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Document 32016R0044

    Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011

    GU L 12 del 19.1.2016, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/44/oj

    19.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 12/1


    REGOLAMENTO (UE) 2016/44 DEL CONSIGLIO

    del 18 gennaio 2016

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (2). Conformemente alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) e alle risoluzioni successive, la decisione 2011/137/PESC disponeva un embargo sulle armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna nonché restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità sono elencati negli allegati della decisione 2011/137/PESC. Era pertanto necessaria un'azione normativa per prevedere le misure pertinenti necessarie. Da allora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato un certo numero di risoluzioni aggiuntive sulla Libia che hanno prorogato o modificato le misure restrittive dell'ONU nei confronti di questo paese, tra cui l'UNSCR 2174 (2014), che modifica la portata dell'embargo sulle armi e proroga l'applicazione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni, e l'UNSCR 2213 (2015) in relazione all'impegno assunto dal Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia.

    (2)

    Il 26 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/818 (3), che modifica la decisione 2011/137/PESC prendendo in considerazione il fatto che la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia e il positivo completamento della transizione politica in Libia continuano a essere minacciati. La decisione (PESC) 2015/818 ha tenuto conto anche della minaccia costituita dalle persone e dalle entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica. Il Consiglio ha proceduto a un riesame integrale degli elenchi delle persone ed entità soggette al divieto di viaggio e al congelamento dei beni di cui agli allegati II e III della decisione 2011/137/PESC. Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione consolidata (PESC) 2015/1333 e ha abrogato la decisione 2011/137/PESC.

    (3)

    Per motivi di chiarezza, il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (4), come modificato e attuato da una serie di regolamenti successivi, dovrebbe essere consolidato in un nuovo regolamento.

    (4)

    Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace internazionale e alla sicurezza nella regione posta dalla situazione in Libia e al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati della decisione (PESC) 2015/1333.

    (5)

    Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    (6)

    Al fine di garantire che le misure previste dal presente regolamento siano efficaci, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)   «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

    i)

    i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

    ii)

    i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

    iii)

    i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

    iv)

    gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

    v)

    il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

    vi)

    le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

    vii)

    i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

    b)   «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

    c)   «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    d)   «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

    e)   «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

    f)   «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011);

    g)   «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

    h)   «navi designate»: le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014), elencate nell'allegato V del presente regolamento;

    i)   «punto di contatto del governo della Libia»: il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014).

    Articolo 2

    1.   È vietato:

    a)

    vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

    b)

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).

    2.   È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna elencate nell'allegato I, a prescindere dal fatto che il prodotto interessato sia originario o meno della Libia.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale.

    4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

    Articolo 3

    1.   È vietato:

    a)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (7) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

    c)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

    d)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;

    e)

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

    2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano:

    a)

    alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo;

    b)

    all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale;

    c)

    alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico.

    3.   In deroga al paragrafo 1 e previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni, i divieti ivi previste non si applicano a:

    a)

    alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso;

    b)

    alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico.

    4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

    Articolo 4

    Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutti i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio diretti in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali dei regolamenti(CE) n. 450/2008 (8) e (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui i beni esportati siano soggetti ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione doganale, a seconda dei casi.

    Articolo 5

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III.

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio.

    3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4.   Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'allegato VI e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia.

    Articolo 6

    1.   Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) o al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015).

    2.   Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II:

    a)

    che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto, o sono stati complici di, gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi, compresi i bombardamenti aerei, in violazione del diritto internazionale, contro le popolazioni o le infrastrutture civili;

    b)

    che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011), dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento;

    c)

    di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associati in passato a tale regime, e continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione politica in Libia;

    d)

    che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:

    i)

    tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;

    ii)

    tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;

    iii)

    tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

    iv)

    tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

    v)

    tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento;

    vi)

    in qualità di persone, entità o organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità o organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità o organismi elencati negli allegati II o III, oppure

    e)

    che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.

    3.   Gli allegati II e III riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità e organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II.

    4.   Gli allegati II e III riportano, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni

    5.   L'allegato VI riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

    Articolo 7

    Riguardo alle persone, entità e organismi non designati nell'allegato II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designata/o in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designata/o di fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.

    Articolo 8

    1.   In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicacate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

    a)

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

    a condizione che, se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

    2.   In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

    a)

    se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata, e

    b)

    se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione.

