EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 01972A0722(03)-20190301
Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation
Consolidated text: Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1972/2840(1)/2019-03-01
01972A0722(03) — IT — 01.03.2019 — 006.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189) |
Modificato da:
Rettificato da:
ACCORDO
tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
da un lato,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall'altro,
DESIDEROSE di consolidare e di estendere, in occasione dell'allargamento della Comunità economica europea, le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e la Svizzera e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all'opera della costruzione europea,
RISOLUTE pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,
DICHIARANDOSI pronte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,
HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,
DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
Articolo 1
Il presente accordo ha lo scopo di:
promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera e di favorire in tal modo nella Comunità e in Svizzera il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria,
assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti,
contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all'espansione del commercio mondiale.
Articolo 2
L'accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e della Svizzera:
figuranti nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, ad esclusione dei prodotti elencati nell'allegato I;
elencati nell'allegato II;
figuranti nel protocollo n. 2, tenuto conto delle modalità particolari stabilite in detto protocollo.
Articolo 3
I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
Articolo 4
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l’elemento fiscale di un dazio doganale.
Il Comitato misto di cui all'articolo 29 verifica le condizioni d'applicazione del precedente comma, in particolare in caso di modifica dell'importo dell'elemento fiscale.
Esso esamina la situazione con riguardo alla trasformazione di tali dazi in tasse interne prima del 1o gennaio 1980 o di qualsiasi altra data che esso ritenesse opportuno fissare tenendo conto delle circostanze.
Articolo 5
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» ►M12 ————— ◄ , per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 3 ed il ►M12 i protocolli nn. 1 e 2 ◄ sono applicati, arrotondando al quarto decimale.
Articolo 6
Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1o gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.
Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario:
Articolo 7
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1o gennaio 1974 al più tardi.
Articolo 8
Il protocollo n. 1 determina il. regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.
Articolo 9
Il protocollo n. 2 determina jl regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Articolo 10
Articolo 11
Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.
Articolo 12
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita o sospenderne l'applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
Article 12a
In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali di una o di entrambe le parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il comitato misto può adattare la nomenclatura tariffaria dell'accordo per tali prodotti a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo.
Articolo 13
Articolo 13 bis
Articolo 13 ter
La parte contraente che intende modificare il regime da essa applicato alle esportazioni in paesi terzi notifica tale modifica al comitato misto per quanto possibile entro trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di eventuali osservazioni dell’altra parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.
Articolo 14
In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi della Svizzera; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le condizioni di cui all'articolo 31.
Articolo 15
Articolo 16
A partire dal 1o luglio 1977, i prodotti originari della Svizzera non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.
Articolo 17
L'accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.
Articolo 18
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.
Articolo 19
I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Svizzera, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.
Articolo 20
L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Articolo 21
Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Articolo 22
Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo, essa può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Articolo 23
Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera:
ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
Articolo 24
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:
la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Articolo 24 bis
Quando l'applicazione dei provvedimenti degli articoli 7 e 13 bis:
implica la riesportazione in un paese terzo nei confronti del quale la parte contraente esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all’esportazione o misure di effetto equivalente, oppure
provoca o minaccia di provocare una grave penuria di un prodotto essenziale per la parte contraente esportatrice;
e quando tali situazioni provocano o minacciano di provocare gravi difficoltà alla parte contraente esportatrice, quest'ultima può prendere adeguati provvedimenti nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Articolo 25
Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure appropriate contro tali pratiche conformente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Articolo 26
In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Articolo 27
Devono essere scelte con priorità le misure che implicano meno perturbazioni al funzionamento dell'accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto, il quale tiene periodiche consultazioni per esaminare la possibilità di abolire tali misure, non appena le condizioni lo permettano.
Per l'attuazione del paragrafo 2 si applicano le seguenti disposizioni:
per quanto riguarda l'articolo 23, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se ritiene una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1.
Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica in questione.
Se la parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche suddette nel termine fissato in sede di comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti dalle pratiche in questione e in particolare può revocare concessioni tariffarie;
le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell’articolo 24 sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.
Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.
Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati;
le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell'articolo 24 bis sono notificate per esame al comitato misto. Per quanto riguarda l'articolo 24 bis, punto 2), la minaccia di penuria deve essere debitamente provata con adeguate informazioni in materia di quantitativi e di prezzi.
Il comitato misto può prendere ogni decisione utile per risolvere le difficoltà. Se il comitato misto non prende una decisione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente esportatrice è autorizzata ad applicare, a titolo provvisorio, adeguate misure all'esportazione del prodotto in causa;
per quanto riguarda l’articolo 25, si tengono consultazioni in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate;
quando circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis, 25 e 26, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
Articolo 28
In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella della Svizzera, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Articolo 32
Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
Articolo 33
Gli allegati e i protocolli annessi all'accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.
Articolo 34
Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Articolo 35
L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Confederazione svizzera.
Articolo 36
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana ►M12 ————— ◄ , olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1o gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1o aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente accordo, se questa ultima ha luogo dopo tale data.
Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
▼M12 —————
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
▼M12 —————
Für die Schwiezerische Eidenossenschaft
Pour la Confédération Suisse
Per la Confederazione svizzera
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2(i) dell'accordo
Codice SA |
Designazione delle merci |
2905 43 |
– – Mannitolo |
2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo): |
3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine |
3501 10 |
– Caseina |
ex 3501 90 |
– Altri: – Altri, diversi dalle colle di caseine |
3502 |
Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: – Ovoalbumina: |
3502 11 |
– – essiccata |
3502 19 |
– – altra |
3502 20 |
– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
3809 10 |
– A base di sostanze amidacee |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali – Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
3823 11 |
– – Acido stearico |
3823 12 |
– – Acido oleico |
3823 19 |
– – Altri |
3823 70 |
– Alcoli grassi industriali |
3824 60 |
– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
5301 |
Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
5302 |
Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
ALLEGATO II
Lista dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera ii), dell'accordo
Codice SA |
Designazione delle merci |
1302. |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
— Succhi ed estratti vegetali: |
|
ex 1302.19 |
— — altri: |
— — — Oleoresina di vaniglia |
|
1404. |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
1404.20 |
— Linters di cotone |
1516. |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
ex 1516.20 |
— Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
. Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
|
ex 1518. |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: Linossina |
ALLEGATO III
Lista dei prodotti di cui all'articolo 4 dell'accordo
La Svizzera ha trasformato al 1o gennaio 1997 in imposta interna l'elemento fiscale dei dazi doganali all'importazione per i prodotti che figuravano all'allegato II dell'accordo del 1972: questo allegato è soppresso.
ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 dell’accordo
I dazi doganali applicati dalla Svizzera alle esportazioni nella Comunità dei prodotti qui di seguito elencati sono soppressi in conformità dei termini fissati.
Sistema armonizzato Voce n. |
Designazione delle merci |
Data della soppressione |
ex 26.20 |
Ceneri e residui contenenti principalmente alluminio |
1o gennaio 1993 |
74.04 |
Cascami e avanzi di rame |
1o gennaio 1993 |
76.02 |
Cascami e avanzi di alluminio |
1o gennaio 1993 |
PROTOCOLLO N. 1
concernente il regime applicabile a taluni prodotti
SEZIONE A
REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA SVIZZERA
Articolo 1
I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente :
Calendario |
Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.13 c 48.15 B |
Altri prodotti |
Aliquote dei dazi applicabili in percentuale |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
|
1o gennaio 1978 |
8 |
65 |
1o gennaio 1979 |
6 |
50 |
1o gennaio 1980 |
6 |
50 |
1o gennaio 1981 |
4 |
35 |
1o gennaio 1982 |
4 |
35 |
1o gennaio 1983 |
2 |
20 |
1o gennaio 1984 |
0 |
0 |
I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente :
Calendario |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o gennaio 1978 |
20 |
1o gennaio 1979 |
15 |
1o gennaio 1980 |
15 |
1o gennaio 1981 |
10 |
1o gennaio 1982 |
10 |
1o gennaio 1983 |
5 |
1o gennaio 1984 |
0 |
In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Svizzera, i dazi doganali seguenti :
Calendario |
Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.13 e 48.15 B |
Altri prodotti |
Aliquote dei dazi applicabili in percentuale |
Percentuali dei dazi applicabili |
|
1o gennaio 1978 |
8 |
65 |
1o gennaio 1979 |
6 |
50 |
1o gennaio 1980 |
6 |
50 |
1o gennaio 1981 |
4 |
35 |
1o gennaio 1982 |
4 |
35 |
1o gennaio 1983 |
2 |
20 |
1o gennaio 1984 |
0 |
0 |
Articolo 2
I dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:
Calendario |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o aprile 1973 |
95 |
1o gennaio 1974 |
90 |
1o gennaio 1975 |
85 |
1o gennaio 1976 |
75 |
1o gennaio 1977 |
60 |
1o gennaio 1978 |
40 con un massimo di riscossione del 3 % ad valorem (ad eccezione delle sottovoci nn. 78.01 A II e 79.01 A) |
1o gennaio 1979 |
20 |
1o gennaio 1980 |
0 |
Per le sottovoci n. 78.01 A II e n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 3 dell'accordo, arrotondando al secondo decimale.
I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
ex 73.02 |
Ferro-leghe, ad esclusione del ferro-nichelio e dei prodotti di cui al trattato CECA |
76.01 |
Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: A. greggio |
78.01 |
Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: A. greggio: II. altro |
79.01 |
Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: A. greggio |
81.01 |
Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato |
81.02 |
Molibdeno, greggio o lavorato |
81.03 |
Tantalio, greggio o lavorato |
81.04 |
Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati: |
Articolo 3
Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d'opera di cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato B. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1o aprile 1973. Per l'anno 1974 l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 %. A partire dal 1o gennaio 1975 l'importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 %.
Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti nell'allegato B, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; negli anni successivi l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.
Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospende l'applicazione di tale massimale.
In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l'importo fissato per l'anno precedente.
La Comunità notifica al Comitato misto, il 1o dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.
Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, sono ugualmente dedotte dall'importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.
In deroga all'articolo 3 dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell'anno civile.
In tale caso, anteriormente al 1o luglio 1977:
Anni |
Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili |
1973 |
0 |
1974 |
40 |
1975 |
60 |
1976 |
80 |
I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ripristinati il 1o gennaio successivo.
Dopo il 1o luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.
I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente protocollo.
Articolo 4
Fino al 31 dicembre 1975, la Comunità, nella sua composizione originaria, mantiene un minimo di riscossione di dazi doganali all'importazione dei prodotti seguenti:
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
Minimo di riscossione mantenuto |
91.01 |
Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo) |
0,35 u.c. per pezzo |
91.07 |
Movimenti finiti per orologi tascabili: A. bilanciere munito di spirale |
0,28 u.c. per pezzo |
91.11 |
Altre forniture di orologeria: C. Movimenti di orologi tascabili, non finiti: I. a bilanciere munito di spirale |
0,28 u.c. per pezzo |
Gli obblighi previsti dall'accordo complementare sono considerati come obblighi ai sensi dell'articolo 22 del presente accordo.
