This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R1084
Commission Regulation (EU) 2017/1084 of 14 June 2017 amending Regulation (EU) No 651/2014 as regards aid for port and airport infrastructure, notification thresholds for aid for culture and heritage conservation and for aid for sport and multifunctional recreational infrastructures, and regional operating aid schemes for outermost regions and amending Regulation (EU) No 702/2014 as regards the calculation of eligible costs (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/4213
GU L 156 del 20.6.2017, p. 1–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1084 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto xiv), e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (2) dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione. Il medesimo regolamento ha previsto che, dopo aver acquisito una sufficiente esperienza, la Commissione avrebbe rivisto l'ambito di applicazione del regolamento al fine di includere altre categorie di aiuti, in particolare gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali. |
(2) |
Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e al fine di semplificare e chiarire le norme in materia di aiuti di Stato, nonché di ridurre l'onere amministrativo legato alla notifica di misure di aiuto di Stato semplici e permettere alla Commissione di concentrarsi sui casi che hanno gli effetti potenzialmente più distorsivi, è opportuno includere nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali. |
(3) |
Gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali con un traffico annuo medio fino a tre milioni di passeggeri possono migliorare sia l'accessibilità di determinate regioni sia lo sviluppo locale, in funzione delle specificità di ciascun aeroporto. Questi aiuti agli investimenti favoriscono pertanto il conseguimento delle priorità della strategia Europa 2020 volte a rafforzare la crescita economica e a realizzare obiettivi di interesse comune per l'Unione. L'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (3) dimostra che, se rispettano determinate condizioni, gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali non danno luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza. Di conseguenza, purché tali condizioni siano soddisfatte, gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali dovrebbero essere oggetto dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014. Non sarebbe opportuno fissare una soglia di notifica in termini di importo dell'aiuto, in quanto l'impatto di una misura di aiuto sulla concorrenza dipende principalmente dalle dimensioni dell'aeroporto e non dall'importo dell'aiuto. |
(4) |
Le condizioni per l'esenzione degli aiuti agli investimenti dall'obbligo di notifica dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza che comprometterebbero pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell'importo dell'aiuto. Per essere proporzionato, l'aiuto agli investimenti dovrebbe soddisfare due condizioni. L'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima consentita, la quale varia in funzione delle dimensioni dell'aeroporto. Inoltre, l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Nel caso degli aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno, l'aiuto agli investimenti dovrebbe soddisfare solo una di queste condizioni. Le condizioni di compatibilità dovrebbero garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. L'esenzione non dovrebbe applicarsi agli aiuti agli investimenti concessi ad aeroporti situati in prossimità di aeroporti già esistenti che assicurano servizi aerei di linea, poiché tali aiuti comporterebbero un maggior rischio di distorsione della concorrenza e dovrebbero pertanto essere notificati alla Commissione, ad eccezione degli aiuti concessi ad aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno, che hanno poche probabilità di comportare significative distorsioni della concorrenza. |
(5) |
Gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno non danno luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Le condizioni di compatibilità dovrebbero in particolare garantire che l'importo dell'aiuto non superi le perdite di esercizio e un utile ragionevole e che vi sia un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. Inoltre, occorre evitare di subordinare la concessione di aiuti alla conclusione, da parte dell'operatore aeroportuale, di accordi con una o più compagnie aeree in relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto. Gli accordi tra un aeroporto che dispone di risorse pubbliche e una compagnia aerea possono, in determinate circostanze, costituire un aiuto di Stato a favore della compagnia aerea interessata (4), il quale dovrebbe rimanere pienamente soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. |
(6) |
I porti marittimi rivestono un'importanza strategica ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, come stabilito, tra l'altro, nella strategia Europa 2020 e nel libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (5). Come sottolineato nella comunicazione «Porti: un motore per la crescita» (6), per una gestione efficace dei porti in tutte le regioni marittime dell'Unione sono necessari investimenti pubblici e privati efficienti. Gli investimenti sono necessari in particolare per adeguare le infrastrutture di accesso ai porti e le infrastrutture portuali all'aumento delle dimensioni e della complessità della flotta, all'uso di infrastrutture per i combustibili alternativi e a requisiti più severi in materia di prestazioni ambientali. La mancanza di infrastrutture portuali di alta qualità genera congestione e costi aggiuntivi per gli spedizionieri, gli operatori dei trasporti e i consumatori. |
(7) |
Lo sviluppo dei porti interni e la loro integrazione nel sistema di trasporto multimodale è un obiettivo prioritario della politica dei trasporti dell'Unione. Le norme dell'Unione mirano esplicitamente a potenziare l'intermodalità dei trasporti e il passaggio a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, quali il trasporto ferroviario e il trasporto marittimo e per vie navigabili interne. |
(8) |
Le condizioni per l'esenzione degli aiuti ai porti dall'obbligo di notifica dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza che comprometterebbero pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell'importo dell'aiuto. Per essere proporzionato, l'aiuto dovrebbe soddisfare due condizioni. L'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima consentita, la quale per i porti marittimi varia in funzione delle dimensioni del progetto di investimento. Inoltre, l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, salvo per gli importi di aiuto molto esigui, per i quali è più idoneo un approccio semplificato al fine di ridurre l'onere amministrativo. Le condizioni di compatibilità dovrebbero altresì garantire che qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata siano assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni, fatte salve le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici e concessioni, ove applicabili. Dovrebbe inoltre essere garantito un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture. |
