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Document 01991A0727(01)-20180703

Consolidated text: Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1991/370/2018-07-03

01991A0727(01) — IT — 03.07.2018 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita

(GU L 205 dell'27.7.1991, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE N. 1/2001 DEL COMITATO MISTO SVIZZERA-CE 2001/776/CE del 18 luglio 2001

  L 291

52

8.11.2001

►M2

DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA del 3 luglio 2018 2018/C 255/04

  C 255

9

20.7.2018




▼B

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita

SOMMARIO

dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita

1.

Accordo principale

Preambolo

Sezione I:

Disposizioni di base (Art. 1-6)

Sezione II:

Condizioni di accesso (Art. 7-14)

Sezione III:

Condizioni di esercizio (Art. 15-26)

Sezione IV:

Revoca dell'autorizzazione (Art. 27-29)

Sezione V:

Collaborazione delle autorità di controllo (Art. 30-33)

Sezione VI:

Disposizioni generali e finali (Art. 34-44)

Formula di firma

2.

Allegato n. 1: Classificazione dei rami assicurativi che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo

3.

Allegato n. 2: Definizione delle assicurazioni, delle operazioni e delle imprese che non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo

4.

Allegato n. 3: Elenco delle forme giuridiche ammesse

5.

Allegato n. 4: Disposizioni particolari per determinati Stati membri della Comunità

6.

Allegato n. 5: Metodi di calcolo della riserva di compensazione per il ramo assicurazione crediti e condizioni per l'esonero dall’obbligo di costituire detta riserva

7.

Protocollo n. 1: Margine di solvibilità

8.

Protocollo n. 2: Programma di attività

9.

Protocollo n. 3: Relazione fra il franco svizzero e l'ecu

10.

Protocollo n. 4: Agenzie e succursali di imprese la cui sede sociale è situata al di fuori dei territori nei quali è applicabile il presente accordo

11.

Scambio di lettere n. 1: Principi di non discriminazione

12.

Scambio dì lettere n. 2: Efficacia territoriale dell'autorizzazione

13.

Scambio di lettere n. 3: Mandatario generale

14.

Scambio di lettere n. 4: Devoluzione al fondo di garanzia svizzero degli immobili di proprietà diretta delle imprese di assicurazione

15.

Scambio di lettere n. 5: Principi d'investimento

16.

Scambio di lettere n. 6: Catalogo svizzero dei rami assicurativi

17.

Scambio di lettere n. 7: Capitale sociale delle imprese di assicurazione

18.

Scambio di lettere n. 8: Regime transitorio per l'assistenza

19.

Scambio di lettere n. 9: Regime transitorio per i grandi rischi di cui al paragrafo 2.1 del protocollo n. 2

20.

Dichiarazione comune dell'accordo delle parti contraenti sul periodo intercorrente tra la firma e l'entrata in vigore

21.

Atto finale



PREAMBOLO

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, dall’altro,

CONSIDERANDO gli stretti rapporti esistenti fra la Confederazione svizzera e la Comunità,

DESIDEROSE di consolidare, in occasione della creazione di un mercato unificato in materia di assicurazione nell’ambito della Comunità, le relazioni economiche esistenti nel settore fra le due parti e di promuovere, nell’osservanza di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso di tali rapporti, garantendo la protezione degli assicurati,

RISOLUTE ad eliminare a tal fine, su una base di reciprocità e di non discriminazione e con la garanzia delle condizioni giuridiche necessarie in materia di vigilanza, gli ostacoli all’accesso all’attività e all’esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e risolute quindi ad introdurre nei reciproci rapporti la libertà di stabilimento in materia,

SOTTOLINEANDO che ciò non pregiudica in alcun modo il loro potere di legiferare nei limiti stabiliti dal diritto internazionale pubblico,

ADOPERANDOSI per quanto possibile affinché i rispettivi ordinamenti giuridici interni in materia evolvano in modo reciprocamente compatibile,

CONSTATANDO che nell’interesse delle rispettive economie occorre sviluppare e approfondire in tal senso i loro rapporti in un settore finora non soggetto ad una disciplina convenzionale e contribuire in tal modo al coordinamento del diritto dell’economia fra le due parti,

DICHIARANDOSI DISPOSTE ad esaminare, in base a qualsiasi elemento di valutazione e, in particolare, all’evoluzione del diritto comunitario delle assicurazioni, la possibilità di concludere altri accordi nel settore delle assicurazioni private,

HANNO CONVENUTO, per raggiungere i suddetti scopi, di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA:

signora Edith CRESSON,

ministro degli affari europei,

presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee;

Sir Leon BRITTAN,

vicepresidente della Commissione delle Comunità europee;

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

signor Jean Pascal DELAMURAZ,

presidente della Confederazione svizzera,

capo del Dipartimento federale dell’economia pubblica;

signor Franz BLANKART,

segretario di Stato,

direttore dell’ufficio federale dell’economia esterna;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:



SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI DI BASE

Articolo 1

Scopo dell’accordo

Il presente accordo ha lo scopo di stabilire, su una base di reciprocità, le condizioni necessarie e sufficienti per permettere alle agenzie e succursali che dipendono da imprese la cui sede sociale si trova nel territorio di una parte contraente e che desiderano stabilirsi ο che sono stabilite nel territorio dell’altra parte contraente di accedere all’attività non salariata dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita ο di esercitare tale attività.

Articolo 2

Campo d’applicazione materiale

L’allegato n. 1 definisce i rami assicurativi che rientrano nel campo d’applicazione del presente accordo.

Articolo 3

Eccezioni al campo d’applicazione materiale

L’allegato n. 2 enumera le assicurazioni, le operazioni e le imprese che non rientrano nel campo d’applicazione del presente accordo.

Articolo 4

Applicazione del diritto interno

Il diritto in vigore in ciascuna parte contraente è applicabile:

 ai punti non espressamente disciplinati dal presente accordo e

 alle questioni che rientrano nell’ambito dei punti contemplati dal presente accordo, nella misura in cui non sono disciplinate dall’accordo stesso.

Articolo 5

Principio di non discriminazione

Le parti contraenti s’impegnano a recepire e ad applicare le disposizioni del presente accordo secondo il principio della non discriminazione.

Articolo 6

Autorità di controllo

Ai sensi del presente accordo, si intende per autorità di controllo della Comunità l’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situata la sede sociale dell’impresa o sul cui territorio un’agenzia o una succursale accede all’attività di assicurazione diretta o esercita tale attività.



SEZIONE SECONDA

CONDIZIONI DI ACCESSO

Articolo 7

Obbligo dell’autorizzazione

7.1.  Ciascuna parte contraente subordina all’autorizzazione dell’autorità di controllo l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta nel suo territorio di un’impresa che vi stabilisca la sua sede sociale.

7.2.  Inoltre, ciascuna parte contraente subordina all’autorizzazione dell’autorità di controllo l’apertura nel proprio territorio di un’agenzia o succursale di un’impresa la cui sede sociale si trovi nel territorio dell’altra parte contraente.

7.3.  Ciascuna parte contraente subordina all’autorizzazione dell’autorità di controllo anche l’apertura nel proprio territorio di un’agenzia o succursale di un’impresa la cui sede sociale si trovi al di fuori dei territori ai quali, ai sensi dell’articolo 43, è applicabile il presente accordo.

Articolo 8

Efficacia territoriale dell’autorizzazione

8.1.  L’autorizzazione è valida per la copertura dei rischi situati nell’intero territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo che rilascia l’autorizzazione, a meno che, qualora la legislazione applicabile lo permetta, il richiedente domandi l’autorizzazione ad esercitare la propria attività soltanto in una parte di detto territorio.

8.2.  Un rischio è situato nel territorio soggetto alla competenza di un’autorità di controllo:

 quando l’assicurazione si riferisce a beni immobili oppure a beni immobili e al loro contenuto (purché questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa) ubicati in tale territorio;

 quando l’assicurazione si riferisce a veicoli di qualsiasi tipo immatricolati in tale territorio;

 quando il contraente assicurato abbia stipulato in tale territorio un contratto di durata pari o inferiore a quattro mesi per la copertura dei rischi inerenti a un viaggio o una vacanza, a qualunque ramo essi appartengano;

 quando, in tutti i casi non espressamente previsti dai trattini precedenti, il contraente assicurato risieda abitualmente in tale territorio ovvero, se il contraente è una persona giuridica, quando lo stabilimento di quest’ultima, al quale si riferisce il contratto, si trova in tale territorio.

8.3.  L’autorizzazione è concessa per ramo. Essa si estende all’intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo quali sono previsti alla lettera A dell’allegato n. 1.

Tuttavia,

 l’autorità di controllo ha facoltà di concedere l’autorizzazione per i gruppi di rami indicati alla lettera Β dell’allegato n. 1, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;

 l’autorizzazione concessa per un ramo ο per un gruppo di rami è valida anche per la garanzia dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste alla lettera C dell’allegato n. 1.

Articolo 9

Forma giuridica

L’allegato n. 3 elenca le forme giuridiche che può assumere l’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio di una parte contraente.

Articolo 10

Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

10.1.  Ciascuna parte contraente esige che l’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell’altra parte contraente e che chiede l’autorizzazione per l’apertura nel suo territorio di un’agenzia ο di una succursale soddisfi le condizioni seguenti:

a) comunicazione dello statuto e dell’elenco degli amministratori;

b) presentazione di un certificato, rilasciato dall’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale, attestante:

 che l’impresa richiedente ha assunto una delle forme giuridiche di cui all’allegato n. 3;

 che la medesima limita il proprio oggetto sociale all’attività di assicurazione e alle operazioni che ne derivano direttamente, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale;

 i rami che l’impresa è abilitata a praticare;

 che essa dispone del fondo di garanzia minimo di cui al paragrafo 3.2 del protocollo n. 1 oppure, se del caso, del margine di solvibilità minimo calcolato conformemente al paragrafo 2.2 di tale protocollo, se il margine di solvibilità minimo è più elevato del fondo di garanzia minimo;

 i rischi che l’impresa garantisce effettivamente;

 l’esistenza dei mezzi finanziari di cui all’articolo 1, lettera f) del protocollo n. 2;

c) presentazione di un programma di attività conforme al protocollo n. 2, accompagnato dallo stato patrimonialee dal conto profitti e perdite dell’impresa relativi agliultimi tre esercizi sociali.

L’impresa che non abbia ancora chiuso il suo terzo esercizio sociale è tenuta a fornire la documentazione suddetta limitatamente ai soli esercizi pregressi se si tratta:

 di una nuova impresa nata dalla fusione di imprese preesistenti oppure

 di una nuova impresa costituita da una o più imprese preesistenti al fine di esercitare un determinato ramo assicurativo precedentemente gestito da una di esse;

d) designazione di un mandatario generale che abbia il domicilio e la residenza nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della parte contraente interessata e abbia poteri sufficienti per impegnare l’impresa nei riguardi di terzi e rappresentarla dinanzialle autorità amministrative e giudiziarie di tale parte contraente.

Se la legge di una parte contraente ammette che il mandatario sia una persona giuridica, quest’ultima deve avere la sede sociale nel territorio di tale parte contraente e designare a sua volta a rappresentarla una persona fisica che possieda i requisiti di cui sopra.