SEZIONE B
REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN SVIZZERA DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ
Articolo 5
Dal 1o gennaio 1978, i dazi doganali all'importazione in Svizzera dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui all'allegato C del presente protocollo, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario :
Calendario |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o gennaio 1978 |
65 |
1o gennaio 1979 |
50 |
1o gennaio 1980 |
50 |
1o gennaio 1981 |
35 |
1o gennaio 1982 |
35 |
1o gennaio 1983 |
20 |
1o gennaio 1984 |
0 |
I dazi doganali all'importazione in Svizzera dei prodotti della voce 4418 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario :
Calendario |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o gennaio 1978 |
65 |
1o gennaio 1979 |
50 |
1o gennaio 1980 |
40 |
1o gennaio 1981 |
20 |
1o gennaio 1982 |
0 |
Dal 1o gennaio 1978, in deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Svizzera si riserva di applicare, in funzione delle necessità economiche e di considerazioni amministrative, all'importazione dei prodotti indicati nell'allegato C, originari della Danimarca e del Regno Unito, i seguenti dazi doganali :
Calendario |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o gennaio 1978 |
65 |
1o gennaio 1979 |
50 |
1o gennaio 1980 |
50 |
1o gennaio 1981 |
35 |
1o gennaio 1982 |
35 |
1o gennaio 1983 |
20 |
1o gennaio 1984 |
0 |
Articolo 6
Per i prodotti delle voci 4418, 4801 e 4807 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, la Svizzera si riserva la possibilità di istituire, in caso di gravi difficoltà, dei massimali indicativi secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente protocollo. Per le importazioni che superano i massimali possono essere ristabiliti dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi.
ALLEGATO A
Elenco dei contingenti tariffari per l’anno 1974
DANIMARCA ►M12 ————— ◄ , REGNO UNITO
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
Importo (in tonnellate) |
||
Danimarca |
►M12 — ◄ |
Regno Unito |
||
Capitolo 48 |
CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE |
|
|
|
►M25 48.01 ◄ |
►M25 Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli : ◄ |
|
|
|
C. Carta e cartoni kraft: |
|
|
|
|
ex II. altri, esclusi la carta e i cartoni kraft per copertine, detti «kraftliner», e la carta kraft per sacchi di grande capienza |
— |
►M12 — ◄ |
145 |
|
►M25
|
|
|
|
|
— Carta bibbia, carta velina ; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5 % |
— |
►M12 — ◄ |
202 |
|
— Carta supporto greggia per tappezzeria |
— |
►M12 — ◄ |
244 |
|
48.03 |
Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli |
_ |
►M12 — ◄ |
126 |
►M25 48.07 ◄ |
►M25 Carta e cartoni patinati intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli : ◄ |
|
|
|
►M25
|
|
|
|
|
— Carta patinata per la stampa o la scrittura |
— |
►M12 — ◄ |
152 |
|
— altri |
— |
►M12 — ◄ |
586 |
|
►M25 48.16 ◄ |
►M25 Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone : cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili : ◄ |
— |
►M12 — ◄ |
|
►M25
|
— |
|
207 |
|
►M25 48.21 ◄ |
►M25 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa : ◄ |
|
|
|
►M25
|
— |
►M12 — ◄ |
|
|
►M25
|
— |
►M12 — ◄ |
147 |
|
►M25
|
►M25 Altri prodotti del capitolo 48 ad eccezione dei prodotti della sottovoce 48.01 A ◄ |
1 261 |
►M12 ◄ |
522 |
ex capitolo 49 |
Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche soggetti a dazi doganali nella tariffa doganale comune (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B) |
190 |
►M12 ◄ |
756 918 (1) |
(1)
In lire sterline. |
ALLEGATO B
Elenco dei massimali per l’anno 1973
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
Importo (in tonnellate) |
73.02 |
Ferro-leghe: |
|
C. Ferro-silicio |
6 617 |
|
76.01 |
Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: |
|
A. Alluminio greggio |
9 824 |
ALLEGATO C
Elenco dei prodotti per i quali la Svizzera ridurrà i suoi dazi nei confronti della Comunità durante un periodo transitorio prolungato
N. della tariffa doganale svizzera |
Designazione delle merci |
4801 |
Carte e cartoni,compresa l'ovatta, in rotoli od in fogli |
4803. |
Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli od in fogli: |
20 |
— altri |
4807 |
Carte e cartoni, patinati, spalmati, impregnati o coloriti alla superficie (marmorizzati, operati a colori « all'indiana» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli |
4815. |
Altre carte o cartoni tagliati per uso determinato: |
22. |
— altri |
4821. |
Altri lavori di pasta di carta, cartone od ovatta di cellulosa: |
20 |
— Tovaglie, tovaglioli e fazzoletti |
PROTOCOLLO N. 2
Riguardante taluni prodotti agricoli trasformati
Articolo 1
Principi generali
Articolo 2
Applicazione di misure di compensazione del prezzo
Articolo 3
Misure di compensazione del prezzo all’importazione
Articolo 4
Misure di compensazione del prezzo all’esportazione
Articolo 5
Prezzi di riferimento
Articolo 6
Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa
Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell'appendice del presente protocollo.
Articolo 7
Modifiche
Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l’appendice del presente protocollo.