(9) |
Gli investimenti previsti nei piani di lavoro dei corridoi della rete centrale istituiti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sono progetti di interesse comune con una particolare rilevanza strategica per l'Unione. I porti marittimi che rientrano in tali reti costituiscono i punti di ingresso e di uscita delle merci trasportate verso l'interno e verso l'esterno dell'Unione. I porti interni che rientrano in tali reti sono fattori essenziali per consentire l'intermodalità della rete stessa. Gli investimenti destinati a migliorare le prestazioni di tali porti dovrebbero pertanto beneficiare di una soglia di notifica più alta. |
(10) |
Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (8), è opportuno altresì adeguare alcune disposizioni in essi contenute. |
(11) |
In particolare, per quanto riguarda i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, l'applicazione di norme diverse in materia di compensazione dei costi aggiuntivi di trasporto e di altri sovraccosti si è dimostrata difficile nella pratica e inadeguata per colmare gli svantaggi strutturali di cui all'articolo 349 del trattato, tra cui la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, per cui tali disposizioni dovrebbero essere sostituite da un metodo applicabile a tutti i costi aggiuntivi. L'attuazione di misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche che vanno, tra l'altro, a beneficio di imprese operanti nel settore della pesca, dovrebbe essere conforme agli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali di cui essa è parte contraente. Pertanto, tali misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento non dovrebbero andare a beneficio di navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o contribuire alla pesca eccessiva o all'aumento della capacità di pesca delle navi. |
(12) |
Alla luce dei limitati effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e degli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, le soglie di notifica degli aiuti in questi settori dovrebbero essere aumentate. |
(13) |
Al fine di semplificare il calcolo dei costi ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 702/2014 per le operazioni che sono almeno in parte sovvenzionate da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, occorre adeguare le disposizioni relative ai costi ammissibili. |
(14) |
Nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020 di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), i progetti possono essere insigniti di un marchio di eccellenza della Commissione che ne attesta la qualità. Tali progetti, avendo un importo di aiuto limitato (massimo 2,5 milioni di EUR per progetto) ed essendo esclusivamente destinati alle PMI, possono essere esentati dall'obbligo di notifica in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014. |
(15) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
3) |
all'articolo 4 il paragrafo 1 è così modificato:
|
4) |
all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera k):
|
5) |
all'articolo 6, il paragrafo 5 è così modificato:
|
6) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
7) |
all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, per determinare se sono rispettati i massimali per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono presi in considerazione solo gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche attuati a norma del presente regolamento.»; |
8) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Controllo 1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. 2. Nel caso di regimi nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e traggono le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data del controllo. 3. La Commissione può richiedere, a ciascuno Stato membro, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti.»; |
9) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale La presente sezione non si applica:
|
10) |
l'articolo 14 è così modificato:
|
11) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Aiuti a finalità regionale al funzionamento 1. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone scarsamente popolate e nelle zone a bassissima densità demografica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Nelle zone scarsamente popolate i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in tali zone alle condizioni seguenti:
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi di trasporto definiti nel presente paragrafo. 3. Nelle zone a bassissima densità demografica i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento alle seguenti condizioni:
4. Nelle regioni ultraperiferiche i regimi di aiuti al funzionamento compensano i sovraccosti di esercizio ivi sostenuti come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato, se i beneficiari svolgono la loro attività economica in una regione ultraperiferica e a condizione che l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento attuati ai sensi del presente regolamento non superi alcuna delle seguenti percentuali:
|
12) |
all'articolo 21, il paragrafo 16 è così modificato:
|
13) |
all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni:
Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.»; |
14) |
all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.»; |
15) |
all'articolo 31, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
16) |
all'articolo 52 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. In alternativa alla definizione dei costi ammissibili conformemente al paragrafo 2, l'importo massimo dell'aiuto per un progetto può essere determinato sulla base della procedura di selezione competitiva di cui al paragrafo 4.»; |
17) |
l'articolo 53 è così modificato:
|
18) |
all'articolo 54, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l'80 % del bilancio totale di produzione. Gli Stati membri possono inoltre subordinare l'ammissibilità di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di produzione.»; |
19) |
all'articolo 55, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: «12. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11.»; |
20) |
