il parere diorganizzazioni dei consumatori, associazioni degli operatori e altre parti interessate.

3.  Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata valutano gli impegni proposti e comunicano all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale il risultato della valutazione e, ove applicabile, qualora siano stati proposti dall’operatore impegni riparatori, ne informano i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di tale infrazione. Se gli impegni sono proporzionati e sufficienti a porre fine all’infrazione diffusa o all’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti accettano tali impegni e stabiliscono un termine entro il quale devono essere attuati.

4.  Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata vigilano sull’attuazione degli impegni. In particolare garantiscono che l’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunichi periodicamente al coordinatore i progressi compiuti nell’attuazione degli impegni. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono, se necessario, chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori e degli esperti per verificare se le misure adottate dall’operatore soddisfano gli impegni assunti.

Articolo 21

Misure di esecuzione nelle azioni coordinate

1.  Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata adottano nell’ambito della loro giusisdizione tutte le misure di esecuzione necessarie nei confronti dell’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale per far cessare o vietare tale infrazione.

Se del caso, esse irrogano sanzioni, come ammende o penalità di mora, all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti possono ricevere dall’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale o, se del caso, possono cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati.

Le misure di esecuzione sono particolarmente opportune quando:

a) un intervento di esecuzione immediato è necessario per far cessare o vietare l’infrazione in maniera rapida ed efficace;

b) è improbabile che l’infrazione cessi a seguito degli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione;

c) l’operatore responsabile dell’infrazione non ha proposto impegni prima della scadenza dei termini fissati dalle autorità competenti interessate;

d) gli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione non sono sufficienti ad assicurare che l’infrazione cessi o, se del caso, fornisca un rimedio ai consumatori pregiudicati dall’infrazione; o

e) l’operatore responsabile dell’infrazione non ha attuato gli impegni per porre fine all’infrazione o, se del caso, per fornire un rimedio ai consumatori pregiudicati dall’infrazione entro il termine di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

2.  Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottate in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata cercano di adottare misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta infrazione.

Articolo 22

Chiusura delle azioni coordinate

1.  L’azione coordinata viene chiusa se le autorità competenti interessate dall’azione coordinata concludono che l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale è cessata o è stata vietata in tutti gli Stati membri interessati o che non è stata commessa detta infrazione.

2.  Il coordinatore comunica senza indugio alla Commissione e, se del caso, alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri interessati dall’azione coordinata la chiusura di quest’ultima.

Articolo 23

Ruolo del coordinatore

1.  Il coordinatore, designato a norma degli articoli 17 o 29, nello specifico:

a) garantisce che tutte le autorità competenti interessate e la Commissione siano debitamente e tempestivamente informate dei progressi dell’indagine o, se del caso, dell’azione di esecuzione, e siano informate delle successive tappe previste e delle misure da adottare;

b) coordina e monitora le misure di indagine adottate dalle autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento;

c) coordina l’elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità competenti interessate e la Commissione;

d) mantiene i contatti con l’operatore e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti interessate e dal coordinatore;

e) se del caso, coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità competenti interessate nonché le altre misure necessarie a trattare e attuare gli impegni proposti dagli operatori interessati;

f) se del caso, coordina le misure di esecuzione adottate dalle autorità competenti interessate;

g) coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità competenti interessate a norma del capo III.

2.  Il coordinatore non è ritenuto responsabile delle azioni o delle omissioni delle autorità competenti interessate nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 9.

3.  Se le azioni coordinate riguardano infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 10, il coordinatore invita l’Autorità bancaria europea ad agire come osservatore.

Articolo 24

Regime linguistico

1.  Le lingue usate dalle autorità competenti per le notifiche e per tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse alle azioni coordinate e alle indagini a tappeto sono stabilite di comune accordo dalle autorità competenti interessate.

2.  Qualora non si raggiunga un accordo tra le autorità competenti interessate, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un’altra comunicazione. In tal caso, se necessario, ciascuna autorità competente interessata è responsabile delle traduzioni delle notifiche, delle comunicazioni e degli altri documenti che riceve da altre autorità competenti.

