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Document 02013R0883-20170101

Consolidated text: Regolamento (UE, Euratom ) n . 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/2017-01-01

2013R0883 — IT — 01.01.2017 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 883/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 settembre 2013

relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio

(GU L 248 dell'18.9.2013, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2016/2030 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016

  L 317

1

23.11.2016




▼B

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 883/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 settembre 2013

relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio



Articolo 1

Obiettivi e compiti

1.  Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (in prosieguo indicate collettivamente, se il contesto lo richiede, come «Unione»), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, («Ufficio») esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione:

a) dai pertinenti atti dell’Unione; e

b) dai pertinenti accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi dall’Unione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

2.  L’Ufficio fornisce agli Stati membri l’assistenza della Commissione per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione volta a proteggere gli interessi finanziari dell’Unione dalle frodi. L’Ufficio contribuisce all’elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. L’Ufficio promuove e coordina, con gli Stati membri e tra di essi, la condivisione di esperienza operativa e di migliori pratiche procedurali nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e sostiene azioni comuni contro le frodi condotte dagli Stati membri su base volontaria.

3.  Il presente regolamento si applica fatti salvi:

a) il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

b) lo statuto dei deputati del Parlamento europeo;

c) lo statuto;

d) il regolamento (CE) n. 45/2001.

4.  All’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi («istituzioni, organi e organismi»), l’Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto (in prosieguo indicati collettivamente come «funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale»).

5.  Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi possono concludere accordi amministrativi con l’Ufficio. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione di informazioni e lo svolgimento di indagini.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «interessi finanziari dell’Unione» entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell’Unione europea, nonché quelli coperti dai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi e i bilanci da essi gestiti e controllati;

2) «irregolarità» un’irregolarità quale definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;

3) «frodi, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione» la definizione data a tali termini nei pertinenti atti dell’Unione;

4) «indagine amministrativa» («indagine») ogni controllo, verifica e operazione svolti dall’Ufficio conformemente agli articoli 3 e 4, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 e di accertare, ove necessario, il carattere irregolare delle attività controllate; tali indagini non incidono sui poteri delle autorità competenti degli Stati membri di avviare procedimenti penali;

5) «persona interessata» ogni persona o operatore economico sospettati di aver commesso frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione e che sono pertanto oggetto di indagine da parte dell’Ufficio;

6) «operatore economico» la definizione data a questo termine dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96;

7) «accordi amministrativi» accordi di carattere tecnico e/o operativo conclusi dall’Ufficio che possono avere come obiettivo, in particolare, di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti e che non creano ulteriori obblighi giuridici.

Articolo 3

Indagini esterne

1.  L’Ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Nell’ambito delle sue funzioni d’indagine, l’Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e alla normativa settoriale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento, negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

2.  Al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, in connessione con una convenzione o decisione di sovvenzione o con un contratto riguardante un finanziamento dell’Unione, l’Ufficio può procedere, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, a controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici.

3.  Nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto, il personale dell’Ufficio agisce, su riserva del diritto dell’Unione applicabile, in osservanza delle norme e delle prassi dello Stato membro interessato, nonché delle garanzie procedurali previste dal presente regolamento.

Su richiesta dell’Ufficio, l’autorità competente dello Stato membro interessato fornisce al personale dell’Ufficio l’assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell’autorizzazione scritta di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Se per tale assistenza è necessaria l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria conformemente alle norme nazionali, è richiesta tale autorizzazione.

Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell’Ufficio possa avere accesso, alle stesse condizioni delle proprie autorità competenti e nel rispetto del diritto nazionale, a tutte le informazioni e alla documentazione relative alla questione oggetto dell’indagine che si dimostrino necessarie per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto.

4.  Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri designano un servizio («servizio di coordinamento antifrode») per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l’Ufficio, ivi incluse le informazioni di carattere operativo. Se del caso e conformemente al diritto nazionale, il servizio di coordinamento antifrode può essere considerato un’autorità competente ai fini del presente regolamento.

