EUR-Lex El acceso al Derecho de la Unión Europea
Este documento es un extracto de la web EUR-Lex
Documento 32014D0386
Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014 concerning restrictions on goods originating in Crimea or Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol
Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014 , concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014 , concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
GU L 183 del 24.6.2014, p. 70/71
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Vigente: Este acto se ha modificado. Versión consolidada actual: 19/06/2024
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/70 |
DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 6 marzo 2014 i Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale ucraine da parte della Federazione russa. |
(2) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1) concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
(3) |
Nella sessione del 20-21 marzo 2014, il Consiglio europeo ha condannato fermamente l'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea («Crimea») e della città di Sebastopoli («Sebastopoli») alla Federazione russa e ha sottolineato che non intende riconoscerla. Il Consiglio europeo ha ritenuto che si dovrebbe proporre una rapida attuazione di alcune restrizioni economiche, commerciali e finanziarie, relative alla Crimea. |
(4) |
Il 27 marzo 2014, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 68/262 sull'integrità territoriale dell'Ucraina, ribadendo il proprio impegno per la sovranità, l'indipendenza politica, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno delle sue frontiere riconosciute a livello internazionale, sottolineando la nullità del referendum tenutosi in Crimea il 16 marzo, e invitando tutti gli Stati a non riconoscere alcuna modifica allo status della Crimea e di Sebastopoli. |
(5) |
In tali circostanze, il Consiglio ritiene che l'importazione nell'Unione europea di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli dovrebbe essere vietata, ad eccezione delle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che abbiano ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina. |
(6) |
È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate. |
(7) |
È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.
Articolo 2
I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.
Articolo 3
I divieti di cui all'articolo 1 non pregiudicano l'esecuzione, sino al 26 settembre 2014 di contratti conclusi prima del 25 giugno 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 26 settembre 2014.
Articolo 4
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui all'articolo 1.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica fino al 23 giugno 2015.
La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è rinnovata, ovvero modificata come opportuno, se il Consiglio ritiene che gli obiettivi della stessa non siano stati raggiunti.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.