10.2.  Il presente accordo non osta a che le parti contraenti applichino a tutte le imprese assicuratrici disposizioni che subordinano il rilascio dell’autorizzazione all’approvazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e di ogni altro documento necessario all’esercizio normale del controllo.

Tuttavia, per i rischi di cui al paragrafo 2.1 del protocollo n. 2, le parti contraenti non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un’approvazione o di uria comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, di formulari ed altri stampati che l’impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l’osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative a tali rischi esse possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e degli altri documenti, senza che detta esigenza possa costituire per l’impresa una condizione per l’esercizio delle sue attività.

Ai fini del presente accordo, le condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, le circostanze particolari del rischio da coprire.

Il presente accordo non osta a che le parti contraenti sottopongano le imprese che chiedono l’autorizzazione per il ramo 18 della lettera A dell’allegato n. 1 al controllo dei mezzi diretti ο indiretti, quanto a personale e attrezzatura, comprese la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature, di cui dette imprese dispongono per far fronte agli impegni da esse assunti in questo ramo.

Articolo 11

Rilascio dell’autorizzazione

11.1.  Ciascuna parte contraente s’impegna a rilasciare l’autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 10 e sempre che siano osservate le altre disposizioni alle quali sono soggette le imprese la cui sede sociale è situata sul suo territorio.

11.2.  Le parti contraenti non subordinano il rilascio dell’autorizzazione ad un deposito ο ad una cauzione.

11.3.  Inoltre, le parti contraenti s’impegnano a che le domande di autorizzazione non vengano esaminate in funzione delle necessità economiche del mercato.

11.4.  Il mandatario generale designato può essere ricusato dall’autorità di controllo solo per motivi inerenti alla sua onorabilità ο alla sua qualificazione tecnica.

Articolo 12

Estensione del campo d’applicazione dell’autorizzazione

12.1.  Ciascuna parte contraente subordina ad una nuova autorizzazione ogni estensione dell’attività per la quale è stata rilasciata la prima autorizzazione a norma degli articoli 7 e 8.

12.2.  Ciascuna parte contraente esige, per l’estensione delle attività dell’agenzia ο succursale ad altri rami oppure nel caso di cui al paragrafo 8.1, che il richiedente presenti un programma di attività conforme al protocollo n. 2 e fornisca il certificato di cui al paragrafo 10.1, lettera b).

Articolo 13

Procedura di autorizzazione

13.1.  L’autorizzazione deve essere chiesta all’autorità di controllo dall’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell’altra parte contraente.

13.2.  Il programma di attività, redatto conformemente al protocollo n. 2 e corredato dalle osservazioni dell’autorità di controllo competente per il rilascio dell’autorizzazione è trasmesso da quest’ultima all’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa richiedente.

L’autorità consultata comunica il suo parere alla prima entro tre mesi dalla ricezione dei documenti. Qualora allo scadere del termine l’autorità consultata non si sia pronunciata, il silenzio equivale a parere favorevole.

13.3.  L’autorità di controllo alla quale è stata chiesta l’autorizzazione notifica all’impresa richiedente la propria decisione nel termine di sei mesi dalla ricezione della domanda.

Articolo 14

Rifiuto dell’autorizzazione

14.1.  Il rifiuto dell’autorizzazione dev’essere motivato e notificato all’impresa interessata.

14.2.  Ciascuna parte contraente istituisce un ricorso giurisdizionale contro ogni decisione di rifiuto ovvero contro il silenzio dell’autorità di controllo quando siano decorsi sei mesi dalla ricezione della domanda di autorizzazione.



SEZIONE TERZA

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 15

Scelta degli attivi

Le parti contraenti non fissano alcuna norma per la scelta degli attivi che superano quelli rappresentanti le riserve tecniche di cui agli articoli da 19 a 23. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 18.2, degli articoli 20, 21, 23 e dei paragrafi 29.2 e 29.3, le parti contraenti non restringono la libertà di disporre degli attivi mobiliari e immobiliari che fanno parte del patrimonio delle imprese.

Articolo 16

Costituzione del margine di solvibilità

16.1.  Ciascuna parte contraente impone alle imprese aventi la sede sociale nel suo territorio la costituzione di un margine di solvibilità sufficiente per l’insieme delle sue attività.

16.2.  La definizione, le modalità di calcolo e la rappresentazione di tale margine di solvibilità e la fissazione del fondo di garanzia minimo figurano nel protocollo n. 1.

Articolo 17

Controllo dello stato di solvibilità

17.1.  L’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa deve verificare lo stato di solvibilità di tale impresa per l’insieme delle sue attività.

17.2.  L’autorità di controllo dell’altra parte contraente è tenuta a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di effettuare tale verifica, se ha rilasciato all’impresa l’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia ο succursale.

17.3.  Ciascuna parte contraente impone alle imprese che hanno la sede sociale nel suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni effettuate, della loro solvibilità e, per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell’allegato n. 1, degli altri mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, nella misura in cui la sua legislazione prevede un controllo di tali mezzi.

Articolo 18

Ristabilimento della situazione finanziaria

18.1.  Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un’impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto dal paragrafo 2.2 del protocollo n. 1, l’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

18.2.  Qualora il margine di solvibilità di un’impresa non raggiunga più il fondo di garanzia definito dall’articolo 3 del protocollo n. 1, l’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale esige dall’impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

Essa può inoltre restringere ο vietare la libera disposizione degli attivi dell’impresa. Essa ne informa l’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio l’impresa dispone di agenzie ο succursali autorizzate. Detta autorità adotta, a richiesta della prima, le stesse disposizioni.

Nell’ipotesi prevista dal presente paragrafo, l’autorità di controllo può inoltre adottare ogni provvedimento al fine di tutelare gli interessi degli assicurati.

Articolo 19

Costituzione delle riserve tecniche

19.1.  Ciascuna parte contraente nel cui territorio un’impresa di assicurazioni esercita la propria attività impone a detta impresa di costituire riserve tecniche sufficienti.

19.2.  L’ammontare di tali riserve viene determinato in base alle norme stabilite in ciascuna parte contraente o, in mancanza, in base alla prassi seguita in ciascuna parte contraente.

19.3.  Inoltre, ciascuna parte contraente prescrive alle imprese stabilite nel suo territorio e che sottoscrivono rischi compresi nel ramo 14 della lettera A dell’allegato n. 1 (assicurazione crediti), di costituire una riserva di compensazione destinata a coprire l’eventuale perdita tecnica ο la quota di sinistri superiore alla media risultante in tale ramo alla fine dell’esercizio.

L’allegato n. 5 precisa i metodi per il calcolo della riserva di compensazione nonché le condizioni per l’esonero dall’obbligo di costituirla.

La riserva di compensazione dev’essere calcolata, secondo le norme stabilite da ciascuna parte contraente, conformemente a uno dei quattro metodi enunciati nell’allegato n. 5, che sono considerati equivalenti. Nei limiti degli importi calcolati in base ai metodi suddetti, la riserva di compensazione non è imputata al margine di stabilità.

L’impresa assicuratrice deve tenere a disposizione dell’autorità di controllo situazioni contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche riguardanti tale attività.

Articolo 20

Congruenza e localizzazione degli attivi che rappresentano le riserve tecniche

20.1.  Le riserve tecniche devono avere come contropartita attivi equivalenti, congrui e localizzati nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo di ciascuna parte contraente. Ciascuna parte contraente ha facoltà di accordare un temperamento delle norme in materia di congruenza e localizzazione degli attivi.

20.2.  Per «congruenza» s’intende che gli impegni esigibili in una valuta devono avere come contropartita attivi espressi o realizzabili nella stessa valuta.

20.3.  Per «localizzazione degli attivi» s’intende la presenza di attivi mobiliari o immobiliari sul territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della parte contraente interessata, senza tuttavia obbligo di deposito per gli attivi mobiliari e senza che gli attivi immobiliari debbano essere soggetti a restrizioni quali l’iscrizione di ipoteca. Gli attivi rappresentati da crediti si considerando localizzati nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della parte contraente in cui essi sono realizzabili.

Fatte salve tali disposizioni, le modalità della localizzazione sono disciplinate dalla normativa vigente in ciascuna parte contraente.

Articolo 21

Definizione degli attivi che rappresentano le riserve tecniche

21.1.  La normativa in vigore in ciascuna parte contraente sul cui territorio un’impresa esercita la propria attività stabilisce la natura degli attivi e, se del caso, i limiti entro i quali questi possono essere ammessi in contropartita delle riserve tecniche, nonché le norme di valutazione di detti attivi.

21.2.  L’espressione «natura degli attivi» designa le varie categorie di valori mobiliari e immobiliari e le loro differenziazioni specifiche quali, per i crediti che costituiscono la contropartita delle riserve tecniche, quelle relative ai singoli debitori.

21.3.  La parte contraente che ammette, in contropartita delle riserve tecniche, i crediti verso i riassicuratori, ne fissa anche la percentuale ammessa o prende le disposizioni necessarie per la sua fissazione. In tal caso, in deroga a quanto previsto al paragrafo 20.1, essa non può esigere la localizzazione di questi crediti.

Articolo 22

Bilancio

L’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa vigila affinché il bilancio della stessa presenti, per le riserve tecniche, attivi equivalenti agli impegni contratti in tutti i paesi in cui l’impresa esercita la sua attività.

Articolo 23

Inosservanza di prescrizioni relative alle riserve tecniche

Qualora un’agenzia o una succursale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21, l’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio essa esercita la propria attività può vietare la libera disposizione degli attivi localizzati nel suo territorio, previa notifica all’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale.

L’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio l’agenzia o la succursale esercita la propria attività può prendere ogni provvedimento atto a tutelare gli interessi degli assicurati.

Articolo 24

Trasferimento del portafoglio

24.1.  Nell’osservanza delle norme vigenti nella parte contraente interessata, l’autorità di controllo autorizza le imprese stabilite nel territorio soggetto alla propria competenza a trasferire in tutto o in parte il loro portafoglio di contratti a un cessionario stabilito nello stesso territorio dell’impresa cedente, qualora l’autorità di controllo della parte contraente nella quale il cessionario ha la sede sociale attesti che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

24.2.  Il trasferimento autorizzato in conformità del paragrafo 24.1 è oggetto, nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della parte contraente in cui sono stabiliti il cedente e il cessionario, di una pubblicità nell’osservanza delle norme ivi vigenti. Detto trasferimento è opponibile ipso iure ai contraenti, agli assicurati e a qualunque altra persona che abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti. Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non ostano a che ciascuna parte contraente preveda la facoltà del contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito a decorrere dal trasferimento.

Articolo 25

Approvazione delle condizioni e delle tariffe

25.1.  Il presente accordo non osta a che le parti contraenti applichino disposizioni che subordinano l’esercizio dell’attività assicurativa, per tutte le imprese e tutti i rami, all’approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario all’esercizio normale del controllo.

Tuttavia, per i rischi di cui al paragrafo 2.1 del protocollo n. 2 le parti contraenti non prevedono disposizioni che esigano l’approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e della modulistica che l’impresa intende utilizzare nei suoi rapporti con i contraenti assicurati. Per controllare l’osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative a tali rischi, esse possono esigere solo la comunicazione non sistematica delle condizioni e dei documenti anzidetti.