TABELLA I
Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo
Codice SA |
Denominazione dei prodotti |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
.10 |
– Iogurt: |
ex .10 |
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
.90 |
– altri: |
ex .90 |
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
.20 |
– Paste da spalmare lattiere: |
ex .20 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 % |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 : |
.10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida: |
ex .10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
.90 |
– altra: |
ex .90 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
2004 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 : |
.10 |
– Patate: |
ex .10 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 : |
.20 |
– Patate: |
ex .20 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
.11 |
– – Arachidi: |
ex .11 |
– – – Burro di arachidi |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
.12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
ex .12 |
– – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 % |
.20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: |
ex .20 |
– – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 % |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
.20 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
.90 |
– altre: |
ex .90 |
– – Diverse dal «Chutney» di mango liquido |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
2105 |
Gelati, anche contenenti cacao |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
.10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
ex .10 |
– – Contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri |
.90 |
– altri |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
.90 |
- altre: |
ex .90 |
- - contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
.90 |
- altri: |
ex .90 |
- - diversi dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole |
3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine |
.10 |
– caseina |
.90 |
– altra: |
ex .90 |
– altri, diversi dalle colle di caseine |
TABELLA II
Prodotti oggetto di libero scambio
Codice SA |
Denominazione dei prodotti |
0501 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati |
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli |
0503 |
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti |
10 |
– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine |
ex 90 |
– Altre, non atte all’alimentazione animale |
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie |
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
0508 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami: |
ex 00 |
– Altri, non atti all’alimentazione animale |
0509 |
Spugne naturali di origine animale |
0510 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
0710 |
Ortaggi o legumi, congelati: |
40 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
0902 |
Tè, anche aromatizzato |
0903 |
Mate |
1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
ex 20 |
– Alghe (per usi diversi dall'alimentazione animale) |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) |
1402 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie |
1403 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci |
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
10 |
– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia |
20 |
– Linters di cotone |
ex 90 |
– Altre (per usi diversi dall'alimentazione animale) |
1505 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: |
ex 00 |
– Altri, non atti all’alimentazione animale |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
ex 20 |
– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 : |
90 |
– Altre: |
ex 90 |
– – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
1518 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
ex 00 |
– Linossina |
1520 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate |
1522 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
50 |
– Fruttosio chimicamente puro |
90 |
– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
ex 90 |
– – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l'alimentazione animale) |
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
1804 |
Burro, grasso e olio di cacao |
1805 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: |
90 |
– altri: |
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714 |
2004 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 : |
90 |
– Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 : |
80 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate): |
ex 00 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
11 |
– – Arachidi: |
ex 11 |
– – Arachidi, tostate: – Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008 19 : |
91 |
– – Cuori di palma |
99 |
– – altri: |
ex 99 |
– – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
11 |
– – Estratti, essenze e concentrati |
12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
ex 12 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % |
20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: |
ex 20 |
– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % |
30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
2102 |
Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati: |
ex 10 |
– Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l'alimentazione animale) |
ex 20 |
– – Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall'alimentazione animale |
30 |
– Lieviti in polvere preparati |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
10 |
– Salsa di soia |
30 |
– Farina di senapa e senapa preparata: |
ex 30 |
– – Farina di senapa per uso diverso dall'alimentazione animale; senapa preparata |
90 |
– altra: |
ex 90 |
– – «Chutney» di mango liquido |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
ex 10 |
– – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della 2009 |
.10 |
- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
.90 |
- altre: |
ex .90 |
- - diverse dai succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati e diverse da quelle contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 |
2203 |
Birra di malto |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
20 |
– Acquaviti di vino o di vinacce |
30 |
– Whisky |
40 |
– Rum e tafia |
50 |
– Gin ed acquavite di ginepro («genièvre») |
60 |
– Vodka |
70 |
– Liquori |
2209 |
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico |
TABELLA III
Prezzi di riferimento interni dell'UE e della Svizzera
Materia prima agricola |
Prezzo di riferimento interno della Svizzera CHF per 100 kg netti |
Prezzo di riferimento interno dell'UE CHF per 100 kg netti |
Articolo 4, paragrafo 1 Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE applicata in Svizzera CHF per 100 kg netti |
Articolo 3, paragrafo 3 Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE applicata nell'UE EUR per 100 kg netti |
Frumento tenero |
50,80 |
23,44 |
27,35 |
0,00 |
Frumento duro |
— |
— |
1,20 |
0,00 |
Segala |
42,50 |
21,92 |
20,60 |
0,00 |
Orzo |
— |
— |
— |
— |
Granturco |
— |
— |
— |
— |
Farina di frumento tenero |
91,95 |
46,69 |
45,25 |
0,00 |
Latte intero in polvere |
606,15 |
333,85 |
272,30 |
0,00 |
Latte scremato in polvere |
400,80 |
181,60 |
219,20 |
0,00 |
Burro |
1 056,00 |
656,39 |
399,60 |
0,00 |
Zucchero bianco |
— |
— |
— |
— |
Uova |
— |
— |
38,00 |
0,00 |
Patate fresche |
40,95 |
28,00 |
12,95 |
0,00 |
Grasso vegetale |
— |
— |
170,00 |
0,00 |
TABELLA IV
Regime d’importazione svizzero
Il dazio doganale per i prodotti elencati nell’appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell’appendice.
Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:
Materia prima agricola |
Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2 |
Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2 |
CHF per 100 kg netti |
EUR per 100 kg netti |
|
Frumento tenero |
22,30 |
0,00 |
Frumento duro |
1,00 |
0,00 |
Segala |
16,80 |
0,00 |
Orzo |
— |
— |
Granturco |
— |
— |
Farina di frumento tenero |
36,90 |
0,00 |
Latte intero in polvere |
221,60 |
0,00 |
Latte scremato in polvere |
178,65 |
0,00 |
Burro |
325,65 |
0,00 |
Zucchero bianco |
— |
— |
Uova |
30,95 |
0,00 |
Patate fresche |
10,25 |
0,00 |
Grasso vegetale |
138,55 |
0,00 |
Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.
Voce della tariffa svizzera |
Osservazioni |
1901.9099 |
|
1904.9020 |
|
1905.9040 |
|
2103.2000 |
|
ex 2103.9000 |
Diversi dal «chutney» di mango liquido |
2104.1000 |
|
2106.9010 |
|
2106.9024 |
|
2106.9029 |
|
2106.9030 |
|
2106.9040 |
|
2106.9099 |
|
ex 2202.9090 |
Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 |
2208.9010 |
|
2208.9099 |
|
Con l’applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.
