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Document 61989CO0206

    Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 31 luglio 1989.
    S. contro Commissione delle Comunità europee.
    Domanda di sospensione dell'esecuzione.
    Causa C-206/89 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -02841

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:333

    61989O0206

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE DEL 31 LUGLIO 1989. - M. S. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PUBBLICO IMPIEGO. - CAUSA C-206/89 R.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02841


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Presupposti - "Fumus boni juris" - Danno grave ed irreparabile - Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta

    ( Trattato CEE, art . 185; regolamento di procedura, art . 83, § 2 )

    Massima


    Perché possa essere ordinata la sospensione dell' esecuzione a norma dell' art . 185 del trattato, l' art . 83, § 2, del regolamento di procedura stabilisce che le istanze devono precisare gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto, come pure i motivi dell' urgenza, la quale è valutata con riferimento al rischio che sopravvenga un danno grave ed irreparabile . Il richiedente deve inoltre comprovare il proprio interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giudiziale .

    Parti


    Nel procedimento 206/89 R,

    S ., con gli avv.ti Thierry Demaseure, Michel Deruyver e Gérard Collin del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,

    ricorrente,

    sostenuto da

    Union syndicale Bruxelles, con l' avv . Jean-Noël Louis del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,

    interveniente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere principale, sig . Henri Etienne, e dal sig . Sean Van Raepenbusch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner,

    convenuta,

    avente ad oggetto la sospensione dell' esecuzione della decisione 6 giugno 1989 con cui la Commissione si è rifiutata di assumere il ricorrente in qualità di agente temporaneo per inidoneità fisica,

    il giudice F.A . Schockweiler, facente funzioni

    di Presidente della Seconda Sezione,

    a norma degli artt . 9, § 4, 11, 2° comma, e 96, § 1, del regolamento di procedura,

    sentito l' avvocato generale W . Van Gerven,

    adotta la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 luglio 1989, M.S . ha proposto, a norma dell' art . 91 dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto "), un ricorso diretto all' annullamento della decisione 6 giugno 1989 con cui la Commissione si è rifiutata di assumerlo come agente temporaneo per inidoneità fisica .

    2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, il ricorrente ha proposto, a norma degli artt . 185 del trattato CEE e 83 del regolamento di procedura, un' istanza intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione del sopramenzionato provvedimento della Commissione in data 6 giugno 1989 .

    3 Con ordinanza 21 luglio 1989 del presidente della seconda sezione, l' Union syndicale Bruxelles è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente .

    4 La Commissione ha presentato osservazioni scritte il 17 luglio 1989 . L' interveniente Union syndical Bruxelles ha presentato osservazioni scritte il 28 luglio 1989 . Le parti sono state sentite all' udienza del 31 luglio 1989, per la quale il presidente della seconda sezione, ad istanza del richiedente, ha deciso di procedere a porte chiuse, a norma degli artt . 56, § 2, del regolamento di procedura, e 28 dello statuto CEE della Corte .

    5 Onde essere assunto come agente temporaneo della Commissione, a norma degli artt . 12, n . 2, lett . d ), e 13 del regime da applicarsi agli altri dipendenti delle Comunità europee, il richiedente si sottoponeva a visita medica intesa ad accertare se possedesse i requisiti di idoneità fisica per l' espletamento delle sue mansioni . In occasione di questa visita, si rifiutava di sottoporsi al test relativo all' esistenza di anticorpi di HIV ( AIDS ). In seguito ad un esame clinico, completato da test biologici, il servizio medico concludeva per una grave alterazione del sistema immunitario del richiedente . In seguito a queste conclusioni, il direttore generale del personale dell' amministrazione della Commissione informava il richiedente, con lettera 6 giugno 1989, che la Commissione riteneva che egli non possedesse i prescritti requisiti di idoneità fisica e non potesse quindi essere assunto .

    6 Contro questo provvedimento il ricorrente proponeva ricorso d' annullamento sostenendo che il servizio medico della Commissione aveva effettuato un test dissimulato di accertamento dell' AIDS .

    7 A norma dell' art . 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo . La Corte tuttavia, se ritiene che le circostanze lo esigano, può disporre la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato .

    8 Perché un provvedimento provvisorio come quello richiesto possa essere adottato, l' art . 83, § 2, del regolamento di procedura stabilisce che le istanze devono precisare gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto, come pure i motivi di urgenza . Il richiedente deve inoltre comprovare il proprio interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giuridizionale .

    9 Per quanto riguarda la giustificazione prima facie della sospensione, il richiedente, sostenuto dall' Union syndicale Bruxelles, deduce che il provvedimento è illegittimo, dato che il servizio medico della Commissione ha proceduto ad un accertamento dissimulato dell' AIDS . A sostegno dell' istanza il richiedente deduce i motivi di annullamento per trasgressione dell' art . 25 dello statuto, trasgressione delle prerogative della difesa, trasgressione dei principi giuridici generali posti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, in data 4 novembre 1950, e dalle conclusioni del Consiglio dei ministri della sanità della Comunità economica europea, in data 31 maggio e 15 dicembre 1988, e per inosservanza dei principi del legittimo affidamento e di buona fede nonché per sviamento di procedura .

