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Document 02013R0575-20210629
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No 648/2012Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012Testo rilevante ai fini del SEE
02013R0575 — IT — 29.06.2021 — 010.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 26 giugno 2013, (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) |
Modificato da:
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
del 26 giugno 2013,
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
PARTE UNO
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:
requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di regolamento e della leva finanziaria interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
requisiti che limitano le grandi esposizioni;
requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c);
obblighi di informativa al pubblico.
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che si applicano alle entità soggette a risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.
Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.
Articolo 2
Poteri di vigilanza
Articolo 3
Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti
Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«ente creditizio», un’impresa che svolge una delle attività seguenti:
raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto;
svolgere una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) se ricorre una delle condizioni seguenti ma l’impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un’impresa di assicurazione:
il valore totale delle attività consolidate dell’impresa è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
il valore totale delle attività dell’impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese di tale gruppo che individualmente detengono attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR; oppure
il valore totale delle attività dell’impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, ove l’autorità di vigilanza su base consolidata - in consultazione con il collegio delle autorità di vigilanza - decida in tal senso per far fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione.
Ai fini della lettera b), punti ii) e iii), se l’impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell’Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.
«impresa di investimento», un’impresa di investimento secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/CE autorizzata a norma della medesima direttiva, ad eccezione degli enti creditizi;
«ente», un ente creditizio autorizzato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE o un’impresa di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, della stessa;
▼M9 —————
«impresa di assicurazione», un'impresa di assicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 7 );
«impresa di riassicurazione», un'impresa di riassicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
«organismo di investimento collettivo» o «OIC», un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), o un fondo di investimento alternativo (FIA) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );
«organismo del settore pubblico», un ente amministrativo non commerciale dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, o un'impresa non commerciale che è posseduta da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, o è istituita e finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti accordi di garanzia, ivi inclusi gli enti autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;
«organo di amministrazione», un organo di amministrazione secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE
«alta dirigenza», alta dirigenza secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;
«rischio sistemico», un rischio sistemico secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE;
«rischio di modello», un rischio di modello secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/36/UE;
«cedente», un cedente ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402 ( 10 );
«promotore», un promotore ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/2402;
«prestatore originario», un prestatore originario ai sensi dell’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2017/2402;
«impresa madre»:
un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
ai fini del titolo VII, capi 3 e 4, sezione II, e del titolo VIII della direttiva 2013/36/UE e della parte cinque del presente regolamento, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
«filiazione»:
un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.
Le filiazioni di filiazioni sono parimenti considerate come filiazioni dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;
«succursale», una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell'ente;
«impresa strumentale», un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti;
«società di gestione del risparmio», una società di gestione del risparmio come definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE o un GEFIA come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, compresi, salvo diversa disposizione, i soggetti di paesi terzi che svolgono attività analoghe e che sono sottoposti alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione;
«società di partecipazione finanziaria», un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari e che non è una società di partecipazione finanziaria mista; le filiazioni di un ente finanziario sono principalmente enti o enti finanziari se almeno una di esse è un ente e se più del 50 % del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale dell'ente finanziario o altro indicatore ritenuto idoneo dall'autorità competente è connesso alle filiazioni che sono enti o enti finanziari;
«società di partecipazione finanziaria mista», una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;
«società di partecipazione mista», un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;
«impresa di assicurazione di un paese terzo», un'impresa di assicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 3, della direttiva 2009/138/CE;
«impresa di riassicurazione di un paese terzo», un'impresa di riassicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 6, della direttiva 2009/138/CE;
«impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo», un'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
qualora fosse stabilita nell'Unione, essa rientrerebbe nella definizione di impresa di investimento;
è autorizzata in un paese terzo;
è soggetta e conforme a norme prudenziali ritenute dalle autorità competenti rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE
«ente finanziario», un’impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate all’allegato I, punti da 2) a 12) e punto 15), della direttiva 2013/36/UE, comprese un’impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all’articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE;
«soggetto del settore finanziario», uno dei seguenti soggetti:
un ente;
un ente finanziario;
un'impresa strumentale inclusa nella situazione finanziaria consolidata di un ente;
un'impresa di assicurazione;
un'impresa di assicurazione di un paese terzo;
un'impresa di riassicurazione;
un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;
una società di partecipazione assicurativa secondo la definizione di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
un'impresa di un paese terzo con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);
«ente impresa madre in uno Stato membro», un ente in uno Stato membro che ha come filiazioni un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale o detiene una partecipazione in un ente, ente finanziario o impresa strumentale, e che non è esso stesso filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nel medesimo Stato membro;
«ente impresa madre nell'UE», un ente impresa madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
«impresa di investimento madre in uno Stato membro», un’impresa madre in uno Stato membro che è un’impresa di investimento;
«impresa di investimento madre nell’UE», un’impresa madre nell’UE che è un’impresa di investimento;
«ente creditizio impresa madre in uno Stato membro», un ente impresa madre in uno Stato membro che è un ente creditizio;
«ente creditizio impresa madre nell'UE», un ente impresa madre nell'UE che è un ente creditizio;
«società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro», una società di partecipazione finanziaria che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
«società di partecipazione finanziaria madre nell'UE», una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro o di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
«società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro», società di partecipazione finanziaria mista che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
«società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE», una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
«controparte centrale» o «CCP», una CCP secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
«partecipazione», una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 12 ), oppure il fatto di possedere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
«partecipazione qualificata», possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
«controllo», il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
«stretti legami», una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:
da una partecipazione, ossia dal possesso, diretto o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
da un legame di controllo;
da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo;
«gruppo di clienti connessi»:
due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre;
due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo di cui alla lettera a), ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (funding) o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.
Salve le lettere a) e b), nel caso in cui un'amministrazione centrale ha il controllo diretto su più di una persona fisica o giuridica, o ha legami diretti con più di una persona fisica o giuridica, l'insieme costituito dall'amministrazione centrale e da tutte le persone fisiche o giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate conformemente alla lettera b), può non essere considerato come un gruppo di clienti connessi. L'esistenza di un gruppo di clienti connessi formato dall'amministrazione centrale e da altre persone fisiche o giuridiche può essere invece valutato separatamente per ciascuna delle persone da essa direttamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate direttamente conformemente alla lettera b), e per tutte le persone fisiche e giuridiche controllate da tale persona conformemente alla lettera a) o legate a tale persona conformemente alla lettera b), compresa l'amministrazione centrale. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali cui si applica l'articolo 115, paragrafo 2.
Due o più persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) a causa della loro esposizione diretta alla stessa CCP per attività di compensazione non sono considerate come costituenti un gruppo di clienti connessi;
«autorità competente», una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti;
«autorità di vigilanza su base consolidata», un'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE;
«autorizzazione», un atto emanato dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva il diritto di esercitare l'attività;
«Stato membro d'origine», lo Stato membro nel quale un ente ha ricevuto l'autorizzazione;
«Stato membro ospitante», lo Stato membro nel quale un ente ha una succursale o presta servizi;
«banche centrali del SEBC», le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE);
«banche centrali», le banche centrali del SEBC e le banche centrali dei paesi terzi;
«situazione consolidata», la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento, conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente formasse, insieme a uno o diversi altri soggetti, un ente unico;
«base consolidata», sulla base della situazione consolidata;
«base subconsolidata», sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista ad esclusione di un sottogruppo di soggetti o sulla base della situazione consolidata di un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che non è l'ente impresa madre, o la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista apicale;
«strumento finanziario»:
un contratto che dà origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale;
qualsiasi strumento specificato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
uno strumento finanziario derivato;
uno strumento finanziario primario;
uno strumento a pronti.
Gli strumenti di cui alle lettere a), b) e c) sono strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o di un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice;
«capitale iniziale», l’importo e la tipologia di fondi propri di cui all’articolo 12 della direttiva 2013/36/UE;
«rischio operativo», il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;
«rischio di diluizione», il rischio che l'importo di un credito sia ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;
«probabilità di default» o «PD», la probabilità di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno;
«perdita in caso di default» o «LGD», il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo residuo al momento del default;
«fattore di conversione», il rapporto tra la parte attualmente non utilizzata di una linea di credito che potrebbe essere utilizzata, e che in caso di default risulterebbe quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, laddove l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, salvo che il limite non prestabilito sia più elevato;
«attenuazione del rischio di credito», una tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;
«protezione del credito di tipo reale», tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente, — nell'eventualità del default della controparte o al verificarsi di altri eventi creditizi specifici che riguardano la controparte, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;
«protezione del credito di tipo personale», tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità del default del debitore o al verificarsi di altri specifici eventi creditizi;
«strumento assimilato al contante», un certificato di deposito, un’obbligazione, compresa l’obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente o da un’impresa di investimento, per il quale l’ente o l’impresa di investimento ha già ricevuto il pagamento integrale e che deve essere rimborsato incondizionatamente dall’ente o dall’impresa di investimento al valore nominale;
«cartolarizzazione», una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402;
«posizione verso la cartolarizzazione», una posizione verso la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2402;
«ricartolarizzazione», una ricartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/2402;
«posizione verso la ricartolarizzazione», un'esposizione nei confronti di una ricartolarizzazione;
«supporto di credito», un meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto alla qualità che detta posizione avrebbe avuto in assenza di tale supporto, che comprende il supporto fornito dalla presenza nella cartolarizzazione di più segmenti di rango subordinato (junior) o da altri tipi di protezione del credito;
«società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE», una società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402;
«segmento» (tranche), un segmento (tranche) ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2017/2402;
«valutazione in base ai prezzi di mercato», la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;
«valutazione in base ad un modello», qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;
«verifica indipendente dei prezzi», una procedura di verifica periodica dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli;
«capitale ammissibile»:
ai fini della parte due, titolo III, la somma dei seguenti elementi:
capitale di classe 1 di cui all'articolo 25, senza applicazione della deduzione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i);
capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 pari o inferiore ad un terzo del capitale di classe 1 calcolato ai sensi del punto i) della presente lettera;
«borsa valori riconosciuta», una borsa valori che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo che è considerato equivalente a un mercato regolamentato in conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
ha un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato II sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata;
«benefici pensionistici discrezionali», i benefici pensionistici aggiuntivi accordati su base discrezionale da un ente a un dipendente come parte della componente variabile della remunerazione di tale dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente nell'ambito del sistema pensionistico della società;
«valore del credito ipotecario», il valore dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità dell'immobile, tenuto conto delle caratteristiche durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi;
«immobile residenziale», un immobile ad uso abitativo occupato dal proprietario o dal locatario dell'immobile ad uso abitativo, compreso il diritto abitativo per un appartamento in cooperative di edilizia residenziale situate in Svezia;
«valore di mercato», per i beni immobili, l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni;
«disciplina contabile applicabile», le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o della direttiva 86/635/CEE;
«tasso annuale di default», il rapporto tra il numero dei default verificatisi in un periodo che inizia un anno prima di una data T e il numero dei debitori assegnati a questa classe o pool un anno prima di tale data;
«finanziamento per immobili a fini speculativi», i prestiti ai fini dell'acquisizione o dello sviluppo o dell'edificazione su terreni in relazione a immobili, o di e in relazione a tali immobili, con l'intenzione di rivendita a scopo di lucro;
«finanziamento al commercio», i finanziamenti, comprese le garanzie, connessi allo scambio di beni e servizi sotto forma di prodotti finanziari con scadenza fissa a breve termine, generalmente inferiore a un anno, senza rinnovo automatico;
«crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico», prestiti o crediti per il finanziamento dell'esportazione di beni e servizi per il quale un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione fornisce garanzie, assicurazione o finanziamento diretto;
«contratto di vendita con patto di riacquisto» e «contratto di vendita con patto di riacquisto passivo», qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci, quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli; oppure titoli o merci della stessa specie ad un determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento: si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per l'ente che li acquista;
«operazione di vendita con patto di riacquisto», qualsiasi operazione disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;
«contratto di vendita con patto di riacquisto semplice», un'operazione di vendita con patto di riacquisto di un unico tipo di attività o di attività simili, non complesse, di contro a un paniere di attività;
«posizioni detenute a fini di negoziazione»:
posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;
posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;
posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;
«portafoglio di negoziazione», l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente a fini di negoziazione o per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione in conformità dell'articolo 104;
«sistema multilaterale di negoziazione», un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;
«controparte centrale qualificata» o «QCCP», una controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all'articolo 25 di tale regolamento;
«fondo di garanzia», un fondo istituito da una CCP conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento;
«contributo prefinanziato al fondo di garanzia di una CCP», un contributo al fondo di garanzia di una CCP in caso di default che è versato da un ente;
«esposizione da negoziazione», un'esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché il margine iniziale;
«mercato regolamentato», un mercato secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
«leva finanziaria», il rapporto tra le dimensioni relative, delle attività di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti (funding) ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell'ente, rispetto ai fondi propri di tale ente;
«rischio di leva finanziaria eccessiva», il rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente dovuta alla leva finanziaria, attuale o potenziale, che può richiedere misure correttive non previste del suo piano di impresa, tra cui la dismissione immediata di attività, con conseguenti perdite o aggiustamenti della valutazione delle restanti attività;
«rettifica di valore su crediti», l'importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell'ente conformemente alla disciplina contabile applicabile;
«copertura interna», una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e una o più posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o tra due unità di negoziazione;
«obbligazione di riferimento», un'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante di un derivato su crediti;
«agenzia esterna di valutazione del merito di credito» o «ECAI», un'agenzia di rating del credito registrata o certificata conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ( 13 ), o una banca centrale che emette rating del credito che sono esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;
«ECAI prescelta», un'ECAI scelta da un ente;
«altre componenti di conto economico complessivo accumulate» (accumulated other comprehensive income), lo stesso significato di cui al principio contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
«fondi propri di base», fondi propri di base ai sensi dell'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE;
«elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva;
«elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi sia limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva;
«elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, di tale direttiva;
«elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3», elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 3, di tale direttiva;
«attività fiscali differite», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura», attività fiscali differite il cui valore futuro può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile imponibile in futuro;
«passività fiscali differite», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«attività dei fondi pensione a prestazioni definite», le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano;
«distribuzione», il pagamento di dividendi o interessi, in qualsiasi forma;
«impresa finanziaria», lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE;
«fondi per rischi bancari generali», lo stesso significato di cui all'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;
«avviamento», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«partecipazione indiretta», qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un'esposizione verso strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario fossero annullati definitavamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l'ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe in caso di possesso diretto degli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario;
«attività immateriali», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile, comprensivo dell'avviamento;
«altri strumenti di capitale», strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3;
«altre riserve», riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti;
«fondi propri», la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;
«strumenti di fondi propri», strumenti di capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2;
«interesse di minoranza», l'importo del capitale primario di classe 1 di una filiazione di un ente attribuibile a persone fisiche o giuridiche diverse da quelle incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente;
«profitto», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«partecipazione incrociata reciproca», il possesso, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario quando tali soggetti possiedono anche strumenti di fondi propri emessi dall'ente;
«utili non distribuiti», i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile;
«riserva sovrapprezzo azioni», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«differenze temporanee», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«posizione sintetica», un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario;
«sistema di garanzia reciproca», un sistema che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o sono affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, a un organismo centrale;
gli enti sono consolidati integralmente conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 83/349/CEE e sono inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa madre in uno Stato membro conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del presente regolamento e soggetto ai requisiti di fondi propri;
l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni sono stabiliti nello stesso Stato membro e sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della stessa autorità competente;
l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni che sono entrati a far parte di un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela detti enti e in particolare ne assicura la liquidità e la solvibilità, al fine di evitare il fallimento nel caso in cui ciò fosse necessario;
esistono accordi per garantire la pronta disponibilità di mezzi finanziari in forma di capitale e di liquidità, se necessario, in applicazione del regime di responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge di cui alla lettera d);
l'adeguatezza degli accordi di cui alle precedenti lettere d) ed e) è monitorata con regolarità dall'autorità competente;
il periodo minimo di preavviso per l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità è di dieci anni;
l'autorità competente ha il potere di vietare l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità;
«elementi distribuibili», l'ammontare dei profitti alla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non distribuibili conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale o alle regolamentazioni interne dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale o allo statuto dell'ente, in ciascun caso relativamente alla categoria specifica degli strumenti di fondi propri, a cui si riferiscono la normativa dell'Unione o nazionale, le regolamentazioni interne dell'ente o lo statuto; tali utili, perdite e riserve sono determinati sulla base dei conti individuali dell'ente e non dei conti consolidati;
«gestore», un gestore ai sensi del dell’articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2017/2402;
«autorità di risoluzione», un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE;
«entità soggetta a risoluzione», un'entità soggetta a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 bis, della direttiva 2014/59/UE;
«gruppo soggetto a risoluzione», un gruppo soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, della direttiva 2014/59/UE;
«ente a rilevanza sistemica a livello globale o G-SII», un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato a norma dell'articolo 131, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;
«ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE o G-SII non UE», un gruppo bancario o una banca a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) che non è un G-SII e che è incluso nell'elenco di G-SIB pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), regolarmente aggiornato;
«filiazione significativa», una filiazione che soddisfa una o più delle seguenti condizioni su base individuale o consolidata:
la filiazione detiene più del 5 % delle attività consolidate ponderate per il rischio della sua impresa madre apicale;
la filiazione genera più del 5 % del reddito operativo totale della sua impresa madre apicale;
la misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, della filiazione, è superiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata della sua impresa madre apicale.
Ai fini della determinazione della filiazione significativa, ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie sono considerate un'unica filiazione sulla base della loro situazione consolidata;
«soggetto G-SII», un soggetto dotato di personalità giuridica che è un G-SII o fa parte di un G-SII o di un G-SII non UE;
«strumento del bail-in», uno strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della direttiva 2014/59/UE;
«gruppo», un gruppo di imprese di cui almeno una è un ente, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o da imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 );
«operazione di finanziamento tramite titoli», un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito o un finanziamento con margini;
«margine iniziale» o «IM», la garanzia, eccetto il margine di variazione, raccolta da o fornita a un soggetto per coprire l'esposizione corrente e potenziale futura di un'operazione o di un portafoglio di operazioni nel periodo necessario per liquidare tali operazioni o coprire nuovamente il loro rischio di mercato in seguito al default della controparte dell'operazione o del portafoglio di operazioni;
«rischio di mercato», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi di mercato, in particolare dei tassi di cambio o dei prezzi delle merci;
«rischio di cambio», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio;
«rischio di posizione in merci», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi delle merci;
«unità di negoziazione», un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) costituito dall'ente per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione conformemente a una strategia di business ben definita e coerente e che opera con la stessa struttura di gestione dei rischi;
«ente piccolo e non complesso», un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
non si tratta di un grande ente;
il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale; gli Stati membri possono abbassare tale soglia;
non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;
il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1;
il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; entrambi i valori sono calcolati a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 3;
oltre il 75 % delle attività totali consolidate dell'ente e delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo, riguardano attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo;
l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente regolamento, ad eccezione delle filiazioni che utilizzano modelli interni sviluppati a livello di gruppo, purché il gruppo sia soggetto all'obbligo di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433 quater su base consolidata;
l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come «ente piccolo e non complesso» presso l'autorità competente;
l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato «piccolo e non complesso»;
«grande ente», un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:
è un G-SII;
è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica («O-SII») a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;
nello Stato membro in cui è stabilito, figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività;
il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua situazione di consolidamento in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
«grande filiazione», una filiazione che si qualifica come grande ente;
«ente non quotato», un ente che non ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
«relazione finanziaria», ai fini della parte otto una relazione finanziaria ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 );
«negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni», un’impresa la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o lo svolgimento di attività di investimento in strumenti derivati su merci o contratti derivati su merci di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9) e 10), della direttiva 2014/65/UE, strumenti derivati su quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 4), della direttiva 2014/65/UE o quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 5
Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito
Ai fini della parte tre, titolo II, si intende per:
«esposizione», un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;
«perdita», la perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;
«perdita attesa» o «EL», il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default.
TITOLO II
LIVELLO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI
CAPO 1
Applicazione dei requisiti su base individuale
Articolo 6
Principi generali
Le filiazioni significative di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 ter su base individuale se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
non sono entità soggette a risoluzione;
non hanno filiazioni;
non sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), su base individuale.
Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
Agli enti seguenti non è richiesto di conformarsi all’articolo 413, paragrafo 1, e ai pertinenti requisiti di comunicazione in materia di liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:
gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;
gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 16 e all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ), a condizione che non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze; e
gli enti che sono designati conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) N. 909/2014, a condizione che:
le loro attività siano limitate a offrire servizi di tipo bancario, di cui alla sezione C dell’allegato di detto regolamento, a depositari centrali di titoli autorizzati a norma dell’articolo 16 di detto regolamento; e
non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze.
Articolo 7
Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale
Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, alle filiazioni di un ente, qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e la filiazione:
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e dichiara, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;
l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con le quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.
Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti tra l'impresa madre e le filiazioni:
non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro;
le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro.
L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
Articolo 8
Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale
Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nell'Unione e sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:
l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata si conforma agli obblighi di cui alla parte sei;
l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di esonero, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di finanziamento di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo in caso di rinuncia all'applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) di cui alla parte sei, titolo IV, e assicura un sufficiente livello di liquidità e di finanziamento stabile in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV, per la totalità di tali enti;
gli enti hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;
non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).
Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali ostacoli giuridici in grado di rendere impossibile l'applicazione della lettera c) del primo comma ed è invitata a formulare entro il 31 dicembre 2015 una proposta legislativa, se del caso, su quali di tali ostacoli dovrebbero essere eliminare.
Se gli enti del singolo sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 21, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:
la loro valutazione in merito alla conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE in tutto il singolo sottogruppo di liquidità;
la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione requisito del coefficiente di copertura della liquidità (LCR) ai sensi dell'articolo 460, paragrafo 1, e la distribuzione degli importi e l'ubicazione del finanziamento stabile disponibile nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;
la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito LCR ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e la determinazione degli importi minimi del finanziamento stabile disponibile che deve essere detenuto dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;
la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei;
condivisione incondizionata di informazioni complete tra le autorità competenti;
una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga.
Articolo 9
Metodo di consolidamento individuale
Articolo 10
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;
la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.
Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga di cui al primo comma nella misura in cui non confligga con il presente regolamento o con la direttiva 2013/36/UE.
CAPO 2
Consolidamento prudenziale
Sezione 1
Applicazione dei requisiti su base consolidata
Articolo 10 bis
Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri
Ai fini dell’applicazione del presente capo, le imprese di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione se tali imprese di investimento sono le imprese madri di un ente o di un’impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 11
Trattamento generale
Al fine di garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate su base consolidata, i termini «ente», «ente impresa madre in uno Stato membro», «ente impresa madre nell'UE» e «impresa madre», si riferiscono a seconda dei casi anche:
a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista approvata a norma dell'articolo 21 bis della direttiva 2013/36/UE;
a un ente designato controllato da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre se tale società madre non è soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE;
a una società di partecipazione finanziaria, a una società di partecipazione finanziaria mista o a un ente designato in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2013/36/UE.
La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è la situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista madre non soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE. La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo è la situazione consolidata della rispettiva società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre.
▼M8 —————
Solo le imprese madri nell'UE che sono una filiazione significativa di un G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione si conformano all'articolo 92 ter del presente regolamento su base consolidata nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento. Ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie considerate congiuntamente una filiazione significativa si conformano entrambe all'articolo 92 ter del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata.
Gli enti imprese madri nell’UE si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.
Se è stata concessa una deroga a norma dell’articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.
L'applicazione del metodo di cui al primo comma non pregiudica l'efficacia della vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
▼M8 —————
Articolo 12 bis
Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione
Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, l'ente impresa madre nell'UE del G-SII calcola l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. Tale calcolo è effettuato sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre nell'UE come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.
Se l'importo calcolato conformemente al primo comma del presente articolo è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
Ove l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 13
Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata
Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis 453 su base individuale o, se del caso, in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.
Il paragrafo 1, secondo comma, si applica alle filiazioni di imprese madri stabilite in un paese terzo se tali filiazioni sono considerate grandi.
Articolo 14
Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata
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Sezione 2
Metodi di consolidamento prudenziale
Articolo 18
Metodi di consolidamento prudenziale
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 bis, gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis o 92 ter su base consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni nei gruppi soggetti a risoluzione pertinenti.
Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:
quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale; e
quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti.
Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire o imporre agli enti di applicare un metodo diverso a tali filiazioni o partecipazioni, compreso il metodo previsto dalla disciplina contabile applicabile, a condizione che:
l'ente non applichi già il metodo del patrimonio netto (equity method) al 28 dicembre 2020;
l'applicazione del metodo del patrimonio netto (equity method) risulti indebitamente onerosa o tale metodo non rifletta adeguatamente i rischi che l'impresa di cui al primo comma presenta per l'ente; e
il metodo applicato non dia luogo al consolidamento integrale o proporzionale di tale impresa.
Le autorità competenti possono esigere il consolidamento integrale o proporzionale di una filiazione o di un'impresa in cui un ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale e siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'impresa non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa o un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
esista un notevole rischio che l'ente decida di fornire sostegno finanziario a tale impresa in condizioni di stress, in assenza o al di là di eventuali obblighi contrattuali a fornire tale sostegno.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sezione 3
Ambito del consolidamento prudenziale
Articolo 19
Soggetti esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale
Un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti:
10 milioni di EUR;
1 % dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione.
Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:
se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;
se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti;
se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti.
Articolo 20
Decisioni comuni sui requisiti prudenziali
Le autorità competenti lavorano assieme consultandosi ampiamente:
nel caso di domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui rispettivamente all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, e all'articolo 363 presentate da un ente impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione;
se sono soddisfatti i criteri per uno specifico trattamento infragruppo di cui all'articolo 422, paragrafo 9, e all'articolo 425, paragrafo 5, integrati dalle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE di cui all'articolo 422, paragrafo 10, e all'articolo 425, paragrafo 6.
Le domande sono presentate unicamente all'autorità di vigilanza su base consolidata.
La domanda di cui all'articolo 312, paragrafo 2, include la descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo. Nella domanda è indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione siano presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.
Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta:
sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a);
sulla valutazione dei criteri e la determinazione del trattamento specifico di cui al paragrafo 1, lettera b).
Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.
Il periodo di cui al paragrafo 2 inizia:
alla data di ricevimento da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata della domanda completa di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la domanda completa alle altre autorità competenti interessate;
alla data di ricevimento da parte delle autorità competenti della relazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata sull'analisi degli impegni infragruppo.
Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.
L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione all'ente impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e alle altre autorità competenti.
Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.
La decisione è trasmessa all'autorità di vigilanza su base consolidata che informa l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
Se, al termine del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 21
Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità
La decisione congiunta è presa entro sei mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione nella quale sono individuati i singoli sottogruppi di liquidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. In caso di disaccordo nel corso del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.
La decisione congiunta può anche imporre limiti all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide e disporre la detenzione di importi minimi di attività liquide da parte degli enti esenti dall'applicazione della parte sei.
La decisione congiunta è contenuta, pienamente motivata, in un documento che è presentato dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre del sottogruppo di liquidità.
Tuttavia, nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono rinviare all'ABE la questione se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d). In questo caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione tenendo conto della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro dell'impresa madre e della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro della filiazione. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni di cui al secondo comma del presente paragrafo sono vincolanti.
Articolo 22
Subconsolidamento nei casi di entità di paesi terzi
Articolo 23
Imprese nei paesi terzi
Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata conformemente al presente capo, i termini «impresa di investimento», «ente creditizio», «ente finanziario» e «ente» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 4.
Articolo 24
Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio
PARTE DUE
FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI
TITOLO I
ELEMENTI DEI FONDI PROPRI
CAPO 1
Capitale di classe 1
Articolo 25
Capitale di classe 1
Il capitale di classe 1 di un ente consiste nella somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente.
CAPO 2
Capitale primario di classe 1
Sezione 1
Elementi e strumenti del capitale primario di classe 1
Articolo 26
Elementi del capitale primario di classe 1
Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:
strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29;
riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
utili non distribuiti;
altre componenti di conto economico complessivo accumulate;
altre riserve;
fondi per rischi bancari generali.
Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;
l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente per l'autorità competente che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili.
Una verifica degli utili di periodo o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile.
In deroga al primo comma, gli enti possono classificare come strumenti del capitale primario di classe 1 le emissioni successive di una forma di strumenti del capitale primario di classe 1 per cui hanno già ricevuto tale autorizzazione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
le disposizioni che governano tali emissioni successive sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni che governano le emissioni per cui gli enti hanno già ricevuto un'autorizzazione;
gli enti hanno informato le autorità competenti con sufficiente anticipo della classificazione di tali emissioni successive come strumenti del capitale primario di classe 1.
Le autorità competenti consultano l'ABE prima di concedere l'autorizzazione per nuove forme di strumenti di capitali da classificare come strumenti del capitale primario di classe 1. Le autorità competenti tengono debitamente conto del parere dell'ABE e, qualora decidano di discostarsene, ne informano per iscritto l'ABE entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell'ABE illustrando le ragioni per cui si sono discostate dal relativo parere. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.
Sulla base delle informazioni raccolte presso le autorità competenti, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerate strumenti del capitale primario di classe 1. In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE può raccogliere qualsiasi informazione relativa agli strumenti del capitale primario di classe 1 che ritenga necessaria per accertare la conformità dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento, e per il mantenimento e l'aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.
A seguito del processo di revisione di cui all'articolo 80 e quando sussistono prove sufficienti che i pertinenti strumenti di capitale non soddisfano o non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, l'ABE può decidere di non aggiungere tali strumenti all'elenco di cui al quarto comma o di rimuoverli, a seconda dei casi. L'ABE diffonde una comunicazione in merito nella quale fa altresì riferimento alla posizione della pertinente autorità competente sulla questione. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 27
Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative, degli enti di risparmio o di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1
Gli elementi del capitale primario di classe 1 includono tutti gli strumenti di capitale emessi da un ente a norma di legge, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
l'ente è di un tipo definito in base al diritto nazionale applicabile e, secondo le autorità competenti, ha i requisiti per essere ritenuto uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
una società mutua;
una cooperativa;
un ente di risparmio;
un ente analogo;
un ente creditizio che è interamente di proprietà di uno degli enti di cui ai punti da i) a iv) ed è autorizzato dalla pertinente autorità competente ad avvalersi di quanto disposto dal presente articolo, a condizione e fintanto che il 100 % delle azioni ordinarie emesse dall'ente creditizio sia detenuto, direttamente o indirettamente, da un ente di cui a tali punti;
le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 sono rispettate.
Tali società mutue o cooperative o enti di risparmio riconosciuti come tali ai sensi della normativa nazionale applicabile anteriormente al 31 dicembre 2012 continuano a essere classificati come tali ai fini della presente parte, a condizione che continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato detto riconoscimento.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 28
Strumenti del capitale primario di classe 1
Gli strumenti di capitale sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se autorizzato ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di amministrazione dell'ente;
gli strumenti sono interamente versati e l'acquisizione della loro proprietà non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;
gli strumenti soddisfano tutte le condizioni seguenti per quanto riguarda la loro classificazione:
hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE;
sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile;
sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di un'insolvenza in base al bilancio, se del caso ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza;
gli strumenti sono indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente;
gli strumenti sono perpetui;
il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto né ripagato, ad esclusione dei seguenti casi:
la liquidazione dell'ente;
operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del capitale, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'approvazione preventiva dell'autorità competente in conformità con l'articolo 77;
le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli strumenti sia o possa essere ridotto o ripagato in casi diversi dalla liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione prima o al momento dell'emissione degli strumenti, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27, se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali strumenti è vietato dalla normativa nazionale applicabile;
gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per quanto riguarda le distribuzioni:
non vi è alcun trattamento di distribuzione preferenziale relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, neanche in relazione ad altri strumenti del capitale primario di classe 1, e le condizioni che governano gli strumenti non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;
le distribuzioni ai possessori degli strumenti possono essere effettuate soltanto a valere sugli elementi distribuibili;
le condizioni che governano gli strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27;
il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti di cui all'articolo 27;
le condizioni che governano gli strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo;
il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;
rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dall'ente, gli strumenti assorbono la prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1;
gli strumenti sono subordinati a tutti gli altri diritti o crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
gli strumenti conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato (senior claims), è proporzionale all'importo di tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un massimale, ad eccezione del caso degli strumenti di capitale di cui all'articolo 27;
gli strumenti non sono protetti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;
qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
gli strumenti non sono oggetto di alcun accordo, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.
La condizione di cui al primo comma, lettera j), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano pari rango.
Ai fini della lettera b) del primo comma, può essere considerata uno strumento di capitale di classe 1solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), si considera soddisfatta anche in caso di riduzione del valore nominale dello strumento di capitale nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che le disposizioni che governano lo strumento di capitale indichino esplicitamente o implicitamente che il valore nominale dello strumento sarebbe o potrebbe essere ridotto nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.
Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera h), punto v), sono considerate soddisfatte nonostante il fatto che una filiazione sia soggetta a un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite con la rispettiva impresa madre, secondo il quale la filiazione è obbligata a trasferire, in seguito alla preparazione del bilancio annuale, i suoi risultati annuali all'impresa madre, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l'impresa madre detiene il 90 % o più dei diritti di voto e del capitale della filiazione;
l'impresa madre e la filiazione sono stabilite nello stesso Stato membro;
l'accordo è stato concluso per fini fiscali legittimi;
nel preparare il bilancio annuale la filiazione ha la facoltà di ridurre l'importo delle distribuzioni assegnando una parte o la totalità dei profitti alle riserve o fondi propri per rischi bancari generali prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore della sua impresa madre;
ai sensi dell'accordo l'impresa madre è obbligata a compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite da quest'ultima;
l'accordo è soggetto a un periodo di preavviso secondo il quale l'accordo può cessare solo alla fine di un esercizio contabile e tale cessazione può avere effetto non prima dell'inizio dell'esercizio contabile successivo, lasciando invariato l'obbligo dell'impresa madre di compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite nell'esercizio contabile in corso.
L'ente che ha stipulato un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite lo notifica senza indugio all'autorità competente e fornisce a quest'ultima una copia dell'accordo. L'ente notifica senza indugio all'autorità competente anche le eventuali modifiche dell'accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite e la sua cessazione. Un ente non può stipulare più di un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri;
se e quando le distribuzioni multiple determinerebbero un utilizzo sproporzionato di fondi propri;
il significato di «distribuzioni preferenziali».
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 29
Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi
Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale sono soddisfatte le seguenti condizioni:
ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale applicabile, l'ente può rifiutare il rimborso degli strumenti;
se la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti consentono all'ente di limitare il rimborso;
il rifiuto di rimborsare gli strumenti o, se del caso, la limitazione del rimborso degli strumenti non possono costituire un caso di default da parte dell'ente.
La condizione fissata al primo comma non pregiudica la possibilità, per una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo, di riconoscere, all'interno del capitale primario di classe 1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto e che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente, il diritto o credito del possessore degli strumenti senza diritto di voto è proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata da detti strumenti senza diritto di voto.
negli altri casi gli strumenti sono considerati strumenti di capitale primario di classe 1.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 30
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni per gli strumenti del capitale primario di classe 1
Quando, nel caso di uno strumento del capitale primario di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 non sono più soddisfatte, si applica quanto segue:
lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento del capitale primario di classe 1;
le riserve sovrapprezzo azioni relative a tale strumento cessano immediatamente di essere considerate elementi del capitale primario di classe 1.
Articolo 31
Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
In situazioni di emergenza, le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano almeno le condizioni stabilite all'articolo 28, paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
gli strumenti di capitale sono emessi dopo il 1o gennaio 2014;
gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione;
gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;
gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite;
tranne che per gli strumenti di capitale di cui all'articolo 27, nell'eventualità di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attività residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato (senior claims);
vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione preventiva e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa motivazione.
Sezione 2
Filtri prudenziali
Articolo 32
Attività cartolarizzate
Un ente esclude dagli elementi dei fondi propri qualsiasi aumento del suo patrimonio netto, ai sensi della disciplina contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate, compresi:
gli aumenti connessi con il reddito futuro atteso che si traducano in una plusvalenza per l'ente;
nei casi in cui l'ente è il cedente di una cartolarizzazione, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 33
Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie
Gli enti non includono i seguenti elementi in nessun elemento dei fondi propri:
le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo, inclusi i flussi di cassa previsti;
i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al valore equo, dovuti a variazioni del merito di credito dell'ente;
i profitti e le perdite di valore equo su derivati passivi dell'ente dovuti a variazioni del rischio di credito dell'ente.
Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b) gli enti possono includere l'importo dei profitti e delle perdite sulle loro passività nei fondi propri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le passività sono sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;
le variazioni di valore delle attività e delle passività dell'ente sono dovute alle stesse variazioni del merito di credito dell'ente;
vi è una stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni di cui alla lettera a) e il valore delle attività dell'ente;
è possibile rimborsare i prestiti ipotecari riacquistando le obbligazioni che finanziano i prestiti ipotecari al valore di mercato o nominale.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 34
Rettifiche di valore supplementari
Gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 105 a tutte le loro attività, misurate al valore equo, nel calcolo dell'importo dei fondi propri e deducono dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie.
Articolo 35
Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo
Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'articolo 33, gli enti non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.
Sezione 3
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1, esenzioni e alternative
Sottosezione 1
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
Articolo 36
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
Gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1:
le perdite relative all'esercizio in corso;
le attività immateriali ad eccezione delle attività sotto forma di software valutate prudentemente sul cui valore la risoluzione, l'insolvenza o la liquidazione dell'ente non ha effetti negativi;
le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura;
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli articoli 158 e 159;
le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nello stato patrimoniale dell'ente;
i propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;
gli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti;
l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente;
l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, l'ente deduce l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi del capitale primario di classe 1:
partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;
posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all’articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 253;
operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379, paragrafo 3;
posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente all'articolo 153, paragrafo 8;
esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni, conformemente all'articolo 155, paragrafo 4;
qualunque tributo relativo agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite;
l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate;
per un impegno di valore minimo di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 2, qualsiasi importo per cui il valore corrente di mercato delle quote o delle azioni in OIC sottostanti l'impegno di valore minimo risulta ridotto rispetto al valore attuale dell'impegno di valore minimo e per il quale l'ente non ha già riconosciuto una riduzione degli elementi del capitale primario di classe 1.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e, in consultazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ( 17 ), delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri:
elementi del capitale primario di classe 1;
elementi aggiuntivi di classe 1;
elementi di classe 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 37
Deduzione delle attività immateriali
Gli enti stabiliscono l'importo corrispondente alle attività immateriali da dedurre come segue:
l'importo da dedurre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali fossero deteriorate o fossero eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;
l'importo da dedurre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente;
l'importo da dedurre è ridotto dell'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni derivanti dal consolidamento delle filiazioni e imputabili a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Articolo 38
Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura
L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
il soggetto ha un diritto legalmente esercitabile in base al diritto nazionale applicabile di compensare tali attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti;
le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale e sul medesimo soggetto di imposta.
L'importo delle associate passività fiscali differite di cui al paragrafo 4 è ripartito tra:
le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a norma dell'articolo 48, paragrafo 1;
tutte le altre attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura.
Gli enti ripartiscono le associate passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura rappresentata dagli elementi di cui alle lettere a) e b).
Articolo 39
Pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura
I seguenti elementi non sono dedotti dai fondi propri e sono soggetti alla ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso:
i pagamenti in eccesso di imposte da parte dell'ente per l'anno in corso;
le perdite fiscali dell'ente per l'anno in corso riportate agli anni precedenti che danno origine a un diritto o a un credito nei confronti di un'amministrazione centrale o regionale o di un'autorità fiscale locale;
►M8 Le attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite create prima del 23 novembre 2016 e derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: ◄
sono automaticamente e obbligatoriamente convertite senza indugio in un credito d'imposta nel caso in cui l'ente registri una perdita allorché il bilancio annuale dell'ente è approvato formalmente o in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
un ente può, ai sensi della normativa fiscale nazionale applicabile, compensare un credito d'imposta di cui alla lettera a) con le passività fiscali proprie o di qualsiasi altra impresa inclusa nello stesso consolidamento dell'ente per fini fiscali ai sensi della suddetta normativa ovvero di qualsiasi altra impresa soggetta a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;
se l'importo dei crediti d'imposta di cui alla lettera b) supera le passività fiscali di cui alla stessa lettera, tale eventuale eccedenza è sostituita senza indugio con un credito diretto nei confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente ha sede.
Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle attività fiscali differite se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Articolo 40
Deduzione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese
L'importo da dedurre in conformità con l'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 3.
Articolo 41
Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve essere dedotto è ridotto dei seguenti importi:
l'importo di tutte le associate passività fiscali differite che potrebbero essere estinte se le attività fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;
l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
Le attività utilizzate per ridurre l'importo da dedurre ricevono un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 42
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), gli enti calcolano gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
gli enti possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri strumenti del capitale primario di classe 1 in tali indici;
gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 43
Investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario
Ai fini della deduzione, un investimento significativo di un ente in un soggetto del settore finanziario sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
l'ente detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;
l'ente ha stretti legami con il soggetto e detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;
l'ente detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto e il soggetto non è incluso nel perimetro di consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, ma è incluso nel perimetro di consolidamento contabile dell'ente ai fini dell'informativa di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.
Articolo 44
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità:
gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;
ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti.
Articolo 45
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità:
possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Articolo 46
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % dell'importo aggregato degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del capitale primario di classe 1:
degli articoli da 32 a 35;
le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
gli articoli 44 e 45;
l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario nei quali l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, riferita a ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 detenuto.
Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente pargrafo:
l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
la percentuale derivante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Articolo 47
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), l'importo applicabile da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 esclude le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno ed è determinato conformemente agli articoli 44 e 45 e alla sottosezione 2.
Articolo 47 bis
Esposizioni deteriorate
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), rientrano tra le «esposizioni» i seguenti elementi, purché non inclusi nel portafoglio di negoziazione dell'ente:
gli strumenti di debito, inclusi i titoli di debito, i prestiti, gli anticipi e i depositi a vista;
gli impegni all'erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, sia esso revocabile o irrevocabile, con l'eccezione delle aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione di uno strumento di debito acquistato a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore include la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore.
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione degli impegni all'erogazione di prestiti dati, delle garanzie finanziarie o di qualsiasi altro impegno dato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è pari al valore nominale, che rappresenta l'esposizione massima dell'ente al rischio di credito senza tener conto della protezione del credito di tipo reale o di tipo personale. Il valore nominale dell'impegno all'erogazione di prestiti è pari all'importo non utilizzato che l'ente si è impegnato a prestare e il valore nominale di una garanzia finanziaria data è pari all'importo massimo che il soggetto potrebbe dover pagare in caso di escussione della garanzia.
Il valore nominale di cui al terzo comma del presente paragrafo non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione.
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), le seguenti esposizioni sono classificate come esposizioni deteriorate:
le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default ai sensi dell'articolo 178;
le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;
le esposizioni in prova ai sensi del paragrafo 7, qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;
le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;
le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.
Ai fini della lettera a), nei casi in cui l'ente abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni le quali rappresentano più del 20 % del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate deteriorate.
Le esposizioni che non sono state oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come deteriorate ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'esposizione soddisfa i criteri applicati dall'ente affinché l'esposizione possa cessare di essere classificata come esposizione che ha subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile e come esposizione in stato di default ai sensi dell'articolo 178;
la situazione del debitore è migliorata in tale misura che l'ente è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale alla scadenza;
il debitore non ha importi arretrati da oltre 90 giorni.
Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate ai sensi del paragrafo 3;
è trascorso almeno un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate;
dopo l'applicazione delle misure di concessione non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
Il rimborso integrale alla scadenza può essere considerato verosimile se il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:
l'importo in arretrato prima che la misura di concessione fosse accordata, nei casi in cui vi erano importi arretrati;
l'importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di concessione, se non vi erano importi in arretrato.
L'esposizione deteriorata che ha cessato di essere classificata come esposizione deteriorata ai sensi del paragrafo 6 è in prova fino a quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui l'esposizione oggetto di misure di concessione è stata riclassificata come esposizione in bonis;
sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui l'esposizione è in prova, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da oltre 30 giorni.
Articolo 47 ter
Misure di concessione
Per «misura di concessione» si intende una concessione accordata dall'ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni:
la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.
Almeno le seguenti situazioni sono considerate misure di concessione:
nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali precedenti, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali offerti nello stesso momento dallo stesso ente a debitori con lo stesso profilo di rischio, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
ai sensi dei termini contrattuali iniziali l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima della modifica dei termini contrattuali o sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di modifica dei termini contrattuali;
la misura comporta la cancellazione totale o parziale dell'obbligazione debitoria;
l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima dell'esercizio delle relative clausole, o sarebbe classificata come esposizione deteriorata se le clausole non fossero esercitate;
al momento o in prossimità della concessione del credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente classificata come esposizione deteriorata o che sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di detti pagamenti;
la modifica dei termini contrattuali prevede il rimborso effettuato mediante presa di possesso della garanzia reale, se la modifica costituisce una concessione.
Le seguenti circostanze sono indicatrici del fatto che potrebbero essere state adottate misure di concessione:
il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica;
al momento o in prossimità della conclusione del contratto di credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente scaduta da 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione del nuovo credito;
l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è scaduta da 30 giorni o sarebbe scaduta da 30 giorni se le clausole non fossero esercitate.
Articolo 47 quater
Deduzione per le esposizioni deteriorate
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti determinano l'importo applicabile della copertura insufficiente separatamente per ciascuna delle esposizioni deteriorate da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 sottraendo l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo dall'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo, qualora l'importo di cui alla lettera a) sia superiore all'importo di cui alla lettera b):
la somma dei seguenti elementi:
la parte non garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 2;
la parte garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 3;
la somma dei seguenti elementi, purché riferiti alla stessa esposizione deteriorata:
rettifiche di valore su crediti specifiche;
rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105;
altre riduzioni dei fondi propri;
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), il valore assoluto degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), che si riferiscono alle esposizioni deteriorate, dove il valore assoluto attribuibile a ciascuna esposizione deteriorata è determinato moltiplicando gli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per il contributo dell'importo delle perdite attese sull'esposizione deteriorata al totale degli importi delle perdite attese sulle esposizioni in stato di default o non in stato di default, a seconda del caso;
qualora un'esposizione deteriorata sia acquistata a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore, la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore;
importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.
La parte garantita dell'esposizione deteriorata è la parte dell'esposizione che, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo II, è considerata coperta da protezione del credito di tipo reale o di tipo personale o integralmente e completamente garantita da ipoteche.
La parte non garantita dell'esposizione deteriorata corrisponde alla differenza, se esistente, tra il valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, e la parte garantita dell'esposizione, se esistente.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), si applicano i seguenti fattori:
0,35 per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
1 per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), si applicano i seguenti fattori:
0,25 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,35 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,55 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,70 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,80 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale a norma della parte tre, titolo II, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,80 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
1 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale a norma della parte tre, titolo II, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,85 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del nono anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
1 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi dal primo giorno del decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.
In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, alla parte dell’esposizione deteriorata garantita o assicurata da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione ovvero garantita da o assistita dalla controgaranzia di un fornitore di protezione ammissibile di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e), alle quali sarebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, si applicano i seguenti fattori:
0 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata; e
1 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.
Detti orientamenti sono emanati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In deroga al paragrafo 3, se, tra due e sei anni dopo la sua classificazione come esposizione deteriorata, a un'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile a norma del paragrafo 3 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.
Il presente paragrafo si applica solo in relazione alla prima misura di concessione che è stata accordata da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.
Sottosezione 2
Esenzioni e alternative alla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1
Articolo 48
Soglie per l'esenzione dalla deduzione dal capitale primario di classe 1
Nell'effettuare le deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non sono tenuti a dedurre gli importi degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo che in totale sono pari o inferiori alla soglia di cui al paragrafo 2:
le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:
degli articoli da 32 a 35;
dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
quando un ente ha un investimento consistente in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto detenuti da parte dell'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:
gli articoli da 32 a 35;
l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
Ai fini del paragrafo 1, l'importo della soglia è pari all'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo moltiplicato per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo residuo degli elementi del capitale primario di classe 1 a seguito dell'applicazione delle rettifiche e delle deduzioni di cui agli articoli da 32 a 36 nella sua interezza e senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione specificate al presente articolo;
17,65 %.
Ai fini del paragrafo 1, un ente determina la quota delle attività fiscali differite nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente;
la somma dei seguenti elementi:
l'importo di cui alla lettera a);
l'importo degli strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente nei quali l'ente ha un investimento significativo e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente.
La percentuale degli investimenti significativi nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta è pari a uno meno la percentuale di cui al primo comma.
Articolo 49
Requisiti per la deduzione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale
Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata, nel caso in cui le autorità competenti chiedano agli enti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE o li autorizzino in tal senso, le stesse possono autorizzare gli enti a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo:
il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;
tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE in quanto ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società o ente di partecipazione finanziaria mista madre che detiene la partecipazione;
l'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
prima dell'autorizzazione di cui alla lettera c), le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo interno dei soggetti che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1, 2 o 3;
le posizioni detenute nel soggetto appartengono a:
l'ente creditizio impresa madre;
la società di partecipazione finanziaria madre;
la società di partecipazione finanziaria mista madre;
l'ente;
la filiazione di uno dei soggetti di cui ai punti da i) a iv) compresa nell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.
L'applicazione del metodo di cui al primo comma non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
Il presente paragrafo non si applica al calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono calcolati conformemente al quadro per le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 4.
Le autorità competenti possono, ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, autorizzare gli enti a non dedurre strumenti di fondi propri detenuti nei seguenti casi:
un ente detiene una posizione in un altro ente e sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da i) a v):
gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
le autorità competenti hanno concesso l'approvazione di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, sono rispettate;
il sistema di tutela istituzionale redige il bilancio consolidato di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), oppure, ove non sia tenuto a redigere conti consolidati, un calcolo aggregato esteso che sia, con piena soddisfazione delle autorità competenti, equivalente alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE, che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEEovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplinano i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. L'equivalenza di tale calcolo aggregato esteso è verificata da un revisore esterno, in particolare riguardo al fatto che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati dal calcolo. ►M8 Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con la frequenza stabilita dalla norma tecnica di regolamentazione di cui all'articolo 430, paragrafo 6; ◄
gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 e notificano il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 430. ◄ Nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale non è richiesta la deduzione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da soggetti giuridici che non sono membri del sistema di tutela internazionale, a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati;
un ente creditizio regionale detiene una posizione nel proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
Sezione 4
Capitale primario di classe 1
Articolo 50
Capitale primario di classe 1
Il capitale primario di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale primario di classe 1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, le deduzioni a norma dell'articolo 36 e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79.
CAPO 3
Capitale aggiuntivo di classe 1
Sezione 1
Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1
Articolo 51
Elementi aggiuntivi di classe 1
Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da:
strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;
riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a).
Gli strumenti di cui alla lettera a) non sono qualificati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi di classe 2.
Articolo 52
Strumenti aggiuntivi di classe 1
Gli strumenti di capitale si qualificano come strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati
gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;
gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;
gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) dei diritti o crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;
qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;
gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;
se gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;
gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;
le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti;
le distribuzioni cui danno titolo gli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:
provengono da elementi distribuibili;
il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare le riserve derivanti dall'annullamento di tali pagamenti senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;
l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;
gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;
le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore (trigger event), il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;
gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.
La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano rango pari.
Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento aggiuntivo di classe 1 solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
la forma e la natura degli incentivi al rimborso;
la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (write down) del valore nominale a titolo temporaneo;
le procedure e le scadenze per le seguenti azioni:
accertamento di un evento attivatore;
rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo;
le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 53
Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente
Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera l), punto v), e lettera o), le disposizioni che governano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 non includono, in particolare, i seguenti elementi:
l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso dall'ente che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore (more junior) ad uno strumento aggiuntivo di classe 1, compreso uno strumento del capitale primario di classe 1;
l'obbligo di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti del capitale primario di classe 1, sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o sugli strumenti di classe 2 nei casi in cui non sono effettuate distribuzioni su tali strumenti aggiuntivi di classe 1;
l'obbligo di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non è soggetto a tale obbligo in altra maniera.
Articolo 54
Svalutazione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1
Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni:
un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, è inferiore a uno dei seguenti valori:
5,125 %;
un livello superiore al 5,125 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;
gli enti possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quello di cui alla lettera a);
se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:
il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata;
un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1;
se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il loro valore nominale sia svalutato al verificarsi di un evento attivatore, la svalutazione (write down) dovrà riguardare tutti i seguenti elementi:
il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente;
l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento;
le distribuzioni effettuate sullo strumento;
se gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono stati emessi da un'impresa filiazione che ha sede in un paese terzo, il valore di attivazione pari o superiore al 5.125 % di cui alla lettera a) è calcolato conformemente alla normativa nazionale di tale paese terzo o alle disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti, a condizione che l'autorità competente, previa consultazione dell'ABE, ritenga che tali disposizioni siano almeno equivalenti ai requisiti di cui al presente articolo.
L'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:
l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente al 5,125 %;
l'intero valore nominale dello strumento.
In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue:
informano immediatamente le autorità competenti;
informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1;
svalutano il valore nominale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.
Articolo 55
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi di classe 1
Quando, nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:
lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento aggiuntivo di classe 1;
la parte delle riserve sovrapprezzo azioni relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento aggiuntivo di classe 1.
Sezione 2
Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
Articolo 56
Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
Gli enti deducono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:
gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 60 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;
l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che supera gli elementi di classe 2 dell'ente;
qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.
Articolo 57
Deduzioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti
Ai fini dell'articolo 56, lettera a), gli enti calcolano gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
gli enti possono calcolare gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 in tali indici;
gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 58
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 56, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;
ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti.
Articolo 59
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 56, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
possono calcolare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Articolo 60
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
Ai fini dell'articolo 56, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:
gli articoli da 32 a 35;
l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
gli articoli 44 e 45;
l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente stesso direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di talisoggetti del settore finanziario detenuti, direttamente, indirettamente o sinteticamente da parte dell'ente.
L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti. Gli enti determinano l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 da dedurre a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 deteruto.
Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Sezione 3
Capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 61
Capitale aggiuntivo di classe 1
Il capitale aggiuntivo di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi aggiuntivi di classe 1 dopo la deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.
CAPO 4
Capitale di classe 2
Sezione 1
Elementi e strumenti di classe 2
Articolo 62
Elementi di classe 2
Gli elementi di classe 2 sono costituiti da:
strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63 e nella misura specificata all'articolo 64;
riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2;
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli articoli 158 e 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3.
Gli elementi di cui alla lettera a) non sono considerati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi aggiuntivi di classe 1.
Articolo 63
Strumenti di classe 2
Gli strumenti di capitale si considerano strumenti di classe 2, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati;
gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;
il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti da strumenti di passività ammissibili;
gli strumenti non sono coperti o non sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;
qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti;
gli strumenti hanno una durata originaria di almeno cinque anni;
le disposizioni che disciplinano gli strumenti non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne il valore nominale prima della scadenza;
se gli strumenti includono una o più opzioni early repayment, tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;
gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;
le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
le disposizioni che disciplinano gli strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se esso ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;
gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.
Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento di classe 2solo la parte dello strumento di capitale che è interamente versata.
Articolo 64
Ammortamento degli strumenti di classe 2
La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:
il valore contabile degli strumenti al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni compresi in tale periodo;
il numero dei giorni rimanenti della durata contrattuale degli strumenti.
Articolo 65
Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2
Quando, nel caso di uno strumento di classe 2, le condizioni di cui all'articolo 63 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:
lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento di classe 2;
la parte delle riserve sovrapprezzo azioni relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento di classe 2.
Sezione 2
Deduzioni dagli elementi di classe 2
Articolo 66
Deduzioni dagli elementi di classe 2
Dagli elementi di classe 2 è dedotto quanto segue:
gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 70 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi;
l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi delle passività ammissibili conformemente all'articolo 72 sexies che supera gli elementi di passività ammissibili dell'ente.
Articolo 67
Deduzioni di strumenti propri di classe 2 detenuti
Ai fini dell'articolo 66, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di classe 2 in tali indici;
gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di classe 2 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di classe 2 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 68
Deduzione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 66, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:
gli strumenti di classe 2 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;
ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3 detenuti sono considerati strumenti di classe 2 detenuti.
Articolo 69
Deduzione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 66, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
possono calcolare gli strumenti di classe 2 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Articolo 70
Deduzione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto rilevante
Ai fini dell'articolo 66, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:
gli articoli da 32 a 35;
l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
gli articoli 44 e 45;
l'importo degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di classe 2 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo da dedurre da ogni strumento di classe 2 che è dedotto a norma del paragrafo 1, moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale specificata alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo totale delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di classe 2 detenuto.
Gli enti stabiliscono l'importo di ogni strumento di classe 2 il cui rischio è ponderato a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Sezione 3
Capitale di classe 2
Articolo 71
Capitale di classe 2
Il capitale di classe 2 di un ente è costituito dagli elementi di classe 2 dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 66 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.
CAPO 5
Fondi propri
Articolo 72
Fondi propri
I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.
CAPO 5 bis
Passività ammissibili
Articolo 72 bis
Elementi di passività ammissibili
Le passività ammissibili comprendono i seguenti elementi, a meno che rientrino in una delle categorie di passività escluse di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nella misura definita all'articolo 72 quater:
gli strumenti di passività ammissibili per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, nella misura in cui non siano considerati elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2;
gli strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non siano considerati elementi di classe 2 a norma dell'articolo 64.
Le seguenti passività sono escluse dagli elementi di passività ammissibili:
i depositi protetti;
i depositi a vista e i depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a un anno;
la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 );
i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati tramite succursali situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti nell'Unione;
le passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che in conformità della normativa nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, a condizione che tutte le attività garantite relative ad un aggregato di copertura di obbligazioni garantite restino immuni, separate e dispongano di sufficienti finanziamenti, ed esclusa qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia reale che supera il valore delle attività, del pegno, del vincolo o della garanzia reale con i quali è garantita;
qualsiasi passività derivante dalla detenzione di attività o denaro di clienti, incluse attività o denaro di clienti detenuti per conto di organismi di investimento collettivo, a condizione che il cliente sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza vigente;
qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'entità soggetta a risoluzione o una delle sue filiazioni (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza o dal diritto civile vigente;
le passività nei confronti di enti, escluse quelle nei confronti di soggetti che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti di:
sistemi o gestori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 );
partecipanti a un sistema designato a norma della direttiva 98/26/CE e passività derivanti dalla partecipazione a tale sistema; o
controparti centrali di paesi terzi riconosciute conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012;
le passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo e della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;
un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, quando la passività deriva dalla fornitura all'ente o all'impresa madre di beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;
autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto vigente;
sistemi di garanzia dei depositi, quando la passività deriva da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE;
passività risultanti da derivati;
passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata.
Ai fini della lettera l) del primo comma, gli strumenti di debito che includono opzioni di rimborso anticipato esercitabili a discrezione dell'emittente o del possessore nonché strumenti di debito a interesse variabile, calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, quale l'Euribor o il Libor, non sono considerati strumenti di debito che incorporano una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche.
Articolo 72 ter
Strumenti di passività ammissibili
Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le passività sono emesse o assunte direttamente, a seconda dei casi, da un ente e interamente versate;
le passività non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o un soggetto incluso nello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o indiretta, in forma di proprietà, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
l'acquisizione della proprietà delle passività non è finanziata dall'entità soggetta a risoluzione, né direttamente né indirettamente;
il diritto o credito sul valore nominale delle passività a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è pienamente subordinato ai diritti o crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2; tale requisito di subordinazione è considerato soddisfatto nelle seguenti situazioni:
le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività specificano che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;
la legge applicabile specifica che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;
gli strumenti sono emessi da un'entità soggetta a risoluzione nel cui bilancio non figura nessuna delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia di rango pari o subordinato rispetto agli strumenti di passività ammissibili;
le passività non sono protette né sono oggetto di una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti i) e ii);
le passività non sono soggette ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite nella risoluzione;
le disposizioni che disciplinano le passività non contengono alcun incentivo per l'ente a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare prima della scadenza o ripagare anticipatamente il valore nominale, a seconda dei casi, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 3;
le passività non sono liquidabili da parte dei possessori degli strumenti prima della loro scadenza, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;
fatto salvo l'articolo 72 quater, paragrafi 3 e 4, se le passività includono una o più opzioni early repayment tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;
le passività possono essere rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente solo quando sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 77 e 78 bis;
le disposizioni che disciplinano le passività non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità soggetta a risoluzione in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
le disposizioni che disciplinano le passività non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità soggetta a risoluzione;
il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sulle passività, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità soggetta a risoluzione o della sua impresa madre;
per gli strumenti emessi dopo il 28 giugno 2021 la documentazione contrattuale pertinente e, se del caso, il prospetto relativo all'emissione fanno esplicito riferimento all'eventuale esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 48 della direttiva 2014/59/UE.
Ai fini della lettera a) del primo comma, sono considerate strumenti di passività ammissibili solo le parti di passività che sono interamente versate.
Ai fini della lettera d) del primo comma, del presente articolo se alcune delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, sono subordinate a crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza, a causa, tra l'altro, del fatto che sono detenuti da un creditore che ha stretti legami con il debitore, poiché è o è stato un azionista, in un rapporto di controllo o di gruppo, un membro dell'organo di amministrazione o collegato a uno qualsiasi di tali soggetti, la subordinazione non è valutata con riferimento ai crediti derivanti da tali passività escluse.
Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, del presente articolo l'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché:
siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;
le passività siano di rango pari alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse che sono subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo; e
l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti il rischio rilevante di un'impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.
L'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili in aggiunta alle passività di cui al paragrafo 2, purché:
all'ente non sia consentito includere negli elementi di passività ammissibili le passività di cui al paragrafo 3;
siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;
le passività siano di rango pari o superiore alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo;
nel bilancio dell'ente, l'importo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, che sono di rango pari o inferiore a tali passività in caso di insolvenza non superi il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'ente;
l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti un rischio rilevante di impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di passività ammissibili;
la forma e la natura degli incentivi al rimborso ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera g), del presente articolo e dell'articolo 72 quater, paragrafo 3.
Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono pienamente allineati all'atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 72 quater
Ammortamento degli strumenti di passività ammissibili
Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua inferiore ad un anno non sono considerati elementi di passività ammissibili.
Articolo 72 quinquies
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni di ammissibilità
Quando, nel caso di uno strumento di passività ammissibili, le condizioni applicabili di cui all'articolo 72 ter non sono più soddisfatte, le passività cessano immediatamente di essere considerate strumenti di passività ammissibili.
Le passività di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, possono continuare ad essere considerate strumenti di passività ammissibili finché sono considerate tali ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4.
Articolo 72 sexies
Deduzioni da elementi di passività ammissibili
Gli enti che sono soggetti all'articolo 92 bis deducono dagli elementi di passività ammissibili:
gli strumenti propri di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, comprese le passività proprie che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, emessi da soggetti G-SII con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano stati concepiti per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione;
l'importo applicabile determinato in conformità dell'articolo 72 decies degli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
gli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno.
Ai fini della presente sezione gli enti possono calcolare l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, come segue:
dove:
h |
= |
l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3; |
i |
= |
l'indice che individua l'ente emittente; |
Hi |
= |
l'importo totale delle passività ammissibili detenute dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3; |
li |
= |
l'importo delle passività incluse negli elementi di passività ammissibili dall'ente emittente «i» entro i limiti specificati all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'ente emittente; e |
Li |
= |
l'importo totale delle passività in essere dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'emittente. |
Quando un ente impresa madre nell'UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all'articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'ente impresa madre, l'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione delle filiazioni interessate, può autorizzare l'ente impresa madre a detrarre tali partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il predetto importo adeguato deve essere almeno pari all'importo (m) calcolato come segue:
i |
= |
l'indice che individua la filiazione; |
OPi |
= |
l'importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre; |
LPi |
= |
l'importo degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre; |
𝛽 |
= |
percentuale degli strumenti di fondi propri e degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'impresa madre; |
Oi |
= |
l'importo dei fondi propri della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo; |
Li |
= |
l'importo delle passività ammissibili della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo; |
ri |
= |
il rapporto applicabile alla filiazione «i» a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE; e |
aRWAi |
= |
l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto G-SII «i» calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafi 3 e 4, tenendo conto degli adeguamenti di cui all'articolo 12 bis. |
Qualora l'ente impresa madre sia autorizzata a dedurre l'importo adeguato in conformità del primo comma, la differenza tra l'importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al primo comma e l'importo adeguato sono dedotti dalla filiazione.
Articolo 72 septies
Deduzioni di strumenti propri di passività ammissibili detenuti
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di passività ammissibili in tali indici;
gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di passività ammissibili derivanti dalla detenzione di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di passività ammissibili derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportino un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 72 octies
Base di deduzione per gli elementi di passività ammissibili
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli enti deducono le posizioni lunghe lorde, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 72 nonies e 72 decies.
Articolo 72 nonies
Deduzione delle passività ammissibili detenute da altri soggetti G-SII
Gli enti che non si avvalgono dell'eccezione di cui all'articolo 72 undecies operano le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
possono calcolare gli strumenti di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, purché le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di passività ammissibili in tali indici.
Articolo 72 decies
Deduzione di passività ammissibili nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo in soggetti G-SII
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'ente ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, dopo aver applicato:
gli articoli da 32 a 35;
l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
gli articoli 44 e 45;
l'importo degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'entità soggetta a risoluzione ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di passività ammissibili di un soggetto G-SII detenuti dall'ente. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di passività ammissibili detenuto dall'ente.
Articolo 72 undecies
Eccezione alle deduzioni dagli elementi di passività ammissibili per il portafoglio di negoziazione
Gli enti possono decidere di non dedurre una parte designata degli strumenti di passività ammissibili da loro detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente che nel complesso e misurata su base lunga lorda sia pari o inferiore al 5 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione degli articoli da 32 a 36, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le posizioni sono detenute nel portafoglio di negoziazione;
gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi.
Articolo 72 duodecies
Passività ammissibili
Le passività ammissibili di un ente sono costituite dagli elementi di passività ammissibili dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies.
Articolo 72 terdecies
Fondi propri e passività ammissibili
I fondi propri e le passività ammissibili dell'ente consistono nella somma dei suoi fondi propri e delle sue passività ammissibili.
CAPO 6
Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili
Articolo 73
Distribuzioni su strumenti
Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la capacità dell'ente di annullare i pagamenti cui dà titolo lo strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
la capacità dello strumento di capitale o della passività di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
la qualità dello strumento di capitale o della passività non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.
L'autorità competente consulta l'autorità soggetta a risoluzione riguardo all'osservanza di tali condizioni da parte dell'ente prima di concedere l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1.
Il paragrafo 4 non si applica se l'ente è un soggetto di riferimento in detto indice generale di mercato, a meno che non siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l'ente ritiene che le variazioni di tale indice generale di mercato non siano correlate in modo significativo al merito di credito dell'ente, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre;
l'autorità competente non è pervenuta ad una conclusione diversa da quella di cui alla lettera a).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 74
Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare
Gli enti non deducono da nessuno degli elementi dei fondi propri strumenti di capitale detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente in un soggetto regolamentato del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerate capitale regolamentare di tale soggetto. Gli enti applicano a tali detenzioni fattori di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.
Articolo 75
Requisiti in materia di deduzioni e scadenze per le posizioni corte
I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), all'articolo 69, lettera a), e all'articolo 72 nonies, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'ente ha il diritto contrattuale di vendere a una data specifica futura alla controparte che fornisce la copertura della posizione lunga oggetto di copertura;
la controparte che fornisce la copertura all'ente è obbligata per contratto ad acquistare dall'ente a detta data specifica futura la posizione lunga di cui alla lettera a).