Per i rischi suddetti le parti contraenti possono mantenere o introdurre l’obbligo di notifica preventiva o l’approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.

25.2.  Il presente accordo non osta a che le parti contraenti sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l’autorizzazione per l’esercizio del ramo 18 della lettera A dell’allegato n. 1 al controllo dei mezzi diretti e indiretti, quanto a personale e ad attrezzature, compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature, di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo.

25.3.  Ai sensi del presente accordo, le condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, le circostanze particolari del rischio da coprire.

Articolo 26

Documentazione

Le parti contraenti esigono dalle imprese che esercitano la propria attività nel loro territorio di fornire i documenti necessari per l’esercizio del controllo, nonché i documenti statistici e, per quanto riguarda la copertura dei rischi di cui al ramo 18 della lettera A dell’allegato n. 1, di precisare i mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, se e in quanto le loro legislazioni prevedano un controllo di tali mezzi.



SEZIONE QUARTA

REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

Articolo 27

Presupposti della revoca

L’autorità di controllo di una parte contraente può revocare l’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia o succursale rilasciata ad un’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell’altra parte contraente quando l’agenzia o la succursale:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso ovvero

b) commetta gravi violazioni degli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione ad essa applicabile, in particolare per quanto riguarda la costituzione delle riserve tecniche.

Articolo 28

Procedura di revoca

28.1.  L’autorità di controllo che intende procedere allarevoca dell’autorizzazione consulta previamente l’autorità dicontrollo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa.

Se reputa necessario sospendere l’attività di un’agenzia o succursale di cui all’articolo 27 prima che sia ultimata tale consultazione essa ne rende immediatamente edotta la stessa autorità.

28.2.  Qualsiasi decisione che revochi l’autorizzazione o sospenda l’attività deve essere motivata e notificata all’impresa interessata.

28.3.  Ciascuna parte contraente istituisce un ricorso giurisdizionale contro tale decisione.

Articolo 29

Revoca dell’autorizzazione rilasciata alla sede sociale

29.1.  Quando l’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale revoca l’autorizzazione rilasciata all’impresa, ne informa l’autorità di controllo dell’altra parte contraente se questa ha rilasciato all’impresa l’autorizzazione per l’apertura di una agenzia o succursale. Quest’ultima autorità deve del pari disporre la revoca dell’autorizzazione.

29.2.  Nell’ipotesi contemplata dal paragrafo 29.1, l’autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale adotta, con il concorso dell’autorità di controllo dell’altra parte contraente, tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati e, in particolare, restringe la libera disposizione degli attivi dell’impresa, qualora tale misura non sia già stata presa a norma del paragrafo 18.2 e dell’articolo 23.

29.3.  I paragrafi 29.1 e, se del caso, 29.2, si applicano anche quando l’impresa rinunci di propria iniziativa all’autorizzazione accordatale.



SEZIONE QUINTA

COLLABORAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO

Articolo 30

Condizioni della collaborazione

Le parti contraenti adottano tutte le misure idonee a consentire alle rispettive autorità di controllo di collaborare strettamente per l’applicazione del presente accordo.

Articolo 31

Obiettivi della collaborazione

31.1.  Le autorità di controllo collaborano per verificare il rispetto da parte delle imprese delle garanzie finanziarie quali definite dagli articoli 16, 19, 20 e 21 e, in particolare, per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 18 e 23.

31.2.  Se le imprese sono autorizzate a coprire rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell’allegato n. 1, le autorità di controllo collaborano anche allo scopo di verificare i mezzi di cui dispongono dette imprese per eseguire le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare, sempreché le loro legislazioni prevedano un controllo di tali mezzi.

Articolo 32

Scambio di informazioni

Le autorità di controllo si comunicano reciprocamente tutti i documenti e tutte le informazioni utili all’esercizio del controllo.

Articolo 33

Obbligo di riservatezza

33.1.  Gli articoli 30, 31 e 32 non possono in alcun caso essere interpretati nel senso d’imporre ad una delle autorità di controllo l’obbligo di trasmettere informazioni che rivelino un segreto commerciale dell’impresa o la cui comunicazione sia contraria all’ordine pubblico.

33.2.  Tuttavia, i vincoli di riservatezza cui sono soggette le autorità di controllo non devono ostacolare la collaborazione di tali autorità e l’assistenza reciproca previste dal presente accordo.

33.3.  Le informazioni scambiate potranno essere utilizzate da tali autorità soltanto a fini di controllo.



SEZIONE SESTA

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34

Disposizioni particolari e imprese di paesi terzi

34.1.  L’allegato n: 4 contiene le disposizioni particolari applicabili in taluni Stati membri della Comunità.

34.2.  Il protocollo n. 4 contiene le disposizioni applicabili alle agenzie e succursali che dipendono da imprese la cui sede sociale si trova al di fuori dei territori ai quali si applica il presente accordo ai sensi dell’articolo 43.

Articolo 35

Parti integranti dell’accordo

Gli allegati, protocolli e scambi di lettere allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 36

Violazione degli obblighi

36.1.  Le parti contraenti si astengono dal porre in essere qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento degli scopi del presente accordo.

36.2.  Esse adottano tutte le misure generali o particolari atte a garantire l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Se una parte contraente ritiene che l’altra parte abbia violato un obbligo derivante dal presente accordo si applica la procedura di cui al paragrafo 37.2.

Articolo 37

Comitato misto

37.1.  È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti della Svizzera e di rappresentanti della Comunità, incaricato della gestione dell’accordo e della sua corretta esecuzione, nonché di adottare decisioni nei casi previsti dall’accordo. Il comitato si pronuncia di comune accordo.

37.2.  Ai fini della corretta esecuzione dell’accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in sede di comitato misto. Quest’ultimo non è competente ad esercitare il controllo di cui alla sezione quinta del presente accordo.

37.3.  Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

37.4.  La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti in base a modalità che saranno definite dal regolamento interno. Su domanda di una delle parti contraenti e alle condizioni stabilite dal regolamento interno, il comitato misto si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqualvolta una necessità specifica lo richieda.

Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.

Articolo 38

Composizione delle controversie

38.1.  In caso di controversia fra le parti contraenti sul funzionamento del presente accordo, in particolare sulla sua interpretazione o esecuzione, che non possa essere risolta né mediante la collaborazione delle autorità di controllo di cui alla sezione quinta né tramite il comitato misto di cui all’articolo 37, le parti contraenti si consultano per le vie diplomatiche.

38.2.  La controversia che non sia stata risolta mediante le procedure indicate al paragrafo 38.1 sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti, ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Il collegio non può essere investito della controversia prima che siano decorsi due anni dalla prima adizione del comitato misto di cui all’articolo 37, a meno che le parti decidano di comune accordo di sottoporre la controversia al collegio prima della scadenza di tale termine. Ciascuna parte designa un arbitro. I due arbitri nominano un capoarbitro che non deve essere cittadino né della Svizzera né di uno degli Stati membri della Comunità.

38.3.  Se una delle parti contraenti non ha designato il suo arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra parte di procedere a tale designazione nel termine di due mesi, il secondo arbitro è nominato, su richiesta di tale parte, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

38.4.  Se entro i due mesi successivi alla loro designazione i due arbitri non si accordano sulla scelta di un capoarbitro, quest’ultimo è nominato, su richiesta di una delle parti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

38.5.  Qualora, nei casi previsti dai paragrafi 38.3 e 38.4, il presidente della Corte internazionale di giustizia sia impedito, o qualora egli sia cittadino della Svizzera o di uno degli Stati membri della Comunità, gli arbitri sono designati dal vicepresidente. Qualora quest’ultimo sia impedito o sia cittadino della Svizzera o di uno degli Stati membri della Comunità, gli arbitri sono designati dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino né della Svizzera né di uno degli Stati membri della Comunità.

38.6.  Salvo disposizioni diverse delle parti contraenti, il collegio arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura. Il collegio decide a maggioranza dei voti.

38.7.  Le decisioni del collegio arbitrale sono obbligatorie per le parti contraenti.

Articolo 39

Evoluzione del diritto interno

39.1.  Fatta salva l’osservanza del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo, l’accordo non pregiudica il diritto di ciascuna delle parti contraenti di modificare autonomamente la propria legislazione interna su un punto disciplinato del presente accordo.

39.2.  La parte contraente che abbia avviato il procedimento per l’adozione di un progetto di modifica della sua legislazione interna relativa alle condizioni di accesso e di esercizio, mediante lo stabilimento, dell’attività di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, ne informa l’altra parte contraente tramite il comitato misto di cui all’articolo 37. Il comitato misto di cui all’articolo 37 procede ad uno scambio di opinioni sulle conseguenze che siffatta modifica comporterebbe per il buon funzionamento dell’accordo.

39.3.  Sin dall’adozione della legislazione modificata e non oltre un termine di otto giorni da tale adozione, la parte contraente interessata notifica all’altra parte contraente il testo delle nuove disposizioni.

39.4.  Per garantire la certezza del diritto, la parte contraente interessata deve prevedere un periodo minimo di dodici mesi fra l’adozione della legislazione modificata e l’inizio dell’applicazione di qualunque modifica legislativa che si discosti dalle disposizioni dell’accordo.

39.5.  Il comitato misto è adito in merito a qualunque modifica legislativa che abbia formato oggetto delle procedure di cui ai paragrafi 39.2 e 39.3 e che, a giudizio di una delle parti contraenti, si discosti dalle disposizioni dell’accordo. Il comitato misto si riunisce al più tardi sei settimane dopo la notifica di cui al paragrafo 39.3.

39.6.  Il comitato misto

 adotta una decisione recante revisione delle disposizioni dell’accordo per recepirvi, se necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione interessata, oppure

 sempre che all’assicurato sia garantita una tutela equivalente a quella prevista dall’accordo, adotta una decisione ai sensi della quale le modifiche della legislazione in questione sono considerate conformi all’accordo, oppure

 prende qualsiasi altro provvedimento idoneo a garantire il buon funzionamento dell’accordo.

39.7.  Le decisioni del comitato misto vengono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Ogni decisione specifica la data della sua entrata in vigore nelle due parti contraenti come pure qualsiasi altra informazione che possa interessare gli operatori economici. Le decisioni sono soggette, se del caso, alla ratifica o all’approvazione delle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano l’espletamento di tale formalità. Se allo scadere del periodo di cui al paragrafo 39.4 la notificazione non è ancora avvenuta, le decisioni del comitato misto si applicano in via provvisoria fino al momento in cui le parti contraenti le ratificano o le approvano. Se una delle parti contraenti notifica all’altra parte che una decisione del comitato misto non è stata ratificata o non è stata approvata, si applica per analogia il paragrafo 39.8 dalla data di questa notifica.

39.8.  Se nel termine di sei mesi dal momento in cui è stato adito il comitato misto non raggiunge un accordo sulle decisioni da adottare ai sensi del paragrafo 39.5, l’accordo si reputa cessato il giorno in cui, conformemente al paragrafo 39.4, entra in applicazione la legislazione in questione, nel qual caso le disposizioni dell’articolo 38 non sono applicabili. Le disposizioni del paragrafo 42.2 si applicano per analogia.