5.  Nel corso di un’indagine esterna, l’Ufficio può accedere alle informazioni pertinenti, ivi incluse le informazioni contenute in banche dati, detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell’indagine, nella misura in cui sia necessario per accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine si applica l’articolo 4, paragrafi 2 e 4.

6.  Qualora l’Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull’eventuale avvio di un’indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, esso può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, ai servizi competenti della Commissione.

Fatta salva la normativa settoriale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l’Ufficio può partecipare nel rispetto del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l’Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 4

Indagini interne

1.  Nei settori di cui all’articolo 1, l’Ufficio svolge indagini amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi («indagini interne»).

Tali indagini interne sono condotte conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti.

2.  Nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1:

a) l’Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione pertinente, ivi incluse le informazioni contenute in banche dati, detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi nonché ai locali dei medesimi. L’Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L’Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione;

b) l’Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni o organi, ai dirigenti di organismi, o ai membri del personale.

3.  Conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio può svolgere controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici al fine di avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell’indagine interna.

4.  Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando il personale dell’Ufficio svolge un’indagine interna nei loro locali o quando consulta un documento o chiede un’informazione che essi detengono. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, l’Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne.

5.  Le istituzioni, gli organi e gli organismi predispongono procedure adeguate e prendono le misure necessarie per garantire in ogni fase la riservatezza delle indagini interne.

6.  Qualora dalle indagini interne emerga la possibilità che un funzionario, un altro agente, un membro di un’istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale sia una persona interessata, l’istituzione, l’organo o l’organismo al quale tale persona appartiene ne è informato.

In casi nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dell’indagine interna utilizzando i consueti canali di comunicazione, l’Ufficio ricorre ad adeguati canali alternativi per trasmettere le informazioni.

In casi eccezionali, la comunicazione di tali informazioni può essere differita sulla base di una decisione motivata del direttore generale, che è trasmessa al comitato di vigilanza dopo la chiusura dell’indagine.

7.  La decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo, di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, una norma concernente l’obbligo per funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale di cooperare con l’Ufficio e di informarlo, garantendo nel contempo la riservatezza dell’indagine interna.

8.  Qualora l’Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull’eventuale avvio di un’indagine interna, informazioni che inducono a sospettare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, esso può informarne le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati. Su richiesta, le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati informano l’Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni.

Se necessario, l’Ufficio informa anche le autorità competenti dello Stato membro interessato. In tal caso, si applicano i requisiti procedurali previsti all’articolo 9, paragrafo 4, secondo e terzo comma. Se le autorità competenti decidono, conformemente al diritto nazionale, di adottare delle misure sulla base delle informazioni loro trasmesse, esse ne informano, su richiesta, l’Ufficio.

Articolo 5

Avvio delle indagini

1.  Il direttore generale può avviare un’indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. La decisione del direttore generale di avviare o no un’indagine tiene conto delle priorità della politica dell’Ufficio in materia di indagini e del relativo piano di gestione annuale, stabiliti conformemente all’articolo 17, paragrafo 5. Tale decisione tiene conto altresì della necessità di utilizzare in maniera efficiente le risorse dell’Ufficio e della proporzionalità delle misure impiegate. Con riguardo alle indagini interne, si tiene conto specificamente dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo più adeguato a svolgerle, in particolare sulla base della natura dei fatti, dell’incidenza finanziaria effettiva o potenziale del caso e della probabilità di un seguito giudiziario.

2.  La decisione di avviare le indagini esterne è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o di un’istituzione, organo o organismo dell’Unione.

La decisione di avviare le indagini interne è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo in cui l’indagine dovrà svolgersi o di uno Stato membro.

3.  Finché il direttore generale valuta se avviare o no un’indagine interna a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché è in corso un’indagine interna dell’Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un’indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l’Ufficio.