Voce tariffaria svizzera |
Dazio applicato dall’entrata in vigore |
Dazio applicato un anno dopo l’entrata in vigore |
Dazio applicato due anni dopo l’entrata in vigore |
CHF per 100 kg lordi |
CHF per 100 kg lordi |
CHF per 100 kg lordi |
|
2208.9021 |
27,30 |
13,70 |
0,00 |
2208.9022 |
46,70 |
23,30 |
0,00 |
Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1o gennaio 2002. Fermo restando l’articolo 12 dell’Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.
Appendice
Voce della tariffa svizzera |
Osservazioni |
Frumento tenero |
Frumento duro |
Segale |
Orzo |
Granturco |
Farina di frumento tenero |
Latte intero in polvere |
Latte scremato in polvere |
Burro |
Zucchero |
Uova |
Patate fresche |
Grassi vegetali |
kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito |
||||||||||||||
1901.2099 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
20 |
|
|
|
Appendice del protocollo n. 2
Disposizioni in tema di cooperazione amministrativa
1. Le parti contraenti convengono dell’importanza della cooperazione amministrativa ai fini dell’attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso ai sensi del presente protocollo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in ambito doganale.
2. Qualora, in base ad informazioni oggettive, una delle parti contraenti abbia constatato l’assenza di cooperazione amministrativa in una determinata circostanza oppure irregolarità o frodi ai sensi del presente protocollo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti di cui al presente allegato.
3. Ai sensi della presente appendice si considera assenza di cooperazione amministrativa, tra l’altro:
il reiterato mancato rispetto degli obblighi relativi alla verifica dell’origine dei prodotti in questione;
il ripetuto rifiuto o ritardo nell’esecuzione e/o nella comunicazione dei risultati della verifica della prova d’origine;
il ripetuto rifiuto o indebito ritardo nell’ottenere l’autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa al fine di verificare l’autenticità di documenti o l’accuratezza delle informazioni pertinenti ai fini della concessione del trattamento preferenziale in questione.
Ai sensi della presente appendice la constatazione di irregolarità o di frodi può essere effettuata, tra l’altro, ove si verifichi una crescita rapida e difficilmente spiegabile delle importazioni di beni, oltre il livello abituale di produzione ed esportazione dell’altra parte contraente, connessa ad informazioni oggettive riguardanti irregolarità o frodi.
4. L’applicazione della sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni:
la parte contraente che, sulla base di informazioni oggettive, ha constatato l’assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in ambito doganale ne informa immediatamente il comitato misto fornendo le suddette informazioni oggettive e avvia immediatamente consultazioni in seno a tale comitato al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti in base a tutte le informazioni oggettive pertinenti;
qualora le parti contraenti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato misto, senza però raggiungere una soluzione accettabile entro 3 mesi dalla notifica del problema, la parte contraente interessata ha la facoltà di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti in questione. La decisione di sospensione temporanea va tempestivamente notificata al comitato misto;
le sospensioni temporanee ai sensi della presente appendice sono limitate a quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte contraente in questione. La loro durata non può eccedere sei mesi, rinnovabili. Le sospensioni temporanee vanno notificate al comitato misto immediatamente dopo l’adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato, affinché possano essere revocate non appena cessano di esistere le condizioni che ne hanno motivato l’applicazione.
5. Contemporaneamente alla notifica al comitato misto ai sensi del paragrafo 4, lettera a), della presente appendice, la parte contraente in questione è tenuta a pubblicare un avviso agli importatori sulla propria Gazzetta ufficiale. L'avviso agli importatori deve informarli che, per il prodotto in questione, sono state constatate sulla base di informazioni oggettive l’assenza di cooperazione e/o frodi o irregolarità.
PROTOCOLLO N. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 1 ) («la convenzione»).
Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione si intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
Articolo 5
Disposizioni transitorie — Cumulo
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.
PROTOCOLLO N. 4
relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda
In deroga all'articolo 13 dell'accordo sono applicabili nei confronti della Svizzera le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e dell'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'«Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati» ►M12 ————— ◄ , concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l'Irlanda e l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda.
PROTOCOLLO N. 5
concernente il regime applicabile dalla Svizzera all'importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie
Articolo 1
La Svizzera può assoggettare ad un regime di scorte obbligatorie i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione e dell'esercito in tempo di guerra, non prodotti in Svizzera o prodotti in misura insufficiente e le cui caratteristiche e la natura permettono la costituzione di scorte.
La Svizzera applica detto regime in modo da non provocare discriminazione di sorta, diretta o indiretta, tra i prodotti importati dalla Comunità e i prodotti nazionali simili o di sostituzione.