Articolo 40

Revisione dell’accordo

40.1.  La parte contraente che desidera una revisione del presente accordo domanda all’altra parte contraente di avviare negoziati a tal fine. La domanda è presentata per le vie diplomatiche.

40.2.  Le modificazioni apportate al presente accordo entrano in vigore secondo la procedura prevista all’articolo 44.

40.3.  Tuttavia, le modificazioni apportate agli allegati, ai protocolli ed agli scambi di lettere allegati al presente accordo sono adottate dal comitato misto di cui all’articolo 37, che fissa la data della loro entrata in vigore.

Articolo 41

Settori non disciplinati dall’accordo

41.1.  Ciascuna parte contraente, qualora lo ritenga utile nell’interesse delle due parti, può proporre all’altra parte di avviare negoziati allo scopo di sviluppare le relazioni stabilite dal presente accordo estendendole ad attività di assicurazione privata che non sono comprese nel suo campo -di applicazione.

41.2.  Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 41.1 sono sottoposti alla ratifica ο all’approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Articolo 42

Denuncia

42.1.  Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento denunciare il presente accordo con notifica all’altra parte contraente. L’accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica.

42.2.  In caso di denuncia, le parti contraenti disciplinano di comune accordo la situazione delle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione conformemente al paragrafo 11.1. In mancanza di accordo allo scadere dei dodici mesi di cui al paragrafo 42.1, tali imprese saranno sottoposte allo statuto applicabile alle imprese dei paesi terzi. Tuttavia, le parti contraenti si impegnano sin d’ora a che l’autorizzazione ottenuta conformemente al paragrafo 11.1 non venga ritirata in funzione delle esigenze economiche del mercato durante un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il presente accordo cessa di essere in vigore.

Articolo 43

Efficacia territoriale dell’accordo

Il presente accordo si applica al territorio della Confederazione svizzera nonché ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate.

Articolo 44

Entrata in vigore

44.1.  Il presente accordo, che è stato negoziato in lingua francese, è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascuno di tali testi facenti ugualmente fede.

44.2.  Il presente accordo sarà ratificato ο approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

44.3.  Il presente accordo entra in vigore il primo giorno dell’anno civile successivo allo scambio degli strumenti di ratifica ο di approvazione, a condizione che tale scambio abbia luogo al più tardi un mese prima di tale data.

Tuttavia, all’atto dello scambio degli strumenti di ratifica ο di approvazione, le parti contraenti possono fissare di comune accordo un’altra data per l’entrata in vigore del presente accordo, data che, in tal caso, sarà immediatamente pubblicata.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Hecho en Luxemburgo, el diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den tiende oktober nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten Oktober neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Luxembourg on the tenth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci ottobre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de tiende oktober negentienhonderd negenentachtig.

Feito no Luxemburgo, em dez de Outubro de mil novecentos e oitenta e nove.

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

På vegne af Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

On behalf of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Em nome do Conselho das Comunidades Europeias

signatory

signatory

Por el Gobierno de la Confederación Suiza

For regeringen for Schweiz

Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

For the Government of the Swiss Confederation

Pour le gouvernement de la Confédération Suisse

Per il governo della Confederazione svizzera

Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat

Pelo Governo da Confederação Suíça

signatory

signatory

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DEI RAMI ASSICURATIVI CHE RIENTRANO NEL CAMPO D’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

A.    Classificazione dei rìschi per ramo

1.    Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

 prestazioni forfettarie,

 indennità temporanee,

 forme miste,

 persone trasportate.

2.    Malattia

 prestazioni forfettarie,

 indennità temporanee,

 forme miste.

3.    Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)

Ogni danno subito da:

 veicoli terrestri automotori,

 veicoli terrestri non automotori.

4.    Corpi di veicoli ferroviari

Ogni danno subito da veicoli ferroviari.

5.    Corpi di veicoli aerei

Ogni danno subito da veicoli aerei.

6.    Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali

Ogni danno subito da:

 veicoli fluviali,

 veicoli lacustri,

 veicoli marittimi.

7.    Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene)

Ogni danno subito dalle merci trasportate ο dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

8.    Incendio ed elementi naturali

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

 incendio,

 esplosione,

 tempesta,

 elementi naturali diversi dalla tempesta,

 energia nucleare,

▼M1

 cedimento del terreno e frana.

▼B

9.    Altri danni ai beni

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3,4,5,6 e 7) causato dalla grandine ο dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al ramo 8.

10.    R.C. autoveicoli terrestri

Ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

11.    R.C. aeromobili

Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

12.    R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali

Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

13.    R.C. generale

Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai rami 10, 11 e 12.

14.    Credito

 insolvibilità generale,

 credito all’esportazione,

 vendita a rate,

 credito ipotecario,

 credito agricolo.

15.    Cauzione

 cauzione diretta,

 cauzione indiretta.

16.    Perdite pecuniarie di vario genere

 rischi relativi all’occupazione,

 insufficienza di entrate (generale),

 intemperie,

 perdite di utili,

 persistenza di spese generali,

 spese commerciali impreviste,

 perdita di valore venale,

 perdita di fitti e di redditi,

 perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate, precedentemente,

 perdite pecuniarie non commerciali,

 altre perdite pecuniarie.

17.    Tutela giudiziaria

Tutela giudiziaria.

18.    Assistenza

Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti ο di assenza dal domicilio ο dal luogo di residenza.

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati alla lettera C.

B.    Denominazione dell’autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami

Qualora l’autorizzazione riguardi contemporaneamente:

a) i rami nn. 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione «Infortuni e malattia»;

b) i rami nn. 1, quarto trattino, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni auto»;

c) i rami nn. 1, quarto trattino, 4,6,7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni marittime e trasporti»;

d) i rami nn. 1, quarto trattino, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni aeronautiche»;

e) i rami nn. 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione «Incendio ed altri danni ai beni»;

f) i rami nn. 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione «Responsabilità civile»;

g) i rami nn. 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione «Credito e cauzione»;

h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione scelta dalla parte contraente interessata, che verrà comunicata all’altra parte contraente.

C.    Rischi accessori

L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rìschio principale appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l’autorizzazione sia richiesta per questi rìschi, quando i medesimi:

 sono connessi con il rischio principale,

 riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale e

 sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 non possono essere considerati rischi accessori di altri rami.

Tuttavia, il rischio compreso nel ramo 17 (assicurazione tutela giudiziaria) può considerarsi rischio accessorio del ramo 18 quando ricorrano le condizioni di cui al primo comma della lettera C del presente allegato e il rìschio principale riguardi solo l’assistenza prestata alle persone in difficoltà durante spostamenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente.

L’assicurazione tutela giudiziaria può del pari considerarsi rischio accessorio alle condizioni di cui al primo comma della lettera C del presente allegato allorché riguardi controversie o rischi che derivano dall’utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.

D.    Assistenza

1. L’attività di assistenza riguarda l’assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o diassenze dal domicilio o dal luogo di residenza. Essa consiste nell’impegnarsi, previo pagamento di unpremio, a mettere ad immediata disposizione um aiuto a profitto del beneficiario del contratto diassistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi ealle condizioni previsti dal contratto.

L’aiuto può consistere in prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatario.

L’attività in materia di assistenza non copre i servizi manutenzione o riparazione, l’assistenza alla clientela e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.

2. Ciascuna parte contraente può sottoporre, nel suo territorio, attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1 al regime istituito dal presente accordo. La parte contraente che si avvale di questa facoltà, equipara, ai fini di questa applicazione, le suddette attività e quelle classificate al ramo 18, lettera A dell’allegato n. 1, fatta salva la lettera C.

Il comma precedente non pregiudica minimamente le possibilità di classificazione previste nell’allegato n. 1 del presente accordo per le attività di assistenza appartenenti in modo evidente ad altri rami.

L’autorizzazione richiesta per un’agenzia ο una succursale non può essere rifiutata per il solo motivo di una differenza di classificazione delle attività previste dal presente paragrafo nella parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa.

ALLEGATO 2

DEFINIZIONE DELLE ASSICURAZIONI, DELLE OPERAZIONI E DELLE IMPRESE CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO D’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

A.    Assicurazioni escluse

Il presente accordo non riguarda:

1. il ramo vita, cioè quello comprendente, in particolare, l’assicurazione in caso di vita, l’assicurazione in caso di morte, l’assicurazione mista, l’assicurazione sulla vita con contro-assicurazione, le tontine, l’assicurazione di nuzialità, l’assicurazione di natalità;

2. l’assicurazione di rendita;

3. le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione sulla vita, ossia le assicurazioni per danni alle persone, compresa l’incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio ο di malattia, quando le predette assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni sulla vita;

▼M1

4. le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale;

▼B

5. l’assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito con la denominazione di «permanent health insurance» (assicurazione malattia di lunga durata, per la quale non è ammesso il recesso).

B.    Operazioni escluse

Il presente accordo non riguarda:

1. le operazioni di capitalizzazione, quali risultano definite dalla legislazione di ciascuna parte contraente;

2. le operazioni degli istituti di previdenza e di assistenza le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;

3. le operazioni effettuate da un’organizzazione priva di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi e alla costituzione di riserve tecniche;

4. le operazioni di assicurazione crediti all’esportazione per conto ο con la garanzia dello Stato ο quando lo Stato è l’assicuratore;

5. l’attività di assistenza in cui l’impegno è limitato alle seguenti operazioni, effettuate in caso di incidente ο di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale e avvenuti, di norma, sul territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia:

 soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri,

 trasporto dei veicoli fino all’officina più prossima ο più idonea per effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del,conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi,

 se le disposizioni vigenti nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo che ha rilasciato l’autorizzazione al fornitore della garanzia lo prevedono, il trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto dipartenza ο alla destinazione iniziale all’interno di questo stesso territorio,

salvo se tali operazioni sono effettuate da un’impresa soggetta al presente accordo.

Nei casi previsti dai due primi trattini la condizione che l’incidente ο il guasto siano avvenuti sul territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia:

a) non si applica se si tratta di un organismo di cui il beneficiario è membro e se il soccorso ο il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrappremio, da parte di un organismo analogo del paese interessato, in base ad un accordo di reciprocità;

b) non vieta la prestazione di tale assistenza in Irlanda e nel Regno Unito da parte di uno stesso organismo operante in questi due Stati.

Nel caso previsto dal terzo trattino, se l’incidente ο il guasto meccanico è avvenuto nel territorio dell’Irlanda o, per quanto riguarda il Regno Unito, nel territorio dell’Irlanda del Nord, il veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, può essere trasportato fino al domicilio, al punto di partenza ο alla destinazione iniziale all’interno dell’uno ο dell’altro di detti territori.

Inoltre, il presente accordo non concerne le operazioni d’assistenza effettuate in caso di incidente ο guasto meccanico di un veicolo stradale, consistenti nel trasporto del veicolo che ha subito l’incidente ο il guasto meccanico, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, all’esterno del territorio del Granducato di Lussemburgo, sino al loro domicilio, quando tali operazioni siano effettuate dall’Automobile Club del Granducato del Lussemburgo.

Le imprese soggette all’accordo possono effettuare le operazioni di cui al presente punto soltanto se hanno ottenuto l’autorizzazione per il ramo 18 della lettera A dell’allegato n. 1, fatta salva la lettera C dello stesso. In questo caso l’accordo si applica a tali operazioni.

