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Document 02013R0575-20190627

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/2019-06-27

02013R0575 — IT — 27.06.2019 — 006.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 176 dell'27.6.2013, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/62 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2014

  L 11

37

17.1.2015

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2016/1014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016

  L 171

153

29.6.2016

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2188 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2017

  L 310

1

25.11.2017

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2017/2395 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017

  L 345

27

27.12.2017

►M5

REGOLAMENTO (UE) 2017/2401 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017

  L 347

1

28.12.2017

 M6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/405 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017

  L 74

3

16.3.2018

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2019/630 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019

  L 111

4

25.4.2019

►M8

REGOLAMENTO (UE) 2019/876 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019

  L 150

1

7.6.2019


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 208, 2.8.2013, pag.  68 (575/2013)

►C2

Rettifica, GU L 321, 30.11.2013, pag.  6 (575/2013)

►C3

Rettifica, GU L 020, 25.1.2017, pag.  2 (575/2013)




▼B

▼C2

REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)



PARTE UNO

DISPOSIZIONI GENERALI



TITOLO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

▼M8

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:

a) requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di regolamento e della leva finanziaria interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;

c) requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

d) obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c);

e) obblighi di informativa al pubblico.

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che si applicano alle entità soggette a risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.

Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2

Poteri di vigilanza

1.  Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE e al presente regolamento.

2.  Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità di risoluzione dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e al presente regolamento.

3.  Per garantire il rispetto dei requisiti relativi ai fondi propri e passività ammissibili, le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano.

4.  Per garantire la conformità nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di risoluzione unico, quale istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consigli ( 2 ) e la Banca centrala europeo per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 ( 3 ), assicurano lo scambio periodico e affidabile delle informazioni pertinenti.

▼C2

Articolo 3

Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti

Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 4

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «ente creditizio», un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

2) «impresa di investimento», un persona secondo la definzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE che è soggetta agli obblighi stabiliti da tale direttiva, ad eccezione:

a) degli enti creditizi;

b) delle imprese locali;

c) delle imprese che non sono autorizzate a prestare servizi accessori di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4 e 5, di tale direttiva e che non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti;

3) «ente», un ente creditizio o un'impresa di investimento;

4) «impresa locale», un'impresa che opera per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa sia assunta dai partecipanti diretti dei mercati medesimi;

5) «impresa di assicurazione», un'impresa di assicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 4 );

6) «impresa di riassicurazione», un'impresa di riassicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

▼M8

7) «organismo di investimento collettivo» o «OIC», un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), o un fondo di investimento alternativo (FIA) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );

▼C2

8) «organismo del settore pubblico», un ente amministrativo non commerciale dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, o un'impresa non commerciale che è posseduta da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, o è istituita e finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti accordi di garanzia, ivi inclusi gli enti autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;

9) «organo di amministrazione», un organo di amministrazione secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE

10) «alta dirigenza», alta dirigenza secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;

11) «rischio sistemico», un rischio sistemico secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE;

12) «rischio di modello», un rischio di modello secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/36/UE;

▼M5

13) «cedente», un cedente ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402 ( 7 );

14) «promotore», un promotore ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/2402;

▼M5

14 bis) «prestatore originario», un prestatore originario ai sensi dell’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2017/2402;

▼C2

15) «impresa madre»:

a) un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b) ai fini del titolo VII, capi 3 e 4, sezione II, e del titolo VIII della direttiva 2013/36/UE e della parte cinque del presente regolamento, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

16) «filiazione»:

a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b) un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

Le filiazioni di filiazioni sono parimenti considerate come filiazioni dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;

17) «succursale», una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell'ente;

18) «impresa strumentale», un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti;

19) «società di gestione del risparmio», una società di gestione del risparmio come definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE o un GEFIA come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, compresi, salvo diversa disposizione, i soggetti di paesi terzi che svolgono attività analoghe e che sono sottoposti alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione;

▼M8

20) «società di partecipazione finanziaria», un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari e che non è una società di partecipazione finanziaria mista; le filiazioni di un ente finanziario sono principalmente enti o enti finanziari se almeno una di esse è un ente e se più del 50 % del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale dell'ente finanziario o altro indicatore ritenuto idoneo dall'autorità competente è connesso alle filiazioni che sono enti o enti finanziari;

▼C2

21) «società di partecipazione finanziaria mista», una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;

22) «società di partecipazione mista», un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;

23) «impresa di assicurazione di un paese terzo», un'impresa di assicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 3, della direttiva 2009/138/CE;

24) «impresa di riassicurazione di un paese terzo», un'impresa di riassicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 6, della direttiva 2009/138/CE;

25) «impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo», un'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) qualora fosse stabilita nell'Unione, essa rientrerebbe nella definizione di impresa di investimento;

b) è autorizzata in un paese terzo;

c) è soggetta e conforme a norme prudenziali ritenute dalle autorità competenti rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE

▼M8

26) «ente finanziario», un'impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento secondo la definizione dell'articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e una società di gestione del risparmio, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g) rispettivamente, della direttiva 2009/138/CE;

▼C2

27) «soggetto del settore finanziario», uno dei seguenti soggetti:

a) un ente;

b) un ente finanziario;

c) un'impresa strumentale inclusa nella situazione finanziaria consolidata di un ente;

d) un'impresa di assicurazione;

e) un'impresa di assicurazione di un paese terzo;

f) un'impresa di riassicurazione;

g) un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;

h) una società di partecipazione assicurativa secondo la definizione di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;

k) un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;

l) un'impresa di un paese terzo con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);

▼M8

28) «ente impresa madre in uno Stato membro», un ente in uno Stato membro che ha come filiazioni un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale o detiene una partecipazione in un ente, ente finanziario o impresa strumentale, e che non è esso stesso filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nel medesimo Stato membro;

▼C2

29) «ente impresa madre nell'UE», un ente impresa madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;

▼M8

29 bis) «impresa di investimento madre in uno Stato membro», un ente impresa madre in uno Stato membro che è un'impresa di investimento;

29 ter) «impresa di investimento madre nell'UE», un ente impresa madre nell'UE che è un'impresa di investimento;

29 quater) «ente creditizio impresa madre in uno Stato membro», un ente impresa madre in uno Stato membro che è un ente creditizio;

29 quinquies) «ente creditizio impresa madre nell'UE», un ente impresa madre nell'UE che è un ente creditizio;

▼C2

30) «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro», una società di partecipazione finanziaria che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;

31) «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE», una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro o di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;

32) «società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro», società di partecipazione finanziaria mista che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;

33) «società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE», una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;

34) «controparte centrale» o «CCP», una CCP secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

35) «partecipazione», una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 9 ), oppure il fatto di possedere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

36) «partecipazione qualificata», possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;

37) «controllo», il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

38) «stretti legami», una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:

a) da una partecipazione, ossia dal possesso, diretto o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

b) da un legame di controllo;

c) da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo;

39) «gruppo di clienti connessi»:

a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre;

b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo di cui alla lettera a), ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (funding) o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.

Salve le lettere a) e b), nel caso in cui un'amministrazione centrale ha il controllo diretto su più di una persona fisica o giuridica, o ha legami diretti con più di una persona fisica o giuridica, l'insieme costituito dall'amministrazione centrale e da tutte le persone fisiche o giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate conformemente alla lettera b), può non essere considerato come un gruppo di clienti connessi. L'esistenza di un gruppo di clienti connessi formato dall'amministrazione centrale e da altre persone fisiche o giuridiche può essere invece valutato separatamente per ciascuna delle persone da essa direttamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate direttamente conformemente alla lettera b), e per tutte le persone fisiche e giuridiche controllate da tale persona conformemente alla lettera a) o legate a tale persona conformemente alla lettera b), compresa l'amministrazione centrale. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali cui si applica l'articolo 115, paragrafo 2.

▼M8

Due o più persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) a causa della loro esposizione diretta alla stessa CCP per attività di compensazione non sono considerate come costituenti un gruppo di clienti connessi;

▼C2

40) «autorità competente», una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti;

▼M8

41) «autorità di vigilanza su base consolidata», un'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE;

▼C2

42) «autorizzazione», un atto emanato dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva il diritto di esercitare l'attività;

43) «Stato membro d'origine», lo Stato membro nel quale un ente ha ricevuto l'autorizzazione;

44) «Stato membro ospitante», lo Stato membro nel quale un ente ha una succursale o presta servizi;

45) «banche centrali del SEBC», le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE);

46) «banche centrali», le banche centrali del SEBC e le banche centrali dei paesi terzi;

47) «situazione consolidata», la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento, conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente formasse, insieme a uno o diversi altri soggetti, un ente unico;

48) «base consolidata», sulla base della situazione consolidata;

49) «base subconsolidata», sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista ad esclusione di un sottogruppo di soggetti o sulla base della situazione consolidata di un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che non è l'ente impresa madre, o la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista apicale;

50) «strumento finanziario»:

a) un contratto che dà origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale;

b) qualsiasi strumento specificato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

c) uno strumento finanziario derivato;

d) uno strumento finanziario primario;

e) uno strumento a pronti.

Gli strumenti di cui alle lettere a), b) e c) sono strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o di un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice;

51) «capitale iniziale», l'importo e la tipologia dei fondi propri di cui all'articolo 12 della direttiva 2013/36/UE per gli enti creditizi e al titolo IV di tale direttiva per le imprese di investimento;

52) «rischio operativo», il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;

53) «rischio di diluizione», il rischio che l'importo di un credito sia ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;

54) «probabilità di default» o «PD», la probabilità di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno;

55) «perdita in caso di default» o «LGD», il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo residuo al momento del default;

56) «fattore di conversione», il rapporto tra la parte attualmente non utilizzata di una linea di credito che potrebbe essere utilizzata, e che in caso di default risulterebbe quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, laddove l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, salvo che il limite non prestabilito sia più elevato;

57) «attenuazione del rischio di credito», una tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;

58) «protezione del credito di tipo reale», tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente, — nell'eventualità del default della controparte o al verificarsi di altri eventi creditizi specifici che riguardano la controparte, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;

59) «protezione del credito di tipo personale», tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità del default del debitore o al verificarsi di altri specifici eventi creditizi;

60) «strumento assimilato al contante», un certificato di deposito, un'obbligazione, compresa l'obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente, per il quale l'ente ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall'ente al valore nominale;

▼M5

61) «cartolarizzazione», una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402;

62) «posizione verso la cartolarizzazione», una posizione verso la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2402;

63) «ricartolarizzazione», una ricartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/2402;

▼C2

64) «posizione verso la ricartolarizzazione», un'esposizione nei confronti di una ricartolarizzazione;

65) «supporto di credito», un meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto alla qualità che detta posizione avrebbe avuto in assenza di tale supporto, che comprende il supporto fornito dalla presenza nella cartolarizzazione di più segmenti di rango subordinato (junior) o da altri tipi di protezione del credito;

▼M5

66) «società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE», una società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402;

67) «segmento» (tranche), un segmento (tranche) ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2017/2402;

▼C2

68) «valutazione in base ai prezzi di mercato», la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;

69) «valutazione in base ad un modello», qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;

70) «verifica indipendente dei prezzi», una procedura di verifica periodica dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli;

71) «capitale ammissibile»:

a) ai fini della parte due, titolo III, la somma dei seguenti elementi:

i) capitale di classe 1 di cui all'articolo 25, senza applicazione della deduzione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i);

ii) capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 pari o inferiore ad un terzo del capitale di classe 1 calcolato ai sensi del punto i) della presente lettera;

b) ai fini dell'articolo 97, la somma dei seguenti elementi:

▼M8

▼C2

i) capitale di classe 1 di cui all'articolo 25;

ii) capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1;

72) «borsa valori riconosciuta», una borsa valori che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

▼M8

a) è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );

▼C2

b) ha un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato II sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata;

73) «benefici pensionistici discrezionali», i benefici pensionistici aggiuntivi accordati su base discrezionale da un ente a un dipendente come parte della componente variabile della remunerazione di tale dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente nell'ambito del sistema pensionistico della società;

74) «valore del credito ipotecario», il valore dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità dell'immobile, tenuto conto delle caratteristiche durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi;

75) «immobile residenziale», un immobile ad uso abitativo occupato dal proprietario o dal locatario dell'immobile ad uso abitativo, compreso il diritto abitativo per un appartamento in cooperative di edilizia residenziale situate in Svezia;

76) «valore di mercato», per i beni immobili, l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni;

77) «disciplina contabile applicabile», le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o della direttiva 86/635/CEE;

78) «tasso annuale di default», il rapporto tra il numero dei default verificatisi in un periodo che inizia un anno prima di una data T e il numero dei debitori assegnati a questa classe o pool un anno prima di tale data;

79) «finanziamento per immobili a fini speculativi», i prestiti ai fini dell'acquisizione o dello sviluppo o dell'edificazione su terreni in relazione a immobili, o di e in relazione a tali immobili, con l'intenzione di rivendita a scopo di lucro;

80) «finanziamento al commercio», i finanziamenti, comprese le garanzie, connessi allo scambio di beni e servizi sotto forma di prodotti finanziari con scadenza fissa a breve termine, generalmente inferiore a un anno, senza rinnovo automatico;

81) «crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico», prestiti o crediti per il finanziamento dell'esportazione di beni e servizi per il quale un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione fornisce garanzie, assicurazione o finanziamento diretto;

82) «contratto di vendita con patto di riacquisto» e «contratto di vendita con patto di riacquisto passivo», qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci, quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli; oppure titoli o merci della stessa specie ad un determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento: si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per l'ente che li acquista;

83) «operazione di vendita con patto di riacquisto», qualsiasi operazione disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;

84) «contratto di vendita con patto di riacquisto semplice», un'operazione di vendita con patto di riacquisto di un unico tipo di attività o di attività simili, non complesse, di contro a un paniere di attività;

85) «posizioni detenute a fini di negoziazione»:

a) posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;

b) posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;

c) posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;

▼M8

86) «portafoglio di negoziazione», l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente a fini di negoziazione o per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione in conformità dell'articolo 104;

▼C2

87) «sistema multilaterale di negoziazione», un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;

88) «controparte centrale qualificata» o «QCCP», una controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all'articolo 25 di tale regolamento;

89) «fondo di garanzia», un fondo istituito da una CCP conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento;

90) «contributo prefinanziato al fondo di garanzia di una CCP», un contributo al fondo di garanzia di una CCP in caso di default che è versato da un ente;

▼M8

91) «esposizione da negoziazione», un'esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché il margine iniziale;

▼C2

92) «mercato regolamentato», un mercato secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;

93) «leva finanziaria», il rapporto tra le dimensioni relative, delle attività di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti (funding) ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell'ente, rispetto ai fondi propri di tale ente;

94) «rischio di leva finanziaria eccessiva», il rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente dovuta alla leva finanziaria, attuale o potenziale, che può richiedere misure correttive non previste del suo piano di impresa, tra cui la dismissione immediata di attività, con conseguenti perdite o aggiustamenti della valutazione delle restanti attività;

95) «rettifica di valore su crediti», l'importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell'ente conformemente alla disciplina contabile applicabile;

▼M8

96) «copertura interna», una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e una o più posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o tra due unità di negoziazione;

▼C2

97) «obbligazione di riferimento», un'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante di un derivato su crediti;

98) «agenzia esterna di valutazione del merito di credito» o «ECAI», un'agenzia di rating del credito registrata o certificata conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ( 11 ), o una banca centrale che emette rating del credito che sono esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;

99) «ECAI prescelta», un'ECAI scelta da un ente;

100) «altre componenti di conto economico complessivo accumulate» (accumulated other comprehensive income), lo stesso significato di cui al principio contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

101) «fondi propri di base», fondi propri di base ai sensi dell'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE;

102) «elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva;

103) «elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi sia limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva;

104) «elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, di tale direttiva;

105) «elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3», elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 3, di tale direttiva;

106) «attività fiscali differite», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

107) «attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura», attività fiscali differite il cui valore futuro può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile imponibile in futuro;

108) «passività fiscali differite», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

109) «attività dei fondi pensione a prestazioni definite», le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano;

110) «distribuzione», il pagamento di dividendi o interessi, in qualsiasi forma;

111) «impresa finanziaria», lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE;

112) «fondi per rischi bancari generali», lo stesso significato di cui all'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;

113) «avviamento», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

114) «partecipazione indiretta», qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un'esposizione verso strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario fossero annullati definitavamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l'ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe in caso di possesso diretto degli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario;

115) «attività immateriali», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile, comprensivo dell'avviamento;

116) «altri strumenti di capitale», strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3;

117) «altre riserve», riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti;

118) «fondi propri», la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;

119) «strumenti di fondi propri», strumenti di capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2;

120) «interesse di minoranza», l'importo del capitale primario di classe 1 di una filiazione di un ente attribuibile a persone fisiche o giuridiche diverse da quelle incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente;

121) «profitto», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

122) «partecipazione incrociata reciproca», il possesso, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario quando tali soggetti possiedono anche strumenti di fondi propri emessi dall'ente;

123) «utili non distribuiti», i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile;

124) «riserva sovrapprezzo azioni», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

125) «differenze temporanee», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

126) «posizione sintetica», un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario;

127) «sistema di garanzia reciproca», un sistema che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

▼M8

a) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o sono affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, a un organismo centrale;

▼C2

b) gli enti sono consolidati integralmente conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 83/349/CEE e sono inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa madre in uno Stato membro conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del presente regolamento e soggetto ai requisiti di fondi propri;

c) l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni sono stabiliti nello stesso Stato membro e sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della stessa autorità competente;

d) l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni che sono entrati a far parte di un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela detti enti e in particolare ne assicura la liquidità e la solvibilità, al fine di evitare il fallimento nel caso in cui ciò fosse necessario;

e) esistono accordi per garantire la pronta disponibilità di mezzi finanziari in forma di capitale e di liquidità, se necessario, in applicazione del regime di responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge di cui alla lettera d);

f) l'adeguatezza degli accordi di cui alle precedenti lettere d) ed e) è monitorata con regolarità dall'autorità competente;

g) il periodo minimo di preavviso per l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità è di dieci anni;

h) l'autorità competente ha il potere di vietare l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità;

▼M8

128) «elementi distribuibili», l'ammontare dei profitti alla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non distribuibili conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale o alle regolamentazioni interne dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale o allo statuto dell'ente, in ciascun caso relativamente alla categoria specifica degli strumenti di fondi propri, a cui si riferiscono la normativa dell'Unione o nazionale, le regolamentazioni interne dell'ente o lo statuto; tali utili, perdite e riserve sono determinati sulla base dei conti individuali dell'ente e non dei conti consolidati;

▼M5

129) «gestore», un gestore ai sensi del dell’articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2017/2402;

▼M8

130) «autorità di risoluzione», un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE;

131) «entità soggetta a risoluzione», un'entità soggetta a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 bis, della direttiva 2014/59/UE;

132) «gruppo soggetto a risoluzione», un gruppo soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, della direttiva 2014/59/UE;

133) «ente a rilevanza sistemica a livello globale o G-SII», un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato a norma dell'articolo 131, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;

134) «ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE o G-SII non UE», un gruppo bancario o una banca a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) che non è un G-SII e che è incluso nell'elenco di G-SIB pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), regolarmente aggiornato;

135) «filiazione significativa», una filiazione che soddisfa una o più delle seguenti condizioni su base individuale o consolidata:

a) la filiazione detiene più del 5 % delle attività consolidate ponderate per il rischio della sua impresa madre apicale;

b) la filiazione genera più del 5 % del reddito operativo totale della sua impresa madre apicale;

c) la misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, della filiazione, è superiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata della sua impresa madre apicale.

Ai fini della determinazione della filiazione significativa, ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie sono considerate un'unica filiazione sulla base della loro situazione consolidata;

136) «soggetto G-SII», un soggetto dotato di personalità giuridica che è un G-SII o fa parte di un G-SII o di un G-SII non UE;

137) «strumento del bail-in», uno strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della direttiva 2014/59/UE;

138) «gruppo», un gruppo di imprese di cui almeno una è un ente, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o da imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 );

139) «operazione di finanziamento tramite titoli», un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito o un finanziamento con margini;

140) «margine iniziale» o «IM», la garanzia, eccetto il margine di variazione, raccolta da o fornita a un soggetto per coprire l'esposizione corrente e potenziale futura di un'operazione o di un portafoglio di operazioni nel periodo necessario per liquidare tali operazioni o coprire nuovamente il loro rischio di mercato in seguito al default della controparte dell'operazione o del portafoglio di operazioni;

141) «rischio di mercato», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi di mercato, in particolare dei tassi di cambio o dei prezzi delle merci;

142) «rischio di cambio», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio;

143) «rischio di posizione in merci», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi delle merci;

144) «unità di negoziazione», un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) costituito dall'ente per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione conformemente a una strategia di business ben definita e coerente e che opera con la stessa struttura di gestione dei rischi;

145) «ente piccolo e non complesso», un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) non si tratta di un grande ente;

b) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale; gli Stati membri possono abbassare tale soglia;

c) non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;

d) il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1;

e) il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; entrambi i valori sono calcolati a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 3;

f) oltre il 75 % delle attività totali consolidate dell'ente e delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo, riguardano attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo;

g) l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente regolamento, ad eccezione delle filiazioni che utilizzano modelli interni sviluppati a livello di gruppo, purché il gruppo sia soggetto all'obbligo di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433 quater su base consolidata;

h) l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come «ente piccolo e non complesso» presso l'autorità competente;

i) l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato «piccolo e non complesso»;

146) «grande ente», un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) è un G-SII;

b) è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica («O-SII») a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;

c) nello Stato membro in cui è stabilito, figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività;

d) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua situazione di consolidamento in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;

147) «grande filiazione», una filiazione che si qualifica come grande ente;

148) «ente non quotato», un ente che non ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

149) «relazione finanziaria», ai fini della parte otto una relazione finanziaria ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ).

▼C2

2.  Quando nel presente regolamento si fa riferimento a beni immobili, a immobili residenziali o immobili non residenziali o ad un'ipoteca su tali beni, ciò include quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva normativa equivalente. Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai creditori.

3.  I finanziamenti al commercio di cui al paragrafo 1, punto 80, sono di norma finanziamenti non impegnati per i quali sono necessari valida documentazione a supporto delle operazioni per ogni richiesta di utilizzo dei fondi che consentano di opporre un rifiuto al finanziamento in caso di dubbi circa il merito creditizio o circa la documentazione a supporto delle operazioni. Il rimborso delle esposizioni per i finanziamenti al commercio è normalmente indipendente dal debitore, mentre i fondi provengono dal contante ricevuto dagli importatori o dagli introiti derivanti dalle vendite dei beni sottostanti.

▼M8

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 39 del paragrafo 1.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2

Articolo 5

Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito

Ai fini della parte tre, titolo II, si intende per:

1) «esposizione», un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;

2) «perdita», la perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

3) «perdita attesa» o «EL», il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default.



TITOLO II

LIVELLO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI



CAPO 1

Applicazione dei requisiti su base individuale

Articolo 6

Principi generali

1.  Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti da due a cinque e otto.

▼M8

bis.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono anche G-SII o che fanno parte di un G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano il requisito di cui all'articolo 92 bis su base individuale.

Le filiazioni significative di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 ter su base individuale se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non sono entità soggette a risoluzione;

b) non hanno filiazioni;

c) non sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE.

▼C2

2.  Nessun ente che sia una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza o un'impresa madre, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 89, 90 e 91.

3.  Nessun ente che sia un'impresa madre o una filiazione, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto.

4.  Gli enti creditizi e le imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE si conformano su base individuale agli obblighi fissati nella parte sei. In attesa che la Commissione presenti il rapporto di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.

5.  Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, e gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o 3, si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette.

Articolo 7

Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale

1.  Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, alle filiazioni di un ente, qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e la filiazione:

a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

b) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e dichiara, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;

c) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

d) l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con le quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.

2.  Le autorità competenti possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti e in particolare alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1.

3.  Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti tra l'impresa madre e le filiazioni:

a) non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro;

b) le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro.

L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

Articolo 8

Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale

1.  Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nell'Unione e sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:

a) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata si conforma agli obblighi di cui alla parte sei;

b) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti;

c) gli enti hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;

d) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali ostacoli giuridici in grado di rendere impossibile l'applicazione della lettera c) del primo comma ed è invitata a formulare entro il 31 dicembre 2015 una proposta legislativa, se del caso, su quali di tali ostacoli dovrebbero essere eliminare.

2.  Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nel caso in cui tutti gli enti del singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nello stesso Stato membro e sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.  Se gli enti del singolo sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 21, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:

a) la loro valutazione in merito alla conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE in tutto il singolo sottogruppo di liquidità;

b) la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità;

c) la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali sarà prevista la deroga all'applicazione della parte sei;

d) la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei;

e) condivisione incondizionata di informazioni complete tra le autorità competenti;

f) una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga.

4.  Le autorità competenti possono inoltre applicare i paragrafi 1, 2 e 3 agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate, nonché ad altri enti legati da una relazione di cui all'articolo 113, paragrafo 6, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti oggetto della deroga a rispettare la parte sei sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del singolo sottogruppo di liquidità.

5.  Se è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 o 2, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o parti di esso a livello del singolo sottogruppo di liquidità e derogare all'applicazione, su base individuale, dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o di parti di esso.

Articolo 9

Metodo di consolidamento individuale

1.  Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo e l'articolo 144, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti imprese madri a includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le filiazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano nei confronti di detto ente impresa madre.

2.  Il trattamento di cui al paragrafo 1 è autorizzato soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione all'impresa madre.

3.  Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, le autorità competenti forniscono le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.

Articolo 10

Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

1.  Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;

b) la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;

c) la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.

Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga di cui al primo comma nella misura in cui non confligga con il presente regolamento o con la direttiva 2013/36/UE.

2.  Qualora le autorità competenti riscontrino che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e qualora le passività o gli impegni dell'organismo centrale siano pienamente garantiti dagli enti affiliati, esse possono derogare dall'applicazione delle parti da due a otto all'organismo centrale su base individuale.



CAPO 2

Consolidamento prudenziale



Sezione 1

Applicazione dei requisiti su base consolidata

Articolo 11

Trattamento generale

1.  Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte sette, sulla base della loro situazione finanziaria consolidata. Le imprese madri e le loro filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.

2.  Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte sette, sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista.

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro controlli più di un ente, il primo comma si applica solo all'ente soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE.

3.  Gli enti imprese madri nell'UE, gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte sei sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzate a fornire i servizi e le attività di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE. In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 2, del presente regolamento, e ove il gruppo comprenda unicamente imprese di investimento, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei su base consolidata, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività di tali imprese.

▼M8

3 bis.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento.

Solo le imprese madri nell'UE che sono una filiazione significativa di un G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione si conformano all'articolo 92 ter del presente regolamento su base consolidata nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento. Ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie considerate congiuntamente una filiazione significativa si conformano entrambe all'articolo 92 ter del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata.

▼C2

4.  In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alle parti da due a otto sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati.

5.  In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 e fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE ove sia giustificato a fini di vigilanza alla luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o qualora gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario, le autorità competenti possono richiedere agli enti soggetti a separazione strutturale di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del presente regolamento e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.

L'applicazione del metodo di cui al primo comma lascia impregiudicata un'efficace vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

Articolo 12

Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un'impresa di investimento

Quando una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista hanno per filiazioni almeno un ente creditizio e un'impresa di investimento, i requisiti basati sulla situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista si applicano all'ente creditizio.

▼M8

Articolo 12 bis

Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione

Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, l'ente impresa madre nell'UE del G-SII calcola l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. Tale calcolo è effettuato sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre nell'UE come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.

Se l'importo calcolato conformemente al primo comma del presente articolo è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

Ove l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

▼M8

Articolo 13

Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata

1.  Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata.

Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis 453 su base individuale o, se del caso, in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.

2.  Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che fanno parte di un G-SII si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo soggetto a risoluzione.

3.  Il paragrafo 1, primo comma, non si applica agli enti imprese madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE o alle entità soggette a risoluzione, nella misura in cui siano inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

Il paragrafo 1, secondo comma, si applica alle filiazioni di imprese madri stabilite in un paese terzo se tali filiazioni sono considerate grandi.

4.  In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo si conforma alla parte otto sulla base della sua situazione consolidata. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come sue filiazioni.

Articolo 14

Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata

1.  Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono tenute a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni.

2.  Nell'applicare l'articolo 92 del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 270 bis del presente regolamento se i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 non sono rispettati al livello di un soggetto stabilito in un paese terzo incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.

▼C2

Articolo 15

Deroga all'applicazione dei requisiti di fondi propri su base consolidata per gruppi di imprese di investimento

1.  L'autorità di vigilanza su base consolidata può, caso per caso, derogare all'applicazione della parte tre del presente regolamento e del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE su base consolidata, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizza il calcolo alternativo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 95, paragrafo 2, o all'articolo 96, paragrafo 2;

b) tutte le imprese di investimento del gruppo rientrano nelle categorie di cui all'articolo 95, paragrafo 1, o all'articolo 96, paragrafo 1;

c) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfa i requisiti prescritti nell'articolo 95 o nell'articolo 96 su base individuale e deduce al tempo stesso dagli elementi del suo capitale primario di classe 1 ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;

d) ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di un'impresa di investimento facente parte del gruppo detiene come minimo un capitale, definito ai fini della presente disposizione come la somma degli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 e all'articolo 62, paragrafo 1, tale da coprire la somma dei seguenti elementi:

i) la somma dell'intero valore contabile delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'articolo 66, paragrafo 1, lettere c) e d), in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati; e

ii) l'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;

e) il gruppo non comprende enti creditizi.

Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali facenti parte del gruppo.

2.  Le autorità competenti possono inoltre applicare la deroga se la società di partecipazione finanziaria detiene un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettera d), ma non inferiore alla somma dei requisiti di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione del risparmio e alle società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati. Ai fini del presente paragrafo il requisito di fondi propri per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione del risparmio e le società strumentali di paesi terzi è un requisito nozionale di fondi propri.

Articolo 16

Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziari su base consolidata per gruppi di imprese di investimento

Se tutti i soggetti di un gruppo di imprese di investimento, compreso il soggetto madre, sono imprese di investimento esenti dall'applicazione dei requisiti previsti nella parte sette su base individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, l'impresa di investimento madre può decidere di non applicare i requisiti previsti nella parte sette su base consolidata.

Articolo 17

Vigilanza delle imprese di investimento che beneficiano della deroga all'applicazione dei requisiti di fondi propri su base consolidata

1.  Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 15 segnalano alle autorità competenti i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti dei loro fondi propri, del capitale interno e di finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese.

2.  Qualora le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all'articolo 15, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente le grandi esposizioni, di tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in uno Stato membro.

3.  Se le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento rinunciano all'applicazione dei requisiti di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 15, i requisiti di cui alla parte otto si applicano su base individuale.



Sezione 2

Metodi di consolidamento prudenziale

Articolo 18

Metodi di consolidamento prudenziale

1.  Gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni o, se del caso, filiazioni della stessa società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre. I paragrafi da 2 a 8 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione della parte sei sulla base della situazione consolidata dell'ente.

▼M8

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 bis, gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis o 92 ter su base consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni nei gruppi soggetti a risoluzione pertinenti.

▼C2

2.  Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, il consolidamento proporzionale in base alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione. Il consolidamento proporzionale può essere autorizzato solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la responsabilità dell'impresa madre è limitata alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione, tenuto conto della responsabilità degli altri azionisti o soci;

b) la solvibilità degli altri azionisti o soci è soddisfacente;

c) la responsabilità degli altri azionisti o soci è chiaramente stabilita in modo giuridicamente vincolante.

3.  Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.

4.  L'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale, in base alla quota di capitale detenuta, delle partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

5.  In caso di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

6.  Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

a) quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami di capitale in tali enti; e

b) quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole statutarie.

Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

7.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali il consolidamento è effettuato nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articolida 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.  Allorché la vigilanza su base consolidata è prescritta in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE le società strumentali e le società di gestione del risparmio quali definite all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.

▼M8

9.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali è effettuato il consolidamento nei casi di cui ai paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2



Sezione 3

Ambito del consolidamento prudenziale

Articolo 19

Soggetti esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale

1.  Un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti:

a) 10 milioni di EUR;

b) 1 % dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione.

2.  Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:

a) se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

b) se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti;

▼C3

c) se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti.

▼C2

3.  Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.

Articolo 20

Decisioni comuni sui requisiti prudenziali

1.  Le autorità competenti lavorano assieme consultandosi ampiamente:

a) nel caso di domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui rispettivamente all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, e all'articolo 363 presentate da un ente impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione;

b) se sono soddisfatti i criteri per uno specifico trattamento infragruppo di cui all'articolo 422, paragrafo 9, e all'articolo 425, paragrafo 5, integrati dalle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE di cui all'articolo 422, paragrafo 10, e all'articolo 425, paragrafo 6.

Le domande sono presentate unicamente all'autorità di vigilanza su base consolidata.

La domanda di cui all'articolo 312, paragrafo 2, include la descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo. Nella domanda è indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione siano presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.

2.  Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta:

a) sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) sulla valutazione dei criteri e la determinazione del trattamento specifico di cui al paragrafo 1, lettera b).

Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.

3.  Il periodo di cui al paragrafo 2 inizia:

a) alla data di ricevimento da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata della domanda completa di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la domanda completa alle altre autorità competenti interessate;

b) alla data di ricevimento da parte delle autorità competenti della relazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata sull'analisi degli impegni infragruppo.

4.  In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettera a). La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata non limita i poteri delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE

Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.

L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione all'ente impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e alle altre autorità competenti.

Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

5.  In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettera b).

Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.

La decisione è trasmessa all'autorità di vigilanza su base consolidata che informa l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

Se, al termine del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

6.  Quando un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano il metodo avanzato di misurazione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, o il metodo IRB di cui all'articolo 143 su base unificata, le autorità competenti consentono che i criteri di idoneità di cui rispettivamente agli articoli 321 e 322 o alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate insieme, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.

7.  Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

8.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le domande di autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, e all'articolo 363, al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 21

Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità

1.  In caso di presentazione della domanda da parte di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE oppure di una filiazione su base subconsolidata di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista nell'UE in uno Stato membro fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), individuando un singolo sottogruppo di liquidità per l'applicazione dell'articolo 8.

La decisione congiunta è presa entro sei mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione nella quale sono individuati i singoli sottogruppi di liquidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. In caso di disaccordo nel corso del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

La decisione congiunta può anche imporre limiti all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide e disporre la detenzione di importi minimi di attività liquide da parte degli enti esenti dall'applicazione della parte sei.

La decisione congiunta è contenuta, pienamente motivata, in un documento che è presentato dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre del sottogruppo di liquidità.

2.  In mancanza di una decisione congiunta entro sei mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.

Tuttavia, nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono rinviare all'ABE la questione se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d). In questo caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione tenendo conto della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro dell'impresa madre e della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro della filiazione. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni di cui al secondo comma del presente paragrafo sono vincolanti.

3.  Nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono anche consultare l'ABE in caso di disaccordo circa le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a d). In tal caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.

Articolo 22

Subconsolidamento nei casi di soggetti in paesi terzi

Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli da 89 a 91, e alle parti tre e quattro sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, oppure l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.

Articolo 23

Imprese nei paesi terzi

Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata conformemente al presente capo, i termini «impresa di investimento», «ente creditizio», «ente finanziario» e «ente» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 4.

Articolo 24

Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio

1.  Le attività e gli elementi fuori bilancio sono valutati conformemente alla disciplina contabile applicabile.

2.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono richiedere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.



PARTE DUE

▼M8

FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI

▼C2



TITOLO I

ELEMENTI DEI FONDI PROPRI



CAPO 1

Capitale di classe 1

Articolo 25

Capitale di classe 1

Il capitale di classe 1 di un ente consiste nella somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente.



CAPO 2

Capitale primario di classe 1



Sezione 1

Elementi e strumenti del capitale primario di classe 1

Articolo 26

Elementi del capitale primario di classe 1

1.  Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:

a) strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29;

b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);

c) utili non distribuiti;

d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate;

e) altre riserve;

f) fondi per rischi bancari generali.

Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;

b) l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente per l'autorità competente che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili.

Una verifica degli utili di periodo o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile.

▼M8

3.  Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti di capitale soddisfano i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29. Gli enti classificano le emissioni di strumenti di capitale come strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti.

In deroga al primo comma, gli enti possono classificare come strumenti del capitale primario di classe 1 le emissioni successive di una forma di strumenti del capitale primario di classe 1 per cui hanno già ricevuto tale autorizzazione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le disposizioni che governano tali emissioni successive sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni che governano le emissioni per cui gli enti hanno già ricevuto un'autorizzazione;

b) gli enti hanno informato le autorità competenti con sufficiente anticipo della classificazione di tali emissioni successive come strumenti del capitale primario di classe 1.

Le autorità competenti consultano l'ABE prima di concedere l'autorizzazione per nuove forme di strumenti di capitali da classificare come strumenti del capitale primario di classe 1. Le autorità competenti tengono debitamente conto del parere dell'ABE e, qualora decidano di discostarsene, ne informano per iscritto l'ABE entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell'ABE illustrando le ragioni per cui si sono discostate dal relativo parere. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.

Sulla base delle informazioni raccolte presso le autorità competenti, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerate strumenti del capitale primario di classe 1. In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE può raccogliere qualsiasi informazione relativa agli strumenti del capitale primario di classe 1 che ritenga necessaria per accertare la conformità dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento, e per il mantenimento e l'aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.

A seguito del processo di revisione di cui all'articolo 80 e quando sussistono prove sufficienti che i pertinenti strumenti di capitale non soddisfano o non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, l'ABE può decidere di non aggiungere tali strumenti all'elenco di cui al quarto comma o di rimuoverli, a seconda dei casi. L'ABE diffonde una comunicazione in merito nella quale fa altresì riferimento alla posizione della pertinente autorità competente sulla questione. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.

▼C2

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il significato di «prevedibile» quando stabilisce se gli oneri o i dividendi prevedibili sono stati dedotti.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 27

Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative, degli enti di risparmio o di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1

1.  Gli elementi del capitale primario di classe 1 includono tutti gli strumenti di capitale emessi da un ente a norma di legge, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'ente è di un tipo definito in base al diritto nazionale applicabile e, secondo le autorità competenti, ha i requisiti per essere ritenuto uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

i) una società mutua;

ii) una cooperativa;

iii) un ente di risparmio;

iv) un ente analogo;

v) un ente creditizio che è interamente di proprietà di uno degli enti di cui ai punti da i) a iv) ed è autorizzato dalla pertinente autorità competente ad avvalersi di quanto disposto dal presente articolo, a condizione e fintanto che il 100 % delle azioni ordinarie emesse dall'ente creditizio sia detenuto, direttamente o indirettamente, da un ente di cui a tali punti;

b) le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 sono rispettate.

Tali società mutue o cooperative o enti di risparmio riconosciuti come tali ai sensi della normativa nazionale applicabile anteriormente al 31 dicembre 2012 continuano a essere classificati come tali ai fini della presente parte, a condizione che continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato detto riconoscimento.

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini della presente parte.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 28

Strumenti del capitale primario di classe 1

1.  Gli strumenti di capitale sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se autorizzato ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di amministrazione dell'ente;

▼M8

b) gli strumenti sono interamente versati e l'acquisizione della loro proprietà non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;

▼C2

c) gli strumenti soddisfano tutte le condizioni seguenti per quanto riguarda la loro classificazione:

i) hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE;

ii) sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile;

iii) sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di un'insolvenza in base al bilancio, se del caso ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza;

d) gli strumenti sono indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente;

e) gli strumenti sono perpetui;

f) il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto né ripagato, ad esclusione dei seguenti casi:

i) la liquidazione dell'ente;

ii) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del capitale, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'approvazione preventiva dell'autorità competente in conformità con l'articolo 77;

g) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli strumenti sia o possa essere ridotto o ripagato in casi diversi dalla liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione prima o al momento dell'emissione degli strumenti, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27, se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali strumenti è vietato dalla normativa nazionale applicabile;

h) gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per quanto riguarda le distribuzioni:

i) non vi è alcun trattamento di distribuzione preferenziale relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, neanche in relazione ad altri strumenti del capitale primario di classe 1, e le condizioni che governano gli strumenti non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;

ii) le distribuzioni ai possessori degli strumenti possono essere effettuate soltanto a valere sugli elementi distribuibili;

iii) le condizioni che governano gli strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27;

iv) il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti di cui all'articolo 27;

v) le condizioni che governano gli strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo;

vi) il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;

vii) l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;

i) rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dall'ente, gli strumenti assorbono la prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1;

j) gli strumenti sono subordinati a tutti gli altri diritti o crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

k) gli strumenti conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato (senior claims), è proporzionale all'importo di tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un massimale, ad eccezione del caso degli strumenti di capitale di cui all'articolo 27;

l) gli strumenti non sono protetti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

i) l'ente o le sue filiazioni;

ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

v) la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;

vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);

m) gli strumenti non sono oggetto di alcun accordo, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

La condizione di cui al primo comma, lettera j), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano pari rango.

▼M8

Ai fini della lettera b) del primo comma, può essere considerata uno strumento di capitale di classe 1solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.

▼C2

2.  Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), si considerano soddisfatte anche in caso di svalutazione (write down) permanente del valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2.

La condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), si considera soddisfatta anche in caso di riduzione del valore nominale dello strumento di capitale nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.

La condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che le disposizioni che governano lo strumento di capitale indichino esplicitamente o implicitamente che il valore nominale dello strumento sarebbe o potrebbe essere ridotto nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.

3.  La condizione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto iii), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che lo strumento paghi un dividendo multiplo, purché tale dividendo multiplo non dia luogo a una distribuzione tale da provocare un utilizzo sproporzionato di fondi propri.

▼M8

Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera h), punto v), sono considerate soddisfatte nonostante il fatto che una filiazione sia soggetta a un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite con la rispettiva impresa madre, secondo il quale la filiazione è obbligata a trasferire, in seguito alla preparazione del bilancio annuale, i suoi risultati annuali all'impresa madre, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'impresa madre detiene il 90 % o più dei diritti di voto e del capitale della filiazione;

b) l'impresa madre e la filiazione sono stabilite nello stesso Stato membro;

c) l'accordo è stato concluso per fini fiscali legittimi;

d) nel preparare il bilancio annuale la filiazione ha la facoltà di ridurre l'importo delle distribuzioni assegnando una parte o la totalità dei profitti alle riserve o fondi propri per rischi bancari generali prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore della sua impresa madre;

e) ai sensi dell'accordo l'impresa madre è obbligata a compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite da quest'ultima;

f) l'accordo è soggetto a un periodo di preavviso secondo il quale l'accordo può cessare solo alla fine di un esercizio contabile e tale cessazione può avere effetto non prima dell'inizio dell'esercizio contabile successivo, lasciando invariato l'obbligo dell'impresa madre di compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite nell'esercizio contabile in corso.

L'ente che ha stipulato un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite lo notifica senza indugio all'autorità competente e fornisce a quest'ultima una copia dell'accordo. L'ente notifica senza indugio all'autorità competente anche le eventuali modifiche dell'accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite e la sua cessazione. Un ente non può stipulare più di un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite.

▼C2

4.  Ai fini del paragrafo 1, lettera h), punto i), la distribuzione differenziata riflette unicamente diritti di voto differenziati. A tale riguardo, distribuzioni più alte si applicano soltanto a strumenti del capitale primario di classe 1 con minor numero di diritti di voto o senza diritti di voto.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri;

b) se e quando le distribuzioni multiple determinerebbero un utilizzo sproporzionato di fondi propri;

c) il significato di «distribuzioni preferenziali».

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 29

Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi

1.  Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto se le condizioni di cui all'articolo 28 con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono soddisfatte.

2.  Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale applicabile, l'ente può rifiutare il rimborso degli strumenti;

b) se la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti consentono all'ente di limitare il rimborso;

c) il rifiuto di rimborsare gli strumenti o, se del caso, la limitazione del rimborso degli strumenti non possono costituire un caso di default da parte dell'ente.

3.  Gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni soltanto nei casi in cui tale massimale o limitazione sono stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

4.  Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, diritti sulle riserve dell'ente limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione si applica nella stessa misura ai possessori di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente.

La condizione fissata al primo comma non pregiudica la possibilità, per una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo, di riconoscere, all'interno del capitale primario di classe 1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto e che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente, il diritto o credito del possessore degli strumenti senza diritto di voto è proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata da detti strumenti senza diritto di voto.

b) negli altri casi gli strumenti sono considerati strumenti di capitale primario di classe 1.

5.  Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, un diritto o credito sulle attività dell'ente stabilito o soggetto ad un massimale, tale limitazione si applica nella stessa misura a tutti i possessori di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente.

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 30

Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni per gli strumenti del capitale primario di classe 1

Quando, nel caso di uno strumento del capitale primario di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 non sono più soddisfatte, si applica quanto segue:

a) lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento del capitale primario di classe 1;

b) le riserve sovrapprezzo azioni relative a tale strumento cessano immediatamente di essere considerate elementi del capitale primario di classe 1.

Articolo 31

Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

1.  In situazioni di emergenza, le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano almeno le condizioni stabilite all'articolo 28, paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli strumenti di capitale sono emessi dopo il 1o gennaio 2014;

b) gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione;

c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;

d) gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;

e) gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite;

f) tranne che per gli strumenti di capitale di cui all'articolo 27, nell'eventualità di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attività residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato (senior claims);

g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;

h) l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione preventiva e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa motivazione.

2.  Su richiesta motivata dell'autorità competente interessata e in collaborazione con la stessa, l'ABE considera gli strumenti del capitale di cui al paragrafo 1 equivalenti agli strumenti del capitale primario di classe 1 ai fini del presente regolamento.



Sezione 2

Filtri prudenziali

Articolo 32

Attività cartolarizzate

1.  Un ente esclude dagli elementi dei fondi propri qualsiasi aumento del suo patrimonio netto, ai sensi della disciplina contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate, compresi:

a) gli aumenti connessi con il reddito futuro atteso che si traducano in una plusvalenza per l'ente;

b) nei casi in cui l'ente è il cedente di una cartolarizzazione, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 33

Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie

1.  Gli enti non includono i seguenti elementi in nessun elemento dei fondi propri:

a) le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo, inclusi i flussi di cassa previsti;

b) i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al valore equo, dovuti a variazioni del merito di credito dell'ente;

▼M8

c) i profitti e le perdite di valore equo su derivati passivi dell'ente dovuti a variazioni del rischio di credito dell'ente.

▼C2

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c) gli enti non compensano i profitti e le perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente con quelli risultanti dal rischio di credito della sua controparte.

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b) gli enti possono includere l'importo dei profitti e delle perdite sulle loro passività nei fondi propri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le passività sono sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;

b) le variazioni di valore delle attività e delle passività dell'ente sono dovute alle stesse variazioni del merito di credito dell'ente;

c) vi è una stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni di cui alla lettera a) e il valore delle attività dell'ente;

d) è possibile rimborsare i prestiti ipotecari riacquistando le obbligazioni che finanziano i prestiti ipotecari al valore di mercato o nominale.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività, di cui al paragrafo 3, lettera c).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 34

Rettifiche di valore supplementari

Gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 105 a tutte le loro attività, misurate al valore equo, nel calcolo dell'importo dei fondi propri e deducono dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie.

Articolo 35

Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo

Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'articolo 33, gli enti non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.



Sezione 3

Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1, esenzioni e alternative



Sottosezione 1

Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 36

Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

1.  Gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1:

a) le perdite relative all'esercizio in corso;

b) le attività immateriali;

c) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura;

d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli articoli 158 e 159;

e) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nello stato patrimoniale dell'ente;

f) i propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;

g) gli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

h) l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

i) l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti;

▼C3

j) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente;

▼C2

k) l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  %, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  %, l'ente deduce l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi del capitale primario di classe 1:

i) partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;

▼M5

ii) posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all’articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 253;

▼C2

iii) operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379, paragrafo 3;

iv) posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente all'articolo 153, paragrafo 8;

v) esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni, conformemente all'articolo 155, paragrafo 4;

l) qualunque tributo relativo agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite;

▼M7

m) l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate.

▼C2

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c), e), f), h), i) e l), del presente articolo e delle relative deduzioni di cui all'articolo 56, lettere a), c), d) e f), e all'articolo 66, lettere a), c) e d).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e, in consultazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ( 14 ), delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri:

a) elementi del capitale primario di classe 1;

b) elementi aggiuntivi di classe 1;

c) elementi di classe 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼M8

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la rilevanza degli effetti negativi sul valore che non provocano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2

Articolo 37

Deduzione delle attività immateriali

Gli enti stabiliscono l'importo corrispondente alle attività immateriali da dedurre come segue:

a) l'importo da dedurre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali fossero deteriorate o fossero eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;

b) l'importo da dedurre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente;

▼M8

c) l'importo da dedurre è ridotto dell'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni derivanti dal consolidamento delle filiazioni e imputabili a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

▼C2

Articolo 38

Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura

1.  Gli enti stabiliscono l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura da dedurre a norma del presente articolo.

2.  Ad eccezione dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura è calcolato senza ridurlo dall'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente.

3.  L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il soggetto ha un diritto legalmente esercitabile in base al diritto nazionale applicabile di compensare tali attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti;

b) le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale e sul medesimo soggetto di imposta.

4.  Le associate passività fiscali differite dell'ente utilizzate ai fini del paragrafo 3 non possono comprendere le passività fiscali differite che riducono l'importo delle attività immateriali o delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.

5.  L'importo delle associate passività fiscali differite di cui al paragrafo 4 è ripartito tra:

a) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a norma dell'articolo 48, paragrafo 1;

b) tutte le altre attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura.

Gli enti ripartiscono le associate passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura rappresentata dagli elementi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 39

Pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura

1.  I seguenti elementi non sono dedotti dai fondi propri e sono soggetti alla ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso:

a) i pagamenti in eccesso di imposte da parte dell'ente per l'anno in corso;

b) le perdite fiscali dell'ente per l'anno in corso riportate agli anni precedenti che danno origine a un diritto o a un credito nei confronti di un'amministrazione centrale o regionale o di un'autorità fiscale locale;

2.   ►M8  Le attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite create prima del 23 novembre 2016 e derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: ◄

a) sono automaticamente e obbligatoriamente convertite senza indugio in un credito d'imposta nel caso in cui l'ente registri una perdita allorché il bilancio annuale dell'ente è approvato formalmente o in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

b) un ente può, ai sensi della normativa fiscale nazionale applicabile, compensare un credito d'imposta di cui alla lettera a) con le passività fiscali proprie o di qualsiasi altra impresa inclusa nello stesso consolidamento dell'ente per fini fiscali ai sensi della suddetta normativa ovvero di qualsiasi altra impresa soggetta a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;

c) se l'importo dei crediti d'imposta di cui alla lettera b) supera le passività fiscali di cui alla stessa lettera, tale eventuale eccedenza è sostituita senza indugio con un credito diretto nei confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente ha sede.

Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle attività fiscali differite se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 40

Deduzione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese

L'importo da dedurre in conformità con l'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 3.

Articolo 41

Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

1.  Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve essere dedotto è ridotto dei seguenti importi:

a) l'importo di tutte le associate passività fiscali differite che potrebbero essere estinte se le attività fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;

b) l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Le attività utilizzate per ridurre l'importo da dedurre ricevono un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali un'autorità competente autorizza un ente a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite secondo quanto specificato al paragrafo 1, lettera b).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 42

Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), gli enti calcolano gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) gli enti possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,

ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri strumenti del capitale primario di classe 1 in tali indici;

c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

Articolo 43

Investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario

Ai fini della deduzione, un investimento significativo di un ente in un soggetto del settore finanziario sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'ente detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;

b) l'ente ha stretti legami con il soggetto e detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;

c) l'ente detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto e il soggetto non è incluso nel perimetro di consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, ma è incluso nel perimetro di consolidamento contabile dell'ente ai fini dell'informativa di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

Articolo 44

Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri

Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità:

a) gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;

b) ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti.

Articolo 45

Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti

Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità:

a) possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

▼M8

i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;

▼C2

ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b) stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

Articolo 46

Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

1.  Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % dell'importo aggregato degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del capitale primario di classe 1:

i) degli articoli da 32 a 35;

ii) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

iii) gli articoli 44 e 45;

b) l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.

2.  Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.  L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;

b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario nei quali l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, riferita a ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 detenuto.

4.  L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h) che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere dedotto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

5.  Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente pargrafo:

a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

b) la percentuale derivante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.

Articolo 47

Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), l'importo applicabile da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 esclude le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno ed è determinato conformemente agli articoli 44 e 45 e alla sottosezione 2.

▼M7

Articolo 47 bis

Esposizioni deteriorate

1.  Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), rientrano tra le «esposizioni» i seguenti elementi, purché non inclusi nel portafoglio di negoziazione dell'ente:

a) gli strumenti di debito, inclusi i titoli di debito, i prestiti, gli anticipi e i depositi a vista;

b) gli impegni all'erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, sia esso revocabile o irrevocabile, con l'eccezione delle aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.

2.  Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione di uno strumento di debito è pari al valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione o delle cancellazioni parziali effettuate dall'ente dall'ultima volta in cui l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione di uno strumento di debito acquistato a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore include la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore.

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione degli impegni all'erogazione di prestiti dati, delle garanzie finanziarie o di qualsiasi altro impegno dato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è pari al valore nominale, che rappresenta l'esposizione massima dell'ente al rischio di credito senza tener conto della protezione del credito di tipo reale o di tipo personale. Il valore nominale dell'impegno all'erogazione di prestiti è pari all'importo non utilizzato che l'ente si è impegnato a prestare e il valore nominale di una garanzia finanziaria data è pari all'importo massimo che il soggetto potrebbe dover pagare in caso di escussione della garanzia.

Il valore nominale di cui al terzo comma del presente paragrafo non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione.

3.  Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), le seguenti esposizioni sono classificate come esposizioni deteriorate:

a) le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default ai sensi dell'articolo 178;

b) le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;

c) le esposizioni in prova ai sensi del paragrafo 7, qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;

d) le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;

e) le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.

Ai fini della lettera a), nei casi in cui l'ente abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni le quali rappresentano più del 20 % del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate deteriorate.

4.  Le esposizioni che non sono state oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come deteriorate ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'esposizione soddisfa i criteri applicati dall'ente affinché l'esposizione possa cessare di essere classificata come esposizione che ha subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile e come esposizione in stato di default ai sensi dell'articolo 178;

b) la situazione del debitore è migliorata in tale misura che l'ente è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale alla scadenza;

c) il debitore non ha importi arretrati da oltre 90 giorni.

5.  Le esposizioni deteriorate classificate come attività non correnti disponibili per la vendita ai sensi della disciplina contabile applicabile non cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m).

6.  Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate ai sensi del paragrafo 3;

b) è trascorso almeno un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate;

c) dopo l'applicazione delle misure di concessione non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Il rimborso integrale alla scadenza non deve essere considerato verosimile a meno che il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:

a) l'importo in arretrato prima che la misura di concessione fosse accordata, nei casi in cui vi erano importi arretrati;

b) l'importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di concessione, se non vi erano importi in arretrato.

7.  L'esposizione deteriorata che ha cessato di essere classificata come esposizione deteriorata ai sensi del paragrafo 6 è in prova fino a quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui l'esposizione oggetto di misure di concessione è stata riclassificata come esposizione in bonis;

b) sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui l'esposizione è in prova, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;

c) nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da oltre 30 giorni.

Articolo 47 ter

Misure di concessione

1.  Per «misura di concessione» si intende una concessione accordata dall'ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni:

a) la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

b) il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.

2.  Almeno le seguenti situazioni sono considerate misure di concessione:

a) nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali precedenti, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

b) nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali offerti nello stesso momento dallo stesso ente a debitori con lo stesso profilo di rischio, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

c) ai sensi dei termini contrattuali iniziali l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima della modifica dei termini contrattuali o sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di modifica dei termini contrattuali;

d) la misura comporta la cancellazione totale o parziale dell'obbligazione debitoria;

e) l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima dell'esercizio delle relative clausole, o sarebbe classificata come esposizione deteriorata se le clausole non fossero esercitate;

f) al momento o in prossimità della concessione del credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente classificata come esposizione deteriorata o che sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di detti pagamenti;

g) la modifica dei termini contrattuali prevede il rimborso effettuato mediante presa di possesso della garanzia reale, se la modifica costituisce una concessione.

3.  Le seguenti circostanze sono indicatrici del fatto che potrebbero essere state adottate misure di concessione:

a) il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica;

b) al momento o in prossimità della conclusione del contratto di credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente scaduta da 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione del nuovo credito;

c) l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è scaduta da 30 giorni o sarebbe scaduta da 30 giorni se le clausole non fossero esercitate.

4.  Ai fini del presente articolo, le difficoltà incontrate dal debitore nel rispettare i propri impegni finanziari sono valutate al livello del debitore, tenendo conto di tutti i soggetti giuridici del gruppo del debitore incluse nel consolidamento contabile del gruppo e delle persone fisiche che controllano il gruppo.

Articolo 47 quater

Deduzione per le esposizioni deteriorate

1.  Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti determinano l'importo applicabile della copertura insufficiente separatamente per ciascuna delle esposizioni deteriorate da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 sottraendo l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo dall'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo, qualora l'importo di cui alla lettera a) sia superiore all'importo di cui alla lettera b):

a) la somma dei seguenti elementi:

i) la parte non garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 2;

ii) la parte garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 3;

b) la somma dei seguenti elementi, purché riferiti alla stessa esposizione deteriorata:

i) rettifiche di valore su crediti specifiche;

ii) rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105;

iii) altre riduzioni dei fondi propri;

iv) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), il valore assoluto degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), che si riferiscono alle esposizioni deteriorate, dove il valore assoluto attribuibile a ciascuna esposizione deteriorata è determinato moltiplicando gli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per il contributo dell'importo delle perdite attese sull'esposizione deteriorata al totale degli importi delle perdite attese sulle esposizioni in stato di default o non in stato di default, a seconda del caso;

v) qualora un'esposizione deteriorata sia acquistata a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore, la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore;

vi) importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

La parte garantita dell'esposizione deteriorata è la parte dell'esposizione che, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo II, è considerata coperta da protezione del credito di tipo reale o di tipo personale o integralmente e completamente garantita da ipoteche.

La parte non garantita dell'esposizione deteriorata corrisponde alla differenza, se esistente, tra il valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, e la parte garantita dell'esposizione, se esistente.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), si applicano i seguenti fattori:

a) 0,35 per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

b) 1 per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), si applicano i seguenti fattori:

a) 0,25 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

b) 0,35 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

c) 0,55 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

d) 0,70 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

e) 0,80 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale a norma della parte tre, titolo II, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

f) 0,80 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

g) 1 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale a norma della parte tre, titolo II, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

h) 0,85 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del nono anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

i) 1 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi dal primo giorno del decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.

4.  In deroga al paragrafo 3, alla parte dell'esposizione deteriorata garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione si applicano i seguenti fattori:

a) 0 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata; e

b) 1 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.

5.  L'ABE valuta le prassi applicate per la valutazione delle esposizioni deteriorate garantite e può elaborare orientamenti per specificare una metodologia comune, compresi eventuali requisiti minimi di rivalutazione in termini di tempo e metodi appositi, per la valutazione prudenziale delle forme ammissibili di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale, in particolare per quanto riguarda le ipotesi relative alla recuperabilità e all'esecutività. Tali orientamenti possono anche includere una metodologia comune per la determinazione della parte garantita di un'esposizione deteriorata, come indicato al paragrafo 1.

Detti orientamenti sono emanati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.  In deroga al paragrafo 2, se, tra un anno e due anni dopo la sua classificazione come esposizione deteriorata, a un'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile a norma del paragrafo 2 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.

In deroga al paragrafo 3, se, tra due e sei anni dopo la sua classificazione come esposizione deteriorata, a un'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile a norma del paragrafo 3 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.

Il presente paragrafo si applica solo in relazione alla prima misura di concessione che è stata accordata da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

▼C2



Sottosezione 2

Esenzioni e alternative alla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 48

Soglie per l'esenzione dalla deduzione dal capitale primario di classe 1

1.  Nell'effettuare le deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non sono tenuti a dedurre gli importi degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo che in totale sono pari o inferiori alla soglia di cui al paragrafo 2:

a) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

i) degli articoli da 32 a 35;

ii) dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

b) quando un ente ha un investimento consistente in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto detenuti da parte dell'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

i) gli articoli da 32 a 35;

ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

2.  Ai fini del paragrafo 1, l'importo della soglia è pari all'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo moltiplicato per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo residuo degli elementi del capitale primario di classe 1 a seguito dell'applicazione delle rettifiche e delle deduzioni di cui agli articoli da 32 a 36 nella sua interezza e senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione specificate al presente articolo;

b) 17,65 %.

3.  Ai fini del paragrafo 1, un ente determina la quota delle attività fiscali differite nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente;

b) la somma dei seguenti elementi:

i) l'importo di cui alla lettera a);

ii) l'importo degli strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente nei quali l'ente ha un investimento significativo e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente.

La percentuale degli investimenti significativi nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta è pari a uno meno la percentuale di cui al primo comma.

4.  Gli importi degli elementi che non sono dedotti a norma del paragrafo 1 ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 250 %.

Articolo 49

Requisiti per la deduzione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale

1.  Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata, nel caso in cui le autorità competenti chiedano agli enti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE o li autorizzino in tal senso, le stesse possono autorizzare gli enti a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo:

a) il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;

b) tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE in quanto ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società o ente di partecipazione finanziaria mista madre che detiene la partecipazione;

c) l'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;

d) prima dell'autorizzazione di cui alla lettera c), le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo interno dei soggetti che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1, 2 o 3;

e) le posizioni detenute nel soggetto appartengono a:

i) l'ente creditizio impresa madre;

ii) la società di partecipazione finanziaria madre;

iii) la società di partecipazione finanziaria mista madre;

iv) l'ente;

v) la filiazione di uno dei soggetti di cui ai punti da i) a iv) compresa nell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

2.  Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale e su base subconsolidata, gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, non deducono gli strumenti di fondi propri detenuti emessi da soggetti del settore finanziario incluse nella vigilanza su base consolidata, salvo che le autorità competenti stabiliscano che tali deduzioni sono necessarie per fini specifici, in particolare ai fini della separazione strutturale delle attività bancarie e della programmazione delle risoluzioni.

L'applicazione del metodo di cui al primo comma non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

▼M8

Il presente paragrafo non si applica al calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono calcolati conformemente al quadro per le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 4.

▼C2

3.  Le autorità competenti possono, ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, autorizzare gli enti a non dedurre strumenti di fondi propri detenuti nei seguenti casi:

a) un ente detiene una posizione in un altro ente e sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da i) a v):

i) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

(ii) le autorità competenti hanno concesso l'approvazione di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

(iii) le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, sono rispettate;

iv) il sistema di tutela istituzionale redige il bilancio consolidato di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), oppure, ove non sia tenuto a redigere conti consolidati, un calcolo aggregato esteso che sia, con piena soddisfazione delle autorità competenti, equivalente alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE, che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEEovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplinano i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. L'equivalenza di tale calcolo aggregato esteso è verificata da un revisore esterno, in particolare riguardo al fatto che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati dal calcolo. ►M8  Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con la frequenza stabilita dalla norma tecnica di regolamentazione di cui all'articolo 430, paragrafo 6; ◄

►M8  v) gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 e notificano il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 430. ◄ Nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale non è richiesta la deduzione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da soggetti giuridici che non sono membri del sistema di tutela internazionale, a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati;

b) un ente creditizio regionale detiene una posizione nel proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).

4.  Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi.

5.  Qualora applichi i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE, un ente segnala il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 e all'allegato I di tale direttiva.

6.  L'ABE, l'AEAP e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ( 15 ), elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ai fini del presente articolo le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.



Sezione 4

Capitale primario di classe 1

Articolo 50

Capitale primario di classe 1

Il capitale primario di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale primario di classe 1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, le deduzioni a norma dell'articolo 36 e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79.



CAPO 3

Capitale aggiuntivo di classe 1



Sezione 1

Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1

Articolo 51

Elementi aggiuntivi di classe 1

Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da:

a) strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;

b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a).

Gli strumenti di cui alla lettera a) non sono qualificati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi di classe 2.

Articolo 52

Strumenti aggiuntivi di classe 1

1.  Gli strumenti di capitale si qualificano come strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

▼M8

a) gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati

b) gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:

▼C2

i) l'ente o le sue filiazioni;

ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

▼M8

c) l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;

▼C2

d) gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;

e) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) dei diritti o crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

i) l'ente o le sue filiazioni;

ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

v) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;

vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);

f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;

g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;

▼M8

h) se gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;

▼C2

i) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;

▼M8

j) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;

▼C2

k) l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti;

l) le distribuzioni cui danno titolo gli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:

i) provengono da elementi distribuibili;

ii) il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;

iii) le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare le riserve derivanti dall'annullamento di tali pagamenti senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;

iv) l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;

v) l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;

m) gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;

n) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore (trigger event), il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

o) le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;

▼M8

p) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

▼M8

q) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;

r) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.

▼C2

La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano rango pari.

▼M8

Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento aggiuntivo di classe 1 solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.

▼C2

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso;

b) la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (write down) del valore nominale a titolo temporaneo;

c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni:

i) accertamento di un evento attivatore;

ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo;

d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;

e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 53

Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente

Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera l), punto v), e lettera o), le disposizioni che governano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 non includono, in particolare, i seguenti elementi:

a) l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso dall'ente che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore (more junior) ad uno strumento aggiuntivo di classe 1, compreso uno strumento del capitale primario di classe 1;

b) l'obbligo di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti del capitale primario di classe 1, sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o sugli strumenti di classe 2 nei casi in cui non sono effettuate distribuzioni su tali strumenti aggiuntivi di classe 1;

c) l'obbligo di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non è soggetto a tale obbligo in altra maniera.

Articolo 54

Svalutazione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1

1.  Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, è inferiore a uno dei seguenti valori:

i) 5,125 %;

ii) un livello superiore al 5,125 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;

b) gli enti possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quello di cui alla lettera a);

c) se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:

i) il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata;

ii) un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1;

d) se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il loro valore nominale sia svalutato al verificarsi di un evento attivatore, la svalutazione (write down) dovrà riguardare tutti i seguenti elementi:

i) il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente;

ii) l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento;

iii) le distribuzioni effettuate sullo strumento;

▼M8

e) se gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono stati emessi da un'impresa filiazione che ha sede in un paese terzo, il valore di attivazione pari o superiore al 5.125 % di cui alla lettera a) è calcolato conformemente alla normativa nazionale di tale paese terzo o alle disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti, a condizione che l'autorità competente, previa consultazione dell'ABE, ritenga che tali disposizioni siano almeno equivalenti ai requisiti di cui al presente articolo.

▼C2

2.  La svalutazione o conversione di uno strumento aggiuntivo di classe 1 genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1.

3.  L'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 riconosciuti come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato all'importo minimo degli elementi del capitale primario di classe 1 che sarebbero generati nel caso in cui il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 fosse integralmente svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1.

4.  L'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:

a) l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente al 5,125 %;

b) l'intero valore nominale dello strumento.

5.  In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue:

a) informano immediatamente le autorità competenti;

b) informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1;

c) svalutano il valore nominale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.

6.  Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore provvede a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili nel caso di evento attivatore. Alla data di emissione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili occorre essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. L'ente dispone sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l'emissione di strumenti del capitale primario di classe 1 nei quali saranno convertiti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore.

7.  Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistono impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all'atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali.

Articolo 55

Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi di classe 1

Quando, nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

a) lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento aggiuntivo di classe 1;

b) la parte delle riserve sovrapprezzo azioni relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento aggiuntivo di classe 1.



Sezione 2

Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Articolo 56

Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Gli enti deducono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:

a) gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 60 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

d) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

▼C3

e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che supera gli elementi di classe 2 dell'ente;

▼C2

f) qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

Articolo 57

Deduzioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti

Ai fini dell'articolo 56, lettera a), gli enti calcolano gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) gli enti possono calcolare gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,

ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 in tali indici;

c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

Articolo 58

Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri

Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 56, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:

a) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;

b) ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti.

Articolo 59

Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti

Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 56, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

a) possono calcolare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

▼M8

i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;

▼C2

ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b) stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

Articolo 60

Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

1.  Ai fini dell'articolo 56, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:

i) gli articoli da 32 a 35;

ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

iii) gli articoli 44 e 45;

b) l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente stesso direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di talisoggetti del settore finanziario detenuti, direttamente, indirettamente o sinteticamente da parte dell'ente.

2.  Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.  L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti. Gli enti determinano l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 da dedurre a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;

b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 deteruto.

4.  L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 56, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), non può essere dedotto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

5.  Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

b) la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.



Sezione 3

Capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 61

Capitale aggiuntivo di classe 1

Il capitale aggiuntivo di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi aggiuntivi di classe 1 dopo la deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.



CAPO 4

Capitale di classe 2



Sezione 1

Elementi e strumenti di classe 2

Articolo 62

Elementi di classe 2

Gli elementi di classe 2 sono costituiti da:

▼M8

a) strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63 e nella misura specificata all'articolo 64;

▼C2

b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);

c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2;

d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli articoli 158 e 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3.

Gli elementi di cui alla lettera a) non sono considerati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi aggiuntivi di classe 1.

Articolo 63

Strumenti di classe 2

▼M8

Gli strumenti di capitale si considerano strumenti di classe 2, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati;

b) gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:

▼C2

i) l'ente o le sue filiazioni;

ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

▼M8

c) l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;

d) il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti da strumenti di passività ammissibili;

e) gli strumenti non sono coperti o non sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

▼C2

i) l'ente o le sue filiazioni;

ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

v) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;

vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);

▼M8

f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti;

g) gli strumenti hanno una durata originaria di almeno cinque anni;

h) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne il valore nominale prima della scadenza;

i) se gli strumenti includono una o più opzioni early repayment, tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;

j) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;

k) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;

l) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;

n) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

▼M8

o) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se esso ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;

p) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.

▼M8

Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento di classe 2solo la parte dello strumento di capitale che è interamente versata.

▼M8

Articolo 64

Ammortamento degli strumenti di classe 2

1.  Gli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a cinque anni sono considerati nel loro importo integrale elementi di classe 2.

2.  La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:

a) il valore contabile degli strumenti al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni compresi in tale periodo;

b) il numero dei giorni rimanenti della durata contrattuale degli strumenti.

▼C2

Articolo 65

Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2

Quando, nel caso di uno strumento di classe 2, le condizioni di cui all'articolo 63 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

a) lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento di classe 2;

b) la parte delle riserve sovrapprezzo azioni relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento di classe 2.



Sezione 2

Deduzioni dagli elementi di classe 2

Articolo 66

Deduzioni dagli elementi di classe 2

Dagli elementi di classe 2 è dedotto quanto segue:

a) gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

b) gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 70 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

d) gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi;

▼M8

e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi delle passività ammissibili conformemente all'articolo 72 sexies che supera gli elementi di passività ammissibili dell'ente.

▼C2

Articolo 67

Deduzioni di strumenti propri di classe 2 detenuti

Ai fini dell'articolo 66, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,

ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di classe 2 in tali indici;

c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di classe 2 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di classe 2 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

Articolo 68

Deduzione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 66, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:

a) gli strumenti di classe 2 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;

b) ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3 detenuti sono considerati strumenti di classe 2 detenuti.

Articolo 69

Deduzione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario

Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 66, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

a) possono calcolare gli strumenti di classe 2 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

▼M8

i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;

▼C2

ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

b) stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

Articolo 70

Deduzione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto rilevante

1.  Ai fini dell'articolo 66, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:

i) gli articoli da 32 a 35;

ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

iii) gli articoli 44 e 45;

b) l'importo degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.

2.  Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.  L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di classe 2 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo da dedurre da ogni strumento di classe 2 che è dedotto a norma del paragrafo 1, moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale specificata alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo totale delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;

b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di classe 2 detenuto.

4.  L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere dedotto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

5.  Gli enti stabiliscono l'importo di ogni strumento di classe 2 il cui rischio è ponderato a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

b) la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.



Sezione 3

Capitale di classe 2

Articolo 71

Capitale di classe 2

Il capitale di classe 2 di un ente è costituito dagli elementi di classe 2 dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 66 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.



CAPO 5

Fondi propri

Articolo 72

Fondi propri

I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.

▼M8



CAPO 5 bis

Passività ammissibili



Sezione 1

Elementi e strumenti di passività ammissibili

Articolo 72 bis

Elementi di passività ammissibili

1.  Le passività ammissibili comprendono i seguenti elementi, a meno che rientrino in una delle categorie di passività escluse di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nella misura definita all'articolo 72 quater:

a) gli strumenti di passività ammissibili per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, nella misura in cui non siano considerati elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2;

b) gli strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non siano considerati elementi di classe 2 a norma dell'articolo 64.

2.  Le seguenti passività sono escluse dagli elementi di passività ammissibili:

a) i depositi protetti;

b) i depositi a vista e i depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a un anno;

c) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 );

d) i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati tramite succursali situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti nell'Unione;

e) le passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che in conformità della normativa nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, a condizione che tutte le attività garantite relative ad un aggregato di copertura di obbligazioni garantite restino immuni, separate e dispongano di sufficienti finanziamenti, ed esclusa qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia reale che supera il valore delle attività, del pegno, del vincolo o della garanzia reale con i quali è garantita;

f) qualsiasi passività derivante dalla detenzione di attività o denaro di clienti, incluse attività o denaro di clienti detenuti per conto di organismi di investimento collettivo, a condizione che il cliente sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza vigente;

g) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'entità soggetta a risoluzione o una delle sue filiazioni (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza o dal diritto civile vigente;

h) le passività nei confronti di enti, escluse quelle nei confronti di soggetti che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;

i) le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti di:

i) sistemi o gestori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 );

ii) partecipanti a un sistema designato a norma della direttiva 98/26/CE e passività derivanti dalla partecipazione a tale sistema; o

iii) controparti centrali di paesi terzi riconosciute conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012;

j) le passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:

i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo e della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;

ii) un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, quando la passività deriva dalla fornitura all'ente o all'impresa madre di beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;

iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto vigente;

iv) sistemi di garanzia dei depositi, quando la passività deriva da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE;

k) passività risultanti da derivati;

l) passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata.

Ai fini della lettera l) del primo comma, gli strumenti di debito che includono opzioni di rimborso anticipato esercitabili a discrezione dell'emittente o del possessore nonché strumenti di debito a interesse variabile, calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, quale l'Euribor o il Libor, non sono considerati strumenti di debito che incorporano una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche.

Articolo 72 ter

Strumenti di passività ammissibili

1.  Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e solo nella misura prevista dal presente articolo.

2.  Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le passività sono emesse o assunte direttamente, a seconda dei casi, da un ente e interamente versate;

b) le passività non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:

i) l'ente o un soggetto incluso nello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o indiretta, in forma di proprietà, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

c) l'acquisizione della proprietà delle passività non è finanziata dall'entità soggetta a risoluzione, né direttamente né indirettamente;

d) il diritto o credito sul valore nominale delle passività a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è pienamente subordinato ai diritti o crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2; tale requisito di subordinazione è considerato soddisfatto nelle seguenti situazioni:

i) le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività specificano che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;

ii) la legge applicabile specifica che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;

iii) gli strumenti sono emessi da un'entità soggetta a risoluzione nel cui bilancio non figura nessuna delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia di rango pari o subordinato rispetto agli strumenti di passività ammissibili;

e) le passività non sono protette né sono oggetto di una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

i) l'ente o le sue filiazioni;

ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

iii) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti i) e ii);

f) le passività non sono soggette ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite nella risoluzione;

g) le disposizioni che disciplinano le passività non contengono alcun incentivo per l'ente a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare prima della scadenza o ripagare anticipatamente il valore nominale, a seconda dei casi, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 3;

h) le passività non sono liquidabili da parte dei possessori degli strumenti prima della loro scadenza, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;

i) fatto salvo l'articolo 72 quater, paragrafi 3 e 4, se le passività includono una o più opzioni early repayment tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;

j) le passività possono essere rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente solo quando sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 77 e 78 bis;

k) le disposizioni che disciplinano le passività non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità soggetta a risoluzione in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;

l) le disposizioni che disciplinano le passività non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità soggetta a risoluzione;

m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sulle passività, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità soggetta a risoluzione o della sua impresa madre;

n) per gli strumenti emessi dopo il 28 giugno 2021 la documentazione contrattuale pertinente e, se del caso, il prospetto relativo all'emissione fanno esplicito riferimento all'eventuale esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 48 della direttiva 2014/59/UE.

Ai fini della lettera a) del primo comma, sono considerate strumenti di passività ammissibili solo le parti di passività che sono interamente versate.

Ai fini della lettera d) del primo comma, del presente articolo se alcune delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, sono subordinate a crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza, a causa, tra l'altro, del fatto che sono detenuti da un creditore che ha stretti legami con il debitore, poiché è o è stato un azionista, in un rapporto di controllo o di gruppo, un membro dell'organo di amministrazione o collegato a uno qualsiasi di tali soggetti, la subordinazione non è valutata con riferimento ai crediti derivanti da tali passività escluse.

3.  Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, del presente articolo l'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché:

a) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;

b) le passività siano di rango pari alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse che sono subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo; e

c) l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti il rischio rilevante di un'impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.

4.  L'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili in aggiunta alle passività di cui al paragrafo 2, purché:

a) all'ente non sia consentito includere negli elementi di passività ammissibili le passività di cui al paragrafo 3;

b) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;

c) le passività siano di rango pari o superiore alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo;

d) nel bilancio dell'ente, l'importo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, che sono di rango pari o inferiore a tali passività in caso di insolvenza non superi il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'ente;

e) l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti un rischio rilevante di impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.

5.  L'autorità di risoluzione può unicamente autorizzare un ente a includere le passività di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 4 quali elementi di passività ammissibili.

6.  L'autorità di risoluzione consulta l'autorità competente quando esamina se siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

7.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di passività ammissibili;

b) la forma e la natura degli incentivi al rimborso ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera g), del presente articolo e dell'articolo 72 quater, paragrafo 3.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono pienamente allineati all'atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 72 quater

Ammortamento degli strumenti di passività ammissibili

1.  Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua di almeno un anno sono considerati a pieno titolo elementi di passività ammissibili.

Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua inferiore ad un anno non sono considerati elementi di passività ammissibili.

2.  Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un'opzione di rimborso del possessore esercitabile prima della scadenza stabilita originariamente per lo strumento, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale il possessore può esercitare l'opzione di rimborso e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.

3.  Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un incentivo per l'emittente a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare lo strumento prima della sua scadenza stabilita originariamente, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale l'emittente può esercitare tale opzione e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.

4.  Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include opzioni di rimborso anticipato che possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente prima della scadenza dello strumento stabilita originariamente, ma le disposizioni che disciplinano lo strumento non includono alcun incentivo a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare o ripagare anticipatamente lo strumento prima della scadenza né opzioni di riscatto o rimborso a discrezione dei possessori, la scadenza dello strumento corrisponde alla scadenza stabilita originariamente.

Articolo 72 quinquies

Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni di ammissibilità

Quando, nel caso di uno strumento di passività ammissibili, le condizioni applicabili di cui all'articolo 72 ter non sono più soddisfatte, le passività cessano immediatamente di essere considerate strumenti di passività ammissibili.

Le passività di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, possono continuare ad essere considerate strumenti di passività ammissibili finché sono considerate tali ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4.



Sezione 2

Deduzioni da elementi di passività ammissibili

Articolo 72 sexies

Deduzioni da elementi di passività ammissibili

1.  Gli enti che sono soggetti all'articolo 92 bis deducono dagli elementi di passività ammissibili:

a) gli strumenti propri di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, comprese le passività proprie che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

b) gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, emessi da soggetti G-SII con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano stati concepiti per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione;

c) l'importo applicabile determinato in conformità dell'articolo 72 decies degli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

d) gli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno.

2.  Ai fini della presente sezione, tutti gli strumenti aventi rango pari agli strumenti di passività ammissibili sono trattati come strumenti di passività ammissibili, ad eccezione degli strumenti aventi rango pari agli strumenti riconosciuti come passività ammissibili ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4.

3.  Ai fini della presente sezione gli enti possono calcolare l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, come segue:

image

dove:

h

=

l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3;

i

=

l'indice che individua l'ente emittente;

Hi

=

l'importo totale delle passività ammissibili detenute dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3;

li

=

l'importo delle passività incluse negli elementi di passività ammissibili dall'ente emittente «i» entro i limiti specificati all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'ente emittente; e

Li

=

l'importo totale delle passività in essere dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'emittente.

4.  Quando un ente impresa madre nell'UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all'articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'ente impresa madre, l'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione delle filiazioni interessate, può autorizzare l'ente impresa madre a detrarre tali partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il predetto importo adeguato deve essere almeno pari all'importo (m) calcolato come segue:

mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – ri · aRWAi]}}

dove:

i

=

l'indice che individua la filiazione;

OPi

=

l'importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre;

LPi

=

l'importo degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre;

𝛽

=

percentuale degli strumenti di fondi propri e degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'impresa madre;

Oi

=

l'importo dei fondi propri della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

Li

=

l'importo delle passività ammissibili della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

ri

=

il rapporto applicabile alla filiazione «i» a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE; e

aRWAi

=

l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto G-SII «i» calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafi 3 e 4, tenendo conto degli adeguamenti di cui all'articolo 12 bis.

Qualora l'ente impresa madre sia autorizzata a dedurre l'importo adeguato in conformità del primo comma, la differenza tra l'importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al primo comma e l'importo adeguato sono dedotti dalla filiazione.

Articolo 72 septies

Deduzioni di strumenti propri di passività ammissibili detenuti

Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;

ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di passività ammissibili in tali indici;

c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di passività ammissibili derivanti dalla detenzione di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di passività ammissibili derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportino un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

Articolo 72 octies

Base di deduzione per gli elementi di passività ammissibili

Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli enti deducono le posizioni lunghe lorde, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 72 nonies e 72 decies.

Articolo 72 nonies

Deduzione delle passività ammissibili detenute da altri soggetti G-SII

Gli enti che non si avvalgono dell'eccezione di cui all'articolo 72 undecies operano le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

a) possono calcolare gli strumenti di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, purché le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;

ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di passività ammissibili in tali indici.

Articolo 72 decies

Deduzione di passività ammissibili nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo in soggetti G-SII

1.  Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'ente ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, dopo aver applicato:

i) gli articoli da 32 a 35;

ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

iii) gli articoli 44 e 45;

b) l'importo degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'entità soggetta a risoluzione ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.

2.  Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dagli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore in conformità del paragrafo 1, lettera b).

3.  L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di passività ammissibili di un soggetto G-SII detenuti dall'ente. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;

b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di passività ammissibili detenuto dall'ente.

4.  L'importo delle posizioni detenute di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del presente articolo, non può essere dedotto ed è soggetto ai fattori di ponderazione del rischio applicabili a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti applicabili di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda dei casi.

5.  Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo delle posizioni detenute da ponderare per il rischio a norma del paragrafo 4 per la percentuale derivante dal calcolo specificato al paragrafo 3, lettera b).

Articolo 72 undecies

Eccezione alle deduzioni dagli elementi di passività ammissibili per il portafoglio di negoziazione

1.  Gli enti possono decidere di non dedurre una parte designata degli strumenti di passività ammissibili da loro detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente che nel complesso e misurata su base lunga lorda sia pari o inferiore al 5 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione degli articoli da 32 a 36, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le posizioni sono detenute nel portafoglio di negoziazione;

b) gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi.

2.  Gli importi degli elementi che non sono dedotti a norma del paragrafo 1 sono soggetti ai requisiti di fondi propri per gli elementi compresi nel portafoglio di negoziazione.

3.  Quando, nel caso di posizioni detenute non dedotte a norma del paragrafo 1, le condizioni di cui a tale paragrafo cessano di essere soddisfatte, le posizioni sono dedotte a norma dell'articolo 72 octies senza l'applicazione delle eccezioni di cui agli articoli 72 nonies e 72 decies.



Sezione 3

Fondi propri e passività ammissibili

Articolo 72 duodecies

Passività ammissibili

Le passività ammissibili di un ente sono costituite dagli elementi di passività ammissibili dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies.

Articolo 72 terdecies

Fondi propri e passività ammissibili

I fondi propri e le passività ammissibili dell'ente consistono nella somma dei suoi fondi propri e delle sue passività ammissibili.

▼C2



CAPO 6

▼M8

Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili

▼C2

Articolo 73

▼M8

Distribuzioni su strumenti

1.  Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili a meno che l'ente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2.  Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'ente di annullare i pagamenti cui dà titolo lo strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;

b) la capacità dello strumento di capitale o della passività di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;

c) la qualità dello strumento di capitale o della passività non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.

L'autorità competente consulta l'autorità soggetta a risoluzione riguardo all'osservanza di tali condizioni da parte dell'ente prima di concedere l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1.

3.  Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni su tali strumenti o passività sia effettuato in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili.

4.  Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili.

▼C2

5.  Il paragrafo 4 non si applica se l'ente è un soggetto di riferimento in detto indice generale di mercato, a meno che non siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l'ente ritiene che le variazioni di tale indice generale di mercato non siano correlate in modo significativo al merito di credito dell'ente, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre;

b) l'autorità competente non è pervenuta ad una conclusione diversa da quella di cui alla lettera a).

▼M8

6.  Gli enti segnalano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di capitale e di passività ammissibili.

▼C2

7.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali di mercato ai fini del paragrafo 4.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 74

Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare

Gli enti non deducono da nessuno degli elementi dei fondi propri strumenti di capitale detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente in un soggetto regolamentato del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerate capitale regolamentare di tale soggetto. Gli enti applicano a tali detenzioni fattori di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.

Articolo 75

Requisiti in materia di deduzioni e scadenze per le posizioni corte

▼M8

I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), all'articolo 69, lettera a), e all'articolo 72 nonies, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

▼C2

a) l'ente ha il diritto contrattuale di vendere a una data specifica futura alla controparte che fornisce la copertura della posizione lunga oggetto di copertura;

b) la controparte che fornisce la copertura all'ente è obbligata per contratto ad acquistare dall'ente a detta data specifica futura la posizione lunga di cui alla lettera a).

Articolo 76

Detenzione di indici di strumenti di capitale

▼M8

1.  Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzata per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;

b) le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente;

c) la posizione corta di cui alla lettera a) è giudicata una copertura efficace in base ai processi di controllo interno dell'ente;

d) la autorità competenti valutano l'adeguatezza dei processi di controllo interno di cui alla lettera c) almeno annualmente e ne accertano la costante correttezza.

2.  Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:

a) strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e strumenti di passività ammissibili inclusi negli indici;

b) strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario inclusi negli indici;

c) strumenti di passività ammissibili di enti inclusi negli indici.

3.  Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 2 solo se l'ente ha dimostrato, con loro piena soddisfazione, che per l'ente stesso sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli elementi di cui a una o più delle lettere del paragrafo 2, a seconda dei casi.

▼C2

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui al paragrafo 2 sia sufficientemente prudente;

b) il significato di «oneroso sotto il profilo operativo» ai fini del paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼M8

Articolo 77

Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili

1.  Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità competente per una delle seguenti alternative:

a) riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;

b) ridurre, distribuire o riclassificare come un altro elemento dei fondi propri le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri;

c) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.

2.  Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità soggetta a risoluzione per effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili non contemplati dal paragrafo 1, prima della loro scadenza contrattuale.

Articolo 78

Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri

1.  L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente, a ripagare o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 o a ridurre, distribuire o riclassificare le relative riserve sovrapprezzo azioni nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento, superano i requisiti di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità competente considera necessario.

Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori agli importi richiesti dal presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, l'autorità competente può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a effettuare una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità competente. Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, a seconda dei casi.

Le autorità competenti revocano l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.

2.  Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente i cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente degli strumenti di capitale o delle riserve sovrapprezzo azioni che sostituirebbero.

3.  Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 27 è proibito dalla normativa nazionale applicabile, l'autorità competente può rinunciare all'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti.

4.  Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 o le relative riserve sovrapprezzo azioni nei cinque anni successivi alla data di emissione qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e una delle seguenti condizioni:

a) esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i) l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;

ii) l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;

b) esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;

c) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono oggetto di una clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 494 ter;

d) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente, e l'autorità competente ha autorizzato tale azione avendo determinato che è vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze eccezionali;

e) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 sono riacquistati a fini di supporto agli scambi.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) il significato di «sostenibile per la capacità di reddito dell'ente»;

b) la «base appropriata» sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;

c) la procedura, compresi i limiti e le procedure per la concessione dell'autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti per un'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni ivi elencate, tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼M8

Articolo 78 bis

Autorizzazione a ridurre gli strumenti di passività ammissibili

1.  L'autorità di risoluzione autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti di passività ammissibili nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, l'ente sostituisce gli strumenti di passività ammissibili con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del presente regolamento superano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità di risoluzione, in accordo con l'autorità competente, considera necessario;

c) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che la sostituzione parziale o totale delle passività ammissibili con strumenti di fondi propri è necessaria per garantire la conformità ai requisiti di fondi propri di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE per il mantenimento dell'autorizzazione.

Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri e passività ammissibili superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e nelle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione preventiva generale.

L'autorità di risoluzione revoca l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.

2.  Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente degli strumenti di capitale o delle riserve sovrapprezzo azioni che sostituirebbero.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) il processo di cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione;

b) la procedura per la concessione dell'autorizzazione, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, primo comma;

c) la procedura per la concessione preventiva dell'autorizzazione generale, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, secondo comma;

d) il significato di «sostenibile per la capacità di reddito dell'ente».

Ai fini della lettera d) del primo comma del presente paragrafo, il progetto di norme tecniche di regolamentazione è pienamente allineato all'atto delegato di cui all'articolo 78.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2

Articolo 79

▼M8

Esonero temporaneo dalla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili

1.  Se un ente detiene strumenti di capitale o passività considerati strumenti di fondi propri in un soggetto del settore finanziario o strumenti di passività ammissibili in un ente e l'autorità competente ritiene che tali posizioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata a riorganizzare e ripristinare la sostenibilità economica del soggetto o dell'ente, l'autorità competente può, su base temporanea, rinunciare all'applicazione delle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero altrimenti applicabili a tali strumenti.

▼C2

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il concetto di «su base temporanea» ai fini del paragrafo 1 e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼M8

Articolo 79 bis

Valutazione della conformità alle condizioni applicabili agli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili

Nella valutazione della conformità ai requisiti di cui alla parte due, gli enti tengono conto delle caratteristiche sostanziali degli strumenti e non solo della loro forma giuridica. La valutazione delle caratteristiche sostanziali di uno strumento tiene conto di tutte le disposizioni relative agli strumenti, anche laddove queste non siano espressamente stabilite nei termini e nelle condizioni degli strumenti stessi, ai fini dell'accertamento della conformità degli effetti economici combinati di tali disposizioni all'obiettivo delle disposizioni pertinenti.

▼C2

Articolo 80

▼M8

Revisione continua della qualità dei fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili

1.  L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai rispettivi criteri di computabilità di cui al presente regolamento.

Le autorità competenti trasmettono all'ABE senza indugio, su sua richiesta, tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale o ai nuovi tipi di passività emessi, al fine di permetterle di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione.

▼C2

2.  La notifica contiene quanto segue:

a) una spiegazione dettagliata della natura e della portata della carenza individuata;

b) un parere tecnico sull'azione della Commissione che l'ABE ritiene necessaria;

c) sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.

▼M8

3.  L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa che ritenga necessario apportare alla definizione di fondi propri e passività ammissibili in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:

▼C2

a) sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;

b) modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;

c) sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.

4.  L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione entro il 31 gennaio 2014 sui possibili trattamenti degli utili non realizzati misurati al valore equo, al di là dell'inclusione nel capitale primario di classe 1 senza rettifiche. Tali raccomandazioni tengono conto degli sviluppi che interessano i principi contabili internazionali e gli accordi internazionali relativi alle norme prudenziali per le banche.



TITOLO II

INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI

Articolo 81

Interessi di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato

▼M8

1.  Gli interessi di minoranza comprendono la somma degli elementi del capitale primario di classe 1 di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la filiazione è:

i) un ente;

ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;

b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

c) gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

▼C2

2.  Gli interessi di minoranza che sono finanziati, direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in altro modo, dall'impresa madre dell'ente, o dalle sue filiazioni non sono considerati capitale primario di classe 1 consolidato.

▼M8

Articolo 82

Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la filiazione è:

i) un ente;

ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;

b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

c) tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

▼C2

Articolo 83

Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo

▼M8

1.  Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi fino al 31 dicembre 2021 nel capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

▼C2

a) la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

b) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;

c) gli strumenti e le relativeriserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale di classe 2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63;

d) l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa appieno nel consolidamento conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o all'articolo 63, a seconda del caso.

Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, siano minime e non significative per tale soggetto, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al primo comma, lettera d).

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i concetti di «minimo» e «non significativo» di cui al paragrafo 1, secondo comma.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 84

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato

1.  Gli enti stabiliscono l'importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dagli interessi di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

a) il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i) l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

ii) l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 459 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

b) gli interessi di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 di tale impresa, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.

2.  Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.

Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, gli interessi di minoranza di detta filiazione non possono essere inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

3.  Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, gli interessi di minoranza all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo di subconsolidamento necessario ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 85 e 87.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.  Le autorità competenti possono concedere una deroga all'applicazione del presente articolo ad una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfi tutte le condizioni seguenti:

a) la sua attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni;

b) è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata;

c) consolida un ente filiazione in cui detiene solo una partecipazione minoritaria in virtù del legame di controllo definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

d) oltre il 90 % del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto deriva dall'ente filiazione di cui alla lettera c) calcolato su base subconsolidata.

Se, dopo il 28 giugno 2013, una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfa le condizioni di cui al primo comma diventa una società di partecipazione finanziaria mista madre, le autorità competenti possono concedere la deroga di cui al primo comma a detta società di partecipazione finanziaria mista madre purché essa soddisfi le condizioni previste da detto comma.

6.  Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete (network), ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di garanzia reciproca che prevede che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle deduzioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi interesse di minoranza risultante all'interno del sistema di garanzia reciproca.

Articolo 85

Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato

1.  Gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

a) il capitale di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i) l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

ii) l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

b) il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli strumenti di classe 1 di tale impresa, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.

2.  Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.

Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, il capitale di classe 1 ammissibile di detta filiazione non può essere incluso nel capitale di classe 1 consolidato.

3.  Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.

Articolo 86

Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato

Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato gli interessi di minoranza dell'impresa inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

Articolo 87

Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati

1.  Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

a) i fondi propri della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i) l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;

ii) l'importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori requisiti locali di fondi propri di vigilanza in paesi terzi;

b) i fondi propri ammissibili dell'impresa, espressi in percentuale di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1, negli elementi aggiuntivi di classe 1 e negli elementi di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni, gli utili non distribuiti e altre riserve.

2.  Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.

Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, i fondi propri ammissibili di detta filiazione non possono essere inclusi nei fondi propri consolidati.

3.  Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.

Articolo 88

Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato

Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.



TITOLO III

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO

Articolo 89

Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

1.  Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3:

a) un soggetto del settore finanziario;

b) un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una delle seguenti:

i) l'estensione diretta dell'attività bancaria;

ii) servizi ausiliari dell'attività bancaria;

iii) leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe.

2.  L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3.

3.  Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % al maggiore dei seguenti importi:

i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;

ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;

b) le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.

Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).

4.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'ABE emana orientamenti che precisano i seguenti concetti:

a) le attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria;

b) le attività ausiliarie dell'attività bancaria;

c) attività analoghe.

Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 90

Alternativa alla ponderazione del rischio del 1 250  %

In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % agli importi che superano i limiti specificati all'articolo 89, paragrafi 1 e 2, gli enti possono dedurre tali importi dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

Articolo 91

Eccezioni

1.  Le azioni o quote in imprese non contemplate all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui a detto articolo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) tali azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'articolo 79;

b) la detenzione di tali azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per cinque giorni lavorativi o meno;

c) tali azioni o quote sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui.

2.  Le azioni o quote che non hanno carattere d'immobilizzi finanziari di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui all'articolo 89.



PARTE TRE

REQUISITI PATRIMONIALI



TITOLO I

REQUISITI GENERALI, VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE



CAPO 1

Livello dei fondi propri richiesto



Sezione 1

Requisiti di fondi propri per gli enti

Articolo 92

Requisiti di fondi propri

1.  Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti di fondi propri:

a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;

b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;

c) un coefficiente di capitale totale dell'8 %.

2.  Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:

a) il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;

b) il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;

c) il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

3.  L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a f) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4:

a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II e all'articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, escludendo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio afferenti all'attività del portafoglio di negoziazione dell'ente;

b) i requisiti di fondi propri, determinati conformemente al titolo IV della presente parte o alla parte quattro, a seconda del caso, per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente, per quanto segue:

i) rischio di posizione;

ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti;

c) i requisiti di fondi propri determinati conformemente al titolo IV o al titolo V, ad eccezione dell'articolo 379, a seconda del caso, per quanto segue:

i) rischio di cambio;

ii) rischio di regolamento;

iii) rischio di posizione in merci;

d) i requisiti di fondi propri calcolati in conformità al titolo VI per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli strumenti derivati OTC diversi dai derivati su crediti riconosciuti ai fini della riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito;

e) i requisiti di fondi propri determinati conformemente al titolo III, per il rischio operativo;

f) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati conformemente al titolo II, per il rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi:

i) contratti elencati all'allegato II e derivati su crediti;

ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;

iii) finanziamenti con margini basati su titoli o merci;

iv) operazioni con regolamento a lungo termine.

4.  Le seguenti disposizioni si applicano per calcolare l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al paragrafo 3:

a) i requisiti di fondi propri di cui alle lettere c), d) ed e) di tale paragrafo comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;

b) gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) di tale paragrafo per 12,5.

▼M8

Articolo 92 bis

Requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

1.  Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

a) un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;

b) un coefficiente non basato sul rischio del 6,75 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.

2.  I requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:

a) entro i tre anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;

b) entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE;

c) entro due anni dalla data in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in elementi del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

3.  Qualora la somma risultante dall'applicazione del requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ad ogni entità soggetta a risoluzione dello stesso G SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12 bis del presente regolamento, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, o 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 92 ter

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE

1.  Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione soddisfano costantemente requisiti di fondi propri e passività ammissibili pari al 90 % dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.

2.  A fini di conformità con il paragrafo 1, il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili vengono presi in considerazione soltanto se tali strumenti sono di proprietà dell'impresa madre capogruppo del G-SII non UE e sono stati emessi direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo, a condizione che tutte queste entità siano stabilite nel stesso paese terzo della suddetta impresa madre capogruppo o in uno Stato membro.

3.  Uno strumento di passività ammissibili è preso in considerazione a fini di conformità con il paragrafo 1 soltanto se soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:

a) in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito derivante dalla passività è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti dalle passività che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che non possono essere considerate fondi propri;

b) è soggetto ai poteri di svalutazione o di conversione in conformità degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE.

▼C2

Articolo 93

Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale

1.  I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell'autorizzazione.

2.  Gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello fissato per il capitale iniziale possono proseguire le loro attività. In questo caso l'importo dei fondi propri di tali enti non può divenire inferiore all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.

3.  Le imprese di investimento autorizzate e le imprese di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/49/CE esistenti prima del 31 dicembre 1995, il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto, possono proseguire le loro attività. I fondi propri di tali imprese o imprese di investimento non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica di cui alla direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ( 18 ). Il livello di riferimento è il livello giornaliero medio dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.

4.  Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui ai paragrafi 2 o 3 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, l'importo dei fondi propri dell'ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto.

5.  In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui ai paragrafi 2 o 3, l'importo dei fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non è stato raggiunto il livello di capitale iniziale richiesto.

6.  Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 non si applicano.

Articolo 94

Deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni

1.  Gli enti possono sostituire il requisito patrimoniale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), con un requisito calcolato in conformità con la lettera a) dello stesso paragrafo relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione rispetti entrambe le seguenti condizioni:

a) non superi, di norma, il 5 % delle attività totali e l'importo di 15 milioni di EUR;

b) non superi mai il 6 % delle attività totali e l'importo di 20 milioni di EUR.

2.  Nel calcolo dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, gli enti applicano quanto segue:

a) gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti;

b) il valore assoluto delle posizioni lunghe si somma con il valore assoluto delle posizioni corte.

3.  Nel caso in cui un ente non riesca a soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), esso ne informa immediatamente l'autorità competente. Se, dopo la sua valutazione, l'autorità competente stabilisce e comunica all'ente che il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), non è soddisfatto, l'ente cessa di avvalersi del paragrafo 1 a partire dalla successiva data di riferimento per le segnalazioni.



Sezione 2

Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

Articolo 95

Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

1.  Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le imprese di investimento che non sono autorizzate a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

2.  Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come l'importo più elevato tra:

a) la somma degli elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 4;

b) 12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 97.

Le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafi 1 e 2, sulla base dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al primo comma.

Le autorità competenti possono fissare requisiti di fondi propri per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, che sarebbero i requisiti di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE.

3.  Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, sottosezione 2, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 96

Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE

1.  Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;

b) imprese di investimento che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) che non detengono denaro o titoli della clientela;

ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;

iii) che non hanno clienti esterni;

iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.

2.  Per le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi:

a) elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 4;

b) l'importo di cui all'articolo 97 moltiplicato per 12,5.

3.  Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione II, sottosezione 1, della direttiva 2013/36/UE

Articolo 97

Fondi propri basati sulle spese fisse generali

1.  In conformità degli articoli 95 e 96 un'impresa di investimento e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencatiall'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari detengono un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali per l'anno precedente.

2.  Nel caso in cui le attività di un'impresa di investimento cambino, rispetto all'anno precedente, in maniera ritenuta significativa dall'autorità competente, l'autorità competente può adeguare il requisito di cui al paragrafo 1.

