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Document 12006E181A

Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte terza - Politiche della Comunità
TITOLO XXI - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
Articolo 181 A

GU C 321E del 29.12.2006, p. 127–127 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_181a/oj

12006E181A

Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO XXI - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi - Articolo 181 A

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0127 - 0127
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0111 - versione consolidata


Articolo 181 A

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX, la Comunità conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Tali azioni sono complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica di sviluppo della Comunità.

La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per dare attuazione al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità per gli accordi di associazione di cui all'articolo 310 nonché per gli accordi da concludere con Stati candidati all'adesione all'Unione.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

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