4.  La decisione se avviare o meno un’indagine è adottata nei due mesi successivi al ricevimento da parte dell’Ufficio di una richiesta di cui al paragrafo 2. La decisione è comunicata senza indugio allo Stato membro, all’istituzione, all’organo o all’organismo che ha presentato la richiesta. La decisione di non avviare un’indagine è motivata. Se alla scadenza di tale periodo di due mesi, l’Ufficio non ha adottato alcuna decisione, si considera che l’Ufficio abbia deciso di non avviare un’indagine.

Se un funzionario, un altro agente, un membro di un’istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale, che agisca conformemente all’articolo 22 bis dello statuto, fornisce informazioni all’Ufficio relative a un sospetto di frode o di irregolarità, l’Ufficio informa tale persona della decisione di avviare o no un’indagine in relazione ai fatti in questione.

5.  Il direttore generale, se decide di non avviare un’indagine interna, può trasmettere senza indugio eventuali informazioni pertinenti all’istituzione, all’organo o all’organismo interessati affinché possano essere adottate le misure adeguate, conformemente alle norme applicabili a tale istituzione, organo o organismo. L’Ufficio concorda con tale istituzione, organo o organismo, se del caso, le misure opportune per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente delle misure adottate.

6.  Il direttore generale, se decide di non avviare un’indagine esterna, può trasmettere senza indugio eventuali informazioni pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato affinché, se del caso e conformemente alle norme nazionali, possano essere adottate misure. Se necessario, l’Ufficio ne informa anche l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato.

Articolo 6

Accesso alle informazioni contenute in banche dati prima dell’avvio di un’indagine

1.  Prima dell’avvio di un’indagine, l’Ufficio ha il diritto di accedere a tutte le informazioni pertinenti contenute in banche dati, detenute da istituzioni, organi o organismi qualora ciò sia indispensabile per valutare il fondamento delle accuse. Tale diritto di accesso è esercitato entro il termine stabilito dall’Ufficio, necessario per una rapida valutazione delle accuse. Nell’esercitare il diritto di accesso, l’Ufficio rispetta i principi di necessità e proporzionalità.

2.  L’istituzione, organo o organismo interessato coopera con lealtà, consentendo all’Ufficio di ottenere qualsiasi informazione pertinente alle condizioni specificate nelle decisioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 7

Esecuzione delle indagini

1.  Il direttore generale dirige l’esecuzione delle indagini sulla base, se del caso, di istruzioni scritte. Le indagini sono condotte sotto la sua direzione dal personale dell’Ufficio da lui designato.

2.  Il personale dell’Ufficio svolge le proprie mansioni presentando un’autorizzazione scritta, che ne indica l’identità e la qualifica. Il direttore generale rilascia tale autorizzazione, indicando l’oggetto e la finalità dell’indagine, le basi giuridiche per svolgere l’indagine e i poteri d’indagine che ne derivano.

3.  Le autorità competenti degli Stati membri forniscono al personale dell’Ufficio, conformemente alle norme nazionali, l’assistenza necessaria ad assolvere in modo efficace le sue mansioni.

Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono affinché i rispettivi funzionari, altri agenti, membri, dirigenti e membri del personale prestino al personale dell’Ufficio l’assistenza necessaria per assolvere in modo efficace le sue mansioni.

4.  Se un’indagine si compone di elementi esterni ed interni, si applicano rispettivamente l’articolo 3 e l’articolo 4.

5.  Le indagini si svolgono senza interruzioni per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze ed alla complessità del caso.

6.  Quando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, l’Ufficio informa senza indugio l’istituzione, l’organo o l’organismo interessati dell’indagine in corso. Le informazioni trasmesse comprendono i seguenti elementi:

a) l’identità del funzionario, altro agente, membro di un’istituzione o organo, dirigente di un organismo, o membro del personale interessati e una sintesi dei fatti in questione;

b) ogni informazione che possa essere d’ausilio all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato al fine di decidere se sia opportuno adottare misure amministrative cautelari per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

c) le eventuali misure particolari di riservatezza raccomandate, specialmente nei casi che comportano il ricorso a misure d’indagine che rientrano nell’ambito di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un’indagine esterna, nell’ambito di competenza di un’autorità nazionale, conformemente alle norme nazionali applicabili alle indagini.