Articolo 76
Detenzione di indici di strumenti di capitale
Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzata per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;
le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente;
la posizione corta di cui alla lettera a) è giudicata una copertura efficace in base ai processi di controllo interno dell'ente;
la autorità competenti valutano l'adeguatezza dei processi di controllo interno di cui alla lettera c) almeno annualmente e ne accertano la costante correttezza.
Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:
strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e strumenti di passività ammissibili inclusi negli indici;
strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario inclusi negli indici;
strumenti di passività ammissibili di enti inclusi negli indici.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui al paragrafo 2 sia sufficientemente prudente;
il significato di «oneroso sotto il profilo operativo» ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 77
Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili
Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità competente per una delle seguenti alternative:
riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;
ridurre, distribuire o riclassificare come un altro elemento dei fondi propri le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri;
effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.
Articolo 78
Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri
L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente, a ripagare o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 o a ridurre, distribuire o riclassificare le relative riserve sovrapprezzo azioni nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento, superano i requisiti di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità competente considera necessario.
Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori agli importi richiesti dal presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, l'autorità competente può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a effettuare una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità competente. Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, a seconda dei casi.
Le autorità competenti revocano l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.
Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 o le relative riserve sovrapprezzo azioni nei cinque anni successivi alla data di emissione qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e una delle seguenti condizioni:
esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;
l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono oggetto di una clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 494 ter;
prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente, e l'autorità competente ha autorizzato tale azione avendo determinato che è vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze eccezionali;
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 sono riacquistati a fini di supporto agli scambi.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
il significato di «sostenibile per la capacità di reddito dell'ente»;
la «base appropriata» sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;
la procedura, compresi i limiti e le procedure per la concessione dell'autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti per un'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni ivi elencate, tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 78 bis
Autorizzazione a ridurre gli strumenti di passività ammissibili
L'autorità di risoluzione autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti di passività ammissibili nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, l'ente sostituisce gli strumenti di passività ammissibili con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del presente regolamento superano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità di risoluzione, in accordo con l'autorità competente, considera necessario;
l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che la sostituzione parziale o totale delle passività ammissibili con strumenti di fondi propri è necessaria per garantire la conformità ai requisiti di fondi propri di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE per il mantenimento dell'autorizzazione.
Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri e passività ammissibili superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e nelle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione preventiva generale.
L'autorità di risoluzione revoca l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
il processo di cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione;
la procedura per la concessione dell'autorizzazione, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, primo comma;
la procedura per la concessione preventiva dell'autorizzazione generale, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
il significato di «sostenibile per la capacità di reddito dell'ente».
Ai fini della lettera d) del primo comma del presente paragrafo, il progetto di norme tecniche di regolamentazione è pienamente allineato all'atto delegato di cui all'articolo 78.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 79
Esonero temporaneo dalla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 79 bis
Valutazione della conformità alle condizioni applicabili agli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili
Nella valutazione della conformità ai requisiti di cui alla parte due, gli enti tengono conto delle caratteristiche sostanziali degli strumenti e non solo della loro forma giuridica. La valutazione delle caratteristiche sostanziali di uno strumento tiene conto di tutte le disposizioni relative agli strumenti, anche laddove queste non siano espressamente stabilite nei termini e nelle condizioni degli strumenti stessi, ai fini dell'accertamento della conformità degli effetti economici combinati di tali disposizioni all'obiettivo delle disposizioni pertinenti.
Articolo 80
Revisione continua della qualità dei fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili
Le autorità competenti trasmettono all'ABE senza indugio, su sua richiesta, tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale o ai nuovi tipi di passività emessi, al fine di permetterle di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione.
La notifica contiene quanto segue:
una spiegazione dettagliata della natura e della portata della carenza individuata;
un parere tecnico sull'azione della Commissione che l'ABE ritiene necessaria;
sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.
L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa che ritenga necessario apportare alla definizione di fondi propri e passività ammissibili in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:
sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;
modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;
sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.
TITOLO II
INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI
Articolo 81
Interessi di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato
Gli interessi di minoranza comprendono la somma degli elementi del capitale primario di classe 1 di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la filiazione è:
un ente;
un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033. su base consolidata;
un’impresa di investimento;
una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;
la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Articolo 82
Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili
Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la filiazione è:
un ente;
un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata;
un’impresa di investimento;
una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;
la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Articolo 83
Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo
Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi fino al 31 dicembre 2021 nel capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;
gli strumenti e le relativeriserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale di classe 2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63;
l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa appieno nel consolidamento conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o all'articolo 63, a seconda del caso.
Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, siano minime e non significative per tale soggetto, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al primo comma, lettera d).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 84
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato
Gli enti stabiliscono l’importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dagli interessi di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
l’importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
l’importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, gli interessi di minoranza di detta filiazione non possono essere inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Le autorità competenti possono concedere una deroga all'applicazione del presente articolo ad una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
la sua attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni;
è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata;
consolida un ente filiazione in cui detiene solo una partecipazione minoritaria in virtù del legame di controllo definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
oltre il 90 % del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto deriva dall'ente filiazione di cui alla lettera c) calcolato su base subconsolidata.
Se, dopo il 28 giugno 2013, una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfa le condizioni di cui al primo comma diventa una società di partecipazione finanziaria mista madre, le autorità competenti possono concedere la deroga di cui al primo comma a detta società di partecipazione finanziaria mista madre purché essa soddisfi le condizioni previste da detto comma.
Articolo 85
Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato
Gli enti stabiliscono l’importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
il capitale di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
l’importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
l’importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli elementi di capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 di tale impresa.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, il capitale di classe 1 ammissibile di detta filiazione non può essere incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
Articolo 86
Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato gli interessi di minoranza dell'impresa inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
Articolo 87
Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati
Gli enti stabiliscono l’importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
i fondi propri della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
l’importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
l’importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva e a ulteriori requisiti locali di fondi propri di vigilanza in paesi terzi;
i fondi propri ammissibili dell’impresa, espressi in percentuale della somma di tutti gli elementi del capitale di base di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2, esclusi gli importi di cui all’articolo 62, lettere c) e d), di tale impresa.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, i fondi propri ammissibili di detta filiazione non possono essere inclusi nei fondi propri consolidati.
Articolo 88
Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
Articolo 88 bis
Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti
Le passività emesse da una filiazione che ha sede nell'Unione e appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione hanno i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidate di un ente ai sensi dell'articolo 92 bis, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/59/UE;
sono acquistate da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
non superano l'importo determinato sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):
la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'importo degli strumenti di fondi propri emessi ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2014/59/UE;
l'importo prescritto dall'articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
TITOLO III
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO
Articolo 89
Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3:
un soggetto del settore finanziario;
un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una delle seguenti:
l'estensione diretta dell'attività bancaria;
servizi ausiliari dell'attività bancaria;
leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe.
Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:
ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:
l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;
l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;
le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.
Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'ABE emana orientamenti che precisano i seguenti concetti:
le attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria;
le attività ausiliarie dell'attività bancaria;
attività analoghe.
Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 90
Alternativa alla ponderazione del rischio del 1 250 %
In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % agli importi che superano i limiti specificati all'articolo 89, paragrafi 1 e 2, gli enti possono dedurre tali importi dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Articolo 91
Eccezioni
Le azioni o quote in imprese non contemplate all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui a detto articolo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
tali azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'articolo 79;
la detenzione di tali azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per cinque giorni lavorativi o meno;
tali azioni o quote sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui.
PARTE TRE
REQUISITI PATRIMONIALI
TITOLO I
REQUISITI GENERALI, VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE
CAPO 1
Livello dei fondi propri richiesto
Sezione 1
Requisiti di fondi propri per gli enti
Articolo 92
Requisiti di fondi propri
Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti di fondi propri:
un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;
un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;
un coefficiente di capitale totale dell'8 %;
un coefficiente di leva finanziaria del 3 %.
Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:
il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a f) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4:
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II e all'articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, escludendo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio afferenti all'attività del portafoglio di negoziazione dell'ente;
i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:
il rischio di mercato determinato conformemente al titolo IV della presente parte ad esclusione dei metodi di cui ai capi I bis e I ter di tale titolo;
le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;
i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato determinati conformemente al titolo IV della presente parte, ad esclusione dei metodi di cui ai capi I bis e I ter di tale titolo, per tutte le attività che sono sottoposte a rischi di cambio o di posizioni in merci;
i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al titolo V di questa parte, ad eccezione dell'articolo 379 per il rischio di regolamento;
i requisiti di fondi propri calcolati in conformità al titolo VI per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli strumenti derivati OTC diversi dai derivati su crediti riconosciuti ai fini della riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito;
i requisiti di fondi propri determinati conformemente al titolo III, per il rischio operativo;
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati conformemente al titolo II, per il rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi:
contratti elencati all'allegato II e derivati su crediti;
operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;
finanziamenti con margini basati su titoli o merci;
operazioni con regolamento a lungo termine.
Le seguenti disposizioni si applicano per calcolare l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al paragrafo 3:
i requisiti di fondi propri di cui alle lettere c), d) ed e) di tale paragrafo comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;
gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) di tale paragrafo per 12,5.
Articolo 92 bis
Requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:
un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;
un coefficiente non basato sul rischio del 6,75 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.
I requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:
entro i tre anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;
entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE;
entro due anni dalla data in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in elementi del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
Articolo 92 ter
Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE
Uno strumento di passività ammissibili è preso in considerazione a fini di conformità con il paragrafo 1 soltanto se soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:
in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito derivante dalla passività è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti dalle passività che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che non possono essere considerate fondi propri;
è soggetto ai poteri di svalutazione o di conversione in conformità degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 93
Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale
▼M9 —————
Articolo 94
Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione
In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
il 5 % delle attività totali dell'ente;
50 milioni di EUR.
Se entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione nel modo seguente:
per i contratti di cui all'allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui a tale allegato, punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b);
per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), con il requisito calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).
Gli enti calcolano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese ai fini del paragrafo 1 conformemente alle seguenti prescrizioni:
tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 104 sono incluse nel calcolo, ad eccezione delle seguenti:
le posizioni su tassi di cambio e merci;
le posizioni in derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione o delle esposizioni al rischio di controparte e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato di tali coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
tutte le posizioni incluse nel calcolo conformemente alla lettera a) sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.
L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi:
l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per tre mesi consecutivi;
l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
Sezione 2
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento
Articolo 95
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento
Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come l'importo più elevato tra:
la somma degli elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 4;
12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 97.
Le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafi 1 e 2, sulla base dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al primo comma.
Le autorità competenti possono fissare requisiti di fondi propri per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, che sarebbero i requisiti di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE.
Articolo 96
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE
Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;
imprese di investimento che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
che non detengono denaro o titoli della clientela;
che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
che non hanno clienti esterni;
per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.
Per le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi:
elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 4;
l'importo di cui all'articolo 97 moltiplicato per 12,5.
Articolo 97
Fondi propri basati sulle spese fisse generali
L'ABE elabora, in consultazione con l'AESFEM, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata quanto segue:
il calcolo del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
le condizioni per l'adeguamento, da parte delle autorità competenti, del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
il calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento sia inferiore a un anno completo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o marzo 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 98
Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata
Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro applica l'articolo 92 a livello consolidato come segue:
calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 95, paragrafo 2;
calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso.
Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro e un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista applicano l'articolo 92 su base consolidata come segue:
calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 96, paragrafo 2;
calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso, in conformità della parte uno, titolo II, capo 2.
▼M8 —————
CAPO 3
Portafoglio di negoziazione
Articolo 102
Requisiti per il portafoglio di negoziazione
Articolo 103
Gestione del portafoglio di negoziazione
Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:
le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri;
se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);
per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:
di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;
di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;
se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di negoziazione;
se e in che misura l'ente possa riclassificare il rischio o le posizioni del portafoglio di negoziazione come rischio o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o viceversa, nonché i requisiti di tali riclassificazioni conformemente all'articolo 104 bis.
Nel gestire le posizioni o i portafogli di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:
l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per la posizione o i portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione, che è approvata dall'alta dirigenza e comprende il periodo di detenzione atteso;
l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni o dei portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione; tali politiche e procedure includono quanto segue:
quali posizioni o portafogli di posizioni possono essere assunti da ciascuna unità di negoziazione o, se del caso, da negoziatori designati;
la fissazione di limiti di posizione e il monitoraggio della loro adeguatezza;
la garanzia che i negoziatori abbiano facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;
la garanzia che le posizioni siano oggetto di comunicazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio dell'ente;
la garanzia che le posizioni siano attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e che sia effettuata una valutazione della negoziabilità o della possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
procedure e controlli antifrode attivi;
l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.
Articolo 104
Inclusione nel portafoglio di negoziazione
▼M8 —————
Articolo 104 ter
Requisiti per l'unità di negoziazione
Le unità di negoziazione degli enti soddisfano costantemente tutti i seguenti requisiti:
ciascuna unità di negoziazione ha una strategia di business chiara e distinta e una struttura di gestione dei rischi adeguata alla sua strategia;
ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura organizzativa; le posizioni in una data unità di negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate nell'unità di negoziazione; ogni negoziatore è assegnato ad un'unica unità di negoziazione;
nell'ambito di ciascuna unità di negoziazione sono stabiliti limiti di posizione in base alla strategia di business;
almeno su base settimanale, a livello di unità di negoziazione sono prodotte relazioni sulle attività, la redditività, la gestione dei rischi e i requisiti regolamentari che sono comunicate periodicamente all'organo di amministrazione;
ciascuna unità di negoziazione ha un chiaro piano operativo annuale comprendente una politica di remunerazione ben definita sulla base di criteri solidi utilizzati per la valutazione delle performance;
per ciascuna unità di negoziazione, sono elaborate su base mensile e messe a disposizione delle autorità competenti relazioni sulle posizioni in scadenza, sulle violazioni infragiornaliere dei limiti di negoziazione, sulle violazioni giornaliere dei limiti di negoziazione e sulle iniziative intraprese dall'ente per trattare tali violazioni, nonché valutazioni della liquidità del mercato.
Articolo 105
Requisiti per la valutazione prudente
Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Tali sistemi e controlli comportano almeno i seguenti elementi:
politiche e procedure documentate per il processo di valutazione, che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;
flussi informativi per l'unità responsabile del processo di valutazione chiari e indipendenti dal front office, che risalgano fino all'organo di amministrazione.
In caso di valutazione in base ad un modello, gli enti rispettano i seguenti requisiti:
l'alta dirigenza deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni valutati al valore equo in base ad un modello, e deve essere consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza così creata nelle segnalazioni sul rischio e sulla performance dell'attività;
gli enti attingono i dati di mercato da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato e verificano frequentemente la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello;
gli enti impiegano, se disponibili, metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;
qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;
gli enti prevedono procedure formali di controllo sulle modifiche apportate e conservano una copia protetta del modello, che utilizzano per effettuare le periodiche verifiche delle valutazioni;
i responsabili della gestione del rischio sono a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione; e
i modelli utilizzati dagli enti sono oggetto di riesami periodici per determinare l'accuratezza dei loro risultati, ad esempio attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello.
Ai fini della lettera d) del primo comma, il modello è elaborato o approvato indipendentemente dalle unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.
Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide che possono determinarsi a seguito di eventi di mercato o per situazioni particolari dell'ente, quali ad esempio le posizioni concentrate e/o le posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato. Gli enti, ove necessario, effettuano tali aggiustamenti in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini dell'informativa di bilancio e li concepiscono in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra tali fattori figurano i seguenti:
il tempo supplementare necessario per coprire la posizione o i suoi rischi oltre gli orizzonti di liquidità che sono stati assegnati ai fattori di rischio della posizione in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;
lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità;
la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato;
il grado di concentrazione del mercato;
il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni;
la misura nella quale la valutazione è effettuata in base a un modello;
l'incidenza di altri rischi di modello.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 106
Coperture interne
Una copertura interna soddisfa in particolare i seguenti requisiti:
non ha come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti di fondi propri;
è correttamente documentata ed è assoggettata a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;
è realizzata alle condizioni di mercato;
il rischio di mercato generato dalla copertura interna è gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;
è sorvegliata con attenzione, conformemente a procedure adeguate.
TITOLO II
REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI CREDITO
CAPO 1
Principi generali
Articolo 107
Metodi relativi al rischio di credito
Per le esposizioni da negoziazione e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:
come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata;
come esposizioni verso un'impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata.
Articolo 108
Uso della tecnica di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB
Articolo 109
Trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione
Gli enti calcolano l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per una posizione da essi detenuta verso la cartolarizzazione conformemente al capo 5.
Articolo 110
Trattamento delle rettifiche di valore su crediti
Ai fini del presente articolo e dei capi 2 e 3, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche escludono i fondi per rischi bancari generali.
Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su base consolidata o individuale, conformemente agli articoli 148 e 150, determinano come segue la parte di rettifiche di valore su crediti generiche che è destinata al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo IRB:
ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 2;
ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 1;
le rimanenti rettifiche di valore su crediti sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di quella soggetta al metodo IRB.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi della disciplina contabile applicabile in relazione a quanto segue:
valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 111;
valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 166 a 168;
trattamento degli importi delle perdite attese di cui all'articolo 159;
valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli 246 e 266;
determinazione di default ai sensi dell'articolo 178;
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 2
Metodo standardizzato
Sezione 1
Principi generali
Articolo 111
Valore dell'esposizione
Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del loro valore nominale dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):
100 % nel caso di elemento a rischio pieno;
50 % nel caso di elemento a rischio medio;
20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;
0 % nel caso di elemento a rischio basso.
Gli elementi fuori bilancio di cui alla seconda frase del primo comma sono assegnati alle categorie di rischio indicate all'allegato I.
Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci in prestito o di finanziamenti con margini, è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, come stabilito agli articoli da 223 a 225.
Articolo 112
Classi di esposizioni
Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali;
esposizioni verso organismi del settore pubblico;
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo;
esposizioni verso organizzazioni internazionali;
esposizioni verso enti;
esposizioni verso imprese;
esposizioni al dettaglio;
esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;
esposizioni in stato di default;
esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato;
esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;
elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine;
esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);
esposizioni in strumenti di capitale;
altre posizioni.
Articolo 113
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'approvazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la controparte è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente;
la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;
la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente.
Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, è autorizzato a non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali l'ente partecipa ad un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela tali enti e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti;
gli accordi assicurano che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo scopo istituzionale, a partire da fondi prontamente disponibili;
il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e concordati uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo una rappresentazione completa delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1;
il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;
il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;
i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema;
il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;
il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;
l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c) e d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.
Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
Sezione 2
Fattori di ponderazione del rischio
Articolo 114
Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali
Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
▼M10 —————
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
Articolo 115
Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali
L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutte le amministrazioni regionali e delle autorità locali nell'Unione che sono trattate dalle autorità competenti come esposizioni verso le loro amministrazioni centrali.
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
Articolo 116
Esposizioni verso organismi del settore pubblico
Alle esposizioni verso gli organismi del settore pubblico per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'organismo del settore pubblico interessato, conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
Articolo 117
Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
La Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank, la Central American Bank for Economic Integration e la CAF-Development Bank of Latin America sono considerate banche multilaterali di sviluppo.
Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
la Società finanziaria internazionale;
la Banca interamericana di sviluppo;
la Banca asiatica di sviluppo;
la Banca africana di sviluppo;
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
la Nordic Investment Bank;
la Banca di sviluppo dei Caraibi;
la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
la Banca europea per gli investimenti;
il Fondo europeo per gli investimenti;
l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;
la Banca islamica di sviluppo;
l'Associazione internazionale per lo sviluppo;
la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 al fine di modificare, in conformità delle norme internazionali, l'elenco delle banche multilaterali di sviluppo di cui al primo comma.
Articolo 118
Esposizioni verso organizzazioni internazionali
Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica;
il Fondo monetario internazionale;
la Banca dei regolamenti internazionali;
il fondo europeo di stabilità finanziaria;
il meccanismo europeo di stabilità;
un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di reperire finanziamenti (funding) e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.
Articolo 119
Esposizioni verso enti
Alle esposizioni verso un ente sotto forma di riserve obbligatorie minime imposte dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro, che l'ente deve detenere, può essere assegnato lo stesso fattore di ponderazione del rischio attribuito alle esposizioni verso la banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:
le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime ( 21 ), o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento;
in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente.
Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.
Ai fini del presente paragrafo, i requisiti prudenziali stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2033 sono considerati comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità.
Articolo 120
Esposizioni verso enti provvisti di rating
Alle esposizioni aventi una durata residua superiore a tre mesi verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 3, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 3
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua fino a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 4
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
20 % |
20 % |
50 % |
50 % |
150 % |
L'interazione tra il trattamento di valutazione del merito di credito a breve termine di cui all'articolo 131 e il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2 è fissata come segue:
quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al paragrafo 2, si applica a tutte le esposizioni verso enti con durata residua fino a tre mesi;
quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al paragrafo 2;
quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non è utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.
Articolo 121
Esposizioni verso enti privi di rating
Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'ente interessato, conformemente alla tabella 5.
Tabella 5
Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Articolo 122
Esposizioni verso imprese
Alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 6
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
150 % |
Articolo 123
Esposizioni al dettaglio
Le esposizioni che soddisfano i seguenti criteri ricevono una ponderazione del rischio del 75 %:
si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole o medie imprese (PMI);
l'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti;
l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione però delle esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali classificate nella classe di esposizione di cui all'articolo 112, lettera i), non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente, 1 milione di EUR. L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire dette informazioni.
I titoli non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Le esposizioni non conformi ai criteri di cui al primo comma, lettere da a) a c), non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente creditizio a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente creditizio deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;
i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta dal debitore a beneficio dell'ente creditizio;
i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20 % della pensione o retribuzione mensile del debitore;
la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a dieci anni.
Articolo 124
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili
La parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario del bene immobile in questione.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, essa provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 2.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra le l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.
Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis, e di eventuali altri indicatori rilevanti, l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni verso uno o più segmenti immobiliari garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125, situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente, e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:
le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili.
Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, un'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità competente e qualora ritenga che l'inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di valori previsti al quarto comma del presente paragrafo, o imporre criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2.
L'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo notifica all'ABE e al CERS gli eventuali adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati ai sensi del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale segnalazione l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri per le esposizioni di cui agli articoli 125 e 126 e all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), attuati dall'autorità pertinente.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis può fissare i fattori di ponderazione del rischio entro i seguenti intervalli di valori:
dal 35 % al 150 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali;
dal 50 % al 150 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo su quanto segue:
i fattori che potrebbero «incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura» ai sensi del secondo comma del paragrafo 2; e
i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis deve tenere conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.
Articolo 125
Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali
A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 124, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali sono trattate come segue:
le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso di imprese di investimento personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 %;
le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.
Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;
il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia. Per queste altre fonti, gli enti stabiliscono i rapporti massimi mutuo concesso/reddito percepito nel quadro della loro politica di concessione di prestiti e ottengono prove adeguate del reddito al momento della concessione del prestito;
i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;
salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del 35 % non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari.
Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:
le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80 % del valore di mercato oppure all'80 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;
le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.
Articolo 126
Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali
A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 124, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali sono trattate come segue:
le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su uffici o locali per il commercio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;
le esposizioni nell'ambito di operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.
Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;
il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia;
i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;
il fattore di ponderazione del rischio del 50 %, a meno che diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, è assegnato alla parte del prestito che non supera il 50 % del valore di mercato dell'immobile o il 60 % del valore del credito ipotecario, a meno che diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari mediante disposizioni legislative o regolamentari.
Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato membro ha pubblicato prove indicanti che su tale territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:
le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato oppure al 60 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali;
le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali.
Articolo 127
Esposizioni in stato di default
Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all'articolo 178 o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all'articolo 178 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:
150 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e deduzioni non fossero applicate;
100 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), non è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e detrazioni non fossero applicate.
Articolo 128
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato
Ai fini del presente articolo gli enti trattano le seguenti esposizioni come esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati:
investimenti in imprese di venture capital, ad eccezione del caso in cui tali investimenti siano trattati conformemente all'articolo 132;
investimenti in private equity di venture capital, ad eccezione del caso in cui tali investimenti siano trattati conformemente all'articolo 132;
finanziamenti per immobili a fini speculativi.
Nel valutare se un'esposizione diversa da quelle di cui al paragrafo 2 sia associata a rischi particolarmente elevati, gli enti tengono conto delle seguenti caratteristiche di rischio:
esiste un rischio di perdita elevato conseguente a un default del debitore;
è impossibile valutare adeguatamente se l'esposizione ricade sotto la lettera a).
L'ABE emana orientamenti che specificano quali tipi di esposizioni sono associati a rischi particolarmente elevati e in quali circostanze.
Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 129
Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) soddisfano i criteri di cui al paragrafo 7 e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili:
esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali, banche centrali del SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali nell'Unione;
esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, organismi del settore pubblico di paesi terzi, amministrazioni regionali di paesi terzi o autorità locali di paesi terzi che siano ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 1 o 2, o all'articolo 116, paragrafi 1, 2 o 4, rispettivamente, e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo, purché non eccedano il 20 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;
esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo. L'importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15 % dell'ammontare nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente. Le esposizioni verso enti nell'UE con scadenza inferiore a cento giorni non sono incluse nel requisito della classe di merito 1, sebbene tali enti siano come minimo classificati nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente capo.
prestiti garantiti da:
immobili residenziali fino all'importo minore tra il valore nominale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o
quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o da equivalenti soggetti per la cartolarizzazione disciplinati dalla normativa di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili residenziali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra il valore nominale dovuto a fronte di tali quote, il valore nominale dei gravami e il 80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.
prestiti sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dal presente capo, laddove la percentuale di ogni prestito usata per soddisfare il requisito stabilito nel presente paragrafo relativo alla copertura dell'obbligazione garantita non supera l'80 % del valore del corrispondente immobile residenziale situato in Francia e laddove il rapporto mutuo concesso/reddito percepito è pari al massimo al 33 % al momento della concessione del prestito. L'immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito, e per i prestiti concessi dal 1o gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente creditizio che ha concesso il prestito. Il rapporto mutuo concesso/reddito percepito rappresenta la quota del reddito lordo del debitore a copertura del rimborso del prestito, compresi gli interessi. Il fornitore di protezione è un ente finanziario autorizzato soggetto a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposto a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, ovvero un ente o un'impresa di assicurazione. Esso istituisce un fondo di mutua garanzia o protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite correlate al rischio di credito, la cui calibratura è periodicamente riesaminata dalle autorità competenti. Sia l'ente creditizio sia il fornitore di protezione conducono una valutazione del merito di credito del debitore;
prestiti garantiti da:
immobili non residenziali fino all'importo minore tra il valore nominale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o
quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o da equivalenti soggetti per la cartolarizzazione disciplinati dalla normativa di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili non residenziali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra il valore nominale dovuto a fronte di tali quote, il valore nominale dei gravami e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.
Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 % e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;
prestiti garantiti da gravami marittimi su navi fino alla differenza tra il 60 % del valore della nave costituita in garanzia e il valore di eventuali gravami marittimi precedenti.
Ai fini del primo comma, lettera c), lettera d), punto ii), e lettera f), punto ii), le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti, o di proventi della liquidazione, del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tali lettere.
Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera.
Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6a, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 6a
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
10 % |
20 % |
20 % |
50 % |
50 % |
100 % |
Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:
se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 20 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;
se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 50 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;
se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 100 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;
se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 150 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.
Le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite sono ammissibili al trattamento preferenziale, purché l'ente che investe in obbligazioni garantite possa dimostrare alle autorità competenti:
di ricevere informazioni sul portafoglio almeno per quanto riguarda:
il valore dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite in essere,
la distribuzione geografica e il tipo di attività a copertura del prestito, l'entità del prestito, il tasso di interesse e i rischi di cambio,
la struttura delle scadenze delle attività a copertura del prestito e delle obbligazioni garantite, e
la percentuale di prestiti scaduti da più di novanta giorni.
che l'emittente mette a disposizione dell'ente le informazioni di cui alla lettera a) almeno su base semestrale.
Articolo 130
Elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione
Per le posizioni verso la cartolarizzazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente alle disposizioni del capo 5.
Articolo 131
Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine
Alle esposizioni verso enti e imprese per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 7
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
100 % |
150 % |
150 % |
150 % |
Articolo 132
Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % («metodo fall-back») alle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC.
Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente paragrafo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.
Gli enti possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'OIC è:
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetto alla direttiva 2009/65/CE;
un FIA gestito da un GEFIA UE registrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE;
un FIA gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE;
un FIA gestito da un GEFIA non UE autorizzato a norma dell'articolo 37 della direttiva 2011/61/UE;
un FIA non UE gestito da un GEFIA non UE e commercializzato a norma dell'articolo 42 della direttiva 2011/61/UE;
un FIA non UE non commercializzato nell'Unione e gestito da un GEFIA non UE che ha sede in un paese terzo contemplato da un atto delegato di cui all'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE;
il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:
le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;
nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente soddisfano i seguenti requisiti:
le esposizioni dell'OIC sono oggetto di segnalazioni almeno con la stessa frequenza di quelle dell'ente;
il grado di dettaglio delle informazioni finanziarie è sufficiente per consentire all'ente di calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità con il metodo scelto dall'ente;
se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente.
In deroga al primo comma, lettera a) del presente paragrafo, le banche multilaterali o bilaterali di sviluppo e gli altri enti che coinvestono in un OIC con banche multilaterali o bilaterali di sviluppo possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di tale OIC conformemente ai metodi stabiliti all'articolo 132 bis, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, e il mandato di investimento dell'OIC limiti il tipo di attività in cui l'OIC può investire ad attività che promuovono lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo.
Gli enti notificano alla rispettiva autorità competente gli OIC cui applicano tale trattamento di cui al secondo comma.
In deroga al primo comma, lettera c), punto i), qualora l'ente determini l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente al metodo basato sul regolamento di gestione, le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente possono limitarsi al mandato di investimento dell'OIC e relative modifiche e possono essere effettuate solo qualora l'ente incorra in un'esposizione verso l'OIC per la prima volta e qualora il mandato di investimento dell'OIC venga modificato.
Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il terzo è:
l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
per gli OIC che non rientrano nel punto i) del presente punto, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a);
il terzo effettua il calcolo conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1, 2 o 3, a seconda dei casi;
un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.
Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2.
In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti che applicano il metodo look-through conformemente all'articolo 132 bis, paragrafo 1, possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio (
) calcolato secondo la formula di cui all'articolo 132 quater, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
gli enti misurano il valore delle loro partecipazioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC al costo storico ma misurano il valore delle attività sottostanti dell'OIC al valore equo se applicano il metodo look-through;
una variazione del valore di mercato delle quote o delle azioni il cui valore è misurato dagli enti al costo storico non modifica l'importo dei fondi propri di tali enti né il valore associato a tali partecipazioni.
Articolo 132 bis
Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma, partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo dell'esposizione e che l'OIC applica la leva finanziaria, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.
Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma in base ai metodi di cui al presente capo, al capo 5 e al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo.
In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 132 ter
Esclusioni dai metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
Articolo 132 quater
Trattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC
Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio:
per tutte le esposizioni per cui gli enti usano uno dei metodi di cui all'articolo 132 bis:
dove:
|
= |
la ponderazione del rischio; |
i |
= |
l'indice che individua l'OIC; |
RWAEi |
= |
l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 bis per OICi; |
|
= |
il valore dell'esposizione delle esposizioni di OICi; |
Ai |
= |
il valore contabile delle attività di OICi; e |
EQi |
= |
il valore contabile dell'esposizione delle attività di OICi. |
.
Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle loro esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo che soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo moltiplicando il valore dell'esposizione di tali esposizioni per un fattore di conversione del 20 % e il fattore di ponderazione del rischio derivante dall'articolo 132 o 152.
Gli enti determinano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni fuori bilancio derivante da impegni di valore minimo conformemente al paragrafo 2 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'esposizione fuori bilancio dell'ente è un impegno di valore minimo per un investimento in quote o azioni di uno o più OIC per cui l'ente è obbligato al pagamento nel quadro dell'impegno di valore minimo solamente se il valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC è inferiore a una soglia predeterminata in uno o più momenti, come specificato dal contratto;
l'OIC è:
un OICVM quale definito alla direttiva 2009/65/CE; o
un FIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che investe unicamente in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE se il regolamento di gestione del FIA non consente una leva finanziaria maggiore di quella permessa a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;
il valore di mercato corrente delle esposizioni sottostanti dell'OIC sottostanti all'impegno di valore minimo senza considerare l'effetto degli impegni di valore minimo fuori bilancio copre o supera il valore corrente della soglia specificata nell'impegno di valore minimo;
in caso di riduzione dell'eccesso di valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC rispetto al valore corrente dell'impegno di valore minimo, l'ente o un'altra impresa nella misura in cui rientra nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente stesso è soggetto a norma del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2002/87/CE può influenzare la composizione delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC o limitare il potenziale di un'ulteriore riduzione dell'eccesso in altri modi;
il beneficiario finale diretto o indiretto dell'impegno di valore minimo è solitamente un cliente al dettaglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 133
Esposizioni in strumenti di capitale
Le seguenti esposizioni sono considerate esposizioni in strumenti di capitale:
esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;
esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).
Articolo 134
Altre posizioni
Sezione 3
Riconoscimento e attribuzione delle valutazioni del rischio di credito alle classi di merito di credito
Sottosezione 1
Riconoscimento delle ECAI
Articolo 135
Uso delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
Sottosezione 2
Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito
Articolo 136
Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014 e, ove necessario, presentano progetti di norme tecniche di attuazione riveduti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
Nel determinare l'attribuzione delle valutazioni del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM rispettano i seguenti requisiti:
per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori quantitativi quali il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito. Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono solo di serie limitate di dati sui default, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM chiedono all'ECAI quale ritenga essere il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito;
per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori qualitativi quali la composizione dell'insieme di emittenti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di credito assegnate nonché la definizione di default utilizzata dall'ECAI;
l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM raffrontano i tassi di default riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di default riscontrati da altre ECAI su una popolazione di emittenti che presentano un equivalente livello di rischio di credito;
qualora i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI siano significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM assegnano alla valutazione del merito di credito dell'ECAI una classe di merito di credito più elevata nella scala di valutazione;
quando l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM hanno aumentato il fattore di ponderazione del rischio associato ad una specifica valutazione del merito di credito espressa da una determinata ECAI, e se i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di tale ECAI non risultano più significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM possono ripristinare la valutazione del merito di credito espressa dall'ECAI nella classe di merito di credito originaria della scala di valutazione.
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
Sottosezione 3
Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione
Articolo 137
Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione
Ai fini dell'articolo 114, gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione nominata dall'ente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all'esportazione aderenti all'Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell'OCSE;
l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, nel seguito «MEIP») stabiliti dalla metodologia dell'OCSE. Un ente può revocare la nomina di un'agenzia per il credito all'esportazione. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale.
Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, è riconosciuta una valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione è applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 9.
Tabella 9
MEIP |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Fattore di ponderazione del rischio |
0 % |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Sezione 4
Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ecai ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio
Articolo 138
Requisiti generali
Un ente può prescegliere una o più ECAI per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli attivi e agli elementi fuori bilancio. Un ente può revocare la nomina di un'ECAI. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale. Le valutazioni del merito di credito non sono utilizzate in maniera selettiva. Gli enti utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Possono tuttavia utilizzare valutazioni del merito di credito non richieste qualora l'ABE abbia confermato che le valutazioni del merito di credito non richieste di una ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste di tale ECAI. L'ABE rifiuta o revoca tale conferma in particolare nel caso in cui l'ECAI abbia utilizzato una valutazione del merito di credito non richiesta per esercitare pressione sul soggetto valutato affinché effettui un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi. Nel fare uso delle valutazioni del merito di credito, gli enti rispettano i seguenti requisiti:
un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI per una certa classe di posizioni le utilizza in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe;
un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;
un ente utilizza solo le valutazioni del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi;
qualora per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione è impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione;
qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si attribuisce il fattore più alto;
qualora per una stessa posizione esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, sono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono identici, si attribuisce tale fattore.
Articolo 139
Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione
Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata nell'uno o nell'altro dei seguenti casi:
determina una ponderazione superiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari (pari passu) o inferiore (junior), sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;
determina una ponderazione inferiore e l'esposizione in questione è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.
In tutti gli altri casi, l'esposizione è considerata priva di rating.
Articolo 140
Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine
Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non è utilizzata per ricavare i fattori di ponderazione del rischio per altre posizioni, ad eccezione dei seguenti casi:
se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 150 %, a tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150 %;
se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 50 %, alle esposizioni a breve termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione inferiore al 100 %.
Articolo 141
Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera
Una valutazione del merito di credito relativa ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione per un'altra esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.
Quando un'esposizione deriva dalla partecipazione dell'ente ad un prestito che è stato accordato da una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata a fini di ponderazione del rischio.
CAPO 3
Metodo basato sui rating interni
Sezione 1
Autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare il metodo IRB
Articolo 142
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«sistema di rating», l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione;
«tipo di esposizione», un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, costituite da un certo tipo di operazioni che possono essere limitate a un solo soggetto o a un unico sottoinsieme di soggetti all'interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizioni sia gestito in modo diverso in altri soggetti del gruppo;
«unità operativa», qualsiasi soggetto organizzativo o giuridico a sé stante, linee di business, localizzazioni geografiche;
«soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario», qualsiasi soggetto del settore finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:
le sue attività totali calcolate su base individuale o consolidata sono uguali o superiori alla soglia di 70 miliardi di EUR, utilizzando l'ultimo bilancio sottoposto a revisione o il bilancio consolidato per determinare la dimensione delle attività;
è, o almeno lo è una delle sue filiazioni, sottoposto a normativa prudenziale nell'Unione o a una normativa di un paese terzo nel quale si applicano una legislazione e un sistema di vigilanza almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione;
«soggetto del settore finanziario non regolamentato», qualsiasi altro soggetto che non è un soggetto regolamentato del settore finanziario ma svolge, come attività principale, una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE o all'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
«classe del debitore», una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali è derivata la stima della probabilità di default (PD)
«classe dell'operazione», una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD.
▼M5 —————
Articolo 143
Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB
Gli enti ottengono l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti per quanto segue:
modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare;
modifiche sostanziali di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare.
L'ambito di applicazione di un sistema di rating comprende tutte le esposizioni che rientrano nel tipo di esposizione per la quale tale sistema è stato sviluppato.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 144
Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB
L'autorità competente concede ad un ente l'autorizzazione a norma dell'articolo 143 ad applicare il metodo IRB, compreso l'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione, solo se l'autorità competente ha accertato che i requisiti di cui al presente capo sono soddisfatti, in particolare quelli di cui alla sezione 6, e che i sistemi dell'ente per la gestione e il rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, che l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che le norme seguenti risultano soddisfatte:
i sistemi di rating dell'ente forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;
i rating interni e le stime interne dei default e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente;
l'ente dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;
l'ente raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che sono di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;
l'ente documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida;
l'ente ha convalidato ciascun sistema di rating e ciascun metodo dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale su un periodo di tempo adeguato prima dell'autorizzazione ad utilizzare tali sistemi di rating o i metodi basati su modelli interni per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale, ha valutato durante tale periodo se tali sistemi o metodi siano adatti al loro ambito di applicazione e ha loro apportato le modifiche conseguenti a tale valutazione;
l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 430;
l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell'ambito di applicazione di un sistema di rating ad una classe o pool di tale sistema di rating; l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell'ambito di applicazione di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale a tale metodo dei modelli interni.
I requisiti inerenti all'uso del metodo IRB, comprese le stime interne della LGDe dei fattori di conversione, si applicano anche quando un ente applica un sistema di rating, o un modello usato nell'ambito di un sistema di rating, che ha acquistato da un fornitore esterno.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 145
Precedente esperienza di utilizzo dei metodi IRB
Articolo 146
Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati
Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:
presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità e mette in atto tale piano entro un periodo convenuto con l'autorità competente;
dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.
Articolo 147
Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi
Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
esposizioni verso enti;
esposizioni verso imprese;
esposizioni al dettaglio;
esposizioni in strumenti di capitale;
elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
altre attività diverse dai crediti.
Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a):
esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi degli articoli 115 e 116;
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;
esposizioni verso organizzazioni internazionali alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % in applicazione dell'articolo 118.
Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera b):
esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 2 e 4;
esposizioni verso organismi del settore pubblico che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117; e
esposizioni verso enti finanziari che sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5.
Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni soddisfano i seguenti criteri:
si tratta di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:
esposizioni verso una o più persone fisiche;
esposizioni verso una PMI a condizione, in questo caso, che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi — comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali — non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;
nella gestione del rischio l'ente tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;
le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;
ogni esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.
Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui al paragrafo 2, lettera e):
esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;
esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).
Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:
si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe;
le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.
Articolo 148
Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative
Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle LGD o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali.
Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 5, l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 149
Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati
Un ente che utilizza il metodo IRB per una classe o un tipo di esposizione particolare può cessare di utilizzarlo per passare al metodo standardizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio esclusivamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso del metodo standardizzato non è proposto al fine di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;
l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:
l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, per una classe o un tipo di esposizione determinato non è proposto al fine di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;
l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
Articolo 150
Condizioni di utilizzo parziale permanente
Nei casi in cui hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare il metodo standardizzato per le seguenti esposizioni:
per la classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;
per la classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;
per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni o i tipi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di profilo di rischio percepito;
per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali, gli organi amministrativi e gli organismi del settore pubblico, purché:
non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale o la banca centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; e
alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2 o 4;
per le esposizioni di un ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o un'impresa strumentale soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
per le esposizioni tra enti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
per le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % ai sensi del capo 2 (compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, ai quali è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %);
per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale, nei casi in cui tali esposizioni possono, in aggregato, essere escluse dal metodo IRB soltanto fino al limite del 10 % dei fondi propri;
per le esposizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 4, che soddisfano le condizioni ivi stabilite;
per le garanzie statali e riassicurate dallo Stato di cui all'articolo 215, paragrafo 2.
Le autorità competenti autorizzano l'applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale di cui al primo comma, lettere g) ed h), alle quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri. L'ABE pubblica sul suo sito web e aggiorna periodicamente un elenco con le esposizioni di cui a tali lettere, che devono essere trattate secondo il metodo standardizzato.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Tali orientamenti sono adottati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sezione 2
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Sottosezione 1
Trattamento per tipologia di classe di esposizioni
Articolo 151
Trattamento per classe di esposizioni
Articolo 152
Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.
Gli enti che applicano il metodo look-through conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che soddisfano le condizioni di utilizzo parziale permanente a norma dell'articolo 150, o che non soddisfano le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo oppure uno o più dei metodi di cui al capo 5 per la totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente ai seguenti principi:
per le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni “strumenti di capitale” di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2;
per le esposizioni assegnate a elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 254 come se fossero detenute direttamente da tali enti;
per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 del presente titolo.
Qualora, ai fini del primo comma, lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale.
Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di un OIC conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il terzo è:
l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
per le esposizioni diverse da quelle elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), del presente articolo, il terzo effettua il calcolo secondo il metodo look-through di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1;
per le esposizioni elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo i metodi ivi previsti;
un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.
Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni di un OIC derivanti da tali calcoli per un fattore di 1,2.
In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.
Sottosezione 2
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito
Articolo 153
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali
Ferma restando l'applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali sono calcolati secondo le formule seguenti:
Importo dell'esposizione ponde rato per il rischio = RW · valore dell'esposizione
dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come
se PD = 0, RW è 0
se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default:
;
dove la migliore stima della perdita attesa («ELBE») è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);
se 0 < PD < 1
dove
N(x) |
= |
la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x); |
G (Z) |
= |
la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x) = z); |
R |
= |
il coefficiente di correlazione, è definita come
|
b |
= |
fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come . |
L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 202 e 217 può essere adeguato sulla base della seguente formula:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione · (0.15 + 160 · PDpp )
dove:
PDpp |
= |
PD del fornitore della protezione. |
RW è calcolato utilizzando la formula del fattore di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 1 per l'esposizione, la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. Il fattore di aggiustamento in funzione della durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore della protezione e la PD del debitore.
Per le esposizioni verso imprese facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese la formula di correlazione riportata al paragrafo 1, punto (iii). Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato.
Gli enti utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.
Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6 gli enti assegnano fattori di ponderazione del rischio conformemente alla seguente tabella 1:
Tabella 1
Durata residua |
Categoria 1 |
Categoria 2 |
Categoria 3 |
Categoria 4 |
Categoria 5 |
Inferiore a 2,5 anni |
50 % |
70 % |
115 % |
250 % |
0 % |
Pari o superiore a 2,5 anni |
70 % |
90 % |
115 % |
250 % |
0 % |
Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partnership pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 154
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio
Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione
dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come segue:
se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default, RW è
;
dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);
se 0 < PD < 1, ossia per tutti i possibili valori di PD diversi da quelli di cui al punto i),
dove
N(x) |
= |
la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x); |
G (Z) |
= |
la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x) = z); |
R |
= |
il coefficiente di correlazione, definito come
|
Un'esposizione che soddisfa i seguenti criteri rientra nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate:
la controparte dell'esposizione è una persona fisica;
le esposizioni sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili dall'ente. In questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dall'ente. I margini non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarli nella misura massima consentita dalla normativa a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;
l'esposizione massima verso un singolo nel subportafoglio è pari o inferiore a 100 000 EUR;
l'uso della correlazione di cui al presente paragrafo è limitato a portafogli che hanno presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD;
il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti il relativo subportafoglio.
In deroga alla lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto sul quale è accreditato lo stipendio non si applica il requisito che l'esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso, gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD.
Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita dei subportafogli di esposizioni rotative al dettaglio qualificate, nonché del portafoglio aggregato di esposizioni rotative qualificate al dettaglio e si scambiano informazioni, tra Stati membri, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.
Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 184 e le condizioni seguenti:
l'ente ha acquistato i crediti commerciali da terzi non connessi e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non include esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né indirettamente;
i crediti commerciali acquistati originano da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti infragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;
l'ente acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e
il portafoglio di crediti commerciali acquistati è sufficientemente diversificato.
Articolo 155
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale
Gli enti possono trattare le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali in maniera conforme al trattamento di altre attività diverse dai crediti.
In base al metodo della ponderazione semplice, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla formula:
ímporto dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell'esposizione,
dove:
fattore di ponderazione del rischio RW = 190 % per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati
fattore di ponderazione del rischio RW = 290 % per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati
fattore di ponderazione del rischio RW = 370 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.
Le posizioni corte a pronti e gli strumenti derivati detenuti al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere portati a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinati alla copertura di specifiche esposizioni in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le altre posizioni corte sono trattate alla stregua di posizioni lunghe, attribuendo il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata, si applica la metodologia per le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 162, paragrafo 5.
Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo 4.
A livello di singola esposizione la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell'esposizione moltiplicato per 12,5.
Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV. Tale protezione è soggetta a una LGD del 90 % sull'esposizione verso il datore della copertura. Per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65 %. In questi casi M è pari a cinque anni.
Nel quadro del metodo dei modelli interni, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell'ente ottenuta impiegando modelli interni di valore a rischio soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello del portafoglio di strumenti di capitale non sono inferiori al totale delle somme dei seguenti importi:
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo PD/LGD; e
gli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5.
Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono calcolati sulla base dei valori PD di cui all'articolo 165, paragrafo 1, e dei corrispondenti valori LGD di cui all'articolo 165, paragrafo 2.
Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di capitale.
Articolo 156
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti
Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti si calcolano conformemente alla formula seguente:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = 100 % · valore dell'esposizione,
eccetto:
cassa e valori assimilati, nonché oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, nel qual caso è attribuita una ponderazione dei rischio dello 0 %;
i casi in cui l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, nel qual caso la formula è la seguente:
dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.
Sottosezione 3
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati
Articolo 157
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati
Sezione 3
Importi delle perdite attese
Articolo 158
Trattamento per tipologia di esposizione
Le perdite attese (EL) e gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:
Perdita attesa (EL) = PD * LGD
Importo della perdita attesa |
= |
EL [moltiplicato per] il valore dell'esposizione. |
Per le esposizioni in stato di default (PD = 100 %), per le quali gli enti utilizzano le stime interne della LGD, EL equivale a ELBE, vale a dire alle migliori stime della perdita attesa effettuate dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h).
Per le esposizioni soggette al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, EL è pari a 0 %.
I valori di EL per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti utilizzano i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio sono assegnati conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
Durata residua |
Categoria 1 |
Categoria 2 |
Categoria 3 |
Categoria 4 |
Categoria 5 |
Inferiore a 2,5 anni |
0 % |
0,4 % |
2,8 % |
8 % |
50 % |
Pari o superiore a 2,5 anni |
0,4 % |
0,8 % |
2,8 % |
8 % |
50 % |
Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente al metodo della ponderazione semplice sono calcolati secondo la formula seguente:
Importo de lla perdita attesa = EL · valore dell'esposizione
I valori di EL sono:
EL = 0,8 % per le esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;
EL = 0,8 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;
EL = 2,4 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.
Le perdite attese e gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo PD/LGD si calcolano secondo le formule seguenti:
Perdite attesa (EL) = PD · LGD
Importo de lla perdita attesa = EL · valore dell'esposizione
Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente alla formula seguente:
Perdita attesa (EL) = PD · LGD
Importo de lla perdita attesa = EL · valore dell'esposizione
Articolo 159
Trattamento degli importi delle perdite attese
Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, dalle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi dell'articolo 110, dalle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105 e da altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni, a eccezione delle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m). Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in default conformemente all'articolo 166, paragrafo 1, sono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi in tale calcolo.
Sezione 4
PD, LGD e durata
Sottosezione 1
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali
Articolo 160
Probabilità di default (PD)
Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per i quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti:
per i diritti di primo rango (senior) su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti divisa per la LGD relativa a tali crediti;
per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti;
un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione.
Gli enti possono tenere conto della protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
la società, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo IRB, non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente con una PD equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI che, secondo l'ABE, vanno associate alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.
Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.
Articolo 161
Perdita in caso di default (LGD)
Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD:
per le esposizioni di primo rango (senior) senza garanzie reali ammissibili: 45 %;
per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75 %;
gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale e di tipo personale nel calcolo della LGD conformemente al capo 4;
le obbligazioni garantite ammesse al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, possono ricevere un valore della LGD dell'11,25 %;
per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 45 %;
per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 100 %;
per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 75 %.
Articolo 162
Durata
In alternativa, nel quadro dell'autorizzazione di cui all'articolo 143, le autorità competenti decidono se l'ente deve usare la durata M per ciascuna esposizione come previsto al paragrafo 2.
Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 143 calcolano M per ciascuna di tali esposizioni secondo le modalità di cui al presente paragrafo, lettere da a) a e), e fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo. M non è superiore a cinque anni tranne nei casi di cui all'articolo 384, paragrafo 1, nei quali si utilizza M come ivi specificato:
per gli strumenti aventi flussi di cassa predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:
dove CFt indica i flussi di cassa (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t;
per gli strumenti derivati soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a un anno e la durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione;
per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato II, e da finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a dieci giorni;
per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a cinque giorni. La durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;
se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente conformemente all'articolo 143 a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore a novanta giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore a novanta giorni;
per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali e non può essere comunque inferiore a un anno;
per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali è applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nell'insieme di attività soggette a compensazione è superiore ad un anno, M è calcolata in base alla formula seguente:
dove:
|
= |
una variabile di comodo il cui valore in un periodo futuro tk è pari a 0 se tk > 1 anno e a 1 se tk ≤ 1 |
|
= |
l'esposizione attesa nel periodo futuro tk; |
|
= |
l'esposizione attesa effettiva nel periodo futuro tk; |
|
= |
il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk; |
;
un ente che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) può utilizzare, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M.
Fatto salvo il paragrafo 2, per gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a);
per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni e che hanno l'autorizzazione all'uso di un modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati a norma della parte tre, titolo IV, capo 5, M è fissata a 1 nella formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1, a condizione che un ente possa dimostrare alle autorità competenti che il suo modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati di cui all'articolo 383 contiene effetti delle migrazioni di rating;
ai fini dell'applicazione dell'articolo 153, paragrafo 3, M è la scadenza effettiva della protezione del credito, che non può essere inferiore a un anno.
Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M non può essere inferiore a un giorno per:
gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II;
i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale;
le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito.
In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore a un giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate:
le esposizioni verso enti o imprese di investimento derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;
le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantesi connesse con lo scambio di beni o servizi con durata residua fino a un anno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 80;
le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi;
le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi.
Sottosezione 2
Esposizioni al dettaglio
Articolo 163
Probabilità di default (PD)
Articolo 164
Perdita in caso di default (LGD)
La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili non residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 15 %.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 6.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.
Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 concluda che i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 non siano adeguati, e ritenga che l'inadeguatezza dei valori della LGD potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro, può fissare valori minimi della LGD più elevati per quelle esposizioni situate in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente. Tali valori minimi più elevati possono inoltre essere applicati anche a livello di uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni.
L'autorità designata conformemente al paragrafo 5 informa l'ABE e il CERS prima di adottare la decisione di cui al presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale segnalazione l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano tali valori della LGD.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 5 del presente articolo su quanto segue:
i fattori che potrebbero «incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura» ai sensi del paragrafo 6; e
i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati.
Sottosezione 3
Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/ LGD
Articolo 165
Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD
Si applicano le seguenti PD minime:
0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, se l'investimento rientra in una relazione di lungo periodo con il cliente;
0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su flussi di cassa regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale;
0,40 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2;
1,25 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2.
Sezione 5
Valore dell'esposizione
Articolo 166
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché esposizioni al dettaglio
Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto.
Per le attività acquistate, la differenza fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche che è stato iscritto nel bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore.
Il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile ma non utilizzato del credito accordato per un fattore di conversione. Gli enti utilizzano i seguenti fattori di conversione conformemente all'articolo 151, paragrafo 8 per le esposizioni verso le imprese, gli enti, le amministrazioni centrali e le banche centrali:
alle linee di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deteriorarsi del merito di credito del debitore, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;
per le lettere di credito a breve termine per operazioni mercantili è attribuito un fattore di conversione del 20 % sia all'ente ordinante che all'ente accettante;
per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti commerciali acquistati revocabili incondizionatamente, o provviste di clausola di revoca automatica in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del merito di credito di quest'ultimo;
alle altre linee di credito, alle agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) si applica un fattore di conversione del 75 %.
Gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla sezione 6 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d), previa autorizzazione delle autorità competenti.
Per tutti gli elementi fuori bilancio diversi da quelli menzionati ai paragrafi da 1 a 8, il valore dell'esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore:
100 % nel caso di elemento a rischio pieno;
50 % nel caso di elemento a rischio medio;
20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;
0 % nel caso di elemento a rischio basso.
Ai fini del presente paragrafo gli elementi fuori bilancio sono assegnati alle categorie di rischio indicate nell'allegato I.
Articolo 167
Esposizioni in strumenti di capitale
Articolo 168
Altre attività diverse da crediti
Il valore delle esposizioni in altre attività diverse da crediti è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
Sezione 6
Requisiti per il metodo IRB
Sottosezione 1
Sistemi di rating
Articolo 169
Principi generali
Articolo 170
Struttura dei sistemi di rating
La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali è conforme ai seguenti requisiti:
un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione;
un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 classi per i debitori adempienti e 1 classe per quelli in default;
l'ente documenta la relazione tra le classi di merito del debitore in termini di livello del rischio di default che ogni classe implica e i criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio;
gli enti con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di default prevedono un numero sufficiente di classi di merito del debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in una determinata classe. Una rilevante concentrazione a livello di singola classe è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che la classe in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di default di tutti i debitori assegnati a quella classe rientra in tale fascia;
per poter ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad utilizzare stime interne delle LGD ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, un sistema di rating deve incorporare una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD. La definizione della classe di merito dell'operazione comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni alla classe sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio delle diverse classi;
una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singola classe dell'operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quella classe copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quella classe rientra in tale fascia.
La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio è conforme ai seguenti requisiti:
i sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi;
il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in una data classe o pool sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra le varie classi o pool è tale da evitare un'eccessiva concentrazione;
il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le prassi di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela.
Nell'attribuire le esposizioni a una data classe o pool gli enti considerano i seguenti fattori di rischio:
le caratteristiche di rischio del debitore;
le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali. Gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa garanzia reale;
la morosità dell'esposizione, salvo che l'ente dimostri alla sua autorità competente in modo da quest'ultima ritenuto soddisfacente che essa non rappresenta un fattore di rischio significativo per l'esposizione.
Articolo 171
Attribuzione a classi o pool
L'ente prevede specifiche definizioni, nonché processi e criteri specifici per l'assegnazione delle esposizioni alle varie classi o pool nell'ambito del sistema di rating che rispettino i requisiti seguenti:
le definizioni e i criteri di classificazione delle classi o dei pool sono sufficientemente dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo coerente alla medesima classe o pool debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie linee di business, unità organizzative e localizzazioni geografiche;
la documentazione del processo di rating consente a terzi di comprendere e replicare l'assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di valutarne l'adeguatezza;
i criteri sono inoltre coerenti con le regole interne dell'ente per la concessione di crediti e con la sua politica per il trattamento di operazioni e debitori problematici.
Articolo 172
Assegnazione delle esposizioni
Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, l'assegnazione delle esposizioni è effettuata secondo i seguenti criteri:
ciascun debitore è assegnato ad una classe nel quadro del processo di concessione del credito;
per le esposizioni per le quali un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad una classe dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito;
gli enti che utilizzano i metodi esposti all'articolo 153, paragrafo 5 per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad una classe conformemente all'articolo 170, paragrafo 2;
ciascun soggetto giuridico distinto verso cui l'ente è esposto è valutato separatamente. L'ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori e dei gruppi di clienti debitori connessi;
le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate alla medesima classe del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia, esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diverse classi nei seguenti casi:
il caso del rischio di trasferimento valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diverse classi a seconda che siano denominate in valuta locale o in valuta estera;
il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione alla classe del debitore;
la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti.
Articolo 173
Integrità del processo di assegnazione dei rating
Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, il processo di assegnazione soddisfa i seguenti requisiti di integrità:
le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito;
gli enti rivedono le assegnazioni almeno una volta l'anno e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione. I debitori ad alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione;
gli enti dispongono di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano le PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano le LGD o i fattori di conversione.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 174
Impiego dei modelli
Se l'ente utilizza modelli statistici ed altri metodi automatici per l'assegnazione delle esposizioni a classi o a pool relativi a debitori o ad operazioni, sono soddisfatti i seguenti requisiti:
il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti di capitale. Le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative;
l'ente dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;
i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni dell'ente;
l'ente prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;
l'ente combina il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.
Articolo 175
Documentazione dei sistemi di rating
Gli enti che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:
fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a classi, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;
istituisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di performance) per la validazione del modello;
indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.
Articolo 176
Conservazione dei dati
Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, gli enti rilevano e conservano:
serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti;
le date di assegnazione dei rating;
la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating;
la persona responsabile per l'assegnazione del rating;
le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;
la data e le circostanze di tali default;
i dati sulle PD e sui tassi effettivi di default associati alle varie classi di rating e sulle migrazioni tra tali classi.
Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano:
serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating;
le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime;
la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione;
l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione;
i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione in stato di default;
i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito di tali garanzie e di tali derivati su crediti attraverso la LGD;
i dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione in stato di default.
Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano e conservano:
i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni alle classi o ai pool;
i dati sulle stime delle PD, delle LGD e dei fattori di conversione connessi con le classi o i pool di esposizioni;
le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;
per le esposizioni in stato di default, i dati concernenti le classi o i pool cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente il default e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione;
i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.
Articolo 177
Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale
Sottosezione 2
Quantificazione del rischio
Articolo 178
Default di un debitore
Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:
l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o dell'articolo 127.
Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica quanto segue:
per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;
ai fini della lettera a), il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall'ente;
il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo;
la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto a una soglia fissata dalle autorità competenti. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole;
gli enti hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali dell'ente.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:
l'ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli;
l'ente riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;
l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa;
l'ente acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse.
l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 179
Requisiti generali per il processo di stima
Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti:
le stime interne dell'ente dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull'esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente, tanto più prudente deve essere la stima;
l'ente è in grado di fornire una disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini di frequenza dei default, LGD, fattore di conversione o perdite, qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. Le stime dell'ente sono rappresentative di un'esperienza di lungo periodo;
è inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera e), all'articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, e all'articolo 182, paragrafi 2 e 3. Le stime dell'ente integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e in ogni caso almeno con cadenza annuale;
la popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e le altre caratteristiche rilevanti sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri dell'ente. Le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all'ente l'accuratezza e la solidità delle proprie stime;
per i crediti commerciali acquistati le stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione dell'ente acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati relativi ad aggregati analoghi forniti dal cedente, dall'ente acquirente o da fonti esterne. L'ente acquirente verifica eventuali dati forniti dal cedente sui quali faccia affidamento;
gli enti integrano nelle proprie stime un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore. Allorché le metodologie e i dati sono considerati meno soddisfacenti, la presumibile gamma di errori è più ampia e il margine di cautela è maggiore.
L'uso di stime diverse da parte degli enti per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni è documentato e ragionevole. Se gli enti possono dimostrare alle proprie autorità competenti che per i dati rilevati prima del 1o gennaio 2007 sono stati effettuati gli aggiustamenti necessari per realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default di cui all'articolo 178 o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati.
L'ente che usa dati aggregati con altri enti soddisfa i seguenti requisiti:
i sistemi e i criteri di rating impiegati da altri enti partecipanti all'aggregazione sono comparabili con i propri;
l'aggregato è rappresentativo del portafoglio per il quale sono utilizzati i dati aggregati;
i dati aggregati sono utilizzati dall'ente per le proprie stime in modo uniforme nel tempo;
l'ente rimane responsabile dell'integrità dei suoi sistemi di rating;
l'ente mantiene a livello interno una sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa l'effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating.
Articolo 180
Requisiti specifici per la stima della PD
Nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3:
gli enti stimano le PD per ciascuna classe del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale. Le stime della PD per i debitori che sono ad elevata leva finanziaria o le cui attività sono principalmente attività negoziate riflettono la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità;
per i crediti verso imprese acquistati, gli enti possono stimare la EL per classe del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte temporale annuale;
se un ente deriva stime di lungo periodo dei tassi medi delle PD e delle LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);
gli enti utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare aggiustamenti in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni;
nella misura in cui, per la stima delle PD, un ente impiega i dati sui default desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano i requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se i requisiti per la sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, l'ente applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD;
nella misura in cui un ente associa le classi utilizzate internamente alla scala impiegata da un'ECAI o da organismi analoghi e assegna alle proprie classi i tassi di default osservati per le classi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. sono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'organismo esterno in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di default e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi effettuata dall'ente contempla un raffronto delle definizioni di default utilizzate, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 178. L'ente documenta i criteri alla base del processo di associazione;
nella misura in cui un ente impiega modelli statistici di previsione dei default, può stimare le PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a una certa classe. L'impiego di tali modelli per questo fine da parte dell'ente è subordinato al rispetto dei criteri specificati all'articolo 174;
a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. La presente lettera vale anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.
Per le esposizioni al dettaglio si applicano i seguenti requisiti:
gli enti stimano le PD per i debitori ricompresi nella rispettiva classe o pool sulla base della media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale di un anno;
le stime della PD possono essere altresì derivate da una stima delle perdite totali e da stime appropriate delle LGD;
gli enti considerano i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni alle varie classi di merito o pool come fonte primaria di informazioni per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che esistano entrambi i seguenti stretti nessi:
tra il processo seguito dall'ente creditizio per assegnare le esposizioni a una data classe o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna, e
tra il profilo di rischio interno dell'ente e la composizione dei dati esterni;
se gli enti derivano stime di lungo periodo della PD e della LGD per esposizioni al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);
a prescindere dal fatto che l'ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni;
gli enti identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (seasoning effect).
Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti possono impiegare dati di riferimento esterni e interni. Gli enti utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), e al paragrafo 2, lettera e);
le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'articolo 143.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 181
Requisiti specifici per le stime interne della LGD
Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne della LGD:
gli enti stimano la LGD per classe o pool relativa all'operazione sulla base della LGD effettiva media per classe o pool utilizzando tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata dei default);
gli enti impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;
gli enti considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente;
nella valutazione della LGD da parte dell'ente va inoltre trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la garanzia reale;
nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, esse non sono basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia. Le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla;
nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3;
nella misura in cui un ente riconosce garanzie reali per la determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD;
per il caso specifico delle esposizioni già in stato di default, l'ente si basa sulla somma della propria migliore stima della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la sua stima dell'aumento del tasso di perdita generato da eventuali ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero, vale a dire tra la data del default e la liquidazione finale dell'esposizione;
le indennità di mora non riscosse, nella misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico dell'ente, vanno aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita;
per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.
Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono procedere come segue:
derivare le stime delle LGD dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD;
tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD;
per i crediti al dettaglio acquistati, impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime delle LGD.
Per le esposizioni al dettaglio, le stime delle LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;
le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente a norma del paragrafo 2 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 182
Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione
Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di conversione:
gli enti stimano i fattori di conversione per classe o pool sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per classe o pool utilizzando la media ponderata dei default derivante da tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati;
gli enti impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o pool al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;
le stime interne dei fattori di conversione rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default. Se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l'entità del fattore di conversione, la stima di quest'ultimo incorpora un fattore di cautela maggiore;
nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dal default, come la violazione di clausole accessorie o altri default tecnici;
gli enti dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e classe. L'ente è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera;
l'uso da parte degli enti di stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, è documentato e ragionevole.
Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;
le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 183
Requisiti per valutare l'effetto delle garanzie personali e dei derivati su crediti per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne delle LGD e per le esposizioni al dettaglio
I seguenti requisiti si applicano in relazione a garanti e garanzie personali ammissibili:
gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni;
ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui agli articoli 171, 172 e 173;
la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto. Le garanzie condizionali che prevedono clausole ai termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere possono essere riconosciute previa autorizzazione delle autorità competenti. I criteri di assegnazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio.
I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un eventuale rischio residuale verso il debitore.
I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente tiene conto altresì della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 184
Requisiti per i crediti commerciali acquistati
L'ente sorveglia sia la qualità dei crediti commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. Si applicano le seguenti condizioni:
l'ente valuta la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore;
l'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità del cedente e del gestore. L'ente o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro comunicazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati;
l'ente valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti commerciali acquistati compresi gli sconfinamenti, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita;
l'ente è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro;
l'ente si assicura di ricevere dal gestore rapporti tempestivi e sufficientemente dettagliati sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di ammissibilità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione.
Sottosezione 3
Validazione delle stime interne
Articolo 185
Validazione delle stime interne
Gli enti convalidano le loro stime interne fatta salva l'osservanza dei seguenti requisiti:
presso ogni ente sono presenti solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutti i parametri rilevanti di rischio. I meccanismi interni di validazione permettono all'ente di valutare la performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile;
gli enti comparano regolarmente i tassi effettivi di default con le stime della PD per ciascuna classe e, qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per la classe in questione, analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione effettuano un'analisi analoga anche per tali stime. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;
gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne pertinenti. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che sono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;
i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;
gli enti prevedono regole interne ben articolate in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori effettivi della PD, delle LGD, dei fattori di conversione e delle perdite totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei default. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti correggono le stime verso l'alto affinché rispecchino i default e le perdite effettive.