    Articolo 9

    1.   In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa:

    i)

    prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II oppure

    ii)

    prima della data in cui l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza;

    b)

    i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c)

    il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato III;

    d)

    il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

    e)

    lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

    2.   In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato III della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c)

    la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o nell'allegato III; e

    d)

    il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

    3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

    Articolo 10

    In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell'allegato III siano svincolati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati nell'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura e l'agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico e energia elettrica o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

    Articolo 11

    1.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:

    i)

    esigenze umanitarie;

    ii)

    combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;

    iii)

    ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;

    iv)

    creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile o

    v)

    agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

    b)

    lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni la sua intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;

    c)

    lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio;

    d)

    lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l'uso dei fondi o delle risorse economiche in questione e

    e)

    lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentate a norma del presente paragrafo, lettere b) e c), e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo svincolo dei fondi o delle risorse economiche in questione.

    2.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

    a)

    l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non va a favore di un'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

    b)

    lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

    Articolo 12

    1.   L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b)

    pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio;

    c)

    pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 9, paragrafo 1; oppure

    d)

    pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, di cui all'articolo 9, paragrafo 2,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

    2.   L'articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

    Articolo 13

    In deroga all'articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    l'autorità competente in questione abbia accertato che:

    i)

    i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III;

    ii)

    il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2;

    b)

    se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi;

    c)

    se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

    Articolo 14

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate nell'allegato III in relazione all'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

    Articolo 15

    1.   È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia.

    2.   È vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione alle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato.

    3.   La misura di cui al paragrafo 2 non si applica se l'ingresso in un porto nel territorio dell'Unione è necessario per un'ispezione, in caso di emergenza o se la nave sta tornando in Libia.

    4.   La prestazione, da parte di cittadini di Stati membri o a partire dal territorio di tali Stati, di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento o di altri servizi di assistenza delle navi alle navi designate, compresa la fornitura di carburante o di provviste, è vietata se il comitato delle sanzioni ha così specificato.

    5.   Le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato IV possono concedere deroghe alla misura imposta dal paragrafo 4 qualora ciò sia necessario per scopi umanitari o di sicurezza o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia. Tutte le autorizzazioni di questo tipo sono notificate per iscritto al comitato delle sanzioni e alla Commissione.

    6.   Sono vietate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio a bordo delle navi designate, compresi la vendita di petrolio greggio o l'uso del petrolio greggio come credito, nonché la stipula di un'assicurazione per il trasporto di petrolio greggio. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3.

    Articolo 16

    1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

    Articolo 17

    1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a)

    persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato II o nell'allegato III;

    b)

    qualsiasi altra persona, entità o organismo libici, compreso il governo libico;

    c)

    qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a) o b).

    2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

    3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

    Articolo 18

    1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

    a)

    fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e

    b)

    a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    3.   Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle autorità libiche competenti e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

    Articolo 19

    Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

    Articolo 20

    La Commissione è autorizzata a:

    a)

    modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

    b)

    modificare l'allegato V conformemente alle modifiche dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 e in base agli accertamenti eseguiti dal comitato delle sanzioni conformemente ai punti 11 e 12 dell'UNSCR 2146 (2014).

    Articolo 21

    1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II.

    2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato III.

    3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

    4.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2.

    5.   Qualora l'ONU decida di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza.

    6.   L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

    Articolo 22

    1.   Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva.

    Articolo 23

    Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato IV.

    Articolo 24

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

    d)

    a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;

    e)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

    Articolo 25

    Il regolamento (UE) n. 204/2011 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 26

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

    (2)  Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53).

    (3)  Decisione (PESC) 2015/818 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 129 del 27.5.2015, pag. 13).

    (4)  Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (7)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

    (8)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


    ALLEGATO I

    ELENCO DEL MATERIALE CHE POTREBBE ESSERE USATO PER LA REPRESSIONE INTERNA DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4

    1.

    Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori:

    1.1.

    armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (1) («elenco comune delle attrezzature militari»);

    1.2.

    munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

    1.3.

    congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

    2.

    Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

    3.

    I seguenti veicoli:

    3.1.

    veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

    3.2.

    veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;

    3.3.

    veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica;

    3.4.

    veicoli appositamente progettai o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;

    3.5.

    veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;

    3.6.

    componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

    Nota 1: questa voce non contempla i veicoli appositamente progettati per fini antincendio.