L’istituzione, l’organo o l’organismo interessato può in qualsiasi momento decidere di adottare, in stretta cooperazione con l’Ufficio, adeguate misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l’Ufficio di tale decisione.

7.  Se necessario, spetta alle autorità competenti degli Stati membri, su richiesta dell’Ufficio, adottare le misure cautelari adeguate previste dal rispettivo diritto nazionale, in particolare misure per la salvaguardia degli elementi di prova.

8.  Se un’indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando i motivi e le misure correttive previste al fine di accelerare l’indagine.

Articolo 8

Obbligo di informare l’Ufficio

1.  Le istituzioni, gli organi e gli organismi trasmettono senza indugio all’Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

2.  Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, nella misura in cui ciò sia consentito dal loro diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un’indagine in corso dell’Ufficio.

3.  Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, nella misura in cui ciò sia consentito dal loro diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’Ufficio ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

Articolo 9

Garanzie procedurali

1.  Nelle sue indagini l’Ufficio raccoglie elementi a carico e a favore della persona interessata. Le indagini sono svolte in modo obiettivo e imparziale e conformemente al principio della presunzione d’innocenza e alle garanzie procedurali enunciate nel presente articolo.

2.  L’Ufficio può sentire, in qualunque momento nel corso di un’indagine, una persona interessata o un testimone. Qualsiasi persona sentita ha il diritto di non autoaccusarsi.

L’invito a un colloquio è inviato a una persona interessata con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’indagine. Nel secondo caso, il termine di preavviso non è inferiore a 24 ore. L’invito comprende un elenco dei diritti della persona interessata, in particolare il diritto di essere assistita da una persona di sua scelta.

L’invito a un colloquio è inviato a un testimone con un preavviso di almeno 24 ore. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso del testimone o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’indagine.

I requisiti di cui al secondo e terzo comma non si applicano alla raccolta di dichiarazioni nell’ambito di controlli e di verifiche sul posto.

Se nel corso di un colloquio emergono indizi che un testimone potrebbe essere una persona interessata, il colloquio si conclude. Si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4. Tale testimone è informato immediatamente dei suoi diritti in qualità di persona interessata e riceve, su richiesta, una copia dei resoconti di eventuali dichiarazioni da lui rilasciate in passato. L’Ufficio non può utilizzare contro tale persona le sue dichiarazioni passate senza prima concedergli la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

L’Ufficio redige un verbale del colloquio e consente alla persona sentita di consultarlo affinché la stessa possa approvare il verbale o aggiungere osservazioni. L’Ufficio consegna alla persona interessata copia del verbale del colloquio.

3.  Non appena emerga da un’indagine che un funzionario, un altro agente, un membro di un’istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale possono essere una persona interessata, tale funzionario, altro agente, membro di un’istituzione o organo, dirigente di un organismo, o membro del personale ne è informato, a condizione che ciò non comprometta lo svolgimento dell’indagine o di procedure d’indagine che rientrano nelle competenze di un’autorità giudiziaria nazionale.

4.  Fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 7, paragrafo 6, una volta terminata l’indagine e prima che siano redatte conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata, a tale persona è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano.

A tal fine, l’Ufficio invia alla persona interessata un invito a presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con il personale designato dall’Ufficio. Tale invito comprende una sintesi dei fatti che riguardano la persona interessata e le informazioni prescritte dagli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, e indica il termine per la presentazione delle osservazioni, che non è inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell’invito a presentare osservazioni. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’indagine. La relazione finale d’indagine fa riferimento a tali eventuali osservazioni.

In casi debitamente giustificati in cui occorra garantire la riservatezza dell’indagine e/o che comportino il ricorso a procedure d’indagine che rientrano nell’ambito di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale, il direttore generale può decidere di differire l’esecuzione dell’obbligo di invitare la persona interessata a presentare le sue osservazioni.