Sottosezione 4
Requisiti per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni
Articolo 186
Requisito di fondi propri e quantificazione del rischio
Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri gli enti rispettano le regole seguenti:
le perdite potenziali stimate sono tali da fronteggiare movimenti sfavorevoli di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine delle partecipazioni specifiche dell'ente. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti sono desunti dal periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati e rispecchiano il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell'ente. Essi sono inoltre in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Lo shock simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. L'ente completa l'analisi empirica dei dati disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di garantire che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali, gli enti possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall'evidenza empirica e tramite metodi concettuali e di analisi ben strutturati e documentati. Tale metodo è applicato in modo prudente e uniforme nel tempo. Quando sono disponibili solo dati limitati, gli enti prevedono ulteriori margini di cautela;
i modelli impiegati rilevano adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con i rendimenti degli strumenti di capitale dell'ente, come il rischio generale di mercato e il rischio specifico del portafoglio azionario dell'ente. I modelli interni spiegano adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, colgono la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantengono la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con le esposizioni effettive in strumenti di capitale dell'ente;
il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell'ente. Gli enti che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento marcatamente non lineare impiegano modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti;
l'associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato e a fattori di rischio è plausibile, intuitiva e concettualmente solida;
gli enti dimostrano con analisi empiriche l'appropriatezza dei fattori di rischio, ivi compresa la loro capacità di rilevare sia il rischio generale che quello specifico;
le stime della volatilità dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale incorporano tutti i dati, le informazioni e le metodologie rilevanti disponibili. Si usano dati interni soggetti a revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati);
è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.
Articolo 187
Processo di gestione del rischio e controlli
Per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti di fondi propri, gli enti applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione. Tali politiche, procedure e controlli prevedono quanto segue:
piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi per la dirigenza dell'ente e nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione. I modelli interni sono pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio dell'ente se sono utilizzati in particolare per: misurare e valutare la performance del portafoglio di strumenti di capitale (incluse quella corretta per il rischio); allocare capitale economico alle esposizioni in strumenti di capitale e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva e il processo di gestione degli investimenti;
sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo consolidati che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno, come l'approvazione di eventuali modifiche, l'esame dei parametri immessi e l'analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Tali revisioni vagliano l'accuratezza, la completezza e la congruità dei parametri immessi nei modelli e dei conseguenti risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate da unità indipendenti interne o da terzi esterni indipendenti;
adeguati sistemi e procedure per sorvegliare i limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di capitale;
indipendenza funzionale delle unità responsabili dell'elaborazione e dell'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;
adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La dirigenza assegna a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.
Articolo 188
Validazione e documentazione
Gli enti dispongono di solidi sistemi per validare l'accuratezza e la coerenza dei propri modelli interni e dei propri processi interni di modellizzazione. Tutti gli aspetti critici dei modelli interni e del processo di modellizzazione e della validazione sono documentati.
La validazione e documentazione dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:
gli enti utilizzano il processo interno di validazione per valutare la performance dei propri modelli e processi interni in modo coerente e attendibile;
i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;
gli enti comparano regolarmente i rendimenti effettivi del portafoglio di strumenti di capitale (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;
gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che sono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri modelli sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;
gli enti dispongono di regole interne ben definite per affrontare le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi degli strumenti di capitale e le stime dei modelli pone in dubbio la validità delle stime o dei modelli in quanto tali. Le regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti degli strumenti di capitale. Tutti gli aggiustamenti apportati ai modelli a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentati e risultano conformi alle regole di cui sopra;
il modello interno e il processo di modellizzazione sono documentati, compresi le responsabilità delle parti che intervengono nella modellizzazione e i processi di approvazione e di revisione dei modelli.
Sottosezione 5
Governance e sorveglianza interne
Articolo 189
Governo societario
L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi:
informa l'organo di amministrazione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;
ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating;
assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato.
L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.
Articolo 190
Controllo del rischio di credito
Rientrano tra le competenze dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito:
la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;
la produzione e l'analisi di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;
l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di classe e di pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;
l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;
la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;
la partecipazione attiva all'elaborazione o scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;
la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;
la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all'articolo 179, paragrafo 2, possono affidare a terzi le seguenti attività:
la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;
la produzione di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;
la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;
la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione;
la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
Articolo 191
Audit interno
L'audit interno, oppure un'altra analoga unità di audit indipendente, rivede almeno una volta l'anno i sistemi di rating dell'ente e il loro funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio crediti e le stime delle PD, delle LGD, delle EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti applicabili.
CAPO 4
Attenuazione del rischio di credito
Sezione 1
Definizioni e requisiti generali
Articolo 192
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«ente prestatore», l'ente che detiene l'esposizione in questione;
«operazioni di prestito garantite», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
«operazioni correlate ai mercati finanziari», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
«OIC sottostante», un OIC nelle cui azioni o quote ha investito un altro OIC.
Articolo 193
Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione, procede come segue:
suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito;
per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.
Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato garantisce una singola esposizione con protezioni del credito fornite da un singolo soggetto e tali protezioni hanno durata diversa procede alle due operazioni che seguono:
suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito;
per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.
Articolo 194
Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
L'ente prestatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente, la versione più recente del parere o dei pareri legali indipendenti, scritti e motivati, di cui si è avvalso per stabilire se il suo strumento o i suoi strumenti di protezione del credito rispettino le condizioni di cui al primo comma.
Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se le attività sulle quali si basa la protezione soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
sono incluse nell'elenco delle attività ammissibili di cui agli articoli da 197 a 200, a seconda del caso;
sono sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito.
Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un contratto di protezione è considerato ammissibile solo se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
è incluso nell'elenco dei contratti di protezione ammissibili di cui agli articoli 203 e 204, paragrafo 1;
ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate così da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito;
il fornitore della protezione soddisfa i criteri di cui al paragrafo 5.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sezione 2
Forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito
Sottosezione 1
Protezione del credito di tipo reale
Articolo 195
Compensazione in bilancio
L'ente può utilizzare la compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito.
Fermo restando l'articolo 196, l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente e la controparte. Gli enti possono modificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese soltanto per i prestiti e i depositi che hanno ricevuto essi stessi e che sono soggetti ad un accordo di compensazione delle poste in bilancio.
Articolo 196
Accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari
Gli enti che utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223 possono tenere conto degli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fatto salvo l'articolo 299, le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi o operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198.
Articolo 197
Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi
Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:
i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente;
i titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI o di un'agenzia per il credito all'esportazione riconosciute idonee ai fini del capo 2 che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 4 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;
i titoli di debito emessi da enti o imprese di investimento, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI che è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 3 o a una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;
i titoli di debito emessi da altri soggetti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
i titoli di debito per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;
l'oro;
le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione e che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 100 % a norma degli articoli da 261 a 264.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:
i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell'articolo 115, paragrafo 2, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;
i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4;
i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 2;
i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la categoria «titoli di debito emessi da enti» include:
i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali diversi dai titoli di debito di cui al paragrafo 2, lettera a);
i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico quando le esposizioni verso tali organismi sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2;
i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 117, paragrafo 2.
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti o imprese di investimento i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un’ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:
sono quotate in borse valori riconosciute;
sono qualificati come debito di primo rango (senior);
tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango (seniority) hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
l'ente prestatore non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);
la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
gli OIC si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei paragrafi 1 e 4;
gli OIC soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 132, paragrafo 3.
Se un OIC investe in azioni o quote di un altro OIC, le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), si applicano anche all'OIC sottostante.
L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.
Se un OIC sottostante ha OIC sottostanti propri, gli enti possono utilizzare le quote o azioni dell'OIC d'origine come garanzie reali ammissibili a condizione che applichino la metodologia di cui al primo comma.
Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;
qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.
L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
gli indici principali di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo all'articolo 198, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e);
le borse valori riconosciute di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, all'articolo 198, paragrafo 1, all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 400, paragrafo 2, lettera k), all'articolo 416, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 428, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato III, punto 12, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 72.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 198
Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Oltre alle garanzie reali di cui all'articolo 197, quando un ente impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 può utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili:
gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in borse valori riconosciute;
le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
l'OIC si limita ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al presente comma, lettera a).
Se un OIC investe in quote o azioni di un altro OIC, le condizioni di cui al presente comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante.
L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.
Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;
qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.
Articolo 199
Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB
In aggiunta alle garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:
le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4;
i crediti commerciali conformemente al paragrafo 5;
altre garanzie reali su beni materiali conformemente ai paragrafi 6 e 8;
il leasing conformemente al paragrafo 7.
Salvo altrimenti specificato all'articolo 124, paragrafo 2, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle imprese d'investimento personale (personal investment company) e gli immobili non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;
il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia.
Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80 % del valore di mercato oppure all'80 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;
le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di beni immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;
le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare come garanzie ammissibili garanzie reali su beni materiali di un tipo diverso da quelli indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
esistono mercati liquidi, come dimostrato dalla frequenza delle operazioni tenendo conto della tipologia di attività, per smobilizzare la garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente. Gli enti si accertano dell'esistenza di questa condizione periodicamente e ogniqualvolta dalle informazioni risulti che si sono verificati cambiamenti sostanziali nel mercato;
esistono prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato ben consolidati se essi provengono da fonti di informazione affidabili, come gli indici pubblici, e riflettono il prezzo delle operazioni in condizioni normali. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato pubblicamente disponibili, se tali prezzi sono pubblici, facilmente accessibili e ottenibili regolarmente e senza indebiti oneri amministrativi o finanziari;
l'ente analizza i prezzi di mercato, i tempi e i costi necessari per realizzare la garanzia e i proventi derivati dal realizzo;
l'ente dimostra che i proventi derivati dal realizzo della garanzia non sono al di sotto del 70 % del valore della garanzia per più del 10 % di tutte le liquidazioni per un determinato tipo di garanzia reale. In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, l'ente dimostra per la soddisfazione delle autorità competenti che la sua valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.
Gli enti documentano l'osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), e di quelle di cui all'articolo 210.
Articolo 200
Altri tipi di protezione del credito di tipo reale
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito di tipo reale:
i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore;
polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore;
gli strumenti emessi da un ente terzo o da un’impresa di investimento che devono essere riacquistati da tale ente o da tale impresa di investimento su richiesta.
Sottosezione 2
Protezione del credito di tipo personale
Articolo 201
Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi
Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito di tipo personale:
amministrazioni centrali e banche centrali,
amministrazioni regionali o autorità locali;
banche multilaterali di sviluppo;
organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117;
organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116;
enti, ed enti finanziari per i quali le esposizioni verso l'ente finanziario sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5;
altre società, comprese le imprese madri, le filiazioni e le imprese collegate dell'ente, quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI;
nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, la società non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente dall'ente.
controparti centrali qualificate.
Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi del paragrafo 1, lettera f), o i criteri guida per l'identificazione di tali altri fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale, unitamente a una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili, e condividono l'elenco con altre autorità competenti, in conformità dell'articolo 117 della direttiva 2013/36/UE
Articolo 202
Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3
Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all’esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all’articolo 153, paragrafo 3, se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:
hanno competenza sufficiente in materia di protezione del credito di tipo personale;
sono soggetti a regole equivalenti a quelle previste nel presente regolamento, oppure disponevano, nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che era stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, o in qualsiasi momento successivo, avevano un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
hanno un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.
Ai fini del presente articolo, la protezione del credito fornita da agenzie per il credito all'esportazione non è assistita da un'esplicita controgaranzia di un'amministrazione centrale.
Articolo 203
Ammissibilità di garanzie come protezione del credito di tipo personale
Gli enti possono impiegare le garanzie personali come protezione del credito di tipo personale ammissibile.
Sottosezione 3
Tipi di derivati
Articolo 204
Tipi ammissibili di derivati su crediti
Gli enti possono utilizzare come protezione del credito ammissibile i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto il profilo economico:
i credit default swaps;
i total return swaps;
le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) nella misura della loro copertura (funding) in contanti.
Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.
Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.
Sezione 3
Requisiti
Sottosezione 1
Protezione del credito di tipo reale
Articolo 205
Requisiti per gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206
Gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206 sono considerati una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
gli accordi hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;
l'ente è in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano in tali accordi;
l'ente sorveglia e controlla costantemente i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;
l'ente sorveglia e controlla costantemente le esposizioni rilevanti su base netta.
Articolo 206
Requisiti per accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari
Gli accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari sono considerati come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito, se la garanzia reale fornita con tali accordi soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 207, paragrafi da 2 a 4, e purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;
assicurano alla parte non in default il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;
assicurano la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra.
Articolo 207
Requisiti per le garanzie reali finanziarie
I titoli emessi dal debitore, o da altro soggetto collegato del gruppo, non sono considerati garanzie reali ammissibili. Tuttavia, le obbligazioni garantite emesse dal debitore e conformi ai termini dell'articolo 129 si considerano garanzie reali ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, purché sia rispettata la condizione di cui al primo comma.
Gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni interessate. Essi ripetono all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.
Gli enti soddisfano tutti i seguenti requisiti operativi:
documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;
impiegano solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie, compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente;
dispongono di politiche e di prassi documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare;
calcolano il valore di mercato della garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato;
se la garanzia reale è detenuta da terzi, assumono ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore separi tale garanzia dai propri elementi patrimoniali;
assicurano di dedicare risorse sufficienti per l'ordinata operatività degli accordi di garanzia con le controparti dei derivati OTC e dei finanziamenti tramite titoli, misurata in termini di puntualità ed esattezza delle loro richieste di margini in uscita e di tempo di risposta alle richieste di margini in entrata;
dispongono di politiche di gestione delle garanzie per controllare, monitorare e riferire quanto segue:
i rischi ai quali li espongono gli accordi di garanzia;
il rischio di concentrazione verso particolari tipi di attività utilizzate come garanzia;
il riutilizzo di garanzie reali comprese le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo di garanzie reali ricevute dalle controparti;
la cessione di diritti sulle garanzie reali fornite alle controparti.
Articolo 208
Requisiti per le garanzie immobiliari
In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:
l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito, e sono prontamente registrati nella forma prescritta;
sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia;
il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.
In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili sono soddisfatti i seguenti requisiti:
gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito. Per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5 % dei fondi propri dell'ente, la stima dell'immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni.
Gli enti possono utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dei beni immobili e individuare i beni immobili che necessitano di una rivalutazione.
Articolo 209
Requisiti per i crediti commerciali
In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:
il meccanismo giuridico attraverso il quale sono fornite le garanzie ad un ente prestatore è solido ed efficace e assicura che tale ente possa vantare diritti chiari sulle garanzie reali stesse, compreso il diritto al corrispettivo di vendita delle garanzie;
gli enti adottano tutte le misure necessarie per ottemperare agli obblighi locali in materia di opponibilità del diritto sulla garanzia. Gli enti prestatori vantano un diritto di prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, anche se i crediti in questione possono ancora essere subordinati ai diritti di taluni creditori privilegiati previsti nelle disposizioni legislative;
gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni interessate;
gli enti documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;
le procedure interne dell'ente assicurano che siano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare il default del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia;
in caso di crisi finanziaria o di default del debitore, l'ente ha il diritto di cedere o trasferire i crediti commerciali ad altre parti senza il consenso dei debitori interessati.
In materia di gestione del rischio sono rispettati i seguenti requisiti:
l'ente dispone di adeguate procedure per valutare il rischio di credito insito nei crediti commerciali. Queste prevedono analisi concernenti l'attività del debitore e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l'ente si basi sul debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso deve vagliare la politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l'affidabilità;
la differenza fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti commerciali riflette tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell'aggregato dei crediti commerciali dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell'ente oltre a quelli controllati con la metodologia generale dell'ente stesso. Gli enti mantengono un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti commerciali. Inoltre rivedono su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e degli altri obblighi giuridici;
i crediti commerciali dati in garanzia dal debitore sono diversificati e non indebitamente correlati con la situazione del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, gli enti tengono conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie (collateral pool) nel suo insieme;
gli enti non utilizzano i crediti commerciali nei confronti di soggetti connessi al debitore, includendo tra questi le filiazioni e i dipendenti, come protezione del credito ammissibile;
gli enti dispongono di una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti commerciali in situazioni critiche. Gli enti dispongono dei necessari strumenti per l'incasso anche quando normalmente per gli incassi si appoggiano al debitore.
Articolo 210
Requisiti per altre garanzie reali su beni materiali
Le garanzie reali su beni materiali diverse dai beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB nei casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il contratto di garanzia in base al quale la garanzia reale su beni materiali è fornita ad un ente ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate e consente all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;
con la sola eccezione dei diritti di prelazione di primo grado consentiti menzionati all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale sono ammissibili come garanzie reali e un ente vanta sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri prestatori;
gli enti verificano il valore della garanzia con frequenza ed almeno una volta all'anno. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
il contratto di prestito contempla una descrizione particolareggiata della garanzia e specifica in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;
gli enti documentano chiaramente nelle politiche e procedure interne di fido visionabili per ispezioni i tipi di garanzie reali su beni materiali accettate dall'ente e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione;
le politiche di credito dell'ente riguardo alla struttura dell'operazione prevedono quanto segue:
congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione;
la capacità di liquidare prontamente la garanzia;
la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato;
la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti);
la volatilità o una variabile proxy della volatilità del valore della garanzia;
in sede di valutazione e rivalutazione gli enti tengono pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia, prestando particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data;
gli enti hanno il diritto di ispezionare fisicamente la garanzia. Essi dispongono di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;
il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorarlo.
Articolo 211
Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali
Gli enti trattano le esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing purché siano rispettati i requisiti seguenti:
sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 208 o 210, a seconda del caso, per il riconoscimento come garanzia ammissibile del tipo di bene dato in leasing;
il locatore pone in atto una sana gestione del rischio riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua ubicazione, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;
il locatore ha il diritto di proprietà sul bene ed è in grado di far valere tempestivamente tale diritto;
qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello delle LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non è talmente ampio da indurre a sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.
Articolo 212
Requisiti per altri tipi di protezione del credito di tipo reale
I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 232, paragrafo 1, se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
il diritto o credito del debitore verso l'ente terzo è esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell'ente prestatore e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate ed è incondizionata e irrevocabile;
l'ente terzo deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno;
a seguito della notifica l'ente terzo è in grado di effettuare pagamenti solo all'ente prestatore o ad altre parti con il consenso del predetto ente.
Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore si considerano garanzie reali ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la polizza di assicurazione vita è esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente prestatore;
la società che fornisce l'assicurazione vita riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e, in conseguenza di tale notifica, non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il preventivo consenso dell'ente prestatore;
l'ente prestatore ha il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di default del debitore;
l'ente prestatore è informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del possessore di quest'ultima;
la protezione del credito è fornita per tutta la durata del prestito. Ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente garantisce che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente fino al termine del contratto di credito;
la garanzia o la cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito;
il valore di riscatto è dichiarato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita e non è riducibile;
il valore di riscatto è pagato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita tempestivamente su richiesta;
il valore di riscatto non può essere richiesto senza il preventivo consenso dell'ente;
l'impresa che fornisce l'assicurazione vita è soggetta alla direttiva 2009/138/CE o è soggetta alla vigilanza di un'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
Sottosezione 2
Protezione del credito di tipo personale e credit linked notes
Articolo 213
Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti
Fermo restando l'articolo 214, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la protezione del credito è diretta;
l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;
il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore che:
consentirebbe al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la protezione,
aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,
eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o quando il contratto di leasing è scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell'articolo 134, paragrafo 7, e dell'articolo 166, paragrafo 4;
consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
il contratti di protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.
L'ente effettua un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità della protezione del credito di tipo personale in tutte le giurisdizioni interessate. Esso ripete all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.
Articolo 214
Controgaranzie di governi e di altri soggetti pubblici
Gli enti possono trattare le esposizioni di cui al paragrafo 2 come esposizioni protette da una garanzia personale fornita dai soggetti elencati in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;
la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali all'articolo 213 e all'articolo 215, paragrafo 1, con l'eccezione che la controgaranzia può non riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;
la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta del soggetto in questione.
Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla controgaranzia di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
amministrazioni centrali o banche centrali;
amministrazioni regionali o autorità locali;
organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % nel quadro o in forza dell'articolo 117, paragrafo 2, e dell'articolo 118, rispettivamente;
organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2.
Articolo 215
Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali
Le garanzie personali si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
in caso di default o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.
Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma della presente lettera devono solo essere rispettati entro un termine generale di ventiquattro mesi;
la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
la garanzia personale copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito;
quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura.
Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dai soggetti elencati nell'articolo 214, paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
l'ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
corrisponde ad una stima attendibile dell'importo delle perdite che l'ente stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;
è proporzionale alla copertura della garanzia personale;
l'ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento.
Articolo 216
Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti
I derivati su crediti si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti includono:
il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante in essere all'epoca del mancato pagamento, con un periodo di tolleranza pari a quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore,
il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,
la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e che si configuri come evento all'origine di perdite su crediti;
per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante:
gli enti dispongono di un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile;
è chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;
se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa stabiliscono che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;
sono chiaramente identificate le parti cui spetta accertare se si sia determinato un evento creditizio;
l'accertamento dell'evento creditizio non compete esclusivamente al fornitore della protezione;
l'acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.
Quando gli eventi creditizi non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto all'articolo 233, paragrafo 2.
Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio ha rango pari (pari passu) o subordinato (junior) rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscono al medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.
Articolo 217
Requisiti per ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3
Per essere ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti soddisfa le seguenti condizioni:
l'obbligazione sottostante è una delle seguenti esposizioni:
un'esposizione verso imprese di cui all'articolo 147, escluse le imprese di assicurazione e riassicurazione;
un'esposizione verso un'amministrazione regionale, un'autorità locale o un organismo del settore pubblico che non è trattata al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali conformemente all'articolo 147;
un'esposizione verso una PMI, classificata come esposizione al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 5;
i debitori sottostanti non appartengono allo stesso gruppo del fornitore della protezione;
l'esposizione è coperta da uno degli strumenti seguenti:
derivati su crediti single-name non assistiti da garanzia reale o garanzie single-name,
derivati su crediti relativi a panieri del tipo first-to-default,
derivati su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default,
la protezione del credito soddisfa i requisiti di cui agli articoli 213, 215 e 216, a seconda del caso;
il fattore di ponderazione del rischio che è associato all'esposizione prima dell'applicazione del trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, non tiene conto in alcun aspetto della protezione del credito;
un ente ha il diritto e la prospettiva di ottenere un pagamento dal fornitore della protezione del credito senza dover adottare azioni legali per costringere la controparte al pagamento. Nella misura del possibile, un ente adotta i necessari provvedimenti per accertarsi che il fornitore della protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verifichi un evento creditizio;
la protezione del credito acquistata assorbe tutte le perdite creditizie manifestatesi sull'esposizione coperta che si verifichino per via degli eventi creditizi delineati nel contratto;
se la struttura dei pagamenti della protezione del credito prevede il regolamento mediante consegna fisica, vi è certezza giuridica in merito alla consegnabilità del prestito, dell'obbligazione o della passività potenziale;
se un ente intende consegnare un'obbligazione diversa dall'esposizione sottostante, assicura che l'obbligazione consegnabile sia sufficientemente liquida in modo che l'ente abbia la possibilità di acquistarla e consegnarla conformemente al contratto;
i termini e le condizioni relativi agli accordi di protezione del credito sono confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore della protezione del credito sia dall'ente;
gli enti dispongono di una procedura atta a individuare una correlazione eccessiva tra il merito di credito del fornitore della protezione e il debitore dell'esposizione sottostante dovuta al fatto che le loro performance dipendono da fattori comuni al di là del fattore di rischio sistemico;
nel caso della protezione a fronte del rischio di diluizione, il venditore di crediti commerciali acquistati non appartiene allo stesso gruppo del fornitore della protezione.
Sezione 4
Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito
Sottosezione 1
Protezione del credito di tipo reale
Articolo 218
Credit linked notes
Gli investimenti in credit linked notes emesse dall'ente prestatore possono essere trattati come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale secondo quanto disposto dalla presente sottosezione, a condizione che il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale. Al fine di stabilire se il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale, l'ente può ritenere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 194, paragrafo 6, lettera c).
Articolo 219
Compensazione in bilancio
I crediti e i depositi presso l'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale per i prestiti e i depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio che sono denominati nella stessa valuta.
Articolo 220
Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per accordi quadro di compensazione
L'uso del metodo basato sulle stime interne è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi requisiti previsti per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.
Ai fini del calcolo di E*, gli enti:
calcolano la posizione netta in ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):
il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;
il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;
calcolano la posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo quadro di compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):
la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo;
la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo;
applicano la rettifica per volatilità appropriata per un dato gruppo di titoli o una posizione in contante al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo;
applicano la rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo quadro di compensazione.
Gli enti calcolano E* conformemente alla formula seguente:
dove:
Ei |
= |
il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB; |
Ci |
= |
il valore dei titoli di ciascun gruppo o delle merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna esposizione i; |
|
= |
la posizione netta (positiva o negativa) in un dato gruppo di titoli j; |
|
= |
la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata in applicazione del paragrafo 2, lettera b); |
|
= |
la rettifica per volatilità appropriata per un determinato gruppo di titoli j; |
|
= |
la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k. |
Articolo 221
Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione
Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione per un modello interno per la misurazione del rischio ai termini del titolo IV, capo 5, possono utilizzare il metodo dei modelli interni. Gli enti che non hanno ottenuto tale autorizzazione possono comunque presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione per poter utilizzare il metodo dei modelli interni ai fini del presente articolo.
Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni solo a condizione che si siano accertate che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo quadro di compensazione utilizzato dall'ente sia concettualmente solido e sia applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:
il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni è strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell'ente e serve come base per la comunicazione delle esposizioni all'alta dirigenza dell'ente stesso;
l'ente ha un'unità di controllo del rischio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
è indipendente dalle unità operative e riferisce direttamente all'alta dirigenza;
è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio dell'ente;
elabora ed analizza giornalmente rapporti sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti in materia di posizioni;
i rapporti giornalieri elaborati dall'unità di controllo del rischio sono verificati da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell'esposizione complessiva al rischio;
l'ente ha un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità di controllo del rischio;
l'ente ha stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento globale del sistema di misurazione dei rischi;
i modelli dell'ente hanno dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;
l'ente attua con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove sono verificati dall'alta dirigenza e influiscono sulle politiche ed i limiti che essa impone;
nell'ambito del suo processo regolare di audit interno, l'ente conduce una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;
l'ente conduce una verifica del proprio sistema di gestione del rischio quanto meno con frequenza annuale;
il modello interno soddisfa i requisiti di cui all'articolo 292, paragrafi 8 e 9 e all'articolo 294.
Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di classi di rischio e tra classi di rischio se il sistema da loro applicato per misurare le correlazioni è solido e è attuato con correttezza.
Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni calcolano E* conformemente alla formula seguente:
dove:
Ei |
= |
il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB; |
Ci |
= |
il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni i. |
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.
Il calcolo della variazione potenziale di valore di cui al paragrafo 6 è soggetto ai seguenti requisiti:
è effettuato quanto meno giornalmente;
è basato su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;
è basato su un periodo di liquidazione equivalente a cinque giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a dieci giorni;
è basato su un periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
i dati utilizzati nel calcolo sono aggiornati ogni tre mesi.
Quando un ente ha un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, un finanziamento con margini o un'operazione analoga o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi, in combinato disposto con l'articolo 285, paragrafo 5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
che cosa si intende per portafoglio non rilevante ai fini del paragrafo 3;
i criteri per determinare se un modello interno sia solido e sia applicato con correttezza ai fini dei paragrafi 4 e 5 e degli accordi quadro di compensazione.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 222
Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Il fattore di ponderazione del rischio relativo alla parte assistita da garanzia reale non può essere inferiore al 20 %, ad eccezione dei casi previsti ai paragrafi da 4 a 6. Gli enti applicano alla parte residua del valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio che attribuirebbero ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza del capo 2.
Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 10 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2.
Per le operazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:
la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile;
la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 114 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20 %.
Ai fini dei paragrafi 5 e 6, la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:
i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione dell'articolo 115;
i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base all'articolo 117, paragrafo 2;
i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.
i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4.
Articolo 223
Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, gli enti aggiungono una rettifica per la volatilità delle valute alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito agli articoli da 224 a 227.
Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza del capo 6, gli enti applicano una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, gli enti applicano un'unica rettifica per volatilità.
Gli enti calcolano il valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:
dove:
C |
= |
il valore della garanzia reale; |
HC |
= |
la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227; |
Hfx |
= |
la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227. |
Gli enti utilizzano la formula di cui al presente paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi quadro di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli articoli 220 e 221.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (EVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:
dove:
E |
= |
il valore dell'esposizione quale sarebbe determinato in applicazione del capo 2 o 3, a seconda dei casi, se l'esposizione non fosse garantita; |
HE |
= |
la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227. |
Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 6, sezione 6, calcolano l'EVA come segue:
Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue:
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 1;
gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo IRB calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati nell'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, utilizzando un fattore di conversione del 100 % anziché i fattori di conversione o le percentuali indicati in detti paragrafi.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*), tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, come segue:
dove:
EVA |
= |
il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, calcolato nel paragrafo 3; |
CVAM |
= |
CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5; |
Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano i metodi di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia in conformità delle disposizioni di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso.
Un ente può optare per il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o per il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne indipendentemente dalla scelta operata tra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
Tuttavia, gli enti che decidano di impiegare il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne lo applicano all'intera gamma di strumenti, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali possono utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità.
Se la garanzia reale consiste in una serie di elementi ammissibili, gli enti calcolano la rettifica per volatilità (H) come segue:
dove:
ai |
= |
la proporzione del valore di un elemento ammissibile i nel valore totale della garanzia; |
Hi |
= |
la rettifica per volatilità applicabile all'elemento ammissibile i. |
Articolo 224
Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, ipotizzando una rivalutazione giornaliera.
RETTIFICHE PER VOLATILITÀ
Tabella 1
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito |
Durata residua |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b) |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d) |
Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h) |
||||||
|
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
1 |
≤ 1 anno |
0,707 |
0,5 |
0,354 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,829 |
2 |
1,414 |
|
> 1 ≤ 5 anni |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
11,314 |
8 |
5,657 |
|
> 5 anni |
5,657 |
4 |
2,828 |
11,314 |
8 |
5,657 |
22,628 |
16 |
11,313 |
2-3 |
≤ 1 anno |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
|
> 1 ≤ 5anni |
4,243 |
3 |
2,121 |
8,485 |
6 |
4,243 |
16,971 |
12 |
8,485 |
|
> 5 anni |
8,485 |
6 |
4,243 |
16,971 |
12 |
8,485 |
33,942 |
24 |
16,970 |
4 |
≤ 1 anno |
21,213 |
15 |
10,607 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
> 1 ≤ 5 anni |
21,213 |
15 |
10,607 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
> 5 anni |
21,213 |
15 |
10,607 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Tabella 2
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b) con valutazioni del merito di credito a breve termine |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d) con valutazioni del merito di credito a breve termine |
Rettifiche per volatilità per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h) |
||||||
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
1 |
0,707 |
0,5 |
0,354 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,829 |
2 |
1,414 |
2-3 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
Tabella 3
Altri tipi di garanzie o di esposizioni
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili |
21,213 |
15 |
10,607 |
Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute |
35,355 |
25 |
17,678 |
Contante |
0 |
0 |
0 |
Oro |
21,213 |
15 |
10,607 |
Tabella 4
Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
11,314 |
8 |
5,657 |
Il calcolo delle rettifiche per volatilità conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni:
per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a venti giorni lavorativi;
per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a cinque giorni lavorativi;
per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a dieci giorni lavorativi.
Quando un ente ha un'operazione o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi.
Ai fini della determinazione della classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l'articolo 197, paragrafo 7.
Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.
Articolo 225
Stime interne delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI pari o superiore a investment grade (qualità elevata), gli enti possono calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli.
Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI inferiore a investment grade e per altre garanzie ammissibili, gli enti calcolano le rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento.
Gli enti che impiegano il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale o tassi di cambio.
Nel definire le relative categorie gli enti considerano la tipologia dell'emittente del titolo, la valutazione esterna del merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei titoli inclusi dall'ente nella categoria specifica.
Il calcolo delle rettifiche per volatilità è soggetto a tutti i seguenti criteri:
gli enti basano il calcolo su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;
gli enti basano il calcolo sui seguenti periodi di liquidazione:
venti giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite;
cinque giorni lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;
dieci giorni lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari;
gli enti possono impiegare rettifiche per volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi, aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di liquidazione di cui alla lettera b) per il tipo di operazione in questione, usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la formula seguente:
dove:
TM |
= |
il periodo di liquidazione rilevante; |
HM |
= |
la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TM; |
HN |
= |
la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TN; |
gli enti tengono conto della illiquidità delle attività di minore qualità creditizia. Correggono il periodo di liquidazione verso l'alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale. Tali casi sono studiati tramite prove di stress;
il periodo storico di osservazione usato dagli enti per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un anno. Per gli enti che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno almeno. Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti di calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
gli enti aggiornano le loro serie di dati e calcolano le rettifiche per volatilità almeno una volta ogni tre mesi. Essi ne verificano inoltre l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali.
La stima delle rettifiche per volatilità soddisfa tutti i seguenti criteri qualitativi:
un ente impiega le stime della volatilità nel processo giornaliero di gestione del rischio dell'ente, anche in relazione ai limiti interni di esposizione;
se il periodo di liquidazione impiegato dall'ente nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di quello previsto nella presente sezione per il tipo di operazione in questione, tale ente maggiora le sue rettifiche per volatilità utilizzando la formula della radice quadrata del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, lettera c);
gli enti dispongono di solide procedure di sorveglianza, intese ad assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio;
nell'ambito del processo di audit interno dell'ente è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema globale di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel processo di gestione del rischio dell'ente ha luogo con cadenza minima annuale. Essa riguarda quanto meno i seguenti aspetti:
l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio;
la validazione di ogni modifica rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità;
la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per il sistema di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.
Articolo 226
Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Le rettifiche per volatilità di cui all'articolo 224 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Analogamente, quando un ente utilizza le proprie stime interne delle rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 225, le calcola in primo luogo sulla base della rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:
dove:
H |
= |
la rettifica per volatilità applicabile, |
HM |
= |
la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera, |
NR |
= |
il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni, |
TM |
= |
il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione. |
Articolo 227
Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l'esposizione e la garanzia reale sono entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi dell'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del capo 2;
l'esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta;
la durata dell'operazione non supera un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a valutazione in base ai prezzi di mercato e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;
il lasso di tempo tra l'ultima valutazione in base ai prezzi di mercato precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non supera i quattro giorni lavorativi;
l'operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni;
la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione;
l'operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti in default;
la controparte è considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti.
La categoria «operatori primari di mercato» di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende i seguenti soggetti:
i soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2;
enti;
imprese di investimento;
altre imprese finanziarieai sensi dell'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE, alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % in base al metodo standardizzato o che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente dall'ente;
gli OIC regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;
i fondi pensione regolamentati;
gli organismi di compensazione riconosciuti.
Articolo 228
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Nell'ambito del metodo IRB, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD *) come LGD ai fini del capo 3. Gli enti calcolano la LGD* come segue:
dove:
LGD |
= |
la LGD applicabile all'esposizione a norma del capo 3, qualora l'esposizione non fosse assistita da garanzie reali, |
E |
= |
il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 223, paragrafo 3, |
E* |
= |
il valore dell'esposizione corretto integralmente conformemente all'articolo 223, paragrafo 5. |
Articolo 229
Principi di valutazione per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB
Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il bene immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario. Gli enti chiedono al perito indipendente di non tenere conto di elementi speculativi nella determinazione del valore del credito ipotecario e di documentare tale valore in modo chiaro e trasparente.
Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui all'articolo 208, paragrafo 3, e di eventuali diritti di prelazione sul bene immobile.
Articolo 230
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB
Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale (C) e il valore dell'esposizione (E) è inferiore al livello minimo di copertura prescritto (C*) di cui alla tabella 5, la LGD* è pari alla LGD prevista al capo 3 per le esposizioni non garantite verso la controparte. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.
Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione supera un secondo — più elevato — livello soglia C** di cui alla tabella 5, la LGD* è determinata conformemente alla tabella 5.
Quando il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l'esposizione nel suo complesso, gli enti scompongono l'esposizione in due parti: la parte per la quale il prescritto livello di copertura C** è assicurato e la parte residua.
La LGD* applicabile e i livelli di copertura prescritti per le parti garantite delle esposizioni sono riportati nella tabella 5 di cui al presente paragrafo.
Tabella 5
LGD minima per la parte garantita delle esposizioni
|
LGD* per esposizioni di primo rango (senior) |
LGD* per esposizioni subordinate |
Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C* |
Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C** |
Crediti commerciali |
35 % |
65 % |
0 % |
125 % |
Immobili residenziali/immobili non residenziali |
35 % |
65 % |
30 % |
140 % |
Altre garanzie reali |
40 % |
70 % |
30 % |
140 % |
Articolo 231
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di aggregati di garanzie miste
Gli enti calcolano il valore della LGD* da utilizzare come LGD ai fini del capo 3 conformemente ai paragrafi 2 e 3 se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
gli enti impiegano il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese;
un'esposizione è coperta sia da garanzie reali finanziarie sia da altre garanzie reali ammissibili.
Articolo 232
Altri tipi di protezione del credito di tipo reale
Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 2, gli enti sottopongono la quota dell'esposizione garantita dal valore di riscatto corrente delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore al seguente trattamento:
quando l'esposizione è soggetta al metodo standardizzato, è ponderata per il rischio utilizzando i fattori specificati al paragrafo 3;
quando l'esposizione è soggetta al metodo IRB ma non alle stime interne delle LGD dell'ente, riceve una LGD del 40 %.
In caso di disallineamenti di valuta, gli enti riducono il valore di riscatto corrente conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, e il valore di protezione del credito corrisponde al valore di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita.
Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli enti attribuiscono i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un'esposizione di primo rango (senior) non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita:
un fattore di ponderazione del rischio del 20 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;
un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;
un fattore di ponderazione del rischio del 70 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.
Gli enti possono trattare gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 200, lettera c), come garanzia dell'ente emittente. Il valore della protezione del credito ammissibile è il seguente:
quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;
quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 197, paragrafo 4.
Sottosezione 2
Protezione del credito di tipo personale
Articolo 233
Valutazione
Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti, si applica quanto segue:
qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, gli enti riducono del 40 % il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del paragrafo 1;
qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60 % del valore dell'esposizione.
Quando la protezione del credito di tipo personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, gli enti riducono il valore di protezione del credito mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità secondo la formula seguente:
dove:
G* |
= |
l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio, |
G |
= |
l'importo nominale della protezione del credito, |
Hfx |
= |
la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante determinata conformemente al paragrafo 4. |
In assenza di disallineamento di valuta Hfx è pari a zero.
Articolo 234
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in segmenti
Quando un ente trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui al capo 5. Gli enti possono considerare che le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni che coprono leprime perdite non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.
Articolo 235
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla formula seguente:
dove:
E |
= |
il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 111; a tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 1; |
GA |
= |
l'importo della protezione contro il rischio di credito quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3 (G*), ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5; |
r |
= |
il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2; |
g |
= |
il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2. |
Articolo 236
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB
Sezione 5
Disallineamenti di durata
Articolo 237
Disallineamento di durata
In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è considerata ammissibile se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
la sua durata originaria è inferiore a un anno;
l'esposizione è un'esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di un giorno anziché di un anno per il valore della durata (M) di cui all'articolo 162, paragrafo 3.
Articolo 238
Durata della protezione del credito
Articolo 239
Valutazione della protezione
Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:
dove:
CVA |
= |
il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale specificato all'articolo 223, paragrafo 2, o, se inferiore, l'importo dell'esposizione; |
t |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore; |
T |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore; |
t* |
= |
0,25. |
Gli enti utilizzano il CVAM corrispondente al CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui all'articolo 223, paragrafo 5.
Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo personale, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:
dove:
GA |
= |
G* corretto per eventuali disallineamenti di durata; |
G* |
= |
l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta; |
t |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore; |
T |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore; |
t* |
= |
0,25. |
Gli enti utilizzano GA come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 233 a 236.
Sezione 6
Tecniche di attenuazione del rischio di credito per una pluralità di esposizioni
Articolo 240
Derivati su crediti di tipo first-to-default
Quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di esposizioni alla condizione che il primo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, dell'importo delle perdite attese per l'esposizione che, in mancanza della protezione del credito, produrrebbe l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio più basso secondo quanto previsto nel presente capo:
per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è quello calcolato nel quadro del metodo standardizzato;
per gli enti che utilizzano il metodo IRB, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è la somma dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato nel quadro del metodo IRB più 12,5 volte l'importo delle perdite attese.
Il trattamento di cui al presente articolo si applica soltanto nel caso in cui il valore dell'esposizione sia inferiore o pari al valore della protezione del credito.
Articolo 241
Derivati su crediti di tipo «Nth-to-default»
Qualora sia l'n-esimo caso di default tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'ente che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una protezione anche per i default da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 default. In tali casi, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione che, in assenza della protezione del credito, produrrebbe l'n-esimo importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso conformemente al presente capo. Gli enti calcolano l'importo n-esimo più basso come indicato nell'articolo 240, lettere a) e b).
Il trattamento di cui al presente articolo si applica soltanto nel caso in cui il valore dell'esposizione sia inferiore o pari al valore della protezione del credito.
Tutte le esposizioni nel paniere soddisfano i requisiti di cui all'articolo 204, paragrafo 2, e all'articolo 216, paragrafo 1, lettera d).
CAPO 5
Cartolarizzazioni
Articolo 242
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«opzione clean-up call», un’opzione contrattuale che consente al cedente di richiamare le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni cartolarizzate siano state rimborsate, riacquistando le esposizioni sottostanti che rimangono nel portafoglio, per le cartolarizzazioni tradizionali, o ponendo fine alla protezione del credito, per le cartolarizzazioni sintetiche, in entrambi i casi una volta che l’importo delle esposizioni in essere raggiunge o scende al di sotto di un determinato livello predefinito;
«strip dei soli interessi a supporto del credito», un’attività in bilancio che rappresenta una valutazione dei flussi di cassa connessi con il reddito futuro atteso e che è un segmento subordinato nella cartolarizzazione;
«linea di liquidità», una linea di liquidità ai sensi dell’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2017/2402;
«posizione priva di rating», una posizione verso la cartolarizzazione per la quale non esiste un’idonea valutazione del credito conformemente alla sezione 4;
«posizione provvista di rating», una posizione verso la cartolarizzazione per la quale esiste un’idonea valutazione del credito conformemente alla sezione 4;
«posizione verso la cartolarizzazione senior», una posizione sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull’insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo e a prescindere da eventuali differenze di durata con uno o più altri segmenti senior con cui tale posizione ripartisce le perdite su base pro rata;
«portafoglio IRB», un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l’ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per tutte queste esposizioni;
«portafoglio misto», un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l’ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per alcune delle esposizioni, ma non per tutte;
«eccesso di garanzia», qualsiasi forma di supporto del credito in virtù della quale le esposizioni sottostanti abbiano un valore superiore al valore delle posizioni verso la cartolarizzazione;
«cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata» o «STS», una cartolarizzazione che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;
«programma di emissione di commercial paper garantiti da attività» o «programma ABCP», un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o un programma ABCP ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/2402;
«operazione su commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper transaction) o «operazione ABCP», un’operazione su commercial paper garantiti da attività o un’operazione ABCP ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/2402;
«cartolarizzazione tradizionale», una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/2402;
«cartolarizzazione sintetica», una cartolarizzazione sintetica ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/2402;
«esposizione rotativa», un’esposizione rotativa ai sensi dell’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) 2017/2402;
«clausola di rimborso anticipato», una clausola di rimborso anticipato ai sensi dell’articolo 2, punto 17 del regolamento (UE) 2017/2402;
«segmento prime perdite» (segmento first loss), un segmento prime perdite ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2017/2402;
«posizione verso la cartolarizzazione mezzanine», una posizione verso la cartolarizzazione che è subordinata alla posizione verso la cartolarizzazione senior e ha un rango più senior del segmento prime perdite, ed è soggetta a un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e superiore al 25 % conformemente alla sezione 3, sottosezioni 2 e 3;
«soggetto di promozione»: un’impresa o un soggetto istituti dall’amministrazione centrale, regionale o locale di uno Stato membro, che concedono prestiti agevolati o garanzie agevolate il cui obiettivo primario non è realizzare profitti o massimizzare la propria quota di mercato, bensì promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell’amministrazione costitutrice, a condizione che, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, questa abbia l’obbligo di proteggere la base economica dell’impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che almeno il 90 % del capitale o del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che il soggetto concede sia direttamente o indirettamente garantito dall’amministrazione centrale, regionale o locale dello Stato membro;
«margine positivo («excess spread») sintetico»: un margine positivo sintetico ai sensi dell’articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2017/2402.
Articolo 243
Criteri per le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali
Le posizioni in un programma o in un’operazione ABCP ammissibili come posizioni in una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
le esposizioni sottostanti soddisfano, nel momento in cui sono state incluse nel programma ABCP, a conoscenza del cedente o del prestatore originario, le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 75 % su base individuale per le esposizioni al dettaglio o del 100 % per tutte le altre esposizioni; e
il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore a livello del programma ABCP non supera il 2 % del valore aggregato di tutte le esposizioni nel programma ABCP nel momento in cui le esposizioni sono state aggiunte al programma ABCP. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing verso un gruppo di clienti connessi, a conoscenza del promotore, sono considerati esposizioni verso un unico debitore.
Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera b), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un’impresa di investimento, un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione.
Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma, lettera b), non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell’articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l’esposizione a un importo predefinito.
In deroga alla lettera a) del primo comma, se un ente applica l’articolo 248, paragrafo 3, o se gli è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna conformemente all’articolo 265, il fattore di ponderazione del rischio che l’ente assegnerebbe a una linea di liquidità a copertura integrale degli ABCP emessi dal programma è pari o inferiore al 100 %.
Le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da un programma o da un’operazione ABCP ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore nel portafoglio non supera il 2 % dei valori aggregati delle esposizioni in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing a favore di un gruppo di clienti connessi sono considerati esposizioni verso un unico debitore.
Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma della presente lettera non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell’articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l’esposizione a un importo predefinito;
al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, le esposizioni sottostanti soddisfano le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore:
al 40 % della media ponderata del valore delle esposizioni per il portafoglio, quando le esposizioni sono prestiti garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 1, lettera e);
al 50 % della singola esposizione se l’esposizione è un prestito garantito da un’ipoteca su un immobile non residenziale;
al 75 % della singola esposizione se l’esposizione è un’esposizione al dettaglio;
al 100 % delle singola esposizione per tutte le altre esposizioni;
se si applicano i punti i) e ii) della lettera b), i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su una determinata attività sono inclusi nella cartolarizzazione solo se vi sono inclusi anche tutti i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango superiore sulla stessa attività;
se si applica la lettera b), punto i), del presente paragrafo, nessun prestito del portafoglio di esposizioni sottostanti ha un indice di copertura del finanziamento superiore al 100 %, al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, misurato conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all’articolo 229, paragrafo 1.
Articolo 244
Cartolarizzazione tradizionale
L’ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
un rischio di credito significativo associato alle esposizioni sottostanti è stato trasferito a terzi;
l’ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
l’ente cedente non detiene più del 20 % del valore dell’esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
il cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;
non vi sono posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine.
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione ai sensi delle lettere a) o b) non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
l’ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio di credito;
l’ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell’allocazione interna del capitale dell’ente.
Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la documentazione relativa all’operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;
le posizioni verso la cartolarizzazione non rappresentano obbligazioni di pagamento dell’ente cedente;
le esposizioni sottostanti sono poste al di fuori del potere di intervento dell’ente cedente e dei suoi creditori, in modo conforme alle disposizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
l’ente cedente non mantiene il controllo sulle esposizioni sottostanti. Si considera che il controllo sulle esposizioni sottostanti sia mantenuto se il cedente ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è altrimenti obbligato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell’ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) in relazione alle esposizioni sottostanti non costituisce necessariamente una forma di controllo sulle esposizioni sottostanti;
la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:
impongono all’ente cedente di modificare le esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure
accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni o rafforzano in altri modi le posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);
per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l’opzione soddisfa altresì tutte le condizioni seguenti:
può essere esercitata a discrezione dell’ente cedente;
può essere esercitata solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;
non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;
l’ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo.
L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni tradizionali a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:
le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;
l’interpretazione di «trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi» ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 3;
le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o 3.
L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Articolo 245
Cartolarizzazione sintetica
L’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
vi è stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;
l’ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
l’ente cedente non detiene più del 20 % del valore dell’esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
il cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;
nella cartolarizzazione non vi sono posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine.
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
l’ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio;
l’ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell’allocazione interna del capitale dell’ente.
Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la documentazione relativa all’operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;
la protezione del credito con la quale il rischio di credito è trasferito è conforme all’articolo 249;
la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:
impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;
consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
impongono all’ente cedente di modificare la composizione delle esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure
innalzano il costo della protezione del credito a carico dell’ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante;
la protezione del credito è opponibile in tutte le giurisdizioni interessate;
la documentazione relativa all’operazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);
per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l’opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:
può essere esercitata a discrezione dell’ente cedente;
può essere esercitata solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;
non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;
l’ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo.
L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni sintetiche a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:
le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;
l’interpretazione di «trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi» ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 3; e
le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o 3.
L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Articolo 246
Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato
Nei casi in cui la cartolarizzazione comprende esposizioni rotative e clausole di rimborso anticipato o disposizioni analoghe, si considera che un rischio di credito significativo sia stato trasferito dall’ente cedente solo se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 244 e 245 e se, una volta attivata, la clausola di rimborso anticipato:
non subordina il credito di rango superiore (senior) o pari (pari passu) dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti degli altri investitori;
non subordina ulteriormente il credito dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti di altre parti; oppure
non aumenta in altri modi l’esposizione dell’ente alle perdite associate con le esposizioni rotative sottostanti.
Articolo 247
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione conformemente alla sezione 2, tale ente può:
nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese;
nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese, in relazione alle esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252.
Se non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, l’ente cedente non è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione, ma continua a includere le esposizioni sottostanti nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese come se non fossero state cartolarizzate.
Articolo 248
Valore dell’esposizione
Il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione si calcola come segue:
il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo ogni applicazione delle rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110;
il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera. Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell’esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all’importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti e l’ente abbia dimostrato in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti di applicare un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata.
il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di una posizione verso la cartolarizzazione risultante da uno strumento derivato di cui all’allegato II è determinato conformemente al capo 6;
un ente cedente può dedurre dal valore dell’esposizione della posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente alla sottosezione 3 o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l’importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche relativamente alle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 110 e gli sconti di acquisto non rimborsabili collegati a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti hanno causato la riduzione di fondi propri.
L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare che cosa costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata di cui al primo comma, lettera b).
L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In caso di sovrapposizione parziale delle posizioni, l’ente può suddividere la posizione in due parti e riconoscere la sovrapposizione in relazione a una sola parte conformemente al primo comma. In alternativa, l’ente può trattare le posizioni come se si sovrapponessero interamente ampliando, per il calcolo del capitale, la posizione che produce gli importi più elevati delle esposizioni ponderati per il rischio.
L’ente può anche riconoscere una sovrapposizione tra i requisiti di fondi propri per il rischio specifici delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, purché sia in grado di calcolare e comparare i requisiti di fondi propri per le pertinenti posizioni.
Ai fini del presente paragrafo, si considera che due posizioni si sovrappongano quanto si compensano reciprocamente in modo tale che l’ente possa evitare le perdite derivanti da una posizione adempiendo le obbligazioni connesse all’altra posizione.
Articolo 249
Riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione
La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili a norma del capo 4 e il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito è subordinato all’osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.
Gli enti autorizzati ad applicare il metodo IRB a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l’ammissibilità a norma del primo comma in base all’equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all’articolo 136.
In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le SSPE sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del capo 4;
le attività di cui alla lettera a) non sono soggette a crediti o a crediti potenziali di rango superiore o di pari rango del credito o del credito potenziale dell’ente che riceve la protezione del credito di tipo personale; e
tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati.
Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione completa o di una protezione parziale pro rata del credito si applicano le seguenti disposizioni:
l’ente che fornisce la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla parte della posizione verso la cartolarizzazione che beneficia della protezione del credito conformemente alla sottosezione 3 come se detenesse direttamente tale parte della posizione;
l’ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 4 in relazione alla parte protetta.
In tutti i casi non disciplinati dal paragrafo 6 si applicano le seguenti disposizioni:
l’ente che fornisce la protezione del credito tratta la parte della posizione che beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se detenesse direttamente tale posizione conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8, 9 e 10;
l’ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla parte della posizione protetta di cui alla lettera a) conformemente al capo 4. L’ente tratta la parte della posizione che non beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione separata e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8, 9 e 10.
Gli enti che usano il metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) ai sensi della sottosezione 3 relativamente alla posizione verso la cartolarizzazione iniziale calcolano come segue gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni derivate conformemente al paragrafo 7:
se la posizione derivata è quella con il rango (seniority) più alto, le viene assegnata la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale;
se la posizione derivata è quella con il rango più basso, le può essere assegnato un rating desunto conformemente all’articolo 263, paragrafo 7. In questo caso il valore dello spessore T è calcolato sulla base della posizione derivata. Se un rating non può essere desunto, l’ente applica la più elevata delle seguenti ponderazioni del rischio:
la ponderazione del rischio risultante dall’applicazione del SEC-SA conformemente al paragrafo 8 e alla sottosezione 3; o
la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale nel quadro del SEC-ERBA.
Articolo 250
Supporto implicito
Un’operazione non è considerata un supporto ai fini del paragrafo 1 se di essa si è tenuto debitamente conto nella valutazione del trasferimento di una parte significativa del rischio di credito ed entrambe le parti hanno eseguito l’operazione agendo nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato). A tal fine l’ente procede all’esame completo del merito di credito dell’operazione e tiene conto, come minimo, dei seguenti elementi:
il prezzo di riacquisto;
la posizione patrimoniale e di liquidità dell’ente prima e dopo il riacquisto;
la performance delle esposizioni sottostanti;
la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione;
l’impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori.
Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, l’ente cedente o l’ente promotore non si conforma al paragrafo 1, l’ente include tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate, e comunica:
che ha fornito supporto alla cartolarizzazione in violazione del paragrafo 1; e
l’impatto del supporto fornito in termini di requisiti di fondi propri.
Articolo 251
Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell’ente cedente nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica
Articolo 252
Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche
Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all’articolo 251, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito mediante la quale si consegue il trasferimento del rischio e le esposizioni sottostanti sono calcolati come segue:
si considera come durata delle esposizioni sottostanti la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di cinque anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;
l’ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a norma della presente sezione. Per tutte le altre posizioni, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:
dove:
RW* |
= |
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a); |
RWAss |
= |
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se esse non fossero state cartolarizzate, calcolati pro rata; |
RWSP |
= |
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell’articolo 251 come se non vi fosse disallineamento di durata; |
T |
= |
la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni; |
t |
= |
la durata della protezione del credito, espressa in anni; |
t* |
= |
0,25. |
Articolo 253
Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Articolo 254
Priorità nell’applicazione delle metodologie
Gli enti utilizzano una delle metodologie illustrate nella sottosezione 3 per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il seguente ordine di priorità:
se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 258, gli enti utilizzano il SEC-IRBA a norma degli articoli 259 e 260;
qualora non possa essere utilizzato il SEC-IRBA, gli enti utilizzano il SEC-SA a norma degli articoli 261 e 262;
qualora non possa essere utilizzato il SEC-SA, gli enti utilizzano il (SEC-ERBA a norma degli articoli 263 e 264 per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto.
Per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto gli enti utilizzano il SEC-ERBA anziché il SEC-SA in tutti i seguenti casi:
se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % per le posizioni ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;
se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % o l’applicazione del SEC-ERBA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 75 % per le posizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;
per le operazioni di cartolarizzazione sostenute da portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali.
Ai fini del primo comma, gli enti notificano la loro decisione all’autorità competente entro il 17 novembre 2018.
Le successive decisioni di modificare ulteriormente il metodo applicato a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating sono notificate dagli enti alla relativa autorità competente prima del 15 novembre immediatamente successivo alla decisione.
In assenza di obiezioni dell’autorità competente entro il 15 dicembre immediatamente successivo al termine di cui al secondo o terzo comma, a seconda dei casi, gli effetti della decisione notificata dall’ente decorrono dal 1o gennaio dell’anno successivo e sono validi fino alla decorrenza dell’efficacia di una decisione notificata successivamente. Gli enti non applicano metodi differenti nel corso del medesimo anno.
Articolo 255
Determinazione del KIRB e del KSA
Ai fini del calcolo del KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti comprendono:
l’importo delle perdite attese associate a tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno ancora parte del portafoglio conformemente al capo 3; e
l’importo delle perdite inattese associate a tutte le esposizioni sottostanti, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno parte del portafoglio conformemente al capo 3.
Se le perdite derivanti dal rischio di diluizione e dal rischio di credito sono trattate in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti combinano i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito in un unico KIRB ai fini della sottosezione 3. La presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibili per coprire le perdite derivanti dal rischio di diluizione o dal rischio di credito può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono trattati in modo aggregato.
Se il rischio di diluizione e il rischio di credito non vengono trattati in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti modificano il trattamento previsto al secondo comma in modo da combinare in modo prudente i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito.
Ai fini del presente paragrafo, gli enti calcolano il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti senza compensazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle rettifiche di valore supplementari, conformemente agli articoli 34 e 110, e di altre riduzioni dei fondi propri.
Nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche finanziate, tutti i proventi significativi dell’emissione di credit-linked notes o di altre obbligazioni finanziate della SSPE che fungono da garanzie reali per il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione sono inclusi nel calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio di credito delle garanzie reali è soggetto alla ripartizione delle perdite in segmenti.
L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni per consentire agli enti di calcolare il KIRB per i portafogli di esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 4, in particolare in ordine a:
politiche e modelli interni in materia di credito per calcolare il KIRB per le cartolarizzazioni;
uso di differenti fattori di rischio in relazione al portafoglio di esposizioni sottostanti e, laddove non siano disponibili dati sufficientemente accurati o affidabili su tale portafoglio, di dati indiretti per stimare la PD e la LGD; e
obblighi di due diligence per il monitoraggio delle azioni e delle politiche dei venditori di crediti o degli altri cedenti.
L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 256
Determinazione del punto di attacco (A) e del punto di distacco (D)
Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, compresa l’esposizione stessa, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.
Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.
Articolo 257
Determinazione della durata del segmento (MT)
Ai fini della sottosezione 3 e fatto salvo il paragrafo 2, gli enti possono misurare la durata di un segmento (MT) come:
la scadenza media ponderata dei pagamenti contrattuali dovuti nell’ambito del segmento secondo la formula seguente:
dove CFt indica tutti i pagamenti contrattuali (capitale, interessi e commissioni) che il debitore deve effettuare durante il periodo t; o
la durata legale finale del segmento secondo la formula seguente:
dove ML è la scadenza legale finale del segmento.
Articolo 258
Condizioni per l’uso del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC - IRBA)
Gli enti utilizzano il SEC-IRBA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la posizione è sostenuta da un portafoglio IRB o da un portafoglio misto, purché, in quest’ultimo caso, l’ente sia in grado di calcolare il KIRB conformemente alla sezione 3 su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti;
le informazioni disponibili in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione sono sufficienti per consentire all’ente di calcolare il KIRB; e
all’ente non è stato vietato di utilizzare il SEC-IRBA in relazione a una determinata posizione verso la cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.
Le autorità competenti possono vietare caso per caso l’uso del SEC-IRBA se le cartolarizzazioni comprendono elementi molto complessi o rischiosi. A tal fine, possono essere considerati elementi molto complessi o rischiosi:
il supporto di credito che può essere eroso per motivi diversi dalle perdite di portafoglio;
i portafogli di esposizioni sottostanti con un grado elevato di correlazione interna a seguito di esposizioni concentrate verso singoli settori o aree geografiche;
le operazioni in cui il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione dipende in larga misura da fattori di rischio che non si riflettono nel KIRB; o
le ripartizioni molto complesse delle perdite fra segmenti.
Articolo 259
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del SEC-IRBA
Nell’ambito del SEC-IRBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15 %:
RW = 1 250 % |
se D ≤ KIRB |
|
se A ≥ KIRB |
|
se A < KIRB < D |
dove:
KIRB |
è il requisito patrimoniale del portafoglio di esposizioni sottostanti ai sensi dell’articolo 255; |
D |
è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256; |
A |
è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256; |
dove:
a |
= |
– (1/(p * KIRB)] |
u |
= |
D – KIRB |
l |
= |
max (A – KIRB; 0) |
dove:
dove:
N |
è il numero effettivo delle esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti calcolato conformemente al paragrafo 4; |
LGD |
è la perdita media in caso di default ponderata per l’esposizione del portafoglio di esposizioni sottostanti, calcolata conformemente al paragrafo 5; |
MT |
è la durata del segmento determinata a norma dell’articolo 257. |
I parametri A, B, C, D ed E sono determinati secondo la tabella seguente:
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Imprese |
Senior, granulare (N ≥ 25) |
0 |
3,56 |
-1,85 |
0,55 |
0,07 |
Senior, non granulare (N < 25) |
0,11 |
2,61 |
-2,91 |
0,68 |
0,07 |
|
Non senior, granulare (N ≥ 25) |
0,16 |
2,87 |
-1,03 |
0,21 |
0,07 |
|
Non senior, non granulare (N < 25) |
0,22 |
2,35 |
-2,46 |
0,48 |
0,07 |
|
Al dettaglio |
Senior |
0 |
0 |
-7,48 |
0,71 |
0,24 |
Non senior |
0 |
0 |
-5,78 |
0,55 |
0,27 |
Il numero effettivo delle esposizioni (N) è calcolato come segue:
dove EADi rappresenta il valore dell’esposizione associata all’i-esima esposizione nel portafoglio.
Le esposizioni multiple verso lo stesso debitore sono consolidate e trattate come un’unica esposizione.
La LGD media ponderata per l’esposizione è calcolata come segue:
dove LGDi rappresenta la LGD media associata a tutte le esposizioni a favore dell’i - esimo debitore.
Se il rischio di credito e il rischio di diluizione per i crediti commerciali acquistati sono gestiti in modo aggregato nella cartolarizzazione, l’input LGD corrisponde alla media ponderata delle LGD per il rischio di credito e della LGD del 100 % per il rischio di diluizione. I fattori di ponderazione sono i requisiti patrimoniali del metodo IRB come requisito individuale prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione. A tal fine, la presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibile per coprire le perdite derivanti dal rischio di credito o dal rischio di diluizione può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono gestiti in modo aggregato.
Se la quota dell’esposizione sottostante più elevata nel portafoglio (C1) non supera il 3 %, gli enti possono utilizzare la seguente metodologia semplificata per calcolare N e la LGD media ponderata per l’esposizione,
LGD = 0,50
dove
Cm |
indica la quota del portafoglio che corrisponde alla somma delle esposizioni m più elevate; e |
m |
è fissato dall’ente. |
Se è disponibile solo C1 e questo importo non supera 0,03, l’ente può fissare la LGD a 0,50 e N come 1/C1.
Se la posizione è sostenuta da un portafoglio misto e l’ente è in grado di calcolare il KIRB su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 258, paragrafo 1, lettera a), l’ente calcola il requisito patrimoniale per il portafoglio di esposizioni sottostanti come segue:
dove
d è la quota dell’importo delle esposizioni sottostanti per le quali l’ente può calcolare il KIRB in rapporto all’importo di tutte le esposizioni sottostanti.
Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata all’operazione in strumenti derivati.
Articolo 260
Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA
Nell’ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti:
fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10 %;
Articolo 261
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo standardizzato (SEC-SA)
Nell’ambito del SEC-SA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, in tutti i casi soggetto a un fattore minimo del 15 %:
RW = 1 250 % |
se D ≤ KA |
|
se A ≥ KA |
|
se A < KA < D |
dove:
D |
è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256; |
A |
è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256; |
KA |
è un parametro calcolato a norma del paragrafo 2; |
dove:
a |
= |
– (1/(p · KA)] |
u |
= |
D – KA |
l |
= |
max (A – KA; 0) |
p |
= |
1 per un’esposizione verso la cartolarizzazione che non è un’esposizione verso la ricartolarizzazione. |
Ai fini del paragrafo 1, KA è calcolato come segue:
dove:
KSA è il requisito patrimoniale del portafoglio sottostante ai sensi dell’articolo 255;
W = rapporto tra:
la somma dell’importo nominale delle esposizioni sottostanti in stato di default; e
la somma dell’importo nominale di tutte le esposizioni sottostanti.
A tal fine, per esposizione in stato di default si intende un’esposizione sottostante che è: i) scaduta da almeno 90 giorni; ii) oggetto di procedure fallimentari o di insolvenza; iii) oggetto di procedure di esecuzione forzata o affini; o iv) in stato di default secondo la documentazione relativa alla cartolarizzazione.
Se l’ente non conosce lo status di morosità per il 5 % o meno delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, può utilizzare il SEC-SA con il seguente aggiustamento nel calcolo del KA:
Se l’ente non conosce lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, alla posizione verso la cartolarizzazione deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
Ai fini del presente paragrafo, la posizione di riferimento è la posizione pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di questa posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.
Articolo 262
Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-SA
Nell’ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:
Articolo 263
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA)
Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
Tabella 1
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
Tutti gli altri rating |
Fattore di ponderazione del rischio |
15 % |
50 % |
100 % |
1 250 % |
Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma del paragrafo 7 del presente articolo, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 2, opportunamente aggiustati conformemente all’articolo 257 e al paragrafo 4 del presente articolo, per la durata del segmento (MT), e al paragrafo 5 del presente articolo per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:
Tabella 2
Classe di merito di credito |
Segmento senior |
Segmento non senior (sottile) |
||
Durata del segmento (MT) |
Durata del segmento (MT) |
|||
1 anno |
5 anni |
1 anno |
5 anni |
|
1 |
15 % |
20 % |
15 % |
70 % |
2 |
15 % |
30 % |
15 % |
90 % |
3 |
25 % |
40 % |
30 % |
120 % |
4 |
30 % |
45 % |
40 % |
140 % |
5 |
40 % |
50 % |
60 % |
160 % |
6 |
50 % |
65 % |
80 % |
180 % |
7 |
60 % |
70 % |
120 % |
210 % |
8 |
75 % |
90 % |
170 % |
260 % |
9 |
90 % |
105 % |
220 % |
310 % |
10 |
120 % |
140 % |
330 % |
420 % |
11 |
140 % |
160 % |
470 % |
580 % |
12 |
160 % |
180 % |
620 % |
760 % |
13 |
200 % |
225 % |
750 % |
860 % |
14 |
250 % |
280 % |
900 % |
950 % |
15 |
310 % |
340 % |
1 050 % |
1 050 % |
16 |
380 % |
420 % |
1 130 % |
1 130 % |
17 |
460 % |
505 % |
1 250 % |
1 250 % |
Tutti gli altri |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
Per tenere conto dello spessore del segmento, gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti non senior come segue:
dove
T = spessore del segmento misurato come D – A
dove
D |
è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256 |
A |
è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256. |
Per utilizzare i rating desunti, gli enti attribuiscono a una posizione priva di rating un rating desunto equivalente alla valutazione del merito di credito di una posizione di riferimento provvista di rating che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
la posizione di riferimento è di pari rango, sotto tutti gli aspetti, alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating oppure, in mancanza di una posizione di pari rango, la posizione di riferimento è immediatamente subordinata alla posizione priva di rating;
la posizione di riferimento non beneficia delle garanzie di un terzo né di altri supporti del credito che non sono disponibili per la posizione priva di rating;
la durata della posizione di riferimento è uguale o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;
tutti i rating desunti sono aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.
Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.