3.  Nei casi in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dal giorno di inizio dell'attività, l'impresa di investimento detiene un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali previste nel proprio piano aziendale, salvo eventuale adattamento del piano prescritto dalle autorità competenti.

4.  L'ABE elabora, in consultazione con l'AESFEM, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata quanto segue:

a) il calcolo del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;

b) le condizioni per l'adeguamento, da parte delle autorità competenti, del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;

c) il calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento sia inferiore a un anno completo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o marzo 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 98

Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata

1.  Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro applica l'articolo 92 a livello consolidato come segue:

a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 95, paragrafo 2;

b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso.

2.  Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro e un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista applicano l'articolo 92 su base consolidata come segue:

a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 96, paragrafo 2;

b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso, in conformità della parte uno, titolo II, capo 2.



CAPO 2

Disposizioni in materia di calcolo e di segnalazione

Articolo 99

Segnalazione sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie

1.  Le segnalazioni degli enti alle autorità competenti riguardanti gli obblighi di cui all'articolo 92 sono effettuate almeno su base semestrale.

2.  Gli enti oggetto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e gli enti creditizi, diversi da quelli di cui all'articolo 4 di tale regolamento, che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento segnalano altresì informazioni finanziarie.

3.  Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento che segnalino altresì informazioni finanziarie come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.

4.  Le informazioni finanziarie di cui ai paragrafi 2 e 3, sono segnalate nella misura in cui ciò è necessario per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività di un ente e un quadro dei rischi sistemici posti dagli enti al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, frequenze, date di segnalazione e definizioni uniformi, nonché le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

I requisiti in materia di segnalazione sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.  Qualora un'autorità competente ritenga che le informazioni finanziarie richieste ai sensi del paragrafo 2 siano necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e un quadro dei rischi sistemici al settore finanziario o all'economia reale posti da enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 che sono soggetti alla disciplina contabile basata alla direttiva 86/635/CEE, le autorità competenti consultano l'ABE sull'estensione a tali enti dei requisiti di segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata, a condizione che essi non procedano già alla segnalazione su tale base.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati ad uso degli enti alle quali le autorità competenti possono estendere i requisiti di segnalazione conformemente al primo comma.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme di tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.  Qualora ritenga che le informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 4 un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5.

Articolo 100

Requisiti di segnalazione aggiuntivi

Gli enti segnalano alle autorità competenti, almeno in forma aggregata, il livello dei loro contratti di vendita con patto di riacquisto, delle loro operazioni di concessione di titoli in prestito e tutte le forme di gravame sulle attività.

L'ABE include queste informazioni nelle norme tecniche di attuazione per la segnalazione di cui all'articolo 99, paragrafo 5.

Articolo 101

Obblighi specifici di segnalazione

1.  Gli enti segnalano su base semestrale alle autorità competenti i seguenti dati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:

a) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e l'80 % del valore di mercato oppure l'80 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;

b) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

c) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

d) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 50 % del valore di mercato oppure il 60 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;

e) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

f) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1.

2.  I dati di cui al paragrafo 1 sono segnalati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono segnalati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono segnalati separatamente per ciascun mercato immobiliare all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.

3.  Le autorità competenti pubblicano annualmente, su base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), insieme con i dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a) modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT, delle voci di cui al paragrafo 1;

b) modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT dei dati aggregati di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



CAPO 3

Portafoglio di negoziazione

Articolo 102

Requisiti per il portafoglio di negoziazione

1.  Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono esenti da restrizioni che ne limitano la negoziabilità o, in alternativa, possono essere coperte.

2.  La destinazione alla negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all'articolo 103.

3.  Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente agli articoli 104 e 105.

4.  Gli enti possono includere le coperture interne nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione a condizione che esse siano detenute a fini di negoziazione e che i requisiti degli articoli da 103 a 106 siano rispettati.

Articolo 103

Gestione del portafoglio di negoziazione

Nel gestire sue posizioni o gli insiemi di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:

a) l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta dirigenza e comprendente il periodo di detenzione atteso;

b) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni assunte da un'apposita unità di negoziazione. Tali politiche e procedure includono quanto segue:

i) quali posizioni possono essere assunte da quale unità di negoziazione;

ii) sono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;

iii) i negoziatori hanno facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;

iv) le posizioni sono oggetto di comunicazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;

v) le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato ed è valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;

vi) procedure e controlli antifrode attivi;

c) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.

Articolo 104

Inclusione nel portafoglio di negoziazione

1.  Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in linea con i requisiti di cui all'articolo 102 e con la definizione del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, tenendo conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure e le sottopone ad audit interni periodici.

2.  Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:

a) le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri;

b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);

c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:

i) di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;

ii) di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;

iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;

d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;

e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;

f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di trading;

g) se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni, esterni al portafoglio di negoziazione, al portafoglio di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali trasferimenti.

▼M8

Articolo 104 ter

Requisiti per l'unità di negoziazione

1.  Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 3, gli enti stabiliscono unità di negoziazione e assegnano ciascuna delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione ad una di tali unità. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alla stessa unità di negoziazione solo se sono conformi alla strategia di business concordata per l'unità di negoziazione e sono costantemente gestite e monitorate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2.  Le unità di negoziazione degli enti soddisfano costantemente tutti i seguenti requisiti:

a) ciascuna unità di negoziazione ha una strategia di business chiara e distinta e una struttura di gestione dei rischi adeguata alla sua strategia;

b) ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura organizzativa; le posizioni in una data unità di negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate nell'unità di negoziazione; ogni negoziatore è assegnato ad un'unica unità di negoziazione;

c) nell'ambito di ciascuna unità di negoziazione sono stabiliti limiti di posizione in base alla strategia di business;

d) almeno su base settimanale, a livello di unità di negoziazione sono prodotte relazioni sulle attività, la redditività, la gestione dei rischi e i requisiti regolamentari che sono comunicate periodicamente all'organo di amministrazione;

e) ciascuna unità di negoziazione ha un chiaro piano operativo annuale comprendente una politica di remunerazione ben definita sulla base di criteri solidi utilizzati per la valutazione delle performance;

f) per ciascuna unità di negoziazione, sono elaborate su base mensile e messe a disposizione delle autorità competenti relazioni sulle posizioni in scadenza, sulle violazioni infragiornaliere dei limiti di negoziazione, sulle violazioni giornaliere dei limiti di negoziazione e sulle iniziative intraprese dall'ente per trattare tali violazioni, nonché valutazioni della liquidità del mercato.

3.  In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'ente può assegnare un negoziatore a più di un'unità di negoziazione purché l'ente dimostri con piena soddisfazione della rispettiva autorità competente che l'assegnazione è stata effettuata per motivi commerciali o di risorse e che essa preserva gli altri requisiti qualitativi di cui al presente articolo applicabili ai negoziatori e alle unità di negoziazione.

4.  Gli enti notificano alle autorità competenti il modo in cui si conformano al paragrafo 2. Le autorità competenti possono richiedere all'ente di modificare la struttura o l'organizzazione delle sue unità di negoziazione per conformarsi al presente articolo.

▼C2

Articolo 105

Requisiti per la valutazione prudente

1.  Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo le regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione.

2.  Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Tali sistemi e controlli comportano almeno i seguenti elementi:

a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione, che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;

b) flussi informativi per l'unità responsabile del processo di valutazione chiari e indipendenti dal front office, che risalgano fino all'organo di amministrazione.

3.  Gli enti rivalutano le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione almeno giornalmente.

4.  Gli enti valutano le loro posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano le disposizioni sui requisiti patrimoniali relative al portafoglio di negoziazione.

5.  Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato, un ente utilizza il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non possa quotare un prezzo medio. Qualora ricorrano a questa deroga gli enti comunicano ogni sei mesi alle rispettive autorità competenti le posizioni in questione e dimostrano di essere in grado di quotare un prezzo medio.

6.  Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione.

7.  In caso di valutazione in base ad un modello, gli enti rispettano i seguenti requisiti:

a) l'alta dirigenza deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni valutati al valore equo in base ad un modello, e deve essere consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza così creata nelle segnalazioni sul rischio e sulla performance dell'attività;

b) gli enti attingono i dati di mercato da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato e verificano frequentemente la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello;

c) gli enti impiegano, se disponibili, metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;

d) qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;

e) gli enti prevedono procedure formali di controllo sulle modifiche apportate e conservano una copia protetta del modello, che utilizzano per effettuare le periodiche verifiche delle valutazioni;

f) i responsabili della gestione del rischio sono a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione; e

g) i modelli utilizzati dagli enti sono oggetto di riesami periodici per determinare l'accuratezza dei loro risultati, ad esempio attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello.

Ai fini della lettera d), il modello è elaborato o approvato indipendentemente dall'unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

8.  Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, gli enti effettuano una verifica indipendente dei prezzi. La verifica dei prezzi di mercato e dei dati immessi nei modelli è effettuata da una persona o da un'unità indipendente dalle persone o dalle unità che beneficiano del portafoglio di negoziazione con frequenza almeno mensile, o più frequentemente a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione. Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o se le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.

9.  Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione.

10.  Gli enti prendono formalmente in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, incertezza delle quotazioni di mercato, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento (funding), costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.

11.  Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide che possono determinarsi a seguito di eventi di mercato o per situazioni particolari dell'ente, quali ad esempio le posizioni concentrate e/o le posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato. Gli enti, ove necessario, effettuano tali aggiustamenti in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini dell'informativa di bilancio e li concepiscono in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra tali fattori figurano i seguenti:

a) il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi;

b) lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità;

c) la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato;

d) il grado di concentrazione del mercato;

e) il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni;

f) la misura nella quale la valutazione è effettuata in base a un modello;

g) l'incidenza di altri rischi di modello.

12.  Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate. Gli enti, inoltre, valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione relativi all'incertezza dei parametri immessi utilizzati dai modelli.

13.  Per quanto riguarda i prodotti complessi, comprese le esposizioni verso la cartolarizzazione e i derivati di credito n-th-to-default, gli enti valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione per riflettere il rischio di modello associato all'utilizzo di metodologie di valutazione eventualmente sbagliate e il rischio di modello associato all'utilizzo di parametri di calibratura non osservabili (ed eventualmente sbagliati) nel modello di valutazione.

14.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali i requisiti dell'articolo 105 si applicano ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 106

Coperture interne

1.  Una copertura interna soddisfa in particolare i seguenti requisiti:

a) non ha come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti di fondi propri;

b) è correttamente documentata ed è assoggettata a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;

c) è realizzata alle condizioni di mercato;

d) il rischio di mercato generato dalla copertura interna è gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;

e) è sorvegliata con attenzione, conformemente a procedure adeguate.

2.  I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fermi restando i requisiti applicabili alla posizione coperta che non è compresa nel portafoglio di negoziazione.

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un ente copre un'esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione o un'esposizione al rischio di controparte con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione ricorrendo ad una copertura interna, l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione o l'esposizione al rischio di controparte non sono considerate coperte ai fini della determinazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a meno che l'ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un corrispondente derivato su crediti conforme ai requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione. Lasciando impregiudicato l'articolo 299, lettera h), qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo sia acquistata e sia considerata copertura di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non è incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.



TITOLO II

REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI CREDITO



CAPO 1

Principi generali

Articolo 107

Metodi relativi al rischio di credito

1.  Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 143, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3.

2.  Per le esposizioni da negoziazione e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:

a) come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata;

b) come esposizioni verso un'impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata.

3.  Ai fini del presente regolamento, le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi e le esposizioni verso enti creditizi di paesi terzi e le esposizioni verso stanze di compensazione e borse di un paese terzo sono trattate come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica requisiti prudenziali e di vigilanza a tale soggetto almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.

4.  Ai fini del paragrafo 3, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare a trattare esposizioni verso i soggetti di cui al paragrafo 3 come esposizioni verso gli enti a condizione che le autorità competenti abbiano ritenuto ammissibile il paese terzo a tale trattamento anteriormente al 1o gennaio 2014.

Articolo 108

Uso della tecnica di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB

1.  Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne né della perdita in caso di default (LGD) né dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 151, l'ente può adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f) o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 62, lettera c).

2.  Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 151, l'ente può utilizzare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 3.

▼M5

Articolo 109

Trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione

Gli enti calcolano l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per una posizione da essi detenuta verso la cartolarizzazione conformemente al capo 5.

▼C2

Articolo 110

Trattamento delle rettifiche di valore su crediti

1.  Gli enti che applicano il metodo standardizzato trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell'articolo 62, lettera c).

2.  Gli enti che applicano il metodo IRB trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell'articolo 159, dell'articolo 62, lettera d), e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d).

Ai fini del presente articolo e dei capi 2 e 3, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche escludono i fondi per rischi bancari generali.

3.  Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su base consolidata o individuale, conformemente agli articoli 148 e 150, determinano come segue la parte di rettifiche di valore su crediti generiche che è destinata al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo IRB:

a) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 2;

b) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 1;

c) le rimanenti rettifiche di valore su crediti sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di quella soggetta al metodo IRB.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi della disciplina contabile applicabile in relazione a quanto segue:

a) valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 111;

b) valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 166 a 168;

c) trattamento degli importi delle perdite attese di cui all'articolo 159;

d) valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli 246 e 266;

e) determinazione di default ai sensi dell'articolo 178;

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



CAPO 2

Metodo standardizzato



Sezione 1

Principi generali

Articolo 111

Valore dell'esposizione

▼M7

1.  Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del loro valore nominale dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):

▼C2

a) 100 % nel caso di elemento a rischio pieno;

b) 50 % nel caso di elemento a rischio medio;

c) 20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;

d) 0 % nel caso di elemento a rischio basso.

Gli elementi fuori bilancio di cui alla seconda frase del primo comma sono assegnati alle categorie di rischio indicate all'allegato I.

Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci in prestito o di finanziamenti con margini, è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, come stabilito agli articoli da 223 a 225.

2.  Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente al capo 6. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o al capo 4.

3.  Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito di tipo reale, il valore dell'esposizione applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.

Articolo 112

Classi di esposizioni

Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;

b) esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali;

c) esposizioni verso organismi del settore pubblico;

d) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo;

e) esposizioni verso organizzazioni internazionali;

f) esposizioni verso enti;

g) esposizioni verso imprese;

h) esposizioni al dettaglio;

i) esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;

j) esposizioni in stato di default;

k) esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato;

l) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;

m) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;

n) esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine;

o) esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);

p) esposizioni in strumenti di capitale;

q) altre posizioni.

Articolo 113

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1.  Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 2. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3.

2.  Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione è moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla sezione 2.

3.  Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.

4.  Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate sono calcolati conformemente al capo 5.

5.  Alle esposizioni per le quali la sezione 2 non prevede alcun calcolo si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

6.  Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'approvazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la controparte è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;

b) la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente;

c) la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;

d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;

e) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente.

Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, è autorizzato a non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

7.  Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali l'ente partecipa ad un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela tali enti e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti;

b) gli accordi assicurano che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo scopo istituzionale, a partire da fondi prontamente disponibili;

c) il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e concordati uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo una rappresentazione completa delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1;

d) il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;

e) il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;

f) i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema;

g) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;

h) il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;

i) l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c) e d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.

Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.



Sezione 2

Fattori di ponderazione del rischio

Articolo 114

Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

1.  Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

2.  Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.



Tabella 1

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

3.  Alle esposizioni verso la BCE si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

4.  Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

6.  Per le esposizioni di cui all'articolo 495, paragrafo 2:

a) nel 2018 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità del paragrafo 2;

b) nel 2019 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità del paragrafo 2;

c) nel 2020 e successivamente gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 100 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità del paragrafo 2.

7.  Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione assegnano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato ai paragrafi 1 e 2 alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli enti possono applicare a tali esposizioni lo stesso fattore di ponderazione del rischio.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

Articolo 115

Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

1.  Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono ponderate per il rischio come le esposizioni verso enti, a meno che non siano trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 4 o ricevano un fattore di ponderazione del rischio come specificato al paragrafo 5. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, e all'articolo 120, paragrafo 2.

2.  Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default.

L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutte le amministrazioni regionali e delle autorità locali nell'Unione che sono trattate dalle autorità competenti come esposizioni verso le loro amministrazioni centrali.

3.  Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla normativa che conferisce loro questo diritto, sono trattate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. In questo caso, il paragrafo 2 non si applica e, ai fini dell'articolo 150, paragrafo 1, lettera a), non può essere esclusa l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato.

4.  Quando le autorità competenti di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

5.  Alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale e autorità locale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

Articolo 116

Esposizioni verso organismi del settore pubblico

1.  Alle esposizioni verso gli organismi del settore pubblico per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'organismo del settore pubblico interessato, conformemente alla tabella 2.



Tabella 2

Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.

2.  Le esposizioni verso organismi del settore pubblico per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono trattate conformemente all'articolo 120. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, e all'articolo 120, paragrafo 2.

3.  Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico con una durata originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.

4.  In circostanze eccezionali le esposizioni verso organismi del settore pubblico possono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale di rispettiva appartenenza quando, a giudizio delle autorità competenti, non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, in ragione dell'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale.

5.  Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso organismi del settore pubblico conformemente ai paragrafi 1 o 2, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico. Altrimenti gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

Articolo 117

Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

1.  Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 sono trattate come le esposizioni verso enti. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, all'articolo 120, paragrafo 2, e all'articolo 121, paragrafo 3.

La Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank, la Central American Bank for Economic Integration e la CAF-Development Bank of Latin America sono considerate banche multilaterali di sviluppo.

2.  Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

b) la Società finanziaria internazionale;

c) la Banca interamericana di sviluppo;

d) la Banca asiatica di sviluppo;

e) la Banca africana di sviluppo;

f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;

g) la Nordic Investment Bank;

h) la Banca di sviluppo dei Caraibi;

i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

j) la Banca europea per gli investimenti;

k) il Fondo europeo per gli investimenti;

l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;

m) lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;

n) la Banca islamica di sviluppo;

▼M8

o) l'Associazione internazionale per lo sviluppo;

p) la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture.

▼M8

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 al fine di modificare, in conformità delle norme internazionali, l'elenco delle banche multilaterali di sviluppo di cui al primo comma.

▼C2

3.  Alla quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

Articolo 118

Esposizioni verso organizzazioni internazionali

Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

▼M8

a) l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica;

▼C2

b) il Fondo monetario internazionale;

c) la Banca dei regolamenti internazionali;

d) il fondo europeo di stabilità finanziaria;

e) il meccanismo europeo di stabilità;

f) un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di reperire finanziamenti (funding) e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.

Articolo 119

Esposizioni verso enti

1.  Alle esposizioni verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 120. Alle esposizioni verso enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 121.

2.  Alle esposizioni verso enti con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto al fattore di ponderazione preferenziale, di cui all'articolo 114, paragrafi da 4 a 7, assegnato alle esposizioni verso l'amministrazione centrale in cui l'ente ha sede.

3.  Alle esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20 %.

4.  Alle esposizioni verso un ente sotto forma di riserve obbligatorie minime imposte dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro, che l'ente deve detenere, può essere assegnato lo stesso fattore di ponderazione del rischio attribuito alle esposizioni verso la banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:

a) le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime ( 19 ), o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento;

b) in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente.

5.  Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.

Articolo 120

Esposizioni verso enti provvisti di rating

1.  Alle esposizioni aventi una durata residua superiore a tre mesi verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 3, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.



Tabella 3

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

2.  Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua fino a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.



Tabella 4

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

3.  L'interazione tra il trattamento di valutazione del merito di credito a breve termine di cui all'articolo 131 e il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2 è fissata come segue:

a) quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al paragrafo 2, si applica a tutte le esposizioni verso enti con durata residua fino a tre mesi;

b) quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al paragrafo 2;

c) quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non è utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.

Articolo 121

Esposizioni verso enti privi di rating

1.  Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'ente interessato, conformemente alla tabella 5.



Tabella 5

Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

2.  Per le esposizioni verso enti privi di rating aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.

3.  Per le esposizioni verso enti privi di rating con una scadenza effettiva originaria pari o inferiore a tre mesi, il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.

4.  Nonostante i paragrafi 2 e 3, per le esposizioni per i finanziamenti al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), verso enti privi di rating, il fattore di ponderazione del rischio è del 50 % e, qualora la durata residua di dette esposizioni verso enti privi di rating sia pari o inferiore a tre mesi, il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.

Articolo 122

Esposizioni verso imprese

1.  Alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.



Tabella 6

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

2.  Alle esposizioni per le quali tale valutazione non è disponibile è attribuita una ponderazione del 100 % o la ponderazione delle esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese nel quale l'impresa ha sede, qualora quest'ultima sia più elevata.

Articolo 123

Esposizioni al dettaglio

Le esposizioni che soddisfano i seguenti criteri ricevono una ponderazione del rischio del 75 %:

a) si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole o medie imprese (PMI);

b) l'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti;

c) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione però delle esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali classificate nella classe di esposizione di cui all'articolo 112, lettera i), non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente, 1 milione di EUR. L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire dette informazioni.

I titoli non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Le esposizioni non conformi ai criteri di cui al primo comma, lettere da a) a c), non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Articolo 124

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

1.  Se le condizioni di cui all'articolo 125 o all'articolo 126 non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe. Alla parte dell'esposizione che supera il valore dell'ipoteca del bene immobile è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni non garantite della controparte interessata.

La parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario in questione.

2.  Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:

a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;

b) gli sviluppi sul mercato dei beni immobili.

Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

Per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 35 % al 150 %.

Per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 50 % al 150 %.

Entro tali intervalli, il fattore di ponderazione del rischio più elevato è fissato sulla base delle perdite effettive e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Se la valutazione dimostra che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni, pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del proprio territorio, le autorità competenti fissano, per tali segmenti immobiliari delle esposizioni, un fattore di ponderazione del rischio più elevato, corrispondente ai rischi effettivi.

Le autorità competenti consultano l'ABE circa gli adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati, che saranno calcolati conformemente ai criteri stabiliti al presente paragrafo, specificati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli 125, 126 e 199, paragrafo 1, lettera a).

3.  Quando le autorità competenti fissano un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più rigorosi, gli enti dispongono di un periodo transitorio di 6 mesi per l'applicazione del nuovo fattore di ponderazione del rischio.

▼M8

4.  L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari di cui al paragrafo 1 e i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza del fattore di ponderazione del rischio di cui al primo comma del paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.  Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo su quanto segue:

a) i fattori che potrebbero «incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura» ai sensi del secondo comma del paragrafo 2; e

b) i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis deve tenere conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.

▼C2

Articolo 125

Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali

1.  A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 124, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali sono trattate come segue:

a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso di imprese di investimento personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 %;

b) le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.

2.  Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;

b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia. Per queste altre fonti, gli enti stabiliscono i rapporti massimi mutuo concesso/reddito percepito nel quadro della loro politica di concessione di prestiti e ottengono prove adeguate del reddito al momento della concessione del prestito;

c) i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;

d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del 35 % non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari.

3.  Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:

a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80 % del valore di mercato oppure all'80 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;

b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.

4.  Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non è rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 126

Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali

1.  A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 124, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali sono trattate come segue:

a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su uffici o locali per il commercio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;

b) le esposizioni nell'ambito di operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.

2.  Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;

b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia;

c) i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;

d) il fattore di ponderazione del rischio del 50 %, a meno che diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, è assegnato alla parte del prestito che non supera il 50 % del valore di mercato dell'immobile o il 60 % del valore del credito ipotecario, a meno che diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari mediante disposizioni legislative o regolamentari.

3.  Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato membro ha pubblicato prove indicanti che su tale territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:

a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato oppure al 60 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali;

b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali.

4.  Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non è rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 127

Esposizioni in stato di default

▼M7

1.  Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all'articolo 178 o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all'articolo 178 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:

a) 150 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e deduzioni non fossero applicate;

b) 100 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), non è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e detrazioni non fossero applicate.

▼C2

2.  Per definire la parte garantita di una posizione scaduta valgono le stesse garanzie reali e personali ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito a norma del capo 4.

3.  Al valore di esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali in conformità dell'articolo 125 rimanente dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all' articolo 178.

4.  Al valore di esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali in conformità dell'articolo 126 rimanente dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all'articolo 178.

Articolo 128

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

1.  Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 150 % alle esposizioni, comprese le esposizioni in forma di azioni o quote di un OIC, che sono associate a rischi particolarmente elevati, ove opportuno.

2.  Tra le esposizioni a rischio particolarmente elevato figurano le seguenti:

a) investimenti in imprese di venture capital;

b) investimenti in FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE ad eccezione del caso in cui il regolamento di gestione del fondo non consenta una leva finanziaria maggiore di quella prescritta dall'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;

c) investimenti in private equity;

d) finanziamenti per immobili a fini speculativi.

3.  Nel valutare se un'esposizione diversa da quelle di cui al paragrafo 2 sia associata a rischi particolarmente elevati, gli enti tengono conto delle seguenti caratteristiche di rischio:

a) esiste un rischio di perdita elevato conseguente a un default del debitore;

b) è impossibile valutare adeguatamente se l'esposizione ricade sotto la lettera a).

L'ABE emana orientamenti che specificano quali tipi di esposizioni sono associati a rischi particolarmente elevati e in quali circostanze.

Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 129

Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

1.  Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) soddisfano i criteri di cui al paragrafo 7 e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili:

a) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali, banche centrali del SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali nell'Unione;

b) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, organismi del settore pubblico di paesi terzi, amministrazioni regionali di paesi terzi o autorità locali di paesi terzi che siano ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 1 o 2, o all'articolo 116, paragrafi 1, 2 o 4, rispettivamente, e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo, purché non eccedano il 20 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;

c) esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo. L'importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15 % dell'ammontare nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente. Le esposizioni verso enti nell'UE con scadenza inferiore a cento giorni non sono incluse nel requisito della classe di merito 1, sebbene tali enti siano come minimo classificati nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente capo.

d) prestiti garantiti da:

i) immobili residenziali fino all'importo minore tra il valore nominale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o

ii) quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o da equivalenti soggetti per la cartolarizzazione disciplinati dalla normativa di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili residenziali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra il valore nominale dovuto a fronte di tali quote, il valore nominale dei gravami e il 80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.

e) prestiti sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dal presente capo, laddove la percentuale di ogni prestito usata per soddisfare il requisito stabilito nel presente paragrafo relativo alla copertura dell'obbligazione garantita non supera l'80 % del valore del corrispondente immobile residenziale situato in Francia e laddove il rapporto mutuo concesso/reddito percepito è pari al massimo al 33 % al momento della concessione del prestito. L'immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito, e per i prestiti concessi dal 1o gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente creditizio che ha concesso il prestito. Il rapporto mutuo concesso/reddito percepito rappresenta la quota del reddito lordo del debitore a copertura del rimborso del prestito, compresi gli interessi. Il fornitore di protezione è un ente finanziario autorizzato soggetto a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposto a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, ovvero un ente o un'impresa di assicurazione. Esso istituisce un fondo di mutua garanzia o protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite correlate al rischio di credito, la cui calibratura è periodicamente riesaminata dalle autorità competenti. Sia l'ente creditizio sia il fornitore di protezione conducono una valutazione del merito di credito del debitore;

f) prestiti garantiti da:

i) immobili non residenziali fino all'importo minore tra il valore nominale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o

ii) quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o da equivalenti soggetti per la cartolarizzazione disciplinati dalla normativa di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili non residenziali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra il valore nominale dovuto a fronte di tali quote, il valore nominale dei gravami e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.

Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 % e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;

g) prestiti garantiti da gravami marittimi su navi fino alla differenza tra il 60 % del valore della nave costituita in garanzia e il valore di eventuali gravami marittimi precedenti.

Ai fini del primo comma, lettera c), lettera d), punto ii), e lettera f), punto ii), le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti, o di proventi della liquidazione, del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tali lettere.

Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera.

2.  Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), comprendono anche le garanzie destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.

3.  Per gli immobili posti a garanzia delle obbligazioni garantite, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1.

4.  Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6a, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.



Tabella 6a

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

5.  Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:

a) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 20 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;

b) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 50 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;

c) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 100 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;

d) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 150 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.

6.  Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.

7.  Le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite sono ammissibili al trattamento preferenziale, purché l'ente che investe in obbligazioni garantite possa dimostrare alle autorità competenti:

a) di ricevere informazioni sul portafoglio almeno per quanto riguarda:

i) il valore dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite in essere,

ii) la distribuzione geografica e il tipo di attività a copertura del prestito, l'entità del prestito, il tasso di interesse e i rischi di cambio,

iii) la struttura delle scadenze delle attività a copertura del prestito e delle obbligazioni garantite, e

iv) la percentuale di prestiti scaduti da più di novanta giorni.

b) che l'emittente mette a disposizione dell'ente le informazioni di cui alla lettera a) almeno su base semestrale.

Articolo 130

Elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione

Per le posizioni verso la cartolarizzazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente alle disposizioni del capo 5.

Articolo 131

Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Alle esposizioni verso enti e imprese per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.



Tabella 7

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

150 %

150 %

150 %

Articolo 132

Esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC

1.  Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a meno che l'ente non applichi il metodo di valutazione del rischio di credito di cui al paragrafo 2 oppure il metodo look-through di cui al paragrafo 4 oppure il metodo del fattore medio di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 5, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono rispettate.

2.  Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 8, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.



Tabella 8

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

3.  Gli enti possono determinare il fattore di ponderazione del rischio di un OIC conformemente ai paragrafi 4 e 5, se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:

a) l'OIC è gestito da una società che è soggetta a vigilanza in uno Stato membro o, nel caso di un OIC di un paese terzo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i) l'OIC è gestito da una società che è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella prevista nel diritto dell'Unione;

ii) la cooperazione tra autorità competenti è garantita in misura sufficiente;

b) il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:

i) le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire; e

ii) se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;

c) una relazione sull'attività dell'OIC è presentata quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.

Ai fini della lettera a), la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

4.  Quando l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può considerare tali esposizioni per calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni nell'OIC, in base ai metodi di cui al presente capo. Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di azioni in un altro OIC che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3, l'ente può considerare le esposizioni sottostanti dell'altro OIC in questione.

5.  Quando l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC, può calcolare un fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni dell'OIC in base ai metodi di cui al presente capo, partendo dal presupposto che l'OIC investe in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo mandato, nelle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato e in seguito effettua investimenti in ordine discendente finché è raggiunto il limite massimo degli investimenti totali.

Per il calcolo e la segnalazione del fattore di ponderazione del rischio per l'OIC, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono affidarsi ai seguenti terzi:

a) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;

b) per gli OIC che non rientrano nella lettera a), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo di cui al primo comma è confermata da un revisore esterno.

▼M8

Articolo 132 bis

Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di cui al paragrafo 2 quando uno o più parametri necessari per tale calcolo non sono disponibili.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2

Articolo 133

Esposizioni in strumenti di capitale

1.  Le seguenti esposizioni sono considerate esposizioni in strumenti di capitale:

a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

2.  Alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a meno che esse non debbano essere dedotte conformemente alla parte due, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, o essere trattate come posizioni ad alto rischio conformemente all'articolo 128.

3.  Gli investimenti in strumenti di capitale o in strumenti di capitale regolamentare emessi da enti sono classificati come crediti in strumenti di capitale, a meno che non debbano essere dedotti dai fondi propri, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 250 % ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4, o essere trattati come posizioni ad alto rischio conformemente all'articolo 128.

Articolo 134

Altre posizioni

1.  I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, sezione «Attivo», punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

2.  I ratei e risconti per i quali un ente non è in grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

3.  Ai valori all'incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.

4.  All'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è attribuita una ponderazione dello 0 %.

5.  Nel caso di accordi di vendita e riacquisto di attivi e di acquisti a termine a titolo definitivo, i fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.

▼M5

6.  Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni subordinatamente alla condizione che l’n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, al fine di ottenere l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250  % e moltiplicati per l’ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione.

▼C2

7.  Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto il cui esercizio è ragionevolmente certo. Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 201 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui agli articoli da 213 a 215, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4. Queste esposizioni sono classificate nelle relative classi di esposizioni conformemente all'articolo 112. Quando l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati come segue: 1/t * 100 % * valore residuale, dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.



Sezione 3

Riconoscimento e attribuzione delle valutazioni del rischio di credito alle classi di merito di credito



Sottosezione 1

Riconoscimento delle ECAI

Articolo 135

Uso delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

1.  Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi del presente capo, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa da un'ECAI o se è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

2.  L'ABE pubblica, sul suo sito web, l'elenco delle ECAI conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.



Sottosezione 2

Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito

Articolo 136

Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito

1.  L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, mediante il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione per specificare, per tutte le ECAI, a quali delle classi di merito di credito di cui alla sezione 2 corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito dell'ECAI (attribuzione alle classi di merito di credito). Tali decisioni sono obiettive e coerenti.

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014 e, ove necessario, presentano progetti di norme tecniche di attuazione riveduti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.

2.  Nel determinare l'attribuzione delle valutazioni del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM rispettano i seguenti requisiti:

a) per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori quantitativi quali il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito. Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono solo di serie limitate di dati sui default, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM chiedono all'ECAI quale ritenga essere il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito;

b) per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori qualitativi quali la composizione dell'insieme di emittenti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di credito assegnate nonché la definizione di default utilizzata dall'ECAI;

c) l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM raffrontano i tassi di default riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di default riscontrati da altre ECAI su una popolazione di emittenti che presentano un equivalente livello di rischio di credito;

d) qualora i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI siano significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM assegnano alla valutazione del merito di credito dell'ECAI una classe di merito di credito più elevata nella scala di valutazione;

e) quando l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM hanno aumentato il fattore di ponderazione del rischio associato ad una specifica valutazione del merito di credito espressa da una determinata ECAI, e se i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di tale ECAI non risultano più significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM possono ripristinare la valutazione del merito di credito espressa dall'ECAI nella classe di merito di credito originaria della scala di valutazione.

3.  L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare i fattori quantitativi di cui alla lettera a), i fattori qualitativi di cui alla lettera b) e il parametro di riferimento di cui alla lettera c) del paragrafo 2.

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.



Sottosezione 3

Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione

Articolo 137

Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione

1.  Ai fini dell'articolo 114, gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione nominata dall'ente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all'esportazione aderenti all'Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell'OCSE;

b) l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, nel seguito «MEIP») stabiliti dalla metodologia dell'OCSE. Un ente può revocare la nomina di un'agenzia per il credito all'esportazione. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale.

2.  Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, è riconosciuta una valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione è applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 9.



Tabella 9

MEIP

0

1

2

3

4

5

6

7

Fattore di ponderazione del rischio

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %



Sezione 4

Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ecai ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio

Articolo 138

Requisiti generali

Un ente può prescegliere una o più ECAI per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli attivi e agli elementi fuori bilancio. Un ente può revocare la nomina di un'ECAI. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale. Le valutazioni del merito di credito non sono utilizzate in maniera selettiva. Gli enti utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Possono tuttavia utilizzare valutazioni del merito di credito non richieste qualora l'ABE abbia confermato che le valutazioni del merito di credito non richieste di una ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste di tale ECAI. L'ABE rifiuta o revoca tale conferma in particolare nel caso in cui l'ECAI abbia utilizzato una valutazione del merito di credito non richiesta per esercitare pressione sul soggetto valutato affinché effettui un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi. Nel fare uso delle valutazioni del merito di credito, gli enti rispettano i seguenti requisiti:

a) un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI per una certa classe di posizioni le utilizza in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe;

b) un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;

c) un ente utilizza solo le valutazioni del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi;

d) qualora per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione è impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione;

e) qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si attribuisce il fattore più alto;

f) qualora per una stessa posizione esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, sono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono identici, si attribuisce tale fattore.

Articolo 139

Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione

1.  Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione è utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da attribuire alla posizione.

2.  Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata nell'uno o nell'altro dei seguenti casi:

a) determina una ponderazione superiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari (pari passu) o inferiore (junior), sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;

b) determina una ponderazione inferiore e l'esposizione in questione è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.

In tutti gli altri casi, l'esposizione è considerata priva di rating.

3.  I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dell'articolo 129.

4.  Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non possono essere utilizzate come valutazioni del merito di credito di altri emittenti dello stesso gruppo.

Articolo 140

Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine

1.  Le valutazioni del merito di credito a breve termine possono essere applicate unicamente agli elementi dell'attivo e agli elementi fuori bilancio a breve termine che costituiscono esposizioni verso enti e imprese.

2.  Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non è utilizzata per ricavare i fattori di ponderazione del rischio per altre posizioni, ad eccezione dei seguenti casi:

a) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 150 %, a tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150 %;

b) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 50 %, alle esposizioni a breve termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione inferiore al 100 %.

Articolo 141

Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera

Una valutazione del merito di credito relativa ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione per un'altra esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.

Quando un'esposizione deriva dalla partecipazione dell'ente ad un prestito che è stato accordato da una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata a fini di ponderazione del rischio.



CAPO 3

Metodo basato sui rating interni



Sezione 1

Autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare il metodo IRB

Articolo 142

Definizioni

1.  Ai fini del presente capo si intende per:

1) «sistema di rating», l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione;

2) «tipo di esposizione», un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, costituite da un certo tipo di operazioni che possono essere limitate a un solo soggetto o a un unico sottoinsieme di soggetti all'interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizioni sia gestito in modo diverso in altri soggetti del gruppo;

3) «unità operativa», qualsiasi soggetto organizzativo o giuridico a sé stante, linee di business, localizzazioni geografiche;

4) «soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario», qualsiasi soggetto del settore finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:

a) le sue attività totali calcolate su base individuale o consolidata sono uguali o superiori alla soglia di 70 miliardi di EUR, utilizzando l'ultimo bilancio sottoposto a revisione o il bilancio consolidato per determinare la dimensione delle attività;

b) è, o almeno lo è una delle sue filiazioni, sottoposto a normativa prudenziale nell'Unione o a una normativa di un paese terzo nel quale si applicano una legislazione e un sistema di vigilanza almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione;

5) «soggetto del settore finanziario non regolamentato», qualsiasi altro soggetto che non è un soggetto regolamentato del settore finanziario ma svolge, come attività principale, una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE o all'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

6) «classe del debitore», una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali è derivata la stima della probabilità di default (PD)

7) «classe dell'operazione», una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD.

▼M5 —————

▼C2

2.  Ai fini del paragrafo 1, punto 4, lettera b), del presente articolo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni di vigilanza e normative almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1o gennaio 2014.

Articolo 143

Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB

1.  Se le condizioni di cui al presente capo sono rispettate, l'autorità competente autorizza gli enti a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»).

2.  L'autorizzazione preventiva ad utilizzare il metodo IRB, comprese le stime interne della LGD e dei fattori di conversione, è richiesta per ciascuna classe di esposizioni e per ciascun sistema di rating utilizzato, per ciascun metodo basato su modelli interni impiegato per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale e per ciascun metodo applicato per stimare le LGD e i fattori di conversione.

3.  Gli enti ottengono l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti per quanto segue:

a) modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare;

b) modifiche sostanziali di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare.

L'ambito di applicazione di un sistema di rating comprende tutte le esposizioni che rientrano nel tipo di esposizione per la quale tale sistema è stato sviluppato.

4.  Gli enti notificano alle autorità competenti tutti i cambiamenti di sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per valutare la rilevanza dell'uso di un sistema di rating esistente per altre esposizioni aggiuntive che non sono già coperte da tale sistema di rating e delle modifiche ai sistemi di rating o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 144

Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB

1.  L'autorità competente concede ad un ente l'autorizzazione a norma dell'articolo 143 ad applicare il metodo IRB, compreso l'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione, solo se l'autorità competente ha accertato che i requisiti di cui al presente capo sono soddisfatti, in particolare quelli di cui alla sezione 6, e che i sistemi dell'ente per la gestione e il rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, che l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che le norme seguenti risultano soddisfatte:

a) i sistemi di rating dell'ente forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;

b) i rating interni e le stime interne dei default e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente;

c) l'ente dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;

d) l'ente raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che sono di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;

e) l'ente documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida;

f) l'ente ha convalidato ciascun sistema di rating e ciascun metodo dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale su un periodo di tempo adeguato prima dell'autorizzazione ad utilizzare tali sistemi di rating o i metodi basati su modelli interni per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale, ha valutato durante tale periodo se tali sistemi o metodi siano adatti al loro ambito di applicazione e ha loro apportato le modifiche conseguenti a tale valutazione;

g) l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 99;

h) l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell'ambito di applicazione di un sistema di rating ad una classe o pool di tale sistema di rating; l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell'ambito di applicazione di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale a tale metodo dei modelli interni.

I requisiti inerenti all'uso del metodo IRB, comprese le stime interne della LGDe dei fattori di conversione, si applicano anche quando un ente applica un sistema di rating, o un modello usato nell'ambito di un sistema di rating, che ha acquistato da un fornitore esterno.

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 145

Precedente esperienza di utilizzo dei metodi IRB

1.  Un ente che chieda l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB deve aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti previsti dalla sezione 6, ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo IRB.

2.  Un ente che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione dimostra, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, di aver elaborato e utilizzato stime interne delle LGD e dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti previsti nella sezione 6 per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle LGD e dei fattori di conversione.

3.  Se, dopo l'autorizzazione iniziale, l'ente estende l'uso del metodo IRB, l'esperienza dell'ente è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive coperte. Se l'uso dei sistemi di rating è esteso ad esposizioni sostanzialmente diverse da quelle attualmente rientranti nell'ambito di applicazione, cosicché l'esperienza dell'ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive, a queste ultime si applicano separatamente i requisiti dei predetti paragrafi.

Articolo 146

Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati

Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:

a) presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità e mette in atto tale piano entro un periodo convenuto con l'autorità competente;

b) dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.

Articolo 147

Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi

1.  La metodologia utilizzata dall'ente per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi è adeguata e coerente nel tempo.

2.  Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;

b) esposizioni verso enti;

c) esposizioni verso imprese;

d) esposizioni al dettaglio;

e) esposizioni in strumenti di capitale;

f) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;

g) altre attività diverse dai crediti.

3.  Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a):

a) esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi degli articoli 115 e 116;

b) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;

c) esposizioni verso organizzazioni internazionali alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % in applicazione dell'articolo 118.

4.  Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera b):

a) esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 2 e 4;

b) esposizioni verso organismi del settore pubblico che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;

c) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117; e

d) esposizioni verso enti finanziari che sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5.

5.  Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni soddisfano i seguenti criteri:

a) si tratta di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:

i) esposizioni verso una o più persone fisiche;

ii) esposizioni verso una PMI a condizione, in questo caso, che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi — comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali — non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;

b) nella gestione del rischio l'ente tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;

c) le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;

d) ogni esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.

Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio.

6.  Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui al paragrafo 2, lettera e):

a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

7.  Tutte le obbligazioni creditorie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f) sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo.

8.  Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:

a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe;

b) le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;

c) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.

9.  Il valore residuale dei beni dati in locazione è classificato nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera g), ad eccezione della misura in cui il valore residuale sia già contenuto tra le esposizioni di leasing di cui all'articolo 166, paragrafo 4.

10.  L'esposizione a seguito della protezione fornita a titolo di un derivato su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default è classificata nella stessa classe di cui al paragrafo 2 alla quale sarebbero assegnate le esposizioni nel paniere, a meno che le singole esposizioni nel paniere non siano classificate in varie classi di esposizione, nel qual caso l'esposizione è classificata nella classe di esposizione delle imprese di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 148

Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative

1.  Gli enti, le imprese madri e le loro filiazioni applicano il metodo IRB per tutte le esposizioni, a meno che non abbiano ottenuto l'autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare in permanenza il metodo standardizzato conformemente all'articolo 150.

Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle LGD o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali.

Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 5, l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154.

2.  Le autorità competenti stabiliscono il periodo di tempo durante il quale un ente, un'impresa madre e le sue filiazioni sono tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni. Questo periodo è ritenuto adeguato dalle autorità competenti sulla base della natura e della dimensione delle attività dell'ente o dell'impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del numero e della natura dei sistemi di rating da attuare.

3.  Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni fissate dalle autorità competenti. L'autorità competente stabilisce tali condizioni in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non sia utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti di fondi propri per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere incluse nel metodo IRB o nell'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione.

4.  Gli enti che hanno iniziato ad utilizzare il metodo IRB solo dopo il 1o gennaio 2013 o ai quali le autorità competenti hanno imposto fino a tale data di calcolare i loro requisiti patrimoniali utilizzando il metodo standardizzato conservano la facoltà di calcolare tali requisiti utilizzando il metodo standardizzato per tutte le loro esposizioni durante il periodo di attuazione fino a quando le autorità competenti notificano loro di aver accertato che l'attuazione del metodo IRB sarà completata con ragionevole certezza.

5.  Un ente che ha ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB per una qualsiasi classe di esposizioni utilizza il metodo IRB per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), tranne nei casi in cui detto ente ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 150 e per la classe di esposizioni relativa ad altre attività diverse dai crediti di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g).

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi adeguati per l'estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizione di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 149

Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati

1.  Un ente che utilizza il metodo IRB per una classe o un tipo di esposizione particolare può cessare di utilizzarlo per passare al metodo standardizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio esclusivamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso del metodo standardizzato non è proposto al fine di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;

b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

2.  Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, per una classe o un tipo di esposizione determinato non è proposto al fine di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;

b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

3.  L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alle condizioni di impiego del metodo IRB determinate dalle autorità competenti conformemente all'articolo 148 e all'autorizzazione all'utilizzo parziale permanente di cui all'articolo 150.

Articolo 150

Condizioni di utilizzo parziale permanente

1.  Nei casi in cui hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare il metodo standardizzato per le seguenti esposizioni:

a) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

b) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

c) per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni o i tipi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di profilo di rischio percepito;

d) per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali, gli organi amministrativi e gli organismi del settore pubblico, purché:

i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale o la banca centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; e

ii) alle esposizioni verso l'amministrazione centrale e la banca centrale si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell'articolo 495, paragrafo 2;

e) per le esposizioni di un ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o un'impresa strumentale soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

f) per le esposizioni tra enti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

g) per le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % ai sensi del capo 2 (compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, ai quali è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %);

h) per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale, nei casi in cui tali esposizioni possono, in aggregato, essere escluse dal metodo IRB soltanto fino al limite del 10 % dei fondi propri;

i) per le esposizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 4, che soddisfano le condizioni ivi stabilite;

j) per le garanzie statali e riassicurate dallo Stato di cui all'articolo 215, paragrafo 2.

Le autorità competenti autorizzano l'applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale di cui al primo comma, lettere g) ed h), alle quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri. L'ABE pubblica sul suo sito web e aggiorna periodicamente un elenco con le esposizioni di cui a tali lettere, che devono essere trattate secondo il metodo standardizzato.

2.  Ai fini del paragrafo 1, la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente è rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui al paragrafo 1, lettera h), è superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5 % dei fondi propri dell'ente.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le condizioni di applicazione del paragrafo 1, lettere a), b) e c).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.  L'ABE pubblica nel 2018 orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1, lettera d), raccomandando limiti in termini di una percentuale del bilancio totale e/o delle attività ponderate per il rischio che saranno calcolate secondo il metodo standardizzato.

Tali orientamenti sono adottati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



Sezione 2

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio



Sottosezione 1

Trattamento per tipologia di classe di esposizioni

Articolo 151

Trattamento per classe di esposizioni

1.  Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a e) e lettera g), sono calcolati conformemente alla sottosezione 2, ad eccezione dei casi in cui tali esposizioni sono dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1, dagli elementi aggiuntivi di classe 1 o dagli elementi di classe 2.

2.  Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente all'articolo 157. Quando un ente ha pieno diritto di regresso, per quanto riguarda i crediti commerciali acquistati per rischio di default e per rischio di diluizione, non si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 152 e dell'articolo 158, paragrafi da 1 a 4, relative ai crediti commerciali acquistati, e l'esposizione è trattata come un'esposizione garantita.

3.  Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione sono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: PD, la LGD, la durata («M») e il valore dell'esposizione. La PD e la LGD possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente alla sezione 4.

4.  Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni «strumenti di capitale» di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), conformemente all'articolo 155. Qualora abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare i metodi di cui all'articolo 155, paragrafi 3 e 4. Le autorità competenti autorizzano un ente ad applicare il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 155, paragrafo 4, a condizione che l'ente soddisfi i requisiti di cui alla sezione 6, sottosezione 4.

5.  Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'articolo 153, paragrafo 5.

6.  Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a d), gli enti forniscono stime interne delle PD conformemente all'articolo 143 e alla sezione 6.

7.  Per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), gli enti forniscono stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143 e alla sezione 6.

8.  Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a c), gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e i fattori di conversione di cui all'articolo 166, paragrafo 8, lettere da a) a d), a meno che non sia stato autorizzato l'uso di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per le classi di esposizioni di cui al paragrafo 9.

9.  Per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a c), l'autorità competente autorizza gli enti ad utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143 e alla sezione 6.

10.  Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), sono calcolati conformemente al capo 5.

Articolo 152

Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC

1.  Qualora le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC soddisfino i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e l'ente sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui al presente capo.

Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC, il primo ente tiene conto anche delle esposizioni sottostanti dell'altro OIC.

2.  Qualora l'ente non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo per tutte o per parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:

a) per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni «strumenti di capitale» di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2;

b) per tutte le altre esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 1, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2, subordinatamente ai seguenti criteri:

i) per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di rating o soggette alla classe di merito di credito avente la ponderazione del rischio più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 2 ma non supera il 1 250  %;

ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 1,1 ed è soggetto a un minimo del 5 %.

Qualora, ai fini della lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Se dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell'ente in tale classe di esposizioni, non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 2, l'articolo 150, paragrafo 1, può applicarsi, previa autorizzazione delle autorità competenti.

3.  Se le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC non soddisfano i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, o qualora l'ente non sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC o delle esposizioni sottostanti ad una quota o azione in un OIC che è a sua volta un'esposizione sottostante dell'OIC, l'ente tiene conto di tali esposizioni e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2.

Qualora l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Esso assegna le esposizioni non riguardanti strumenti di capitale alla classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale.

4.  In alternativa al metodo descritto al paragrafo 3, gli enti possono calcolare autonomamente oppure incaricare i terzi di cui sotto di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli OIC, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e di segnalarli, per quanto segue:

a) l'ente depositario o l'ente finanziario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario in questione;

b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare il metodo standardizzato di cui all'articolo 150, paragrafo 1, a titolo del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



Sottosezione 2

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito

Articolo 153

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

1.  Ferma restando l'applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali sono calcolati secondo le formule seguenti:

Importo dell'esposizione ponde rato per il rischio = RW · valore dell'esposizione

dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come

i) se PD = 0, RW è 0

ii) se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default:

 dove gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, RW è 0;

 dove gli enti usano stime interne delle LGD, RW è
image ;

dove la migliore stima della perdita attesa («ELBE») è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);

iii) se 0 < PD < 1

image

dove

N(x)

=

la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x);

G (Z)

=

la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x) = z);

R

=

il coefficiente di correlazione, è definita come

image

b

=

fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come

image

.

2.  Per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario, il coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1, punto iii), è moltiplicato per 1,25. Per tutte le esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati, i coefficienti di correlazione di cui al paragrafo 1, punto iii) e al paragrafo 4, a seconda dei casi, sono moltiplicati per 1,25.

3.  L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 202 e 217 può essere adeguato sulla base della seguente formula:

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione · (0.15 + 160 · PDpp )

dove:

PDpp

=

PD del fornitore della protezione.

RW è calcolato utilizzando la formula del fattore di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 1 per l'esposizione, la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. Il fattore di aggiustamento in funzione della durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore della protezione e la PD del debitore.

4.  Per le esposizioni verso imprese facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese la formula di correlazione riportata al paragrafo 1, punto (iii). Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato.

image

Gli enti utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.

5.  Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6 gli enti assegnano fattori di ponderazione del rischio conformemente alla seguente tabella 1:



Tabella 1

Durata residua

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Inferiore a 2,5 anni

50 %

70 %

115 %

250 %

0 %

Pari o superiore a 2,5 anni

70 %

90 %

115 %

250 %

0 %

Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partnership pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.

6.  Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 184. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 5, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella sezione 6, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella sezione 6.

▼M5

7.  Per i crediti verso imprese acquistati, l’acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di una garanzia reale o di una garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite.

8.  Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni a condizione che l’n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, i fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1 qualora la somma dell’importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio non superi l’importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  % si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB.

▼C2

9.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti tengono conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 154

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio

1.  Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente:

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione

dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come segue:

i) se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default, RW è

image

;

dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);

ii) se 0 < PD < 1, ossia per tutti i possibili valori di PD diversi da quelli di cui al punto i),

image

dove

N(x)

=

la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x);

G (Z)

=

la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x) = z);

R

=

il coefficiente di correlazione, definito come

image

2.  L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione verso una PMI di cui all'articolo 147, paragrafo 5, che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 202 e 217, può essere calcolato conformemente all'articolo 153, paragrafo 3.

3.  Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) di 0,15.

4.  Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate conformemente alle lettere da a) a e), il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione R di 0,04.

Un'esposizione che soddisfa i seguenti criteri rientra nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate:

a) la controparte dell'esposizione è una persona fisica;

b) le esposizioni sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili dall'ente. In questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dall'ente. I margini non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarli nella misura massima consentita dalla normativa a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

c) l'esposizione massima verso un singolo nel subportafoglio è pari o inferiore a 100 000  EUR;

d) l'uso della correlazione di cui al presente paragrafo è limitato a portafogli che hanno presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD;

e) il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti il relativo subportafoglio.

In deroga alla lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto sul quale è accreditato lo stipendio non si applica il requisito che l'esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso, gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD.

Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita dei subportafogli di esposizioni rotative al dettaglio qualificate, nonché del portafoglio aggregato di esposizioni rotative qualificate al dettaglio e si scambiano informazioni, tra Stati membri, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.

5.  Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 184 e le condizioni seguenti:

a) l'ente ha acquistato i crediti commerciali da terzi non connessi e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non include esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né indirettamente;

b) i crediti commerciali acquistati originano da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti infragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;

c) l'ente acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e

d) il portafoglio di crediti commerciali acquistati è sufficientemente diversificato.

▼M5

6.  Per i crediti al dettaglio acquistati, l’acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di garanzia reale o di garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite.

▼C2

7.  Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio acquistati per i quali gli enti acquirenti non possono separare le esposizioni assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti di fondi propri più elevati per tali esposizioni.

Articolo 155

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale

1.  Gli enti determinano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, ad esclusione di quelle dedotte conformemente alla parte due o soggette ad un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, conformemente all'articolo 48, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Un ente può applicare metodi diversi a differenti portafogli di strumenti di capitale nei casi in cui l'ente stesso applica metodi diversi ai fini della gestione interna del rischio. Qualora un ente utilizzi differenti metodi, la sua scelta del metodo PD /LGD o del metodo dei modelli interni avviene in modo coerente, anche nel tempo e rispetto al metodo usato per la gestione interna del rischio della pertinente esposizione in strumenti di capitale, e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.

Gli enti possono trattare le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali in maniera conforme al trattamento di altre attività diverse dai crediti.

2.  In base al metodo della ponderazione semplice, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla formula:

ímporto dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell'esposizione,

dove:

fattore di ponderazione del rischio RW = 190 % per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati

fattore di ponderazione del rischio RW = 290 % per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati

fattore di ponderazione del rischio RW = 370 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.

Le posizioni corte a pronti e gli strumenti derivati detenuti al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere portati a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinati alla copertura di specifiche esposizioni in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le altre posizioni corte sono trattate alla stregua di posizioni lunghe, attribuendo il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata, si applica la metodologia per le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 162, paragrafo 5.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo 4.

3.  Nel quadro del metodo PD/LGD, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui all'articolo 153, paragrafo 1. Se gli enti non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5.

A livello di singola esposizione la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell'esposizione moltiplicato per 12,5.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV. Tale protezione è soggetta a una LGD del 90 % sull'esposizione verso il datore della copertura. Per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65 %. In questi casi M è pari a cinque anni.

4.  Nel quadro del metodo dei modelli interni, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell'ente ottenuta impiegando modelli interni di valore a rischio soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello del portafoglio di strumenti di capitale non sono inferiori al totale delle somme dei seguenti importi:

a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo PD/LGD; e

b) gli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono calcolati sulla base dei valori PD di cui all'articolo 165, paragrafo 1, e dei corrispondenti valori LGD di cui all'articolo 165, paragrafo 2.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di capitale.

Articolo 156

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti si calcolano conformemente alla formula seguente:

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = 100 % · valore dell'esposizione,

eccetto:

a) cassa e valori assimilati, nonché oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, nel qual caso è attribuita una ponderazione dei rischio dello 0 %;

b) i casi in cui l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, nel qual caso la formula è la seguente:

image

dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.



Sottosezione 3

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati

Articolo 157

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati

1.  Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati conformemente alla formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1.

2.  Gli enti stabiliscono i parametri PD e LGD immessi conformemente alla sezione 4.

3.  Gli enti stabiliscono il valore dell'esposizione conformemente alla sezione 5.

4.  Ai fini del presente articolo, il valore di M è di un anno.

5.  Le autorità competenti esentano un ente dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che per tale ente il rischio di diluizione è irrilevante per quel tipo di esposizioni.



Sezione 3

Importi delle perdite attese

Articolo 158

Trattamento per tipologia di esposizione

1.  Per il calcolo degli importi delle perdite attese si utilizzano per ogni singola esposizione gli stessi dati relativi alla PD, alla LGD e al valore dell'esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 151.

2.  Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate sono calcolati conformemente al capo 5.

3.  L'importo della perdita attesa per le esposizioni rientranti nella classe di esposizioni «altre attività diverse dai crediti» di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g) è pari a zero.

4.  Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in forma di azioni o quote di un OIC di cui all'articolo 152 sono calcolati conformemente ai metodi di cui al presente articolo.

5.  Le perdite attese (EL) e gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:

Perdita attesa (EL) = PD * LGD

Importo della perdita attesa

=

EL [moltiplicato per] il valore dell'esposizione.

Per le esposizioni in stato di default (PD = 100 %), per le quali gli enti utilizzano le stime interne della LGD, EL equivale a ELBE, vale a dire alle migliori stime della perdita attesa effettuate dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h).

Per le esposizioni soggette al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, EL è pari a 0 %.

6.  I valori di EL per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti utilizzano i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio sono assegnati conformemente alla tabella 2.



Tabella 2

Durata residua

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Inferiore a 2,5 anni

0 %

0,4 %

2,8 %

8 %

50 %

Pari o superiore a 2,5 anni

0,4 %

0,8 %

2,8 %

8 %

50 %

7.  Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente al metodo della ponderazione semplice sono calcolati secondo la formula seguente:

Importo de lla perdita attesa = EL · valore dell'esposizione

I valori di EL sono:

EL = 0,8 % per le esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

EL = 0,8 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

EL = 2,4 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.

8.  Le perdite attese e gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo PD/LGD si calcolano secondo le formule seguenti:

Perdite attesa (EL) = PD · LGD

Importo de lla perdita attesa = EL · valore dell'esposizione

9.  Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo dei modelli interni sono pari a zero.

10.  Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente alla formula seguente:

Perdita attesa (EL) = PD · LGD

Importo de lla perdita attesa = EL · valore dell'esposizione

▼M7

Articolo 159

Trattamento degli importi delle perdite attese

Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, dalle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi dell'articolo 110, dalle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105 e da altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni, a eccezione delle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m). Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in default conformemente all'articolo 166, paragrafo 1, sono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi in tale calcolo.

▼C2



Sezione 4

PD, LGD e durata



Sottosezione 1

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

Articolo 160

Probabilità di default (PD)

1.  La PD di un'esposizione verso un'impresa o un ente non può essere inferiore allo 0,03 %.

2.  Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per i quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti:

a) per i diritti di primo rango (senior) su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti divisa per la LGD relativa a tali crediti;

b) per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti;

c) un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione.

3.  La PD dei debitori in default è pari al 100 %.

4.  Gli enti possono tenere conto della protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

b) la società, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo IRB, non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente con una PD equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI che, secondo l'ABE, vanno associate alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.

5.  Gli enti che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.

6.  Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD è posta pari alla EL stimata dall'ente per il rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4.

7.  In deroga all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), le società che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 sono ammissibili.

Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.

Articolo 161

Perdita in caso di default (LGD)

1.  Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD:

a) per le esposizioni di primo rango (senior) senza garanzie reali ammissibili: 45 %;

b) per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75 %;

c) gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale e di tipo personale nel calcolo della LGD conformemente al capo 4;

d) le obbligazioni garantite ammesse al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, possono ricevere un valore della LGD dell'11,25 %;

e) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 45 %;

f) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 100 %;

g) per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 75 %.

2.  Per il rischio di diluizione e di default, se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre, in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile, le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti verso imprese acquistati.

3.  Se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 143, la protezione del credito di tipo personale può essere riconosciuta rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti specificati nella sezione 6 e all'autorizzazione delle autorità competenti. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

4.  Ai fini dell'applicazione ai soggetti di cui all'articolo 153, paragrafo 3, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata ad un finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita dell'operazione coperta.

Articolo 162

Durata

1.  Gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali assegnano alle esposizioni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito un valore della durata (M) di 0,5 anni e a tutte le altre esposizioni una M di 2,5 anni.

In alternativa, nel quadro dell'autorizzazione di cui all'articolo 143, le autorità competenti decidono se l'ente deve usare la durata M per ciascuna esposizione come previsto al paragrafo 2.

2.  Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 143 calcolano M per ciascuna di tali esposizioni secondo le modalità di cui al presente paragrafo, lettere da a) a e), e fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo. M non è superiore a cinque anni tranne nei casi di cui all'articolo 384, paragrafo 1, nei quali si utilizza M come ivi specificato:

a) per gli strumenti aventi flussi di cassa predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:

image

dove CFt indica i flussi di cassa (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t;

b) per gli strumenti derivati soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a un anno e la durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione;

c) per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato II, e da finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a dieci giorni;

d) per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a cinque giorni. La durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;

e) se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente conformemente all'articolo 143 a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore a novanta giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore a novanta giorni;

f) per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali e non può essere comunque inferiore a un anno;

g) per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali è applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nell'insieme di attività soggette a compensazione è superiore ad un anno, M è calcolata in base alla formula seguente:

image

dove:

image

=

una variabile di comodo il cui valore in un periodo futuro tk è pari a 0 se tk > 1 anno e a 1 se tk ≤ 1

image

=

l'esposizione attesa nel periodo futuro tk;

image

=

l'esposizione attesa effettiva nel periodo futuro tk;

image

=

il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk;

image

;

h) un ente che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) può utilizzare, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M.

Fatto salvo il paragrafo 2, per gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a);

i) per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni e che hanno l'autorizzazione all'uso di un modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati a norma della parte tre, titolo IV, capo 5, M è fissata a 1 nella formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1, a condizione che un ente possa dimostrare alle autorità competenti che il suo modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati di cui all'articolo 383 contiene effetti delle migrazioni di rating;

j) ai fini dell'applicazione dell'articolo 153, paragrafo 3, M è la scadenza effettiva della protezione del credito, che non può essere inferiore a un anno.

3.  Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M non può essere inferiore a un giorno per:

a) gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II;

b) i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale;

c) le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito.

In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore a un giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate:

a) le esposizioni verso enti derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;

b) le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantesi connesse con lo scambio di beni o servizi con durata residua fino a un anno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 80;

c) le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi;

d) le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi.

4.  Per le esposizioni verso imprese situate nell'Unione il cui fatturato e il cui attivo consolidati siano inferiori a 500 milioni di EUR, gli enti possono scegliere di fissare sistematicamente M secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il paragrafo 2. Gli enti possono sostituire l'attivo totale di 500 milioni di EUR con un attivo totale di 1 000 milioni di EUR per le imprese che possiedono e affittano principalmente immobili residenziali non speculativi.

5.  I disallineamenti di durata sono trattati come specificato al capo 4.



Sottosezione 2

Esposizioni al dettaglio

Articolo 163

Probabilità di default (PD)

1.  La PD di un'esposizione non può essere inferiore allo 0,03 %.

2.  Se in stato di default, per i debitori o, in caso di utilizzo di un approccio per transazione, per le esposizioni, la PD è pari al 100 %.

3.  Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati la PD è posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente può scomporre in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati in un modo che le autorità competenti ritengono affidabile, è possibile utilizzare la stima della PD.

4.  La protezione del credito di tipo personale può essere presa in considerazione rettificando le PD fatto salvo l'articolo 164, paragrafo 2. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 160, paragrafo 4.

Articolo 164

Perdita in caso di default (LGD)

1.  Gli enti forniscono stime interne delle LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 e all'autorizzazione concessa dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75 %. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna della LGD.

2.  La protezione del credito di tipo personale può essere riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 183, paragrafi 1, 2 e 3 e all'autorizzazione delle autorità competenti, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 154, paragrafo 2, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 153, paragrafo 3 è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto al garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita dell'operazione coperta.

4.  La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10 %.

La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili non residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 15 %.

5.  Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio. Le autorità competenti possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati per le esposizioni garantite da beni immobili sul loro territorio.

Le autorità competenti notificano all'ABE le eventuali modifiche dei valori minimi della LGD da esse eseguite conformemente al primo comma e l'ABE pubblica tali valori della LGD.

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.  Alle esposizioni garantite da beni immobili situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro.

▼M8

8.  L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel valutare l'adeguatezza dei valori della LGD nel quadro della valutazione di cui al paragrafo 6.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9.  Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 5 del presente articolo su quanto segue:

a) i fattori che potrebbero «incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura» ai sensi del paragrafo 6; e

b) i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati.

▼C2



Sottosezione 3

Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/ LGD

Articolo 165

Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD

1.  Le PD sono determinate conformemente ai metodi applicati per le esposizioni verso imprese.

Si applicano le seguenti PD minime:

a) 0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, se l'investimento rientra in una relazione di lungo periodo con il cliente;

b) 0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su flussi di cassa regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale;

c) 0,40 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2;

d) 1,25 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2.

2.  Alle esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può attribuire una LGD del 65 %. A tutte le altre esposizioni di questo tipo si attribuisce una LGD del 90 %.

3.  Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è di cinque anni.



Sezione 5

Valore dell'esposizione

Articolo 166

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché esposizioni al dettaglio

1.  Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio è il valore contabile determinato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti.

Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto.

Per le attività acquistate, la differenza fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche che è stato iscritto nel bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore.

2.  Quando gli enti utilizzano accordi quadro di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente al capo 4 o 6.

3.  Ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti applicano i metodi di cui al capo 4.

4.  Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi comprendono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 201 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui all'articolo 213, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4.

5.  Nel caso di contratti elencati nell'allegato II, il valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui al capo 6 e non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti applicate.

6.  Il valore dell'esposizione per il calcolo dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti commerciali acquistati è il valore determinato conformemente al paragrafo 1 meno i requisiti di fondi propri per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.

7.  Quando un'esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, o di operazioni con regolamento a lungo termine e di finanziamenti con margini, il valore dell'esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 24. Quando è utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223, al valore dell'esposizione è aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come ivi indicato. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o all'articolo 220, paragrafo 2.

8.  Il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile ma non utilizzato del credito accordato per un fattore di conversione. Gli enti utilizzano i seguenti fattori di conversione conformemente all'articolo 151, paragrafo 8 per le esposizioni verso le imprese, gli enti, le amministrazioni centrali e le banche centrali:

a) alle linee di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deteriorarsi del merito di credito del debitore, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

b) per le lettere di credito a breve termine per operazioni mercantili è attribuito un fattore di conversione del 20 % sia all'ente ordinante che all'ente accettante;

c) per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti commerciali acquistati revocabili incondizionatamente, o provviste di clausola di revoca automatica in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del merito di credito di quest'ultimo;

d) alle altre linee di credito, alle agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) si applica un fattore di conversione del 75 %.

Gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla sezione 6 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d), previa autorizzazione delle autorità competenti.

9.  Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

10.  Per tutti gli elementi fuori bilancio diversi da quelli menzionati ai paragrafi da 1 a 8, il valore dell'esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore:

a) 100 % nel caso di elemento a rischio pieno;

b) 50 % nel caso di elemento a rischio medio;

c) 20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;

d) 0 % nel caso di elemento a rischio basso.

Ai fini del presente paragrafo gli elementi fuori bilancio sono assegnati alle categorie di rischio indicate nell'allegato I.

Articolo 167

Esposizioni in strumenti di capitale

1.  Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

2.  Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche applicabili.

Articolo 168

Altre attività diverse da crediti

Il valore delle esposizioni in altre attività diverse da crediti è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.



Sezione 6

Requisiti per il metodo IRB



Sottosezione 1

Sistemi di rating

Articolo 169

Principi generali

1.  Nel caso in cui l'ente impieghi molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.

2.  I criteri e i processi di assegnazione sono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio e le condizioni esterne attuali.

3.  Quando un ente usa stime dirette dei parametri di rischio per singoli debitori o esposizioni, queste possono essere considerate stime assegnate alle classi di una scala continua di rating.

Articolo 170

Struttura dei sistemi di rating

1.  La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali è conforme ai seguenti requisiti:

a) un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione;

b) un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 classi per i debitori adempienti e 1 classe per quelli in default;

c) l'ente documenta la relazione tra le classi di merito del debitore in termini di livello del rischio di default che ogni classe implica e i criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio;

d) gli enti con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di default prevedono un numero sufficiente di classi di merito del debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in una determinata classe. Una rilevante concentrazione a livello di singola classe è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che la classe in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di default di tutti i debitori assegnati a quella classe rientra in tale fascia;

e) per poter ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad utilizzare stime interne delle LGD ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, un sistema di rating deve incorporare una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD. La definizione della classe di merito dell'operazione comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni alla classe sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio delle diverse classi;

f) una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singola classe dell'operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quella classe copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quella classe rientra in tale fascia.

2.  Gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati sono esentati dall'obbligo di avere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore per tali esposizioni. Tali enti hanno per tali esposizioni almeno 4 classi per i debitori non in default e almeno 1 classe per i debitori in default.

3.  La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio è conforme ai seguenti requisiti:

a) i sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi;

b) il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in una data classe o pool sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra le varie classi o pool è tale da evitare un'eccessiva concentrazione;

c) il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le prassi di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela.

4.  Nell'attribuire le esposizioni a una data classe o pool gli enti considerano i seguenti fattori di rischio:

a) le caratteristiche di rischio del debitore;

b) le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali. Gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa garanzia reale;

c) la morosità dell'esposizione, salvo che l'ente dimostri alla sua autorità competente in modo da quest'ultima ritenuto soddisfacente che essa non rappresenta un fattore di rischio significativo per l'esposizione.

Articolo 171

Attribuzione a classi o pool

1.  L'ente prevede specifiche definizioni, nonché processi e criteri specifici per l'assegnazione delle esposizioni alle varie classi o pool nell'ambito del sistema di rating che rispettino i requisiti seguenti:

a) le definizioni e i criteri di classificazione delle classi o dei pool sono sufficientemente dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo coerente alla medesima classe o pool debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie linee di business, unità organizzative e localizzazioni geografiche;

b) la documentazione del processo di rating consente a terzi di comprendere e replicare l'assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di valutarne l'adeguatezza;

c) i criteri sono inoltre coerenti con le regole interne dell'ente per la concessione di crediti e con la sua politica per il trattamento di operazioni e debitori problematici.

2.  Nell'assegnare i debitori e le operazioni a classi o pool, l'ente tiene conto di tutte le informazioni rilevanti. Queste ultime sono aggiornate e consentono all'ente di prevedere la performance futura dell'esposizione. Quanto più limitate sono le informazioni di cui l'ente dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni alle classi o pool relativi a debitori e operazioni. Se l'ente usa un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna, accerta che esso sia coerente con le altre informazioni rilevanti in suo possesso.

Articolo 172

Assegnazione delle esposizioni

1.  Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, l'assegnazione delle esposizioni è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) ciascun debitore è assegnato ad una classe nel quadro del processo di concessione del credito;

b) per le esposizioni per le quali un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad una classe dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito;

c) gli enti che utilizzano i metodi esposti all'articolo 153, paragrafo 5 per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad una classe conformemente all'articolo 170, paragrafo 2;

d) ciascun soggetto giuridico distinto verso cui l'ente è esposto è valutato separatamente. L'ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori e dei gruppi di clienti debitori connessi;

e) le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate alla medesima classe del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia, esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diverse classi nei seguenti casi:

i) il caso del rischio di trasferimento valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diverse classi a seconda che siano denominate in valuta locale o in valuta estera;

ii) il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione alla classe del debitore;

iii) la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti.

2.  Per le esposizioni al dettaglio, ciascuna esposizione è assegnata ad una classe o pool nel quadro del processo di concessione del credito.

3.  Per l'assegnazione a classi e a pool, gli enti documentano le situazioni in cui il giudizio umano può discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del processo di assegnazione nonché il personale responsabile per l'approvazione degli scostamenti. Gli enti documentano tali scostamenti e prendono nota del personale responsabile. Gli enti analizzano la performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione della performance delle esposizioni il cui rating evidenzia uno scostamento riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale responsabile.

Articolo 173

Integrità del processo di assegnazione dei rating

1.  Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, il processo di assegnazione soddisfa i seguenti requisiti di integrità:

a) le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito;

b) gli enti rivedono le assegnazioni almeno una volta l'anno e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione. I debitori ad alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione;

c) gli enti dispongono di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano le PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano le LGD o i fattori di conversione.

2.  Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rivedono almeno una volta l'anno le assegnazioni del debitore e dell'operazione e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione, oppure rivedono le caratteristiche di perdita e lo status di morosità di ciascun aggregato di rischi identificato, a seconda dei casi. Gli enti riesaminano inoltre almeno una volta l'anno, utilizzando un campione rappresentativo, lo status delle singole esposizioni all'interno di ciascun pool al fine di accertare che le esposizioni continuino ad essere assegnate al pool appropriato e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 174

Impiego dei modelli

Se l'ente utilizza modelli statistici ed altri metodi automatici per l'assegnazione delle esposizioni a classi o a pool relativi a debitori o ad operazioni, sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a) il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti di capitale. Le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative;

b) l'ente dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;

c) i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni dell'ente;

d) l'ente prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;

e) l'ente combina il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.

Articolo 175

Documentazione dei sistemi di rating

1.  Gli enti documentano l'assetto e i particolari operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione comprova l'osservanza dei requisiti di cui alla presente sezione e affronta aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione dei debitori e delle esposizioni, la frequenza delle verifiche sulle assegnazioni e la supervisione del processo di rating da parte della dirigenza.

2.  Gli enti documentano la logica che sottende alla scelta dei propri criteri di rating e sono in grado di produrre un'analisi a sostegno di tale scelta. L'ente documenta tutte le principali modifiche apportate al processo di rating del rischio e tale documentazione permette di individuare i cambiamenti successivi all'ultima revisione delle autorità competenti. È parimenti documentata l'organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.

3.  Gli enti documentano le definizioni specifiche di default e di perdita impiegate internamente e ne garantiscono la coerenza con le definizioni di riferimento contenute nel presente regolamento.

4.  Gli enti che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:

a) fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a classi, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;

b) istituisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di performance) per la validazione del modello;

c) indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.

5.  Nei casi in cui un ente abbia ottenuto un sistema di rating o un modello utilizzato nell'ambito del sistema di rating da un fornitore esterno e tale fornitore rifiuti o limiti l'accesso dell'ente ad informazioni relative alla metodologia di tale sistema di rating o modello, o ai dati di base utilizzati per elaborare tale metodologia o modello, vantando un diritto di proprietà su tali informazioni, l'ente dimostra con piena soddisfazione dell'autorità competente che i requisiti del presente articolo sono soddisfatti.

Articolo 176

Conservazione dei dati

1.  Gli enti rilevano e conservano i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto alla parte otto.

2.  Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, gli enti rilevano e conservano:

a) serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti;

b) le date di assegnazione dei rating;

c) la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating;

d) la persona responsabile per l'assegnazione del rating;

e) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;

f) la data e le circostanze di tali default;

g) i dati sulle PD e sui tassi effettivi di default associati alle varie classi di rating e sulle migrazioni tra tali classi.

3.  Gli enti che non utilizzano le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori determinati secondo le modalità di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e tra i fattori di conversione effettivi e i valori determinati secondo le modalità di cui all'articolo 166, paragrafo 8.

4.  Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano:

a) serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating;

b) le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime;

c) la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione;

d) l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione;

e) i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione in stato di default;

f) i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito di tali garanzie e di tali derivati su crediti attraverso la LGD;

g) i dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione in stato di default.

5.  Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano e conservano:

a) i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni alle classi o ai pool;

b) i dati sulle stime delle PD, delle LGD e dei fattori di conversione connessi con le classi o i pool di esposizioni;

c) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;

d) per le esposizioni in stato di default, i dati concernenti le classi o i pool cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente il default e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione;

e) i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.

Articolo 177

Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale

1.  L'ente dispone di processi validi per le prove di stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Tali prove individuano gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

2.  Gli enti eseguono regolarmente prove di stress mirate al rischio di credito per valutare l'impatto di talune condizioni specifiche sui loro requisiti di capitale complessivi per il rischio di credito. La prova è scelta dall'ente ma è soggetta alla revisione dell'autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e considera gli effetti di situazioni di recessione grave ma plausibile. Gli enti valutano la migrazione dei propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti sottopongono a prove di stress i portafogli contenenti la grande maggioranza delle proprie esposizioni.

3.  Nel quadro delle prove di stress, gli enti che utilizzano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3 considerano l'impatto di un deterioramento del merito di credito dei fornitori di protezione, in particolare qualora i fornitori di protezione non soddisfino più i criteri di ammissibilità.



Sottosezione 2

Quantificazione del rischio

Articolo 178

Default di un debitore

1.  Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:

a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

▼M7

b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o dell'articolo 127.

▼C2

Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica quanto segue:

a) per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;

b) ai fini della lettera a), il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall'ente;

c) il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo;

d) la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto a una soglia fissata dalle autorità competenti. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole;

e) gli enti hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali dell'ente.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

a) l'ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli;

b) l'ente riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;

c) l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa;

d) l'ente acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse.

e) l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

f) il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

4.  Gli enti che utilizzano dati esterni di per sé non coerenti con la definizione delle situazioni di default di cui al paragrafo 1 adattano opportunamente i dati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default.

5.  Se l'ente giudica che un'esposizione precedentemente classificata come in stato di default è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di default, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito si verificasse una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro default.

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al paragrafo 2, lettera d).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.  L'ABE emana orientamenti sull'applicazione del presente articolo. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 179

Requisiti generali per il processo di stima

1.  Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti:

a) le stime interne dell'ente dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull'esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente, tanto più prudente deve essere la stima;

b) l'ente è in grado di fornire una disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini di frequenza dei default, LGD, fattore di conversione o perdite, qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. Le stime dell'ente sono rappresentative di un'esperienza di lungo periodo;

c) è inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera e), all'articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, e all'articolo 182, paragrafi 2 e 3. Le stime dell'ente integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e in ogni caso almeno con cadenza annuale;

d) la popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e le altre caratteristiche rilevanti sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri dell'ente. Le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all'ente l'accuratezza e la solidità delle proprie stime;

e) per i crediti commerciali acquistati le stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione dell'ente acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati relativi ad aggregati analoghi forniti dal cedente, dall'ente acquirente o da fonti esterne. L'ente acquirente verifica eventuali dati forniti dal cedente sui quali faccia affidamento;

f) gli enti integrano nelle proprie stime un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore. Allorché le metodologie e i dati sono considerati meno soddisfacenti, la presumibile gamma di errori è più ampia e il margine di cautela è maggiore.

L'uso di stime diverse da parte degli enti per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni è documentato e ragionevole. Se gli enti possono dimostrare alle proprie autorità competenti che per i dati rilevati prima del 1o gennaio 2007 sono stati effettuati gli aggiustamenti necessari per realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default di cui all'articolo 178 o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati.

2.  L'ente che usa dati aggregati con altri enti soddisfa i seguenti requisiti:

a) i sistemi e i criteri di rating impiegati da altri enti partecipanti all'aggregazione sono comparabili con i propri;

b) l'aggregato è rappresentativo del portafoglio per il quale sono utilizzati i dati aggregati;

c) i dati aggregati sono utilizzati dall'ente per le proprie stime in modo uniforme nel tempo;

d) l'ente rimane responsabile dell'integrità dei suoi sistemi di rating;

e) l'ente mantiene a livello interno una sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa l'effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating.

Articolo 180

Requisiti specifici per la stima della PD

1.  Nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3:

a) gli enti stimano le PD per ciascuna classe del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale. Le stime della PD per i debitori che sono ad elevata leva finanziaria o le cui attività sono principalmente attività negoziate riflettono la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità;

b) per i crediti verso imprese acquistati, gli enti possono stimare la EL per classe del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte temporale annuale;

c) se un ente deriva stime di lungo periodo dei tassi medi delle PD e delle LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);

d) gli enti utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare aggiustamenti in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni;

e) nella misura in cui, per la stima delle PD, un ente impiega i dati sui default desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano i requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se i requisiti per la sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, l'ente applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD;

f) nella misura in cui un ente associa le classi utilizzate internamente alla scala impiegata da un'ECAI o da organismi analoghi e assegna alle proprie classi i tassi di default osservati per le classi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. sono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'organismo esterno in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di default e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi effettuata dall'ente contempla un raffronto delle definizioni di default utilizzate, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 178. L'ente documenta i criteri alla base del processo di associazione;

g) nella misura in cui un ente impiega modelli statistici di previsione dei default, può stimare le PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a una certa classe. L'impiego di tali modelli per questo fine da parte dell'ente è subordinato al rispetto dei criteri specificati all'articolo 174;

h) a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. La presente lettera vale anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

2.  Per le esposizioni al dettaglio si applicano i seguenti requisiti:

a) gli enti stimano le PD per i debitori ricompresi nella rispettiva classe o pool sulla base della media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale di un anno;

b) le stime della PD possono essere altresì derivate da una stima delle perdite totali e da stime appropriate delle LGD;

c) gli enti considerano i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni alle varie classi di merito o pool come fonte primaria di informazioni per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che esistano entrambi i seguenti stretti nessi:

(i) tra il processo seguito dall'ente creditizio per assegnare le esposizioni a una data classe o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna, e

(ii) tra il profilo di rischio interno dell'ente e la composizione dei dati esterni;

d) se gli enti derivano stime di lungo periodo della PD e della LGD per esposizioni al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);

e) a prescindere dal fatto che l'ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni;

f) gli enti identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (seasoning effect).

Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti possono impiegare dati di riferimento esterni e interni. Gli enti utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), e al paragrafo 2, lettera e);

b) le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'articolo 143.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 181

Requisiti specifici per le stime interne della LGD

1.  Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne della LGD:

a) gli enti stimano la LGD per classe o pool relativa all'operazione sulla base della LGD effettiva media per classe o pool utilizzando tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata dei default);

b) gli enti impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;

c) gli enti considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente;

d) nella valutazione della LGD da parte dell'ente va inoltre trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la garanzia reale;

e) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, esse non sono basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia. Le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla;

f) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3;

g) nella misura in cui un ente riconosce garanzie reali per la determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD;

h) per il caso specifico delle esposizioni già in stato di default, l'ente si basa sulla somma della propria migliore stima della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la sua stima dell'aumento del tasso di perdita generato da eventuali ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero, vale a dire tra la data del default e la liquidazione finale dell'esposizione;

(i) le indennità di mora non riscosse, nella misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico dell'ente, vanno aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita;

j) per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

2.  Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono procedere come segue:

a) derivare le stime delle LGD dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD;

b) tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD;

c) per i crediti al dettaglio acquistati, impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime delle LGD.

Per le esposizioni al dettaglio, le stime delle LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;

b) le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente a norma del paragrafo 2 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 182

Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

1.  Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di conversione:

a) gli enti stimano i fattori di conversione per classe o pool sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per classe o pool utilizzando la media ponderata dei default derivante da tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati;

b) gli enti impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o pool al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;

c) le stime interne dei fattori di conversione rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default. Se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l'entità del fattore di conversione, la stima di quest'ultimo incorpora un fattore di cautela maggiore;

d) nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dal default, come la violazione di clausole accessorie o altri default tecnici;

e) gli enti dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e classe. L'ente è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera;

f) l'uso da parte degli enti di stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, è documentato e ragionevole.

2.  Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

3.  Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD.

Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;

b) le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 183

Requisiti per valutare l'effetto delle garanzie personali e dei derivati su crediti per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne delle LGD e per le esposizioni al dettaglio

1.  I seguenti requisiti si applicano in relazione a garanti e garanzie personali ammissibili:

a) gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni;

b) ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui agli articoli 171, 172 e 173;

c) la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto. Le garanzie condizionali che prevedono clausole ai termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere possono essere riconosciute previa autorizzazione delle autorità competenti. I criteri di assegnazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio.

2.  Gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare le classi, i pool o le stime delle LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni alle varie classi o pool in modo da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni. Tali criteri rispondono ai requisiti di cui agli articoli 171, 172 e 173.

I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un eventuale rischio residuale verso il debitore.

3.  I requisiti stabiliti per le garanzie personali nel presente articolo si applicano anche ai derivati su crediti single-name. Per quanto riguarda l'eventuale disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento su cui si basa la protezione dei derivati su crediti o quella utilizzata per determinare se si sia verificato un evento creditizio, si applicano i requisiti di cui all'articolo 216, paragrafo 2. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il presente paragrafo si applica al processo di attribuzione delle esposizioni a classi o pool.

I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente tiene conto altresì della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale.

4.  I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle garanzie personali prestate da enti, da amministrazioni centrali e banche centrali e da imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), se l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato per le esposizioni verso tali soggetti a norma degli articoli 148 e 150. In tal caso si applicano i requisiti del capo 4.

5.  Nel caso delle garanzie personali su crediti al dettaglio, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2e 3 si applicano anche all'assegnazione di una esposizione a una data classe o pool, nonché alla stima della PD.

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il riconoscimento delle garanzie personali condizionali.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 184

Requisiti per i crediti commerciali acquistati

1.  Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool per i crediti commerciali acquistati, gli enti garantiscono che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2.  La struttura dell'operazione assicura che in tutte le circostanze prevedibili l'ente mantenga la proprietà e il controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, l'ente si assicura regolarmente che questi gli siano retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. Gli enti si dotano di procedure intese ad assicurare che il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari sia protetto contro situazioni di fallimento o controversie legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità del finanziatore di liquidare o cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.

3.  L'ente sorveglia sia la qualità dei crediti commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. Si applicano le seguenti condizioni:

a) l'ente valuta la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore;

b) l'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità del cedente e del gestore. L'ente o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro comunicazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati;

c) l'ente valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti commerciali acquistati compresi gli sconfinamenti, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita;

d) l'ente è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro;

e) l'ente si assicura di ricevere dal gestore rapporti tempestivi e sufficientemente dettagliati sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di ammissibilità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione.

4.  L'ente è dotato di sistemi e procedure che consentono non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare l'ente dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali nonché di procedure chiare ed efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti commerciali acquistati anomali.

5.  L'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazione, le garanzie reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi. Tali elementi tengono adeguatamente conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela del cedente e i sistemi interni assicurano che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

6.  L'ente dispone di un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure interne. Il processo include regolari revisioni di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti, verifiche della separatezza funzionale tra la valutazione del cedente e del gestore e quella del debitore e la valutazione del cedente e del gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte, e la valutazione dell'attività di back office, con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, risorse umane disponibili e sistemi informatici di supporto.



Sottosezione 3

Validazione delle stime interne

Articolo 185

Validazione delle stime interne

Gli enti convalidano le loro stime interne fatta salva l'osservanza dei seguenti requisiti:

a) presso ogni ente sono presenti solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutti i parametri rilevanti di rischio. I meccanismi interni di validazione permettono all'ente di valutare la performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile;

b) gli enti comparano regolarmente i tassi effettivi di default con le stime della PD per ciascuna classe e, qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per la classe in questione, analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione effettuano un'analisi analoga anche per tali stime. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;

c) gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne pertinenti. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che sono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;

d) i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;

e) gli enti prevedono regole interne ben articolate in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori effettivi della PD, delle LGD, dei fattori di conversione e delle perdite totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei default. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti correggono le stime verso l'alto affinché rispecchino i default e le perdite effettive.



Sottosezione 4

Requisiti per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni

Articolo 186

Requisito di fondi propri e quantificazione del rischio

Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri gli enti rispettano le regole seguenti:

a) le perdite potenziali stimate sono tali da fronteggiare movimenti sfavorevoli di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine delle partecipazioni specifiche dell'ente. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti sono desunti dal periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati e rispecchiano il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell'ente. Essi sono inoltre in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Lo shock simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. L'ente completa l'analisi empirica dei dati disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di garantire che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali, gli enti possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall'evidenza empirica e tramite metodi concettuali e di analisi ben strutturati e documentati. Tale metodo è applicato in modo prudente e uniforme nel tempo. Quando sono disponibili solo dati limitati, gli enti prevedono ulteriori margini di cautela;

b) i modelli impiegati rilevano adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con i rendimenti degli strumenti di capitale dell'ente, come il rischio generale di mercato e il rischio specifico del portafoglio azionario dell'ente. I modelli interni spiegano adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, colgono la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantengono la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con le esposizioni effettive in strumenti di capitale dell'ente;

c) il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell'ente. Gli enti che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento marcatamente non lineare impiegano modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti;

d) l'associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato e a fattori di rischio è plausibile, intuitiva e concettualmente solida;

e) gli enti dimostrano con analisi empiriche l'appropriatezza dei fattori di rischio, ivi compresa la loro capacità di rilevare sia il rischio generale che quello specifico;

f) le stime della volatilità dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale incorporano tutti i dati, le informazioni e le metodologie rilevanti disponibili. Si usano dati interni soggetti a revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati);

g) è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.

Articolo 187

Processo di gestione del rischio e controlli

Per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti di fondi propri, gli enti applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione. Tali politiche, procedure e controlli prevedono quanto segue:

a) piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi per la dirigenza dell'ente e nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione. I modelli interni sono pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio dell'ente se sono utilizzati in particolare per: misurare e valutare la performance del portafoglio di strumenti di capitale (incluse quella corretta per il rischio); allocare capitale economico alle esposizioni in strumenti di capitale e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva e il processo di gestione degli investimenti;

b) sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo consolidati che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno, come l'approvazione di eventuali modifiche, l'esame dei parametri immessi e l'analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Tali revisioni vagliano l'accuratezza, la completezza e la congruità dei parametri immessi nei modelli e dei conseguenti risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate da unità indipendenti interne o da terzi esterni indipendenti;

c) adeguati sistemi e procedure per sorvegliare i limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di capitale;

d) indipendenza funzionale delle unità responsabili dell'elaborazione e dell'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;

e) adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La dirigenza assegna a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.

Articolo 188

Validazione e documentazione

Gli enti dispongono di solidi sistemi per validare l'accuratezza e la coerenza dei propri modelli interni e dei propri processi interni di modellizzazione. Tutti gli aspetti critici dei modelli interni e del processo di modellizzazione e della validazione sono documentati.

La validazione e documentazione dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

a) gli enti utilizzano il processo interno di validazione per valutare la performance dei propri modelli e processi interni in modo coerente e attendibile;

b) i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;

c) gli enti comparano regolarmente i rendimenti effettivi del portafoglio di strumenti di capitale (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;

d) gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che sono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri modelli sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;

e) gli enti dispongono di regole interne ben definite per affrontare le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi degli strumenti di capitale e le stime dei modelli pone in dubbio la validità delle stime o dei modelli in quanto tali. Le regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti degli strumenti di capitale. Tutti gli aggiustamenti apportati ai modelli a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentati e risultano conformi alle regole di cui sopra;

f) il modello interno e il processo di modellizzazione sono documentati, compresi le responsabilità delle parti che intervengono nella modellizzazione e i processi di approvazione e di revisione dei modelli.



Sottosezione 5

Governance e sorveglianza interne

Articolo 189

Governo societario

1.  Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dall'organo di amministrazione o da un suo comitato esecutivo e dall'alta dirigenza dell'ente. Tali soggetti hanno una cognizione generale dei sistemi di rating dell'ente e una conoscenza particolareggiata delle connesse comunicazioni alla dirigenza.

2.  L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi:

a) informa l'organo di amministrazione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;

b) ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating;

c) assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato.

L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.

3.  L'analisi del profilo di rischio di credito dell'ente basata sui rating interni costituisce parte integrante delle comunicazioni ai suddetti soggetti. Tali comunicazioni contemplano almeno i profili di rischio per classi, la migrazione fra le varie classi, la stima dei parametri pertinenti per ciascuna classe e il raffronto dei tassi di default effettivi e, nella misura in cui sono usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi con le previsioni e i risultati delle prove di stress. La frequenza delle comunicazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del destinatario.

Articolo 190

Controllo del rischio di credito

1.  L'unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta dirigenza. L'unità è responsabile dell'elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente rapporti sui risultati dei sistemi di rating.

2.  Rientrano tra le competenze dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito:

a) la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;

b) la produzione e l'analisi di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;

c) l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di classe e di pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;

d) l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;

e) la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;

f) la partecipazione attiva all'elaborazione o scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;

g) la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;

h) la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

3.  Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all'articolo 179, paragrafo 2, possono affidare a terzi le seguenti attività:

a) la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;

b) la produzione di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;

c) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;

d) la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione;

e) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

4.  Gli enti che si avvalgono del paragrafo 3 assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all'interno dell'ente.

Articolo 191

Audit interno

L'audit interno, oppure un'altra analoga unità di audit indipendente, rivede almeno una volta l'anno i sistemi di rating dell'ente e il loro funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio crediti e le stime delle PD, delle LGD, delle EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti applicabili.



CAPO 4

Attenuazione del rischio di credito



Sezione 1

Definizioni e requisiti generali

Articolo 192

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) «ente prestatore», l'ente che detiene l'esposizione in questione;

2) «operazioni di prestito garantite», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;

3) «operazioni correlate ai mercati finanziari», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;

4) «OIC sottostante», un OIC nelle cui azioni o quote ha investito un altro OIC.

Articolo 193

Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

1.  In nessun caso un'esposizione per la quale un ente beneficia di un'attenuazione del rischio di credito può determinare un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale l' ente non beneficia di un'attenuazione del rischio di credito.

2.  Qualora l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio includa già la protezione del credito a norma del capo 2 o 3, ove applicabile, gli enti non tengono conto di tale protezione del credito ai fini dei calcoli di cui al presente capo.

3.  Quando sono rispettate le disposizioni delle sezioni 2 e 3, gli enti possono modificare il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in base al metodo IRB conformemente alle disposizioni delle sezioni 4, 5 e 6.

4.  Gli enti trattano come garanzie reali il contante, i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito.

5.  Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione, procede come segue:

a) suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito;

b) per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.

6.  Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato garantisce una singola esposizione con protezioni del credito fornite da un singolo soggetto e tali protezioni hanno durata diversa procede alle due operazioni che seguono:

a) suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito;

b) per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.

Articolo 194

Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

1.  La tecnica utilizzata per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate dall'ente prestatore sono tali da risultare in meccanismi di protezione del credito che abbiano efficacia giuridica e siano opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate.

L'ente prestatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente, la versione più recente del parere o dei pareri legali indipendenti, scritti e motivati, di cui si è avvalso per stabilire se il suo strumento o i suoi strumenti di protezione del credito rispettino le condizioni di cui al primo comma.

2.  L'ente prestatore adotta tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per scongiurare i rischi ad esso connessi.

3.  Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se le attività sulle quali si basa la protezione soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) sono incluse nell'elenco delle attività ammissibili di cui agli articoli da 197 a 200, a seconda del caso;

b) sono sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito.

4.  Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se l'ente prestatore ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di default, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in caso di altri eventi creditizi previsti nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non è troppo elevato.

5.  Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un fornitore è considerato ammissibile solo se il fornitore della protezione è incluso nell'elenco dei fornitori di protezione ammissibili di cui all'articolo 201 o 202, a seconda del caso.

6.  Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un contratto di protezione è considerato ammissibile solo se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a) è incluso nell'elenco dei contratti di protezione ammissibili di cui agli articoli 203 e 204, paragrafo 1;

b) ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate così da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito;

c) il fornitore della protezione soddisfa i criteri di cui al paragrafo 5.

7.  La protezione del credito soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3, a seconda del caso.

8.  Gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti di disporre di adeguati processi per controllare i rischi cui possono essere esposti a seguito dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

9.  Nonostante il fatto che l'attenuazione del rischio di credito sia stata presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, gli enti continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione sottostante e sono in grado di dimostrare alle autorità competenti l'osservanza di tale requisito. Nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione di titoli in prestito o di concessione e assunzione di merci in prestito, solo ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per esposizione sottostante si intende l'importo netto dell'esposizione.

10.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificareche cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili ai fini del paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



Sezione 2

Forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito



Sottosezione 1

Protezione del credito di tipo reale

Articolo 195

Compensazione in bilancio

L'ente può utilizzare la compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito.

Fermo restando l'articolo 196, l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente e la controparte. Gli enti possono modificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese soltanto per i prestiti e i depositi che hanno ricevuto essi stessi e che sono soggetti ad un accordo di compensazione delle poste in bilancio.

Articolo 196

Accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli enti che utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223 possono tenere conto degli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fatto salvo l'articolo 299, le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi o operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198.

Articolo 197

Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi

1.  Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:

a) i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente;

b) i titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI o di un'agenzia per il credito all'esportazione riconosciute idonee ai fini del capo 2 che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 4 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;

c) i titoli di debito emessi da enti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;

d) i titoli di debito emessi da altri soggetti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

e) i titoli di debito per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;

f) gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;

g) l'oro;

▼M5

h) le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione e che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 100 % a norma degli articoli da 261 a 264.

▼C2

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:

a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell'articolo 115, paragrafo 2, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;

b) i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4;

c) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 2;

d) i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la categoria «titoli di debito emessi da enti» include:

a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali diversi dai titoli di debito di cui al paragrafo 2, lettera a);

b) i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico quando le esposizioni verso tali organismi sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2;

c) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 117, paragrafo 2.

4.  Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un'ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:

a) sono quotate in borse valori riconosciute;

b) sono qualificati come debito di primo rango (senior);

c) tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango (seniority) hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;

d) l'ente prestatore non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);

e) la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.

5.  Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;

b) gli OIC si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei paragrafi 1 e 4;

c) gli OIC soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 132, paragrafo 3.

Se un OIC investe in azioni o quote di un altro OIC, le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), si applicano anche all'OIC sottostante.

L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.

6.  Ai fini del paragrafo 5, se un OIC («OIC d'origine») o i suoi OIC sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che sono ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 4, gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.

Se un OIC sottostante ha OIC sottostanti propri, gli enti possono utilizzare le quote o azioni dell'OIC d'origine come garanzie reali ammissibili a condizione che applichino la metodologia di cui al primo comma.

Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:

a) calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;

b) qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.

7.  In relazione al paragrafo 1, lettere da b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, gli enti applicano la meno favorevole delle due.

8.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a) gli indici principali di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo all'articolo 198, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e);

b) le borse valori riconosciute di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, all'articolo 198, paragrafo 1, all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 400, paragrafo 2, lettera k), all'articolo 416, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 428, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato III, punto 12, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 72.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 198

Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.  Oltre alle garanzie reali di cui all'articolo 197, quando un ente impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 può utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili:

a) gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in borse valori riconosciute;

b) le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i) le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;

ii) l'OIC si limita ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al presente comma, lettera a).

Se un OIC investe in quote o azioni di un altro OIC, le condizioni di cui al presente comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante.

L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.

2.  Se l'OIC o i suoi OIC sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.

Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:

a) calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;

b) qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.

Articolo 199

Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB

1.  In aggiunta alle garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:

a) le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4;

b) i crediti commerciali conformemente al paragrafo 5;

c) altre garanzie reali su beni materiali conformemente ai paragrafi 6 e 8;

d) il leasing conformemente al paragrafo 7.

2.  Salvo altrimenti specificato all'articolo 124, paragrafo 2, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle imprese d'investimento personale (personal investment company) e gli immobili non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;

b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia.

3.  Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:

a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80 % del valore di mercato oppure all'80 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;

b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.

Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

4.  Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di beni immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:

a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.

Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

5.  Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Non sono ammissibili i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.

6.  Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare come garanzie ammissibili garanzie reali su beni materiali di un tipo diverso da quelli indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) esistono mercati liquidi, come dimostrato dalla frequenza delle operazioni tenendo conto della tipologia di attività, per smobilizzare la garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente. Gli enti si accertano dell'esistenza di questa condizione periodicamente e ogniqualvolta dalle informazioni risulti che si sono verificati cambiamenti sostanziali nel mercato;

b) esistono prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato ben consolidati se essi provengono da fonti di informazione affidabili, come gli indici pubblici, e riflettono il prezzo delle operazioni in condizioni normali. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato pubblicamente disponibili, se tali prezzi sono pubblici, facilmente accessibili e ottenibili regolarmente e senza indebiti oneri amministrativi o finanziari;

c) l'ente analizza i prezzi di mercato, i tempi e i costi necessari per realizzare la garanzia e i proventi derivati dal realizzo;

d) l'ente dimostra che i proventi derivati dal realizzo della garanzia non sono al di sotto del 70 % del valore della garanzia per più del 10 % di tutte le liquidazioni per un determinato tipo di garanzia reale. In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, l'ente dimostra per la soddisfazione delle autorità competenti che la sua valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.

Gli enti documentano l'osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), e di quelle di cui all'articolo 210.

7.  Ferme restando le disposizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, quando i requisiti di cui all'articolo 211 sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente dà in leasing un bene ad un terzo possono essere trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di bene dato in leasing.