    Nota 2: ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

    4.

    Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate:

    4.1.

    apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

    4.2.

    cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;

    4.3.

    altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

    a)

    amatolo;

    b)

    nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

    c)

    nitroglicole;

    d)

    tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

    e)

    cloruro di picrile;

    f)

    2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

    5.

    Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:

    5.1.

    giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;

    5.2.

    elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

    Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:

    gli equipaggiamenti appositamente progettati per discipline sportive;

    gli equipaggiamenti appositamente progettati per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro.

    6.

    Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

    7.

    Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

    8.

    Filo spinato a lame di rasoio.

    9.

    Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.

    10.

    Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.

    11.

    Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.


    (1)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.


    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

    A.   Persone

    6.

    Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA

    Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

    Informazioni supplementari

    Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

    7.

    Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR

    Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

    Informazioni supplementari

    Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

    8.

    Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ

    Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi pubblici Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato.

    Informazioni supplementari

    Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze.

    9.

    Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: 428720 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserita nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Informazioni supplementari

    Stretta associazione con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione 1970.

    10.

    Nome: HANNIBAL MUAMMAR GHEDDAFI

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 20 settembre 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Informazioni supplementari

    Stretta associazione con il regime.

    11.

    Nome: KHAMIS MUAMMAR GHEDDAFI

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

    Informazioni supplementari

    Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

    12.

    Nome: MOHAMMED MUAMMAR GHEDDAFI

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Informazioni supplementari

    Stretta associazione con il regime.

    13.

    Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

    Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco dell'ONU a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

    Informazioni supplementari

    Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

    14.

    Nome: MUTASSIM GHEDDAFI

    Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

    Informazioni supplementari

    Stretta associazione con il regime.

    15.

    Nome: SAADI GHEDDAFI

    Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973 b) 1o gennaio 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

    Informazioni supplementari

    Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

    16.

    Nome: SAIF AL-ARAB GHEDDAFI

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

    Informazioni supplementari

    Stretta associazione con il regime.

    17.

    Nome: SAIF AL-ISLAM GHEDDAFI

    Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita: 25 giugno 1972 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Informazioni supplementari

    Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie istiganti alla violenza contro i manifestanti.

    18.

    Nome: ABDULLAH AL-SENUSSI

    Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passaporto n.: B0515260; Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; Data di rilascio: 10 gennaio 2012. Luogo di rilascio: Bamako, Mali. Data di scadenza: 10 gennaio 2017 b) Abdoullah Ould Ahmed (Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE); Luogo di nascita: Anefif, Mali. Data di rilascio: 6 dicembre 2011. Luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

    Informazioni supplementari

    Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar Gheddafi.

    19.

    Nome: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: 03825239 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Informazioni supplementari

    Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella, Fatima FARKASH, è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, capo dell'intelligence militare libica.

    20.

    Nome: ABDELHAFIZ ZLITNI

    Titolo: n.d. Designazione: a) Ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore a interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Informazioni supplementari

    Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione. Zltini svolge attualmente le funzioni di direttore a interim della Banca centrale della Libia. In precedenza ha ricoperto l'incarico di presidente della National Oil Corporation. In base alle informazioni in nostro possesso, è attualmente impegnato nel tentativo di reperire fondi al fine di permettere al regime di ricostituire le riserve della Banca centrale già spese per sostenere la campagna militare in corso.


    ALLEGATO III

    ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

    A.   Persone

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

    Carica: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

    Data di nascita: 1952

    Luogo di nascita: Tripoli, Libia

    Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.

    Stretto collaboratore di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    2.

    ABU SHAARIYA

    Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

    Cognato di Muammar Gheddafi.

    Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    3.

    ASHKAL, Omar

    Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari

    Luogo di nascita: Sirte, Libia

    Presunto status: assassinato in Egitto nell'agosto 2014

    Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    4.

    ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Traghen

    Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    5.

    TOHAMI, Generale Khaled

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Genzur

    Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    6.

    FARKASH, Mohammed Boucharaya

    Data di nascita: 1.7.1949

    Luogo di nascita: Al-Bayda

    Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    7.

    EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

     

    Ex segretario generale del Congresso generale del popolo.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    8.

    AL-MAHMOUDI, Baghdadi

     

    Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    9.

    HIJAZI, Mohamad Mahmoud

     

    Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    10.