Articolo 264
Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA
Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
Tabella 3
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
Tutti gli altri rating |
Fattore di ponderazione del rischio |
10 % |
30 % |
60 % |
1 250 % |
Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 4, aggiustati conformemente all’articolo 257 e all’articolo 263, paragrafo 4, per la durata del segmento (MT), e all’articolo 263, paragrafo 5, per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:
Tabella 4
Classe di merito di credito |
Segmento senior |
Segmento non senior (sottile) |
||
Durata del segmento (MT) |
Durata del segmento (MT) |
|||
1 anno |
5 anni |
1 anno |
5 anni |
|
1 |
10 % |
10 % |
15 % |
40 % |
2 |
10 % |
15 % |
15 % |
55 % |
3 |
15 % |
20 % |
15 % |
70 % |
4 |
15 % |
25 % |
25 % |
80 % |
5 |
20 % |
30 % |
35 % |
95 % |
6 |
30 % |
40 % |
60 % |
135 % |
7 |
35 % |
40 % |
95 % |
170 % |
8 |
45 % |
55 % |
150 % |
225 % |
9 |
55 % |
65 % |
180 % |
255 % |
10 |
70 % |
85 % |
270 % |
345 % |
11 |
120 % |
135 % |
405 % |
500 % |
12 |
135 % |
155 % |
535 % |
655 % |
13 |
170 % |
195 % |
645 % |
740 % |
14 |
225 % |
250 % |
810 % |
855 % |
15 |
280 % |
305 % |
945 % |
945 % |
16 |
340 % |
380 % |
1 015 % |
1 015 % |
17 |
415 % |
455 % |
1 250 % |
1 250 % |
Tutti gli altri |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
Articolo 265
Ambito di applicazione e requisiti operativi del metodo della valutazione interna
Se un ente ha ricevuto un’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e una posizione specifica in un programma ABCP o in un’operazione ABCP rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione, l’ente applica tale metodo per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione.
Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare il metodo della valutazione interna entro un ambito di applicazione chiaramente definito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
tutte le posizioni verso commercial paper emessi dal programma ABCP sono provviste di rating;
la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI per il rating delle posizioni verso la cartolarizzazione connesse a esposizioni sottostanti della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;
i commercial paper emessi dal programma ABCP sono emessi prevalentemente per investitori terzi;
la procedura di valutazione interna dell’ente non è meno prudente delle valutazioni pubblicamente disponibili delle ECAI che hanno fornito un rating esterno per il commercial paper emesso dal programma ABCP, specie per quanto riguarda i fattori di stress e altri elementi quantitativi pertinenti;
il metodo di valutazione interna dell’ente tiene conto di tutti i metodi pertinenti pubblicamente disponibili delle ECAI che valutano il commercial paper del programma ABCP e comprende classi di rating corrispondenti alle valutazioni del merito di credito delle ECAI. Nelle registrazioni interne dell’ente deve figurare un documento, aggiornato regolarmente, che spieghi come sono stati rispettati i requisiti di cui al presente punto;
l’ente usa la metodologia interna di valutazione ai fini della gestione interna del rischio, anche nelle sue procedure decisionali, delle informazioni sulla gestione e dell’allocazione interna del capitale;
i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell’ente procedono con frequenza regolare alla revisione del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell’ente verso un programma ABCP o un’operazione ABCP;
l’ente segue la performance dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare la performance della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente da quella indicata dai rating interni;
il programma ABCP comprende norme per la gestione delle assunzioni a fermo e delle passività sotto forma di orientamenti per l’amministratore del programma che riguardino almeno:
i criteri di ammissibilità delle attività, fatta salva la lettera j);
la tipologia e il valore monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito;
la distribuzione delle perdite tra le posizioni verso la cartolarizzazione nel programma ABCP o nell’operazione ABCP;
la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e il soggetto cedente;
i criteri di ammissibilità delle attività nel programma ABCP prevedono almeno:
l’esclusione dell’acquisto di attività ampiamente scadute o in stato di default;
la limitazione dell’eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche; e
la limitazione della natura delle attività da acquistare;
un’analisi del profilo di rischio e d’attività del venditore, che comprenda almeno una valutazione dei seguenti fattori in relazione al venditore:
performance finanziaria passata e attesa;
posizione di mercato attuale e competitività futura attesa;
grado di leva finanziaria, flussi di cassa, copertura degli interessi e rating del debito; e
requisiti per l’assunzione a fermo, capacità di gestione e procedure di recupero crediti;
il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e della qualità creditizia del gestore e comprende elementi che attenuino il rischio relativo alla performance del venditore e del gestore. Ai fini della presente lettera, il rischio relativo alla performance può essere attenuato mediante soglie di attivazione (trigger) basate sulla qualità creditizia attuale del venditore o del gestore per impedire la commistione dei fondi in caso di default del venditore o del gestore;
la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che può essere acquistato nell’ambito del programma ABCP tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come il rischio di credito e il rischio di diluizione;
se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti e il rischio di diluizione è rilevante per quel particolare portafoglio di attività, il programma ABCP comprende una riserva distinta per il rischio di diluizione;
il livello richiesto di supporto di credito nel programma ABCP è calcolato tenendo conto di diverse serie storiche pluriennali, anche relative alle perdite, ai tassi di morosità, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali;
il programma ABCP presenta determinati elementi strutturali nell’acquisto delle esposizioni miranti ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante. Questi elementi potrebbero includere specifiche soglie di attivazione della liquidazione di un portafoglio di esposizioni;
l’ente valuta le caratteristiche del portafoglio di attività sottostante, come la media ponderata del suo merito di credito, e individua sia le eventuali concentrazioni verso singoli debitori o aree geografiche sia la granularità del portafoglio.
Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad utilizzare altri metodi per le posizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del metodo della valutazione interna, a meno che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l’ente ha dimostrato, in maniera ritenuta soddisfacente dall’autorità competente, di avere fondati motivi per farlo;
l’ente ha ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente.
Articolo 266
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo della valutazione interna
Articolo 267
Fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior: metodo «look-through»
Nel caso dei portafogli misti, il fattore massimo di ponderazione del rischio è calcolato come segue:
se l’ente applica il SEC-IRBA, alla quota a cui si applica il metodo standardizzato e alla quota a cui si applica il metodo IRB viene assegnato, rispettivamente, il corrispondente fattore di ponderazione del rischio secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo IRB;
se l’ente applica il SEC-SA o il SEC-ERBA, il fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior è pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato delle esposizioni sottostanti nell’ambito del metodo standardizzato.
Ai fini del presente articolo, il fattore di ponderazione del rischio applicabile nell’ambito del metodo IRB conformemente al capo 3 comprende il rapporto tra:
le perdite attese moltiplicate per 12,5 e
il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti.
Articolo 268
Requisiti patrimoniali massimi
Il requisito patrimoniale massimo si ottiene moltiplicando l’importo calcolato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 per la quota maggiore di interesse detenuta dall’ente nei segmenti pertinenti (V), espresso in percentuale e calcolato come segue:
per gli enti che hanno una o più posizioni verso la cartolarizzazione in un unico segmento, V è pari al rapporto tra l’importo nominale delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall’ente in quel segmento e l’importo nominale del segmento;
per gli enti che hanno posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti diversi, V è pari alla quota massima degli interessi per tutti i segmenti. A tal fine, la quota dell’interesse per ciascuno dei diversi segmenti è calcolata come indicato alla lettera a).
Articolo 269
Ricartolarizzazioni
Per una posizione verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell’articolo 261, con le modifiche seguenti:
W = 0 per qualsiasi esposizione verso un segmento di cartolarizzazione nel portafoglio di esposizioni sottostanti;
p = 1,5;
il fattore di ponderazione del rischio risultante è soggetto a un fattore minimo del 100 %.
Articolo 269 bis
Trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
Ai fini del presente articolo si intende per:
«cartolarizzazione di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione di esposizioni deteriorate quale definita all’articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2017/2402;
«cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate in cui lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è pari ad almeno il 50 % dell’importo in essere delle esposizioni sottostanti nel momento in cui sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione.
Gli enti effettuano il calcolo in conformità della formula seguente:
in cui:
CRmax |
= |
il requisito patrimoniale massimo nel caso di cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate; |
RWEAIRB |
= |
la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB; |
ELIRB |
= |
la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB; |
NRPPD |
= |
lo sconto sul prezzo d’acquisto non rimborsabile; |
EVIRB |
= |
la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB; |
EVPool |
= |
la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato; |
SCRAIR |
= |
per gli enti cedenti, le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall’ente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile; per gli investitori istituzionali tale importo è pari a zero; |
RWEASA |
= |
la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato; |
Ai fini del primo comma, gli enti cedenti che applicano il SEC-IRBA a una posizione, e che sono autorizzati a utilizzare delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione per tutte le esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB conformemente al capo 3, detraggono lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche aggiuntive dalle perdite attese e dai valori delle esposizioni sottostanti associati a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate secondo la formula seguente:
in cui:
RWmax |
= |
il fattore di ponderazione del rischio, prima di applicare la soglia minima, applicabile a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate in caso di utilizzo del metodo look-through; |
RWEAIRB |
= |
la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB; |
RWEASA |
= |
la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato; |
ELIRB |
= |
la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB; |
NRPPD |
= |
lo sconto sui prezzi d’acquisto non rimborsabile; |
EVIRB |
= |
la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB |
EVpool |
= |
la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato; |
EVSA |
= |
la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato; |
SCRAIRB |
= |
le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall’ente cedente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile. |
Ai fini del presente articolo, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è calcolato sottraendo l’importo di cui alla lettera b) dall’importo di cui alla lettera a):
l’importo in essere delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate nel momento in cui tali esposizioni sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE);
la somma degli elementi seguenti:
il prezzo iniziale di vendita dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti della cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate venduti a investitori terzi; e
l’importo in essere, all’atto del trasferimento delle esposizioni sottostanti alla SSPE, dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti di tale cartolarizzazione detenuti dal cedente.
Ai fini dei paragrafi 5 e 6, per tutta la durata dell’operazione, il calcolo dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è rivisto al ribasso tenendo conto delle perdite subite. L’eventuale riduzione dell’importo in essere delle esposizioni sottostanti derivante dalle perdite subite riduce lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, con una soglia minima pari a zero.
Ove sia strutturato in modo da poter essere rimborsato in toto o in parte al cedente, uno sconto non è considerato come sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile ai fini del presente articolo.
Articolo 270
Posizioni senior verso la cartolarizzazione STS nel bilancio
L’ente cedente può calcolare gli importi ponderati per il rischio di una posizione di cartolarizzazione verso una cartolarizzazione STS nel bilancio di cui all’articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 a norma degli articoli 260, 262 o 264 del presente regolamento, a seconda del caso, se la posizione in oggetto soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
la cartolarizzazione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 243, paragrafo 2;
la posizione ha i requisiti per essere considerata la posizione verso la cartolarizzazione senior.
L’ABE vigila sull’applicazione del paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda:
il volume di mercato e la quota di mercato delle cartolarizzazioni STS in bilancio per le quali l’ente cedente applica il paragrafo 1 nelle diverse classi di attività;
l’allocazione constatata delle perdite al segmento senior e ad altri segmenti di cartolarizzazioni STS in bilancio, ove l’ente cedente applichi il paragrafo 1 alla posizione senior detenuta in tali cartolarizzazioni;
l’incidenza dell’applicazione del paragrafo 1 sulla leva finanziaria degli enti;
l’incidenza dell’uso delle cartolarizzazioni STS in bilancio per le quali l’ente cedente applica il paragrafo 1 sull’emissione di strumenti di capitale da parte dei rispettivi enti cedenti.
Articolo 270 bis
Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 270 ter
Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI
Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente capo solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un’ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Articolo 270 quater
Disposizioni sull’utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti utilizzano la valutazione del merito di credito di un’ECAI solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l’ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione verso la cartolarizzazione in questione;
l’ECAI pubblica le valutazioni del merito di credito e le informazioni sull’analisi delle perdite e dei flussi di cassa, sulla sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle esposizioni sottostanti, nonché sulle procedure, sulle metodologie, sulle ipotesi e sugli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Ai fini della presente lettera, le informazioni sono considerate pubblicamente disponibili se pubblicate in un formato accessibile. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente a un numero limitato di soggetti non sono considerate pubblicamente disponibili;
le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di transizione dell’ECAI;
le valutazioni del merito di credito non si basano, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale fornito dallo stesso ente. Se una posizione si basa, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale, l’ente considera la posizione come se fosse priva di rating ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per questa posizione conformemente alla sezione 3;
l’ECAI si è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle esposizioni sottostanti incida sulla valutazione del merito di credito.
Articolo 270 quinquies
Uso delle valutazioni del merito di credito
L’ente utilizza le valutazioni del merito di credito delle sue posizioni verso la cartolarizzazione in modo coerente e non selettivo e tal fine deve soddisfare i seguenti requisiti:
l’ente non usa le valutazioni di un’ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un’altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell’ambito della stessa cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI;
nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di due ECAI prescelte, l’ente usa la valutazione meno favorevole;
nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di tre o più ECAI prescelte, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due;
l’ente non richiede attivamente la revoca di rating meno favorevoli.
Articolo 270 sexies
Mappatura delle cartolarizzazioni
L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare in modo obiettivo e coerente le classi di merito di credito di cui al presente capo relative alle pertinenti valutazioni del merito di credito di tutte le ECAI. In particolare, ai fini del presente articolo, l’EBA:
distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione;
considera fattori quantitativi quali i tassi di default o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività;
considera fattori qualitativi quali la gamma di operazioni valutate dall’ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se tali valutazioni tengono conto delle perdite attese o delle perdite del primo euro e del pagamento puntuale o finale degli interessi;
si adopera per assicurare che le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti.
L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 6
Rischio di controparte
Sezione 1
Definizioni
Articolo 271
Determinazione del valore dell'esposizione
Articolo 272
Definizioni
Ai fini del presente capo e della presente parte, titolo VI, si applicano le seguenti definizioni:
«rischio di conptroparte» o «CCR», il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di cassa dell'operazione;
«operazioni con regolamento a lungo termine», operazioni nelle quali una controparte si impegna a consegnare un titolo, una merce o un importo in valuta estera contro il ricevimento di contante, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa, ad una data di regolamento o di consegna contrattualmente definita, che è successiva rispetto a quella prevista dalla prassi di mercato per questo specifico tipo di operazione ovvero rispetto a cinque giorni lavorativi successivi alla data di stipula dell'operazione da parte dell'ente, se precedente;
«finanziamenti con margini», operazioni nelle quali un ente concede un credito in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. I finanziamenti con margini non comprendono altri finanziamenti che sono garantiti da titoli;
«insieme di attività soggette a compensazione (netting set)», un insiemedi operazioni concluse fra un ente e una singola controparte, che è soggetto ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile riconosciuto ai sensi della sezione 7 e del capo 4.
Ai fini del presente capo, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per la quale la compensazione è riconosciuta ai sensi della sezione 7 è considerata come uno specifico insieme di attività soggette a compensazione.
Nel metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6, tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione verso una stessa controparte possono essere trattati come un unico insieme di attività soggette a pcompensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione sono posti pari a zero nella stima dell'esposizione attesa («EE»);
«posizione di rischio», un valore che misura il rischio assegnato ad un'operazione nell'ambito del metodo standardizzato di cui alla sezione 5 sulla base di un algoritmo predeterminato;
«insieme di attività coperte (hedging set)», un insieme di operazioni concluse nell'ambito di un singolo insieme di attività soggette a compensazione per le quali è consentita la compensazione totale o parziale per determinare l'esposizione potenziale futura in base ai metodi di cui alla sezione 3 o 4 del presente capo;
«accordo di garanzia (margin agreement)», un accordo o disposizioni di un accordo che disciplinano l'obbligo a carico di una controparte di costituire una garanzia reale in favore di una seconda controparte quando un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi una definita soglia di rilevanza;
«accordo di garanzia unidirezionale (one way margin agreement)», un accordo di garanzia in virtù del quale l'ente è tenuto a fornire margini di variazione a una controparte ma non ha diritto a ricevere il margine di variazione da tale controparte o viceversa;
«soglia di garanzia (margin threshold)», il valore massimo di un'esposizione oltre il quale una parte ha diritto a chiedere la costituzione di una garanzia reale;
«periodo con rischio di margine (margin period of risk)», il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo scambio di garanzie reali a copertura di un insieme di attività soggette a compensazione delle operazioni con una controparte in default e il momento in cui la posizione è liquidata per default ed il corrispondente rischio di mercato è nuovamente coperto;
«scadenza effettiva (effective maturity)» di un insieme di attività soggette a compensazione con vita residua superiore ad un anno nell'ambito del metodo dei modelli interni, il rapporto tra la somma delle esposizioni attese per tutta la durata delle singole operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione attualizzate al tasso di sconto privo di rischio e la somma delle esposizioni attese nell'orizzonte temporale di un anno nell'insieme di attività soggette a compensazione attualizzate al tasso di sconto privo di rischio.
Questa scadenza effettiva può essere corretta per tenere conto del rischio di rinnovo della posizione sostituendo l'esposizione attesa con l'esposizione attesa effettiva per orizzonti previsionali inferiori a un anno;
«compensazione tra prodotti differenti (cross-product netting)», l'inclusione di operazioni riguardanti categorie differenti di prodotti in uno stesso insieme di attività soggette a compensazione, in conformità con le norme per gli accordi di compensazione tra prodotti differenti definite nel presente capo;
«valore di mercato corrente» o «CMV» il valore di mercato netto di tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;
«importo netto indipendente della garanzia» o «NICA», la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale netta ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione diversa dal margine di variazione;
«distribuzione dei valori di mercato», la stima della distribuzione di probabilità dei valori di mercato netti delle operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione ad una data futura (orizzonte previsionale), basata sul valore di mercato verificatosi alla data della stima;
«distribuzione delle esposizioni», la stima della distribuzione di probabilità dei valori di mercato ottenuta ponendo pari a zero le previsioni di valori di mercato netti negativi;
«distribuzione neutrale al rischio (risk-neutral)», una distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori impliciti nei prezzi di mercato, come le volatilità implicite;
«distribuzione effettiva», una distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori storici o verificatisi, come le volatilità calcolate utilizzando le variazioni passate dei prezzi o dei tassi di cambio;
«esposizione corrente (current exposure)», il valore più elevato tra zero e il valore di mercato di un'operazione o portafoglio di operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione con una controparte che andrebbe perso in caso di default della controparte, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del valore di tali operazioni in caso di insolvenza o liquidazione;
«esposizione di picco (peak exposure)», un percentile elevato della distribuzione delle esposizioni riferite ad una qualsiasi data futura anteriore alla scadenza dell'operazione con la durata originaria più lunga tra quelle rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione;
«esposizione attesa» (expected exposure —«EE»), la media della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura anteriore alla scadenza dell'operazione con la durata originaria più lunga tra quelle rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione;
«esposizione attesa effettiva ad una data specifica» («EE effettiva»), l'esposizione massima attesa a quella data specifica o anteriormente a tale data. In alternativa, essa può essere definita per una data specifica come la maggiore tra l'esposizione attesa a quella data o l'esposizione attesa effettiva ad una qualsiasi data anteriore;
«esposizione attesa positiva» («EPE»), la media ponderata nell'orizzonte temporale delle esposizioni attese, i cui pesi riflettono l'incidenza di ciascuna esposizione attesa sull'orizzonte temporale complessivo.
Nel calcolare il requisito di fondi propri, gli enti adottano la media sul primo anno o, se tutti i contratti rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione hanno una vita residua inferiore ad un anno, sul periodo di tempo fino alla massima scadenza del contratto con vita residua maggiore nell'insieme di attività soggette a compensazione;
«esposizione attesa positiva effettiva» («EPE effettiva»), la media ponderata delle esposizioni attese effettive sul primo anno di un insieme di attività soggette a compensazione o, se tutti i contratti rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione hanno una vita residua inferiore ad un anno, sul periodo di tempo pari alla durata er del contratto con vita residua maggiore nell'insieme di attività soggette a compensazione, laddove i pesi riflettono l'incidenza di ciascuna esposizione attesa sull'orizzonte temporale complessivo;
«rischio di rinnovo della posizione (rollover risk)», l'importo per il quale l'EPE è sottostimata quando si prevede di effettuare operazioni future con una controparte su base continuativa.
L'esposizione aggiuntiva determinata da tali operazioni future non è inclusa nel calcolo dell'EPE;
«controparte», ai fini della sezione 7 ciascuna persona fisica o giuridica che stipula un accordo di compensazione e ha la capacità contrattuale di farlo;
«accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti», un accordo contrattuale bilaterale fra un ente e una controparte dal quale deriva un'obbligazione unica (basata sulla compensazione delle operazioni coperte) riguardante tutti gli specifici accordi bilaterali e tutte le operazioni relative a differenti categorie di prodotti che sono inclusi nell'accordo;
Ai fini della presente definizione sono considerate «differenti categorie di prodotti»:
le operazioni di vendita con patto di riacquisto attive e passive e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito,
i finanziamenti con margini.
i contratti di cui all'allegato II;
«componente in contanti (payment leg)», il pagamento concordato in una operazione in strumenti finanziari derivati OTC con un profilo di rischio lineare che prevede lo scambio di uno strumento finanziario contro contanti.
Nel caso di operazioni che prevedono lo scambio di contanti contro altri contanti, le due componenti in contanti consistono nei pagamenti lordi concordati contrattualmente, compreso l'importo nozionale dell'operazione.
Sezione 2
Metodi di calcolo del valore dell'esposizione
Articolo 273
Metodi di calcolo del valore dell'esposizione
Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5.
Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6.
Laddove consentito dalle autorità competenti a norma dell'articolo 283, paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6:
i contratti di cui all'allegato II;
le operazioni di vendita con patto di riacquisto;
la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;
i finanziamenti con margini.
operazioni con regolamento a lungo termine.
Un ente che acquisti protezione tramite un derivato su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il suo requisito di fondi propri per l'esposizione coperta in uno dei due modi seguenti:
conformemente agli articoli da 233 a 236;
conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, o all'articolo 183, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa a norma dell'articolo 143.
Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero, a meno che un ente applichi il metodo di cui all'articolo 299, paragrafo 2, lettera h), punto ii).
In deroga al primo comma, quando un accordo di garanzia (margin agreement) si applica a più insiemi di attività soggette a compensazione con tale controparte e l'ente utilizza uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 per calcolare il valore dell'esposizione di tali insiemi di attività soggette a compensazione, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente alla sezione pertinente.
Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II calcolato conformemente al presente capo è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e la somma di CVA (credit valuation adjustments) per tale controparte contabilizzata dall'ente come una svalutazione (write down) sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).
Ai fini del primo comma, due contratti derivati OTC sono perfettamente congruenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
le loro posizioni di rischio sono opposte;
le loro caratteristiche, fatta eccezione per la data della negoziazione, sono identiche;
i loro flussi di cassa si compensano integralmente.
Articolo 273 bis
Condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione
Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 4, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
il 10 % delle attività totali dell'ente;
300 milioni di EUR.
Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 5, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
il 5 % delle attività totali dell'ente;
100 milioni di EUR.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2 gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:
le posizioni in derivati sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
il valore assoluto delle posizioni lunghe in derivati è sommato al valore assoluto delle posizioni corte in derivati;
sono incluse tutte le posizioni in derivati, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.
Articolo 273 ter
Mancato rispetto delle condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione in derivati
L'ente cessa di calcolare i valori delle esposizioni delle sue posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5, a seconda dei casi, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti:
l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b), dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per tre mesi consecutivi;
l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per più di sei mesi nel corso dei 12 mesi precedenti.
Articolo 274
Valore dell'esposizione
Un ente può calcolare un unico valore dell'esposizione a livello di insieme di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'accordo di compensazione appartiene a uno dei tipi di accordi di compensazione contrattuale di cui all'articolo 295;
l'accordo di compensazione è stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296;
l'ente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 297 in relazione all'accordo di compensazione.
Qualora una delle condizioni n di cui al primo comma on sia soddisfatta, l'ente tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di controparte come segue:
RC |
= |
il costo di sostituzione calcolato conformemente all'articolo 275; e |
PFE |
= |
l'esposizione potenziale futura calcolata conformemente all'articolo 278; |
α |
= |
1,4. |
Gli enti possono fissare a zero il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
l'insieme di attività soggette a compensazione è composto esclusivamente da opzioni vendute;
il valore di mercato corrente dell'insieme di attività soggette a compensazione è costantemente negativo;
il premio di tutte le opzioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione è stato ricevuto in anticipo dall'ente per garantire l'esecuzione dei contratti;
l'insieme di attività soggette a compensazione non è oggetto di alcun accordo di garanzia (margin agreement).
Articolo 275
Costo di sostituzione
Gli enti calcolano il costo di sostituzione RC per gli insiemi di attività soggette a compensazione non oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
Gli enti calcolano il costo di sostituzione per singoli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
RC |
= |
il costo di sostituzione |
VM |
= |
il valore corretto per la volatilità del margine di variazione netto ricevuto o fornito, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione su base regolare per attenuare le variazioni del CMV dell'insieme di attività soggette a compensazione; |
TH |
= |
la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e |
MTA |
= |
l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement). |
Gli enti calcolano il costo di sostituzione per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto dello stesso accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
dove:
RC |
= |
il costo di sostituzione |
i |
= |
l'indice che designa gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto del singolo accordo di garanzia (margin agreement); |
CMVi |
= |
il CMV del paniere di attività soggette a compensazione «i»; |
VMMA |
= |
la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, su base regolare per più insiemi di attività soggette a compensazione per attenuare le variazioni del loro CMV; e |
NICAMA |
= |
la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per più insiemi di attività soggette a compensazione diversa dalla VMMA. |
Ai fini del primo comma, il NICAMA può essere calcolato a livello di negoziazione, di insieme di attività soggette a compensazione o di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione cui si applica l'accordo di garanzia (margin agreement), in funzione del livello al quale si applica l'accordo di garanzia.
Articolo 276
Riconoscimento e trattamento delle garanzie reali
Ai fini della presente sezione, gli enti calcolano gli importi delle garanzie reali di VM, VMMA, NICA e NICAMA, applicando tutti i seguenti requisiti:
se tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione appartengono al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma degli articoli 197 e 299
se un insieme di attività soggette a compensazione contiene almeno un'operazione esterna al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma dell'articolo 197;
la garanzia reale ricevuta dalla controparte è riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è riconosciuta con segno negativo;
il valore corretto per la volatilità di qualsiasi tipo di garanzia reale ricevuta o fornita è calcolato in conformità dell'articolo 223; ai fini di tale calcolo, gli enti non utilizzano il metodo di cui all'articolo 225;
lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM che nel NICA;
lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VMMA che nel NICAMA;
qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di NICA e NICAMA.
Per il calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo gli enti sostituiscono la formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula:
Ai fini del paragrafo 1, lettera d), gli enti fissano il periodo di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti temporali:
un anno per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1;
il periodo con rischio di margine stabilito in conformità dell'articolo 279 quater, paragrafo 1, lettera b), per gli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3.
Articolo 277
Associazione delle operazioni alle categorie di rischio
Gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione ad una delle seguenti categorie di rischio per determinare l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278:
rischio di tasso di interesse;
rischio di cambio;
rischio di credito;
rischio azionario;
rischio di posizione in merci;
altri rischi.
Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 quando associano le operazioni alle categorie di rischio di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti requisiti:
quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata all'inflazione, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di tasso di interesse;
quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata alle condizioni climatiche, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di posizione in merci.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
il metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo;
il metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più significativo tra tali fattori di rischio ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019].
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 277 bis
Panieri di copertura
Gli enti stabiliscono gli insiemi di attività coperte pertinenti per ciascuna categoria di rischio di un insieme di attività soggette a compensazione e assegnano ciascuna operazione a tali insiemi di attività coperte come segue:
le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta;
le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è basato sulla stessa coppia di valute;
tutte le operazioni associate alla categoria del rischio di credito sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
tutte le operazioni associate alla categoria del rischio azionario sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
le operazioni associate alla categoria del rischio di posizione in merci sono assegnate a uno dei seguenti insiemi di attività coperte sulla base della natura del loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3:
energia;
metalli;
prodotti agricoli;
altre merci;
condizioni climatiche;
le operazioni associate alla categoria degli altri rischi sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione sono assegnate ad insiemi di attività coperte distinti da quelli stabiliti per le operazioni attribuite alla categoria del rischio di tasso di interesse non aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione. Tali operazioni sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti stabiliscono singoli insiemi di attività coperte distinti in ogni categoria di rischio per le seguenti operazioni:
le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la volatilità implicita del mercato o la volatilità effettiva di un fattore di rischio o la correlazione tra due fattori di rischio;
le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la differenza tra due fattori di rischio associati alla stessa categoria di rischio o le operazioni che consistono di due componenti in contanti denominate nella stessa valuta e per le quali un fattore di rischio della stessa categoria di rischio del fattore di rischio primario è contenuto nell'altra componente in contanti diversa da quella contenente il fattore di rischio primario.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se la coppia di fattori di rischio in tali operazioni di cui alla suddetta lettera è identica e i due fattori di rischio contenuti in tale coppia sono correlati positivamente. Altrimenti gli enti assegnano le operazioni di cui alla lettera b) del primo comma ad uno degli insiemi di attività coperte stabilito a norma del paragrafo 1 sulla base di solo uno dei due fattori di rischio di cui alla lettera b) del primo comma.
Articolo 278
Esposizione potenziale futura
Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
PFE |
= |
l'esposizione potenziale futura |
a |
= |
l'indice che indica le categorie di rischio incluse nel calcolo dell'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione; |
maggiorazione(a) |
= |
la maggiorazione per la categoria di rischio «a» calcolata conformemente agli articoli da 280 bis a 280 septies, a seconda dei casi; e |
moltiplicativo |
= |
il fattore moltiplicativo calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 3. |
Ai fini di questo calcolo, gli enti includono la maggiorazione di una determinata categoria di rischio nel calcolo dell'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione qualora almeno un'operazione dell'insieme sia stata associata a tale categoria di rischio.
Ai fini del paragrafo 1 il moltiplicativo è calcolato come segue:
moltiplicatore= |
|
1 se z ≥ 0 |
|
altrimenti
|
dove:
z= |
|
CMV-NICA «per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione di cui all'art.275,par.1» |
|
CMV-VM- NICA «per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione dicui all'art.275,par.2» |
|||
CMVi-NICAi«per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione di cui all'art.275,par.3» |
NICAi |
= |
l'importo netto indipendente della garanzia calcolato solo per le operazioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione «i». Il NICAi è calcolato a livello di negoziazione o di insieme di attività soggette a compensazione in funzione dell'accordo di garanzia (margin agreement). |
Articolo 279
Calcolo della posizione di rischio
Ai fini del calcolo delle maggiorazioni per la categoria di rischio di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, gli enti calcolano la posizione di rischio di ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:
δ |
= |
il delta di vigilanza dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 bis; |
NozCorr |
= |
l'importo nozionale corretto dell'operazione calcolato conformemente all'articolo 279 ter; e |
MF |
= |
il fattore di aggiustamento in funzione della durata dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 quater. |
Articolo 279 bis
Delta di vigilanza
Gli enti calcolano il delta di vigilanza come segue:
per le opzioni call e put che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento sottostante a un prezzo positivo ad una singola o a più date in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono associate alla categoria di rischio di tasso di interesse, gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
δ |
= |
il delta di vigilanza; |
segno |
= |
– 1 se l'operazione è un'opzione call venduta o un'opzione put acquistata; |
segno |
= |
+ 1 se l'operazione è un'opzione call acquistata o un'opzione put venduta; |
tipo |
= |
– 1 se l'operazione è un'opzione put; |
tipo |
= |
+ 1 se l'operazione è un'opzione call; |
N(x) |
= |
la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a «x»; |
P |
= |
il prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione. Per le opzioni i cui flussi di cassa dipendono da un valore medio del prezzo dello strumento sottostante, P è uguale al valore medio alla data del calcolo; |
K |
= |
il prezzo strike dell'opzione; |
T |
= |
la data di scadenza dell'opzione; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, la data di scadenza è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, la data di scadenza è l'ultima di tale date. La data di scadenza è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e |
σ |
= |
la volatilità di vigilanza dell'opzione determinata in conformità della tabella 1 sulla base della categoria di rischio dell'operazione e della natura dello strumento sottostante dell'opzione. |
Tabella 1
Categoria di rischio |
Strumento sottostante |
Volatilità di vigilanza |
Cambio |
Tutti |
15 % |
Credito |
Strumento single-name |
100 % |
Strumento multiple-names |
80 % |
|
Rischio azionario |
Strumento single-name |
120 % |
Strumento multiple-names |
75 % |
|
Rischio di posizione in merci |
Energia elettrica |
150 % |
Altre merci (esclusa l'energia elettrica) |
70 % |
|
Altri |
Tutti |
150 % |
Gli enti che utilizzano il prezzo a termine dello strumento sottostante di un'opzione garantiscono che:
il prezzo a termine sia coerente con le caratteristiche dell'opzione;
il prezzo a termine sia calcolato sulla base di un tasso d'interesse pertinente prevalente alla data di riferimento per le segnalazioni;
il prezzo a termine integri i flussi di cassa previsti dello strumento sottostante prima della scadenza dell'opzione;
per i segmenti di una cartolarizzazione sintetica e di un derivato su crediti di tipo «nth to default», gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
segno = |
|
+1 «se la protezione del credito è stata ottenuta tramite l'operazione» |
|
-1 «se la protezione del credito è stata fornita tramite l'operazione» |
A |
= |
il punto di attacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo «nth-to-default» basata su entità di riferimento k, A = (n – 1)/k«; e |
D |
= |
il punto di distacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo «nth-to-default» basata su entità di riferimento k, D = n/k; |
per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) o b), gli enti utilizzano il delta di vigilanza seguente:
δ = |
|
+ 1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario,«» o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio |
|
– 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario«, » o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio |
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
in conformità degli sviluppi normativi internazionali, la formula che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tale formula;
il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 279 ter
Importo nozionale corretto
Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:
per le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse o alla categoria del rischio di credito, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando l'importo nozionale del contratto derivato per il fattore di durata di vigilanza calcolato come segue:
dove:
R |
= |
il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %; |
S |
= |
il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e |
E |
= |
il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi. |
La data di inizio dell'operazione è la data più prossima a cui è fissato o scambiato almeno un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, diverso dai pagamenti relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement). Quando l'operazione ha già iniziato a fissare o effettuare pagamenti alla data di riferimento per le segnalazioni, la data di inizio di un'operazione è pari a 0.
Quando un'operazione comporta una o più date contrattuali future nelle quali l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale, la data di inizio di un'operazione è pari alla più prossima tra quelle indicate di seguito:
la data o la più prossima tra le molteplici date future alla quale l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale;
la data alla quale un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti diversi da quelli relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement).
Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data di inizio di un'operazione è determinata in base alla data più prossima alla quale lo strumento sottostante inizia a fissare o effettuare pagamenti.
La data finale di un'operazione è l'ultima data in cui un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, è scambiato o può esserlo.
Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data finale di un'operazione è determinata sulla base dell'ultimo pagamento contrattuale dello strumento sottostante dell'operazione.
Quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere un'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, l'estinzione dell'esposizione in essere a tali date è considerato un pagamento contrattuale nell'ambito della stessa operazione;
per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:
quando l'operazione è costituita da una componente in contanti, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale del contratto derivato;
quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di una componente in contanti è denominato nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale dell'altra componente in contanti;
quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di ciascuna componente in contanti è denominato in una valuta diversa da quella utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è il maggiore tra gli importi nozionali delle due componenti in contanti dopo che tali importi sono stati convertiti nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato;
per le operazioni associate alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando il prezzo di mercato di un'unità dello strumento sottostante dell'operazione per il numero di unità dello strumento sottostante cui fa riferimento l'operazione;
quando un'operazione associata alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci è espressa contrattualmente come importo nozionale, gli enti utilizzano l'importo nozionale dell'operazione come importo nozionale corretto anziché il numero di unità degli strumenti sottostanti;
per le operazioni associate alla categoria degli altri rischi, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto sulla base del metodo più appropriato tra i metodi di cui alle lettere a) b) e c), in funzione della natura e delle caratteristiche dello strumento sottostante dell'operazione.
Gli enti determinano l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante ai fini del calcolo dell'importo nozionale corretto di un'operazione di cui al paragrafo 1 come segue:
quando l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante di un'operazione non è fissato fino alla scadenza contrattuale:
per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura deterministica, l'importo nozionale è la media ponderata di tutti i valori deterministici degli importi nozionali o del numero di unità dello strumento sottostante, a seconda dei casi, fino alla scadenza contrattuale dell'operazione, laddove i fattori di ponderazione riflettono in misura proporzionale il periodo di tempo durante il quale si applica ciascun valore di importo nozionale;
per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura stocastica, l'importo nozionale è l'importo determinato fissando i valori di mercato correnti nell'ambito della formula per il calcolo dei valori futuri di mercato;
per i contratti con più scambi dell'importo nozionale, l'importo nozionale è moltiplicato per il numero dei pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;
per i contratti che prevedono una moltiplicazione dei pagamenti di flussi di cassa o una moltiplicazione dello strumento sottostante del contratto derivato, l'importo nozionale è corretto dall'ente per tener conto degli effetti della moltiplicazione sulla struttura di rischio di tali contratti.
Articolo 279 quater
Il fattore di aggiustamento in funzione della durata
Gli enti calcolano il fattore di aggiustamento in funzione della durata come segue:
per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
MF |
= |
il fattore di aggiustamento in funzione della durata; |
M |
= |
la durata residua dell'operazione che è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dell'operazione. A tale scopo le eventuali opzionalità relative a un contratto derivato sono da considerarsi obbligazioni contrattuali; la durata residua è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; quando un'operazione ha un altro contratto derivato come strumento sottostante che può dar luogo a obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la durata residua dell'operazione è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dello strumento sottostante; quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, la durata residua dell'operazione è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione; e |
Anno in Giorni Lavorativi |
= |
un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui giorni lavorativi; |
per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, il fattore di aggiustamento in funzione della durata è definito come:
dove:
MF |
= |
il fattore di aggiustamento in funzione della durata; |
MPOR |
= |
il periodo con rischio di margine dell'insieme di attività soggette a compensazione determinato conformemente all'articolo 285, paragrafi da 2 a 5; e |
AnnoinGiorniLavorativi |
= |
un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui giorni lavorativi; |
Nel determinare il periodo con rischio di margine per le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, un ente che agisce come cliente o partecipante diretto sostituisce il periodo minimo di cui all'articolo 285, paragrafo 2, lettera b), con cinque giorni lavorativi.
Articolo 280
Coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte
Ai fini del calcolo della maggiorazione di un insieme di attività coperte di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte «є» è il seguente:
є = |
|
1 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell^' articolo 277 bis,paragrafo 1 |
|
5 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera a) |
|||
0,5 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 280 bis
Maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse
Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneIR |
= |
la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse; |
j |
= |
l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di tasso di interesse stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e |
|
= |
la maggiorazione della categoria del rischio di tasso di interesse per l'insieme di attività coperte «j» calcolata in conformità del paragrafo 2. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per l'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di tasso di interesse:
dove:
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte «j», determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280; |
SFIR |
= |
il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e |
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» calcolato conformemente al paragrafo 3. |
Ai fini del calcolo dell'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j», gli enti associano prima ciascuna operazione dell'insieme di attività coperte alla categoria appropriata della tabella 2. Essi procedono in tal senso sulla base della data finale di ogni operazione determinata a norma dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a):
Tabella 2
Categoria |
Data finale (in anni) |
1 |
>0 e <=1 |
2 |
>1 e <= 5 |
3 |
> 5 |
Gli enti calcolano poi l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» conformemente alla formula seguente:
dove:
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j»; e |
Dj,k |
= |
l'importo nozionale effettivo della categoria «k» dell'insieme di attività coperte «j» calcolato come segue:
|
dove:
l |
= |
l'indice che indica la posizione di rischio. |
Articolo 280 ter
Maggiorazione per la categoria del rischio di cambio
Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneFX |
= |
maggiorazione per la categoria del rischio di cambio; |
j |
= |
l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e |
|
= |
la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte “j” calcolata in conformità del paragrafo 2. |
Gli enti calcolano la maggiorazione “della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte” j:
dove:
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280; |
SFFX |
= |
il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %; |
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue: |
dove:
l |
= |
l'indice che indica la posizione di rischio. |
Articolo 280 quater
Maggiorazione per la categoria degli altri rischi
Ai fini del paragrafo 2, gli enti stabiliscono le entità di riferimento del credito pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente a quanto segue:
vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun emittente di uno strumento di debito di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se lo strumento di debito di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun gruppo di strumenti di debito di riferimento o di derivati su crediti single-name sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se il gruppo di strumenti di debito di riferimento sottostanti o i derivati su crediti single-name di tali operazioni sono costituiti dagli stessi elementi.
Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
Maggiorazionecredito |
= |
maggiorazione per la categoria degli altri rischi |
j |
= |
l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di credito stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione, e |
|
= |
la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” della categoria del rischio di credito calcolata in conformità del paragrafo 3. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte “j” come segue:
dove:
Maggiorazionecredito j |
= |
la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” |
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280; |
k |
= |
l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1; |
|
= |
il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito “k”; Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ρk credito = 50 %. Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ρk credito = 80 %; e |
Maggiorazione(entitàk) |
= |
la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” determinata conformemente al paragrafo 4. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” come segue:
dove:
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito “k” calcolato come segue:
dove:
|
Gli enti calcolano il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito «k» come segue:
corrisponde a uno dei sei fattori di vigilanza di cui alla tabella 3 del presente paragrafo sulla base di una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta del corrispondente singolo emittente. Per un singolo emittente per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta:
l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 associa il rating interno del singolo emittente ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;
a tale entità di riferimento del credito; tuttavia, se un ente applica l'articolo 128 per ponderare le esposizioni al rischio di controparte verso tale singolo emittente, l'
è assegnato a tale entità di riferimento del credito;
per l'entità di riferimento del credito «k» stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera b):
corrisponde ad uno dei due fattori di vigilanza di cui alla tabella 4 del presente paragrafo sulla base della qualità creditizia della maggioranza dei suoi singoli componenti;
corrisponde alla media ponderata dei fattori di vigilanza attribuiti ad ogni componente secondo il metodo di cui alla lettera a), dove le ponderazioni sono definite dalla proporzione del nozionale dei componenti di tale posizione.
Tabella 3
Classe di merito di credito |
Fattore di vigilanza per operazioni single-name |
1 |
0,38 % |
2 |
0,42 % |
3 |
0,54 % |
4 |
1,06 % |
5 |
1,6 % |
6 |
6,0 % |
Tabella 4
Qualità creditizia dominante |
Fattore di vigilanza per indici quotati |
Investment grade |
0,38 % |
Non-investment grade |
1,06 % |
Articolo 280 quinquies
Maggiorazione per la categoria del rischio azionario
Ai fini del paragrafo 2 gli enti stabiliscono le entità di riferimento del capitale pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alle disposizioni seguenti:
vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun emittente di uno strumento di capitale di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se lo strumento di capitale di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun gruppo di strumenti di capitale di riferimento o di derivati single-name su strumenti di capitale sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se il gruppo di strumenti di capitale di riferimento sottostanti o di derivati single-name su strumenti di capitale di tali operazioni, a seconda dei casi, è costituito dagli stessi elementi.
Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneCapitale |
= |
la maggiorazione per la categoria del rischio azionario |
j |
= |
l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio azionario stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e |
|
= |
la maggiorazione per l'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio azionario calcolata in conformità del paragrafo 3. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme di attività coperte “j” come segue:
dove:
|
= |
la maggiorazione per l'insieme delle attività coperte “j” della categoria del rischio azionario; |
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280; |
k |
= |
l'indice che rappresenta le entità di riferimento del capitale dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilite conformemente al paragrafo 1; |
|
= |
il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del capitale “k”; se l'entità di riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ; se l'entità di riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ; e |
Maggiorazione(Entitàk) |
= |
la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale “k” determinata conformemente al paragrafo 4. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale “k” come segue:
dove:
Maggiorazione(Entitàk) |
= |
la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale “k”; |
|
= |
il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del capitale “k”; se l'entità di riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ; se l'entità di riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ; e |
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del capitale “k” calcolato come segue:
dove:
|
Articolo 280 sexies
Maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci
Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneMerci |
= |
la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci |
j |
= |
l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnate alle posizioni in merci stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e |
|
= |
la maggiorazione per l'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di posizione in merci calcolata in conformità del paragrafo 4. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme di attività coperte «j» come segue:
dove:
|
= |
la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci dell'insieme di attività coperte «j»; |
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j» determinato conformemente all'articolo 280; |
ρMerci |
= |
il fattore di correlazione della categoria del rischio di posizione in merci con un valore pari al 40 %. |
k |
= |
l'indice che rappresenta i tipi di merci di riferimento dell'insieme di attività soggette a compensazione stabiliti conformemente al paragrafo 2; e |
|
= |
la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento «k» calcolata conformemente al paragrafo 5. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento «k» come segue:
dove:
|
= |
la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento «k»; |
|
= |
il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento «k»; se il tipo di merce di riferimento «k» corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), punto i), fatta eccezione per le operazioni concernenti l'energia elettrica, |
|
= |
l'importo nozionale effettivo del tipo di merce di riferimento «k» calcolato come segue:
dove:
|
Articolo 280 septies
Maggiorazione per la categoria degli altri rischi
Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneAltri |
= |
la maggiorazione per la categoria degli altri rischi; |
j |
= |
l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnati ad altri rischi stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e |
|
= |
la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte «j» calcolata conformemente al paragrafo 2. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte «j» come segue:
dove:
|
= |
la maggiorazione per la categoria degli altri rischi dell'insieme di attività coperte «j»; |
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j» determinato conformemente all'articolo 280; e |
SFAltri |
= |
il fattore di vigilanza per la categoria degli altri rischi con un valore pari all'8 %; |
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» calcolato come segue:
dove:
|
Articolo 281
Calcolo del valore dell'esposizione
Il valore dell'esposizione dell'insieme delle attività soggette a compensazione è calcolato in conformità ai seguenti requisiti:
gli enti non applicano il trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 6;
in deroga all'articolo 275, paragrafo 1, per gli insiemi di attività soggette a compensazione non contemplati dall'articolo 275, paragrafo 2, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:
RC = max {CMV,0}
dove:
RC |
= |
costo di sostituzione; e |
CMV |
= |
valore corrente di mercato. |
in deroga all'articolo 275, paragrafo 2, del presente regolamento per gli insiemi di attività soggette a compensazione: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:
RC = TH + MTA
dove:
RC |
= |
costo di sostituzione; |
TH |
= |
la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e |
MTA |
= |
l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement); |
in deroga all'articolo 275, paragrafo 3, per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement), gli enti calcolano il costo di sostituzione come la somma del costo di sostituzione di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione calcolato conformemente al paragrafo 1, come se non fossero soggetti a marginazione;
tutti gli insiemi di attività coperte sono stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 1;
gli enti fissano a 1 il moltiplicativo nella formula utilizzata per calcolare l'esposizione potenziale futura di cui all'articolo 278, paragrafo 1, come segue:
dove:
PFE |
= |
esposizione potenziale futura; e |
AddOn(a) |
= |
maggiorazione per la categoria di rischio a. |
in deroga all'articolo 279 bis, paragrafo 1, per tutte le operazioni, gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) come segue:
δ = |
|
+1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario |
|
– 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario |
dove:
δ |
= |
delta di vigilanza; |
la formula di cui all'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a), utilizzata per calcolare il fattore di durata di vigilanza è modificata come segue:
fattore di durata di vigilanza=E-S
dove:
E |
= |
periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni; e |
S |
= |
periodo tra la data di inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni; |
il fattore di aggiustamento in funzione della durata di cui all'articolo 279 quater, paragrafo 1, si calcola come segue:
per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, MF = 1;
per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, MF = 0,42;
la formula di cui all'articolo 280 bis, paragrafo 3, utilizzata per calcolare l'importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove:
|
= |
importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j; e |
Dj,k |
= |
importo nozionale effettivo della categoria k delle attività coperte j; |
la formula di cui all'articolo 280 quater, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove:
|
= |
categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j; e |
Maggiorazione(Entitàk) |
= |
maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k; |
la formula di cui all'articolo 280 quinquies, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove:
|
= |
maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j; e |
Maggiorazione (Entitàk) |
= |
maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k; |
la formula di cui all'articolo 280 sexies, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove:
|
= |
maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j; e |
|
= |
maggiorazione per le merci di riferimento di tipo k. |
Articolo 282
Calcolo del valore dell'esposizione
Il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 è calcolato come segue:
per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti utilizzano la formula seguente:
RC = TH + MTA
dove:
RC |
= |
costo di sostituzione; |
TH |
= |
la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e |
MTA |
= |
l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement); |
per tutti gli altri insiemi delle attività soggette a compensazione o singole operazioni, gli enti utilizzano la formula seguente:
RC = max {CMV,0}
dove:
RC |
= |
costo di sostituzione; e |
CMV |
= |
valore corrente di mercato. |
Al fine di calcolare il costo corrente di sostituzione gli enti aggiornano i valori correnti di mercato almeno mensilmente.
Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di cui al paragrafo 2 come segue:
l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, calcolata a norma della lettera b);
l'esposizione potenziale futura di una singola operazione è il suo importo nozionale moltiplicato per:
il prodotto della moltiplicazione di 0,5 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su tassi di interesse;
il prodotto della moltiplicazione di 6 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su crediti;
4 % per i derivati su tassi di cambio;
18 % per i derivati concernenti l'oro e le merci diversi dai derivati sull'energia elettrica;
40 % per i derivati sull'energia elettrica;
32 % per i derivati su strumenti di capitale;
l'importo nozionale di cui al presente paragrafo, lettera b), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafi 2 e 3, per tutti i derivati elencati a detta lettera; inoltre, l'importo nozionale dei derivati di cui al presente paragrafo, lettera b), punti da iii) a vi), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettere b) e c);
l'esposizione potenziale futura degli insiemi di attività soggette a compensazione di cui al paragrafo 3, lettera a), è moltiplicata per 0,42.
Per calcolare l'esposizione potenziale dei derivati su tassi di interesse e dei derivati su crediti ai sensi della lettera b), punti i) e ii), l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti.
Sezione 6
Metodo dei modelli interni
Articolo 283
Autorizzazione ad utilizzare il metodo dei modelli interni
Purché abbiano accertato che il requisito di cui al paragrafo 2 sia stato rispettato, le autorità competenti autorizzano l'ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per calcolare il valore dell'esposizione per le seguenti operazioni:
operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettera a);
operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere b), c) e d);
operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere da a) a d).
Quando un ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione per una delle operazioni menzionate al primo comma, lettere da a) a c), esso può anche utilizzare l'IMM per le operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettera e).
Fatto salvo l'articolo 273, paragrafo 1, terzo comma, gli enti possono decidere di non applicare tale metodo alle esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischio. In tal caso l'ente applica a tali esposizioni uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 5 se sono rispettati i requisiti pertinenti a ciascun metodo.
Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui alla presente sezione, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:
presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno alla conformità;
dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.
Articolo 284
Valore dell'esposizione
Il modello utilizzato dall'ente a tal fine:
specifica la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione attribuibili a variazioni congiunte delle variabili di mercato rilevanti, come i tassi di interesse e i tassi di cambio;
calcola il valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione a ciascuna delle date future in funzione delle variazioni congiunte delle variabili di mercato;
Il requisito di fondi propri per il rischio di controparte rispetto alle esposizioni al CCR a cui l'ente applica l'IMM è il maggiore tra i due requisiti seguenti:
il requisito di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando i dati correnti di mercato;
il requisito di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando un'unica calibrazione di stress uniforme per tutte le esposizioni al CCR a cui applica l'IMM.
Tranne che per le controparti identificate come aventi un rischio specifico di correlazione sfavorevole che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 291, paragrafi 4 e 5, gli enti calcolano il valore dell'esposizione come il prodotto di alfa (α) ed EPE effettiva come segue:
Valore dell'esposizione = α · EPE effettiva
dove:
α |
= |
1,4, a meno che le autorità competenti non richiedano un valore di α superiore o autorizzino gli enti ad utilizzare le proprie stime interne in conformità del paragrafo 9; |
l'EPE effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (EEt) come l'esposizione media ad una data futura t laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato.
Nel modello interno l'EE è stimata ad una serie di date future t1, t2, t3, …
L'EE effettiva è calcolata in modo ricorsivo come segue:
dove:
L'EPE effettiva è la media dell'EE effettiva durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che compongono l'insieme di attività soggette a compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'EE fino alla scadenza di tutti i contratti dell'insieme di attività soggette a compensazione. L'EPE effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE effettiva:
dove i fattori di ponderazione
consentono di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari.
In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad utilizzare le proprie stime interne di α, dove:
α equivale al rapporto tra capitale interno quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale interno determinato sulla base dell'EPE (denominatore);
al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso.
Quando stimata a norma del presente paragrafo, α non è inferiore a 1,2.
Articolo 285
Valore dell'esposizione per gli insiemi di attività soggette a compensazione soggetti ad un accordo di garanzia
Se l'insieme di attività soggette a compensazione è soggetto ad un accordo di garanzia e ad una rivalutazione giornaliera, l'ente calcola l'EPE effettiva come specificato al presente paragrafo. Se il modello riflette gli effetti della marginazione nella stima della EE, l'ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello direttamente nell'equazione di cui all'articolo 284, paragrafo 5. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se verificano che il modello riflette correttamente gli effetti della marginazione nella stima dell'EE. L'ente che non ha ricevuto tale autorizzazione utilizza una delle seguenti misure dell'EPE effettiva:
l'EPE effettiva, calcolata senza tenere conto delle eventuali garanzie reali detenute o fornite a titolo di margine più eventuali garanzie reali fornite alla controparte indipendentemente dalla valutazione giornaliera e dal processo di marginazione o dall'esposizione corrente;
l'EPE effettiva, calcolata come incremento potenziale dell'esposizione nell'arco del periodo con rischio di margine, più il valore maggiore tra:
l'esposizione corrente incluse tutte le garanzie reali attualmente detenute o fornite, eccetto le garanzie reali esercitate o oggetto di controversia;
la maggiore esposizione netta, comprese le garanzie reali nel quadro dell'accordo di garanzia, che non farebbe scattare l'esercizio della garanzia reale. Questo importo riflette tutte le soglie applicabili, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali a titolo dell'accordo di garanzia.
Ai fini della lettera b), gli enti calcolano la maggiorazione come la variazione positiva attesa del valore di mercato delle operazioni nel corso del periodo con rischio di margine. Le variazioni del valore della garanzia reale sono rispecchiate utilizzando le rettifiche di vigilanza per volatilità in conformità del capo 4, sezione 4, o le rettifiche per volatilità basate su stime interne del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, ma si presuppone che nel corso del periodo con rischio di margine non vi saranno pagamenti di garanzie. Il periodo con rischio di margine è soggetto alle durate minime di cui ai paragrafi da 2 a 5.
Per le operazioni soggette ad adeguamento dei margini e alla valutazione di mercato su base giornaliera, il periodo con rischio di margine utilizzato ai fini della modellizzazione del valore dell'esposizione con accordi di garanzia non è inferiore a:
cinque giorni lavorativi per gli insiemi di attività soggette a compensazione costituiti esclusivamente da operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e finanziamenti con margini;
dieci giorni lavorativi per tutti gli altri insiemi di attività soggette a compensazione.
Il paragrafo 2, lettere a) e b), è soggetto alle seguenti eccezioni:
per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui il numero delle negoziazioni supera 5 000 in qualsiasi momento nel corso di un trimestre, il periodo con rischio di margine per il trimestre successivo non è inferiore a venti giorni lavorativi. Questa eccezione non si applica alle esposizioni da negoziazione degli enti;
per gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti una o più negoziazioni che comportano o una garanzia illiquida o un derivato OTC che non può essere facilmente sostituito, il periodo con rischio di margine non è inferiore a venti giorni lavorativi.
Gli enti determinano se la garanzia reale è illiquida o se i derivati OTC non possono essere facilmente sostituiti in un contesto di condizioni di stress dei mercati, caratterizzate dall'assenza di mercati continuamente attivi dove una controparte, entro due giorni o meno, potrebbe ottenere più quotazioni dei prezzi che non muoverebbero il mercato o rappresenterebbero un prezzo che riflette uno sconto di mercato (nel caso di una garanzia reale) o un premio (nel caso di un derivato OTC).
Gli enti esaminano se le negoziazioni o i titoli detenuti come garanzia reale sono concentrati su una particolare controparte e, qualora tale controparte uscisse dal mercato in modo precipitoso, se l'ente sarebbe in grado di sostituire le negoziazioni o i titoli.
Per l'adeguamento dei margini con una frequenza di N giorni, il periodo con rischio di margine è almeno uguale al periodo di cui ai paragrafi 2 e 3, F, maggiorato di N giorni meno un giorno. Ne consegue che
periodo con rischio di margine = F + N – 1
Articolo 286
Gestione del CCR — politiche, procedure e sistemi
L'ente istituisce e mantiene un quadro di gestione del CCR, comprendente:
politiche, procedure e sistemi per garantire l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna del CCR;
procedure volte a garantire che tali politiche, procedure e sistemi siano rispettati.
Tali politiche, procedure e sistemi sono concettualmente solidi e sono applicati con correttezza e debitamente documentati. La documentazione comprende una spiegazione delle tecniche empiriche utilizzate per misurare il CCR.
Il quadro di gestione del CCR di cui al paragrafo 1 tiene conto del rischio di mercato, del rischio di liquidità, del rischio giuridico e del rischio operativo che sono associati al CCR. In particolare, il quadro garantisce che l'ente rispetti i seguenti principi:
non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito;
tiene debitamente conto del relativo rischio di credito nella fase di regolamento e in quella ad esso precedente;
gestisce tali rischi nel modo più completo possibile, sia a livello di controparte mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie, sia a livello di impresa.
L'ente che utilizza l'IMM garantisce che il suo quadro di gestione del CCR tenga conto, con piena soddisfazione dell'autorità competente, dei rischi di liquidità inerenti a quanto segue:
potenziali richieste di margini in entrata nel contesto di scambi di margini di variazione o di altro tipo, come il margine iniziale o indipendente, in caso di shock di mercato;
potenziali richieste in entrata per la restituzione delle garanzie reali in eccesso fornite dalle controparti;
richieste derivanti da un potenziale abbassamento della valutazione esterna del suo merito di credito.
L'ente garantisce che la natura e l'orizzonte del riutilizzo della garanzia reale siano coerenti con il suo fabbisogno di liquidità e non compromettano la sua capacità di fornire o restituire la garanzia reale in modo tempestivo.
Articolo 287
Strutture organizzative per la gestione del CCR
L'ente che utilizza l'IMM istituisce e mantiene:
un'unità di controllo del rischio che sia conforme al paragrafo 2;
un'unità di gestione delle garanzie reali che sia conforme al paragrafo 3.
L'unità di controllo del rischio è responsabile della elaborazione e messa in opera della sua gestione del CCR, inclusa la convalida iniziale e su base continuativa del modello, svolge le seguenti funzioni e soddisfa i seguenti requisiti:
è responsabile dell'elaborazione e messa in opera del sistema di gestione del CCR dell'ente;
elabora rapporti giornalieri ed analizza i risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente. Tale analisi comprende la valutazione della relazione tra le misure dei valori dell'esposizione al CCR e i limiti in materia di attività di negoziazione;
controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza i rapporti sui risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione;
è indipendente dalle unità preposte alla creazione, al rinnovo o alla negoziazione delle esposizioni e sottratta ad ogni indebita influenza;
è dotata di un numero sufficiente di dipendenti;
riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente;
la sua attività è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente;
i risultati da essa prodotti costituiscono parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e controllo del profilo di rischio di credito e di rischio globale dell'ente.
L'unità di gestione delle garanzie reali assolve i seguenti compiti e funzioni:
calcola ed effettua richieste di margini, gestisce le controversie in materia di richieste di margini e comunica i livelli degli importi indipendenti, dei margini iniziali e dei margini di variazione accuratamente su base giornaliera;
controlla l'integrità dei dati utilizzati per formulare richieste di margini e garantisce che siano coerenti e riconciliati periodicamente con tutte le pertinenti fonti di dati all'interno dell'ente;
monitora la misura del riutilizzo delle garanzie reali e qualsiasi modifica dei diritti dell'ente sulla garanzia che fornisce o in rapporto con essa;
comunica al livello appropriato della dirigenza i tipi di garanzie reali che sono riutilizzate e le modalità di tale riutilizzo compresi lo strumento, la qualità creditizia e la scadenza;
monitora la concentrazione su singoli tipi di attivi accettati dall'ente come garanzie reali;
comunica all'alta dirigenza informazioni sulla gestione delle garanzie su base regolare, ma almeno trimestralmente, fornendo anche informazioni sul tipo di garanzie ricevute e costituite nonché l'ampiezza, la tempistica, e le cause delle controversie in materia di richieste di margini. Tale reportistica interna riflette anche le tendenze di queste cifre.
Articolo 288
Verifica del sistema di gestione del CCR
Nell'ambito del processo di audit interno, l'ente procede regolarmente ad una verifica indipendente del proprio sistema di gestione del CCR. Tale verifica comprende le attività delle unità di controllo e gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 287 e riguarda, come minimo:
l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del CCR di cui all'articolo 286;
l'organizzazione dell'unità di controllo del CCR di cui all'articolo 287, paragrafo 1, lettera a);
l'organizzazione dell'unità di gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 287, paragrafo 1, lettera b);
l'integrazione delle misure del CCR nella gestione quotidiana del rischio;
il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio e dei sistemi di valutazione utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione del CCR;
la portata del CCR rilevato dal modello di misurazione del rischio;
l'integrità del sistema informativo della dirigenza;
l'accuratezza e la completezza dei dati relativi al CCR;
l'accurata presa in considerazione dei termini giuridici dei contratti di garanzia e di compensazione nella misurazione del valore dell'esposizione;
la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;
l'accuratezza dei calcoli per la valutazione e la trasformazione dei rischi;
la verifica dell'accuratezza del modello tramite test retrospettivi frequenti di cui all'articolo 293, paragrafo 1, lettere da b) a e);
la conformità delle unità di controllo del CCR e di gestione delle garanzie reali con i requisiti normativi pertinenti.
Articolo 289
Prova dell'utilizzo
Articolo 290
Prove di stress
L'ente applica almeno trimestralmente scenari di prove di stress multifattoriali e valuta i rischi non direzionali sostanziali, compresa l'esposizione alla curva di rendimento e i rischi di base. Le prove di stress multifattoriali affrontano, come minimo, i seguenti scenari:
si sono verificati gravi eventi economici e di mercato;
l'ampia liquidità del mercato è diminuita considerevolmente;
un importante intermediario finanziario sta liquidando posizioni.
Articolo 291
Rischio di correlazione sfavorevole
Ai fini del presente articolo:
il «rischio generale di correlazione sfavorevole» sorge quando tra la probabilità di default di una controparte e i fattori di rischio generali di mercato vi è una correlazione positiva;
il «rischio specifico di correlazione sfavorevole» sorge quando tra l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte e la PD della controparte vi è una correlazione positiva per via della natura delle operazioni con tale controparte. Un ente si considera esposto a un rischio specifico di correlazione sfavorevole se l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte appare elevata ed anche la probabilità di default della controparte è elevata.
Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il CCR in ordine alle operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole e vi è un legame giuridico tra la controparte e l'emittente del sottostante del derivato OTC oppure il sottostante delle operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere b), c) e d), conformemente ai seguenti principi:
gli strumenti per i quali esiste un rischio specifico di correlazione sfavorevole non sono compresi nello stesso insieme di attività soggette a compensazione con altre operazioni con la controparte, e sono trattati come un insieme di attività soggette a compensazione distinto;
all'interno di ciascuno di tali insiemi di attività soggette a compensazione distinti, per i credit default swaps single-name il valore dell'esposizione è pari al totale delle perdite attese nel valore del valore equo residuo degli strumenti sottostanti in base all'ipotesi che l'emittente sottostante sia in liquidazione;
la LGD di un ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 è pari al 100 % per tali operazioni su swap;
per un ente che utilizza il metodo di cui al capo 2, il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello di un'operazione non garantita;
per tutte le altre operazioni riferite ad un single name in ciascuno di tali distinti insiemi di attività soggette a compensazione, il calcolo del valore dell'esposizione è coerente con l'ipotesi di un default imminente e improvviso delle obbligazioni sottostanti in cui l'emittente è giuridicamente collegato con la controparte. Per le operazioni riferite a un paniere di nomi o indice, il default imminente e improvviso delle rispettive obbligazioni sottostanti in cui l'emittente è giuridicamente collegato con la controparte si applica, se rilevante,;
nella misura in cui si usino i calcoli esistenti del rischio di mercato per i requisiti di fondi propri per i rischi incrementali di default e di migrazione di cui al titolo IV, capo 5, sezione 4, che contengono già un'ipotesi di LGD, la LGD nella formula utilizzata è pari al 100 %.
Articolo 292
Integrità del processo di modellizzazione
L'ente garantisce l'integrità del processo di modellizzazione di cui all'articolo 284 adottando quanto meno le seguenti misure:
il modello riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva, completa e prudente;
tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, gli accordi di garanzia e gli accordi di compensazione;
le condizioni generali e le clausole specifiche sono conservate in una base di dati soggetta a controlli formali periodici;
un processo di riconoscimento degli accordi di compensazione che richiede la verifica da parte di giuristi che la compensazione effettuata in base a tali accordi sia giuridicamente vincolante;
la verifica di cui alla lettera d) è immessa nella base di dati di cui alla lettera c) da un'unità indipendente;
la trasmissione al modello EPE dei dati relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è soggetta ad audit interno;
vi sono procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno prudente, ai fini del calcolo dell'EPE.
Per calcolare l'EPE effettiva utilizzando una calibrazione di stress, un ente calibra l'EPE effettiva utilizzando i dati di tre anni comprendenti un periodo di stress sui differenziali creditizi delle sue controparti o dati di mercato relativi a tale periodo di stress.
I requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati dall'ente a tale scopo.
Le autorità competenti impongono all'ente di adeguare la calibrazione di stress se le esposizioni di tali portafogli di riferimento si discostano sostanzialmente l'una dall'altra.
L'ente sottopone il modello ad un processo di validazione che è chiaramente articolato nelle sue politiche e procedure. Tale processo di validazione:
specifica il tipo di prove richieste per assicurare l'integrità del modello e precisa le condizioni nelle quali le ipotesi su cui si basa il modello sono inadeguate e possono pertanto dare luogo ad una sottostima dell'EPE;
include un riesame della completezza del modello.
L'ente sorveglia i rischi pertinenti e dispone di procedure per l'aggiustamento della sua stima dell'EEPE effettiva quando tali rischi assumono un peso significativo. Nel conformarsi al presente paragrafo, l'ente:
individua e gestisce le sue esposizioni al rischio specifico di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b) e le sue esposizioni al rischio generale di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a);
per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, raffronta su base regolare la stima di una misura rilevante dell'esposizione in un periodo di un anno con la stessa misura dell'esposizione nell'arco della durata dell'esposizione;
per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, raffronta su base regolare il costo di sostituzione (esposizione corrente) ed il profilo di rischio effettivamente realizzato e conserva i dati che consentono tali raffronti.