8.  L'ABE pubblica un elenco di tipi di garanzie reali su beni materiali per i quali gli enti possono presupporre che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), siano soddisfatte.

Articolo 200

Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito di tipo reale:

a) i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore;

b) polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore;

c) gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta.



Sottosezione 2

Protezione del credito di tipo personale

Articolo 201

Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi

1.  Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito di tipo personale:

a) amministrazioni centrali e banche centrali,

b) amministrazioni regionali o autorità locali;

c) banche multilaterali di sviluppo;

d) organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117;

e) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116;

f) enti, ed enti finanziari per i quali le esposizioni verso l'ente finanziario sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5;

g) altre società, comprese le imprese madri, le filiazioni e le imprese collegate dell'ente, quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i) la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI;

ii) nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, la società non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente dall'ente.

h) controparti centrali.

2.  Quando gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, per essere ammissibile come fornitore di protezione del credito di tipo personale un garante deve essere valutato internamente dall'ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6.

Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi del paragrafo 1, lettera f), o i criteri guida per l'identificazione di tali altri fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale, unitamente a una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili, e condividono l'elenco con altre autorità competenti, in conformità dell'articolo 117 della direttiva 2013/36/UE

Articolo 202

Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3

Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:

a) hanno competenza sufficiente in materia di protezione del credito di tipo personale;

b) sono soggetti a regole equivalenti a quelle previste nel presente regolamento, oppure disponevano, nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che era stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

c) nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, o in qualsiasi momento successivo, avevano un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

d) hanno un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.

Ai fini del presente articolo, la protezione del credito fornita da agenzie per il credito all'esportazione non è assistita da un'esplicita controgaranzia di un'amministrazione centrale.

Articolo 203

Ammissibilità di garanzie come protezione del credito di tipo personale

Gli enti possono impiegare le garanzie personali come protezione del credito di tipo personale ammissibile.



Sottosezione 3

Tipi di derivati

Articolo 204

Tipi ammissibili di derivati su crediti

1.  Gli enti possono utilizzare come protezione del credito ammissibile i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto il profilo economico:

a) i credit default swaps;

b) i total return swaps;

c) le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) nella misura della loro copertura (funding) in contanti.

Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.

2.  Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su crediti, affinché la protezione del credito possa essere considerata ammissibile ai fini del presente capo il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.

Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.



Sezione 3

Requisiti



Sottosezione 1

Protezione del credito di tipo reale

Articolo 205

Requisiti per gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206

Gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206 sono considerati una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

a) gli accordi hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

b) l'ente è in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano in tali accordi;

c) l'ente sorveglia e controlla costantemente i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;

d) l'ente sorveglia e controlla costantemente le esposizioni rilevanti su base netta.

Articolo 206

Requisiti per accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari sono considerati come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito, se la garanzia reale fornita con tali accordi soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 207, paragrafi da 2 a 4, e purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

b) assicurano alla parte non in default il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;

c) assicurano la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra.

Articolo 207

Requisiti per le garanzie reali finanziarie

1.  Nel quadro di tutti i metodi, le garanzie reali finanziarie e l'oro si considerano come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2.  Fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia reale non sussiste una rilevante correlazione positiva. Qualora il valore della garanzia reale si riduca in maniera significativa, ciò non comporta di per sé un significativo deterioramento del merito di credito del debitore. Qualora il merito di credito del debitore diventi critico, ciò non comporta di per sé una riduzione significativa del valore della garanzia reale.

I titoli emessi dal debitore, o da altro soggetto collegato del gruppo, non sono considerati garanzie reali ammissibili. Tuttavia, le obbligazioni garantite emesse dal debitore e conformi ai termini dell'articolo 129 si considerano garanzie reali ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, purché sia rispettata la condizione di cui al primo comma.

3.  Gli enti ottemperano alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità dei contratti di garanzia reale nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.

Gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni interessate. Essi ripetono all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.

4.  Gli enti soddisfano tutti i seguenti requisiti operativi:

a) documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;

b) impiegano solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie, compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente;

c) dispongono di politiche e di prassi documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare;

d) calcolano il valore di mercato della garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato;

e) se la garanzia reale è detenuta da terzi, assumono ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore separi tale garanzia dai propri elementi patrimoniali;

f) assicurano di dedicare risorse sufficienti per l'ordinata operatività degli accordi di garanzia con le controparti dei derivati OTC e dei finanziamenti tramite titoli, misurata in termini di puntualità ed esattezza delle loro richieste di margini in uscita e di tempo di risposta alle richieste di margini in entrata;

g) dispongono di politiche di gestione delle garanzie per controllare, monitorare e riferire quanto segue:

i) i rischi ai quali li espongono gli accordi di garanzia;

ii) il rischio di concentrazione verso particolari tipi di attività utilizzate come garanzia;

iii) il riutilizzo di garanzie reali comprese le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo di garanzie reali ricevute dalle controparti;

iv) la cessione di diritti sulle garanzie reali fornite alle controparti.

5.  In aggiunta alla conformità a tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4, affinché le garanzie reali finanziarie si considerino ammissibili nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, la durata residua della protezione deve essere quanto meno altrettanto lunga della durata residua dell'esposizione.

Articolo 208

Requisiti per le garanzie immobiliari

1.  I beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili solo se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.  In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:

a) l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito, e sono prontamente registrati nella forma prescritta;

b) sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia;

c) il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.

3.  In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a) gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

b) la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito. Per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5 % dei fondi propri dell'ente, la stima dell'immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni.

Gli enti possono utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dei beni immobili e individuare i beni immobili che necessitano di una rivalutazione.

4.  Gli enti documentano chiaramente i tipi di immobili residenziali e non residenziali accettati e la connessa politica creditizia.

5.  Gli enti dispongono di procedure per accertare che il bene immobile ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

Articolo 209

Requisiti per i crediti commerciali

1.  I crediti commerciali sono considerati come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.  In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:

a) il meccanismo giuridico attraverso il quale sono fornite le garanzie ad un ente prestatore è solido ed efficace e assicura che tale ente possa vantare diritti chiari sulle garanzie reali stesse, compreso il diritto al corrispettivo di vendita delle garanzie;

b) gli enti adottano tutte le misure necessarie per ottemperare agli obblighi locali in materia di opponibilità del diritto sulla garanzia. Gli enti prestatori vantano un diritto di prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, anche se i crediti in questione possono ancora essere subordinati ai diritti di taluni creditori privilegiati previsti nelle disposizioni legislative;

c) gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni interessate;

d) gli enti documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;

e) le procedure interne dell'ente assicurano che siano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare il default del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia;

f) in caso di crisi finanziaria o di default del debitore, l'ente ha il diritto di cedere o trasferire i crediti commerciali ad altre parti senza il consenso dei debitori interessati.

3.  In materia di gestione del rischio sono rispettati i seguenti requisiti:

a) l'ente dispone di adeguate procedure per valutare il rischio di credito insito nei crediti commerciali. Queste prevedono analisi concernenti l'attività del debitore e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l'ente si basi sul debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso deve vagliare la politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l'affidabilità;

b) la differenza fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti commerciali riflette tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell'aggregato dei crediti commerciali dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell'ente oltre a quelli controllati con la metodologia generale dell'ente stesso. Gli enti mantengono un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti commerciali. Inoltre rivedono su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e degli altri obblighi giuridici;

c) i crediti commerciali dati in garanzia dal debitore sono diversificati e non indebitamente correlati con la situazione del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, gli enti tengono conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie (collateral pool) nel suo insieme;

d) gli enti non utilizzano i crediti commerciali nei confronti di soggetti connessi al debitore, includendo tra questi le filiazioni e i dipendenti, come protezione del credito ammissibile;

e) gli enti dispongono di una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti commerciali in situazioni critiche. Gli enti dispongono dei necessari strumenti per l'incasso anche quando normalmente per gli incassi si appoggiano al debitore.

Articolo 210

Requisiti per altre garanzie reali su beni materiali

Le garanzie reali su beni materiali diverse dai beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB nei casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il contratto di garanzia in base al quale la garanzia reale su beni materiali è fornita ad un ente ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate e consente all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;

b) con la sola eccezione dei diritti di prelazione di primo grado consentiti menzionati all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale sono ammissibili come garanzie reali e un ente vanta sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri prestatori;

c) gli enti verificano il valore della garanzia con frequenza ed almeno una volta all'anno. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

d) il contratto di prestito contempla una descrizione particolareggiata della garanzia e specifica in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;

e) gli enti documentano chiaramente nelle politiche e procedure interne di fido visionabili per ispezioni i tipi di garanzie reali su beni materiali accettate dall'ente e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione;

f) le politiche di credito dell'ente riguardo alla struttura dell'operazione prevedono quanto segue:

i) congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione;

ii) la capacità di liquidare prontamente la garanzia;

iii) la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato;

iv) la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti);

v) la volatilità o una variabile proxy della volatilità del valore della garanzia;

g) in sede di valutazione e rivalutazione gli enti tengono pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia, prestando particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data;

h) gli enti hanno il diritto di ispezionare fisicamente la garanzia. Essi dispongono di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;

i) il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorarlo.

Articolo 211

Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali

Gli enti trattano le esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing purché siano rispettati i requisiti seguenti:

a) sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 208 o 210, a seconda del caso, per il riconoscimento come garanzia ammissibile del tipo di bene dato in leasing;

b) il locatore pone in atto una sana gestione del rischio riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua ubicazione, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;

c) il locatore ha il diritto di proprietà sul bene ed è in grado di far valere tempestivamente tale diritto;

d) qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello delle LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non è talmente ampio da indurre a sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.

Articolo 212

Requisiti per altri tipi di protezione del credito di tipo reale

1.  I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 232, paragrafo 1, se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) il diritto o credito del debitore verso l'ente terzo è esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell'ente prestatore e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate ed è incondizionata e irrevocabile;

b) l'ente terzo deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno;

c) a seguito della notifica l'ente terzo è in grado di effettuare pagamenti solo all'ente prestatore o ad altre parti con il consenso del predetto ente.

2.  Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore si considerano garanzie reali ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la polizza di assicurazione vita è esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente prestatore;

b) la società che fornisce l'assicurazione vita riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e, in conseguenza di tale notifica, non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il preventivo consenso dell'ente prestatore;

c) l'ente prestatore ha il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di default del debitore;

d) l'ente prestatore è informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del possessore di quest'ultima;

e) la protezione del credito è fornita per tutta la durata del prestito. Ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente garantisce che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente fino al termine del contratto di credito;

f) la garanzia o la cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito;

g) il valore di riscatto è dichiarato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita e non è riducibile;

h) il valore di riscatto è pagato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita tempestivamente su richiesta;

i) il valore di riscatto non può essere richiesto senza il preventivo consenso dell'ente;

j) l'impresa che fornisce l'assicurazione vita è soggetta alla direttiva 2009/138/CE o è soggetta alla vigilanza di un'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.



Sottosezione 2

Protezione del credito di tipo personale e credit linked notes

Articolo 213

Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti

1.  Fermo restando l'articolo 214, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la protezione del credito è diretta;

b) l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;

c) il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore che:

i) consentirebbe al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la protezione,

ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,

iii) eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o quando il contratto di leasing è scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell'articolo 134, paragrafo 7, e dell'articolo 166, paragrafo 4;

iv) consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;

d) il contratti di protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

2.  L'ente dimostra all'autorità competente di aver posto in atto sistemi per gestire la potenziale concentrazione di rischio derivante dall'uso di garanzie personali e derivati su crediti. L'ente è in grado di dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che la sua strategia per quanto riguarda l'uso di derivati su crediti e garanzie personali interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo.

3.  L'ente ottempera alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità della protezione del credito di tipo personale nel sistema giurisdizionale applicabile al suo diritto sulla protezione ed adotta tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.

L'ente effettua un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità della protezione del credito di tipo personale in tutte le giurisdizioni interessate. Esso ripete all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.

Articolo 214

Controgaranzie di governi e di altri soggetti pubblici

1.  Gli enti possono trattare le esposizioni di cui al paragrafo 2 come esposizioni protette da una garanzia personale fornita dai soggetti elencati in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;

b) la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali all'articolo 213 e all'articolo 215, paragrafo 1, con l'eccezione che la controgaranzia può non riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;

c) la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta del soggetto in questione.

2.  Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla controgaranzia di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a) amministrazioni centrali o banche centrali;

b) amministrazioni regionali o autorità locali;

c) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;

d) banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % nel quadro o in forza dell'articolo 117, paragrafo 2, e dell'articolo 118, rispettivamente;

e) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2.

3.  Gli enti applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia dei soggetti elencati al paragrafo 2, se la controgaranzia dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da uno di tali soggetti e se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

Articolo 215

Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali

1.  Le garanzie personali si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) in caso di default o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.

Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma della presente lettera devono solo essere rispettati entro un termine generale di ventiquattro mesi;

b) la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;

c) è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i) la garanzia personale copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito;

ii) quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura.

2.  Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dai soggetti elencati nell'articolo 214, paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

i) corrisponde ad una stima attendibile dell'importo delle perdite che l'ente stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;

ii) è proporzionale alla copertura della garanzia personale;

b) l'ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento.

Articolo 216

Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti

1.  I derivati su crediti si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti includono:

i) il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante in essere all'epoca del mancato pagamento, con un periodo di tolleranza pari a quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore,

ii) il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,

iii) la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e che si configuri come evento all'origine di perdite su crediti;

b) per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante:

i) gli enti dispongono di un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile;

ii) è chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;

c) se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa stabiliscono che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;

d) sono chiaramente identificate le parti cui spetta accertare se si sia determinato un evento creditizio;

e) l'accertamento dell'evento creditizio non compete esclusivamente al fornitore della protezione;

f) l'acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.

Quando gli eventi creditizi non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto all'articolo 233, paragrafo 2.

2.  Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio ha rango pari (pari passu) o subordinato (junior) rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;

b) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscono al medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.

Articolo 217

Requisiti per ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3

1.  Per essere ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti soddisfa le seguenti condizioni:

a) l'obbligazione sottostante è una delle seguenti esposizioni:

i) un'esposizione verso imprese di cui all'articolo 147, escluse le imprese di assicurazione e riassicurazione;

ii) un'esposizione verso un'amministrazione regionale, un'autorità locale o un organismo del settore pubblico che non è trattata al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali conformemente all'articolo 147;

iii) un'esposizione verso una PMI, classificata come esposizione al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 5;

b) i debitori sottostanti non appartengono allo stesso gruppo del fornitore della protezione;

c) l'esposizione è coperta da uno degli strumenti seguenti:

i) derivati su crediti single-name non assistiti da garanzia reale o garanzie single-name,

ii) derivati su crediti relativi a panieri del tipo first-to-default,

iii) derivati su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default,

d) la protezione del credito soddisfa i requisiti di cui agli articoli 213, 215 e 216, a seconda del caso;

e) il fattore di ponderazione del rischio che è associato all'esposizione prima dell'applicazione del trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, non tiene conto in alcun aspetto della protezione del credito;

f) un ente ha il diritto e la prospettiva di ottenere un pagamento dal fornitore della protezione del credito senza dover adottare azioni legali per costringere la controparte al pagamento. Nella misura del possibile, un ente adotta i necessari provvedimenti per accertarsi che il fornitore della protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verifichi un evento creditizio;

g) la protezione del credito acquistata assorbe tutte le perdite creditizie manifestatesi sull'esposizione coperta che si verifichino per via degli eventi creditizi delineati nel contratto;

h) se la struttura dei pagamenti della protezione del credito prevede il regolamento mediante consegna fisica, vi è certezza giuridica in merito alla consegnabilità del prestito, dell'obbligazione o della passività potenziale;

i) se un ente intende consegnare un'obbligazione diversa dall'esposizione sottostante, assicura che l'obbligazione consegnabile sia sufficientemente liquida in modo che l'ente abbia la possibilità di acquistarla e consegnarla conformemente al contratto;

j) i termini e le condizioni relativi agli accordi di protezione del credito sono confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore della protezione del credito sia dall'ente;

k) gli enti dispongono di una procedura atta a individuare una correlazione eccessiva tra il merito di credito del fornitore della protezione e il debitore dell'esposizione sottostante dovuta al fatto che le loro performance dipendono da fattori comuni al di là del fattore di rischio sistemico;

l) nel caso della protezione a fronte del rischio di diluizione, il venditore di crediti commerciali acquistati non appartiene allo stesso gruppo del fornitore della protezione.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3 all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto iii), la protezione ottenuta è considerata ammissibile nell'ambito del trattamento in questione solo se è stata ottenuta anche una protezione che copre il rischio relativo ai precedenti (n-1) th default o se (n-1) delle attività del paniere sono già state dichiarate in stato di default. In questo caso gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.



Sezione 4

Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito



Sottosezione 1

Protezione del credito di tipo reale

Articolo 218

Credit linked notes

Gli investimenti in credit linked notes emesse dall'ente prestatore possono essere trattati come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale secondo quanto disposto dalla presente sottosezione, a condizione che il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale. Al fine di stabilire se il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale, l'ente può ritenere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 194, paragrafo 6, lettera c).

Articolo 219

Compensazione in bilancio

I crediti e i depositi presso l'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale per i prestiti e i depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio che sono denominati nella stessa valuta.

Articolo 220

Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per accordi quadro di compensazione

1.  Quando gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo quadro di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari, calcolano le rettifiche per volatilità da applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche basate su stime interne, come indicato agli articoli da 223 a 226 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

L'uso del metodo basato sulle stime interne è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi requisiti previsti per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

2.  Ai fini del calcolo di E*, gli enti:

a) calcolano la posizione netta in ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):

i) il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;

ii) il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;

b) calcolano la posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo quadro di compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):

i) la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo;

ii) la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo;

c) applicano la rettifica per volatilità appropriata per un dato gruppo di titoli o una posizione in contante al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo;

d) applicano la rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo quadro di compensazione.

3.  Gli enti calcolano E* conformemente alla formula seguente:

image

dove:

Ei

=

il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB;

Ci

=

il valore dei titoli di ciascun gruppo o delle merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna esposizione i;

image

=

la posizione netta (positiva o negativa) in un dato gruppo di titoli j;

image

=

la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata in applicazione del paragrafo 2, lettera b);

image

=

la rettifica per volatilità appropriata per un determinato gruppo di titoli j;

image

=

la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k.

4.  Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi quadro di compensazione, gli enti usano E* quale calcolata in applicazione del paragrafo 3 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione ai fini dell'articolo 113 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.

5.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, per «gruppo di titoli» si intendono i titoli che sono emessi dallo stesso soggetto, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati agli articoli 224 e 225, a seconda dei casi.

Articolo 221

Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione

1.  Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, in alternativa all'uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) derivante dall'applicazione di un accordo quadro di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati, gli enti possono utilizzare un metodo basato su modelli interni che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo quadro di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati.

2.  Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare i loro modelli interni per i finanziamenti con margini se tali finanziamenti sono coperti da un accordo quadro bilaterale di compensazione che soddisfa i requisiti di cui al capo 6, sezione 7.

3.  Un ente può optare per il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata fra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tuttavia se un ente decide di utilizzare il metodo dei modelli interni, lo applica all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o quello delle rettifiche basate su stime interne di cui all'articolo 220.

Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione per un modello interno per la misurazione del rischio ai termini del titolo IV, capo 5, possono utilizzare il metodo dei modelli interni. Gli enti che non hanno ottenuto tale autorizzazione possono comunque presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione per poter utilizzare il metodo dei modelli interni ai fini del presente articolo.

4.  Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni solo a condizione che si siano accertate che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo quadro di compensazione utilizzato dall'ente sia concettualmente solido e sia applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:

a) il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni è strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell'ente e serve come base per la comunicazione delle esposizioni all'alta dirigenza dell'ente stesso;

b) l'ente ha un'unità di controllo del rischio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i) è indipendente dalle unità operative e riferisce direttamente all'alta dirigenza;

ii) è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio dell'ente;

iii) elabora ed analizza giornalmente rapporti sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti in materia di posizioni;

c) i rapporti giornalieri elaborati dall'unità di controllo del rischio sono verificati da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell'esposizione complessiva al rischio;

d) l'ente ha un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità di controllo del rischio;

e) l'ente ha stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento globale del sistema di misurazione dei rischi;

f) i modelli dell'ente hanno dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;

g) l'ente attua con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove sono verificati dall'alta dirigenza e influiscono sulle politiche ed i limiti che essa impone;

h) nell'ambito del suo processo regolare di audit interno, l'ente conduce una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;

i) l'ente conduce una verifica del proprio sistema di gestione del rischio quanto meno con frequenza annuale;

j) il modello interno soddisfa i requisiti di cui all'articolo 292, paragrafi 8 e 9 e all'articolo 294.

5.  Il modello interno di un ente per la misurazione del rischio comprende un numero sufficiente di fattori di rischio, in modo da cogliere tutti i rischi di prezzo significativi.

Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di classi di rischio e tra classi di rischio se il sistema da loro applicato per misurare le correlazioni è solido e è attuato con correttezza.

6.  Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni calcolano E* conformemente alla formula seguente:

image

dove:

Ei

=

il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB;

Ci

=

il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni i.

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.

7.  Il calcolo della variazione potenziale di valore di cui al paragrafo 6 è soggetto ai seguenti requisiti:

a) è effettuato quanto meno giornalmente;

b) è basato su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;

c) è basato su un periodo di liquidazione equivalente a cinque giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a dieci giorni;

d) è basato su un periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;

e) i dati utilizzati nel calcolo sono aggiornati ogni tre mesi.

Quando un ente ha un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, un finanziamento con margini o un'operazione analoga o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi, in combinato disposto con l'articolo 285, paragrafo 5.

8.  Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi quadro di compensazione, gli enti usano E* quale calcolata in applicazione del paragrafo 6 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione ai fini dell'articolo 113 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.

9.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) che cosa si intende per portafoglio non rilevante ai fini del paragrafo 3;

b) i criteri per determinare se un modello interno sia solido e sia applicato con correttezza ai fini dei paragrafi 4 e 5 e degli accordi quadro di compensazione.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 222

Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.  Gli enti possono utilizzare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie solo se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato. Un ente non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, tranne ai fini dell'articolo 148, paragrafo 1, e dell'articolo 150, paragrafo 1. Gli enti non utilizzano questa eccezione in maniera selettiva allo scopo di ridurre i requisiti di fondi propri o a fini di arbitraggio regolamentare.

2.  In base al metodo semplificato, gli enti assegnano alle garanzie reali finanziarie ammissibili un valore pari al valore di mercato quale determinato conformemente all'articolo 207, paragrafo 4, lettera d).

3.  Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2 qualora l'ente prestatore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del valore dell'elemento e non al valore dell'esposizione indicato nell'articolo 111, paragrafo 1.

Il fattore di ponderazione del rischio relativo alla parte assistita da garanzia reale non può essere inferiore al 20 %, ad eccezione dei casi previsti ai paragrafi da 4 a 6. Gli enti applicano alla parte residua del valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio che attribuirebbero ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza del capo 2.

4.  Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % alla parte dell'esposizione assistita da garanzia reale e derivante da operazioni di vendita con patto di riacquisto e da operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito conformi ai criteri enumerati all'articolo 227. Se la controparte in tale operazione non è un operatore primario di mercato, gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.

5.  Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni determinati in forza del capo 6 per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato II e soggetti ad una valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato, garantite da contante o da strumenti assimilati, quando non vi siano disallineamenti di valuta.

Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 10 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2.

6.  Per le operazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:

a) la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile;

b) la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 114 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20 %.

7.  Ai fini dei paragrafi 5 e 6, la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:

a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione dell'articolo 115;

b) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base all'articolo 117, paragrafo 2;

c) i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.

d) i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4.

Articolo 223

Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.  Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'uso del metodo integrale, gli enti applicano rettifiche per volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto agli articoli da 224 a 227, per tenere conto della volatilità dei prezzi.

Quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, gli enti aggiungono una rettifica per la volatilità delle valute alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito agli articoli da 224 a 227.

Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza del capo 6, gli enti applicano una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, gli enti applicano un'unica rettifica per volatilità.

2.  Gli enti calcolano il valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:

image

dove:

C

=

il valore della garanzia reale;

HC

=

la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227;

Hfx

=

la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227.

Gli enti utilizzano la formula di cui al presente paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi quadro di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli articoli 220 e 221.

3.  Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (EVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:

image

dove:

E

=

il valore dell'esposizione quale sarebbe determinato in applicazione del capo 2 o 3, a seconda dei casi, se l'esposizione non fosse garantita;

HE

=

la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227.

Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti calcolano EVA come segue:

image

.

4.  Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue:

a) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 1;

b) gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo IRB calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati nell'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, utilizzando un fattore di conversione del 100 % anziché i fattori di conversione o le percentuali indicati in detti paragrafi.

5.  Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*), tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, come segue:

image

dove:

EVA

=

il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, calcolato nel paragrafo 3;

CVAM

=

CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5;

6.  Gli enti possono calcolare le rettifiche per volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza di cui all'articolo 224 o il metodo basato sulle stime interne di cui all'articolo 225.

Un ente può optare per il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o per il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne indipendentemente dalla scelta operata tra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

Tuttavia, gli enti che decidano di impiegare il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne lo applicano all'intera gamma di strumenti, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali possono utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità.

7.  Se la garanzia reale consiste in una serie di elementi ammissibili, gli enti calcolano la rettifica per volatilità (H) come segue:

image

dove:

ai

=

la proporzione del valore di un elemento ammissibile i nel valore totale della garanzia;

Hi

=

la rettifica per volatilità applicabile all'elemento ammissibile i.

Articolo 224

Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.  Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, ipotizzando una rivalutazione giornaliera.

RETTIFICHE PER VOLATILITÀ



Tabella 1

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito

Durata residua

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b)

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d)

Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h)

 

 

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

1

≤ 1 anno

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

 

> 1 ≤ 5 anni

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

 

> 5 anni

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

22,628

16

11,313

2-3

≤ 1 anno

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

 

> 1 ≤ 5anni

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

 

> 5 anni

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

33,942

24

16,970

4

≤ 1 anno

21,213

15

10,607

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

> 1 ≤ 5 anni

21,213

15

10,607

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

> 5 anni

21,213

15

10,607

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



Tabella 2

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b) con valutazioni del merito di credito a breve termine

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d) con valutazioni del merito di credito a breve termine

Rettifiche per volatilità per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h)

 

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

2-3

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828



Tabella 3

Altri tipi di garanzie o di esposizioni

 

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili

21,213

15

10,607

Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute

35,355

25

17,678

Contante

0

0

0

Oro

21,213

15

10,607



Tabella 4

Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

11,314

8

5,657

2.  Il calcolo delle rettifiche per volatilità conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

a) per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a venti giorni lavorativi;

b) per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a cinque giorni lavorativi;

c) per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a dieci giorni lavorativi.

Quando un ente ha un'operazione o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi.

3.  Nelle tabelle da 1 a 4 di cui al paragrafo 1 e nei paragrafi da 4 a 6, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale l'ABE associa la valutazione del merito di credito in applicazione del capo 2.

Ai fini della determinazione della classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l'articolo 197, paragrafo 7.

4.  Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in una borsa valori riconosciuta e non inclusi nei principali indici.

5.  Per le quote di OIC ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell'operazione di cui al paragrafo 2, alle attività nelle quali il fondo ha investito.

Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.

6.  Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 197, paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.

Articolo 225

Stime interne delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.  Le autorità competenti autorizzano gli enti ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni purché tali enti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità non possono tornare ad utilizzare altri metodi, salvo per validi motivi debitamente comprovati e subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti.

Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI pari o superiore a investment grade (qualità elevata), gli enti possono calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli.

Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI inferiore a investment grade e per altre garanzie ammissibili, gli enti calcolano le rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento.

Gli enti che impiegano il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale o tassi di cambio.

Nel definire le relative categorie gli enti considerano la tipologia dell'emittente del titolo, la valutazione esterna del merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei titoli inclusi dall'ente nella categoria specifica.

2.  Il calcolo delle rettifiche per volatilità è soggetto a tutti i seguenti criteri:

a) gli enti basano il calcolo su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;

b) gli enti basano il calcolo sui seguenti periodi di liquidazione:

i) venti giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite;

ii) cinque giorni lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;

iii) dieci giorni lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari;

c) gli enti possono impiegare rettifiche per volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi, aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di liquidazione di cui alla lettera b) per il tipo di operazione in questione, usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la formula seguente:

image

dove:

TM

=

il periodo di liquidazione rilevante;

HM

=

la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TM;

HN

=

la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TN;

d) gli enti tengono conto della illiquidità delle attività di minore qualità creditizia. Correggono il periodo di liquidazione verso l'alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale. Tali casi sono studiati tramite prove di stress;

e) il periodo storico di osservazione usato dagli enti per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un anno. Per gli enti che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno almeno. Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti di calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;

f) gli enti aggiornano le loro serie di dati e calcolano le rettifiche per volatilità almeno una volta ogni tre mesi. Essi ne verificano inoltre l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali.

3.  La stima delle rettifiche per volatilità soddisfa tutti i seguenti criteri qualitativi:

a) un ente impiega le stime della volatilità nel processo giornaliero di gestione del rischio dell'ente, anche in relazione ai limiti interni di esposizione;

b) se il periodo di liquidazione impiegato dall'ente nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di quello previsto nella presente sezione per il tipo di operazione in questione, tale ente maggiora le sue rettifiche per volatilità utilizzando la formula della radice quadrata del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, lettera c);

c) gli enti dispongono di solide procedure di sorveglianza, intese ad assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio;

d) nell'ambito del processo di audit interno dell'ente è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema globale di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel processo di gestione del rischio dell'ente ha luogo con cadenza minima annuale. Essa riguarda quanto meno i seguenti aspetti:

i) l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio;

ii) la validazione di ogni modifica rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità;

iii) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per il sistema di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro indipendenza;

iv) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.

Articolo 226

Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

Le rettifiche per volatilità di cui all'articolo 224 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Analogamente, quando un ente utilizza le proprie stime interne delle rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 225, le calcola in primo luogo sulla base della rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

image

dove:

H

=

la rettifica per volatilità applicabile,

HM

=

la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera,

NR

=

il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni,

TM

=

il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.

Articolo 227

Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.  Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità a norma dell'articolo 224 o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma dell'articolo 225 e quando le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a h), sono soddisfatte, gli enti possono non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza degli articoli da 224 a 226 e applicare invece una rettifica per volatilità dello 0 %. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.

2.  Gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'esposizione e la garanzia reale sono entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi dell'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del capo 2;

b) l'esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta;

c) la durata dell'operazione non supera un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a valutazione in base ai prezzi di mercato e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;

d) il lasso di tempo tra l'ultima valutazione in base ai prezzi di mercato precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non supera i quattro giorni lavorativi;

e) l'operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni;

f) la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione;

g) l'operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti in default;

h) la controparte è considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti.

3.  La categoria «operatori primari di mercato» di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende i seguenti soggetti:

a) i soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2;

b) enti;

c) altre imprese finanziarieai sensi dell'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE, alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % in base al metodo standardizzato o che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente dall'ente;

d) gli OIC regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;

e) i fondi pensione regolamentati;

f) gli organismi di compensazione riconosciuti.

Articolo 228

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.  Nell'ambito del metodo standardizzato, gli enti utilizzano E* quale calcolata a norma dell'articolo 223, paragrafo 5 come il valore dell'esposizione ai fini dell'articolo 113. Nel caso degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I, gli enti utilizzano E* come il valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell'articolo 113, paragrafo 1, per giungere al valore dell'esposizione.

2.  Nell'ambito del metodo IRB, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD *) come LGD ai fini del capo 3. Gli enti calcolano la LGD* come segue:

image

dove:

LGD

=

la LGD applicabile all'esposizione a norma del capo 3, qualora l'esposizione non fosse assistita da garanzie reali,

E

=

il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 223, paragrafo 3,

E*

=

il valore dell'esposizione corretto integralmente conformemente all'articolo 223, paragrafo 5.

Articolo 229

Principi di valutazione per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB

1.  Per le garanzie immobiliari, la garanzia è stimata da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato. L'ente chiede al perito indipendente di documentare il valore di mercato in modo chiaro e trasparente.

Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il bene immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario. Gli enti chiedono al perito indipendente di non tenere conto di elementi speculativi nella determinazione del valore del credito ipotecario e di documentare tale valore in modo chiaro e trasparente.

Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui all'articolo 208, paragrafo 3, e di eventuali diritti di prelazione sul bene immobile.

2.  Per i crediti commerciali, il valore è l'ammontare esigibile.

3.  Gli enti valutano le garanzie reali su beni materiali diverse dagli immobili al valore di mercato. Ai fini del presente articolo, il valore di mercato è l'importo stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.

Articolo 230

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB

1.  Gli enti utilizzano la LGD* calcolata conformemente al presente paragrafo e al paragrafo 2 come LGD ai fini del capo 3.

Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale (C) e il valore dell'esposizione (E) è inferiore al livello minimo di copertura prescritto (C*) di cui alla tabella 5, la LGD* è pari alla LGD prevista al capo 3 per le esposizioni non garantite verso la controparte. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.

Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione supera un secondo — più elevato — livello soglia C** di cui alla tabella 5, la LGD* è determinata conformemente alla tabella 5.

Quando il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l'esposizione nel suo complesso, gli enti scompongono l'esposizione in due parti: la parte per la quale il prescritto livello di copertura C** è assicurato e la parte residua.

2.  La LGD* applicabile e i livelli di copertura prescritti per le parti garantite delle esposizioni sono riportati nella tabella 5 di cui al presente paragrafo.



Tabella 5

LGD minima per la parte garantita delle esposizioni

 

LGD* per esposizioni di primo rango (senior)

LGD* per esposizioni subordinate

Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C*

Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C**

Crediti commerciali

35 %

65 %

0 %

125 %

Immobili residenziali/immobili non residenziali

35 %

65 %

30 %

140 %

Altre garanzie reali

40 %

70 %

30 %

140 %

3.  In alternativa al trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l'articolo 124, paragrafo 2, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % alla parte dell'esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 126, paragrafo 2, lettera d), pienamente garantita da immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 199, paragrafo 3 o 4.

Articolo 231

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di aggregati di garanzie miste

1.  Gli enti calcolano il valore della LGD* da utilizzare come LGD ai fini del capo 3 conformemente ai paragrafi 2 e 3 se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) gli enti impiegano il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese;

b) un'esposizione è coperta sia da garanzie reali finanziarie sia da altre garanzie reali ammissibili.

2.  Gli enti sono tenuti a frazionare il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, ottenutoapplicando la rettifica per volatilità di cui all'articolo 223, paragrafo 5, in parti tali da ottenere una parte coperta da garanzia reale finanziaria ammissibile, una parte coperta da crediti commerciali, una parte coperta da immobili non residenziali o residenziali, una parte coperta da altre garanzie reali ammissibili e una parte non garantita, se del caso.

3.  Gli enti calcolano la LGD* di ciascuna parte dell'esposizione ottenuta a norma del paragrafo 2 separatamente, conformemente alle disposizioni pertinenti del presente capo.

Articolo 232

Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

1.  Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 1, i depositi presso enti terzi possono essere trattati come una garanzia dell'ente terzo.

2.  Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 2, gli enti sottopongono la quota dell'esposizione garantita dal valore di riscatto corrente delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore al seguente trattamento:

a) quando l'esposizione è soggetta al metodo standardizzato, è ponderata per il rischio utilizzando i fattori specificati al paragrafo 3;

b) quando l'esposizione è soggetta al metodo IRB ma non alle stime interne delle LGD dell'ente, riceve una LGD del 40 %.

In caso di disallineamenti di valuta, gli enti riducono il valore di riscatto corrente conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, e il valore di protezione del credito corrisponde al valore di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita.

3.  Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli enti attribuiscono i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un'esposizione di primo rango (senior) non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita:

a) un fattore di ponderazione del rischio del 20 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;

b) un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;

c) un fattore di ponderazione del rischio del 70 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;

d) un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.

4.  Gli enti possono trattare gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 200, lettera c), come garanzia dell'ente emittente. Il valore della protezione del credito ammissibile è il seguente:

a) quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;

b) quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 197, paragrafo 4.



Sottosezione 2

Protezione del credito di tipo personale

Articolo 233

Valutazione

1.  Ai fini del calcolo degli effetti della protezione del credito di tipo personale conformemente alla presente sottosezione, il valore della protezione del credito di tipo personale (G) è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di default o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati.

2.  Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti, si applica quanto segue:

a) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, gli enti riducono del 40 % il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del paragrafo 1;

b) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60 % del valore dell'esposizione.

3.  Quando la protezione del credito di tipo personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, gli enti riducono il valore di protezione del credito mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità secondo la formula seguente:

image

dove:

G*

=

l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio,

G

=

l'importo nominale della protezione del credito,

Hfx

=

la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante determinata conformemente al paragrafo 4.

In assenza di disallineamento di valuta Hfx è pari a zero.

4.  Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di dieci giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e possono calcolarle in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 224 e 225. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 226.

Articolo 234

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in segmenti

Quando un ente trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui al capo 5. Gli enti possono considerare che le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni che coprono leprime perdite non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.

Articolo 235

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla formula seguente:

image

dove:

E

=

il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 111; a tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 1;

GA

=

l'importo della protezione contro il rischio di credito quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3 (G*), ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5;

r

=

il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2;

g

=

il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.

2.  Quando l'importo garantito (GA) è inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango (seniority).

3.  Gli enti possono estendere il trattamento di cui all'articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o alle parti di esposizioni assistite da garanzia dell'amministrazione centrale o della banca centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta nazionale del debitore e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

Articolo 236

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB

1.  Per la quota garantita del valore dell'esposizione (E), basata sul valore corretto della protezione del credito GA, la PD, ai fini del capo 3, sezione 4, può essere la PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata. Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti debbono applicare ai fini del capo 3, sezione 4 può essere quella associata a crediti di primo rango (senior).

2.  Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E) la PD è quella del debitore e la LGD è quella dell'esposizione sottostante.

3.  Ai fini del presente articolo, GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione dell'articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5. E è il valore dell'esposizione determimato conformemente al capo 3, sezione 5. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.



Sezione 5

Disallineamenti di durata

Articolo 237

Disallineamento di durata

1.  Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si ha disallineamento di durata quando la durata residua della protezione del credito è più breve di quella dell'esposizione protetta. La protezione del credito con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella dell'esposizione sottostante non è considerata ammissibile.

2.  In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è considerata ammissibile se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

a) la sua durata originaria è inferiore a un anno;

b) l'esposizione è un'esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di un giorno anziché di un anno per il valore della durata (M) di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Articolo 238

Durata della protezione del credito

1.  Fatto salvo il limite massimo di cinque anni, la scadenza effettiva dell'attività sottostante è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. Fermo restando il paragrafo 2, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.

2.  Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del venditore della protezione, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano l'ente ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti l'ente può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.

3.  Se è possibile che il derivato su crediti si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi del default sull'obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento, gli enti deducono il periodo di tolleranza dalla durata della protezione.

Articolo 239

Valutazione della protezione

1.  Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non è considerata protezione del credito di tipo reale ammissibile.

2.  Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:

image

dove:

CVA

=

il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale specificato all'articolo 223, paragrafo 2, o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;

t

=

il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore;

T

=

il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore;

t*

=

0,25.

Gli enti utilizzano il CVAM corrispondente al CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui all'articolo 223, paragrafo 5.

3.  Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo personale, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:

image

dove:

GA

=

G* corretto per eventuali disallineamenti di durata;

G*

=

l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;

t

=

il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore;

T

=

il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore;

t*

=

0,25.

Gli enti utilizzano GA come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 233 a 236.



Sezione 6

Tecniche di attenuazione del rischio di credito per una pluralità di esposizioni

Articolo 240

Derivati su crediti di tipo first-to-default

Quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di esposizioni alla condizione che il primo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, dell'importo delle perdite attese per l'esposizione che, in mancanza della protezione del credito, produrrebbe l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio più basso secondo quanto previsto nel presente capo:

a) per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è quello calcolato nel quadro del metodo standardizzato;

b) per gli enti che utilizzano il metodo IRB, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è la somma dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato nel quadro del metodo IRB più 12,5 volte l'importo delle perdite attese.

Il trattamento di cui al presente articolo si applica soltanto nel caso in cui il valore dell'esposizione sia inferiore o pari al valore della protezione del credito.

Articolo 241

Derivati su crediti di tipo «Nth-to-default»

Qualora sia l'n-esimo caso di default tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'ente che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una protezione anche per i default da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 default. In tali casi, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione che, in assenza della protezione del credito, produrrebbe l'n-esimo importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso conformemente al presente capo. Gli enti calcolano l'importo n-esimo più basso come indicato nell'articolo 240, lettere a) e b).

Il trattamento di cui al presente articolo si applica soltanto nel caso in cui il valore dell'esposizione sia inferiore o pari al valore della protezione del credito.

Tutte le esposizioni nel paniere soddisfano i requisiti di cui all'articolo 204, paragrafo 2, e all'articolo 216, paragrafo 1, lettera d).

▼M5



CAPO 5

Cartolarizzazioni



Sezione 1

Definizioni e criteri per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate

Articolo 242

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) «opzione clean-up call», un’opzione contrattuale che consente al cedente di richiamare le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni cartolarizzate siano state rimborsate, riacquistando le esposizioni sottostanti che rimangono nel portafoglio, per le cartolarizzazioni tradizionali, o ponendo fine alla protezione del credito, per le cartolarizzazioni sintetiche, in entrambi i casi una volta che l’importo delle esposizioni in essere raggiunge o scende al di sotto di un determinato livello predefinito;

2) «strip dei soli interessi a supporto del credito», un’attività in bilancio che rappresenta una valutazione dei flussi di cassa connessi con il reddito futuro atteso e che è un segmento subordinato nella cartolarizzazione;

3) «linea di liquidità», una linea di liquidità ai sensi dell’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2017/2402;

4) «posizione priva di rating», una posizione verso la cartolarizzazione per la quale non esiste un’idonea valutazione del credito conformemente alla sezione 4;

5) «posizione provvista di rating», una posizione verso la cartolarizzazione per la quale esiste un’idonea valutazione del credito conformemente alla sezione 4;

6) «posizione verso la cartolarizzazione senior», una posizione sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull’insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo e a prescindere da eventuali differenze di durata con uno o più altri segmenti senior con cui tale posizione ripartisce le perdite su base pro rata;

7) «portafoglio IRB», un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l’ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per tutte queste esposizioni;

8) «portafoglio misto», un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l’ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per alcune delle esposizioni, ma non per tutte;

9) «eccesso di garanzia», qualsiasi forma di supporto del credito in virtù della quale le esposizioni sottostanti abbiano un valore superiore al valore delle posizioni verso la cartolarizzazione;

10) «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata» o «STS», una cartolarizzazione che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;

11) «programma di emissione di commercial paper garantiti da attività» o «programma ABCP», un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o un programma ABCP ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/2402;

12) «operazione su commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper transaction) o «operazione ABCP», un’operazione su commercial paper garantiti da attività o un’operazione ABCP ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/2402;

13) «cartolarizzazione tradizionale», una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/2402;

14) «cartolarizzazione sintetica», una cartolarizzazione sintetica ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/2402;

15) «esposizione rotativa», un’esposizione rotativa ai sensi dell’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) 2017/2402;

16) «clausola di rimborso anticipato», una clausola di rimborso anticipato ai sensi dell’articolo 2, punto 17 del regolamento (UE) 2017/2402;

17) «segmento prime perdite» (segmento first loss), un segmento prime perdite ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2017/2402;

18) «posizione verso la cartolarizzazione mezzanine», una posizione verso la cartolarizzazione che è subordinata alla posizione verso la cartolarizzazione senior e ha un rango più senior del segmento prime perdite, ed è soggetta a un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250  % e superiore al 25 % conformemente alla sezione 3, sottosezioni 2 e 3;

19) «soggetto di promozione»: un’impresa o un soggetto istituti dall’amministrazione centrale, regionale o locale di uno Stato membro, che concedono prestiti agevolati o garanzie agevolate il cui obiettivo primario non è realizzare profitti o massimizzare la propria quota di mercato, bensì promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell’amministrazione costitutrice, a condizione che, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, questa abbia l’obbligo di proteggere la base economica dell’impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che almeno il 90 % del capitale o del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che il soggetto concede sia direttamente o indirettamente garantito dall’amministrazione centrale, regionale o locale dello Stato membro.

Articolo 243

Criteri per le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

1.  Le posizioni in un programma o in un’operazione ABCP ammissibili come posizioni in una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a) le esposizioni sottostanti soddisfano, nel momento in cui sono state incluse nel programma ABCP, a conoscenza del cedente o del prestatore originario, le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 75 % su base individuale per le esposizioni al dettaglio o del 100 % per tutte le altre esposizioni; e

b) il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore a livello del programma ABCP non supera il 2 % del valore aggregato di tutte le esposizioni nel programma ABCP nel momento in cui le esposizioni sono state aggiunte al programma ABCP. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing verso un gruppo di clienti connessi, a conoscenza del promotore, sono considerati esposizioni verso un unico debitore.

Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera b), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione. Ai fini del presente comma, solo la quota dei crediti commerciali al netto di qualsiasi sconto sul prezzo d’acquisto e dell’eccesso di garanzia è utilizzata per stabilire se i crediti siano integralmente coperti e se sia rispettato il limite di concentrazione.

Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma, lettera b), non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell’articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l’esposizione a un importo predefinito.

In deroga alla lettera a) del primo comma, se un ente applica l’articolo 248, paragrafo 3, o se gli è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna conformemente all’articolo 265, il fattore di ponderazione del rischio che l’ente assegnerebbe a una linea di liquidità a copertura integrale degli ABCP emessi dal programma è pari o inferiore al 100 %.

2.  Le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da un programma o da un’operazione ABCP ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a) al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore nel portafoglio non supera il 2 % dei valori aggregati delle esposizioni in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing a favore di un gruppo di clienti connessi sono considerati esposizioni verso un unico debitore.

Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma della presente lettera non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell’articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l’esposizione a un importo predefinito;

b) al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, le esposizioni sottostanti soddisfano le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore:

i) al 40 % della media ponderata del valore delle esposizioni per il portafoglio, quando le esposizioni sono prestiti garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 1, lettera e);

ii) al 50 % della singola esposizione se l’esposizione è un prestito garantito da un’ipoteca su un immobile non residenziale;

iii) al 75 % della singola esposizione se l’esposizione è un’esposizione al dettaglio;

iv) al 100 % delle singola esposizione per tutte le altre esposizioni;

c) se si applicano i punti i) e ii) della lettera b), i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su una determinata attività sono inclusi nella cartolarizzazione solo se vi sono inclusi anche tutti i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango superiore sulla stessa attività;

d) se si applica la lettera b), punto i), del presente paragrafo, nessun prestito del portafoglio di esposizioni sottostanti ha un indice di copertura del finanziamento superiore al 100 %, al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, misurato conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all’articolo 229, paragrafo 1.



Sezione 2

Riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio

Articolo 244

Cartolarizzazione tradizionale

1.  L’ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) un rischio di credito significativo associato alle esposizioni sottostanti è stato trasferito a terzi;

b) l’ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

2.  Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:

a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b) l’ente cedente non detiene più del 20 % del valore dell’esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i) il cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;

ii) non vi sono posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine.

Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione ai sensi delle lettere a) o b) non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

3.  In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a) l’ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio di credito;

b) l’ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell’allocazione interna del capitale dell’ente.

4.  Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la documentazione relativa all’operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;

b) le posizioni verso la cartolarizzazione non rappresentano obbligazioni di pagamento dell’ente cedente;

c) le esposizioni sottostanti sono poste al di fuori del potere di intervento dell’ente cedente e dei suoi creditori, in modo conforme alle disposizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

d) l’ente cedente non mantiene il controllo sulle esposizioni sottostanti. Si considera che il controllo sulle esposizioni sottostanti sia mantenuto se il cedente ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è altrimenti obbligato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell’ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) in relazione alle esposizioni sottostanti non costituisce necessariamente una forma di controllo sulle esposizioni sottostanti;

e) la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:

i) impongono all’ente cedente di modificare le esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure

ii) accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni o rafforzano in altri modi le posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

f) la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);

g) per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l’opzione soddisfa altresì tutte le condizioni seguenti:

i) può essere esercitata a discrezione dell’ente cedente;

ii) può essere esercitata solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;

iii) non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;

h) l’ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

5.  Le autorità competenti informano l’EBA in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare il paragrafo 3.

6.  L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni tradizionali a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:

a) le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;

b) l’interpretazione di «trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi» ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 3;

c) le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o 3.

L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

Articolo 245

Cartolarizzazione sintetica

1.  L’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) vi è stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;

b) l’ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

2.  Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:

a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b) l’ente cedente non detiene più del 20 % del valore dell’esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i) il cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;

ii) nella cartolarizzazione non vi sono posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine.

Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

3.  In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a) l’ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio;

b) l’ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell’allocazione interna del capitale dell’ente.

4.  Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la documentazione relativa all’operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;

b) la protezione del credito con la quale il rischio di credito è trasferito è conforme all’articolo 249;

c) la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:

i) impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;

ii) consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

iii) impongono all’ente cedente di modificare la composizione delle esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure

iv) innalzano il costo della protezione del credito a carico dell’ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante;

d) la protezione del credito è opponibile in tutte le giurisdizioni interessate;

e) la documentazione relativa all’operazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);

f) per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l’opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i) può essere esercitata a discrezione dell’ente cedente;

ii) può essere esercitata solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;

iii) non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;

g) l’ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo.

5.  Le autorità competenti informano l’EBA in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare il paragrafo 3.

6.  L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni sintetiche a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:

a) le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;

b) l’interpretazione di «trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi» ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 3; e

c) le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o 3.

L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

Articolo 246

Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato

Nei casi in cui la cartolarizzazione comprende esposizioni rotative e clausole di rimborso anticipato o disposizioni analoghe, si considera che un rischio di credito significativo sia stato trasferito dall’ente cedente solo se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 244 e 245 e se, una volta attivata, la clausola di rimborso anticipato:

a) non subordina il credito di rango superiore (senior) o pari (pari passu) dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti degli altri investitori;

b) non subordina ulteriormente il credito dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti di altre parti; oppure

c) non aumenta in altri modi l’esposizione dell’ente alle perdite associate con le esposizioni rotative sottostanti.



Sezione 3

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio



Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 247

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1.  Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione conformemente alla sezione 2, tale ente può:

a) nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese;

b) nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese, in relazione alle esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252.

2.  Se ha deciso di applicare il paragrafo 1, l’ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui al presente capo per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.

Se non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, l’ente cedente non è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione, ma continua a includere le esposizioni sottostanti nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese come se non fossero state cartolarizzate.

3.  Qualora un’esposizione riguardi posizioni in segmenti diversi di una cartolarizzazione, l’esposizione relativa a ciascun segmento è considerata una posizione verso la cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerati detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazioni legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute sottoscritti dall’ente con l’operazione.

4.  A meno che una posizione verso la cartolarizzazione sia dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell’ente ai fini dell’articolo 92, paragrafo 3.

5.  L’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio totale pertinente.

6.  La ponderazione del rischio totale corrisponde alla somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio di cui all’articolo 270 bis.

Articolo 248

Valore dell’esposizione

1.  Il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione si calcola come segue:

a) il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo ogni applicazione delle rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110;

b) il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera. Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell’esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all’importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti e l’ente abbia dimostrato in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti di applicare un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata.

c) il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di una posizione verso la cartolarizzazione risultante da uno strumento derivato di cui all’allegato II è determinato conformemente al capo 6;

d) un ente cedente può dedurre dal valore dell’esposizione della posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % conformemente alla sottosezione 3 o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l’importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche relativamente alle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 110 e gli sconti di acquisto non rimborsabili collegati a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti hanno causato la riduzione di fondi propri.

L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare che cosa costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata di cui al primo comma, lettera b).

L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2.  Se ha due o più posizioni sovrapposte inerenti a una cartolarizzazione, l’ente include solo una delle posizioni nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

In caso di sovrapposizione parziale delle posizioni, l’ente può suddividere la posizione in due parti e riconoscere la sovrapposizione in relazione a una sola parte conformemente al primo comma. In alternativa, l’ente può trattare le posizioni come se si sovrapponessero interamente ampliando, per il calcolo del capitale, la posizione che produce gli importi più elevati delle esposizioni ponderati per il rischio.

L’ente può anche riconoscere una sovrapposizione tra i requisiti di fondi propri per il rischio specifici delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, purché sia in grado di calcolare e comparare i requisiti di fondi propri per le pertinenti posizioni.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che due posizioni si sovrappongano quanto si compensano reciprocamente in modo tale che l’ente possa evitare le perdite derivanti da una posizione adempiendo le obbligazioni connesse all’altra posizione.

3.  Quando l’articolo 270 quater, lettera d), si applica alle posizioni verso ABCP, l’ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato a una linea di liquidità per il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dell’ABCP a condizione che il 100 % degli ABCP emessi dal programma ABCP sia coperto dalla linea di liquidità e tale linea sia di pari rango rispetto all’ABCP cosicché esse si sovrappongono. Se ha applicato le disposizioni di cui al presente paragrafo, l’ente ne dà notifica alle autorità competenti. Per calcolare la copertura al 100 % di cui al presente paragrafo, l’ente può tener conto di altre linee di liquidità del programma ABCP, purché costituiscano una posizione che si sovrappone all’ABCP.

Articolo 249

Riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione

1.  L’ente può riconoscere la protezione del credito di tipo reale o di tipo personale nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione se sono rispettate le disposizioni sull’attenuazione del rischio di credito di cui al presente capo e al capo 4.

2.  La protezione del credito di tipo reale ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma del capo 2 come indicato al capo 4 e il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito è subordinato all’osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.

La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili a norma del capo 4 e il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito è subordinato all’osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.

3.  In deroga al paragrafo 2, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a h), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e, successivamente, a una classe di merito di credito 3 o superiore. Il requisito di cui al presente comma non si applica alle controparti centrali qualificate.

Gli enti autorizzati ad applicare il metodo IRB a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l’ammissibilità a norma del primo comma in base all’equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all’articolo 136.

4.  In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le SSPE sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del capo 4;

b) le attività di cui alla lettera a) non sono soggette a crediti o a crediti potenziali di rango superiore o di pari rango del credito o del credito potenziale dell’ente che riceve la protezione del credito di tipo personale; e

c) tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati.

5.  Ai fini del paragrafo 4, l’importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata (Ga) conformemente alle disposizioni del capo 4 è limitato al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato (g) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione in quanto garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato.

6.  Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione completa o di una protezione parziale pro rata del credito si applicano le seguenti disposizioni:

a) l’ente che fornisce la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla parte della posizione verso la cartolarizzazione che beneficia della protezione del credito conformemente alla sottosezione 3 come se detenesse direttamente tale parte della posizione;

b) l’ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 4 in relazione alla parte protetta.

7.  In tutti i casi non disciplinati dal paragrafo 6 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l’ente che fornisce la protezione del credito tratta la parte della posizione che beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se detenesse direttamente tale posizione conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8, 9 e 10;

b) l’ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla parte della posizione protetta di cui alla lettera a) conformemente al capo 4. L’ente tratta la parte della posizione che non beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione separata e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8, 9 e 10.

8.  Gli enti che usano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) o il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (SEC-SA) ai sensi della sottosezione 3 determinano separatamente il punto di attacco (attachment point) (A) e il punto di distacco (detachment point) (D) per ciascuna delle posizioni derivate conformemente al paragrafo 7 come se fossero state emesse quali posizioni verso la cartolarizzazione separate al momento della creazione dell’operazione. Il valore del KIRB o del KSA, rispettivamente, è calcolato tenendo conto del portafoglio iniziale di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

9.  Gli enti che usano il metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) ai sensi della sottosezione 3 relativamente alla posizione verso la cartolarizzazione iniziale calcolano come segue gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni derivate conformemente al paragrafo 7:

a) se la posizione derivata è quella con il rango (seniority) più alto, le viene assegnata la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale;

b) se la posizione derivata è quella con il rango più basso, le può essere assegnato un rating desunto conformemente all’articolo 263, paragrafo 7. In questo caso il valore dello spessore T è calcolato sulla base della posizione derivata. Se un rating non può essere desunto, l’ente applica la più elevata delle seguenti ponderazioni del rischio:

i) la ponderazione del rischio risultante dall’applicazione del SEC-SA conformemente al paragrafo 8 e alla sottosezione 3; o

ii) la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale nel quadro del SEC-ERBA.

10.  La posizione derivata con il rango più basso deve essere trattata come posizione verso la cartolarizzazione non senior anche se la posizione verso la cartolarizzazione iniziale era considerata senior prima che le fosse applicata la protezione.

Articolo 250

Supporto implicito

1.  Un ente promotore o un ente cedente che, in relazione a una cartolarizzazione, si è avvalso dell’articolo 247, paragrafi 1 e 2, ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce, direttamente o indirettamente, un supporto superiore a quanto previsto dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

2.  Un’operazione non è considerata un supporto ai fini del paragrafo 1 se di essa si è tenuto debitamente conto nella valutazione del trasferimento di una parte significativa del rischio di credito ed entrambe le parti hanno eseguito l’operazione agendo nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato). A tal fine l’ente procede all’esame completo del merito di credito dell’operazione e tiene conto, come minimo, dei seguenti elementi:

a) il prezzo di riacquisto;

b) la posizione patrimoniale e di liquidità dell’ente prima e dopo il riacquisto;

c) la performance delle esposizioni sottostanti;

d) la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione;

e) l’impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori.

3.  L’ente cedente e l’ente promotore notificano all’autorità competente qualsiasi operazione effettuata in relazione alla cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.

4.  L’EBA emana, a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di «normali condizioni di mercato» ai fini del presente articolo e ai casi in cui un’operazione non è strutturata per fornire un supporto.

5.  Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, l’ente cedente o l’ente promotore non si conforma al paragrafo 1, l’ente include tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate, e comunica:

a) che ha fornito supporto alla cartolarizzazione in violazione del paragrafo 1; e

b) l’impatto del supporto fornito in termini di requisiti di fondi propri.

Articolo 251

Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell’ente cedente nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica

1.  Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica usa le metodologie di calcolo di cui alla presente sezione, ove applicabile, anziché quelle di cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese in relazione alle esposizioni sottostanti a norma del capo 3, l’importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.

2.  Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano all’intero portafoglio di esposizioni che sostiene la cartolarizzazione. Fatto salvo l’articolo 252, l’ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alla presente sezione, comprese le posizioni per le quali l’ente può riconoscere l’attenuazione del rischio di credito conformemente all’articolo 249. Il fattore di ponderazione del rischio da applicare alle posizioni che beneficiano dell’attenuazione del rischio di credito può essere modificato conformemente al capo 4.

Articolo 252

Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all’articolo 251, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito mediante la quale si consegue il trasferimento del rischio e le esposizioni sottostanti sono calcolati come segue:

a) si considera come durata delle esposizioni sottostanti la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di cinque anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;

b) l’ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  % a norma della presente sezione. Per tutte le altre posizioni, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:

image

dove:

RW*

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a);

RWAss

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se esse non fossero state cartolarizzate, calcolati pro rata;

RWSP

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell’articolo 251 come se non vi fosse disallineamento di durata;

T

=

la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;

t

=

la durata della protezione del credito, espressa in anni;

t*

=

0,25.

Articolo 253

Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1.  Nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % a norma della presente sezione, gli enti possono dedurre dal capitale primario di classe 1 il valore dell’esposizione della posizione, conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine il calcolo del valore dell’esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile conformemente all’articolo 249.

2.  Se un ente si avvale dell’alternativa di cui al presente articolo, paragrafo 1, può sottrarre dall’importo specificato all’articolo 268 l’importo dedotto conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in quanto requisito patrimoniale massimo che sarebbe calcolato per le esposizioni sottostanti se queste non fossero state cartolarizzate.



Sottosezione 2

Priorità nell’applicazione delle metodologie e parametri comuni

Articolo 254

Priorità nell’applicazione delle metodologie

1.  Gli enti utilizzano una delle metodologie illustrate nella sottosezione 3 per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il seguente ordine di priorità:

a) se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 258, gli enti utilizzano il SEC-IRBA a norma degli articoli 259 e 260;

b) qualora non possa essere utilizzato il SEC-IRBA, gli enti utilizzano il SEC-SA a norma degli articoli 261 e 262;

c) qualora non possa essere utilizzato il SEC-SA, gli enti utilizzano il (SEC-ERBA a norma degli articoli 263 e 264 per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto.

2.  Per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto gli enti utilizzano il SEC-ERBA anziché il SEC-SA in tutti i seguenti casi:

a) se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % per le posizioni ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;

b) se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % o l’applicazione del SEC-ERBA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 75 % per le posizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;

c) per le operazioni di cartolarizzazione sostenute da portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali.

3.  Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono decidere di applicare il SEC-ERBA anziché il SEC-SA a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto.

Ai fini del primo comma, gli enti notificano la loro decisione all’autorità competente entro il 17 novembre 2018.

Le successive decisioni di modificare ulteriormente il metodo applicato a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating sono notificate dagli enti alla relativa autorità competente prima del 15 novembre immediatamente successivo alla decisione.

In assenza di obiezioni dell’autorità competente entro il 15 dicembre immediatamente successivo al termine di cui al secondo o terzo comma, a seconda dei casi, gli effetti della decisione notificata dall’ente decorrono dal 1o gennaio dell’anno successivo e sono validi fino alla decorrenza dell’efficacia di una decisione notificata successivamente. Gli enti non applicano metodi differenti nel corso del medesimo anno.

4.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono vietare agli enti, caso per caso, di applicare il SEC-SA quando l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio risultante dall’applicazione del SEC-SA non è equivalente ai rischi posti per l’ente o per la stabilità finanziaria, compreso tra l’altro il rischio di credito inerente alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. In caso di esposizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS, un’attenzione particolare è riservata alle cartolarizzazioni con elementi molto complessi o rischiosi.

5.  Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono applicare il metodo della valutazione interna per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione priva di rating in un programma ABCP o in un’operazione ABCP a norma dell’articolo 266, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 265. Se un ente ha ricevuto l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi dell’articolo 265, paragrafo 2, e una posizione specifica in un programma ABCP o in un’operazione ABCP rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione, l’ente applica tale metodo per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione.

6.  Per le posizioni verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell’articolo 261, con le modifiche previste all’articolo 269.

7.  In tutti gli altri casi, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %.

8.  Le autorità competenti informano l’EBA di tutte le notifiche effettuate a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L’EBA sorveglia l’impatto del presente articolo sui requisiti patrimoniali e sulla gamma di prassi di vigilanza in relazione al paragrafo 4 del presente articolo, presenta relazioni annuali alla Commissione in merito alle sue conclusioni ed emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 255

Determinazione del KIRB e del KSA

1.  Se applicano il SEC-IRBA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KIRB conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.  Gli enti determinano il KIRB moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per 8 % diviso per il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti. Il KIRB è espresso in forma decimale tra zero e uno.

3.  Ai fini del calcolo del KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti comprendono:

a) l’importo delle perdite attese associate a tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno ancora parte del portafoglio conformemente al capo 3; e

b) l’importo delle perdite inattese associate a tutte le esposizioni sottostanti, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno parte del portafoglio conformemente al capo 3.

4.  Gli enti possono calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione conformemente alle disposizioni del capo 3 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i crediti commerciali acquistati. A tal fine, le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati.

5.  Gli enti calcolano il KIRB separatamente per il rischio di diluizione in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione quando il rischio di diluizione è rilevante per le esposizioni in questione.

Se le perdite derivanti dal rischio di diluizione e dal rischio di credito sono trattate in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti combinano i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito in un unico KIRB ai fini della sottosezione 3. La presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibili per coprire le perdite derivanti dal rischio di diluizione o dal rischio di credito può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono trattati in modo aggregato.

Se il rischio di diluizione e il rischio di credito non vengono trattati in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti modificano il trattamento previsto al secondo comma in modo da combinare in modo prudente i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito.

6.  Se applicano il SEC-SA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KSA moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 2 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per l’8 %, diviso per il valore delle esposizioni sottostanti. Il KSA è espresso in forma decimale tra zero e uno.

Ai fini del presente paragrafo, gli enti calcolano il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti senza compensazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle rettifiche di valore supplementari, conformemente agli articoli 34 e 110, e di altre riduzioni dei fondi propri.

7.  Ai fini dei paragrafi da 1 a 6, se una struttura di cartolarizzazione comporta l’uso di una SSPE, tutte le esposizioni della SSPE connesse alla cartolarizzazione sono trattate come esposizioni sottostanti. Fatto salvo quanto precede, l’ente può escludere le esposizioni della SSPE dal portafoglio di esposizioni sottostanti per il calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio derivante dalle esposizioni della SSPE non è significativo o non incide sulla posizione verso la cartolarizzazione dell’ente.

Nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche finanziate, tutti i proventi significativi dell’emissione di credit-linked notes o di altre obbligazioni finanziate della SSPE che fungono da garanzie reali per il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione sono inclusi nel calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio di credito delle garanzie reali è soggetto alla ripartizione delle perdite in segmenti.

8.  Ai fini del presente articolo, paragrafo 5, terzo comma, l’EBA emana, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti sui metodi appropriati per combinare i KIRB per il rischio di diluizione e per il rischio di credito, quando tali rischi non vengono trattati in modo aggregato in una cartolarizzazione.

9.  L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni per consentire agli enti di calcolare il KIRB per i portafogli di esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 4, in particolare in ordine a:

a) politiche e modelli interni in materia di credito per calcolare il KIRB per le cartolarizzazioni;

b) uso di differenti fattori di rischio in relazione al portafoglio di esposizioni sottostanti e, laddove non siano disponibili dati sufficientemente accurati o affidabili su tale portafoglio, di dati indiretti per stimare la PD e la LGD; e

c) obblighi di due diligence per il monitoraggio delle azioni e delle politiche dei venditori di crediti o degli altri cedenti.

L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 256

Determinazione del punto di attacco (A) e del punto di distacco (D)

1.  Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di attacco (A) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti inizierebbero ad essere allocate alla posizione verso la cartolarizzazione pertinente.

Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, compresa l’esposizione stessa, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

2.  Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di distacco (D) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti determinerebbero la perdita totale del capitale per il segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente.

Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

3.  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti trattano l’eccesso di garanzia e i fondi di riserva finanziati (funded reserve accounts) come segmenti e le attività comprendenti detti fondi di riserva come esposizioni sottostanti.

4.  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti non tengono conto dei fondi di riserva non finanziati (unfunded reserve accounts) e delle attività che non forniscono supporto di credito, come quelle che forniscono solo supporto di liquidità, swaps su valute o su tassi di interesse e conti di garanzia reale in contanti (cash collateral accounts) in relazione a queste posizioni verso la cartolarizzazione. Per i fondi di riserva finanziati e le attività che forniscono supporto di credito, gli enti trattano come posizioni verso la cartolarizzazione solo la parte dei fondi o delle attività che assorbe le perdite.

5.  Nel caso in cui due o più posizioni della stessa operazione hanno durata differente ma condividono la ripartizione pro rata delle perdite, il calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) si basa sul saldo in essere aggregato di tali posizioni e i punti di attacco (A) e di distacco (D) che ne derivano risultano uguali.

Articolo 257

Determinazione della durata del segmento (MT)

1.  Ai fini della sottosezione 3 e fatto salvo il paragrafo 2, gli enti possono misurare la durata di un segmento (MT) come:

a) la scadenza media ponderata dei pagamenti contrattuali dovuti nell’ambito del segmento secondo la formula seguente:

image

dove CFt indica tutti i pagamenti contrattuali (capitale, interessi e commissioni) che il debitore deve effettuare durante il periodo t; o

b) la durata legale finale del segmento secondo la formula seguente:

image

dove ML è la scadenza legale finale del segmento.

2.  Ai fini del paragrafo 1, la determinazione della durata del segmento (MT) è soggetta, in tutti i casi, a una durata minima pari a un anno e a una durata massima pari a cinque anni.

3.  Quando possono essere esposti per contratto alle perdite potenziali derivanti dalle esposizioni sottostanti, gli enti determinano la durata della posizione verso la cartolarizzazione tenendo conto della durata del contratto maggiorata della durata più lunga delle esposizioni sottostanti. Nel caso delle esposizioni rotative si applica la durata residua più lunga contrattualmente possibile dell’esposizione che potrebbe essere aggiunta durante il periodo rotativo.

4.  L’EBA sorveglia la gamma di prassi in questo ambito, con particolare attenzione all’applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, ed emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 31 dicembre 2019.



Sottosezione 3

Metodologie per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Articolo 258

Condizioni per l’uso del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC - IRBA)

1.  Gli enti utilizzano il SEC-IRBA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la posizione è sostenuta da un portafoglio IRB o da un portafoglio misto, purché, in quest’ultimo caso, l’ente sia in grado di calcolare il KIRB conformemente alla sezione 3 su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti;

b) le informazioni disponibili in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione sono sufficienti per consentire all’ente di calcolare il KIRB; e

c) all’ente non è stato vietato di utilizzare il SEC-IRBA in relazione a una determinata posizione verso la cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.

2.  Le autorità competenti possono vietare caso per caso l’uso del SEC-IRBA se le cartolarizzazioni comprendono elementi molto complessi o rischiosi. A tal fine, possono essere considerati elementi molto complessi o rischiosi:

a) il supporto di credito che può essere eroso per motivi diversi dalle perdite di portafoglio;

b) i portafogli di esposizioni sottostanti con un grado elevato di correlazione interna a seguito di esposizioni concentrate verso singoli settori o aree geografiche;

c) le operazioni in cui il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione dipende in larga misura da fattori di rischio che non si riflettono nel KIRB; o

d) le ripartizioni molto complesse delle perdite fra segmenti.

Articolo 259

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del SEC-IRBA

1.  Nell’ambito del SEC-IRBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15 %:



RW = 1 250  %

se D ≤ KIRB

image

se A ≥ KIRB

image

se A < KIRB < D

dove:

KIRB

è il requisito patrimoniale del portafoglio di esposizioni sottostanti ai sensi dell’articolo 255;

D

è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256;

A

è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256;

image

dove:

a

=

– (1/(p * KIRB)]

u

=

D – KIRB

l

=

max (A – KIRB; 0)

dove:

image

dove:

N

è il numero effettivo delle esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti calcolato conformemente al paragrafo 4;

LGD

è la perdita media in caso di default ponderata per l’esposizione del portafoglio di esposizioni sottostanti, calcolata conformemente al paragrafo 5;

MT

è la durata del segmento determinata a norma dell’articolo 257.

I parametri A, B, C, D ed E sono determinati secondo la tabella seguente:



 

A

B

C

D

E

Imprese

Senior, granulare (N ≥ 25)

0

3,56

-1,85

0,55

0,07

Senior, non granulare (N < 25)

0,11

2,61

-2,91

0,68

0,07

Non senior, granulare (N ≥ 25)

0,16

2,87

-1,03

0,21

0,07

Non senior, non granulare (N < 25)

0,22

2,35

-2,46

0,48

0,07

Al dettaglio

Senior

0

0

-7,48

0,71

0,24

Non senior

0

0

-5,78

0,55

0,27

2.  Se il portafoglio IRB sottostante comprende esposizioni al dettaglio e verso imprese, esso è suddiviso in un sottoportafoglio al dettaglio e in un sottoportafoglio verso imprese, e per ciascun sottoportafoglio viene stimato un parametro p separato (con i corrispondenti parametri di input N, KIRB e LGD). Successivamente, viene calcolata la media ponderata del parametro p per l’operazione in base ai parametri p di ciascun sottoportafoglio e al valore nominale delle esposizioni in ciascun sottoportafoglio.

3.  Se l’ente applica il SEC-IRBA a un portafoglio misto, il calcolo del parametro p si basa solo sulle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB. A tal fine, le esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato vengono ignorate.

4.  Il numero effettivo delle esposizioni (N) è calcolato come segue:

image

dove EADi rappresenta il valore dell’esposizione associata all’i-esima esposizione nel portafoglio.

Le esposizioni multiple verso lo stesso debitore sono consolidate e trattate come un’unica esposizione.

5.  La LGD media ponderata per l’esposizione è calcolata come segue:

image

dove LGDi rappresenta la LGD media associata a tutte le esposizioni a favore dell’i - esimo debitore.

Se il rischio di credito e il rischio di diluizione per i crediti commerciali acquistati sono gestiti in modo aggregato nella cartolarizzazione, l’input LGD corrisponde alla media ponderata delle LGD per il rischio di credito e della LGD del 100 % per il rischio di diluizione. I fattori di ponderazione sono i requisiti patrimoniali del metodo IRB come requisito individuale prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione. A tal fine, la presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibile per coprire le perdite derivanti dal rischio di credito o dal rischio di diluizione può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono gestiti in modo aggregato.

6.  Se la quota dell’esposizione sottostante più elevata nel portafoglio (C1) non supera il 3 %, gli enti possono utilizzare la seguente metodologia semplificata per calcolare N e la LGD media ponderata per l’esposizione,

image

LGD = 0,50

dove

Cm

indica la quota del portafoglio che corrisponde alla somma delle esposizioni m più elevate; e

m

è fissato dall’ente.

Se è disponibile solo C1 e questo importo non supera 0,03, l’ente può fissare la LGD a 0,50 e N come 1/C1.

7.  Se la posizione è sostenuta da un portafoglio misto e l’ente è in grado di calcolare il KIRB su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 258, paragrafo 1, lettera a), l’ente calcola il requisito patrimoniale per il portafoglio di esposizioni sottostanti come segue:

image

dove

d è la quota dell’importo delle esposizioni sottostanti per le quali l’ente può calcolare il KIRB in rapporto all’importo di tutte le esposizioni sottostanti.

8.  Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo.

Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata all’operazione in strumenti derivati.

Articolo 260

Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA

Nell’ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti:

fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10 %;

image

Articolo 261

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo standardizzato (SEC-SA)

1.  Nell’ambito del SEC-SA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, in tutti i casi soggetto a un fattore minimo del 15 %:



RW = 1 250  %

se D ≤ KA

image

se A ≥ KA

image

se A < KA < D

dove:

D

è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256;

A

è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256;

KA

è un parametro calcolato a norma del paragrafo 2;

image

dove:

a

=

– (1/(p · KA)]

u

=

D – KA

l

=

max (A – KA; 0)

p

=

1 per un’esposizione verso la cartolarizzazione che non è un’esposizione verso la ricartolarizzazione.

2.  Ai fini del paragrafo 1, KA è calcolato come segue:

image

dove:

KSA è il requisito patrimoniale del portafoglio sottostante ai sensi dell’articolo 255;

W = rapporto tra:

a) la somma dell’importo nominale delle esposizioni sottostanti in stato di default; e

b) la somma dell’importo nominale di tutte le esposizioni sottostanti.

A tal fine, per esposizione in stato di default si intende un’esposizione sottostante che è: i) scaduta da almeno 90 giorni; ii) oggetto di procedure fallimentari o di insolvenza; iii) oggetto di procedure di esecuzione forzata o affini; o iv) in stato di default secondo la documentazione relativa alla cartolarizzazione.

Se l’ente non conosce lo status di morosità per il 5 % o meno delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, può utilizzare il SEC-SA con il seguente aggiustamento nel calcolo del KA:

image

Se l’ente non conosce lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, alla posizione verso la cartolarizzazione deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %.

3.  Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, la posizione di riferimento è la posizione pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di questa posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.

Articolo 262

Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-SA

Nell’ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:

fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10 %;

p = 0,5.

Articolo 263

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA)

1.  Nell’ambito del SEC-ERBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato come indicato all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al presente articolo.

2.  Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:



Tabella 1

Classe di merito di credito

1

2

3

Tutti gli altri rating

Fattore di ponderazione del rischio

15  %

50  %

100  %

1 250  %

3.  Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma del paragrafo 7 del presente articolo, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 2, opportunamente aggiustati conformemente all’articolo 257 e al paragrafo 4 del presente articolo, per la durata del segmento (MT), e al paragrafo 5 del presente articolo per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:



Tabella 2

Classe di merito di credito

Segmento senior

Segmento non senior (sottile)

Durata del segmento (MT)

Durata del segmento (MT)

1 anno

5 anni

1 anno

5 anni

1

15  %

20  %

15  %

70  %

2

15  %

30  %

15  %

90  %

3

25  %

40  %

30  %

120  %

4

30  %

45  %

40  %

140  %

5

40  %

50  %

60  %

160  %

6

50  %

65  %

80  %

180  %

7

60  %

70  %

120  %

210  %

8

75  %

90  %

170  %

260  %

9

90  %

105  %

220  %

310  %

10

120  %

140  %

330  %

420  %

11

140  %

160  %

470  %

580  %

12

160  %

180  %

620  %

760  %

13

200  %

225  %

750  %

860  %

14

250  %

280  %

900  %

950  %

15

310  %

340  %

1 050  %

1 050  %

16

380  %

420  %

1 130  %

1 130  %

17

460  %

505  %

1 250  %

1 250  %

Tutti gli altri

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

4.  Per determinare il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti di durata compresa tra 1 e 5 anni, gli enti utilizzano l’interpolazione lineare tra i fattori di ponderazione del rischio applicabili, rispettivamente, per la durata di uno e di cinque anni conformemente alla tabella 2.

5.  Per tenere conto dello spessore del segmento, gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti non senior come segue:

image

dove

T = spessore del segmento misurato come D – A

dove

D

è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256

A

è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256.

6.  I fattori di ponderazione del rischio per i segmenti non senior risultanti dai paragrafi 3, 4 e 5 sono soggetti a un fattore minimo del 15 %. Inoltre, i fattori di ponderazione del rischio risultanti non devono essere inferiori al fattore di ponderazione del rischio corrispondente a un ipotetico segmento senior della stessa cartolarizzazione con la stessa valutazione del merito di credito e la stessa durata.

7.  Per utilizzare i rating desunti, gli enti attribuiscono a una posizione priva di rating un rating desunto equivalente alla valutazione del merito di credito di una posizione di riferimento provvista di rating che soddisfi tutte le condizioni seguenti:

a) la posizione di riferimento è di pari rango, sotto tutti gli aspetti, alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating oppure, in mancanza di una posizione di pari rango, la posizione di riferimento è immediatamente subordinata alla posizione priva di rating;

b) la posizione di riferimento non beneficia delle garanzie di un terzo né di altri supporti del credito che non sono disponibili per la posizione priva di rating;

c) la durata della posizione di riferimento è uguale o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;

d) tutti i rating desunti sono aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.

8.  Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo.

Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.

Articolo 264

Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA

1.  Nell’ambito del SEC-ERBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 263, fatte salve le modifiche indicate nel presente articolo.

2.  Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:



Tabella 3

Classe di merito di credito

1

2

3

Tutti gli altri rating

Fattore di ponderazione del rischio

10  %

30  %

60  %

1 250  %

3.  Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 4, aggiustati conformemente all’articolo 257 e all’articolo 263, paragrafo 4, per la durata del segmento (MT), e all’articolo 263, paragrafo 5, per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:



Tabella 4

Classe di merito di credito

Segmento senior

Segmento non senior (sottile)

Durata del segmento (MT)

Durata del segmento (MT)

1 anno

5 anni

1 anno

5 anni

1

10  %

10  %

15  %

40  %

2

10  %

15  %

15  %

55  %

3

15  %

20  %

15  %

70  %

4

15  %

25  %

25  %

80  %

5

20  %

30  %

35  %

95  %

6

30  %

40  %

60  %

135  %

7

35  %

40  %

95  %

170  %

8

45  %

55  %

150  %

225  %

9

55  %

65  %

180  %

255  %

10

70  %

85  %

270  %

345  %

11

120  %

135  %

405  %

500  %

12

135  %

155  %

535  %

655  %

13

170  %

195  %

645  %

740  %

14

225  %

250  %

810  %

855  %

15

280  %

305  %

945  %

945  %

16

340  %

380  %

1 015  %

1 015  %

17

415  %

455  %

1 250  %

1 250  %

Tutti gli altri

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

Articolo 265

Ambito di applicazione e requisiti operativi del metodo della valutazione interna

1.  Gli enti possono usare il metodo della valutazione interna per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni prive di rating nei programmi ABCP o nelle operazioni ABCP conformemente all’articolo 266 ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Se un ente ha ricevuto un’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e una posizione specifica in un programma ABCP o in un’operazione ABCP rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione, l’ente applica tale metodo per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione.

2.  Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare il metodo della valutazione interna entro un ambito di applicazione chiaramente definito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) tutte le posizioni verso commercial paper emessi dal programma ABCP sono provviste di rating;

b) la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI per il rating delle posizioni verso la cartolarizzazione connesse a esposizioni sottostanti della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;

c) i commercial paper emessi dal programma ABCP sono emessi prevalentemente per investitori terzi;

d) la procedura di valutazione interna dell’ente non è meno prudente delle valutazioni pubblicamente disponibili delle ECAI che hanno fornito un rating esterno per il commercial paper emesso dal programma ABCP, specie per quanto riguarda i fattori di stress e altri elementi quantitativi pertinenti;

e) il metodo di valutazione interna dell’ente tiene conto di tutti i metodi pertinenti pubblicamente disponibili delle ECAI che valutano il commercial paper del programma ABCP e comprende classi di rating corrispondenti alle valutazioni del merito di credito delle ECAI. Nelle registrazioni interne dell’ente deve figurare un documento, aggiornato regolarmente, che spieghi come sono stati rispettati i requisiti di cui al presente punto;

f) l’ente usa la metodologia interna di valutazione ai fini della gestione interna del rischio, anche nelle sue procedure decisionali, delle informazioni sulla gestione e dell’allocazione interna del capitale;

g) i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell’ente procedono con frequenza regolare alla revisione del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell’ente verso un programma ABCP o un’operazione ABCP;

h) l’ente segue la performance dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare la performance della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente da quella indicata dai rating interni;

i) il programma ABCP comprende norme per la gestione delle assunzioni a fermo e delle passività sotto forma di orientamenti per l’amministratore del programma che riguardino almeno:

i) i criteri di ammissibilità delle attività, fatta salva la lettera j);

ii) la tipologia e il valore monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito;

iii) la distribuzione delle perdite tra le posizioni verso la cartolarizzazione nel programma ABCP o nell’operazione ABCP;

iv) la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e il soggetto cedente;

j) i criteri di ammissibilità delle attività nel programma ABCP prevedono almeno:

i) l’esclusione dell’acquisto di attività ampiamente scadute o in stato di default;

ii) la limitazione dell’eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche; e

iii) la limitazione della natura delle attività da acquistare;

k) un’analisi del profilo di rischio e d’attività del venditore, che comprenda almeno una valutazione dei seguenti fattori in relazione al venditore:

i) performance finanziaria passata e attesa;

ii) posizione di mercato attuale e competitività futura attesa;

iii) grado di leva finanziaria, flussi di cassa, copertura degli interessi e rating del debito; e

iv) requisiti per l’assunzione a fermo, capacità di gestione e procedure di recupero crediti;

l) il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e della qualità creditizia del gestore e comprende elementi che attenuino il rischio relativo alla performance del venditore e del gestore. Ai fini della presente lettera, il rischio relativo alla performance può essere attenuato mediante soglie di attivazione (trigger) basate sulla qualità creditizia attuale del venditore o del gestore per impedire la commistione dei fondi in caso di default del venditore o del gestore;

m) la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che può essere acquistato nell’ambito del programma ABCP tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come il rischio di credito e il rischio di diluizione;

n) se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti e il rischio di diluizione è rilevante per quel particolare portafoglio di attività, il programma ABCP comprende una riserva distinta per il rischio di diluizione;

o) il livello richiesto di supporto di credito nel programma ABCP è calcolato tenendo conto di diverse serie storiche pluriennali, anche relative alle perdite, ai tassi di morosità, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali;

p) il programma ABCP presenta determinati elementi strutturali nell’acquisto delle esposizioni miranti ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante. Questi elementi potrebbero includere specifiche soglie di attivazione della liquidazione di un portafoglio di esposizioni;

q) l’ente valuta le caratteristiche del portafoglio di attività sottostante, come la media ponderata del suo merito di credito, e individua sia le eventuali concentrazioni verso singoli debitori o aree geografiche sia la granularità del portafoglio.

3.  Se la revisione di cui al paragrafo 2, lettera g), è affidata alle funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio, esse sono indipendenti dalle funzioni interne dell’ente attinenti alla linea di business del programma ABCP e ai relativi rapporti con la clientela.

4.  Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad utilizzare altri metodi per le posizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del metodo della valutazione interna, a meno che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l’ente ha dimostrato, in maniera ritenuta soddisfacente dall’autorità competente, di avere fondati motivi per farlo;

b) l’ente ha ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente.

Articolo 266

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo della valutazione interna

1.  Nell’ambito del metodo della valutazione interna, l’ente assegna la posizione priva di rating verso il programma ABCP o l’operazione ABCP a uno dei livelli di rating di cui all’articolo 265, paragrafo 2, lettera e), sulla base della sua valutazione interna. Alla posizione è attribuito un rating derivato identico alle valutazioni del merito di credito corrispondenti al livello di rating come indicato all’articolo 265, paragrafo 2, lettera e).

2.  Il rating derivato a norma del paragrafo 1 è almeno pari o superiore al livello di investment grade al momento in cui è stato assegnato per la prima volta ed è considerato una valutazione del credito ammissibile da parte di un’ECAI ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma dell’articolo 263 o dell’articolo 264, a seconda dei casi.



Sottosezione 4

Massimali per le posizioni verso la cartolarizzazione

Articolo 267

Fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior: metodo «look-through»

1.  L’ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate.

2.  Nel caso di portafogli di esposizioni sottostanti per i quali l’ente usa esclusivamente il metodo standardizzato o il metodo IRB, il fattore massimo di ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione senior è pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti a norma, rispettivamente, del capo 2 o del capo 3 se queste ultime non fossero state cartolarizzate.

Nel caso dei portafogli misti, il fattore massimo di ponderazione del rischio è calcolato come segue:

a) se l’ente applica il SEC-IRBA, alla quota a cui si applica il metodo standardizzato e alla quota a cui si applica il metodo IRB viene assegnato, rispettivamente, il corrispondente fattore di ponderazione del rischio secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo IRB;

b) se l’ente applica il SEC-SA o il SEC-ERBA, il fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior è pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato delle esposizioni sottostanti nell’ambito del metodo standardizzato.

3.  Ai fini del presente articolo, il fattore di ponderazione del rischio applicabile nell’ambito del metodo IRB conformemente al capo 3 comprende il rapporto tra:

a) le perdite attese moltiplicate per 12,5 e

b) il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti.

4.  Se il fattore massimo di ponderazione del rischio calcolato a norma del paragrafo 1 si traduce in un fattore di ponderazione del rischio inferiore ai fattori minimi di cui agli articoli da 259 a 264, a seconda dei casi, è utilizzato il primo.

Articolo 268

Requisiti patrimoniali massimi

1.  Gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-SA o il SEC-ERBA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente al capo 2 o al capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Ai fini del presente articolo, il requisito patrimoniale del metodo IRB comprende l’importo delle perdite attese associate alle esposizioni in questione calcolato conformemente al capo 3 e l’importo delle perdite inattese.

2.  Nel caso dei portafogli misti, il requisito patrimoniale massimo è determinato calcolando la media ponderata per l’esposizione dei requisiti patrimoniali delle quote del metodo IRB e del metodo standardizzato delle esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 1.

3.  Il requisito patrimoniale massimo si ottiene moltiplicando l’importo calcolato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 per la quota maggiore di interesse detenuta dall’ente nei segmenti pertinenti (V), espresso in percentuale e calcolato come segue:

a) per gli enti che hanno una o più posizioni verso la cartolarizzazione in un unico segmento, V è pari al rapporto tra l’importo nominale delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall’ente in quel segmento e l’importo nominale del segmento;

b) per gli enti che hanno posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti diversi, V è pari alla quota massima degli interessi per tutti i segmenti. A tal fine, la quota dell’interesse per ciascuno dei diversi segmenti è calcolata come indicato alla lettera a).

4.  Nel calcolo del requisito patrimoniale massimo per una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente articolo, l’importo integrale delle eventuali plusvalenze e strip dei soli interessi a supporto del credito derivanti dall’operazione di cartolarizzazione è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).



Sottosezione 5

Disposizioni generali

Articolo 269

Ricartolarizzazioni

1.  Per una posizione verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell’articolo 261, con le modifiche seguenti:

a) W = 0 per qualsiasi esposizione verso un segmento di cartolarizzazione nel portafoglio di esposizioni sottostanti;

b) p = 1,5;

c) il fattore di ponderazione del rischio risultante è soggetto a un fattore minimo del 100 %.

2.  Il KSA per le esposizioni verso la cartolarizzazione sottostanti è calcolato conformemente alla sottosezione 2.

3.  I requisiti patrimoniali massimi di cui alla sottosezione 4 non si applicano alle posizioni verso la ricartolarizzazione.

4.  Se il portafoglio di esposizioni sottostanti è un misto di segmenti di cartolarizzazione e di altri tipi di attività, il parametro KA è determinato come media ponderata dell’esposizione nominale del KA calcolata separatamente per ciascun sottoinsieme di esposizioni.

Articolo 270

Posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI

L’ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione a norma degli articoli 260, 262 o 264, a seconda dei casi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la cartolarizzazione soddisfa i requisiti della cartolarizzazione STS stabiliti nel capo 4 del regolamento (UE) 2017/2402 a seconda dei casi, tranne l’articolo 20, paragrafi da 1 a 6, di tale regolamento;

b) la posizione ha i requisiti per essere considerata la posizione verso la cartolarizzazione senior;

c) la cartolarizzazione è sostenuta da un portafoglio di esposizioni verso imprese, purché almeno il 70 % di queste in termini di saldo di portafoglio sia costituito da PMI ai sensi dell’articolo 501 al momento dell’emissione della cartolarizzazione o, nel caso di cartolarizzazioni rotative, nel momento in cui è aggiunta un’esposizione alla cartolarizzazione;

d) il rischio di credito associato alle posizioni non mantenute dall’ente cedente è trasferito mediante una garanzia o una controgaranzia conforme alle disposizioni sulla protezione del credito di tipo personale di cui al capo 4 per l’applicazione del metodo standardizzato al rischio di credito;

e) i terzi a cui il rischio di credito è trasferito sono uno o più dei seguenti soggetti:

i) il governo o la banca centrale di uno Stato membro, una banca di sviluppo multilaterale, un’organizzazione internazionale o un soggetto di promozione, purché alle esposizioni verso il garante o il controgarante possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente al capo 2;

ii) un investitore istituzionale ai sensi dell’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2017/2402, purché la garanzia o la controgaranzia sia pienamente garantita da depositi in contante presso l’ente cedente.

Articolo 270 bis

Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio

1.  Se l’ente non rispetta i requisiti di cui al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 in qualche aspetto sostanziale, per sua negligenza od omissione, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio limitato al 1 250  % che si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti conformemente all’articolo 247, paragrafo 6, o all’articolo 337, paragrafo 3 del presente regolamento, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di due diligence e di gestione del rischio. Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti imporrebbero ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402.

2.  L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l’attuazione del paragrafo 1, comprese le misure da adottare in caso di violazione degli obblighi di due diligence e di gestione del rischio. L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



Sezione 4

Valutazioni esterne del merito di credito

Articolo 270 ter

Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI

Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente capo solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un’ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 270 quater

Disposizioni sull’utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti utilizzano la valutazione del merito di credito di un’ECAI solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l’ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione verso la cartolarizzazione in questione;

b) l’ECAI pubblica le valutazioni del merito di credito e le informazioni sull’analisi delle perdite e dei flussi di cassa, sulla sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle esposizioni sottostanti, nonché sulle procedure, sulle metodologie, sulle ipotesi e sugli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Ai fini della presente lettera, le informazioni sono considerate pubblicamente disponibili se pubblicate in un formato accessibile. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente a un numero limitato di soggetti non sono considerate pubblicamente disponibili;

c) le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di transizione dell’ECAI;

d) le valutazioni del merito di credito non si basano, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale fornito dallo stesso ente. Se una posizione si basa, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale, l’ente considera la posizione come se fosse priva di rating ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per questa posizione conformemente alla sezione 3;

e) l’ECAI si è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle esposizioni sottostanti incida sulla valutazione del merito di credito.

Articolo 270 quinquies

Uso delle valutazioni del merito di credito

1.  L’ente può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI («ECAI prescelta») ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del presente capo.

2.  L’ente utilizza le valutazioni del merito di credito delle sue posizioni verso la cartolarizzazione in modo coerente e non selettivo e tal fine deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) l’ente non usa le valutazioni di un’ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un’altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell’ambito della stessa cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI;

b) nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di due ECAI prescelte, l’ente usa la valutazione meno favorevole;

c) nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di tre o più ECAI prescelte, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due;

d) l’ente non richiede attivamente la revoca di rating meno favorevoli.

3.  Se le esposizioni sottostanti una cartolarizzazione beneficiano, integralmente o parzialmente, di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l’effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito della posizione verso la cartolarizzazione effettuata da un’ECAI prescelta, l’ente utilizza il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione del credito di cui al presente paragrafo non è ammissibile a norma del capo 4, la valutazione del merito di credito non è riconosciuta e la posizione verso la cartolarizzazione è considerata priva di rating.

4.  Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l’effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta, l’ente tratta la posizione verso la cartolarizzazione come se fosse priva di rating e calcola gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio conformemente al capo 4.

Articolo 270 sexies

Mappatura delle cartolarizzazioni

L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare in modo obiettivo e coerente le classi di merito di credito di cui al presente capo relative alle pertinenti valutazioni del merito di credito di tutte le ECAI. In particolare, ai fini del presente articolo, l’EBA:

a) distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione;

b) considera fattori quantitativi quali i tassi di default o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività;

c) considera fattori qualitativi quali la gamma di operazioni valutate dall’ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se tali valutazioni tengono conto delle perdite attese o delle perdite del primo euro e del pagamento puntuale o finale degli interessi;

d) si adopera per assicurare che le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti.

L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2



CAPO 6

Rischio di controparte



Sezione 1

Definizioni

Articolo 271

Determinazione del valore dell'esposizione

1.  L'ente determina il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'allegato II conformemente al presente capo.

2.  L'ente può determinare il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini conformemente al presente capo anziché avvalersi del capo 4.

Articolo 272

Definizioni

Ai fini del presente capo e della presente parte, titolo VI, si applicano le seguenti definizioni:

Termini generali

1) «rischio di conptroparte» o «CCR», il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di cassa dell'operazione;

Tipi di operazioni

2) «operazioni con regolamento a lungo termine», operazioni nelle quali una controparte si impegna a consegnare un titolo, una merce o un importo in valuta estera contro il ricevimento di contante, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa, ad una data di regolamento o di consegna contrattualmente definita, che è successiva rispetto a quella prevista dalla prassi di mercato per questo specifico tipo di operazione ovvero rispetto a cinque giorni lavorativi successivi alla data di stipula dell'operazione da parte dell'ente, se precedente;

3) «finanziamenti con margini», operazioni nelle quali un ente concede un credito in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. I finanziamenti con margini non comprendono altri finanziamenti che sono garantiti da titoli;

Insieme di attività soggette a compensazione, insieme di attività coperte e termini collegati

4) «insieme di attività soggette a compensazione (netting set)», un insiemedi operazioni concluse fra un ente e una singola controparte, che è soggetto ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile riconosciuto ai sensi della sezione 7 e del capo 4.

Ai fini del presente capo, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per la quale la compensazione è riconosciuta ai sensi della sezione 7 è considerata come uno specifico insieme di attività soggette a compensazione.

Nel metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6, tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione verso una stessa controparte possono essere trattati come un unico insieme di attività soggette a pcompensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione sono posti pari a zero nella stima dell'esposizione attesa («EE»);

5) «posizione di rischio», un valore che misura il rischio assegnato ad un'operazione nell'ambito del metodo standardizzato di cui alla sezione 5 sulla base di un algoritmo predeterminato;

6) «insieme di attività coperte (hedging set)», un insieme di posizioni di rischio relative alle operazioni di un singolo insieme di attività soggette a compensazione per le quali solo la posizione netta di tali posizioni di rischio rileva ai fini del calcolo del valore dell'esposizione nell'ambito del metodo standardizzato di cui alla sezione 5;

7) «accordo di garanzia (margin agreement)», un accordo o disposizioni di un accordo che disciplinano l'obbligo a carico di una controparte di costituire una garanzia reale in favore di una seconda controparte quando un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi una definita soglia di rilevanza;

8) «soglia di garanzia (margin threshold)», il valore massimo di un'esposizione oltre il quale una parte ha diritto a chiedere la costituzione di una garanzia reale;

9) «periodo con rischio di margine (margin period of risk)», il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo scambio di garanzie reali a copertura di un insieme di attività soggette a compensazione delle operazioni con una controparte in default e il momento in cui la posizione è liquidata per default ed il corrispondente rischio di mercato è nuovamente coperto;

10) «scadenza effettiva (effective maturity)» di un insieme di attività soggette a compensazione con vita residua superiore ad un anno nell'ambito del metodo dei modelli interni, il rapporto tra la somma delle esposizioni attese per tutta la durata delle singole operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione attualizzate al tasso di sconto privo di rischio e la somma delle esposizioni attese nell'orizzonte temporale di un anno nell'insieme di attività soggette a compensazione attualizzate al tasso di sconto privo di rischio.

Questa scadenza effettiva può essere corretta per tenere conto del rischio di rinnovo della posizione sostituendo l'esposizione attesa con l'esposizione attesa effettiva per orizzonti previsionali inferiori a un anno;

11) «compensazione tra prodotti differenti (cross-product netting)», l'inclusione di operazioni riguardanti categorie differenti di prodotti in uno stesso insieme di attività soggette a compensazione, in conformità con le norme per gli accordi di compensazione tra prodotti differenti definite nel presente capo;

12) «valore di mercato corrente» (current market value — «CMV»), ai fini della sezione 5 il valore di mercato netto del portafoglio di operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione; ai fini del suo calcolo si considerano sia i valori di mercato positivi sia quelli negativi;

Distribuzioni

13) «distribuzione dei valori di mercato», la stima della distribuzione di probabilità dei valori di mercato netti delle operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione ad una data futura (orizzonte previsionale), basata sul valore di mercato verificatosi alla data della stima;

14) «distribuzione delle esposizioni», la stima della distribuzione di probabilità dei valori di mercato ottenuta ponendo pari a zero le previsioni di valori di mercato netti negativi;

15) «distribuzione neutrale al rischio (risk-neutral)», una distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori impliciti nei prezzi di mercato, come le volatilità implicite;

16) «distribuzione effettiva», una distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori storici o verificatisi, come le volatilità calcolate utilizzando le variazioni passate dei prezzi o dei tassi di cambio;

Misurazioni dell'esposizione e aggiustamenti

17) «esposizione corrente (current exposure)», il valore più elevato tra zero e il valore di mercato di un'operazione o portafoglio di operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione con una controparte che andrebbe perso in caso di default della controparte, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del valore di tali operazioni in caso di insolvenza o liquidazione;

18) «esposizione di picco (peak exposure)», un percentile elevato della distribuzione delle esposizioni riferite ad una qualsiasi data futura anteriore alla scadenza dell'operazione con la durata originaria più lunga tra quelle rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione;

19) «esposizione attesa» (expected exposure —«EE»), la media della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura anteriore alla scadenza dell'operazione con la durata originaria più lunga tra quelle rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione;

20) «esposizione attesa effettiva ad una data specifica» («EE effettiva»), l'esposizione massima attesa a quella data specifica o anteriormente a tale data. In alternativa, essa può essere definita per una data specifica come la maggiore tra l'esposizione attesa a quella data o l'esposizione attesa effettiva ad una qualsiasi data anteriore;

21) «esposizione attesa positiva» («EPE»), la media ponderata nell'orizzonte temporale delle esposizioni attese, i cui pesi riflettono l'incidenza di ciascuna esposizione attesa sull'orizzonte temporale complessivo.

Nel calcolare il requisito di fondi propri, gli enti adottano la media sul primo anno o, se tutti i contratti rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione hanno una vita residua inferiore ad un anno, sul periodo di tempo fino alla massima scadenza del contratto con vita residua maggiore nell'insieme di attività soggette a compensazione;

22) «esposizione attesa positiva effettiva» («EPE effettiva»), la media ponderata delle esposizioni attese effettive sul primo anno di un insieme di attività soggette a compensazione o, se tutti i contratti rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione hanno una vita residua inferiore ad un anno, sul periodo di tempo pari alla durata er del contratto con vita residua maggiore nell'insieme di attività soggette a compensazione, laddove i pesi riflettono l'incidenza di ciascuna esposizione attesa sull'orizzonte temporale complessivo;

Rischi connessi al CCR

23) «rischio di rinnovo della posizione (rollover risk)», l'importo per il quale l'EPE è sottostimata quando si prevede di effettuare operazioni future con una controparte su base continuativa.

L'esposizione aggiuntiva determinata da tali operazioni future non è inclusa nel calcolo dell'EPE;

24) «controparte», ai fini della sezione 7 ciascuna persona fisica o giuridica che stipula un accordo di compensazione e ha la capacità contrattuale di farlo;

25) «accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti», un accordo contrattuale bilaterale fra un ente e una controparte dal quale deriva un'obbligazione unica (basata sulla compensazione delle operazioni coperte) riguardante tutti gli specifici accordi bilaterali e tutte le operazioni relative a differenti categorie di prodotti che sono inclusi nell'accordo;

Ai fini della presente definizione sono considerate «differenti categorie di prodotti»:

a) le operazioni di vendita con patto di riacquisto attive e passive e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito,

b) i finanziamenti con margini.

c) i contratti di cui all'allegato II;

26) «componente in contanti (payment leg)», il pagamento concordato in una operazione in strumenti finanziari derivati OTC con un profilo di rischio lineare che prevede lo scambio di uno strumento finanziario contro contanti.

