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Document 11997M002
Treaty on European Union (consolidated version)#Title I: Common provisions#Article 2#Article B - EU Treaty (Maastricht 1992)
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata)
Titolo I: Disposizioni comuni
Articolo 2
Articolo B - Trattato UE (Maastricht 1992)
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata)
Titolo I: Disposizioni comuni
Articolo 2
Articolo B - Trattato UE (Maastricht 1992)
In force
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Titolo I: Disposizioni comuni - Articolo 2 - Articolo B - Trattato UE (Maastricht 1992)
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0152 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0004
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) Articolo 2 L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi: - promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato; - affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17; - rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione; - conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima; - mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie. Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.