Articolo 25

Regime linguistico per la comunicazione con gli operatori

Ai fini delle procedure di cui al presente capo, l’operatore ha il diritto di comunicare nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito o risiede l’operatore.



CAPO V

ATTIVITÀ A LIVELLO DI UNIONE

Articolo 26

Segnalazioni

1.  L’autorità competente comunica tempestivamente alla Commissione, alle altre autorità competenti e agli uffici unici di collegamento qualsiasi ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio stia avvenendo un’infrazione di cui al presente regolamento che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori di altri Stati membri.

2.  La Commissione notifica tempestivamente alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati qualsiasi ragionevole sospetto che vi sia stata un’infrazione di cui al presente regolamento.

3.  Nel notificare, vale a dire nel formulare una segnalazione, a norma dei paragrafi 1 e 2 l’autorità competente o la Commissione forniscono informazioni riguardanti le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e, se disponibili, le seguenti:

a) una descrizione dell’atto o dell’omissione che costituisce l’infrazione;

b) i dettagli del prodotto o del servizio interessati dall’infrazione;

c) i nomi degli Stati membri interessati o probabilmente interessati dall’infrazione;

d) l’identità dell’operatore o degli operatori responsabili o presunti responsabili dell’infrazione;

e) la base giuridica per eventuali azioni alla luce delle disposizioni nazionali e delle corrispondenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato;

f) una descrizione del procedimento giudiziario, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all’infrazione e le loro date e la loro durata, nonché il loro stato;

g) le identità delle autorità competenti che avviano i procedimenti giudiziari e adottano le altre misure.

4.  Nel formulare una segnalazione, l’autorità competente può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri, come pure alla Commissione, o la Commissione può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri di verificare se, sulla base delle informazioni disponibili o facilmente accessibili alle pertinenti autorità competenti o rispettivamente alla Commissione, tali presunte infrazioni si stiano verificando nel territorio di altri Stati membri o se sono già state adottate misure di esecuzione contro tali infrazioni in tali altri Stati membri. Tali autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione rispondono alle richieste senza indugio.

Articolo 27

Segnalazioni esterne

1.  Ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti giustificato, conferisce agli organismi designati, ai centri europei dei consumatori, alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori e, se del caso, alle associazioni degli operatori in possesso delle competenze necessarie, la facoltà di formulare una segnalazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione circa le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e di fornire le informazioni a loro disposizione di cui all’articolo 26, paragrafo 3 («segnalazione esterna»). Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l’elenco di tali soggetti e le eventuali modifiche dello stesso.

2.  Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori.

3.  Le autorità competenti non hanno l’obbligo di avviare una procedura o di adottare qualsiasi altra azione in risposta a una segnalazione esterna. I soggetti che formulano segnalazioni esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e senza indugio correggono le informazioni notificate o le ritirano, a seconda dei casi.

Articolo 28

Scambio di altre informazioni pertinenti per l’individuazione delle infrazioni

Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, le autorità competenti, tramite la banca dati elettronica di cui all’articolo 35, comunicano tempestivamente alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un’infrazione di cui al presente regolamento nell’ambito della loro giurisdizione qualora sospettino che l’infrazione in questione possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri.

Articolo 29

Indagini a tappeto

1.  Le autorità competenti possono decidere di svolgere indagini a tappeto per verificare il rispetto o individuare infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione.

2.  Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità competenti coinvolte possono usare i poteri di indagine di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e gli altri poteri a esse conferiti dal diritto nazionale.

3.  Le autorità competenti possono invitare gli organismi designati, i funzionari della Commissione e gli altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.