    HOUEJ, Mohamad Ali

    Data di nascita: 1949

    Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

    Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    11.

    AL-GAOUD, Abdelmajid

    Data di nascita: 1943

    Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    12.

    AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

     

    Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    13.

    FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

    Data di nascita: 4.5.1963

    Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)

    Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    14.

    MANSOUR, Abdallah

    Data di nascita: 8.7.1954

    Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013)

    Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    15.

    Colonnello Taher Juwadi

    Carica: Quarto nella catena di comando delle guardie rivoluzionarie

    Colonnello.

    Membro chiave del regime di Gheddafi. In quanto tale, strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    23.5.2011

    16.

    AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

    Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari.

    Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    17.

    DIBRI, Abdulqader Yusef

    Carica: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi.

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Houn, Libia

    Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    18.

    QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

    Data di nascita: 1948

    Luogo di nascita: Sirte, Libia

    Cugino di Muammar Gheddafi. Negli anni 1980, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    19.

    AL QADHAFI, Quren Salih Quren

     

    Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    20.

    AL KUNI, Colonnello Amid Husain

    Presunto status/luogo: Libia meridionale

    Ex governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    B.   Entità

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)

    Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981, 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya

    Tel: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613

    Fax: 00 218 (21) 4893800 — 4891867

    email: info@laaico.com

    Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento. del regime.

    21.3.2011

    2.

    Gaddafi International Charity and Development Foundation

    Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYA

    Tel: (+218) 214778301 —

    Fax: (+218) 214778766;

    email: info@gicdf.org

    Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

    21.3.2011

    3.

    Fondazione Waatassimou

    Sede a Tripoli.

    Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

    21.3.2011

    4.

    Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

    Recapito:

    Tel.: +218 21 444 59 26;

    +218 21 444 59 00;

    fax: +218 21 340 21 07;

    http://www.ljbc.net;

    email: info@ljbc.net

    Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    5.

    Corpo delle guardie rivoluzionarie

     

    Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.

    21.3.2011

    6.

    Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

    El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia;

    Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

    Tel. (218)214870586;

    Tel. (218) 214870714;

    Tel. (218) 214870745;

    Tel. (218) 213338366;

    Tel. (218) 213331533;

    Tel. (218) 213333541;

    Tel. (218) 213333544;

    Tel. (218) 213333543;

    Tel. (218) 213333542;

    Fax (218) 214870747;

    Fax (218) 214870767;

    Fax (218) 214870777;

    Fax (218) 213330927;

    Fax (218) 213333545

    Controllata libica della Central Bank of Libya.

    12.4.2011

    7.

    Al-Inma Holding Co. for Services Investments

     

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

    12.4.2011

    8.

    Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

     

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

    12.4.2011

    9.

    Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

    Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

    Tel.: (218) 213345187

    Fax: +218.21.334

    Email: info@ethic.ly

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

    12.4.2011

    10.

    Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

     

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

    12.4.2011

    11.

    LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

     

    Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio.

    12.4.2011

    12.

    Sabtina Ltd

    530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regno Unito.

    Altre informazioni:

    Reg. n. 01794877 (UK)

    Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.

    12.4.2011

    13.

    Ashton Global Investments Limited

    Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

    Altre informazioni:

    Reg no 1510484 (BVI)

    Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

    12.4.2011

    14.

    Capitana Seas Limited

     

    Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.

    12.4.2011

    15.

    Kinloss Property Limited

    Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

    Altre informazioni:

    Reg no 1534407 (BVI)

    Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

    12.4.2011

    16.

    Baroque Investments Limited

    c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man.

    Altre informazioni:

    Reg. n. 59058C (IOM)

    Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.

    12.4.2011


    ALLEGATO IV

    ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 13 E ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

    a)

    Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    CROAZIA

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITALIA

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

    MALTA

    https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

    PAESI BASSI

    http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVACCHIA

    http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

    b)

    Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles/Brussel

    Belgio

    Email: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Tel.: (32 2) 295 55 85

    Fax: (32 2) 299 08 73


    ALLEGATO V

    ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO1, LETTERA H, E ALL'ARTICOLO 15 E MISURE APPLCABILIE COME SPECIFICATO DAL COMITATO DELLE SANZIONI


    ALLEGATO VI

    ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4

    1.

    Nome LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

    Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) già: n.d. Indirizzo: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

    Informazioni supplementari

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    2.

    Nome LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

    Alias: n.d. già: n.d. Indirizzo: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

    Informazioni supplementari

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.


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