Nei casi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato IX dello statuto, la mancata risposta da parte dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo entro un mese alla richiesta del direttore generale di differire l’obbligo di invitare la persona interessata a presentare le sue osservazioni si considera come una risposta affermativa.

5.  Ogni persona sentita può usare una qualsiasi delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. I funzionari o altri agenti dell’Unione possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione di cui abbiano una conoscenza approfondita.

Articolo 10

Riservatezza e tutela dei dati

1.  Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell’ambito di indagini esterne sono protette dalle disposizioni pertinenti.

2.  Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell’ambito di indagini interne sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della tutela concessa dalle norme applicabili alle istituzioni dell’Unione.

3.  Le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall’Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari pendenti, di tutte le norme nazionali applicabili a tali procedimenti.

4.  L’Ufficio può designare un responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.

▼M1

Al responsabile della protezione dei dati compete il trattamento dei dati dell'Ufficio e del segretariato del comitato di vigilanza.

▼B

5.  Il direttore generale assicura che qualsiasi informazione sia fornita al pubblico in modo neutrale e imparziale e che la sua divulgazione avvenga nel rispetto della riservatezza delle indagini e sia conforme ai principi di cui al presente articolo e all’articolo 9, paragrafo 1.

▼M1

Conformemente allo statuto, il personale dell'Ufficio e il personale del segretariato del comitato di vigilanza si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico legalmente, e continua ad essere vincolato da tale obbligo anche dopo la cessazione dal servizio.

I membri del comitato di vigilanza sono vincolati allo stesso obbligo del segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni e continuano a essere vincolati a tale obbligo anche dopo la fine del loro mandato.

▼B

Articolo 11

Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini

1.  Al termine di un’indagine da parte dell’Ufficio è redatta una relazione sotto l’autorità del direttore generale. Tale relazione descrive la base giuridica dell’indagine, le fasi procedurali seguite, i fatti accertati e la loro qualificazione giuridica preliminare, l’incidenza finanziaria stimata dei fatti accertati, il rispetto delle garanzie procedurali conformemente all’articolo 9 e le conclusioni dell’indagine.

La relazione è accompagnata dalle raccomandazioni del direttore generale sull’opportunità di adottare provvedimenti. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.

2.  Nel redigere dette relazioni e raccomandazioni si tiene conto del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni così redatte costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria.

3.  Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un’indagine esterna e ogni pertinente documento ad esse collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alle norme relative alle indagini esterne, e, se necessario, ai servizi competenti della Commissione.

4.  Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un’indagine interna ed ogni pertinente documento ad esse connesso sono trasmessi all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini interne il seguito, in particolare di natura disciplinare o giudiziaria, richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l’Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell’Ufficio.

5.  Se la relazione redatta a seguito di un’indagine interna rivela l’esistenza di fatti suscettibili di dare luogo ad azioni penali, tale informazione è trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

6.  Su richiesta dell’Ufficio, le autorità competenti degli Stati membri interessati trasmettono, in tempo utile, informazioni all’Ufficio sulle eventuali misure adottate a seguito della trasmissione, da parte del direttore generale, delle sue raccomandazioni conformemente al paragrafo 3 e a seguito della trasmissione, da parte dell’Ufficio, di eventuali informazioni conformemente al paragrafo 5.

7.  Fatto salvo il paragrafo 4, se al termine di un’indagine nessuna accusa formulata contro la persona interessata risulta fondata, il direttore generale archivia l’indagine che riguarda tale persona e informa tale persona entro dieci giorni lavorativi.

8.  Qualora un informatore che abbia comunicato all’Ufficio informazioni che conducono o sono connesse a un’indagine ne faccia richiesta, l’Ufficio può informare tale informatore che l’indagine è stata chiusa. L’Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere tale richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere gli interessi legittimi della persona interessata, l’efficacia dell’indagine e delle misure che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza.

Articolo 12

Scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri

1.  Fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale.

2.  Fatti salvi gli articoli 10 e 11, il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’Ufficio nel corso di indagini interne su fatti che rientrano nell’ambito di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale.