Nel caso di operazioni che prevedono lo scambio di contanti contro altri contanti, le due componenti in contanti consistono nei pagamenti lordi concordati contrattualmente, compreso l'importo nozionale dell'operazione.



Sezione 2

Metodi di calcolo del valore dell'esposizione

Articolo 273

Metodi di calcolo del valore dell'esposizione

1.  Gli enti determinano il valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all'allegato II in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo.

Gli enti che non sono ammissibili al trattamento di cui all'articolo 94 non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Per determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato II, punto 3, gli enti non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 su base permanente ma è autorizzato l'uso combinato dei metodi illustrati nelle sezioni 3 e 5 quando uno dei metodi è utilizzato per i casi di cui all'articolo 282, paragrafo 6.

2.  Laddove consentito dalle autorità competenti a norma dell'articolo 283, paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6:

a) i contratti di cui all'allegato II;

b) le operazioni di vendita con patto di riacquisto;

c) la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;

d) i finanziamenti con margini.

e) operazioni con regolamento a lungo termine.

3.  Un ente che acquisti protezione tramite un derivato su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il suo requisito di fondi propri per l'esposizione coperta in uno dei due modi seguenti:

a) conformemente agli articoli da 233 a 236;

b) conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, o all'articolo 183, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa a norma dell'articolo 143.

Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero, a meno che un ente applichi il metodo di cui all'articolo 299, paragrafo 2, lettera h), punto ii).

4.  In deroga al paragrafo 3, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte, l'ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento.

5.  Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte derivante dalla vendita di credit default swaps fuori portafoglio di negoziazione, qualora questi siano trattati dall'ente alla stregua di protezione del credito fornita dall'ente e siano soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di credito per l'intero importo nozionale sottostante, è fissato pari a zero.

6.  Secondo tutti i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori dell'esposizione calcolati per ciascun insieme di attività soggette a compensazione con tale controparte.

Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II, calcolato conformemente al presente capo, è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e la somma del CVA per tale controparte contabilizzati dall'ente come una svalutazione (write down) sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).

7.  Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6, indipendentemente dai metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che utilizzano l'impostazione di cui al capo 3 possono attribuire i fattori di ponderazione del rischio in base al metodo di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.

8.  Per i metodi di cui alle sezioni 3 e 4, gli enti adottano una metodologia coerente per determinare l'importo nozionale per i vari tipi di prodotti e provvedono affinché l'importo nozionale da prendere in considerazione dia un'indicazione adeguata del rischio insito nel contratto. Qualora il contratto preveda una moltiplicazione dei flussi di cassa, l'importo nozionale è adeguato dagli enti per tener conto degli effetti di detta moltiplicazione sulla struttura di rischio di tale contratto.

Per i metodi di cui alle sezioni da 3 a 6, gli enti trattano le operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole in conformità dell'articolo 291, paragrafi 2, 4, 5 e 6, a seconda del caso.



Sezione 3

Metodo del valore di mercato

Articolo 274

Metodo del valore di mercato

1.  Al fine di determinare il costo corrente di sostituzione di tutti i contratti con valore intrinseco positivo, gli enti attribuiscono i valori di mercato correnti ai contratti.

2.  Al fine di determinare l'esposizione creditizia potenziale futura, gli enti moltiplicano gli importi nozionali o i valori sottostanti, a seconda del caso, per le percentuali di cui alla tabella 1 e nel rispetto dei seguenti principi:

a) i contratti che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella tabella 1 sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi;

b) per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali sono moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;

c) per i contratti strutturati in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla prossima data. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5 %.



Tabella 1

Durata residua

Contratti su tassi di interesse

Contratti su tassi di cambio e oro

Contratti su azioni

Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro

Contratti su merci diverse dai metalli preziosi

Un anno o meno

0 %

1 %

6 %

7 %

10 %

Più di un anno ma non più di cinque anni

0,5 %

5 %

8 %

7 %

12 %

Oltre cinque anni

1,5 %

7,5 %

10 %

8 %

15 %

3.  Per i contratti relativi alle merci diverse dall'oro, di cui all'allegato II, punto 3, gli enti possono applicare le percentuali di cui alla tabella 2 anziché quelle di cui alla tabella 1, purché tali enti seguano il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 per detti contratti.



Tabella 2

Durata residua

Metalli preziosi (eccetto l'oro)

Metalli comuni

Prodotti agricoli («softs»)

Altri, compresi i prodotti energetici

Un anno o meno

2 %

2,5 %

3 %

4 %

Più di un anno ma non più di cinque anni

5 %

4 %

5 %

6 %

Oltre cinque anni

7,5 %

8 %

9 %

10 %

4.  La somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione creditizia potenziale futura corrisponde al valore dell'esposizione.



Sezione 4

Metodo dell'esposizione originaria

Articolo 275

Metodo dell'esposizione originaria

1.  Il valore dell'esposizione è l'importo nozionale di ciascun contratto moltiplicato per le percentuali di cui alla tabella 3.



Tabella 3

Durata originaria

Contratti su tassi di interesse

Contratti su tassi di cambio e oro

Un anno o meno

0,5 %

2 %

Più di un anno ma non più di due anni

1 %

5 %

Incremento per ogni anno successivo

1 %

3 %

2.  Per calcolare il valore dell'esposizione nel caso dei contratti relativi ai tassi di interesse, l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria o la durata residua.



Sezione 5

Metodo standardizzato

Articolo 276

Metodo standardizzato

1.  Gli enti possono utilizzare il metodo standardizzato (MS) solo per il calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine.

2.  Quando applicano il metodo standardizzato, gli enti calcolano il valore dell'esposizione separatamente per ciascun insieme di attività soggette a compensazione, al netto delle garanzie reali, secondo la formula seguente:

image

dove:

CMV

=

valore di mercato corrente del portafoglio di operazioni che compongono l'insieme di attività soggette a compensazione con la controparte, al lordo delle garanzie reali, dove

image

dove:

CMVi

=

valore di mercato corrente dell'operazione i;

CMC

=

valore di mercato corrente delle garanzie reali assegnate all'insieme di attività soggette a compensazione

image

dove

CMCl

=

valore di mercato corrente della garanzia reale l;

i

=

indice che individua l'operazione;

l

=

indice che individua le garanzie;

j

=

indice che individua la categoria dell'insieme di attività coperte.

Questi insiemi di attività coperte corrispondono a fattori di rischio per i quali posizioni di rischio di segno opposto possono essere compensate per determinare una posizione di rischio netta sulla quale si basa quindi il calcolo dell'esposizione;

RPTij

=

posizione di rischio sull'operazione i con riferimento all'insieme di attività coperte j;

RPClj

=

posizione di rischio sulla garanzia l con riferimento all'insieme di attività coperte j;

CCRMj

=

moltiplicatore CCR di cui alla tabella 5 con riferimento all'insieme di attività coperte j;

β

=

1,4.

3.  Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 2:

a) la garanzia reale ammissibile ricevuta dalla controparte è di segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è di segno negativo;

b) solo le garanzie reali che sono ammissibili in virtù degli articoli 197 e 198 e dell'articolo 299, paragrafo 2, lettera d), sono utilizzate per il metodo standardizzato;

c) gli enti possono ignorare il rischio di tasso di interesse da componenti in contanti aventi una durata residua di meno di un anno;

d) gli enti possono trattare le operazioni che consistono di due componenti in contanti e sono denominate nella stessa valuta come un'unica operazione aggregata. Alle operazioni aggregate si applica il medesimo trattamento riservato alle componenti in contanti.

Articolo 277

Operazioni con un profilo di rischio lineare

1.  Gli enti abbinano le operazioni con un profilo di rischio lineare a posizioni di rischio conformemente alle disposizioni seguenti:

a) le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumenti finanziari sottostanti strumenti di capitale (compresi gli indici azionari), oro, altri metalli preziosi o altre merci sono abbinate ad una posizione di rischio relativa agli strumenti di capitale (o indici azionari) o alle merci corrispondenti e ad una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per la componente in contanti;

b) le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumento sottostante un titolo di debito sono abbinate ad una posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per quanto riguarda il titolo di debito e ad un'altra posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per quanto riguarda la componente in contanti;

c) le operazioni con un profilo di rischio lineare che prevedono lo scambio di contanti contro altri contanti (compresi i contratti a termine sui tassi di cambio) sono abbinate ad una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per ciascuna componente in contanti.

Qualora, nell'ambito di un'operazione di cui alla lettera a), b) o c), una componente in contanti o il titolo di debito sottostante è denominato in valuta estera, anche quella componente in contanti o quello strumento sottostante è abbinato ad una posizione di rischio relativa a tale valuta.

2.  Ai fini del paragrafo 1, il valore di una posizione di rischio su un'operazione con profilo di rischio lineare è il valore nozionale effettivo (prezzo di mercato moltiplicato per la quantità) degli strumenti finanziari sottostanti o delle merci convertito nella valuta nazionale dell'ente tramite moltiplicazione per il tasso di cambio pertinente, ad eccezione dei titoli di debito.

3.  Per i titoli di debito e per le componenti in contanti, il valore della posizione di rischio corrisponde al valore nozionale effettivo dei pagamenti lordi in essere (compreso l'importo nozionale) convertito nella valuta dello Stato membro di origine e moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente in contanti, a seconda dei casi.

4.  Il valore di una posizione di rischio su un credit default swap è il valore nozionale del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata residua del credit default swap.

▼M8

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) il metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo;

b) il metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più significativo tra tali fattori di rischio ai fini del paragrafo 3.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2

Articolo 278

Operazioni con un profilo di rischio non lineare

1.  Gli enti determinano il valore delle posizioni di rischio per le operazioni con un profilo di rischio non lineare in conformità dei paragrafi che seguono.

2.  Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare, comprese opzioni e swaptions, il cui sottostante non sia uno strumento di debito né una componente in contanti è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario sottostante all'operazione conformemente all'articolo 280, paragrafo 1.

3.  Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare, comprese opzioni e swaptions, il cui strumento sottostante sia un titolo di debito o una componente in contanti è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario o della componente in contanti, moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente in contanti, a seconda dei casi.

Articolo 279

Trattamento delle garanzie reali

Per la determinazione delle posizioni di rischio, gli enti trattano le garanzie reali come segue:

a) le garanzie ricevute dalla controparte sono trattate come un'obbligazione nei confronti della controparte nel quadro di un contratto derivato (posizione corta) che scade il giorno della determinazione;

b) le garanzie fornite alla controparte sono trattate come un diritto nei confronti della controparte (posizione lunga) che scade il giorno della determinazione.

▼M8

Articolo 279 bis

Delta di vigilanza

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) in conformità degli sviluppi normativi internazionali, la formula che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tale formula;

b) il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2

Articolo 280

Calcolo delle posizioni di rischio

1.  Gli enti determinano il valore e il segno di una posizione di rischio come segue:

a) per tutti gli strumenti diversi dai titoli di debito:

i) come il valore nozionale effettivo nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare;

ii) come il valore nozionale equivalente al delta,
image , nel caso di un'operazione con un profilo di rischio non lineare;

dove:

Pref

=

prezzo dello strumento sottostante espresso nella valuta di riferimento;

V

=

valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione il valore è il prezzo dell'opzione);

p

=

prezzo dello strumento sottostante espresso nella stessa valuta di V;

b) per i titoli di debito e le componenti in contanti di tutte le operazioni:

i) come il valore nozionale effettivo moltiplicato per la durata modificata nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare;

ii) come il valore nozionale equivalente al delta moltiplicato per la durata modificata,
image , nel caso di un'operazione con un profilo di rischio non lineare;

dove:

V

=

valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione: prezzo dell'opzione);

r

=

livello del tasso d'interesse.

Se V è denominato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento, il derivato è convertito nella valuta di riferimento moltiplicandolo per il pertinente tasso d'interesse.

2.  Gli enti raggruppano le posizioni di rischio in insiemi di attività coperte. Per ciascun insieme di attività coperte è calcolato il valore assoluto della somma delle posizioni di rischio risultanti. La posizione di rischio netta risulta da tale calcolo ed è calcolata ai fini dell'articolo 276, paragrafo 2, come segue:

image

Articolo 281

Posizioni soggette al rischio di tasso di interesse

1.  Per calcolare le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse, gli enti applicano le disposizioni riportate nel seguito.

2.  Per le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse su quanto segue:

a) depositi ricevuti dalla controparte come garanzia reale;

b) componenti in contanti;

c) titoli di debito sottostanti,

ai quali in ogni caso in conformità della tabella 1 dell'articolo 336 si applica un requisito patrimoniale dell'1,60 % o inferiore, gli enti assegnano tali posizioni ad uno dei sei insiemi di attività coperte per ciascuna valuta di cui alla tabella 4.



Tabella 4

 

Tassi d'interesse di riferimento titoli di Stato

Tassi d'interesse di riferimento diversi dai titoli di Stato

Durata

< 1 anno

< 1 anno

> 1 ≤ 5 anni

> 1 ≤ 5 anni

> 5 anni

> 5 anni

3.  Per le posizioni soggette al rischio di tasso d'interesse su titoli di debito sottostanti o componenti in contanti per le quali il tasso d'interesse è legato ad un tasso d'interesse di riferimento che riflette il livello generale dei tassi d'interesse del mercato, la durata residua è il lasso di tempo che intercorre fino al successivo riaggiustamento del tasso d'interesse. In tutti gli altri casi, si tratta della durata residua del titolo di debito sottostante o, nel caso di una componente in contanti, della durata residua dell'operazione.

Articolo 282

Insiemi di attività coperte

1.  Gli enti istituiscono insiemi di attività coperte conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.  Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un credit default swap si definisce un solo insieme di attività coperte.

I basket credit default swap di tipo nth-to-default sono trattati come segue:

a) il valore della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo nth-to-default è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata finanziaria modificata del derivato di tipo nth-to-default in relazione a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;

b) vi è un solo insieme di attività coperte per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato credit default swap di tipo nth-to-default. Le posizioni di rischio associate a vari credit default swaps di tipo nth-to-default non sono comprese nello stesso insieme di attività coperte;

c) il moltiplicatore CCR applicabile ad ogni insieme di attività coperte creato per uno dei titoli di debito di riferimento di un derivato nth-to-default è pari a:

i) 0,3 % per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3;

ii) 0,6 % per gli altri titoli di debito.

3.  Per le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse su quanto segue:

a) depositi forniti come garanzia reale a una controparte se tale controparte non ha obblighi debitori residui a basso rischio specifico;

b) titoli di debito sottostanti, ai quali in conformità della tabella 1 dell'articolo 336 si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60 %,

si definisce un unico insieme di attività coperte per ciascun emittente.

Quando una componente in contanti replica un simile titolo di debito, si definisce anche un unico insieme di attività coperte per ciascun emittente del titolo di debito di riferimento.

Gli enti possono attribuire allo stesso insieme di attività coperte posizioni di rischio sui titoli di debito di un determinato emittente o sui titoli di debito di riferimento dello stesso emittente replicati da componenti in contanti o sottostanti ad un credit default swap.

4.  Gli strumenti finanziari sottostanti diversi dai titoli di debito sono assegnati agli stessi insiemi di attività coperte solo se sono strumenti identici o simili. In tutti gli altri casi sono assegnati a insiemi di attività coperte distinti.

Ai fini del presente paragrafo gli enti stabiliscono se gli strumenti sottostanti sono simili in base ai seguenti principi:

a) per gli strumenti di capitale, il sottostante è simile se l'emittente è lo stesso. Un indice di borsa è trattato come un emittente distinto;

b) per i metalli preziosi, il sottostante è simile se il metallo è lo stesso. Un indice relativo a metalli preziosi è trattato come una categoria distinta di metalli preziosi;

c) per l'energia elettrica, il sottostante è simile se i diritti e gli obblighi di fornitura si riferiscono alla stessa durata di carico nei periodi di punta o in quelli normali entro un intervallo di ventiquattro ore;

d) per le merci, il sottostante è simile se la merce è la stessa. Un indice relativo a merci è trattato come un indice distinto.

5.  I moltiplicatori CCR («CCRM») per le diverse categorie di insiemi di attività coperte sono fissati nella seguente tabella:



Tabella 5

 

Categorie di insiemi di attività coperte

CCRM

1.

Tassi d'interesse

0,2 %

2.

Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito di riferimento sottostanti ad un credit default swap e ai quali, in conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale dell'1,60 % o inferiore.

03 %

3.

Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito o su titoli di debito di riferimento ai quali, in conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60 %.

0,6 %

4.

Tassi di cambio

2,5 %

5.

Energia elettrica

4 %

6.

Oro

5 %

7.

Strumenti di capitale

7 %

8.

Metalli preziosi (eccetto oro)

8,5 %

9.

Altre merci (esclusi i metalli preziosi e l'energia elettrica)

10 %

10.

Strumenti sottostanti ai derivati OTC che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra.

10 %

Gli strumenti sottostanti ai derivati OTC di cui alla tabella 5, punto 10, sono attribuiti ad un paniere di copertura distinto a seconda della categoria dello strumento sottostante.

6.  Per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti in contanti e operazioni con titoli di debito sottostanti per le quali gli enti non possono determinare il delta o la durata finanziaria modificata, a seconda dei casi, con un modello convalidato dalle autorità competenti ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, le autorità competenti determinano il valore delle posizioni di rischio e dei CCRMj applicabili con criteri ispirati a prudenza oppure prescrivono all'ente di utilizzare il metodo di cui alla sezione 3. La compensazione non è riconosciuta: il valore dell'esposizione è calcolato come se ci fosse un insieme di attività soggette a compensazione che comprende solo la singola operazione.

7.  Gli enti dispongono di procedure interne per verificare, prima di inserire un'operazione in un insieme di attività coperte, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7.

8.  Gli enti che utilizzano le garanzie reali per attenuare il proprio rischio di controparte dispongono di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei loro calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4.



Sezione 6

Metodo dei modelli interni

Articolo 283

Autorizzazione ad utilizzare il metodo dei modelli interni

1.  Purché abbiano accertato che il requisito di cui al paragrafo 2 sia stato rispettato, le autorità competenti autorizzano l'ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per calcolare il valore dell'esposizione per le seguenti operazioni:

a) operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettera a);

b) operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere b), c) e d);

c) operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Quando un ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione per una delle operazioni menzionate al primo comma, lettere da a) a c), esso può anche utilizzare l'IMM per le operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettera e).

Fatto salvo l'articolo 273, paragrafo 1, terzo comma, gli enti possono decidere di non applicare tale metodo alle esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischio. In tal caso l'ente applica a tali esposizioni uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 5 se sono rispettati i requisiti pertinenti a ciascun metodo.

2.  Le autorità competenti autorizzano gli enti ad utilizzare l'IMM per i calcoli di cui al paragrafo 1 soltanto se l'ente ha dimostrato di soddisfare le condizioni di cui alla presente sezione, e le autorità competenti hanno verificato che i sistemi per la gestione del CCR di cui l'ente si è dotato siano sani e siano applicati correttamente.

3.  Le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad utilizzare l'IMM sequenzialmente su diversi tipi di operazioni per un periodo limitato di tempo. Durante questo periodo di utilizzo sequenziale gli enti possono utilizzare i metodi di cui alla sezione 3 o alla sezione 5 per il tipo di operazione per il quale non utilizzano l'IMM.

4.  Per tutte le operazioni relative a strumenti derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali un ente non ha ricevuto l'autorizzazione a norma del paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM, l'ente utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 5.

L'uso combinato di tali metodi è possibile su base permanente all'interno di un gruppo. L'uso combinato di tali metodi da parte di un singolo ente è ammesso solo se uno dei metodi è utilizzato per i casi di cui all'articolo 282, paragrafo 6.

5.  Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM non possono ritornare ai metodi illustrati nella sezione 3 o 5, salvo previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti forniscono tale autorizzazione, qualora l'ente adduca validi motivi debitamente comprovati.

6.  Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui alla presente sezione, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:

a) presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno alla conformità;

b) dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.

Articolo 284

Valore dell'esposizione

1.  Quando un ente ha ricevuto l'autorizzazione, conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, ad utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione di alcune o di tutte le operazioni di cui a tale paragrafo, valuta il valore dell'esposizione di tali operazioni a livello dell'insieme di attività soggette acompensazione.

Il modello utilizzato dall'ente a tal fine:

a) specifica la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione attribuibili a variazioni congiunte delle variabili di mercato rilevanti, come i tassi di interesse e i tassi di cambio;

b) calcola il valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione a ciascuna delle date future in funzione delle variazioni congiunte delle variabili di mercato;

2.  Per riflettere gli effetti della marginazione, il modello del valore della garanzia reale soddisfa i requisiti quantitativi, qualitativi e in materia di dati per l'IMM conformemente alla presente sezione e l'ente può includere nella propria distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione solo garanzie reali finanziarie ammissibili di cui agli articoli 197 e 198 e dell'articolo 299, paragrafo 2, lettere c) e d).

3.  Il requisito di fondi propri per il rischio di controparte rispetto alle esposizioni al CCR a cui l'ente applica l'IMM è il maggiore tra i due requisiti seguenti:

a) il requisito di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando i dati correnti di mercato;

b) il requisito di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando un'unica calibrazione di stress uniforme per tutte le esposizioni al CCR a cui applica l'IMM.

4.  Tranne che per le controparti identificate come aventi un rischio specifico di correlazione sfavorevole che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 291, paragrafi 4 e 5, gli enti calcolano il valore dell'esposizione come il prodotto di alfa (α) ed EPE effettiva come segue:

Valore dell'esposizione = α · EPE effettiva

dove:

α

=

1,4, a meno che le autorità competenti non richiedano un valore di α superiore o autorizzino gli enti ad utilizzare le proprie stime interne in conformità del paragrafo 9;

l'EPE effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (EEt) come l'esposizione media ad una data futura t laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato.

Nel modello interno l'EE è stimata ad una serie di date future t1, t2, t3, …

5.  L'EE effettiva è calcolata in modo ricorsivo come segue:

image

dove:

la data corrente è indicata come t0;

L'EEt0 Effettiva equivale all'esposizione corrente.

6.  L'EPE effettiva è la media dell'EE effettiva durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che compongono l'insieme di attività soggette a compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'EE fino alla scadenza di tutti i contratti dell'insieme di attività soggette a compensazione. L'EPE effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE effettiva:

▼C3

image

▼C2

dove i fattori di ponderazione

image

consentono di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari.

7.  Gli enti calcolano le misure dell'esposizione attesa o dell'esposizione massima sulla base di una distribuzione di esposizioni che rifletta la possibile «non normalità» di tale distribuzione.

8.  Gli enti possono utilizzare una misura della distribuzione calcolata dall'IMM che sia più prudente rispetto al prodotto di α e dell'EPE effettiva calcolata secondo l'equazione di cui al paragrafo 4, per tutte le controparti.

9.  In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad utilizzare le proprie stime interne di α, dove:

a) α equivale al rapporto tra capitale interno quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale interno determinato sulla base dell'EPE (denominatore);

b) al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso.

Quando stimata a norma del presente paragrafo, α non è inferiore a 1,2.

10.  Ai fini di una stima di α a norma del paragrafo 9, gli enti garantiscono che il numeratore e il denominatore siano calcolati in maniera coerente con riferimento alla tipologia del modello utilizzato, alle caratteristiche specifiche dei parametri ed alla composizione del portafoglio. il metodo adottato per stimare α si basa sul metodo dell'ente per il calcolo del capitale interno, è adeguatamente documentato ed è soggetto a convalida da parte di un'unità indipendente. Inoltre, gli enti rivedono le loro stime di α almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se la composizione del portafoglio varia nel tempo. Gli enti valutano altresì il rischio di modello.

11.  Gli enti dimostrano con piena soddisfazione delle autorità competenti che le loro stime interne di α al numeratore riflettono i fattori rilevanti della dipendenza dalla distribuzione dei valori di mercato delle operazioni o del portafoglio di operazioni di tutte le controparti. Le stime interne di α tengono conto della granularità dei portafogli.

12.  Nel controllare l'utilizzo delle stime di cui al paragrafo 9, le autorità competenti tengono conto della variazione significativa delle stime di α derivante dalla possibilità di specifiche errate nei modelli utilizzati per il calcolo del numeratore, in particolare in caso di convessità.

13.  Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella modellizzazione congiunta del rischio di mercato e del rischio di credito sono condizionate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.

Articolo 285

Valore dell'esposizione per gli insiemi di attività soggette a compensazione soggetti ad un accordo di garanzia

1.  Se l'insieme di attività soggette a compensazione è soggetto ad un accordo di garanzia e ad una rivalutazione giornaliera, l'ente calcola l'EPE effettiva come specificato al presente paragrafo. Se il modello riflette gli effetti della marginazione nella stima della EE, l'ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello direttamente nell'equazione di cui all'articolo 284, paragrafo 5. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se verificano che il modello riflette correttamente gli effetti della marginazione nella stima dell'EE. L'ente che non ha ricevuto tale autorizzazione utilizza una delle seguenti misure dell'EPE effettiva:

a) l'EPE effettiva, calcolata senza tenere conto delle eventuali garanzie reali detenute o fornite a titolo di margine più eventuali garanzie reali fornite alla controparte indipendentemente dalla valutazione giornaliera e dal processo di marginazione o dall'esposizione corrente;

b) l'EPE effettiva, calcolata come incremento potenziale dell'esposizione nell'arco del periodo con rischio di margine, più il valore maggiore tra:

i) l'esposizione corrente incluse tutte le garanzie reali attualmente detenute o fornite, eccetto le garanzie reali esercitate o oggetto di controversia;

ii) la maggiore esposizione netta, comprese le garanzie reali nel quadro dell'accordo di garanzia, che non farebbe scattare l'esercizio della garanzia reale. Questo importo riflette tutte le soglie applicabili, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali a titolo dell'accordo di garanzia.

Ai fini della lettera b), gli enti calcolano la maggiorazione come la variazione positiva attesa del valore di mercato delle operazioni nel corso del periodo con rischio di margine. Le variazioni del valore della garanzia reale sono rispecchiate utilizzando le rettifiche di vigilanza per volatilità in conformità del capo 4, sezione 4, o le rettifiche per volatilità basate su stime interne del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, ma si presuppone che nel corso del periodo con rischio di margine non vi saranno pagamenti di garanzie. Il periodo con rischio di margine è soggetto alle durate minime di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.  Per le operazioni soggette ad adeguamento dei margini e alla valutazione di mercato su base giornaliera, il periodo con rischio di margine utilizzato ai fini della modellizzazione del valore dell'esposizione con accordi di garanzia non è inferiore a:

a) cinque giorni lavorativi per gli insiemi di attività soggette a compensazione costituiti esclusivamente da operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e finanziamenti con margini;

b) dieci giorni lavorativi per tutti gli altri insiemi di attività soggette a compensazione.

3.  Il paragrafo 2, lettere a) e b), è soggetto alle seguenti eccezioni:

a) per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui il numero delle negoziazioni supera 5 000 in qualsiasi momento nel corso di un trimestre, il periodo con rischio di margine per il trimestre successivo non è inferiore a venti giorni lavorativi. Questa eccezione non si applica alle esposizioni da negoziazione degli enti;

b) per gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti una o più negoziazioni che comportano o una garanzia illiquida o un derivato OTC che non può essere facilmente sostituito, il periodo con rischio di margine non è inferiore a venti giorni lavorativi.

Gli enti determinano se la garanzia reale è illiquida o se i derivati OTC non possono essere facilmente sostituiti in un contesto di condizioni di stress dei mercati, caratterizzate dall'assenza di mercati continuamente attivi dove una controparte, entro due giorni o meno, potrebbe ottenere più quotazioni dei prezzi che non muoverebbero il mercato o rappresenterebbero un prezzo che riflette uno sconto di mercato (nel caso di una garanzia reale) o un premio (nel caso di un derivato OTC).

Gli enti esaminano se le negoziazioni o i titoli detenuti come garanzia reale sono concentrati su una particolare controparte e, qualora tale controparte uscisse dal mercato in modo precipitoso, se l'ente sarebbe in grado di sostituire le negoziazioni o i titoli.

4.  Se un ente è stato coinvolto in più di due controversie in merito a richieste di margini su un particolare insieme di attività soggette a compensazione nei due trimestri immediatamente precedenti che sono durate più del periodo con rischio di margine applicabile ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l'ente utilizza un periodo con rischio di margine che è almeno doppio rispetto al periodo di cui ai paragrafi 2 e 3 per tale insieme di attività soggette a compensazione per i due trimestri successivi.

5.  Per l'adeguamento dei margini con una frequenza di N giorni, il periodo con rischio di margine è almeno uguale al periodo di cui ai paragrafi 2 e 3, F, maggiorato di N giorni meno un giorno. Ne consegue che

periodo con rischio di margine = F + N – 1

6.  Se il modello interno include l'effetto della marginazione sulle fluttuazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione, l'ente modellizza la garanzia, eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione, congiuntamente all'esposizione nei suoi calcoli del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni di finanziamento tramite titoli.

7.  Se l'ente non è in grado di modellizzare la garanzia reale insieme all'esposizione, non tiene conto nel suo calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni di finanziamento tramite titoli dell'effetto delle garanzie reali eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione, a meno che non utilizzi le rettifiche per la volatilità basate sulle stime interne che soddisfano le norme del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o le rettifiche di vigilanza per volatilità standard conformemente al capo 4.

8.  L'ente che utilizza l'IMM non tiene conto nei suoi modelli dell'effetto di una riduzione del valore dell'esposizione dovuta a una clausola di un contratto di garanzia che richieda il ricevimento della garanzia quando si deteriora il merito di credito della controparte.

Articolo 286

Gestione del CCR — politiche, procedure e sistemi

1.  L'ente istituisce e mantiene un quadro di gestione del CCR, comprendente:

a) politiche, procedure e sistemi per garantire l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna del CCR;

b) procedure volte a garantire che tali politiche, procedure e sistemi siano rispettati.

Tali politiche, procedure e sistemi sono concettualmente solidi e sono applicati con correttezza e debitamente documentati. La documentazione comprende una spiegazione delle tecniche empiriche utilizzate per misurare il CCR.

2.  Il quadro di gestione del CCR di cui al paragrafo 1 tiene conto del rischio di mercato, del rischio di liquidità, del rischio giuridico e del rischio operativo che sono associati al CCR. In particolare, il quadro garantisce che l'ente rispetti i seguenti principi:

a) non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito;

b) tiene debitamente conto del relativo rischio di credito nella fase di regolamento e in quella ad esso precedente;

c) gestisce tali rischi nel modo più completo possibile, sia a livello di controparte mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie, sia a livello di impresa.

3.  L'ente che utilizza l'IMM garantisce che il suo quadro di gestione del CCR tenga conto, con piena soddisfazione dell'autorità competente, dei rischi di liquidità inerenti a quanto segue:

a) potenziali richieste di margini in entrata nel contesto di scambi di margini di variazione o di altro tipo, come il margine iniziale o indipendente, in caso di shock di mercato;

b) potenziali richieste in entrata per la restituzione delle garanzie reali in eccesso fornite dalle controparti;

c) richieste derivanti da un potenziale abbassamento della valutazione esterna del suo merito di credito.

L'ente garantisce che la natura e l'orizzonte del riutilizzo della garanzia reale siano coerenti con il suo fabbisogno di liquidità e non compromettano la sua capacità di fornire o restituire la garanzia reale in modo tempestivo.

4.  L'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente alla gestione del CCR e garantiscono che siano destinate risorse adeguate a tal fine. L'alta dirigenza è consapevole dei limiti del modello utilizzato e delle ipotesi su cui si basa, nonché del loro possibile impatto sull'affidabilità dei risultati tramite un processo formale. L'alta dirigenza è inoltre al corrente delle incertezze relative alle condizioni del mercato e delle questioni operative e di come tali aspetti sono integrati nel modello.

5.  I rapporti giornalieri relativi alle esposizioni dell'ente al CCR a norma dell'articolo 287, paragrafo 2, lettera b), sono verificati da dirigenti che abbiano un livello gerarchico ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli responsabili dell'erogazione del credito o trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva dell'ente al CCR.

6.  Il quadro di gestione del CCR di un ente stabilito conformemente al paragrafo 1 è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. I limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai responsabili dell'erogazione del credito, dai trader e dall'alta dirigenza. L'ente dispone di un processo formale per segnalare le violazioni dei limiti di rischio al livello di dirigenza appropriato.

7.  Per misurare il CCR, l'ente misura in particolare l'utilizzo giornaliero ed intragiornaliero delle linee di credito. Esso misura l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. A livello di portafoglio e di controparte, l'ente calcola e sorveglia l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura nell'intervallo di confidenza che ha scelto. Esso tiene conto delle posizioni ingenti o concentrate, in termini ad esempio di gruppi di controparti collegate, di settori e di mercati.

8.  L'ente istituisce e mantiene un programma sistematico e rigoroso di prove di stress. I risultati di tali prove sono verificati periodicamente ed almeno trimestralmente dall'alta dirigenza e sono presi in considerazione nelle politiche e nei limiti stabiliti dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza in materia di CCR. Se le prove di stress rivelano una particolare vulnerabilità ad un determinato insieme di circostanze, l'ente adotta immediatamente le misure necessarie ad un'adeguata gestione di tali rischi.

Articolo 287

Strutture organizzative per la gestione del CCR

1.  L'ente che utilizza l'IMM istituisce e mantiene:

a) un'unità di controllo del rischio che sia conforme al paragrafo 2;

b) un'unità di gestione delle garanzie reali che sia conforme al paragrafo 3.

2.  L'unità di controllo del rischio è responsabile della elaborazione e messa in opera della sua gestione del CCR, inclusa la convalida iniziale e su base continuativa del modello, svolge le seguenti funzioni e soddisfa i seguenti requisiti:

a) è responsabile dell'elaborazione e messa in opera del sistema di gestione del CCR dell'ente;

b) elabora rapporti giornalieri ed analizza i risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente. Tale analisi comprende la valutazione della relazione tra le misure dei valori dell'esposizione al CCR e i limiti in materia di attività di negoziazione;

c) controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza i rapporti sui risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione;

d) è indipendente dalle unità preposte alla creazione, al rinnovo o alla negoziazione delle esposizioni e sottratta ad ogni indebita influenza;

e) è dotata di un numero sufficiente di dipendenti;

f) riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente;

g) la sua attività è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente;

h) i risultati da essa prodotti costituiscono parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e controllo del profilo di rischio di credito e di rischio globale dell'ente.

3.  L'unità di gestione delle garanzie reali assolve i seguenti compiti e funzioni:

a) calcola ed effettua richieste di margini, gestisce le controversie in materia di richieste di margini e comunica i livelli degli importi indipendenti, dei margini iniziali e dei margini di variazione accuratamente su base giornaliera;

b) controlla l'integrità dei dati utilizzati per formulare richieste di margini e garantisce che siano coerenti e riconciliati periodicamente con tutte le pertinenti fonti di dati all'interno dell'ente;

c) monitora la misura del riutilizzo delle garanzie reali e qualsiasi modifica dei diritti dell'ente sulla garanzia che fornisce o in rapporto con essa;

d) comunica al livello appropriato della dirigenza i tipi di garanzie reali che sono riutilizzate e le modalità di tale riutilizzo compresi lo strumento, la qualità creditizia e la scadenza;

e) monitora la concentrazione su singoli tipi di attivi accettati dall'ente come garanzie reali;

f) comunica all'alta dirigenza informazioni sulla gestione delle garanzie su base regolare, ma almeno trimestralmente, fornendo anche informazioni sul tipo di garanzie ricevute e costituite nonché l'ampiezza, la tempistica, e le cause delle controversie in materia di richieste di margini. Tale reportistica interna riflette anche le tendenze di queste cifre.

4.  L'alta dirigenza assegna risorse sufficienti all'unità di gestione delle garanzie reali di cui al paragrafo 1, lettera b), al fine di assicurare che i suoi sistemi conseguano un livello appropriato di performance operativa, misurato in termini di puntualità e accuratezza delle richieste di margini fatte dall'ente e in termini di tempestività della risposta dell'ente a richieste di margini provenienti dalle sue controparti. L'alta dirigenza garantisce che l'unità sia dotata di personale adeguato per trattare le richieste e le controversie in maniera tempestiva anche in presenza di gravi crisi di mercato e consentire all'ente di limitare il numero delle controversie ingenti causate dai volumi di negoziazioni.

Articolo 288

Verifica del sistema di gestione del CCR

Nell'ambito del processo di audit interno, l'ente procede regolarmente ad una verifica indipendente del proprio sistema di gestione del CCR. Tale verifica comprende le attività delle unità di controllo e gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 287 e riguarda, come minimo:

a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del CCR di cui all'articolo 286;

b) l'organizzazione dell'unità di controllo del CCR di cui all'articolo 287, paragrafo 1, lettera a);

c) l'organizzazione dell'unità di gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 287, paragrafo 1, lettera b);

d) l'integrazione delle misure del CCR nella gestione quotidiana del rischio;

e) il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio e dei sistemi di valutazione utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

f) la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione del CCR;

g) la portata del CCR rilevato dal modello di misurazione del rischio;

h) l'integrità del sistema informativo della dirigenza;

i) l'accuratezza e la completezza dei dati relativi al CCR;

j) l'accurata presa in considerazione dei termini giuridici dei contratti di garanzia e di compensazione nella misurazione del valore dell'esposizione;

k) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;

l) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;

m) l'accuratezza dei calcoli per la valutazione e la trasformazione dei rischi;

n) la verifica dell'accuratezza del modello tramite test retrospettivi frequenti di cui all'articolo 293, paragrafo 1, lettere da b) a e);

o) la conformità delle unità di controllo del CCR e di gestione delle garanzie reali con i requisiti normativi pertinenti.

Articolo 289

Prova dell'utilizzo

1.  Gli enti assicurano che la distribuzione delle esposizioni generata dal modello interno utilizzato per calcolare l'EPE effettiva sia strettamente integrata nel processo di gestione quotidiana del CCR dell'ente, e che il risultato del modello sia tenuto in debito conto nel processo di approvazione dei crediti, nella gestione del CCR, nell'allocazione del capitale interno e nel governo societario.

2.  L'ente dimostra con piena soddisfazione delle autorità competenti di aver utilizzato, per almeno un anno prima dell'autorizzazione delle autorità competenti di utilizzare l'IMM conformemente all'articolo 283, un modello che soddisfi ampiamente i requisiti indicati nella presente sezione ai fini del calcolo della distribuzione delle esposizioni su cui si basa il calcolo dell'EPE.

3.  Il modello utilizzato per la distribuzione delle esposizioni al CCR è parte integrante del quadro per la gestione del CCR di cui all'articolo 286. Tale quadro comprende la misurazione dell'utilizzo delle linee di credito mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie e l'allocazione del capitale interno.

4.  Oltre all'EPE, l'ente misura e gestisce le esposizioni correnti. All'occorrenza, l'ente misura l'esposizione corrente al lordo ed al netto delle garanzie reali detenute. La verifica dell'utilizzo a fini interni è soddisfatta se l'ente utilizza altre misure del CCR, come l'esposizione di picco, basate sulla distribuzione delle esposizioni ottenuta con lo stesso modello utilizzato per calcolare l'EPE.

5.  L'ente ha la capacità di sistema di stimare l'EE su base giornaliera, se necessario, a meno che non dimostri con piena soddisfazione delle autorità competenti che le sue esposizioni al CCR giustificano calcoli meno frequenti. Esso stima l'EE lungo un profilo temporale di orizzonti previsionali che rispecchino adeguatamente la struttura temporale dei flussi di cassa e delle scadenza dei contratti a venire, con modalità adeguate all'importanza e alla composizione dell'esposizione.

6.  L'esposizione è misurata, sorvegliata e controllata per l'intera durata, e non soltanto sull'orizzonte di un anno, di tutti i contratti all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione. L'ente dispone di procedure per l'identificazione e il controllo dei rischi di controparte nei casi in cui l'esposizione vada oltre l'orizzonte di un anno. Un eventuale aumento previsto dell'esposizione è preso in considerazione nel modello dell'ente per il calcolo del capitale interno.

Articolo 290

Prove di stress

1.  L'ente dispone di un ampio programma di prove di stress per il CCR, utilizzato anche per valutare i relativi requisiti di fondi propri, che soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 10.

2.  Esso individua gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valuta la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

3.  Le misure di stress previste dal programma sono raffrontate con i limiti in materia di rischi e considerate dall'ente come parte integrante del processo di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE

4.  Il programma riflette pienamente le negoziazioni e le esposizioni aggregate per tutte le forme del rischio di controparte a livello di determinate controparti in un periodo di tempo sufficiente per condurre prove di stress periodiche.

5.  Esso prevede almeno mensilmente prove di stress sulle esposizioni in rapporto ai principali fattori di rischio di mercato, come i tassi di interesse, il cambio, gli strumenti di capitale, i differenziali creditizi e i prezzi delle merci per tutte le controparti dell'ente, al fine di identificare e consentire all'ente di ridurre se necessario le concentrazioni sovradimensionate in rischi direzionali specifici. Le prove di stress sulle esposizioni riguardanti in particolare i rischi unifattoriali, multifattoriali e quelli non direzionali sostanziali e le prove di stress congiunte esposizione/merito di credito sono eseguite, per quanto concerne il CCR, a livello di singola controparte, di gruppo di controparti e dell'ente a livello aggregato.

6.  L'ente applica almeno trimestralmente scenari di prove di stress multifattoriali e valuta i rischi non direzionali sostanziali, compresa l'esposizione alla curva di rendimento e i rischi di base. Le prove di stress multifattoriali affrontano, come minimo, i seguenti scenari:

a) si sono verificati gravi eventi economici e di mercato;

b) l'ampia liquidità del mercato è diminuita considerevolmente;

c) un importante intermediario finanziario sta liquidando posizioni.

7.  La gravità degli shock dei fattori di rischio sottostanti è coerente con la finalità delle prove di stress. In sede di valutazione della solvibilità sotto stress, gli shock dei fattori di rischio sottostanti sono sufficientemente gravi da riflettere condizioni di mercato estreme già verificatesi e condizioni di mercato estreme ma plausibili. Le prove di stress valutano l'impatto di tali shock sui fondi propri, sui requisiti di fondi propri e sui profitti. Ai fini del monitoraggio, della copertura e della gestione quotidiana delle concentrazioni, il programma di prove di stress considera anche gli scenari di minore gravità e di maggiore probabilità.

8.  Il programma prevede, se del caso, prove di reverse stress per individuare scenari estremi ma plausibili che potrebbero avere esiti negativi significativi. Le prove di reverse stress tengono conto dell'impatto dell'esistenza di una marcata non linearità nel portafoglio.

9.  I risultati delle prove di stress a titolo del programma sono comunicati periodicamente, almeno su base trimestrale, all'alta dirigenza. I rapporti e l'analisi dei risultati coprono gli effetti più significativi a livello di controparte su tutto il portafoglio, le concentrazioni sostanziali all'interno dei segmenti del portafoglio (all'interno dello stesso settore industriale o di una regione) e le tendenze specifiche di portafoglio e di controparte.

10.  L'alta dirigenza assume un ruolo guida nell'integrazione delle prove di stress nel quadro di gestione del rischio e nella cultura del rischio dell'ente e garantisce che i risultati siano significativi e impiegati per gestire il CCR. I risultati delle prove di stress per le esposizioni significative sono valutati sulla base di orientamenti che indicano la propensione al rischio dell'ente, e segnalati all'alta dirigenza a fini di discussione e azione quando si individuano rischi eccessivi o concentrati.

Articolo 291

Rischio di correlazione sfavorevole

1.  Ai fini del presente articolo:

a) il «rischio generale di correlazione sfavorevole» sorge quando tra la probabilità di default di una controparte e i fattori di rischio generali di mercato vi è una correlazione positiva;

b) il «rischio specifico di correlazione sfavorevole» sorge quando tra l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte e la PD della controparte vi è una correlazione positiva per via della natura delle operazioni con tale controparte. Un ente si considera esposto a un rischio specifico di correlazione sfavorevole se l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte appare elevata ed anche la probabilità di default della controparte è elevata.

2.  Gli enti prendono in debita considerazione le esposizioni che determinano un significativo rischio generale e specifico di correlazione sfavorevole.

3.  Al fine di individuare un rischio generale di correlazione sfavorevole, l'ente elabora prove di stress e analisi di scenari di stress relativi ai fattori di rischio che hanno una correlazione sfavorevole con l'affidabilità creditizia della controparte. Tali prove esaminano inoltre la possibilità che si verifichino gravi shock quando cambiano i rapporti tra i fattori di rischio. L'ente controlla il rischio generale di correlazione sfavorevole per prodotto, per regione, per settore, o per altre categorie pertinenti alla linea di attività.

4.  L'ente dispone di procedure per individuare, sorvegliare e controllare i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascun soggetto giuridico, dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata.

5.  Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il CCR in ordine alle operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole e vi è un legame giuridico tra la controparte e l'emittente del sottostante del derivato OTC oppure il sottostante delle operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere b), c) e d), conformemente ai seguenti principi:

a) gli strumenti per i quali esiste un rischio specifico di correlazione sfavorevole non sono compresi nello stesso insieme di attività soggette a compensazione con altre operazioni con la controparte, e sono trattati come un insieme di attività soggette a compensazione distinto;

b) all'interno di ciascuno di tali insiemi di attività soggette a compensazione distinti, per i credit default swaps single-name il valore dell'esposizione è pari al totale delle perdite attese nel valore del valore equo residuo degli strumenti sottostanti in base all'ipotesi che l'emittente sottostante sia in liquidazione;

c) la LGD di un ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 è pari al 100 % per tali operazioni su swap;

d) per un ente che utilizza il metodo di cui al capo 2, il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello di un'operazione non garantita;

e) per tutte le altre operazioni riferite ad un single name in ciascuno di tali distinti insiemi di attività soggette a compensazione, il calcolo del valore dell'esposizione è coerente con l'ipotesi di un default imminente e improvviso delle obbligazioni sottostanti in cui l'emittente è giuridicamente collegato con la controparte. Per le operazioni riferite a un paniere di nomi o indice, il default imminente e improvviso delle rispettive obbligazioni sottostanti in cui l'emittente è giuridicamente collegato con la controparte si applica, se rilevante,;

f) nella misura in cui si usino i calcoli esistenti del rischio di mercato per i requisiti di fondi propri per i rischi incrementali di default e di migrazione di cui al titolo IV, capo 5, sezione 4, che contengono già un'ipotesi di LGD, la LGD nella formula utilizzata è pari al 100 %.

6.  Gli enti forniscono all'alta dirigenza e al competente comitato dell'organo di amministrazione relazioni periodiche sul rischio specifico e generale di correlazione sfavorevole e sulle misure adottate per gestire tali rischi.

Articolo 292

Integrità del processo di modellizzazione

1.  L'ente garantisce l'integrità del processo di modellizzazione di cui all'articolo 284 adottando quanto meno le seguenti misure:

a) il modello riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva, completa e prudente;

b) tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, gli accordi di garanzia e gli accordi di compensazione;

c) le condizioni generali e le clausole specifiche sono conservate in una base di dati soggetta a controlli formali periodici;

d) un processo di riconoscimento degli accordi di compensazione che richiede la verifica da parte di giuristi che la compensazione effettuata in base a tali accordi sia giuridicamente vincolante;

e) la verifica di cui alla lettera d) è immessa nella base di dati di cui alla lettera c) da un'unità indipendente;

f) la trasmissione al modello EPE dei dati relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è soggetta ad audit interno;

g) vi sono procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno prudente, ai fini del calcolo dell'EPE.

2.  I dati correnti di mercato sono utilizzati per determinare le esposizioni correnti. L'ente può calibrare oculatamente il suo modello per il calcolo dell'EPE utilizzando dati di mercato storici o dati di mercato impliciti per stabilire i parametri dei processi stocastici sottostanti, come deriva, volatilità e correlazione. Se l'ente impiega dati storici, essi sono riferiti ad almeno tre anni. I dati sono aggiornati almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se reso necessario dalle condizioni di mercato.

Per calcolare l'EPE effettiva utilizzando una calibrazione di stress, un ente calibra l'EPE effettiva utilizzando i dati di tre anni comprendenti un periodo di stress sui differenziali creditizi delle sue controparti o dati di mercato relativi a tale periodo di stress.

I requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati dall'ente a tale scopo.

3.  L'ente dimostra con soddisfazione dell'autorità competente, almeno trimestralmente, che il periodo di stress utilizzato per il calcolo ai sensi del presente paragrafo coincide con un periodo di aumento dei differenziali dei credit default swaps o di altri differenziali creditizi (ad esempio, prestiti o obbligazioni societarie) per una selezione rappresentativa delle sue controparti con differenziali creditizi negoziati. Nelle situazioni in cui l'ente non ha dati adeguati sui differenziali creditizi per una controparte, associa tale controparte a dati specifici sui differenziali creditizi sulla base dei tipi di regione, rating interni e attività.

4.  Il modello EPE per tutte le controparti utilizza dati, sia storici che impliciti, che includono i dati del periodo di stress del credito ed utilizza tali dati in modo coerente con il metodo utilizzato per la calibrazione del modello EPE sui dati attuali.

5.  Per valutare l'efficacia della sua calibrazione di stress per l'EEPE, un ente costituisce diversi portafogli di riferimento che sono vulnerabili ai principali fattori di rischio ai quali esso è esposto. L'esposizione a questi portafogli di riferimento è calcolata utilizzando a) una metodologia di stress, basata sui valori di mercato correnti e parametri di modello calibrati su condizioni di stress dei mercati, e b) l'esposizione durante il periodo di stress, ma applicando il metodo di cui alla presente sezione (valore di mercato alla fine del periodo di stress, volatilità e correlazioni del periodo di stress di tre anni).

Le autorità competenti impongono all'ente di adeguare la calibrazione di stress se le esposizioni di tali portafogli di riferimento si discostano sostanzialmente l'una dall'altra.

6.  L'ente sottopone il modello ad un processo di validazione che è chiaramente articolato nelle sue politiche e procedure. Tale processo di validazione:

a) specifica il tipo di prove richieste per assicurare l'integrità del modello e precisa le condizioni nelle quali le ipotesi su cui si basa il modello sono inadeguate e possono pertanto dare luogo ad una sottostima dell'EPE;

b) include un riesame della completezza del modello.

7.  L'ente sorveglia i rischi pertinenti e dispone di procedure per l'aggiustamento della sua stima dell'EEPE effettiva quando tali rischi assumono un peso significativo. Nel conformarsi al presente paragrafo, l'ente:

a) individua e gestisce le sue esposizioni al rischio specifico di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b) e le sue esposizioni al rischio generale di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a);

b) per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, raffronta su base regolare la stima di una misura rilevante dell'esposizione in un periodo di un anno con la stessa misura dell'esposizione nell'arco della durata dell'esposizione;

c) per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, raffronta su base regolare il costo di sostituzione (esposizione corrente) ed il profilo di rischio effettivamente realizzato e conserva i dati che consentono tali raffronti.

8.  L'ente dispone di procedure interne per verificare, prima di includere un'operazione in un insieme di attività soggette a compensazione, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7.

9.  L'ente che utilizza le garanzie reali per attenuare il proprio CCR dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4.

10.  L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 293

Requisiti per il sistema di gestione dei rischi

1.  L'ente soddisfa i seguenti requisiti:

a) soddisfa i requisiti qualitativi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5;

b) procede a un regolare programma di test retrospettivi, che mette a confronto le misure del rischio ottenute dal modello con le misure del rischio realizzato, e variazioni ipotetiche basate su posizioni statiche con misure realizzate;

c) effettua una validazione iniziale e un costante riesame periodico del suo modello di esposizione al CCR e delle misure del rischio da esso ottenute. La validazione e la revisione sono indipendenti dall'elaborazione del modello;

d) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza partecipano al processo di controllo dei rischi e garantiscono che risorse adeguate siano destinate al controllo del rischio di credito e del rischio di controparte. A tale riguardo, i rapporti giornalieri elaborati dall'unità di controllo del rischio indipendente istituita conformemente all'articolo 287, paragrafo 1, lettera a), sono verificati da dirigenti che abbiano un livello gerarchico ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

e) il modello interno di misurazione dei rischi delle esposizioni è integrato nel processo di gestione quotidiana dei rischi dell'ente;

f) il sistema di misurazione dei rischi è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di attività di negoziazione ed esposizione. Sotto questo profilo, i limiti delle esposizioni sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai trader, dal servizio crediti e dall'alta dirigenza;

g) l'ente garantisce che il suo sistema di gestione dei rischi sia ben documentato. In particolare, mantiene una serie documentata di politiche, controlli e procedure interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione dei rischi e le modalità per assicurare che tali politiche siano rispettate;

h) una verifica indipendente del sistema di misurazione dei rischi è effettuata regolarmente nel processo di audit interno dell'ente. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio. La verifica del processo globale di gestione dei rischi è effettuata ad intervalli regolari (e comunque almeno una volta all'anno) e riguarda quanto meno tutti gli elementi di cui all'articolo 288;

i) la validazione costante dei modelli di rischio di controparte, inclusi test retrospettivi, è sottoposta a revisione periodica da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per decidere le misure da adottare per risolvere le inefficienze dei modelli.

2.  Le autorità competenti tengono conto della misura in cui l'ente soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1 al momento di fissare il livello di α, come stabilito all'articolo 284, paragrafo 4. Solo gli enti che rispettano pienamente tali requisiti sono ammissibili per l'applicazione del fattore di moltiplicazione minimo.

3.  L'ente documenta il processo di validazione iniziale e su base continuativa del suo modello di esposizione al CCR e il calcolo delle misure del rischio ottenute dai modelli a un livello di dettaglio che potrebbe permettere a terzi di ricreare, rispettivamente, l'analisi e le misure del rischio. Tale documentazione stabilisce la frequenza con cui saranno condotte le analisi dei test retrospettivi e tutte le altre validazioni in corso, come è svolta la validazione con riguardo ai flussi di dati e ai portafogli e quali sono le analisi utilizzate.

4.  L'ente definisce i criteri per valutare i propri modelli di esposizione al CCR e i modelli i cui risultati confluiscono nel calcolo dell'esposizione e mantiene una politica scritta che descrive il processo attraverso il quale saranno individuate e corrette performance inaccettabili.

5.  L'ente definisce come sono costruiti portafogli rappresentativi di controparti ai fini della validazione di un modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio.

6.  La validazione dei modelli di esposizione al CCR e delle loro misure del rischio che producono le distribuzioni previste tiene conto di più di una sola statistica della distribuzione prevista.

Articolo 294

Requisiti per la validazione

1.  Nel quadro della validazione iniziale e su base continuativa del modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio, l'ente garantisce che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) l'ente effettua test retrospettivi utilizzando dati storici sui movimenti dei fattori di rischio di mercato prima dell'autorizzazione delle autorità competenti conformemente all'articolo 283, paragrafo 1. Tali test retrospettivi considerano una serie di orizzonti temporali di previsione distinti per almeno un anno, per una serie di varie date di inizializzazione e un ampio ventaglio di condizioni di mercato;

b) l'ente che utilizza il metodo di cui all'articolo 285, paragrafo 1, lettera b), convalida periodicamente il suo modello per verificare se le esposizioni correnti realizzate siano coerenti con la previsione di tutti i periodi di margine nell'arco di un anno. Se alcune delle negoziazioni all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione hanno una scadenza inferiore a un anno e l'insieme di attività soggette a compensazione ha sensibilità ai fattori di rischio più elevate senza queste negoziazioni, la validazione ne tiene conto;

c) l'ente esegue test retrospettivi sulla performance del suo modello di esposizione al CCR e sulle misure del rischio pertinenti del modello nonché sulle previsioni dei fattori di rischio di mercato. Per le negoziazioni garantite, gli orizzonti temporali di previsione considerati includono quelli che riflettono periodi tipici con rischio di margine applicati nelle negoziazioni garantite o soggette a marginazione;

d) se la validazione del modello indica che l'EPE effettiva è sottostimata, l'ente adotta le misure necessarie per rimediare all'imprecisione del modello;

e) l'ente testa i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione al CCR in un determinato scenario di shock futuri relativi a fattori di rischio di mercato nell'ambito del processo di validazione del modello iniziale e su base continuativa. I modelli di quantificazione del rischio relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;

f) il modello per il calcolo dell'esposizione al CCR riflette informazioni specifiche dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione. L'ente verifica che le operazioni siano assegnate all'insieme di attività soggette a compensazione appropriato nell'ambito del modello;

g) il modello di esposizione al CCR include informazioni specifiche per ciascuna operazione, al fine di riflettere gli effetti della marginazione. Esso tiene conto sia dell'importo corrente del margine sia del margine che potrebbe essere trasferito tra le controparti in futuro. Il modello riflette la natura degli accordi di garanzia che sono unilaterali o bilaterali, la frequenza delle richieste di margine, il periodo con rischio di margine, la soglia minima dell'esposizione non coperta dal margine che l'ente è disposto ad accettare e l'importo minimo dei trasferimenti. Tale modello stima le variazioni del valore di mercato delle garanzie reali fornite o, in alternativa, applica le norme di cui al capo 4;

h) il processo di validazione del modello include test retrospettivi statici, basati su dati storici e su portafogli rappresentativi di controparti. Ad intervalli regolari, l'ente effettua tali test retrospettivi su una serie di portafogli di controparti rappresentativi effettivi o ipotetici. Tali portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensibilità ai fattori di rischio rilevanti e alle combinazioni di fattori di rischio ai quali l'ente è esposto;

i) l'ente effettua test retrospettivi intesi a verificare le ipotesi di base del modello di esposizione al CCR e le misure del rischio rilevanti, compresa la relazione modellizzata tra i tenori dello stesso fattore di rischio e le relazioni modellizzate tra i fattori di rischio;

j) la performance dei modelli di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio è soggetta ad appropriate prassi di test retrospettivi. Il programma di test retrospettivi è in grado di individuare la performance mediocre delle misure del rischio del modello EPE;

k) l'ente convalida i suoi modelli di esposizione al CCR e tutte le misure del rischio su orizzonti temporali commisurati alla scadenza delle negoziazioni per le quali l'esposizione è calcolata utilizzando l'IMM conformemente all'articolo 283;

l) l'ente verifica regolarmente i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione alla controparte a fronte di adeguati parametri di riferimento indipendenti nel quadro del processo di validazione su base continuativa;

m) la validazione su base continuativa di un modello dell'esposizione al CCR e delle pertinenti misure del rischio comprende una valutazione dell'adeguatezza delle recenti performance;

n) la frequenza con la quale i parametri di un modello dell'esposizione al CCR sono aggiornati è valutata dall'ente nell'ambito del processo di validazione iniziale e su base continuativa;

o) la validazione iniziale e su base continuativa dei modelli dell'esposizione al CCR valuta se i calcoli delle esposizioni a livello di controparte e di insieme di attività soggette a compensazione siano o meno appropriati.

2.  Una misura più prudente rispetto alle unità di misura utilizzate per calcolare il valore delle esposizioni a fini regolamentari per tutte le controparti può essere utilizzata in sostituzione di α (alfa) moltiplicata per la EPE effettiva previa autorizzazione da parte delle autorità competenti. Il grado di prudenza relativa sarà valutato al momento dell'approvazione iniziale da parte delle autorità competenti e in occasione delle revisioni periodiche dei modelli EPE da parte delle autorità di vigilanza. L'ente convalida regolarmente il grado di prudenza. La valutazione continua della performance del modello riguarda tutte le controparti per le quali sono utilizzati i modelli.

3.  Se i test retrospettivi indicano che il modello non è sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano l'autorizzazione dello stesso o impongono misure appropriate per garantire che il modello sia migliorato senza indugi.



Sezione 7

Compensazione contrattuale

Articolo 295

Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio

Gli enti possono riconoscere l'effetto di riduzione del rischio, conformemente all'articolo 298, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l'accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296 e l'ente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 297:

a) contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i diritti e le obbligazioni reciproche sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, in modo da creare un unico nuovo contratto che sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti ed è vincolante per le parti;

b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte;

c) accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti per enti che hanno ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo stabilito nella sezione 6 per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto metodo. Le autorità competenti comunicano all'ABE un elenco degli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti approvati.

La compensazione tra operazioni effettuate da soggetti giuridici diversi di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

Articolo 296

Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale

1.  Le autorità competenti riconoscono un accordo di compensazione contrattuale solo se le condizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3 sono soddisfatte.

2.  Le seguenti condizioni sono soddisfatte da tutti gli accordi di compensazione contrattuale utilizzati da un ente ai fini della determinazione del valore dell'esposizione nella presente parte:

a) l'ente ha concluso un accordo di compensazione contrattuale con la sua controparte che crea un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che, in caso di default della controparte avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuto a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse;

b) l'ente ha messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati indicanti che, in caso di una disputa legale dell'accordo di compensazione, i diritti e le obbligazioni dell'ente non supererebbero quelli di cui alla lettera a). Il parere giuridico fa riferimento alla legge applicabile:

i) del paese nel quale la controparte ha sede;

ii) nel caso di una succursale di un'impresa situata in un paese diverso da quello in cui l'impresa ha sede, del paese in cui è situata la succursale;

iii) del paese la cui legge disciplina le singole operazioni incluse nell'accordo di compensazione;

iv) del paese la cui legge disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;

c) il rischio di credito verso ogni controparte è aggregato per arrivare ad un'unica esposizione giuridica, che comprende tutte le operazioni con ciascuna controparte. Tale valore aggregato è tenuto in conto ai fini della determinazione dei limiti del credito e del capitale interno;

d) il contratto non contiene una clausola che, in caso di default di una controparte, consente ad una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto (ossia clausola di deroga).

Se una qualsiasi delle autorità competenti non è convinta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida ed opponibile in base alla legge di ciascuno dei paesi di cui alla lettera b), all'accordo di compensazione contrattuale non è riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per nessuna delle controparti. Le autorità competenti si informano reciprocamente in merito.

3.  I pareri giuridici di cui alla lettera b) possono essere formulati con riferimento ai tipi di compensazione contrattuale. Le seguenti condizioni supplementari sono soddisfatte da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti:

a) il saldo netto di cui al paragrafo 2, lettera a), è il saldo netto dei valori positivi e negativi di close out di ogni singolo accordo quadro bilaterale incluso e dei valori positivi e negativi ai prezzi di mercato correnti delle singole operazioni compensate («importo netto cross-product»);

b) i pareri giuridici di cui al paragrafo 2, lettera b), riguardano la validità e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti in base alle sue condizioni e gli effetti dell'accordo di compensazione sulle clausole importanti di ogni accordo quadro bilaterale incluso.

Articolo 297

Obblighi degli enti

1.  L'ente istituisce e mantiene procedure per garantire che la validità giuridica e l'applicabilità della sua compensazione contrattuale sia riesaminata alla luce di cambiamenti nella legge delle giurisdizioni interessate di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b).

2.  L'ente conserva nei suoi archivi tutta la documentazione richiesta relativa alla sua compensazione contrattuale.

3.  L'ente considera gli effetti della compensazione nel calcolo dell'esposizione al rischio di credito aggregato per ogni controparte e gestisce il proprio CCR sulla base di tali effetti.

4.  In caso di accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, l'ente mantiene procedure di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera c) al fine di verificare che ogni operazione inclusa in un insieme di attività soggette a compensazione sia coperta da un parere giuridico di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b).

L'ente, tenendo in conto l'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, continua a soddisfare i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e i requisiti di cui al capo 4 per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso, per ogni accordo quadro bilaterale incluso e per ogni operazione inclusa.

Articolo 298

Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio

1.  Agli accordi di compensazione contrattuale si applica il seguente trattamento:

a) la compensazione ai fini delle sezioni 5 e 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati;

b) nel caso dei contratti di novazione, si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti da tali contratti anziché degli importi lordi.

In applicazione della sezione 3, gli enti possono prendere in considerazione il contratto di novazione per determinare:

i) il costo corrente di sostituzione di cui all'articolo 274, paragrafo 1;

ii) gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti di cui all'articolo 274, paragrafo 2.

Nell'applicazione della sezione 4, nel determinare l'importo nozionale di cui all'articolo 275, paragrafo 1, gli enti possono tenere conto del contratto di novazione ai fini del calcolo dell'importo del capitale nozionale. In tali casi, gli enti applicano le percentuali di cui alla tabella 3.

c) Nel caso di altri accordi di compensazione, l'ente applica la sezione 3 come segue:

i) il costo corrente di sostituzione di cui all'articolo 274, paragrafo 1, per i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico reale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione è quantificato a «0»;

ii) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future di cui all'articolo 274, paragrafo 2, per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ridotto in base alla formula seguente:

image

dove:

PCEred

=

importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo bilaterale di compensazione giuridicamente valido;

PCEgross

=

somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo bilaterale di compensazione giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla tabella 1;

NGR

=

il rapporto netto/lordo calcolato come il quoziente del costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo bilaterale di compensazione giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo bilaterale di compensazione giuridicamente valido con tale controparte (denominatore).

2.  Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura conformemente alla formula di cui al paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti.

Nell'applicazione dell'articolo 275, paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 3.

Ai fini del presente paragrafo, i contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio o contratti analoghi nei quali il capitale nozionale è equivalente ai flussi di cassa se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente nella medesima valuta.

3.  Per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 6:



Tabella 6

Durata originaria

Contratti su tassi di interesse

Contratti su tassi di cambio

Un anno o meno

0,35 %

1,50 %

Da più di un anno a non più di due anni

0,75 %

3,75 %

Incremento per ogni anno successivo

0,75 %

2,25 %

4.  Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.



Sezione 8

Elementi del portafoglio di negoziazione

Articolo 299

Elementi del portafoglio di negoziazione

1.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'allegato II contiene un riferimento a strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito come indicato all'allegato I, sezione C, punto 8, della direttiva 2004/39/CE.

2.  Quando calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte di elementi del portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano i seguenti principi:

a) nel caso di derivati su crediti di tipo total return swap o credit default swap, per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura secondo il metodo di cui alla sezione 3, il valore nominale dello strumento è moltiplicato per le seguenti percentuali:

i) 5 % se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2;

ii) 10 % se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, non costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2.

Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % la percentuale per l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap non sia soggetto a close-out in caso di insolvenza del soggetto la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di default.

Se il derivato su crediti assicura una protezione con riferimento allo nth-to-default in una serie di obbligazioni sottostanti, l'ente determina quale delle percentuali stabilite al primo comma sia applicabile con riferimento all'obbligazione con l'n-esima qualità creditizia più bassa che, se fosse un'esposizione dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2;

b) gli enti non utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 222 per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie;

c) nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito registrate nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;

d) per le esposizioni dovute a strumenti derivati OTC contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;

e) ai fini del calcolo delle rettifiche per volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma del capo 4 sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione e l'ente adotta il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, a norma del capo 4, sezione 3, gli enti trattano gli strumenti e le merci in questione allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa valori riconosciuta;

f) quando l'ente utilizza il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma del capo 4, sezione 3 per strumenti finanziari o merci che non sono ammissibili a norma del capo 4, esso calcola rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento. Quando l'ente ha ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo dei modelli interni definito al capo 4, può applicare tale metodo anche al portafoglio di negoziazione;

g) in relazione al riconoscimento di accordi quadro di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, gli enti riconoscono la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:

i) tutte le operazioni sono valutate giornalmente in base ai prezzi di mercato;

ii) tutti gli elementi presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro delle operazioni possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi del capo 4 senza che siano applicate le lettere da c) ad f) del presente paragrafo;

h) se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento conformemente all'articolo 204, gli enti applicano uno dei seguenti metodi:

i) lo trattano come se la posizione su tale derivato su crediti non presentasse alcun rischio di controparte;

ii) includono coerentemente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte tutti i derivati su crediti compresi nel portafoglio di negoziazione facenti parte di coperture interne o acquistati come protezione da un'esposizione al CCR quando la protezione del credito sia riconosciuta come ammissibile a norma del capo 4.



Sezione 9

Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso una controparte centrale

Articolo 300

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1) «non aggredibile in caso di procedura concorsuale» in relazione ad attività dei clienti, che esistono disposizioni efficaci che assicurano che tali attività non saranno a disposizione dei creditori di una CCP o di un partecipante diretto in caso di insolvenza di tale CCP o partecipante diretto rispettivamente o che le attività non saranno a disposizione del partecipante diretto per coprire le perdite sostenute in seguito al default di uno o più clienti diversi da quelli che hanno costituito tali attività;

2) «operazione relativa a CCP», un contratto o un'operazione di cui all'articolo 301, paragrafo 1, tra un cliente e un partecipante diretto che siano direttamente collegati a un contratto o ad un'operazione elencati in tale paragrafo tra tale partecipante diretto e una CCP;

3) «partecipante diretto», un partecipante diretto ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;

4) «cliente», un cliente ai sensi dell'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 o un'impresa che ha stabilito accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.

Articolo 301

Ambito d'applicazione materiale

1.  La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:

a) i contratti di cui all'allegato II e i derivati su crediti;

b) le operazioni di vendita con patto di riacquisto;

c) la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;

d) le operazioni con regolamento a lungo termine;

e) i finanziamenti con margini.

2.  Gli enti possono scegliere se applicare ai contratti e alle operazioni in corso con una QCCP di cui al paragrafo 1 uno dei due seguenti trattamenti:

a) il trattamento per le esposizioni da negoziazione e per le esposizioni derivanti dai contributi al fondo di garanzia di cui all'articolo 306, ad eccezione del trattamento, rispettivamente, di cui a tale articolo, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 298;

b) il trattamento di cui all'articolo 310.

3.  Gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 306, ad eccezione del trattamento di cui a tale articolo, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 309, a seconda del caso, ai contratti e alle operazioni in corso con una CCP non qualificata elencati al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 302

Sorveglianza delle esposizioni nei confronti di CCP

1.  Gli enti sorvegliano tutte le loro esposizioni nei confronti di CCP e stabiliscono procedure per la fornitura periodica di informazioni su tali esposizioni all'alta dirigenza e alla commissione o alle commissioni competenti dell'organo di amministrazione.

2.  Gli enti valutano, attraverso opportune analisi di scenario e prove di stress, se il livello dei fondi propri detenuti a fronte di esposizioni nei confronti di una CCP, incluse le esposizioni potenziali future, le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia e, se l'ente opera in qualità di partecipante diretto, le esposizioni risultanti da accordi contrattuali secondo quanto previsto all'articolo 304, sia commisurato ai rischi inerenti a tali esposizioni.

Articolo 303

Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti

L'ente che agisce come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP conformemente all'articolo 301, paragrafi 2 e 3.

Articolo 304

Trattamento delle esposizioni dei partecipanti diretti verso i clienti

1.  L'ente che agisce come partecipante diretto e in tale qualità opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il cliente conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e alla parte tre, titolo VI, a seconda dei casi.

2.  Se un ente che agisce come partecipante diretto stipula un accordo contrattuale con un cliente di un altro partecipante diretto che facilita, conformemente all'articolo 48,paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, il trasferimento delle posizioni e delle garanzie reali di cui all'articolo 305, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento per quel cliente, e detto accordo contrattuale comporta un'obbligazione potenziale per tale ente, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero a detta obbligazione potenziale.

3.  L'ente che opera come partecipante diretto può applicare un periodo con rischio di margine più breve al calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente in conformità del metodo dei modelli interni.

4.  Un ente che opera come partecipante diretto può moltiplicare la sua EAD per un coefficiente scalare al calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente in conformità del metodo del valore di mercato, del metodo standardizzato o del metodo dell'esposizione originaria. I coefficienti scalari che gli enti possono applicare sono i seguenti:

a) 0,71 per un periodo con rischio di margine di cinque giorni;

b) 0,77 per un periodo con rischio di margine di sei giorni;

c) 0,84 per un periodo con rischio di margine di sette giorni;

d) 0,89 per un periodo con rischio di margine di otto giorni;

e) 0,95 per un periodo con rischio di margine di nove giorni;

f) 1 per un periodo con rischio di margine di dieci giorni o più.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i periodi con rischio di margine che gli enti posso utilizzare ai fini previsti ai paragrafi 3 e 4.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ABE applica i principi seguenti:

a) definisce il periodo con rischio di margine per ciascun tipo di contratto e operazione elencati all'articolo 301, paragrafo 1;

b) i periodi con margine di rischio definiti in base alla lettera a) rispecchiano il periodo di chiusura dei contratti e delle operazioni di cui a detta lettera a).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 305

Trattamento delle esposizioni dei clienti

1.  Se l'ente è un cliente, calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e al titolo VI della parte tre, a seconda dei casi.

2.  Fatto salvo il metodo di cui al paragrafo 1, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306 purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) le posizioni e le attività di tale ente relative a dette operazioni sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e in conseguenza di tale distinzione e separazione le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale per default o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;

b) leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di default o insolvenza del partecipante diretto originario. In tali circostanze, le posizioni del cliente e le garanzie reali sono trasferite al valore di mercato salvo che il cliente chieda di chiudere la posizione al valore di mercato;

c) l'ente dispone di un parere giuridico indipendente, scritto e motivato indicante che, in caso di impugnazione in giudizio, i giudici e le autorità amministrative competenti riscontrerebbero che il cliente non subirebbe alcuna perdita a motivo dell'insolvenza del suo partecipante diretto o di qualunque cliente del suo partecipante diretto in base alle leggi della giurisdizione dell'ente, del suo partecipante diretto e della CCP, alla legge che disciplina le operazioni e i contratti compensati dall'ente attraverso la CCP, alla legge che disciplina le garanzie reali e alla legge che disciplina qualunque contratto o accordo necessario per soddisfare la condizione di cui alla lettera b);

d) la CCP è una QCCP.

3.  Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, se l'ente che è un cliente non è protetto da perdite qualora sia il partecipante diretto che un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, pur restando soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al paragrafo 2, il cliente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306, purché al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo il fattore di ponderazione del rischio pari al 2 % sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4 %.

4.  Se un ente che è un cliente ha accesso ai servizi di una CCP attraverso accordi di compensazione indiretti, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, tale ente può applicare il trattamento di cui al paragrafo 2 o 3 solo qualora le condizioni di ciascun paragrafo sono soddisfatte ad ogni livello della catena di intermediari.

Articolo 306

Requisiti di fondi propri per le esposizioni da negoziazione

1.  Un ente applica il trattamento seguente alle sue esposizioni da negoziazione con CCP:

a) applica un fattore di ponderazione del rischio del 2 % ai valori di tutte le sue esposizioni da negoziazione con QCCP;

b) applica il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per il metodo standardizzato al rischio di credito, secondo quanto previsto all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), a tutte le sue esposizioni da negoziazione con CCP non qualificate;

c) quando un ente opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, il valore dell'esposizione dell'operazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP è pari a zero.

2.  In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale ad una CCP o ad un partecipante diretto non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il partecipante diretto o uno o più altri clienti del partecipante diretto diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività.

3.  L'ente calcola i valori delle sue esposizioni da negoziazione con una CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, a seconda del caso.

4.  L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le sue esposizioni da negoziazione con CCP ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come la somma dei valori dell'esposizione delle sue esposizioni da negoziazione con CCP, calcolati comformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, moltiplicati per il fattore di ponderazione del rischio determinato in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 307

Requisiti di fondi propri per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP

Un ente che opera come partecipante diretto applica il trattamento seguente alle proprie esposizioni risultanti dai suoi contributi al fondo di garanzia di una CCP:

a) esso calcola i requisiti di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il metodo esposto all'articolo 308;

b) esso calcola i requisiti di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata secondo il metodo esposto all'articolo 309.

Articolo 308

Requisiti di fondi propri per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP

1.  Il valore dell'esposizione per il contributo prefinanziato di un ente al fondo di garanzia di una QCCP (DFi) è pari all'importo pagato per o al valore di mercato delle attività consegnate da tale ente ridotto dell'importo di tale contributo già utilizzato dalla QCCP per assorbire le perdite derivanti dal default di uno o più dei suoi partecipanti diretti.

2.  Gli enti calcolano il requisito di fondi propri (Ki) per coprire l'esposizione derivante dal loro contributo prefinanziato (DFi) come segue:

image

dove:

β

=

il fattore di concentrazione comunicato all'ente dalla CCP;

N

=

il numero di partecipanti diretti comunicato all'ente dalla CCP;

DFCM

=

la somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della CCP

image

comunicata all'ente dalla CCP;

KCM

=

la somma dei requisiti di fondi propri di tutti i partecipanti diretti della CCP calcolata conformemente alla formula applicabile di cui al paragrafo 3

image

.

3.  Gli enti calcolano KCM come segue:

a) se KCCP ≤ DFCCP, gli enti utilizzano la seguente formula:

image

;

b) se DFCCP < KCCP ≤DF* gli enti utilizzano la seguente formula:

image

;

c) se DF* < KCCP gli enti utilizzano la seguente formula:

image

dove:

DFCCP

=

le risorse finanziarie prefinanziate della CCP comunicate all'ente dalla CCP;

KCCP

=

il capitale ipotetico della CCP comunicato all'ente dalla CCP;

DF*

=

image

;

image

=

image

image

=

il contributo medio prefinanziato,

image

, comunicato all'ente dalla CCP;

c1

=

un fattore di capitale pari a

image

;

c2

=

un fattore di capitale pari al 100 %;

μ

=

1,2.

4.  Un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri (Ki) determinato a norma del paragrafo 2 moltiplicato per 12,5.

5.  Se KCCP è pari a zero, gli enti utilizzano per c1 il valore dello 0,16 % ai fini del calcolo di cui al paragrafo 3.

Articolo 309

Requisiti di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per contributi non finanziati a una CCP non qualificata

1.  Un ente applica la formula seguente per calcolare il requisito di fondi propri (Ki) per le esposizioni derivanti dai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata (DFi) e da contributi non finanziati (UCi) alla CCP:

image

dove c2·e μ sono definiti all'articolo 308, paragrafo 3.

2.  Ai fini del paragrafo 1, per contributi non finanziati si intendono i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti.

3.  Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri (Ki) determinato a norma del paragrafo 1 moltiplicato per 12,5.

Articolo 310

Calcolo alternativo del requisito di fondi propri per le esposizioni verso una QCCP

Un ente applica la formula seguente per calcolare il requisito di fondi propri (Ki) per le esposizioni derivanti dalle sue esposizioni da negoziazione e dalle esposizioni da negoziazione dei suoi clienti (TEi) e dai contributi prefinanziati (DFi) al fondo di garanzia di una QCCP:

image

Articolo 311

Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni

1.  Gli enti applicano il trattamento di cui al presente articolo se una o entrambe le condizioni seguenti sono rispettate:

a) gli enti hanno ricevuto dalla CCP una notifica a norma dell'articolo 50 ter, lettera j), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, che la CCP ha cessato di calcolare il KCCP;

b) gli enti vengono a sapere, a seguito di un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di una CCP utilizzata dall'ente o dalla CCP stessa, che la CCP non soddisferà più le condizioni di autorizzazione o riconoscimento, a seconda dei casi.

2.  Se è soddisfatta solo la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dell'ente verifica i motivi che hanno indotto la CCP a cessare il calcolo del KCCP.

Qualora ritenga che i motivi di cui al primo comma sono validi, l'autorità competente può autorizzare gli enti nel suo Stato membro ad applicare il trattamento di cui all'articolo 310 alle loro esposizioni da negoziazione e ai loro contributi al fondo di garanzia verso la CCP in questione. Nel concedere l'autorizzazione, l'autorità competente comunica i motivi della sua decisione.

Qualora l'autorità competente ritenga che i motivi di cui al primo comma non siano validi, tutti gli enti nel suo Stato membro, a prescindere dal trattamento che scelgono in virtù dell'articolo 301, paragrafo 2, applicano il trattamento di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), del presente articolo.

3.  Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), a prescindere dal fatto che la condizione di cui alla lettera a) di tale paragrafo sia stata rispettata o meno, entro tre mesi dal verificarsi della circostanza di cui alla lettera b) di tale paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, un ente procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP:

a) cessa di applicare il trattamento che ha scelto in virtù dell'articolo 301, paragrafo 2;

b) applica il trattamento di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni da negoziazione verso detta CCP;

c) applica il trattamento di cui all'articolo 309 ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai suoi contributi non finanziati a tale CCP;

d) tratta le esposizioni diverse da quelle elencate alle lettere b) e c) nei confronti di detta CCP come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito, come previsto al capo 2.



TITOLO III

REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO



CAPO 1

Principi generali di disciplina dell'uso dei diversi metodi

Articolo 312

Autorizzazione e notifica

1.  Per poter utilizzare il metodo standardizzato, gli enti soddisfano i criteri di cui all'articolo 320, oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui agli articoli 74 e 85 della direttiva 2013/36/UE Prima di utilizzare il metodo standardizzato, gli enti ne informano le autorità competenti.

Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare un indicatore rilevante alternativo per le linee di business «servizi bancari al dettaglio» e «servizi bancari a carattere commerciale», purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 319, paragrafo 2, e all'articolo 320.

2.  Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare i metodi avanzati di misurazione basati su propri sistemi di misurazione del rischio operativo, quando sono rispettati tutti i requisiti qualitativi e quantitativi fissati rispettivamente agli articoli 321 e 322 e quando gli enti soddisfano i requisiti generali di gestione del rischio di cui agli articoli 74 e 85 della direttiva 2013/36/UE e al titolo VII, capo 3, sezione II, di tale direttiva.

Quando intendono effettuare estensioni o introdurre modifiche rilevanti ai predetti metodi avanzati di misurazione, gli enti presentano domanda di autorizzazione alle rispettive autorità competenti. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se gli enti continuano a rispettare i requisiti di cui al primo comma anche dopo le estensioni e le modifiche.

3.  Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le modifiche dei loro modelli di metodi avanzati di misurazione.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare i metodi avanzati di misurazione,

b) le condizioni per valutare il carattere rilevante delle estensioni e delle modifiche ai metodi avanzati di misurazione;

c) le modalità della notifica di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 313

Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati

1.  Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato non tornano a utilizzare il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.

2.  Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione non tornano a utilizzare il metodo standardizzato o il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.

3.  Gli enti possono tornare a utilizzare un metodo meno sofisticato per il rischio operativo solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'ente ha dimostrato con piena soddisfazione dell'autorità competente che l'uso di un metodo meno sofisticato non è proposto al fine di ridurre i requisiti di fondi propri per il rischio operativo che l'ente deve soddisfare, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio operativo;

b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

Articolo 314

Uso combinato di diversi metodi

1.  Previa autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare una combinazione di metodi. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione se sono rispettati i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4, laddove applicabili.

2.  Gli enti possono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) la combinazione di metodi utilizzata dall'ente coglie tutti i rischi operativi e le autorità competenti approvano la metodologia utilizzata dall'ente per coprire le diverse attività, articolazioni territoriali, strutture giuridiche o altre suddivisioni stabilite in base a criteri interni;

b) sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 320 e i requisiti di cui agli articoli 321 e 322 per la parte di attività coperta rispettivamente dal metodo standardizzato e dai metodi avanzati di misurazione.

3.  Per gli enti che intendono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato le autorità competenti impongono le seguenti condizioni aggiuntive per la concessione dell'autorizzazione:

a) alla data di applicazione di un metodo avanzato di misurazione tale metodo è in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi dell'ente;

b) l'ente si impegna ad applicare il metodo avanzato di misurazione ad una parte rilevante della sua attività sulla base di un calendario presentato alle autorità competenti e da esse approvato.

4.  Un ente può chiedere l'autorizzazione dell'autorità competente a utilizzare congiuntamente il metodo base e il metodo standardizzato solo in circostanze eccezionali, quali la recente acquisizione di nuove attività che potrebbero richiedere un periodo transitorio per l'applicazione del metodo standardizzato.

L'autorità competente concede l'autorizzazione solo se l'ente si è impegnato ad applicare il metodo standardizzato secondo un calendario presentato all'autorità competente e da essa approvato.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti valutano la metodologia di cui al paragrafo 2, lettera a);

b) le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti decidono se imporre le condizioni aggiuntive di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



CAPO 2

Metodo base

Articolo 315

Requisito di fondi propri

1.  Nell'ambito del metodo base, il requisito di fondi propri per il rischio operativo è pari al 15 % della media triennale dell'indicatore rilevante stabilito all'articolo 316.

Gli enti calcolano la media triennale dell'indicatore rilevante sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali.

2.  Se un ente è operativo da meno di tre anni, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi ad usare dati storici appena sono disponibili.

3.  Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di una fusione, acquisizione o cessione di soggetti o attività, l'uso della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante porterebbe ad una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo per tener conto di tali circostanze e ne informa debitamente l'ABE. In tal caso, l'autorità competente può anche, di propria iniziativa, richiedere all'ente di modificare il calcolo.

4.  Qualora da una delle osservazioni risulti che l'indicatore rilevante è negativo o nullo, gli enti non tengono conto di questo dato nel calcolo della media triennale. Gli enti calcolano la media triennale come la somma dei dati positivi divisa per il numero dei dati positivi.

Articolo 316

Indicatore rilevante

1.  Per gli enti che applicano i principi contabili stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE, sulla base delle voci contabili del conto profitti e perdite degli enti di cui all'articolo 27 di tale direttiva, l'indicatore rilevante è pari alla somma degli elementi enumerati nella tabella 1 del presente paragrafo. Gli enti includono ciascun elemento nella somma con il suo segno positivo o negativo.

Tabella 1

1 Interessi e proventi assimilati

2 Interessi e oneri assimilati

3 Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso

4 Proventi per commissioni/provvigioni

5 Oneri per commissioni/provvigioni

6 Profitto (perdita) da operazioni finanziarie

7 Altri proventi di gestione

Gli enti correggono i predetti elementi tenendo conto dei seguenti requisiti:

a) gli enti calcolano l'indicatore rilevante al lordo di accantonamenti e di spese operative. Gli enti includono nelle spese operative le provvigioni versate per i servizi forniti in outsourcing da terzi che non sono l'impresa madre o filiazioni dell'ente né filiazioni di un'impresa madre che è anche l'impresa madre dell'ente. Gli enti possono utilizzare le spese per i servizi forniti in outsourcing da terzi per ridurre l'indicatore rilevante soltanto se sostenute da un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi del presente regolamento o di disposizioni equivalenti;

b) gli enti non utilizzano i seguenti elementi nel calcolo dell'indicatore rilevante:

i) profitti e perdite realizzati sulla vendita di titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione,

ii) i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari,

iii) i proventi derivanti da assicurazioni;

c) quando la rivalutazione di titoli del portafoglio di negoziazione rientra nel conto profitti e perdite, gli enti possono includere tale rivalutazione. Quando gli enti applicano l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE, essi includono la rivalutazione contabilizzata nel conto profitti e perdite.

2.  Gli enti che applicano principi contabili diversi da quelli stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE calcolano l'indicatore rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono la definizione di cui al presente articolo.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la metodologia di calcolo dell'indicatore rilevante di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



CAPO 3

Metodo standardizzato

Articolo 317

Requisiti di fondi propri

1.  In base al metodo standardizzato, gli enti suddividono le loro attività nelle linee di business di cui alla tabella 2 del paragrafo 4 e conformemente ai principi fissati all'articolo 318.

2.  Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio operativo come la media triennale della somma dei requisiti annuali di fondi propri per tutte le linee di business di cui alla tabella 2 del paragrafo 4. Il requisito annuale in materia di fondi propri per ogni linea di business è pari al prodotto del corrispondente fattore beta riportato nella tabella e della parte dell'indicatore rilevante classificata nella linea di business interessata.

3.  Per ogni anno, gli enti possono compensare senza limiti i requisiti negativi di fondi propri dovuti alla parte negativa dell'indicatore rilevante della linea di business con i requisiti positivi in altre linee di business. Tuttavia, qualora i requisiti aggregati di fondi propri di tutte le linee di business in un determinato anno siano negativi, per quell'anno l'ente immette al numeratore il valore zero.

4.  Gli enti calcolano la media triennale della somma di cui al paragrafo 2 sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali.

Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di una fusione, acquisizione o cessione di soggetti o attività, l'uso della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante porterebbe ad una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo per tener conto di tali circostanze e ne informa debitamente l'ABE. In tal caso, l'autorità competente può anche, di propria iniziativa, richiedere all'ente di modificare il calcolo.

Se un ente è operativo da meno di tre anni, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi ad usare dati storici appena sono disponibili.



Tabella 2

Linea di business

Elenco di attività

Percentuale (fattore beta)

Servizi finanziari per l'impresa (corporate finance)

Assunzione a fermo di strumenti finanziari o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile

Servizi connessi con l'assunzione a fermo

Consulenza in materia di investimenti

Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese

Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e altre forme di consulenza generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari

18 %

Negoziazioni e vendite (trading and sales)

Negoziazione per conto proprio

Negoziazione per conto proprio

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari

Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

18 %

Intermediazione al dettaglio (retail brokerage)

(Attività con persone fisiche o con PMI che soddisfano i criteri di cui all'articolo 123 per la classe delle esposizioni al dettaglio)

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari

Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile

12 %

Servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking)

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili

Operazioni di prestito

Leasing finanziario

Rilascio di garanzie e di impegni di firma

15 %

Servizi bancari al dettaglio (retail banking)

(Attività con persone fisiche o con PMI che soddisfano i criteri di cui all'articolo 123 per la classe delle esposizioni al dettaglio)

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili

Operazioni di prestito

Leasing finanziario

Rilascio di garanzie e di impegni di firma

12 %

Pagamenti e regolamenti (payment and settlement)

Servizi di pagamento

Emissione e gestione di mezzi di pagamento

18 %

Gestioni fiduciarie (agency services)

Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali

15 %

Gestioni patrimoniali (asset management)

Gestione di portafogli

Gestione di OICVM

Altre forme di gestioni patrimoniali

12 %

Articolo 318

Principi per la classificazione delle linee di business

1.  Gli enti elaborano politiche e criteri specifici documentati per l'attribuzione dell'indicatore rilevante alle linee di business e alle attività correnti nell'ambito del metodo standardizzato di cui all'articolo 317. Essi rivedono e adattano i criteri e le politiche, se del caso, in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli.

2.  Gli enti applicano i seguenti principi per la classificazione delle linee di business:

a) gli enti classificano tutte le attività nelle linee di business in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente;

b) gli enti provvedono ad allocare alla linea di business cui si riferisce ogni attività che non può essere facilmente attribuita ad una linea di business nello schema, ma che rappresenta un'attività ausiliaria di un'attività ivi compresa; qualora l'attività ausiliaria faccia capo a più di una linea di business, gli enti utilizzano un criterio oggettivo di classificazione;

c) qualora un'attività non possa essere attribuita ad una specifica linea di business, gli enti la imputano alla linea di business che produce la percentuale più elevata. La stessa linea di business si applica anche alle attività ausiliarie di detta attività;

d) gli enti possono utilizzare metodi interni di stima per attribuire l'indicatore rilevante alle varie linee di business. I costi prodotti in una linea di business che sono imputabili ad una business essere riattribuiti alla linea di business alla quale si riferiscono;

e) la classificazione delle attività in linee di business ai fini del calcolo del capitale a fronte del rischio operativo è coerente con le categorie impiegate dagli enti per il rischio di credito e per il rischio di mercato;

f) l'alta dirigenza è responsabile delle strategie di classificazione, sotto il controllo dell'organo di amministrazione dell'ente;

g) gli enti sottopongono il processo di classificazione delle linee di business a revisione indipendente.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione dei principi della classificazione delle linee di business di cui al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 319

Metodo standardizzato alternativo

1.  Nel quadro del metodo standardizzato alternativo, per le linee di business «servizi bancari al dettaglio» e «servizi bancari a carattere commerciale» gli enti applicano quanto segue:

a) l'indicatore rilevante è un indicatore di reddito normalizzato pari all'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi moltiplicato per 0,035;

b) i crediti e gli anticipi sono composti dagli importi complessivamente utilizzati nei corrispondenti portafogli creditizi. Per la linea di business «servizi bancari a carattere commerciale», gli enti includono nell'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi anche i titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione.

2.  Per ottenere l'autorizzazione a utilizzare il metodo standardizzato alternativo, gli enti soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) i servizi bancari al dettaglio o i servizi bancari a carattere commerciale costituiscono almeno il 90 % del loro reddito;

b) una quota significativa dei loro servizi bancari al dettaglio o dei loro servizi bancari a carattere commerciale include prestiti associati ad un'elevata PD;

c) il metodo standardizzato alternativo fornisce una base appropriata per il calcolo dei loro requisiti di fondi propri per il rischio operativo.

Articolo 320

Criteri per il metodo standardizzato

I criteri di cui all'articolo 312, paragrafo 1, primo comma, sono i seguenti:

a) l'ente dispone di un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Esso rileva le sue esposizioni soggette al rischio operativo e raccoglie i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Questo sistema è soggetto a revisioni periodiche indipendenti svolte da un soggetto interno od esterno dotato delle competenze necessarie a tal fine;

b) il sistema di valutazione del rischio operativo dell'ente è strettamente integrato nei processi di gestione del rischio dell'ente. I risultati da esso prodotti costituiscono parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente;

c) l'ente dispone di un sistema di reportistica all'alta dirigenza che fornisce comunicazioni sull'esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all'interno dell'ente. L'ente si dota di procedure per intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali comunicazioni.



CAPO 4

Metodi avanzati di misurazione

Articolo 321

Requisiti qualitativi

I requisiti qualitativi di cui all'articolo 312, paragrafo 2, sono i seguenti:

a) il sistema interno di misurazione del rischio operativo dell'ente è strettamente integrato nei suoi processi di gestione quotidiana del rischio;

b) l'ente dispone di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo;

c) l'ente si dota di strumenti di segnalazione periodica delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate e di procedure per intraprendere appropriate azioni correttive;

d) il sistema di gestione del rischio dell'ente è ben documentato. L'ente pone in essere procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e prevede direttive per il trattamento dei casi di difformità;

e) l'ente sottopone i processi di gestione del rischio operativo e i relativi sistemi di misurazione a revisioni periodiche effettuate da revisori interni o esterni;

f) i processi interni di validazione operano in maniera corretta ed efficace;

g) i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio dell'ente sono trasparenti e accessibili.

Articolo 322

Requisiti quantitativi

1.  I requisiti quantitativi di cui all'articolo 312, paragrafo 2, includono i requisiti relativi al processo, ai dati interni, ai dati esterni, all'analisi di scenario, ai fattori del contesto operativo e del sistema dei controlli interni stabiliti, rispettivamente, ai paragrafi da 2 a 6.

2.  I requisiti relativi al processo sono i seguenti:

a) l'ente calcola il proprio requisito di fondi propri come somma delle perdite attese e di quelle inattese, a meno che le perdite attese non siano adeguatamente stimate nelle prassi operative interne. Il metodo di misurazione del rischio operativo seguito è in grado di cogliere potenziali eventi di perdita a elevato impatto, raggiungendo standard di robustezza comparabili a quelli di un intervallo di confidenza del 99,9 % su un periodo di un anno;

b) il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente comprende l'impiego di dati interni e di dati esterni, le analisi di scenario e i fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni, come indicato ai paragrafi da 3 a 6. L'ente è dotato di un metodo ben documentato per ponderare l'uso di questi quattro elementi nel suo sistema complessivo di misurazione del rischio operativo;

c) il sistema di misurazione del rischio dell'ente coglie le determinanti principali del rischio che influiscono sul profilo della coda della distribuzione stimata delle perdite;

d) l'ente può prendere in considerazione le correlazioni relative alle perdite per rischio operativo tra le singole stime del rischio operativo soltanto se i suoi sistemi per la misurazione delle correlazioni sono solidi e applicati con correttezza e tengono conto dell'incertezza associata a stime di questo tipo, specialmente in periodi di stress. L'ente valida le proprie ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative;

e) il sistema di misurazione del rischio dell'ente è intrinsecamente coerente ed evita duplicazioni nel computo delle valutazioni qualitative o delle tecniche di attenuazione del rischio riconosciute in altre disposizioni del presente regolamento.

3.  I requisiti relativi ai dati interni sono i seguenti:

a) l'ente basa le proprie misurazioni interne del rischio operativo su un periodo di osservazione di almeno cinque anni. Quando un ente adotta per la prima volta un metodo avanzato di misurazione, esso può utilizzare un periodo di osservazione di tre anni;

b) l'ente è in grado di classificare i propri dati storici sulle perdite in funzione delle pertinenti linee di business definite all'articolo 317 e delle tipologie di eventi definite all'articolo 324, nonché di fornire su richiesta tali dati alle autorità competenti. In circostanze eccezionali l'ente può attribuire gli eventi di perdita che interessano l'intero ente ad una linea di business aggiuntiva «elementi d'impresa». L'ente si dota di criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche linee di business e tipologie di eventi. L'ente registra nella banca dati sul rischio operativo e rileva separatamente le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito e che l'ente ha storicamente incluso nella banca dati interna relativa al rischio di credito. Tali perdite non sono soggette all'applicazione del requisito previsto per il rischio operativo a condizione che l'ente sia tenuto a continuare a trattarle come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri. L'ente include le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato nel calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo;

c) i dati interni sulle perdite dell'ente sono esaurienti, nel senso che colgono tutte le attività e le esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e articolazioni territoriali. L'ente è in grado di dimostrare che l'eventuale esclusione di attività o di esposizioni, individualmente o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. L'ente definisce adeguate soglie minime di perdita per la raccolta dei dati interni;

d) oltre ai dati sugli importi della perdita lorda, l'ente raccoglie informazioni sulla data dell'evento, su eventuali recuperi degli importi lordi, nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause dell'evento di perdita;

e) l'ente si dota di criteri specifici per classificare i dati relativi alle perdite derivanti da un determinato evento di perdita verificatosi in una funzione centralizzata ovvero in un'attività che si estenda su più linee di business, come pure da eventi collegati tra loro nel tempo;

f) l'ente dispone di procedure documentate per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati storici sulle perdite, compresi i casi in cui si possa ricorrere a rettifiche discrezionali, riparametrazioni o altri aggiustamenti, in quale misura essi possono essere effettuati e quali debbano essere i responsabili di tali decisioni.

4.  I requisiti di idoneità relativi ai dati esterni sono i seguenti:

a) il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente utilizza dati esterni pertinenti, specialmente quando vi è motivo di ritenere che l'ente sia esposto a perdite a impatto potenzialmente elevato, ancorché infrequenti. L'ente dispone di un processo sistematico atto a individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e le metodologie usate per incorporare tali dati nel proprio sistema di misurazione;

b) l'ente rivede regolarmente le condizioni e le prassi per l'utilizzo di dati esterni, le documenta e le assoggetta a periodica revisione indipendente.

5.  Al fine di valutare la propria esposizione a eventi di particolare gravità, l'ente utilizza, unitamente ai dati esterni, analisi di scenario condotte da esperti. Al fine di garantirne la fondatezza, queste valutazioni sono nel tempo validate e rivedute dall'ente in base al confronto con le perdite effettivamente subite.

6.  I requisiti di idoneità relativi ai fattori del contesto operativo e del sistema dei controlli interni sono i seguenti:

a) una metodologia complessiva di valutazione del rischio dell'ente coglie i fattori cruciali del contesto operativo e del sistema dei controlli interni che possono modificare il profilo di rischio operativo dell'ente stesso;

b) l'ente giustifica la scelta di ciascun fattore tenendo conto della significatività dello stesso quale determinante del rischio, sulla base dell'esperienza e del giudizio degli esperti delle aree di business interessate;

c) l'ente è in grado di dimostrare alle autorità competenti la sensibilità delle stime di rischio ai mutamenti dei fattori e la ponderazione relativa dei vari fattori. Oltre a cogliere le modifiche del profilo di rischio dovute al miglioramento dei sistemi di controllo, il sistema di misurazione del rischio dell'ente individua anche potenziali aumenti del rischio derivanti dalla maggiore complessità delle attività o dagli accresciuti volumi operativi;

d) l'ente documenta il proprio sistema di misurazione del rischio e lo sottopone a revisione indipendente all'interno dell'ente e da parte delle autorità competenti. Nel tempo gli enti validano e rivedono il processo e i risultati mediante il confronto con le perdite interne effettivamente subite e dati esterni pertinenti.

Articolo 323

Effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio

1.  Le autorità competenti autorizzano gli enti a riconoscere l'effetto delle assicurazioni, previo il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ove gli enti possano dimostrare il conseguimento di un significativo effetto di attenuazione del rischio.

2.  L'assicuratore è autorizzato a esercitare l'attività di assicurazione o di riassicurazione e ha un rating minimo sulla sua capacità di indennizzo da parte di un'ECAI che l'ABE ha deciso di associare alla classe di merito di credito 3 o superiore conformemente alle norme di ponderazione del rischio delle esposizioni per gli enti in virtù del titolo II, capo 2.

3.  L'assicurazione e il quadro assicurativo degli enti rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l'ente adotta coefficienti di scarto (haircut) appropriati rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a novanta giorni, è previsto un coefficiente di scarto pari al 100 %;

b) la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di novanta giorni per la disdetta del contratto;

c) la polizza di assicurazioni non deve prevedere esclusioni o limitazioni attivate da azioni di vigilanza ovvero, nel caso di un ente fallito, che precludano al commissario straordinario o al liquidatore dell'ente di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dall'ente, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'attivazione delle procedure di commissariamento o di liquidazione dell'ente. Tuttavia, la polizza assicurativa può escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti;

d) il metodo di calcolo dell'attenuazione del rischio deve tener conto della copertura assicurativa in modo tale da esprimere in maniera trasparente e coerente la relazione esistente tra la copertura assicurativa stessa e l'effettiva probabilità e l'impatto delle perdite utilizzate per la determinazione complessiva del requisito patrimoniale per il rischio operativo;

e) l'assicurazione deve essere fornita da un soggetto terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita ad un soggetto terzo indipendente che soddisfi i criteri di idoneità fissati al paragrafo 2;

f) lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato.

4.  La metodologia per il riconoscimento dell'assicurazione deve cogliere, attraverso l'applicazione di coefficienti di sconto o di scarto sull'ammontare della polizza in questione, tutti i seguenti elementi:

a) la durata residua della polizza assicurativa, se inferiore ad un anno;

b) i termini di disdetta della polizza, se inferiori ad un anno;

c) il grado di incertezza associato ai rimborsi nonché i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative.