dopo l'articolo 56 sono inserite le seguenti sezioni 14 e 15: «SEZIONE 14 Aiuti a favore degli aeroporti regionali Articolo 56 bis Aiuti a favore degli aeroporti regionali 1. Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente articolo e al capo I. 2. Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 10 e da 15 a 18 del presente articolo e al capo I. 3. L'aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti. In caso di limitazione fisica di capacità, l'allocazione è effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori. 4. Non sono concessi aiuti per la delocalizzazione di aeroporti già esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto passeggeri, compresa la conversione di un campo di aviazione già esistente in un aeroporto passeggeri. 5. Gli investimenti in questione non superano quanto è necessario per accogliere il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli. 6. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008. 7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano agli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso, se l'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico passeggeri dell'aeroporto oltre i 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto. Gli aiuti agli investimenti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 11 o dei paragrafi 13 e 14. 8. Il paragrafo 6 non si applica se l'aiuto agli investimenti è concesso a un aeroporto ubicato entro 100 chilometri di distanza da aeroporti già esistenti che gestiscono servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che il collegamento tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l'aeroporto beneficiario dell'aiuto comporti necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo. 9. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico dell'aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto. 10. Non sono concessi aiuti agli aeroporti con una media annuale del traffico merci superiore a 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto non è tale da comportare un aumento della media annuale di traffico merci dell'aeroporto oltre le 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto. 11. L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. 12. Sono ammissibili i costi relativi agli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, comprese le spese di programmazione. 13. L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera:
14. Le intensità massime di aiuto di cui al paragrafo 13 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aeroporti situati in regioni remote. 15. Non sono concessi aiuti al funzionamento ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. 16. L'importo dell'aiuto al funzionamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. L'aiuto è concesso sotto forma di rate periodiche fissate ex ante, che non sono aumentate nel periodo per il quale è concesso l'aiuto, o sotto forma di importi definiti ex post in base alle perdite di esercizio osservate. 17. Gli aiuti al funzionamento non sono versati se nel corso dell'anno civile interessato il traffico annuale dell'aeroporto supera i 200 000 passeggeri. 18. La concessione di aiuti al funzionamento non è subordinata alla conclusione di accordi con specifiche compagnie aeree in relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto. SEZIONE 15 Aiuti a favore dei porti Articolo 56 ter Aiuti a favore dei porti marittimi 1. Gli aiuti a favore dei porti marittimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:
3. I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili. 4. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. 5. L'intensità di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera:
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili determinati al paragrafo 2, lettere b) e c), senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee). 6. Le intensità di aiuto di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 7. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni. 8. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato. 9. Per gli aiuti che non superano 5 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4, 5 e 6. Articolo 56 quater Aiuti a favore dei porti interni 1. Gli aiuti a favore dei porti interni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:
3. I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili. 4. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. 5. L'intensità massima di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ff). 6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni. 7. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato. 8. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4 e 5.»; |
21) |
l'articolo 58 è così modificato:
|
22) |
nell'allegato II, la parte II è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento; |
23) |
l'allegato III è così modificato:
|
Articolo 2
All'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014 è aggiunta la frase seguente:
«Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2017
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(3) GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.
(4) Cfr., in particolare, la sezione 3.5 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.
(5) COM(2011) 144.
(6) COM(2013) 295.
(7) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
ALLEGATO
«PARTE II
da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità dell'articolo 11
Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto
Obiettivo principale — Obiettivi generali (elenco) |
Obiettivi (elenco) |
Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero) |
Maggiorazione PMI in % |
||||||||||||||||
Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti (1) (articolo 14) |
|
… % |
… % |
||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
Aiuti a finalità regionale — Aiuti al funzionamento (articolo 15) |
|
… % |
… % |
||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… (valuta nazionale) |
… % |
|||||||||||||||||
Aiuti alle PMI (artt. 17-18-19-20) |
|
… % |
… % |
||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
Aiuti alle PMI — Accesso delle PMI ai finanziamenti (artt. 21-22) |
|
… (valuta nazionale) |
… % |
||||||||||||||||
|
… (valuta nazionale) |
… % |
|||||||||||||||||
|
… %; se la misura consiste in aiuti alle imprese in fase di avviamento: … valuta nazionale |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 25-30) |
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 25) |
|
… % |
… % |
|||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità (artt. 32-35) |
|
… % |
… % |
||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
Aiuti per la tutela dell'ambiente (artt. 36-49) |
|
… % |
… % |
||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… (valuta nazionale) |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
Intensità massima di aiuto |
… % |
… % |
||||||||||||||||
Tipo di calamità naturale |
|
||||||||||||||||||
Data in cui si è verificata la calamità |
Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa |
||||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… (valuta nazionale) |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
… % |
… % |
||||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
|||||||||||||||||
|
… % |
… % |
(1) In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità dell'aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc.»