Articolo 293
Requisiti per il sistema di gestione dei rischi
L'ente soddisfa i seguenti requisiti:
soddisfa i requisiti qualitativi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5;
procede a un regolare programma di test retrospettivi, che mette a confronto le misure del rischio ottenute dal modello con le misure del rischio realizzato, e variazioni ipotetiche basate su posizioni statiche con misure realizzate;
effettua una validazione iniziale e un costante riesame periodico del suo modello di esposizione al CCR e delle misure del rischio da esso ottenute. La validazione e la revisione sono indipendenti dall'elaborazione del modello;
l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza partecipano al processo di controllo dei rischi e garantiscono che risorse adeguate siano destinate al controllo del rischio di credito e del rischio di controparte. A tale riguardo, i rapporti giornalieri elaborati dall'unità di controllo del rischio indipendente istituita conformemente all'articolo 287, paragrafo 1, lettera a), sono verificati da dirigenti che abbiano un livello gerarchico ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
il modello interno di misurazione dei rischi delle esposizioni è integrato nel processo di gestione quotidiana dei rischi dell'ente;
il sistema di misurazione dei rischi è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di attività di negoziazione ed esposizione. Sotto questo profilo, i limiti delle esposizioni sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai trader, dal servizio crediti e dall'alta dirigenza;
l'ente garantisce che il suo sistema di gestione dei rischi sia ben documentato. In particolare, mantiene una serie documentata di politiche, controlli e procedure interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione dei rischi e le modalità per assicurare che tali politiche siano rispettate;
una verifica indipendente del sistema di misurazione dei rischi è effettuata regolarmente nel processo di audit interno dell'ente. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio. La verifica del processo globale di gestione dei rischi è effettuata ad intervalli regolari (e comunque almeno una volta all'anno) e riguarda quanto meno tutti gli elementi di cui all'articolo 288;
la validazione costante dei modelli di rischio di controparte, inclusi test retrospettivi, è sottoposta a revisione periodica da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per decidere le misure da adottare per risolvere le inefficienze dei modelli.
Articolo 294
Requisiti per la validazione
Nel quadro della validazione iniziale e su base continuativa del modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio, l'ente garantisce che siano rispettati i seguenti requisiti:
l'ente effettua test retrospettivi utilizzando dati storici sui movimenti dei fattori di rischio di mercato prima dell'autorizzazione delle autorità competenti conformemente all'articolo 283, paragrafo 1. Tali test retrospettivi considerano una serie di orizzonti temporali di previsione distinti per almeno un anno, per una serie di varie date di inizializzazione e un ampio ventaglio di condizioni di mercato;
l'ente che utilizza il metodo di cui all'articolo 285, paragrafo 1, lettera b), convalida periodicamente il suo modello per verificare se le esposizioni correnti realizzate siano coerenti con la previsione di tutti i periodi di margine nell'arco di un anno. Se alcune delle negoziazioni all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione hanno una scadenza inferiore a un anno e l'insieme di attività soggette a compensazione ha sensibilità ai fattori di rischio più elevate senza queste negoziazioni, la validazione ne tiene conto;
l'ente esegue test retrospettivi sulla performance del suo modello di esposizione al CCR e sulle misure del rischio pertinenti del modello nonché sulle previsioni dei fattori di rischio di mercato. Per le negoziazioni garantite, gli orizzonti temporali di previsione considerati includono quelli che riflettono periodi tipici con rischio di margine applicati nelle negoziazioni garantite o soggette a marginazione;
se la validazione del modello indica che l'EPE effettiva è sottostimata, l'ente adotta le misure necessarie per rimediare all'imprecisione del modello;
l'ente testa i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione al CCR in un determinato scenario di shock futuri relativi a fattori di rischio di mercato nell'ambito del processo di validazione del modello iniziale e su base continuativa. I modelli di quantificazione del rischio relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;
il modello per il calcolo dell'esposizione al CCR riflette informazioni specifiche dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione. L'ente verifica che le operazioni siano assegnate all'insieme di attività soggette a compensazione appropriato nell'ambito del modello;
il modello di esposizione al CCR include informazioni specifiche per ciascuna operazione, al fine di riflettere gli effetti della marginazione. Esso tiene conto sia dell'importo corrente del margine sia del margine che potrebbe essere trasferito tra le controparti in futuro. Il modello riflette la natura degli accordi di garanzia che sono unilaterali o bilaterali, la frequenza delle richieste di margine, il periodo con rischio di margine, la soglia minima dell'esposizione non coperta dal margine che l'ente è disposto ad accettare e l'importo minimo dei trasferimenti. Tale modello stima le variazioni del valore di mercato delle garanzie reali fornite o, in alternativa, applica le norme di cui al capo 4;
il processo di validazione del modello include test retrospettivi statici, basati su dati storici e su portafogli rappresentativi di controparti. Ad intervalli regolari, l'ente effettua tali test retrospettivi su una serie di portafogli di controparti rappresentativi effettivi o ipotetici. Tali portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensibilità ai fattori di rischio rilevanti e alle combinazioni di fattori di rischio ai quali l'ente è esposto;
l'ente effettua test retrospettivi intesi a verificare le ipotesi di base del modello di esposizione al CCR e le misure del rischio rilevanti, compresa la relazione modellizzata tra i tenori dello stesso fattore di rischio e le relazioni modellizzate tra i fattori di rischio;
la performance dei modelli di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio è soggetta ad appropriate prassi di test retrospettivi. Il programma di test retrospettivi è in grado di individuare la performance mediocre delle misure del rischio del modello EPE;
l'ente convalida i suoi modelli di esposizione al CCR e tutte le misure del rischio su orizzonti temporali commisurati alla scadenza delle negoziazioni per le quali l'esposizione è calcolata utilizzando l'IMM conformemente all'articolo 283;
l'ente verifica regolarmente i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione alla controparte a fronte di adeguati parametri di riferimento indipendenti nel quadro del processo di validazione su base continuativa;
la validazione su base continuativa di un modello dell'esposizione al CCR e delle pertinenti misure del rischio comprende una valutazione dell'adeguatezza delle recenti performance;
la frequenza con la quale i parametri di un modello dell'esposizione al CCR sono aggiornati è valutata dall'ente nell'ambito del processo di validazione iniziale e su base continuativa;
la validazione iniziale e su base continuativa dei modelli dell'esposizione al CCR valuta se i calcoli delle esposizioni a livello di controparte e di insieme di attività soggette a compensazione siano o meno appropriati.
Sezione 7
Compensazione contrattuale
Articolo 295
Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio
Gli enti possono riconoscere l'effetto di riduzione del rischio, conformemente all'articolo 298, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l'accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296 e l'ente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 297:
contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i diritti e le obbligazioni reciproche sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, in modo da creare un unico nuovo contratto che sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti ed è vincolante per le parti;
altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte;
accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti per enti che hanno ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo stabilito nella sezione 6 per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto metodo. Le autorità competenti comunicano all'ABE un elenco degli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti approvati.
La compensazione tra operazioni effettuate da soggetti giuridici diversi di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.
Articolo 296
Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale
Le seguenti condizioni sono soddisfatte da tutti gli accordi di compensazione contrattuale utilizzati da un ente ai fini della determinazione del valore dell'esposizione nella presente parte:
l'ente ha concluso un accordo di compensazione contrattuale con la sua controparte che crea un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che, in caso di default della controparte avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuto a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse;
l'ente ha messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati indicanti che, in caso di una disputa legale dell'accordo di compensazione, i diritti e le obbligazioni dell'ente non supererebbero quelli di cui alla lettera a). Il parere giuridico fa riferimento alla legge applicabile:
del paese nel quale la controparte ha sede;
nel caso di una succursale di un'impresa situata in un paese diverso da quello in cui l'impresa ha sede, del paese in cui è situata la succursale;
del paese la cui legge disciplina le singole operazioni incluse nell'accordo di compensazione;
del paese la cui legge disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;
il rischio di credito verso ogni controparte è aggregato per arrivare ad un'unica esposizione giuridica, che comprende tutte le operazioni con ciascuna controparte. Tale valore aggregato è tenuto in conto ai fini della determinazione dei limiti del credito e del capitale interno;
il contratto non contiene una clausola che, in caso di default di una controparte, consente ad una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto (ossia clausola di deroga).
Se una qualsiasi delle autorità competenti non è convinta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida ed opponibile in base alla legge di ciascuno dei paesi di cui alla lettera b), all'accordo di compensazione contrattuale non è riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per nessuna delle controparti. Le autorità competenti si informano reciprocamente in merito.
I pareri giuridici di cui alla lettera b) possono essere formulati con riferimento ai tipi di compensazione contrattuale. Le seguenti condizioni supplementari sono soddisfatte da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti:
il saldo netto di cui al paragrafo 2, lettera a), è il saldo netto dei valori positivi e negativi di close out di ogni singolo accordo quadro bilaterale incluso e dei valori positivi e negativi ai prezzi di mercato correnti delle singole operazioni compensate («importo netto cross-product»);
i pareri giuridici di cui al paragrafo 2, lettera b), riguardano la validità e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti in base alle sue condizioni e gli effetti dell'accordo di compensazione sulle clausole importanti di ogni accordo quadro bilaterale incluso.
Articolo 297
Obblighi degli enti
L'ente, tenendo in conto l'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, continua a soddisfare i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e i requisiti di cui al capo 4 per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso, per ogni accordo quadro bilaterale incluso e per ogni operazione inclusa.
Articolo 298
Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio
La compensazione ai fini delle sezioni da 3 a 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati.
Sezione 8
Elementi del portafoglio di negoziazione
Articolo 299
Elementi del portafoglio di negoziazione
Quando calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte di elementi del portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano i seguenti principi:
▼M8 —————
gli enti non utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 222 per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie;
nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito registrate nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;
per le esposizioni dovute a strumenti derivati OTC contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;
ai fini del calcolo delle rettifiche per volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma del capo 4 sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione e l'ente adotta il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, a norma del capo 4, sezione 3, gli enti trattano gli strumenti e le merci in questione allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa valori riconosciuta;
quando l'ente utilizza il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma del capo 4, sezione 3 per strumenti finanziari o merci che non sono ammissibili a norma del capo 4, esso calcola rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento. Quando l'ente ha ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo dei modelli interni definito al capo 4, può applicare tale metodo anche al portafoglio di negoziazione;
in relazione al riconoscimento di accordi quadro di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, gli enti riconoscono la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:
tutte le operazioni sono valutate giornalmente in base ai prezzi di mercato;
tutti gli elementi presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro delle operazioni possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi del capo 4 senza che siano applicate le lettere da c) ad f) del presente paragrafo;
se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento conformemente all'articolo 204, gli enti applicano uno dei seguenti metodi:
lo trattano come se la posizione su tale derivato su crediti non presentasse alcun rischio di controparte;
includono coerentemente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte tutti i derivati su crediti compresi nel portafoglio di negoziazione facenti parte di coperture interne o acquistati come protezione da un'esposizione al CCR quando la protezione del credito sia riconosciuta come ammissibile a norma del capo 4.
Sezione 9
Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso una controparte centrale
Articolo 300
Definizioni
Ai fini della presente sezione e della parte sette, si applicano le seguenti definizioni:
«non aggredibile in caso di procedura concorsuale» in relazione ad attività dei clienti, che esistono disposizioni efficaci che assicurano che tali attività non saranno a disposizione dei creditori di una CCP o di un partecipante diretto in caso di insolvenza di tale CCP o partecipante diretto rispettivamente o che le attività non saranno a disposizione del partecipante diretto per coprire le perdite sostenute in seguito al default di uno o più clienti diversi da quelli che hanno costituito tali attività;
«operazione relativa a CCP», un contratto o un'operazione di cui all'articolo 301, paragrafo 1, tra un cliente e un partecipante diretto che siano direttamente collegati a un contratto o ad un'operazione elencati in tale paragrafo tra tale partecipante diretto e una CCP;
«partecipante diretto», un partecipante diretto ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;
«cliente», un cliente ai sensi dell'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 o un'impresa che ha stabilito accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento;
«operazione in contante», un'operazione in contante, strumenti di debito o strumenti di capitale, un'operazione in valuta estera a pronti o un'operazione a pronti su merci; tuttavia, le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito non sono operazioni in contante;
«accordo di compensazione indiretto», un accordo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012;
«cliente di livello superiore», un soggetto che fornisce servizi di compensazione a un cliente di livello inferiore;
«cliente di livello inferiore», un soggetto che accede ai servizi di una CCP mediante un cliente di livello superiore;
«struttura di clientela multi-livello», un accordo di compensazione indiretto ai sensi del quale sono forniti a un ente servizi di compensazione da un soggetto che non è un partecipante diretto, ma che è esso stesso cliente di un partecipante diretto o di un cliente di livello superiore;
«contributi non finanziati ad un fondo di garanzia», i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti;
«operazione di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti», un'operazione sul mercato monetario totalmente garantita nella quale due controparti scambiano depositi e una CCP si interpone tra di esse al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi di pagamento di tali controparti.
Articolo 301
Campo di applicazione materiale
La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:
i contratti derivati di cui all'allegato II e i derivati su crediti;
le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti; e
le operazioni con regolamento a lungo termine.
La presente sezione non si applica alle esposizioni derivanti dal regolamento delle operazioni in contanti. Gli enti applicano il trattamento di cui al titolo V alle esposizioni da negoziazione derivanti da tali operazioni e un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto dette operazioni. Gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 307 ai contributi al fondo di garanzia che coprono uno o più contratti di cui al primo comma del presente paragrafo, oltre alle operazioni in contante.
Ai fini della presente sezione si applicano i seguenti requisiti:
il margine iniziale non comprende i contributi a una CCP in caso di accordi di mutua condivisione delle perdite;
il margine iniziale comprende le garanzie reali depositate dall'ente che agisce come partecipante diretto o da un cliente eccedenti l'importo minimo imposto rispettivamente dalla CCP o dall'ente che agisce come partecipante diretto, a condizione che la CCP o l'ente che agisce come partecipante diretto possa, all'occorrenza, impedire all'ente che agisce come partecipante diretto o al cliente di ritirare tale garanzia reale in eccesso;
se una CCP utilizza il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, gli enti che operano come partecipanti diretti considerano tale margine iniziale come contributo al fondo di garanzia.
Articolo 302
Sorveglianza delle esposizioni nei confronti di CCP
Articolo 303
Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti
L'ente che opera come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP come segue:
applica il trattamento di cui all'articolo 306 alle proprie esposizioni da negoziazione nei confronti della CCP;
applica il trattamento di cui all'articolo 307 ai propri contributi al fondo di garanzia della CCP.
Articolo 304
Trattamento delle esposizioni dei partecipanti diretti verso i clienti
Se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 6 del presente capo per calcolare il requisito di fondi propri per le sue esposizioni, si applicano le seguenti disposizioni:
in deroga all'articolo 285, paragrafo 2, l'ente può applicare un periodo con rischio di margine di almeno cinque giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di un cliente;
l'ente applica un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di una CCP;
in deroga all'articolo 285, paragrafo 3, se l'insieme delle attività soggette a compensazione incluso nel calcolo soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo, l'ente può non tener conto del limite fissato alla suddetta lettera, a condizione che tale insieme di attività soggette a compensazione non soddisfi la condizione di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo e non contenga negoziazioni contestate o opzioni esotiche;
se la CCP conserva un margine di variazione nei confronti di un'operazione e la garanzia reale dell'ente non è protetta contro l'insolvenza della CCP, l'ente applica il periodo con rischio di margine più basso tra un anno e la durata residua dell'operazione, con una soglia minima di 10 giorni lavorativi.
Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, il trattamento di cui al primo comma può essere applicato a ciascun livello della struttura.
Articolo 305
Trattamento delle esposizioni dei clienti
Fatto salvo il metodo di cui al paragrafo 1, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306 purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
le posizioni e le attività di tale ente relative a dette operazioni sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e in conseguenza di tale distinzione e separazione le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale per default o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;
leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di default o insolvenza del partecipante diretto originario. In tali circostanze, le posizioni del cliente e le garanzie reali sono trasferite al valore di mercato salvo che il cliente chieda di chiudere la posizione al valore di mercato;
il cliente ha condotto un'analisi giuridica sufficientemente approfondita, che ha tenuto aggiornata, che conferma che le disposizioni atte a garantire l'osservanza della condizione di cui alla lettera b) sono legittime, valide, vincolanti ed eseguibili ai sensi delle pertinenti leggi della giurisdizione o delle giurisdizioni pertinenti;
la CCP è una QCCP.
Nella valutazione dell'osservanza della condizione di cui al primo comma, lettera b), da parte dell'ente, quest'ultimo può tener conto di eventuali precedenti cessioni evidenti di posizioni di clienti e delle corrispondenti garanzie reali presso una CCP, e dell'eventuale intenzione del settore di continuare con questa pratica.
Articolo 306
Requisiti di fondi propri per le esposizioni da negoziazione
Un ente applica il trattamento seguente alle sue esposizioni da negoziazione con CCP:
applica un fattore di ponderazione del rischio del 2 % ai valori di tutte le sue esposizioni da negoziazione con QCCP;
applica il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per il metodo standardizzato al rischio di credito, secondo quanto previsto all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), a tutte le sue esposizioni da negoziazione con CCP non qualificate;
quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP;
quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente è obbligato a rimborsare il cliente per le eventuali perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente applica il trattamento di cui alla lettera a) o b), a seconda del caso, all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP.
Articolo 307
Requisiti di fondi propri per i contributi al fondo di garanzia di una CCP
Un ente che opera come partecipante diretto applica il trattamento seguente alle proprie esposizioni risultanti dai suoi contributi al fondo di garanzia di una CCP:
esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il metodo esposto all'articolo 308;
esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati e non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata secondo il metodo esposto all'articolo 309;
esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il trattamento esposto all'articolo 310.
Articolo 308
Requisiti di fondi propri per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP
L'ente calcola il requisito di fondi propri per coprire l'esposizione derivante dal suo contributo prefinanziato come segue:
dove:
Ki |
= |
requisito di fondi propri; |
i |
= |
l'indice che individua il partecipante diretto; |
KCCP |
= |
il capitale ipotetico della QCCP comunicato all'ente dalla QCCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012; |
DFi |
= |
contributo prefinanziato; |
DFCCP |
= |
le risorse finanziarie prefinanziate della CCP comunicate all'ente dalla CCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012; e |
DFCM |
= |
la somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della QCCP comunicata all'ente dalla QCCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012. |
▼M8 —————
Articolo 309
Requisiti di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per contributi non finanziati a una CCP non qualificata
L'ente applica la formula seguente per calcolare il requisito di fondi propri per le esposizioni derivanti dai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e dai contributi non finanziati a tale CCP:
K |
= |
requisito di fondi propri; |
DF |
= |
contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata; e |
UC |
= |
contributi non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata. |
Articolo 310
Requisiti di fondi propri per i contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP
L'ente applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP.
Articolo 311
Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni
Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, l'ente, entro tre mesi dal momento in cui viene a conoscenza della circostanza di cui al medesimo paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP:
applica il trattamento di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni da negoziazione verso detta CCP;
applica il trattamento di cui all'articolo 309 ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai suoi contributi non finanziati a tale CCP;
tratta le sue esposizioni nei confronti di tale CCP diverse dalle esposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al capo 2.
TITOLO III
REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO
CAPO 1
Principi generali di disciplina dell'uso dei diversi metodi
Articolo 312
Autorizzazione e notifica
Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare un indicatore rilevante alternativo per le linee di business «servizi bancari al dettaglio» e «servizi bancari a carattere commerciale», purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 319, paragrafo 2, e all'articolo 320.
Quando intendono effettuare estensioni o introdurre modifiche rilevanti ai predetti metodi avanzati di misurazione, gli enti presentano domanda di autorizzazione alle rispettive autorità competenti. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se gli enti continuano a rispettare i requisiti di cui al primo comma anche dopo le estensioni e le modifiche.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare i metodi avanzati di misurazione,
le condizioni per valutare il carattere rilevante delle estensioni e delle modifiche ai metodi avanzati di misurazione;
le modalità della notifica di cui al paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 313
Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati
Gli enti possono tornare a utilizzare un metodo meno sofisticato per il rischio operativo solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l'ente ha dimostrato con piena soddisfazione dell'autorità competente che l'uso di un metodo meno sofisticato non è proposto al fine di ridurre i requisiti di fondi propri per il rischio operativo che l'ente deve soddisfare, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio operativo;
l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
Articolo 314
Uso combinato di diversi metodi
Gli enti possono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
la combinazione di metodi utilizzata dall'ente coglie tutti i rischi operativi e le autorità competenti approvano la metodologia utilizzata dall'ente per coprire le diverse attività, articolazioni territoriali, strutture giuridiche o altre suddivisioni stabilite in base a criteri interni;
sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 320 e i requisiti di cui agli articoli 321 e 322 per la parte di attività coperta rispettivamente dal metodo standardizzato e dai metodi avanzati di misurazione.
Per gli enti che intendono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato le autorità competenti impongono le seguenti condizioni aggiuntive per la concessione dell'autorizzazione:
alla data di applicazione di un metodo avanzato di misurazione tale metodo è in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi dell'ente;
l'ente si impegna ad applicare il metodo avanzato di misurazione ad una parte rilevante della sua attività sulla base di un calendario presentato alle autorità competenti e da esse approvato.
L'autorità competente concede l'autorizzazione solo se l'ente si è impegnato ad applicare il metodo standardizzato secondo un calendario presentato all'autorità competente e da essa approvato.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti valutano la metodologia di cui al paragrafo 2, lettera a);
le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti decidono se imporre le condizioni aggiuntive di cui al paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 2
Metodo base
Articolo 315
Requisito di fondi propri
Gli enti calcolano la media triennale dell'indicatore rilevante sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali.
Articolo 316
Indicatore rilevante
Per gli enti che applicano i principi contabili stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE, sulla base delle voci contabili del conto profitti e perdite degli enti di cui all'articolo 27 di tale direttiva, l'indicatore rilevante è pari alla somma degli elementi enumerati nella tabella 1 del presente paragrafo. Gli enti includono ciascun elemento nella somma con il suo segno positivo o negativo.
Tabella 1
1 Interessi e proventi assimilati
2 Interessi e oneri assimilati
3 Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso
4 Proventi per commissioni/provvigioni
5 Oneri per commissioni/provvigioni
6 Profitto (perdita) da operazioni finanziarie
7 Altri proventi di gestione
Gli enti correggono i predetti elementi tenendo conto dei seguenti requisiti:
gli enti calcolano l'indicatore rilevante al lordo di accantonamenti e di spese operative. Gli enti includono nelle spese operative le provvigioni versate per i servizi forniti in outsourcing da terzi che non sono l'impresa madre o filiazioni dell'ente né filiazioni di un'impresa madre che è anche l'impresa madre dell'ente. Gli enti possono utilizzare le spese per i servizi forniti in outsourcing da terzi per ridurre l'indicatore rilevante soltanto se sostenute da un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi del presente regolamento o di disposizioni equivalenti;
gli enti non utilizzano i seguenti elementi nel calcolo dell'indicatore rilevante:
profitti e perdite realizzati sulla vendita di titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione,
i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari,
i proventi derivanti da assicurazioni;
quando la rivalutazione di titoli del portafoglio di negoziazione rientra nel conto profitti e perdite, gli enti possono includere tale rivalutazione. Quando gli enti applicano l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE, essi includono la rivalutazione contabilizzata nel conto profitti e perdite.
In deroga al presente paragrafo, primo comma, gli enti possono scegliere di non applicare le categorie contabili per il conto profitti e perdite ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE ai leasing finanziari e operativi ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante, scegliendo invece di:
includere i proventi da interessi provenienti da leasing finanziari e operativi e gli introiti da attività in leasing nella categoria di cui al punto 1 della tabella 1;
includere gli interessi passivi provenienti da leasing finanziari e operativi, perdite, deprezzamento e riduzione di valore di attività in leasing operativi nella categoria di cui al punto 2 della tabella 1.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 3
Metodo standardizzato
Articolo 317
Requisiti di fondi propri
Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di una fusione, acquisizione o cessione di soggetti o attività, l'uso della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante porterebbe ad una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo per tener conto di tali circostanze e ne informa debitamente l'ABE. In tal caso, l'autorità competente può anche, di propria iniziativa, richiedere all'ente di modificare il calcolo.
Se un ente è operativo da meno di tre anni, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi ad usare dati storici appena sono disponibili.
Tabella 2
Linea di business |
Elenco di attività |
Percentuale (fattore beta) |
Servizi finanziari per l'impresa (corporate finance) |
Assunzione a fermo di strumenti finanziari o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile Servizi connessi con l'assunzione a fermo Consulenza in materia di investimenti Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e altre forme di consulenza generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari |
18 % |
Negoziazioni e vendite (trading and sales) |
Negoziazione per conto proprio Negoziazione per conto proprio Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione |
18 % |
Intermediazione al dettaglio (retail brokerage) (Attività con persone fisiche o con PMI che soddisfano i criteri di cui all'articolo 123 per la classe delle esposizioni al dettaglio) |
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile |
12 % |
Servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking) |
Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma |
15 % |
Servizi bancari al dettaglio (retail banking) (Attività con persone fisiche o con PMI che soddisfano i criteri di cui all'articolo 123 per la classe delle esposizioni al dettaglio) |
Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma |
12 % |
Pagamenti e regolamenti (payment and settlement) |
Servizi di pagamento Emissione e gestione di mezzi di pagamento |
18 % |
Gestioni fiduciarie (agency services) |
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali |
15 % |
Gestioni patrimoniali (asset management) |
Gestione di portafogli Gestione di OICVM Altre forme di gestioni patrimoniali |
12 % |
Articolo 318
Principi per la classificazione delle linee di business
Gli enti applicano i seguenti principi per la classificazione delle linee di business:
gli enti classificano tutte le attività nelle linee di business in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente;
gli enti provvedono ad allocare alla linea di business cui si riferisce ogni attività che non può essere facilmente attribuita ad una linea di business nello schema, ma che rappresenta un'attività ausiliaria di un'attività ivi compresa; qualora l'attività ausiliaria faccia capo a più di una linea di business, gli enti utilizzano un criterio oggettivo di classificazione;
qualora un'attività non possa essere attribuita ad una specifica linea di business, gli enti la imputano alla linea di business che produce la percentuale più elevata. La stessa linea di business si applica anche alle attività ausiliarie di detta attività;
gli enti possono utilizzare metodi interni di stima per attribuire l'indicatore rilevante alle varie linee di business. I costi prodotti in una linea di business che sono imputabili ad una business essere riattribuiti alla linea di business alla quale si riferiscono;
la classificazione delle attività in linee di business ai fini del calcolo del capitale a fronte del rischio operativo è coerente con le categorie impiegate dagli enti per il rischio di credito e per il rischio di mercato;
l'alta dirigenza è responsabile delle strategie di classificazione, sotto il controllo dell'organo di amministrazione dell'ente;
gli enti sottopongono il processo di classificazione delle linee di business a revisione indipendente.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 319
Metodo standardizzato alternativo
Nel quadro del metodo standardizzato alternativo, per le linee di business «servizi bancari al dettaglio» e «servizi bancari a carattere commerciale» gli enti applicano quanto segue:
l'indicatore rilevante è un indicatore di reddito normalizzato pari all'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi moltiplicato per 0,035;
i crediti e gli anticipi sono composti dagli importi complessivamente utilizzati nei corrispondenti portafogli creditizi. Per la linea di business «servizi bancari a carattere commerciale», gli enti includono nell'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi anche i titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione.
Per ottenere l'autorizzazione a utilizzare il metodo standardizzato alternativo, gli enti soddisfano tutte le seguenti condizioni:
i servizi bancari al dettaglio o i servizi bancari a carattere commerciale costituiscono almeno il 90 % del loro reddito;
una quota significativa dei loro servizi bancari al dettaglio o dei loro servizi bancari a carattere commerciale include prestiti associati ad un'elevata PD;
il metodo standardizzato alternativo fornisce una base appropriata per il calcolo dei loro requisiti di fondi propri per il rischio operativo.
Articolo 320
Criteri per il metodo standardizzato
I criteri di cui all'articolo 312, paragrafo 1, primo comma, sono i seguenti:
l'ente dispone di un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Esso rileva le sue esposizioni soggette al rischio operativo e raccoglie i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Questo sistema è soggetto a revisioni periodiche indipendenti svolte da un soggetto interno od esterno dotato delle competenze necessarie a tal fine;
il sistema di valutazione del rischio operativo dell'ente è strettamente integrato nei processi di gestione del rischio dell'ente. I risultati da esso prodotti costituiscono parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente;
l'ente dispone di un sistema di reportistica all'alta dirigenza che fornisce comunicazioni sull'esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all'interno dell'ente. L'ente si dota di procedure per intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali comunicazioni.
CAPO 4
Metodi avanzati di misurazione
Articolo 321
Requisiti qualitativi
I requisiti qualitativi di cui all'articolo 312, paragrafo 2, sono i seguenti:
il sistema interno di misurazione del rischio operativo dell'ente è strettamente integrato nei suoi processi di gestione quotidiana del rischio;
l'ente dispone di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo;
l'ente si dota di strumenti di segnalazione periodica delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate e di procedure per intraprendere appropriate azioni correttive;
il sistema di gestione del rischio dell'ente è ben documentato. L'ente pone in essere procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e prevede direttive per il trattamento dei casi di difformità;
l'ente sottopone i processi di gestione del rischio operativo e i relativi sistemi di misurazione a revisioni periodiche effettuate da revisori interni o esterni;
i processi interni di validazione operano in maniera corretta ed efficace;
i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio dell'ente sono trasparenti e accessibili.
Articolo 322
Requisiti quantitativi
I requisiti relativi al processo sono i seguenti:
l'ente calcola il proprio requisito di fondi propri come somma delle perdite attese e di quelle inattese, a meno che le perdite attese non siano adeguatamente stimate nelle prassi operative interne. Il metodo di misurazione del rischio operativo seguito è in grado di cogliere potenziali eventi di perdita a elevato impatto, raggiungendo standard di robustezza comparabili a quelli di un intervallo di confidenza del 99,9 % su un periodo di un anno;
il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente comprende l'impiego di dati interni e di dati esterni, le analisi di scenario e i fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni, come indicato ai paragrafi da 3 a 6. L'ente è dotato di un metodo ben documentato per ponderare l'uso di questi quattro elementi nel suo sistema complessivo di misurazione del rischio operativo;
il sistema di misurazione del rischio dell'ente coglie le determinanti principali del rischio che influiscono sul profilo della coda della distribuzione stimata delle perdite;
l'ente può prendere in considerazione le correlazioni relative alle perdite per rischio operativo tra le singole stime del rischio operativo soltanto se i suoi sistemi per la misurazione delle correlazioni sono solidi e applicati con correttezza e tengono conto dell'incertezza associata a stime di questo tipo, specialmente in periodi di stress. L'ente valida le proprie ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative;
il sistema di misurazione del rischio dell'ente è intrinsecamente coerente ed evita duplicazioni nel computo delle valutazioni qualitative o delle tecniche di attenuazione del rischio riconosciute in altre disposizioni del presente regolamento.
I requisiti relativi ai dati interni sono i seguenti:
l'ente basa le proprie misurazioni interne del rischio operativo su un periodo di osservazione di almeno cinque anni. Quando un ente adotta per la prima volta un metodo avanzato di misurazione, esso può utilizzare un periodo di osservazione di tre anni;
l'ente è in grado di classificare i propri dati storici sulle perdite in funzione delle pertinenti linee di business definite all'articolo 317 e delle tipologie di eventi definite all'articolo 324, nonché di fornire su richiesta tali dati alle autorità competenti. In circostanze eccezionali l'ente può attribuire gli eventi di perdita che interessano l'intero ente ad una linea di business aggiuntiva «elementi d'impresa». L'ente si dota di criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche linee di business e tipologie di eventi. L'ente registra nella banca dati sul rischio operativo e rileva separatamente le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito e che l'ente ha storicamente incluso nella banca dati interna relativa al rischio di credito. Tali perdite non sono soggette all'applicazione del requisito previsto per il rischio operativo a condizione che l'ente sia tenuto a continuare a trattarle come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri. L'ente include le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato nel calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo;
i dati interni sulle perdite dell'ente sono esaurienti, nel senso che colgono tutte le attività e le esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e articolazioni territoriali. L'ente è in grado di dimostrare che l'eventuale esclusione di attività o di esposizioni, individualmente o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. L'ente definisce adeguate soglie minime di perdita per la raccolta dei dati interni;
oltre ai dati sugli importi della perdita lorda, l'ente raccoglie informazioni sulla data dell'evento, su eventuali recuperi degli importi lordi, nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause dell'evento di perdita;
l'ente si dota di criteri specifici per classificare i dati relativi alle perdite derivanti da un determinato evento di perdita verificatosi in una funzione centralizzata ovvero in un'attività che si estenda su più linee di business, come pure da eventi collegati tra loro nel tempo;
l'ente dispone di procedure documentate per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati storici sulle perdite, compresi i casi in cui si possa ricorrere a rettifiche discrezionali, riparametrazioni o altri aggiustamenti, in quale misura essi possono essere effettuati e quali debbano essere i responsabili di tali decisioni.
I requisiti di idoneità relativi ai dati esterni sono i seguenti:
il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente utilizza dati esterni pertinenti, specialmente quando vi è motivo di ritenere che l'ente sia esposto a perdite a impatto potenzialmente elevato, ancorché infrequenti. L'ente dispone di un processo sistematico atto a individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e le metodologie usate per incorporare tali dati nel proprio sistema di misurazione;
l'ente rivede regolarmente le condizioni e le prassi per l'utilizzo di dati esterni, le documenta e le assoggetta a periodica revisione indipendente.
I requisiti di idoneità relativi ai fattori del contesto operativo e del sistema dei controlli interni sono i seguenti:
una metodologia complessiva di valutazione del rischio dell'ente coglie i fattori cruciali del contesto operativo e del sistema dei controlli interni che possono modificare il profilo di rischio operativo dell'ente stesso;
l'ente giustifica la scelta di ciascun fattore tenendo conto della significatività dello stesso quale determinante del rischio, sulla base dell'esperienza e del giudizio degli esperti delle aree di business interessate;
l'ente è in grado di dimostrare alle autorità competenti la sensibilità delle stime di rischio ai mutamenti dei fattori e la ponderazione relativa dei vari fattori. Oltre a cogliere le modifiche del profilo di rischio dovute al miglioramento dei sistemi di controllo, il sistema di misurazione del rischio dell'ente individua anche potenziali aumenti del rischio derivanti dalla maggiore complessità delle attività o dagli accresciuti volumi operativi;
l'ente documenta il proprio sistema di misurazione del rischio e lo sottopone a revisione indipendente all'interno dell'ente e da parte delle autorità competenti. Nel tempo gli enti validano e rivedono il processo e i risultati mediante il confronto con le perdite interne effettivamente subite e dati esterni pertinenti.
Articolo 323
Effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio
L'assicurazione e il quadro assicurativo degli enti rispettano tutte le seguenti condizioni:
la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l'ente adotta coefficienti di scarto (haircut) appropriati rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a novanta giorni, è previsto un coefficiente di scarto pari al 100 %;
la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di novanta giorni per la disdetta del contratto;
la polizza di assicurazioni non deve prevedere esclusioni o limitazioni attivate da azioni di vigilanza ovvero, nel caso di un ente fallito, che precludano al commissario straordinario o al liquidatore dell'ente di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dall'ente, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'attivazione delle procedure di commissariamento o di liquidazione dell'ente. Tuttavia, la polizza assicurativa può escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti;
il metodo di calcolo dell'attenuazione del rischio deve tener conto della copertura assicurativa in modo tale da esprimere in maniera trasparente e coerente la relazione esistente tra la copertura assicurativa stessa e l'effettiva probabilità e l'impatto delle perdite utilizzate per la determinazione complessiva del requisito patrimoniale per il rischio operativo;
l'assicurazione deve essere fornita da un soggetto terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita ad un soggetto terzo indipendente che soddisfi i criteri di idoneità fissati al paragrafo 2;
lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato.
La metodologia per il riconoscimento dell'assicurazione deve cogliere, attraverso l'applicazione di coefficienti di sconto o di scarto sull'ammontare della polizza in questione, tutti i seguenti elementi:
la durata residua della polizza assicurativa, se inferiore ad un anno;
i termini di disdetta della polizza, se inferiori ad un anno;
il grado di incertezza associato ai rimborsi nonché i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative.
Articolo 324
Classificazione delle tipologie di eventi di perdita
Le tipologie di eventi di perdita di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), sono le seguenti:
Tabella 3
Categoria di eventi |
Definizione |
Frode interna |
Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o elusione di leggi, regolamenti o direttive aziendali, ad esclusione degli episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie, 0in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna dell'ente |
Frode esterna |
Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di terzi |
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro |
Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie |
Clientela, prodotti e prassi professionali |
Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di affidabilità e di adeguatezza), ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto |
Danni a beni materiali |
Perdite dovute a danneggiamento o a distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi |
Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi |
Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi |
Esecuzione, consegna e gestione dei processi |
Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali e fornitori |
TITOLO IV
REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI MERCATO
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 325
Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai seguenti metodi:
il metodo standardizzato di cui al paragrafo 2;
il metodo dei modelli interni di cui al capo 5 del presente titolo per le categorie di rischio per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 363, ad utilizzare il metodo.
I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente al metodo standardizzato di cui al paragrafo 1, lettera a), corrispondono alla somma dei seguenti requisiti di fondi propri, a seconda dei casi:
i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui al capo 2;
i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui al capo 3;
i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci di cui al capo 4.
Un ente che non è esentato dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter in conformità dell'articolo 325 bis comunica il calcolo di cui all'articolo 430 ter per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai seguenti metodi:
il metodo standardizzato alternativo di cui al capo 1 bis;
il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter.
Sono inclusi nell'ACTP le posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default che soddisfano tutti i criteri seguenti:
le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;
tutti i loro strumenti sottostanti sono:
strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;
indici solitamente negoziati sulla base degli strumenti di cui al punto i).
Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita o quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possa essere determinato entro un giorno e regolato entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.
Non sono incluse nell'ACTP le posizioni con uno dei seguenti strumenti sottostanti:
gli strumenti sottostanti assegnati alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h) o i);
un diritto o credito su una società veicolo garantito direttamente o indirettamente da una posizione che, conformemente al paragrafo 6, non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nell'ACTP.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 bis
Esenzioni dagli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato
L'ente è esentato dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
il 10 % delle attività totali dell'ente;
500 milioni di EUR.
Gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:
sono incluse tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato delle coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci;
tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio sono considerate una posizione netta generale in cambi e valutate conformemente all'articolo 352;
tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di posizione in merci sono valutate in conformità degli articoli 357 e 358;
il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.
L'esenzione dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter cessa di applicarsi entro un termine di tre mesi dal verificarsi di uno dei seguenti casi:
l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per tre mesi consecutivi; o
l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
Articolo 325 ter
Autorizzazione per i requisiti su base consolidata
Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 solo previa autorizzazione delle autorità competenti, le quali potranno concederla qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;
il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti garantisce la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.
Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;
su base individuale, dette imprese soddisfano requisiti di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;
nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.
CAPO 1 bis
Metodo standardizzato alternativo
Articolo 325 quater
Ambito di applicazione e struttura del metodo standardizzato alternativo
Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in conformità del metodo standardizzato alternativo per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:
il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2;
il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione;
il requisito di fondi propri per i rischi residui di cui alla sezione 4 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione.
Articolo 325 quinquies
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«classe di rischio», una delle sette categorie seguenti:
rischio generico di tasso di interesse;
rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione;
rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-alternative correlation trading portfolio – non-ACTP CSR);
rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP CSR);
rischio azionario;
rischio di posizione in merci;
rischio di cambio.
«sensibilità», la variazione relativa del valore di una posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata secondo il modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente conformemente alla sezione 3, sottosezione 2;
«categoria» (bucket), una sottoclasse di posizioni con profilo di rischio simile all'interno di una classe di rischio, cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio secondo la definizione di cui alla sezione 3, sottosezione 1.
Articolo 325 sexies
Componenti del metodo basato sulle sensibilità
Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo basato sulle sensibilità aggregando i tre requisiti di fondi propri seguenti conformemente all'articolo 325 nonies:
requisiti di fondi propri per il rischio delta che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio non connessi alla volatilità;
requisiti di fondi propri per il rischio vega che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio connessi alla volatilità;
requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura (curvature risk) che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi principali fattori di rischio non connessi alla volatilità non rilevati dai requisiti di fondi propri per il rischio delta.
Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1,
tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette soltanto ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a).
Ai fini del presente capo, gli strumenti con opzionalità comprendono, tra le altre: opzioni call, opzioni put, opzioni cap, opzioni floor, swaptions, opzioni con barriera e opzioni esotiche. Le opzioni incorporate, come le opzioni di rimborso anticipato (prepayment option) o le opzioni comportamentali, sono considerate posizioni autonome all'interno delle opzioni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
Ai fini del presente capo, gli strumenti i cui flussi di cassa possono essere espressi come una funzione lineare dell'importo nozionale del sottostante sono considerati strumenti senza opzionalità.
Articolo 325 septies
Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega
Le sensibilità nette a ciascun fattore di rischio all'interno di ciascuna categoria sono moltiplicate per i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio di cui alla sezione 6, dando luogo a sensibilità ponderate a ciascun fattore di rischio all'interno di tale categoria conformemente alla formula seguente:
WSk |
= |
sensibilità ponderate; |
RWk |
= |
fattori di ponderazione del rischio; e |
sk |
= |
fattore di rischio. |
Le sensibilità ponderate ai diversi fattori di rischio all'interno di ciascuna categoria sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, dove la quantità all'interno della funzione radice quadrata non può essere inferiore a zero, dando luogo alla sensibilità specifica per categoria. Sono utilizzate le corrispondenti correlazioni per le sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria (ρkl), di cui alla sezione 6.
Kb |
= |
sensibilità specifica per categoria; e |
WS |
= |
sensibilità ponderate. |
La sensibilità specifica per categoria è calcolata per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio a norma dei paragrafi 5, 6 e 7. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γbc per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui alla sezione 6, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:
dove
Sb |
= |
Σk WSk per tutti i fattori di rischio nella categoria b e Sc = Σk WSk nella categoria c; se tali valori per Sb e Sc producono un numero negativo per la somma complessiva di |
Sb |
= |
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] per tutti i fattori di rischio nella categoria b e |
Sc |
= |
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] per tutti i fattori di rischio nella categoria c. |
I requisiti di fondi propri per il rischio delta o il rischio vega specifici per classe di rischio sono calcolati per ciascuna classe di rischio in conformità dei paragrafi da 1 a 8.
Articolo 325 octies
Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura
Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Articolo 325 nonies
Aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura
La procedura per il calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura di cui agli articoli 325 septies e 325 octies è effettuata tre volte per ogni classe di rischio, utilizzando ogni volta una diversa serie di parametri di correlazione ρkl (correlazione tra fattori di rischio all'interno di una categoria) e γbc (correlazione tra categorie all'interno di una classe di rischio). Ciascuna delle tre serie corrisponde a uno scenario diverso, come segue:
lo scenario delle «correlazioni medie», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc restano immutati rispetto a quelli specificati nella sezione 6;
lo scenario delle «correlazioni alte», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc specificati alla sezione 6 sono uniformemente moltiplicati per 1,25, con ρkl e γbc soggetti ad un massimale del 100 %;
lo scenario delle «correlazioni basse» è specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Articolo 325 decies
Trattamento degli strumenti su indici e delle opzioni multi-sottostante
Gli enti trattano gli strumenti su indici e le opzioni multi-sottostante in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Articolo 325 undecies
Trattamento degli organismi di investimento collettivi
Gli enti trattano gli organismi di investimento collettivi in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Articolo 325 duodecies
Posizioni in impegni irrevocabili
Gli enti applicano uno dei fattori moltiplicativi appropriati elencati nella tabella 1 alle sensibilità nette di tutte le posizioni in impegni irrevocabili di ogni singolo emittente, escluse le posizioni in impegni irrevocabili sottoscritte o risottoscritte da terzi sulla base di un contratto formale, e calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo indicato nel presente capo sulla base delle sensibilità nette corrette.
Tabella 1
Giorno lavorativo 0 |
0 % |
Giorno lavorativo 1 |
10 % |
Giorni lavorativi 2 e 3 |
25 % |
Giorno lavorativo 4 |
50 % |
Giorno lavorativo 5 |
75 % |
Dopo il giorno lavorativo 5 |
100 % |
Ai fini del presente articolo il «giorno lavorativo 0» è il lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.
Articolo 325 terdecies
Fattori del rischio generico di tasso di interesse
I fattori del rischio generico di tasso di interesse delta applicabili agli strumenti sensibili al tasso di interesse sono i pertinenti tassi privi di rischio per valuta e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni e 30 anni. Gli enti assegnano i fattori di rischio ai vertici specificati mediante interpolazione lineare oppure utilizzando il metodo più coerente con le funzioni di determinazione del prezzo utilizzate dall'unità indipendente dell'ente preposta al controllo del rischio per segnalare il rischio di mercato o i profitti e le perdite all'alta dirigenza.
Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere calcolati sulla base della curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta.
Se gli enti utilizzano i fattori del rischio generico di tasso di interesse ricavati conformemente alla procedura di cui al secondo comma del presente paragrafo per gli strumenti di debito sovrano, lo strumento di debito sovrano non è esentato dai requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi. In tali casi, laddove non sia possibile distinguere il tasso privo di rischio dalla componente relativa ai differenziali creditizi, la sensibilità al fattore di rischio è assegnata sia alla classe di rischio generico di tasso di interesse che alla classe di rischio dei differenziali creditizi.
Gli enti applicano fattori di rischio aggiuntivi per il rischio d'inflazione agli strumenti di debito i cui flussi di cassa sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione. Tali fattori di rischio aggiuntivi sono costituiti da un unico vettore di tassi di inflazione impliciti nel mercato con scadenze diverse, per ogni valuta. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i tassi di inflazione utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
Ciascun fattore di rischio di base cross currency è costituito da un unico vettore della base cross currency di scadenze diverse per valuta. Per ciascuno strumento di debito il vettore contiene tante componenti quante sono le basi cross currency utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa.
Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio di base cross currency come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria vi sono due possibili fattori di rischio distinti: in base all'EUR e in base allo USD, indipendentemente dal numero di componenti presenti in ciascun vettore della base cross currency. Il numero massimo di sensibilità nette per categoria è due.
Ai fini della compensazione, gli enti considerano che le volatilità implicite collegate agli stessi tassi privi di rischio e associate alle stesse scadenze costituiscono lo stesso fattore di rischio.
Quando gli enti associano le volatilità implicite alle scadenze di cui al presente paragrafo, si applicano i seguenti requisiti:
se la durata dell'opzione è allineata alla durata del sottostante, si considera un unico fattore di rischio, che è classificato secondo tale durata;
se la durata dell'opzione è più breve della durata del sottostante, i seguenti fattori di rischio sono considerati come segue:
il primo fattore di rischio è classificato secondo la durata dell'opzione;
il secondo fattore di rischio è classificato secondo la durata residua del sottostante dell'opzione alla data di scadenza dell'opzione.
Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio di curvatura per il rischio di inflazione e il rischio di base cross currency.
Articolo 325 quaterdecies
Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione
Articolo 325 quindecies
Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti inerenti a cartolarizzazione
Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi di cui al paragrafo 5 alle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP, a norma dell'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.
Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni che non sono incluse nell'ACTP sono specifiche per questa categoria di classe di rischio, secondo quanto previsto alla sezione 6.
I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP sono i seguenti:
i fattori di rischio delta sono tutti i tassi di differenziali creditizi pertinenti degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.
i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunte come descritto alla lettera a) del presente paragrafo, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione corrispondente soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.
i fattori di rischio di curvatura sono le pertinenti curve di rendimento dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione espresse come vettore dei tassi di differenziali creditizi per scadenze diverse, desunte come indicato alla lettera a) del presente paragrafo; per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP si riferiscono al differenziale del segmento anziché al differenziale degli strumenti sottostanti e sono i seguenti:
i fattori di rischio delta sono i tassi di differenziali creditizi del segmento pertinente, associati alle seguenti scadenze, a seconda della scadenza del segmento: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;
i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi dei segmenti, ognuna delle quali è associata alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;
i fattori di rischio di curvatura sono gli stessi descritti alla lettera a) del presente paragrafo; a tutti questi fattori di rischio si applica un fattore di ponderazione del rischio comune, secondo quanto previsto alla sezione 6.
Articolo 325 sexdecies
Fattori del rischio azionario
Ai fini del rischio azionario, una specifica curva di pronti contro termine in strumenti di capitale costituisce un singolo fattore di rischio, espresso come vettore dei tassi di pronti contro termine per scadenze diverse. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di pronti contro termine utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
Gli enti calcolano la sensibilità di uno strumento a un fattore di rischio azionario come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Gli enti compensano le sensibilità al fattore di rischio del tasso dei pronti contro termine dello stesso titolo di capitale, indipendentemente dal numero di componenti di ciascun vettore.
Articolo 325 septdecies
Fattori del rischio di posizione in merci
La sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura è calcolata secondo quanto specificato all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano che i vettori con un diverso numero di componenti costituiscono lo stesso fattore di rischio, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso tipo di merce.
Articolo 325 octodecies
Fattori di rischio del rischio di cambio
Articolo 325 novodecies
Sensibilità al rischio delta
Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR) come segue:
le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:
dove:
|
= |
sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio; |
rkt |
= |
il tasso di una curva priva di rischio k con scadenza t; |
Vi (.) |
= |
la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e |
x, y |
= |
fattori di rischio diversi rispetto a rkt nella funzione di determinazione del prezzo Vi; |
le sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency sono calcolate come segue:
dove:
|
= |
sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency; |
|
= |
un vettore di m componenti che rappresenta la curva dell'inflazione implicita o la curva della base cross currency per una data valuta j, dove m è pari al numero di variabili relative all'inflazione o alla base cross currency utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i; |
|
= |
la matrice unità della dimensione (1 x m); |
Vi (.) |
= |
la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e |
y, z |
= |
altre variabili nel modello di determinazione del prezzo. |
Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione come segue:
dove:
|
= |
sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione; |
cskt |
= |
il valore del tasso di differenziali creditizi di un emittente j alla scadenza t; |
Vi (.) |
= |
la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e |
x, y |
= |
fattori di rischio diversi rispetto a cskt nella funzione di determinazione del prezzo Vi. |
Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio azionario come segue:
le sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono calcolate come segue:
dove:
sk |
= |
sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale; |
k |
= |
uno specifico titolo di capitale; |
EQk |
= |
il valore del prezzo a pronti di tale titolo di capitale; |
Vi (.) |
= |
la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e |
x, y |
= |
fattori di rischio diversi rispetto a EQk nella funzione di determinazione del prezzo Vi; |
le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale sono calcolate come segue:
dove:
|
= |
sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale; |
k |
= |
l'indice che rappresenta lo strumento di capitale; |
|
= |
un vettore di componenti m che rappresenta la struttura del termine dei pronti per uno specifico strumento di capitale k, con m pari al numero dei tassi dei pronti contro termine corrispondenti alle diverse scadenze utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i; |
|
= |
la matrice unità della dimensione (1 · m); |
Vi (.) |
= |
la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e |
y, z |
= |
fattori di rischio diversi rispetto a |
Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci rispetto a ciascun fattore di rischio k come segue:
dove:
sk |
= |
sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci; |
k |
= |
un determinato fattore di rischio di posizione in merci; |
CTYk |
= |
il valore del fattore di rischio k; |
Vi (.) |
= |
il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k; e |
y, z |
= |
fattori di rischio diversi rispetto a CTYk nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i. |
Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di cambio rispetto a ciascun fattore di ciascun rischio di cambio k come segue:
dove:
sk |
= |
sensibilità delta al rischio di cambio; |
k |
= |
un determinato fattore di rischio di cambio; |
FXk |
= |
il valore del fattore di rischio; |
Vi (.) |
= |
il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k; e |
y, z |
= |
fattori di rischio diversi rispetto a FXk nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i. |
Articolo 325 vicies
Sensibilità al rischio vega
Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k come segue:
dove:
sk |
= |
sensibilità al rischio vega di un'opzione; |
k |
= |
uno specifico fattore di rischio vega, costituito da una volatilità implicita; |
volk |
= |
il valore di tale fattore di rischio, che dovrebbe essere espresso in percentuale; e |
x, y |
= |
fattori di rischio diversi rispetto a volk nella funzione di determinazione del prezzo Vi. |
Articolo 325 unvicies
Requisiti per le misurazioni delle sensibilità
In deroga al primo comma, le autorità competenti possono esigere che un ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter utilizzi le funzioni di determinazione del prezzo del sistema di misurazione dei rischi del loro metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità ai sensi del presente capo ai fini del calcolo e della segnalazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, conformemente all'articolo 430 ter, paragrafo 3.
In sede di calcolo delle sensibilità al rischio vega relativamente agli strumenti con opzionalità di cui all'articolo 325 sexies, paragrafo 2, lettera b), si applicano i seguenti requisiti:
per il rischio generico di tasso di interesse e il rischio di differenziali creditizi, gli enti presuppongono, per ciascuna valuta, che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua o una distribuzione lognormale o una distribuzione normale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti;
per il rischio azionario, il rischio di posizione in merci e il rischio di cambio, gli enti presuppongono che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua una distribuzione lognormale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti.
In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio delta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi tutte le condizioni seguenti:
tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;
l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione e che le sensibilità che ne risultano non differiscono sostanzialmente da tali formule.
In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può calcolare le sensibilità vega sulla base di una trasformazione lineare delle definizioni alternative di sensibilità ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;
l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione e che la trasformazione lineare di cui al primo comma riflette la sensibilità al rischio vega.
Articolo 325 duovicies
Requisiti di fondi propri per i rischi residui
Gli strumenti sono considerati esposti a rischi residui se soddisfano una delle seguenti condizioni:
lo strumento si riferisce a un sottostante esotico per cui ai fini del presente capo, si intende uno strumento del portafoglio di negoziazione che si riferisce a un'esposizione sottostante che non rientra nel campo di applicazione dei trattamenti per il rischio delta, vega o di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 o dei requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5;
lo strumento è uno strumento che comporta altri rischi residui per cui ai fini del presente capo, si intende uno dei seguenti strumenti:
strumenti che sono soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 e che generano payoff che non possono essere replicati come una combinazione lineare finita di opzioni plain vanilla con un unico prezzo degli strumenti di capitale sottostante, prezzo delle merci, tasso di cambio, prezzo delle obbligazioni, prezzo dei credit default swap o swap su tassi di interesse;
strumenti che costituiscono posizioni che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 6; non sono prese in considerazione le coperture che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 8.
Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 1 come la somma degli importi nozionali lordi degli strumenti di cui al paragrafo 2 moltiplicata per i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
1,0 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a);
0,1 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera b).
In deroga al paragrafo 1, l'ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui a uno strumento che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:
lo strumento è quotato in borse valori riconosciute;
lo strumento è ammissibile alla compensazione a livello centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
lo strumento compensa perfettamente il rischio di mercato di un'altra posizione del portafoglio di negoziazione, nel qual caso le due posizioni del portafoglio di negoziazione perfettamente congruenti sono esentate dal requisito di fondi propri per i rischi residui.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE verifica se il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura debbano essere considerati sottostanti esotici.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 tervicies
Definizioni e disposizioni generali
Ai fini della presente sezione si intende per:
«esposizione corta», la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina un profitto per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
«esposizione lunga», la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina una perdita per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
«importo lordo del default improvviso e inatteso» (gross Jump to Default) («importo lordo del JTD»), la stima delle dimensioni della perdita o del profitto che il default del debitore produrrebbe su una specifica esposizione;
«importo netto del default improvviso e inatteso» (net Jump to Default) («importo netto del JTD»), la stima delle dimensioni della perdita o del profitto cui un ente andrebbe incontro a causa del default di un debitore, dopo aver proceduto alla compensazione tra gli importi lordi del JTD;
«perdita in caso di default» o «LGD» (loss given default), la perdita in caso di default del debitore su uno strumento emesso dal medesimo debitore, espressa come percentuale dell'importo nozionale dello strumento;
«fattore di ponderazione del rischio di default», la percentuale che rappresenta la stima delle probabilità di default di ciascun debitore, in funzione dell'affidabilità creditizia di tale debitore.
Articolo 325 quatervicies
Importi lordi del JTD
Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga a strumenti di debito come segue:
JTDlunga |
= |
importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga; |
Vnozionale |
= |
l'importo nozionale dello strumento; |
P & Llunga |
= |
un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e |
Aggiustamentolunga |
= |
l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamentolunga con un segno positivo e le diminuzioni con un segno negativo. |
Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione corta a strumenti di debito come segue:
JTDcorta |
= |
l'importo lordo del JTD per l'esposizione corta; |
Vnozionale |
= |
l'importo nozionale dello strumento che è indicato nella formula con un segno negativo; |
P & Lcorta |
= |
un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e |
Aggiustamentocorta |
= |
l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno positivo e gli aumenti con un segno negativo. |
Ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2, per gli strumenti di debito la LGD che gli enti devono applicare è la seguente:
alle esposizioni verso strumenti di debito non di primo rango (non-senior) si assegna una LGD del 100 %;
alle esposizioni verso strumenti di debito di primo rango (senior) si assegna una LGD del 75 %;
alle esposizioni verso obbligazioni garantite di cui all'articolo 129 si assegna una LGD del 25 %.
Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:
nel caso degli strumenti di debito, l'importo nozionale è il valore nominale dello strumento di debito;
nel caso di strumenti derivati con sottostanti in titoli di debito, l'importo nozionale è l'importo nozionale dello strumento derivato.
Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:
JTDlunga |
= |
importo lordo del JTD per l'esposizione lunga; |
JTDcorta |
= |
importo lordo del JTD per l'esposizione corta; |
V |
= |
il valore equo dello strumento di capitale o, nel caso di strumenti derivati con sottostanti in strumenti di capitale, il valore equo del sottostante in strumenti di capitale. |
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
in che modo gli enti devono calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;
quali metodologie alternative gli enti devono utilizzare ai fini della stima degli importi lordi del JTD di cui al paragrafo 7;
gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 quinvicies
Importi netti del JTD
La compensazione è totale o parziale a seconda delle scadenze delle esposizioni soggette a compensazione.
La compensazione è totale se tutte le esposizioni soggette a compensazione hanno una scadenza pari o superiore a un anno.
La compensazione è parziale se almeno una delle esposizioni soggette a compensazione ha una scadenza inferiore a un anno, nel qual caso l'entità dell'importo del JTD di ciascuna esposizione con una scadenza inferiore a un anno è moltiplicata per un rapporto pari a quello tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno.
Articolo 325 sexvicies
Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default
Gli importi netti del JTD, indipendentemente dal tipo di controparte, sono moltiplicati per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito, secondo quanto specificato nella tabella 2.
Tabella 2
Categoria di classe di merito di credito |
Fattori di ponderazione del rischio di default |
Classe di merito di credito 1 |
0,5 % |
Classe di merito di credito 2 |
3 % |
Classe di merito di credito 3 |
6 % |
Classe di merito di credito 4 |
15 % |
Classe di merito di credito 5 |
30 % |
Classe di merito di credito 6 |
50 % |
Senza rating |
15 % |
In stato di default |
100 % |
Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:
DRCb |
= |
il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b; |
i |
= |
l'indice che rappresenta uno strumento appartenente alla categoria b; |
WtS |
= |
un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:
|
Ai fini del calcolo di DRCb e di WtS le posizioni lunghe e le posizioni corte sono aggregate per tutte le posizioni all'interno di una categoria, indipendentemente dalla classe di merito di credito cui sono assegnate tali posizioni, al fine di elaborare il requisito di fondi propri per il rischio di default specifico per categoria.
Articolo 325 septvicies
Importi del JTD
Articolo 325 octovicies
Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni
Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati alle seguenti categorie:
una categoria comune per tutte le imprese, indipendentemente dalla regione;
44 diverse categorie corrispondenti a una categoria per regione per ciascuna delle undici classi di attività definite nel secondo comma.
Ai fini del primo comma, le undici classi di attività sono: ABCP, acquisto o leasing di automobili, titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (residential mortgage-backed security - RMBS), carte di credito, CMBS (commercial mortgage-backed securities), collateralised loan obligations, CDO-squared (collateralised debt obligation squared), piccole e medie imprese (PMI), prestiti destinati agli studenti, altre attività al dettaglio, altre attività all'ingrosso. Le quattro regioni sono: Asia, Europa, America settentrionale e resto del mondo.
Articolo 325 novovicies
Ambito d'applicazione
Articolo 325 tricies
Importi del JTD per l'ACTP
Ai fini del presente articolo si intende per:
«scomposizione mediante un modello di valutazione» la situazione in cui la componente single-name di una cartolarizzazione è valutata come la differenza tra il valore incondizionato della cartolarizzazione e il valore condizionato della cartolarizzazione, supponendo il default del single-name con una LGD del 100 %;
«replicazione» la combinazione di singoli segmenti di indice di cartolarizzazione al fine di replicare un altro segmento della stessa serie di indici o di replicare una posizione non segmentata nella serie di indici;
«scomposizione» la replicazione di un indice mediante una cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti del portafoglio sono identiche alle esposizioni single-name che compongono l'indice.
I prodotti di tipo nth-to-default sono trattati come prodotti divisi in segmenti con i seguenti punti di attacco e di distacco:
punto di attacco = (N – 1) / totale nomi;
punto di distacco = N / totale nomi;
dove «totale nomi» è il numero totale dei nomi nel paniere o nel portafoglio sottostante.
Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni tra loro identiche, fatta eccezione per la scadenza. La compensazione è possibile soltanto nelle modalità seguenti:
per gli indici, i segmenti di indice e i segmenti su misura è possibile compensare le scadenze all'interno della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici, fatte salve le disposizioni relative alle esposizioni inferiori a un anno di cui all'articolo 325 quinvicies; gli importi lordi lunghi e corti del JTD che sono repliche perfette gli uni degli altri possono essere compensati mediante scomposizione in esposizioni equivalenti single-name utilizzando un modello di valutazione; in tali casi, la somma degli importi lordi del JTD di esposizioni equivalenti single-name ottenuta mediante scomposizione è pari all'importo lordo del JTD dell'esposizione non scomposta;
per le ricartolarizzazioni o i derivati sulle cartolarizzazioni non è autorizzata la compensazione mediante scomposizione di cui alla lettera a);
per gli indici e i segmenti di indice, è possibile compensare le scadenze della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici mediante replicazione o scomposizione. Se le esposizioni lunghe e corte sono tra loro identiche, fatta eccezione per un'unica componente residua, è autorizzata la compensazione e l'importo netto del JTD riflette l'esposizione residua;
non possono essere utilizzati per la compensazione reciproca segmenti diversi della stessa serie di indici, serie diverse dello stesso indice e famiglie di indici diverse.
Articolo 325 untricies
Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per l'ACTP
Gli importi netti del JTD sono moltiplicati:
se si tratta di prodotti segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafi 1 e 2;
se si tratta di prodotti non segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default di cui all'articolo 325 octovicies, paragrafo 1.
Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:
DRCb |
= |
il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b; |
i |
= |
uno strumento appartenente alla categoria b; e |
WtSACTP |
= |
il coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato secondo la formula WtS di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, ma utilizzando posizioni lunghe e posizioni corte in tutto l'ACTP e non soltanto le posizioni in una particolare categoria. |
Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP utilizzando la seguente formula:
dove:
DRCACTP |
= |
i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP; |
DRCb |
= |
i requisiti di fondi propri per il rischio di default della categoria b. |
Articolo 325 duotricies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio generico di tasso di interesse
Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai fattori di rischio del tasso privo di rischio per ciascuna categoria della tabella 3 sono specificati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 3
Categoria |
Scadenza |
1 |
0,25 anni |
2 |
0,5 anni |
3 |
1 anno |
4 |
2 anni |
5 |
3 anni |
6 |
5 anni |
7 |
10 anni |
8 |
15 anni |
9 |
20 anni |
10 |
30 anni |
Articolo 325 tertricies
Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse
Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti alla stessa curva, ma con scadenze diverse, la correlazione è fissata secondo la formula seguente:
dove:
Tk (rispettivamenteTl) |
= |
la scadenza relativa al tasso privo di rischio; |
θ |
= |
3 %. |
Articolo 325 quatertricies
Correlazioni tra categorie per il rischio generico di tasso di interesse
Articolo 325 quintricies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 4.
Tabella 4
Numero della categoria |
Merito di credito |
Settore |
Fattori di ponderazione del rischio (punti percentuali) |
1 |
Tutti |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri |
0,50 % |
2 |
Classe di merito di credito da 1 a 3 |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 |
0,5 % |
3 |
Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico |
1,0 % |
|
4 |
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati |
5,0 % |
|
5 |
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
3,0 % |
|
6 |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto |
3,0 % |
|
7 |
Tecnologia, telecomunicazioni |
2,0 % |
|
8 |
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche |
1,5 % |
|
9 |
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri |
1,0 % |
|
11 |
Classe di merito di credito da 4 a 6 |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 |
|
12 |
Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico |
4,0 % |
|
13 |
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati |
12,0 % |
|
14 |
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
7,0 % |
|
15 |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto |
8,5 % |
|
16 |
Tecnologia, telecomunicazioni |
5,5 % |
|
17 |
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche |
5,0 % |
|
18 |
Altri settori |
12,0 % |
Articolo 325 sextricies
Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione
Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato come segue:
I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alla categoria 18 nella tabella 4 dell'articolo 325 quintricies, paragrafo 1. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 18 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate a tale categoria:
Articolo 325 septricies
Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione
Il parametro di correlazione γbc che si applica all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse è fissato come segue:
Tabella 5
Categoria |
1, 2 e 11 |
3 e 12 |
4 e 13 |
5 e 14 |
6 e 15 |
7 e 16 |
8 e 17 |
9 |
1, 2 e 11 |
|
75 % |
10 % |
20 % |
25 % |
20 % |
15 % |
10 % |
3 e 12 |
|
|
5 % |
15 % |
20 % |
15 % |
10 % |
10 % |
4 e 13 |
|
|
|
5 % |
15 % |
20 % |
5 % |
20 % |
5 e 14 |
|
|
|
|
20 % |
25 % |
5 % |
5 % |
6 e 15 |
|
|
|
|
|
25 % |
5 % |
15 % |
7 e 16 |
|
|
|
|
|
|
5 % |
20 % |
8 e 17 |
|
|
|
|
|
|
|
5 % |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Articolo 325 octotricies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 6 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 6
Numero della categoria |
Merito di credito |
Settore |
1 |
Tutti |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri |
2 |
Classe di merito di credito da 1 a 3 |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 |
3 |
Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico |
|
4 |
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati |
|
5 |
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
|
6 |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto |
|
7 |
Tecnologia, telecomunicazioni |
|
8 |
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche |
|
9 |
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri |
|
10 |
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi |
|
11 |
Classe di merito di credito da 4 a 6 |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 |
12 |
Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico |
|
13 |
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati |
|
14 |
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
|
15 |
|
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto |
16 |
Tecnologia, telecomunicazioni |
|
17 |
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche |
|
18 |
Altri settori |
Articolo 325 novotricies
Correlazioni per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP
Articolo 325 quadragies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 7 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 7
Numero della categoria |
Merito di credito |
Settore |
1 |
Classe di merito di credito da 1 a 3 e di primo rango (senior) |
RMBS - Prime |
2 |
RMBS - Mid-Prime |
|
3 |
RMBS - Sub-Prime |
|
4 |
CMBS |
|
5 |
Titoli garantiti da attività (Asset backed securities – ABS) - prestiti destinati agli studenti |
|
6 |
ABS - carte di credito |
|
7 |
ABS - automobili |
|
8 |
Collateralised loan obligations (CLO) all'esterno dell'ACTP |
|
9 |
Classe di merito di credito da 1 a 3 e non di primo rango (non-senior) |
RMBS - Prime |
10 |
RMBS - Mid-Prime |
|
11 |
RMBS - Sub-Prime |
|
12 |
|
CMBS |
13 |
ABS - prestiti destinati agli studenti |
|
14 |
ABS - carte di credito |
|
15 |
ABS - automobili |
|
16 |
CLO all'esterno dell'ACTP |
|
17 |
Classe di merito di credito da 4 a 6 |
RMBS - Prime |
18 |
RMBS - Mid-Prime |
|
19 |
RMBS - Sub-Prime |
|
20 |
CMBS |
|
21 |
ABS - prestiti destinati agli studenti |
|
22 |
ABS - carte di credito |
|
23 |
ABS - automobili |
|
24 |
CLO all'esterno dell'ACTP |
|
25 |
Altri settori |
Articolo 325 unquadragies
Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP
Tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 non si applicano alla categoria 25 nella tabella 7 dell'articolo 325 quadragies, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 25 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:
Articolo 325 duoquadragies
Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP
Articolo 325 triquadragies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 8 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 8
Numero della categoria |
Capitalizzazione di mercato |
Economia |
Settore |
1 |
Alta |
Economia di mercato emergente |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici |
2 |
Telecomunicazioni, prodotti industriali |
||
3 |
Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
||
4 |
Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia |
||
5 |
Economia avanzata |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici |
|
6 |
Telecomunicazioni, prodotti industriali |
||
7 |
Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive |
||
8 |
Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia |
||
9 |
Bassa |
Economia di mercato emergente |
Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4 |
10 |
Economia avanzata |
Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8 |
|
11 |
Altri settori |
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 quaterquadragies
Correlazioni infracategoria per il rischio azionario
Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl al prezzo a pronti di strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato come segue:
al 15 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria «Alta capitalizzazione di mercato» e «Economia di mercato emergente» (categoria numero 1, 2, 3 o 4);
al 25 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria «Alta capitalizzazione di mercato» e «Economia avanzata» (categoria numero 5, 6, 7 o 8);
al 7,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria «Bassa capitalizzazione di mercato» e «Economia di mercato emergente» (categoria numero 9);
al 12,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria «Bassa capitalizzazione di mercato» e «Economia avanzata» (categoria numero 10);
I parametri di correlazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla categoria 11. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 11 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:
Articolo 325 quinquadragies
Correlazioni tra categorie per il rischio azionario
Il parametro di correlazione γbc è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse. È fissato al 15 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10.