5.  La riduzione dei requisiti di fondi propri derivante dal riconoscimento delle assicurazioni o di altri meccanismi di trasferimento del rischio non supera il 20 % del requisito di fondi propri per il rischio operativo precedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

Articolo 324

Classificazione delle tipologie di eventi di perdita

Le tipologie di eventi di perdita di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), sono le seguenti:



Tabella 3

Categoria di eventi

Definizione

Frode interna

Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o elusione di leggi, regolamenti o direttive aziendali, ad esclusione degli episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie, 0in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna dell'ente

Frode esterna

Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di terzi

Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro

Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie

Clientela, prodotti e prassi professionali

Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di affidabilità e di adeguatezza), ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto

Danni a beni materiali

Perdite dovute a danneggiamento o a distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi

Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi

Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi

Esecuzione, consegna e gestione dei processi

Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali e fornitori



TITOLO IV

REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI MERCATO

▼M8



CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 325

Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

1.  L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai seguenti metodi:

a) il metodo standardizzato di cui al paragrafo 2;

b) il metodo dei modelli interni di cui al capo 5 del presente titolo per le categorie di rischio per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 363, ad utilizzare il metodo.

2.  I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente al metodo standardizzato di cui al paragrafo 1, lettera a), corrispondono alla somma dei seguenti requisiti di fondi propri, a seconda dei casi:

a) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui al capo 2;

b) i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui al capo 3;

c) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci di cui al capo 4.

3.  Un ente che non è esentato dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter in conformità dell'articolo 325 bis comunica il calcolo di cui all'articolo 430 ter per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai seguenti metodi:

a) il metodo standardizzato alternativo di cui al capo 1 bis;

b) il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter.

4.  L'ente può ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), su base permanente all'interno di un gruppo in conformità dell'articolo 363.

5.  Gli enti non si avvalgono del metodo di cui al paragrafo 3, lettera b), per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del loro portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP) secondo la definizione di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.

6.  Sono inclusi nell'ACTP le posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default che soddisfano tutti i criteri seguenti:

a) le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;

b) tutti i loro strumenti sottostanti sono:

i) strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;

ii) indici solitamente negoziati sulla base degli strumenti di cui al punto i).

Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita o quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possa essere determinato entro un giorno e regolato entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

7.  Non sono incluse nell'ACTP le posizioni con uno dei seguenti strumenti sottostanti:

a) gli strumenti sottostanti assegnati alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h) o i);

b) un diritto o credito su una società veicolo garantito direttamente o indirettamente da una posizione che, conformemente al paragrafo 6, non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nell'ACTP.

8.  Gli enti possono includere nell'ACTP posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti di tipo nth-to-default, ma che coprono altre posizioni di tale portafoglio, sempreché per tale strumento o i relativi strumenti sottostanti esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda ai sensi del paragrafo 6, secondo comma.

9.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti devono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci conformemente ai metodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 bis

Esenzioni dagli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato

1.  L'ente è esentato dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

a) il 10 % delle attività totali dell'ente;

b) 500 milioni di EUR.

2.  Gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:

a) sono incluse tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato delle coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;

b) sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci;

c) tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;

d) tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio sono considerate una posizione netta generale in cambi e valutate conformemente all'articolo 352;

e) tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di posizione in merci sono valutate in conformità degli articoli 357 e 358;

f) il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.

3.  Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente articolo.

4.  L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1 ne informa immediatamente l'autorità competente.

5.  L'esenzione dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter cessa di applicarsi entro un termine di tre mesi dal verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per tre mesi consecutivi; o

b) l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.

6.  Un ente, ove sia divenuto soggetto agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter ai sensi del presente articolo, paragrafo 5, è esentato da detti obblighi di segnalazione soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.

7.  Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.

8.  Gli enti ammissibili al trattamento di cui all'articolo 94 sono esentati dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 430 ter.

Articolo 325 ter

Autorizzazione per i requisiti su base consolidata

1.  Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o in un'impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.

2.  Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 solo previa autorizzazione delle autorità competenti, le quali potranno concederla qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;

b) il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti garantisce la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

3.  Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;

b) su base individuale, dette imprese soddisfano requisiti di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;

c) nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

▼M8



CAPO 1 bis

Metodo standardizzato alternativo



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 325 quater

Ambito di applicazione e struttura del metodo standardizzato alternativo

1.  Il metodo standardizzato alternativo di cui al presente capo è utilizzato solo ai fini dei requisiti di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1.

2.  Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in conformità del metodo standardizzato alternativo per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:

a) il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2;

b) il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione;

c) il requisito di fondi propri per i rischi residui di cui alla sezione 4 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione.



Sezione 2

Requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo basato sulle sensibilità

Articolo 325 quinquies

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) «classe di rischio», una delle sette categorie seguenti:

i) rischio generico di tasso di interesse;

ii) rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione;

iii) rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-alternative correlation trading portfolio – non-ACTP CSR);

iv) rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP CSR);

v) rischio azionario;

vi) rischio di posizione in merci;

vii) rischio di cambio.

2) «sensibilità», la variazione relativa del valore di una posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata secondo il modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente conformemente alla sezione 3, sottosezione 2;

3) «categoria» (bucket), una sottoclasse di posizioni con profilo di rischio simile all'interno di una classe di rischio, cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio secondo la definizione di cui alla sezione 3, sottosezione 1.

Articolo 325 sexies

Componenti del metodo basato sulle sensibilità

1.  Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo basato sulle sensibilità aggregando i tre requisiti di fondi propri seguenti conformemente all'articolo 325 nonies:

a) requisiti di fondi propri per il rischio delta che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio non connessi alla volatilità;

b) requisiti di fondi propri per il rischio vega che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio connessi alla volatilità;

c) requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura (curvature risk) che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi principali fattori di rischio non connessi alla volatilità non rilevati dai requisiti di fondi propri per il rischio delta.

2.  Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1,

a) tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette soltanto ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a).

Ai fini del presente capo, gli strumenti con opzionalità comprendono, tra le altre: opzioni call, opzioni put, opzioni cap, opzioni floor, swaptions, opzioni con barriera e opzioni esotiche. Le opzioni incorporate, come le opzioni di rimborso anticipato (prepayment option) o le opzioni comportamentali, sono considerate posizioni autonome all'interno delle opzioni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.

Ai fini del presente capo, gli strumenti i cui flussi di cassa possono essere espressi come una funzione lineare dell'importo nozionale del sottostante sono considerati strumenti senza opzionalità.

Articolo 325 septies

Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega

1.  Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti alla sezione 3, sottosezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.

2.  Gli enti applicano la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.

3.  Per ciascuna classe di rischio, la sensibilità di tutti gli strumenti che rientrano nel campo di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio delta o vega a ciascuno dei fattori di rischio delta o vega applicabili inclusi in tale classe di rischio è calcolata utilizzando le formule corrispondenti indicate nella sezione 3, sottosezione 2. Se il valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun fattore di rischio.

4.  Le sensibilità sono assegnate ad una delle categorie «b» all'interno di ciascuna classe di rischio.

5.  All'interno di ciascuna categoria «b», le sensibilità positive e negative allo stesso fattore di rischio sono compensate, dando luogo a sensibilità nette (sk) ciascun fattore di rischio k all'interno di una categoria.

6.  Le sensibilità nette a ciascun fattore di rischio all'interno di ciascuna categoria sono moltiplicate per i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio di cui alla sezione 6, dando luogo a sensibilità ponderate a ciascun fattore di rischio all'interno di tale categoria conformemente alla formula seguente:

WSk=RWk · sk

dove:

WSk

=

sensibilità ponderate;

RWk

=

fattori di ponderazione del rischio; e

sk

=

fattore di rischio.

7.  Le sensibilità ponderate ai diversi fattori di rischio all'interno di ciascuna categoria sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, dove la quantità all'interno della funzione radice quadrata non può essere inferiore a zero, dando luogo alla sensibilità specifica per categoria. Sono utilizzate le corrispondenti correlazioni per le sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria (ρkl), di cui alla sezione 6.

image

dove:

Kb

=

sensibilità specifica per categoria; e

WS

=

sensibilità ponderate.

8.  La sensibilità specifica per categoria è calcolata per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio a norma dei paragrafi 5, 6 e 7. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γbc per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui alla sezione 6, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:

image

dove

Sb

=

Σk WSk per tutti i fattori di rischio nella categoria b e Sc = Σk WSk nella categoria c; se tali valori per Sb e Sc producono un numero negativo per la somma complessiva di
image l'ente calcola i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione alternativa per cui

Sb

=

max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] per tutti i fattori di rischio nella categoria b e

Sc

=

max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] per tutti i fattori di rischio nella categoria c.

I requisiti di fondi propri per il rischio delta o il rischio vega specifici per classe di rischio sono calcolati per ciascuna classe di rischio in conformità dei paragrafi da 1 a 8.

Articolo 325 octies

Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura

Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Articolo 325 nonies

Aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura

1.  Gli enti aggregano i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.  La procedura per il calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura di cui agli articoli 325 septies e 325 octies è effettuata tre volte per ogni classe di rischio, utilizzando ogni volta una diversa serie di parametri di correlazione ρkl (correlazione tra fattori di rischio all'interno di una categoria) e γbc (correlazione tra categorie all'interno di una classe di rischio). Ciascuna delle tre serie corrisponde a uno scenario diverso, come segue:

a) lo scenario delle «correlazioni medie», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc restano immutati rispetto a quelli specificati nella sezione 6;

b) lo scenario delle «correlazioni alte», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc specificati alla sezione 6 sono uniformemente moltiplicati per 1,25, con ρkl e γbc soggetti ad un massimale del 100 %;

c) lo scenario delle «correlazioni basse» è specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

3.  Gli enti calcolano la somma dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura per ciascuno scenario al fine di determinare tre requisiti di fondi propri specifici per scenario.

4.  Il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità è pari al maggiore dei tre valori di requisiti di fondi propri specifici per scenario di cui al paragrafo 3.

Articolo 325 decies

Trattamento degli strumenti su indici e delle opzioni multi-sottostante

Gli enti trattano gli strumenti su indici e le opzioni multi-sottostante in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Articolo 325 undecies

Trattamento degli organismi di investimento collettivi

Gli enti trattano gli organismi di investimento collettivi in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Articolo 325 duodecies

Posizioni in impegni irrevocabili

1.  Gli enti possono utilizzare la procedura di cui al presente articolo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle posizioni in impegni irrevocabili di strumenti di debito o di capitale.

2.  Gli enti applicano uno dei fattori moltiplicativi appropriati elencati nella tabella 1 alle sensibilità nette di tutte le posizioni in impegni irrevocabili di ogni singolo emittente, escluse le posizioni in impegni irrevocabili sottoscritte o risottoscritte da terzi sulla base di un contratto formale, e calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo indicato nel presente capo sulla base delle sensibilità nette corrette.



Tabella 1

Giorno lavorativo 0

0 %

Giorno lavorativo 1

10 %

Giorni lavorativi 2 e 3

25 %

Giorno lavorativo 4

50 %

Giorno lavorativo 5

75 %

Dopo il giorno lavorativo 5

100 %

Ai fini del presente articolo il «giorno lavorativo 0» è il lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

3.  Gli enti notificano alle autorità competenti l'applicazione della procedura di cui al presente articolo.



Sezione 3

Definizioni dei fattori di rischio e delle sensibilità



Sottosezione 1

Definizioni dei fattori di rischio

Articolo 325 terdecies

Fattori del rischio generico di tasso di interesse

1.  Per tutti i fattori del rischio generico di tasso di interesse, compreso il rischio di inflazione e il rischio di base cross currency, esiste una sola categoria per valuta, contenente ciascuna diversi tipi di fattore di rischio.

I fattori del rischio generico di tasso di interesse delta applicabili agli strumenti sensibili al tasso di interesse sono i pertinenti tassi privi di rischio per valuta e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni e 30 anni. Gli enti assegnano i fattori di rischio ai vertici specificati mediante interpolazione lineare oppure utilizzando il metodo più coerente con le funzioni di determinazione del prezzo utilizzate dall'unità indipendente dell'ente preposta al controllo del rischio per segnalare il rischio di mercato o i profitti e le perdite all'alta dirigenza.

2.  Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel portafoglio di negoziazione dell'ente che hanno il rischio di credito più basso, quali gli swap su indici overnight.

3.  Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 2, i tassi privi di rischio si basano su una o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato, quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta.

Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere calcolati sulla base della curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta.

Se gli enti utilizzano i fattori del rischio generico di tasso di interesse ricavati conformemente alla procedura di cui al secondo comma del presente paragrafo per gli strumenti di debito sovrano, lo strumento di debito sovrano non è esentato dai requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi. In tali casi, laddove non sia possibile distinguere il tasso privo di rischio dalla componente relativa ai differenziali creditizi, la sensibilità al fattore di rischio è assegnata sia alla classe di rischio generico di tasso di interesse che alla classe di rischio dei differenziali creditizi.

4.  Nel caso dei fattori del rischio generico di tasso di interesse, ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. Gli enti assegnano ai fattori di rischio all'interno della stessa categoria, ma con scadenze diverse, un diverso fattore di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 6.

Gli enti applicano fattori di rischio aggiuntivi per il rischio d'inflazione agli strumenti di debito i cui flussi di cassa sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione. Tali fattori di rischio aggiuntivi sono costituiti da un unico vettore di tassi di inflazione impliciti nel mercato con scadenze diverse, per ogni valuta. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i tassi di inflazione utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

5.  Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio aggiuntivo per il rischio di inflazione di cui al paragrafo 4 come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria, gli enti trattano l'inflazione come un unico fattore di rischio, a prescindere dal numero di componenti di ciascun vettore. Gli enti compensano tutte le sensibilità all'inflazione all'interno di una categoria, calcolate secondo la procedura di cui al presente paragrafo, al fine di ottenere un'unica sensibilità netta per categoria.

6.  Gli strumenti di debito che comportano pagamenti in valute diverse sono anche soggetti al rischio di base cross currency tra tali valute. Ai fini del metodo basato sulle sensibilità, i fattori di rischio che gli enti devono applicare consistono nel rischio di base cross currency di ciascuna valuta rispetto al dollaro americano (USD) o rispetto all'euro (EUR). Gli enti calcolano in «base allo USD» o in «base all'EUR» le basi cross currency non riguardanti né lo USD né l'EUR.

Ciascun fattore di rischio di base cross currency è costituito da un unico vettore della base cross currency di scadenze diverse per valuta. Per ciascuno strumento di debito il vettore contiene tante componenti quante sono le basi cross currency utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa.

Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio di base cross currency come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria vi sono due possibili fattori di rischio distinti: in base all'EUR e in base allo USD, indipendentemente dal numero di componenti presenti in ciascun vettore della base cross currency. Il numero massimo di sensibilità nette per categoria è due.

7.  I fattori del rischio generico di tasso di interesse vega applicabili alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al tasso d'interesse generico sono le volatilità implicite dei tassi privi di rischio pertinenti descritti ai paragrafi 2 e 3, che sono assegnate alle categorie a seconda della valuta e associate alle seguenti scadenze all'interno di ciascuna categoria: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Vi è un'unica categoria per valuta.

Ai fini della compensazione, gli enti considerano che le volatilità implicite collegate agli stessi tassi privi di rischio e associate alle stesse scadenze costituiscono lo stesso fattore di rischio.

Quando gli enti associano le volatilità implicite alle scadenze di cui al presente paragrafo, si applicano i seguenti requisiti:

a) se la durata dell'opzione è allineata alla durata del sottostante, si considera un unico fattore di rischio, che è classificato secondo tale durata;

b) se la durata dell'opzione è più breve della durata del sottostante, i seguenti fattori di rischio sono considerati come segue:

i) il primo fattore di rischio è classificato secondo la durata dell'opzione;

ii) il secondo fattore di rischio è classificato secondo la durata residua del sottostante dell'opzione alla data di scadenza dell'opzione.

8.  I fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico che gli enti devono applicare sono costituiti, per ogni valuta, da un unico vettore dei tassi privi di rischio che rappresenta una specifica curva di rendimento priva di rischio. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

9.  Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura conformemente all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori corrispondenti alle diverse curve di rendimento e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano alla stessa valuta. Gli enti compensano le sensibilità allo stesso fattore di rischio. Vi è soltanto una sensibilità netta per categoria.

Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio di curvatura per il rischio di inflazione e il rischio di base cross currency.

Articolo 325 quaterdecies

Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione

1.  I fattori di rischio delta su differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono i tassi di differenziali creditizi dell'emittente di tali strumenti, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e associati a ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Gli enti applicano un unico fattore di rischio per emittente e per scadenza, a prescindere dal fatto che tali tassi di differenziali creditizi dell'emittente siano desunti da strumenti di debito o da credit default swap. Le categorie sono categorie settoriali, secondo quanto previsto alla sezione 6, e ciascuna di esse comprende tutti i fattori di rischio assegnati al settore di pertinenza.

2.  I fattori di rischio vega su differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono le volatilità implicite dei tassi di differenziali creditizi dell'emittente del sottostante, desunti secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, che sono associati alle seguenti scadenze conformemente alla scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.

3.  I fattori di rischio di curvatura sui differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione consistono di un unico vettore di tassi di differenziali creditizi che rappresenta la curva specifica di differenziali creditizi dell'emittente. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.

4.  Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura conformemente all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.

Articolo 325 quindecies

Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti inerenti a cartolarizzazione

1.  Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi di cui al paragrafo 3 alle posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP, a norma dell'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.

Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi di cui al paragrafo 5 alle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP, a norma dell'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.

2.  Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni che sono incluse nell'ACTP sono le stesse categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione, secondo quanto previsto alla sezione 6.

Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni che non sono incluse nell'ACTP sono specifiche per questa categoria di classe di rischio, secondo quanto previsto alla sezione 6.

3.  I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP sono i seguenti:

a) i fattori di rischio delta sono tutti i tassi di differenziali creditizi pertinenti degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.

b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunte come descritto alla lettera a) del presente paragrafo, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione corrispondente soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.

c) i fattori di rischio di curvatura sono le pertinenti curve di rendimento dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione espresse come vettore dei tassi di differenziali creditizi per scadenze diverse, desunte come indicato alla lettera a) del presente paragrafo; per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

4.  Gli enti calcolano la sensibilità della posizione verso la cartolarizzazione a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura come specificato all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.

5.  I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP si riferiscono al differenziale del segmento anziché al differenziale degli strumenti sottostanti e sono i seguenti:

a) i fattori di rischio delta sono i tassi di differenziali creditizi del segmento pertinente, associati alle seguenti scadenze, a seconda della scadenza del segmento: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;

b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi dei segmenti, ognuna delle quali è associata alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;

c) i fattori di rischio di curvatura sono gli stessi descritti alla lettera a) del presente paragrafo; a tutti questi fattori di rischio si applica un fattore di ponderazione del rischio comune, secondo quanto previsto alla sezione 6.

Articolo 325 sexdecies

Fattori del rischio azionario

1.  Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.

2.  I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale e tutti i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.

Ai fini del rischio azionario, una specifica curva di pronti contro termine in strumenti di capitale costituisce un singolo fattore di rischio, espresso come vettore dei tassi di pronti contro termine per scadenze diverse. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di pronti contro termine utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

Gli enti calcolano la sensibilità di uno strumento a un fattore di rischio azionario come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Gli enti compensano le sensibilità al fattore di rischio del tasso dei pronti contro termine dello stesso titolo di capitale, indipendentemente dal numero di componenti di ciascun vettore.

3.  I fattori di rischio vega sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono le volatilità implicite dei prezzi a pronti degli strumenti di capitale, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio vega per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.

4.  I fattori di rischio di curvatura sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale, indipendentemente dalla scadenza delle opzioni corrispondenti. Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio di curvatura per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.

Articolo 325 septdecies

Fattori del rischio di posizione in merci

1.  Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.

2.  I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili alle posizioni in merci sono tutti i prezzi a pronti delle merci per tipo di merce e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni. Gli enti considerano che due prezzi di merci dello stesso tipo di merce e con la stessa scadenza costituiscono lo stesso fattore di rischio soltanto se l'insieme dei termini giuridici riguardanti il luogo di consegna è identico.

3.  I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci sono le volatilità implicite dei prezzi delle merci per tipo di merce, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Gli enti considerano le sensibilità allo stesso tipo di merce, assegnate alla stessa scadenza, un unico fattore di rischio che gli enti successivamente compensano.

4.  I fattori di rischio di curvatura su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci è un'unica serie di prezzi di merci con scadenze diverse per tipo di merce, espressa come vettore. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i prezzi di tale merce utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Gli enti non distinguono i prezzi delle merci in funzione del luogo di consegna.

La sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura è calcolata secondo quanto specificato all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano che i vettori con un diverso numero di componenti costituiscono lo stesso fattore di rischio, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso tipo di merce.

Articolo 325 octodecies

Fattori di rischio del rischio di cambio

1.  I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.

2.  I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Tali volatilità implicite dei tassi di cambio sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.

3.  I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono i medesimi fattori di cui al paragrafo 1.

4.  Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per tutti i fattori di rischio delta, vega e di curvatura sui cambi.



Sottosezione 2

Definizioni delle sensibilità

Articolo 325 novodecies

Sensibilità al rischio delta

1.  Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR) come segue:

a) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:

image

dove:

image

=

sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio;

rkt

=

il tasso di una curva priva di rischio k con scadenza t;

Vi (.)

=

la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

x, y

=

fattori di rischio diversi rispetto a rkt nella funzione di determinazione del prezzo Vi;

b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency sono calcolate come segue:

image

dove:

image

=

sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency;

image

=

un vettore di m componenti che rappresenta la curva dell'inflazione implicita o la curva della base cross currency per una data valuta j, dove m è pari al numero di variabili relative all'inflazione o alla base cross currency utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;

image

=

la matrice unità della dimensione (1 x m);

Vi (.)

=

la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

y, z

=

altre variabili nel modello di determinazione del prezzo.

2.  Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione come segue:

image

dove:

image

=

sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione;

cskt

=

il valore del tasso di differenziali creditizi di un emittente j alla scadenza t;

Vi (.)

=

la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

x, y

=

fattori di rischio diversi rispetto a cskt nella funzione di determinazione del prezzo Vi.

3.  Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio azionario come segue:

a) le sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono calcolate come segue:

image

dove:

sk

=

sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale;

k

=

uno specifico titolo di capitale;

EQk

=

il valore del prezzo a pronti di tale titolo di capitale;

Vi (.)

=

la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

x, y

=

fattori di rischio diversi rispetto a EQk nella funzione di determinazione del prezzo Vi;

b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale sono calcolate come segue:

image

dove:

image

=

sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale;

k

=

l'indice che rappresenta lo strumento di capitale;

image

=

un vettore di componenti m che rappresenta la struttura del termine dei pronti per uno specifico strumento di capitale k, con m pari al numero dei tassi dei pronti contro termine corrispondenti alle diverse scadenze utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;

image

=

la matrice unità della dimensione (1 · m);

Vi (.)

=

la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

y, z

=

fattori di rischio diversi rispetto a
image nella funzione di determinazione del prezzo Vi;

4.  Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci rispetto a ciascun fattore di rischio k come segue:

image

dove:

sk

=

sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci;

k

=

un determinato fattore di rischio di posizione in merci;

CTYk

=

il valore del fattore di rischio k;

Vi (.)

=

il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k; e

y, z

=

fattori di rischio diversi rispetto a CTYk nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i.

5.  Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di cambio rispetto a ciascun fattore di ciascun rischio di cambio k come segue:

image

dove:

sk

=

sensibilità delta al rischio di cambio;

k

=

un determinato fattore di rischio di cambio;

FXk

=

il valore del fattore di rischio;

Vi (.)

=

il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k; e

y, z

=

fattori di rischio diversi rispetto a FXk nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i.

Articolo 325 vicies

Sensibilità al rischio vega

1.  Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k come segue:

image

dove:

sk

=

sensibilità al rischio vega di un'opzione;

k

=

uno specifico fattore di rischio vega, costituito da una volatilità implicita;

volk

=

il valore di tale fattore di rischio, che dovrebbe essere espresso in percentuale; e

x, y

=

fattori di rischio diversi rispetto a volk nella funzione di determinazione del prezzo Vi.

2.  Nel caso di classi di rischio in cui i fattori di rischio vega hanno una dimensione scadenza, ma le norme relative alla classificazione dei fattori di rischio non sono applicabili poiché le opzioni non hanno una scadenza, gli enti associano tali fattori di rischio alla scadenza più lunga prevista. Tali opzioni sono soggette alla maggiorazione per i rischi residui.

3.  Nel caso di opzioni che non hanno uno strike o una barriera e di opzioni che hanno più strike o barriere, gli enti applicano la classificazione in strike e scadenze utilizzata internamente dall'ente per determinare il prezzo dell'opzione. Tali opzioni sono anch'esse soggette alla maggiorazione per i rischi residui.

4.  Gli enti non calcolano il rischio vega per i segmenti di cartolarizzazione inclusi nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, che non hanno una volatilità implicita. Per tali segmenti di cartolarizzazione si calcolano i requisiti di fondi propri rispetto al rischio delta e al rischio di curvatura.

Articolo 325 unvicies

Requisiti per le misurazioni delle sensibilità

1.  Gli enti ricavano le sensibilità dai modelli di determinazione del prezzo dell'ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza, utilizzando le formule di cui alla presente sottosezione.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono esigere che un ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter utilizzi le funzioni di determinazione del prezzo del sistema di misurazione dei rischi del loro metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità ai sensi del presente capo ai fini del calcolo e della segnalazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, conformemente all'articolo 430 ter, paragrafo 3.

2.  In sede di calcolo delle sensibilità al rischio delta relativamente agli strumenti con opzionalità di cui all'articolo 325 sexies, paragrafo 2, lettera a), gli enti possono presupporre che i fattori di rischio della volatilità implicita rimangano costanti.

3.  In sede di calcolo delle sensibilità al rischio vega relativamente agli strumenti con opzionalità di cui all'articolo 325 sexies, paragrafo 2, lettera b), si applicano i seguenti requisiti:

a) per il rischio generico di tasso di interesse e il rischio di differenziali creditizi, gli enti presuppongono, per ciascuna valuta, che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua o una distribuzione lognormale o una distribuzione normale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti;

b) per il rischio azionario, il rischio di posizione in merci e il rischio di cambio, gli enti presuppongono che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua una distribuzione lognormale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti.

4.  Gli enti calcolano tutte le sensibilità tranne le sensibilità agli aggiustamenti della valutazione del credito.

5.  In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio delta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi tutte le condizioni seguenti:

a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;

b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione e che le sensibilità che ne risultano non differiscono sostanzialmente da tali formule.

6.  In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può calcolare le sensibilità vega sulla base di una trasformazione lineare delle definizioni alternative di sensibilità ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;

b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione e che la trasformazione lineare di cui al primo comma riflette la sensibilità al rischio vega.



Sezione 4

Maggiorazione per i rischi residui

Articolo 325 duovicies

Requisiti di fondi propri per i rischi residui

1.  Oltre ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato stabiliti alla sezione 2, gli enti applicano requisiti di fondi propri aggiuntivi agli strumenti esposti a rischi residui conformemente al presente articolo.

2.  Gli strumenti sono considerati esposti a rischi residui se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) lo strumento si riferisce a un sottostante esotico per cui ai fini del presente capo, si intende uno strumento del portafoglio di negoziazione che si riferisce a un'esposizione sottostante che non rientra nel campo di applicazione dei trattamenti per il rischio delta, vega o di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 o dei requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5;

b) lo strumento è uno strumento che comporta altri rischi residui per cui ai fini del presente capo, si intende uno dei seguenti strumenti:

i) strumenti che sono soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 e che generano payoff che non possono essere replicati come una combinazione lineare finita di opzioni plain vanilla con un unico prezzo degli strumenti di capitale sottostante, prezzo delle merci, tasso di cambio, prezzo delle obbligazioni, prezzo dei credit default swap o swap su tassi di interesse;

ii) strumenti che costituiscono posizioni che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 6; non sono prese in considerazione le coperture che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 8.

3.  Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 1 come la somma degli importi nozionali lordi degli strumenti di cui al paragrafo 2 moltiplicata per i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

a) 1,0 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a);

b) 0,1 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.  In deroga al paragrafo 1, l'ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui a uno strumento che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

a) lo strumento è quotato in borse valori riconosciute;

b) lo strumento è ammissibile alla compensazione a livello centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;

c) lo strumento compensa perfettamente il rischio di mercato di un'altra posizione del portafoglio di negoziazione, nel qual caso le due posizioni del portafoglio di negoziazione perfettamente congruenti sono esentate dal requisito di fondi propri per i rischi residui.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare che cosa si intende per sottostante esotico e quali strumenti sono strumenti che comportano rischi residui ai fini del paragrafo 2.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE verifica se il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura debbano essere considerati sottostanti esotici.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



Sezione 5

Requisiti di fondi propri per il rischio di default

Articolo 325 tervicies

Definizioni e disposizioni generali

1.  Ai fini della presente sezione si intende per:

a) «esposizione corta», la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina un profitto per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;

b) «esposizione lunga», la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina una perdita per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;

c) «importo lordo del default improvviso e inatteso» (gross Jump to Default) («importo lordo del JTD»), la stima delle dimensioni della perdita o del profitto che il default del debitore produrrebbe su una specifica esposizione;

d) «importo netto del default improvviso e inatteso» (net Jump to Default) («importo netto del JTD»), la stima delle dimensioni della perdita o del profitto cui un ente andrebbe incontro a causa del default di un debitore, dopo aver proceduto alla compensazione tra gli importi lordi del JTD;

e) «perdita in caso di default» o «LGD» (loss given default), la perdita in caso di default del debitore su uno strumento emesso dal medesimo debitore, espressa come percentuale dell'importo nozionale dello strumento;

f) «fattore di ponderazione del rischio di default», la percentuale che rappresenta la stima delle probabilità di default di ciascun debitore, in funzione dell'affidabilità creditizia di tale debitore.

2.  I requisiti di fondi propri per il rischio di default si applicano agli strumenti di debito e di capitale, agli strumenti derivati aventi gli strumenti di debito e di capitale come sottostanti e ai derivati i cui payoff o valori equi sono influenzati dal verificarsi del default di un debitore diverso dalla controparte dello strumento derivato stesso. Gli enti calcolano i requisiti per il rischio di default separatamente per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti: strumenti non inerenti a cartolarizzazione, cartolarizzazioni che non sono incluse nell'ACTP e cartolarizzazioni che sono incluse nell'ACTP. I requisiti finali di fondi propri per consentire che il rischio di default sia applicato dagli enti sono dati dalla somma di queste tre componenti.



Sottosezione 1

Requisiti di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni

Articolo 325 quatervicies

Importi lordi del JTD

1.  Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga a strumenti di debito come segue:

JTDlunga = max{LGD · Vnozionale + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}

dove:

JTDlunga

=

importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga;

Vnozionale

=

l'importo nozionale dello strumento;

P & Llunga

=

un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e

Aggiustamentolunga

=

l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamentolunga con un segno positivo e le diminuzioni con un segno negativo.

2.  Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione corta a strumenti di debito come segue:

JTDcorta = min{LGD · Vnozionale + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}

dove:

JTDcorta

=

l'importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

Vnozionale

=

l'importo nozionale dello strumento che è indicato nella formula con un segno negativo;

P & Lcorta

=

un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e

Aggiustamentocorta

=

l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno positivo e gli aumenti con un segno negativo.

3.  Ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2, per gli strumenti di debito la LGD che gli enti devono applicare è la seguente:

a) alle esposizioni verso strumenti di debito non di primo rango (non-senior) si assegna una LGD del 100 %;

b) alle esposizioni verso strumenti di debito di primo rango (senior) si assegna una LGD del 75 %;

c) alle esposizioni verso obbligazioni garantite di cui all'articolo 129 si assegna una LGD del 25 %.

4.  Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:

a) nel caso degli strumenti di debito, l'importo nozionale è il valore nominale dello strumento di debito;

b) nel caso di strumenti derivati con sottostanti in titoli di debito, l'importo nozionale è l'importo nozionale dello strumento derivato.

5.  Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:

JTDlunga = max {LGD · V + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}

JTDcorta = min {LGD · V + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}

dove:

JTDlunga

=

importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;

JTDcorta

=

importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

V

=

il valore equo dello strumento di capitale o, nel caso di strumenti derivati con sottostanti in strumenti di capitale, il valore equo del sottostante in strumenti di capitale.

6.  Gli enti assegnano una LGD del 100 % agli strumenti di capitale ai fini del calcolo di cui al paragrafo 5.

7.  Nel caso di esposizioni al rischio di default risultanti da strumenti derivati il cui payoff, in caso di default del debitore, non è collegato all'importo nozionale di uno strumento specifico emesso dal debitore o alla LGD del debitore o di uno strumento emesso da tale debitore, gli enti utilizzano metodologie alternative per stimare gli importi lordi del JTD.

8.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) in che modo gli enti devono calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;

b) quali metodologie alternative gli enti devono utilizzare ai fini della stima degli importi lordi del JTD di cui al paragrafo 7;

c) gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 quinvicies

Importi netti del JTD

1.  Gli enti calcolano gli importi netti del JTD mediante compensazione degli importi lordi del JTD delle esposizioni corte e lunghe. È possibile compensare soltanto esposizioni verso lo stesso debitore, se le esposizioni corte sono di rango pari o inferiore alle esposizioni lunghe.

2.  La compensazione è totale o parziale a seconda delle scadenze delle esposizioni soggette a compensazione.

a) La compensazione è totale se tutte le esposizioni soggette a compensazione hanno una scadenza pari o superiore a un anno.

b) La compensazione è parziale se almeno una delle esposizioni soggette a compensazione ha una scadenza inferiore a un anno, nel qual caso l'entità dell'importo del JTD di ciascuna esposizione con una scadenza inferiore a un anno è moltiplicata per un rapporto pari a quello tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno.

3.  Se non è possibile una compensazione, gli importi lordi del JTD sono pari agli importi netti del JTD nel caso di esposizioni con scadenza pari o superiore a un anno. Gli importi lordi del JTD con scadenze inferiori a un anno sono moltiplicati per un rapporto pari a quello tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno, con una soglia minima di tre mesi, per calcolare gli importi netti del JTD.

4.  Ai fini dei paragrafi 2 e 3 si considerano le scadenze dei contratti derivati anziché quelle dei loro sottostanti. Alle esposizioni in cash equity è assegnata una scadenza di un anno o di tre mesi, a discrezione dell'ente.

Articolo 325 sexvicies

Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default

1.  Gli importi netti del JTD, indipendentemente dal tipo di controparte, sono moltiplicati per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito, secondo quanto specificato nella tabella 2.



Tabella 2

Categoria di classe di merito di credito

Fattori di ponderazione del rischio di default

Classe di merito di credito 1

0,5 %

Classe di merito di credito 2

3 %

Classe di merito di credito 3

6 %

Classe di merito di credito 4

15 %

Classe di merito di credito 5

30 %

Classe di merito di credito 6

50 %

Senza rating

15 %

In stato di default

100 %

2.  Le esposizioni cui verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio di credito dello 0 % in base al metodo standardizzato di cui al titolo II, capo 2, ricevono un fattore di ponderazione del rischio di default dello 0 % per i requisiti di fondi propri per il rischio di default.

3.  Gli importi netti del JTD ponderati sono assegnati alle seguenti categorie: imprese, emittenti sovrani e amministrazioni locali/comuni.

4.  Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:

DRCb = max {(Σi ∈ lunghe RWi · JTD nettoi) - WtS · (Σi ∈ corte RWi | JTD nettoi|); 0}

dove:

DRCb

=

il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;

i

=

l'indice che rappresenta uno strumento appartenente alla categoria b;

WtS

=

un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:

image

Ai fini del calcolo di DRCb e di WtS le posizioni lunghe e le posizioni corte sono aggregate per tutte le posizioni all'interno di una categoria, indipendentemente dalla classe di merito di credito cui sono assegnate tali posizioni, al fine di elaborare il requisito di fondi propri per il rischio di default specifico per categoria.

5.  Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.



Sottosezione 2

Requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP

Articolo 325 septvicies

Importi del JTD

1.  Gli importi lordi del JTD per le esposizioni verso la cartolarizzazione sono il loro valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il loro valore equo determinato conformemente alla disciplina contabile applicabile.

2.  Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni verso la cartolarizzazione con lo stesso portafoglio di attività sottostante e appartenenti allo stesso segmento. Non è consentita alcuna compensazione tra esposizioni verso la cartolarizzazione con portafogli di attività sottostanti diversi, anche nel caso in cui il punto di attacco e il punto di distacco siano gli stessi.

3.  Se, scomponendo o combinando le esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti, altre esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti possono essere perfettamente replicate, fatta eccezione per la dimensione scadenza, le esposizioni derivanti dalla scomposizione o dalla combinazione possono essere utilizzate ai fini della compensazione al posto delle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti.

4.  Se, scomponendo o combinando le esposizioni esistenti nei nomi sottostanti, l'intera struttura di segmenti di un'esposizione verso la cartolarizzazione esistente può essere perfettamente replicata, le esposizioni derivanti da tale scomposizione o combinazione possono essere utilizzate ai fini della compensazione al posto delle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti. Se i nomi sottostanti sono utilizzati in questo modo, essi sono esclusi dal trattamento del rischio di default non inerente a cartolarizzazione.

5.  L'articolo 325 quinvicies si applica sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione utilizzate conformemente al presente articolo, paragrafo 3 o 4. Le relative scadenze sono quelle dei segmenti di cartolarizzazione.

Articolo 325 octovicies

Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni

1.  Gli importi netti del JTD delle esposizioni verso la cartolarizzazione sono moltiplicati per l'8 % del fattore di ponderazione del rischio applicabile alla pertinente esposizione verso la cartolarizzazione, comprese le cartolarizzazioni STS, esterna al portafoglio di negoziazione, in conformità della gerarchia dei metodi di cui al titolo II, capo 5, sezione 3, e indipendentemente dal tipo di controparte.

2.  La scadenza a un anno è applicata a tutti i segmenti in cui i fattori di ponderazione del rischio sono calcolati conformemente ai metodi SEC-IRBA e SEC-ERBA.

3.  Gli importi del JTD ponderati per il rischio per singole esposizioni verso la cartolarizzazione in contanti sono limitati al valore equo della posizione.

4.  Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati alle seguenti categorie:

a) una categoria comune per tutte le imprese, indipendentemente dalla regione;

b) 44 diverse categorie corrispondenti a una categoria per regione per ciascuna delle undici classi di attività definite nel secondo comma.

Ai fini del primo comma, le undici classi di attività sono: ABCP, acquisto o leasing di automobili, titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (residential mortgage-backed security - RMBS), carte di credito, CMBS (commercial mortgage-backed securities), collateralised loan obligations, CDO-squared (collateralised debt obligation squared), piccole e medie imprese (PMI), prestiti destinati agli studenti, altre attività al dettaglio, altre attività all'ingrosso. Le quattro regioni sono: Asia, Europa, America settentrionale e resto del mondo.

5.  Al fine di assegnare un'esposizione verso la cartolarizzazione a una categoria, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato. Gli enti assegnano ciascuna esposizione verso la cartolarizzazione a una sola delle categorie di cui al paragrafo 4. Eventuali esposizioni verso la cartolarizzazione cui l'ente non sia in grado di assegnare una categoria per classe di attività o per regione sono assegnate, rispettivamente, alla classe di attività «altre attività al dettaglio» o «altre attività all'ingrosso» o alla regione «resto del mondo».

6.  Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria secondo le stesse modalità applicate al rischio di default delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione, utilizzando la formula di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, dando luogo al requisito di fondi propri per il rischio di default per ciascuna categoria.

7.  Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.



Sottosezione 3

Requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni all'interno dell'ACTP

Articolo 325 novovicies

Ambito d'applicazione

1.  Per l'ACTP, i requisiti di fondi propri comprendono il rischio di default per le esposizioni verso la cartolarizzazione e per le coperture non inerenti a cartolarizzazione. Queste coperture sono escluse dai calcoli del rischio di default non inerente a cartolarizzazione. Non deve esservi alcun vantaggio di diversificazione tra i requisiti di fondi propri per il rischio di default non inerente a cartolarizzazione, i requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP e i requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni interne all'ACTP.

2.  Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD per singola componente sono determinati applicando il metodo look-through.

Articolo 325 tricies

Importi del JTD per l'ACTP

1.  Ai fini del presente articolo si intende per:

a) «scomposizione mediante un modello di valutazione» la situazione in cui la componente single-name di una cartolarizzazione è valutata come la differenza tra il valore incondizionato della cartolarizzazione e il valore condizionato della cartolarizzazione, supponendo il default del single-name con una LGD del 100 %;

b) «replicazione» la combinazione di singoli segmenti di indice di cartolarizzazione al fine di replicare un altro segmento della stessa serie di indici o di replicare una posizione non segmentata nella serie di indici;

c) «scomposizione» la replicazione di un indice mediante una cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti del portafoglio sono identiche alle esposizioni single-name che compongono l'indice.

2.  Gli importi lordi del JTD per le esposizioni inerenti e non inerenti a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP sono il loro valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il loro valore equo determinato conformemente alla disciplina contabile applicabile.

3.  I prodotti di tipo nth-to-default sono trattati come prodotti divisi in segmenti con i seguenti punti di attacco e di distacco:

a) punto di attacco = (N – 1) / totale nomi;

b) punto di distacco = N / totale nomi;

dove «totale nomi» è il numero totale dei nomi nel paniere o nel portafoglio sottostante.

4.  Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni tra loro identiche, fatta eccezione per la scadenza. La compensazione è possibile soltanto nelle modalità seguenti:

a) per gli indici, i segmenti di indice e i segmenti su misura è possibile compensare le scadenze all'interno della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici, fatte salve le disposizioni relative alle esposizioni inferiori a un anno di cui all'articolo 325 quinvicies; gli importi lordi lunghi e corti del JTD che sono repliche perfette gli uni degli altri possono essere compensati mediante scomposizione in esposizioni equivalenti single-name utilizzando un modello di valutazione; in tali casi, la somma degli importi lordi del JTD di esposizioni equivalenti single-name ottenuta mediante scomposizione è pari all'importo lordo del JTD dell'esposizione non scomposta;

b) per le ricartolarizzazioni o i derivati sulle cartolarizzazioni non è autorizzata la compensazione mediante scomposizione di cui alla lettera a);

c) per gli indici e i segmenti di indice, è possibile compensare le scadenze della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici mediante replicazione o scomposizione. Se le esposizioni lunghe e corte sono tra loro identiche, fatta eccezione per un'unica componente residua, è autorizzata la compensazione e l'importo netto del JTD riflette l'esposizione residua;

d) non possono essere utilizzati per la compensazione reciproca segmenti diversi della stessa serie di indici, serie diverse dello stesso indice e famiglie di indici diverse.

Articolo 325 untricies

Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per l'ACTP

1.  Gli importi netti del JTD sono moltiplicati:

a) se si tratta di prodotti segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafi 1 e 2;

b) se si tratta di prodotti non segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default di cui all'articolo 325 octovicies, paragrafo 1.

2.  Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati a categorie che corrispondono a un indice.

3.  Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:

DRCb = max {(Σi ∈ lunghe RWi · JTD nettoi) – WtSACTP · (Σi ∈ corte RWi · | JTD nettoi|); 0}

dove:

DRCb

=

il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;

i

=

uno strumento appartenente alla categoria b; e

WtSACTP

=

il coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato secondo la formula WtS di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, ma utilizzando posizioni lunghe e posizioni corte in tutto l'ACTP e non soltanto le posizioni in una particolare categoria.

4.  Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP utilizzando la seguente formula:

image

dove:

DRCACTP

=

i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP;

DRCb

=

i requisiti di fondi propri per il rischio di default della categoria b.



Sezione 6

Fattori di ponderazione del rischio e correlazioni



Sottosezione 1

Fattori di ponderazione del rischio delta e correlazioni

Articolo 325 duotricies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio generico di tasso di interesse

1.  Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai fattori di rischio del tasso privo di rischio per ciascuna categoria della tabella 3 sono specificati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.



Tabella 3

Categoria

Scadenza

1

0,25 anni

2

0,5 anni

3

1 anno

4

2 anni

5

3 anni

6

5 anni

7

10 anni

8

15 anni

9

20 anni

10

30 anni

2.  Per tutte le sensibilità ai fattori del rischio di inflazione e del rischio di base cross currency è specificato un fattore comune di ponderazione del rischio nell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

3.  Per le valute comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera b), e la valuta nazionale dell'ente, i fattori di ponderazione del rischio dei fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i fattori di ponderazione del rischio di cui alla tabella 3 divisi per√2.

Articolo 325 tertricies

Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse

1.  Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria e assegnati alla stessa scadenza ma corrispondenti a diverse curve, la correlazione ρkl è fissata al 99,90 %.

2.  Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti alla stessa curva, ma con scadenze diverse, la correlazione è fissata secondo la formula seguente:

image

dove:

Tk (rispettivamenteTl)

=

la scadenza relativa al tasso privo di rischio;

θ

=

3 %.

3.  Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti a diverse curve e con scadenze diverse, la correlazione ρkl è pari al parametro di correlazione specificato al paragrafo 2, moltiplicato per 99,90 %.

4.  Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di inflazione WSl, la correlazione è fissata al 40 %.

5.  Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di base cross currency WSk e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSl, compreso un altro fattore di rischio di base cross currency, la correlazione è fissata allo 0 %.

Articolo 325 quatertricies

Correlazioni tra categorie per il rischio generico di tasso di interesse

1.  Il parametro γbc = 50 % è utilizzato per aggregare i fattori di rischio che appartengono a categorie diverse.

2.  Il parametro γbc = 80 % è utilizzato per aggregare un fattore del rischio di tasso di interesse basato su una valuta di cui all'articolo 325 novoquadragies, paragrafo 3, e un fattore del rischio di tasso di interesse basato sull'euro.

Articolo 325 quintricies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

1.  I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 4.



Tabella 4

Numero della categoria

Merito di credito

Settore

Fattori di ponderazione del rischio

(punti percentuali)

1

Tutti

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

0,50 %

2

Classe di merito di credito da 1 a 3

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118

0,5 %

3

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

1,0 %

4

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

5,0 %

5

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

3,0 %

6

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

3,0 %

7

Tecnologia, telecomunicazioni

2,0 %

8

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

1,5 %

9

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri

1,0 %

11

Classe di merito di credito da 4 a 6

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118

 

12

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

4,0 %

13

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

12,0 %

14

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

7,0 %

15

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

8,5 %

16

Tecnologia, telecomunicazioni

5,5 %

17

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

5,0 %

18

Altri settori

12,0 %

2.  Per assegnare un'esposizione al rischio a un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie di settori della tabella 4. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 18 nella tabella 4.

Articolo 325 sextricies

Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

1.  Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato come segue:

ρkl = ρkl (nome) · ρkl (tenore) · ρkl (base)

dove:

ρ&#x1d458;l (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 35 % negli altri casi;

ρ&#x1d458;l (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65 % negli altri casi;

ρ&#x1d458;l (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.

2.  I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alla categoria 18 nella tabella 4 dell'articolo 325 quintricies, paragrafo 1. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 18 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate a tale categoria:

image

Articolo 325 septricies

Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

Il parametro di correlazione γbc che si applica all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse è fissato come segue:

γbc = γbc (rating) · γbc (settore)

dove:

γbc (rating) è pari a 1 se alle due categorie corrisponde la stessa categoria di classe di merito di credito (classe di merito di credito da 1 a 3 o classe di merito di credito da 4 a 6), mentre è pari al 50 % negli altri casi; ai fini di tale calcolo, si considera che la categoria 1 appartenga alla stessa categoria di merito di credito delle categorie che hanno classe di merito di credito da 1 a 3; e

γbc (settore) è pari a 1 se le due categorie appartengono allo stesso settore, mentre negli altri casi è pari alle percentuali corrispondenti riportate nella tabella 5.



Tabella 5

Categoria

1, 2 e 11

3 e 12

4 e 13

5 e 14

6 e 15

7 e 16

8 e 17

9

1, 2 e 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

3 e 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

4 e 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

5 e 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

6 e 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

7 e 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

8 e 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

9

 

 

 

 

 

 

 

-

Articolo 325 octotricies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 6 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.



Tabella 6

Numero della categoria

Merito di credito

Settore

1

Tutti

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

2

Classe di merito di credito da 1 a 3

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118

3

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

4

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

5

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

6

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

7

Tecnologia, telecomunicazioni

8

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

9

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri

10

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi

11

Classe di merito di credito da 4 a 6

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118

12

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

13

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

14

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

15

 

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

16

Tecnologia, telecomunicazioni

17

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

18

Altri settori

Articolo 325 novotricies

Correlazioni per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP

1.  La correlazione del rischio delta ρkl è ricavata conformemente all'articolo 325 sextricies, fatta eccezione, ai fini del presente paragrafo, per ρkl (base), che è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,00 % negli altri casi.

2.  La correlazione γbc è ricavata conformemente all'articolo 325 septricies.

Articolo 325 quadragies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP

1.  I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 7 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.



Tabella 7

Numero della categoria

Merito di credito

Settore

1

Classe di merito di credito da 1 a 3 e di primo rango (senior)

RMBS - Prime

2

RMBS - Mid-Prime

3

RMBS - Sub-Prime

4

CMBS

5

Titoli garantiti da attività (Asset backed securities – ABS) - prestiti destinati agli studenti

6

ABS - carte di credito

7

ABS - automobili

8

Collateralised loan obligations (CLO) all'esterno dell'ACTP

9

Classe di merito di credito da 1 a 3 e non di primo rango (non-senior)

RMBS - Prime

10

RMBS - Mid-Prime

11

RMBS - Sub-Prime

12

 

CMBS

13

ABS - prestiti destinati agli studenti

14

ABS - carte di credito

15

ABS - automobili

16

CLO all'esterno dell'ACTP

17

Classe di merito di credito da 4 a 6

RMBS - Prime

18

RMBS - Mid-Prime

19

RMBS - Sub-Prime

20

CMBS

21

ABS - prestiti destinati agli studenti

22

ABS - carte di credito

23

ABS - automobili

24

CLO all'esterno dell'ACTP

25

Altri settori

2.  Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun segmento ad una sola delle categorie di settori della tabella 7. Le esposizioni al rischio di segmenti che un ente non riesce ad assegnare a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 25.

Articolo 325 unquadragies

Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP

1.  Tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:

ρkl = ρkl (segmento) · ρkl (tenore) · ρkl (base)

dove:

ρ&#x1d458;l (segmento) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80 % in termini nozionali), mentre è pari al 40 % negli altri casi;

ρ&#x1d458;l (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80 % negli altri casi; e

ρ&#x1d458;l (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.

2.  I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 non si applicano alla categoria 25 nella tabella 7 dell'articolo 325 quadragies, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 25 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:

image

Articolo 325 duoquadragies

Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP

1.  Il parametro di correlazione γbc è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse ed è fissato allo 0 %.

2.  Il requisito di fondi propri per la categoria 25 è aggiunto al capitale complessivo al livello della classe di rischio, senza effetti di copertura o di diversificazione riconosciuti con nessun'altra categoria.

Articolo 325 triquadragies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario

1.  I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 8 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.



Tabella 8

Numero della categoria

Capitalizzazione di mercato

Economia

Settore

1

Alta

Economia di mercato emergente

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici

2

Telecomunicazioni, prodotti industriali

3

Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

4

Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia

5

Economia avanzata

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici

6

Telecomunicazioni, prodotti industriali

7

Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

8

Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia

9

Bassa

Economia di mercato emergente

Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4

10

Economia avanzata

Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8

11

Altri settori

2.  Ai fini del presente articolo, gli elementi costitutivi di un'alta capitalizzazione di mercato e quelli di una bassa capitalizzazione di mercato sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7.

3.  Ai fini del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi costitutivi di un mercato emergente e di un'economia avanzata.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.  Nell'assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente ad una delle categorie di settori della tabella 8 e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11 della tabella 8. Gli emittenti di strumenti di capitale multisettoriali o multinazionali sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più significativo.

Articolo 325 quaterquadragies

Correlazioni infracategoria per il rischio azionario

1.  Il parametro di correlazione del rischio delta ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato al 99,90 % se una è una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra è una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale e se entrambe sono relative allo stesso nome di emittente di strumenti di capitale.

2.  Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl al prezzo a pronti di strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato come segue:

a) al 15 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria «Alta capitalizzazione di mercato» e «Economia di mercato emergente» (categoria numero 1, 2, 3 o 4);

b) al 25 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria «Alta capitalizzazione di mercato» e «Economia avanzata» (categoria numero 5, 6, 7 o 8);

c) al 7,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria «Bassa capitalizzazione di mercato» e «Economia di mercato emergente» (categoria numero 9);

d) al 12,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria «Bassa capitalizzazione di mercato» e «Economia avanzata» (categoria numero 10);

3.  Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato conformemente al paragrafo 2.

4.  Tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria, laddove una sia una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, ed entrambe siano relative ad un nome di emittente di strumenti di capitale differente, il parametro di correlazione ρkl è fissato ai parametri di correlazione specificati al paragrafo 2, moltiplicati per 99,90 %.

5.  I parametri di correlazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla categoria 11. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 11 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:

image

Articolo 325 quinquadragies

Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

Il parametro di correlazione γbc è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse. È fissato al 15 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10.

Articolo 325 sexquadragies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio di posizione in merci sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 9 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.



Tabella 9

Numero della categoria

Nome della categoria

1

Energia - combustibili solidi

2

Energia - combustibili liquidi

3

Energia - elettricità e scambio di emissioni

4

Trasporto

5

Metalli - non preziosi

6

Combustibili gassosi

7

Metalli preziosi (incluso l'oro)

8

Semi e semi oleosi

9

Zootecnia e settore lattiero-caseario

10

Merci tenere (softs) e altre merci agricole

11

Altre merci

Articolo 325 septquadragies

Correlazioni infracategoria per il rischio di posizione in merci

1.  Ai fini del presente articolo, due merci sono considerate distinte se esistono sul mercato due contratti che si differenziano soltanto in virtù della merce sottostante da consegnare a fronte di ciascun contratto.

2.  Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato come segue:

ρkl = ρkl (merce) · ρkl (tenore) · ρkl (base)

dove:

ρkl (merce) è pari a 1 se le due merci delle sensibilità k ed l sono identiche, mentre è pari alle correlazioni infracategoria di cui alla tabella 10 negli altri casi;

ρkl (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 99 % negli altri casi; e

ρkl (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono identiche per il luogo di consegna della merce, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.

3.  Le correlazioni infracategoria ρkl (merce) sono:



Tabella 10

Numero della categoria

Nome della categoria

Correlazione

1

Energia - combustibili solidi

55 %

2

Energia - combustibili liquidi

95 %

3

Energia - elettricità e scambio di emissioni

40 %

4

Trasporto

80 %

5

Metalli - non preziosi

60 %

6

Combustibili gassosi

65 %

7

Metalli preziosi (incluso l'oro)

55 %

8

Semi e semi oleosi

45 %

9

Zootecnia e settore lattiero-caseario

15 %

10

Merci tenere (softs) e altre merci agricole

40 %

11

Altre merci

15 %

4.  Nonostante il paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) due fattori di rischio assegnati alla categoria 3 della tabella 10 e concernenti l'energia elettrica generata in regioni diverse o distribuita in periodi differenti a norma dell'accordo contrattuale sono considerati fattori distinti del rischio di posizione in merci;

b) due fattori di rischio assegnati alla categoria 4 della tabella 10 e concernenti il trasporto merci, qualora il percorso di trasporto o la settimana di consegna differiscano, sono considerati fattori distinti del rischio di posizione in merci.

Articolo 325 octoquadragies

Correlazioni tra categorie per il rischio di posizione in merci

Il parametro di correlazione γbc che è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse, è fissato:

a) al 20 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;

b) allo 0 % se una delle due categorie è la categoria numero 11.

Articolo 325 novoquadragies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio

1.  Il fattore di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità ai fattori del rischio di cambio è specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

2.  Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) è uno dei seguenti:

a) il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;

b) l'oscillazione massima all'interno della banda di oscillazione formalmente convenuta dallo Stato membro e dalla Banca centrale europea, se tale banda di oscillazione è più limitata della banda di oscillazione di cui all'ERM II.

3.  Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio relativo a valute di cui al paragrafo 2 che partecipano all'ERM II con una banda di oscillazione convenuta formalmente più limitata del 15 % circa rispetto alla banda standard è pari all'oscillazione percentuale massima all'interno di tale banda più limitata.

4.  Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio compresi nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera c), è il fattore di ponderazione del rischio di cui al presente articolo, paragrafo 1, diviso per√2.

5.  Laddove i dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre anni precedenti indichino che una coppia di valute composta dall'euro e da una valuta diversa dall'euro di uno Stato membro è costante e che l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi relativi a tale coppia di valute, l'ente può, previa esplicita autorizzazione dell'autorità competente, applicare il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per due.

Articolo 325 quinquagies

Correlazioni per il rischio di cambio

All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio è applicato un parametro di correlazione uniforme γbc pari al 60 %.



Sottosezione 2

Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura e correlazioni

Articolo 325 unquinquagies

Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura

1.  I fattori di ponderazione del rischio vega utilizzano le categorie delta di cui alla sottosezione 1.

2.  Il fattore di ponderazione del rischio per un dato fattore di rischio vega k è determinato in percentuale del valore corrente di tale fattore di rischio k, che rappresenta la volatilità implicita di un sottostante, come descritta nella sezione 3.

3.  La percentuale di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presunta liquidità di ciascun tipo di fattore di rischio conformemente alla formula seguente:

image

dove:

RWk=fattore di ponderazione del rischio per un dato fattore di rischio vega k;

RWσ è fissato al 55 %; e

LHclasse di rischio è l'orizzonte di liquidità regolamentare da stabilire nella determinazione di ciascun fattore di rischio vega k. LHclasse di rischio è determinato in base alla seguente tabella:



Tabella 11

Classe di rischio

LH(classe di rischio)

GIRR

60

Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

120

Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP)

120

Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP)

120

Rischio azionario (alta capitalizzazione)

20

Rischio azionario (bassa capitalizzazione)

60

Posizione in merci

120

Rischio di cambio

40

4.  Le categorie utilizzate per il rischio delta nella sottosezione 1 sono utilizzate per il rischio di curvatura, se non diversamente specificato nel presente capo.

5.  Per i fattori del rischio di cambio e del rischio di curvatura sugli strumenti di capitale, i fattori di ponderazione del rischio di curvatura sono le relative variazioni pari ai fattori di ponderazione del rischio delta di cui alla sottosezione 1.

6.  Per i fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico, differenziali creditizi e posizioni in merci, il fattore di ponderazione del rischio di curvatura è la variazione parallela di tutti i vertici per ciascuna curva sulla base del fattore di ponderazione del rischio delta più elevato tra quelli di cui alla sottosezione 1 per la classe di rischio pertinente.

Articolo 325 duoquinquagies

Correlazioni per il rischio vega e di curvatura

1.  Il parametro di correlazione rkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno della stessa categoria della classe di rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR) è fissato come segue:

image

dove:

image è pari a
image , dove α è fissata all'1 %, Tk e Tl sono pari alle scadenze delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, espresse in numero di anni; e

image

è pari a

image

, dove α è fissata all'1 %,

image

e

image

sono pari alle scadenze dei sottostanti delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, meno le scadenze delle corrispondenti opzioni, espresse in entrambi i casi in numero di anni.

2.  Il parametro di correlazione ρkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno di una categoria delle altre classi di rischio è fissato come segue:

image

dove:

image

è pari alla correlazione infracategoria delta corrispondente alla categoria cui sarebbero assegnati i fattori di rischio vega k ed l; e

image

è fissato conformemente al paragrafo 1.

3.  Per quanto riguarda le sensibilità al rischio vega tra categorie all'interno di una classe di rischio (per il rischio generico di tasso di interesse e per gli altri), nel contesto del rischio vega si utilizzano gli stessi parametri di correlazione per γbc, specificati nella sezione 4 per le correlazioni delta per ciascuna classe di rischio.

4.  Nel quadro del metodo standardizzato non è riconosciuto alcun vantaggio di copertura o di diversificazione tra i fattori di rischio vega e i fattori di rischio delta. I requisiti per il rischio vega e i requisiti per il rischio delta sono aggregati per semplice sommatoria.

5.  Le correlazioni per il rischio di curvatura sono il quadrato delle corrispondenti correlazioni per il rischio delta ρkl e γbc di cui alla sottosezione 1.



CAPO 1 TER

Metodo alternativo dei modelli interni



Sezione 1

Autorizzazione e requisiti di fondi propri

Articolo 325 terquinquagies

Metodo alternativo dei modelli interni e autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi

1.  Il metodo alternativo dei modelli interni di cui al presente capo è utilizzato solo ai fini dei requisiti di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 3.

2.  Dopo aver verificato l'osservanza da parte dell'ente dei requisiti di cui agli articoli 325 unsexagies, 325 duosexagies e 325 tersexagies, le autorità competenti autorizzano l'ente a calcolare i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione utilizzando i propri modelli interni alternativi conformemente all'articolo 325 quaterquinquagies, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

a) le unità di negoziazione sono stabilite in conformità dell'articolo 104 ter;

b) l'ente ha fornito all'autorità competente un motivo che giustifica l'inclusione delle unità di negoziazione nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni;

c) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3, per l'anno precedente

d) l'ente ha informato le proprie autorità competenti circa i risultati del requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite («assegnazione P & L») per le unità di negoziazione stabilito all'articolo 325 sexagies;

e) per le unità di negoziazione che sono state assegnate ad almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies, le unità di negoziazione soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 325 sexsexagies per il modello interno di rischio di default;

f) alle unità di negoziazione non sono state assegnate posizioni inerenti la cartolarizzazione o la ricartolarizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera b), la mancata inclusione di un'unità di negoziazione nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni non è motivata dal fatto che il requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 3, lettera a), sarebbe inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo alternativo dei modelli interni.

3.  Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni riferiscono alle autorità competenti conformemente all'articolo 430 ter, paragrafo 3.

4.  L'ente che ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 informa immediatamente le proprie autorità competenti che una delle sue unità di negoziazione non soddisfa più almeno uno dei requisiti di cui a tale paragrafo. Tale ente non è più autorizzato ad applicare il presente capo ad alcuna posizione assegnata a tale unità di negoziazione e calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo di cui al capo 1 bis per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione a partire dalla prima data di riferimento per le segnalazioni e fino a quando l'ente non dimostri alle autorità competenti che l'unità di negoziazione soddisfa nuovamente tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.

5.  In deroga al paragrafo 4, in casi straordinari le autorità competenti possono autorizzare l'ente a continuare a utilizzare i suoi modelli interni alternativi ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 1. Quando esercitano tale potere discrezionale, le autorità competenti ne informano l'ABE motivando la loro decisione.

6.  Per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono calcolati dal medesimo ente conformemente al capo 1 bis del presente titolo. Ai fini di tale calcolo, tutte le posizioni sono considerate su base autonoma come un portafoglio separato.

7.  Modifiche sostanziali dell'uso dei modelli interni alternativi che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e dell'estensione dell'uso dei modelli interni alternativi che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e modifiche sostanziali alla scelta dell'ente del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, richiedono un'autorizzazione distinta da parte dell'autorità competente.

Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi per cui l'ente ha ricevuto un'autorizzazione.

8.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme dei fattori di rischio di cui all'articolo 325 sexquinquagies;

b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità dell'ente ai requisiti di cui agli articoli 325 unsexagies, 325 duosexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies e 325 novosexagies.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 28 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i casi straordinari in cui le autorità competenti possono autorizzare l'ente a:

a) continuare a utilizzare i suoi modelli interni alternativi ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 1;

b) limitare la maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 quaterquinquagies

Requisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni alternativi

1.  L'ente che si avvale di un modello interno alternativo calcola i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, come il più elevato dei seguenti elementi:

a) la somma dei seguenti valori:

i) la misura del rischio di perdita attesa dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente all'articolo 325 quinquinquagies (ESt-1); e

ii) la misura del rischio di scenario di stress dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente alla sezione 5 (SSt-1); o

b) la somma dei seguenti valori:

i) la media della misura giornaliera del rischio di perdita attesa dell'ente calcolata conformemente all'articolo 325 quinquinquagies per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (ESmedia), moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc); e

ii) la media della misura giornaliera del rischio di scenario di stress dell'ente calcolata conformemente alla sezione 5 per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (SSmedia).

2.  Gli enti che detengono posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale negoziati che rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno del rischio di default e che sono assegnate alle unità di negoziazione di cui al paragrafo 1 soddisfano un requisito aggiuntivo di fondi propri espresso dal valore più elevato tra:

a) il più recente requisito di fondi propri per il rischio di default, calcolato conformemente alla sezione 3;

b) la media dell'importo di cui alla lettera a) nel corso delle 12 settimane precedenti.



Sezione 2

Requisiti generali

Articolo 325 quinquinquagies

Misura del rischio di perdita attesa

1.  Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data «t» e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione nel modo seguente:

image

dove:

ESt

=

la misura del rischio di perdita attesa;

i

=

l'indice che rappresenta le cinque categorie generali dei fattori di rischio elencate nella prima colonna della tabella 2 all'articolo 325 septquinquagies;

UESt

=

la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:

image

image

=

la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:

image

ρ

=

il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; ρ = 50 %;

image

=

la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;

image

=

la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3;

image

=

la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4;

image

=

la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;

image

=

la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3; e

image

=

la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4.

2.  Gli enti applicano unicamente gli scenari di shock futuri all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili applicabili alla misura di ciascuna perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 sexquinquagies al momento di determinare la misura di ciascuna perdita attesa parziale per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa in conformità del paragrafo 1.

3.  Se almeno un'operazione del portafoglio ha almeno un fattore di rischio modellizzabile che è stato classificato nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, gli enti calcolano la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i e la includono nella formula relativa alla misura del rischio di perdita attesa di cui al presente articolo, paragrafo 1.

4.  In deroga al paragrafo 1, un ente può ridurre la frequenza del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata

image

e della misura parziale della perdita attesa

image

,

image

e

image

per tutte le categorie generali del fattore di rischio i da giornaliera a settimanale, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l'ente è in grado di dimostrare alla propria autorità competente che il calcolo della misura della perdita attesa non vincolata
image non sottovaluta il rischio di mercato delle pertinenti posizioni del portafoglio di negoziazione;

b) l'ente è in grado di aumentare la frequenza del calcolo di
image ,
image ,
image e
image da settimanale a giornaliera laddove richiesto dalla propria autorità competente.

Articolo 325 sexquinquagies

Calcoli della perdita attesa parziale

1.  Gli enti calcolano tutte le misure delle perdite attese parziali di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, come segue:

a) calcoli giornalieri delle misure delle perdite attese parziali;

b) intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile;

c) per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la misura parziale di perdita attesa nel momento «t», secondo la formula seguente:

image

dove:

PESt

=

la misura parziale di perdita attesa nel momento «t»;

j

=

l'indice che rappresenta i cinque orizzonti di liquidità elencati nella prima colonna della tabella 1;

LHj

=

la durata degli orizzonti di liquidità j espressa in giorni nella tabella 1;

T

=

l'orizzonte temporale di base, dove T=10 giorni;

PESt(T)

=

la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1; e

PESt(T, j)

=

la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, e il cui effettivo orizzonte di liquidità, determinato in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 2, è pari o superiore a LHj.



Tabella 1

Orizzonte di liquidità j

Durata degli orizzonti di liquidità j

(in giorni)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120

2.  Ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa
image e
image di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

a) nel calcolare la
image , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto a un sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che è stato scelto dall'ente, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, in modo che sia soddisfatta la seguente condizione, con la somma calcolata in relazione ai 60 giorni lavorativi precedenti:

image

L'ente che non soddisfa più il requisito di cui al primo comma della presente lettera ne informa immediatamente le autorità competenti e aggiorna il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili entro due settimane al fine di soddisfare tale requisito; se, dopo due settimane, non è riuscito a soddisfare tale requisito, l'ente torna al metodo di cui al capo 1 bis per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per alcune unità di negoziazione, fino a quando il medesimo ente non sia in grado di dimostrare all'autorità competente che soddisfa il requisito di cui al primo comma della presente lettera;

b) nel calcolare la
image , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio scelto dall'ente ai fini di cui alla lettera a) del presente paragrafo, che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;

c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario che è individuato dall'ente al fine di massimizzare il valore della
image . Al fine di individuare tale periodo di stress, gli enti si avvalgono di un periodo di osservazione a partire almeno dal 1o gennaio 2007, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti; e

d) i dati immessi relativi alla
image sono calibrati sul periodo di stress di 12 mesi che è stato individuato dall'ente ai fini del disposto della lettera c).

3.  Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali
image e
image di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

a) nel calcolare la
image , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera a);

b) nel calcolare la
image , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera b);

c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono calibrati sui dati storici di cui al paragrafo 4, lettera c). Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile.

4.  Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali
image e
image di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

a) nel calcolare la
image , gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio;

b) nel calcolare la
image , gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;

c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi; se vi è un aumento significativo della volatilità dei prezzi di un numero rilevante di fattori di rischio modellizzabili del portafoglio dell'ente che non rientrano nel sottoinsieme di fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono imporre all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti, purché non sia più breve del precedente periodo di sei mesi; le autorità competenti notificano all'ABE qualsiasi decisione che imponga all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore a 12 mesi motivando la loro decisione.

5.  Nel calcolare una determinata misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, gli enti mantengono i valori dei fattori di rischio modellizzabili ai quali non erano tenuti ad applicare scenari di shock futuri per questa misura di perdita attesa parziale a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 325 septquinquagies

Orizzonti di liquidità

1.  Gli enti associano ciascun fattore di rischio delle posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, o per le quali sono in procinto di ricevere tale autorizzazione, a una delle categorie generali dei fattori di rischio elencate nella tabella 2, nonché a una delle sottocategorie generali dei fattori di rischio elencate nella medesima tabella.

2.  L'orizzonte di liquidità di un fattore di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 è l'orizzonte di liquidità della corrispondente sottocategoria generale dei fattori di rischio alla quale è stato associato.

3.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per una determinata unità di negoziazione l'ente può decidere di sostituire l'orizzonte di liquidità di una sottocategoria generale dei fattori di rischio elencata nella tabella 2 del presente articolo con uno degli orizzonti di liquidità più lunghi elencati nella tabella 1 di cui all'articolo 325 sexquinquagies. Se l'ente decide in tal senso, l'orizzonte di liquidità più lungo si applica a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni assegnate a detta unità di negoziazione e associati a detta sottocategoria generale dei fattori di rischio ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, lettera c).

L'ente comunica alle autorità competenti le unità di negoziazione e le sottocategorie generali di rischio alle quali decide di applicare il trattamento di cui al primo comma.

4.  Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione è calcolato come segue:



Lheffettivo =

left accolade

SottocatLH se Scad > LH5

min (SottocatLH, minj {LHj/LHj ≥ Scad} ) se LH1 ≤ Scad ≤ LH5

LH1 se Scad < LH1

dove:

Lheffettivo

=

l'orizzonte di liquidità effettivo;

Scad

=

la scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione;

SottocatLH

=

la durata dell'orizzonte di liquidità del fattore di rischio modellizzabile determinata in conformità del paragrafo 1; e

minj{LHj/LHj ≥ Scad}

=

la durata dell'orizzonte di liquidità superiore più vicino alla scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione tra quelli elencati nella tabella 1 dell'articolo 325 sexquinquagies.

5.  Coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa all'ERM II sono incluse nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2.

6.  L'ente valuta l'adeguatezza dell'associazione di cui al paragrafo 1 almeno su base mensile.

7.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le modalità secondo le quali gli enti devono associare i fattori di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 alle categorie generali dei fattori di rischio e nelle sottocategorie generali dei fattori di rischio ai fini del paragrafo 1;

b) le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2;

c) le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2;

d) la definizione di bassa capitalizzazione di mercato e alta capitalizzazione di mercato ai fini della sottocategoria della volatilità e dei prezzi degli strumenti di capitale nella categoria generale del fattore di rischio azionario di cui alla tabella 2.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



Tabella 2

Categorie generali dei fattori di rischio

Sottocategorie generali dei fattori di rischio

Orizzonti di liquidità

Durata dell'orizzonte di liquidità (in giorni)

Tasso di interesse

Valute più liquide e valuta nazionale

1

10

Altre valute (escluse le valute più liquide)

2

20

Volatilità

4

60

Altri tipi

4

60

Differenziale creditizio

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

2

20

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri (investment grade)

2

20

Titoli sovrani (investment grade)

2

20

Titoli sovrani (elevato rendimento)

3

40

Titoli societari (investment grade)

3

40

Titoli societari (elevato rendimento)

4

60

Volatilità

5

120

Altri tipi

5

120

Strumenti di capitale

Prezzi degli strumenti di capitale (alta capitalizzazione di mercato)

1

10

Prezzi degli strumenti di capitale (bassa capitalizzazione di mercato)

2

20

Volatilità (alta capitalizzazione di mercato)

2

20

Volatilità (bassa capitalizzazione di mercato)

4

60

Altri tipi

4

60

Cambio

Coppie di valute più liquide

1

10

Altre coppie di valute (escluse le coppie di valute più liquide)

2

20

Volatilità

3

40

Altri tipi

3

40

Posizione in merci

Prezzo dell'energia e prezzo delle emissioni di carbonio

2

20

Prezzo dei metalli preziosi e prezzo dei metalli non ferrosi

2

20

Prezzi di altre merci (esclusi i prezzi dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi)

4

60

Volatilità dell'energia e delle emissioni di carbonio

4

60

Volatilità dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi

4

60

Volatilità di altre merci (escluse le volatilità dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi)

5

120

Altri tipi

5

120

Articolo 325 octoquinquagies

Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio

1.  Gli enti valutano la modellizzabilità di tutti i fattori di rischio delle posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, o sono in procinto di ricevere tale autorizzazione.

2.  Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente all'articolo 325 quatersexagies per i fattori di rischio non modellizzabili.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio conformemente al paragrafo 1 nonché la frequenza di tale valutazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro .il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 novoquinquagies

Requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi

1.  Ai fini del presente articolo, si intende per «scostamento» una variazione giornaliera del valore di un portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata sulla base del modello interno alternativo dell'ente in conformità dei seguenti requisiti:

a) il calcolo del valore a rischio è soggetto a un periodo di detenzione di un giorno;

b) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 octoquinquagies;

c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c).

d) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno alternativo dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);

2.  Gli enti contano gli scostamenti giornalieri sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate all'unità di negoziazione.

3.  Si considera che un'unità di negoziazione dell'ente soddisfi i requisiti relativi ai test retrospettivi se il numero degli scostamenti per tale unità di negoziazione che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi non supera uno dei valori seguenti:

a) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;

b) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio;

c) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;

d) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio.

4.  Gli enti contano gli scostamenti giornalieri secondo le seguenti modalità:

a) i test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo;

b) i test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti e commissioni;

c) per ciascuno dei giorni lavorativi in cui non è in grado di valutare il valore del portafoglio o non è in grado di calcolare la misura del valore a rischio di cui al paragrafo 3, l'ente conta uno scostamento;

5.  L'ente calcola, conformemente ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, il fattore moltiplicativo (mc) di cui all'articolo 325 quaterquinquagies per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.

6.  Il fattore moltiplicativo (mc) corrisponde alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione compresa tra 0 e 0,5 in conformità della tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 5, questa maggiorazione è calcolata in base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente comma. Il calcolo della maggiorazione è soggetto ai seguenti requisiti:

a) lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente conformemente a quanto segue:

i) un periodo di detenzione di un giorno;

ii) intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;

iii) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 octoquinquagies;

iv) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c);

v) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);

b) il numero degli scostamenti è pari al più elevato tra il numero degli scostamenti sulla base delle variazioni ipotetiche e quello sulla base delle variazioni reali del valore del portafoglio.



Tabella 3

Numero degli scostamenti

Maggiorazione

Meno di 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Più di 9

0,50

In circostanze eccezionali, le autorità competenti possono limitare la maggiorazione a quello risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche qualora il numero degli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni reali non risulti da difetti del modello interno.

7.  Le autorità competenti monitorano l'adeguatezza del fattore moltiplicativo di cui al paragrafo 5 e l'osservanza dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui al paragrafo 3 da parte delle unità di negoziazione. Gli enti notificano immediatamente alle autorità competenti, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi di uno scostamento, gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi e forniscono una spiegazione di tali scostamenti.

8.  In deroga ai paragrafi 2 e 6 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile. A tal fine, l'ente dimostra alla sua autorità competente che la misura del rischio di scenario di stress calcolata in conformità dell'articolo 325 quatersexagies per questo fattore di rischio non modellizzabile è superiore alla differenza positiva tra la variazione del valore del portafoglio dell'ente e la relativa misura del valore a rischio.

9.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dell'ente ai fini del presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 sexagies

Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite

1.  Un'unità di negoziazione dell'ente soddisfa i requisiti relativi all'assegnazione assegnazione P & L se tale unità di negoziazione è conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo.

2.  Il requisito relativo all'assegnazione P & L assicura che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente.

3.  Per ciascuna posizione in una determinata unità di negoziazione, l'osservanza del requisito relativo all'assegnazione P & L da parte dell'ente porta all'individuazione di un elenco preciso dei fattori di rischio che sono ritenuti adeguati per la verifica dell'osservanza, da parte dell'ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquagies.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) i criteri necessari per assicurare che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione siano sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali;

b) le conseguenze per un ente qualora le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione non siano sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 2;

c) la frequenza con cui l'ente deve effettuare l'assegnazione P & L;

d) gli elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del presente articolo;

e) le modalità secondo cui gli enti che si avvalgono del modello interno devono aggregare il requisito totale di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, tenendo conto delle conseguenze di cui alla lettera b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 unsexagies

Requisiti in materia di misurazione del rischio

1.  Gli enti che utilizzano un modello interno di misurazione del rischio per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui all'articolo 325 quaterquinquagies garantiscono che tale modello soddisfi tutti i seguenti requisiti:

a) il modello interno di misurazione del rischio tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, comprensivo almeno dei fattori di rischio di cui al capo 1 bis, sezione 3, sottosezione 1, a meno che l'ente dimostri alle autorità competenti che l'omissione di tali fattori di rischio non ha un impatto significativo sui risultati del requisito di assegnazione dei profitti e delle perdite di cui all'articolo 325 sexagies; l'ente è in grado di spiegare alle autorità competenti perché ha incorporato un fattore di rischio nel suo modello di determinazione del prezzo di mercato (pricing), ma non nel suo modello interno di misurazione del rischio;

b) il modello interno di misurazione del rischio riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base;

c) il modello interno di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse; l'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati; la curva di rendimento è divisa in vari segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento; per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è modellizzata utilizzando almeno sei segmenti di scadenza e il numero di fattori di rischio utilizzati per modellizzare la curva di rendimento è proporzionato alla natura e alla complessità delle strategie di negoziazione dell'ente; il modello tiene inoltre conto del rischio di differenziali per movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse o strumenti finanziari diversi relativi al medesimo emittente sottostante;

d) il modello interno di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente; per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC; gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, a condizione che l'esattezza di dette informazioni sia adeguatamente garantita; le posizioni in valuta estera dell'OIC di cui l'ente non è a conoscenza sono stralciate dal metodo dei modelli interni e trattate conformemente al capo 1 bis;

e) la sofisticatezza della tecnica di modellizzazione è proporzionata alla rilevanza delle attività degli enti sui mercati azionari; il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative e almeno un fattore di rischio che riflette i movimenti sistemici dei prezzi degli strumenti di capitale e la dipendenza di tale fattore di rischio dai singoli fattori di rischio di ciascun mercato azionario;

f) il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative, a meno che l'ente detenga una posizione in merci aggregata modesta rispetto all'insieme delle sue attività di negoziazione, nel qual caso può utilizzare un fattore di rischio distinto per ciascuna categoria generale di merci; per esposizioni rilevanti verso i mercati delle merci, il modello riflette il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza e il rendimento di utilità tra le posizioni in strumenti derivati e le posizioni per cassa;

g) le variabili proxy utilizzate dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta, sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti, ad esempio durante il periodo di stress di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c);

h) per esposizioni rilevanti ai rischi di volatilità in strumenti con opzionalità, il modello interno di misurazione del rischio riflette la dipendenza delle volatilità implicite tra i prezzi strike e le scadenze delle opzioni.

2.  Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie generali di fattori di rischio e, ai fini del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata (unconstrained expected shortfall measure) UEStdi cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, tra categorie generali di fattori di rischio solo se il loro metodo di misurazione di tali correlazioni è solido, coerente con gli orizzonti di liquidità applicabili e attuato con correttezza.

3.  Entro il 28 settembre 2020, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che specificano i criteri per l'uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all'articolo 325 sexquinquagies.

Articolo 325 duosexagies

Requisiti qualitativi

1.  I modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi, sono calcolati e applicati con correttezza e rispettano tutti i seguenti requisiti qualitativi:

a) i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;

b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente; tale unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni di misurazione del rischio; l'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo ed è responsabile del sistema di gestione globale del rischio; l'unità elabora e analizza giornalmente relazione sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;

c) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo del rischio sono esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre la riduzione delle posizioni assunte da singoli trader e la riduzione dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

d) l'ente dispone di sufficiente personale qualificato a un livello adeguato alla sofisticatezza dei modelli interni di misurazione del rischio e di sufficiente personale qualificato nell'area della negoziazione, del controllo del rischio, dell'audit e dei servizi di back-office;

e) l'ente si dota di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza del funzionamento dei modelli interni di misurazione del rischio nel loro insieme;

f) i modelli interni di misurazione del rischio, inclusi i modelli di determinazione del prezzo, hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione e non differiscono in misura significativa dai modelli utilizzati dall'ente ai fini della gestione interna del rischio;

g) l'ente mette in atto frequentemente rigorosi programmi di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni di misurazione del rischio; l'esito di tali prove è valutato dall'alta dirigenza almeno su base mensile e rispetta le politiche e i limiti approvati dall'organo di amministrazione; l'ente intraprende azioni appropriate ove l'esito di tali prove di stress indichi un eccesso di perdite conseguenti all'attività di negoziazione dell'ente in determinate circostanze;

h) l'ente mette in atto una verifica indipendente dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, nell'ambito del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza, che lo svolge secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

Ai fini della lettera h) del primo comma, per impresa terza si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nell'area del rischio di mercato delle attività di negoziazione.

2.  La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo del rischio. L'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame valuta quanto segue:

a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;

b) l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana del rischio e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;

c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

d) la portata dei rischi rilevati dal modello, l'accuratezza e la congruità del sistema di misurazione del rischio e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del modello interno di misurazione del rischio;

e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione, l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio nonché l'accuratezza e la congruità per la generazione di variabili proxy dei dati ove i dati disponibili siano insufficienti per soddisfare il requisito di cui al presente capo;

f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per qualunque dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;

g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite che sono effettuati per verificare l'accuratezza dei suoi modelli interni di misurazione del rischio;

h) ove il riesame sia svolto da un'impresa terza in conformità del paragrafo 1, lettera h), del presente articolo, la verifica che il processo interno di validazione di cui all'articolo 325 tersexagies consegua i suoi obiettivi.

3.  Gli enti aggiornano le tecniche e prassi che applicano per i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo tenendo conto dell'evolversi delle nuove tecniche e delle migliori prassi inerenti a tali modelli interni di misurazione del rischio.

Articolo 325 tersexagies

Convalida interna

1.  Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato all'elaborazione di tali modelli, al fine di assicurare che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti.

2.  Gli enti effettuano la convalida di cui al paragrafo 1 nelle seguenti circostanze:

a) all'atto dell'elaborazione iniziale dei modelli interni di misurazione del rischio e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative;

b) periodicamente, e qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere non più adeguato il modello interno di misurazione del rischio.

3.  La convalida dei modelli interni di misurazione del rischio dell'ente non si limita ai requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite, ma comprende, come minimo, quanto segue:

a) test atti a verificare se le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;

b) propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;

c) ricorso a portafogli teorici per garantire che il modello interno di misurazione del rischio sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione oppure i rischi associati all'utilizzo di variabili proxy.

Articolo 325 quatersexagies

Calcolo della misura del rischio di scenario di stress

1.  Per misura del rischio di scenario di stress di un determinato fattore di rischio non modellizzabile si intende la perdita che si verifica in tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci del portafoglio che comprende tale fattore di rischio non modellizzabile quando a tale fattore di rischio si applichi uno scenario estremo di shock futuri.

2.  Gli enti mettono a punto idonei scenari estremi di shock futuri per tutti i fattori di rischio non modellizzabili secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le modalità secondo cui gli enti mettono a punto lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tali scenari estremi di shock futuri a detti fattori di rischio;

b) uno scenario estremo regolamentare di shock futuri per ciascuna sottocategoria generale dei fattori di rischio figurante nella tabella 2 dell'articolo 325 septquinquagies che gli enti possono utilizzare quando non sono in grado di mettere a punto uno scenario estremo di shock futuri a norma della lettera a) del presente comma, o che le autorità competenti possono imporre all'ente di applicare se tali autorità non siano soddisfatte dello scenario estremo di shock futuri messo a punto dall'ente.

c) le circostanze in cui gli enti possono calcolare una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile;

d) in che modo gli enti devono aggregare le misure del rischio di scenario di stress di tutti i fattori di rischio non modellizzabili incluse nelle loro posizioni del portafoglio di negoziazione e nelle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del requisito secondo cui il livello dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un fattore di rischio non modellizzabile di cui al presente articolo deve essere pari al livello dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che sarebbe stato calcolato a norma del presente capo se tale fattore di rischio fosse stato modellizzabile.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



Sezione 3

Modello interno di rischio di default

Articolo 325 quinsexagies

Ambito di applicazione del modello interno di rischio di default

1.  Tutte le posizioni dell'ente che sono state assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, sono soggette a un requisito di fondi propri per il rischio di default ove tali posizioni contengano almeno un fattore di rischio classificato nelle categorie generali di rischio «rischio azionario» o «rischio di differenziali creditizi» a norma dell'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri, che è incrementale rispetto ai rischi riflessi dai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, è calcolato utilizzando il modello interno di rischio di default dell'ente. Tale modello soddisfa i requisiti stabiliti nella presente sezione.

2.  Per ciascuna delle posizioni di cui al paragrafo 1, l'ente individua un emittente di strumenti di debito o di capitale negoziati relativi ad almeno un fattore di rischio.

Articolo 325 sexsexagies

Autorizzazione a utilizzare un modello interno di rischio di default

1.  Le autorità competenti autorizzano l'uso da parte dell'ente di un modello interno di rischio di default per calcolare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies che sono assegnate a un'unità di negoziazione per la quale il modello interno di rischio di default sia conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 325 duosexagies, 325 tersexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies e 325 novosexagies.

2.  Ove l'unità di negoziazione di un ente alla quale è stata assegnata almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni di tale unità di negoziazione sono calcolati secondo il metodo esposto al capo 1 bis.

Articolo 325 septsexagies

Requisiti di fondi propri per il rischio di default in base al modello interno di rischio di default

1.  Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default utilizzando un modello interno di rischio di default per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies come segue:

a) i requisiti di fondi propri sono pari alla misura del valore a rischio che esprime le perdite potenziali del valore di mercato del portafoglio causate dal default degli emittenti collegati a tali posizioni in un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte temporale di un anno;

b) per perdita potenziale di cui alla lettera a) si intende una perdita diretta o indiretta del valore di mercato di una posizione causata dal default degli emittenti e che è incrementale rispetto alle eventuali perdite già prese in considerazione nell'ambito della valutazione corrente della posizione; il default degli emittenti di posizioni in strumenti di capitale è rappresentato dall'azzeramento dei prezzi degli strumenti di capitale degli emittenti;

c) gli enti determinano le correlazioni di default tra i vari emittenti sulla base di una metodologia concettuale solida, utilizzando dati storici oggettivi sui differenziali creditizi del mercato o sui prezzi degli strumenti di capitale in un periodo di almeno 10 anni comprensivo del periodo di stress individuato dall'ente a norma dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2; il calcolo delle correlazioni di default tra i vari emittenti è calibrato su un orizzonte temporale di un anno;

d) il modello interno di rischio di default si fonda sull'ipotesi della posizione costante su un anno.

2.  Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di default utilizzando il modello interno di rischio di default di cui al paragrafo 1 almeno su base settimanale.

3.  In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), un ente può sostituire l'orizzonte temporale di un anno con l'orizzonte temporale di sessanta giorni ai fini del calcolo del rischio di default di alcune o di tutte le posizioni in strumenti di capitale, a seconda dei casi. In tal caso il calcolo delle correlazioni di default tra i prezzi degli strumenti di capitale e le probabilità di default è coerente con l'orizzonte temporale di sessanta giorni e il calcolo delle correlazioni di default tra i prezzi degli strumenti di capitale e i prezzi delle obbligazioni è coerente con l'orizzonte temporale di un anno.

Articolo 325 octosexagies

Riconoscimento delle coperture nel modello interno di rischio di default

1.  Gli enti possono incorporare le coperture nei rispettivi modelli interni di rischio di default e possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte riguardano lo stesso strumento finanziario.

2.  Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti possono riconoscere gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti, solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti, anche modellizzando i rischi di base di diversi emittenti.

3.  Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti riflettono i rischi rilevanti tra uno strumento di copertura e lo strumento coperto che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza dello strumento di copertura e l'orizzonte temporale di un anno, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura derivanti dalle differenze riguardanti tipo di prodotto, rango (seniority) nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, anzianità e altre differenze. Gli enti riconoscono uno strumento di copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.

Articolo 325 novosexagies

Requisiti particolari per il modello interno di rischio di default

1.  Il modello interno di rischio di default di cui all'articolo 325 sexsexagies, paragrafo 1, è in grado di modellizzare il default di singoli emittenti nonché il default simultaneo di più emittenti e tiene conto dell'impatto di tali default sui valori di mercato delle posizioni incluse nell'ambito di applicazione di tale modello. A tal fine, il default di ogni singolo emittente è modellizzato utilizzando due tipi di fattori di rischio sistemici.

2.  Il modello interno di rischio di default riflette il ciclo economico, compresa la dipendenza tra i tassi di recupero e i fattori di rischio sistemici di cui al paragrafo 1.

3.  Il modello interno di rischio di default riflette l'impatto non lineare delle opzioni e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. Gli enti tengono inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a tali prodotti.

4.  Il modello interno di rischio di default si basa su dati oggettivi e aggiornati.

5.  Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, la stima delle probabilità di default effettuata dall'ente soddisfa i seguenti requisiti:

a) le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 %;

b) le probabilità di default si fondano su un orizzonte temporale di un anno, salvo diversamente disposto dalla presente sezione;

c) le probabilità di default sono misurate utilizzando, esclusivamente o in combinazione con i prezzi correnti di mercato, i dati osservati in un periodo storico di almeno cinque anni di default effettivi del passato e di drastici cali dei prezzi di mercato equivalenti a eventi di default; le probabilità di default non sono desunte unicamente dai prezzi correnti di mercato;

d) un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le probabilità di default;

e) un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare le probabilità di default; in entrambi i casi, le stime delle probabilità di default rispettano i requisiti esposti nel presente articolo.

6.  Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, le stime della perdita in caso di default effettuate dall'ente soddisfano i seguenti requisiti:

a) le stime della perdita in caso di default hanno una soglia minima dello 0 %;

b) le stime della perdita in caso di default riflettono il rango (seniority) di ciascuna posizione;

c) un ente che è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare la perdita stimata in caso di default;

d) un ente che non è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare la perdita in caso di default; in entrambi i casi, le stime della perdita in caso di default rispettano i requisiti esposti nel presente articolo.

7.  Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei modelli interni che utilizzano ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti:

a) valutano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici del modello;

b) effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno di rischio di default, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni; e

c) applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.

Le prove di cui alla lettera b) non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato.

8.  Il modello interno di rischio di default riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti e le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.

9.  Il modello interno di rischio di default è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.

10.  Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare le ipotesi di default per le correlazioni tra i vari emittenti a norma dell'articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, lettera c), e i metodi prescelti per stimare le probabilità di default di cui al paragrafo 5, lettera e), del presente articolo e la perdita in caso di default di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente articolo.

11.  Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le ipotesi di correlazione e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.

12.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti che un ente deve soddisfare per quanto riguarda la metodologia interna o le fonti esterne utilizzate per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default a norma del paragrafo 5, lettera e), e del paragrafo 6, lettera d).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2



CAPO 2

Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione



Sezione 1

Disposizioni generali e strumenti specifici

Articolo 326

Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione

Il requisito di fondi propri dell'ente per il rischio di posizione è pari alla somma di tutti i requisiti di fondi propri per il rischio generale e specifico a fronte delle sue posizioni in strumenti di debito e di capitale. Le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono equiparate a strumenti di debito.

Articolo 327

Compensazione

1.  Il valore assoluto della differenza (positiva) tra le posizioni lunghe (corte) dell'ente rispetto alle sue posizioni corte (lunghe) nello stesso strumento finanziario, sia esso uno strumento di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti financial futures, opzioni, warrants e warrants coperti, è la sua posizione netta in ciascuno dei predetti strumenti. Ai fini del calcolo della posizione netta, le posizioni in strumenti derivati sono trattate conformemente al disposto degli articoli da 328 a 330. Le posizioni detenute dagli enti in strumenti di debito propri non sono computate nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 336.

2.  Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione. Tali metodi o requisiti di fondi propri sono notificati all'ABE. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.  Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate sono convertite giornalmente nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

Articolo 328

Contratti standardizzati a termine e contratti differenziali a termine sui tassi di interesse

1.  I contratti standardizzati a termine (futures) sui tassi di interesse, i contratti differenziali a termine sui tassi di interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni lunghe e corte. Una posizione lunga su contratti futures sui tassi di interesse equivale pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto future e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento sottostante al contratto future in questione. Analogamente un FRA venduto equivale a una posizione lunga con scadenza alla data di liquidazione più il periodo di riferimento del contratto e ad una posizione corta con scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività sono inclusi nella prima categoria indicata nella tabella 1 dell'articolo 336, per il calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio specifico per i contratti standardizzati a termine e FRA sui tassi di interesse. Un impegno a termine di acquisto di uno strumento di debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di consegna, e di una posizione lunga (a pronti) nello strumento di debito stesso. Il debito è incluso nella prima categoria indicata nella tabella 1 dell'articolo 336, ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella colonna appropriata della medesima tabella.

2.  Ai fini del presente articolo, si intende per «posizione lunga» la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che riceverà ad una data futura, e per «posizione corta» la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

Articolo 329

Opzioni e warrants

1.  Opzioni e warrants su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial futures, swaps e valute estere sono equiparati, ai fini del presente capo, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui l'opzione si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici strumenti sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell'opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.

2.  Nei requisiti di fondi propri gli enti riflettono adeguatamente altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con le opzioni.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, di cui al paragrafo 2, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni e warrants.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.  Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al paragrafo 3, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.

Articolo 330

Swaps

Ai fini del rischio di tasso di interesse gli swaps sono equiparati a strumenti in bilancio. Perciò uno swap sul tasso di interesse in base al quale un ente riceve un tasso di interesse variabile e paga un tasso di interesse fisso è equiparato ad una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso di interesse e a una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Articolo 331

Rischio di tasso di interesse su strumenti derivati

1.  Gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso di interesse sugli strumenti derivati di cui agli articoli da 328 a 330 sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà, previa autorizzazione delle autorità competenti, di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui ai suddetti articoli, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione. L'autorizzazione è concessa se tali modelli generano posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso di interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità è valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 dell'articolo 339. Le posizioni sono incluse nel calcolo dei requisiti di fondi propri a fronte del rischio generale per gli strumenti di debito.

2.  Gli enti che non utilizzano i modelli di cui al paragrafo 1 possono trattare come posizioni pienamente compensate le posizioni in strumenti derivati di cui agli articoli da 328 a 330 che soddisfino le seguenti condizioni minime:

a) le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;

b) il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso di interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;

c) la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrisponde ai seguenti limiti:

i) termine inferiore a un mese: stesso giorno;

ii) termine compreso tra un mese e un anno: entro sette giorni;

iii) termine superiore ad un anno: entro trenta giorni.

Articolo 332

Derivati su crediti

1.  Nel calcolo del requisito di fondi propri per il rischio generale e specifico della parte che assume il rischio di credito («venditore della protezione»), salvo disposizione contraria, si utilizza l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti. Nonostante la prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale maggiorato delle variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico, diverso da quello dei total return swaps, la scadenza del contratto del derivato su crediti si applica in luogo della scadenza dell'obbligazione. Le posizioni sono determinate come segue:

a) un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale dell'obbligazione di riferimento e a una posizione corta nel rischio generale di un titolo di Stato con una durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi del titolo II, capo 2. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell'obbligazione di riferimento;

b) un credit default swap non dà origine ad una posizione per il rischio generico. Ai fini del rischio specifico, l'ente registra una posizione lunga sintetica in una obbligazione del soggetto di riferimento, a meno che il derivato abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo di debito qualificato, caso in cui può essere registrata un'unica posizione lunga per il derivato. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti sono rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;

c) una single name credit linked note dà origine a una posizione lunga nel proprio rischio generale, come un prodotto derivato su tassi di interesse. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in un'obbligazione del soggetto di riferimento. Un'ulteriore posizione lunga nasce nell'emittente della note. Allorché la note abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di debito qualificato, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note;

d) oltre a una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente dello strumento, una multiple name credit linked note che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascun soggetto di riferimento in cui l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell'ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un soggetto di riferimento. Se può essere scelta più di un'obbligazione di un soggetto di riferimento, il rischio specifico è determinato dall'obbligazione con la ponderazione del rischio più elevata;

e) un derivato di credito first-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascun soggetto di riferimento. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, l'importo del pagamento massimo può essere preso come requisito di fondi propri per il rischio specifico.

Un derivato di credito n-th-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascun soggetto di riferimento meno i soggetti di riferimento n-1 con il requisito di fondi propri più basso per il rischio specifico. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, detto ammontare può essere preso come requisito di fondi propri per il rischio specifico.

Laddove un derivato su crediti nth-to-default ha un rating esterno, il venditore della protezione calcola un requisito di fondi propri per il rischio specifico avvalendosi del rating del derivato e applica i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio inerenti alla cartolarizzazione.

2.  Per la parte che trasferisce il rischio di credito («acquirente di protezione»), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una credit linked note (che non comporta una posizione corta nell'emittente). Nel calcolare il requisito di fondi propri per l'«acquirente di protezione», è utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti. Nonostante la prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale maggiorato delle variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Se a un determinato momento si ha un'opzione call abbinata ad uno step-up, detto momento è trattato come la scadenza della protezione.

3.  I derivati sui crediti conformemente all'articolo 338, paragrafi 1 o 3, sono inclusi soltanto nella determinazione del requisito di fondi propri per il rischio specifico conformemente all'articolo 338, paragrafo 4.

Articolo 333

Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o di prestito

L'ente che trasferisce titoli o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli in un contratto di vendita con patto di riacquisto e il prestatore di titoli in un contratto di prestito titoli include detti titoli nel calcolo del proprio requisito di fondi propri in conformità al presente capo, purché i predetti titoli siano posizioni del portafoglio di negoziazione.



Sezione 2

Strumenti di debito

Articolo 334

Posizioni nette in strumenti di debito

Le posizioni nette sono classificate in relazione alla valuta in cui sono denominate e il requisito di fondi propri per il rischio generale e per il rischio specifico è calcolato separatamente in ciascuna valuta.



Sottosezione 1

Rischio specifico

Articolo 335

Massimale del requisito di fondi propri per una posizione netta

L'ente può fissare un massimale per il requisito di fondi propri per il rischio specifico di una posizione netta in uno strumento di debito pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. Per una posizione corta, tale massimale può essere calcolato come variazione di valore dovuta al fatto che lo strumento o, se del caso, i nomi sottostanti diventano immediatamente privi di rischio di default.

Articolo 336

Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

1.  L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente all'articolo 327, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente o dell'obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e della durata residua e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico.



Tabella 1

Categorie

Requisito di fondi propri per il rischio specifico

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 0 % per il rischio di credito.

0 %

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 20 % o al 50 % per il rischio di credito e altri elementi qualificati secondo la definizione di cui al paragrafo 4.

0,25 % (durata residua inferiore o pari a 6 mesi)

1,00 % (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi)

1,60 % (durata residua superiore a 24 mesi)

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 100 % per il rischio di credito.

8,00 %

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 % per il rischio di credito.

12,00 %

2.  Per quanto riguarda gli enti che applicano il metodo IRB alla classe di esposizione cui l'emittente dello strumento di debito appartiene, per beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio relativo al rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato come specificato al paragrafo 1, l'emittente dell'esposizione deve disporre di un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito appropriata nel quadro del metodo standardizzato.

3.  Gli enti possono calcolare il requisito a fronte del rischio specifico per le obbligazioni che possono beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % conformemente al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4, 5 e 6, come metà del requisito di fondi propri per il rischio specifico per la seconda categoria della tabella 1.

4.  Altri elementi qualificati sono:

a) le posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

i) sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati;

ii) la loro qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla tabella 1, seconda riga;

iii) sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione;

b) le posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti soggetti ai requisiti di fondi propri stabiliti nel presente regolamento, che sono considerate dall'ente interessato sufficientemente liquide e la cui qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla tabella 1, seconda riga;

c) strumenti emessi da enti che sono considerati avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente alla classe di merito di credito 2 nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito di esposizioni nei confronti di enti che sono soggetti a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE

Gli enti che si avvalgono delle lettere a) o b) dispongono di una metodologia documentata per valutare se le attività soddisfano i requisiti di cui alle stesse lettere e notificano la metodologia alle autorità competenti.

▼M5

Articolo 337

Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione

1.  Per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione, l’ente pondera le sue posizioni nette calcolate conformemente all’articolo 327, paragrafo 1, per l’8 % del fattore di ponderazione del rischio che applicherebbe alla posizione all’esterno del suo portafoglio di negoziazione conformemente al titolo II, capo 5, sezione 3.