Articolo 2
Alla data della firma del presente accordo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 1 i seguenti prodotti:
Voce della tariffa doganale svizzera |
Designazione delle merci |
1516. |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
— grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
|
ex 2091/2099 |
— — altri: |
. olio di ricino idrogenato («opal-wax»), per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
1704. |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
— altri: |
|
ex 9010 |
— — cioccolato bianco, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg |
1806. |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
ex 1010/1020 |
— cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg |
— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso eccedente 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati, di contenuto eccedente 2 kg: |
|
2091/2099 |
— — altre |
ex 3111/3290 |
— altre, presentate in tavolette, pani o bastoncini, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg |
ex 9011/9029 |
— altre, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg |
1905. |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
— altri: |
|
— — pane e altri prodotti della panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta: |
|
— — — non condizionati per la vendita al minuto: |
|
— — — — grattatura di pane |
|
9021 |
— — — — — per l'alimentazione degli animali |
2510. |
Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminocalcici naturali e crete fosfatiche: |
ex 1000/2000 |
— fosfati naturali, per concimazione |
2707. |
Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici: |
— destinati a essere utilizzati come carburante: |
|
1010 |
— — benzoli |
2010 |
— — toluoli |
3010 |
— — xiloli |
4010 |
— — naftalene |
5010 |
— — altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65% o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86 |
6010 |
— — fenoli |
9110 |
— — oli di creosoto |
9910 |
— — altri |
— destinati a essere utilizzati per il riscaldamento: |
|
ex 4090 |
— — naftalene |
ex 5090 |
— — altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65% o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86 |
ex 6090 |
— — fenoli |
ex 9190 |
— — oli di creosoto |
ex 9990 |
— — altri |
2709. |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi: |
0010 |
— destinati a essere utilizzati come carburante |
0090 |
— altri |
2710. |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base: |
— destinati a essere utilizzati come carburante: |
|
— — benzina e sue frazioni: |
|
0011 |
— — — non addizionata di piombo e destinata a essere utilizzata inalterata come carburante |
0012 |
— — — altra |
0013 |
— — white spirit |
0014 |
— — olio Diesel |
0015 |
— — petrolio |
0019 |
— — altri |
— destinati a altri usi: |
|
ex 0021 |
— — benzina e sue frazioni: |
. per la produzione di gas e per la trasformazione petrochimica nonché per il riscaldamento industriale |
|
0022 |
— — white spirit |
0023 |
— — petrolio |
0024 |
— — oli per il riscaldamento |
ex 0025 |
— — distillati di oli minerali di cui meno del 20% in volume distilla prima di 300°C, non miscelati, esclusa la paraffina liquida farmaceutica |
0026 |
— — distillati di oli minerali di cui meno del 20% in volume distilla prima di 300°C, miscelati |
0027 |
— — grassi minerali lubrificanti |
0029 |
— — altri distillati e prodotti |
2809. |
Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici: |
ex 2000 |
— acido fosforico e acidi polifosforici: |
. acido fosforico, per concimazione |
|
2814. |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa: |
ex 1000 |
— ammoniaca anidra, per concimazione |
ex 2000 |
— ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca), per concimazione |
2827. |
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri: |
ex 1000 |
— cloruro di ammonio, per concimazione |
2834. |
Nitriti; nitrati: |
— nitrati: |
|
ex 2100 |
— — di potassio, per concimazione |
ex 2900 |
— — altri: |
. di magnesio e di calcio, per concimazione |
|
2835. |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati: |
— fosfati: |
|
ex 2400 |
— — di potassio, per concimazione |
ex 2500 |
— — idrogenoortofosfato di calcio («fosfato dicalcico»), per concimazione |
ex 2600 |
— — altri fosfati di calcio, per concimazione |
ex 2900 |
— — altri, per concimazione |
— polifosfati: |
|
ex 3900 |
— — altri, per concimazione |
2836. |
Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio: |
ex 4000 |
— carbonati di potassio, per concimazione |
2842. |
Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici, esclusi gli azoturi: |
— silicati doppi o complessi |
|
ex 1090 |
— — altri: |
. sali doppi o complessi, (addolcificatori d'acqua), per la fabbricazione di liscivie |
|
— altri: |
|
ex 9090 |
— — altri: |
. sali doppi o complessi, (addolcificatori d'acqua), per la fabbricazione di liscivie |
|
2901. |
Idrocarburi aciclici: |
— saturi: |
|
— — diversi da quelli gassosi: |
|
1091 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— non saturi: |
|
— — buta-1,3-diene e isoprene: |
|
— — — isoprene: |
|
2421 |
— — — — destinato a essere utilizzato come carburante |
— — altri: |
|
— — — diversi da quelli gassosi: |
|
2991 |
— — — — destinati a essere utilizzati come carburante |
2902. |
Idrocarburi ciclici: |
— cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici: |
|
— — cicloesano: |
|
1110 |
— — — destinato a essere utilizzato come carburante |
— — altri: |
|
1910 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— benzene: |
|
2010 |
— — destinato a essere utilizzato come carburante |
— toluene: |
|
3010 |
— — destinato a essere utilizzato come carburante |
— xileni: |
|
— — o-xilene: |
|
4110 |
— — — zdestinato a essere utilizzato come carburante |
— — m-xilene: |
|
4210 |
— — — destinato a essere utilizzato come carburante |
— — p-xilene: |
|
4310 |
— — — destinato a essere utilizzato come carburante |
— — miscele di isomeri dello xilene: |
|
4410 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— etilbenzene: |
|
6010 |
— — destinato a essere utilizzato come carburante |
— cumene: |
|
7010 |
— — destinato a essere utilizzato come carburante |
— altri: |
|
9010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
2905. |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
— monoalcoli saturi: |
|
— — metanolo (alcole metilico): |
|
1110 |
— — — destinato a essere utilizzato come carburante |
— — propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico): |
|
1210 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — altri butanoli: |
|
1410 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri: |
|
1510 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri: |
|
1610 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
ex 1690 |
— — — altri: |
. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
ex 1700 |
— — dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico): |
. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— — altri: |
|
1910 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
ex 1990 |
— — — altri: |
. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— monoalcoli non saturi: |
|
— — alcoli terpenici aciclici: |
|
2210 |
— — — zdestinati a essere utilizzati come carburante |
— — altri: |
|
2910 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — — altri: |
|
ex 2999 |
— — — — altri: |
. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
2907. |
Fenoli; fenoli-alcoli: |
— monofenoli: |
|
ex 1300 |
— — ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
ex 1500 |
— — naftoli e loro sali, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
— — altri: |
|
ex 1990 |
— — — altri, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
ex 3000 |
— fenoli-alcoli, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
2909. |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
— eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
— — altri: |
|