Conformemente all’articolo 4 e fatto salvo l’articolo 10, il direttore generale trasmette inoltre all’istituzione, organo o organismo interessati le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, comprese l’identità della persona interessata, una sintesi dei fatti accertati, la loro qualificazione giuridica preliminare e la valutazione dell’incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione.

Si applica l’articolo 9, paragrafo 4.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro interessato, fatto salvo il loro diritto nazionale, informano l’Ufficio in tempo utile, di propria iniziativa o su richiesta dell’Ufficio, delle misure adottate sulla base delle informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo.

4.  L’Ufficio può fornire elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, conformemente al diritto nazionale e allo statuto.

Articolo 13

Cooperazione dell’Ufficio con Eurojust e Europol

1.  Nell’ambito del suo mandato per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, l’Ufficio coopera, all’occorrenza, con Eurojust e con l’Ufficio europeo di polizia (Europol). Ove necessario per agevolare tale collaborazione, l’Ufficio conclude con Eurojust ed Europol accordi amministrativi. Tali accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni classificate, nonché, su richiesta, relazioni sull’andamento dei lavori.

Ove ciò possa sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alle indagini e all’esercizio dell’azione penale od ove l’Ufficio abbia trasmesso alle autorità competenti degli Stati membri informazioni che lascino supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione che configurano tra le forme gravi di criminalità, esso trasmette a Eurojust le informazioni pertinenti, nei limiti del mandato di Eurojust.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono informate tempestivamente dall’Ufficio nei casi in cui informazioni fornite dalle stesse siano trasmesse dall’Ufficio a Eurojust o Europol.

Articolo 14

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.  L’Ufficio può concludere, all’occorrenza, accordi amministrativi con autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. L’Ufficio coordina la sua azione, se del caso, con i competenti servizi della Commissione e con il servizio europeo per l’azione esterna, in particolare prima di concludere tali accordi. Gli accordi possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, comprese, su richiesta, relazioni sull’andamento dei lavori.

2.  L’Ufficio informa le autorità competenti degli Stati membri interessati prima che informazioni fornite dalle stesse siano trasmesse dall’Ufficio alle autorità competenti di paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

L’Ufficio tiene un registro di tutte le trasmissioni di dati personali, compresi i motivi di tali trasmissioni, conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 15

Comitato di vigilanza

1.  Il comitato di vigilanza controlla regolarmente l’esecuzione della funzione di indagine da parte dell’Ufficio al fine di rafforzare l’indipendenza dell’Ufficio nell’esercizio effettivo delle competenze conferitegli in virtù del presente regolamento.

Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all’applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, alla luce delle informazioni fornite dal direttore generale conformemente all’articolo 7, paragrafo 8.

Il comitato di vigilanza sottopone al direttore generale pareri, comprese raccomandazioni ove opportuno, in merito, tra l’altro, alle risorse necessarie per svolgere la funzione di indagine dell’Ufficio, alle priorità dell’Ufficio in materia di indagini e alla durata delle indagini. Tali pareri possono essere presentati di propria iniziativa, su richiesta del direttore generale o su richiesta di un’istituzione, organo o organismo, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso.

Alle istituzioni, agli organi o agli organismi è fornita copia dei pareri presentati a norma del terzo comma.

In situazioni debitamente motivate, il comitato di vigilanza può chiedere all’Ufficio informazioni supplementari sulle indagini, comprese relazioni e raccomandazioni sulle indagini chiuse, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso.

2.  Il comitato di vigilanza si compone di cinque membri indipendenti con esperienza in alte funzioni giudiziarie o di indagine o in funzioni comparabili connesse ai settori di attività dell’Ufficio. Essi sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

La decisione di nomina dei membri del comitato di vigilanza comprende anche un elenco di riserva di membri potenziali per sostituire i membri del comitato di vigilanza per la restante durata del mandato in caso di dimissioni, decesso o incapacità permanente di uno o più di tali membri.