C.    Esclusione di imprese in situazioni specifiche

Il presente accordo non riguarda:

1. le imprese che soddisfano alle seguenti condizioni:

 non esercitano nessuna attività disciplinata dal presente accordo diversa da quella di cui al ramo 18 della lettera A dell’allegato n. 1,

 tale attività è limitata a un ambito puramente locale e consiste soltanto in prestazioni in

 natura,

 l’importo annuale delle entrate connesse all’attività di assistenza alle persone in difficoltà non è superiore a 200 000 ecu;

2. per le imprese che hanno la loro sede sociale in Svizzera:

Le imprese che, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, non realizzino nell’esercizio delle attività contemplate dal presente accordo, un ammontare di premi superiore a 3 milioni di franchi svizzeri e la cui attività sia limitata al territorio svizzero, fino a quando ricorrano tali condizioni. Una volta soggetta al regime dell’accordo un’impresa non può più usufruire di questa deroga, neppure se ricorressero le due condizioni suddette;

3. per le imprese che hanno la loro sede sociale nella Comunità:

Le mutue che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti:

 lo statuto prevede la possibilità di procedere a un richiamo di contributi ο di ridurre le prestazioni,

 l’attività non copre i rischi di responsabilità civile — salvo se questi costituiscono una garanzia accessoria ai sensi della lettera C dell’allegato n. 1 — né i rischi di credito e di cauzione,

 l’ammontare annuo dei contributi riscossi in virtù delle attività di cui al presente accordo non è superiore a 1 milione di ecu, e

 la metà almeno dei contributi riscossi in virtù delle attività di cui al presente accordo proviene da persone iscritte alla mutua.

Le mutue che hanno concluso con un’impresa della stessa natura una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti d’assicurazione da essa sottoscritti o la sostituzione dell’impresa cessionaria all’impresa cedente per l’esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti.

In tal caso, l’impresa cessionaria è soggetta al presente accordo.

D.    Esclusione di imprese specifiche

Salvo modifiche dei relativi statuti per quanto riguarda la loro competenza, le imprese di cui ai punti 1 e 2, non sono soggette al presente accordo.

La competenza territoriale delle imprese di cui ai punti 1 e 2 b) non si considera modificata nel caso di fusione ο di scissione di tali imprese effettuata allo scopo di mantenere a favore della nuova impresa ο delle nuove imprese la competenza territoriale dell’organismo scisso ο degli organismi fusi; del pari, la competenza relativa ai rami esercitati non si considera modificata se uno di tali organismi subentra nello stesso territorio, ad uno degli organismi citati nell’esercizio di uno ο più rami.

1.    In Svizzera

I seguenti organismi cantonali di diritto pubblico che godono di un monopolio:

a) Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau,

b) Appenzell Ausser-Rhoden: Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR, Herisau,

c) Basel-Land: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal,

d) Basel-Stadt: Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel,

e) Bern/Berne: Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern/Assurance immobilière du canton de Berne, Berne,

f) Fribourg/ Freiburg: Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments du canton de Fribourg, Fribourg/Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg,

g) Glarus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus,

h) Graubünden/Grigioni/Grischun: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur/Istituto d’assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira/Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera,

i) Jura: Assurance immobilière de la République et canton du Jura, Saignelégier,

j) Luzern: Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern,

k) Neuchâtel: Etablissement cantonal d’assurance immobilière contre l’incendie, Neuchâtel,

▼M1

l) Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans,

▼B

m) Schaffhauseh: Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen,

n) Solothurn: Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn,

o) St. Gallen: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, St. Gallen,

p) Thurgau: Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld,

q) Vaud: Etablissement d’assurances contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne,

r) Zug: Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug,

▼M1

s) Zürich: Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Zürich.

▼B

2.    Nella Comunità

a)    in Danimarca

Falcks Redningskorps A/S, København;

b)    in Germania

 i seguenti organismi di diritto pubblico che godono di un monopolio (Monopolanstalten):

 

aa) Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe,

bb) Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München,

cc) Bayerische LandestierverSicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, München,

dd) Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig,

ee) Hamburger Feuerkasse, Hamburg,

ff) Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt,

gg) Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel,

hh) Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold,

ii) Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden,

jj) Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg,

kk) Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich,

ll) Feuersozietät Berlin, Berlin,

mm) Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart,

 — i seguenti organismi semipubblici:

 

nn) Postbeamtenkrankenkasse,

oo) Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

c)    in Spagna

gli organismi pubblici seguenti:

aa) Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros,

bb) Consorcio de Compensación de Seguros,

cc) Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación;

d)    in Francia

gli organismi seguenti:

aa) Caisse départementale des incendiés des Ardennes,

bb) Caisse départementale des incendiés de la Côte-d’Or,

cc) Caisse départementale des incendiés de la Marne,

dd) Caisse départementale des incendiés de la Meuse,

ee) Caisse départementale des incendiés de la Somme;

e)    in Irlanda

Voluntary Health Insurance Board;

f)    in Italia

La Cassa di Previdenza per l’assicurazione degli sportivi (Sportass);

g)    nel Regno Unito

the Crown Agents.

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE FORME GIURIDICHE AMMESSE

Le imprese aventi la sede sociale nel territorio di una parte contraente devono adottare una delle forme giuridiche qui appresso elencate.

Le parti contraenti possono inoltre creare, ove occorra, imprese che possono assumere qualsiasi forma di diritto pubblico, se il solo scopo di tali organismi è di svolgere operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato.

A.    In Svizzera

 Aktiengesellschaft / société anonyme / società per azioni,

 Genossenschaft / cooperative / cooperativa.

B.    Nella Comunità

1.    in Belgio

 société anonyme / naamloze vennootschap,

 société en commandite par actions / vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen,

 association d’assurance mutuelle / onderlinge verzekeringsmaatschappij,

 société cooperative / coöperatieve vennootschap;

2.    in Danimarca

 aktieselskaber,

 gensidige selskaber;

3.    in Germania

 Aktiengesellschaft,

 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

 Öffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen;

▼M1

4.    in Francia

 société anonyme,

 société d’assurance mutuelle,

 institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale,

 institution de prévoyance régie par le code rural,

 mutuelle régie par le code de la mutualité;

▼B

5.    in Spagna

 sociedad anònima,

 sociedad mutua,

 sociedad cooperativa;

6.    in Grecia

 Ανώνυμος Εταιρία,

 Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός;

7.    in Irlanda

 incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited;

8.    in Italia

 società per azioni,

 società cooperativa,

 mutua di assicurazione;

9.    nel Lussemburgo

 société anonyme,

 société en commandite par actions,

 association d’assurances mutuelles,

 société coopérative;

10.    nei Paesi Bassi

 naamloze vennotschap,

 onderlinge waarborgmaatschappij;

11.    in Portogallo

 sociedade anónima,

 mutua de seguros;

12.    nel Regno Unito

▼M1

 incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited societies registered under the Industrial and Provident Societies Act,

▼B

 societies registered under the Friendly Societies Act,

 l’associazione dei sottoscrittori denominata Llo;

▼M1

13.    in Austria

 Aktiengesellschaft,

 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

14.    in Finlandia

 keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag,

 vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag,

 vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

15.    in Svezia

 försäkringsaktiebolag,

 ömsesidiga försäkringsbolag,

 understödsföreningar.

▼B

ALLEGATO 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

In deroga alle disposizioni previste dal presente accordo, in alcuni Stati membri della Comunità si applicano le seguenti disposizioni particolari:

1.    in Danimarca

per quanto riguarda l’articolo 15:

La Danimarca può mantenere le disposizioni legislative che impongono restrizioni alla libera disposizione degli attivi costituite dalle imprese di assicurazioni a copertura delle pensioni dovute a titolo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

2.    in Germania

per quanto riguarda il paragrafo 8.2:

La Germania può mantenere nel proprio territorio il divieto di cumulo dell’assicurazione malattia con altri rami;

per quanto riguarda l’articolo 15:

La Germania può mantenere per quanto riguarda le assicurazioni malattia ai sensi del paragrafo 2.3 del protocollo n. 1, le restrizioni imposte alla libera disposizione degli attivi se e in quanto la libera disposizione degli attivi che coprono le riserve matematiche si faccia dipendere dall’accordo di «Treuhänder»;

3.    nel Lussemburgo

per quanto riguarda i paragrafi 20.1 e 20.3:

Il Lussemburgo può mantenere il suo regime di garanzie relativo alle riserve tècniche esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo;

4.    nel Regno,Unito

per quanto riguarda il paragrafo 10.1, lettera c):

Per quanto riguarda i Lloyd’s, alla comunicazione del bilancio e del conto profitti e perdite si sostituisce l’obbligo di presentare i conti globali annui relativi alle operazioni di assicurazione, corredati dall’attestato che per ciascun assicuratore sono stati forniti i certificati dei revisori dei conti dai quali risulta che le responsabilità sorte in seguito a tali operazioni sono interamente coperte dall’attivo. Tali documenti devono permettere alle autorità di controllo di avere una visione comparativa dello stato di solvibilità dell’associazione;

per quanto riguarda il paragrafo 10.1, lettera d):

Per quanto riguarda i Lloyd’s, in caso di controversie nel paese ospitante derivanti da impegni assunti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che avrebbero incontrato in caso di controversie con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono includere, in particolare, la legittimazione processuale passiva in tale qualità nonché il potere di impegnare i sottoscrittori interessati di Lloyd’s.

ALLEGATO 5

METODI DI CALCOLO DELLA RISERVA DI COMPENSAZIONE PER IL RAMO ASSICURAZIONE CREDITI E CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’ESENZIONE DELL’OBBLIGO DI COSTITUIRE TALE RISERVA

A.    Metodi

Metodo n. 1

1.1. Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A. 14 dell’allegato n. 1 (assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l’eventuale perdita tecnica risultante in tale ramo alla fine dell’esercizio.

1.2. Sinché non sia stato raggiunto il 150 % dell’ammontare annuo più elevato dei premi o contributi netti dei cinque esercizi precedenti, tale riserva viene alimentata annualmente mediante un prelievo del 75 % sull’eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo assicurazione crediti; il prelievo non può eccedere il 12 % dei premi o contributi netti.

Metodo n. 2

2.1. Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A. 14 dell’allegato n. 1 (assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l’eventuale disavanzo tecnico risultante in tale ramo alla fine dell’esercizio.

2.2. L’importo minimo della riserva di compensazione sarà costituito dal 134 % della media dei premi o contributi incassati annualmente nei cinque esercizi precedenti, sottratte le cessioni e addizionate le accettazioni in riassicurazione.

2.3. Tale riserva sarà alimentata per ciascuno degli esercizi successivi mediante un prelievo del 75 % sull’eventuale eccedenza tecnica risultante nel ramo fino a quando la riserva sia uguale o superiore al minimo calcolato conformemente al paragrafo 2.2 del presente allegato.

2.4. Le parti contraenti potranno stabilire regole particolari di calcolo per l’importo della riserva e/o per l’importo del prelievo annuo oltre gli importi minimi fissati ai punti 2.2 e 2.3 del presente allegato.

Metodo n. 3

3.1. Per il ramo classificato al punto A. 14 dell’allegato n. 1 (assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di sinistri superiore alla media risultante nell’esercizio per detto ramo.