Articolo 30

Coordinamento di altre attività che contribuiscono all’indagine e all’esecuzione

1.  Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle loro attività nei seguenti settori:

a) la formazione dei funzionari coinvolti nell’applicazione del presente regolamento;

b) la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori;

c) lo sviluppo di reti di funzionari, suddivise per settori specifici;

d) lo sviluppo di strumenti d’informazione e comunicazione; e

e) ove applicabile, lo sviluppo di norme, metodologie e orientamenti riguardanti l’applicazione del presente regolamento.

2.  Nella misura necessaria a conseguire l’obiettivo del presente regolamento, gli Stati membri possono coordinare e organizzare congiuntamente attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 31

Scambio di funzionari tra autorità competenti

1.  Le autorità competenti possono partecipare a programmi di scambio di funzionari di altri Stati membri al fine di migliorare la cooperazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire a funzionari di altri Stati membri di svolgere un ruolo efficace nell’ambito delle attività dell’autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall’autorità competente ospitante, conformemente alla normativa dello Stato membro di quest’ultima.

2.  Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari è identica a quella dei funzionari dell’autorità competente ospitante. I funzionari di altri Stati membri rispettano le norme professionali e le adeguate regole di condotta interne dell’autorità competente ospitante. Le regole di condotta garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l’equità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33.

Articolo 32

Collaborazione internazionale

1.  Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, l’Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per tutelare gli interessi dei consumatori. L’Unione e i paesi terzi interessati possono concludere accordi che fissino le disposizioni in materia di cooperazione, compresa la definizione di accordi di assistenza reciproca, lo scambio di informazioni riservate e i programmi di scambio di personale.

2.  Gli accordi conclusi tra l’Unione e paesi terzi in materia di cooperazione e assistenza reciproca al fine di proteggere e rafforzare gli interessi dei consumatori rispettano le pertinenti norme sulla protezione dei dati applicabili al trasferimento di dati personali verso paesi terzi.

3.  Quando un’autorità competente riceve informazioni che potrebbero essere di interesse per le autorità competenti di altri Stati membri da un’autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni a tali autorità competenti nella misura in cui ciò è consentito dai vigenti accordi bilaterali di assistenza con tale paese terzo e nella misura in cui tali informazioni sono in linea con il diritto dell’Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

4.  Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un’autorità di un paese terzo da un’autorità competente nell’ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese terzo, purché sia stata ottenuta l’approvazione dell’autorità competente che ha fornito l’informazione in origine e sia in linea con il diritto dell’Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.



CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33

Utilizzo e divulgazione delle informazioni e segreto professionale e commerciale

1.  Le informazioni raccolte dalle autorità competenti e dalla Commissione, o a esse comunicate nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento, sono utilizzate solo per garantire il rispetto delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riservate e sono utilizzate e divulgate unicamente tenendo debito conto degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i segreti commerciali e la proprietà intellettuale.

3.  Nondimeno, previa consultazione dell’autorità competente che ha fornito le informazioni, le autorità competenti possono divulgare le informazioni necessarie:

a) per dimostrare le infrazioni di cui al presente regolamento;

b) per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.

Articolo 34

Utilizzo delle prove e dei risultati delle indagini

Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio Stato membro, a prescindere dal supporto di conservazione.

Articolo 35

Banca dati elettronica

1.  La Commissione istituisce e aggiorna una banca dati elettronica per tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione effettuate a norma del presente regolamento. Tutte le informazioni inviate tramite la banca dati elettronica sono archiviate ed elaborate in tale banca dati elettronica. Detta banca dati è resa direttamente accessibile per le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione.

2.  Le informazioni fornite da soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1 o 2, sono archiviate ed elaborate nella banca dati elettronica. Tuttavia, tali soggetti non vi hanno accesso.

3.  Qualora un’autorità competente, un organismo designato o un soggetto che formula una segnalazione esterna a norma dell’articolo 27, paragrafo 1 o 2, accerti che una segnalazione relativa a un’infrazione formulata a norma degli articoli 26 o 27 si è successivamente rivelata infondata, revoca tale segnalazione. La Commissione rimuove tempestivamente le informazioni pertinenti dalla banca dati e comunica alle parti le ragioni di tale rimozione.