3.  Il mandato dei membri del comitato di vigilanza ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. Tre e due membri sono sostituiti a turno al fine di preservare le competenze del comitato di vigilanza.

4.  Alla scadenza del mandato, i membri del comitato di vigilanza restano in funzione fino alla loro sostituzione.

5.  Se un membro del comitato di vigilanza cessa di soddisfare le condizioni che disciplinano lo svolgimento delle sue funzioni o se ha commesso una colpa grave, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono, di comune accordo, sollevarlo dalle sue funzioni.

6.  Conformemente alle norme della Commissione applicabili, i membri del comitato di vigilanza ricevono un’indennità giornaliera e ricevono un rimborso per le spese sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni.

7.  Nell’adempimento delle proprie funzioni, i membri del comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo.

▼M1

8.  Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto per conoscenza, prima dell'adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Il comitato di vigilanza si riunisce almeno dieci volte l'anno. Il comitato di vigilanza adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione, indipendentemente dall'Ufficio, in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. Prima di nominare i membri del personale del segretariato, il comitato di vigilanza è consultato e si tiene conto delle sue osservazioni. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e in modo indipendente dalla Commissione. Fatto salvo il controllo sul bilancio del comitato di vigilanza e sul relativo segretariato, la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza.

I funzionari assegnati al segretariato del comitato di vigilanza non richiedono né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo, organismo o agenzia per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di controllo del comitato di vigilanza.

▼B

9.  Il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle attività per anno, riguardante in particolare la valutazione dell’indipendenza dell’Ufficio, l’applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini. Tali relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Il comitato di vigilanza può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti in merito ai risultati delle indagini dell’Ufficio e alle misure adottate sulla base di tali risultati.

Articolo 16

Scambio di opinioni con le istituzioni

1.  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incontrano una volta l’anno il direttore generale per uno scambio di opinioni a livello politico al fine di discutere la politica dell’Ufficio in merito ai metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Il comitato di vigilanza partecipa allo scambio di opinioni. Rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.

2.  Lo scambio di opinioni può riguardare:

a) le priorità strategiche delle politiche dell’Ufficio in materia di indagini;

b) i pareri e le relazioni sulle attività del comitato di vigilanza previsti all’articolo 15;

c) le relazioni del direttore generale a norma dell’articolo 17, paragrafo 4 e, ove opportuno, eventuali altre relazioni delle istituzioni relative al mandato dell’Ufficio;

d) il quadro delle relazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, organi e organismi;

e) il quadro delle relazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri;

f) le relazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché le organizzazioni internazionali, nel quadro degli accordi di cui al presente regolamento;

g) l’efficacia dei lavori dell’Ufficio in relazione all’adempimento del suo mandato.

3.  Tutte le istituzioni che partecipano allo scambio di opinioni assicurano che esso non interferisca con lo svolgimento delle indagini in corso.

4.  La istituzioni che partecipano allo scambio di opinioni tengono conto, nei loro provvedimenti, dei pareri espressi nell’ambito di tale scambio. Il direttore generale fornisce, nelle relazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4, informazioni sulle eventuali misure adottate dall’Ufficio.

Articolo 17

Direttore generale

1.  L’Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale. Il direttore generale è nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile.

2.  Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale pubblicazione è effettuata al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza in merito alla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest’ultima stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti. La Commissione nomina il direttore generale previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.  Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo nell’adempimento delle sue funzioni relative all’avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne o alla stesura delle relative relazioni. Qualora il direttore generale ritenga che una misura adottata dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza e decide se presentare o meno ricorso contro la Commissione davanti alla Corte di giustizia.

4.  Il direttore generale riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sulle conclusioni delle indagini svolte dall’Ufficio, sulle misure adottate e sulle difficoltà incontrate, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti legittimi delle persone interessate e degli informatori, nonché, ove opportuno, della normativa nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari.

5.  Il direttore generale stabilisce ogni anno, nell’ambito del piano di gestione annuale, le priorità della politica dell’Ufficio in materia di indagini e le trasmette, prima della pubblicazione, al comitato di vigilanza.