2.  Nel determinare i fattori di ponderazione del rischio ai fini del paragrafo 1, le stime della PD e della LGD possono essere determinate sulla base di stime derivate dal modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione (modello IRC) dell’ente cui è stata concessa l’autorizzazione a usare il modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito. Quest’alternativa può essere utilizzata solo previa autorizzazione delle autorità competenti, che è concessa se tali stime soddisfano i requisiti quantitativi per il metodo IRB di cui al titolo II, capo 3.

Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’EBA emana orientamenti sull’uso delle stime della PD e della LGD come input quando dette stime sono basate sul modello IRC.

3.  Per le posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 247, paragrafo 6, si applica l’8 % del fattore di ponderazione del rischio complessivo.

4.  L’ente addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte, per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico, fatta eccezione per le posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica l’articolo 338, paragrafo 4.

5.  Qualora l’ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all’articolo 244, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate.

Qualora l’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all’articolo 245, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate e non tiene conto dell’effetto della cartolarizzazione sintetica a fini di protezione del credito.

▼C2

Articolo 338

Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

1.  Il portafoglio di negoziazione di correlazione consiste in posizioni verso la cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default che soddisfano tutti i criteri seguenti:

a) le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;

b) tutti gli strumenti di riferimento sono uno dei due strumenti seguenti:

i) strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;

ii) indici solitamente negoziati sulla base di tali soggetti di riferimento.

Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

2.  Le posizioni che si riferiscono ai casi seguenti non fanno parte del portafoglio di negoziazione di correlazione:

a) un sottostante che può essere assegnato alla classe di esposizione «esposizioni al dettaglio» o alla classe di esposizione «esposizioni garantite da ipoteche sui beni immobili» nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito esterno al portafoglio di negoziazione dell'ente;

b) un credito su una società veicolo, assistito direttamente o indirettamente da una posizione che non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nel portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente al paragrafo 1 e al presente paragrafo.

3.  Un ente può includere nel portafoglio di negoziazione di correlazione posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti nth-to-default, ma che coprono altre posizioni del portafoglio in questione, sempreché esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda, quale descritto al paragrafo 1, ultimo comma, per tale strumento o i relativi sottostanti.

4.  Un ente stabilisce come requisito di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione di correlazione il maggiore dei seguenti importi:

a) il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di correlazione;

b) il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni corte nette del portafoglio di negoziazione di correlazione.



Sottosezione 2

Rischio generico

Articolo 339

Calcolo del rischio generico in funzione della scadenza

1.  Per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio generico, tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza, come spiegato al paragrafo 2, per calcolare l'importo dei fondi propri richiesti per dette posizioni. Il requisito è ridotto quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti possibile una riduzione del requisito quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone specifiche in cui esse rientrano.

2.  L'ente imputa le sue posizioni nette alle appropriate fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 di cui al paragrafo 4. A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso degli strumenti a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso di interesse nel caso di strumenti a tasso di interesse variabile prima della scadenza finale. Va operata una distinzione tra strumenti di debito con una cedola del 3 % o più e strumenti con una cedola inferiore al 3 %, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. Si applica poi a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.

3.  Successivamente, l'ente calcola la somma delle posizioni lunghe ponderate e la somma delle posizioni corte ponderate in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua lunga o corta è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.

4.  L'ente calcola i totali delle posizioni lunghe ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione lunga ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni corte ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione corta ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione corta ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata o della posizione corta ponderata non compensata per una zona che non può essere compensata in tal modo costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.



Tabella 2

Zona

Fasce di scadenza

Ponderazioni (%)

Variazione ipotizzata del tasso di interesse (%)

Cedola del 3 % o più

Cedola inferiore al 3 %

Uno

0 ≤ 1 mese

0 ≤ 1 mese

0,00

> 1 ≤ 3 mesi

> 1 ≤ 3 mesi

0,20

1,00

> 3 ≤ 6 mesi

> 3 ≤ 6 mesi

0,40

1,00

> 6 ≤ 12 mesi

> 6 ≤ 12 mesi

0,70

1,00

Due

> 1 ≤ 2 anni

> 1,0 ≤ 1,9 anni

1,25

0,90

> 2 ≤ 3 anni

> 1,9 ≤ 2,8 anni

1,75

0,80

> 3 ≤ 4 anni

> 2,8 ≤ 3,6 anni

2,25

0,75

Tre

> 4 ≤ 5 anni

> 3,6 ≤ 4,3 anni

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 anni

> 4,3 ≤ 5,7 anni

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 anni

> 5,7 ≤ 7,3 anni

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 anni

> 7,3 ≤ 9,3 anni

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 anni

> 9,3 ≤ 10,6 anni

5,25

0,60

> 20 anni

> 10,6 ≤ 12,0 anni

6,00

0,60

 

> 12,0 ≤ 20,0 anni

8,00

0,60

 

> 20 anni

12,50

0,60

5.  L'entità della posizione ponderata non compensata lunga o corta della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata corta o lunga della zona 2 è allora la posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.

6.  L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al paragrafo 5 in modo da calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.

7.  La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.

8.  Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai paragrafi 5, 6 e 7 sono sommate.

9.  Il requisito di fondi propri dell'ente risulta dalla somma:

a) del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;

b) del 40 % della posizione ponderata compensata della zona 1;

c) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 2;

d) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 3;

e) del 40 % della posizione compensata ponderata tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

f) del 150 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;

g) del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.

Articolo 340

Calcolo del rischio generico in funzione della durata finanziaria

1.  In luogo del sistema di cui all'articolo 339, gli enti possono ricorrere ad un sistema di calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio generico per gli strumenti di debito che tiene conto della durata finanziaria, purché ciò avvenga in via continuativa.

2.  Nel sistema basato sulla durata finanziaria di cui al paragrafo 1, l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento di debito a tasso fisso e ne calcola quindi il rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito dello strumento. In caso di strumenti a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento e ne calcola quindi il rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso di interesse può essere modificato per il periodo successivo.

3.  Successivamente l'ente calcola la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento di debito servendosi della formula:

image

dove:

D

=

durata finanziaria calcolata conformemente alla formula seguente:

image

dove:

R

=

rendimento alla scadenza;

Ct

=

pagamento in contanti al momento t;

M

=

scadenza finale.

Saranno effettuate correzioni al calcolo della durata finanziaria modificata per gli strumenti di debito soggetti al rischio di pagamento anticipato. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE elabora orientamenti sulle modalità di applicazione di dette correzioni.

4.  Si classifica ciascuno strumento di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla durata finanziaria modificata del titolo stesso.



Tabella 3

Zona

Durata finanziaria modificata

(in anni)

Interesse presunto (variazione in %)

Uno

> 0 ≤ 1,0

1,0

Due

> 1,0 ≤ 3,6

0,85

Tre

> 3,6

0,7

5.  Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla durata finanziaria dello strumento moltiplicando il suo valore di mercato per la durata finanziaria modificata e per la variazione presunta del tasso di interesse riferita ad uno strumento con quella durata finanziaria modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).

6.  L'ente calcola la sua posizione lunga ponderata in base alla durata finanziaria e la sua posizione corta ponderata in base alla durata finanziaria all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria.

L'ente calcola quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla durata finanziaria seguendo le procedure indicate all'articolo 339, paragrafi da 5 a 8, per le posizioni ponderate non compensate.

7.  Il requisito di fondi propri dell'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:

a) 2 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria in ciascuna zona;

b) 40 % delle posizioni compensate ponderate in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

c) 150 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 3;

d) 100 % delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla durata finanziaria.



Sezione 3

Strumenti di capitale

Articolo 341

Posizioni nette in strumenti di capitale

1.  In conformità all'articolo 327, l'ente somma separatamente tutte le posizioni lunghe nette e tutte le posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti dei due dati fornisce la posizione lorda generale.

2.  L'ente calcola, separatamente per ogni mercato, la differenza tra la somma delle posizioni lunghe nette e delle posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti delle predette differenze fornisce la posizione netta generale.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire il termine «mercato» di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 342

Rischio specifico per gli strumenti di capitale

L'ente moltiplica la sua posizione lorda generale per il coefficiente dell'8 % al fine di calcolare i suoi requisiti di fondi propri per i rischi specifici.

Articolo 343

Rischio generico degli strumenti di capitale

Il requisito di fondi propri per i rischi generici è pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.

Articolo 344

Indici azionari

1.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che elencano gli indici azionari per i quali sono disponibili i trattamenti di cui al paragrafo 4, seconda frase.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2.  Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al paragrafo 1, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al paragrafo 4, seconda frase, se le autorità competenti hanno applicato detto trattamento prima del 1o gennaio 2014.

3.  I contratti futures su indici azionari, gli equivalenti ponderati con il coefficiente delta di opzioni relative a futures su indici azionari e gli indici azionari definiti di seguito collettivamente «contratti futures su indici azionari» possono essere scomposti in posizioni su ciascuno degli strumenti di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi strumenti di capitale e possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi strumenti di capitale sottostanti. Gli enti notificano all'autorità competente l'uso che essi fanno di tale trattamento.

4.  Qualora un contratto future su indici azionari non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo strumento di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo strumento di capitale, se il contratto future su indici azionari di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta un indice pertinente adeguatamente diversificato.



Sezione 4

Impegno irrevocabile di acquisto

Articolo 345

Riduzione delle posizioni nette

1.  In caso di impegno irrevocabile di acquisto di strumenti di debito e di capitale, l'ente può applicare la procedura indicata in appresso per calcolare i suoi requisiti di fondi propri. In primo luogo l'ente calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale. L'ente riduce quindi le posizioni nette applicando i coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4 e calcola i requisiti di fondi propri utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto:



Tabella 4

giorno lavorativo 0:

100 %

giorno lavorativo 1:

90 %

giorni lavorativi 2-3:

75 %

giorno lavorativo 4:

50 %

giorno lavorativo 5:

25 %

dopo il giorno lavorativo 5:

0 %.

Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

2.  Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno del paragrafo 1.



Sezione 5

Requisiti di fondi propri per i rischi specifici relativi alle posizioni coperte da strumenti derivati su crediti

Articolo 346

Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti

1.  Viene riconosciuta una riduzione per la copertura fornita da derivati su crediti conformemente ai principi fissati ai paragrafi da 2 a 6.

2.  Gli enti trattano la posizione in derivati su crediti come un elemento (leg) e la posizione coperta che ha lo stesso importo nominale o, se del caso, nozionale, come l'altro elemento.

3.  Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:

a) i due elementi consistono di strumenti esattamente identici;

b) una posizione lunga per cassa è coperta da un total rate of return swap (o viceversa) e vi è un'esatta corrispondenza tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello swap stesso può essere diversa da quella dell'esposizione sottostante.

In queste situazioni non va applicato un requisito di fondi propri per il rischio specifico a nessuno dei due lati della posizione.

4.  Viene applicata una riduzione dell'80 % quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza tanto dell'obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della valuta in cui è espressa l'esposizione sottostante. Inoltre, le caratteristiche essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui l'operazione trasferisce il rischio, si applica una riduzione dell'80 % del rischio specifico al lato dell'operazione con il requisito di fondi propri più elevato, mentre il requisito per l'altro lato è pari a zero.

5.  All'infuori delle situazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, è riconosciuta una riduzione parziale nelle seguenti situazioni:

a) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti:

i) l'obbligazione di riferimento ha rango pari (pari passu) o subordinato (junior) rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;

ii) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o cross-acceleration giuridicamente opponibili;

b) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), o al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante. I disallineamenti di valuta vanno inclusi nel requisito di fondi propri per il rischio di cambio;

c) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti.

Ai fini del riconoscimento della riduzione parziale, invece di addizionare i requisiti di fondi propri per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti.

6.  In tutte le situazioni che non rientrano nei paragrafi da 3 a 5, si calcola un requisito di fondi propri per il rischio specifico separatamente per ciascuno dei due lati delle posizioni.

Articolo 347

Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti di tipo «first-to-default» e «nth-to-default»

Nel caso dei derivati su crediti di tipo «first-to-default» e «nth-to-default», si applica il seguente trattamento per la riduzione da riconoscere conformemente all'articolo 346:

a) quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di soggetti di riferimento sottostanti un derivato su crediti alla condizione che il primo default tra le attività inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può compensare il rischio specifico per il soggetto di riferimento alla quale si applica il coefficiente più basso di copertura patrimoniale per il rischio specifico tra i soggetti di riferimento sottostanti secondo la tabella 1 dell'articolo 336;

b) qualora sia l'n-mo caso di default tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'acquirente di protezione può unicamente compensare il rischio specifico se la protezione è stata ottenuta anche per default da 1 a n-1 o se si sono già verificati n-1 default. In tali casi, è applicata la metodologia di cui alla lettera a) per i derivati su crediti di tipo first-to-default, opportunamente modificata per i prodotti di tipo nth-to-default.



Sezione 6

Requisiti di fondi propri per gli OIC

Articolo 348

Requisiti di fondi propri per gli OIC

1.  Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia specifico che generico, del 32 %. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 353, in combinato disposto con il trattamento modificato per l'oro di cui all'articolo 352, paragrafo 4 e all'articolo 367, paragrafo 2, lettera b), le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia specifico che generico, e per il rischio di cambio del 40 %.

2.  Salvo disposto diversamente nell'articolo 350, non è autorizzata alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall'ente.

Articolo 349

Criteri generali per gli OIC

Le quote di OIC sono ammissibili al metodo di cui all'articolo 350, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il prospetto dell'OIC o il documento a questo equivalente specifica tutti i seguenti elementi:

i) le categorie di attività nelle quali l'OIC è autorizzato a investire;

ii) nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;

iii) nel caso sia ammessa la leva finanziaria, il livello massimo di leva finanziaria;

iv) nel caso siano ammesse operazioni in derivati finanziari OTC, operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di assunzione o di concessione in prestito di titoli, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni;

b) l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di riferimento;

c) le quote o le azioni dell'OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su richiesta del possessore;

d) gli investimenti dell'OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC;

e) l'ente che effettua l'investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi;

f) l'OIC è gestito da persone soggette a vigilanza conformemente alla direttiva 2009/65/CE o a normativa equivalente.

Articolo 350

Metodi specifici per gli OIC

1.  Se l'ente è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico. Conformemente a tale metodo le posizioni in quote di OIC sono trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. È autorizzata la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC e altre posizioni detenute dall'ente, a condizione che l'ente detenga un numero di azioni o quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione in cambio degli investimenti sottostanti.

2.  Gli enti possono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, relativo alle posizioni in quote di OIC, ipotizzando posizioni che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e la performance dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) secondo il regolamento di gestione l'OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e la performance di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;

b) un coefficiente di correlazione minimo tra i rendimenti giornalieri dell'OIC e l'indice o il paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce di 0,9 è constatabile inequivocabilmente per una durata minima di sei mesi.

3.  Se l'ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito di fondi propri più elevato per il rischio di posizione, sia generico che specifico, e continui successivamente a investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica;

b) gli enti tengono conto dell'esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare separatamente il loro requisito di fondi propri per il rischio specifico e generico, aumentando proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione;

c) se il requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, ottenuto conformemente al presente paragrafo è superiore a quello stabilito all'articolo 348, paragrafo 1, il requisito di fondi propri è limitato a quest'ultimo livello.

4.  Gli enti possono affidare alle seguenti terze parti il calcolo e la notifica dei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione relativo alle posizioni in quote di OIC contemplate ai paragrafi da 1 a 4, conformemente ai metodi di cui al presente capo:

a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il depositario;

b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.



CAPO 3

Requisiti di fondi propri per il rischio di cambio

Articolo 351

De minimis e ponderazione per il rischio di cambio

Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro dell'ente, calcolate in base al metodo indicato all'articolo 352, ivi comprese le posizioni in cambi e le posizioni in oro per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati utilizzando il modello interno, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri dell'ente, quest'ultimo calcola il requisito di fondi propri per il rischio di cambio. Il requisito di fondi propri per il rischio di cambio è pari alla somma della posizione netta generale in cambi e della posizione netta in oro dell'ente nella valuta utilizzata per le segnalazioni moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.

Articolo 352

Calcolo della posizione netta generale in cambi

1.  La posizione aperta netta dell'ente in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e in oro è calcolata come la somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

a) la posizione netta a pronti (ossia tutti gli elementi dell'attivo meno tutti gli elementi del passivo compresi i ratei di interesse maturati, nella valuta in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);

b) la posizione netta a termine, ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su valute e oro, compresi i futures su valuta e oro e il capitale di swaps su valuta non inclusi nella posizione a pronti;

c) garanzie irrevocabili e strumenti analoghi di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;

d) l'equivalente netto delta o su base delta del portafoglio totale delle opzioni in valuta estera e in oro;

e) il valore di mercato di altre opzioni.

Il coefficiente delta applicato ai fini della lettera d) è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell'opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.

L'ente può includere le entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte se lo fa in maniera coerente.

L'ente può scomporre le posizioni nette in valute composite nelle valute componenti secondo le quote in vigore.

2.  Le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, possono, previa autorizzazione delle autorità competenti, essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni sono di natura non negoziabile o strutturale e qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione è subordinata all'autorizzazione apposita delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le stesse condizioni, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già dedotti nel calcolo dei fondi propri.

3.  Un ente può usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro, purché esso applichi tale metodo in maniera coerente.

4.  Le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella utilizzata per le segnalazioni e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta utilizzata per le segnalazioni ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni corte nette e il totale delle posizioni lunghe nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente.

5.  Nei requisiti di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con le opzioni, diversi dal rischio delta.

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.

Articolo 353

Rischio di cambio degli OIC

1.  Ai fini dell'articolo 352, per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC.

2.  Gli enti possono utilizzare le informazioni fornite dalle seguenti terze parti relative alle posizioni in valuta dell'OIC:

a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;

b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.

3.  Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC investa in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal regolamento di gestione dell'OIC stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito di fondi propri per il rischio di cambio. A tal fine la posizione nelle quote dell'OIC è proporzionalmente aumentata fino all'esposizione massima rispetto agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro, con l'aggiunta della posizione lunga complessiva alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e della posizione corta complessiva alla posizione complessiva aperta corta in valuta, se è nota la direzione degli investimenti dell'OIC. Non è consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

Articolo 354

Valute strettamente correlate

1.  Gli enti possono soddisfare requisiti inferiori di fondi propri a fronte di posizioni in valute pertinenti strettamente correlate. Due valute sono considerate strettamente correlate soltanto se la probabilità di una perdita, calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4 % del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata per le segnalazioni), sia pari ad almeno il 99 % dei casi, se il periodo di osservazione è di tre anni, e al 95 %, se il periodo di osservazione è di cinque anni. I fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4 % moltiplicato per il valore della posizione compensata.

2.  Nel calcolare i requisiti di cui al presente capo, gli enti possono escludere le posizioni nelle valute soggette ad un accordo intergovernativo giuridicamente vincolante inteso a limitarne la variazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse un requisito di fondi propri non inferiore alla metà della variazione massima autorizzata per le valute in questione nell'accordo intergovernativo.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute per le quali è disponibile il trattamento di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.  Il requisito di fondi propri per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria può essere pari all'1,6 % del valore di dette posizioni compensate.

5.  Solo le posizioni non compensate in valute di cui al presente articolo sono incorporate nella posizione aperta netta generale conformemente all'articolo 352, paragrafo 4.

6.  Laddove i dati sui tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in due valute nei dieci giorni lavorativi successivi, indichino che queste valute sono perfettamente e positivamente correlate e l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi, l'ente può, previa esplicita autorizzazione dell'autorità competente, applicare un requisito di fondo proprio dello 0 % sino alla fine del 2017.



CAPO 4

Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci

Articolo 355

Scelta del metodo per il rischio di posizione in merci

Fatti salvi gli articoli da 356 a 358, gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di posizione in merci con uno dei metodi di cui all'articolo 359, 360 o 361.

Articolo 356

Operazioni accessorie su merci

1.  L'ente che effettua attività accessorie su prodotti agricoli può determinare i requisiti di fondi propri per lo stock fisico delle merci detenute alla fine di ogni anno per l'anno successivo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) in qualsiasi momento dell'anno esso detiene fondi propri per questo rischio che non sono inferiori alla media del suo requisito di fondi propri per il rischio stimato su base conservativa per l'anno successivo;

b) esso stima su base conservativa la prevista volatilità per il dato calcolato secondo il disposto della lettera a);

c) la media dei requisiti di fondi propri dell'ente per questo rischio non supera il 5 % dei fondi propri o 1 milione di EUR e, prendendo in considerazione la volatilità stimata in base alla lettera b), il requisito massimo previsto di fondi propri non supera il 6,5 % dei fondi propri dell'ente;

d) l'ente controlla su base continuativa se le stime effettuate ai sensi delle lettere a) e b) rispecchiano ancora la realtà.

2.  Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno delle opzioni previste al paragrafo 1.

Articolo 357

Posizioni in merci

1.  Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni.

2.  Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate conformemente al capo 3 o, se del caso, al capo 5 ai fini del calcolo del rischio di posizione in merci.

3.  Ai fini dell'articolo 360, paragrafo 1, la differenza positiva tra la posizione lunga dell'ente rispetto alla sua posizione corta, o viceversa, nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi futures, opzioni o warrants, è la sua posizione netta in ciascuna merce. Le posizioni in strumenti derivati sono equiparate, con le modalità specificate all'articolo 358, a posizioni nella merce sottostante.

4.  Ai fini del calcolo della posizione in una merce, le seguenti posizioni sono considerate quali posizioni nella stessa merce:

a) posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,

b) posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

Articolo 358

Strumenti particolari

1.  I futures su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; è loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna.

2.  Gli swaps su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono trattati come una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere, se del caso, una posizione iscritta nella pertinente fascia di scadenza di cui all'articolo 359, paragrafo 1. Le posizioni sono posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile. Gli swaps su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di notifica ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

3.  Le opzioni e i warrants su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui l'opzione si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente capo. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identiche merci o in identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell'opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.

Nei requisiti di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con le opzioni, diversi dal rischio delta.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.

5.  L'ente include i prodotti in esame nel calcolo del suo requisito di fondi propri per il rischio di posizione in merci, se effettua una delle seguenti operazioni:

a) trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci mediante contratto di vendita con patto di riacquisto;

b) presta merci nell'ambito di un accordo di concessione in prestito di merci.

Articolo 359

Metodo basato sulle fasce di scadenza

1.  L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla tabella 1, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia compresa tra 0 e 1 mese incluso.



Tabella 1

Fasce di scadenza

(1)

Coefficientedi spread (%)

(2)

0 ≤ 1 mese

1,50

> 1 ≤ 3 mesi

1,50

> 3 ≤ 6 mesi

1,50

> 6 ≤ 12 mesi

1,50

> 1 ≤ 2 anni

1,50

> 2 ≤ 3 anni

1,50

> 3 anni

1,50

2.  Posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per le seguenti posizioni:

a) le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza;

b) le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.

3.  L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.

4.  La parte della posizione lunga non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta non compensata, o viceversa, di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.

5.  Il requisito di fondi propri dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:

a) la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicata per il relativo tasso di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla seconda colonna della tabella 1 e per il prezzo a pronti della merce;

b) la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui sia riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 %, che è il coefficiente di riporto, e per il prezzo a pronti della merce;

c) le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 %, che è il coefficiente secco, e per il prezzo a pronti della merce in questione.

6.  Il requisito complessivo di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti di fondi propri calcolati per ciascuna merce conformemente al paragrafo 5.

Articolo 360

Metodo semplificato

1.  Il requisito di fondi propri dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:

a) il 15 % della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;

b) il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

2.  Il requisito complessivo di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti di fondi propri calcolati per ciascuna merce conformemente al paragrafo 1.

Articolo 361

Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

Gli enti possono utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella successiva tabella 2 anziché quelli indicati all'articolo 359 a condizione che gli enti:

a) effettuino operazioni su merci di notevole entità;

b) abbiano un portafoglio merci adeguatamente diversificato;

c) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio di posizione in merci.



Tabella 2

 

Metalli preziosi (eccetto l'oro)

Metalli comuni

Prodotti agricoli («softs»)

Altri, compresi i prodotti energetici

Tassi di spread%

1,0

1,2

1,5

1,5

Tassi di riporto%

0,3

0,5

0,6

0,6

Tassi secchi%

8

10

12

15

Gli enti notificano l'uso che fanno del presente articolo alle loro autorità competenti insieme con la prova del loro impegno per l'attuazione di un modello interno per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di posizione in merci.



CAPO 5

Impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri



Sezione 1

Autorizzazione e requisiti di fondi propri

Articolo 362

Rischio specifico e rischio generico

Ai fini del presente capo, il rischio di posizione su uno strumento di debito o su uno strumento di capitale o su un derivato negoziati va ripartito in due componenti. La prima componente si riferisce al rischio specifico, ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La componente riguardante il rischio generico include il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse, oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.

Articolo 363

Autorizzazione a usare modelli interni

1.  Dopo aver verificato il rispetto da parte dell'ente dei requisiti di cui alle sezioni 2, 3 e 4, a seconda del caso, le autorità competenti concedono all'ente l'autorizzazione a calcolare i suoi requisiti di fondi propri per una o più delle seguenti categorie di rischio utilizzando il suo modello interno invece di una combinazione dei metodi di cui ai capi da 2 a 4:

a) rischio generico degli strumenti di capitale;

b) rischio specifico degli strumenti di capitale;

c) rischio generico degli strumenti di debito;

d) rischio specifico degli strumenti di debito;

e) rischio di cambio;

f) rischio di posizione in merci.

2.  Per le categorie di rischio per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a utilizzare i modelli interni, l'ente continua a calcolare i requisiti di fondi propri conformemente ai capi 2, 3 e 4, a seconda del caso. L'autorizzazione delle autorità competenti a usare modelli interni è richiesta per ogni categoria di rischio ed è concessa solo se il modello interno si applica a una parte significativa di posizioni di una determinata categoria di rischio.

3.  Modifiche sostanziali all'uso dei modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare, l'estensione dell'uso di modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare, in particolare a categorie di rischio aggiuntive, nonché il primo calcolo del valore a rischio in condizioni di stress conformemente all'articolo 365, paragrafo 2, richiedono una distinta autorizzazione dall'autorità competente.

Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso di tali modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche all'uso dei modelli interni;

b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti autorizzano gli enti a usare modelli interni;

c) le condizioni alle quali la parte di posizioni cui si applica il modello interno nell'ambito di una categoria di rischio è considerata significativa, come indicato al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 364

Requisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni

1.  Oltre ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente ai capi 2, 3 e 4, per le categorie di rischio per le quali l'autorizzazione all'uso di un modello interno non è stata concessa, gli enti che utilizzano un modello interno soddisfano un requisito di fondi propri espresso come la somma degli elementi di cui alle lettere a) e b):

a) il valore più elevato tra:

i) la sua misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 1 (VaRt-1);

ii) la media delle misure del valore a rischio giornaliero calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 1, in ognuno dei sessanta giorni lavorativi precedenti (VaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc), conformemente all'articolo 366;

b) il valore più elevato tra:

i) l'ultima misura disponibile del suo valore a rischio in condizioni di stress calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 2, (sVaRt-1); e

ii) la media delle misure del valore a rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza specificate all'articolo 365, paragrafo 2, nei sessanta giorni lavorativi precedenti (sVaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (ms), conformemente all'articolo 366.

2.  Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare il loro requisito di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito soddisfano un requisito aggiuntivo di fondi propri espresso come la somma delle successive lettere a) e b):

a) il requisito di fondi propri calcolato conformemente agli articoli 337 e 338 per il rischio specifico legato a posizioni verso la cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default nel portafoglio di negoziazione ad eccezione sia di quelle incorporate in un requisito di fondi propri per il rischio specifico del portafoglio di negoziazione di correlazione, conformemente alla sezione 5, e, se applicabile, il requisito di fondi propri per il rischio specifico conformemente al capo 2, sezione 6, per le posizioni in quote di OIC per le quali non sono soddisfatte né le condizioni di cui all'articolo 350, paragrafo 1, né quelle di cui all'articolo 350, paragrafo 2;

b) il valore più elevato tra:

i) la misura più recente dei rischi incrementali di default e di migrazione calcolata conformemente alla sezione 3;

ii) la media di tale misura sulle precedenti dodici settimane.

3.  Gli enti che detengono un portafoglio di negoziazione di correlazione che risponde ai requisiti di cui all'articolo 338, paragrafi da 1 a 3, possono soddisfare un requisito di fondi propri sulla base dell'articolo 377 anziché dell'articolo 338, paragrafo 4, calcolato come il valore più elevato tra:

a) la misura di rischio più recente per il portafoglio di negoziazione di correlazione calcolata conformemente alla sezione 5;

b) la media di tale misura sulle precedenti dodici settimane;

c) l'8 % del requisito di fondi propri al momento del calcolo della misura di rischio più recente di cui alla lettera a), calcolato conformemente all'articolo 338, paragrafo 4, per tutte le posizioni incorporate nel modello interno per il portafoglio di negoziazione di correlazione.



Sezione 2

Requisiti generali

Articolo 365

Calcolo del valore a rischio e del valore a rischio in condizioni di stress

1.  Il calcolo della misura del valore a rischio di cui all'articolo 364 è soggetto ai seguenti obblighi:

a) calcolo della misura del valore a rischio su base giornaliera;

b) intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;

c) periodo di detenzione di dieci giorni;

d) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi;

e) serie di dati aggiornate con frequenza mensile.

L'ente può utilizzare misure del valore a rischio calcolate in base a periodi di detenzione più brevi inferiori a dieci giorni fino ad arrivare a dieci giorni con una metodologia adeguata che è riesaminata periodicamente.

2.  Inoltre l'ente calcola almeno settimanalmente un valore a rischio in condizioni di stress del portafoglio corrente, secondo il disposto del primo paragrafo, con parametri immessi nel modello del valore a rischio calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente. La scelta dei dati storici è soggetta ad un riesame almeno annuale da parte dell'ente, che ne notifica i risultati alle autorità competenti. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in materia di calcolo del valore a rischio in condizioni di stress e formula orientamenti in materia conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 366

Test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi

1.  I risultati dei calcoli di cui all' articolo 365 sono rettificati mediante i fattori moltiplicativi (mc) e (ms).

2.  Ciascuno dei fattori moltiplicativi (mc) e (ms) corrisponde alla somma di almeno 3 e un addendo compreso tra 0 e 1 conformemente alla tabella 1. L'addendo dipende dal numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio come previsto dall'articolo 365, paragrafo 1.



Tabella 1

Numero di scostamenti

Addendo

Meno di 5

0,00

5

0,40

6

0,50

7

0,65

8

0,75

9

0,85

10 o più

1,00

3.  Gli enti contano giornalmente gli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare l'addendo occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti, che è pari al numero di scostamenti più elevato sulla base delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio.

I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo.

I test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti, commissioni e proventi netti da interessi.

4.  Le autorità competenti possono in singoli casi limitare l'addendo a quello risultante dagli scostamenti in caso di variazioni ipotetiche, se il numero degli scostamenti nelle variazioni reali non è dovuto a carenze del modello interno.

5.  Al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l'adeguatezza dei fattori moltiplicativi su base continuativa, gli enti notificano immediatamente, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi, alle autorità competenti gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi.

Articolo 367

Requisiti in materia di misurazione del rischio

1.  I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e i modelli interni per la negoziazione di correlazione soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) il modello riflette accuratamente tutti i rischi di prezzo significativi;

b) il modello tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati. Quando un fattore di rischio è incorporato nel modello di determinazione del prezzo di mercato (pricing) ma non nel modello di misurazione del rischio, l'ente è in grado di giustificare tale omissione secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Inoltre, il modello di misurazione dei rischi riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Quando si utilizzano variabili proxy per i fattori di rischio, queste dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta.

2.  I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) il modello incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il modello tiene inoltre conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;

b) il modello incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente. Per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, tale posizione è stralciata e trattata in conformità all'articolo 353, paragrafo 3;

c) il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative;

d) il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. Il modello riflette anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza. Esso inoltre tiene conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono i trader per liquidare le posizioni;

e) il modello interno dell'ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre, tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

3.  Nei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio solo se il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è solido e applicato correttamente.

Articolo 368

Requisiti qualitativi

1.  I modelli interni utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi e applicati con correttezza e, in particolare, sono rispettati tutti i seguenti requisiti qualitativi:

a) i modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;

b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo dei rischi, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente. L'unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo. L'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo, in quanto responsabile del sistema di gestione globale del rischio. L'unità elabora e analizza giornalmente rapporti sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;

c) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte da singoli trader sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

d) l'ente dispone di sufficiente personale specializzato nell'uso di modelli interni sofisticati, compresi quelli impiegati ai fini del presente capo, nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, dell'audit e dei servizi di back-office;

e) l'ente stabilisce procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento dei loro modelli interni nel loro insieme, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo;

f) i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;

g) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, il cui esito è valutato dall'alta dirigenza e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essa stabiliti. Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di default imminente e improvviso, non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte, posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nei modelli interni. Gli shock applicati riflettono la natura dei portafogli e il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i rischi in condizioni di mercato difficili;

h) l'ente mette regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente dei suoi modelli interni, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo.

2.  La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi. Il riesame valuta quanto segue:

a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;

b) l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;

c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

d) la portata dei rischi rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi;

e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio;

f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per il modello interno, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;

g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che sono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.

3.  Poiché le tecniche e le prassi evolvono, gli enti applicano le nuove tecniche e prassi nei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo.

Articolo 369

Convalida interna

1.  Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla loro elaborazione e che verifichino che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti. La convalida va effettuata all'atto dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative. La convalida è effettuata periodicamente, ma in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere il modello interno non più adeguato. Gli enti applicano i progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori prassi. La convalida dei modelli interni non si limita a test retrospettivi, ma comprende, come minimo, quanto segue:

a) test che dimostrino che le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;

b) oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, gli enti effettuano propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;

c) ricorso a portafogli teorici per verificare che il modello interno sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione.

2.  L'ente effettua test retrospettivi sulle variazioni sia reali che ipotetiche del valore del portafoglio.



Sezione 3

Requisiti relativi alla modellizzazione del rischio specifico

Articolo 370

Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico

I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio specifico e i modelli interni per la negoziazione di correlazione soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) spiegano la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;

b) riflettono la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;

c) sono resistenti ad un ambiente sfavorevole;

d) sono convalidati mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico sia riflesso in modo adeguato. Se l'ente effettua detti test retrospettivi in base a sub-portafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;

e) riflettono il rischio di base associato al nome, e sono in particolare sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;

f) riflettono il rischio di evento.

Articolo 371

Esclusioni dai modelli per il rischio specifico

1.  Un ente può decidere di escludere dal calcolo del suo requisito di fondi propri per il rischio specifico mediante un modello interno le posizioni per le quali soddisfa un requisito di fondi propri per il rischio specifico conformemente all'articolo 332, paragrafo 1, lettera e), o all'articolo 337 ad eccezione delle posizioni soggette al metodo di cui all'articolo 377.

2.  L'ente può decidere di non riflettere nel suo modello interno i rischi di default e di migrazione per gli strumenti di debito negoziati, se riflette tali rischi attraverso i requisiti di cui alla sezione 4.



Sezione 4

Modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione

Articolo 372

Obbligo di dotarsi di un modello IRC interno

Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito negoziati si dotano anche di un modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione (modello IRC interno) che rifletta i rischi di default e di migrazione delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione che sono incrementali rispetto ai rischi riflessi dalla misura del valore a rischio secondo quanto specificato all'articolo 365, paragrafo 1. Gli enti dimostrano che il loro modello interno soddisfa le seguenti norme nell'ipotesi di un livello costante di rischio, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura e opzionalità:

a) il modello interno fornisce una differenziazione significativa del rischio e stime precise e coerenti del rischio incrementale di default e di migrazione;

b) le stime del modello interno per le perdite potenziali hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio dell'ente;

c) i dati di mercato e sulla posizione usati per il modello interno sono aggiornati e sottoposti ad un'adeguata valutazione qualitativa;

d) sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 367, paragrafo 3, all'articolo 368, all'articolo 369, paragrafo 1, e all'articolo 370, lettere b), c), e) e f).

L'ABE emana orientamenti sui requisiti di cui agli articoli da 373 a 376.

Articolo 373

Ambito di applicazione del modello IRC interno

Il modello IRC interno si applica a tutte le posizioni soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse, comprese quelle soggette a requisito patrimoniale per il rischio specifico dello 0 % a norma dell'articolo 336, ma non si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione e ai derivati su crediti di tipo nth-to-default.

Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'ente può scegliere di includere sistematicamente tutte le posizioni in strumenti di capitale quotate e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati. L'autorizzazione è concessa se tale inclusione è in linea con le modalità interne di misurazione e di gestione del rischio dell'ente.

Articolo 374

Parametri del modello IRC interno

1.  Gli enti si avvalgono del modello interno per calcolare un numero che misura le perdite dovute a default e a migrazione dei rating interni o esterni ad un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte temporale di un anno. Gli enti calcolano questo valore almeno settimanalmente.

2.  Le ipotesi di correlazione sono sostenute da analisi di dati oggettivi in un quadro concettualmente solido. Il modello interno riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti. Esso riflette anche le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.

3.  Il modello IRC interno riflette l'impatto delle correlazioni tra eventi di default ed eventi di migrazione. Esso non riflette l'impatto della diversificazione tra eventi di default e di migrazione, da una parte, e altri fattori di rischio dall'altra.

4.  Il modello interno è basato sull'ipotesi di un livello costante di rischio su un orizzonte temporale di un anno, il che implica che determinate posizioni individuali o insiemi di posizioni nel portafoglio di negoziazione che hanno registrato default o migrazione nel corso del loro orizzonte di liquidità si riequilibrano alla fine dell'orizzonte di liquidità per tornare al livello iniziale di rischio. In alternativa, un ente può scegliere di utilizzare sempre l'ipotesi della posizione costante su un anno.

5.  Gli orizzonti di liquidità sono fissati in funzione del tempo richiesto per vendere la posizione o per coprire tutti i rischi di prezzo rilevanti in un mercato in condizioni di stress, tenendo in particolare conto dell'entità della posizione. Gli orizzonti di liquidità riflettono la prassi effettiva e l'esperienza maturata in periodi di stress sia sistematici sia idiosincratici. L'orizzonte temporale è misurato sulla base di ipotesi prudenti ed è sufficientemente lungo da impedire che in se stesso l'atto di vendere o di coprire incida in misura significativa sul prezzo a cui la vendita o la copertura avverrebbe.

6.  La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o per un insieme di posizioni è soggetta a un periodo minimo di tre mesi.

7.  La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o un insieme di posizioni tiene conto delle politiche interne dell'ente in relazione agli aggiustamenti di valutazione e alla gestione delle posizioni ristagnanti. Quando un ente determina gli orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni piuttosto che per singole posizioni, i criteri di definizione degli insiemi di posizioni sono definiti in modo da riflettere in misura ragionevole le differenze di liquidità. Gli orizzonti di liquidità sono maggiori per le posizioni concentrate, il che riflette il maggior lasso di tempo necessario per liquidare tali posizioni. Gli orizzonti di liquidità per le cartolarizzazioni tramite warehousing riflettono il tempo necessario per costruire, vendere e cartolarizzare le attività o per coprire i fattori di rischio rilevanti in condizioni di stress del mercato.

Articolo 375

Riconoscimento delle coperture nel modello IRC interno

1.  Per riflettere i rischi incrementali di default e di migrazione nel modello interno dell'ente può essere incorporata la copertura. Si possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte si riferiscono allo stesso strumento finanziario. Gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti possono essere riconosciuti solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti. Gli enti riflettono l'impatto dei rischi rilevanti che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza della copertura e l'orizzonte di liquidità, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura per prodotto, rango (seniority) nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, anzianità e altre differenze negli strumenti. L'ente riflette la copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.

2.  Per le posizioni alle quali è applicata la copertura tramite strategie di copertura dinamica, si potrebbe riconoscere un riequilibro della copertura entro l'orizzonte di liquidità della posizione coperta purché l'ente:

a) scelga il modello che riequilibra la copertura in maniera uniforme per l'insieme pertinente di posizioni del portafoglio di negoziazione;

b) dimostri che l'inclusione del riequilibrio consente una più esatta misura del rischio;

c) dimostri che i mercati degli strumenti utilizzati come copertura sono abbastanza liquidi per consentire tale riequilibrio anche in periodi di stress. Ogni rischio residuo derivante da strategie di copertura dinamica trova riflesso nel requisito di fondi propri.

Articolo 376

Requisiti particolari per il modello IRC interno

1.  Il modello interno per riflettere i rischi incrementali di default e di migrazione riflette l'impatto non lineare delle opzioni, dei derivati su crediti strutturati e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. L'ente tiene inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a detti prodotti.

2.  Il modello interno si basa su dati oggettivi e aggiornati.

3.  Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti procedono in particolare a effettuare tutte le seguenti operazioni:

a) convalidano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici;

b) effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni. Queste prove non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato;

c) applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.

4.  Il modello interno è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.

5.  Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le correlazioni e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.

6.  Il modello interno valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza del prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.



Sezione 5

Modello interno per la negoziazione di correlazione

Articolo 377

Requisiti per il modello interno per la negoziazione di correlazione

1.  Le autorità competenti autorizzano l'uso di un modello interno per il requisito di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione invece del requisito di fondi propri conformemente all'articolo 338 agli enti cui è consentito usare un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito e che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, all'articolo 367, paragrafi 1 e 3, all'articolo 368, all'articolo 369, paragrafo 1, e all'articolo 370, lettere a), b), c), e) e f).

2.  Gli enti utilizzano tale modello interno per calcolare un valore che misuri adeguatamente tutti i rischi di prezzo a un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte di un anno nell'ipotesi di un livello di rischio costante, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura e opzionalità. Gli enti calcolano questo valore almeno settimanalmente.

3.  I seguenti rischi sono colti adeguatamente dal modello di cui al paragrafo 1:

a) il rischio cumulativo derivante da molteplici default, compreso il diverso ordine dei default, in prodotti divisi in segmenti;

b) il rischio di differenziali creditizi, compresi gli effetti gamma e gamma trasversali;

c) la volatilità delle correlazioni implicite, compreso l'effetto trasversale fra differenziali e correlazioni;

d) il rischio di base, compresi entrambi i seguenti elementi:

i) la base tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo costituiscono;

ii) la base tra la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli su misura;

e) la volatilità del tasso di recupero, legata alla propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti;

f) nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di slippage della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di tale copertura;

g) tutti gli altri rischi di prezzo significativi in relazione a posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione.

4.  Nell'ambito del modello di cui al paragrafo 1, l'ente fa uso di dati sufficienti a garantire che esso rifletta pienamente i rischi notevoli di tali esposizioni nel suo metodo interno, in conformità dei requisiti previsti dal presente articolo. L'ente è in grado di dimostrare all'autorità competente, mediante test retrospettivi o altri mezzi appropriati, che il suo modello può spiegare adeguatamente la variazione storica dei prezzi di tali prodotti.

L'ente adotta politiche e procedure appropriate al fine di distinguere le posizioni per cui dispone dell'autorizzazione a incorporarle nel requisito di fondi propri conformemente al presente articolo da altre posizioni per cui non dispone di tale autorizzazione.

5.  Per quanto riguarda il portafoglio di tutte le posizioni incorporate nel modello di cui al paragrafo 1, l'ente applica periodicamente una serie di scenari di stress specifici prestabiliti. Tali scenari di stress esaminano gli effetti dello stress per i tassi di default, i tassi di recupero, i differenziali creditizi, il rischio di base, le correlazioni e altri fattori di rischio relativi al portafoglio di negoziazione di correlazione. L'ente applica scenari di stress almeno una volta alla settimana e riferisce i risultati almeno trimestralmente alle autorità competenti, ivi compresi i confronti con il requisito di fondi propri dell'ente ai sensi del presente articolo. I casi in cui i risultati delle prove di stress superano in misura significativa il requisito di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione sono notificati tempestivamente alle autorità competenti. L'ABE emana orientamenti sull'applicazione degli scenari di stress per il portafoglio di negoziazione di correlazione.

6.  Il modello interno valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza del prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.



TITOLO V

REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI REGOLAMENTO

Articolo 378

Rischio di regolamento/consegna

Per le operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci a esclusione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto o delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto.

La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.

Al fine di calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di regolamento, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna destra della successiva tabella 1.



Tabella 1

Numero di giorni lavorativi dopo la data di regolamento

(%)

5 — 15

8

16 — 30

50

31 — 45

75

46 o più

100

Articolo 379

Operazioni con regolamento non contestuale

1.  Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla tabella 2, se:

a) ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento;

b) nel caso di operazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna.



Tabella 2

Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Tipo di operazione

Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna

Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna

Da cinque giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione

Operazioni con regolamento non contestuale

Nessun requisito patrimoniale

Trattamento come esposizione

Trattamento come rischio di esposizione ponderato al 1250 %

2.  Nell'applicare una ponderazione per il rischio alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate secondo la colonna 3 della tabella 2, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, può attribuire le probabilità di default (PD) alle controparti nei confronti delle quali non ha alcuna altra esposizione esterna al portafoglio di negoziazione, in base al rating esterno delle controparti stesse. Gli enti che utilizzano proprie stime delle LGD possono applicare la LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate conformemente alla colonna 3 della tabella 2 a condizione che la si applichi a tutte queste esposizioni. In alternativa, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, può applicare i fattori di ponderazione del rischio del metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, a condizione che l'ente li applichi a tutte queste esposizioni, o può applicare a tutte queste esposizioni una ponderazione del 100 %.

Se l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni con regolamento non contestuale non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una ponderazione del 100 %, tranne nel caso in cui è richiesta una ponderazione del rischio del 1 250  % conformemente alla colonna 4 della tabella 2 di cui al paragrafo 1.

3.  In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale in base alla colonna 4 della tabella 2 di cui al paragrafo 1, gli enti possono dedurre il valore trasferito più l'esposizione corrente positiva di tali esposizioni dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo l, lettera k).

Articolo 380

Sospensione

In caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema di regolamento, di un sistema di compensazione o di una CCP, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti di fondi propri calcolati in conformità degli articoli 378 e 379 finché non sia ripristinato il corretto funzionamento. In tal caso, il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito.



TITOLO VI

REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

Articolo 381

Definizione di aggiustamento della valutazione del credito

Ai fini del presente titolo e del titolo II, capo 6, per «aggiustamento della valutazione del credito» o «CVA» si intende un aggiustamento della valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte. Tale aggiustamento riflette il valore di mercato corrente del rischio di controparte nei confronti dell'ente, ma non riflette il valore di mercato corrente del rischio di credito dell'ente nei confronti della controparte.

Articolo 382

Ambito d'applicazione

1.  Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al presente titolo per tutti gli strumenti derivati OTC e rispetto a tutte le sue attività, tranne per i derivati su crediti riconosciuti per la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito.

2.  Un ente include le operazioni di finanziamento tramite titoli nel calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1 se l'autorità competente stabilisce che le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti da tali operazioni sono significative.

3.  Le operazioni con una controparte centrale qualificata e le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, in cui il partecipante diretto agisce da intermediario tra il cliente e una controparte centrale qualificata e le operazioni danno origine ad un'esposizione da negoziazione del partecipante diretto verso la controparte centrale qualificata, sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.

4.  Le seguenti operazioni sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA:

a) le operazioni con controparti non finanziarie ai sensi dell'articolo 2,punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 o con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento;

b) le operazioni infragruppo di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l'inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra gli enti soggetti a separazione strutturale;

c) le operazioni con le controparti indicate all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 e soggette alle disposizioni transitorie previste all'articolo 89, paragrafo 1, di tale regolamento, finché tali disposizioni transitorie cessano di applicarsi;

d) le operazioni con le controparti di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 e le operazioni con le controparti per le quali l'articolo 114, paragrafo 4, e l'articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento prevedono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % per le esposizioni verso tali controparti.

L'esenzione dal requisito relativo al rischio di CVA per le operazioni di cui al presente paragrafo, lettera c), praticata durante il periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2010 si applica per la durata del contratto relativo all'operazione in questione.

Con riguardo alla lettera a), qualora un'istituzione cessi di essere esentata a causa del superamento della soglia di esenzione o a causa di un cambiamento nella soglia di esenzione, i contratti esistenti restano esentati fino alla data della loro maturità.

5.  Entro il 1o gennaio 2015 e successivamente ogni due anni l'ABE, alla luce degli sviluppi normativi internazionali, procede ad un riesame anche delle potenziali metodologie di calibrazione e delle soglie per l'applicazione dei requisiti relativi al rischio di CVA a controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo.

L'ABE, in cooperazione con l'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dalla data del riesame di cui al primo comma.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 383

Metodo avanzato

1.  L'ente che ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito conformemente all'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), per tutte le operazioni per cui ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare l'IMM al fine di determinare il valore dell'esposizione associata al rischio di controparte conformemente all'articolo 283, determina i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA modellizzando l'impatto delle variazioni dei differenziali creditizi delle controparti sui CVA di tutte le controparti di tali operazioni, tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili conformemente all'articolo 386.

L'ente utilizza il proprio modello interno per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziate e applica un intervallo di confidenza del 99 % nonché un periodo di detenzione equivalente a dieci giorni. Il modello interno è utilizzato in maniera tale da simulare variazioni nei differenziali creditizi delle controparti, ma non modellizza la sensibilità del CVA rispetto a variazioni di altri fattori di mercato, incluse le variazioni di valore dell'attività, della merce, della valuta o del tasso di interesse di riferimento di uno strumento derivato.

I requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per ciascuna controparte sono calcolati conformemente alla formula indicata qui di seguito:

image

dove:

ti

=

il tempo dell'i-esimo intervallo temporale di rivalutazione, a partire dal tempo t0=0;

tT

=

la maggiore scadenza contrattuale tra gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte;

si

=

il differenziale creditizio della controparte al tempo ti, utilizzato per calcolare il CVA della controparte. Se è disponibile il differenziale sul credit default swap della controparte, un ente usa tale differenziale. Se tale differenziale sul credit default swap non è disponibile, l'ente impiega una variabile proxy del differenziale adeguata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte;

LGDMKT

=

la LGD della controparte basata sul differenziale di uno strumento di mercato della controparte nel caso in cui quest'ultimo sia disponibile. Se non è disponibile uno strumento della controparte, il dato si basa su una variabile proxy del differenziale appropriata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte.

Il primo fattore della somma rappresenta un'approssimazione della probabilità marginale di default implicita nel mercato tra il tempo ti-1 e ti;

EEi

=

l'esposizione attesa verso la controparte al tempo di rivalutazione ti, dove le esposizioni dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione per tale controparte sono sommate e dove la scadenza più lunga di ciascun insieme di attività soggette a compensazione è data dalla scadenza contrattuale più lunga al suo interno. Un ente applica il trattamento di cui al paragrafo 3 nel caso di negoziazioni soggette a marginazione se l'ente usa la misura dell'EPE di cui all'articolo 285, paragrafo 1, lettera a) o b) per le negoziazioni soggette a marginazione;

Di

=

il fattore di sconto privo di rischio di default al tempo ti, dove D0 =1.

2.  Nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA di una controparte, un ente basa tutti i dati immessi nel proprio modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito sulle formule qui di seguito esposte (a seconda del caso):

a) se il modello è basato su una rivalutazione piena, la formula di cui al paragrafo 1 è applicata direttamente;

b) se il modello è basato sulle sensibilità a spread creditizi per specifiche scadenze, l'ente basa ciascuna sensibilità al differenziale («CS01 regolamentare») sulla seguente formula:

image

Per la categoria di tempo finale i=T, la formula corrispondente è:

image

c) se il modello utilizza sensibilità a spread creditizi basate su variazioni parallele dei differenziali creditizi, l'ente applica la seguente formula:

image

d) se il modello utilizza sensibilità di secondo ordine alle variazioni degli spread creditizi (fattore gamma degli spread), i gamma sono calcolati sulla base della formula di cui al paragrafo 1.

3.  L'ente che utilizza la misura dell'EPE per i derivati OTC assistiti da garanzia reale di cui all'articolo 285, paragrafo 1, lettera a) o b), nel determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1, effettua entrambe le seguenti operazioni:

a) ipotizza un profilo EE costante;

b) pone l'EE ad un livello equivalente all'esposizione attesa effettiva calcolata all'articolo 285, paragrafo 1, lettera b), per una scadenza pari al valore maggiore tra:

i) la metà della scadenza più lunga all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione;

ii) la scadenza media nozionale ponderata di tutte le operazioni all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione.

4.  L'ente che conformemente all'articolo 283 ha ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a utilizzare l'IMM per calcolare i valori delle esposizioni in relazione alla maggior parte delle sue attività, ma che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, per portafogli minori, e che ha l'autorizzazione a utilizzare il metodo dei modelli interni per il rischio di mercato relativamente al rischio specifico degli strumenti di debito a norma dell'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), può, previa autorizzazione delle autorità competenti, calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1 per insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo se l'ente utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, per un numero limitato di portafogli minori.

Ai fini del calcolo descritto al precedente comma e dove l'IMM non produce un profilo di esposizione attesa, l'ente effettua entrambe le seguenti operazioni:

a) ipotizza un profilo EE costante;

b) pone l'EE ad un livello equivalente al valore dell'esposizione calcolato con i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, o con l'IMM per una scadenza pari al valore maggiore tra:

i) la metà della scadenza più lunga all'interno dell'insieme di attività soggette acompensazione;

ii) la scadenza media nozionale ponderata di tutte le operazioni all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione.

5.  Un ente determina i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 364, paragrafo 1, e agli articoli 365 e 367 come la somma del valore a rischio sottoposto e non sottoposto a condizioni di stress calcolata come segue:

a) per il valore a rischio non sottoposto a stress si usano le calibrazioni correnti dei parametri per l'esposizione attesa, di cui all'articolo 292, paragrafo 2, primo comma;

b) per il valore a rischio sottoposto a stress si utilizzano i profili dell'EE futura della controparte utilizzando una calibrazione di stress di cui all'articolo 292, paragrafo 2, secondo comma. Il periodo di stress per i parametri dei differenziali creditizi è quello più grave della durata di un anno all'interno del periodo di stress di tre anni utilizzato per i parametri dell'esposizione;

c) a questi calcoli si applicherà il fattore moltiplicativo pari a tre utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri sul valore a rischio e sul valore a rischio sottoposto a condizioni di stress conformemente all'articolo 364, paragrafo 1. L'ABE controlla la coerenza della discrezionalità nella vigilanza esercitata per applicare un fattore moltiplicativo superiore al fattore moltiplicativo pari a tre ai dati del valore a rischio e del valore a rischio sottoposto a condizioni di stress per il requisito relativo al rischio di CVA. Le autorità competenti che applicano un fattore moltiplicativo superiore a tre forniscono una motivazione scritta all'ABE;

d) il calcolo è effettuato almeno su base mensile e l'EE usata è calcolata con la stessa frequenza. Se ai fini del calcolo previsto all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), si usa una frequenza inferiore ad una frequenza giornaliera, gli enti considerano la media su tre mesi.

6.  Per le esposizioni verso una controparte, per le quali il modello interno approvato dell'ente per il rischio specifico di strumenti di debito non produce una variabile proxy del differenziale appropriata riguardo ai criteri del rating, del settore e della regione della controparte, l'ente utilizza il metodo di cui all'articolo 384 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.

7.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:

a) come deve essere determinata una variabile proxy del differenziale mediante il modello interno approvato dell'ente per il rischio specifico di strumenti di debito al fine di individuare l'si e l'LGDMKT di cui al paragrafo 1;

b) il numero e l'entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori di cui al paragrafo 4.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 384

Metodo standardizzato

1.  L'ente che non calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per le sue controparti conformemente all'articolo 383 calcola il requisito di fondi propri a livello di portafoglio per il rischio di CVA per ciascuna controparte applicando la seguente formula e tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili ai sensi dell'articolo 386:

image

dove:

h

=

l'orizzonte di rischio di un anno (in unità di un anno); h = 1;

wi

=

la ponderazione applicabile alla controparte «i».

La controparte «i» deve essere assegnata ad una delle sei ponderazioni wi in base a una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, conformemente alla tabella 1. Per una controparte per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta:

a) l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 3, associa il rating interno della controparte ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;

b) l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 2, assegna una ponderazione wi =1,0 % a tale controparte. Tuttavia, se un ente si avvale dell'articolo 128 per attribuire a tale controparte una ponderazione delle esposizioni al rischio di controparte, è assegnata una ponderazione wi =3.0 %;

image

=

l'esposizione totale al rischio di controparte della controparte «i» (sommata tra i relativi insiemi di attività soggette a compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali conformemente ai metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, nella misura in cui è applicabile al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte per tale controparte. L'ente che utilizza uno dei metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni 3 e 4 può utilizzare come

image

il valore dell'esposizione corretto integralmente conformemente all'articolo 223, paragrafo 5.

Per un ente che non utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, l'esposizione è attualizzata applicando il seguente fattore:

image

Bi

=

il nozionale delle coperture con single-name credit default swap (sommate qualora vi sia più di una posizione) riferite alla controparte «i» e utilizzate per coprire il rischio di CVA.

Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:

image

Bind

=

è il nozionale totale di uno o più index credit default swap acquistati a protezione e utilizzati per coprire il rischio di CVA.

Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:

image

wind

=

la ponderazione applicabile alla copertura su indice (index hedge).

L'ente determina il fattore Wind calcolando la media ponderata di wi applicabile alle singole componenti dell'indice;

Mi

=

la scadenza effettiva delle operazioni con la controparte «i».

Per l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è calcolato conformemente all'articolo 162, paragrafo 2, lettera g). Tuttavia, a tal fine, Mi non è limitato a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno del paniere di compensazione.

Per l'ente che non utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è la scadenza media nozionale ponderata di cui all'articolo 162, paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, a tal fine, Mi non è limitato a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno del paniere di compensazione.

image

=

la scadenza dello strumento di copertura con nozionale Bi (le quantità
image Bi devono essere sommate se vi sono più posizioni);

Mind

=

la scadenza della copertura su indice.

In caso di più posizioni di copertura su indice, Mind è la scadenza media nozionale ponderata.

2.  Se una controparte è inclusa in un indice su cui è basato un credit default swap utilizzato a copertura del rischio di controparte, l'ente può sottrarre l'ammontare nozionale attribuibile a tale controparte secondo la rispettiva ponderazione del soggetto di riferimento dall'ammontare nozionale del CDS dell'indice e trattarlo come una copertura single-name (Bi) della singola controparte con scadenza basata sulla scadenza dell'indice.



Tabella 1

Classe di merito di credito

Fattore di ponderazione wi

1

0,7 %

2

0,8 %

3

1,0 %

4

2,0 %

5

3,0 %

6

10,0 %

Articolo 385

Alternativa all'utilizzo dei metodi CVA per il calcolo dei requisiti di fondi propri

In alternativa all'articolo 384, per gli strumenti di cui all'articolo 382 e previo consenso dell'autorità competente, gli enti che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria fissato all'articolo 275 possono applicare un fattore moltiplicativo pari a 10 agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a fronte del rischio di controparte per tali esposizioni anziché calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.

Articolo 386

Coperture ammissibili

1.  Le coperture sono «coperture ammissibili» ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 383 e 384 solamente se sono usate allo scopo di attenuare il rischio di CVA nonché gestite come tali e corrispondono a uno dei seguenti elementi:

a) credit default swaps single-name o altri strumenti di copertura equivalenti riferiti direttamente alla controparte;

b) index credit default swaps, purché la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta, in maniera soddisfacente a giudizio dell'autorità competente, nel valore a rischio e nel valore a rischio sottoposto a condizioni di stress.

Il requisito di cui alla lettera b) che impone che la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta nel valore a rischio e nel valore a rischio sottoposto a condizioni di stress si applica anche ai casi in cui si utilizza una variabile proxy per il differenziale di una controparte.

Per tutte le controparti per cui è stata utilizzata una variabile proxy, l'ente usa una ragionevole serie temporale di basi tratta da un gruppo rappresentativo di nomi simili per cui è disponibile un differenziale.

Se, a giudizio dell'autorità competente, la base tra il differenziale di qualsiasi singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap non si riflette in maniera soddisfacente, l'ente riflette solamente il 50 % dell'ammontare nozionale delle coperture su indice nel valore a rischio e nel valore a rischio sottoposto a condizioni di stress.

La sovracopertura delle esposizioni con credit default swap single-name nel quadro del metodo esposto all'articolo 383 non è consentita.

2.  Un ente non riflette altri tipi di copertura del rischio di controparte nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA. In particolare, i credit default swaps in tranche o del tipo nth-to-default e le credit linked note non sono coperture ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.

3.  Le coperture ammissibili incluse nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA non sono comprese nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio specifico di cui al titolo IV o trattate come attenuazione del rischio di credito tranne per il rischio di controparte del medesimo portafoglio di operazioni.



PARTE QUATTRO

GRANDI ESPOSIZIONI

Articolo 387

Oggetto

Gli enti effettuano la vigilanza e il controllo delle loro grandi esposizioni conformemente alla presente parte.

Articolo 388

Esclusione dall'ambito di applicazione

La presente parte non si applica alle imprese di investimento che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 95, paragrafo 1, o all'articolo 96, paragrafo 1.

La presente parte non si applica a un gruppo sulla base della sua situazione consolidata se tale gruppo comprende soltanto imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, o all'articolo 96, paragrafo 1, e imprese ausiliarie e se tale gruppo non comprende enti creditizi.

Articolo 389

Definizione

Ai fini della presente parte si intende per «esposizioni» qualsiasi elemento dell'attivo e qualsiasi elemento fuori bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, senza applicazione di fattori di ponderazione del rischio o categorie di rischio.

Articolo 390

Determinazione del valore dell'esposizione

1.  Le esposizioni derivanti dagli elementi di cui all'allegato II sono calcolate secondo uno dei metodi descritti nella parte tre, titolo II, capo 6.

2.  Gli enti che hanno l'autorizzazione a usare il metodo dei modelli interni conformemente all'articolo 283 possono usare tale metodo per calcolare il valore dell'esposizione per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, per le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, per i finanziamenti con margini e per le operazioni con regolamento a lungo termine.

3.  Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il proprio portafoglio di negoziazione conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, articolo 299, nonché alla parte tre, titolo V e, se del caso, alla parte tre, titolo IV, capo 5, calcolano le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sommando gli elementi seguenti:

a) la differenza positiva tra le posizioni lunghe dell'ente rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;

b) in caso di sottoscrizione di strumenti di debito o di capitale, l'esposizione netta;

c) le esposizioni dovute a operazioni, accordi e contratti di cui all'articolo 299 e agli articoli da 378 a 380 con il cliente in questione, calcolate come stabilito nei suddetti articoli ai fini del calcolo dei valori delle esposizioni stesse.

Ai fini della lettera b), l'esposizione netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale, applicandovi i coefficienti di riduzione di cui all'articolo 345.

Ai fini della lettera b), gli enti istituiscono sistemi di sorveglianza e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo successivo tenendo conto dei rischi sui mercati in questione.

Ai fini della lettera c), la parte tre, titolo II, capo 3, è esclusa dal riferimento di cui all'articolo 299.

4.  Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio.

5.  Le esposizioni verso gruppi di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti di un gruppo.

6.  Le esposizioni non comprendono:

a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;

b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima;

c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;

d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;

e) le esposizioni dedotte dai fondi propri conformemente agli articoli 36, 56 e 66.

7.  Per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente valuta le esposizioni sottostanti tenendo conto della sostanza economica della struttura dell'operazione e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione stessa, al fine di determinare se questa costituisce un'esposizione aggiuntiva.

8.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne i tipi di esposizioni di cui al paragrafo 7;

b) a quali condizioni la struttura dell'operazione di cui al paragrafo 7 non costituisce un'esposizione aggiuntiva.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼M8

9.  Ai fini del paragrafo 5, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di determinazione delle esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti, ove il contratto non sia stato stipulato direttamente con un cliente ma il sottostante di uno strumento di debito o di capitale sia stato emesso da tale cliente ai fini della loro inclusione nelle esposizioni verso il cliente.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2

Articolo 391

Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni

Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente parte, il termine «ente» comprende un'impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che, se fosse stabilita nell'Unione, rientrerebbe nella definizione del termine «ente»e che è stata autorizzata in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.

▼M8

Ai fini del primo comma, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, decisioni relative al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione.

▼C2

Articolo 392

Definizione di grande esposizione

L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10 % del capitale ammissibile dell'ente.

Articolo 393

Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni

L'ente si dota di solide procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione, la gestione, la supervisione, la segnalazione e la contabilizzazione di tutti le grandi esposizioni e per le loro successive modifiche, conformemente al presente regolamento.

Articolo 394

Obblighi di segnalazione

1.  L'ente segnala alle autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione, comprese quelle esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:

a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;

b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso;

c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;

d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1.

Se l'ente è soggetto alla parte tre, titolo II, capo 3, le sue venti maggiori grandi esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle grandi esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, sono notificate alle autorità competenti.

2.  L'ente segnala alle autorità competenti le seguenti informazioni, in aggiunta alla segnalazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, con riguardo alle sue dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso enti, così come le sue dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso soggetti del settore finanziario non regolamentati, comprese le grandi esposizioni esentate dall'articolo 395, paragrafo 1:

a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;

b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso;

c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;

d) il valore dell'esposizione tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1;

e) la scadenza attesa dell'esposizione espressa per categorie di importi con scadenze mensili fino ad un anno, categorie di scadenze trimestrali fino a tre anni e annualmente per scadenze successive.

3.  La segnalazione avviene almeno due volte all'anno.

▼M8

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui al paragrafo 2.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale riguardanti il sistema bancario ombra e considera se:

a) la relazione con un soggetto singolo o un gruppo di soggetti può comportare rischi per la solvibilità o la posizione di liquidità dell'ente;

b) i soggetti cui si applicano requisiti di solvibilità o di liquidità analoghi a quelli imposti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono integralmente o parzialmente esclusi dagli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 2 relativi ai soggetti del sistema bancario ombra.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2

Articolo 395

Limiti delle grandi esposizioni

1.  Tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, l'ammontare dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale ammissibile dell'ente stesso. Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti connessi include uno o più enti, detto importo non supera il 25 % del capitale ammissibile dell'ente o 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti non superi il 25 % del capitale ammissibile dell'ente.

Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % del capitale ammissibile dell'ente, il valore dell'esposizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non supera un limite ragionevole in termini di capitale ammissibile dell'ente. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE per far fronte e controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore al 100 % del capitale ammissibile dell'ente.

Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano l'ABE e la Commissione.

2.  L'ABE, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, tenendo conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403 nonché degli sviluppi con riguardo al sistema bancario ombra e alle grandi esposizioni sia a livello di Unione che internazionale, emana orientamenti entro il 31 dicembre 2014 per fissare gli opportuni limiti aggregati di tali esposizioni ovvero singoli limiti più severi delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato.

Nell'elaborare tali orientamenti, l'ABE considera se l'introduzione di limiti aggiuntivi abbia un significativo impatto negativo sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione, sull'erogazione del credito all'economia reale ovvero sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta l'adeguatezza e l'impatto dell'imposizione di limiti alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato, tenendo conto degli sviluppi nell'Unione e internazionali con riguardo al sistema bancario ombra e alle grandi esposizioni, nonché dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato.

3.  Fatto salvo l'articolo 396, l'ente rispetta costantemente il pertinente limite di cui al paragrafo 1.

4.  Le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute possono essere soggette allo stesso trattamento di cui al paragrafo 1.

5.  I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'esposizione non inclusa nel portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi in questione non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale ammissibile, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

b) l'ente rispetta un ulteriore requisito di fondi propri per il superamento del limite di cui al paragrafo 1, calcolato conformemente agli articoli 397 e 398;

c) qualora siano trascorsi al massimo dieci giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il 500 % del capitale ammissibile dell'ente;

d) qualsiasi superamento protrattosi per oltre dieci giorni non supera, nel complesso, il 600 % del capitale ammissibile dell'ente.

Per ogni caso di superamento del limite, l'ente segnala senza indugio alle autorità competenti il relativo importo e il nome del cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo dei clienti connessi in questione.

6.  Ai fini del presente paragrafo, per misure strutturali si intendono misure adottate da uno Stato membro e attuate dalle pertinenti autorità competenti di tale Stato, prima dell'entrata in vigore di un atto legislativo che armonizzi esplicitamente tali misure, che impongono agli enti creditizi autorizzati in tale Stato membro di ridurre le loro esposizioni nei confronti di soggetti giuridici diversi a seconda delle loro attività, indipendentemente dall'ubicazione di dette attività, allo scopo di tutelare i depositanti e salvaguardare la stabilità finanziaria.

Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 400, paragrafo 1, lettera f), qualora gli Stati membri adottino normative nazionali con le quali impongono l'adozione di misure strutturali all'interno di un gruppo bancario le autorità competenti possono imporre, agli enti del gruppo bancario che detengono depositi coperti da un sistema equivalente di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( 20 ), –o sistema di garanzia dei depositi in un paese terzo, di applicare un limite per le grandi esposizioni al di sotto del 25 % ma non inferiore al 15 % tra il 28 giugno 2013 e il 30 giugno 2015 e al 10 % dal 1o luglio 2015 su base subconsolidata conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, alle esposizioni infragruppo laddove queste ultime siano esposizioni verso un soggetto che non appartiene allo stesso sottogruppo per quanto riguarda le misure strutturali.

Ai fini del presente paragrafo sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tutti i soggetti appartenenti allo stesso sottogruppo per quanto riguarda le misure strutturali sono considerate un unico cliente o un gruppo di clienti connessi;

b) le autorità competenti applicano un limite uniforme alle esposizioni di cui al primo comma.

L'applicazione di tale metodo lascia impregiudicata un'efficace vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, o costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

7.  Prima di adottare le misure strutturali specifiche di cui al paragrafo 6 attinenti alle grandi esposizioni le autorità competenti lo notificano al Consiglio, alla Commissione, alle autorità competenti interessate e all'ABE, almeno due mesi prima della pubblicazione della decisione di adottare misure strutturali, e presentano prove quantitative o qualitative pertinenti di tutto quanto segue:

a) portata delle attività soggette alle misure strutturali;

b) una spiegazione dei motivi per cui tali progetti di misure sono ritenuti adeguati, efficaci e proporzionati per proteggere i depositanti;

c) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo delle misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro.

8.  Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso ad accettare o respingere le misure nazionali proposte di cui al paragrafo 7 è conferito alla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 464, paragrafo 2.

Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 7, l'ABE trasmette al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato il proprio parere riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo. Anche le autorità competenti interessate possono trasmettere il proprio parere sui punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che le misure abbiano sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria, la Commissione può, entro due mesi dalla ricezione della notifica, respingere le misure nazionali proposte. Diversamente la Commissione accetta le misure nazionali proposte per un periodo iniziale di due anni e, laddove opportuno, le misure possono essere soggette a modifica.

La Commissione può respingere le misure nazionali proposte soltanto se ritiene che esse comportino effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno o alla libera circolazione dei capitali in conformità delle disposizioni del TFUE.

La valutazione della Commissione tiene conto del parere dell'ABE e considera le prove presentate, conformemente al paragrafo 7.

Prima della scadenza delle misure le autorità competenti possono proporre nuove misure per la proroga del periodo di applicazione, ogni volta per ulteriori due anni. In tal caso lo notificano alla Commissione, al Consiglio, alle autorità competenti interessate e all'ABE. L'approvazione delle nuove misure è soggetta alla procedura di cui al presente articolo. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 458.

Articolo 396

Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni

1.  Se tuttavia, in casi eccezionali, le esposizioni superano il limite stabilito all'articolo 395, paragrafo 1, l'ente procede alla segnalazione immediata del valore dell'esposizione alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, concedere un periodo di tempo limitato entro cui l'ente deve conformarsi al limite previsto.

Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso il superamento del limite del 100 % in termini di capitale ammissibile dell'ente.

2.  Qualora in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, l'ente sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente parte, su base individuale o subconsolidata, o qualora all'ente impresa madre in uno Stato membro si applichino le disposizioni dell'articolo 9, sono prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

▼M8

3.  Ai fini del paragrafo 1, l'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di precisare in che modo le autorità competenti possono stabilire:

a) i casi eccezionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) il periodo considerato congruo per il ritorno alla conformità;

c) le misure da adottare per garantire il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell'ente.

▼C2

Articolo 397

Calcolo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per le grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione

1.  Il superamento di cui all'articolo 395, paragrafo 5, lettera b), è calcolato selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti connessi in questione cui si applicano i requisiti più elevati per il rischio specifico previsti alla parte tre, titolo IV, capo 2, e/o i requisiti previsti all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V, la cui somma è pari all'importo del superamento di cui all'articolo 395, paragrafo 5, lettera a).

2.  Se il superamento non si è protratto per più di dieci giorni, il requisito di fondi propri aggiuntivo è pari al 200 % dei requisiti previsti al paragrafo 1 per le componenti in questione.

3.  Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui al paragrafo 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto ai requisiti per il rischio specifico di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2 e/o ai requisiti di cui all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V. Il requisito aggiuntivo di fondi propri è pari alla somma dei requisiti per il rischio specifico previsti alla parte tre, titolo IV, capo 2 e/o dei requisiti di cui all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V, per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1.



Tabella 1

Colonna 1: superamento rispetto ai limiti

(sulla base di una percentuale del capitale ammissibile)

Colonna 2: Fattori

Fino al 40 %

200 %

Tra il 40 % e il 60 %

300 %

Tra il 60 % e l'80 %

400 %

Tra l'80 % e il 100 %

500 %

Tra il 100 % e il 250 %

600 %

Oltre il 250 %

900 %

Articolo 398

Procedure volte a impedire agli enti l'elusione del requisito aggiuntivo di fondi propri

Gli enti non si sottraggono intenzionalmente al requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 397 cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, qualora tali esposizioni siano di durata superiore a dieci giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando operazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di dieci giorni e crearne una nuova.

Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento avente l'effetto di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

Articolo 399

Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito

1.  Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine «garanzia» comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora, ai sensi degli articoli da 400 a 403, sia autorizzato il riconoscimento di una protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti stabiliti alla parte tre, titolo II, capo 4.

3.  Qualora un ente si avvalga dell'articolo 401, paragrafo 2, il riconoscimento della protezione del credito di tipo reale è soggetto ai requisiti pertinenti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3. Ai fini della presente parte, un ente creditizio non tiene conto della garanzia reale di cui all'articolo 199, paragrafi da 5 a 7, a meno che l'articolo 402 lo autorizzi.

4.  Gli enti analizzano, per quanto possibile, le loro esposizioni verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell'articolo 390, paragrafo 7, per individuare possibili concentrazioni e, se del caso, prendono misure appropriate e segnalano all'autorità competente qualsiasi elemento significativo.

Articolo 400

Esenzioni

1.  Le esposizioni seguenti sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:

a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali o di banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

c) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

d) altre esposizioni attribuibili ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico o da questi garantite, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo alla quale l'esposizione è attribuibile o dal quale è garantita si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

f) fidi concessi a controparti di cui all'articolo 113, paragrafo 6 o 7, laddove a essi si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2. Le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;

g) elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di depositi in contante presso l'ente prestatore o presso un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo;

h) elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di certificati rappresentativi di depositi emessi dall'ente prestatore, o da un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;

i) esposizioni che derivano da linee di credito non utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio a rischio basso nell'allegato I, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti connessi un accordo in virtù del quale la linea di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati il limite applicabile in conformità dell'articolo 395, paragrafo 1;

j) esposizioni da negoziazione verso controparti centrali e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali;

k) esposizioni ai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE derivanti dal finanziamento di tali sistemi, se gli enti che aderiscono al sistema hanno un obbligo giuridico o contrattuale di finanziare il sistema.

Rientrano nella lettera g) il contante ricevuto nell'ambito di una credit linked note emessa dall'ente e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione delle poste in bilancio riconosciuto ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4.

2.  Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le seguenti esposizioni:

a) obbligazioni garantite definite all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6;

b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

c) esposizioni dell'ente, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;

d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;

e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti;

f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio;

g) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;

h) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade);

i) 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi;

j) garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

k) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.

3.  Le autorità competenti possono avvalersi dell'esenzione prevista al paragrafo 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la natura specifica dell'esposizione, della controparte o del rapporto tra l'ente e la controparte annulla o riduce il rischio di esposizione; e

b) eventuali rischi di concentrazione residui possono essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE

Le autorità competenti informano l'ABE se intendono o meno avvalersi delle esenzioni previste al paragrafo 2 conformemente al presente paragrafo, lettere a) e b) e consultano l'ABE in merito a tale scelta.

Articolo 401

Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

1.  Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, un ente può utilizzare «il valore dell'esposizione corretto integralmente» calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*).

2.  L'ente che, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, abbia ottenuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può tener conto degli effetti delle garanzie reali finanziarie nel calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Le autorità competenti concedono l'autorizzazione di cui al comma precedente solo se l'ente può stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sulle sue esposizioni separatamente da altri aspetti inerenti alle LGD.

Le stime prodotte dall'ente sono sufficientemente adeguate per ridurre il valore dell'esposizione ai fini delle disposizioni dell'articolo 395.

L'ente che ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità coerenti con il metodo adottato nel calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al presente regolamento.

L'ente che ha ottenuto l'autorizzazione a norma della parte tre, titolo II, capo 3, a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore delle sue esposizioni utilizzando il metodo di cui al primo comma del presente paragrafo, può utilizzare il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo di cui all'articolo 403, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del valore delle esposizioni.

3.  L'ente che utilizzi il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o abbia ottenuto l'autorizzazione a utilizzare il metodo illustrato al paragrafo 2 del presente articolo per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

Le prove di stress periodiche di cui al primo comma devono riguardare i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress.

Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

Qualora dalla prova di stress periodica risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto è consentito tenere in conto se si utilizza il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo illustrato al paragrafo 2, il valore della garanzia reale che può essere riconosciuto per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, è ridotto di conseguenza.

Gli enti di cui al primo comma includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

a) politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le protezioni creditizie a esse relative;

b) politiche e procedure intese a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia reale accettata inferiore a quello preso in considerazione in caso di utilizzo del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o del metodo illustrato al paragrafo 2;

c) politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, con particolare riferimento alle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio nei confronti di un unico emittente di valori mobiliari accettati come garanzia reale.

Articolo 402

Esposizioni risultanti da credito ipotecario

1.  Per calcolare il valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, un ente può ridurre il valore dell'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente garantite da beni immobili conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, dell'importo pari al valore di mercato o al valore del credito ipotecario del bene immobile costituito in garanzia senza superare il 50 % del valore di mercato o il 60 % del valore del credito ipotecariodel bene negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario dei beni immobili, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2;

b) l'esposizione o parte dell'esposizione è pienamente garantita da

i) ipoteche su immobili residenziali; o

ii) un immobile residenziale in un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'immobile e il locatario no0n si è ancora avvalso della sua opzione d'acquisto;

c) i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti.

2.  Per calcolare il valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, un ente può ridurre il valore dell'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente garantite da beni immobili conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, dell'importo pari al valore di mercato o al valore del credito ipotecario del bene immobile costituito in garanzia senza superare il 50 % del valore di mercato o il 60 % del valore del credito ipotecario del bene negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario dei beni immobili, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2;

b) l'esposizione è pienamente garantita da:

i) ipoteche su uffici o locali per il commercio; o

ii) uffici o locali per il commercio ed esposizioni nell'ambito di operazioni di leasing immobiliare;

c) i requisiti di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;

d) l'immobile non residenziale è completato.

3.  Un ente può trattare l'esposizione verso una controparte, risultante da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo in base al quale l'ente ha acquistato dalla controparte gravami ipotecari indipendenti non accessori su immobili di terzi, come una serie di singole esposizioni nei confronti di ciascuno di detti terzi purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la controparte è un ente;

b) l'esposizione è pienamente coperta da gravami sugli immobili di detti terzi che sono stati acquistati dall'ente e l'ente medesimo è in grado di far valere tali gravami;

c) l'ente ha assicurato che i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;

d) l'ente diventa beneficiario dei diritti o crediti che la controparte vanta sui terzi in caso di default, insolvenza o liquidazione della controparte stessa;

e) l'ente segnala alle autorità competenti in conformità dell'articolo 394 l'importo totale delle esposizioni nei confronti di ogni altro ente che sono trattate conformemente al presente paragrafo.

A tal fine l'ente presuppone un'esposizione nei confronti di ciascuno di tali terzi per l'importo del credito che la controparte vanta sui terzi, invece dell'importo corrispondente dell'esposizione verso la controparte. La parte restante dell'esposizione nei confronti della controparte, se esistente, continua ad essere trattata come esposizione nei confronti della controparte.

Articolo 403

Metodo basato sul principio di sostituzione

1.  Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo, l'ente può:

a) considerare la frazione dell'esposizione garantita come contratta nei confronti del garante e non del cliente, purché all'esposizione non garantita verso il garante sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore rispetto al fattore di ponderazione del rischio attribuito all'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

b) considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali come contratta nei confronti del terzo e non del cliente, se l'esposizione è garantita da una garanzia reale e a condizione che alla frazione garantita dell'esposizione sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2.

L'ente non applica il metodo di cui al primo comma, lettera b), in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione.

Ai fini della presente parte, l'ente può applicare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il trattamento di cui al primo comma, lettera b), soltanto quando è consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 92.

2.  Nei casi in cui l'ente applica il paragrafo 1, lettera a):

a) qualora la garanzia personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, l'importo dell'esposizione che si presume garantito è calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito di tipo personale di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;

b) un disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione è trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di durata di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;

c) la copertura parziale può essere ammessa conformemente al trattamento di cui alla parte tre, titolo II, capo 4.

▼M8

4.  L'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano le condizioni per l'applicazione del trattamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tra cui le condizioni e la frequenza in base a cui stabilire, controllare e rivedere i limiti di cui alla lettera b) di detto paragrafo.

L'ABE pubblica tali orientamenti entro il 31 dicembre 2019.

▼M5 —————

▼C2



PARTE SEI

LIQUIDITÀ



TITOLO I

DEFINIZIONI E REQUISITO IN MATERIA DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

Articolo 411

Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

1) «cliente finanziario», un cliente che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:

a) un ente creditizio;

b) un'impresa di investimento;

c) una SSPE;

d) un OIC;

e) uno schema di investimento non aperto;

f) un'impresa di assicurazione;

g) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;

2) «deposito al dettaglio», una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la persona fisica o la PMI rientrerebbero nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, e se i depositi aggregati di tutte tali imprese a livello di gruppo non supera 1 milione di EUR.

Articolo 412

Requisito in materia di copertura della liquidità

1.  Gli enti detengono attività liquide, la somma del cui valore copre i deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress, al fine di assicurare che gli enti mantengano livelli di riserve di liquidità adeguati per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in condizioni di forte stress per un periodo di trenta giorni. Nei periodi di stress gli enti possono usare le attività liquide per coprire i deflussi netti di liquidità.

2.  Gli enti non computano due volte gli afflussi di liquidità e le attività liquide.

3.  Gli enti possono usare le attività liquide di cui al paragrafo 1 per far fronte alle loro obbligazioni in condizioni di stress, come specificato all'articolo 414.

4.  Le disposizioni del titolo II si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415.

5.  Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460. Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460.

Articolo 413

Finanziamento stabile

1.  Gli enti assicurano che gli obblighi a lungo termine siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento (funding) stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.

2.  Le disposizioni del titolo III si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415.

3.  Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510.

Articolo 414

Conformità ai requisiti di liquidità

Se un ente non soddisfa o prevede di non soddisfare il requisito di cui all'articolo 412, o l'obbligo generale di cui all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, lo notifica immediatamente alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo II o III a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Esse controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più veloce.



TITOLO II

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ

Articolo 415

Obbligo di segnalazione e schemi per le segnalazioni

1.  Gli enti segnalano alle autorità competenti in un'unica valuta, a prescindere dalla denominazione effettiva, gli elementi di cui ai titoli II e III e le loro componenti, inclusa la composizione delle proprie attività liquide conformemente all'articolo 416. Fino a quando il requisito di copertura della liquidità di cui alla parte sei non è pienamente specificato e attuato come norma minima conformemente all'articolo 460, gli enti segnalano gli elementi indicati nel titolo II e nell'allegato III. Gli enti segnalano gli elementi indicati nel titolo III. La frequenza di segnalazione non è inferiore al mese per gli elementi di cui al titolo II e all'allegato III e al trimestre per gli elementi di cui al titolo III.

Gli schemi per la segnalazione comprendono tutte le informazioni necessarie e consentono all'ABE di valutare se le operazioni di prestito garantite o di swap con garanzie reali, in cui le attività liquide menzionate all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono state ottenute a fronte di garanzie reali che non possono rientrare tra quelle menzionate all'416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano state correttamente liquidate.

2.  Un ente segnala separatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine gli elementi di cui al paragrafo 1 nella valuta seguente quando detiene:

a) passività aggregate in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni a norma del paragrafo 1 pari o superiori al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità; o

b) una succursale significativa conformemente all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE in uno Stato membro ospitante che utilizza una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a) schemi uniformi e soluzioni IT, con le relative istruzioni, in ordine a frequenze e date di riferimento e d'invio. Gli schemi e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2;

b) ulteriori metriche per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità, proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività dell'ente;

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla lettera a) entro il 28 luglio 2013 e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1o gennaio 2014.

Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme vigenti in materia di liquidità.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼M8

3 bis.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quali ulteriori metriche per il controllo della liquidità di cui al paragrafo 3 si applicano agli enti piccoli e non complessi.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2

4.  Le autorità competenti dello Stato membro di origine forniscono, su richiesta, tempestivamente e per via elettronica, alle autorità competenti e alla banca centrale nazionale degli Stati membri ospitanti e all'ABE le singole segnalazioni a norma del presente articolo.

5.  Le autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE su richiesta forniscono, tempestivamente e per via elettronica, alle seguenti autorità tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente agli schemi uniformi di cui al paragrafo 3:

a) le autorità competenti e le banche centrali nazionali degli Stati membri ospitanti nei quali esistono succursali significative conformemente all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE dell'ente impresa madre o enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre;

b) le autorità competenti che hanno autorizzato le filiazioni dell'ente impresa madre o gli enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre e la banca centrale dello stesso Stato membro;

c) l'ABE;

d) la BCE.

6.  Le autorità competenti che hanno autorizzato un ente che è una filiazione di un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria madre forniscono su richiesta, tempestivamente e per via elettronica, alle autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui l'ente è autorizzato e all'ABE tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente agli schemi di segnalazione uniformi di cui al paragrafo 3.

Articolo 416

Segnalazioni sulle attività liquide

1.  Gli enti segnalano i seguenti elementi come attività liquide, a meno che non siano esclusi dal paragrafo 2 e solo se le attività liquide soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3:

a) contanti ed esposizioni verso le banche centrali nella misura in cui tali esposizioni possono essere ritirate in qualsiasi momento in periodi di stress. Per quanto riguarda i depositi presso le banche centrali le autorità competenti e le banche centrali mirano a raggiungere un'intesa comune relativa alla misura in cui le riserve obbligatorie minime possono essere ritirate in periodi di stress;

b) altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime;

c) attività trasferibili che rappresentano crediti verso o garantiti da:

i) le amministrazioni centrali di uno Stato membro, di una regione con autonomia fiscale in grado applicare e riscuotere tasse o di un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide;

ii) le banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico;

iii) la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo;

iv) il fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

d) attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate;

e) linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza;

f) se l'ente creditizio appartiene ad una rete (network) conformemente a disposizioni di legge o statutarie, i depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti (funding) di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide.

In attesa di una definizione uniforme di liquidità e qualità creditizia elevata ed elevatissima conformemente all'articolo 460, gli enti individuano essi stessi in una determinata valuta le attività trasferibili che presentano una liquidità e una qualità creditizia rispettivamente elevate ed elevatissime. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono, tenendo conto dei criteri elencati all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare le attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate o elevatissime. In assenza di tali orientamenti, gli enti utilizzano a tal fine criteri trasparenti e obiettivi, compresi alcuni o tutti i criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5.

2.  I seguenti elementi non sono considerati attività liquide:

a) attività emesse da un ente creditizio, a meno che non soddisfino una delle seguenti condizioni:

i) sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, o strumenti garantiti da attività (asset-backed instrument), se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;

ii) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle di cui alla presente lettera, punto i);

iii) l'ente creditizio è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro e tale amministrazione ha l'obbligo di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita; o gli attivi sono esplicitamente garantiti dall'amministrazione; o il 90 % almeno dei prestiti concessi dall'ente è direttamente o indirettamente garantito da questa amministrazione e gli attivi sono prevalentemente impiegati per finanziare prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di tale amministrazione;

b) attivi forniti all'ente come garanzia nell'ambito di operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine e di finanziamento garantito da titoli, detenuti dall'ente solo come strumenti di attenuazione del rischio di credito e che non sono utilizzabili giuridicamente e contrattualmente dall'ente;

c) attività emesse da:

i) un'impresa di investimento;

ii) un'impresa di assicurazione;

iii) una società di partecipazione finanziaria;

iv) una società di partecipazione finanziaria mista;

v) qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale.

3.  Conformemente al paragrafo 1, gli enti segnalano come attività liquide le attività che soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono non vincolate o disponibili in aggregati di garanzie (collateral pool) da utilizzare per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non finanziate disponibili per l'ente;

b) non sono emesse dall'ente stesso o dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'impresa madre o dalla società di partecipazione finanziaria madre;

c) il loro prezzo è generalmente concordato dai partecipanti al mercato e può essere facilmente osservato sul mercato o il loro prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;

d) sono garanzie ammissibili per operazioni di finanziamento ordinarie della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo, se le attività liquide sono detenute per soddisfare i deflussi di liquidità nella valuta di detto paese terzo;

e) sono quotate in borse valori riconosciute o, per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici sono negoziabili su mercati approvati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. Tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato.

Le condizioni di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), non si applicano alle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), e) ed f).

Le condizioni di cui al primo comma, lettera d), non si applicano nel caso di attività liquide detenute per soddisfare deflussi di liquidità in una valuta nella quale vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale. Nel caso di attività liquide denominate in valute di paesi terzi, questa deroga si applica unicamente se le autorità competenti del paese terzo applicano la stessa deroga o una equivalente.

4.  Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, in attesa della definizione di un requisito vincolante in materia di liquidità conformemente all'articolo 460 e conformemente all paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, gli enti segnalano:

a) anche altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, quali strumenti di capitale e oro, sulla base di criteri trasparenti e oggettivi compresi alcuni o tutti i criteri elencati all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;

b) altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale e negoziabili, quali strumenti garantiti da attività (asset-backed instrument) che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;

c) altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma non negoziabili, quali i crediti come definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, terzo comma.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al terzo comma, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al paragrafo 3, secondo comma, se le autorità competenti hanno applicato tale trattamento prima del 1o gennaio 2014

6.  Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 500 milioni di EUR nel portafoglio di attività liquide di ciascun ente, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività liquide di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso di interesse, di credito o di cambio.

L'uso effettivo o potenziale da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura dei rischi degli investimenti consentiti non impedisce che tale organismo sia considerato ammissibile. Qualora le azioni o quote dell'OIC non siano regolarmente valutate a prezzi di mercato dai terzi di cui all'articolo 418, paragrafo 4, lettere a) e b), e l'autorità competente non ritenga che un ente abbia sviluppato metodologie e processi solidi per tale valutazione di cui all'articolo 418, paragrafo 4, prima frase, le azioni o quote di tale OIC non sono trattate come attività liquide.

7.  Se un'attività liquida cessa di essere ammissibile alla riserva di attività liquide, un ente può comunque continuare a considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di trenta giorni di calendario. Qualora un'attività liquida di un OIC cessi di essere ammissibile ai fini del trattamento di cui al paragrafo 6, le azioni o le quote dell'OIC possono comunque essere considerate attività liquide per un ulteriore periodo di trenta giorni a condizione che tali attività non superino il 10 % delle attività totali dell'OIC.

Articolo 417

Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide

L'ente segnala unicamente le attività liquide che soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono adeguatamente diversificate. La diversificazione non è richiesta in termini di attività corrispondenti all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per far fronte a obbligazioni in scadenza. Le attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), detenute in paesi terzi nei quali vi siano restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili sono considerate disponibili solo nella misura in cui esse corrispondono a deflussi nel paese terzo o nella valuta in questione, a meno che l'ente non possa dimostrare all'autorità competente di aver coperto adeguatamente il rischio di cambio conseguente;

c) le attività liquide sono controllate da una funzione di gestione della liquidità;

d) una parte delle attività liquide salvo quelle di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f), è liquidata periodicamente, almeno una volta all'anno, tramite vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per i seguenti scopi:

i) per testare l'accesso al mercato per queste attività;

ii) per testare l'efficacia dei processi di liquidazione delle attività;

iii) per testare l'utilizzabilità delle attività;

iv) per ridurre al minimo il rischio di segnali negativi nel corso di un periodo di stress;

e) il rischio di prezzo associato alle attività può essere coperto ma le attività liquide sono soggette ad appropriate disposizioni interne che garantiscono che siano prontamente disponibili in tesoreria allorché necessario e soprattutto che non sono utilizzate in altre operazioni in corso, quali:

i) copertura o altre strategie di negoziazione;

ii) per fornire supporto del credito nell'ambito di operazioni strutturate;

iii) per coprire costi operativi;

f) la denominazione delle attività liquide è coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi.

Articolo 418

Valutazione delle attività liquide

1.  Il valore di un'attività liquida da segnalare è il suo valore di mercato, al quale sono applicati coefficienti di scarto (haircut) appropriati che riflettano almeno la durata, il rischio di credito e il rischio di liquidità e i coefficienti di scarto solitamente applicabili per le operazioni di vendita con patto di riacquisto in periodi di stress generale del mercato. I coefficienti di scarto non sono inferiori al 15 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d). Se l'ente copre il rischio di prezzo associato ad un'attività, esso tiene conto del flusso di cassa risultante dal potenziale close-out della copertura.

2.  Alle azioni o quote di OIC di cui all'articolo 416, paragrafo 6, si applicano coefficienti di scarto tenendo conto come segue delle attività sottostanti:

a) 0 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a);

b) 5 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c);

c) 20 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d).

3.  L'approccio di cui al paragrafo 2 è applicato come segue:

a) se l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, esso può tenerne conto per assegnarle tra gli elementi di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d);

b) se l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, si presuppone che l'OIC investa, nella misura massima consentita nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine decrescente nelle tipologie di attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d), fino al raggiungimento del limite massimo complessivo degli investimenti.

4.  Gli enti sviluppano metodologie e processi affidabili per calcolare e segnalare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per azioni o quote di OIC. Solamente laddove possano dimostrare con piena soddisfazione dell'autorità competente che la significatività dell'esposizione non giustifica lo sviluppo delle proprie metodologie, gli enti possono avvalersi delle seguenti terze parti per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC, conformemente ai metodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b):

a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;

b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).

L'esattezza dei calcoli effettuati dall'ente depositario o dalla società di gestione dell'OIC è confermata da un revisore esterno.

Articolo 419

Valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide

1.  L'ABE valuta la disponibilità per gli enti delle attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera b), nelle valute pertinenti per gli enti stabiliti nell'Unione.

2.  Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 412 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:

a) in deroga all'articolo 417, lettera f), la denominazione delle attività liquide può essere non coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi;

b) per le valute di uno Stato membro o di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale di detto Stato membro o del paese terzo contrattualmente irrevocabili per i successivi trenta giorni e con prezzi equi, indipendenti dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità di detto Stato membro o del paese terzo facciano lo stesso e detto Stato membro o il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili.

3.  Le deroghe concesse conformemente al paragrafo 2 sono inversamente proporzionali alla disponibilità delle pertinenti attività. Il fabbisogno giustificato degli enti è valutato tenendo conto della loro capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri partecipanti al mercato.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼M8

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le deroghe di cui al paragrafo 2 e le relative condizioni di applicazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2

Articolo 420

Deflussi di liquidità

1.  In attesa della definizione di un requisito di liquidità conformemente all'articolo 460, i deflussi di liquidità da segnalare comprendono:

a) i saldi correnti dei depositi al dettaglio di cui all'articolo 421;

b) i saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte degli enti emittenti o del fornitore del finanziamento o che comportino un'aspettativa implicita del fornitore del finanziamento che l'ente ripagherà la passività nel corso dei successivi trenta giorni, come previsto all'articolo 422;

c) i deflussi supplementari di cui all'articolo 423;

d) l'importo massimo che può essere tirato nel corso dei successivi trenta giorni dalle linee di credito o di liquidità irrevocabili non utilizzate, come indicato all'articolo 424;

e) i deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente al paragrafo 2.

2.  Gli enti valutano periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nel corso dei successivi trenta giorni per quanto riguarda i prodotti o i servizi non indicati agli articoli 422, 423 e 424 e che gli enti offrono o sponsorizzano o che i potenziali acquirenti considererebbero associati agli enti, compresi, ma non solo, i deflussi di liquidità derivanti da eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, compresi, ma non solo, impegni per aperture di credito, prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso, mutui ipotecari accordati e non ancora erogati, carte di credito, scoperti di conto, deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso, debiti per derivati pianificati e prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I. Tali deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.

Per la valutazione gli enti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. Gli enti segnalano almeno annualmente alle autorità competenti tali prodotti e servizi per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità di cui al primo comma sono significativi e le autorità competenti stabiliscono i deflussi da assegnare. Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I.

Le autorità competenti inviano almeno annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali hanno determinato deflussi sulla base delle comunicazioni degli enti. In detta relazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare i deflussi.

Articolo 421

Deflussi sui depositi al dettaglio

1.  Gli enti segnalano separatamente l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo e lo moltiplicano per almeno il 5 % nel caso in cui il deposito sia:

a) parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o

b) detenuto in un conto transattivo, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio.

2.  Gli enti moltiplicano altri depositi al dettaglio non contemplati al paragrafo 1 per almeno il 10 %.

3.  Tenendo conto del comportamento dei depositanti locali comunicato dalle autorità competenti, l'ABE emana orientamenti entro il 1o gennaio 2014 sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 relativamente all'individuazione dei depositi al dettaglio soggetti a deflussi diversi e alle definizioni di tali prodotti ai fini del presente titolo. Tali orientamenti tengono conto della probabilità che tali depositi comportino deflussi di liquidità nel corso dei successivi trenta giorni. Tali deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.

4.  Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli enti moltiplicano i depositi al dettaglio da essi raccolti in paesi terzi per una percentuale superiore rispetto a quella prevista in detti paragrafi, se tale percentuale è prevista da obblighi di segnalazione comparabili imposti dai paesi terzi.

5.  Gli enti possono escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso l'ente applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi quanto segue, salvo in circostanze di difficoltà del depositante, giustificate singolarmente:

a) entro trenta giorni, il depositante non può ritirare il deposito; o

b) per il ritiro anticipato entro i trenta giorni il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non deve superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro.

Articolo 422

Deflussi su altre passività

1.  Gli enti moltiplicano per lo 0 % le passività risultanti dalle loro spese di funzionamento.

2.  Gli enti moltiplicano le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punto 3, per:

a) 0 %, fino a concorrenza del valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;

b) 100 % per la parte eccedente il valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;

c) 100 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416, fatta eccezione per le operazioni previste al presente paragrafo, lettere d) ed e);

d) 25 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416 e se il prestatore è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo. Gli organismi del settore pubblico che ricevono tale trattamento sono limitati a quelli aventi una ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 %, conformemente al capo 2, parte 3, titolo II;

e) 0 % se il prestatore è una banca centrale.

3.  Gli enti moltiplicano le passività risultanti da depositi che devono essere mantenuti:

a) dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità o altri servizi analoghi;

b) nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o come deposito minimo legale o statutario da un altro soggetto partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale

c) dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella indicata alla lettera a);

d) dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali e laddove l'ente creditizio appartiene ad una rete (network) ai sensi delle disposizioni legali o statutarie;

per il 5 % nel caso di cui alla lettera a), nella misura in cui esse siano coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, e per il 25 % negli altri casi.

I depositi degli enti creditizi in essere presso enti creditizi centrali che sono considerati attività liquide conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f), sono moltiplicati per un tasso di deflusso de 100 %.

4.  I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), riguardano esclusivamente tali servizi nella misura in cui essi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Essi non consistono semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime brokerage e l'ente dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.

In attesa di una definizione uniforme della «relazione operativa consolidata» di cui al paragrafo 3, lettera c), gli enti stabiliscono essi stessi i criteri per la qualifica di «relazione operativa consolidata» in merito alla quale dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il loro funzionamento operativo, e segnalano tali criteri alle autorità competenti. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire orientamenti generali che gli enti seguono per individuare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata.

5.  Gli enti moltiplicano per il 40 % le passività risultanti dai depositi dei clienti, che non sono clienti finanziari nella misura in cui non sono disciplinati dai paragrafi 3 e 4, e moltiplicano per il 20 % l'importo di tali passività coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

6.  Gli enti tengono conto dei deflussi e degli afflussi attesi nel corso dell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati nell'allegato II su base netta per tutte le controparti e li moltiplicano per il 100 % nel caso di un deflusso netto. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416.

7.  Gli enti segnalano separatamente altre passività che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 5.

8.  Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il depositante è:

i) l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre;

ii) collegato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

iii) un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

iv) l'ente centrale o un membro di una rete conforme all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d);

b) vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi trenta giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;

c) un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal depositante in deroga all'articolo 425;

d) l'ente e il depositante sono stabiliti nello stesso Stato membro.

9.  Ove sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 8, lettera d). In tal caso è necessario soddisfare altri criteri obiettivi come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460. Se l'applicazione di tale minore deflusso è autorizzata, le autorità competenti informano l'ABE in merito ai risultati del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Il rispetto delle condizioni per applicare tale minore deflusso è periodicamente riesaminato dalle autorità competenti.

10.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli altri criteri obiettivi di cui al paragrafo 9.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo commaconformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 423

Deflussi aggiuntivi

1.  Le garanzie reali diverse dalle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), fornite dall'ente per i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 20 %.