Articolo 325 sexquadragies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio di posizione in merci sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 9 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 9
Numero della categoria |
Nome della categoria |
1 |
Energia - combustibili solidi |
2 |
Energia - combustibili liquidi |
3 |
Energia - elettricità e scambio di emissioni |
4 |
Trasporto |
5 |
Metalli - non preziosi |
6 |
Combustibili gassosi |
7 |
Metalli preziosi (incluso l'oro) |
8 |
Semi e semi oleosi |
9 |
Zootecnia e settore lattiero-caseario |
10 |
Merci tenere (softs) e altre merci agricole |
11 |
Altre merci |
Articolo 325 septquadragies
Correlazioni infracategoria per il rischio di posizione in merci
Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato come segue:
Le correlazioni infracategoria ρkl (merce) sono:
Tabella 10
Numero della categoria |
Nome della categoria |
Correlazione |
1 |
Energia - combustibili solidi |
55 % |
2 |
Energia - combustibili liquidi |
95 % |
3 |
Energia - elettricità e scambio di emissioni |
40 % |
4 |
Trasporto |
80 % |
5 |
Metalli - non preziosi |
60 % |
6 |
Combustibili gassosi |
65 % |
7 |
Metalli preziosi (incluso l'oro) |
55 % |
8 |
Semi e semi oleosi |
45 % |
9 |
Zootecnia e settore lattiero-caseario |
15 % |
10 |
Merci tenere (softs) e altre merci agricole |
40 % |
11 |
Altre merci |
15 % |
Nonostante il paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:
due fattori di rischio assegnati alla categoria 3 della tabella 10 e concernenti l'energia elettrica generata in regioni diverse o distribuita in periodi differenti a norma dell'accordo contrattuale sono considerati fattori distinti del rischio di posizione in merci;
due fattori di rischio assegnati alla categoria 4 della tabella 10 e concernenti il trasporto merci, qualora il percorso di trasporto o la settimana di consegna differiscano, sono considerati fattori distinti del rischio di posizione in merci.
Articolo 325 octoquadragies
Correlazioni tra categorie per il rischio di posizione in merci
Il parametro di correlazione γbc che è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse, è fissato:
al 20 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;
allo 0 % se una delle due categorie è la categoria numero 11.
Articolo 325 novoquadragies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio
Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) è uno dei seguenti:
il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;
l'oscillazione massima all'interno della banda di oscillazione formalmente convenuta dallo Stato membro e dalla Banca centrale europea, se tale banda di oscillazione è più limitata della banda di oscillazione di cui all'ERM II.
Articolo 325 quinquagies
Correlazioni per il rischio di cambio
All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio è applicato un parametro di correlazione uniforme γbc pari al 60 %.
Articolo 325 unquinquagies
Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura
La percentuale di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presunta liquidità di ciascun tipo di fattore di rischio conformemente alla formula seguente:
dove:
Tabella 11
Classe di rischio |
LH(classe di rischio) |
GIRR |
60 |
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione |
120 |
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP) |
120 |
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP) |
120 |
Rischio azionario (alta capitalizzazione) |
20 |
Rischio azionario (bassa capitalizzazione) |
60 |
Posizione in merci |
120 |
Rischio di cambio |
40 |
Articolo 325 duoquinquagies
Correlazioni per il rischio vega e di curvatura
Il parametro di correlazione rkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno della stessa categoria della classe di rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR) è fissato come segue:
dove:
è pari a
, dove α è fissata all'1 %, Tk e Tl sono pari alle scadenze delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, espresse in numero di anni; e
è pari a
, dove α è fissata all'1 %,
e
sono pari alle scadenze dei sottostanti delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, meno le scadenze delle corrispondenti opzioni, espresse in entrambi i casi in numero di anni.
Il parametro di correlazione ρkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno di una categoria delle altre classi di rischio è fissato come segue:
dove:
è pari alla correlazione infracategoria delta corrispondente alla categoria cui sarebbero assegnati i fattori di rischio vega k ed l; e
è fissato conformemente al paragrafo 1.
CAPO 1 TER
Metodo alternativo dei modelli interni
Articolo 325 terquinquagies
Metodo alternativo dei modelli interni e autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi
Dopo aver verificato l'osservanza da parte dell'ente dei requisiti di cui agli articoli 325 unsexagies, 325 duosexagies e 325 tersexagies, le autorità competenti autorizzano l'ente a calcolare i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione utilizzando i propri modelli interni alternativi conformemente all'articolo 325 quaterquinquagies, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
le unità di negoziazione sono stabilite in conformità dell'articolo 104 ter;
l'ente ha fornito all'autorità competente un motivo che giustifica l'inclusione delle unità di negoziazione nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni;
le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3, per l'anno precedente
l'ente ha informato le proprie autorità competenti circa i risultati del requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite («assegnazione P & L») per le unità di negoziazione stabilito all'articolo 325 sexagies;
per le unità di negoziazione che sono state assegnate ad almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies, le unità di negoziazione soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 325 sexsexagies per il modello interno di rischio di default;
alle unità di negoziazione non sono state assegnate posizioni inerenti la cartolarizzazione o la ricartolarizzazione.
Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera b), la mancata inclusione di un'unità di negoziazione nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni non è motivata dal fatto che il requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 3, lettera a), sarebbe inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo alternativo dei modelli interni.
Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi per cui l'ente ha ricevuto un'autorizzazione.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme dei fattori di rischio di cui all'articolo 325 sexquinquagies;
la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità dell'ente ai requisiti di cui agli articoli 325 unsexagies, 325 duosexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies e 325 novosexagies.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 28 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i casi straordinari in cui le autorità competenti possono autorizzare l'ente a:
continuare a utilizzare i suoi modelli interni alternativi ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 1;
limitare la maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 quaterquinquagies
Requisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni alternativi
L'ente che si avvale di un modello interno alternativo calcola i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, come il più elevato dei seguenti elementi:
la somma dei seguenti valori:
la misura del rischio di perdita attesa dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente all'articolo 325 quinquinquagies (ESt-1); e
la misura del rischio di scenario di stress dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente alla sezione 5 (SSt-1); o
la somma dei seguenti valori:
la media della misura giornaliera del rischio di perdita attesa dell'ente calcolata conformemente all'articolo 325 quinquinquagies per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (ESmedia), moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc); e
la media della misura giornaliera del rischio di scenario di stress dell'ente calcolata conformemente alla sezione 5 per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (SSmedia).
Gli enti che detengono posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale negoziati che rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno del rischio di default e che sono assegnate alle unità di negoziazione di cui al paragrafo 1 soddisfano un requisito aggiuntivo di fondi propri espresso dal valore più elevato tra:
il più recente requisito di fondi propri per il rischio di default, calcolato conformemente alla sezione 3;
la media dell'importo di cui alla lettera a) nel corso delle 12 settimane precedenti.
Articolo 325 quinquinquagies
Misura del rischio di perdita attesa
Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data «t» e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione nel modo seguente:
dove:
ESt |
= |
la misura del rischio di perdita attesa; |
i |
= |
l'indice che rappresenta le cinque categorie generali dei fattori di rischio elencate nella prima colonna della tabella 2 all'articolo 325 septquinquagies; |
UESt |
= |
la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:
|
|
= |
la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:
|
|
= |
la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2; |
|
= |
la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3; e |
|
= |
la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4. |
e della misura parziale della perdita attesa
,
e
per tutte le categorie generali del fattore di rischio i da giornaliera a settimanale, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
non sottovaluta il rischio di mercato delle pertinenti posizioni del portafoglio di negoziazione;
,
,
e
da settimanale a giornaliera laddove richiesto dalla propria autorità competente.
Articolo 325 sexquinquagies
Calcoli della perdita attesa parziale
Gli enti calcolano tutte le misure delle perdite attese parziali di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, come segue:
calcoli giornalieri delle misure delle perdite attese parziali;
intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile;
per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la misura parziale di perdita attesa nel momento «t», secondo la formula seguente:
dove:
PESt |
= |
la misura parziale di perdita attesa nel momento «t»; |
j |
= |
l'indice che rappresenta i cinque orizzonti di liquidità elencati nella prima colonna della tabella 1; |
LHj |
= |
la durata degli orizzonti di liquidità j espressa in giorni nella tabella 1; |
T |
= |
l'orizzonte temporale di base, dove T=10 giorni; |
PESt(T) |
= |
la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1; e |
PESt(T, j) |
= |
la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, e il cui effettivo orizzonte di liquidità, determinato in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 2, è pari o superiore a LHj.
Tabella 1
|
Ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa
e
di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto a un sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che è stato scelto dall'ente, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, in modo che sia soddisfatta la seguente condizione, con la somma calcolata in relazione ai 60 giorni lavorativi precedenti:
L'ente che non soddisfa più il requisito di cui al primo comma della presente lettera ne informa immediatamente le autorità competenti e aggiorna il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili entro due settimane al fine di soddisfare tale requisito; se, dopo due settimane, non è riuscito a soddisfare tale requisito, l'ente torna al metodo di cui al capo 1 bis per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per alcune unità di negoziazione, fino a quando il medesimo ente non sia in grado di dimostrare all'autorità competente che soddisfa il requisito di cui al primo comma della presente lettera;
nel calcolare la
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio scelto dall'ente ai fini di cui alla lettera a) del presente paragrafo, che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;
i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario che è individuato dall'ente al fine di massimizzare il valore della
. Al fine di individuare tale periodo di stress, gli enti si avvalgono di un periodo di osservazione a partire almeno dal 1o gennaio 2007, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti; e
sono calibrati sul periodo di stress di 12 mesi che è stato individuato dall'ente ai fini del disposto della lettera c).
Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali
e
di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera a);
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera b);
i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono calibrati sui dati storici di cui al paragrafo 4, lettera c). Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile.
Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali
e
di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio;
nel calcolare la
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;
i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi; se vi è un aumento significativo della volatilità dei prezzi di un numero rilevante di fattori di rischio modellizzabili del portafoglio dell'ente che non rientrano nel sottoinsieme di fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono imporre all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti, purché non sia più breve del precedente periodo di sei mesi; le autorità competenti notificano all'ABE qualsiasi decisione che imponga all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore a 12 mesi motivando la loro decisione.
Articolo 325 septquinquagies
Orizzonti di liquidità
L'ente comunica alle autorità competenti le unità di negoziazione e le sottocategorie generali di rischio alle quali decide di applicare il trattamento di cui al primo comma.
Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione è calcolato come segue:
Lheffettivo = |
|
SottocatLH se Scad > LH5 |
|
min (SottocatLH, minj {LHj/LHj ≥ Scad} ) se LH1 ≤ Scad ≤ LH5 |
|||
LH1 se Scad < LH1 |
dove:
Lheffettivo |
= |
l'orizzonte di liquidità effettivo; |
Scad |
= |
la scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione; |
SottocatLH |
= |
la durata dell'orizzonte di liquidità del fattore di rischio modellizzabile determinata in conformità del paragrafo 1; e |
minj{LHj/LHj ≥ Scad} |
= |
la durata dell'orizzonte di liquidità superiore più vicino alla scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione tra quelli elencati nella tabella 1 dell'articolo 325 sexquinquagies. |
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le modalità secondo le quali gli enti devono associare i fattori di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 alle categorie generali dei fattori di rischio e nelle sottocategorie generali dei fattori di rischio ai fini del paragrafo 1;
le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2;
le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2;
la definizione di bassa capitalizzazione di mercato e alta capitalizzazione di mercato ai fini della sottocategoria della volatilità e dei prezzi degli strumenti di capitale nella categoria generale del fattore di rischio azionario di cui alla tabella 2.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Tabella 2
Categorie generali dei fattori di rischio |
Sottocategorie generali dei fattori di rischio |
Orizzonti di liquidità |
Durata dell'orizzonte di liquidità (in giorni) |
Tasso di interesse |
Valute più liquide e valuta nazionale |
1 |
10 |
Altre valute (escluse le valute più liquide) |
2 |
20 |
|
Volatilità |
4 |
60 |
|
Altri tipi |
4 |
60 |
|
Differenziale creditizio |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri |
2 |
20 |
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri (investment grade) |
2 |
20 |
|
Titoli sovrani (investment grade) |
2 |
20 |
|
Titoli sovrani (elevato rendimento) |
3 |
40 |
|
Titoli societari (investment grade) |
3 |
40 |
|
Titoli societari (elevato rendimento) |
4 |
60 |
|
Volatilità |
5 |
120 |
|
Altri tipi |
5 |
120 |
|
Strumenti di capitale |
Prezzi degli strumenti di capitale (alta capitalizzazione di mercato) |
1 |
10 |
Prezzi degli strumenti di capitale (bassa capitalizzazione di mercato) |
2 |
20 |
|
Volatilità (alta capitalizzazione di mercato) |
2 |
20 |
|
Volatilità (bassa capitalizzazione di mercato) |
4 |
60 |
|
Altri tipi |
4 |
60 |
|
Cambio |
Coppie di valute più liquide |
1 |
10 |
Altre coppie di valute (escluse le coppie di valute più liquide) |
2 |
20 |
|
Volatilità |
3 |
40 |
|
Altri tipi |
3 |
40 |
|
Posizione in merci |
Prezzo dell'energia e prezzo delle emissioni di carbonio |
2 |
20 |
Prezzo dei metalli preziosi e prezzo dei metalli non ferrosi |
2 |
20 |
|
Prezzi di altre merci (esclusi i prezzi dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi) |
4 |
60 |
|
Volatilità dell'energia e delle emissioni di carbonio |
4 |
60 |
|
Volatilità dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi |
4 |
60 |
|
Volatilità di altre merci (escluse le volatilità dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi) |
5 |
120 |
|
Altri tipi |
5 |
120 |
Articolo 325 octoquinquagies
Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro .il 28 marzo 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 novoquinquagies
Requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi
Ai fini del presente articolo, si intende per «scostamento» una variazione giornaliera del valore di un portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata sulla base del modello interno alternativo dell'ente in conformità dei seguenti requisiti:
il calcolo del valore a rischio è soggetto a un periodo di detenzione di un giorno;
si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 octoquinquagies;
i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c).
salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno alternativo dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);
Si considera che un'unità di negoziazione dell'ente soddisfi i requisiti relativi ai test retrospettivi se il numero degli scostamenti per tale unità di negoziazione che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi non supera uno dei valori seguenti:
12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio;
30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio.
Gli enti contano gli scostamenti giornalieri secondo le seguenti modalità:
i test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo;
i test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti e commissioni;
per ciascuno dei giorni lavorativi in cui non è in grado di valutare il valore del portafoglio o non è in grado di calcolare la misura del valore a rischio di cui al paragrafo 3, l'ente conta uno scostamento;
Il fattore moltiplicativo (mc) corrisponde alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione compresa tra 0 e 0,5 in conformità della tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 5, questa maggiorazione è calcolata in base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente comma. Il calcolo della maggiorazione è soggetto ai seguenti requisiti:
lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente conformemente a quanto segue:
un periodo di detenzione di un giorno;
intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 octoquinquagies;
i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c);
salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);
il numero degli scostamenti è pari al più elevato tra il numero degli scostamenti sulla base delle variazioni ipotetiche e quello sulla base delle variazioni reali del valore del portafoglio.
Tabella 3
Numero degli scostamenti |
Maggiorazione |
Meno di 5 |
0,00 |
5 |
0,20 |
6 |
0,26 |
7 |
0,33 |
8 |
0,38 |
9 |
0,42 |
Più di 9 |
0,50 |
In circostanze eccezionali, le autorità competenti possono limitare la maggiorazione a quello risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche qualora il numero degli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni reali non risulti da difetti del modello interno.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 sexagies
Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
i criteri necessari per assicurare che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione siano sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali;
le conseguenze per un ente qualora le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione non siano sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 2;
la frequenza con cui l'ente deve effettuare l'assegnazione P & L;
gli elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del presente articolo;
le modalità secondo cui gli enti che si avvalgono del modello interno devono aggregare il requisito totale di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, tenendo conto delle conseguenze di cui alla lettera b).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 unsexagies
Requisiti in materia di misurazione del rischio
Gli enti che utilizzano un modello interno di misurazione del rischio per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui all'articolo 325 quaterquinquagies garantiscono che tale modello soddisfi tutti i seguenti requisiti:
il modello interno di misurazione del rischio tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, comprensivo almeno dei fattori di rischio di cui al capo 1 bis, sezione 3, sottosezione 1, a meno che l'ente dimostri alle autorità competenti che l'omissione di tali fattori di rischio non ha un impatto significativo sui risultati del requisito di assegnazione dei profitti e delle perdite di cui all'articolo 325 sexagies; l'ente è in grado di spiegare alle autorità competenti perché ha incorporato un fattore di rischio nel suo modello di determinazione del prezzo di mercato (pricing), ma non nel suo modello interno di misurazione del rischio;
il modello interno di misurazione del rischio riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base;
il modello interno di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse; l'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati; la curva di rendimento è divisa in vari segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento; per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è modellizzata utilizzando almeno sei segmenti di scadenza e il numero di fattori di rischio utilizzati per modellizzare la curva di rendimento è proporzionato alla natura e alla complessità delle strategie di negoziazione dell'ente; il modello tiene inoltre conto del rischio di differenziali per movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse o strumenti finanziari diversi relativi al medesimo emittente sottostante;
il modello interno di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente; per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC; gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, a condizione che l'esattezza di dette informazioni sia adeguatamente garantita; le posizioni in valuta estera dell'OIC di cui l'ente non è a conoscenza sono stralciate dal metodo dei modelli interni e trattate conformemente al capo 1 bis;
la sofisticatezza della tecnica di modellizzazione è proporzionata alla rilevanza delle attività degli enti sui mercati azionari; il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative e almeno un fattore di rischio che riflette i movimenti sistemici dei prezzi degli strumenti di capitale e la dipendenza di tale fattore di rischio dai singoli fattori di rischio di ciascun mercato azionario;
il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative, a meno che l'ente detenga una posizione in merci aggregata modesta rispetto all'insieme delle sue attività di negoziazione, nel qual caso può utilizzare un fattore di rischio distinto per ciascuna categoria generale di merci; per esposizioni rilevanti verso i mercati delle merci, il modello riflette il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza e il rendimento di utilità tra le posizioni in strumenti derivati e le posizioni per cassa;
le variabili proxy utilizzate dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta, sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti, ad esempio durante il periodo di stress di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c);
per esposizioni rilevanti ai rischi di volatilità in strumenti con opzionalità, il modello interno di misurazione del rischio riflette la dipendenza delle volatilità implicite tra i prezzi strike e le scadenze delle opzioni.
Articolo 325 duosexagies
Requisiti qualitativi
I modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi, sono calcolati e applicati con correttezza e rispettano tutti i seguenti requisiti qualitativi:
i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;
l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente; tale unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni di misurazione del rischio; l'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo ed è responsabile del sistema di gestione globale del rischio; l'unità elabora e analizza giornalmente relazione sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;
l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo del rischio sono esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre la riduzione delle posizioni assunte da singoli trader e la riduzione dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
l'ente dispone di sufficiente personale qualificato a un livello adeguato alla sofisticatezza dei modelli interni di misurazione del rischio e di sufficiente personale qualificato nell'area della negoziazione, del controllo del rischio, dell'audit e dei servizi di back-office;
l'ente si dota di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza del funzionamento dei modelli interni di misurazione del rischio nel loro insieme;
i modelli interni di misurazione del rischio, inclusi i modelli di determinazione del prezzo, hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione e non differiscono in misura significativa dai modelli utilizzati dall'ente ai fini della gestione interna del rischio;
l'ente mette in atto frequentemente rigorosi programmi di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni di misurazione del rischio; l'esito di tali prove è valutato dall'alta dirigenza almeno su base mensile e rispetta le politiche e i limiti approvati dall'organo di amministrazione; l'ente intraprende azioni appropriate ove l'esito di tali prove di stress indichi un eccesso di perdite conseguenti all'attività di negoziazione dell'ente in determinate circostanze;
l'ente mette in atto una verifica indipendente dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, nell'ambito del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza, che lo svolge secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Ai fini della lettera h) del primo comma, per impresa terza si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nell'area del rischio di mercato delle attività di negoziazione.
La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo del rischio. L'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame valuta quanto segue:
l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;
l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana del rischio e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;
le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
la portata dei rischi rilevati dal modello, l'accuratezza e la congruità del sistema di misurazione del rischio e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del modello interno di misurazione del rischio;
l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione, l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio nonché l'accuratezza e la congruità per la generazione di variabili proxy dei dati ove i dati disponibili siano insufficienti per soddisfare il requisito di cui al presente capo;
il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per qualunque dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite che sono effettuati per verificare l'accuratezza dei suoi modelli interni di misurazione del rischio;
ove il riesame sia svolto da un'impresa terza in conformità del paragrafo 1, lettera h), del presente articolo, la verifica che il processo interno di validazione di cui all'articolo 325 tersexagies consegua i suoi obiettivi.
Articolo 325 tersexagies
Convalida interna
Gli enti effettuano la convalida di cui al paragrafo 1 nelle seguenti circostanze:
all'atto dell'elaborazione iniziale dei modelli interni di misurazione del rischio e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative;
periodicamente, e qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere non più adeguato il modello interno di misurazione del rischio.
La convalida dei modelli interni di misurazione del rischio dell'ente non si limita ai requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite, ma comprende, come minimo, quanto segue:
test atti a verificare se le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;
propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;
ricorso a portafogli teorici per garantire che il modello interno di misurazione del rischio sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione oppure i rischi associati all'utilizzo di variabili proxy.
Articolo 325 quatersexagies
Calcolo della misura del rischio di scenario di stress
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le modalità secondo cui gli enti mettono a punto lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tali scenari estremi di shock futuri a detti fattori di rischio;
uno scenario estremo regolamentare di shock futuri per ciascuna sottocategoria generale dei fattori di rischio figurante nella tabella 2 dell'articolo 325 septquinquagies che gli enti possono utilizzare quando non sono in grado di mettere a punto uno scenario estremo di shock futuri a norma della lettera a) del presente comma, o che le autorità competenti possono imporre all'ente di applicare se tali autorità non siano soddisfatte dello scenario estremo di shock futuri messo a punto dall'ente.
le circostanze in cui gli enti possono calcolare una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile;
in che modo gli enti devono aggregare le misure del rischio di scenario di stress di tutti i fattori di rischio non modellizzabili incluse nelle loro posizioni del portafoglio di negoziazione e nelle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del requisito secondo cui il livello dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un fattore di rischio non modellizzabile di cui al presente articolo deve essere pari al livello dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che sarebbe stato calcolato a norma del presente capo se tale fattore di rischio fosse stato modellizzabile.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 325 quinsexagies
Ambito di applicazione del modello interno di rischio di default
Articolo 325 sexsexagies
Autorizzazione a utilizzare un modello interno di rischio di default
Articolo 325 septsexagies
Requisiti di fondi propri per il rischio di default in base al modello interno di rischio di default
Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default utilizzando un modello interno di rischio di default per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies come segue:
i requisiti di fondi propri sono pari alla misura del valore a rischio che esprime le perdite potenziali del valore di mercato del portafoglio causate dal default degli emittenti collegati a tali posizioni in un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte temporale di un anno;
per perdita potenziale di cui alla lettera a) si intende una perdita diretta o indiretta del valore di mercato di una posizione causata dal default degli emittenti e che è incrementale rispetto alle eventuali perdite già prese in considerazione nell'ambito della valutazione corrente della posizione; il default degli emittenti di posizioni in strumenti di capitale è rappresentato dall'azzeramento dei prezzi degli strumenti di capitale degli emittenti;
gli enti determinano le correlazioni di default tra i vari emittenti sulla base di una metodologia concettuale solida, utilizzando dati storici oggettivi sui differenziali creditizi del mercato o sui prezzi degli strumenti di capitale in un periodo di almeno 10 anni comprensivo del periodo di stress individuato dall'ente a norma dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2; il calcolo delle correlazioni di default tra i vari emittenti è calibrato su un orizzonte temporale di un anno;
il modello interno di rischio di default si fonda sull'ipotesi della posizione costante su un anno.
Articolo 325 octosexagies
Riconoscimento delle coperture nel modello interno di rischio di default
Articolo 325 novosexagies
Requisiti particolari per il modello interno di rischio di default
Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, la stima delle probabilità di default effettuata dall'ente soddisfa i seguenti requisiti:
le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 %;
le probabilità di default si fondano su un orizzonte temporale di un anno, salvo diversamente disposto dalla presente sezione;
le probabilità di default sono misurate utilizzando, esclusivamente o in combinazione con i prezzi correnti di mercato, i dati osservati in un periodo storico di almeno cinque anni di default effettivi del passato e di drastici cali dei prezzi di mercato equivalenti a eventi di default; le probabilità di default non sono desunte unicamente dai prezzi correnti di mercato;
un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le probabilità di default;
un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare le probabilità di default; in entrambi i casi, le stime delle probabilità di default rispettano i requisiti esposti nel presente articolo.
Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, le stime della perdita in caso di default effettuate dall'ente soddisfano i seguenti requisiti:
le stime della perdita in caso di default hanno una soglia minima dello 0 %;
le stime della perdita in caso di default riflettono il rango (seniority) di ciascuna posizione;
un ente che è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare la perdita stimata in caso di default;
un ente che non è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare la perdita in caso di default; in entrambi i casi, le stime della perdita in caso di default rispettano i requisiti esposti nel presente articolo.
Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei modelli interni che utilizzano ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti:
valutano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici del modello;
effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno di rischio di default, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni; e
applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.
Le prove di cui alla lettera b) non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 2
Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione
Sezione 1
Disposizioni generali e strumenti specifici
Articolo 326
Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione
Il requisito di fondi propri dell'ente per il rischio di posizione è pari alla somma di tutti i requisiti di fondi propri per il rischio generale e specifico a fronte delle sue posizioni in strumenti di debito e di capitale. Le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono equiparate a strumenti di debito.
Articolo 327
Compensazione
Articolo 328
Contratti standardizzati a termine e contratti differenziali a termine sui tassi di interesse
Articolo 329
Opzioni e warrants
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 330
Swaps
Ai fini del rischio di tasso di interesse gli swaps sono equiparati a strumenti in bilancio. Perciò uno swap sul tasso di interesse in base al quale un ente riceve un tasso di interesse variabile e paga un tasso di interesse fisso è equiparato ad una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso di interesse e a una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.
Articolo 331
Rischio di tasso di interesse su strumenti derivati
Gli enti che non utilizzano i modelli di cui al paragrafo 1 possono trattare come posizioni pienamente compensate le posizioni in strumenti derivati di cui agli articoli da 328 a 330 che soddisfino le seguenti condizioni minime:
le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;
il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso di interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;
la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrisponde ai seguenti limiti:
termine inferiore a un mese: stesso giorno;
termine compreso tra un mese e un anno: entro sette giorni;
termine superiore ad un anno: entro trenta giorni.
Articolo 332
Derivati su crediti
Nel calcolo del requisito di fondi propri per il rischio generale e specifico della parte che assume il rischio di credito («venditore della protezione»), salvo disposizione contraria, si utilizza l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti. Nonostante la prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale maggiorato delle variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico, diverso da quello dei total return swaps, la scadenza del contratto del derivato su crediti si applica in luogo della scadenza dell'obbligazione. Le posizioni sono determinate come segue:
un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale dell'obbligazione di riferimento e a una posizione corta nel rischio generale di un titolo di Stato con una durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi del titolo II, capo 2. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell'obbligazione di riferimento;
un credit default swap non dà origine ad una posizione per il rischio generico. Ai fini del rischio specifico, l'ente registra una posizione lunga sintetica in una obbligazione del soggetto di riferimento, a meno che il derivato abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo di debito qualificato, caso in cui può essere registrata un'unica posizione lunga per il derivato. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti sono rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;
una single name credit linked note dà origine a una posizione lunga nel proprio rischio generale, come un prodotto derivato su tassi di interesse. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in un'obbligazione del soggetto di riferimento. Un'ulteriore posizione lunga nasce nell'emittente della note. Allorché la note abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di debito qualificato, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note;
oltre a una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente dello strumento, una multiple name credit linked note che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascun soggetto di riferimento in cui l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell'ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un soggetto di riferimento. Se può essere scelta più di un'obbligazione di un soggetto di riferimento, il rischio specifico è determinato dall'obbligazione con la ponderazione del rischio più elevata;
un derivato di credito first-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascun soggetto di riferimento. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, l'importo del pagamento massimo può essere preso come requisito di fondi propri per il rischio specifico.
Un derivato di credito n-th-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascun soggetto di riferimento meno i soggetti di riferimento n-1 con il requisito di fondi propri più basso per il rischio specifico. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, detto ammontare può essere preso come requisito di fondi propri per il rischio specifico.
Laddove un derivato su crediti nth-to-default ha un rating esterno, il venditore della protezione calcola un requisito di fondi propri per il rischio specifico avvalendosi del rating del derivato e applica i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio inerenti alla cartolarizzazione.
Articolo 333
Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o di prestito
L'ente che trasferisce titoli o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli in un contratto di vendita con patto di riacquisto e il prestatore di titoli in un contratto di prestito titoli include detti titoli nel calcolo del proprio requisito di fondi propri in conformità al presente capo, purché i predetti titoli siano posizioni del portafoglio di negoziazione.
Sezione 2
Strumenti di debito
Articolo 334
Posizioni nette in strumenti di debito
Le posizioni nette sono classificate in relazione alla valuta in cui sono denominate e il requisito di fondi propri per il rischio generale e per il rischio specifico è calcolato separatamente in ciascuna valuta.
Sottosezione 1
Rischio specifico
Articolo 335
Massimale del requisito di fondi propri per una posizione netta
L'ente può fissare un massimale per il requisito di fondi propri per il rischio specifico di una posizione netta in uno strumento di debito pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. Per una posizione corta, tale massimale può essere calcolato come variazione di valore dovuta al fatto che lo strumento o, se del caso, i nomi sottostanti diventano immediatamente privi di rischio di default.
Articolo 336
Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione
L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente all'articolo 327, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente o dell'obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e della durata residua e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico.
Tabella 1
Categorie |
Requisito di fondi propri per il rischio specifico |
Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 0 % per il rischio di credito. |
0 % |
Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 20 % o al 50 % per il rischio di credito e altri elementi qualificati secondo la definizione di cui al paragrafo 4. |
0,25 % (durata residua inferiore o pari a 6 mesi) 1,00 % (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi) 1,60 % (durata residua superiore a 24 mesi) |
Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 100 % per il rischio di credito. |
8,00 % |
Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 % per il rischio di credito. |
12,00 % |
Altri elementi qualificati sono:
le posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati;
la loro qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla tabella 1, seconda riga;
sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione;
le posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti soggetti ai requisiti di fondi propri stabiliti nel presente regolamento, che sono considerate dall'ente interessato sufficientemente liquide e la cui qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla tabella 1, seconda riga;
strumenti emessi da enti che sono considerati avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente alla classe di merito di credito 2 nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito di esposizioni nei confronti di enti che sono soggetti a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE
Gli enti che si avvalgono delle lettere a) o b) dispongono di una metodologia documentata per valutare se le attività soddisfano i requisiti di cui alle stesse lettere e notificano la metodologia alle autorità competenti.
Articolo 337
Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione
Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’EBA emana orientamenti sull’uso delle stime della PD e della LGD come input quando dette stime sono basate sul modello IRC.
Qualora l’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all’articolo 245, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate e non tiene conto dell’effetto della cartolarizzazione sintetica a fini di protezione del credito.
Articolo 338
Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione
Il portafoglio di negoziazione di correlazione consiste in posizioni verso la cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default che soddisfano tutti i criteri seguenti:
le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;
tutti gli strumenti di riferimento sono uno dei due strumenti seguenti:
strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;
indici solitamente negoziati sulla base di tali soggetti di riferimento.
Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.
Le posizioni che si riferiscono ai casi seguenti non fanno parte del portafoglio di negoziazione di correlazione:
un sottostante che può essere assegnato alla classe di esposizione «esposizioni al dettaglio» o alla classe di esposizione «esposizioni garantite da ipoteche sui beni immobili» nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito esterno al portafoglio di negoziazione dell'ente;
un credito su una società veicolo, assistito direttamente o indirettamente da una posizione che non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nel portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente al paragrafo 1 e al presente paragrafo.
Un ente stabilisce come requisito di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione di correlazione il maggiore dei seguenti importi:
il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di correlazione;
il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni corte nette del portafoglio di negoziazione di correlazione.
Sottosezione 2
Rischio generico
Articolo 339
Calcolo del rischio generico in funzione della scadenza
L'ente calcola i totali delle posizioni lunghe ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione lunga ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni corte ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione corta ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione corta ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata o della posizione corta ponderata non compensata per una zona che non può essere compensata in tal modo costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.
Tabella 2
Zona |
Fasce di scadenza |
Ponderazioni (%) |
Variazione ipotizzata del tasso di interesse (%) |
|
Cedola del 3 % o più |
Cedola inferiore al 3 % |
|||
Uno |
0 ≤ 1 mese |
0 ≤ 1 mese |
0,00 |
— |
> 1 ≤ 3 mesi |
> 1 ≤ 3 mesi |
0,20 |
1,00 |
|
> 3 ≤ 6 mesi |
> 3 ≤ 6 mesi |
0,40 |
1,00 |
|
> 6 ≤ 12 mesi |
> 6 ≤ 12 mesi |
0,70 |
1,00 |
|
Due |
> 1 ≤ 2 anni |
> 1,0 ≤ 1,9 anni |
1,25 |
0,90 |
> 2 ≤ 3 anni |
> 1,9 ≤ 2,8 anni |
1,75 |
0,80 |
|
> 3 ≤ 4 anni |
> 2,8 ≤ 3,6 anni |
2,25 |
0,75 |
|
Tre |
> 4 ≤ 5 anni |
> 3,6 ≤ 4,3 anni |
2,75 |
0,75 |
> 5 ≤ 7 anni |
> 4,3 ≤ 5,7 anni |
3,25 |
0,70 |
|
> 7 ≤ 10 anni |
> 5,7 ≤ 7,3 anni |
3,75 |
0,65 |
|
> 10 ≤ 15 anni |
> 7,3 ≤ 9,3 anni |
4,50 |
0,60 |
|
> 15 ≤ 20 anni |
> 9,3 ≤ 10,6 anni |
5,25 |
0,60 |
|
> 20 anni |
> 10,6 ≤ 12,0 anni |
6,00 |
0,60 |
|
|
> 12,0 ≤ 20,0 anni |
8,00 |
0,60 |
|
|
> 20 anni |
12,50 |
0,60 |
Il requisito di fondi propri dell'ente risulta dalla somma:
del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;
del 40 % della posizione ponderata compensata della zona 1;
del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 2;
del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 3;
del 40 % della posizione compensata ponderata tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
del 150 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;
del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.
Articolo 340
Calcolo del rischio generico in funzione della durata finanziaria
Successivamente l'ente calcola la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento di debito servendosi della formula:
dove:
D |
= |
durata finanziaria calcolata conformemente alla formula seguente:
dove:
|
Saranno effettuate correzioni al calcolo della durata finanziaria modificata per gli strumenti di debito soggetti al rischio di pagamento anticipato. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE elabora orientamenti sulle modalità di applicazione di dette correzioni.
Si classifica ciascuno strumento di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla durata finanziaria modificata del titolo stesso.
Tabella 3
Zona |
Durata finanziaria modificata (in anni) |
Interesse presunto (variazione in %) |
Uno |
> 0 ≤ 1,0 |
1,0 |
Due |
> 1,0 ≤ 3,6 |
0,85 |
Tre |
> 3,6 |
0,7 |
L'ente calcola quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla durata finanziaria seguendo le procedure indicate all'articolo 339, paragrafi da 5 a 8, per le posizioni ponderate non compensate.
Il requisito di fondi propri dell'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:
2 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria in ciascuna zona;
40 % delle posizioni compensate ponderate in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
150 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 3;
100 % delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla durata finanziaria.
Sezione 3
Strumenti di capitale
Articolo 341
Posizioni nette in strumenti di capitale
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 342
Rischio specifico per gli strumenti di capitale
L'ente moltiplica la sua posizione lorda generale per il coefficiente dell'8 % al fine di calcolare i suoi requisiti di fondi propri per i rischi specifici.
Articolo 343
Rischio generico degli strumenti di capitale
Il requisito di fondi propri per i rischi generici è pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.
Articolo 344
Indici azionari
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sezione 4
Impegno irrevocabile di acquisto
Articolo 345
Riduzione delle posizioni nette
In caso di impegno irrevocabile di acquisto di strumenti di debito e di capitale, l'ente può applicare la procedura indicata in appresso per calcolare i suoi requisiti di fondi propri. In primo luogo l'ente calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale. L'ente riduce quindi le posizioni nette applicando i coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4 e calcola i requisiti di fondi propri utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto:
Tabella 4
giorno lavorativo 0: |
100 % |
giorno lavorativo 1: |
90 % |
giorni lavorativi 2-3: |
75 % |
giorno lavorativo 4: |
50 % |
giorno lavorativo 5: |
25 % |
dopo il giorno lavorativo 5: |
0 %. |
Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.
Sezione 5
Requisiti di fondi propri per i rischi specifici relativi alle posizioni coperte da strumenti derivati su crediti
Articolo 346
Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti
Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:
i due elementi consistono di strumenti esattamente identici;
una posizione lunga per cassa è coperta da un total rate of return swap (o viceversa) e vi è un'esatta corrispondenza tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello swap stesso può essere diversa da quella dell'esposizione sottostante.
In queste situazioni non va applicato un requisito di fondi propri per il rischio specifico a nessuno dei due lati della posizione.
All'infuori delle situazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, è riconosciuta una riduzione parziale nelle seguenti situazioni:
la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti:
l'obbligazione di riferimento ha rango pari (pari passu) o subordinato (junior) rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o cross-acceleration giuridicamente opponibili;
la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), o al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante. I disallineamenti di valuta vanno inclusi nel requisito di fondi propri per il rischio di cambio;
la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti.
Ai fini del riconoscimento della riduzione parziale, invece di addizionare i requisiti di fondi propri per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti.
Articolo 347
Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti di tipo «first-to-default» e «nth-to-default»
Nel caso dei derivati su crediti di tipo «first-to-default» e «nth-to-default», si applica il seguente trattamento per la riduzione da riconoscere conformemente all'articolo 346:
quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di soggetti di riferimento sottostanti un derivato su crediti alla condizione che il primo default tra le attività inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può compensare il rischio specifico per il soggetto di riferimento alla quale si applica il coefficiente più basso di copertura patrimoniale per il rischio specifico tra i soggetti di riferimento sottostanti secondo la tabella 1 dell'articolo 336;
qualora sia l'n-mo caso di default tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'acquirente di protezione può unicamente compensare il rischio specifico se la protezione è stata ottenuta anche per default da 1 a n-1 o se si sono già verificati n-1 default. In tali casi, è applicata la metodologia di cui alla lettera a) per i derivati su crediti di tipo first-to-default, opportunamente modificata per i prodotti di tipo nth-to-default.
Sezione 6
Requisiti di fondi propri per gli OIC
Articolo 348
Requisiti di fondi propri per gli OIC
Articolo 349
Criteri generali per gli OIC
Le quote di OIC sono ammissibili al metodo di cui all'articolo 350, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il prospetto dell'OIC o il documento a questo equivalente specifica tutti i seguenti elementi:
le categorie di attività nelle quali l'OIC è autorizzato a investire;
nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
nel caso sia ammessa la leva finanziaria, il livello massimo di leva finanziaria;
nel caso siano ammesse operazioni in derivati finanziari OTC, operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di assunzione o di concessione in prestito di titoli, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni;
l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di riferimento;
le quote o le azioni dell'OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su richiesta del possessore;
gli investimenti dell'OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC;
l'ente che effettua l'investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi;
l'OIC è gestito da persone soggette a vigilanza conformemente alla direttiva 2009/65/CE o a normativa equivalente.
Articolo 350
Metodi specifici per gli OIC
Gli enti possono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, relativo alle posizioni in quote di OIC, ipotizzando posizioni che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e la performance dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
secondo il regolamento di gestione l'OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e la performance di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;
un coefficiente di correlazione minimo tra i rendimenti giornalieri dell'OIC e l'indice o il paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce di 0,9 è constatabile inequivocabilmente per una durata minima di sei mesi.
Se l'ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito di fondi propri più elevato per il rischio di posizione, sia generico che specifico, e continui successivamente a investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica;
gli enti tengono conto dell'esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare separatamente il loro requisito di fondi propri per il rischio specifico e generico, aumentando proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione;
se il requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, ottenuto conformemente al presente paragrafo è superiore a quello stabilito all'articolo 348, paragrafo 1, il requisito di fondi propri è limitato a quest'ultimo livello.
Gli enti possono affidare alle seguenti terze parti il calcolo e la notifica dei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione relativo alle posizioni in quote di OIC contemplate ai paragrafi da 1 a 4, conformemente ai metodi di cui al presente capo:
il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il depositario;
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).
La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.
CAPO 3
Requisiti di fondi propri per il rischio di cambio
Articolo 351
De minimis e ponderazione per il rischio di cambio
Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro dell'ente, calcolate in base al metodo indicato all'articolo 352, ivi comprese le posizioni in cambi e le posizioni in oro per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati utilizzando il modello interno, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri dell'ente, quest'ultimo calcola il requisito di fondi propri per il rischio di cambio. Il requisito di fondi propri per il rischio di cambio è pari alla somma della posizione netta generale in cambi e della posizione netta in oro dell'ente nella valuta utilizzata per le segnalazioni moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.
Articolo 352
Calcolo della posizione netta generale in cambi
La posizione aperta netta dell'ente in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e in oro è calcolata come la somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):
la posizione netta a pronti (ossia tutti gli elementi dell'attivo meno tutti gli elementi del passivo compresi i ratei di interesse maturati, nella valuta in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);
la posizione netta a termine, ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su valute e oro, compresi i futures su valuta e oro e il capitale di swaps su valuta non inclusi nella posizione a pronti;
garanzie irrevocabili e strumenti analoghi di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;
l'equivalente netto delta o su base delta del portafoglio totale delle opzioni in valuta estera e in oro;
il valore di mercato di altre opzioni.
Il coefficiente delta applicato ai fini della lettera d) è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell'opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.
L'ente può includere le entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte se lo fa in maniera coerente.
L'ente può scomporre le posizioni nette in valute composite nelle valute componenti secondo le quote in vigore.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.
Articolo 353
Rischio di cambio degli OIC
Gli enti possono utilizzare le informazioni fornite dalle seguenti terze parti relative alle posizioni in valuta dell'OIC:
il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).
La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.
Articolo 354
Valute strettamente correlate
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 4
Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci
Articolo 355
Scelta del metodo per il rischio di posizione in merci
Fatti salvi gli articoli da 356 a 358, gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di posizione in merci con uno dei metodi di cui all'articolo 359, 360 o 361.
Articolo 356
Operazioni accessorie su merci
L'ente che effettua attività accessorie su prodotti agricoli può determinare i requisiti di fondi propri per lo stock fisico delle merci detenute alla fine di ogni anno per l'anno successivo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
in qualsiasi momento dell'anno esso detiene fondi propri per questo rischio che non sono inferiori alla media del suo requisito di fondi propri per il rischio stimato su base conservativa per l'anno successivo;
esso stima su base conservativa la prevista volatilità per il dato calcolato secondo il disposto della lettera a);
la media dei requisiti di fondi propri dell'ente per questo rischio non supera il 5 % dei fondi propri o 1 milione di EUR e, prendendo in considerazione la volatilità stimata in base alla lettera b), il requisito massimo previsto di fondi propri non supera il 6,5 % dei fondi propri dell'ente;
l'ente controlla su base continuativa se le stime effettuate ai sensi delle lettere a) e b) rispecchiano ancora la realtà.
Articolo 357
Posizioni in merci
Ai fini del calcolo della posizione in una merce, le seguenti posizioni sono considerate quali posizioni nella stessa merce:
posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,
posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.
Articolo 358
Strumenti particolari
Nei requisiti di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con le opzioni, diversi dal rischio delta.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.
L'ente include i prodotti in esame nel calcolo del suo requisito di fondi propri per il rischio di posizione in merci, se effettua una delle seguenti operazioni:
trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci mediante contratto di vendita con patto di riacquisto;
presta merci nell'ambito di un accordo di concessione in prestito di merci.
Articolo 359
Metodo basato sulle fasce di scadenza
L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla tabella 1, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia compresa tra 0 e 1 mese incluso.
Tabella 1
Fasce di scadenza (1) |
Coefficientedi spread (%) (2) |
0 ≤ 1 mese |
1,50 |
> 1 ≤ 3 mesi |
1,50 |
> 3 ≤ 6 mesi |
1,50 |
> 6 ≤ 12 mesi |
1,50 |
> 1 ≤ 2 anni |
1,50 |
> 2 ≤ 3 anni |
1,50 |
> 3 anni |
1,50 |
Posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per le seguenti posizioni:
le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza;
le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.
Il requisito di fondi propri dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:
la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicata per il relativo tasso di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla seconda colonna della tabella 1 e per il prezzo a pronti della merce;
la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui sia riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 %, che è il coefficiente di riporto, e per il prezzo a pronti della merce;
le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 %, che è il coefficiente secco, e per il prezzo a pronti della merce in questione.
Articolo 360
Metodo semplificato
Il requisito di fondi propri dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:
il 15 % della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;
il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.
Articolo 361
Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato
Gli enti possono utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella successiva tabella 2 anziché quelli indicati all'articolo 359 a condizione che gli enti:
effettuino operazioni su merci di notevole entità;
abbiano un portafoglio merci adeguatamente diversificato;
non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio di posizione in merci.
Tabella 2
|
Metalli preziosi (eccetto l'oro) |
Metalli comuni |
Prodotti agricoli («softs») |
Altri, compresi i prodotti energetici |
Tassi di spread% |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
1,5 |
Tassi di riporto% |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
Tassi secchi% |
8 |
10 |
12 |
15 |
Gli enti notificano l'uso che fanno del presente articolo alle loro autorità competenti insieme con la prova del loro impegno per l'attuazione di un modello interno per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di posizione in merci.
CAPO 5
Impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri
Sezione 1
Autorizzazione e requisiti di fondi propri
Articolo 362
Rischio specifico e rischio generico
Ai fini del presente capo, il rischio di posizione su uno strumento di debito o su uno strumento di capitale o su un derivato negoziati va ripartito in due componenti. La prima componente si riferisce al rischio specifico, ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La componente riguardante il rischio generico include il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse, oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.
Articolo 363
Autorizzazione a usare modelli interni
Dopo aver verificato il rispetto da parte dell'ente dei requisiti di cui alle sezioni 2, 3 e 4, a seconda del caso, le autorità competenti concedono all'ente l'autorizzazione a calcolare i suoi requisiti di fondi propri per una o più delle seguenti categorie di rischio utilizzando il suo modello interno invece di una combinazione dei metodi di cui ai capi da 2 a 4:
rischio generico degli strumenti di capitale;
rischio specifico degli strumenti di capitale;
rischio generico degli strumenti di debito;
rischio specifico degli strumenti di debito;
rischio di cambio;
rischio di posizione in merci.
Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso di tali modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche all'uso dei modelli interni;
la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti autorizzano gli enti a usare modelli interni;
le condizioni alle quali la parte di posizioni cui si applica il modello interno nell'ambito di una categoria di rischio è considerata significativa, come indicato al paragrafo 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 364
Requisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni
Oltre ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente ai capi 2, 3 e 4, per le categorie di rischio per le quali l'autorizzazione all'uso di un modello interno non è stata concessa, gli enti che utilizzano un modello interno soddisfano un requisito di fondi propri espresso come la somma degli elementi di cui alle lettere a) e b):
il valore più elevato tra:
la sua misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 1 (VaRt-1);
la media delle misure del valore a rischio giornaliero calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 1, in ognuno dei sessanta giorni lavorativi precedenti (VaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc), conformemente all'articolo 366;
il valore più elevato tra:
l'ultima misura disponibile del suo valore a rischio in condizioni di stress calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 2, (sVaRt-1); e
la media delle misure del valore a rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza specificate all'articolo 365, paragrafo 2, nei sessanta giorni lavorativi precedenti (sVaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (ms), conformemente all'articolo 366.
Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare il loro requisito di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito soddisfano un requisito aggiuntivo di fondi propri espresso come la somma delle successive lettere a) e b):
il requisito di fondi propri calcolato conformemente agli articoli 337 e 338 per il rischio specifico legato a posizioni verso la cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default nel portafoglio di negoziazione ad eccezione sia di quelle incorporate in un requisito di fondi propri per il rischio specifico del portafoglio di negoziazione di correlazione, conformemente alla sezione 5, e, se applicabile, il requisito di fondi propri per il rischio specifico conformemente al capo 2, sezione 6, per le posizioni in quote di OIC per le quali non sono soddisfatte né le condizioni di cui all'articolo 350, paragrafo 1, né quelle di cui all'articolo 350, paragrafo 2;
il valore più elevato tra:
la misura più recente dei rischi incrementali di default e di migrazione calcolata conformemente alla sezione 3;
la media di tale misura sulle precedenti dodici settimane.
Gli enti che detengono un portafoglio di negoziazione di correlazione che risponde ai requisiti di cui all'articolo 338, paragrafi da 1 a 3, possono soddisfare un requisito di fondi propri sulla base dell'articolo 377 anziché dell'articolo 338, paragrafo 4, calcolato come il valore più elevato tra:
la misura di rischio più recente per il portafoglio di negoziazione di correlazione calcolata conformemente alla sezione 5;
la media di tale misura sulle precedenti dodici settimane;
l'8 % del requisito di fondi propri al momento del calcolo della misura di rischio più recente di cui alla lettera a), calcolato conformemente all'articolo 338, paragrafo 4, per tutte le posizioni incorporate nel modello interno per il portafoglio di negoziazione di correlazione.
Sezione 2
Requisiti generali
Articolo 365
Calcolo del valore a rischio e del valore a rischio in condizioni di stress
Il calcolo della misura del valore a rischio di cui all'articolo 364 è soggetto ai seguenti obblighi:
calcolo della misura del valore a rischio su base giornaliera;
intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;
periodo di detenzione di dieci giorni;
periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi;
serie di dati aggiornate con frequenza mensile.
L'ente può utilizzare misure del valore a rischio calcolate in base a periodi di detenzione più brevi inferiori a dieci giorni fino ad arrivare a dieci giorni con una metodologia adeguata che è riesaminata periodicamente.
Articolo 366
Test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi
Ciascuno dei fattori moltiplicativi (mc) e (ms) corrisponde alla somma di almeno 3 e un addendo compreso tra 0 e 1 conformemente alla tabella 1. L'addendo dipende dal numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio come previsto dall'articolo 365, paragrafo 1.
Tabella 1
Numero di scostamenti |
Addendo |
Meno di 5 |
0,00 |
5 |
0,40 |
6 |
0,50 |
7 |
0,65 |
8 |
0,75 |
9 |
0,85 |
10 o più |
1,00 |
I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo.
I test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti, commissioni e proventi netti da interessi.
Articolo 367
Requisiti in materia di misurazione del rischio
I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e i modelli interni per la negoziazione di correlazione soddisfano tutti i seguenti requisiti:
il modello riflette accuratamente tutti i rischi di prezzo significativi;
il modello tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati. Quando un fattore di rischio è incorporato nel modello di determinazione del prezzo di mercato (pricing) ma non nel modello di misurazione del rischio, l'ente è in grado di giustificare tale omissione secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Inoltre, il modello di misurazione dei rischi riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Quando si utilizzano variabili proxy per i fattori di rischio, queste dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta.
I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci soddisfano tutti i seguenti requisiti:
il modello incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il modello tiene inoltre conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;
il modello incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente. Per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, tale posizione è stralciata e trattata in conformità all'articolo 353, paragrafo 3;
il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative;
il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. Il modello riflette anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza. Esso inoltre tiene conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono i trader per liquidare le posizioni;
il modello interno dell'ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre, tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.
Articolo 368
Requisiti qualitativi
I modelli interni utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi e applicati con correttezza e, in particolare, sono rispettati tutti i seguenti requisiti qualitativi:
i modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;
l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo dei rischi, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente. L'unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo. L'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo, in quanto responsabile del sistema di gestione globale del rischio. L'unità elabora e analizza giornalmente rapporti sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;
l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte da singoli trader sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
l'ente dispone di sufficiente personale specializzato nell'uso di modelli interni sofisticati, compresi quelli impiegati ai fini del presente capo, nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, dell'audit e dei servizi di back-office;
l'ente stabilisce procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento dei loro modelli interni nel loro insieme, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo;
i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;
l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, il cui esito è valutato dall'alta dirigenza e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essa stabiliti. Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di default imminente e improvviso, non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte, posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nei modelli interni. Gli shock applicati riflettono la natura dei portafogli e il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i rischi in condizioni di mercato difficili;
l'ente mette regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente dei suoi modelli interni, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo.
La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi. Il riesame valuta quanto segue:
l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;
l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;
le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
la portata dei rischi rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi;
l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio;
il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per il modello interno, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che sono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.
Articolo 369
Convalida interna
Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla loro elaborazione e che verifichino che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti. La convalida va effettuata all'atto dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative. La convalida è effettuata periodicamente, ma in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere il modello interno non più adeguato. Gli enti applicano i progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori prassi. La convalida dei modelli interni non si limita a test retrospettivi, ma comprende, come minimo, quanto segue:
test che dimostrino che le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;
oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, gli enti effettuano propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;
ricorso a portafogli teorici per verificare che il modello interno sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione.
Sezione 3
Requisiti relativi alla modellizzazione del rischio specifico
Articolo 370
Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico
I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio specifico e i modelli interni per la negoziazione di correlazione soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:
spiegano la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;
riflettono la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;
sono resistenti ad un ambiente sfavorevole;
sono convalidati mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico sia riflesso in modo adeguato. Se l'ente effettua detti test retrospettivi in base a sub-portafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;
riflettono il rischio di base associato al nome, e sono in particolare sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;
riflettono il rischio di evento.
Articolo 371
Esclusioni dai modelli per il rischio specifico
Sezione 4
Modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione
Articolo 372
Obbligo di dotarsi di un modello IRC interno
Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito negoziati si dotano anche di un modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione (modello IRC interno) che rifletta i rischi di default e di migrazione delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione che sono incrementali rispetto ai rischi riflessi dalla misura del valore a rischio secondo quanto specificato all'articolo 365, paragrafo 1. Gli enti dimostrano che il loro modello interno soddisfa le seguenti norme nell'ipotesi di un livello costante di rischio, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura e opzionalità:
il modello interno fornisce una differenziazione significativa del rischio e stime precise e coerenti del rischio incrementale di default e di migrazione;
le stime del modello interno per le perdite potenziali hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio dell'ente;
i dati di mercato e sulla posizione usati per il modello interno sono aggiornati e sottoposti ad un'adeguata valutazione qualitativa;
sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 367, paragrafo 3, all'articolo 368, all'articolo 369, paragrafo 1, e all'articolo 370, lettere b), c), e) e f).
L'ABE emana orientamenti sui requisiti di cui agli articoli da 373 a 376.
Articolo 373
Ambito di applicazione del modello IRC interno
Il modello IRC interno si applica a tutte le posizioni soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse, comprese quelle soggette a requisito patrimoniale per il rischio specifico dello 0 % a norma dell'articolo 336, ma non si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione e ai derivati su crediti di tipo nth-to-default.
Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'ente può scegliere di includere sistematicamente tutte le posizioni in strumenti di capitale quotate e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati. L'autorizzazione è concessa se tale inclusione è in linea con le modalità interne di misurazione e di gestione del rischio dell'ente.
Articolo 374
Parametri del modello IRC interno
Articolo 375
Riconoscimento delle coperture nel modello IRC interno
Per le posizioni alle quali è applicata la copertura tramite strategie di copertura dinamica, si potrebbe riconoscere un riequilibro della copertura entro l'orizzonte di liquidità della posizione coperta purché l'ente:
scelga il modello che riequilibra la copertura in maniera uniforme per l'insieme pertinente di posizioni del portafoglio di negoziazione;
dimostri che l'inclusione del riequilibrio consente una più esatta misura del rischio;
dimostri che i mercati degli strumenti utilizzati come copertura sono abbastanza liquidi per consentire tale riequilibrio anche in periodi di stress. Ogni rischio residuo derivante da strategie di copertura dinamica trova riflesso nel requisito di fondi propri.
Articolo 376
Requisiti particolari per il modello IRC interno
Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti procedono in particolare a effettuare tutte le seguenti operazioni:
convalidano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici;
effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni. Queste prove non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato;
applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.
Sezione 5
Modello interno per la negoziazione di correlazione
Articolo 377
Requisiti per il modello interno per la negoziazione di correlazione
I seguenti rischi sono colti adeguatamente dal modello di cui al paragrafo 1:
il rischio cumulativo derivante da molteplici default, compreso il diverso ordine dei default, in prodotti divisi in segmenti;
il rischio di differenziali creditizi, compresi gli effetti gamma e gamma trasversali;
la volatilità delle correlazioni implicite, compreso l'effetto trasversale fra differenziali e correlazioni;
il rischio di base, compresi entrambi i seguenti elementi:
la base tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo costituiscono;
la base tra la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli su misura;
la volatilità del tasso di recupero, legata alla propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti;
nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di slippage della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di tale copertura;
tutti gli altri rischi di prezzo significativi in relazione a posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione.
L'ente adotta politiche e procedure appropriate al fine di distinguere le posizioni per cui dispone dell'autorizzazione a incorporarle nel requisito di fondi propri conformemente al presente articolo da altre posizioni per cui non dispone di tale autorizzazione.
TITOLO V
REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI REGOLAMENTO
Articolo 378
Rischio di regolamento/consegna
Per le operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci a esclusione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto o delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto.
La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.
Al fine di calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di regolamento, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna destra della successiva tabella 1.
Tabella 1
Numero di giorni lavorativi dopo la data di regolamento |
(%) |
5 — 15 |
8 |
16 — 30 |
50 |
31 — 45 |
75 |
46 o più |
100 |
Articolo 379
Operazioni con regolamento non contestuale
Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla tabella 2, se:
ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento;
nel caso di operazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna.
Tabella 2
Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale
Colonna 1 |
Colonna 2 |
Colonna 3 |
Colonna 4 |
Tipo di operazione |
Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna |
Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna |
Da cinque giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione |
Operazioni con regolamento non contestuale |
Nessun requisito patrimoniale |
Trattamento come esposizione |
Trattamento come rischio di esposizione ponderato al 1250 % |
Se l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni con regolamento non contestuale non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una ponderazione del 100 %, tranne nel caso in cui è richiesta una ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente alla colonna 4 della tabella 2 di cui al paragrafo 1.
Articolo 380
Sospensione
In caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema di regolamento, di un sistema di compensazione o di una CCP, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti di fondi propri calcolati in conformità degli articoli 378 e 379 finché non sia ripristinato il corretto funzionamento. In tal caso, il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito.
TITOLO VI
REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO
Articolo 381
Definizione di aggiustamento della valutazione del credito
Ai fini del presente titolo e del titolo II, capo 6, per «aggiustamento della valutazione del credito» o «CVA» si intende un aggiustamento della valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte. Tale aggiustamento riflette il valore di mercato corrente del rischio di controparte nei confronti dell'ente, ma non riflette il valore di mercato corrente del rischio di credito dell'ente nei confronti della controparte.
Articolo 382
Ambito d'applicazione
Le seguenti operazioni sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA:
le operazioni con controparti non finanziarie ai sensi dell'articolo 2,punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 o con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento;
le operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all’interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l’inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra i soggetti sottoposti a separazione strutturale;
le operazioni con le controparti indicate all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 e soggette alle disposizioni transitorie previste all'articolo 89, paragrafo 1, di tale regolamento, finché tali disposizioni transitorie cessano di applicarsi;
le operazioni con le controparti di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 e le operazioni con le controparti per le quali l'articolo 114, paragrafo 4, e l'articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento prevedono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % per le esposizioni verso tali controparti.
L'esenzione dal requisito relativo al rischio di CVA per le operazioni di cui al presente paragrafo, lettera c), praticata durante il periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2010 si applica per la durata del contratto relativo all'operazione in questione.
Con riguardo alla lettera a), qualora un'istituzione cessi di essere esentata a causa del superamento della soglia di esenzione o a causa di un cambiamento nella soglia di esenzione, i contratti esistenti restano esentati fino alla data della loro maturità.
L'ABE, in cooperazione con l'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dalla data del riesame di cui al primo comma.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 383
Metodo avanzato
L'ente utilizza il proprio modello interno per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziate e applica un intervallo di confidenza del 99 % nonché un periodo di detenzione equivalente a dieci giorni. Il modello interno è utilizzato in maniera tale da simulare variazioni nei differenziali creditizi delle controparti, ma non modellizza la sensibilità del CVA rispetto a variazioni di altri fattori di mercato, incluse le variazioni di valore dell'attività, della merce, della valuta o del tasso di interesse di riferimento di uno strumento derivato.
I requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per ciascuna controparte sono calcolati conformemente alla formula indicata qui di seguito:
dove:
ti |
= |
il tempo dell'i-esimo intervallo temporale di rivalutazione, a partire dal tempo t0=0; |
tT |
= |
la maggiore scadenza contrattuale tra gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte; |
si |
= |
il differenziale creditizio della controparte al tempo ti, utilizzato per calcolare il CVA della controparte. Se è disponibile il differenziale sul credit default swap della controparte, un ente usa tale differenziale. Se tale differenziale sul credit default swap non è disponibile, l'ente impiega una variabile proxy del differenziale adeguata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte; |
LGDMKT |
= |
la LGD della controparte basata sul differenziale di uno strumento di mercato della controparte nel caso in cui quest'ultimo sia disponibile. Se non è disponibile uno strumento della controparte, il dato si basa su una variabile proxy del differenziale appropriata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte. |
Il primo fattore della somma rappresenta un'approssimazione della probabilità marginale di default implicita nel mercato tra il tempo ti-1 e ti;
EEi |
= |
l'esposizione attesa verso la controparte al tempo di rivalutazione ti, dove le esposizioni dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione per tale controparte sono sommate e dove la scadenza più lunga di ciascun insieme di attività soggette a compensazione è data dalla scadenza contrattuale più lunga al suo interno. Un ente applica il trattamento di cui al paragrafo 3 nel caso di negoziazioni soggette a marginazione se l'ente usa la misura dell'EPE di cui all'articolo 285, paragrafo 1, lettera a) o b) per le negoziazioni soggette a marginazione; |
Di |
= |
il fattore di sconto privo di rischio di default al tempo ti, dove D0 =1. |
Nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA di una controparte, un ente basa tutti i dati immessi nel proprio modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito sulle formule qui di seguito esposte (a seconda del caso):
se il modello è basato su una rivalutazione piena, la formula di cui al paragrafo 1 è applicata direttamente;
se il modello è basato sulle sensibilità a spread creditizi per specifiche scadenze, l'ente basa ciascuna sensibilità al differenziale («CS01 regolamentare») sulla seguente formula:
Per la categoria di tempo finale i=T, la formula corrispondente è:
se il modello utilizza sensibilità a spread creditizi basate su variazioni parallele dei differenziali creditizi, l'ente applica la seguente formula:
se il modello utilizza sensibilità di secondo ordine alle variazioni degli spread creditizi (fattore gamma degli spread), i gamma sono calcolati sulla base della formula di cui al paragrafo 1.
L'ente che utilizza la misura dell'EPE per i derivati OTC assistiti da garanzia reale di cui all'articolo 285, paragrafo 1, lettera a) o b), nel determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1, effettua entrambe le seguenti operazioni:
ipotizza un profilo EE costante;
pone l'EE ad un livello equivalente all'esposizione attesa effettiva calcolata all'articolo 285, paragrafo 1, lettera b), per una scadenza pari al valore maggiore tra:
la metà della scadenza più lunga all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione;
la scadenza media nozionale ponderata di tutte le operazioni all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione.
Ai fini del calcolo descritto al precedente comma e dove l'IMM non produce un profilo di esposizione attesa, l'ente effettua entrambe le seguenti operazioni:
ipotizza un profilo EE costante;
pone l'EE ad un livello equivalente al valore dell'esposizione calcolato con i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, o con l'IMM per una scadenza pari al valore maggiore tra:
la metà della scadenza più lunga all'interno dell'insieme di attività soggette acompensazione;
la scadenza media nozionale ponderata di tutte le operazioni all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione.