Il direttore generale tiene periodicamente informato il comitato di vigilanza delle attività dell’Ufficio, dello svolgimento della sua funzione di indagine e delle misure adottate per dare seguito alle indagini.

Il direttore generale informa periodicamente il comitato di vigilanza:

a) dei casi in cui le raccomandazioni formulate dal direttore generale non siano state seguite;

b) dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri;

c) della durata delle indagini conformemente all’articolo 7, paragrafo 8.

6.  Il direttore generale può delegare per iscritto l’esercizio di alcune sue funzioni a norma dell’articolo 5, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 7, e dell’articolo 12, paragrafo 2, a uno o più membri del personale dell’Ufficio, specificando le condizioni e i limiti di tale delega.

7.  Il direttore generale predispone una procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legalità, riguardante tra l’altro il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate e del diritto nazionale degli Stati membri interessati, con particolare riferimento all’articolo 11, paragrafo 2.

8.  Il direttore generale adotta orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell’Ufficio. Tali orientamenti sono conformi al presente regolamento e contemplano, tra l’altro:

a) lo svolgimento delle indagini;

b) le garanzie procedurali;

c) informazioni dettagliate sulle procedure consultive e di controllo interne, compreso il controllo di legalità;

d) la protezione dei dati.

Tali orientamenti, nonché eventuali loro modifiche, sono adottati dopo che sia stata data al comitato di vigilanza la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito e sono quindi trasmessi per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e pubblicati a titolo informativo sul sito Internet dell’Ufficio nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

9.  Prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale, la Commissione consulta il comitato di vigilanza.

L’imposizione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti del direttore generale è oggetto di una decisione motivata, comunicata per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza.

10.  Ogni riferimento al «direttore» dell’Ufficio in qualsiasi atto giuridico si intende come riferimento al direttore generale.

▼M1

Articolo 18

Finanziamento

Gli stanziamenti complessivi dell'Ufficio sono iscritti in una linea di bilancio specifica all'interno della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e figurano in dettaglio in un allegato di detta sezione. Gli stanziamenti relativi al comitato di vigilanza e al suo segretariato sono iscritti nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è allegata alla tabella dell'organico della Commissione. La tabella dell'organico della Commissione comprende il segretariato del comitato di vigilanza.

▼B

Articolo 19

Relazione di valutazione

Entro il 2 ottobre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza e specifica se è necessario modificare il presente regolamento.

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1073/1999 e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 21

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  L’articolo 15, paragrafo 3, si applica alla durata del mandato dei membri del comitato di vigilanza in carica alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento. Subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, il presidente del Parlamento europeo estrae a sorte, tra i membri del comitato di vigilanza, due membri le cui funzioni devono cessare, in deroga all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, allo scadere dei primi 36 mesi del loro mandato. Due nuovi membri sono nominati automaticamente per un mandato di cinque anni in sostituzione dei membri uscenti, sulla base e nell’ordine dell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2012/45/UE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 23 gennaio 2012, che nomina i membri del comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ( 1 ). Tali nuovi membri sono le prime due persone i cui nomi compaiono in elenco.

3.  L’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, si applica alla durata del mandato del direttore generale in carica alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

REGOLAMENTI ABROGATI (DI CUI ALL’ARTICOLO 20)

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio

(GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).




ALLEGATO II



TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1073/1999 e regolamento (Euratom) n. 1074/1999

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 3

Articolo 2

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 7

Articolo 3, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4, prima frase

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5, primo comma

Articolo 4, paragrafo 6, primo comma

Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, prima frase

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 15, paragrafo 1, quinto comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 8

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 15, paragrafo 9

Articolo 16

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 5, primo comma

Articolo 17, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 4, prima frase

Articolo 17, paragrafo 9, primo comma

Articolo 12, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 17, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 10

Articolo 13

Articolo 18

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Allegato I

Allegato II



( 1 ) GU L 26 del 28.1.2012, pag. 30.

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