1910 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
2010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
— eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
3010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
— eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
— — eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole: |
|
4210 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole: |
|
4310 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole: |
|
4410 |
— — — destinati a essere utilizzati come carburante |
— — altri: |
|
4910 |
— — — zdestinati a essere utilizzati come carburante |
— eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
5010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
— perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
6010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
2910. |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri, con anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
ex 1000 |
— ossirano (ossido di etilene), per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
2915. |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
— acidi butirrici, acidi valerianici, loro sali e loro esteri: |
|
ex 6090 |
— — altri: |
. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri: |
|
ex 7090 |
— — altri: |
. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— altri: |
|
ex 9090 |
— — altri: |
. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
. esteri di acidi monocarbossilici per la fabbricazione di lubrificanti sintetici |
|
2916. |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
— acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: |
|
— — acidi oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri: |
|
ex 1590 |
— — — altri: |
. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— — altri: |
|
ex 1990 |
— — — altri: |
. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
2917. |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
— acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: |
|
ex 1200 |
— — acido adipico, suoi sali e suoi esteri: |
. esteri dell'acido adipico per la fabbricazioni di lubrificanti sintetici |
|
2922. |
Composti amminici a funzioni ossigenate: |
— ammino-acidi e loro esteri, diversi da quelli a varie funzioni ossigenate; sali di tali prodotti: |
|
— — altri: |
|
ex 4990 |
— — — altri: |
. nitrilotriacetati per la fabbricazione di liscivie |
|
2933. |
Composti eterociclici a eteroatomo (i) di solo azoto: |
ex 4000 |
— composti contenenti una struttura a anelli chinolina o isochinolina (idrogenati o no) senza altre condensazioni: |
. sostanze ad attività antibiotica |
|
— composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o non) o piperanzinico: |
|
— — altri: |
|
ex 5910 |
— — — prodotti delle liste contenuti nella parte 1b: |
. sostanze ad attività antibiotica |
|
— altri: |
|
ex 9010 |
— — prodotti delle liste contenuti nella parte 1b: |
. sostanze ad attività antibiotica |
|
2934. |
Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici: |
— altri: |
|
ex 9020 |
— — prodotti delle liste contenuti nella parte 1b: |
. sostanze ad attività antibiotica |
|
2941.1000/9000 |
Antibiotici |
3003. |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto: |
1000 |
— contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati |
2000 |
— contenenti altri antibiotici |
3004. |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati o non miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto: |
1000 |
— contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati |
2000 |
— contenenti altri antibiotici |
3102.1000/9000 |
Concimi minerali o chimici azotati |
3103.1000/9000 |
Concimi minerali o chimici fosfatici |
3104.1000/9000 |
Concimi minerali o chimici potassici |
3105. |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di peso lordo non eccedente 10 kg: |
2000 |
— concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio |
3000 |
— idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) |
4000 |
— diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) |
— altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo: |
|
5100 |
— — contenenti nitrati e fosfati |
5900 |
— — altri |
6000 |
— concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: fosforo e potassio |
ex 9000 |
— altri: |
. contenenti azoto, acido fosforico o potassio |
|
3401. |
Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: |
— saponi, prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, e carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: |
|
ex 1100 |
— — da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale) esclusi carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti |
— — altri: |
|
1910 |
— — — saponi ordinari |
ex 1990 |
— — — altri esclusi carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti |
2000 |
— saponi in altre forme |
3402. |
Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401: |
— agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto: |
|
— — anionici: |
|
ex 1190 |
— — — altri: |
. per la fabbricazione di liscivie |
|
— — cationici: |
|
ex 1290 |
— — — altri: |
. per la fabbricazione di liscivie |
|
— — non ionici: |
|
ex 1390 |
— — — altri: |
. per la fabbricazione di liscivie |
|
ex 1900 |
— — altri: |
. per la fabbricazione di liscivie |
|
ex 2000 |
— preparazioni condizionate per la vendita al minuto: |
. preparazioni per liscivie, pronte per l'uso |
|
ex 9000 |
— altri: |
. per la fabbricazione di liscivie |
|
. preparazioni per liscivie, pronte per l'uso |
|
3403. |
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: |
— contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: |
|
ex 1900 |
— — altre: |
. lubrificanti sintetici |
|
— altre: |
|
ex 9900 |
— — altre: |
. lubrificanti sintetici |
|
3505. |
Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole pregelatiniz-zati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati: |
— destrina e altri amidi e fecole modificati: |
|
1010 |
— — per l'alimentazione di animali |
— colle: |
|
2010 |
— — per l'alimentazione di animali |
ex 3807.0000 |
Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; metilene; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali: |
. per il riscaldamento |
|
3811. |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
— altri: |
|
9010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
3814. |
Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici: |
0010 |
— destinati a essere utilizzati come carburante |
3817. |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902: |
— alchilbenzeni in miscele: |
|
1010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
ex 1090 |
— — altri: |
. per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
— alchilnaftalene in miscele: |
|
2010 |
— — destinati a essere utilizzati come carburante |
ex 2090 |
— — altri: |
. per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
3819.0000 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che ne contengono meno di 70% in peso |
3823. |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
— acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
|
ex 1300 |
— — acidi grassi del tallolio |
. per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie |
|
3824. |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
— altri: |
|
9030 |
— — prodotti destinati a essere utilizzati come carburante |
— — altri: |
|
ex 9099 |
— — — altri: |
. addolcificatori d'acqua, preparati |
|
3902. |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie: |
— altri: |
|
ex 9090 |
— — altri: |
. polialfaolefina (PAO), per la fabbricazione di lubrificanti sintetici |
Articolo 3
In caso di modificazione dell'elenco dei prodotti citati all'articolo 2, il regime definito all'articolo 1 sarà applicato anche ai prodotti nazionali simili, o di sostituzione. La Svizzera informa il Comitato misto che verifica preventivamente le condizioni d'applicazione definito all'articolo 1.