I dati relativi a un’infrazione sono archiviati nella banca dati elettronica per un arco di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, ma non sono archiviati per più di cinque anni a decorrere dal giorno in cui:

a) un’autorità interpellata comunica alla Commissione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, la cessazione di un’infrazione intra-UE;

b) il coordinatore comunica la chiusura dell’azione coordinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1; o

c) le informazioni sono state inserite nella banca dati in tutti gli altri casi.

4.  La Commissione adotta gli atti di esecuzione che definiscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 36

Rinuncia al rimborso delle spese

1.  Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all’applicazione del presente regolamento.

2.  In deroga al paragrafo 1, con riguardo alle richieste di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 12, lo Stato membro dell’autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell’autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure respinte e giudicate infondate da un giudice per quanto riguarda la sostanza dell’infrazione in questione.

Articolo 37

Priorità di esecuzione

1.  Entro il 17 gennaio 2020 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri scambiano informazioni tra di essi e con la Commissione in merito alle loro priorità di esecuzione per l’applicazione del presente regolamento.

Tali informazioni includono:

a) le informazioni concernenti le tendenze del mercato che sono in grado di pregiudicare gli interessi dei consumatori nello Stato membro interessato e in altri Stati membri;

b) una sintesi delle azioni intraprese a norma del presente regolamento nel corso degli ultimi due anni e, in particolare, le misure di indagine ed esecuzione relative alle infrazioni diffuse;

c) le statistiche scambiate mediante le segnalazioni di cui all’articolo 26;

d) gli ambiti prioritari provvisori per i prossimi due anni per l’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori nello Stato membro interessato; e

e) gli ambiti prioritari proposti per i successivi due anni per l’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori a livello di Unione.

2.  Fatto salvo l’articolo 33, ogni due anni la Commissione elabora una sintesi delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 e la mette a disposizione del pubblico. La Commissione ne informa il Parlamento europeo.

3.  In casi riguardanti un mutamento sostanziale delle circostanze o delle condizioni di mercato nei due anni successivi all’ultima presentazione delle informazioni sulle loro priorità di esecuzione, gli Stati membri aggiornano le rispettive priorità di esecuzione e ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

4.  La Commissione sintetizza le priorità di esecuzione presentate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e rende conto annualmente al comitato di cui all’articolo 38, paragrafo 1, al fine di agevolare la definizione delle priorità delle azioni a norma del presente regolamento. La Commissione scambia le migliori prassi e l’analisi comparativa con gli Stati membri, soprattutto ai fini dell’elaborazione di attività di sviluppo delle capacità.



CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 39

Notifiche

Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale sui settori di cui al presente regolamento che essi adottano, nonché il testo degli accordi sui settori di cui al presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi da essi conclusi.

Articolo 40

Relazioni

1.  Entro il 17 gennaio 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

2.  Tale relazione contiene una valutazione dell’applicazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell’efficacia dell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i poteri delle autorità competenti di cui all’articolo 9, congiuntamente, in particolare, a un esame dell’evoluzione del rispetto delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori da parte degli operatori nei principali mercati al consumo interessati dal commercio transfrontaliero.

Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa.

Articolo 41

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 17 gennaio 2020.

Articolo 42

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Direttive e regolamenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1

1. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

2. Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

3. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

4. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

5. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67): articoli da 86 a 100.

6. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articolo 13.

7. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

8. Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

9. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

10. Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

11. Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.

12. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12. 2006, pag. 36): articolo 20.

13. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12. 2007, pag. 14).

14. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

15. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articoli 22, 23 e 24.

16. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).

17. Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95, del 15.4.2010, pag. 1): articoli 9, 10, 11 e articoli da 19 a 26.

18. Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

19. Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

20. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

21. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.

22. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.

23. Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34): articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capo10 e allegati I e II.

24. Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214): articoli da 3 a 18 e articolo 20, paragrafo 2.

25. Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).

26. Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

▼M1

27. Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1, solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell'articolo 2, punto 12, di tale regolamento.



( 1 ) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).

Top