3.2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente:

Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l’importo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media s’intende una quota,di danni dell’esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazioni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all’esercizio.

L’importo richiesto è sei volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione e dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all’esercizio.

Qualora nell’esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell’esercizio che superi la quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all’esercizio.

A prescindere dall’evoluzione dei danni, in ogni esercizio occorre versare alla riserva di compensazione anzitutto il 3,5 % dell’importo richiesto, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere tale importo.

La durata del perìodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

L’importo richiesto della riserva di compensazione e il prelievo possono essere ridotti se la quota media. dei danni nel periodo di osservazione e la quota dei costi mettono in evidenza l’esistenza di un supplemento di sicurezza nei premi.

Metodo n. 4

4.1. Per il ramo classificato al punto A.14 dell’allegato n. 1 (assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di danni superiore alla media risultante nell’esercizio per detto ramo.

4.2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente:

Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l’importo massimo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media s’intende una quota di danni dell’esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all’esercizio.

L’importo massimo richiesto della riserva è sei volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all’esercizio.

Qualora nell’esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione, finché la riserva raggiunge l’importo minimo richiesto. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell’esercizio superiore alla quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all’esercizio.

L’importo minimo richiesto della riserva è tre volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all’esercizio.

La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

Sia i due importi richiesti della riserva di compensazione che l’integrazione o il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione insieme alla quota dei costi dimostra che i premi comportano un supplemento di sicurezza e quest’ultimo è superiore di uria volta e mezzo allo scostamento normale della quota dei danni nel periodo di osservazione. In tal caso gli importi suddetti sono moltiplicati per il quoziente pari ad una volta e mezzo lo scostamento normale diviso per il supplemento di sicurezza.

B.    Esenzione

Le parti contraenti possono esonerare dall’obbligo di costituire una riserva di compensazione per il ramo assicurazione crediti le sedi sociali, agenzie o succursali il cui incasso di premi o di contributi per tale ramo è inferiore al 4 % del loro incasso totale di premi o di contributi e a 2 500 000 ecu.

La relazione fra il franco svizzero e l’ecu, come pure le procedure necessarie alla sua definizione ai sensi del presente allegato, figurano nel protocollo n. 3.

PROTOCOLLO Ν. 1

IL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

▼M2

Articolo 1

Definizione del margine di solvibilità

Il margine di solvibilità per le imprese aventi la sede centrale nel territorio dell’Unione è il requisito patrimoniale di solvibilità di cui agli articoli 100 e 101 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

Il margine di solvibilità per le imprese aventi la sede centrale nel territorio della Confederazione svizzera è il capitale obiettivo, che è definito, assieme a concetti correlati quali la valutazione delle attività e delle passività e il capitale di rischio del test svizzero di solvibilità (Swiss Solvency Test– SST), dalla legge sulla sorveglianza degli assicuratori ( 2 ) e dall’ordinanza sulla sorveglianza ( 3 ).

▼M2 —————

▼M2

Articolo 3

Definizione del fondo di garanzia

Il fondo di garanzia per le imprese aventi la sede centrale nel territorio dell’Unione è costituito dal requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 128 e 129 della direttiva 2009/138/CE.

Il fondo di garanzia per le imprese aventi la sede centrale nel territorio della Confederazione svizzera è costituito dal capitale minimo (livello più basso di intervento) del test svizzero di solvibilità.

▼M2 —————

▼B

PROTOCOLLO Ν. 2

IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

Articolo 1

Contenuto del programma

Il programma di attività dell’agenzia ο succursale deve contenere le indicazioni ο giustificazioni riguardanti:

a) la natura dei rischi che l’impresa si propone di garantire;

b) le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione che essa si propone di utilizzare;

c) le tariffe che l’impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni;

d) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

e) la situazione del margine di solvibilità dell’impresa di cui al protocollo n. 1;

f) le previsioni circa le spese d’impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione ed i mezzi finanziari destinati a farvi fronte nonché, se i rischi da coprire sono classificati al punto A. 18 dell’allegato n. 1, i mezzi di cui l’impresa dispone per fornire l’assistenza promessa; e, inoltre, per i primi tre esercizi sociali:

g) le previsioni relative alle spese di gestione;

h) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri, in ragione delle attività nuove;

i) la situazione probabile di tesoreria dell’agenzia o succursale.

▼M1

Articolo 2

Non sono richieste le indicazioni di cui ai punti b) e c) dell’articolo 1 del presente protocollo se si tratta dei rischi seguenti:

a) i rischi classificati nei rami 1, da3a7,da9a18 della lettera A dell’allegato I;

b) i rischi classificati nel ramo 8 della lettera A dell’allegato I, non causati da eventi naturali.

▼B

PROTOCOLLO Ν. 3

RELAZIONE TRA FRANCO SVIZZERO E ECU

Articolo 1

Ecu

Ai sensi del presente accordo, la definizione di ecu è quella stabilita dagli organi competenti della Comunità.

Articolo 2

Relazione tra le monete nazionali e l’ecu

2.1.  Quando gli importi in ecu menzionati nel presente accordo devono essere convertiti in moneta nazionale per consentire alle autorità di controllo di applicare direttamente le disposizioni dell’accordo, la conversione è effettuata conformemente alle regole indicate ai paragrafi 2.2 e 2.3 del presente protocollo.

2.2.  Per la conversione nella moneta nazionale degli Stati membri degli importi espressi in ecu si applicano le regole definite dagli organi competenti della Comunità.

▼M2

2.3.  Ai fini del presente accordo il controvalore in franchi svizzeri degli importi espressi in euro corrisponde alla relazione 1 EUR = 1,14 franchi svizzeri.

▼B

Articolo 3

Modificazione della relazione fra l’ecu e il franco svizzero

3.1.  La relazione fra l’ecu e il franco svizzero, di cui al paragrafo 2.3, viene riesaminata ogni anno secondo le seguenti modalità: quando il controvalore dell’ecu in franchi svizzeri stabilito dalla Banca nazionale svizzera per l’ultimo giorno lavorativo del mese di ottobre si discosta dalla relazione in vigore ai sensi del presente accordo in misura superiore al 10 %, verso l’alto ο verso il basso, la predetta relazione viene adeguata di conseguenza e prende effetto il primo giorno del successivo mese di gennaio.

3.2.  Il comitato misto di cui all’articolo 37 può prendere, all’occorrenza, qualsiasi misura di adeguamento.

PROTOCOLLO Ν. 4

AGENZIE E SUCCURSALI DI IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE È SITUATA AL DI FUORI DEI TERRITORI AI QUALI È APPLICABILE IL PRESENTE ACCORDO

Articolo 1

Condizioni dell’autorizzazione

Alle imprese la cui sede sociale si trova al di fuori dei territori ai quali si applica il presente accordo ai sensi dèi suo articolo 43, ciascuna parte contraente può accordare l’autorizzazione per l’apertura nel proprio territorio di un’agenzia ο succursale se l’impresa richiedente soddisfa almeno alle condizioni seguenti:

a) essere abilitata a svolgere le operazioni di assicurazione a norma della legislazione nazionale da cui essa dipende;

b) creare un’agenzia ο succursale nel territorio della parte contraente interessata;

c) impegnarsi a stabilire nella sede dell’agenzia ο succursale una contabilità specifica per l’attività che essa vi esercita, nonché a tenervi tutta la documentazione relativa agli affari trattati;

d) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall’autorità di controllo;

e) disporre nel paese di esercizio di attivi di ammontare almeno pari alla metà del minimo prescritto al paragrafo 3.2 del protocollo n. 1 per il fondo di garanzia e depositare a titolo di cauzione un quarto del minimo prescritto;

f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conforme alle disposizioni dell’articolo 3 del presente protocollo;

g) presentare un programma di attività conforme alla lettera c) del paragrafo 10.1, dell’accordo e al protocollo n. 2. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite che devono accompagnare il programma di attività, ciascuna parte contraente, se le norme in essa vigenti lo permettono, può esigere che un’impresa con meno di tre esercizi sociali presenti soltanto i conti degli esercizi chiusi.

Articolo 2

Riserve tecniche

A norma del presente protocollo, ciascuna parte contraente applica alle agenzie o succursali create nel suo territorio, per quanto riguarda le riserve tecniche, un regime che non può essere più favorevole di quello previsto dagli articoli 19, 20 e 21 dell’accordo. In deroga alla seconda frase del paragrafo 20.1 dell’accordo, essa esige che gli attivi rappresentativi delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio soggetto alla giurisdizione dell’autorità di controllo della parte contraente interessata.

Articolo 3

Margine di solvibilità

3.1.  A norma del presente protocollo, ciascuna parte contraente impone alle agenzie e succursali create nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito da attivi liberi da qualsiasi impegno prevedibile, previa deduzione degli elementi immateriali. Il margine è calcolato conformemente ai paragrafi 2.2 e 2.3 del protocollo n. 1. Tuttavia, per il calcolo di tale margine, sono presi in considerazione soltanto i premi o contributi e i sinistri risultanti dalle operazioni realizzate dall’agenzia o succursale.

3.2.  Il terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia. Esso non può essere inferiore alla metà del minimo previsto dal paragrafo 3.2 del protocollo n. 1. Su di esso è imputata la cauzione iniziale versata conformemente all’articolo 1, lettera e) del presente protocollo.

3.3.  Gli attivi rappresentativi del margine di solvibilità devono essere localizzati nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della parte contraente interessata.

3.4.  La Comunità può accordare deroghe alle imprese che hanno agenzie o succursali in vari Stati membri al fine di facilitare la loro sorveglianza.

Articolo 4

Controllo e ristabilimento della situazione finanziaria

Il paragrafo 17.3 e l’articolo 18 sono applicabili, per quanto di ragione, alle agenzie e succursali delle imprese di cui al presente protocollo.

Articolo 5

Accordi con Stati terzi

Ciascuna parte contraente può, mediante accordi conclusi con uno o più Stati terzi, concordare l’applicazione di disposizioni diverse da quelle previste nel presente protocollo, purché garantisca, a condizioni di reciprocità, la tutela dei suoi assicurati.

SCAMBIO DI LETTERE N. 1

Principio di non discriminazione

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all’accordo tra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna, mi pregio di confermarLe che l’obbligo della non discriminazione, di cui all’articolo 5, concerne esclusivamente l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta ed il suo esercizio nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo che concede l’autorizzazione e spetta altresì agli Stati membri della Comunità nell’esercizio del loro potere di legiferare nei settori disciplinati dal presente accordo.

La prego di prendere atto di questa comunicazione e di accettare, Signor Capo delegazione, l’espressione della mia profonda stima.

Il Capo della delegazione

della Commissione delle Comunità europee

(f.to Geoffrey FITCHEW)

Signor Franz Blankart

Segretario di Stato

Capo della delegazione della Svizzera

Berna

Delegazione Svizzera

Berna, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Con riferimento all’accordo tra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna, mi pregio di confermarLe che l’obbligo della non discriminazione, di cui all’articolo 5, concerne esclusivamente l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta ed il suo esercizio nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo che concede l’autorizzazione e spetta altresì agli Stati membri della Comunità nell’esercizio del loro potere di legiferare nei settori disciplinati dal presente accordo.»

Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di accettare, Signor Capo delegazione, l’espressione della mia profonda stima.

Il Capo della delegazione svizzera

(f.to Franz BLANKART)

Signor Geoffrey Fitchew

Direttore generale

Capo della delegazione della

Commissione delle Comunità europee

Bruxelles

SCAMBIO DI LETTERE N. 2

Efficacia territoriale dell’autorizzazione

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all’accordo tra la Comunità e la Svizzera, siglato in data odierna, ho l’onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale il paragrafo 8.1 lascia impregiudicate le disposizioni vigenti in ciascuna parte contraente in merito alla possibilità per un’impresa assicuratrice di coprire rischi situati fuori del territorio soggetto alla competenza dell’autorità che le ha rilasciato l’autorizzazione.

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di accettare, Signor Capo delegazione, l’espressione della mia profonda stima.

Il Capo della delegazione

della Commissione delle Comunità europee

(f.to Geoffrey FITCHEW)

Signor Franz Blankart

Segretario di Stato

Capo della delegazione svizzera

Berna

Delegazione svizzera

Berna, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Con riferimento all’accordo tra la Comunità e la Svizzera, siglato in data odierna, ho l’onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale il paragrafo 8.1 lascia impregiudicate le disposizioni vigenti in ciascuna parte contraente in merito alla possibilità per un’impresa assicuratrice di coprire rischi situati fuori del territorio soggetto alla competenza dell’autorità che le ha rilasciato l’autorizzazione.»

Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di accettare, Signor Capo delegazione, l’espressione della mia profonda stima.

Il Capo della delegazione svizzera

(f.to Franz BLANKART)

Signor Geoffrey Fitchew

Direttore generale

Capo della delegazione della

Commissione delle Comunità europee

Bruxelles

SCAMBIO DI LETTERE N. 3

Mandatario generale

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1982

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all’accordo tra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l’onore di precisare che tale accordo non osta a che il mandatario generale di cui alla lettera d) del paragrafo 10.1 e al paragrafo 11.4 dell’accordo, nonché all’articolo 1, lettera d) del protocollo n. 4, sia tenuto ad assumere la direzione effettiva dell’agenzia o succursale per il complesso degli affari che tale agenzia o succursale intende svolgere nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo presso la quale è stata chiesta l’autorizzazione.

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di gradire, Signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(f.to Franz BLANKART)

Signor Gérard Imbert

Direttore

Capo della delegazione della

Commissione delle Comunità europee

Bruxelles

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1982

Signor Capo delegazione,

Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

«Con riferimento all’accordo tra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l’onore di precisare che tale accordo non osta a che il mandatario generale di cui alla lettera d) del paragrafo 10.1 e al paragrafo 11.4 dell’accordo, nonché all’articolo 1, lettera d) del protocollo n. 4, sia tenuto ad assumere la direzione effettiva dell’agenzia o succursale per il complesso degli affari che tale agenzia o succursale intende svolgere nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo presso la quale è stata chiesta l’autorizzazione.»

Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di gradire, Signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione

della Commissione delle Comunità europee

(f.to Gérard IMBERT)

A sua Eccellenza l’Ambasciatore

Franz Blankart

Capo della delegazione della Svizzera

Berna

SCAMBIO DI LETTERE N. 4

Devoluzione al fondo di garanzia svizzero degli immobili di proprietà diretta delle imprese di assicurazione

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1982

Signor Capo delegazione,

Ho l’onore di informarLa che, con riferimento all’accordo tra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, la Svizzera si riserva la possibilità, per quanto riguarda la devoluzione degli immobili di proprietà diretta delle imprese assicuratrici al fondo di garanzia, di procedere all’iscrizione di tali immobili nel registro del fondo di garanzia tenuto dalle imprese, nonché di effettuare nel registro immobiliare una pertinente annotazione di restrizione del diritto di alienazione, il che in diritto svizzero non costituisce un’iscrizione d’ipoteca.

La prego di confermarmi che Ella condivide il mio parere secondo il quale tale procedura non contrasta con i paragrafi 11.2 e 20.3 del suddetto accordo.

La prego di gradire, Signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(f.to Franz BLANKART)

Signor Gérard Imbert

Direttore

Capo della Delegazione della

Commissione delle Comunità europee

Bruxelles

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1982

Signor Capo delegazione,

Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

«Ho l’onore di informarLa che, con riferimento all’accordo tra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, la Svizzera si riserva la possibilità, per quanto riguarda la devoluzione degli immobili di proprietà diretta delle imprese assicuratrici al fondo di garanzia, di procedere all’iscrizione di tali immobili nel registro del fondo di garanzia tenuto dalle imprese, nonché di effettuare nel registro immobiliare una pertinente annotazione di restrizione del diritto di alienazione, il che in diritto svizzero non costituisce un’iscrizione d’ipoteca.»

Mi pregio confermaLe che condivido il Suo parere secondo il quale tale procedura non contrasta con i paragrafi 11.2 e 20.3 del suddetto accordo.

La prego di gradire, Signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione

della Commissione delle Comunità europee

(f.to Gérard IMBERT)

A Sua Eccellenza l’Ambasciatore

Franz Blankart

Capo della delegazione della Svizzera

Berna

SCAMBIO DI LETTERE N. 5

Principi di investimento

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1982

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all’accordo fra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l’onore di precisare, in merito agli attivi di cui all’articolo 15, che il suddetto accordo non osta a che l’autorità di controllo mantenga la possibilità di intervenire in casi particolari quando la scelta degli attivi sia tale da mettere seriamente in pericolo la sicurezza finanziaria dell’impresa ο da diminuire il suo grado di liquidità.

La prego di confermarmi quanto precede e di gradire, Signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(f.to Franz BLANKART)

Sig. Gérard Imbert

Direttore

Capo della delegazione della

Commissione delle Comunità europee

Bruxelles

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1982

Signor Capo delegazione,

Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, avente il seguente tenore:

«Con riferimento all’accordo fra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l’onore di precisare, in merito agli attivi di cui all’articolo 15, che il suddetto accordo non osta a che l’autorità di controllo mantenga la possibilità di intervenire in casi particolari quando la scelta degli attivi sia tale da mettere seriamente in pericolo la sicurezza finanziaria dell’impresa o da diminuire il suo grado di liquidità.»

Le confermo quanto precede e La prego di gradire, Signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione

della Commissione delle Comunità europee

(f.to Gérard IMBERT)

A Sua Eccellenza l’Ambasciatore

Franz Blankart

Capo della delegazione della Svizzera

Berna

SCAMBIO DI LETTERE Ν. 6

Catalogo svizzero dei rami assicurativi

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1982

Signor Capo delegazione,

Ho l’onore di informarLa che, con riferimento all’accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, la Svizzera continuerà ad applicare, nei riguardi delle sedi sociali, agenzie e succursali stabilite nel suo territorio, il suo «Catalogo dei rami assicurativi» per la presentazione dei conti e delle statistiche. Questa osservazione vale anche per il rapporto dell’Ufficio federale delle assicurazioni private su «Les Institutions d’assurance privée en Suisse». Per contro, la «Classificazione dei rischi per ramo», che figura alla lettera A dell’allegato 1 del suddetto accordo, è applicabile per la specificazione dei rami all’atto della domanda di autorizzazione, nonché per la valutazione della necessità di approvare le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione e delle tariffe.

Ciò non esclude che la Svizzera esamini, ad una data ulteriore, la possibilità di applicare integralmente la «Classificazione» succitata. Una tale decisione verrebbe notificata alla Comunità per le vie diplomatiche.

Resta inteso che il «Catalogo dei rami assicurativi» copre lo stesso campo di applicazione della «Classificazione dei rischi per ramo». Le corrispondenze fra i due tipi di classificazione sono le seguenti:



Catalogo dei rami assicurativi in Svizzera

Rami assicurativi secondo la classificazione dell’allegato 1

1.  Infortuni

A. 1

2.  Responsabilità civile

A. 10, 11, 12, 13

3.  Incendio ed elementi naturali

A. 8

4.  Trasporti

A. 4, 6, 7

5.  Corpi di veicoli

A. 3, 5

6.  Grandine

A. 9 right accolade

7.  Animali

8.  Furto

9.  Rottura di vetri

10.  Danni delle acque

11.  Macchine

12.  Gioielli

13.  Cauzione

A. 15

14.  Credito

A. 14

15.  Protezione giuridica

A. 17

16.  Malattia

A. 2

17.  Pioggia

A. 16, 18 right accolade

18.  Assicurazioni speciali

La prego di prendere atto di questa comunicazione e di gradire, Signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(f.to Franz BLANKART)

Signor Gérard Imbert

Direttore

Capo della delegazione della

Commissione delle Comunità europee

Bruxelles

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1982

Signor Capo delegazione,

Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, avente il seguente tenore:

«Ho l’onore di informaLa che, con riferimento all’accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, la Svizzera continuerà ad applicare, nei riguardi delle sedi sociali, agenzie e succursali stabilite nel suo territorio, il suo “Catalogo dei rami assicurativi” per la presentazione dei conti e delle statistiche. Questa osservazione vale anche per il rapporto dell’Ufficio federale delle assicurazioni private su “Les Institutions d’assurance privée en Suisse”. Per contro, la “Classificazione dei rìschi per ramo”, che figura alla lettera A dell’allegato 1 del suddetto accordo, è applicabile per la specificazione dei rami all’atto della domanda di autorizzazione, nonché per la valutazione della necessità di approvare le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione e delle tariffe.

Ciò non esclude che la Svizzera esamini, ad una data ulteriore, la possibilità di applicare integralmente la “Classificazione” succitata. Una tale decisione verrebbe notificata alla Comunità per le vie diplomatiche.

Resta inteso che il “Catalogo dei rami assicurativi” copre lo stesso campo di applicazione della “Classificazione dei rischi per ramo”. Le corrispondenze fra i due tipi di classificazione sono le seguenti:



Catalogo dei rami assicurativi in Svizzera

Rami assicurativi secondo la classificazione dell’allegato 1

1.  Infortuni

A. 1

2.  Responsabilità civile

A. 10, 11, 12, 13

3.  Incendio ed elementi naturali

A. 8

4.  Trasporti

A. 4, 6, 7

5.  Corpi di veicoli

A. 3, 5

6.  Grandine

A. 9 right accolade

7.  Animali

8.  Furto

9.  Rottura di vetri

10.  Danni delle acque

11.  Macchine

12.  Gioielli

13.  Cauzione

A. 15

14.  Credito

A. 14

15.  Protezione giuridica

A. 17

16.  Malattia

A. 2

17.  Pioggia

A. 16, 18» right accolade

18.  Assicurazioni speciali

Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di gradire, Signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione della Commissione delle Comunità europee

(f.to Gérard IMBERT)

A Sua Eccellenza l’Ambasciatore Franz Blankart

Capo della delegazione della Svizzera

Berna

SCAMBIO DI LETTERE Ν. 7

Capitale sociale delle imprese di assicurazione

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1982

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all’accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, ho l’onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale le disposizioni relative al margine di solvibilità minimo, calcolato conformemente al paragrafo 2.2 del protocollo n. 1, nonché quelle relative al fondo di garanzia minimo di cui al paragrafo 3.2 del medesimo protocollo, non riguardano le disposizioni ο la prassi delle parti contraenti quanto alle esigenze relative al capitale sociale dell’impresa.