2.  Gli enti notificano alle autorità competenti tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano, entro trenta giorni da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente, deflussi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali. Le autorità competenti, se considerano tali contratti significativi in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente, esigono che l'ente aggiunga un deflusso ulteriore per tali contratti corrispondenti al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati alle autorità competenti.

3.  L'ente aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sugli strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell'ente, se rilevanti.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le condizioni di applicazione in relazione alla nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.  L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di trenta giorni, a meno che l'ente non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di trenta giorni e che i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti.

5.  L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente a quanto segue:

a) le garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento;

b) le garanzie reali di cui è prevista la restituzione a una controparte;

c) le garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non sarebbero considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 senza il consenso dell'ente.

6.  I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini dell' articolo 422 ma, se del caso, saranno soggetti alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 424

Deflussi da linee di credito e di liquidità

1.  Gli enti segnalano i deflussi dalle linee di credito irrevocabili e dalle linee di liquidità irrevocabili, che sono determinati in percentuale dell'importo massimo che può essere tirato nei trenta giorni successivi. L'importo massimo che può essere tirato può essere determinato al netto di qualsiasi requisito di liquidità che sarebbe ordinato ai sensi dell'articolo 420, paragrafo 2, per gli elementi fuori bilancio del finanziamento al commercio e, conformemente all'articolo 418, al netto del valore della garanzia reale che deve essere fornita se l'ente può riutilizzare la garanzia e se la garanzia è detenuta sotto forma di attività liquide conformemente all'articolo 416. La garanzia reale da fornire non è costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da uno dei suoi soggetti affiliati. Se l'ente dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere tirato dalle linee di credito o di liquidità è determinato come l'importo massimo che potrebbe essere tirato date le obbligazioni della controparte o dato il predefinito calendario contrattuale di utilizzi del credito che scadono nei successivi trenta giorni.

2.  L'importo massimo che può essere tirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate nei trenta giorni successivi è moltiplicato per 5 % se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito.

3.  L'importo massimo che può essere tirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi è moltiplicato per 10 %, se soddisfano le seguenti condizioni:

a) non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito;

b) sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari;

c) non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento (funding) sui mercati finanziari.

4.  L'importo non revocabile di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere tirato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.

5.  Gli enti segnalano l'importo massimo che può essere tirato da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi. Ciò si applica, in particolare, a quanto segue:

a) linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera b);

b) accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE;

c) linee accordate a enti creditizi;

d) linee accordate a enti finanziari e a imprese di investimento.

6.  In deroga al paragrafo 5, gli enti istituiti e finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro possono applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 anche alle linee di credito e di liquidità fornite agli enti al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati che rientrano nelle classi di esposizioni di cui a tali paragrafi. In deroga all'articolo 425, paragrafo 2, lettera g), qualora tali prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente che agisce come intermediario (prestiti pass through) un afflusso e deflusso simmetrico può essere applicato dagli enti. Detti prestiti agevolati sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione e/o dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato ragionevolmente prevedibile e fino a concorrenza dell'importo richiesto con tale domanda connessa a una successiva segnalazione sull'uso dei fondi erogati.

Articolo 425

Afflussi

1.  Gli enti segnalano i rispettivi afflussi di liquidità. Gli afflussi massimi di liquidità sono gli afflussi di liquidità limitati al 75 % dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei ai trattamenti di cui all'articolo 113, paragrafi 6 o 7. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dagli importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari correlati al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4, 5 o 6, o da obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE. Gli enti possono esentare gli afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso (pass through). Fatta salva l'approvazione preliminare dell'autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale, l'ente può esentare gli afflussi, del tutto o in parte, se provengono da un ente che è un'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o connessa all'ente tramite una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.

2.  Gli afflussi di liquidità sono misurati nel corso dei successivi trenta giorni. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni. Gli afflussi di liquidità sono segnalati integralmente, con gli afflussi seguenti segnalati separatamente:

a) gli importi dovuti da clienti che non sono clienti finanziari ai fini del pagamento del capitale sono ridotti del 50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. Ciò non si applica agli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punto 3, che sono garantiti da attività liquide conformemente all'articolo 416, ai sensi del presenteparagrafo, lettera d).

In deroga al primo comma della presente lettera, gli enti che hanno ricevuto un impegno di cui all'articolo 424, paragrafo 6, per erogare un prestito agevolato (pass through) ad un beneficiario finale possono tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applicano all'impegno corrispondente per erogare tale prestito agevolato;

b) gli importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), con durata residua fino a trenta giorni, sono presi pienamente in considerazione come afflussi;

c) le attività con una data di scadenza contrattuale non definita, sono prese in considerazione con un afflusso del 20 %, purché il contratto consenta alla banca di ritirarsi e di richiedere il pagamento entro trenta giorn;

d) gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 192, punto 3, se garantite da attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, non sono presi in considerazione fino al valore delle attività liquide al netto degli scarti di garanzia e sono presi in considerazione per intero per gli importi restanti dovuti;

e) gli importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafi 3 e 4, sono moltiplicati per un afflusso simmetrico corrispondente;

f) gli importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide;

g) eventuali linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non sono presi in considerazione.

3.  Deflussi e afflussi attesi nell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati all'allegato II sono riflessi su base netta per tutte le controparti e moltiplicati per 100 % in caso di un afflusso netto. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416.

4.  In deroga al paragrafo 2, lettera g), le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione ad applicare, caso per caso, un afflusso maggiore per le linee di credito e di liquidità se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore;

b) la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento o l'ente centrale o un membro di una rete (network) soggetta alla deroga di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

c) un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli articoli 422, 423 e 424;

d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.

5.  Qualora sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al paragrafo 4, lettera d). In tal caso è necessario che siano soddisfatti altri criteri obiettivi come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460. Se l'applicazione di tale afflusso superiore è autorizzata, le autorità competenti informano l'ABE in merito ai risultati del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Il rispetto delle condizioni per l'applicazione del maggiore afflusso è periodicamente riesaminato dalle autorità competenti.

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli altri criteri obiettivi di cui al paragrafo 5.

L'ABE presente tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.  Gli enti non segnalano gli afflussi derivanti dalle attività liquide segnalate conformemente all'articolo 416 diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.

8.  Gli enti non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.

9.  Gli enti tengono conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi rispettivamente nel paese terzo o nella valuta in questione.

Articolo 426

Aggiornamento dei futuri requisiti di liquidità

A seguito dell'adozione da parte della Commissione di un atto delegato per specificare il requisito di liquidità conformemente all'articolo 460, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare le condizioni di cui all'articolo 421, paragrafo 1, all'articolo 422, ad eccezione dei paragrafi 8, 9 e 10 di tale articolo, e all'articolo 424 allo scopo di tenere conto delle norme convenute a livello internazionale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



TITOLO III

SEGNALAZIONI SUL FINANZIAMENTO (FUNDING) STABILE

Articolo 427

Elementi che forniscono un finanziamento stabile

1.  Gli enti segnalano alle autorità competenti, conformemente ai requisiti di segnalazione di cui all'articolo 415, paragrafo 1, e agli schemi di segnalazione uniformi di cui all'articolo 415, paragrafo 3, gli elementi seguenti e loro componenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:

a) i seguenti fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni, se del caso;

i) strumenti di capitale di classe 1;

ii) strumenti di capitale di classe 2;

iii) altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile dalla classe 2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore;

b) le seguenti passività non incluse alla lettera a):

i) depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 1;

ii) depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 2;

iii) depositi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4;

iv) dei depositi di cui al punto iii), i depositi che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, ai sensi dell'articolo 421, paragrafo 1;

v) dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b);

vi) dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera d);

vii) importi depositati non contemplati ai punti i), ii) o iii), se non sono depositati da clienti finanziari;

viii) tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari;

ix) separatamente per gli importi di cui, rispettivamente, ai punti vi) e vii), finanziamenti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 192, punto 3:

 garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;

 garantite da qualunque altra attività;

x) passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5, o di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;

xi) le seguenti ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli che non rientrano nella lettera a):

 passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva di un anno o superiore;

 passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva inferiore ad un anno;

xii) altre passività.

2.  Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento:

a) entro tre mesi;

b) tra tre e sei mesi;

c) tra sei e nove mesi;

d) tra nove e dodici mesi;

e) dopo dodici mesi.

Articolo 428

Elementi che richiedono il finanziamento stabile

1.  A meno che non siano dedotti dai fondi propri, i seguenti elementi sono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:

a) attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416, suddivise per tipo di attività;

b) i seguenti titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a):

i) attività rientranti nella classe di credito 1 ai sensi dell'articolo 122;

ii) attività rientranti nella classe di credito 2 ai sensi dell'articolo 122;

iii) altre attività;

c) titoli di capitale di soggetti non finanziari quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta;

d) altri titoli di capitale;

e) l'oro;

f) altri metalli preziosi;

g) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, e separatamente i prestiti e crediti commerciali non rinnovabili per i quali i mutuatari sono:

i) persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership;

ii) PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR;

iii) emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico;

iv) clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;

v) clienti non contemplati ai punti i), ii) e iii) che sono clienti finanziari, e separatamente quelli che sono enti creditizi e altri clienti finanziari;

h) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, di cui alla lettera g), e separatamente quelli che sono:

i) garantiti da immobili non residenziali;

ii) garantiti da immobili residenziali;

iii) compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, o da obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;

i) crediti da derivati;

j) qualsiasi altra attività;

k) linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a «rischio medio» o a «rischio medio/basso» ai sensi dell'allegato I.

2.  Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati nelle cinque categorie di cui all'articolo 427, paragrafo 2.



PARTE SETTE

LEVA FINANZIARIA

▼M1

Articolo 429

Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

1.  Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria conformemente alla metodologia di cui ai paragrafi da 2 a 13.

2.  Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale.

Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni.

3.  Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.

4.  La misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione dei seguenti elementi:

a) attività di cui al paragrafo 5, salvo se dedotte per determinare la misura del capitale di cui al paragrafo 3;

b) derivati di cui al paragrafo 9;

c) maggiorazioni per il rischio di controparte delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 429 ter;

d) elementi fuori bilancio di cui al paragrafo 10.

5.  Gli enti determinano il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, conformemente ai seguenti principi:

a) il valore dell'esposizione delle attività significa il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, prima frase;

a) garanzie reali finanziarie o su beni materiali, garanzie personali o strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre il valore dell'esposizione delle attività;

b) la compensazione di prestiti con depositi non è permessa;

c) non è permessa la compensazione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini.

6.  Gli enti possono dedurre dalla misura dell'esposizione di cui al paragrafo 4 del presente articolo gli importi dedotti dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d).

7.  Le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere nella misura dell'esposizione le esposizioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 113, paragrafo 6. Le autorità competenti possono autorizzare l'ente in tal senso soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettere da a) a e), e se hanno dato l'approvazione di cui all'articolo 113, paragrafo 6.

8.  In deroga al paragrafo 5, lettera d), gli enti possono determinare su base netta il valore dell'esposizione dei crediti e debiti in contante delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini con la stessa controparte solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;

b) il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile in entrambe le seguenti situazioni:

i) nel normale svolgimento dell'attività;

ii) in caso di default, di insolvenza o di fallimento;

c) le controparti intendono regolare per il saldo netto o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.

Ai fini del primo comma, lettera c), il meccanismo di regolamento determina funzionalmente l'equivalente di un regolamento netto se nel suo ambito il risultato netto dei flussi di cassa delle operazioni è, alla data di regolamento, pari al singolo importo netto che risulterebbe dal regolamento netto.

9.  Gli enti determinano il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, conformemente all'articolo 429 bis.

10.  Gli enti determinano il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, esclusi i contratti elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini, conformemente all'articolo 111, paragrafo 1. Tuttavia, gli enti non riducono il valore nominale di tali elementi delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Conformemente all'articolo 166, paragrafo 9, nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio a rischio basso di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera d), è soggetto a una soglia minima pari al 10 % del valore nominale.

11.  L'ente che è partecipante diretto di una QCCP può escludere dal calcolo della misura dell'esposizione le esposizioni da negoziazione dei seguenti elementi, purché tali esposizioni siano compensate mediante detta QCCP e nel contempo soddisfino le condizioni di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c):

a) contratti elencati all'allegato II;

b) derivati su crediti;

c) operazioni di vendita con patto di riacquisto;

d) operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito;

e) operazioni con regolamento a lungo termine;

f) finanziamenti con margini.

12.  Se garantisce alla QCCP di cui è partecipante diretto la performance di un cliente che effettua operazioni su derivati direttamente con detta QCCP, l'ente include nella misura dell'esposizione l'esposizione risultante dalla garanzia come esposizione in derivati verso il cliente ai sensi dell'articolo 429 bis.

13.  Se i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale contabilizzano le attività fiduciarie nel bilancio conformemente all'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE, tali attività possono essere escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, purché rispettino i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nel principio contabile internazionale (IAS) 39, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, e, se del caso, i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

14.  L'autorità competente può autorizzare l'ente a escludere dalla misura dell'esposizione le esposizioni che soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:

a) sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico;

b) sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;

c) derivano da depositi che l'ente è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico di cui alla lettera a) a fini di finanziamento di investimenti d'interesse generale.

▼M1

Articolo 429 bis

Valore dell'esposizione dei derivati

1.  Gli enti determinano il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui all'articolo 274. Gli enti applicano l'articolo 299, paragrafo 2, lettera a), per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura dei derivati su crediti.

Per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura dei derivati su crediti, gli enti applicano i principi fissati all'articolo 299, paragrafo 2, lettera a), a tutti i loro derivati su crediti e non solo a quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

Per determinare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c).

2.  Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.

3.  Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono dedurre dalla parte del costo corrente di sostituzione del valore dell'esposizione il margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte, purché questo non sia già stato rilevato, in base alla disciplina contabile applicabile, come riduzione del valore dell'esposizione e purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione;

b) il margine di variazione è calcolato e scambiato quotidianamente in base alla valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;

c) il margine di variazione ricevuto in contante è nella valuta di regolamento del contratto derivato;

d) il margine di variazione scambiato corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere completamente l'esposizione del derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi le soglie e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili alla controparte;

e) il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere un effetto di riduzione del rischio conformemente all'articolo 295.

Ai fini del primo comma, lettera c), se il contratto derivato è oggetto di un accordo quadro di compensazione ammissibile, per valuta di regolamento s'intende la valuta di regolamento specificata nel contratto derivato, nell'accordo quadro di compensazione ammissibile che lo disciplina o nell'allegato relativo al supporto di credito accluso all'accordo quadro di compensazione ammissibile.

L'ente che, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizza il margine di variazione pagato in contante alla controparte come crediti può escludere tale attività dalla misura dell'esposizione purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e).

4.  Ai fini del paragrafo 3 si applicano le disposizioni seguenti:

a) la deduzione del margine di variazione ricevuto è limitata alla parte positiva del costo corrente di sostituzione del valore dell'esposizione;

b) l'ente non usa il margine di variazione ricevuto in contante per ridurre l'importo dell'esposizione creditizia potenziale futura, neanche ai fini dell'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii).

5.  In aggiunta al trattamento di cui al paragrafo 1, per i derivati su crediti venduti gli enti includono nel valore dell'esposizione gli importi nozionali effettivi cui fanno riferimento detti derivati, ridotti delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti venduto. Il risultante valore dell'esposizione può essere ulteriormente ridotto dell'importo nozionale effettivo di un derivato su crediti acquistato sullo stesso strumento di riferimento, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) per i derivati su crediti single-name, i derivati su crediti acquistati devono avere uno strumento di riferimento di rango pari (pari passu) o subordinato (junior) all'obbligazione di riferimento sottostante al derivato su crediti venduto e l'evento creditizio che interessa l'attività di riferimento di primo rango (senior) deve determinare un evento creditizio per l'attività subordinata;

b) se l'ente acquista protezione su un paniere di strumenti di riferimento, la protezione acquistata può compensare la protezione venduta su un paniere di strumenti di riferimento soltanto se le due operazioni implicano lo stesso paniere di strumenti di riferimento e lo stesso livello di subordinazione;

c) la durata residua del derivato su crediti acquistato è pari o superiore alla durata residua del derivato su crediti venduto;

d) per determinare il valore dell'esposizione aggiuntiva dei derivati su crediti venduti, l'importo nozionale del derivato su crediti acquistato è ridotto della variazione positiva del valore equo incorporata nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti acquistato;

e) per i prodotti segmentati, il derivato su crediti acquistato come protezione è riferito a un'obbligazione di rango pari all'obbligazione di riferimento sottostante al derivato su crediti venduto.

Quando l'importo nozionale del derivato su crediti venduto non è ridotto dell'importo nozionale del derivato su crediti acquistato, gli enti possono dedurre la singola esposizione potenziale futura di detto derivato su crediti venduto dall'esposizione potenziale futura complessiva determinata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo in combinato disposto con, secondo il caso, l'articolo 274, paragrafo 2, o l'articolo 299, paragrafo 2, lettera a). Se l'esposizione creditizia potenziale futura è determinata in combinato disposto con l'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), la PCEgross può essere ridotta della singola esposizione potenziale futura dei derivati su crediti venduti senza rettifica dell'NGR.

6.  Gli enti non riducono l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti venduto quando acquistano protezione del credito mediante un total return swap e contabilizzano come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti senza però registrare la corrispondente perdita di valore del derivato su crediti venduto rispecchiata nel capitale di classe 1.

7.  In caso di derivati su crediti acquistati su un paniere di strumenti di riferimento, gli enti possono rilevare una riduzione ai sensi del paragrafo 5 su derivati su crediti venduti su strumenti di riferimento singoli soltanto se la protezione acquistata risulta equivalente sotto il profilo economico all'acquisto separato di protezione per ciascuno dei singoli strumenti del paniere. L'ente che acquista un derivato su crediti su un paniere di strumenti di riferimento può rilevare una riduzione su un paniere di derivati su crediti venduti soltanto se le due operazioni implicano lo stesso paniere di strumenti di riferimento e lo stesso livello di subordinazione.

8.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 275 per determinare il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II, punti 1 e 2, solo se usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all'articolo 92.

Quando applicano il metodo di cui all'articolo 275 gli enti non riducono la misura dell'esposizione dell'importo del margine di variazione ricevuto in contante.

Articolo 429 ter

Maggiorazione per il rischio di controparte delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini

1.  Oltre al valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio, conformemente all'articolo 429, paragrafo 5, gli enti includono nella misura dell'esposizione una maggiorazione per il rischio di controparte determinata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

2.  Ai fini del paragrafo 1, per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, la maggiorazione (Ei*) è determinata per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

image

dove:

Ei è il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i;

Ci è il valore equo del contante o dei titoli ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

3.  Ai fini del paragrafo 1, per le operazioni con una controparte che sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, la maggiorazione (Ei*) è determinata per ogni singolo accordo conformemente alla formula seguente:

image

dove:

Ei è il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i;

Ci è il valore equo del contante o dei titoli ricevuti dalla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i;

4.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 222, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile, per determinare la maggiorazione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio. Gli enti possono utilizzare tale metodo solo se lo utilizzano anche per determinare il valore dell'esposizione di tali operazioni ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92.

5.  Quando un'operazione di vendita con patto di riacquisto è contabilizzata come una vendita in base alla disciplina contabile applicabile, l'ente annulla tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.

6.  Quando l'ente agisce come agente tra due parti in operazioni di vendita con patto di riacquisto, in operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, in operazioni con regolamento a lungo termine e in finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio, si applicano le disposizioni seguenti:

a) se fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore, l'ente include nella misura dell'esposizione soltanto la maggiorazione determinata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o conformemente al paragrafo 3;

b) se l'ente non fornisce un indennizzo o una garanzia a nessuna delle parti interessate, l'operazione non è inclusa nella misura dell'esposizione;

c) se, nell'operazione, è economicamente esposto al titolo sottostante o al contante per un importo superiore all'esposizione coperta dalla maggiorazione, l'ente include nella misura dell'esposizione anche un'esposizione pari all'intero importo del titolo o del contante.



▼M8

PARTE SETTE BIS

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Articolo 430

Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie

▼C2

1.  Gli enti comunicano alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul coefficiente di leva finanziaria e sulle sue componenti conformemente all'articolo 429. Le autorità competenti tengono conto di tali informazioni quando effettuano la revisione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE

Gli enti comunicano inoltre alle autorità competenti le informazioni richieste ai fini della preparazione delle relazioni di cui all'articolo 511.

Le autorità competenti trasmettono le informazioni ricevute dagli enti all'ABE su richiesta di quest'ultima, per facilitare il riesame di cui all' articolo 511.

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il modello uniforme di segnalazione, le istruzioni sull'utilizzo del modello, le frequenze e le date di segnalazione e le soluzioni IT ai fini dell'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼M8

7.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per l'utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date di segnalazione, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Ai fini del paragrafo 2, i progetti di norme tecniche di attuazione specificano quali componenti del coefficiente di leva finanziaria sono segnalate utilizzando i valori alla chiusura del giorno o del mese. A tal fine, l'ABE tiene conto di entrambi gli aspetti seguenti:

a) in che misura una componente è soggetta a riduzioni temporanee significative dei volumi delle operazioni che potrebbero sfociare in una sottorappresentazione del rischio di leva finanziaria eccessiva alla data di riferimento per le segnalazioni;

b) gli sviluppi e i riscontri a livello internazionale.

L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui presente paragrafo entro il 28 giugno 2021, tranne in relazione agli aspetti seguenti:

a) il coefficiente di leva finanziaria, che è trasmesso entro il 28 giugno 2020;

b) gli obblighi di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono trasmessi entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.  L'ABE valuta i costi e i benefici degli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ( 21 ) conformemente al presente paragrafo e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro il 28 giugno 2020. La valutazione è condotta in particolare nei confronti degli enti piccoli e non complessi. A tal fine, essa:

a) classifica gli enti in categorie in funzione delle loro dimensioni e complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività;

b) misura i costi sostenuti da ciascuna categoria di enti durante il periodo di riferimento per soddisfare gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, tenendo conto dei seguenti principi:

i) i costi di segnalazione sono misurati come il rapporto tra i costi di segnalazione e i costi totali dell'ente durante il periodo di riferimento;

ii) i costi di segnalazione comprendono tutte le spese connesse all'attuazione e al funzionamento su base continuativa dei sistemi di segnalazione, incluse le spese per il personale, i sistemi IT, i servizi giuridici, di contabilità, di revisione dei conti e di consulenza;

iii) il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun esercizio annuale durante il quale gli enti hanno sostenuto costi di segnalazione per prepararsi all'applicazione degli obblighi di segnalazione stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per gestire i sistemi di segnalazione su base continuativa;

c) valuta se i costi di segnalazione sostenuti da ciascuna categoria di enti sono stati proporzionati ai benefici apportati dagli obblighi di segnalazione ai fini della vigilanza prudenziale;

d) valuta gli effetti di un'eventuale riduzione degli obblighi di segnalazione sui costi e sull'efficacia della vigilanza; e

e) formula raccomandazioni sulle modalità per ridurre gli obblighi di segnalazione almeno per gli enti piccoli e non complessi, e a tal fine l'ABE mira a ottenere una riduzione attesa pari ad almeno il 10 %, ma idealmente fino al 20 %, dei costi medi. In particolare, l'ABE valuta se:

i) sia possibile rinunciare a imporre gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera g), per gli enti piccoli e non complessi, ove il gravame sia risultato inferiore a una certa soglia;

ii) sia possibile ridurre la frequenza di segnalazione richiesta in conformità del paragrafo 1, lettere a), c) e g), per gli enti piccoli e non complessi.

L'ABE correda tale relazione dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7.

Articolo 430 ter

Obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato

1.  Dalla data di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis, gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, né le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, comunicano, per tutte le rispettive posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le rispettive posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, i risultati dei calcoli basati sull'utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

2.  Gli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettere a), b) e c), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci.

3.  Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dalla fine di un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 4, gli enti devono comunicare, per le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo interno alternativo conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, i risultati dei calcoli basati sull'utilizzo del metodo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

4.  Ai fini dell'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli enti comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo interno alternativo conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.

5.  Gli enti possono ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 3 all'interno di un gruppo, purché il calcolo secondo i metodi di cui al paragrafo 1 non superi il 90 % del calcolo totale. In caso contrario, gli enti applicano i metodi di cui al paragrafo 1 per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte quelle non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci.

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per il loro utilizzo, la frequenza e le date di segnalazione, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui al presente articolo.

Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 430 quater

Relazione di fattibilità sul sistema di segnalazione integrato

1.  L'ABE elabora una relazione di fattibilità concernente lo sviluppo di un sistema uniforme e integrato per la raccolta di dati statistici, dati di risoluzione e dati prudenziali e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro 28 giugno 2020.

2.  Nel redigere la relazione di fattibilità, l'ABE coinvolge le autorità competenti, come pure le autorità responsabili dei sistemi di garanzia dei depositi nonché della risoluzione, e in particolare il SEBC. La relazione tiene conto dei precedenti lavori del SEBC sulla raccolta integrata dei dati e si basa su un'analisi costi-benefici complessiva che include almeno:

a) un quadro d'insieme sulla quantità e la portata dei dati attuali raccolti dalle autorità competenti nella rispettiva giurisdizione, nonché sulla loro provenienza e sul loro livello di dettaglio;

b) l'elaborazione di un dizionario uniforme dei dati da raccogliere, al fine di aumentare la convergenza dei requisiti di segnalazione per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione regolare e al fine di evitare richieste superflue;

c) l'istituzione di un comitato congiunto, in cui siano rappresentati almeno l'ABE e il SEBC, per lo sviluppo e l'attuazione del sistema di segnalazione integrato;

d) la fattibilità e l'eventuale progettazione di un punto centrale di raccolta dei dati per il sistema di segnalazione integrato, in cui rientri l'obbligo di assicurare la rigorosa riservatezza dei dati raccolti, la solida autenticazione e gestione dei diritti di accesso al sistema nonché la cibersicurezza, che:

i) contenga un registro centrale di dati, aggiornato con la regolarità necessaria, comprendente tutti i dati statistici, i dati di risoluzione e i dati prudenziali rilevati con il livello di dettaglio e la frequenza richiesti per i rispettivi enti;

ii) funga da punto di contatto per le autorità competenti nella misura in cui riceve, tratta e raggruppa tutte le richieste di dati, le confronta con i dati già raccolti e segnalati e consente alle autorità competenti un accesso rapido alle informazioni richieste;

iii) fornisca ulteriore sostegno alle autorità competenti per la trasmissione delle richieste di dati agli enti e inserisca i dati richiesti nel registro centrale di dati;

iv) svolga un ruolo di coordinamento nello scambio di informazioni e di dati tra le autorità competenti; e

v) tenga conto delle procedure e dei processi delle autorità competenti e li integri in un sistema standardizzato.

3.  Entro un anno dalla presentazione della relazione di cui al presente articolo, la Commissione, se del caso e tenuto conto della relazione di fattibilità dell'ABE, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per l'istituzione di un sistema di segnalazione standardizzato e integrato per gli obblighi di segnalazione.

▼C2



PARTE OTTO

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 431

Ambito di applicazione degli obblighi di informativa

1.  Gli enti pubblicano le informazioni indicate al titolo II, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 432.

2.  L'autorizzazione concessa dalle autorità competenti a norma della parte tre per gli strumenti e metodologie di cui al titolo III è subordinata alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni ivi indicate.

3.  Gli enti adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza. Gli enti si dotano inoltre di politiche per valutare se la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio.

Qualora l'informativa non trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni che sono rilevanti e che non siano esclusive dell'ente o riservate, ai sensi dell'articolo 432.

4.  Gli enti, se richiesto, illustrano le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi amministrativi della spiegazione sono proporzionati all'entità del prestito.

Articolo 432

Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

▼M8

1.  Ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), e agli articoli 437 e 450, gli enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui ai titoli II e III qualora tali informazioni non siano considerate rilevanti.

Un'informazione nell'ambito dell'informativa al pubblico è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori di tale informazione che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti del concetto di rilevanza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.

2.  Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi informativi di cui ai titoli II e III qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al presente paragrafo, ad eccezione delle informative di cui agli articoli 437 e 450.

Sono considerate esclusive degli enti quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la loro posizione competitiva. Possono essere considerate esclusive le informazioni su prodotti o sistemi che diminuirebbero il valore degli investimenti degli enti, se rese note alla concorrenza.

Le informazioni sono considerate riservate se l'ente è obbligato dal cliente o da altre relazioni con la controparte a mantenere la riservatezza.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti dei concetti di esclusività e riservatezza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.

▼C2

3.  Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinati elementi non sono pubblicati, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che queste non siano da classificare come esclusive o riservate.

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato l'ambito di applicazione della responsabilità in materia di mancata pubblicazione di informazioni rilevanti.

Articolo 433

Frequenza dell'informativa

Gli enti pubblicano le informazioni richieste dalla presente parte almeno su base annua.

Le comunicazioni annuali sono pubblicate congiuntamente ai documenti di bilancio.

Gli enti valutano la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente che una volta l'anno alla luce delle caratteristiche rilevanti delle loro attività, quali la portata delle operazioni, la gamma delle attività, la presenza in diversi paesi e in diversi settori finanziari e la partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, di regolamento e di compensazione. Gli enti valutano in particolare l'eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni di cui all'articolo 437 e all'articolo 438, lettere da c) a f), nonché le informazioni sull'esposizione al rischio o su altri elementi suscettibili di rapidi cambiamenti.

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana, entro il 31 dicembre 2014, orientamenti sulla valutazione da parte degli enti della necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni di cui ai titoli II e III.

Articolo 434

Mezzi di informazione

1.  Gli enti possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente agli obblighi di informativa stabiliti nella presente parte. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi. Se un'informazione analoga è divulgata attraverso due o più mezzi, in ciascuno di essi è inserito un riferimento all'informazione simile diffusa negli altri mezzi.

2.  Le comunicazioni equivalenti effettuate dagli enti per ottemperare a requisiti contabili, nonché per soddisfare i requisiti per l'ammissione alla quotazione in mercati o requisiti di altro genere possono essere prese in considerazione ai fini del rispetto di quanto disposto nella presente parte. Qualora tali comunicazioni non siano incluse nei documenti di bilancio, gli enti indicano con chiarezza in detti documenti di bilancio dove trovarle.

▼M8

Articolo 434 bis

Modelli per l'informativa

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni sulla cui base effettuare l'informativa richiesta ai sensi dei titoli II e III.

Detti modelli per l'informativa trasmettono informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili agli utilizzatori di tali informazioni affinché questi possano valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette. Per agevolare la comparabilità delle informazioni, le norme tecniche di attuazione si prefiggono di mantenere la coerenza dei modelli per l'informativa con le norme internazionali in materia di informativa.

Se del caso, i modelli per l'informativa sono in formato tabulare.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

▼C2



TITOLO II

CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INFORMATIVA

Articolo 435

Obiettivi e politiche di gestione del rischio

1.  Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo, in particolare:

a) le strategie e i processi per la gestione di tali rischi;

b) la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese informazioni sui suoi poteri e sul suo status, o altri dispositivi rilevanti;

c) l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;

d) le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia.

e) una dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;

f) una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di amministrazione.

2.  Gli enti pubblicano le seguenti informazioni con aggiornamenti regolari almeno annuali in relazione ai sistemi di governance:

a) il numero di cariche di amministrazione affidate ai membri dell'organo di amministrazione;

b) la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze e esperienza;

c) la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di amministrazione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;

d) se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;

e) la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione.

Articolo 436

Ambito di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi del presente regolamento, conformemente alla direttiva 2013/36/UE gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale dell'ente al quale si applicano gli obblighi del presente regolamento;

b) uno schema delle differenze nelle basi per il consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione dei soggetti all'interno dello stesso, indicando se:

i) sono consolidati integralmente,

ii) sono consolidati proporzionalmente,

iii) sono dedotti dai fondi propri,

iv) non sono né consolidati né dedotti;

c) eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o prevedibili che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;

d) l'importo aggregato per il quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento e le ragioni sociali di tali filiazioni;

e) se applicabile, il fatto di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9.

Articolo 437

Fondi propri

1.  Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:

a) la riconciliazione completa degli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e deduzioni applicati, conformemente agli articoli da 32 a 35 e agli articoli 36, 56, 66 e 79, ai fondi propri dell'ente e lo stato patrimoniale nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione contabile.

b) la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;

c) i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;

d) indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:

i) ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 32 a 35;

ii) ciascuna deduzione effettuata conformemente agli articoli 36, 56 e 66;

iii) elementi non dedotti conformemente agli articoli 47, 48, 56 66 e 79;

e) la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni;

f) se gli enti indicano coefficienti di capitale calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa da quella prevista nel presente regolamento, la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali.

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 438

Requisiti di capitale

Per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 92 del presente regolamento e all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

a) la descrizione sintetica del metodo adottato dall'ente nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;

b) su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente, inclusa la composizione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l'8 % di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112;

d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l'8 % di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147. Per la classe delle esposizioni al dettaglio, tale requisito si applica a ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154, paragrafi da 1 a 4. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a:

i) ciascuno dei metodi di cui all'articolo 155;

ii) esposizioni negoziate in mercati, esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e altre esposizioni;

iii) esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti di fondi propri;

iv) esposizioni soggette a clausole grandfathering per quanto riguarda i requisiti di fondi propri;

e) i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c);

f) i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo III, capi 2, 3 e 4 e indicati separatamente.

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 153, paragrafo 5, o all'articolo 155, paragrafo 2, indicano le esposizioni assegnate a ciascuna categoria della tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, o a ciascun fattore di ponderazione del rischio menzionato all'articolo 155, paragrafo 2.

Articolo 439

Esposizione al rischio di controparte

Per quanto riguarda l'esposizione dell'ente al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, l'ente pubblica le seguenti informazioni:

a) una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte;

b) una descrizione delle politiche per assicurare le garanzie e stabilire le riserve di credito;

c) una descrizione delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole;

d) una descrizione dell'impatto dell'importo delle garanzie che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;

e) il valore equo lordo positivo dei contratti, i vantaggi derivanti dalla compensazione, l'esposizione creditizia corrente compensata, le garanzie reali detenute e l'esposizione creditizia netta su derivati. L'esposizione creditizia netta è l'esposizione creditizia da operazioni su derivati, dopo aver considerato i vantaggi sia degli accordi di compensazione legalmente opponibili che degli accordi di garanzia;

f) le misure del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda del metodo applicato;

g) il valore nozionale delle coperture dei derivati su crediti e la distribuzione dell'esposizione creditizia corrente per tipo di esposizione creditizia;

h) gli importi nozionali delle operazioni in derivati su crediti, ripartiti a seconda che facciano capo al portafoglio creditizio proprio dell'ente o alle sue attività di intermediazione, compresa la distribuzione dei prodotti di derivati su crediti utilizzati, suddivisi ulteriormente in funzione della protezione acquistata e venduta nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti;

i) la stima di α se l'ente ha ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a stimare α.

Articolo 440

Riserve di capitale

1.  L'ente pubblica le seguenti informazioni in relazione alla sua conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE

a) la distribuzione geografica delle propri esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della relativa riserva di capitale anticiclica;

b) l'importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente.

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 441

Indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale

1.  Gli enti identificati come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE pubblicano su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio degli enti conformemente al metodo di individuazione di cui a tale articolo.

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le date uniformi ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1. Nell'elaborazione di tali norme tecniche, l'ABE tiene conto delle norme internazionali.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 442

Rettifiche di valore su crediti

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione, l'ente pubblica le seguenti informazioni:

a) le definizioni di crediti scaduti e deteriorati a fini contabili;

b) la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;

c) l'ammontare totale delle esposizioni al netto di compensazioni contabili ma senza tenere conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e l'ammontare medio delle esposizioni nel periodo ripartite per classi di esposizioni;

d) la distribuzione geografica delle esposizioni ripartite per aree significative e per classi principali di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

e) la distribuzione delle esposizioni per settore economico o per tipo di controparte, disaggregata per classe di esposizioni, specificando anche le esposizioni verso le PMI, e se necessario ulteriori dettagli;

f) il portafoglio complessivo delle esposizioni disaggregato in funzione della durata residua per classe di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

g) per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di:

i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente;

ii) rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;

iii) oneri per rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche nel periodo di riferimento;

h) gli importi delle esposizioni deteriorate e scadute, indicati separatamente, ripartiti per area geografica significativa, compresi, se possibile, gli importi delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relativi a ciascuna area geografica;

i) la riconciliazione delle variazioni delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche per le esposizioni deteriorate, indicata separatamente. Le informazioni comprendono:

i) la descrizione del tipo di rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;

ii) il saldo iniziale;

iii) le riprese effettuate nel periodo sulle rettifiche di valore su crediti;

iv) gli accantonamenti effettuati o ripresi a fronte di perdite presunte su esposizioni durante il periodo di riferimento, ogni altra rettifica, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra rettifiche di valore su crediti;

v) il saldo finale.

Le rettifiche di valore su crediti specifiche e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico sono evidenziate separatamente.

Articolo 443

Attività non vincolate

Entro il 30 giugno 2014, l'ABE emana orientamenti che precisano l'informativa relativa alle attività non vincolate, tenendo conto della raccomandazione CERS/2012/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi ( 22 ), in particolare la raccomandazione D — Trasparenza del mercato in merito alle attività vincolate. Tali orientamenti sono adottati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'informativa concernente il valore di bilancio per classe di esposizione e suddiviso per qualità di attività e l'importo complessivo del valore di bilancio non vincolato, tenendo conto della raccomandazione CERS/2012/2 e a condizione che l'ABE consideri nella sua relazione che tale informativa aggiuntiva offre informazioni affidabili e significative.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 444

Uso delle ECAI

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112:

a) le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche;

b) le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione è utilizzata;

c) la descrizione del processo impiegato per trasferire le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività non incluse nel portafoglio di negoziazione;

d) l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle classi di merito di credito prescritte alla parte tre, titolo II, capo 2; non è necessario pubblicare queste informazioni se l'ente rispetta l'associazione normale pubblicata dall'ABE;

e) i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2 nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.

Articolo 445

Esposizione al rischio di mercato

Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c), pubblicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio menzionato in tali disposizioni. Inoltre, i requisiti di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse relativo a posizioni verso la cartolarizzazione sono pubblicati separatamente.

Articolo 446

Rischio operativo

Gli enti pubblicano i metodi per la valutazione dei requisiti di fondi propri relativi al rischio operativo che l'ente può applicare; la descrizione della metodologia di cui all'articolo 312, paragrafo 2, se utilizzata dall'ente, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo di misurazione adottato dall'ente e, in caso di utilizzo parziale, l'ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate.

Articolo 447

Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione

Per quanto riguarda le esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

a) la differenziazione tra le esposizioni in funzione dei loro obiettivi, tra cui la realizzazione di plusvalenze di capitale e altri obiettivi strategici, e la descrizione delle tecniche contabili e delle metodologie di valutazione impiegate, incluse le ipotesi di fondo e le prassi che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali prassi;

b) il valore di bilancio, il valore equo e, per i titoli quotati, il raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal suo valore equo;

c) la tipologia, la natura e gli importi delle esposizioni negoziate in mercati, delle esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e di altre esposizioni;

d) i profitti o le perdite cumulativi realizzati su vendite e liquidazioni nel periodo; e

e) i profitti o le perdite totali non realizzati, i profitti o le perdite totali da rivalutazione latenti, nonché ogni eventuale importo di questa natura incluso nel capitale primario di classe 1.

Articolo 448

Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

a) la natura del rischio di tasso di interesse e le ipotesi di fondo (tra cui quelle relative ai rimborsi anticipati dei crediti e alla dinamica dei depositi non vincolati) e la frequenza della misurazione di questa tipologia di rischio;

b) la variazione dei profitti, del valore economico o di altre misure pertinenti adottate dalla dirigenza in presenza di shock di tasso verso l'alto o verso il basso, a seconda del metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse prescelto dalla dirigenza, per ciascuna valuta.

Articolo 449

Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, o i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 337 o 338 pubblicano le informazioni seguenti, se del caso separatamente per gli elementi inseriti nel loro portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione:

a) la descrizione degli obiettivi dell'ente relativamente all'attività di cartolarizzazione;

b) la natura di altri rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate;

c) il tipo di rischi in termini di rango (seniority) delle posizioni verso la cartolarizzazione sottostanti e in termini di attività sottostanti queste ultime posizioni assunte e mantenute con l'attività di ricartolarizzazione;

d) i diversi ruoli svolti dall'ente nel processo di cartolarizzazione;

e) l'indicazione della misura del coinvolgimento dell'ente in ciascuno dei ruoli di cui alla lettera d);

f) la descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni del rischio di credito e di mercato delle esposizioni verso la cartolarizzazione, ivi compreso il modo in cui l'andamento delle attività sottostanti incide sulle esposizioni verso la cartolarizzazione, e la descrizione del modo in cui dette procedure differiscono per le esposizioni verso la ricartolarizzazione;

g) la descrizione della politica dell'ente in materia di uso della copertura e della protezione di tipo personale per attenuare i rischi delle esposizioni verso la cartolarizzazione e a ricartolarizzazione mantenute, ivi compresa l'individuazione delle controparti di copertura rilevanti per tipo pertinente di esposizione al rischio;

h) gli approcci seguiti dall'ente per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle sue attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di esposizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ogni approccio;

i) i tipi di società veicolo per la cartolarizzazione che l'ente, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare le esposizioni di terzi, ivi compreso se e in che forma e in che misura l'ente detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo per la cartolarizzazione, distinguendo esposizioni in bilancio e fuori bilancio, nonché un elenco dei soggetti che l'ente gestisce o assiste e che investono in posizioni verso la cartolarizzazione che l'ente ha cartolarizzato o in società veicolo per la cartolarizzazione di cui l'ente è promotore;

j) la sintesi delle politiche contabili dell'ente per le attività di cartolarizzazione, specificando:

i) se le operazioni siano trattate come vendite o come finanziamenti;

ii) la contabilizzazione dei profitti sulle vendite;

iii) i metodi, le ipotesi, i dati fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni verso la cartolarizzazione;

iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme contabili;

v) come sono valutate le attività in attesa di cartolarizzazione e se sono inserite nel portafoglio di negoziazione dell'ente o esterne a esso;

vi) i metodi di contabilizzazione in bilancio delle passività nel caso di accordi che potrebbero imporre all'ente di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate;

k) le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;

l) dove applicabile, la descrizione dell'approccio della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni, l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti di fondi propri sulla base dell'approccio della valutazione interna, i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizioni;

m) la spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da n) a q) intercorsi dall'ultimo periodo di segnalazione;

n) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni divise per tipo di esposizione:

i) l'ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le cartolarizzazioni per le quali l'ente interviene unicamente come promotore;

ii) l'ammontare aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o acquistate inserite in bilancio e delle esposizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio;

iii) l'ammontare aggregato delle attività in attesa di cartolarizzazione;

iv) per le linee di credito cartolarizzate soggette al regime del rimborso anticipato, l'ammontare aggregato delle esposizioni utilizzate attribuite rispettivamente alla quota del cedente e dell'investitore, l'ammontare aggregato dei requisiti di fondi propri a carico dell'ente per le ragioni di credito del cedente, e l'ammontare aggregato dei requisiti di fondi propri a carico dell'ente per le quote dell'investitore dei saldi utilizzati e delle linee non utilizzate;

v) l'importo delle posizioni verso la cartolarizzazione dedotte dai fondi propri o con un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %;

vi) una sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo in corso, compreso l'importo delle esposizioni cartolarizzate nonché i profitti o le perdite contabilizzati sulle vendite;

o) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, separatamente le seguenti informazioni:

i) l'ammontare aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o acquistate e i relativi requisiti di fondi propri, suddivisi tra esposizioni verso la cartolarizzazione ed esposizioni verso la ricartolarizzazione e ulteriormente suddivisi in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti di fondi propri per ognuno degli approcci ai requisiti di fondi propri utilizzati;

ii) l'ammontare aggregato delle esposizioni verso la ricartolarizzazione mantenute o acquistate suddiviso in funzione dell'esposizione prima e dopo la copertura/l'assicurazione e dell'esposizione nei confronti dei garanti finanziari, suddiviso a sua volta per categorie di affidabilità creditizia dei garanti o per nome dei garanti;

p) per gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e per le esposizioni cartolarizzate dall'ente, l'importo delle attività deteriorate/scadute cartolarizzate e le perdite contabilizzate dall'ente nel periodo in corso, entrambi suddivisi per tipo di esposizione;

q) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione, il totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente e soggette a requisito di fondi propri per il rischio di mercato, suddiviso tra esposizioni tradizionali/sintetiche e per tipo di esposizione;

r) laddove applicabile, se l'ente ha fornito un supporto ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, e l'impatto sui fondi propri.

Articolo 450

Politica di remunerazione

1.  In merito alla politica e alle prassi di remunerazione dell'ente relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente, l'ente pubblica almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione, nonché numero di riunioni tenute dal principale organo preposto alla vigilanza sulle remunerazioni durante l'esercizio, comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni, il consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica di remunerazione e il ruolo delle parti interessate;

b) informazioni sul collegamento tra remunerazione e performance;

c) le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui le informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per il rischio, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;

d) i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva /2013/36/UE

e) informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione;

f) i principali parametri e le motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria;

g) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per area di business;

h) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente, con indicazione dei seguenti elementi:

i) gli importi della remunerazione per l'esercizio, suddivisi in remunerazione fissa e variabile e il numero dei beneficiari;

ii) gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie;

iii) gli importi delle remunerazioni differite esistenti, suddivisi in quote attribuite e non attribuite;

iv) gli importi delle remunerazioni differite riconosciuti durante l'esercizio, pagati e ridotti mediante correzioni delle performance;

v) i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l'esercizio e il numero dei relativi beneficiari;

vi) gli importi dei pagamenti per trattamento di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, il numero dei relativi beneficiari e l'importo più elevato riconosciuto per persona;

i) il numero di persone remunerate con 1 milione di EUR o più per esercizio, per remunerazioni tra 1 e 5 milioni di EUR ripartite in fasce di pagamento di 500 000  EUR e per remunerazioni pari o superiori a 5 milioni di EUR ripartite in fasce di pagamento di 1 milione di EUR;

j) a richiesta dello Stato membro o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza.

2.  Nel caso di enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività, le informazioni quantitative di cui al presente articolo sono inoltre messe a disposizione del pubblico a livello dei membri dell'organo di amministrazione dell'ente.

Gli enti rispettano le disposizioni di cui al presente articolo, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, fatta salva la direttiva 95/46/CE.

Articolo 451

Leva finanziaria

1.  Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, l'ente pubblica le seguenti informazioni:

a) il coefficiente di leva finanziaria e le modalità di applicazione, da parte dell'ente, dell'articolo 499, paragrafi 2 e 3;

b) la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva nonché la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato;

c) se applicabile, l'importo degli elementi fiduciari eliminati conformemente all'articolo 429, paragrafo 11;

d) la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;

e) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il modello uniforme per la pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e le istruzioni su come utilizzare tale modello.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



TITOLO III

REQUISITI DI IDONEITÀ PER L'IMPIEGO DI PARTICOLARI STRUMENTI O METODOLOGIE

Articolo 452

Uso del metodo IRB per il rischio di credito

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo IRB pubblicano le informazioni seguenti:

a) l'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo prescelto o all'applicazione del processo di transizione;

b) la spiegazione e l'esame:

i) della struttura dei sistemi di rating interni e della relazione tra rating interni ed esterni,

ii) dell'uso di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3,

iii) del processo di gestione e di riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito,

iv) dei meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di responsabilità;

c) la descrizione del processo di rating interno, separatamente per le seguenti classi di esposizioni:

i) amministrazioni centrali e banche centrali,

ii) enti;

iii) imprese, comprese le PMI, finanziamenti specializzati e crediti verso imprese acquistati,

iv) crediti al dettaglio, per ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154, paragrafi da 1 a 4;

v) strumenti di capitale;

d) i valori delle esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni specificate all'articolo 147. Le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali, gli enti e le imprese, laddove gli enti utilizzano stime interne delle LGD o di fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, sono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali gli enti non utilizzano tali stime;

e) per ciascuna delle classi di esposizioni, amministrazioni centrali, banche centrali, enti, imprese e strumenti di capitale, distribuite su un numero di classi di debitori (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito, gli enti indicano:

i) le esposizioni totali, compresi, per le classi di esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese, la somma dei prestiti in essere e i valori delle esposizioni per margini non utilizzati; e per gli strumenti di capitale, l'ammontare delle esposizioni in essere;

ii) il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione;

iii) per gli enti che utilizzano stime interne dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l'importo dei margini inutilizzati e i valori delle esposizioni medi ponderati per l'esposizione per ciascuna classe di esposizioni;

f) per la classe delle esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), le informazioni di cui alla lettera e) (se applicabile, a livello di aggregato) o un'analisi delle esposizioni (prestiti in essere e valori delle esposizioni per margini non utilizzati) con un numero di classi di EL sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di aggregato);

g) le rettifiche di valore su crediti specifiche effettive nel periodo precedente per ciascuna classe di esposizioni (per le esposizioni al dettaglio per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), e come tali rettifiche differiscono rispetto al passato;

h) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive dell'esercizio precedente (ad esempio, l'ente ha registrato tassi di default più alti della media, oppure LGD e fattori di conversione superiori alla media);

i) le stime dell'ente rispetto ai risultati effettivi su un periodo più lungo. Esse dovrebbero quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe di esposizioni (per le esposizioni al dettaglio per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv)), su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascuna classe di esposizioni (per le esposizioni al dettaglio per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv)). Se del caso, gli enti scompongono ulteriormente tali dati per fornire un'analisi della PD e, per quelli che adottano stime interne delle LGD e/o dei fattori di conversione, dei risultati delle LGD e dei fattori di conversione a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative sulla valutazione del rischio di cui al presente articolo;

j) per tutte le categorie di esposizioni specificate all'articolo 147 e per tutte le categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154, paragrafi da 1 a 4:

i) per gli enti che utilizzano stime interne delle LGD per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, le LGD e la PD media ponderata per l'esposizione in percentuale per ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie;

ii) per gli enti che non utilizzano stime interne delle LGD, la PD media ponderata per l'esposizione percentuale per ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie.

Ai fini della lettera c), la descrizione include le tipologie di esposizioni ricomprese nella classe di esposizioni, le definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la validazione della PD e, se applicabile, delle LGD e dei fattori di conversione, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili e la descrizione degli scostamenti dalla definizione di default, così come prevista all'articolo 178, laddove essi siano ritenuti rilevanti, compresi i segmenti di massima interessati da tali scostamenti.

Ai fini della lettera j), la localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie è negli Stati membri in cui gli enti sono stati autorizzati e negli Stati membri o paesi terzi in cui gli enti operano tramite una succursale o una filiazione.

Articolo 453

Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Gli enti che applicano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

a) le politiche e i processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e la misura in cui il soggetto ricorre alla compensazione;

b) le politiche e i processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali;

c) la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente;

d) le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito;

e) le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del credito adottati;

f) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB ma che non forniscono stime interne delle LGD o dei fattori di conversione separatamente per ciascuna classe di esposizioni, il valore dell'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in e fuori bilancio) coperto, dopo l'applicazione delle rettifiche per volatilità, da garanzie reali finanziarie ammissibili e da altre garanzie reali ammissibili;

g) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, separatamente per ciascuna classe di esposizioni, l'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in o fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a ciascuno dei metodi di cui all'articolo 155.

Articolo 454

Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo

Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui agli articoli da 321 a 324 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell'uso delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione del rischio.

Articolo 455

Uso di modelli interni per il rischio di mercato

Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 363 pubblicano le informazioni seguenti:

a) per ciascun sub-portafoglio coperto:

i) le caratteristiche dei modelli usati;

ii) laddove applicabile, per i modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dall'ente per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste e gli approcci utilizzati per la convalida del modello;

iii) la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio;

iv) la descrizione degli approcci usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;

b) la portata dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente;

c) la descrizione dell'ambito e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 104 e 105;

d) il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:

i) i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di riferimento e a fine periodo;

ii) i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di riferimento e a fine periodo;

iii) le misure di rischio per i rischi incrementali di default e di migrazione e per il rischio specifico del portafoglio di negoziazione di correlazione nel corso del periodo di riferimento e a fine periodo;

e) gli elementi del requisito di fondi propri come specificato all'articolo 364;

f) l'orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione;

g) il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante deviazione nel corso del periodo di riferimento.



PARTE NOVE

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 456

Atti delegati

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 462, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 e 411 per assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento;

b) chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 e 411 per tenere conto, nell'applicazione del presente regolamento, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

c) revisione dell'elenco delle classi di esposizioni di cui agli articoli 112 e 147 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

d) importo specificato all'articolo 123, lettera c), all'articolo 147, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 153, paragrafo 4, e all'articolo 162, paragrafo 4, per tenere conto degli effetti dell'inflazione;

e) elenco e classificazione degli elementi fuori bilancio di cui agli allegati I e II, per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

f) adattamento delle categorie di imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

g) chiarimento del requisito di cui all'articolo 97 per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento;

h) modifica dei requisiti di fondi propri di cui agli articoli da 301 a 311 del presente regolamento e agli articoli da 50 bis a 50 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012, per tenere conto degli sviluppi o delle modifiche alle norme internazionali per le esposizioni verso una controparte centrale;

i) chiarimento dei termini previsti per le esenzioni di cui all'articolo 400;

j) modifica della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 429, paragrafo 2, al fine di correggere eventuali carenze constatate sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 430, paragrafo 1, prima che il coefficiente di leva finanziaria sia pubblicato dagli enti conformemente all'articolo 451, paragrafo 1, lettera a).

2.  L'ABE controlla i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito e presenta una relazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015. In particolare, la relazione valuta:

a) il trattamento del rischio di CVA come requisito individuale oppure come componente integrata del quadro dei rischi di mercato;

b) l'ambito d'applicazione del requisito per il rischio di CVA compresa la deroga di cui all'articolo 482;

c) le coperture ammissibili;

d) il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di CVA.

Sulla scorta di tale relazione e qualora risulti che l'azione in questione è necessaria, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per modificare l'articolo 381, l'articolo 382, paragrafi 1 e 3, e articoli da 383 a 386 concernenti tali elementi.

Articolo 457

Aggiustamenti e correzioni tecniche

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per effettuare aggiustamenti e correzioni tecniche di elementi non essenziali delle disposizioni indicate di seguito al fine di tener conto dell'evoluzione dei nuovi prodotti finanziari o delle nuove attività finanziarie, di effettuare aggiustamenti tenendo conto degli sviluppi dopo l'adozione del presente regolamento in altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari e di contabilità, in particolare i principi contabili basati sul regolamento (CE) n. 1606/2002:

a) i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 111 a 134 e agli articoli da 143 a 191;

b) gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 193 a 241;

▼M5

c) i requisiti di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 242 a 270 bis;

▼C2

d) i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte conformemente agli articoli da 272 a 311;

e) i requisiti di fondi propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 315 a 324;

f) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 325 a 377;

g) i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento di cui agli articoli 378 e 379;

h) i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui agli articoli 383, 384 e 386;

i) la parte due e l'articolo 99 soltanto a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della normativa dell'Unione.

Articolo 458

Rischio macroprudenziale o sistemico individuato al livello di uno Stato membro

1.  Gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

2.  Se l'autorità individuata conformemente al paragrafo 1 riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro e che, secondo tale autorità, sarebbe più opportuno affrontare tramite misure nazionali più rigorose, essa notifica il fatto al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al CERS e all'ABE e presenta prove quantitative o qualitative pertinenti di tutto quanto segue:

a) le variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico;

b) i motivi per cui tali variazioni potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;

c) una motivazione che illustri le ragioni per cui il rischio macroprudenziale o sistemico individuato non può essere affrontato in maniera adeguata conformemente agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 101, 103, 104, 105, 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE tenuto conto della relativa efficacia di tali misure;

d) progetti di misure nazionali per gli enti autorizzati a livello nazionale, o per un comparto di tali enti, volte ad attenuare le variazioni di intensità del rischio e riguardanti:

i) il livello dei fondi propri fissato all'articolo 92;

ii) i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;

iii) gli obblighi di informativa al pubblico fissati agli articoli da 431 a 455;

iv) il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE

v) i requisiti in materia di liquidità stabiliti alla parte sei;

vi) le ponderazioni dei rischi per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e degli immobili non residenziali; o

vii) esposizioni all'interno del settore finanziario;

e) una spiegazione dei motivi per cui le autorità individuate conformemente al paragrafo 1 ritengono che tali progetti di misure siano adeguati, efficaci e proporzionati per affrontare la situazione; e

f) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei progetti di misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro interessato;

3.  Qualora autorizzate ad applicare misure nazionali conformemente al presente articolo, le autorità individuate conformemente al paragrafo 1 forniscono alle autorità competenti o alle autorità designate degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti.

4.  Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), è conferito al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Entro un mese dalla ricezione della segnalazione di cui al paragrafo 2, il CERS e l'ABE trasmettono il proprio parere riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico individuato, la Commissione può, entro un mese, proporre al Consiglio un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali.

In mancanza di una proposta della Commissione entro tale termine di un mese, lo Stato membro interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali.

Il Consiglio respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano rispettate una o più delle seguenti condizioni:

a) le variazioni d'intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;

b) il rischio macroprudenziale o sistemico individuato non può essere affrontato in maniera adeguata conformemente agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 101, 103, 104, 105, 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE tenuto conto della relativa efficacia di tali misure;

c) i progetti di misure nazionali sono più adeguati per affrontare il rischio macroprudenziale o sistemico individuato e non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

d) la questione riguarda un solo Stato membro; e

e) i rischi non sono già stati affrontati tramite altre misure contenute nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE.

La valutazione del Consiglio tiene conto del parere del CERS e dell'ABE ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall'autorità individuata conformemente al paragrafo 1.

In mancanza di un atto di esecuzione del Consiglio che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione, lo Stato membro può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

5.  Altri Stati membri possono riconoscere le misure fissate conformemente al presente articolo e applicarle alle succursali autorizzate a livello nazionale situate nello Stato membro autorizzato ad applicare le misure.

6.  Qualora gli Stati membri riconoscano le misure fissate conformemente al presente articolo lo notificanoal Consiglio, alla Commissione, all'ABE, al CERS e allo Stato membro autorizzato ad applicare le misure.

7.  Quando decide se riconoscere le misure fissate conformemente al presente articolo, lo Stato membro tiene in considerazione i criteri di cui al paragrafo 4.

8.  Lo Stato membro autorizzato ad applicare le misure può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato membro o gli Stati membri che non riconoscono le misure.

9.  Prima della scadenza dell'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 4, lo Stato membro, in consultazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali di un altro anno. Dopo la prima proroga la Commissione,, in consultazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione almeno ogni anno.

10.  Nonostante la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 9, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare al massimo del 25 %, oltre quelle previste dal presente regolamento, le ponderazioni dei rischi per le esposizioni individuate al paragrafo 2, lettera d), punti vi) e vii), del presente articolo, e ridurre al massimo del 15 % il limite delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395 per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente, purché siano soddisfatti le condizioni e gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 459

Requisiti prudenziali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per imporre, per un periodo di un anno, requisiti prudenziali più rigorosi per le esposizioni, nei casi in cui ciò sia necessario per affrontare variazioni dell'intensità dei rischi micro e macroprudenziali risultanti da sviluppi del mercato nell'Unione o al di fuori di essa che incidono su tutti gli Stati membri, e nei casi in cui gli strumenti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE non siano sufficienti ad affrontare tali rischi, in particolare previa raccomandazione o parere del CERS o dell'ABE riguardanti:

a) il livello dei fondi propri fissato all'articolo 92;

b) i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;

c) gli obblighi di informativa al pubblico fissati agli articoli da 431 a 455.

La Commissione, assistita dal CERS, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta all'anno, una relazione sugli sviluppi del mercato per i quali potrebbe essere necessario il ricorso al presente articolo.

Articolo 460

Liquidità

▼M8

1.  Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati a norma dell'articolo 462 per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 412, paragrafo 1. Gli atti delegati adottati conformemente al presente paragrafo si fondano sugli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo II, e all'allegato III, e precisano in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti e rispetta le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

In particolare, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati che precisino i requisiti dettagliati in materia di liquidità ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, degli articoli da 411 a 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, degli articoli da 428 undecies, a 428 quindecies, degli articoli 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 duotricies, 428 quatertricies, 428 quintricies, 428 octotricies e 451 bis.

▼C2

2.  Il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 è introdotto conformemente al seguente approccio graduale:

a) il 60 % del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015;

b) il 70 % a partire dal 1o gennaio 2016;

c) l'80 % a partire dal 1o gennaio 2017;

d) il 100 % a partire dal 1o gennaio 2018;

A tal fine la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all'articolo 509, paragrafi 1, 2 e 3, e delle norme internazionali elaborate da forum internazionali nonché delle specificità dell'Unione.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2014. Esso entra in vigore entro il 31 dicembre 2014, ma non si applica prima del 1o gennaio 2015.

▼M8

3.  Alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 462 che modifica l'elenco di prodotti o servizi di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 2, se ritiene che le attività e le passività direttamente connesse ad altri prodotti o servizi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 1.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il 28 giugno 2024.

▼C2

Articolo 461

Riesame dell'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità

1.  Previa consultazione del CERS, l'ABE riferisce alla Commissione entro il 30 giugno 2016 se sia opportuno modificare l'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità specificato all'articolo 460, paragrafo 2. Tale analisi tiene debitamente conto degli sviluppi del mercato e della normativa internazionale, nonché delle specificità dell'Unione.

Nella sua relazione, l'ABE valuta in particolare l'eventualità di rinviare l'introduzione della norma minima vincolante del 100 % al 1o gennaio 2019. La relazione tiene conto delle relazioni annuali di cui all'articolo 509, paragrafo 1, dei pertinenti dati di mercato e delle raccomandazioni di tutte le autorità competenti.

2.  Se necessario per far fronte all'evoluzione del mercato e ad altri sviluppi, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 al fine di modificare l'applicazione graduale di cui all'articolo 460 e rinviare al 2019 l'introduzione della norma minima vincolante del 100 % per il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, e di applicare nel 2018 una norma minima vincolante del 90 % per il requisito in materia di copertura della liquidità.

Ai fini della valutazione della necessità del rinvio, la Commissione tiene conto della relazione e della valutazione di cui al paragrafo 1.

Un atto delegato adottato ai sensi del presente articolo non si applica prima del 1o gennaio 2018 ed entra in vigore il 30 giugno 2017.

▼M8

Articolo 461 bis

Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato

Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per modificare il presente regolamento apportando aggiustamenti tecnici agli articoli 325 sexies, da 325 octies a 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, da 325 triquadragies a 325 septquadragies, 325 novoquadragies e 325 unquinquagies, e specificare il fattore di ponderazione del rischio della categoria 11 di cui all'articolo 325 quintricies, tabella 4, e dei fattori di ponderazione del rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi a norma dell'articolo 325 quintricies, nonché la correlazione delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi a norma dell'articolo 325 septricies del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, tenendo conto delle evoluzioni delle norme di regolamentazione internazionali.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2019.

▼M8

Articolo 462

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456 a 460 e dell'articolo 461 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼C2

Articolo 463

Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

Quando la Commissione adotta, a norma del presente regolamento, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di un mese. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, il termine entro il quale il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione può, ove opportuno, essere ulteriormente prorogato di un mese.

Articolo 464

Comitato bancario europeo

1.  La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione ( 23 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



PARTE DIECI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, RELAZIONI, RIESAMI E MODIFICHE



TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE



CAPO 1

Requisiti di fondi propri, perdite e utili non realizzati misurati al valore equo e deduzioni



Sezione 1

Requisiti di fondi propri

Articolo 465

Requisiti di fondi propri

1.  In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano i seguenti requisiti di fondi propri nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

a) un livello di coefficiente di capitale primario di classe 1 compreso tra 4 % e 4,5 %;

b) un livello di coefficiente di capitale di classe 1 compreso tra 5,5 % e 6 %.

2.  Le autorità competentideterminano e pubblicano il livello del coefficiente di capitale primario di classe 1 e del coefficiente di capitale di classe 1 negli intervalli di valore specificati al paragrafo 1 che gli enti soddisfano o superano.

Articolo 466

Prima applicazione degli International Financial Reporting Standard

In deroga all'articolo 24, paragrafo 2, le autorità competenti concedono agli enti che devono effettuare la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la prima volta un lasso di tempo di ventiquattro mesi per lo svolgimento delle necessarie procedure interne e l'applicazione dei necessari requisiti tecnici.



Sezione 2

Profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo

Articolo 467

Perdite non realizzate misurate al valore equo

1.  In deroga all'articolo 35, nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 gli enti includono nel calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 solo la percentuale applicabile di perdite non realizzate connesse ad attività o a passività misurate al valore equo e riportate nel bilancio, escluse quelle di cui all'articolo 33 e tutte le altre perdite non realizzate riportate nel conto profitti e perdite.

2.  La percentuale applicabile ai fini del paragrafo 1 rientra nei seguenti intervalli di valori:

a) da 20 % a 100 % nel periodo dalla data di applicazione 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) da 40 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) da 60 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e

d) da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

In deroga al paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima di 1o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE.

Il trattamento di cui al secondo comma si applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi l'International Financial Reporting Standard sostitutivo dello IAS 39.

3.  Le autorità competentideterminano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d).

Articolo 468

Profitti non realizzati misurati al valore equo

1.  In deroga all'articolo 35, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti escludono dai loro elementi relativi al capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile di profitti non realizzati connessi ad attività o a passività misurati al valore equo e riportati nel bilancio, esclusi quelli di cui all'articolo 33 e tutti gli altri profitti non realizzati, ad eccezione di quelli connessi a investimenti immobiliari, riportati nel conto profitti e perdite. L'importo residuo risultante non è escluso dal capitale primario di classe 1.

2.  Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile è pari a 100 % nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, e, dopo tale data, rientra nei seguenti intervalli di valori:

a) da 60 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b) da 40 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c) da 20 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

Dal 1o gennaio 2015, se conformemente all'articolo 467, un'autorità competente impone agli enti di includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % delle loro perdite non realizzate misurate al valore equo, tale autorità competente può altresì autorizzare gli enti a includere in detto calcolo il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo.

Dal 1o gennaio 2015, se conformemente all'articolo 467, un'autorità competente impone agli enti di includere una percentuale di perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1, tale autorità competente non stabilisce una percentuale applicabile di profitti non realizzati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, che risulti in una percentuale di profitti non realizzati che siano inclusi nel calcolo del capitale primario di classe 1 che superi la percentuale applicabile di perdite non realizzate stabilita conformemente all'articolo 467.

3.  Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati al paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1.

4.  In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, gli enti non includono nei fondi propri la percentuale applicabile di cui all'articolo 478 dei profitti e delle perdite a valore equo da derivati passivi risultanti da variazioni del merito di credito dell'ente. La percentuale applicata alle perdite al valore equo derivante da variazioni del merito di credito dell'ente non eccede la percentuale applicata ai profitti al valore equo derivante da variazioni del merito di credito dell'ente.



Sezione 3

Deduzioni



Sottosezione 1

Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 469

Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

1.  In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:

a) gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, degli importi da dedurre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

b) gli enti applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 472 agli importi residui degli elementi da dedurre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

c) gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, dell'importo totale da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo avere applicato l'articolo 470;

d) gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 472, paragrafo 5 o 11, a seconda dei casi, all'importo residuo totale degli elementi da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo aver applicato l'articolo 470.

2.  Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 472, paragrafo 5, dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera a);

b) la somma degli importi di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettere a) e b).

3.  Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 472, paragrafo 11, dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera b), detenuti direttamente e indirettamente;

b) la somma degli importi di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettere a) e b).

▼M7

Articolo 469 bis

Deroga alle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 per le esposizioni deteriorate

In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti non deducono dal capitale primario di classe 1 l'importo applicabile della copertura insufficiente delle esposizioni deteriorate se l'esposizione è sorta prima del 26 aprile 2019.

Se l'ente modifica i termini e le condizioni dell'esposizione sorta prima del 26 aprile 2019 in modo da aumentare l'esposizione dell'ente verso il debitore, l'esposizione è considerata sorta alla data in cui si applica la modifica e cessa di beneficiare della deroga di cui al primo comma.

▼C2

Articolo 470

Esenzione dalla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1

1.  Ai fini del presente articolo, i pertinenti elementi del capitale primario di classe 1 comprendono gli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo aver applicato le disposizioni degli articoli da 32 a 35 e aver effettuato le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.

2.  In deroga all'articolo 48, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, gli enti non deducono gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, che in totale siano pari o inferiori al 15 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1 dell'ente:

a) attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1;

b) quando l'ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 di tale soggetto detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1.

3.  In deroga all'articolo 48, paragrafo 4, gli elementi esenti da deduzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono ponderati per il rischio al 250 %. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono soggetti alle disposizioni della parte tre, titolo IV, laddove applicabile.

Articolo 471

Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

▼M8

1.  In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 31 dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2024, gli enti possono scegliere di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) ed e);

b) le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini del controllo sugli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione;

c) le partecipazioni dell'ente nell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non superano il 15 % degli strumenti di capitale primario di classe 1 emessi da tale soggetto assicurativo al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2024;

d) l'importo delle partecipazioni non dedotto non supera l'importo detenuto negli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012.

▼C2

2.  Le partecipazioni non dedotte ai sensi del paragrafo 1 sono considerate esposizioni e ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 370 %.

Articolo 472

Elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1

1.  In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a i), nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti applicano il presente articolo agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 468, paragrafo 4, e all'articolo 469, paragrafo 1, lettere b) e d), a seconda del caso.

2.  L'importo residuo degli aggiustamenti di valutazione a derivati passivi derivanti dal rischio di credito proprio di un ente non è dedotto.

3.  Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo delle perdite dell'esercizio finanziario in corso di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a):

a) le perdite significative sono dedotte dagli elementi di classe 1;

b) le perdite non significative non sono dedotte.

4.  Gli enti deducono l'importo residuo delle attività immateriali di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), dagli elementi di classe 1.

5.  L'importo residuo delle attività fiscali differite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio dello 0 %.

6.  L'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2.

7.  L'importo residuo delle attività di un fondo pensione a prestazioni definite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), non è dedotto dagli elementi dei fondi propri ed è incluso tra gli elementi del capitale primario di classe 1 nella misura in cui l'importo sarebbe stato riconosciuto come fondi propri di base conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere da a) a c bis), della direttiva 2006/48/CE.

8.  Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo dei propri strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), da essi stessi detenuti:

a) l'importo delle detenzioni dirette è dedotto dagli elementi di classe 1;

b) l'importo delle detenzioni indirette e sintetiche, compresi i propri strumenti di capitale primario di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

9.  Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario da essi detenuti quando l'ente ha partecipazioni incrociate con il predetto soggetto come specificato all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g):

a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h);

b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i).

10.  Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h):

a) gli importi da dedurre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono dedotti per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;

b) gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

11.  Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i):

a) gli importi da dedurre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono dedotti per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;

b) gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

Articolo 473

Introduzioni di modifiche allo IAS 19

1.  In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente al paragrafo 4.

2.  L'importo applicabile è calcolato sottraendo dalla somma derivata conformemente alla lettera a) la somma derivata conformemente alla lettera b):

a) gli enti determinano il valore delle attività dei propri fondi o piani pensionistici, a seconda del caso, a prestazioni definite conformemente al regolamento (CE) n. 1126/2008 ( 24 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 1205/2011 ( 25 ). Gli enti sottraggono pertanto dal valore di queste attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili;

b) gli enti determinano il valore delle attività dei loro fondi o piani pensionistici, secondo il caso, a prestazioni definite in conformità delle regole di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008. Gli enti sottraggono in seguito dal valore di tali attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili.

3.  L'importo determinato conformemente al paragrafo 2 è limitato all'ammontare che non deve essere dedotto dai fondi propri, prima di 1o gennaio 2014 in virtù di disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE, nella misura in cui tali disposizioni nazionali di recepimento siano ammissibili al trattamento di cui all'articolo 481 del presente regolamento nello Stato membro interessato.

4.  Si applicano i seguenti fattori:

a) 1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 0,8 nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) 0,4 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

e) 0,2 nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

5.  Gli enti pubblicano nel bilancio i valori di attività e passività conformemente al paragrafo 2.

▼M4

Articolo 473 bis

Introduzione dell’IFRS 9

1.  In deroga all’articolo 50, e fino al termine del periodo transitorio di cui al paragrafo 6 del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l’importo calcolato in conformità del presente paragrafo:

a) gli enti che redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;

b) gli enti che, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento, effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;

c) gli enti che effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio conformemente a principi contabili ai sensi della direttiva 86/635/CEE e che utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello utilizzato nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

L’importo di cui al primo comma è calcolato quale somma di quanto segue:

a) per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l’importo (ABSA) calcolato secondo la formula seguente:

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dove:

A2,SA = l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2;

A4,SA = l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3;

f = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

t = l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale degli importi A2,SA e A4,SA;

b) per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l’importo (ABIRB) calcolato secondo la formula seguente:

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dove:

A2,IRB = l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2, adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a);

A4,IRB = l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3, adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c);

f = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

t = l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale degli importi A2,IRB e A4,IRB.

2.  Gli enti calcolano gli importi A2,SA e A2,IRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), quale il maggiore degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:

a) zero;

b) l’importo calcolato conformemente al punto i), ridotto dell’importo calcolato conformemente al punto ii):

i) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’IFRS 9, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione («allegato relativo all’IRFS 9»), e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IRFS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9;

ii) l’importo totale delle perdite per riduzione di valore su attività finanziarie classificate come finanziamenti e crediti, investimenti posseduti sino alla scadenza e attività finanziarie disponibili per la vendita, quali definite nel paragrafo 9 dello IAS 39, diverse da strumenti rappresentativi di capitale e quote o azioni di organismi di investimento collettivi, determinati conformemente ai paragrafi 63, 64, 65, 67, 68 e 70 dello IAS 39 di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, al 31 dicembre 2017 o al giorno antecedente la data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9.

3.  Gli enti calcolano l’importo di cui l’importo specificato alla lettera a) supera l’importo specificato alla lettera b) separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:

a) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, alla data di riferimento del bilancio;

b) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9.

4.  Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, se l’importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), è superiore all’importo specificato al paragrafo 3, lettera b), gli enti fissano l’A4,SA quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l’A4,SA a zero.

Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, se l’importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera b), è superiore all’importo per tali esposizioni specificato al paragrafo 3, lettera b), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera c), gli enti fissano l’A4,IRB quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l’A4,IRB a zero.

5.  Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, si applicano i paragrafi da 2 a 4 come segue:

a) per il calcolo di A2,IRB gli enti riducono ciascuno degli importi calcolati conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del presente articolo della somma degli importi delle perdite attese calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, al 31 dicembre 2017 o al giorno precedente la data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9. Se, per l’importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di tale importo a zero. Se, per l’importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di tale importo a zero;

b) gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’ IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, alla data di riferimento del bilancio. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo a zero;

c) gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9 al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo a zero.

6.  Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori:

a) 0,95, durante il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

b) 0,85, durante il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

c) 0,7, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

d) 0,5, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

e) 0,25, durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1o gennaio 2018, ma prima del 1o gennaio 2019, adeguano le date di cui alle lettere da a) a e) del primo comma in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.

Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1o gennaio 2019 o successivamente applicano i fattori pertinenti di cui al primo comma, lettere da b) a e), cominciando con il fattore corrispondente all’anno di prima applicazione di tali principi contabili.

7.  Se un ente include nel proprio capitale primario di classe 1 un importo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ente ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che utilizzano qualunque dei seguenti elementi, in modo tale da non tenere conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti che ha incluso nel suo capitale primario di classe 1:

a) l’importo delle attività fiscali differite dedotto dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 48, paragrafo 4;

b) il valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 111, paragrafo 1, per cui le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell’esposizione, sono moltiplicate per il seguente fattore di graduazione (sf):

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dove:

ABSA = l’importo calcolato conformemente al paragrafo 1, secondo comma, lettera a);

RASA = l’importo totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche;

c) l’importo degli elementi di classe 2 calcolati conformemente all’articolo 62, lettera d);

8.  Durante il periodo di cui al paragrafo 6 del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare il presente articolo.

9.  Un ente decide se applicare le disposizioni di cui al presente articolo durante il periodo transitorio e informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. Qualora un ente abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, può revocare durante il periodo transitorio la sua decisione iniziale. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

Un ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. In tal caso l’ente fissa l’importo A4 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora un ente abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, può revocare durante il periodo transitorio la sua decisione iniziale. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

10.  Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE emana, entro il 30 giugno 2018, orientamenti sugli obblighi di informativa stabiliti nel presente articolo.

▼C2



Sottosezione 2

Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Articolo 474

Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

In deroga all'articolo 56, nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:

a) gli enti deducono dagli elementi aggiuntivi di classe 1 la percentuale applicabile specificata all'articolo 478 degli importi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 56;

b) gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 475 agli importi residui degli elementi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 56.

Articolo 475

Elementi non dedotti dagli elementi aggiuntivi di classe 1

1.  In deroga all'articolo 56, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 474, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo.

2.  Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettera a):

a) i propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente sono dedotti al valore contabile dagli elementi di classe 1;

b) i propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti aggiuntivi di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

3.  Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettera b):

a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, lettera c);

b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, lettera d).

4.  Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettere c) e d):

a) l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere dedotte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;

b) l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere dedotte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.



Sottosezione 3

Deduzioni da elementi di classe 2

Articolo 476

Deduzioni da elementi di classe 2

In deroga all'articolo 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli enti deducono dagli elementi di classe 2 la percentuale applicabile specificata all'articolo 478 degli importi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 66;

b) gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 477 agli importi residui che devono essere dedotti conformemente all'articolo 66.

Articolo 477

Deduzioni da elementi di classe 2

1.  In deroga all'articolo 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 476, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo.

2.  Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera a):

a) i propri strumenti di classe 2 detenuti direttamente sono dedotti al valore contabile dagli elementi di classe 2;

b) i propri strumenti di classe 2 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

3.  Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera b):

a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera c);

b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera d).

4.  Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettere c) e d):

a) l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere dedotte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;

b) l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere dedotte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.



Sottosezione 4

Percentuali applicabili per la deduzione

Articolo 478

Percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

1.  La percentuale applicabile ai fini dell'articolo 468, paragrafo 4, dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'articolo 474, lettera a), e dell'articolo 476, lettera a), rientra nei seguenti intervalli di valori:

a) da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 201431 dicembre 2014;

b) da 40 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

c) da 60 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

d) da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

2.  In deroga al paragrafo 1, per gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), che esistevano prima del 1o gennaio 2014 la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettera c), rientra nei seguenti intervalli di valori:

a) da 0 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) da 10 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) da 30 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

e) da 40 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

f) da 50 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

g) da 60 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

h) da 70 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

i) da 80 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

j) da 90 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

3.  Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile entro gli intervalli di valori di cui ai paragrafi 1 e 2 per ciascuna delle seguenti deduzioni:

a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;

b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;

c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);

d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).



Sezione 4

Interessi di minoranza e strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni

Articolo 479

Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumentied elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza

1.  In deroga alla parte due, titolo II, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 il riconoscimento nei fondi propri consolidati degli elementi che possono essere ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE, ma che non sono ammessi come capitale primario di classe 1 consolidato per una delle seguenti ragioni è stabilito dall'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:

a) lo strumento non può essere considerato strumento di capitale primario di classe 1 e di conseguenza i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni non sono ammessi come elementi di capitale primario di classe 1 consolidato;

b) gli elementi non sono ammessi in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 2;

c) gli elementi non sono ammessi perché la filiazione non è un ente o un soggetto che, in virtù della vigente normativa nazionale, è sottoposto ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE

d) gli elementi non sono ammessi perché la filiazione non è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

2.  La percentuale applicabile degli elementi di cui al paragrafo 1 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate conformemente alle misure nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE è ammessa come capitale primario di classe 1 consolidato.

3.  Ai fini del paragrafo 2, le percentuali applicabili rientrano nei seguenti intervalli di valori:

a) da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

c) da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

d) da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

4.  Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui al paragrafo 3.

Articolo 480

Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

1.  In deroga all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 85, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le percentuali di cui ai predetti articoli sono moltiplicate per un fattore applicabile.

2.  Ai fini del paragrafo 1, il fattore applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:

a) da 0,2 a 1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) da 0,4 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) da 0,6 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e

d) da 0,8 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

3.  Le autorità competentideterminano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2.



Sezione 5

Filtri e deduzioni aggiuntivi

Articolo 481

Filtri e deduzioni aggiuntivi

1.  In deroga agli articoli da 32 a 36 e agli articoli 56 e 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti effettuano aggiustamenti per includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 o tra gli elementi dei fondi propri, o per dedurne, la percentuale applicabile di filtri o deduzioni prescritte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due del presente regolamento.

2.  In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, punto i), e all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le autorità competenti possono esigere dagli enti che applichino i metodi di cui all'articolo 49, paragrafo 1, laddove i requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), non siano soddisfatti, ovvero autorizzare gli enti ad applicare tali metodi, invece di applicare la deduzione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1. In tal caso la quota di partecipazione degli strumenti di fondi propri di un soggetto del settore finanziario, in cui l'impresa madre ha un investimento significativo, che non deve essere dedotta ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, è determinata dalla percentuale applicabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'importo non dedotto è soggetto ai requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 4, a seconda del caso.

3.  Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:

a) da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

c) da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

d) da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

4.  Ai fini del paragrafo 2, la percentuale applicabile è compresa tra 0 % e 50 % per il periodo a decorrere da 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

5.  Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competentideterminano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4.

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella parte due del presente regolamento, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi aggiuntivi di classe 1, agli elementi di classe 1 e agli elementi di classe 2 o ai fondi propri.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 482

Ambito di applicazione delle operazioni sui derivati con fondi pensionistici

Per le operazioni di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 648/2012 concluse con schemi pensionistici ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, gli enti non calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA previsti all'articolo 382, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.



CAPO 2

Clausola grandfathering per strumenti di capitale



Sezione 1

Strumenti che costituiscono aiuto di stato

Articolo 483

Clausola grandfathering per strumenti che costituiscono aiuti di Stato

1.  In deroga agli articoli da 26 a 29, 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, agli strumenti e agli elementi di capitale si applica il presente articolo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli strumenti sono stati emessi prima di 1o gennaio 2014;

b) gli strumenti sono stati emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Le eventuali parti degli strumenti sottoscritte privatamente devono essere emesse anteriormente al 30 giugno 2012 e congiuntamente alle parti sottoscritte dallo Stato membro;

c) gli strumenti sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

Qualora gli strumenti siano sottoscritti sia dallo Stato membro che da investitori privati e in caso di rimborso parziale degli strumenti sottoscritti dallo Stato membro, una quota corrispondente della parte degli strumenti sottoscritti privatamente beneficia della clausola grandfathering conformemente all'articolo 484. Quando tutti gli strumenti sottoscritti dallo Stato membro sono stati rimborsati, la parte rimanente degli strumenti sottoscritti da investitori privati beneficia della clausola grandfathering conformemente all'articolo 484.

2.  Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1, nonostante una delle seguenti condizioni:

a) non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento;

b) gli strumenti sono stati emessi da un'impresa di cui all'articolo 27 del presente regolamento e non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento.

3.  Gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Gli strumenti ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 ai sensi dei paragrafi 5 o 7.

4.  Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento.

5.  Gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Gli strumenti ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di classe 2 ai sensi dei paragrafi 3 o 7.

6.  Gli elementi ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento.

7.  Gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Gli strumenti ammessi come strumenti di classe 2 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dei paragrafi 3 o 5.

8.  Gli strumenti di cui ai paragrafi 3, 5 e 7 possono essere ammessi come strumenti di fondi propri di cui ai paragrafi anzidetti solo se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), e laddove siano emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico e l'emissione sia convenuta o ammissibile nell'ambito di tale programma.



Sezione 2

Strumenti che non costituiscono aiuto di stato



Sottosezione 1

Ammissibilità e limiti della clausola grandfathering

Articolo 484

Ammissibilità alla clausola grandfathering degli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE

1.  Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti ed elementi emessi al 31 dicembre 2011 o prima di tale data e che erano ammissibili come fondi propri al 31 dicembre 2011 e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 483, paragrafo 1.

2.  In deroga agli articoli da 26 a 29, 51, 52, 62 e 63 il presente articolo si applica nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.

3.  Fatto salvo l'articolo 485 del presente regolamento e il limite specificato all'articolo 486, paragrafo 2, dello stesso, il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibile come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, può essere considerato tra gli elementi di capitale primario di classe 1 nonostante che tale capitale non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento.

4.  Fatto salvo il limite specificato all'articolo 486, paragrafo 3, del presente regolamento, gli strumenti, nonché le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1, nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52 del presente regolamento.

5.  Fatto salvo il limite di cui all'articolo 486, paragrafo 4, del presente regolamento, gli elementi, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi di classe 2, nonostante che detti elementi non siano inclusi nell'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento.

Articolo 485

Ammissibilità all'inclusione nel capitale primario di classe 1 di riserve sovrapprezzo azioni relative a elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE

1.  Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti emessi prima del 31 dicembre 2010 diversi da quelli di cui all'articolo 483, paragrafo 1.

2.  Le riserve sovrapprezzo azioni relative al capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/365/CEE, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1 se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 28, lettere i) e j), del presente regolamento.

Articolo 486

Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2

1.  Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti ed elementi di cui all'articolo 484 sono considerati fondi propri è limitata conformemente al presente articolo.

2.  L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 3, ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, è limitato alla percentuale applicabile della somma degli importi di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo:

a) l'importo nominale del capitale di cui all'articolo 484, paragrafo 3, emesso al 31 dicembre 2012;

b) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli elementi di cui alla lettera a).

3.  L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato alla percentuale applicabile moltiplicata per il risultato della differenza tra la somma degli importi specificati alle lettere a) e b) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da c) a f) del presente paragrafo:

a) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ancora emessi al 31 dicembre 2012;

b) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);

c) l'importo degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che al 31 dicembre 2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 66, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/48/CE;

d) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera c);

e) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, emessi al 31 dicembre 2012 ma non ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dell'articolo 489, paragrafo 4;

f) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e).

4.  L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili come elementi di classe 2 è limitato alla percentuale applicabile del risultato della differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da e) a h) del presente paragrafo:

a) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ancora emessi al 31 dicembre 2012;

b) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);

c) l'importo nominale dei prestiti subordinati ancora emessi al 31 dicembre 2012, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/48/CE;

d) l'importo nominale degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo, emessi al 31 dicembre 2012;

e) l'importo nominale degli strumenti e degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;

f) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e);

g) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che non sono ammissibili come elementi di classe 2 ai sensi dell'articolo 490, paragrafo 4;

h) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera g).

5.  Ai fini del presente articolo, le percentuali applicabili di cui ai paragrafi da 2 a 4 rientrano nei seguenti intervalli di valori:

a) da 60 % a 80 % nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) da 40 % a 70 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) da 20 % a 60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d) da 0 % a 50 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

e) da 0 % a 40 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

f) da 0 % a 30 % nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

g) da 0 % a 20 % nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

h) da 0 % a 10 % nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

6.  Le autorità competentideterminano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui al paragrafo 5.

Articolo 487

Elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri

1.  In deroga agli articoli 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, il capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 484, paragrafo 3, esclusi dagli elementi di capitale primario di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 2, nella misura in cui l'inclusione di tale capitale e delle relative riserve sovrapprezzo azioni non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 3.

2.  In deroga agli articoli 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, i seguenti elementi, nella misura in cui la loro inclusione non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 4:

a) il capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni, di cui all'articolo 484, paragrafo 3, esclusi dagli elementi del capitale primario di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile specificata all'articolo 486, paragrafo 2;

b) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 3.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per il trattamento dei fondi propri di cui ai paragrafi 1 e 2 come rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 486, paragrafo 4 o 5, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 488

Ammortamento degli elementi soggetti alla clausola grandfathering come elementi di classe 2

Gli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili come elementi di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 5, o dell'articolo 486, paragrafo 4, sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 64.



Sottosezione 2

Inclusione di strumenti con opzione call e incentivo al rimborso in elementi aggiuntivi di classe 1 e in elementi di classe 2

Articolo 489

Strumenti ibridi con opzione call e incentivo al rimborso

1.  In deroga agli articoli 51 e 52, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti al presente articolo.

2.  Gli strumenti sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1o gennaio 2013;

b) l'ente non abbia esercitato l'opzione call;

c) le condizioni stabilite all'articolo 52 sono soddisfatte a partire dal 1o gennaio 2013.

3.  Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1 senza limite, purché:

a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

c) le condizioni fissate all'articolo 52 siano soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

4.  Gli strumenti non sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 e non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 484, paragrafo 4, a decorrere da 1o gennaio 2014 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;

b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

c) le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

5.  Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

c) le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

6.  Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;

b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

c) le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

Articolo 490

Elementi di classe 2 con incentivo al rimborso

1.  In deroga agli articoli 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f) o h), della direttiva 2006/48/CE che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti al presente articolo.

2.  Gli elementi sono considerati strumenti di classe 2, purché:

a) l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1o gennaio 2013;

b) l'ente non abbia esercitato l'opzione call;

c) le condizioni stabilite all'articolo 63 siano soddisfatte a partire dal 1o gennaio 2013.

3.  Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità dell'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono considerati come elementi di classe 2 senza limiti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

c) le condizioni fissate all'articolo 63 sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

4.  Gli elementi non sono considerati come elementi di classe 2 a partire dal 1o gennaio 2014, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;

b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

c) le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

5.  Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 con riduzione del loro riconoscimento in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se:

a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della loro scadenza effettiva;

c) le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

6.  Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, se:

a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;

b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

c) le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

Articolo 491

Scadenza effettiva

Ai fini degli articoli 489 e 490 la scadenza effettiva è determinata come segue:

a) per gli elementi di cui ai paragrafi 3 e 5 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b) per gli elementi di cui al paragrafo 4 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;

c) per gli elementi di cui al paragrafo 6 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso prima del 31 dicembre 2011.



CAPO 3

Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri

Articolo 492

Informativa sui fondi propri

1.  Gli enti applicano il presente articolo nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.

2.  Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, gli enti pubblicano la misura in cui il livello di capitale primario di classe 1 e il livello di capitale di classe 1 superano i requisiti di cui all'articolo 465.

3.  Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti pubblicano le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti i loro fondi propri:

a) la natura e l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e deduzioni applicati conformemente agli articoli da 467 a 470, 474, 476 e 479;

b) gli importi degli interessi di minoranza e degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e di capitale di classe 2, e i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, emessi da filiazioni, inclusi nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 2 e nei fondi propri conformemente al capo 1, sezione 4;

c) l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e deduzioni applicati conformemente all'articolo 481;

d) la natura e l'importo degli elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 ed elementi di classe 2 conformemente alle deroghe di cui al capo 2, sezione 2.

4.  Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti pubblicano l'importo degli strumenti ammissibili come strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 ai sensi dell'articolo 484.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli uniformi per l'informativa effettuata conformemente al presente articolo. I modelli comprendono gli elementi elencati nell'articolo 437, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), come modificato dai capi 1 e 2 del presente titolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



CAPO 4

Grandi esposizioni, requisiti di fondi propri, leva finanziaria e requisito minimo di Basilea I

Articolo 493

Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni

1.  Le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ( 26 ), e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE. ►M2  Tale esenzione è valida sino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. ◄

2.  Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio per quanto riguarda:

a) un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9 e 10, della direttiva 2004/39/CE;

b) l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9 e 10, della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche.

Sulla base della relazione, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento.

3.  In deroga all'articolo 400, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono, per un periodo transitorio fino all'entrata in vigore di un eventuale atto legislativo, a seguito del riesame conformemente all'articolo 507, ma non dopo il 31 dicembre 2028, esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, le seguenti esposizioni:

a) obbligazioni garantite contemplate dall'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6;

b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

c) esposizioni dell'ente, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo. Le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi;

d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio appartiene ad una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;

e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti;

f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio;

g) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;

h) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità;

i) 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi;

j) garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

k) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.

▼M4

4.  In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di sostenere le esposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

a) 100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2018;

b) 75 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2019;

c) 50 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2020.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.

5.  Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 si applicano alle seguenti esposizioni:

a) elementi dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;

b) elementi dell’attivo che rappresentano crediti esplicitamente garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;

c) altre esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri, o da essi garantite;

d) elementi dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri trattati come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2;

e) altre esposizioni nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, o da esse garantite, trattate come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2.

Ai fini delle lettere a), b) e c) del primo comma, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo a elementi dell’attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, che sono trattati come esposizioni verso un’amministrazione centrale, un’amministrazione regionale o un’autorità locale conformemente all’articolo 116, paragrafo 4. Se gli elementi dell’attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, sono trattati come esposizioni verso un’amministrazione regionale o un’autorità locale conformemente all’articolo 116, paragrafo 4, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se le esposizioni verso quell’amministrazione regionale o autorità locale sono trattate come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2.

6.  Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se un’esposizione di cui al paragrafo 5 del presente articolo soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) all’esposizione sarebbe assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente alla versione dell’articolo 495, paragrafo 2, in vigore al 31 dicembre 2017;

b) l’esposizione è stata sostenuta il 12 dicembre 2017 o successivamente.

7.  Un’esposizione, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sostenuta prima del 12 dicembre 2017 e a cui al 31 dicembre 2017 era stato assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all’articolo 495, paragrafo 2, è esentata dall’applicazione dell’articolo 395, paragrafo 1.

▼M8

Articolo 494

Disposizioni transitorie riguardanti il requisito di fondi propri e passività ammissibili

1.  In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

a) un coefficiente basato sul rischio del 16 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;

b) un coefficiente non basato sul rischio del 6 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.

2.  In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, possono essere inclusi negli elementi di passività ammissibili è pari al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.

3.  In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, fino al momento in cui l'autorità di risoluzione valuta per la prima volta la conformità alla condizione di cui alla lettera c) di detto paragrafo, le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera, fino al 31 dicembre 2021, il 2,5 % e, dopo tale data, il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, lettere a) e b).

▼M8

Articolo 494 bis

Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo

1.  In deroga all'articolo 52, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;

b) gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;

c) i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

2.  In deroga all'articolo 63, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti di classe 2 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;

b) gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;

c) i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 494 ter

Clausola grandfathering per gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili

1.  In deroga agli articoli 51 e 52, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 51 e 52, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p), q) e r).

2.  In deroga agli articoli 62 e 63, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti di classe 2 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 62 e 63, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 63, lettere n), o) e p).

3.  In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono considerate elementi di passività ammissibili se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere da f) a m).

▼C2

Articolo 495

Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB

1.  In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE nello Stato membro al 31 dicembre 2007. L'autorità competente pubblica la categorie di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiano di tale trattamento conformemente all'articolo 143 della direttiva 2013/36/UE.

La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute al 31 dicembre 2007 ed eventuali ulteriori azioni direttamente risultanti da tale partecipazione, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di possesso.

Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di possesso in una data partecipazione, la parte della partecipazione che costituisce l'eccedenza non è ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applica neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

Le esposizioni in strumenti di capitale soggette a tale disposizione sono assoggettate ai requisiti patrimoniali calcolati in conformità del metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE l'attuazione del presente paragrafo.

2.  Fino al 31 dicembre 2017, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 114, paragrafo 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di concessione da parte delle competenti autorità dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 496

Requisiti di fondi propri per le obbligazioni garantite

1.   ►M3  Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed f), purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: ◄

a) le esposizioni cartolarizzate relative a immobili residenziali o non residenziali siano state cedute da un membro dello stesso gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o da un soggetto affiliato allo stesso organismo centrale cui sia affiliato l'emittente delle obbligazioni garantite, laddove tale appartenenza o affiliazione è da determinare al momento in cui le quote senior sono costituite a garanzia delle obbligazioni garantite;

b) un membro dello stesso gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o un soggetto affiliato allo stesso organismo centrale cui sia affiliato l'emittente delle obbligazioni garantite detenga l'intero segmento prime perdite che sostiene tali quote senior.

2.  Ai fini dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni senior non garantite degli enti che prima del 28 giugno 2013 erano ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 % a norma della normativa nazionale sono considerate ammissibili alla classe di merito del credito 1.

3.  Ai fini dell'articolo 129, paragrafo 5, fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni senior non garantite degli enti che prima del 28 giugno 2013 erano ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 % a norma della normativa nazionale sono considerate ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

▼M8

Articolo 497

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP

1.  Quando una controparte centrale di un paese terzo chiede il riconoscimento a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti possono considerare detta CCP come una QCCP a partire dalla data in cui ha presentato la domanda di riconoscimento all'ESMA e fino a una delle date seguenti:

a) se la Commissione ha già adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP e tale atto di esecuzione è entrato in vigore, due anni dopo la data di presentazione della domanda;

b) se la Commissione non ha ancora adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP o se tale atto di esecuzione non è ancora entrato in vigore, la prima delle date seguenti:

i) due anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione;

ii) per le CCP che hanno presentato la domanda dopo il 27 giugno 2019, due anni dopo la data di presentazione della domanda;

iii) per le CCP che hanno presentato la domanda prima del 27 giugno 2019, il 28 giugno 2021.

2.  Fino alla scadenza del termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo, se una CCP di cui a detto paragrafo non dispone di un fondo di garanzia e non ha concluso un accordo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, l'ente sostituisce la formula prevista all'articolo 308, paragrafo 2, per il calcolo del requisito di fondi propri con la formula seguente:

image

dove:

image

=

requisito di fondi propri;

KCCP

=

il capitale ipotetico del QCCP comunicato all'istituto dal QCCP ai sensi dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;

DFCCP

=

le risorse finanziarie prefinanziate della controparte centrale comunicate all'istituzione dalla controparte centrale conformemente all'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;

i

=

l'indice che individua il partecipante diretto;

IMi

=

il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto i; e

IM

=

l'importo totale del margine iniziale comunicato all'ente dalla CCP in conformità all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.  In circostanze eccezionali, ove risulti necessario e proporzionato per evitare perturbazioni dei mercati finanziari internazionali, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione per prorogare una volta, di dodici mesi, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

▼C2

Articolo 498

Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci

1.  Le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE.

▼M2

Tale esenzione si applica fino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

▼C2

2.  Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda:

a) un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

b) l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche, inclusi energia elettrica, carbone, gas naturale e petrolio.

3.  Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 499

Leva finanziaria

1.  In deroga agli articoli 429 e 430, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti calcolano e segnalano il coefficiente di leva finanziaria utilizzando entrambi i seguenti elementi come misura del capitale:

a) il capitale di classe 1;

b) il capitale di classe 1 soggetto alle deroghe di cui ai capi 1 e 2 del presente titolo.

2.  In deroga all'articolo 451, paragrafo 1, gli enti possono decidere se pubblicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria sulla base di una o di entrambe le definizioni della misura del capitale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. Quando gli enti modificano la decisione su quale coefficiente di leva finanziaria pubblicare, la prima pubblicazione successiva alla modifica contiene la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti di leva finanziaria pubblicati fino al momento della modifica.

3.  In deroga all'articolo 429, paragrafo 2, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono autorizzare gli enti a calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre se esse ritengono che gli enti possano non disporre di dati di qualità sufficientemente buona per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre.

▼M8

Articolo 500

Correzione in caso di vendite su larga scala

1.  In deroga all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a), un ente può correggere le proprie stime delle LGD compensando in parte o del tutto l'effetto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default sulle LGD effettive fino alla differenza tra la media delle LGD stimate per le esposizioni comparabili in stato di default che non sono state liquidate in via definitiva e la media delle LGD effettive, anche sulla base delle perdite effettive dovute a vendite su larga scala, non appena sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'ente ha informato l'autorità competente di un piano indicante l'entità, la composizione e le date delle vendite delle esposizioni in stato di default;

b) le date delle vendite delle esposizioni in stato di default sono successive al 23 novembre 2016 ma non posteriori al 28 giugno 2022;

c) l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo cumulativo di tutti i default osservati a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).

La correzione di cui al primo comma può essere effettuata soltanto fino al 28 giugno 2022 e i suoi effetti possono durare fintantoché le esposizioni corrispondenti sono incluse nelle stime della LGD dell'ente.

2.  Quando è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti informano senza ritardo l'autorità competente.

▼C2

Articolo 501

Alleggerimento dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso PMI

1.  I requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso PMI sono moltiplicati per un fattore di 0,7619.

2.  Ai fini del presente articolo:

a) l'esposizione è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nella classe delle esposizioni verso imprese o è garantita da un'ipoteca su beni immobili. Le esposizioni in stato di default sono escluse;

b) una PMI è definita conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 27 ). Tra i criteri elencati nell'articolo 2 dell'allegato di tale raccomandazione, si tiene conto soltanto del fatturato annuo;

c) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente, 1,5 milioni di EUR. L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire dette informazioni.

3.  Gli enti segnalano ogni tre mesi alle autorità competenti l'ammontare totale delle esposizioni verso PMI calcolato conformemente al paragrafo 2.

4.  La Commissione, entro il 28 giugno 2016, presenta una relazione sull'impatto dei requisiti di fondi propri fissati dal presente regolamento sui prestiti alle PMI e alle persone fisiche e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

5.  Ai fini del paragrafo 4, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue:

a) l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni relative ai prestiti per le PMI nel periodo di cui al paragrafo 4;

b) l'analisi dell'effettiva rischiosità delle PMI dell'Unione nel corso di un intero ciclo economico;

c) la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti nel presente regolamento per il rischio di credito sulle esposizioni verso le PMI con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b).