    10 La Commissione sostiene che in occasione della visita medica non è stato effettuato alcun test di accertamento dell' AIDS, nemmeno dissimulato, e che, ciò posto, non vi è alcun motivo di parlare di questa malattia in quanto causa dell' asserita inidoneità . Gli esami medici effettuati avrebbero posto in evidenza una grave deficienza immunitaria la quale, indipendentemente dalle sue origini, giustificherebbe la dichiarazione di inidoneità fisica al lavoro .

    11 Per quanto riguarda l' urgenza del provvedimento provvisorio richiesto, il richiedente, sostenuto dall' Union syndicale Bruxelles, assume che il provvedimento impugnato gli reca un danno grave ed irreparabile .

    12 Secondo la Commissione, il danno eventuale non è irreparabile giacché, in caso d' annullamento del rigetto della candidatura, la Commissione potrà offrire al richiedente, alla prima occasione, un nuovo posto di dattilografo, come agente temporaneo, previa effettuazione di una visita medica non inficiata dai vizi che la Corte potrebbe eventualmente accertare .

    13 Interrogato dal presidente circa l' interesse ad agire, il richiedente ha risposto che la sospensione dell' esecuzione lo porrebbe nella situazione anteriore all' adozione del provvedimento e gli consentirebbe di presentare la candidatura ad un altro posto vacante presso le Comunità europee, sottoponendosi ad una nuova visita medica corretta . La mancata sospensione dell' esecuzione del provvedimento che dichiara l' inidoneità fisica implicherebbe del pari, da parte della Commissione, il rischio di indiscrezioni .

    14 In proposito va rilevato che il provvedimento impugnato è un provvedimento amministrativo negativo contro il quale è inconcepibile l' istanza di sospensione dell' esecuzione, dato che la sospensione stessa non potrebbe avere l' effetto di modificare la situazione del richiedente, il quale non potrà essere assunto fino a che non sarà stata adottata una decisione positiva della Commissione .

    15 Dato infatti che il provvedimento reca rifiuto di assumere il ricorrente, come agente temporaneo, al posto di dattilografo, a causa della sua inidoneità fisica, la sospensione dell' esecuzione del provvedimento stesso non dà al ricorrente l' accesso a detto posto .

    16 A parte ciò, se il provvedimento impugnato dovesse essere considerato, indipendentemente dall' assunzione di cui trattasi, un accertamento dello stato di salute del richiedente, avente portata generale, l' esecuzione non potrebbe consistere che nel fatto che esso giustificherebbe il rifiuto di assunzione per qualsiasi posto presso le Comunità europee . La sospensione provvisoria dell' esecuzione del provvedimento non è atta a far venir meno questa causa di rifiuto d' assunzione né a far ritenere che il richiedente possieda i prescritti requisiti di idoneità fisica .

    17 Per quanto riguarda l' assunto del richiedente secondo cui la mancata sospensione dell' esecuzione del provvedimento impugnato implicherebbe un rischio di indiscrezioni, va detto che questo rischio, ammesso che esista, è inerente all' esistenza degli accertamenti medici che costituiscono il fondamento della decisione di rifiuto di assunzione e che questo rischio non viene meno per il fatto della sospensione dell' esecuzione del provvedimento impugnato, fino a che questo non sia stato annullato .

    18 A parte ciò, non risulta, prima facie, che i motivi di annullamento dedotti dal ricorrente debbano necessariamente portare ad invalidare le conclusioni della visita medica per quanto riguarda l' idoneità fisica, indipendentemente dalle cause delle conclusioni stesse . Se ciò non bastasse, il richiedente non ha dimostrato perché il danno derivante dalla conservazione in vigore del provvedimento impugnato, anche ammettendone la particolare gravità, sarebbe irreparabile, qualora il ricorso principale fosse accolto . La Commissione ha con ragione dedotto che se, in definitiva, il richiedente dovesse essere considerato in possesso dei prescritti requisiti di idoneità fisica, nulla osterebbe alla sua assunzione ad un altro posto di agente temporaneo che si rendesse disponibile .

    19 Ciò premesso, l' istanza di sospensione dell' esecuzione del provvedimento impugnato dev' essere dichiarata irricevibile per mancanza di interesse del richiedente .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    il giudice F.A . Schockweiler, facente funzioni

    di presidente della Seconda Sezione,

    a norma degli artt . 9, § 4, 11, 2° comma, e 96, § 1, del regolamento di procedura,

    così provvede :

    1 L' istanza di sospensione dell' esecuzione è irricevibile .

    2 ) Le spese sono riservate .

    Lussemburgo, 31 luglio 1989 .

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