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Document 11997E310
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Six: General and Final Provisions#Article 310#Article 238 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 238 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 310
Articolo 238 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 238 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 310
Articolo 238 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 238 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 310 - Articolo 238 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 238 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0301 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0078 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 310 La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.