▼M8

Articolo 501 bis

Rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali

4.  La Commissione presenta, entro il 28 giugno 2022, una relazione sull'impatto dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento per i prestiti a soggetti responsabili di progetti infrastrutturali e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

5.  Ai fini del paragrafo 4, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue:

a) l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni sui mercati per quanto concerne i prestiti destinati ad infrastrutture e il finanziamento di progetti nel periodo di cui al paragrafo 4;

b) l'analisi dell'effettiva rischiosità dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b), nel corso di un intero ciclo economico;

c) la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Articolo 501 ter

Deroga agli obblighi di segnalazione

In deroga all'articolo 430, nel periodo compreso tra la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e la data del primo invio delle relazioni specificata nelle norme tecniche di attuazione di cui al suddetto articolo, un'autorità competente può rinunciare a imporre l'obbligo di comunicare le informazioni nel formato indicato nei modelli contenuti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, se tali modelli non sono stati aggiornati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

▼C2



TITOLO II

RELAZIONI E RIESAME

▼M8

Articolo 501 quater

Trattamento prudenziale delle esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali

L'ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, se un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali, sia giustificato. In particolare, l'ABE valuta:

a) le metodologie per la valutazione dell'effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni;

b) l'elaborazione di opportuni criteri per valutare i rischi fisici e i rischi di transizione, compresi i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative;

c) i potenziali effetti di un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell'Unione.

L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 28 giugno 2025.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa, se del caso.

▼C2

Articolo 502

Ciclicità dei requisiti patrimoniali

La Commissione, in collaborazione con l'ABE, il CERS e gli Stati membri e tenendo conto del parere della BCE, verifica periodicamente se il presente regolamento considerato nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva 2013/36/UE effetti significativi sul ciclo economico e, sulla base di tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione se e in che modo le metodologie utilizzate dagli enti nel quadro del metodo IRB debbano convergere al fine di conseguire requisiti patrimoniali maggiormente comparabili e attenuare allo stesso tempo la prociclicità.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto del parere della BCE, la Commissione redige una relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che chiedono e che offrono prestiti.

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

Per quanto riguarda l'eliminazione potenziale dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello di Unione, la revisione garantisce in particolare la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri.

Articolo 503

Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

1.  Entro il 31 dicembre 2014, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 129 e i requisiti di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 336, paragrafo 3, siano appropriati per tutti gli strumenti ammissibili a tali trattamenti e se i criteri di cui all'articolo 129 siano adeguati.

2.  La relazione e le proposte di cui al paragrafo 1 concernono i seguenti aspetti:

a) la misura in cui gli attuali requisiti patrimoniali di vigilanza applicabili alle obbligazioni garantite distinguono in maniera adeguata tra le variazioni nella qualità creditizia delle obbligazioni garantite e la garanzia reale che le copre, compresa l'entità delle variazioni nei diversi Stati membri;

b) la trasparenza del mercato delle obbligazioni garantite e la misura in cui questo fattore facilita un'esaustiva analisi interna del rischio di credito delle obbligazioni garantite e della garanzia reale a copertura delle stesse da parte degli investitori e la separazione delle attività in caso di insolvenza dell'emittente, compresi gli effetti di attenuazione del rigoroso quadro giuridico nazionale sottostante conformemente all'articolo 129 del presente regolamento e dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE sulla qualità creditizia complessiva di un'obbligazione garantita e delle sue implicazioni per il livello di trasparenza richiesto dagli investitori; e

c) la misura in cui l'emissione di obbligazioni garantite da parte di un ente creditizio incide sul rischio di credito cui sono esposti gli altri creditori dell'ente emittente.

3.  Entro il 31 dicembre 2014, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale esamina se i prestiti garantiti da aeromobili (gravami su aeromobili) e i prestiti su immobili residenziali coperti da una garanzia ma non garantiti da un'ipoteca registrata siano da considerarsi, in determinate circostanze, attività ammissibili conformemente dell'articolo 129.

4.  Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina l'adeguatezza della deroga di cui all'articolo 496 e, se del caso, esamina l'opportunità di estendere un simile trattamento a qualsiasi altra forma di obbligazione garantita. Alla luce di tale riesame la Commissione può, se del caso, adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per rendere permanente la deroga o presentare proposte legislative per estenderla ad altre forme di obbligazioni garantite.

Articolo 504

Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

Entro il 31 dicembre 2016, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se il trattamento di cui all'articolo 31 debba essere modificato o rimosso.

▼M8

Articolo 504 bis

Strumenti di passività ammissibili detenuti

Entro il 28 giugno 2022, l'ABE trasmette alla Commissione una relazione in merito agli importi e alla distribuzione fra gli enti individuati come G-SII o O-SII degli strumenti di passività ammissibili detenuti, nonché in merito ai possibili impedimenti alla risoluzione e al rischio di contagio in relazione a tali detenzioni.

Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione, entro il 28 giugno 2023, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul trattamento adeguato di tali detenzioni, accompagnata da una proposta legislativa, se del caso.

▼C2

Articolo 505

Revisione del finanziamento a lungo termine

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, in merito all'adeguatezza degli obblighi del presente regolamento alla luce della necessità di assicurare livelli adeguati di provvista (funding) per tutte le forme di finanziamento a lungo termine per l'economia, compresi progetti infrastrutturali critici nell'Unione nel settore dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Articolo 506

Rischio di credito — definizione di default

Entro il 31 dicembre 2017 l'ABE presenta una relazione alla Commissione che esamina in che modo la sostituzione di 90 giorni con 180 giorni di arretrato, di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), influisca sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e l'opportunità di continuare l'applicazione di tale disposizione dopo il 31 dicembre 2019.

Sulla base di tale relazione, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

▼M8

Articolo 507

Grandi esposizioni

1.  L'ABE controlla l'uso delle esenzioni di cui all'articolo 390, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 400, paragrafo 1, lettere da f) a m), e all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), lettere da c) a g), lettere i), j) e k), ed entro il 28 giugno 2021 presenta alla Commissione una relazione che valuta l'impatto quantitativo che avrebbe l'abolizione di tali esenzioni o la fissazione di un limite al loro utilizzo. Detta relazione valuta, in particolare, per ciascuna esenzione prevista da tali articoli:

a) il numero di grandi esposizioni esentate in ciascuno Stato membro;

b) il numero degli enti che si avvalgono dell'esenzione in ciascuno Stato membro;

c) l'importo aggregato delle esposizioni esentate in ciascuno Stato membro.

2.  Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 390, paragrafo 4, e all'articolo 401, paragrafo 2, in merito ai metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, e in particolare l'esigenza di tenere conto delle modifiche delle norme internazionali che stabiliscono i metodi di tale calcolo.

▼C2

Articolo 508

Livello di applicazione

1.  Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione della parte uno, titolo II, e dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

2.  Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione riferisce se e in che modo il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei debba applicarsi alle imprese di investimento e, dopo aver consultato l'ABE, presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

3.  Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, previa consultazione dell'ABE e dell'AESFEM e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettere b) e c). Se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa.

Articolo 509

Requisiti in materia di liquidità

1.  L'ABE controlla e valuta le segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 415, paragrafo 1, per le varie valute e per i diversi modelli aziendali. Previa consultazione del CERS, degli utenti finali non finanziari, del settore bancario, delle autorità competenti e delle banche centrali del SEBC, l'ABE riferisce alla Commissione annualmente, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2013, se il requisito generale in materia di copertura della liquidità specificato nella parte sei, basato sugli elementi da comunicare conformemente alla parte sei, titolo II e all'allegato III, considerato sia individualmente che cumulativamente, sia tale da avere un significativo impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sulla stabilità e sul corretto funzionamento dei mercati finanziari o sull'economia e sulla stabilità dell'offerta di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e il finanziamento del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione.

La relazione di cui al primo comma tiene debito conto dello sviluppo dei mercati e delle normative internazionali, nonché delle interazioni del requisito in materia di copertura della liquidità con altri requisiti prudenziali ai sensi del presente regolamento, quali i coefficienti di capitale basati sul rischio di cui all'articolo 92 e il coefficiente di leva finanziaria.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere sulla relazione di cui al primo comma.

2.  Nella relazione di cui al paragrafo 1, l'ABE valuta in particolare quanto segue:

a) la previsione di meccanismi che limitano il valore degli afflussi di liquidità, in particolare al fine di determinare un massimale adeguato per gli afflussi e le relative condizioni di applicazione, tenendo conto dei diversi modelli aziendali, compresi il finanziamento pass through, il factoring, il leasing, le obbligazioni bancarie garantite, le ipoteche, l'emissione di obbligazioni bancarie garantite, e la misura in cui tale massimale dovrebbe essere modificato o rimosso per venire incontro alle specificità dei finanziamenti specializzati;

b) la calibrazione di afflussi e deflussi di cui alla parte sei, titolo II, in particolare a norma dell'articolo 422, paragrafo 7, e dell'articolo 425, paragrafo 2.

c) la previsione di meccanismi che limitano la copertura dei requisiti di liquidità da parte di determinate categorie di attività liquide; in particolare, la valutazione della percentuale minima adeguata per le attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), rispetto al totale delle attività liquide, testando una soglia del 60 % e tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali. Le attività possedute e dovute o richiamabili entro trenta giorni di calendario non dovrebbero entrare nel calcolo del limite, a meno che le attività non siano state ottenute a fronte di garanzie reali anch'esse ammissibili ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

d) la previsione di tassi specifici di deflusso minori e/o tassi di afflusso maggiori per i flussi infragruppo che precisa in quali condizioni tali specifici tassi di afflusso o deflusso sarebbero giustificati da un punto di vista prudenziale e delinea una metodologia di alto livello che utilizza criteri e parametri oggettivi per determinare livelli specifici di afflussi e deflussi tra l'ente e la controparte, quando non sono stabiliti nello stesso Stato membro;

e) la calibrazione dei tassi di utilizzo applicabili alle linee di credito e di liquidità irrevocabili non utilizzate che rientrano nell'articolo 424, paragrafi 3 e 5. In particolare l'ABE testa un tasso di utilizzo del 100 %;

f) la definizione di deposito al dettaglio di cui all'articolo 411, punto 2, in particolare l'opportunità di introdurre una soglia sui depositi delle persone fisiche;

g) la necessità di introdurre una nuova categoria di depositi al dettaglio con un minore deflusso alla luce delle caratteristiche specifiche di tali depositi che potrebbero giustificare un tasso di deflusso inferiore, e tenendo conto degli sviluppi internazionali;

h) le deroghe ai requisiti sulla composizione delle attività liquide che gli enti saranno tenuti a detenere, qualora in una data valuta il fabbisogno giustificato collettivo di attività liquide degli enti superi la disponibilità di tali attività liquide, nonché le condizioni a cui tali deroghe dovrebbero essere soggette;

i) la definizione dei prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad uso delle banche conformi alla sharia;

j) la definizione delle condizioni di stress, compresi i principi per l'utilizzo della riserva di attività liquide e le necessarie risposte di vigilanza, nelle quali gli enti potrebbero utilizzare le loro attività liquide per soddisfare deflussi di liquidità, nonché delle modalità con cui affrontare l'inosservanza;

k) la definizione di relazione operativa consolidata per i clienti non finanziari di cui all'articolo 422, paragrafo 3, lettera c);

l) la calibrazione del tasso di deflusso applicabile ai servizi di banca corrispondente e ai servizi di prime brokerage di cui all'articolo 422, paragrafo 4, primo comma;

m) regole di grandfathering per le obbligazioni statali garantite emesse per enti creditizi a titolo di misure statali di sostegno, con l'approvazione degli aiuti di Stato da parte dell'Unione, quali le obbligazioni emesse dalla National Asset Managament Agency (NAMA) in Irlanda e dalla Asset Management Company spagnola in Spagna, concepiti per rimuovere attività problematiche dallo stato patrimoniale degli enti creditizi, quali attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime, almeno fino al dicembre 2023.

3.  Entro il 31 dicembre 2013, previa consultazione dell'AESFEM e della BCE, l'ABE riferisce alla Commissione sulle opportune definizioni uniformi di liquidità e di qualità creditizia elevate ed elevatissime delle attività trasferibili ai fini dell'articolo 416 e sui coefficienti di scarto (haircut) appropriati per le attività che potrebbero essere classificate come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere su tale relazione.

La relazione di cui al primo comma considera inoltre:

a) altre categorie di attività, in particolare titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali cartolarizzati di liquidità e di qualità creditizia elevate;

b) altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale, ad esempio obbligazioni e commercial paper dell'amministrazione locale; e

c) altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, per esempio strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute, oro, principali strumenti di capitale indicizzati, obbligazioni garantite e obbligazioni bancarie garantite, obbligazioni societarie e fondi basati su tali attività.

4.  La relazione di cui al paragrafo 3 considera se e in che misura le linee di credito standby, di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera e), dovrebbero essere incluse come attività liquide alla luce degli sviluppi internazionali e tenendo conto delle specificità europee, incluso il modo in cui si svolge la politica monetaria nell'Unione.

In particolare, l'ABE verifica l'adeguatezza dei seguenti criteri e il livello appropriato di tali definizioni:

a) volume minimo delle contrattazioni delle attività;

b) volume minimo in essere delle attività;

c) trasparenza dei prezzi e informazioni post-negoziazione;

d) classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2;

e) stabilità dei prezzi comprovata;

f) volume medio negoziato ed entità media delle contrattazioni;

g) differenziale massimo bid/ask;

h) scadenza residua;

i) tasso minimo di fatturato.

5.  Entro il 31 gennaio 2014 l'ABE riferisce inoltre su quanto segue:

a) definizioni uniformi di liquidità e qualità creditizia elevate ed elevatissime;

b) le possibili conseguenze involontarie della definizione di attività liquide sulla gestione delle operazioni di politica monetaria e la misura in cui:

i) un elenco delle attività liquide non collegato all'elenco delle attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale possa incentivare gli enti a presentare attività ammissibili non contemplate nella definizione di attività liquide nelle operazioni di rifinanziamento;

ii) la regolamentazione della liquidità possa disincentivare gli enti a prestare o prendere in prestito denaro sul mercato monetario non garantito e se questo possa mettere in dubbio l'obiettivo dell'EONIA relativo all'attuazione della politica monetaria;

iii) l'introduzione del requisito di copertura della liquidità possa rendere più difficile per le banche centrali assicurare la stabilità dei prezzi utilizzando il quadro e gli strumenti di politica monetaria esistenti;

c) i requisiti operativi per la detenzione di attività liquide, di cui all'articolo 417, lettere da b) a f), in linea con gli sviluppi normativi internazionali.

Articolo 510

Requisiti di finanziamento stabile

1.  Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo III, nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti stabili di finanziamento (funding), fornendo tra l'altro una valutazione dell'impatto sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e per i finanziamenti al commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione e modelli di finanziamento pass through, compreso il credito ipotecario cofinanziato. In particolare, l'ABE analizza l'impatto delle fonti stabili di finanziamento sui meccanismi di rifinanziamento di diversi modelli bancari nell'Unione.

2.  Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo III e conformemente agli schemi uniformi di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera a), nonché previa consultazione del CERS, anche in merito alle metodologie per determinare l'ammontare del finanziamento stabile a disposizione degli enti e da essi richiesti e in merito alle opportune definizioni uniformi per il calcolo di tale requisito di finanziamento stabile, esaminando in particolare quanto segue:

a) le categorie e i fattori di ponderazione applicati alle fonti di finanziamento stabile di cui all'articolo 427, paragrafo 1;

b) le categorie e i fattori di ponderazione applicati per determinare il requisito di finanziamento stabile di cui all'articolo 428, paragrafo 1;

c) le metodologie forniscono incentivi e disincentivi, se del caso, per incoraggiare un finanziamento più stabile e più a lungo termine delle attività, delle attività aziendali, degli investimenti e degli enti;

d) la necessità di sviluppare diverse metodologie per diverse tipologie di enti.

3.  Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tenendo pienamente conto della diversità del settore bancario nell'Unione, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al modo in cui garantire che gli enti utilizzino fonti stabili di finanziamento.

▼M8

4.  L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento legato ai contratti derivati elencati nell'allegato II e ai derivati su crediti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile, in particolare il rischio di finanziamento futuro per i contratti derivati di cui all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, e presenta alla Commissione una relazione sull'opportunità di adottare un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore o una misura più sensibile al rischio entro il 28 giugno 2024. Detta relazione valuta quanto meno:

a) l'opportunità di distinguere tra i contratti derivati soggetti a marginazione e quelli non soggetti a marginazione;

b) l'opportunità di abolire, incrementare o sostituire il requisito di cui all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2;

c) l'opportunità di modificare più in generale il trattamento dei contratti derivati nel calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, di cui all'articolo 428 quinquies, all'articolo 428 duodecies, paragrafo 4 e all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, all'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, all'articolo 428 novotricies, paragrafo 4, all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, all'articolo 428 duoquinquagies, lettere a) e b), e all'articolo 428 terquinquagies, paragrafo 2, affinché rispecchi meglio il rischio di finanziamento connesso a tali contratti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;

d) l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati degli enti.

5.  Se le norme internazionali incidono sul trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, la Commissione, se opportuno e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 4, di tali modifiche delle norme internazionali e della diversità del settore bancario nell'Unione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.

6.  L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari e presenta alla Commissione una relazione sull'adeguatezza di tale trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:

a) l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile superiori o inferiori alle operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari al fine di tener maggiormente conto del loro rischio di finanziamento nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile e dei possibili effetti di contagio tra clienti finanziari;

b) l'opportunità di applicare il trattamento di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), alle operazioni di finanziamento tramite titoli garantite da altri tipi di attività;

c) l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile agli elementi fuori bilancio utilizzati in operazioni di finanziamento tramite titoli in alternativa al trattamento di cui all'articolo 428 septdecies, paragrafo 5;

d) l'adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % in conformità dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %, del 5 % o del 10 % in conformità dell'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), dell'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 428 tervicies, lettera b);

e) l'impatto dell'introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari, sulla liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare per quanto concerne obbligazioni sovrane e societarie;

f) l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per le operazioni di tali enti, in particolare per le operazioni di finanziamento tramite titoli con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari nei casi in cui in tali operazioni siano ricevute obbligazioni sovrane come garanzie.

7.  Entro 28 giugno 2024, la Commissione, ove opportuno e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 6, di qualsiasi norma internazionale e della diversità del settore bancario nell'Unione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento delle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, e il trattamento delle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, se essa lo ritiene opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.

8.  Entro il 28 giugno 2025, i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 428 tervicies, lettera b), sono innalzati rispettivamente dallo 0 % al 10 %, dal 5 % al 15 % e dal 10 % al 15 %, salvo diversamente specificato in un atto legislativo adottato sulla base di una proposta della Commissione, a norma del paragrafo 7 del presente articolo.

9.  L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle detenzioni da parte di enti di titoli destinati a coprire contratti derivati. L'ABE presenta una relazione in merito all'adeguatezza del trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:

a) il possibile impatto del trattamento sulla capacità degli investitori di conseguire un'esposizione ad attività e l'impatto del trattamento sull'offerta di credito nell'Unione dei mercati dei capitali;

b) l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di strumenti derivati che sono finanziati, in tutto o in parte, dal margine iniziale;

c) l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di derivati che non sono finanziati dal margine iniziale.

10.  Entro il 28 giugno 2023 o ad un anno di distanza da un accordo relativo a norme internazionali sviluppato dal CBVB, se precedente, la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 9, di qualsiasi norma internazionale elaborata dal CBVB, della diversità del settore bancario nell'Unione e degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento delle detenzioni da parte degli enti di titoli destinati a coprire contratti derivati ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, ove lo ritenga opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.

11.  L'ABE valuta se sarebbe giustificato ridurre il fattore di finanziamento stabile richiesto per le attività utilizzate per fornire servizi di compensazione e di regolamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino e il palladio o le attività utilizzate per fornire operazioni di finanziamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino e il palladio per una durata pari o inferiore a 180 giorni. L'ABE presenta la sua relazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.

▼M8

Articolo 511

Leva finanziaria

1.  Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui seguenti aspetti:

a) se sia opportuno introdurre un coefficiente di leva finanziaria addizionale per gli O-SII; e

b) se la definizione e il calcolo della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, ivi compreso il trattamento delle riserve della banca centrale, siano appropriati.

2.  Ai fini della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

▼C2

Articolo 512

Esposizioni al rischio di credito trasferito

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia delle disposizioni della parte cinque alla luce degli sviluppi sui mercati internazionali.

▼M8

Articolo 513

Norme macroprudenziali

1.  Entro il 30 giugno 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione verifica, previa consultazione del CERS e dell'ABE, se le norme macroprudenziali contenute nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano sufficienti ad attenuare i rischi sistemici nei settori, nelle regioni e negli Stati membri, valutando tra l'altro:

a) se gli attuali strumenti macroprudenziali di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE siano efficaci, efficienti e trasparenti;

b) se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione tra diversi strumenti macroprudenziali intesi a far fronte a rischi analoghi nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, proponendo, se del caso, nuove norme macroprudenziali;

c) come le norme convenute a livello internazionale per gli enti di importanza sistemica interagiscono con le disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, proponendo, se del caso, nuove norme che tengano conto di tali norme convenute a livello internazionale;

d) se altri tipi di strumenti, come gli strumenti relativi ai debitori, debbano essere aggiunti agli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE per integrare gli strumenti patrimoniali e consentire un utilizzo armonizzato degli strumenti nel mercato unico, prendendo in considerazione se le definizioni armonizzate di tali strumenti e la comunicazione dei relativi dati a livello di Unione siano un requisito essenziale per l'introduzione di tali strumenti;

e) se il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, debba essere esteso agli enti a rilevanza sistemica diversi dai G-SII, se la sua calibrazione debba essere diversa da quella per i G-SII e se essa debba dipendere dal livello di rilevanza sistemica dell'ente;

f) se la reciprocità volontaria attuale delle misure macroprudenziali debba essere trasformata in reciprocità obbligatoria e se l'attuale quadro del CERS sulla reciprocità volontaria costituisca una base adeguata a tal fine;

g) come le autorità macroprudenziali competenti a livello di Unione e nazionali possano essere dotate di strumenti per affrontare i nuovi rischi sistemici emergenti derivanti dalle esposizioni degli enti creditizi verso il settore non bancario, in particolare dai mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei derivati, dal settore della gestione delle attività e dal settore assicurativo.

2.  Entro il 31 dicembre 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, sulla base della consultazione con il CERS e l'ABE, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 514

Metodo di calcolo del valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati

1.  Entro il 28 giugno 2023, l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'impatto e la calibrazione relativa dei metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, per calcolare il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati.

▼C2

Articolo 515

Monitoraggio e valutazione

1.  L'ABE, insieme all'AESFEM, entro il 28 giugno 2014, presenta una relazione sul funzionamento del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, con particolare riferimento agli enti che gestiscono una controparte centrale, onde evitare la duplicazione dei requisiti per le operazioni in derivati e in tal modo maggiori rischi normativi e maggiori costi di vigilanza da parte delle autorità competenti.

2.  L'ABE controlla e valuta il funzionamento delle disposizioni per i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso una controparte centrale di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9. Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'impatto e l'efficacia di tali disposizioni.

3.  Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione procede a un riesame in merito alla riconciliazione del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, e ne riferisce in una relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

Articolo 516

Finanziamento a lungo termine

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta una relazione sull'impatto del presente regolamento sullo stimolo agli investimenti a lungo termine nell'infrastruttura a favore della promozione della crescita.

Articolo 517

Definizione di capitale ammissibile

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'adeguatezza della definizione di capitale ammissibile applicata ai fini della parte due, titolo III e della parte quattro, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

Articolo 518

Revisione degli strumenti di capitale che possono essere svalutati o convertiti nel momento in cui l'ente non è redditizio

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede a un riesame in merito all'opportunità che il presente regolamento contenga un requisito ai cui sensi gli strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 o di classe 2 devono essere svalutati qualora si determini che un ente non è più redditizio, e ne riferisce al riguardo in una relazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

▼M8

Articolo 518 bis

Riesame delle disposizioni in materia di cross-default

Entro il 28 giugno 2022, la Commissione riesamina e valuta se sia opportuno richiedere che le passività ammissibili possano essere sottoposte al bail-in senza attivare clausole di cross-default in altri contratti, al fine di rafforzare per quanto possibile l'efficacia dello strumento di bail-in e di valutare se debba essere inclusa un'altra disposizione in materia di no-cross-default che faccia riferimento alle passività ammissibili nelle condizioni o nei contratti che disciplinano altre passività. Ove opportuno, la relazione e la valutazione sono corredate di una proposta legislativa.

▼C2

Articolo 519

Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dagli elementi del capitale primario di classe 1

Entro il 30 giugno 2014 l'ABE prepara una relazione mirante a stabilire se lo IAS 19 rivisto, congiuntamente alla deduzione delle attività nette dei fondi pensione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e alle modifiche delle passività nette dei fondi pensione determini un'indebita volatilità dei fondi propri degli enti.

Tenendo conto della relazione dell'ABE, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione prepara una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sulla questione di cui al primo comma, corredatadi una proposta legislativa, se dle caso, volta a introdurre un trattamento che adegua le attività o le passività nette dei fondi pensione a prestazioni definite per il calcolo dei fondi propri.

▼M5

Articolo 519 bis

Relazioni e riesame

Entro il 1o gennaio 2022, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione delle disposizioni di cui al capo 5 del titolo II, parte tre, alla luce degli sviluppi sui mercati delle cartolarizzazioni, anche da un punto di vista macroprudenziale ed economico. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa e, in particolare, valuta i seguenti punti:

a) l’impatto dell’ordine di priorità nell’applicazione delle metodologie di cui all’articolo 254 e del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli da 258 a 266 sull’attività di emissione e di investimento degli enti sui mercati delle cartolarizzazioni dell’Unione;

b) gli effetti sulla stabilità finanziaria dell’Unione e degli Stati membri, con particolare attenzione alla potenziale speculazione sul mercato dei beni immobili e al potenziale aumento dell’interconnessione tra enti finanziari;

c) quali misure sarebbero giustificate per ridurre e contrastare gli effetti negativi delle cartolarizzazioni sulla stabilità finanziaria, salvaguardandone al contempo l’effetto positivo sulle attività di finanziamento, compresa l’eventuale introduzione di un limite massimo per le esposizioni verso cartolarizzazioni; e

d) gli effetti sulla capacità degli enti finanziari di fornire un canale di finanziamento sostenibile e stabile all’economia reale, con particolare attenzione alle PMI.

La relazione tiene altresì conto degli sviluppi normativi a livello internazionale, in particolare relativamente alle norme internazionali sulla cartolarizzazione.

▼M8

Articolo 519 ter

Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

1.  Entro il 30 settembre 2019 l'ABE presenta una relazione concernente l'impatto, sugli enti dell'Unione, delle norme internazionali per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

2.  Entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenendo conto dei risultati della relazione di cui al paragrafo 1, e delle norme internazionali e dei metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa, sulle modalità di attuazione delle norme internazionali relative ad adeguati requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

▼M8



TITOLO II BIS

ATTUAZIONE DELLE NORME

Articolo 519 quater

Strumento per la conformità

1.  L'ABE sviluppa uno strumento elettronico inteso a facilitare l'osservanza da parte degli enti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, nonché delle norme tecniche di regolamentazione, delle norme tecniche di attuazione, degli orientamenti e dei modelli adottati per l'attuazione del presente regolamento e di tale direttiva.

2.  Lo strumento di cui al paragrafo 1 consente a ogni ente come minimo di:

a) individuare rapidamente le pertinenti disposizioni da rispettare in relazione alle proprie dimensioni e al proprio modello aziendale;

b) seguire le modifiche apportate agli atti legislativi e alle disposizioni di attuazione, agli orientamenti e ai modelli relativi.

▼C2



TITOLO III

MODIFICHE

Articolo 520

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

1) al titolo IV è aggiunto il capo seguente:

«CAPO 4

Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 50 bis

Calcolo di KCCP

1.  Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ( *1 ), una CCP calcola il KCCP come specificato al paragrafo 2 del presente articolo per tutti i contratti e le operazioni da essa compensati per tutti i suoi partecipanti diretti che rientrano nella copertura dello specifico fondo di garanzia.

2.  Una CCP calcola il capitale ipotetico (KCCP) come segue:

image

dove:

EBRMi

=

valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto;

IMi

=

il margine iniziale fornito alla CCP dal partecipante diretto i;

DFi

=

il contributo prefinanziato del partecipante diretto i;

RW

=

un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;

coefficiente di capitale

=

8 %.

Tutti i valori nella formula al primo comma si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri.

3.  Una CCP effettua il calcolo di cui al paragrafo 2 almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare quanto segue ai fini del paragrafo 3:

a) la frequenza e le date del calcolo di cui al paragrafo 2;

b) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera a).

L'ABE presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50 ter

Regole generali per il calcolo di KCCP

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica quanto segue:

a) una CCP calcola il valore delle esposizioni nei confronti dei suoi partecipanti diretti come segue:

i) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono calcolate in conformità del metodo del valore di mercato stabilito all'articolo 274;

ii) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono calcolate conformemente al metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 di tale regolamento, con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli 223 e 224 di tale regolamento. Non si applica l'eccezione di cui all'articolo 285, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;

iii) le esposizioni derivanti da operazioni non elencate all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e a cui è associato solo un rischio di regolamento sono calcolate conformemente alla parte tre, titolo V di tale regolamento;

b) per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti alla parte tre, titolo II di detto regolamento.

c) nel calcolo dei valori di cui alla lettera a), la CCP sottrae dalle sue esposizioni le garanzie reali fornite dai suoi partecipanti diretti, opportunamente ridotte delle rettifiche di vigilanza per volatilità secondo il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 224 del regolamento (UE) n. 575/2013;

e) se una CCP ha esposizioni verso una o più CCP, tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP nel calcolo di KCCP;

f) se una CCP ha un accordo contrattuale vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, la CCP ritiene tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;

h) nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente:

▼C3

▼C2

image

dove il numeratore dell'NGR è calcolato conformemente all'articolo 274, paragrafo 1, di tale regolamento, appena prima che il margine di variazione sia effettivamente scambiato al termine del periodo di regolamento, mentre il denominatore è il costo di sostituzione lordo;

i) se una CCP non può calcolare il valore dell'NGR di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 essa:

i) notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti la sua incapacità di calcolare l'NGR e i motivi per cui non è in grado di effettuare il calcolo;

ii) per un periodo di tre mesi, può usare un valore di NGR di 0,3 per eseguire il calcolo di PCEred di cui alla lettera h) del presente articolo;

j) qualora, al termine del periodo indicato alla lettera j), punto ii), la CCP non sia ancora in grado di calcolare il valore di NGR, essa procede come segue:

i) cessa di calcolare KCCP;

ii) notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti di avere cessato di calcolare KCCP;

k) ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura per le opzioni e le swaptions conformemente al metodo del valore di mercato, specificato all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, la CCP moltiplica l'importo nozionale del contratto per il valore assoluto del delta dell'opzione
image di cui all'articolo 280, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;

l) se una CCP ha più di un fondo di garanzia, effettua il calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, separatamente per ciascun fondo di garanzia.

Articolo 50 quater

Segnalazione di informazioni

1.  Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 una CCP notifica le informazioni seguenti a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti:

a) il capitale ipotetico (KCCP);

b) la somma dei contributi prefinanziati (DFCM);

c) l'importo delle sue risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi partecipanti diretti, per coprire le sue perdite a seguito del default di uno o più partecipanti diretti prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia (DFCCP);

d) il numero totale dei suoi partecipanti diretti (N);

e) il fattore di concentrazione (β), di cui all'articolo 50 quinquies;

Se la CCP ha più di un fondo di garanzia, notifica le informazioni di cui al primo comma separatamente per ciascun fondo di garanzia.

2.  Le CCP informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di tali partecipanti diretti.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a) il modello uniforme ai fini della segnalazione di cui al paragrafo 1;

b) la frequenza e le date delle segnalazioni di cui al paragrafo 2;

c) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50 quinquies

Calcolo degli elementi specifici che la CCP deve segnalare

Ai fini dell'articolo 50 quater si applica quanto segue:

a) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie in parallelo ai contributi prefinanziati dei suoi partecipanti diretti in modo da rendere tali risorse equivalenti ai contributi prefinanziati di un partecipante diretto per quanto riguarda le modalità con cui esse assorbono le perdite subite dalla CCP in caso di default o insolvenza di uno o più partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse a DFCM;

b) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie per coprire le sue perdite dovute al default di uno o più partecipanti diretti dopo aver esaurito il suo fondo di garanzia, ma prima di richiedere i contributi impegnati contrattualmente dei suoi partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di dette ulteriori risorse finanziarie
image all'importo totale dei contributi prefinanziati (DF) come segue:

image

.

c) le CCP calcolano il fattore di concentrazione (β) conformemente alla seguente formula:

image

dove:

PCEred,I

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto i;

PCEred,1

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il valore PCEred maggiore;

PCEred,2

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il secondo maggior valore PCEred;

2) all'articolo 11, paragrafo 15, la lettera b) è soppressa;

3) all'articolo 89 è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.  Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 14 in merito all'autorizzazione della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 25 in merito al riconoscimento della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Fino ai termini di cui ai primi due commi del presente paragrafo e alle condizioni di cui al quarto comma del presente paragrafo, se una CCP né ha un fondo di garanzia né dispone di un meccanismo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, le informazioni che notifica in conformità dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, includono l'importo totale del margine iniziale fornito dai suoi partecipanti diretti.

I termini indicati al primo e secondo comma del presente paragrafo possono essere prorogati di sei mesi in conformità dell'atto di esecuzione della Commissione adottato ai sensi dell'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) No 575/2013».



PARTE UNDICI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 521

Entrata in vigore e data di applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  Il presente regolamento si applica a decorrere da 1o gennaio 2014 fatta eccezione per:

a) l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 21 e l'articolo 451, paragrafo 1, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b) l'articolo 413, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016;

c) le disposizioni del presente regolamento che impongono alle AEV di presentare alla Commissione progetti di norme tecniche e le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le quali si applicano a decorrere dal 28 giugno 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

1. Rischio pieno:

a) garanzie che assumono la forma di sostituti del credito (ad es. garanzie di pagamento integrale e puntuale delle linee di credito);

b) derivati su crediti;

c) accettazioni;

d) girate su effetti non a nome di un altro ente;

e) cessioni pro solvendo (con diritto di rivalsa per il cessionario, ad es. factoring, anticipi su fatture);

f) lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito;

g) attività acquistate con accordi di acquisto a termine a titolo definitivo;

h) depositi forward;

i) la parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;

j) accordi di vendita e riacquisto di attivi di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE;

k) altre operazioni a rischio pieno.

2. Rischio medio:

a) elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio, segnatamente crediti documentari accordati o confermati (vedi anche rischio medio/basso);

b) altri elementi fuori bilancio:

i) fideiussioni a garanzia di spedizioni (shipping guarantees), obbligazioni doganali e fiscali (customs and tax bonds);

ii) aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore ad un anno;

iii) agevolazioni per l'emissione di effetti e di credito rinnovabile;

iv) altri elementi che presentano un rischio medio secondo quanto comunicato all'ABE.

3. Rischio medio/basso:

a) elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio:

i) crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre operazioni autoliquidantisi;

ii) garanzie (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione e relativi anticipi e saldi a garanzia) e cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;

iii) lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito;

b) altri elementi fuori bilancio:

i) aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, di durata originaria al massimo pari ad un anno, che non siano revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso e che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore;

ii) altri elementi che presentano un rischio medio/basso secondo quanto comunicato all'ABE.

4. Rischio basso:

a) aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

b) aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di buona esecuzione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore; e

c) altri elementi che presentano un rischio basso secondo quanto comunicato all'ABE.




ALLEGATO II

1. Contratti su tassi di interesse:

a) contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta;

b) basis swaps;

c) contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreements;

d) contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future;

e) opzioni su tassi di interesse acquistate;

f) altri contratti di natura analoga.

2. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:

a) contratti swaps su tassi di interesse in più valute;

b) operazioni a termine su valute estere;

c) contratti a termine su valute del tipo future;

d) opzioni su valute acquistate;

e) altri contratti di natura analoga;

f) contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli di cui alle lettere da a) a e).

3. Contratti di natura analoga a quelli di cui al punto 1, lettere da a) ad e), e al punto 2, lettere da a) a d), del presente allegato, concernenti altri elementi o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui ai punti da 4 a 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE non altrimenti compresi nel punto 1 o 2 del presente allegato.




ALLEGATO III

1. Contante.

2. Esposizioni verso la banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress.

3. Titoli trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani, banche centrali, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, il fondo europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

b) non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati;

4. Titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani o banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale nella valuta e nel paese in cui è assunto il rischio di liquidità oppure emessi in valute estere, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detto paese terzo.

5. Titoli trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani, banche centrali, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali, o banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

b) non rappresentano un'obbligazione di un ente o di uno dei suoi soggetti affiliati.

6) Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o uno dei suoi soggetti affiliati;

b) sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5;

c) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle di cui alla lettera b) delpresente punto.

7) Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3 a 6 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o uno dei suoi soggetti affiliati.

8) Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3 a 7 che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125.

9) Linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza.

10) Depositi minimi per legge o statutari presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti (funding) di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete (network) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni giuridiche o statutarie.

11) Azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da soggetti affiliati.

12) Oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa.

Tutti gli elementi, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2 e 9, devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a) sono negoziati in mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici o in mercati a pronti caratterizzati da un basso livello di concentrazione;

b) hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità mediante contratti di vendita con patto di riacquisto o mediante la vendita anche in condizioni di stress dei mercati;

c) sono non vincolati.




ALLEGATO IV



Presente regolamento

Direttiva 2006/48/CE

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 1

 

 

Articolo 2

 

 

Articolo 3

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 1

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 4

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 5 a 7

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 8

Articolo 4, paragrafo 18

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 9 a 12

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 13

Articolo 4, paragrafo 41

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 14

Articolo 4, paragrafo 42

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 15

Articolo 4, paragrafo 12

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 16

Articolo 4, paragrafo 13

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 17

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 18

Articolo 4, paragrafo 21

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 19

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 20

Articolo 4, paragrafo 19

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 21

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 22

Articolo 4, paragrafo 20

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 23

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 24

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 25

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 26

Articolo 4, paragrafo 5

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 28

Articolo 4, paragrafo 14

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 29

Articolo 4, paragrafo 16

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 30

Articolo 4, paragrafo 15

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 31

Articolo 4, paragrafo 17

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 32 a 34

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 35

Articolo 4, paragrafo 10

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 36

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 37

Articolo 4, paragrafo 9

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 38

Articolo 4, paragrafo 46

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 39

Articolo 4, paragrafo 45

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 40

Articolo 4, paragrafo 4

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 41

Articolo 4, paragrafo 48

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 42

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 43

Articolo 4, paragrafo 7

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 44

Articolo 4, paragrafo 8

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 45

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 46

Articolo 4, paragrafo 23

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 47 a 49

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 50

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 51

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 52

Articolo 4, paragrafo 22

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 53

Articolo 4, paragrafo 24

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 54

Articolo 4, paragrafo 25

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 55

Articolo 4, paragrafo 27

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 56

Articolo 4, paragrafo 28

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 57

Articolo 4, paragrafo 30

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 58

Articolo 4, paragrafo 31

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 59

Articolo 4, paragrafo 32

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 60

Articolo 4, paragrafo 35

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 61

Articolo 4, paragrafo 36

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 62

Articolo 4, paragrafo 40

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 63

Articolo 4, paragrafo 40, lettera a)

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 64

Articolo 4, paragrafo 40, lettera b)

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 65

Articolo 4, paragrafo 43

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 66

Articolo 4, paragrafo 44

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 67

Articolo 4, paragrafo 39

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 68 a 71

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 72

Articolo 4, paragrafo 47

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 73

Articolo 4, paragrafo 49

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 74 a 81

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 82

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 83

Articolo 4, paragrafo 33

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 84 a 91

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 92

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 93 a 117

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 118

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 119 a 128

 

 

Articolo 4, paragrafo 2,

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

 

 

Articolo 5

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 68, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 68, paragrafo 2

 

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 68, paragrafo 3

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

 

Articolo 6, paragrafo 5

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 69, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 69, paragrafo 2

 

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 69, paragrafo 3

 

Articolo 8, paragrafo 1

 

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 70, paragrafo 1

 

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 70, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 70, paragrafo 3

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 10, paragrafo 2

 

 

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 71, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 71, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 3

 

 

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 5

 

 

Articolo 12

 

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 72, paragrafo 1

 

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 72, paragrafo 2

 

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 72, paragrafo 3

 

Articolo 13, paragrafo 4

 

 

Articolo 14, paragrafo 1,

Articolo 73, paragrafo 3

 

Articolo 14, paragrafo 2,

 

 

Articolo 14, paragrafo 3

 

 

Articolo 15

 

Articolo 22

Articolo 16

 

 

Articolo 17, paragrafo 1

 

Articolo 23

Articolo 17, paragrafo 2

 

 

Articolo 17, paragrafo 3

 

 

Articolo 18, paragrafo 1 a

Articolo 133, paragrafo 1 primo comma

 

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 133, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 133, paragrafo 1 terzo comma

 

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 133, paragrafo 2

 

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 133, paragrafo 3

 

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 134, paragrafo 1

 

Articolo 18, paragrafo 7

 

 

Articolo 18, paragrafo 8

Articolo 134, paragrafo 2,

 

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 73, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 73, paragrafo 1

 

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 73, paragrafo 1 secondo comma

 

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 105, paragrafo 3, articolo 129, paragrafo 2 e allegato X, parte 3, punti da 30 e 31

 

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 129, paragrafo 2, terzo comma

 

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 129, paragrafo 2, quarto comma

 

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 129, paragrafo 2, quinto comma

 

Articolo 20, paragrafo 5

 

 

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 84, paragrafo 2

 

Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 129, paragrafo 2, sesto comma

 

Articolo 20, paragrafo 8

Articolo 129, paragrafo 2, settimo e ottavo comma

 

Articolo 21, paragrafo 1

 

 

Articolo 21, paragrafo 2

 

 

Articolo 21, paragrafo 3

 

 

Articolo 21, paragrafo 4

 

 

Articolo 22

Articolo 73, paragrafo 2

 

Articolo 23

 

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24

Articolo 74, paragrafo 1

 

Articolo 25

 

 

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 57, lettera b)

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 57, lettera b)

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 57, lettera c)

 

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma

Articolo 61, secondo comma

 

Articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 57, secondo, terzo e quarto comma

 

Articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 57, secondo, terzo e quarto comma

 

Articolo 26, paragrafo 3

 

 

Articolo 26, paragrafo 4

 

 

Articolo 27

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera f)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera g)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera h)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera k)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera l)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera m)

 

 

Articolo 28, paragrafo 2

 

 

Articolo 28, paragrafo 3

 

 

Articolo 28, paragrafo 4

 

 

Articolo 28, paragrafo 5

 

 

Articolo 29

 

 

Articolo 30

 

 

Articolo 31

 

 

Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 32, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 57, quarto comma

 

Articolo 32, paragrafo 2

 

 

Articolo 33, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 64, paragrafo 4

 

Articolo 33, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 64, paragrafo 4

 

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 33, paragrafo 2

 

 

Articolo 33, paragrafo 3, lettera a)

 

 

Articolo 33, paragrafo 3, lettera b)

 

 

Articolo 33, paragrafo 3, lettera c)

 

 

Articolo 33, paragrafo 3, lettera d)

 

 

Articolo 33, paragrafo 4

 

 

Articolo 34

Articolo 64, paragrafo 5

 

Articolo 35

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 57, lettera k)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 57, lettera j)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 57, lettera q)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 57, lettera i)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 57, lettera n)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 57, lettera m)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 66, paragrafo 2

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettere k) punto i)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto ii)

Articolo 57, lettera r)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto iii)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto iv)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto v)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 61, secondo comma

 

Articolo 36, paragrafo 2

 

 

Articolo 36, paragrafo 3

 

 

Articolo 37

 

 

Articolo 38

 

 

Articolo 39

 

 

Articolo 40

 

 

Articolo 41

 

 

Articolo 42

 

 

Articolo 43

 

 

Articolo 44

 

 

Articolo 45

 

 

Articolo 46

 

 

Articolo 47

 

 

Articolo 48

 

 

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 59

 

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 60

 

Articolo 49, paragrafo 3

 

 

Articolo 49, paragrafo 4

 

 

Articolo 49, paragrafo 5

 

 

Articolo 49, paragrafo 6

 

 

Articolo 50

Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), articolo 63a

 

Articolo 51

Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), articolo 63a

 

Articolo 52

Articolo 63bis

 

Articolo 53

 

 

Articolo 54

 

 

Articolo 55

 

 

Articolo 56

 

 

Articolo 57

 

 

Articolo 58

 

 

Articolo 59

 

 

Articolo 60

 

 

Articolo 61

Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), articolo 63bis

 

Articolo 62, lettera a)

Articolo 64, paragrafo 3

 

Articolo 62, lettera b)

 

 

Articolo 62, lettera c)

 

 

Articolo 62, lettera d)

Articolo 63, paragrafo 3

 

Articolo 63

Articolo 63, paragrafo 1, articolo 63, paragrafo 2, articolo 64, paragrafo 3

 

Articolo 64

Articolo 64, paragrafo 3, lettera c)

 

Articolo 65

 

 

Articolo 66

Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2

 

Articolo 67

Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2

 

Articolo 68

 

 

Articolo 69

Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2

 

Articolo 70

Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2

 

Articolo 71

Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), Articolo 63bis

 

Articolo 72

Articolo 57, articolo 66

 

Articolo 73

 

 

Articolo 74

 

 

Articolo 75

 

 

Articolo 76

 

 

Articolo 77

Articolo 63bis, paragrafo 2

 

Articolo 78, paragrafo 1

Articolo 63bis, paragrafo 2

 

Articolo 78, paragrafo 2

 

 

Articolo 78, paragrafo 3

 

 

Articolo 78, paragrafo 4

Articolo 63bis, paragrafo 2 quarto comma

 

Articolo 78, paragrafo 5

 

 

Articolo 79

Articolo 58

 

Articolo 80

 

 

Articolo 81

Articolo 65

 

Articolo 82

Articolo 65

 

Articolo 83

 

 

Articolo 84

Articolo 65

 

Articolo 85

Articolo 65

 

Articolo 86

Articolo 65

 

Articolo 87

Articolo 65

 

Articolo 88

Articolo 65

 

Articolo 89

Articolo 120

 

Articolo 90

Articolo 122

 

Articolo 91

Articolo 121

 

Articolo 92

Articolo 66, articolo 75

 

Articolo 93, paragrafi da 1 a 4

Articolo 10, paragrafi da 1 a 4

 

Articolo 93, paragrafo 5

 

 

Articolo 94

 

Articolo 18, paragrafi da 2 a 4

Articolo 95

 

 

Articolo 96

 

 

Articolo 97

 

 

Articolo 98

 

Articolo 24

Articolo 99, paragrafo 1

Articolo 74, paragrafo 2,

 

Articolo 99, paragrafo 2

 

 

Articolo 100

 

 

Articolo 101, paragrafo 1

 

 

Articolo 101, paragrafo 2

 

 

Articolo 101, paragrafo 3

 

 

Articolo 102, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 102, paragrafo 3

 

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 102, paragrafo 4

 

Allegato VII, parte C, punto 1

Articolo 103

 

Allegato VII, parte A, punto 1

Articolo 104, paragrafo 1,

 

Allegato VII, parte D, punto 1

Articolo 104, paragrafo 2,

 

Allegato VII, parte D, punto 2

Articolo 105, paragrafo 1

 

Articolo 33, paragrafo 1)

Articolo 105, paragrafi da 2 a 10

 

Allegato VII, parte B, punti da 1 a 9

Articolo 105, paragrafi da 11 a 13

 

Allegato VII, parte B, punti da 11 a 13

Articolo 106

 

Allegato VII, parte C, punti da 1 a 3

Articolo 107

Articolo 76, articolo 78, paragrafo 4, e allegato III, parte 2, punto 6

 

Articolo 108, paragrafo 1

Articolo 91

 

Articolo 108, paragrafo 2

 

 

Articolo 109

Articolo 94

 

Articolo 110

 

 

Articolo 111

Articolo 78, paragrafi da 1 a 3

 

Articolo 112

Articolo 79, paragrafo 1

 

Articolo 113, paragrafo 1

Articolo 80, paragrafo 1

 

Articolo 113, paragrafo 2

Articolo 80, paragrafo 2

 

Articolo 113, paragrafo 3

Articolo 80, paragrafo 4

 

Articolo 113, paragrafo 4

Articolo 80, paragrafo 5

 

Articolo 113, paragrafo 5

Articolo 80, paragrafo 6

 

Articolo 113, paragrafo 6

Articolo 80, paragrafo 7

 

Articolo 113, paragrafo 7

Articolo 80, paragrafo 8

 

Articolo 114

Allegato VI, parte I, punti da 1 a 5

 

Articolo 115, paragrafi 1 e 4

Allegato VI, parte I, punti da 8 a 11

 

Articolo 115, paragrafo 5

 

 

Articolo 116, paragrafo 1,

Allegato VI, parte I, punto 14

 

Articolo 116, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 14

 

Articolo 116, paragrafo 3

 

 

Articolo 116, paragrafo 4

Allegato VI, parte I, punto 15

 

Articolo 116, paragrafo 5

Allegato VI, parte I, punto 17

 

Articolo 116, paragrafo 6

Allegato VI, parte I, punto 17

 

Articolo 117, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punti 18 e 19

 

Articolo 117, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 20

 

Articolo 117, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punto 21

 

Articolo 118

Allegato VI, parte I, punto 22

 

Articolo 119, paragrafo 1

 

 

Articolo 119, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punti 37 e 38

 

Articolo 119, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punto 40

 

Articolo 119, paragrafo 4

 

 

Articolo 119, paragrafo 5

 

 

Articolo 116, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 29

 

Articolo 116, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 31

 

Articolo 116, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punti da 33 a 36

 

Articolo 121, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 26

 

Articolo 121, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 25

 

Articolo 121, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punto 27

 

Articolo 122

Allegato VI, parte I, punti 41 e 42

 

Articolo 123

Articoli 79, paragrafo 2, 79, paragrafo 3 e allegato VI, parte I, punto 43

 

Articolo 124, paragrafo 1,

Allegato VI, parte I, punto 44

 

Articolo 124, paragrafo 2,

 

 

Articolo 124, paragrafo 3

 

 

Articolo 125, paragrafi da 1 a 3

Allegato VI, parte I, punti da 45 a 49

 

Articolo 125, paragrafo 4

 

 

Articolo 126, paragrafi 1, e 2

Allegato VI, parte I, punti da 51 a 55

 

Articolo 126, paragrafi 3 e 4

Allegato VI, parte I, punti 58 e 59

 

Articolo 127, paragrafi 1 e 2

Allegato VI, parte I, punti 61 e 62

 

Articolo 127, paragrafi 3 e 4

Allegato VI, parte I, punti 64 e 65

 

Articolo 128, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punti da 66 e 76

 

Articolo 128, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 66

 

Articolo 128, paragrafo 3

 

 

Articolo 129, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 68, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 129, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 69

 

Articolo 129, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punto 71

 

Articolo 129, paragrafo 4

Allegato VI, parte I, punto 70

 

Articolo 129, paragrafo 5

 

 

Articolo 130

Allegato VI, parte I, punto 72

 

Articolo 131

Allegato VI, parte I, punto 73

 

Articolo 132, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 74

 

Articolo 132, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 75

 

Articolo 132, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punti 77 e 78

 

Articolo 132, paragrafo 4

Allegato VI, parte I, punto 79

 

Articolo 132, paragrafo 5

Allegato VI, parte I, punto 80 e 81

 

Articolo 133, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 86

 

Articolo 133, paragrafo 2

 

 

Articolo 133, paragrafo 3

 

 

Articolo 134, paragrafi da 1 a 3

Allegato VI, parte I, punti da 82 a 84

 

Articolo 134, paragrafi da 4 a 7

Allegato VI, parte I, punti da 87 a 90

 

Articolo 135

Articolo 81, paragrafi 1, 2 e 4

 

Articolo 136, paragrafo 1

Articolo 82, paragrafo 1

 

Articolo 136, paragrafo 2

Allegato VI, parte 2, punti da 12 a 16

 

Articolo 136, paragrafo 3

Articolo 150, paragrafo 3

 

Articolo 137, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 6

 

Articolo 137, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 7

 

Articolo 137, paragrafo 3

 

 

Articolo 138

Allegato VI, parte III, punti da 1 a 7

 

Articolo 139

Allegato VI, parte III, punti da 8 a 17

 

Articolo 140, paragrafo 1

 

 

Articolo 140, paragrafo 2

 

 

Articolo 141

 

 

Articolo 142, paragrafo 1

 

 

Articolo 142, paragrafo 2

 

 

Articolo 143, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 1 e allegato VII, parte 4, punto 1

 

Articolo 143, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 2,

 

Articolo 143, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 3

 

Articolo 143, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 4

 

Articolo 143, paragrafo 1

 

 

Articolo 144

 

 

Articolo 145

 

 

Articolo 146

 

 

Articolo 147, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafo 9

 

Articolo 147, paragrafi da 2 a 9

Articolo 86, paragrafi da 1 a 8

 

Articolo 148, paragrafo 1

Articolo 85, paragrafo 1

 

Articolo 148, paragrafo 2

Articolo 85, paragrafo 2

 

Articolo 148, paragrafo 3

 

 

Articolo 148, paragrafo 4

Articolo 85, paragrafo 3

 

Articolo 148, paragrafo 5

 

 

Articolo 148, paragrafo 1

 

 

Articolo 149

Articolo 85, paragrafi 4 e 5

 

Articolo 150, paragrafo 1

Articolo 89, paragrafo 1

 

Articolo 150, paragrafo 2

Articolo 89, paragrafo 2

 

Articolo 150, paragrafo 3

 

 

Articolo 150, paragrafo 4

 

 

Articolo 151

Articolo 87, paragrafi da 1 a 10

 

Articolo 152, paragrafi 1 e 2

Articolo 87, paragrafo 11

 

Articolo 152, paragrafi 3 e 4

Articolo 87, paragrafo 12

 

Articolo 152, paragrafo 5

 

 

Articolo 153, paragrafo 1

Allegato VII, parte I, punto 3

 

Articolo 153, paragrafo 2

 

 

Articolo 153, paragrafi da 3 a 8

Allegato VII, parte I, punti da 4 a 9

 

Articolo 153, paragrafo 9

 

 

Articolo 154

Allegato VII, parte I, punti da 10 a 16

 

Articolo 155, paragrafo 1

Allegato VII, parte I, punti 17 e 18

 

Articolo 155, paragrafo 2

Allegato VII, parte I, punti da 19 a 21

 

Articolo 155, paragrafo 3

Allegato VII, parte I, punti da 22 a 24

 

Articolo 155, paragrafo 4

Allegato VII, parte I, punti 25 e 26

 

Articolo 156

 

 

Articolo 156

Allegato VII, parte I, punto 27

 

Articolo 157, paragrafo 1

Allegato VII, parte I, punto 28

 

Articolo 157, paragrafi da 2 a 5

 

 

Articolo 158, paragrafo 1

Articolo 88, paragrafo 2

 

Articolo 158, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 3

 

Articolo 158, paragrafo 3

Articolo 88, paragrafo 4

 

Articolo 158, paragrafo 4

Articolo 88, paragrafo 6

 

Articolo 158, paragrafo 5

Allegato VII, parte I, punto 30

 

Articolo 158, paragrafo 6

Allegato VII, parte I, punto 31

 

Articolo 158, paragrafo 7

Allegato VII, parte I, punto 32

 

Articolo 158, paragrafo 8

Allegato VII, parte I, punto 33

 

Articolo 158, paragrafo 9

Allegato VII, parte I, punto 34

 

Articolo 158, paragrafo 10

Allegato VII, parte I, punto 35

 

Articolo 158, paragrafo 11

 

 

Articolo 159

Allegato VII, parte I, punto 36

 

Articolo 160, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 2

 

Articolo 160, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punto 3

 

Articolo 160, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 4

 

Articolo 160, paragrafo 4

Allegato VII, parte II, punto 5

 

Articolo 160, paragrafo 5

Allegato VII, parte II, punto 6

 

Articolo 160, paragrafo 6

Allegato VII, parte II, punto 7

 

Articolo 160, paragrafo 7

Allegato VII, parte II, punto 7

 

Articolo 161, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 8

 

Articolo 161, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punto 9

 

Articolo 161, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 10

 

Articolo 161, paragrafo 4

Allegato VII, parte II, punto 11

 

Articolo 162, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 12

 

Articolo 162, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punto 13

 

Articolo 162, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 14

 

Articolo 162, paragrafo 4

Allegato VII, parte II, punto 15

 

Articolo 162, paragrafo 5

Allegato VII, parte II, punto 16

 

Articolo 163, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 17

 

Articolo 163, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punto 18

 

Articolo 163, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 19

 

Articolo 163, paragrafo 4

Allegato VII, parte II, punto 20

 

Articolo 164, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 21

 

Articolo 164, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punto 22

 

Articolo 164, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 23

 

Articolo 164, paragrafo 4

 

 

Articolo 165, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 24

 

Articolo 165, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punti 25 e 26

 

Articolo 165, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 27

 

Articolo 166, paragrafo 1

Allegato VII, parte III, punto 1

 

Articolo 166, paragrafo 2

Allegato VII, parte III, punto 2

 

Articolo 166, paragrafo 3

Allegato VII, parte III, punto 3

 

Articolo 166, paragrafo 4

Allegato VII, parte III, punto 4

 

Articolo 166, paragrafo 5

Allegato VII, parte III, punto 5

 

Articolo 166, paragrafo 6

Allegato VII, parte III, punto 6

 

Articolo 166, paragrafo 7

Allegato VII, parte III, punto 7

 

Articolo 166, paragrafo 8

Allegato VII, parte III, punto 9

 

Articolo 166, paragrafo 9

Allegato VII, parte III, punto 10

 

Articolo 166, paragrafo 10

Allegato VII, parte III, punto 11

 

Articolo 167, paragrafo 1

Allegato VII, parte III, punto 12

 

Articolo 167, paragrafo 2

 

 

Articolo 168

Allegato VII, parte III, punto 13

 

Articolo 169, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 2

 

Articolo 169, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 3

 

Articolo 169, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 4

 

Articolo 170, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 5 a 11

 

Articolo 170, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 12

 

Articolo 170, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punti da 13 a 15

 

Articolo 170, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 16

 

Articolo 171, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 17

 

Articolo 171, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 18

 

Articolo 172, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 19 a 23

 

Articolo 172, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 24

 

Articolo 172, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 25

 

Articolo 173, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 26 a 28

 

Articolo 173, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 29

 

Articolo 173, paragrafo 3

 

 

Articolo 174

Allegato VII, parte IV, punto 30

 

Articolo 175, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 31

 

Articolo 175, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 32

 

Articolo 175, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 33

 

Articolo 175, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 34

 

Articolo 175, paragrafo 5

Allegato VII, parte IV, punto 35

 

Articolo 176, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 36

 

Articolo 176, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 37, primo comma

 

Articolo 176, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 37, secondo comma

 

Articolo 176, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 38

 

Articolo 176, paragrafo 5

Allegato VII, parte IV, punto 39

 

Articolo 177, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 40

 

Articolo 177, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 41

 

Articolo 177, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 42

 

Articolo 178, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 44

 

Articolo 178, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 44

 

Articolo 178, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 45

 

Articolo 178, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 46

 

Articolo 178, paragrafo 5

Allegato VII, parte IV, punto 47

 

Articolo 178, paragrafo 6

 

 

Articolo 178, paragrafo 7

 

 

Articolo 179, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti 43 e da 49 a 56

 

Articolo 179, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 57

 

Articolo 180, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 59 a 66

 

Articolo 180, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punti da 67 a 72

 

Articolo 180, paragrafo 3

 

 

Articolo 181, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 73 a 81

 

Articolo 181, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 82

 

Articolo 181, paragrafo 3

 

 

Articolo 182, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 87 a 92

 

Articolo 182, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 93

 

Articolo 182, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punti 94 e 95

 

Articolo 182, paragrafo 4

 

 

Articolo 183, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 98 a 100

 

Articolo 183, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punti 101 e 102

 

Articolo 183, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punti 103 e 104

 

Articolo 183, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 96

 

Articolo 183, paragrafo 5

Allegato VII, parte IV, punto 97

 

Articolo 183, paragrafo 6

 

 

Articolo 184, paragrafo 1

 

 

Articolo 184, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 105

 

Articolo 184, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 106

 

Articolo 184, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 107

 

Articolo 184, paragrafo 5

Allegato VII, parte IV, punto 108

 

Articolo 184, paragrafo 6

Allegato VII, parte IV, punto 109

 

Articolo 185

Allegato VII, parte IV, punti da 110 a 114

 

Articolo 186

Allegato VII, parte IV, punto 115

 

Articolo 187

Allegato VII, parte IV, punto 116

 

Articolo 188

Allegato VII, parte IV, punti da 117 a 123

 

Articolo 189, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 124

 

Articolo 189, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punti 125 e 126

 

Articolo 189, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 127

 

Articolo 190, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 128

 

Articolo 190, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 129

 

Articolo 190, paragrafo 3(4)

Allegato VII, parte IV, punto 130

 

Articolo 191

Allegato VII, parte IV, punto 131

 

Articolo 192

Articolo 90 e allegato VIII, parte 1, punto 2

 

Articolo 193, paragrafo 1

Articolo 93, paragrafo 2

 

Articolo 193, paragrafo 2

Articolo 93, paragrafo 3

 

Articolo 193, paragrafo 3

Articolo 93, paragrafo 1 e allegato VIII, parte 3, punto 1

 

Articolo 193, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto 2

 

Articolo 193, paragrafo 5)

Allegato VIII, parte 5, punto 1

 

Articolo 193, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 5, punto 2

 

Articolo 194, paragrafo 1

Articolo 92, paragrafo 1

 

Articolo 194, paragrafo 2

Articolo 92, paragrafo 2

 

Articolo 194, paragrafo 3

Articolo 92, paragrafo 3

 

Articolo 194, paragrafo 4

Articolo 92, paragrafo 4

 

Articolo 194, paragrafo 5

Articolo 92, paragrafo 5

 

Articolo 194, paragrafo 6

Articolo 92, paragrafo 5

 

Articolo 194, paragrafo 7

Articolo 92, paragrafo 6

 

Articolo 194, paragrafo 8

Allegato VIII, parte 2, punto 1

 

Articolo 194, paragrafo 9

Allegato VIII, parte 2, punto 2

 

Articolo 194, paragrafo 10

 

 

Articolo 195

Allegato VIII, parte 1, punti 3 e 4

 

Articolo 196

Allegato VIII, parte 1, punto 5

 

Articolo 197, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 1, punto 7

 

Articolo 197, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 1, punto 7

 

Articolo 197, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 1, punto 7

 

Articolo 197, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 1, punto 8

 

Articolo 197, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 1, punto 9

 

Articolo 197, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 1, punto 9

 

Articolo 197, paragrafo 7

Allegato VIII, parte 1, punto 10

 

Articolo 197, paragrafo 8

 

 

Articolo 198, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 1, punto 11

 

Articolo 198, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 1, punto 11

 

Articolo 199, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 1, punto 12

 

Articolo 199, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 1, punto 13

 

Articolo 199, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 1, punto 16

 

Articolo 199, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 1, punti 17 e 18

 

Articolo 199, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 1, punto 20

 

Articolo 199, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 1, punto 21

 

Articolo 199, paragrafo 7

Allegato VIII, parte 1, punto 22

 

Articolo 199, paragrafo 8

 

 

Articolo 200

Allegato VIII, parte 1, punti da 23 a 25

 

Articolo 201, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 1, punti da 26 e 28

 

Articolo 201, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 1, punto 27

 

Articolo 202

Allegato VIII, parte 1, punto 29

 

Articolo 203

 

 

Articolo 204, paragrafo 1,

Allegato VIII, parte 1, punti 30 e 31

 

Articolo 204, paragrafo 2,

Allegato VIII, parte 1, punto 32

 

Articolo 205

Allegato VIII, parte 2, punto 3

 

Articolo 206

Allegato VIII, parte 2, punti 4 a 5

 

Articolo 207, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 6

 

Articolo 207, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera a)

 

Articolo 207, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera b)

 

Articolo 207, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera c)

 

Articolo 207, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 2, punto 7

 

Articolo 208, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 8

 

Articolo 208, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera a)

 

Articolo 208, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera b)

 

Articolo 208, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera c)

 

Articolo 208, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera d)

 

Articolo 209, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 9

 

Articolo 209, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera a)

 

Articolo 209, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera b)

 

Articolo 210

Allegato VIII, parte 2, punto 10

 

Articolo 211

Allegato VIII, parte 2, punto 11

 

Articolo 212, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 12

 

Articolo 212, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 13

 

Articolo 213, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 14

 

Articolo 213, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 15

 

Articolo 213, paragrafo 3

 

 

Articolo 214, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 16, lettere da a) a c)

 

Articolo 214, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 16

 

Articolo 214, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 2, punto 17

 

Articolo 215, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 18

 

Articolo 215, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 19

 

Articolo 216, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 20

 

Articolo 216, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 21

 

Articolo 217, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 22

 

Articolo 217, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 22, lettera c)

 

Articolo 217, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 2, punto 22, lettera c)

 

Articolo 218

Allegato VIII, parte 3, punto 3

 

Articolo 219

Allegato VIII, parte 3, punto 4

 

Articolo 220, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 5

 

Articolo 220, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punti 6 e da 8 a 10

 

Articolo 220, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 11

 

Articolo 220, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23

 

Articolo 220, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 3, punto 9

 

Articolo 221, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 12

 

Articolo 221, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 12

 

Articolo 221, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punti da 13 a 15

 

Articolo 221, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto16

 

Articolo 221, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 3, punti 18 e 19

 

Articolo 221, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 3, punti 20 e 21

 

Articolo 221, paragrafo 7

Allegato VIII, parte 3, punto 17

 

Articolo 221, paragrafo 8

Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23

 

Articolo 221, paragrafo 9

 

 

Articolo 222, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 24

 

Articolo 222, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 25

 

Articolo 222, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 26

 

Articolo 222, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto 27

 

Articolo 222, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 3, punto 28

 

Articolo 222, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 3, punto 29

 

Articolo 222, paragrafo 7

Allegato VIII, parte 3, punti 28 e 29

 

Articolo 223, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punti da 30 a 32

 

Articolo 223, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 33

 

Articolo 223, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 33

 

Articolo 223, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto 33

 

Articolo 223, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 3, punto 33

 

Articolo 223, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 3, punti 34 e 35

 

Articolo 223, paragrafo 7

Allegato VIII, parte 3, punto 35

 

Articolo 224, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 36

 

Articolo 224, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 37

 

Articolo 224, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 38

 

Articolo 224, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto 39

 

Articolo 224, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 3, punto 40

 

Articolo 224, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 3, punto 41

 

Articolo 225, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punti da 42 a 46

 

Articolo 225, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punti da 47 a 52

 

Articolo 225, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punti da 53 a 56

 

Articolo 226

Allegato VIII, parte 3, punto 57

 

Articolo 227, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 58

 

Articolo 227, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 58, lettera da a) a h)

 

Articolo 227, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 58, lettera h)

 

Articolo 228, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 60

 

Articolo 228, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 61

 

Articolo 229, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65

 

Articolo 229, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 66

 

Articolo 229, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punti 63 e 67

 

Articolo 230, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punti da 68 a 71

 

Articolo 230, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 72

 

Articolo 230, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punti da 73 e 74

 

Articolo 231, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 76

 

Articolo 231, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 77

 

Articolo 231, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 78

 

Articolo 231, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 79

 

Articolo 231, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 80

 

Articolo 231, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 80bis

 

Articolo 231, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punti da da 81 a 82

 

Articolo 232, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 83

 

Articolo 232, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 83

 

Articolo 232, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 84

 

Articolo 232, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto 85

 

Articolo 234

Allegato VIII, parte 3, punto 86

 

Articolo 235, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 87

 

Articolo 235, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 88

 

Articolo 235, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 89

 

Articolo 236, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 90

 

Articolo 236, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 91

 

Articolo 236, paragrafo 3

Allegato VIII, parte III, punto 92

 

Articolo 237, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 4, punto 1

 

Articolo 237, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 4, punto 2

 

Articolo 238, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 4, punto 3

 

Articolo 238, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 4, punto 4

 

Articolo 238, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 4, punto 5

 

Articolo 239, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 4, punto 6

 

Articolo 239, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 4, punto 7

 

Articolo 239, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 4, punto 8

 

Articolo 240

Allegato VIII, parte VI, punto 1

 

Articolo 241

Allegato VIII, parte VI, punto 2

 

Articolo 242, paragrafi da 1 a 9

Allegato IX, parte I, punto 1

 

Articolo 242, paragrafo 10

Articolo 4 punto 37

 

Articolo 242, paragrafo 11

Articolo 4 punto 38

 

Articolo 242, paragrafo 12

 

 

Articolo 242, paragrafo 13

 

 

Articolo 242, paragrafo 14

 

 

Articolo 242, paragrafo 15

 

 

Articolo 243, paragrafo 1

Allegato IX, parte II, punto 1

 

Articolo 243, paragrafo 2

Allegato IX, parte II, punto 1bis

 

Articolo 243, paragrafo 3

Allegato IX, parte II, punto 1ter

 

Articolo 243, paragrafo 4

Allegato IX, parte II, punto 1quater

 

Articolo 243, paragrafo 5

Allegato IX, parte II, punto 1quinquies

 

Articolo 243, paragrafo 6

 

 

Articolo 244, paragrafo 1

Allegato IX, parte II, punto 2

 

Articolo 244, paragrafo 2

Allegato IX, parte II, punto 2bis

 

Articolo 244, paragrafo 3

Allegato IX, parte II, punto 2ter

 

Articolo 244, paragrafo 4

Allegato IX, parte II, punto 2quater

 

Articolo 244, paragrafo 5

Allegato IX, parte II, punto 2quinquies

 

Articolo 244, paragrafo 6

 

 

Articolo 245, paragrafo 1

Articolo 95, paragrafo 1

 

Articolo 245, paragrafo 2

Articolo 95, paragrafo 2

 

Articolo 245, paragrafo 3

Articolo 96, paragrafo 2

 

Articolo 245, paragrafo 4

Articolo 96, paragrafo 4

 

Articolo 245, paragrafo 5

 

 

Articolo 245, paragrafo 6

 

 

Articolo 246, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punti da 2 e 3

 

Articolo 246, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 5

 

Articolo 246, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punto 5

 

Articolo 247, paragrafo 1

Articolo 96, paragrafo 3, allegato IX, parte IV, punto 60

 

Articolo 247, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 61

 

Articolo 247, paragrafo 3

 

 

Articolo 247, paragrafo 4

 

 

Articolo 248, paragrafo 1

Articolo 101, paragrafo 1

 

Articolo 248, paragrafo 2

 

 

Articolo 248, paragrafo 3

Articolo 101, paragrafo 2

 

Articolo 249

Allegato IX, parte II, punti da 3 e 4

 

Articolo 250

Allegato IX, parte II, punti da 5 a 7

 

Articolo 251

Allegato IX, parte IV, punto 6 e 7

 

Articolo 252

Allegato IX, parte IV, punto 8

 

Articolo 253, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 9

 

Articolo 253, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 10

 

Articolo 254

Allegato IX, parte IV, punto 11 e 12

 

Articolo 255, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 13

 

Articolo 255, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 15

 

Articolo 256, paragrafo 1

Articolo 100, paragrafo 1

 

Articolo 256, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, puntio da 17 a 20

 

Articolo 256, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punto 21

 

Articolo 256, paragrafo 4

Allegato IX, parte IV, punti da 22 a 23

 

Articolo 256, paragrafo 5

Allegato IX, parte IV, punti 24 e 25

 

Articolo 256, paragrafo 6

Allegato IX, parte IV, punti da 26 a 29

 

Articolo 256, paragrafo 7

Allegato IX, parte IV, punto 30

 

Articolo 256, paragrafo 8

Allegato IX, parte IV, punto 32

 

Articolo 256, paragrafo 9

Allegato IX, parte IV, punto 33

 

Articolo 257

Allegato IX, parte IV, punto 34

 

Articolo 258

Allegato IX, parte IV, punti 35 e 36

 

Articolo 259, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punti da 38 a 41

 

Articolo 259, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 42

 

Articolo 259, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punto 43

 

Articolo 259, paragrafo 4

Allegato IX, parte IV, punto 44

 

Articolo 259, paragrafo 5

 

 

Articolo 260

Allegato IX, parte IV, punto 45

 

Articolo 261, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punti da 46 a 47 e 49

 

Articolo 261, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 51

 

Articolo 262, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punti 52 e 53

 

Articolo 262, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 53

 

Articolo 262, paragrafo 3

 

 

Articolo 262, paragrafo 4

Allegato IX, parte IV, punto 54

 

Articolo 263, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 57

 

Articolo 263, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 58

 

Articolo 263, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punto 59

 

Articolo 264, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 62

 

Articolo 264, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punti da 63 a 65

 

Articolo 264, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punti 66 e 67

 

Articolo 264, paragrafo 4

 

 

Articolo 265, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 68

 

Articolo 265, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 70

 

Articolo 265, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punto 71

 

Articolo 266, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 72

 

Articolo 266, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 73

 

Articolo 266, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punti 74 e 75

 

Articolo 266, paragrafo 4

Allegato IX, parte IV, punto 76

 

Articolo 267, paragrafo 1

Articolo 97, paragrafo 1

 

Articolo 267, paragrafo 3

Articolo 97, paragrafo 3

 

Articolo 268

Allegato IX, parte III, punto 1

 

Articolo 269

Allegato IX, parte III, punti da 2 a 7

 

Articolo 270

Articolo 98, paragrafo 1, e allegato IX, parte III, punti 8 e 9

 

Articolo 271, paragrafo 1

Allegato III, parte II, punto 1

allegato VII, parte III, punto 5

 

Articolo 271, paragrafo 2

Allegato VII, parte III, punto 7

 

Articolo 272, paragrafo 1

Allegato III, parte I, punto 1

 

Articolo 272, paragrafo 2

Allegato III, parte I, punto 3

 

Articolo 272, paragrafo 3

Allegato III, parte I, punto 4

 

Articolo 272, paragrafo 4

Allegato III, parte I, punto 5

 

Articolo 272, paragrafo 5

Allegato III, parte I, punto 6

 

Articolo 272, paragrafo 6

Allegato III, parte I, punto 7

 

Articolo 272, paragrafo 7

Allegato III, parte I, punto 8

 

Articolo 272, paragrafo 8

Allegato III, parte I, punto 9

 

Articolo 272, paragrafo 9

Allegato III, parte I, punto 10

 

Articolo 272, paragrafo 10

Allegato III, parte I, punto 11

 

Articolo 272, paragrafo 11

Allegato III, parte I, punto 12

 

Articolo 272, paragrafo 12

Allegato III, parte I, punto 13

 

Articolo 272, paragrafo 13

Allegato III, parte I, punto 14

 

Articolo 272, paragrafo 14

Allegato III, parte I, punto 15

 

Articolo 272, paragrafo 15

Allegato III, parte I, punto 16

 

Articolo 272, paragrafo 16

Allegato III, parte I, punto 17

 

Articolo 272, paragrafo 17

Allegato III, parte I, punto 18

 

Articolo 272, paragrafo 18

Allegato III, parte I, punto 19

 

Articolo 272, paragrafo 19

Allegato III, parte I, punto 20

 

Articolo 272, paragrafo 20

Allegato III, parte I, punto 21

 

Articolo 272, paragrafo 21

Allegato III, parte I, punto 22

 

Articolo 272, paragrafo 22

Allegato III, parte I, punto 23

 

Articolo 272, paragrafo 23

Allegato III, parte I, punto 26

 

Articolo 272, paragrafo 24

Allegato III, parte VII, punto a)

 

Articolo 272, paragrafo 25

Allegato III, parte VII, punto a)

 

Articolo 272, paragrafo 26

Allegato III; parte V, punto 2

 

Articolo 273, paragrafo 1

Allegato III, parte II, punto 1

 

Articolo 273, paragrafo 2

Allegato III, parte II, punto 2

 

Articolo 273, paragrafo 3

Allegato III, parte II, punto 3, primo e secondo comma

 

Articolo 273, paragrafo 4

Allegato III, parte II, punto 3, terzo comma

 

Articolo 273, paragrafo 5

Allegato III, parte II, punto 4

 

Articolo 273, paragrafo 6

Allegato III, parte II, punto 5

 

Articolo 273, paragrafo 7

Allegato III, parte II, punto 7

 

Articolo 273, paragrafo 8

Allegato III, parte II, punto 8

 

Articolo 274, paragrafo 1

Allegato III, parte III

 

Articolo 274, paragrafo 2

Allegato III, parte III

 

Articolo 274, paragrafo 3

Allegato III, parte III

 

Articolo 274, paragrafo 4

Allegato III, parte III

 

Articolo 275, paragrafo 1

Allegato III, parte IV

 

Articolo 275, paragrafo 2

Allegato III, parte IV

 

Articolo 276, paragrafo 1

Allegato III, parte V, punto 1

 

Articolo 276, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 1

 

Articolo 276, paragrafo 3

Allegato III, parte V, punti 1 e 2

 

Articolo 277, paragrafo 1

Allegato III, parte V, punti 3 e 4

 

Articolo 277, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 5

 

Articolo 277, paragrafo 3

Allegato III, parte V, punto 6

 

Articolo 277, paragrafo 4

Allegato III, parte V, punto 7

 

Articolo 278, paragrafo 1

 

 

Articolo 278, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 8

 

Articolo 278, paragrafo 3

Allegato III, parte V, punto 9

 

Articolo 279

Allegato III, parte V, punto 10

 

Articolo 280, paragrafo 1

Allegato III, parte V, punto 11

 

Articolo 280, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 12

 

Articolo 281, paragrafo 1

 

 

Articolo 281, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 13

 

Articolo 281, paragrafo 3

Allegato III, parte V, punto 14

 

Articolo 282, paragrafo 1

 

 

Articolo 282, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 15

 

Articolo 282, paragrafo 3

Allegato III, parte V, punto 16

 

Articolo 282, paragrafo 4

Allegato III, parte V, punto 17

 

Articolo 282, paragrafo 5

Allegato III, parte V, punto 18

 

Articolo 282, paragrafo 6

Allegato III, parte V, punto 19

 

Articolo 282, paragrafo 7

Allegato III, parte V, punto 20

 

Articolo 282, paragrafo 8

Allegato III, parte V, punto 21

 

Articolo 283, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 1

 

Articolo 283, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 2

 

Articolo 283, paragrafo 3

Allegato III, parte VI, punto 2

 

Articolo 283, paragrafo 4

Allegato III, parte VI, punto 3

 

Articolo 283, paragrafo 5

Allegato III, parte VI, punto 4

 

Articolo 283, paragrafo 6

Allegato III, parte VI, punto 4

 

Articolo 284, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 5

 

Articolo 284, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 6

 

Articolo 284, paragrafo 3

 

 

Articolo 284, paragrafo 4

Allegato III, parte VI, punto 7

 

Articolo 284, paragrafo 5

Allegato III, parte VI, punto 8

 

Articolo 284, paragrafo 6

Allegato III, parte VI, punto 9

 

Articolo 284, paragrafo 7

Allegato III, parte VI, punto 10

 

Articolo 284, paragrafo 8

Allegato III, parte VI, punto 11

 

Articolo 284, paragrafo 9

Allegato III, parte VI, punto 12

 

Articolo 284, paragrafo 10

Allegato III, parte VI, punto 13

 

Articolo 284, paragrafo 11

Allegato III, parte VI, punto 9

 

Articolo 284, paragrafo 12

 

 

Articolo 284, paragrafo 13

Allegato III, parte VI, punto 14

 

Articolo 285, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 15

 

Articolo 285, paragrafi da 2 a 8

 

 

Articolo 286, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punti da 18 e 25

 

Articolo 286, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 19

 

Articolo 286, paragrafo 3

 

 

Articolo 286, paragrafo 4

Allegato III, parte VI, punto 20

 

Articolo 286, paragrafo 5

Allegato III, parte VI, punto 21

 

Articolo 286, paragrafo 6

Allegato III, parte VI, punto 22

 

Articolo 286, paragrafo 7

Allegato III, parte VI, punto 23

 

Articolo 286, paragrafo 8

Allegato III, parte VI, punto 24

 

Articolo 287, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 17

 

Articolo 287, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 17

 

Articolo 287, paragrafo 3

 

 

Articolo 287, paragrafo 4

 

 

Articolo 288

Allegato III, parte VI, punto 26

 

Articolo 289, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 27

 

Articolo 289, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 28

 

Articolo 289, paragrafo 3

Allegato III, parte VI, punto 29

 

Articolo 289, paragrafo 4

Allegato III, parte VI, punto 29

 

Articolo 289, paragrafo 5

Allegato III, parte VI, punto 30

 

Articolo 289, paragrafo 6

Allegato III, parte VI, punto 31

 

Articolo 290, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 32

 

Articolo 290, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 32

 

Articolo 290, paragrafi da 3 a 10

 

 

Articolo 291, paragrafo 1

Allegato I, parte I, punti 27 e 28

 

Articolo 291, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 34

 

Articolo 291, paragrafo 3

 

 

Articolo 291, paragrafo 4

Allegato III, parte VI, punto 35

 

Articolo 291, paragrafo 5

 

 

Articolo 291, paragrafo 6

 

 

Articolo 292, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 36

 

Articolo 292, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 37

 

Articolo 292, paragrafo 3

 

 

Articolo 292, paragrafo 4

 

 

Articolo 292, paragrafo 5

 

 

Articolo 292, paragrafo 6

Allegato III, parte VI, punto 38

 

Articolo 292, paragrafo 7

Allegato III, parte VI, punto 39

 

Articolo 292, paragrafo 8

Allegato III, parte VI, punto 40

 

Articolo 292, paragrafo 9

Allegato III, parte VI, punto 41

 

Articolo 292, paragrafo 10

 

 

Articolo 293, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 42

 

Articolo 293, paragrafi da 2 a 6

 

 

Articolo 294, paragrafo 1,

Allegato III, parte VI, punto 42

 

Articolo 294, paragrafo 2,

 

 

Articolo 294, paragrafo 3

Allegato III, parte VI, punto 42

 

Articolo 295

Allegato III, parte VII, punto a)

 

Articolo 296, paragrafo 1,

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 296, paragrafo 2

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 296, paragrafo 3

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 297, paragrafo 1

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 297, paragrafo 2

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 297, paragrafo 3

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 297, paragrafo 4

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 298, paragrafo 1

Allegato III, parte VII, punto c)

 

Articolo 298, paragrafo 2

Allegato III, parte VII, punto c)

 

Articolo 298, paragrafo 3

Allegato III, parte VII, punto c)

 

Articolo 298, paragrafo 4

Allegato III, parte VII, punto c)

 

Articolo 299, paragrafo 1

 

Allegato II, punto 7

Articolo 299, paragrafo 2

 

Allegato II, punti da 7 a 11

Articolo 300

 

 

Articolo 301

Allegato III, parte 2, punto 6

 

Articolo 302

 

 

Articolo 303

 

 

Articolo 304

 

 

Articolo 305

 

 

Articolo 306

 

 

Articolo 307

 

 

Articolo 308

 

 

Articolo 309

 

 

Articolo 310

 

 

Articolo 311

 

 

Articolo 312, paragrafo 1

Articolo 104, paragrafi 3 e 6 e allegato X, parte 2, punti 2, 5 e 8

 

Articolo 312, paragrafo 2

Articolo 105, paragrafi 1 e 105, paragrafo 2 e allegato X, parte 3, punto 1

 

Articolo 312, paragrafo 3

 

 

Articolo 312, paragrafo 4

Articolo 105, paragrafo 1

 

Articolo 313, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 2

 

Articolo 313, paragrafo 2

Articolo 102, paragrafo 3

 

Articolo 313, paragrafo 3

 

 

Articolo 314, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 4

 

Articolo 314, paragrafo 2

Allegato X, parte 4, punto 1

 

Articolo 314, paragrafo 3

Allegato X, parte 4, punto 2

 

Articolo 314, paragrafo 4

Allegato X, parte 4, punti 3 e 4

 

Articolo 314, paragrafo 5

 

 

Articolo 315, paragrafo 1

Articolo 103 e allegato X, parte 1, punti da 1 a 3

 

Articolo 315, paragrafo 2

 

 

Articolo 315, paragrafo 3

 

 

Articolo 315, paragrafo 4

Allegato X, parte 1, punto 4

 

Articolo 316, paragrafo 1

Allegato X, parte 1, punti da 5 a 8

 

Articolo 316, paragrafo 2

Allegato X, parte 1, punto 9

 

Articolo 316, paragrafo 3

 

 

Articolo 317, paragrafo 1

Articolo 104, paragrafo 1

 

Articolo 317, paragrafo 2

Articolo 104, paragrafi 2 e 4 e allegato X, parte 2, punto 1

 

Articolo 317, paragrafo 3

Allegato X, parte 2, punto 1

 

Articolo 317, paragrafo 4

Allegato X, parte 2, punto 2

 

Articolo 318, paragrafo 1

Allegato X, parte 2, punto 4

 

Articolo 318, paragrafo 2

Allegato X, parte 2, punto 4

 

Articolo 318, paragrafo 3

 

 

Articolo 319, paragrafo 1

Allegato X, parte 2, punti 6 e 7

 

Articolo 319, paragrafo 2

Allegato X, parte 2, punti 10 e 11

 

Articolo 320

Allegato X, parte 2, punti da 9 e 12

 

Articolo 321

Allegato X, parte 3, punti da 2 a 7

 

Articolo 322, paragrafo 1

 

 

Articolo 322, paragrafo 2

Allegato X, parte 3, punti da 8 a 12

 

Articolo 322, paragrafo 3

Allegato X, parte 3, punti da 13 a 18

 

Articolo 322, paragrafo 4

Allegato X, parte 3, punto 19

 

Articolo 322, paragrafo 5

Allegato X, parte 3, punto 20

 

Articolo 322, paragrafo 6

Allegato X, parte 3, punti da 21 a 24

 

Articolo 323, paragrafo 1

Allegato X, parte 3, punto 25

 

Articolo 323, paragrafo 2

Allegato X, parte 3, punto 26

 

Articolo 323, paragrafo 3

Allegato X, parte 3, punto 27

 

Articolo 323, paragrafo 4

Allegato X, parte 3, punto 28

 

Articolo 323, paragrafo 5

Allegato X, parte 3, punto 29

 

Articolo 324

Allegato X, parte 5

 

Articolo 325, paragrafo 1

 

Articolo 26

Articolo 325, paragrafo 2

 

Articolo 26

Articolo 325, paragrafo 3

 

 

Articolo 326

 

 

Articolo 327, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 1

Articolo 327, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 2

Articolo 327, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 3

Articolo 328, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 4

Articolo 328, paragrafo 2

 

 

Articolo 329, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 5

Articolo 329, paragrafo 2

 

 

Articolo 330

 

Allegato I, punto 7

Articolo 331, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 9

Articolo 331, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 10

Articolo 332, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 8

Articolo 332, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 8

Articolo 333

 

Allegato I, punto 11

Articolo 334

 

Allegato I, punto 13

Articolo 335

 

Allegato I, punto 14

Articolo 336, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 14

Articolo 336, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 14

Articolo 336, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 14

Articolo 336, paragrafo 4

 

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 337, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 16bis

Articolo 337, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 16bis

Articolo 337, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 16bis

Articolo 337, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 1bis

Articolo 337, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 16bis

Articolo 338, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 14bis

Articolo 338, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 14ter

Articolo 338, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 14quater

Articolo 338, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 14bis

Articolo 339, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 17

Articolo 339, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 18

Articolo 339, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 19

Articolo 339, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 20

Articolo 339, paragrafo 5

 

Allegato I, punto 21

Articolo 339, paragrafo 6

 

Allegato I, punto 22

Articolo 339, paragrafo 7

 

Allegato I, punto 23

Articolo 339, paragrafo 8

 

Allegato I, punto 24

Articolo 339, paragrafo 9

 

Allegato I, punto 25

Articolo 340, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 26

Articolo 340, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 27

Articolo 340, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 28

Articolo 340, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 29

Articolo 340, paragrafo 5

 

Allegato I, punto 30

Articolo 340, paragrafo 6

 

Allegato I, punto 31

Articolo 340, paragrafo 7

 

Allegato I, punto 32

Articolo 341, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 33

Articolo 341, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 33

Articolo 341, paragrafo 3

 

 

Articolo 342

 

Allegato I, punto 34

Articolo 343

 

Allegato I, punto 36

Articolo 344, paragrafo 1,

 

 

Articolo 344, paragrafo 2,

 

Allegato I, punto 37

Articolo 344, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 38

Articolo 345, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 41

Articolo 345, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 41

Articolo 346, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 42

Articolo 346, paragrafo 2

 

 

Articolo 346, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 43

Articolo 346, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 44

Articolo 346, paragrafo 5

 

Allegato I, punto 45

Articolo 346, paragrafo 6

 

Allegato I, punto 46

Articolo 347

 

Allegato I, punto 8

Articolo 348, paragrafo 1

 

Allegato I, punti 48 e 49

Articolo 348, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 50

Articolo 349

 

Allegato I, punto 51

Articolo 350, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 53

Articolo 350, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 54

Articolo 350, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 55

Articolo 350, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 56

Articolo 351

 

Allegato III, punto 1

Articolo 352, paragrafo 1

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 352, paragrafo 2

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 352, paragrafo 3

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 352, paragrafo 4

 

Allegato III, punto 2.2

Articolo 352, paragrafo 5

 

 

Articolo 353, paragrafo 1

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 353, paragrafo 2

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 353, paragrafo 3

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 354, paragrafo 1

 

Allegato III, punto 3.1

Articolo 354, paragrafo 2

 

Allegato III, punto 3.2

Articolo 354, paragrafo 3

 

Allegato III, punto 3.2

Articolo 354, paragrafo 4

 

 

Articolo 355

 

 

Articolo 356

 

 

Articolo 357, paragrafo 1

 

Allegato IV, punto 1

Articolo 357, paragrafo 2

 

Allegato IV, punto 2

Articolo 357, paragrafo 3

 

Allegato IV, punto 3

Articolo 357, paragrafo 4

 

Allegato IV, punto 4

Articolo 357, paragrafo 5

 

Allegato IV, punto 6

Articolo 358, paragrafo 1

 

Allegato IV, punto 8

Articolo 358, paragrafo 2

 

Allegato IV, punto 9

Articolo 358, paragrafo 3

 

Allegato IV, punto 10

Articolo 358, paragrafo 4

 

Allegato IV, punto 12

Articolo 359, paragrafo 1

 

Allegato IV, punto 13

Articolo 359, paragrafo 2

 

Allegato IV, punto 14

Articolo 359, paragrafo 3

 

Allegato IV, punto 15

Articolo 359, paragrafo 4

 

Allegato IV, punto 16

Articolo 359, paragrafo 5

 

Allegato IV, punto 17

Articolo 359, paragrafo 6

 

Allegato IV, punto 18

Articolo 360, paragrafo 1

 

Allegato IV, punto 19

Articolo 360, paragrafo 2

 

Allegato IV, punto 20

Articolo 361

 

Allegato IV, punto 21

Articolo 362

 

 

Articolo 363, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 1

Articolo 363, paragrafo 2

 

 

Articolo 363, paragrafo 3

 

 

Articolo 364, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 10 bis

Articolo 364, paragrafo 2

 

 

Articolo 364, paragrafo 3

 

 

Articolo 365, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 10

Articolo 365, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 10 bis

Articolo 366, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 7

Articolo 366, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 8

Articolo 366, paragrafo 3

 

Allegato V, punto 9

Articolo 366, paragrafo 4

 

Allegato V, punto 10

Articolo 366, paragrafo 5

 

Allegato V, punto 8

Articolo 367, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 11

Articolo 367, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 12

Articolo 367, paragrafo 3

 

Allegato V, punto 12

Articolo 368, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 2

Articolo 368, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 2

Articolo 368, paragrafo 3

 

Allegato V, punto 5

Articolo 368, paragrafo 4

 

 

Articolo 369, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 3

Articolo 369, paragrafo 2

 

 

Articolo 370, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 5

Articolo 371, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 5

Articolo 371, paragrafo 2

 

 

Articolo 372

 

Allegato V, punto 5 bis

Articolo 373

 

Allegato V, punto 5 ter

Articolo 374, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 5 quater

Articolo 374, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 374, paragrafo 3

 

Allegato V, punto 5 sexies

Articolo 374, paragrafo 4

 

Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 374, paragrafo 5

 

Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 374, paragrafo 6

 

Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 374, paragrafo 7

 

 

Articolo 375, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 5 bis

Articolo 375, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 5 sexies

Articolo 376, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 5 septies

Articolo 376, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 5 octies

Articolo 376, paragrafo 3

 

Allegato V, punto 5 nonies

Articolo 376, paragrafo 4

 

Allegato V, punto 5 nonies

Articolo 376, paragrafo 5

 

Allegato V, punto 5 decies

Articolo 376, paragrafo 6

 

Allegato V, punto 5

Articolo 377

 

Allegato V, punto 5 undecies

Articolo 378

 

Allegato II, punto 1

Articolo 379, paragrafo 1

 

Allegato II, punto 2

Articolo 379, paragrafo 2

 

Allegato II, punto 3

Articolo 379, paragrafo 3

 

Allegato II, punto 2

Articolo 380

 

Allegato II, punto 4

Articolo 381

 

 

Articolo 382

 

 

Articolo 383

 

 

Articolo 384

 

 

Articolo 385

 

 

Articolo 386

 

 

Articolo 387

 

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 388

 

 

Articolo 389

Articolo 106, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 390, paragrafo 1

Articolo 106, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 390, paragrafo 2

 

 

Articolo 390, paragrafo 3

 

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 390, paragrafo 4

 

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 390, paragrafo 5

 

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 390, paragrafo 6

Articolo 106, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 390, paragrafo 7

Articolo 106, paragrafo 3

 

Articolo 390, paragrafo 8

Articolo 106, paragrafo 2, secondo e terzo comma

 

Articolo 391

Articolo 107

 

Articolo 392

Articolo 108

 

Articolo 393

Articolo 109

 

Articolo 394, paragrafo 1

Articolo 110, paragrafo 1

 

Articolo 394, paragrafo 2

Articolo 110, paragrafo 1

 

Articolo 394, paragrafi 3 e 4

Articolo 110, paragrafo 2

 

Articolo 394, paragrafo 4

Articolo 110, paragrafo 2

 

Articolo 395, paragrafo 1

Articolo 111, paragrafo 1

 

Articolo 395, paragrafo 2

 

 

Articolo 395, paragrafo 3

Articolo 111, paragrafo 4, primo comma

 

Articolo 395, paragrafo 4

 

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 395, paragrafo 5

 

Articolo 31

Articolo 395, paragrafo 6

 

 

Articolo 395, paragrafo 7

 

 

Articolo 395, paragrafo 8

 

 

Articolo 396, paragrafo 1

Articolo 111, paragrafo 4, primo e secondo comma

 

Articolo 396, paragrafo 2

 

 

Articolo 397, paragrafo 1

 

Allegato VI, punto 1

Articolo 397, paragrafo 2

 

Allegato VI, punto 2

Articolo 397, paragrafo 3

 

Allegato VI, punto 3

Articolo 398

 

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 399, paragrafo 1

Articolo 112, paragrafo 1

 

Articolo 399, paragrafo 2

Articolo 112, paragrafo 2

 

Articolo 399, paragrafo 3

Articolo 112, paragrafo 3

 

Articolo 399, paragrafo 4

Articolo 110, paragrafo 3

 

Articolo 400, paragrafo 1

Articolo 113, paragrafo 3

 

Articolo 400, paragrafo 2

Articolo 113, paragrafo 4

 

Articolo 400, paragrafo 3

 

 

Articolo 401, paragrafo 1

Articolo 114, paragrafo 1

 

Articolo 401, paragrafo 2

Articolo 114, paragrafo 2

 

Articolo 401, paragrafo 3

Articolo 114, paragrafo 3

 

Articolo 402, paragrafo 1

Articolo 115, paragrafo 1

 

Articolo 402, paragrafo 2

Articolo 115, paragrafo 2

 

Articolo 402, paragrafo 3

 

 

Articolo 403, paragrafo 1

Articolo 117, paragrafo 1

 

Articolo 403, paragrafo 2

Articolo 117, paragrafo 2

 

Articolo 404

Articolo 122 bis, paragrafo 8

 

Articolo 405, paragrafo 1

Articolo 122 bis, paragrafo 1

 

Articolo 405, paragrafo 2

Articolo 122 bis, paragrafo 2

 

Articolo 405, paragrafo 3

Articolo 122 bis, paragrafo 3 primo comma

 

Articolo 405, paragrafo 4

Articolo 122 bis, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 406, paragrafo 1

Articolo 122 bis, paragrafo 4 e articolo 122 bis, paragrafo 5 secondo comma

 

Articolo 406, paragrafo 2

Articolo 122 bis, paragrafo 5, primo comma e articolo 122 bis, paragrafo 6 primo comma

 

Articolo 407

Articolo 122 bis, paragrafo 5, terzo comma

 

Articolo 408

Articolo 122 bis, paragrafo 6, primo e secondo comma

 

Articolo 409

Articolo 122 bis, paragrafo 7

 

Articolo 410

Articolo 122 bis, paragrafo 10

 

Articolo 411

 

 

Articolo 412

 

 

Articolo 413

 

 

Articolo 414

 

 

Articolo 415

 

 

Articolo 416

 

 

Articolo 417

 

 

Articolo 418

 

 

Articolo 419

 

 

Articolo 420

 

 

Articolo 421

 

 

Articolo 422

 

 

Articolo 423

 

 

Articolo 424

 

 

Articolo 425

 

 

Articolo 426

 

 

Articolo 427

 

 

Articolo 428

 

 

Articolo 429

 

 

Articolo 430

 

 

Articolo 431, paragrafo 1

Articolo 145, paragrafo 1

 

Articolo 431, paragrafo 2

Articolo 145, paragrafo 2

 

Articolo 431, paragrafo 3

Articolo 145, paragrafo 3

 

Articolo 431, paragrafo 4

Articolo 145, paragrafo 4

 

Articolo 432, paragrafo 1

Allegato XII, parte I, punto 1 e articolo 146, paragrafo 1,

 

Articolo 432, paragrafo 2

Articolo 146, paragrafo 2 e allegato XII, parte I, punti 2 e 3

 

Articolo 432, paragrafo 3

Articolo 146, paragrafo 3

 

Articolo 433

Articolo 147 e allegato XII, parte I, punto 4

 

Articolo 434, paragrafo 1

Articolo 148

 

Articolo 434, paragrafo 2

 

 

Articolo 435, paragrafo 1

Allegato XII, parte II, punto 1

 

Articolo 435, paragrafo 2

 

 

Articolo 436

Allegato XII, parte II, punto 2

 

Articolo 437

 

 

Articolo 438

Allegato XII, parte II, punti da 4 a 8

 

Articolo 439

Allegato XII, parte II, punto 5

 

Articolo 440

 

 

Articolo 441

 

 

Articolo 442

Allegato XII, parte II, punto 6

 

Articolo 443

 

 

Articolo 444

Allegato XII, parte II, punto 7

 

Articolo 445

Allegato XII, parte II, punto 9

 

Articolo 446

Allegato XII, parte II, punto 11

 

Articolo 447

Allegato XII, parte II, punto 12

 

Articolo 448

Allegato XII, parte II, punto 13

 

Articolo 449

Allegato XII, parte II, punto 14

 

Articolo 450

Allegato XII, parte II, punto 15

 

Articolo 451

 

 

Articolo 452

Allegato XII, parte III, punto 1

 

Articolo 453

Allegato XII, parte III, punto 2

 

Articolo 454

Allegato XII, parte III, punto 3

 

Articolo 455

 

 

Articolo 456, primo comma

Articolo 150, paragrafo 1

Articolo 41

Articolo 456, secondo comma

 

 

Articolo 457

 

 

Articolo 458

 

 

Articolo 459

 

 

Articolo 460

 

 

Articolo 461

 

 

Articolo 462, paragrafo 1

Articolo 151bis

 

Articolo 462, paragrafo 2

Articolo 151bis

 

Articolo 462, paragrafo 3

Articolo 151bis

 

Articolo 462, paragrafo 4

 

 

Articolo 462, paragrafo 5

 

 

Articolo 463

 

 

Articolo 464

 

 

Articolo 465

 

 

Articolo 466

 

 

Articolo 467

 

 

Articolo 468

 

 

Articolo 469

 

 

Articolo 470

 

 

Articolo 471

 

 

Articolo 472

 

 

Articolo 473

 

 

Articolo 474

 

 

Articolo 475

 

 

Articolo 476

 

 

Articolo 477

 

 

Articolo 478

 

 

Articolo 479

 

 

Articolo 480

 

 

Articolo 481

 

 

Articolo 482

 

 

Articolo 483

 

 

Articolo 484

 

 

Articolo 485

 

 

Articolo 486

 

 

Articolo 487

 

 

Articolo 488

 

 

Articolo 489

 

 

Articolo 490

 

 

Articolo 491

 

 

Articolo 492

 

 

Articolo 493, paragrafo 1

 

 

Articolo 493, paragrafo 2

 

 

Articolo 494

 

 

Articolo 495

 

 

Articolo 496

 

 

Articolo 497

 

 

Articolo 498

 

 

Articolo 499

 

 

Articolo 500

 

 

Articolo 501

 

 

Articolo 502

 

 

Articolo 503

 

 

Articolo 504

 

 

Articolo 505

 

 

Articolo 506

 

 

Articolo 507

 

 

Articolo 508

 

 

Articolo 509

 

 

Articolo 510

 

 

Articolo 511

 

 

Articolo 512

 

 

Articolo 513

 

 

Articolo 514

 

 

Articolo 515

 

 

Articolo 516

 

 

Articolo 517

 

 

Articolo 518

 

 

Articolo 519

 

 

Articolo 520

 

 

Articolo 521

 

 

Allegato I

Allegato II

 

Allegato II

Allegato IV

 

Allegato III

 

 



( 1 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

( 4 ) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

( 5 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

( 6 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

( 8 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

( 9 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

( 10 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 11 ) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

( 12 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

( 13 ) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

( 14 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

( 15 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

( 16 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

( 17 ) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

( 18 ) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1.

( 19 ) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

( 20 ) GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

( 21 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

( 22 ) GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1.

( 23 ) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

( 24 ) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

( 25 ) Regolamento (UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 16).

( 26 ) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

( 27 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( *1 ) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1;»

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