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di gradire, Signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(f.to Franz BLANKART)

Sig. Gérard Imbert Direttore

Capo della delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1982

Signor Capo delegazione,

Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, avente il seguente tenore:

«Con riferimento all’accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, ho l’onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale le disposizioni relative al margine di solvibilità minimo, calcolato conformemente al paragrafo 2.2 del protocollo n. 1, nonché quelle relative al fondo di garanzia minimo di cui al paragrafo 3.2 del medesimo protocollo, non riguardano le disposizioni o la prassi delle parti contraenti quanto alle esigenze relative al capitale sociale dell’impresa.»

Mi pregio confermarLe quanto precede e La prego di gradire, Signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione della Commissione delle Comunità europee

(f.to Gérard IMBERT)

A Sua Eccellenza l’Ambasciatore

Franz Blankart

Capo della delegazione della Svizzera

Berna

SCAMBIO DI LETTERE Ν. 8

Regime transitorio per l’assistenza

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all’accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l’onore di rammentarLe la nostra intesa secondo cui agli Stati membri della Comunità possono concedere alle imprese che alla data del 12 dicembre 1984 esercitavano sul loro territorio solo un’attività di assistenza, un termine di cinque anni, a decorrere da questa data, per conformarsi alle condizioni prescritte dall’articolo 16 dell’accordo.

Gli Stati membri della Comunità possono accordare alle imprese di cui sopra che, alla scadenza del termine di cinque anni, non abbiano ancora costituito integralmente il margine di solvibilità, un termine supplementare non superiore a due anni, purché, conformemente all’articolo 18 dell’accordo abbiano sottoposto all’approvazione dell’autorità di controllo le misure che esse intendono prendere per raggiungere tale margine.

Le imprese in parola che desiderino estendere le proprie attività ad altri rami o, nell’ipotesi contemplata dal paragrafo 8.1 dell’accordo a un’altra parte del territorio, possono farlo solo se si conformano immediatamente all’accordo.

Inoltre, fino al 12 dicembre 1992, la condizione, di cui al paragrafo 5 del punto Β dell’allegato 2, che l’incidente ο il guasto meccanico sia avvenuto nel territorio della parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia non si applica alle operazioni di cui al terzo trattino del paragrafo sopraindicato, quando queste attività sono effettuate dall’ELPA (Automobile e Touring Club di Grecia).

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di accettare, Signor Capo delegazione, l’espressione della mia profonda stima.

Il Capo della delegazione

della Commissione delle Comunità europee

(f.to Geoffrey FITCHEW)

Signor Franz Blankart

Segretario di Stato

Capo della delegazione della Svizzera Berna

Berna

Delegazione svizzera

Berna, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna così.redatta:

«Con riferimento all’accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l’onore di rammentarLe la nostra intesa secondo cui gli Stati membri della Comunità possono concedere alle imprese che alla data del 12 dicembre 1984 esercitavano sul loro territorio solo un’attività di assistenza, un termine di cinque anni, a decorrere da questa data, per conformarsi alle condizioni prescritte dall’articolo 16 dell’accordo.

Gli Stati membri della Comunità possono accordare alle imprese di cui sopra che, alla scadenza del termine di cinque anni, non abbiano ancora costituito integralmente il margine di solvibilità, un termine supplementare non superiore a due anni, purché, conformemente all’articolo 18 dell’accordo abbiano sottoposto all’approvazione dell’autorità di controllo le misure che esse intendono prendere per raggiungere tale margine.

Le imprese in parola che desiderino estendere le proprie attività ad altri rami o, nell’ipotesi contemplata dal paragrafo 8.1 dell’accordo a un’altra parte del territorio, possono farlo solo se si conformano immediatamente all’accordo.

Inoltre, fino al 12 dicembre 1992, la condizione, di cui al paragrafo 5 del punto Β dell’allegato 2, che l’incidente ο il guasto meccanico sia avvenuto nel territorio della parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia non si applica alle operazioni di cui al terzo trattino del paragrafo sopraindicato, quando queste attività sono effettuate dall’ELPA (Automobile e Touring Club di Grecia).»

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di accettare, Signor Capo delegazione, l’espressione della mia profonda stima.

Il Capo della delegazione svizzera

(f.to Franz BLANKART)

Signor Geoffrey Fitchew Direttore generale

Capo della delegazione della

Commissione delle Comunità europee

Bruxelles

SCAMBIO DI LETTERE Ν. 9

Regime transitorio per i grandi rischi di cui al paragrafo 2.1 del protocollo n. 2

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all’Accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l’onore di rammentarLe la nostra intesa secondo cui la Grecia, l’Olanda, la Spagna e il Portogallo beneficiano del regime transitorio qui sotto definito in relazione ai grandi rischi di cui al paragrafo 2.1 del protocollo n. 2 del presente accordo:

a) Fino al 31 dicembre 1992 , tali Stati possono applicare a tutti i rischi il regime applicabile ai rischi diversi da quelli di cui al paragrafo 2.1 del protocollo n. 2 del presente accordo.

b) Dal 1 o gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 , il regime dei grandi rischi si applica ai rischi di cui al paragrafo 2.1, lettere a) e b) del protocollo n. 2 del presente accordo; per i rischi di cui alla lettera c) di detto paragrafo tali Stati membri fissano i limiti da applicare.

c) Spagna:

 Dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 , si applicano i limiti della prima tappa fissati dal paragrafo 2.1, lettera c) del protocollo n. 2.

 dal 1o gennaio 1997, si applicano i limiti della seconda tappa.

d) Portogallo, Irlanda e Grecia:

 Dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 , si applicano i limiti della prima tappa fissati dal paragrafo 2.1, lettera c) del protocòllo n. 2.

 Dal 1o gennaio 1999, si applicano i limiti della seconda tappa.

La deroga accordata a decorrere dal 1o gennaio 1995 si applica solo ai contratti relativi a rischi classificati nei rami 8, 9,13 e 16 della lettera A dell’allegato n. 1 e situati esclusivamente in uno dei quattro Stati membri della Comunità che beneficiano delle disposizioni transitorie.

Le prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di accettare, Signor Capo delegazione, l’espressione della mia profonda stima.

Il Capo della delegazione

della Commissione delle Comunità europee

(f.to Geoffrey FITCHEW)

Signor Franz Blankart Segretario di Stato

Capo della delegazione della Svizzera

Berna

Delegazione svizzera

Berna, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

«Con riferimento all’accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l’onore di rammentarLe la nostra intesa secondo cui la Grecia, l’Olanda, la Spagna e il Portogallo beneficiano del regime transitorio qui sotto definito in relazione ai grandi rischi di cui al paragrafo 2.1 del protocollo n. 2 del presente accordo:

a) Fino al 31 dicembre 1992 , tali Stati possono applicare a tutti i rischi il regime applicabile ai rischi diversi da quelli di cui al paragrafo 2.1 del protocollo n. 2 del presente accordo.

b) Dal 1 o gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 , il regime dei grandi rischi si applica ai rischi di cui al paragrafo 2.1, lettere a) e b) del protocollo n. 2 del presente accordo; per i rischi di cui alla lettera c) di detto paragrafo tali Stati membri fissano i limiti da applicare.

c) Spagna:

 Dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 , si applicano i limiti della prima tappa fissati dal paragrafo 2.1, lettera c) del protocollo n. 2.

 Dal 1o gennaio 1997, si applicano i limiti della seconda tappa.

d) Portogallo, Irlanda e Grecia:

 Dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 , si applicano i limiti della prima tappa fissati dal paragrafo 2.1, lettera c) del protocollo n. 2.

 Dal 1o gennaio 1999, si applicano i limiti della seconda tappa.

La deroga accordata a decorrere dal 1o gennaio 1995 si applica solo ai contratti relativi a rischi classificati nei rami 8,9,13 e 16 della lettera A dell’allegato n. 1 e situati esclusivamente in uno dei quattro Stati membri della Comunità che beneficiano delle disposizioni transitorie.»

Mi pregio confermarLe quanto precede e La prego di accettare, Signor Capo delegazione, l’espressione della mia profonda stima.

Il Capo della delegazione svizzera

(f.to Franz BLANKART)

Signor Geoffrey Fitchew Direttore generale

Capo della delegazione della

Commissione delle Comunità europee

Bruxelles

Dichiarazione comune delle parti contraenti sul periodo intercorrente tra la firma e l’entrata in vigore dell’accordo

Durante il periodo intercorrente fra la firma e l’entrata in vigore del presente accordo conformemente al paragrafo 44.3, ciascuna parte contraente si dichiara disposta a non introdurre, in materia di vigilanza, nuove disposizioni suscettibili di essere abrogate in forza del presente accordo in tema di agenzie e succursali dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova nel territorio dell’altra parte contraente e che intendono stabilirsi ο che sono stabilite nel suo territorio per accedere all’attività non salariata dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita ο per esercitare tale attività.

Inoltre, le parti contraenti si impegnano ad avviare, con la massima sollecitudine, la procedura volta a modificare il loro diritto interno in forza del presente accordo.

ATTO FINALE



I rappresentanti della

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

e della

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

riuniti a Lussemburgo il 10 ottobre 1989,



per la firma dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita

al momento di firmare il presente accordo, hanno

 preso atto degli scambi di lettere allegati all’accordo succitato:

 



Scambio di lettere n. 1:

Principio di non discriminazione

Scambio di lettere n. 2:

Efficacia territoriale dell’accordo

Scambio di lettere n. 3:

Mandatario generale

Scambio di lettere n. 4:

Devoluzione al fondo di garanzia svizzero degli immobili di proprietà diretta delle imprese di assicurazione

Scambio di lettere n. 5:

Principi d’investimento

Scambio di lettere n. 6:

Catalogo svizzero dei rami assicurativi

Scambio di lettere n. 7:

Capitale sociale delle imprese di assicurazione

Scambio di lettere n. 8:

Regime transitorio per l’assistenza

Scambio di lettere n. 9:

Regime transitorio per i grandi rischi di cui al paragrafo 2.1 del protocollo n. 2;

 - adottato la dichiarazione seguente allegata al predetto accordo:

 Dichiarazione comune delle parti contraenti sul periodo intercorrente tra la firma e l’entrata in vigore dell’accordo.

Hecho en Luxemburgo, el diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den tiende oktober nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg an zehnten Oktober neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε Λουξεμβούργο, στις δέκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Luxembourg on the tenth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci ottobre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de tiende oktober negentienhonderd negenentachtig.

Feito em Luxemburgo, em dez de Outubro de mil novecentos e oitenta e nove.

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

På vegne af Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Εξ ονόματος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

On behalf of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Em nome do Conselho das Comunidades Europeias

signatory

signatory

Por el Gobierno de la Confederación Suiza

For regeringen for Schweiz

Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

For the Government of the Swiss Confédération

Pour le gouvernement de la Confederation Suisse

Per il governo della Confederazione svizzera

Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat

Pelo Governo da Confederação Suíça.

signatory

signatory



( 1 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

( 2 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 2005 5269), modificata da ultimo il 19 giugno 2015 (RU 2015 5339).

( 3 Ordinanza sulla sorveglianza (RU 2005 5305), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2015 5413).

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