Articolo 4
Il Comitato misto sorveglia il buon funzionamento del regime previsto dal presente protocollo.
PROTOCOLLO N. 6
relativo alla soppressione di alcune restrizioni quantitative alle esportazioni
Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle esportazioni in Svizzera dei prodotti qui di seguito elencati sono soppresse al più tardi alle date indicate.
Sistema armonizzato Voce n. |
Designazione delle merci |
Data della soppressione |
74.04 |
Cascami e avanzi di rame |
1°. 1. 1993 |
ex 44.01 |
Legna da ardere, di conifere e trucioli di legno di abete e di pino |
1°. 1. 1993 |
ex 44.03 |
Legno grezzo, anche scortecciato oppure semplicemente sgrossato: |
|
— altri, escluso il legno di pioppo |
1°. 1. 1993 |
|
Legno squadrato anche parzialmente, ma non lavorato: |
|
|
— altri, escluso il legno di pioppo |
1°. 1. 1993 |
|
ex 44.07 |
Legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ma non ulteriormente lavorato, di spessore superiore a 6 mm: |
|
— di legno di conifere, escluse le tavolette destinate alla fabbricazione di scatole, setacci e simili |
1°. 1. 1993 |
|
ex 41.01 |
Pelli gregge di bovini, di peso unitario inferiore a 6 kg |
1°. 1. 1992 |
ex 41.02 |
Pelli gregge di ovini e di agnelli |
1°. 1. 1992 |
ex 41.03 |
Pelli gregge di caprini e di capretti |
1°. 1.1992 |
ex 43.01 |
Pelli da pellicceria gregge di coniglio |
1°. 1. 1992 |
PROTOCOLLO SUPPLEMENTARE
relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
«merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione dell'accordo del 22 luglio 1972;
«legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dalla Comunità europea o dalla Confederazione elvetica che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
«autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
«autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
«operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa.
Articolo 2
Campo di applicazione
Articolo 3
Assistenza su richiesta
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo:
le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legittimamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i mezzi di trasporto per i quali si sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:
Articolo 5
Consegna/notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per:
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3 alla richiesta di comunicazione o di notifica.
Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
l'autorità richiedente che presenta la domanda;
la misura richiesta;
l'oggetto e il motivo della domanda;
le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
Articolo 7
Adempimento delle domande
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
Articolo 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
pregiudicare la sovranità della Confederazione elvetica o di uno Stato membro della Comunità cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; ovvero
pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; ovvero
riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale; ovvero
violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
Articolo 10
Riservatezza
Articolo 11
Utilizzo delle informazioni
Articolo 12
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Articolo 13
Spese di assistenza
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 14
Esecuzione
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti convengono di affidare al comitato misto la creazione di un gruppo di lavoro per assisterlo nella gestione del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca.
ATTO FINALE
I rappresentanti
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
E DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,
per la firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,
hanno, al momento della firma di questo accordo,
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 1,
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al trasporto di merci in transito,
Dichiarazione relativa ai lavoratori,
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo,
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo.
I rappresentanti sopraddetti
e quello
DEL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,
hanno proceduto alla firma dell'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.
Udfærdiget i Bruxelles, den
toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am
zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this
twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le
vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il
ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de
tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
▼M12 —————
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese Gemeenschappen▼M12 —————▼B
Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera
Für das Fürstentum Liechtenstein
DICHIARAZIONI
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 1
Le Parti contraenti constatano che lo scambio di lettere intervenuto il 30 giugno 1967 fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo all'accordo concernente i prodotti dell'orologeria resta valido e potrebbe essere invocato per il caso che le disposizioni del presente accordo non fossero più applicabili ai prodotti del capitolo 91 della Nomenclatura di Bruxelles, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 1.
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai trasporti di merci in transito
Le Parti contraenti considerano che è interesse comune che per i trasporti di merci
i prezzi e le condizioni non comportino discriminazioni o distorsioni, fondate sul paese di provenienza o di destinazione delle merci, che siano suscettibili di incidere negativamente sul buon funzionamento della libera circolazione di tali merci.
Dichiarazione relativa ai lavoratori
Data l'importanza dell'attività in Svizzera dei lavoratori cittadini degli Stati membri nel contesto delle loro relazioni reciproche, le Parti contraenti sottolineano l'interesse comune che attribuiscono alle questioni concernenti la manodopera. A tal proposito, esse prendono atto con soddisfazione della firma, avvenuta a Roma il 22 giugno 1972, di un processo verbale contenente i risultati dei lavori della Commissione mista italo-svizzera.
Le Parti contraenti hanno notato che durante tali lavori sono stati formulati principi importanti e che si sono così potuti realizzare progressi notevoli, nel rispetto della politica di stabilizzazione adottata dalle autorità svizzere; sono state prese disposizioni adeguate per realizzarne degli altri nel miglior lasso di tempo. Esse hanno notato peraltro che tale stabilizzazione procede di pari passo con la realizzazione di una politica tendente all’istaurazione graduale di un mercato del lavoro il più omogeneo possibile.
Le Parti contraenti sono decise a promuovere, ciascuna per la sua parte, la realizzazione delle soluzioni più idonee per tali questioni d'interesse comune. Esse si dichiarano pronte ad esaminare in comune eventuali problemi concernenti i loro lavoratori.
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo
La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 27, ovvero in virtù dell'articolo 28, potrà essere, in virtù delle sue norme proprie, limitata ad una delle sue regioni.
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo
La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
( 1 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.