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Document 62010CN0409

    Causa C-409/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 16 agosto 2010 — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH

    GU C 274 del 9.10.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 274/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 16 agosto 2010 — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH

    (Causa C-409/10)

    ()

    2010/C 274/33

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti

    Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

    Convenuta: Afasia Knits Deutschland GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se sia conforme all’art. 32 del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea, [e i suoi Stati membri], dall'altro (1), il fatto che la Commissione europea effettui sostanzialmente in prima persona, nel paese di esportazione, seppure con l’aiuto delle autorità locali, il controllo a posteriori delle prove dell’origine fornite e se, qualora i risultati del controllo della Commissione così ottenuti risultino da un verbale controfirmato da un rappresentante del governo del paese di esportazione, questi possano essere considerati come risultati del controllo ai sensi della suddetta disposizione.

    2)

    Qualora la prima questione debba essere risolta affermativamente: se, in un caso come quello di cui alla causa principale, in cui i certificati preferenziali rilasciati per un determinato periodo siano stati dichiarati non validi dal paese di esportazione poiché, a seguito di un controllo a posteriori, non sia stato possibile confermare l’origine delle merci pur non potendosi escludere che talune merci da esportare fossero conformi ai requisiti relativi all’origine, il debitore dei dazi possa fare valere il legittimo affidamento richiamandosi all’art. 220, n. 2, lett. b), secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (2), adducendo la possibilità che i certificati preferenziali presentati nel suo caso fossero corretti e che, pertanto, fossero basati su una situazione fattuale esatta riferita dall’esportatore.


    (1)  2000/483/CE: Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000, GU L 317, pag. 3.

    (2)  GU L 302, pag. 1.


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