Un ente determina i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 364, paragrafo 1, e agli articoli 365 e 367 come la somma del valore a rischio sottoposto e non sottoposto a condizioni di stress calcolata come segue:
per il valore a rischio non sottoposto a stress si usano le calibrazioni correnti dei parametri per l'esposizione attesa, di cui all'articolo 292, paragrafo 2, primo comma;
per il valore a rischio sottoposto a stress si utilizzano i profili dell'EE futura della controparte utilizzando una calibrazione di stress di cui all'articolo 292, paragrafo 2, secondo comma. Il periodo di stress per i parametri dei differenziali creditizi è quello più grave della durata di un anno all'interno del periodo di stress di tre anni utilizzato per i parametri dell'esposizione;
a questi calcoli si applicherà il fattore moltiplicativo pari a tre utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri sul valore a rischio e sul valore a rischio sottoposto a condizioni di stress conformemente all'articolo 364, paragrafo 1. L'ABE controlla la coerenza della discrezionalità nella vigilanza esercitata per applicare un fattore moltiplicativo superiore al fattore moltiplicativo pari a tre ai dati del valore a rischio e del valore a rischio sottoposto a condizioni di stress per il requisito relativo al rischio di CVA. Le autorità competenti che applicano un fattore moltiplicativo superiore a tre forniscono una motivazione scritta all'ABE;
il calcolo è effettuato almeno su base mensile e l'EE usata è calcolata con la stessa frequenza. Se ai fini del calcolo previsto all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), si usa una frequenza inferiore ad una frequenza giornaliera, gli enti considerano la media su tre mesi.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:
come deve essere determinata una variabile proxy del differenziale mediante il modello interno approvato dell'ente per il rischio specifico di strumenti di debito al fine di individuare l'si e l'LGDMKT di cui al paragrafo 1;
il numero e l'entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori di cui al paragrafo 4.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 384
Metodo standardizzato
L'ente che non calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per le sue controparti conformemente all'articolo 383 calcola il requisito di fondi propri a livello di portafoglio per il rischio di CVA per ciascuna controparte applicando la seguente formula e tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili ai sensi dell'articolo 386:
dove:
h |
= |
l'orizzonte di rischio di un anno (in unità di un anno); h = 1; |
wi |
= |
la ponderazione applicabile alla controparte «i». La controparte «i» deve essere assegnata ad una delle sei ponderazioni wi in base a una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, conformemente alla tabella 1. Per una controparte per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta:
a)
l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 3, associa il rating interno della controparte ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;
b)
l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 2, assegna una ponderazione wi =1,0 % a tale controparte. Tuttavia, se un ente si avvale dell'articolo 128 per attribuire a tale controparte una ponderazione delle esposizioni al rischio di controparte, è assegnata una ponderazione wi =3.0 %; |
|
= |
il valore dell'esposizione totale al rischio di controparte della controparte “i” (sommata tra i relativi insiemi di attività soggette a compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali conformemente ai metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, nella misura in cui è applicabile al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte per tale controparte. |
Bi |
= |
il nozionale delle coperture con single-name credit default swap (sommate qualora vi sia più di una posizione) riferite alla controparte «i» e utilizzate per coprire il rischio di CVA. Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:
|
Bind |
= |
è il nozionale totale di uno o più index credit default swap acquistati a protezione e utilizzati per coprire il rischio di CVA. Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:
|
wind |
= |
la ponderazione applicabile alla copertura su indice (index hedge). L'ente determina il fattore Wind calcolando la media ponderata di wi applicabile alle singole componenti dell'indice; |
Mi |
= |
la scadenza effettiva delle operazioni con la controparte «i». Per l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è calcolato conformemente all'articolo 162, paragrafo 2, lettera g). Tuttavia, a tal fine, Mi non è limitato a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno del paniere di compensazione. Per l'ente che non utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è la scadenza media nozionale ponderata di cui all'articolo 162, paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, a tal fine, Mi non è limitato a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno del paniere di compensazione. |
|
= |
la scadenza dello strumento di copertura con nozionale Bi (le quantità |
Mind |
= |
la scadenza della copertura su indice. In caso di più posizioni di copertura su indice, Mind è la scadenza media nozionale ponderata. |
Se una controparte è inclusa in un indice su cui è basato un credit default swap utilizzato a copertura del rischio di controparte, l'ente può sottrarre l'ammontare nozionale attribuibile a tale controparte secondo la rispettiva ponderazione del soggetto di riferimento dall'ammontare nozionale del CDS dell'indice e trattarlo come una copertura single-name (Bi) della singola controparte con scadenza basata sulla scadenza dell'indice.
Tabella 1
Classe di merito di credito |
Fattore di ponderazione wi |
1 |
0,7 % |
2 |
0,8 % |
3 |
1,0 % |
4 |
2,0 % |
5 |
3,0 % |
6 |
10,0 % |
Articolo 385
Alternativa all'utilizzo dei metodi CVA per il calcolo dei requisiti di fondi propri
In alternativa all'articolo 384, per gli strumenti di cui all'articolo 382 e salvo consenso preliminare dell'autorità competente, gli enti che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria di cui all'articolo 282 possono applicare un fattore moltiplicativo 10 agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che ne derivano per il rischio di controparte per tali esposizioni invece di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.
Articolo 386
Coperture ammissibili
Le coperture sono «coperture ammissibili» ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 383 e 384 solamente se sono usate allo scopo di attenuare il rischio di CVA nonché gestite come tali e corrispondono a uno dei seguenti elementi:
credit default swaps single-name o altri strumenti di copertura equivalenti riferiti direttamente alla controparte;
index credit default swaps, purché la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta, in maniera soddisfacente a giudizio dell'autorità competente, nel valore a rischio e nel valore a rischio sottoposto a condizioni di stress.
Il requisito di cui alla lettera b) che impone che la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta nel valore a rischio e nel valore a rischio sottoposto a condizioni di stress si applica anche ai casi in cui si utilizza una variabile proxy per il differenziale di una controparte.
Per tutte le controparti per cui è stata utilizzata una variabile proxy, l'ente usa una ragionevole serie temporale di basi tratta da un gruppo rappresentativo di nomi simili per cui è disponibile un differenziale.
Se, a giudizio dell'autorità competente, la base tra il differenziale di qualsiasi singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap non si riflette in maniera soddisfacente, l'ente riflette solamente il 50 % dell'ammontare nozionale delle coperture su indice nel valore a rischio e nel valore a rischio sottoposto a condizioni di stress.
La sovracopertura delle esposizioni con credit default swap single-name nel quadro del metodo esposto all'articolo 383 non è consentita.
PARTE QUATTRO
GRANDI ESPOSIZIONI
Articolo 387
Oggetto
Gli enti effettuano la vigilanza e il controllo delle loro grandi esposizioni conformemente alla presente parte.
▼M9 —————
Articolo 389
Definizione
Ai fini della presente parte si intende per «esposizioni» qualsiasi elemento dell'attivo e qualsiasi elemento fuori bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, senza applicazione di fattori di ponderazione del rischio o categorie di rischio.
Articolo 390
Calcolo del valore dell'esposizione
Per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione gli enti possono:
compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti finanziari emessi da un determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;
compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente, ma soltanto ove lo strumento finanziario sottostante la posizione corta abbia rango subordinato (junior) rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga oppure qualora gli strumenti finanziari siano di pari rango.
Ai fini delle lettere a) e b), gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in categorie in base a una gerarchia al fine di determinare il rango (seniority) relativo delle posizioni.
Nel calcolo del valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti di cui al primo comma, se tali contratti sono assegnati al portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano altresì i principi definiti all'articolo 299.
In deroga al primo comma, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
Le esposizioni non comprendono:
nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei titoli, a seconda della data più prossima;
nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;
le esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente agli articoli 36 e 56 od ogni altra deduzione da tali elementi che riduca il coefficiente di solvibilità.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le condizioni e le metodologie da utilizzare per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per i tipi di esposizioni di cui al paragrafo 7;
a quali condizioni la struttura delle operazioni di cui al paragrafo 7 non costituisce un'esposizione aggiuntiva.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 391
Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni
Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente parte, il termine «ente» comprende un'impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che, se fosse stabilita nell'Unione, rientrerebbe nella definizione del termine «ente»e che è stata autorizzata in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.
Ai fini del primo comma, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, decisioni relative al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione.
Articolo 392
Definizione di grande esposizione
L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il valore dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.
Articolo 393
Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni
L'ente si dota di solide procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione, la gestione, la supervisione, la segnalazione e la contabilizzazione di tutti le grandi esposizioni e per le loro successive modifiche, conformemente al presente regolamento.
Articolo 394
Obblighi di segnalazione
Gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione che detengono, comprese quelle esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;
il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.
Gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, segnalano alle rispettive autorità competenti le loro 20 maggiori esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1.
Gli enti segnalano altresì le esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente alle rispettive autorità competenti su base consolidata.
Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le seguenti informazioni con riguardo alle loro 10 maggiori esposizioni verso enti su base consolidata, nonché alle loro 10 maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato su base consolidata, comprese le grandi esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;
il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale riguardanti il sistema bancario ombra e considera se:
la relazione con un soggetto singolo o un gruppo di soggetti può comportare rischi per la solvibilità o la posizione di liquidità dell'ente;
i soggetti cui si applicano requisiti di solvibilità o di liquidità analoghi a quelli imposti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono integralmente o parzialmente esclusi dagli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 2 relativi ai soggetti del sistema bancario ombra.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 395
Limiti delle grandi esposizioni
Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % del capitale ammissibile dell'ente, il valore dell'esposizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non supera un limite ragionevole in termini di capitale ammissibile dell'ente. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE per far fronte e controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore al 100 % del capitale ammissibile dell'ente.
Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano l'ABE e la Commissione.
Nell'elaborare tali orientamenti, l'ABE considera se l'introduzione di limiti aggiuntivi abbia un significativo impatto negativo sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione, sull'erogazione del credito all'economia reale ovvero sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta l'adeguatezza e l'impatto dell'imposizione di limiti alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato, tenendo conto degli sviluppi nell'Unione e internazionali con riguardo al sistema bancario ombra e alle grandi esposizioni, nonché dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato.
I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'esposizione non inclusa nel portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale di classe 1, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;
l'ente rispetta un requisito aggiuntivo di fondi propri per la parte dell'esposizione che supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, calcolato conformemente agli articoli 397 e 398;
qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento di cui alla lettera b), l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il 500 % del capitale di classe 1 dell'ente;
qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % del capitale di classe 1 dell'ente.
Ogniqualvolta sia stato superato limite, l'ente segnala senza indugio alle autorità competenti l'importo del superamento e il nome del cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in questione.
Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 400, paragrafo 1, lettera f), qualora gli Stati membri adottino normative nazionali con le quali impongono l'adozione di misure strutturali all'interno di un gruppo bancario le autorità competenti possono imporre, agli enti del gruppo bancario che detengono depositi coperti da un sistema equivalente di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( 22 ), –o sistema di garanzia dei depositi in un paese terzo, di applicare un limite per le grandi esposizioni al di sotto del 25 % ma non inferiore al 15 % tra il 28 giugno 2013 e il 30 giugno 2015 e al 10 % dal 1o luglio 2015 su base subconsolidata conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, alle esposizioni infragruppo laddove queste ultime siano esposizioni verso un soggetto che non appartiene allo stesso sottogruppo per quanto riguarda le misure strutturali.
Ai fini del presente paragrafo sono soddisfatte le seguenti condizioni:
tutti i soggetti appartenenti allo stesso sottogruppo per quanto riguarda le misure strutturali sono considerate un unico cliente o un gruppo di clienti connessi;
le autorità competenti applicano un limite uniforme alle esposizioni di cui al primo comma.
L'applicazione di tale metodo lascia impregiudicata un'efficace vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, o costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
Prima di adottare le misure strutturali specifiche di cui al paragrafo 6 attinenti alle grandi esposizioni le autorità competenti lo notificano al Consiglio, alla Commissione, alle autorità competenti interessate e all'ABE, almeno due mesi prima della pubblicazione della decisione di adottare misure strutturali, e presentano prove quantitative o qualitative pertinenti di tutto quanto segue:
portata delle attività soggette alle misure strutturali;
una spiegazione dei motivi per cui tali progetti di misure sono ritenuti adeguati, efficaci e proporzionati per proteggere i depositanti;
una valutazione del probabile impatto positivo o negativo delle misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro.
Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 7, l'ABE trasmette al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato il proprio parere riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo. Anche le autorità competenti interessate possono trasmettere il proprio parere sui punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato.
Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che le misure abbiano sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria, la Commissione può, entro due mesi dalla ricezione della notifica, respingere le misure nazionali proposte. Diversamente la Commissione accetta le misure nazionali proposte per un periodo iniziale di due anni e, laddove opportuno, le misure possono essere soggette a modifica.
La Commissione può respingere le misure nazionali proposte soltanto se ritiene che esse comportino effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno o alla libera circolazione dei capitali in conformità delle disposizioni del TFUE.
La valutazione della Commissione tiene conto del parere dell'ABE e considera le prove presentate, conformemente al paragrafo 7.
Prima della scadenza delle misure le autorità competenti possono proporre nuove misure per la proroga del periodo di applicazione, ogni volta per ulteriori due anni. In tal caso lo notificano alla Commissione, al Consiglio, alle autorità competenti interessate e all'ABE. L'approvazione delle nuove misure è soggetta alla procedura di cui al presente articolo. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 458.
Articolo 396
Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni
Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso il superamento del limite del 100 % in termini di capitale di classe 1 dell'ente.
Ove, nei casi eccezionali di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità competente autorizzi l'ente a superare il limite stabilito all'articolo 395, paragrafo 1, per un periodo superiore a tre mesi, l'ente presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità rispetto a tale limite ed esegue tale piano entro il periodo di tempo convenuto con l'autorità competente. L'autorità competente controlla la realizzazione del piano e, se del caso, esige un ritorno più rapido alla conformità.
Ai fini del paragrafo 1, l'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di precisare in che modo le autorità competenti possono stabilire:
i casi eccezionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
il periodo considerato congruo per il ritorno alla conformità;
le misure da adottare per garantire il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell'ente.
Articolo 397
Calcolo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per le grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione
Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui al paragrafo 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto ai requisiti per il rischio specifico di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2 e/o ai requisiti di cui all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V. Il requisito aggiuntivo di fondi propri è pari alla somma dei requisiti per il rischio specifico previsti alla parte tre, titolo IV, capo 2 e/o dei requisiti di cui all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V, per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1.
Tabella 1
Colonna 1: superamento rispetto ai limiti (sulla base di una percentuale del ►M8 capitale di classe 1 ◄ ) |
Colonna 2: Fattori |
Fino al 40 % |
200 % |
Tra il 40 % e il 60 % |
300 % |
Tra il 60 % e l'80 % |
400 % |
Tra l'80 % e il 100 % |
500 % |
Tra il 100 % e il 250 % |
600 % |
Oltre il 250 % |
900 % |
Articolo 398
Procedure volte a impedire agli enti l'elusione del requisito aggiuntivo di fondi propri
Gli enti non si sottraggono intenzionalmente al requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 397 cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, qualora tali esposizioni siano di durata superiore a dieci giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando operazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di dieci giorni e crearne una nuova.
Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento avente l'effetto di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.
Articolo 399
Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito
Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine «garanzia» comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.
Articolo 400
Esenzioni
Le esposizioni seguenti sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali o di banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
altre esposizioni attribuibili ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico o da questi garantite, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo alla quale l'esposizione è attribuibile o dal quale è garantita si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
fidi concessi a controparti di cui all'articolo 113, paragrafo 6 o 7, laddove a essi si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2. Le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;
elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di depositi in contante presso l'ente prestatore o presso un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo;
elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di certificati rappresentativi di depositi emessi dall'ente prestatore, o da un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;
esposizioni che derivano da linee di credito non utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio a rischio basso nell'allegato I, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti connessi un accordo in virtù del quale la linea di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati il limite applicabile in conformità dell'articolo 395, paragrafo 1;
esposizioni da negoziazione dei partecipanti diretti e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali qualificate;
esposizioni ai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE derivanti dal finanziamento di tali sistemi, se gli enti che aderiscono al sistema hanno un obbligo giuridico o contrattuale di finanziare il sistema;
esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3;
strumenti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE detenuti da entità soggette a risoluzione o loro filiazioni che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, che siano stati emessi da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
in relazione alle entità soggette a risoluzione, altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
in relazione alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, le pertinenti filiazioni di filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
esposizioni derivanti da un impegno di valore minimo che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 3.
Rientrano nella lettera g) il contante ricevuto nell'ambito di una credit linked note emessa dall'ente e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione delle poste in bilancio riconosciuto ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4.
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le seguenti esposizioni:
obbligazioni garantite definite all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
esposizioni dell'ente, anche attraverso partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade);
50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi;
garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;
esposizioni sotto forma di garanzie reali o garanzie per prestiti sugli immobili residenziali fornite da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfano i requisiti per il rating di credito che sia almeno il minore dei seguenti:
classe di merito di credito 2;
la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di protezione;
esposizioni sotto forma di garanzie per crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, fornite da un'agenzia per il credito all'esportazione che soddisfano i requisiti per il rating di credito che sia almeno il minore dei seguenti:
classe di merito di credito 2;
la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui ha sede l'agenzia per il credito all'esportazione;
Le autorità competenti possono avvalersi dell'esenzione prevista al paragrafo 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la natura specifica dell'esposizione, della controparte o del rapporto tra l'ente e la controparte annulla o riduce il rischio di esposizione; e
eventuali rischi di concentrazione residui possono essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE
Le autorità competenti informano l'ABE se intendono o meno avvalersi delle esenzioni previste al paragrafo 2 conformemente alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e le comunicano i motivi che giustificano il ricorso a tali esenzioni.
Articolo 401
Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
In deroga al paragrafo 1, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
Le prove di stress periodiche di cui al primo comma riguardano i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress.
Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.
Gli enti includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:
politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le protezioni creditizie a esse relative;
politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, in particolare dalle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio le esposizioni nei confronti di un unico emittente di titoli accettati come garanzia reale.
Articolo 402
Esposizioni risultanti da credito ipotecario
Per il calcolo dei valori di esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione pienamente garantita da immobili residenziali ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'importo del valore di mercato o del valore del credito ipotecario del bene costituito in garanzia degli immobili in questione ma non superiore al 50 % del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2;
l'esposizione o parte di un'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:
una o più ipoteche su immobili residenziali, o
un immobile residenziale in un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'immobile e il locatario non si è ancora avvalso della sua opzione d'acquisto;
i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti.
Per il calcolo dei valori di esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, un ente può ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione pienamente garantita da immobili non residenziali ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, dell'importo del valore di mercato o del valore del credito ipotecario del bene costituito in garanzia degli immobili in questione ma non superiore al 50 % del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2;
l'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:
una o più ipoteche su uffici o altri immobili non residenziali; o
uno o più uffici o altri immobili non residenziali e le esposizioni in operazioni di leasing di beni;
i requisiti di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;
l'immobile non residenziale è completato.
Un ente può trattare l'esposizione verso una controparte, risultante da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo in base al quale l'ente ha acquistato dalla controparte gravami ipotecari indipendenti non accessori su immobili di terzi, come una serie di singole esposizioni nei confronti di ciascuno di detti terzi purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
la controparte è un ente o un’impresa di investimento;
l'esposizione è pienamente coperta da gravami sugli immobili di detti terzi che sono stati acquistati dall'ente e l'ente medesimo è in grado di far valere tali gravami;
l'ente ha assicurato che i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;
l'ente diventa beneficiario dei diritti o crediti che la controparte vanta sui terzi in caso di default, insolvenza o liquidazione della controparte stessa;
l’ente segnala alle autorità competenti in conformità dell’articolo 394 l’importo totale delle esposizioni nei confronti di ogni altro ente o ogni altra impresa di investimento che sono trattate conformemente al presente paragrafo.
A tal fine l'ente presuppone un'esposizione nei confronti di ciascuno di tali terzi per l'importo del credito che la controparte vanta sui terzi, invece dell'importo corrispondente dell'esposizione verso la controparte. La parte restante dell'esposizione nei confronti della controparte, se esistente, continua ad essere trattata come esposizione nei confronti della controparte.
Articolo 403
Metodo della sostituzione
Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da un terzo, l'ente deve:
considerare la frazione dell'esposizione garantita come un'esposizione nei confronti del garante e non del cliente, a condizione che all'esposizione non garantita verso il garante sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali riconosciute come un'esposizione nei confronti del terzo e non del cliente, a condizione che l'esposizione sia garantita da una garanzia reale e che alla frazione dell'esposizione garantita da garanzia reale sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2.
Il metodo di cui alla lettera b) del primo comma non è utilizzato dall'ente in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione.
Ai fini della presente parte, un ente può utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il trattamento di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo solo qualora sia consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 92.
Un ente, quando applica il paragrafo 1, lettera a):
qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, calcola l'importo dell'esposizione che si presume garantito conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non finanziata di cui alla parte tre;
tratta i disallineamenti tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di scadenza di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;
può riconoscere la copertura parziale conformemente al trattamento di cui alla parte tre, titolo II, capo 4.
Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, un ente può sostituire l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo con l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente paragrafo:
l'importo totale dell'esposizione verso un emittente delle garanzie derivante da contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati facilitati da un agente tri-party;
il pieno importo dei limiti che l'ente ha incaricato l'agente tri-party, di cui alla lettera a), di applicare ai titoli emessi dall'emittente delle garanzie di cui a tale lettera;
l'ente ha verificato che l'agente tri-party ha predisposto le opportune garanzie per impedire violazioni dei limiti di cui alla lettera b);
l'autorità competente non ha espresso all'ente alcuna preoccupazione concreta;
la somma dell'importo del limite di cui alla lettera b) del presente paragrafo e di ogni altra esposizione dell'ente verso l'emittente delle garanzie non supera il limite di cui all'articolo 395, paragrafo 1.
L'ABE pubblica tali orientamenti entro il 31 dicembre 2019.
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PARTE SEI
LIQUIDITÀ
TITOLO I
DEFINIZIONI E REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ
Articolo 411
Definizioni
Ai fini della presente parte si intende per:
«cliente finanziario», un cliente, compresi i clienti finanziari appartenenti a gruppi societari non finanziari, che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:
un ente creditizio;
un'impresa di investimento;
una società veicolo per la cartolarizzazione («SSPE»);
un organismo di investimento collettivo («OIC»);
uno schema di investimento non aperto;
un'impresa di assicurazione;
un'impresa di riassicurazione;
una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;
un ente finanziario;
uno schema pensionistico secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.
«deposito al dettaglio», una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR;
«impresa d'investimento personale» (personal investment company) o «PIC», un'impresa o un trust di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale, e la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio del proprietario o dei proprietari, comprese le attività accessorie quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività accessorie siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;
«intermediario di depositi», una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi degli enti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;
«attività non vincolate», le attività non gravate da alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all'ente di liquidarle, venderle, trasferirle, assegnarle o, in generale, cederle tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto;
«eccesso di garanzia non obbligatoria», ogni importo di attività che l'ente non è obbligato a collegare a un'emissione di obbligazioni garantite in virtù di requisiti giuridici o normativi, impegni contrattuali o per motivi inerenti alla disciplina di mercato, compresi in particolare i casi in cui le attività sono fornite in aggiunta al requisito minimo di eccesso di garanzia stabilito da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari applicabile alle obbligazioni garantite a norma del diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;
«requisito di copertura delle attività», il rapporto tra attività e passività determinato conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;
«prestiti su margine», prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria;
«contratti derivati», i contratti derivati elencati all'allegato II e i derivati su crediti;
«stress», il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità di un ente a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo che l'ente non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni successivi;
«attività di livello 1», le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma;
«attività di livello 2», le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;
«riserva di liquidità», l'ammontare delle attività di livello 1 e di livello 2 detenute da un ente conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;
«deflussi netti di liquidità», l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità di un ente dai suoi deflussi di liquidità;
«valuta utilizzata per le segnalazioni», la valuta dello Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'ente;
«factoring», un accordo contrattuale tra un'impresa («cedente») e un'entità finanziaria («società di factoring») in cui il cedente cede o vende i propri crediti alla società di factoring la quale, in cambio, fornisce al cedente uno o più dei seguenti servizi riguardo ai crediti ceduti:
anticipo di una percentuale dell'importo dei crediti ceduti, generalmente a breve termine, senza impegno a fermo e senza rinnovo automatico,
gestione dei crediti, riscossione e protezione del credito, con, in genere, la società di factoring che amministra il registro delle vendite del cedente e riscuote i crediti a proprio nome;
ai fini del titolo IV, il factoring è trattato come un finanziamento al commercio.”;
«irrevocabile», di linea di credito o di liquidità, una linea di credito o di liquidità non revocabile o revocabile condizionatamente.
Articolo 412
Requisito in materia di copertura della liquidità
Salvo diversamente specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, qualora un elemento possa essere computato in più di una categoria di deflusso, viene computato nella categoria di deflusso che produce il maggiore deflusso contrattuale per detto elemento.
Articolo 413
Requisito di finanziamento stabile
Articolo 414
Conformità ai requisiti di liquidità
Un ente che non soddisfa o prevede di non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, a seconda dei casi. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo III, al titolo IV, all'atto delegato di cui all'articolo 415, paragrafo 3 o 3 bis, o all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Le autorità competenti controllano la realizzazione di tale piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino della conformità più rapido.
TITOLO II
SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ
Articolo 415
Obbligo di segnalazione e schemi per le segnalazioni
La frequenza di segnalazione è almeno mensile per gli elementi di cui all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e almeno trimestrale per gli elementi di cui ai titoli III e IV.
Un ente segnala separatamente alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo III finché non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, applicando le seguenti modalità:
ove gli elementi siano denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni e l'ente detenga passività aggregate denominate in tale valuta per un importo pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione;
ove gli elementi siano denominati nella valuta di uno Stato membro ospitante qualora l'ente abbia succursale significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE e detto Stato membro ospitante utilizza una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni. La segnalazione è effettuata nella valuta dello Stato membro in cui è ubicata la succursale significativa;
ove gli elementi siano denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni e l'importo aggregato delle passività in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni sia pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
schemi uniformi e soluzioni IT, con le relative istruzioni, in ordine a frequenze e date di riferimento e d'invio; gli schemi e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2;
ulteriori metriche per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità di un ente, proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività dell'ente;
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla lettera a) entro il 28 luglio 2013 e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Le autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE su richiesta forniscono, tempestivamente e per via elettronica, alle seguenti autorità tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente agli schemi uniformi di cui al paragrafo 3:
le autorità competenti e le banche centrali nazionali degli Stati membri ospitanti nei quali esistono succursali significative conformemente all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE dell'ente impresa madre o enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre;
le autorità competenti che hanno autorizzato le filiazioni dell'ente impresa madre o gli enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre e la banca centrale dello stesso Stato membro;
l'ABE;
la BCE.
Articolo 416
Segnalazioni sulle attività liquide
Gli enti segnalano i seguenti elementi come attività liquide, a meno che non siano esclusi dal paragrafo 2 e solo se le attività liquide soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3:
contanti ed esposizioni verso le banche centrali nella misura in cui tali esposizioni possono essere ritirate in qualsiasi momento in periodi di stress. Per quanto riguarda i depositi presso le banche centrali le autorità competenti e le banche centrali mirano a raggiungere un'intesa comune relativa alla misura in cui le riserve obbligatorie minime possono essere ritirate in periodi di stress;
altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime;
attività trasferibili che rappresentano crediti verso o garantiti da:
le amministrazioni centrali di uno Stato membro, di una regione con autonomia fiscale in grado applicare e riscuotere tasse o di un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide;
le banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico;
la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo;
il fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate;
linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza;
se l'ente creditizio appartiene ad una rete (network) conformemente a disposizioni di legge o statutarie, i depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti (funding) di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide.
In attesa di una definizione uniforme di liquidità e qualità creditizia elevata ed elevatissima conformemente all'articolo 460, gli enti individuano essi stessi in una determinata valuta le attività trasferibili che presentano una liquidità e una qualità creditizia rispettivamente elevate ed elevatissime. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono, tenendo conto dei criteri elencati all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare le attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate o elevatissime. In assenza di tali orientamenti, gli enti utilizzano a tal fine criteri trasparenti e obiettivi, compresi alcuni o tutti i criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5.
I seguenti elementi non sono considerati attività liquide:
attività emesse da un ente creditizio, a meno che non soddisfino una delle seguenti condizioni:
sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, o strumenti garantiti da attività (asset-backed instrument), se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;
sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle di cui alla presente lettera, punto i);
l'ente creditizio è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro e tale amministrazione ha l'obbligo di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita; o gli attivi sono esplicitamente garantiti dall'amministrazione; o il 90 % almeno dei prestiti concessi dall'ente è direttamente o indirettamente garantito da questa amministrazione e gli attivi sono prevalentemente impiegati per finanziare prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di tale amministrazione;
attivi forniti all'ente come garanzia nell'ambito di operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine e di finanziamento garantito da titoli, detenuti dall'ente solo come strumenti di attenuazione del rischio di credito e che non sono utilizzabili giuridicamente e contrattualmente dall'ente;
attività emesse da:
un'impresa di investimento;
un'impresa di assicurazione;
una società di partecipazione finanziaria;
una società di partecipazione finanziaria mista;
qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale.
Conformemente al paragrafo 1, gli enti segnalano come attività liquide le attività che soddisfano le condizioni seguenti:
le attività sono non vincolate o disponibili in aggregati di garanzie (collateral pool) da utilizzare per ottenere finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente;
le attività non sono emesse dall'ente stesso, dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre;
il prezzo delle attività è generalmente concordato dai partecipanti al mercato e può essere facilmente osservato sul mercato o il prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;
le attività sono quotate in borse valori riconosciute o sono negoziabili per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto; tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato.
Le condizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non si applicano alle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), e) ed f).
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, in attesa della definizione di un requisito vincolante in materia di liquidità conformemente all'articolo 460 e conformemente all paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, gli enti segnalano:
anche altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, quali strumenti di capitale e oro, sulla base di criteri trasparenti e oggettivi compresi alcuni o tutti i criteri elencati all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;
altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale e negoziabili, quali strumenti garantiti da attività (asset-backed instrument) che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;
altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma non negoziabili, quali i crediti come definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5.
L'uso effettivo o potenziale da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura dei rischi degli investimenti consentiti non impedisce che tale organismo sia considerato ammissibile ai trattamenti di cui al primo comma del presente paragrafo. Qualora le azioni o quote dell'OIC non siano regolarmente valutate a prezzi di mercato dai terzi di cui all'articolo 418, paragrafo 4, lettere a) e b), e l'autorità competente non sia convinta che un ente abbia sviluppato metodologie e processi solidi per tale valutazione di cui all'articolo 418, paragrafo 4, le azioni o quote di tale OIC non sono trattate come attività liquide.
▼M8 —————
Articolo 417
Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide
L'ente segnala unicamente le attività liquide che soddisfano le seguenti condizioni:
sono adeguatamente diversificate. La diversificazione non è richiesta in termini di attività corrispondenti all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per far fronte a obbligazioni in scadenza. Le attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), detenute in paesi terzi nei quali vi siano restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili sono considerate disponibili solo nella misura in cui esse corrispondono a deflussi nel paese terzo o nella valuta in questione, a meno che l'ente non possa dimostrare all'autorità competente di aver coperto adeguatamente il rischio di cambio conseguente;
le attività liquide sono controllate da una funzione di gestione della liquidità;
una parte delle attività liquide salvo quelle di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f), è liquidata periodicamente, almeno una volta all'anno, tramite vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per i seguenti scopi:
per testare l'accesso al mercato per queste attività;
per testare l'efficacia dei processi di liquidazione delle attività;
per testare l'utilizzabilità delle attività;
per ridurre al minimo il rischio di segnali negativi nel corso di un periodo di stress;
il rischio di prezzo associato alle attività può essere coperto ma le attività liquide sono soggette ad appropriate disposizioni interne che garantiscono che siano prontamente disponibili in tesoreria allorché necessario e soprattutto che non sono utilizzate in altre operazioni in corso, quali:
copertura o altre strategie di negoziazione;
per fornire supporto del credito nell'ambito di operazioni strutturate;
per coprire costi operativi;
la denominazione delle attività liquide è coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi.
Articolo 418
Valutazione delle attività liquide
Alle azioni o quote di OIC di cui all'articolo 416, paragrafo 6, si applicano coefficienti di scarto tenendo conto come segue delle attività sottostanti:
0 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a);
5 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c);
20 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d).
L'approccio di cui al paragrafo 2 è applicato come segue:
se l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, esso può tenerne conto per assegnarle tra gli elementi di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d);
se l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, si presuppone che l'OIC investa, nella misura massima consentita nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine decrescente nelle tipologie di attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d), fino al raggiungimento del limite massimo complessivo degli investimenti.
Gli enti sviluppano metodologie e processi affidabili per calcolare e segnalare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per azioni o quote di OIC. Solamente laddove possano dimostrare con piena soddisfazione dell'autorità competente che la significatività dell'esposizione non giustifica lo sviluppo delle proprie metodologie, gli enti possono avvalersi delle seguenti terze parti per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC, conformemente ai metodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b):
il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).
L'esattezza dei calcoli effettuati dall'ente depositario o dalla società di gestione dell'OIC è confermata da un revisore esterno.
Articolo 419
Valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide
Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 412 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:
in deroga all'articolo 417, lettera f), la denominazione delle attività liquide può essere non coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi;
per le valute di uno Stato membro o di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale di detto Stato membro o del paese terzo contrattualmente irrevocabili per i successivi 30 giorni e con prezzi equi, indipendenti dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità di detto Stato membro o del paese terzo facciano lo stesso e che detto Stato membro o il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili;
se vi è mancanza di attività di livello 1, l'ente può detenere attività di livello 2A addizionali, fatti salvi coefficienti di scarto più elevati, e i massimali applicabili a tali attività a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, possono essere modificati.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 420
Deflussi di liquidità
In attesa della definizione di un requisito di liquidità conformemente all'articolo 460, i deflussi di liquidità da segnalare comprendono:
i saldi correnti dei depositi al dettaglio di cui all'articolo 421;
i saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte degli enti emittenti o del fornitore del finanziamento o che comportino un'aspettativa implicita del fornitore del finanziamento che l'ente ripagherà la passività nel corso dei successivi trenta giorni, come previsto all'articolo 422;
i deflussi supplementari di cui all'articolo 423;
l'importo massimo che può essere tirato nel corso dei successivi trenta giorni dalle linee di credito o di liquidità irrevocabili non utilizzate, come indicato all'articolo 424;
i deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente al paragrafo 2.
Per la valutazione gli enti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. Gli enti segnalano almeno annualmente alle autorità competenti tali prodotti e servizi per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità di cui al primo comma sono significativi e le autorità competenti stabiliscono i deflussi da assegnare. Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I.
Le autorità competenti inviano almeno annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali hanno determinato deflussi sulla base delle comunicazioni degli enti. In detta relazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare i deflussi.
Articolo 421
Deflussi sui depositi al dettaglio
Gli enti segnalano separatamente l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo e lo moltiplicano per almeno il 5 % nel caso in cui il deposito sia:
parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o
detenuto in un conto transattivo, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio.
Gli enti possono escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso l'ente applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi quanto segue, salvo in circostanze di difficoltà del depositante, giustificate singolarmente:
entro trenta giorni, il depositante non può ritirare il deposito; o
per il ritiro anticipato entro i trenta giorni il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non deve superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro.
Articolo 422
Deflussi su altre passività
Gli enti moltiplicano le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punto 3, per:
0 %, fino a concorrenza del valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;
100 % per la parte eccedente il valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;
100 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416, fatta eccezione per le operazioni previste al presente paragrafo, lettere d) ed e);
25 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416 e se il prestatore è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo. Gli organismi del settore pubblico che ricevono tale trattamento sono limitati a quelli aventi una ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 %, conformemente al capo 2, parte 3, titolo II;
0 % se il prestatore è una banca centrale.
Gli enti moltiplicano le passività risultanti da depositi che devono essere mantenuti:
dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità o altri servizi analoghi;
nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o come deposito minimo legale o statutario da un altro soggetto partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale
dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella indicata alla lettera a);
dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali e laddove l'ente creditizio appartiene ad una rete (network) ai sensi delle disposizioni legali o statutarie;
per il 5 % nel caso di cui alla lettera a), nella misura in cui esse siano coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, e per il 25 % negli altri casi.
I depositi degli enti creditizi in essere presso enti creditizi centrali che sono considerati attività liquide conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f), sono moltiplicati per un tasso di deflusso de 100 %.
In attesa di una definizione uniforme della «relazione operativa consolidata» di cui al paragrafo 3, lettera c), gli enti stabiliscono essi stessi i criteri per la qualifica di «relazione operativa consolidata» in merito alla quale dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo, e segnalano tali criteri alle autorità competenti. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata.
Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la controparte è:
un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente oppure un’impresa di investimento madre o filiazione dell’ente, ovvero un’altra filiazione della stessa impresa madre o della stessa impresa di investimento madre;
collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7; o
l'ente centrale o un membro di una rete conforme all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d);
vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;
un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo 425;
l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo commaconformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 423
Deflussi aggiuntivi
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali può essere applicata la nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente a quanto segue:
le garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento;
le garanzie reali di cui è prevista la restituzione a una controparte;
le garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non sarebbero considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 senza il consenso dell'ente.
Articolo 424
Deflussi da linee di credito e di liquidità
L'importo massimo che può essere tirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi è moltiplicato per 10 %, se soddisfano le seguenti condizioni:
non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito;
sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari;
non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento (funding) sui mercati finanziari.
Gli enti segnalano l'importo massimo che può essere tirato da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi. Ciò si applica, in particolare, a quanto segue:
linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera b);
accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE;
linee accordate a enti creditizi;
linee accordate a enti finanziari e a imprese di investimento.
Articolo 425
Afflussi
Gli afflussi di liquidità sono misurati nel corso dei successivi trenta giorni. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni. Gli afflussi di liquidità sono segnalati integralmente, con gli afflussi seguenti segnalati separatamente:
gli importi dovuti da clienti che non sono clienti finanziari ai fini del pagamento del capitale sono ridotti del 50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. Ciò non si applica agli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punto 3, che sono garantiti da attività liquide conformemente all'articolo 416, ai sensi del presenteparagrafo, lettera d).
In deroga al primo comma della presente lettera, gli enti che hanno ricevuto un impegno di cui all'articolo 424, paragrafo 6, per erogare un prestito agevolato (pass through) ad un beneficiario finale possono tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applicano all'impegno corrispondente per erogare tale prestito agevolato;
gli importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), con durata residua fino a trenta giorni, sono presi pienamente in considerazione come afflussi;
i prestiti con una data di scadenza contrattuale non definita sono presi in considerazione con un afflusso del 20 %, purché il contratto consenta all'ente di ritirarsi e di richiedere il pagamento entro 30 giorni;
gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 192, punto 3, se garantite da attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, non sono presi in considerazione fino al valore delle attività liquide al netto degli scarti di garanzia e sono presi in considerazione per intero per gli importi restanti dovuti;
gli importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafi 3 e 4, sono moltiplicati per un afflusso simmetrico corrispondente;
gli importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide;
eventuali linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non sono presi in considerazione.
In deroga al paragrafo 2, lettera g), le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione ad applicare, caso per caso, un afflusso maggiore per le linee di credito e di liquidità se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore;
la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento o l'ente centrale o un membro di una rete (network) soggetta alla deroga di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli articoli 422, 423 e 424;
l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
L'ABE presente tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 426
Aggiornamento dei futuri requisiti di liquidità
A seguito dell'adozione da parte della Commissione di un atto delegato per specificare il requisito di liquidità conformemente all'articolo 460, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare le condizioni di cui all'articolo 421, paragrafo 1, all'articolo 422, ad eccezione dei paragrafi 8, 9 e 10 di tale articolo, e all'articolo 424 allo scopo di tenere conto delle norme convenute a livello internazionale.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
TITOLO III
SEGNALAZIONI SUL FINANZIAMENTO (FUNDING) STABILE
Articolo 427
Elementi che forniscono un finanziamento stabile
Gli enti segnalano alle autorità competenti, conformemente ai requisiti di segnalazione di cui all'articolo 415, paragrafo 1, e agli schemi di segnalazione uniformi di cui all'articolo 415, paragrafo 3, gli elementi seguenti e loro componenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:
i seguenti fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni, se del caso;
strumenti di capitale di classe 1;
strumenti di capitale di classe 2;
altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile dalla classe 2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore;
le seguenti passività non incluse alla lettera a):
depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 1;
depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 2;
depositi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4;
dei depositi di cui al punto iii), i depositi che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, ai sensi dell'articolo 421, paragrafo 1;
dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b);
dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera d);
importi depositati non contemplati ai punti i), ii) o iii), se non sono depositati da clienti finanziari;
tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari;
separatamente per gli importi di cui, rispettivamente, ai punti vi) e vii), finanziamenti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 192, punto 3:
passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5, o di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;
le seguenti ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli che non rientrano nella lettera a):
altre passività.
Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento:
entro tre mesi;
tra tre e sei mesi;
tra sei e nove mesi;
tra nove e dodici mesi;
dopo dodici mesi.
Articolo 428
Elementi che richiedono il finanziamento stabile
A meno che non siano dedotti dai fondi propri, i seguenti elementi sono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:
attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416, suddivise per tipo di attività;
i seguenti titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a):
attività rientranti nella classe di credito 1 ai sensi dell'articolo 122;
attività rientranti nella classe di credito 2 ai sensi dell'articolo 122;
altre attività;
titoli di capitale di soggetti non finanziari quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta;
altri titoli di capitale;
l'oro;
altri metalli preziosi;
prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, e separatamente i prestiti e crediti commerciali non rinnovabili per i quali i mutuatari sono:
persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership;
PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR;
emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico;
clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;
clienti non contemplati ai punti i), ii) e iii) che sono clienti finanziari, e separatamente quelli che sono enti creditizi e altri clienti finanziari;
prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, di cui alla lettera g), e separatamente quelli che sono:
garantiti da immobili non residenziali;
garantiti da immobili residenziali;
compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, o da obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;
crediti da derivati;
qualsiasi altra attività;
linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a «rischio medio» o a «rischio medio/basso» ai sensi dell'allegato I.
TITOLO IV
IL COEFFICIENTE NETTO DI FINANZIAMENTO STABILE
CAPO 1
Il coefficiente netto di finanziamento stabile
Articolo 428 bis
Applicazione su base consolidata
Ove il coefficiente netto di finanziamento stabile di cui al presente titolo si applica su base consolidata a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, si applicano le disposizioni seguenti:
le attività e gli elementi fuori bilancio di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori a quelli indicati al capo 4 sono consolidati in base ai fattori superiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;
le passività e i fondi propri di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di finanziamento stabile disponibile inferiori a quelli indicati al capo 3 sono consolidati in base ai fattori inferiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;
le attività di paesi terzi conformi ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460 paragrafo 1, e detenute da una filiazione avente sede centrale in un paese terzo non sono rilevate come attività liquide ai fini di consolidamento se non sono considerate attività liquide dalla normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità.
▼M9 —————
Articolo 428 ter
Il coefficiente netto di finanziamento stabile
Il requisito di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1, è pari al rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 3, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 4, ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il rispettivo coefficiente netto di finanziamento stabile conformemente alla formula seguente:
Per quantificare la limitazione dei disallineamenti di valuta applicabile in conformità al presente articolo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:
la capacità dell'ente di trasferire il finanziamento stabile disponibile da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo nonché la capacità di effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;
l'impatto di variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie esistenti.
La limitazione dei disallineamenti di valuta imposta ai sensi del presente articolo è un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.
CAPO 2
Regole generali per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile
Articolo 428 quater
Calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile
Salvo diversamente specificato nel presente titolo, qualora un elemento possa essere assegnato a più di una categoria di finanziamento stabile richiesto, viene assegnato alla categoria di finanziamento stabile richiesto che produce il maggiore finanziamento stabile richiesto contrattuale per detto elemento.
Articolo 428 quinquies
Contratti derivati
Le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di non considerare l'impatto dei contratti derivati sul calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, anche attraverso la determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto e degli accantonamenti e perdite, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
tali contratti hanno una durata residua inferiore a sei mesi;
la controparte è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
i contratti derivati sono funzionali alla politica monetaria della BCE o della banca centrale di uno Stato membro.
Ove una filiazione avente sede centrale in un paese terzo benefici dell'esonero di cui al primo comma ai sensi della normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di finanziamento stabile netto, tale esonero specificato nella normativa nazionale del paese terzo è preso in considerazione ai fini del consolidamento.
Articolo 428 sexies
Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari
Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con una stessa controparte sono calcolate su base netta, purché tali attività e passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo 429 ter, paragrafo 4.
Articolo 428 septies
Attività e passività correlate
Previa approvazione delle autorità competenti, un ente può trattare un'attività e una passività come correlate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'ente funge esclusivamente da unità di transito (pass-through) per convogliare il finanziamento dalla passività alla corrispondente attività correlata;
le singole attività e passività correlate sono chiaramente identificabili e hanno lo stesso valore nominale;
l'attività e la passività correlata hanno scadenze sostanzialmente allineate con un intervallo massimo di 20 giorni tra la scadenza dell'attività e la scadenza della passività;
la passività correlata è stata richiesta in virtù di un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale e non è utilizzata per finanziare altre attività;
i flussi di pagamento del capitale provenienti dall'attività non sono utilizzati per fini diversi dal rimborso della passività correlata;
le controparti per ciascuna coppia di attività e passività correlate non sono le stesse.
Si considera che le attività e passività soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 e siano correlate se sono collegate direttamente ai prodotti o servizi seguenti:
risparmi regolamentati centralizzati, purché gli enti siano tenuti a norma di legge a trasferire i depositi regolamentati a un fondo centralizzato costituito e controllato dall'amministrazione centrale di uno Stato membro e che eroga prestiti per promuovere obiettivi di interesse pubblico, e a condizione che il trasferimento dei depositi al fondo centralizzato avvenga almeno su base mensile;
prestiti agevolati e linee di credito e di liquidità che soddisfano i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, per gli enti che operano come semplici intermediari che non sono esposti ad alcun rischio di finanziamento;
obbligazioni garantite che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento;
i prestiti sottostanti sono finanziati in maniera pienamente allineata con le obbligazioni garantite emesse oppure con le obbligazioni garantite di un anno o più fino al termine dei prestiti sottostanti in caso di mancato rifinanziamento alla data di scadenza dell'obbligazione garantita;
attività di compensazione di derivati per conto del cliente, a condizione che l'ente non fornisca ai suoi clienti garanzie sulla performance della CCP e, di conseguenza, non sostenga nessun rischio di finanziamento.
Articolo 428 octies
Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi
Laddove l'ente partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 ovvero a un gruppo cooperativo in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale e che l'ente depositante considera attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti ai requisiti seguenti:
l'ente depositante applica il fattore di finanziamento stabile richiesto ai sensi del capo 4, sezione 2, in funzione del trattamento di tali depositi a vista come attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e in funzione del pertinente coefficiente di scarto applicato a tali depositi a vista ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità;
l'ente centrale che riceve il deposito applica il fattore di finanziamento stabile disponibile simmetrico corrispondente.
Articolo 428 nonies
Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale
In deroga ai capi 3 e 4, ove non si applichi l'articolo 428 octies, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti ad applicare alle attività, alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
la controparte è una delle seguenti:
l'impresa madre o una filiazione dell'ente;
un'altra filiazione della stessa impresa madre;
un'impresa connessa all'ente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento cui partecipa l'ente;
l'organismo centrale o un ente creditizio affiliato di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
vi sono motivi di prevedere che la passività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta dall'ente costituisca una fonte di finanziamento più stabile ovvero che l'attività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa dall'ente richieda un finanziamento stabile inferiore nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile rispetto alla stessa passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta o concessa da altre controparti;
la controparte applica un fattore di finanziamento stabile richiesto uguale o superiore al fattore di finanziamento stabile disponibile superiore oppure applica un fattore di finanziamento stabile disponibile uguale o inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore;
l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
Laddove l'ente e la controparte siano stabiliti in Stati membri diversi, l'autorità competente può rinunciare ad applicare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, i criteri seguenti:
tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile;
il fornitore del finanziamento presenta un basso profilo di rischio di finanziamento;
la gestione del rischio di liquidità del fornitore del finanziamento ha tenuto adeguatamente conto del profilo di rischio di finanziamento del ricevente.
Le autorità competenti si consultano a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), per determinare se siano soddisfatti i criteri aggiuntivi stabiliti nel presente paragrafo.
CAPO 3
Finanziamento stabile disponibile
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 428 decies
Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile
Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e fondi propri per i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e dei fondi propri.
Le obbligazioni e altri titoli di debito emessi dall'ente venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio possono essere trattati come appartenenti alla corrispondente categoria di deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che detti strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.
Articolo 428 undecies
Durata residua di una passività o di fondi propri
Sezione 2
Fattori di finanziamento stabile disponibile
Articolo 428 duodecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %
Salvo diversamente specificato agli articoli da 428 terdecies a 428 sexdecies, tutte le passività senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %, con le eccezioni seguenti:
passività fiscali differite, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate;
interessi di minoranza, che sono trattati secondo la scadenza dello strumento.
Le passività fiscali differite e gli interessi di minoranza di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno dei seguenti fattori:
0 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è inferiore a sei mesi;
50 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è di almeno sei mesi ma inferiore a un anno;
100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è pari o superiore a un anno.
Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:
debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;
passività classificate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 septies;
passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite dai seguenti soggetti:
la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
la banca centrale di un paese terzo;
clienti finanziari;
altre passività ed elementi o strumenti di capitale non contemplati negli articoli da 428 terdecies a 428 sexdecies.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
tutti i margini di variazione costituti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.
Articolo 428 terdecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %
Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:
depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai soggetti seguenti:
amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;
amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o di un paese terzo;
organismi del settore pubblico in uno Stato membro o in un paese terzo;
banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;
clienti costituiti da società non finanziarie;
unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui tali passività non rientrano nella lettera a) del presente paragrafo;
passività con durata contrattuale residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno fornite dai soggetti seguenti:
la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
la banca centrale di un paese terzo;
clienti finanziari;
altre passività con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli 428 quaterdecies, 428 quindecies e 428 sexdecies.
Articolo 428 quaterdecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per gli altri depositi al dettaglio stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %.
Articolo 428 quindecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per i depositi al dettaglio stabili stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %.
Articolo 428 sexdecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %
Le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %:
gli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente prima delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, delle deduzioni a norma dell'articolo 36 e delle esenzioni e alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79;
gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente prima della deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
gli elementi di classe 2 dell'ente prima delle deduzioni di cui all'articolo 66 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
gli altri strumenti di capitale dell'ente con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza residua effettiva a meno di un anno;
gli altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 duodecies a 428 quindecies.
CAPO 4
Finanziamento stabile richiesto
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 428 septdecies
Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto
Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 ove tali attività non siano contabilizzate nel bilancio dell'ente ma quest'ultimo ne detenga la proprietà effettiva.
Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.
Sono considerate attività non vincolate le attività seguenti:
attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente; sono comprese le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una gruppo cooperativo o in un sistema di tutela istituzionale; gli enti muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità contenuta nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;
attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita o di scambio di garanzie, e che può cedere;
attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.
In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro o di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato o in circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:
in deroga all'articolo 428 untricies, lettera f), e all'articolo 428 quintricies, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate ai fini degli interventi di cui al presente comma;
in deroga all'articolo 428 untricies, lettera d), punti i) e ii), all'articolo 428 tertricies, lettera b), e all'articolo 428 quatertricies, lettera c), importi che risultano dagli interventi di cui al presente comma.
Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami.
Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario.
Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare tali fattori.
Articolo 428 octodecies
Durata residua di un'attività
Sezione 2
Fattori di finanziamento stabile richiesto
Articolo 428 novodecies
Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %
Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %:
attività non vincolate che sono ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato, e a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi specificati in tale atto delegato;
azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto dello 0 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità specificati in tale atto delegato;
tutte le riserve della banca centrale, detenute presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;
tutti i crediti nei confronti della BCE, della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo aventi durata residua inferiore a sei mesi;
crediti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da vendite di strumenti finanziari, valute estere o merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;
attività classificate come correlate a passività a norma dell'articolo 428 septies;
importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi, ove tali importi dovuti siano garantiti da attività considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima ivi specificate, e ove l'ente abbia legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali attività per la durata dell'operazione.
Gli enti tengono conto degli importi dovuti di cui alla lettera g) del primo comma del presente paragrafo su base netta ove si applichi l'articolo 428 sexies.
Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore è preso in considerazione ai fini del consolidamento.
Articolo 428 vicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %:
azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 5 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari, ove tali operazioni abbiano una durata residua inferiore a sei mesi, diverse da quelle di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g);
quote non utilizzate di linee di credito e di liquidità irrevocabili a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I con durata residua inferiore a sei mesi.
Gli enti tengono conto degli importi dovuti di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo su base netta ove si applichi l'articolo 428 sexies.
Articolo 428 unvicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 7 %
Le attività non vincolate che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 7 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 duovicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 7,5 %
I prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 7,5 %.
Articolo 428 tervicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %:
importi dovuti da operazioni con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi diverse da quelle di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g) e all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b);
prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua inferiore a sei mesi;
prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I, con durata residua pari o superiore a un anno.
Articolo 428 quatervicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 %
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 12 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 quinvicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 15 %
Le attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2A a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 15 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 sexvicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 20 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 septvicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 25 %
Le cartolarizzazioni non vincolate di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 25 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 octovicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 30 %
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 30 %:
obbligazioni garantite di qualità elevata non vincolate a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 30 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 novovicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 35 %
Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 35 %:
cartolarizzazioni non vincolate di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 35 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 tricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 40 %
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 40 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 40 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 untricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %:
attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le cartolarizzazioni di livello 2B e le obbligazioni garantite di qualità elevata di cui a tale atto delegato, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
depositi detenuti dall'ente presso un altro ente finanziario che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
importi dovuti per operazioni con durata residua inferiore a un anno con i seguenti soggetti:
amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;
amministrazioni regionali o autorità locali in uno Stato membro o in un paese terzo;
organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;
banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;
società non finanziarie, clienti al dettaglio e PMI;
unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui tali attività non rientrano nella lettera b) del presente paragrafo;
importi dovuti per operazioni con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno con i seguenti soggetti:
la Banca centrale europea o la banca centrale di uno Stato membro;
la banca centrale di un paese terzo;
clienti finanziari;
prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno;
attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma degli articoli da 428 duotricies a 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;
altre attività con durata residua inferiore a un anno, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 novodecies a 428 tricies.
Articolo 428 duotricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 55 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 tertricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 65 %
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 65 %:
prestiti non vincolati garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti non vincolati sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), con durata residua pari o superiore a un anno, purché a tali prestiti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2;
prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 untricies, purché a tali prestiti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2.
Articolo 428 quatertricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %:
attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, forniti come margine iniziale per i contratti derivati, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;
attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, fornite come contributo al fondo di garanzia di una CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore da applicare all'attività non vincolata;
prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 tertricies non scaduti da oltre 90 giorni e ai quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio superiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2;
prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua pari o superiore a un anno;
titoli non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 e che non sono ammissibili come attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci;
attività vincolate con durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura finanziato da obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento.
Articolo 428 quintricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %
Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %:
a meno che non sia diversamente specificato nel presente capo, attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno;
attività diverse da quelle di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 quatertricies, compresi prestiti ai clienti finanziari con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, esposizioni deteriorate, elementi dedotti dai fondi propri, immobilizzazioni, strumenti di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti, attività assicurative e titoli in stato di default.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.
CAPO 5
Deroga per gli enti piccoli e non complessi
Articolo 428 sextricies
Deroga per gli enti piccoli e non complessi
In deroga ai capi 3 e 4, gli enti piccoli e non complessi possono scegliere, previa autorizzazione della rispettiva autorità competente, di calcolare il rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 6, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 7, espresso in percentuale.
Un'autorità competente può chiedere a un ente piccolo e non complesso di conformarsi al requisito di finanziamento stabile netto basato sul finanziamento stabile a disposizione dell'ente di cui al capo 3 e sul finanziamento stabile richiesto all'ente di cui al capo 4, nel caso in cui ritenga che la metodologia semplificata non sia adeguata a rilevare i rischi di finanziamento di tale ente.
CAPO 6
Finanziamento stabile disponibile per il calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 428 septricies
Calcolo semplificato dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile
Articolo 428 octotricies
Durata residua di una passività o dei fondi propri
Sezione 2
Fattori di finanziamento stabile disponibile
Articolo 428 novotricies
Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %
Salvo diversamente specificato nella presente sezione, tutte le passività senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %, con le seguenti eccezioni:
passività fiscali differite, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate;
interessi di minoranza, che sono trattati secondo la scadenza dello strumento interessato.
Le passività fiscali differite e gli interessi di minoranza di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno dei seguenti fattori:
0 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è inferiore a un anno;
100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è pari o superiore a un anno.
Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:
debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;
passività classificate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 septies;
passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:
la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
la banca centrale di un paese terzo;
clienti finanziari;
altre passività ed elementi o strumenti di capitale non contemplati nel presente articolo e negli articoli da 428 quadragies a 428 triquadragies.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.
Articolo 428 quadragies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %
Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:
depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:
amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;
amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o in un paese terzo;
organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;
banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;
clienti costituiti da società non finanziarie;
unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui non si tratti di depositi ricevuti, che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1.
Articolo 428 unquadragies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per gli altri depositi al dettaglio stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %.
Articolo 428 duoquadragies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per i depositi al dettaglio stabili stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %.
Articolo 428 triquadragies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %
Le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %:
elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente prima delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, delle deduzioni a norma dell'articolo 36 e delle esenzioni e alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79;
elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente prima della deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
elementi di classe 2 dell'ente prima delle deduzioni di cui all'articolo 66 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
altri strumenti di capitale dell'ente con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza residua effettiva a meno di un anno;
altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 novotricies a 428 duoquadragies.
CAPO 7
Finanziamento stabile richiesto per il calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 428 quaterquadragies
Calcolo semplificato dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto
Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, che non sono contabilizzate nel loro bilancio ma di cui detengono la proprietà effettiva sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2.
Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.
Sono considerate attività non vincolate le seguenti:
attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente, comprese le attività che un ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in un gruppo cooperativo o in un sistema di tutela istituzionale;
attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita e di scambio di garanzie, e che può cedere;
attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.
Ai fini della lettera a) del primo comma del presente paragrafo, gli enti muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità contenuta nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità.
In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato o di circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:
in deroga all'articolo 428 quinquagies e all'articolo 428 terquinquagies, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate per gli interventi di cui al presente comma;
in deroga all'articolo 428 quinquagies e all'articolo 428 duoquinquagies, lettera b), importi risultanti dagli interventi di cui al presente comma.
Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami.
Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario.
Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare tali fattori.
Articolo 428 quinquadragies
Durata residua di un'attività
Sezione 2
Fattori di finanziamento stabile richiesto
Articolo 428 sexquadragies
Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %
Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %:
attività non vincolate che sono ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi di cui al suddetto atto delegato;
tutte le riserve detenute dall'ente presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;
tutti i crediti nei confronti della BCE, della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo aventi durata residua inferiore a sei mesi;
attività classificate come correlate a passività a norma dell'articolo 428 septies.
Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto stabilito dalla normativa nazionale di tale paese terzo, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore è preso in considerazione ai fini del consolidamento.
Articolo 428 septquadragies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %
Articolo 428 octoquadragies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %:
attività non vincolate che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I.
Articolo 428 novoquadragies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %
Le attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2A a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nonché le azioni o le quote non vincolate in OIC a norma di tale atto delegato sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 quinquagies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %:
prestiti garantiti e non garantiti con durata residua inferiore a un anno e vincolati per un periodo inferiore a un anno;
altre attività con durata residua inferiore a un anno, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 sexquadragies a 428 novoquadragies;
attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma degli articoli 428 unquinquagies, 428 duoquinquagies e 428 terquinquagies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami.
Articolo 428 unquinquagies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %
Le attività ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nonché le azioni o le quote in OIC a norma di tale atto delegato sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato, a condizione che siano vincolate per un periodo inferiore a un anno.
Articolo 428 duoquinquagies
Fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %:
attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, forniti come margine iniziale per i contratti derivati o come contributo al fondo di garanzia di una CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 terquinquagies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;
prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari non scaduti da oltre 90 giorni;
prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua pari o superiore a un anno;
titoli non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 e che non sono ammissibili come attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci.
Articolo 428 terquinquagies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %:
attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno;
attività diverse da quelle di cui agli articoli da 428 sexquadragies a 428 duoquinquagies, compresi prestiti ai clienti finanziari con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, esposizioni deteriorate, elementi dedotti dai fondi propri, immobilizzazioni, strumenti di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti, attività assicurative e titoli in stato di default.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
tutti i margini di variazione costituiti dagli enti presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.
PARTE SETTE
LEVA FINANZIARIA
Articolo 429
Calcolo del coefficiente di leva finanziaria
Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni.
Ai fini del paragrafo 2, la misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione dei seguenti elementi:
attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 sexies, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 ter, paragrafo 1;
contratti derivati elencati all'allegato II e derivati su crediti, inclusi i contratti e derivati su crediti che sono elementi fuori bilancio, applicando le modalità di calcolo degli articoli 429 quater e 429 quinquies;
maggiorazioni per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse quelle fuori bilancio, calcolate a norma dell'articolo 429 sexies;
elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui agli articoli 429 quinquies e 429 octies, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 septies;
acquisti o vendite standardizzati in attesa di regolamento, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 octies.
Gli enti trattano le operazioni con regolamento a lungo termine conformemente al primo comma, lettere da a) a d), a seconda dei casi.
Gli enti possono ridurre i valori delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e d), dell'importo corrispondente delle rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio e fuori bilancio, rispettivamente, fatta salva una soglia minima pari a 0 quando le rettifiche di valore su crediti hanno ridotto il capitale di classe 1.
In deroga al paragrafo 4, lettera d), si applicano le disposizioni seguenti:
uno strumento derivato considerato elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), ma trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui a tale lettera;
ove un cliente di un ente che agisce come partecipante diretto concluda direttamente un'operazione in derivati con una CCP e l'ente garantisca la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente verso la CCP derivanti da tale operazione, l'ente calcola la propria esposizione risultante dalla garanzia a norma del paragrafo 4, lettera b), come se tale ente avesse concluso direttamente l'operazione con il cliente, anche per quanto riguarda il ricevimento o la fornitura del margine di variazione in contante.
Il trattamento di cui al primo comma, lettera b), si applica anche a un ente che agisce come cliente di livello superiore che garantisce la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente.
Ai fini del primo comma, lettera b), e del secondo comma del presente paragrafo, gli enti possono considerare cliente un soggetto affiliato solo ove tale soggetto sia al di fuori dell'ambito del consolidamento regolamentare al livello al quale è applicato il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d).
Salvo espresse disposizioni contrarie nella presente parte, gli enti calcolano la misura dell'esposizione complessiva conformemente ai seguenti principi:
le garanzie reali finanziarie o su beni materiali, le garanzie personali o gli strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre la misura dell'esposizione complessiva;
non è permessa la compensazione di attività con passività.
In deroga al paragrafo 7, lettera b), gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione di un prestito di prefinanziamento o di un prestito intermedio deducendo il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al quale è stato concesso il prestito e includere solo l'importo risultante nella misura dell'esposizione complessiva, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la concessione del prestito è subordinata all'apertura del conto di risparmio presso l'ente che concede il prestito e sia il prestito che il conto di risparmio sono disciplinati dalla medesima legislazione settoriale;
il debitore non può prelevare il saldo sul conto di risparmio, in parte o del tutto, per l'intera durata del prestito;
l'ente può utilizzare il saldo sul conto di risparmio in maniera incondizionata e irrevocabile per saldare eventuali crediti derivanti dal contratto di prestito nei casi disciplinati dalla legislazione settoriale di cui alla lettera a), anche in caso di mancato pagamento da parte del debitore o insolvenza di quest'ultimo.
Per «prestito di prefinanziamento» o «prestito intermedio» si intende un prestito concesso al debitore per un periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.
Articolo 429 bis
Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva
In deroga all'articolo 429, paragrafo 4, un ente può escludere dalla misura della sua esposizione qualsivoglia esposizione seguente:
gli importi dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d);
le attività dedotte nel calcolo della misura del capitale di cui all'articolo 429, paragrafo 3;
le esposizioni alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 113, paragrafo 6 o 7;
ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico e prestiti agevolati;
ove l'ente non sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le parti delle esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi;
le parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
la garanzia è fornita da un fornitore ammissibile di protezione del credito di tipo personale ai sensi degli articoli 201 e 202, comprese agenzie per il credito all'esportazione o amministrazioni centrali;
alla parte garantita dell'esposizione si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell'articolo 116, paragrafo 4;
ove l'ente sia un partecipante diretto di una QCCP, le esposizioni da negoziazione di tale ente, purché esse siano compensate mediante tale QCCP e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c);
ove l'ente sia un cliente di livello superiore all'interno di una struttura di clientela multilivello, le esposizioni da negoziazione verso il partecipante diretto o un soggetto che funge da cliente di livello superiore per tale ente, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 305, paragrafo 2, e purché l'ente non sia obbligato a rimborsare al suo cliente le perdite subite in caso di default del partecipante diretto o della QCCP;
le attività fiduciarie che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
sono iscritte nel bilancio dell'ente in base ai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale, a norma dell'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE;
soddisfano i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
soddisfano i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell'IFRS 10, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, ove del caso;
le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico;
sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
derivano da depositi che l'ente è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico di cui al punto i) a fini di finanziamento di investimenti d'interesse generale;
le garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty che non sono state date in prestito;
ove l'ente, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizzi il margine di variazione pagato in contante alla controparte come credito, tale credito, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e);
le esposizioni cartolarizzate da cartolarizzazioni tradizionali che soddisfano le condizioni per un trasferimento significativo del rischio di cui all'articolo 244, paragrafo 2;
le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6:
monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;
attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale;
ove l'ente sia autorizzato conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B di detto allegato;
ove l'ente sia designato conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori di un depositario centrale di titoli, autorizzato a norma dell'articolo 16 di detto regolamento, elencati nelle sezioni A e B di detto allegato.
Ai fini della lettera m) del primo comma, gli enti includono le esposizioni mantenute nella misura dell'esposizione complessiva.
Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), per «ente creditizio pubblico di sviluppo» si intende un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
è un ente istituito da un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno Stato membro;
la sua attività mira esclusivamente a conseguire obiettivi specifici di politica pubblica nei settori finanziario, sociale o economico, conformemente alle leggi e alle disposizioni che disciplinano l'ente, comprese le disposizioni statutarie, su base non concorrenziale.
non si prefigge di massimizzare gli utili o le quote di mercato;
fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale ha l'obbligo di tutelare la redditività dell'ente creditizio oppure garantisce, direttamente o indirettamente, almeno il 90 % dei requisiti di fondi propri o dei requisiti di finanziamento dell'ente creditizio o dei prestiti agevolati da esso concessi;
non accetta i depositi coperti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/49/UE o della normativa nazionale che attua tale direttiva che possono essere classificati come depositi a termine fisso o depositi di risparmio dei consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ).
Ai fini del primo comma, lettera b), gli obiettivi di politica pubblica possono comprendere l'erogazione di finanziamenti per scopi di promozione o di sviluppo a settori economici specifici o a determinate zone geografiche dello Stato membro pertinente.
Ai fini del primo comma, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, le autorità competenti possono, su richiesta di un ente, trattare un'unità indipendente e autonoma sul piano organizzativo, strutturale e finanziario di tale ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo, a condizione che l'unità soddisfi tutte le condizioni di cui al primo comma e che tale trattamento non influisca sull'efficacia della vigilanza di tale ente. Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione e l'ABE di qualsiasi decisione di trattare, ai fini del presente comma, l'unità di un ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo. L'autorità competente riesamina ogni anno tale decisione.
Gli enti possono escludere le esposizioni elencate al paragrafo 1, lettera n), laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l'autorità competente dell'ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie;
l'esenzione è concessa per un periodo limitato non superiore a un anno;
l’autorità competente dell’ente ha accertato, previa consultazione con la banca centrale pertinente, la data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate e ha annunciato pubblicamente tale data; tale data è fissata alla fine di un trimestre.
Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1, lettera n), soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall'ente;
la loro durata media non supera in modo significativo la durata media dei depositi raccolti dall'ente.
In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), allorché un ente esclude le esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo, soddisfa costantemente il seguente requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio – aLR) per la durata dell'esclusione:
dove:
aLR |
= |
coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio – aLR); |
EMLR |
= |
la misura dell’esposizione complessiva dell’ente calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 4, comprese le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo, alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo; e |
CB |
= |
il valore totale medio giornaliero, delle esposizioni dell’ente verso la sua banca centrale, calcolate sull’intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale immediatamente precedente alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), che possono essere escluse a norma del paragrafo 1, lettera n). |
Articolo 429 ter
Calcolo del valore dell'esposizione delle attività
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 sexies conformemente ai principi seguenti:
per «valore dell'esposizione delle attività» si intende il valore dell'esposizione di cui all'articolo 111, paragrafo 1, prima frase;
non è permessa la compensazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
Un servizio di tesoreria accentrata (cash pooling) offerto da un ente non viola la condizione stabilita all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), solo se il servizio soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
l'ente che offre il servizio di tesoreria accentrata trasferisce i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli di soggetti appartenenti a un gruppo che partecipano a tale servizio («conti originari») su un conto unico distinto e quindi azzera i saldi dei conti originari;
l'ente svolge le azioni di cui alla lettera a) del presente comma su base giornaliera.
Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 3, per «servizio di tesoreria accentrata» si intende un accordo in virtù del quale i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli sono riuniti ai fini della gestione di contante o di liquidità.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un servizio di tesoreria accentrata che non soddisfa la condizione di cui alla lettera b) di tale paragrafo, ma soddisfa la condizione stabilita alla lettera a) del medesimo paragrafo non viola la condizione stabilita all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), purché il servizio soddisfi tutte le seguenti condizioni:
l'ente ha il diritto legalmente esercitabile di compensare i saldi dei conti originari mediante il trasferimento su un conto unico in qualsiasi momento;
non ci sono disallineamenti di scadenza tra i saldi dei conti originari;
l'ente addebita o versa gli interessi sulla base del saldo complessivo dei conti originari;
l'autorità competente dell'ente ritiene che la frequenza con cui i saldi di tutti i conti originari sono trasferiti sia adeguata al fine di includere nella misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria solo il saldo complessivo del servizio di tesoreria accentrata.
In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei crediti in contante e dei debiti in contante nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli con la stessa controparte su base netta solo ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;
il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile nel normale svolgimento dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento;
le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.
Ai fini del paragrafo 4, lettera c), gli enti possono ritenere che il meccanismo di regolamento determini funzionalmente l'equivalente di un regolamento netto solo se nel suo ambito il risultato netto dei flussi di cassa delle operazioni è, alla data di regolamento, pari al singolo importo netto che risulterebbe dal regolamento netto e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le operazioni sono regolate tramite lo stesso sistema di regolamento o sistemi di regolamento che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune;
gli accordi di regolamento sono assistiti da liquidità o da linee di credito infragiornaliere volte ad assicurare che il regolamento delle operazioni abbia luogo entro la fine della giornata operativa;
eventuali problematiche derivanti dalle componenti (legs) titoli delle operazioni di finanziamento tramite titoli non interferiscono con il completamento del regolamento netto dei crediti e dei debiti in contante.
La condizione di cui al primo comma, lettera c), è soddisfatta solo ove l'inadempimento di qualsivoglia operazione di finanziamento tramite titoli nel meccanismo di regolamento possa ritardare il regolamento soltanto della corrispondente componente contante oppure possa creare un'obbligazione verso il meccanismo di regolamento, assistita da una linea di credito associata.
In caso di inadempimento della componente titoli di un'operazione di finanziamento tramite titoli nel meccanismo di regolamento alla fine della finestra di regolamento nel meccanismo di regolamento, gli enti scindono tale operazione e la corrispondente componente contante dall'insieme delle attività soggette a compensazione e le trattano su base lorda.
Articolo 429 quater
Calcolo del valore dell'esposizione dei derivati
Nel calcolare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295. Gli enti non tengono conto della compensazione tra prodotti differenti, ma possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25, lettera c), e i derivati su crediti qualora siano soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c).
Gli enti includono nella misura dell'esposizione complessiva le opzioni vendute anche ove il valore della loro esposizione possa essere fissato a zero a norma del trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 5.
Ai fini del paragrafo 1, gli enti che calcolano il costo di sostituzione di contratti derivati a norma dell'articolo 275 possono riconoscere come margine di variazione di cui all'articolo 275 solo le garanzie reali ricevute dalle rispettive controparti in contante, ove la disciplina contabile applicabile non abbia già rilevato il margine di variazione come riduzione del valore dell'esposizione e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione;
il margine di variazione è calcolato e scambiato almeno quotidianamente in base alla valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;
il margine di variazione ricevuto è espresso in una valuta specificata nel contratto derivato, nell'accordo quadro di compensazione che lo disciplina, nell'allegato relativo al supporto di credito accluso all'accordo quadro di compensazione ammissibile o definita da un eventuale accordo di compensazione con una QCCP;
il margine di variazione ricevuto corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere l'esposizione del contratto derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi la soglia e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili alla controparte;
il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere l'effetto di riduzione del rischio conformemente all'articolo 295.
Ove un ente fornisca garanzie in contante alla controparte e tale garanzia soddisfi le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), l'ente considera tale garanzia come margine di variazione costituito presso la controparte e lo include nel calcolo del costo di sostituzione.
Ai fini del primo comma, lettera b), si considera che un ente ha soddisfatto la condizione ivi stabilita se il margine di variazione è scambiato il mattino del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto derivato, purché lo scambio avvenga in base al valore del contratto al termine del giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto.
Ai fini del primo comma, lettera d), in caso di controversia in materia di margine, gli enti possono riconoscere l'importo della garanzia non contestata oggetto dello scambio.
Ove applichino uno dei metodi di cui al primo comma, gli enti non sottraggono l'importo del margine che hanno ricevuto dalla misura dell'esposizione complessiva.
Articolo 429 quinquies
Disposizioni supplementari relative al calcolo del valore dell'esposizione dei derivati su crediti venduti
Gli enti calcolano l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti rettificandone l'importo nozionale per rispecchiare la reale esposizione dei contratti su cui la struttura dell'operazione ha un effetto di leva finanziaria o di altro rafforzamento.
Gli enti possono ridurre, integralmente o parzialmente, il valore dell'esposizione calcolato a norma del paragrafo 2 dell'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti acquistati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
la durata residua del derivato su crediti acquistato è pari o superiore alla durata residua del derivato su crediti venduto;
il derivato su crediti acquistato è altrimenti soggetto a condizioni essenziali (material terms) identiche o più prudenti rispetto a quelle applicabili al corrispondente derivato su crediti venduto;
il derivato su crediti acquistato non è acquistato presso una controparte che esporrebbe l'ente a un rischio specifico di correlazione sfavorevole, quale definito all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b);
ove l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti venduto sia ridotto della variazione negativa del valore equo incorporata nel capitale di classe 1 dell'ente, l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti acquistato è ridotto della variazione positiva del valore equo incorporata nel capitale di classe 1;
il derivato su crediti acquistato non è incluso in un'operazione che è stata compensata dall'ente per conto di un cliente o che è stata compensata dall'ente in veste di cliente di livello superiore all'interno di una struttura per clientela multilivello e per la quale l'importo nozionale effettivo cui fa riferimento il corrispondente derivato su crediti venduto è escluso dalla misura dell'esposizione a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera g) o h), a seconda dei casi.
Ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 429 quater, paragrafo 1, gli enti possono escludere dall'insieme delle attività soggette a compensazione la parte di un derivato su crediti venduto che non è compensata a norma del primo comma del presente paragrafo e per la quale l'importo nozionale effettivo è incluso nella misura dell'esposizione.
Articolo 429 sexies
Maggiorazione per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli
Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:
dove:
|
= |
la maggiorazione; |
i |
= |
l'indice che rappresenta l'operazione; |
Ei |
= |
il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e |
Ci |
= |
il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i. |
Gli enti possono fissare
pari a zero ove Ei sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.
Per le operazioni con una controparte che sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singolo accordo conformemente alla formula seguente:
dove:
|
= |
la maggiorazione |
i |
= |
l'indice che rappresenta l'accordo di compensazione; |
Ei |
= |
il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i; e |
Ci |
= |
il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i. |
Quando l'ente opera come agente tra due parti in un'operazione di finanziamento tramite titoli, inclusa un'operazione fuori bilancio, al calcolo della misura dell'esposizione complessiva dell'ente si applicano le disposizioni seguenti:
se l'ente fornisce a una delle parti nelle operazioni di finanziamento tramite titoli un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dalla parte e il valore della garanzia reale costituita dal debitore, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva soltanto la maggiorazione calcolata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3;
se l'ente non fornisce un indennizzo o una garanzia a nessuna delle parti interessate, l'operazione non è inclusa nella misura dell'esposizione complessiva;
se, nell'operazione, l'ente è economicamente esposto al titolo sottostante o al contante per un importo superiore all'esposizione coperta dalla maggiorazione, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva anche l'intero importo della sua esposizione verso il titolo o il contante;
se l'ente operante in qualità di agente fornisce un indennizzo o una garanzia a entrambe le parti che intervengono in un'operazione di finanziamento tramite titoli, l'ente calcola la misura della sua esposizione complessiva conformemente alle lettere a), b) e c) separatamente per ciascuna parte che interviene nell'operazione.
Articolo 429 septies
Calcolo del valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio
Nel caso in cui si tratti di un impegno riferito all'estensione di un altro impegno, si applica l'articolo 166, paragrafo 9.
Articolo 429 octies
Calcolo del valore dell'esposizione di acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento
Gli enti possono compensare l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati con l'intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
sia gli acquisti che le vendite standardizzati sono regolati sulla base della consegna contro pagamento;
le attività finanziarie acquistate e vendute associate con debiti e crediti in contante sono valutate al valore equo attraverso i profitti e le perdite e incluse nel portafoglio di negoziazione dell'ente.
PARTE SETTE BIS
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Articolo 430
Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie
Gli enti segnalano alle loro autorità competenti:
i requisiti di fondi propri, compreso il coefficiente di leva finanziaria, di cui all'articolo 92 e alla parte sette;
i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter per quanto riguarda gli enti ad essi soggetti;
le grandi esposizioni di cui all'articolo 394;
i requisiti di liquidità di cui all'articolo 415;
i dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1;
i requisiti e gli orientamenti contenuti nella direttiva 2013/36/UE adatti alle segnalazioni standardizzate, ad eccezione di qualsivoglia obbligo di segnalazione supplementare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), di tale direttiva;
il livello di gravami, compresa la ripartizione per tipo di gravame, ad esempio contratti di vendita con patto di riacquisto, concessione di titoli in prestito, esposizioni cartolarizzate o prestiti.
Gli enti esentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non sono soggetti all'obbligo di segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, su base individuale.
Oltre alle segnalazioni in materia di requisiti prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano informazioni finanziarie alle rispettive autorità competenti se sono uno dei seguenti soggetti:
un ente soggetto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
un ente creditizio che redige i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Ai fini del paragrafo 2, i progetti di norme tecniche di attuazione specificano quali componenti del coefficiente di leva finanziaria sono segnalate utilizzando i valori alla chiusura del giorno o del mese. A tal fine, l'ABE tiene conto di entrambi gli aspetti seguenti:
in che misura una componente è soggetta a riduzioni temporanee significative dei volumi delle operazioni che potrebbero sfociare in una sottorappresentazione del rischio di leva finanziaria eccessiva alla data di riferimento per le segnalazioni;
gli sviluppi e i riscontri a livello internazionale.
L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui presente paragrafo entro il 28 giugno 2021, tranne in relazione agli aspetti seguenti:
il coefficiente di leva finanziaria, che è trasmesso entro il 28 giugno 2020;
gli obblighi di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono trasmessi entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE valuta i costi e i benefici degli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ( 24 ) conformemente al presente paragrafo e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro il 28 giugno 2020. La valutazione è condotta in particolare nei confronti degli enti piccoli e non complessi. A tal fine, essa:
classifica gli enti in categorie in funzione delle loro dimensioni e complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività;
misura i costi sostenuti da ciascuna categoria di enti durante il periodo di riferimento per soddisfare gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, tenendo conto dei seguenti principi:
i costi di segnalazione sono misurati come il rapporto tra i costi di segnalazione e i costi totali dell'ente durante il periodo di riferimento;
i costi di segnalazione comprendono tutte le spese connesse all'attuazione e al funzionamento su base continuativa dei sistemi di segnalazione, incluse le spese per il personale, i sistemi IT, i servizi giuridici, di contabilità, di revisione dei conti e di consulenza;
il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun esercizio annuale durante il quale gli enti hanno sostenuto costi di segnalazione per prepararsi all'applicazione degli obblighi di segnalazione stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per gestire i sistemi di segnalazione su base continuativa;
valuta se i costi di segnalazione sostenuti da ciascuna categoria di enti sono stati proporzionati ai benefici apportati dagli obblighi di segnalazione ai fini della vigilanza prudenziale;
valuta gli effetti di un'eventuale riduzione degli obblighi di segnalazione sui costi e sull'efficacia della vigilanza; e
formula raccomandazioni sulle modalità per ridurre gli obblighi di segnalazione almeno per gli enti piccoli e non complessi, e a tal fine l'ABE mira a ottenere una riduzione attesa pari ad almeno il 10 %, ma idealmente fino al 20 %, dei costi medi. In particolare, l'ABE valuta se:
sia possibile rinunciare a imporre gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera g), per gli enti piccoli e non complessi, ove il gravame sia risultato inferiore a una certa soglia;
sia possibile ridurre la frequenza di segnalazione richiesta in conformità del paragrafo 1, lettere a), c) e g), per gli enti piccoli e non complessi.
L'ABE correda tale relazione dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7.
Le autorità competenti consultano l'ABE in merito alla questione se enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 debbano segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente al paragrafo 3 purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
gli enti in questione non presentano già segnalazioni su base consolidata;
gli enti in questione sono soggetti a un quadro contabile a norma della direttiva 86/635/CEE;
la segnalazione di informazioni finanziarie è considerata necessaria per fornire un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e dei rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario o l'economia reale conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli che gli enti di cui al primo comma devono utilizzare ai fini ivi indicati.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità designate ricorrono allo scambio di dati ogniqualvolta possibile per ridurre gli obblighi di segnalazione. A tale riguardo si applicano le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni e il segreto professionale di cui al titolo VII, capo I, sezione II, della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 430 bis
Obblighi specifici di segnalazione
Gli enti segnalano su base annuale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:
le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e l'80 % del valore di mercato oppure l'80 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;
le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 50 % del valore di mercato oppure il 60 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;
le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1.
Articolo 430 ter
Obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato
Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 430 quater
Relazione di fattibilità sul sistema di segnalazione integrato
Nel redigere la relazione di fattibilità, l'ABE coinvolge le autorità competenti, come pure le autorità responsabili dei sistemi di garanzia dei depositi nonché della risoluzione, e in particolare il SEBC. La relazione tiene conto dei precedenti lavori del SEBC sulla raccolta integrata dei dati e si basa su un'analisi costi-benefici complessiva che include almeno:
un quadro d'insieme sulla quantità e la portata dei dati attuali raccolti dalle autorità competenti nella rispettiva giurisdizione, nonché sulla loro provenienza e sul loro livello di dettaglio;
l'elaborazione di un dizionario uniforme dei dati da raccogliere, al fine di aumentare la convergenza dei requisiti di segnalazione per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione regolare e al fine di evitare richieste superflue;
l'istituzione di un comitato congiunto, in cui siano rappresentati almeno l'ABE e il SEBC, per lo sviluppo e l'attuazione del sistema di segnalazione integrato;
la fattibilità e l'eventuale progettazione di un punto centrale di raccolta dei dati per il sistema di segnalazione integrato, in cui rientri l'obbligo di assicurare la rigorosa riservatezza dei dati raccolti, la solida autenticazione e gestione dei diritti di accesso al sistema nonché la cibersicurezza, che:
contenga un registro centrale di dati, aggiornato con la regolarità necessaria, comprendente tutti i dati statistici, i dati di risoluzione e i dati prudenziali rilevati con il livello di dettaglio e la frequenza richiesti per i rispettivi enti;
funga da punto di contatto per le autorità competenti nella misura in cui riceve, tratta e raggruppa tutte le richieste di dati, le confronta con i dati già raccolti e segnalati e consente alle autorità competenti un accesso rapido alle informazioni richieste;
fornisca ulteriore sostegno alle autorità competenti per la trasmissione delle richieste di dati agli enti e inserisca i dati richiesti nel registro centrale di dati;
svolga un ruolo di coordinamento nello scambio di informazioni e di dati tra le autorità competenti; e
tenga conto delle procedure e dei processi delle autorità competenti e li integri in un sistema standardizzato.
PARTE OTTO
INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 431
Politiche e obblighi di informativa
Le informazioni da pubblicare conformemente alla presente parte sono soggette allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell'ente.
Gli enti si dotano inoltre di politiche per verificare che la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio. Ove constatino che l'informativa richiesta ai sensi della presente parte non trasmette esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti pubblicano informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie ai sensi della presente parte. Ciononostante, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni rilevanti, non esclusive o non riservate ai sensi dell'articolo 432.
Articolo 432
Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate
Un'informazione nell'ambito dell'informativa al pubblico è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori di tale informazione che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti del concetto di rilevanza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.
Sono considerate esclusive degli enti quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la loro posizione competitiva. Possono essere considerate esclusive le informazioni su prodotti o sistemi che diminuirebbero il valore degli investimenti degli enti, se rese note alla concorrenza.
Le informazioni sono considerate riservate se l'ente è obbligato dal cliente o da altre relazioni con la controparte a mantenere la riservatezza.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti dei concetti di esclusività e riservatezza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.
Articolo 433
Frequenza e ambito di applicazione dell'informativa
Gli enti pubblicano le informative richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità esposte agli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater.
Le informative annuali sono pubblicate nella stessa data in cui l'ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale data.
Le informative semestrali e trimestrali sono pubblicate nella stessa data in cui l'ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data.
Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell'articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 433 bis
Informativa da parte dei grandi enti
I grandi enti pubblicano le informazioni indicate di seguito con la seguente frequenza:
su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
su base semestrale le informazioni di cui ai punti seguenti:
articolo 437, lettera a);
articolo 438, lettera e);
articolo 439, lettere da e) a l);
articolo 440;
articolo 442, lettere c), e), f) e g);
articolo 444, lettera e);
articolo 445;
articolo 448, paragrafo 1, lettere a) e b);
articolo 449, lettere j), k) e l);
articolo 451, paragrafo 1, lettere a) e b);
articolo 451 bis, paragrafo 3;
articolo 452, lettera g);
articolo 453, lettere da f) a j);
articolo 455, lettere d), e) e g);
su base trimestrale le informazioni di cui ai punti seguenti:
articolo 438, lettere d) e h);
le metriche principali di cui all'articolo 447;
articolo 451 bis, paragrafo 2.
In deroga al paragrafo 1, i grandi enti diversi dai G-SII che sono enti non quotati pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:
su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.
Articolo 433 ter
Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi
Gli enti piccoli e non complessi pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:
su base annua le informazioni di cui ai punti seguenti:
articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);
articolo 438, lettera d);
articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), nonché h), i) e j);
su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.
Articolo 433 quater
Informativa da parte degli altri enti
Gli enti non soggetti alle disposizioni dell'articolo 433 bis o 433 ter pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:
su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli altri enti che sono enti non quotati pubblicano su base annua le informazioni di cui ai punti seguenti:
articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);
articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
articolo 437, lettera a);
articolo 438, lettere c) e d);
le metriche principali di cui all'articolo 447;
articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), e da h) a k).
Articolo 434
Mezzi di informazione
Articolo 434 bis
Modelli per l'informativa
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni sulla cui base effettuare l'informativa richiesta ai sensi dei titoli II e III.
Detti modelli per l'informativa trasmettono informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili agli utilizzatori di tali informazioni affinché questi possano valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette. Per agevolare la comparabilità delle informazioni, le norme tecniche di attuazione si prefiggono di mantenere la coerenza dei modelli per l'informativa con le norme internazionali in materia di informativa.
Se del caso, i modelli per l'informativa sono in formato tabulare.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
TITOLO II
CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INFORMATIVA
Articolo 435
Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio
Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo. Essi pubblicano in particolare:
le strategie e i processi per la gestione di tali categorie di rischio;
la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese le informazioni sul fondamento della sua autorità, dei suoi poteri e della responsabilità in conformità dell'atto costitutivo e dei documenti regolamentari;
l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;
le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia;
una dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente in questione, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;
una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente in questione associato alla strategia aziendale; tale dichiarazione include:
i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di amministrazione;
informazioni sulle operazioni infragruppo e sulle operazioni con parti correlate che possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gruppo consolidato.
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione ai sistemi di governance:
il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione;
la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza;
la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di amministrazione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;
se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;
la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione.
Articolo 436
Informativa sull'ambito di applicazione
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, gli enti pubblicano le informazioni seguenti:
la denominazione sociale dell'ente al quale si applica il presente regolamento;
la riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto conformemente alla disciplina contabile applicabile e il bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3; tale riconciliazione indica le differenze tra gli ambiti contabili e regolamentari del consolidamento e i soggetti giuridici inclusi nell'ambito regolamentare del consolidamento se differisce dall'ambito del consolidamento contabile; lo schema relativo ai soggetti giuridici inclusi nell'ambito del consolidamento regolamentare indica il metodo di consolidamento regolamentare se è differente dal metodo di consolidamento contabile, se tali soggetti sono consolidati integralmente o consolidati proporzionalmente e se le partecipazioni in tali soggetti giuridici sono dedotte dai fondi propri;
una ripartizione delle attività e delle passività del bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, ripartite per tipo di rischio come indicato alla presente parte;
una riconciliazione che individui le principali fonti di differenze fra i valori contabili nel bilancio nell'ambito regolamentare del consolidamento di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, e l'importo dell'esposizione utilizzato a fini regolamentari; tale riconciliazione è completata da informazioni qualitative in merito alle principali fonti di differenze suindicate;
per le esposizioni sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione corrette in conformità degli articoli 34 e 105, una ripartizione degli importi degli elementi costitutivi dell'aggiustamento prudente della valutazione di un ente, per tipo di rischio, e il totale degli elementi costitutivi separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione e di quello di non negoziazione;
eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o attesi che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;
l'importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni che non sono incluse nel consolidamento e le denominazioni sociali di tali filiazioni;
se del caso, le situazioni in cui viene fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9.
Articolo 437
Informativa sui fondi propri
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:
la riconciliazione completa degli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché dei filtri e delle deduzioni applicati ai fondi propri dell'ente in virtù degli articoli da 32 a 36 e degli articoli 56, 66 e 79, con lo stato patrimoniale nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione contabile;
la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;
i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;
l'indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:
ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 32 a 35;
gli elementi dedotti conformemente agli articoli 36, 56 e 66;
gli elementi non dedotti conformemente agli articoli 47, 48, 56, 66 e 79;
la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni;
la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali ove tali coefficienti patrimoniali siano calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa dalla base prevista nel presente regolamento.
Articolo 437 bis
Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili
Gli enti soggetti all'articolo 92 bis o 92 ter pubblicano le seguenti informazioni relative ai fondi propri e alle passività ammissibili:
la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili, la relativa scadenza e le caratteristiche principali;
il rango delle passività ammissibili nella gerarchia dei creditori;
l'ammontare totale di ciascuna emissione di strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter e il quantitativo di tali emissioni incluso negli elementi di passività ammissibili entro i limiti specificati all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4;
l'ammontare totale delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2.
Articolo 438
Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Per quanto riguarda la loro osservanza dell'articolo 92 del presente regolamento e dei requisiti di cui all'articolo 73 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
la descrizione sintetica del metodo da loro adottato nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;
l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e la loro composizione in termini di strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2;
su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente;
l'importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio e il corrispondente requisito totale di fondi propri determinati a norma dell'articolo 92, da ripartire per le diverse categorie di rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;
le esposizioni in bilancio e fuori bilancio, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e le perdite attese associate per ciascuna categoria di finanziamenti specializzati di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, e le esposizioni in bilancio e fuori bilancio e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le categorie di esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 155, paragrafo 2;
il valore dell'esposizione e l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio degli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa che gli enti non deducono dai loro fondi propri a norma dell'articolo 49 quando calcolano i requisiti di fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata;
il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE e all'allegato I di tale direttiva ove sia applicato il metodo 1 o 2 esposto in detto allegato;
le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del periodo di informativa corrente rispetto al periodo di informativa immediatamente precedente risultanti dall'uso dei modelli interni, compresa la descrizione dei fattori principali che spiegano tali variazioni.
Articolo 439
Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte
Per quanto riguarda la loro esposizione al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali;
una descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito;
una descrizione delle politiche rispetto al rischio generale di correlazione sfavorevole e al rischio specifico di correlazione sfavorevole definiti all'articolo 291;
l'importo delle garanzie reali che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;
l'importo delle garanzie reali segregate e non segregate ricevute e fornite per tipo di garanzia, ulteriormente ripartito tra garanzie reali utilizzate per i derivati e le operazioni di finanziamento tramite titoli;
per le operazioni su derivati, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda del metodo applicabile, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;
per le operazioni di finanziamento tramite titoli, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, a seconda del metodo utilizzato, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;
i valori dell'esposizione dopo gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito e le esposizioni al rischio associate per il requisito patrimoniale di aggiustamento della valutazione del credito separatamente per ogni metodo, come indicato alla parte tre, titolo VI;
il valore delle esposizioni verso controparti centrali e le esposizioni al rischio associate nel campo di applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, separatamente per controparti centrali qualificate e non qualificate, e ripartito per tipo di esposizione;
gli importi nozionali e il valore equo delle operazioni in derivati su crediti. Le operazioni in derivati su crediti sono ripartite per tipo di prodotto; all'interno di ciascun tipo di prodotto, le operazioni in derivati su crediti sono suddivise ulteriormente in funzione della protezione del credito acquistata e venduta;
la stima di alfa (α) ove l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a utilizzare la propria stima di alfa (α) a norma dell'articolo 284, paragrafo 9;
separatamente l'informativa di cui all'articolo 444, lettera e), e quella di cui all'articolo 452, paragrafo 1, lettera g);
per gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, l'entità della loro attività su derivati in bilancio e fuori bilancio, calcolata ai sensi dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.
Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dai requisiti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni ivi indicate potrebbe rivelare che è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri obiettivi.
Articolo 440
Informativa sulle riserve di capitale anticicliche
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione alla loro conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE:
la distribuzione geografica degli importi delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle proprie esposizioni creditizie utilizzate come base per il calcolo delle relative riserve di capitale anticicliche;
l'importo della rispettiva riserva di capitale anticiclica specifica.
Articolo 441
Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale
I G-SII pubblicano su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio conformemente al metodo di individuazione di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 442
Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione
Per quanto riguarda le esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
l'ambito di applicazione e le definizioni di crediti «scaduti» e «deteriorati» utilizzate a fini contabili dagli enti e le eventuali differenze fra la definizione di «crediti scaduti» e «default» a fini contabili e regolamentari;
la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;
informazioni sull'ammontare e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di tolleranza per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio, compresi le relative riduzioni di valore accumulate, gli accantonamenti, le variazioni negative del valore equo dovute al rischio di credito e gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute;
un'analisi dello scadenziamento della contabilizzazione delle esposizioni scadute;
i valori contabili lordi delle esposizioni in stato di default e di quelle non in stato di default, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche accumulate, le riduzioni accumulate a fronte di tali esposizioni e i valori contabili netti nonché la loro distribuzione per area geografica e settore e per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio;
le variazioni dell'importo lordo delle esposizioni in e fuori bilancio in stato di default, compresi, come minimo, informazioni sui saldi di apertura e di chiusura di tali esposizioni, l'importo lordo di qualsiasi esposizione ritornata in bonis o soggetta a riduzione;
la ripartizione di prestiti e titoli di debito in funzione della durata residua.
Articolo 443
Informativa sulle attività vincolate e non vincolate
Gli enti pubblicano informazioni relative alle proprie attività vincolate e non vincolate. A tal fine, gli enti utilizzano il valore contabile per classe di esposizioni ripartito per qualità di attività e l'importo totale del valore contabile vincolato e non vincolato. La pubblicazione delle informazioni sulle attività vincolate e non vincolate non palesa l'assistenza di liquidità di ultima istanza erogata dalle banche centrali.
Articolo 444
Informativa sull'uso del metodo standardizzato
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112:
le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa;
le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione è utilizzata;
la descrizione del processo impiegato per trasferire i rating del credito relativi all'emittente o all'emissione ad elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle ponderazioni del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2. Non è necessario pubblicare tali informazioni ove gli enti rispettino l'associazione normale pubblicata dall'ABE;
i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, per classe di esposizione, nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.
Articolo 445
Informativa sull'esposizione al rischio di mercato
Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c), pubblicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio ivi menzionato. Inoltre, i requisiti di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse relativo a posizioni verso la cartolarizzazione sono pubblicati separatamente.
Articolo 446
Informativa sulla gestione del rischio operativo
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni sulla propria gestione del rischio operativo:
i metodi per la valutazione dei requisiti di fondi propri relativi al rischio operativo che l'ente può applicare;
ove l'ente ne faccia uso, la descrizione della metodologia di cui all'articolo 312, paragrafo 2, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo avanzato di misurazione adottato dall'ente;
in caso di utilizzo parziale, l'ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate.
Articolo 447
Informativa sulle metriche principali
Gli enti pubblicano le seguenti metriche principali in formato tabulare:
la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri calcolati a norma dell'articolo 92;
l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3;
se del caso, l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi che gli enti sono tenuti a detenere a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE;
il coefficiente di leva finanziaria e la misura dell'esposizione complessiva calcolati conformemente all'articolo 429;
le seguenti informazioni in relazione al proprio coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:
la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
le seguenti informazioni in relazione al proprio requisito di finanziamento stabile netto, calcolato a norma della parte sei, titolo IV:
il coefficiente netto di finanziamento stabile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
il finanziamento stabile disponibile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
il finanziamento stabile richiesto alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
i propri coefficienti di fondi propri e passività ammissibili, nonché i loro componenti, numeratore e denominatore, calcolati a norma degli articoli 92 bis e 92 ter e ripartiti, se del caso, a livello di ciascun gruppo soggetto a risoluzione.
Articolo 448
Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione
A decorrere dal 28 giugno 2021, gli enti pubblicano le seguenti informazioni quantitative e qualitative sui rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscono sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle loro attività esterne al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 84 e all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE:
le variazioni del valore economico del capitale proprio calcolate in base ai sei scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello precedente;
le variazioni dei proventi da interessi netti calcolate in base ai due scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello precedente;
la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle di cui all'articolo 98, paragrafo 5 bis, lettere b) e c), della direttiva 2013/36/UE, utilizzate per calcolare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;
la spiegazione della rilevanza delle misure del rischio pubblicate ai sensi delle lettere a) e b) e delle eventuali variazioni significative di tali misure del rischio dalla precedente data di riferimento per l'informativa;
la descrizione delle modalità secondo cui gli enti definiscono, misurano, attenuano e controllano il rischio di tasso di interesse delle proprie attività esterne al portafoglio di negoziazione ai fini della revisione che le autorità competenti effettuano a norma dell'articolo 84 della direttiva 2013/36/UE, ivi compresi:
la descrizione delle specifiche misure del rischio che gli enti applicano per valutare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti;
la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate nei sistemi interni di misurazione degli enti che differiscano dalle ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE, ai fini del calcolo delle variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti, comprese le motivazioni di tali differenze;
la descrizione degli scenari di shock relativi ai tassi di interesse che gli enti utilizzano per stimare il rischio di tasso di interesse;
il riconoscimento dell'effetto delle coperture a fronte di tali rischi di tasso di interesse, comprese le coperture interne che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
la descrizione della frequenza della valutazione del rischio di tasso di interesse;
la descrizione delle strategie globali di gestione e attenuazione di tali rischi;
la data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni assegnata ai depositi non vincolati.
Articolo 449
Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, o i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 337 o 338 pubblicano le informazioni seguenti separatamente per le attività inserite nel loro portafoglio di negoziazione e per quelle esterne al portafoglio di negoziazione:
la descrizione delle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresa la gestione del rischio e gli obiettivi di investimento in relazione a tali attività, il loro ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, se utilizzano la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) definita all'articolo 242, punto 10, e la misura in cui essi ricorrono a operazioni di cartolarizzazione al fine di trasferire a terzi il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate, con, ove applicabile, una descrizione separata della loro politica dei trasferimento del rischio della cartolarizzazione sintetica;
il tipo di rischi ai quali sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione distinguendo tra posizioni STS e non-STS e:
il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine;
il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni cui hanno dato origine terzi;
i metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ogni metodo e con una distinzione tra posizioni STS e non-STS;
l'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la descrizione dei tipi delle loro esposizioni verso tali società, compresi i contratti derivati:
società veicolo per la cartolarizzazione che acquisiscono le esposizioni create dagli enti;
società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;
società veicolo per la cartolarizzazione e altri soggetti giuridici a cui gli enti forniscono servizi relativi alla cartolarizzazione, quali servizi di consulenza, di amministrazione delle attività o di gestione;
società veicolo per la cartolarizzazione incluse nell'ambito del consolidamento regolamentare degli enti;
l'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5;
l'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;
la sintesi delle loro politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione;
le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;
dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni della ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera h), i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito;
separatamente per il portafoglio di negoziazione e quello di non negoziazione, il valore contabile delle esposizioni cartolarizzate, comprese informazioni sull'eventuale trasferimento da parte degli enti di un rischio di credito significativo a norma degli articoli 244 e 245 per cui gli enti agiscono in qualità di cedenti, promotori o investitori, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le operazioni STS e non-STS e ripartite per tipo di esposizioni cartolarizzate;
per le attività esterne al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni:
l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di cedenti o promotori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regolamentare, comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e tra esposizioni verso la cartolarizzazione ed esposizioni verso la ricartolarizzazione, separatamente per le posizioni STS e non-STS, e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;
l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di investitori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regolamentare, comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche, posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione, e posizioni STS e non-STS, e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;
per le esposizioni cartolarizzate dall'ente, l'importo delle esposizioni in stato di default e l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente nel periodo corrente, entrambi suddivisi per tipo di esposizione.
Articolo 449 bis
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance
A decorrere dal 28 giugno 2022, i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE, pubblicano informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, definiti nella relazione di cui all'articolo 98, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE.
Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su base annua il primo anno e, successivamente, due volte all'anno.
Articolo 450
Informativa sulla politica di remunerazione
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in merito alla loro politica e alle loro pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti:
informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione, nonché il numero di riunioni tenute dal principale organo preposto alla vigilanza sulle remunerazioni durante l'esercizio, comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni, il consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica di remunerazione e il ruolo delle parti interessate;
informazioni sul collegamento tra la remunerazione e le performance del personale;
le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per il rischio, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;
i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE;
informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse azioni, opzioni o altre componenti variabili della remunerazione;
i principali parametri e le motivazioni di qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria;
informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per area di business;
informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti, con indicazione dei seguenti elementi:
gli importi della remunerazione riconosciuta per l'esercizio, suddivisi in remunerazione fissa (con la descrizione delle componenti fisse) e variabile, e il numero dei beneficiari;
gli importi e le forme della componente variabile riconosciuta della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie, separatamente per la parte versata in anticipo e la parte differita;
gli importi della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, suddivisi tra l'importo che matura nel corso dell'esercizio e l'importo che maturerà negli esercizi successivi;
l'importo della remunerazione differita che matura nel corso dell'esercizio versato nel corso dell'esercizio stesso, e ridotto mediante correzioni delle performance;
i premi facenti parte della remunerazione variabile assegnati durante l'esercizio e il numero dei beneficiari;
i trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio;
gli importi dei trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, suddivisi tra quelli versati in anticipo e quelli differiti, il numero di beneficiari e il trattamento di fine rapporto più elevato che è stato riconosciuto a una singola persona;
il numero di persone che sono state remunerate con 1 milione di EUR o più per esercizio, con la remunerazione tra 1 e 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 500 000 EUR e con la remunerazione pari o superiore a 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 1 milione di EUR;
a richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza;
informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
Ai fini della lettera k) del primo comma del presente paragrafo, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se la deroga si applica in base all'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), della direttiva 2013/36/UE. Essi indicano inoltre a quale dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che ne beneficiano e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e variabile.
Gli enti rispettano le disposizioni di cui al presente articolo, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 25 ).
Articolo 451
Informativa sul coefficiente di leva finanziaria
Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, gli enti soggetti alla parte sette pubblicano le seguenti informazioni:
il coefficiente di leva finanziaria e le modalità di applicazione, da parte degli enti, dell'articolo 499, paragrafo 2;
la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, nonché la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato;
se applicabile, l'importo delle esposizioni calcolato conformemente all'articolo 429, paragrafo 8, e all'articolo 429 bis, paragrafo 1, e del coefficiente di leva finanziaria adeguato calcolato in conformità dell'articolo 429 bis, paragrafo 7;
la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;
la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.
Articolo 451 bis
Informativa sui requisiti in materia di liquidità
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:
la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della composizione di tale riserva di liquidità;
le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della loro composizione.
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolato a norma della parte sei, titolo IV:
i dati di fine trimestre del loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolati conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 2, per ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
una panoramica dell'importo del finanziamento stabile disponibile calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 3;
una panoramica dell'importo del finanziamento stabile richiesto calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 4.
TITOLO III
REQUISITI DI IDONEITÀ PER L'IMPIEGO DI PARTICOLARI STRUMENTI O METODOLOGIE
Articolo 452
Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo IRB per il rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:
l'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione;
per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147, la percentuale del valore dell'esposizione complessiva di ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, o al metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, e la parte di ciascuna classe di esposizioni soggetta a un piano di introduzione. Nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti pubblicano separatamente la percentuale del valore dell'esposizione complessiva di ciascuna classe di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.
i meccanismi di controllo per i sistemi di rating nelle varie fasi dello sviluppo, dei controlli e delle modifiche dei modelli, che includono informazioni su:
la relazione fra la funzione di gestione del rischio e la funzione di audit interno;
la revisione del sistema di rating;
la procedura per garantire l'indipendenza della funzione responsabile del riesame dei modelli dalle funzioni responsabili dello sviluppo di questi ultimi;
la procedura per garantire l'affidabilità delle funzioni responsabili dello sviluppo e del riesame dei modelli;
il ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, approvazione e successiva modifica dei modelli di rischio di credito;
l'ambito di applicazione e i principali contenuti delle relazioni relative ai modelli di rischio di credito;
la descrizione del processo di rating interno per classe di esposizione, compreso il numero dei modelli fondamentali utilizzati riguardo a ciascun portafoglio e una breve discussione delle principali differenze tra modelli nello stesso portafoglio, che copra:
le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della PD che includono informazioni sul modo di stima delle PD per i portafogli a basso default, se esistono livelli di regolamentazione e le cause delle differenze osservate fra PD e tassi di default effettivi almeno per gli ultimi tre periodi;
ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della LGD, come i metodi per calcolare la LGD in caso di recessione, il modo di stima delle LGD per i portafogli a basso default e il lasso di tempo fra l'evento qualificato come default e la chiusura dell'esposizione;
ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida dei fattori di conversione, comprese le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili;
se del caso, le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147:
le esposizioni in bilancio lorde;
i valori delle esposizioni fuori bilancio prima di aver applicato il fattore di conversione pertinente;
la loro esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito;
ogni modello, parametro o dato che sia utile alla comprensione della ponderazione del rischio e gli importi dell'esposizione al rischio che ne risultano distribuiti su un numero di classi di debitori (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito;
separatamente per le classi di esposizioni in relazione a cui gli enti sono stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e per le esposizioni per cui gli enti non utilizzano tali stime, i valori di cui ai punti da i) a iv) oggetto di tale autorizzazione;
le stime degli enti riguardo alle PD a fronte del tasso di default effettivo per ciascuna classe di esposizioni su un periodo più lungo, con indicazione separata dell'intervallo della PD, degli equivalenti del rating esterno, della PD media ponderata e aritmetica, del numero dei debitori al termine dell'anno precedente e dell'anno esaminato, del numero di debitori in default, compresi quelli nuovi, e della media annua del tasso storico di default.
Ai fini della lettera b) del presente articolo, gli enti utilizzano il valore dell'esposizione quale definito all'articolo 166.
Articolo 453
Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
Gli enti che utilizzano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:
le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e un'indicazione della misura in cui gli enti ricorrono alla compensazione;
le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie reali ammissibili;
la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente per attenuare il rischio di credito;
per le garanzie e i derivati su crediti utilizzati come protezione del credito, le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito utilizzati per ridurre i requisiti patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica;
le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati;
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, il valore dell'esposizione complessiva non coperto dalla protezione del credito ammissibile e il valore dell'esposizione complessiva coperto da una protezione del credito ammissibile dopo aver applicato le rettifiche per volatilità; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per prestiti e titoli di debito e comprende una ripartizione delle esposizioni in stato di default;
il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione e l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con e senza effetto di sostituzione;
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, il valore delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio per classe di esposizione prima e dopo aver applicato i fattori di conversione e l'eventuale attenuazione del rischio di credito associata;
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il rapporto tra tale importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il valore dell'esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per ciascuna classe di esposizioni;
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima e dopo il riconoscimento dell'effetto di attenuazione del rischio di credito dei derivati su crediti; nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti provvedono all'informativa di cui alla presente lettera separatamente per le classi di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.
Articolo 454
Informativa sull'uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo
Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui agli articoli da 321 a 324 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell'uso che essi fanno dell'assicurazione e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione di tale rischio.
Articolo 455
Uso di modelli interni per il rischio di mercato
Gli enti che calcolano i requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 363 pubblicano le informazioni seguenti:
per ciascun subportafoglio coperto:
le caratteristiche dei modelli usati;
laddove applicabile, per i modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno, inclusa la descrizione del metodo utilizzato dall'ente per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste e i metodi utilizzati per la convalida del modello;
la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio;
la descrizione dei metodi usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;
la portata dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente;
la descrizione dell'ambito e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 104 e 105;
il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:
i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale periodo;
i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale periodo;
le misure di rischio per i rischi incrementali di default e di migrazione e per il rischio specifico del portafoglio di negoziazione di correlazione nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale periodo;
gli elementi del requisito di fondi propri come specificato all'articolo 364;
l'orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione;
il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante deviazione nel corso del periodo di segnalazione.
PARTE NOVE
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 456
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 462, con riguardo ai seguenti aspetti:
chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 e 411 per assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento;
chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 e 411 per tenere conto, nell'applicazione del presente regolamento, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
revisione dell'elenco delle classi di esposizioni di cui agli articoli 112 e 147 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
importo specificato all'articolo 123, lettera c), all'articolo 147, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 153, paragrafo 4, e all'articolo 162, paragrafo 4, per tenere conto degli effetti dell'inflazione;
elenco e classificazione degli elementi fuori bilancio di cui agli allegati I e II, per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
▼M9 —————
modifica dei requisiti di fondi propri di cui agli articoli da 301 a 311 del presente regolamento e agli articoli da 50 bis a 50 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012, per tenere conto degli sviluppi o delle modifiche alle norme internazionali per le esposizioni verso una controparte centrale;
chiarimento dei termini previsti per le esenzioni di cui all'articolo 400;
modifica della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 429, paragrafo 2, al fine di correggere eventuali carenze constatate sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 430, paragrafo 1, prima che il coefficiente di leva finanziaria sia pubblicato dagli enti conformemente all'articolo 451, paragrafo 1, lettera a);
modifiche agli obblighi di informativa di cui alla parte otto, titoli II e III, per tenere conto di sviluppi o cambiamenti per quanto concerne le norme internazionali in materia di informativa.
L'ABE controlla i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito e presenta una relazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015. In particolare, la relazione valuta:
il trattamento del rischio di CVA come requisito individuale oppure come componente integrata del quadro dei rischi di mercato;
l'ambito d'applicazione del requisito per il rischio di CVA compresa la deroga di cui all'articolo 482;
le coperture ammissibili;
il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di CVA.
Sulla scorta di tale relazione e qualora risulti che l'azione in questione è necessaria, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per modificare l'articolo 381, l'articolo 382, paragrafi 1 e 3, e articoli da 383 a 386 concernenti tali elementi.
Articolo 457
Aggiustamenti e correzioni tecniche
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per effettuare aggiustamenti e correzioni tecniche di elementi non essenziali delle disposizioni indicate di seguito al fine di tener conto dell'evoluzione dei nuovi prodotti finanziari o delle nuove attività finanziarie, di effettuare aggiustamenti tenendo conto degli sviluppi dopo l'adozione del presente regolamento in altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari e di contabilità, in particolare i principi contabili basati sul regolamento (CE) n. 1606/2002:
i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 111 a 134 e agli articoli da 143 a 191;
gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 193 a 241;
i requisiti di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 242 a 270 bis;
i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte conformemente agli articoli da 272 a 311;
i requisiti di fondi propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 315 a 324;
i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 325 a 377;
i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento di cui agli articoli 378 e 379;
i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui agli articoli 383, 384 e 386;
la parte due e l'articolo 430 soltanto a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto degli atti legislativi dell'Unione.
Articolo 458
Rischio macroprudenziale o sistemico individuato al livello di uno Stato membro
La notifica è corredata dei documenti seguenti e include, ove opportuno, pertinenti prove quantitative e qualitative riguardanti:
le variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico;
i motivi per cui tali variazioni potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale o per l'economia reale;
una spiegazione dei motivi per cui l'autorità ritiene che gli strumenti macroprudenziali di cui agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE siano meno indicati ed efficaci per affrontare detti rischi rispetto ai progetti di misure nazionali di cui alla lettera d) del presente paragrafo;
i progetti di misure nazionali per gli enti autorizzati a livello nazionale, o per un comparto di tali enti, volte ad attenuare le variazioni di intensità del rischio e riguardanti:
il livello dei fondi propri di cui all'articolo 92;
i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;
i requisiti in materia di liquidità di cui alla parte sei;
le ponderazioni dei rischi per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e degli immobili non residenziali;
gli obblighi di informativa al pubblico di cui alla parte otto;
il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE; o
le esposizioni all'interno del settore finanziario;
una spiegazione dei motivi per cui le autorità designate conformemente al paragrafo 1 ritengono che tali progetti di misure siano adeguati, efficaci e proporzionati per affrontare la situazione; e
una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei progetti di misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro interessato.
Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, il CERS e l'ABE trasmettono il proprio parere riguardo alle questioni di cui alle lettere da a) a f) di detto paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato.
Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico individuato, la Commissione può, entro un mese, proporre al Consiglio un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali.
In mancanza di una proposta della Commissione entro tale termine di un mese, lo Stato membro interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.
Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali.
Il Consiglio respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:
le variazioni d'intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;
gli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono meno indicati o efficaci rispetto ai progetti di misure nazionali per affrontare il rischio macroprudenziale o sistemico individuato;
i progetti di misure nazionali non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno; e
la questione riguarda un solo Stato membro.
La valutazione del Consiglio tiene conto del parere del CERS e dell'ABE ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall'autorità designata conformemente al paragrafo 1.
In mancanza di un atto di esecuzione del Consiglio che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione, lo Stato membro interessato può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.
Articolo 459
Requisiti prudenziali
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per imporre, per un periodo di un anno, requisiti prudenziali più rigorosi per le esposizioni, nei casi in cui ciò sia necessario per affrontare variazioni dell'intensità dei rischi micro e macroprudenziali risultanti da sviluppi del mercato nell'Unione o al di fuori di essa che incidono su tutti gli Stati membri, e nei casi in cui gli strumenti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE non siano sufficienti ad affrontare tali rischi, in particolare previa raccomandazione o parere del CERS o dell'ABE riguardanti:
il livello dei fondi propri fissato all'articolo 92;
i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;
gli obblighi di informativa al pubblico fissati agli articoli da 431 a 455.
La Commissione, assistita dal CERS, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta all'anno, una relazione sugli sviluppi del mercato per i quali potrebbe essere necessario il ricorso al presente articolo.
Articolo 460
Liquidità
In particolare, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati che precisino i requisiti dettagliati in materia di liquidità ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, degli articoli da 411 a 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, degli articoli da 428 undecies, a 428 quindecies, degli articoli 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 duotricies, 428 quatertricies, 428 quintricies, 428 octotricies e 451 bis.
Il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 è introdotto conformemente al seguente approccio graduale:
il 60 % del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015;
il 70 % a partire dal 1o gennaio 2016;
l'80 % a partire dal 1o gennaio 2017;
il 100 % a partire dal 1o gennaio 2018;
A tal fine la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all'articolo 509, paragrafi 1, 2 e 3, e delle norme internazionali elaborate da forum internazionali nonché delle specificità dell'Unione.
La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2014. Esso entra in vigore entro il 31 dicembre 2014, ma non si applica prima del 1o gennaio 2015.
La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il 28 giugno 2024.
Articolo 461
Riesame dell'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità
Nella sua relazione, l'ABE valuta in particolare l'eventualità di rinviare l'introduzione della norma minima vincolante del 100 % al 1o gennaio 2019. La relazione tiene conto delle relazioni annuali di cui all'articolo 509, paragrafo 1, dei pertinenti dati di mercato e delle raccomandazioni di tutte le autorità competenti.
Ai fini della valutazione della necessità del rinvio, la Commissione tiene conto della relazione e della valutazione di cui al paragrafo 1.
Un atto delegato adottato ai sensi del presente articolo non si applica prima del 1o gennaio 2018 ed entra in vigore il 30 giugno 2017.
Articolo 461 bis
Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato
Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per modificare il presente regolamento apportando aggiustamenti tecnici agli articoli 325 sexies, da 325 octies a 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, da 325 triquadragies a 325 septquadragies, 325 novoquadragies e 325 unquinquagies, e specificare il fattore di ponderazione del rischio della categoria 11 di cui all'articolo 325 quintricies, tabella 4, e dei fattori di ponderazione del rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi a norma dell'articolo 325 quintricies, nonché la correlazione delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi a norma dell'articolo 325 septricies del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, tenendo conto delle evoluzioni delle norme di regolamentazione internazionali.
La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2019.
Articolo 462
Esercizio della delega
Articolo 463
Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione
Quando la Commissione adotta, a norma del presente regolamento, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di un mese. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, il termine entro il quale il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione può, ove opportuno, essere ulteriormente prorogato di un mese.
Articolo 464
Comitato bancario europeo
PARTE DIECI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, RELAZIONI, RIESAMI E MODIFICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO 1
Requisiti di fondi propri, perdite e utili non realizzati misurati al valore equo e deduzioni
Sezione 1
Requisiti di fondi propri
Articolo 465
Requisiti di fondi propri
In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano i seguenti requisiti di fondi propri nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:
un livello di coefficiente di capitale primario di classe 1 compreso tra 4 % e 4,5 %;
un livello di coefficiente di capitale di classe 1 compreso tra 5,5 % e 6 %.
Articolo 466
Prima applicazione degli International Financial Reporting Standard
In deroga all'articolo 24, paragrafo 2, le autorità competenti concedono agli enti che devono effettuare la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la prima volta un lasso di tempo di ventiquattro mesi per lo svolgimento delle necessarie procedure interne e l'applicazione dei necessari requisiti tecnici.
Sezione 2
Profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo
▼M10 —————
Articolo 468
Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19
In deroga all’articolo 35, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 («periodo di trattamento temporaneo»), gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l’importo A, determinato conformemente alla formula seguente:
dove:
a |
= |
l’importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio «Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo», corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento, ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione («allegato relativo all’IFRS 9»); e |
f |
= |
il fattore applicabile a ciascun anno di riferimento del periodo di trattamento temporaneo conformemente al paragrafo 2. |
Per calcolare l’importo A di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti fattori f:
1 durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
0,7 durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
0,4 durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Se un ente esclude un importo delle perdite non realizzate dal proprio capitale primario di classe 1 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che sono calcolati utilizzando uno dei seguenti elementi:
l’importo delle attività fiscali differite dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 48, paragrafo 4;
l’importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
Nel ricalcolare i requisiti pertinenti, l’ente non tiene conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti relative alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9.
Sezione 3
Deduzioni
Sottosezione 1
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
Articolo 469
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:
gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, degli importi da dedurre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
gli enti applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 472 agli importi residui degli elementi da dedurre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, dell'importo totale da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo avere applicato l'articolo 470;
gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 472, paragrafo 5 o 11, a seconda dei casi, all'importo residuo totale degli elementi da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo aver applicato l'articolo 470.
Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 472, paragrafo 5, dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera a);
la somma degli importi di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettere a) e b).
Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 472, paragrafo 11, dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera b), detenuti direttamente e indirettamente;
la somma degli importi di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettere a) e b).
Articolo 469 bis
Deroga alle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 per le esposizioni deteriorate
In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti non deducono dal capitale primario di classe 1 l'importo applicabile della copertura insufficiente delle esposizioni deteriorate se l'esposizione è sorta prima del 26 aprile 2019.
Se l'ente modifica i termini e le condizioni dell'esposizione sorta prima del 26 aprile 2019 in modo da aumentare l'esposizione dell'ente verso il debitore, l'esposizione è considerata sorta alla data in cui si applica la modifica e cessa di beneficiare della deroga di cui al primo comma.
Articolo 470
Esenzione dalla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1
In deroga all'articolo 48, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, gli enti non deducono gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, che in totale siano pari o inferiori al 15 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1 dell'ente:
attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1;
quando l'ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 di tale soggetto detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1.
Articolo 471
Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 31 dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2024, gli enti possono scegliere di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) ed e);
le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini del controllo sugli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione;
le partecipazioni dell'ente nell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non superano il 15 % degli strumenti di capitale primario di classe 1 emessi da tale soggetto assicurativo al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2024;
l'importo delle partecipazioni non dedotto non supera l'importo detenuto negli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012.
Articolo 472
Elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1
Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo delle perdite dell'esercizio finanziario in corso di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a):
le perdite significative sono dedotte dagli elementi di classe 1;
le perdite non significative non sono dedotte.
Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo dei propri strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), da essi stessi detenuti:
l'importo delle detenzioni dirette è dedotto dagli elementi di classe 1;
l'importo delle detenzioni indirette e sintetiche, compresi i propri strumenti di capitale primario di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario da essi detenuti quando l'ente ha partecipazioni incrociate con il predetto soggetto come specificato all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g):
qualora l'ente non detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h);
qualora l'ente detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i).
Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h):
gli importi da dedurre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono dedotti per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i):
gli importi da dedurre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono dedotti per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Articolo 473
Introduzioni di modifiche allo IAS 19
L'importo applicabile è calcolato sottraendo dalla somma derivata conformemente alla lettera a) la somma derivata conformemente alla lettera b):
gli enti determinano il valore delle attività dei propri fondi o piani pensionistici, a seconda del caso, a prestazioni definite conformemente al regolamento (CE) n. 1126/2008 ( 27 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 1205/2011 ( 28 ). Gli enti sottraggono pertanto dal valore di queste attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili;
gli enti determinano il valore delle attività dei loro fondi o piani pensionistici, secondo il caso, a prestazioni definite in conformità delle regole di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008. Gli enti sottraggono in seguito dal valore di tali attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili.
Si applicano i seguenti fattori:
1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
0,8 nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
0,4 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
0,2 nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Articolo 473 bis
Introduzione dell’IFRS 9
In deroga all’articolo 50, e fino al termine dei periodi transitori di cui ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l’importo calcolato in conformità del presente paragrafo:
gli enti che redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
gli enti che, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento, effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
gli enti che effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio conformemente a principi contabili ai sensi della direttiva 86/635/CEE e che utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello utilizzato nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
L’importo di cui al primo comma è calcolato quale somma di quanto segue:
per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l’importo (ABSA) calcolato secondo la formula seguente:
dove:
A2,SA |
= |
l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2; |
A4,SA |
= |
l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3; |
|
= |
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020; |
|
= |
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore; |
f1 |
= |
il fattore applicabile di cui al paragrafo 6; |
f2 |
= |
il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis; |
t1 |
= |
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A2,SA; |
t 2 |
= |
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A4,SA; |
t3 |
= |
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo ; |
per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l’importo (ABIRB) calcolato secondo la formula seguente:
dove:
A2,IRB |
= |
l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2, adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a); |
A4,IRB |
= |
l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3, adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c); |
;
|
= |
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, diminuita della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, al 1o gennaio 2020. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di a zero; |
|
= |
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore, diminuita della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di a zero; |
f1 |
= |
il fattore applicabile di cui al paragrafo 6; |
f2 |
= |
il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis; |
t1 |
= |
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A2,IRB; |
t2 |
= |
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A4,IRB; |
t3 |
= |
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo. |
Gli enti calcolano gli importi A2,SA e A2,IRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), quale il maggiore degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:
zero;
l’importo calcolato conformemente al punto i), ridotto dell’importo calcolato conformemente al punto ii):
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’IFRS 9, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione («allegato relativo all’IRFS 9»), e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IRFS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9;
l’importo totale delle perdite per riduzione di valore su attività finanziarie classificate come finanziamenti e crediti, investimenti posseduti sino alla scadenza e attività finanziarie disponibili per la vendita, quali definite nel paragrafo 9 dello IAS 39, diverse da strumenti rappresentativi di capitale e quote o azioni di organismi di investimento collettivi, determinati conformemente ai paragrafi 63, 64, 65, 67, 68 e 70 dello IAS 39 di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, al 31 dicembre 2017 o al giorno antecedente la data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9.
Gli enti calcolano l’importo di cui l’importo specificato alla lettera a) supera l’importo specificato alla lettera b) separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, alla data di riferimento del bilancio e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9;
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9 e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore.
Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, se l’importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera b), è superiore all’importo per tali esposizioni specificato al paragrafo 3, lettera b), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera c), gli enti fissano l’A4,IRB quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l’A4,IRB a zero.
Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, si applicano i paragrafi da 2 a 4 come segue:
per il calcolo di A2,IRB gli enti riducono ciascuno degli importi calcolati conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del presente articolo della somma degli importi delle perdite attese calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, al 31 dicembre 2017 o al giorno precedente la data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9. Se, per l’importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di tale importo a zero. Se, per l’importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di tale importo a zero;
gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, alla data di riferimento del bilancio. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo a zero;
gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo a zero.
Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f1:
0,7, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
0,5, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
0,25, durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
0, durante il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1o gennaio 2020, ma prima del 1o gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a d), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.
Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1o gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a d), cominciando con il fattore corrispondente all’anno di prima applicazione di tali principi contabili.
Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f2:
1, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
1, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
0,75, durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
0,5, durante il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
0,25, durante il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1o gennaio 2020, ma prima del 1o gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a e), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.
Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1o gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a e), cominciando con il fattore corrispondente all’anno di prima applicazione di tali principi contabili.
Se un ente include nel proprio capitale primario di classe 1 un importo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ente ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che utilizzano qualunque dei seguenti elementi, in modo tale da non tenere conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti che ha incluso nel suo capitale primario di classe 1:
l’importo delle attività fiscali differite dedotto dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 48, paragrafo 4;
il valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 111, paragrafo 1, per cui le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell’esposizione, sono moltiplicate per il seguente fattore di graduazione (sf):
dove:
ABSA = l’importo calcolato conformemente al paragrafo 1, secondo comma, lettera a);
RASA = l’importo totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche;
l’importo degli elementi di classe 2 calcolati conformemente all’articolo 62, lettera d);
Gli enti possono scegliere una sola volta se utilizzare il calcolo di cui al paragrafo 7, lettera b), o il calcolo di cui al primo comma del presente paragrafo. Gli enti rendono pubblica la loro decisione.
Un ente che abbia deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. In tal caso l’ente fissa gli importi A4,SA, A4,IRB, , , t2 e t3 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.
L’ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 2, nel qual caso informa senza indugio l’autorità competente della sua decisione. In tal caso l’ente fissa gli importi A2,SA, A2,IRB e t1 di cui al paragrafo 1 a zero. L’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio, purché abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente.
Le autorità competenti informano l’ABE almeno una volta l’anno in merito all’applicazione del presente articolo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza.
Sottosezione 2
Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
Articolo 474
Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
In deroga all'articolo 56, nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:
gli enti deducono dagli elementi aggiuntivi di classe 1 la percentuale applicabile specificata all'articolo 478 degli importi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 56;
gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 475 agli importi residui degli elementi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 56.
Articolo 475
Elementi non dedotti dagli elementi aggiuntivi di classe 1
Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettera a):
i propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente sono dedotti al valore contabile dagli elementi di classe 1;
i propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti aggiuntivi di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettera b):
qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, lettera c);
qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, lettera d).
Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettere c) e d):
l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere dedotte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere dedotte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Sottosezione 3
Deduzioni da elementi di classe 2
Articolo 476
Deduzioni da elementi di classe 2
In deroga all'articolo 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si applicano le seguenti disposizioni:
gli enti deducono dagli elementi di classe 2 la percentuale applicabile specificata all'articolo 478 degli importi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 66;
gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 477 agli importi residui che devono essere dedotti conformemente all'articolo 66.
Articolo 477
Deduzioni da elementi di classe 2
Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera a):
i propri strumenti di classe 2 detenuti direttamente sono dedotti al valore contabile dagli elementi di classe 2;
i propri strumenti di classe 2 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera b):
qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera c);
qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera d).
Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettere c) e d):
l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere dedotte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere dedotte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Sottosezione 4
Percentuali applicabili per la deduzione
Articolo 478
Percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
La percentuale applicabile ai fini dell'articolo 468, paragrafo 4, dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'articolo 474, lettera a), e dell'articolo 476, lettera a), rientra nei seguenti intervalli di valori:
da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 201431 dicembre 2014;
da 40 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
da 60 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
In deroga al paragrafo 1, per gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), che esistevano prima del 1o gennaio 2014 la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettera c), rientra nei seguenti intervalli di valori:
da 0 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
da 10 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
da 30 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
da 40 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
da 50 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
da 60 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
da 70 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
da 80 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
da 90 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile entro gli intervalli di valori di cui ai paragrafi 1 e 2 per ciascuna delle seguenti deduzioni:
le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;
l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;
ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);
ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).
Sezione 4
Interessi di minoranza e strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni
Articolo 479
Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumentied elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza
In deroga alla parte due, titolo II, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 il riconoscimento nei fondi propri consolidati degli elementi che possono essere ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE, ma che non sono ammessi come capitale primario di classe 1 consolidato per una delle seguenti ragioni è stabilito dall'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:
lo strumento non può essere considerato strumento di capitale primario di classe 1 e di conseguenza i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni non sono ammessi come elementi di capitale primario di classe 1 consolidato;
gli elementi non sono ammessi in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 2;
gli elementi non sono ammessi perché la filiazione non è un ente o un soggetto che, in virtù della vigente normativa nazionale, è sottoposto ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE
gli elementi non sono ammessi perché la filiazione non è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Ai fini del paragrafo 2, le percentuali applicabili rientrano nei seguenti intervalli di valori:
da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
Articolo 480
Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati
Ai fini del paragrafo 1, il fattore applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:
da 0,2 a 1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
da 0,4 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
da 0,6 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e
da 0,8 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
Sezione 5
Filtri e deduzioni aggiuntivi
Articolo 481
Filtri e deduzioni aggiuntivi
Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:
da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 482
Ambito di applicazione delle operazioni sui derivati con fondi pensionistici
Per le operazioni di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 648/2012 concluse con schemi pensionistici ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, gli enti non calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA previsti all'articolo 382, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.
CAPO 2
Clausola grandfathering per strumenti di capitale
Sezione 1
Strumenti che costituiscono aiuto di stato
Articolo 483
Clausola grandfathering per strumenti che costituiscono aiuti di Stato
In deroga agli articoli da 26 a 29, 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, agli strumenti e agli elementi di capitale si applica il presente articolo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
gli strumenti sono stati emessi prima di 1o gennaio 2014;
gli strumenti sono stati emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Le eventuali parti degli strumenti sottoscritte privatamente devono essere emesse anteriormente al 30 giugno 2012 e congiuntamente alle parti sottoscritte dallo Stato membro;
gli strumenti sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107 TFUE.
Qualora gli strumenti siano sottoscritti sia dallo Stato membro che da investitori privati e in caso di rimborso parziale degli strumenti sottoscritti dallo Stato membro, una quota corrispondente della parte degli strumenti sottoscritti privatamente beneficia della clausola grandfathering conformemente all'articolo 484. Quando tutti gli strumenti sottoscritti dallo Stato membro sono stati rimborsati, la parte rimanente degli strumenti sottoscritti da investitori privati beneficia della clausola grandfathering conformemente all'articolo 484.
Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1, nonostante una delle seguenti condizioni:
non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento;
gli strumenti sono stati emessi da un'impresa di cui all'articolo 27 del presente regolamento e non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento.
Gli strumenti ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 ai sensi dei paragrafi 5 o 7.
Gli strumenti ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di classe 2 ai sensi dei paragrafi 3 o 7.
Gli strumenti ammessi come strumenti di classe 2 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dei paragrafi 3 o 5.
Sezione 2
Strumenti che non costituiscono aiuto di stato
Sottosezione 1
Ammissibilità e limiti della clausola grandfathering
Articolo 484
Ammissibilità alla clausola grandfathering degli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE
Articolo 485
Ammissibilità all'inclusione nel capitale primario di classe 1 di riserve sovrapprezzo azioni relative a elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE
Articolo 486
Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2
L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 3, ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, è limitato alla percentuale applicabile della somma degli importi di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo:
l'importo nominale del capitale di cui all'articolo 484, paragrafo 3, emesso al 31 dicembre 2012;
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli elementi di cui alla lettera a).
L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato alla percentuale applicabile moltiplicata per il risultato della differenza tra la somma degli importi specificati alle lettere a) e b) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da c) a f) del presente paragrafo:
l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ancora emessi al 31 dicembre 2012;
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
l'importo degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che al 31 dicembre 2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 66, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/48/CE;
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera c);
l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, emessi al 31 dicembre 2012 ma non ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dell'articolo 489, paragrafo 4;
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e).
L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili come elementi di classe 2 è limitato alla percentuale applicabile del risultato della differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da e) a h) del presente paragrafo:
l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ancora emessi al 31 dicembre 2012;
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
l'importo nominale dei prestiti subordinati ancora emessi al 31 dicembre 2012, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/48/CE;
l'importo nominale degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo, emessi al 31 dicembre 2012;
l'importo nominale degli strumenti e degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e);
l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che non sono ammissibili come elementi di classe 2 ai sensi dell'articolo 490, paragrafo 4;
le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera g).
Ai fini del presente articolo, le percentuali applicabili di cui ai paragrafi da 2 a 4 rientrano nei seguenti intervalli di valori:
da 60 % a 80 % nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
da 40 % a 70 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
da 20 % a 60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
da 0 % a 50 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
da 0 % a 40 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
da 0 % a 30 % nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
da 0 % a 20 % nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
da 0 % a 10 % nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Articolo 487
Elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri
In deroga agli articoli 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, i seguenti elementi, nella misura in cui la loro inclusione non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 4:
il capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni, di cui all'articolo 484, paragrafo 3, esclusi dagli elementi del capitale primario di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile specificata all'articolo 486, paragrafo 2;
gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 488
Ammortamento degli elementi soggetti alla clausola grandfathering come elementi di classe 2
Gli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili come elementi di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 5, o dell'articolo 486, paragrafo 4, sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 64.
Sottosezione 2
Inclusione di strumenti con opzione call e incentivo al rimborso in elementi aggiuntivi di classe 1 e in elementi di classe 2
Articolo 489
Strumenti ibridi con opzione call e incentivo al rimborso
Gli strumenti sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1o gennaio 2013;
l'ente non abbia esercitato l'opzione call;
le condizioni stabilite all'articolo 52 sono soddisfatte a partire dal 1o gennaio 2013.
Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1 senza limite, purché:
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
le condizioni fissate all'articolo 52 siano soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
Gli strumenti non sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 e non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 484, paragrafo 4, a decorrere da 1o gennaio 2014 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
Articolo 490
Elementi di classe 2 con incentivo al rimborso
Gli elementi sono considerati strumenti di classe 2, purché:
l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1o gennaio 2013;
l'ente non abbia esercitato l'opzione call;
le condizioni stabilite all'articolo 63 siano soddisfatte a partire dal 1o gennaio 2013.
Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità dell'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono considerati come elementi di classe 2 senza limiti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
le condizioni fissate all'articolo 63 sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
Gli elementi non sono considerati come elementi di classe 2 a partire dal 1o gennaio 2014, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 con riduzione del loro riconoscimento in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se:
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della loro scadenza effettiva;
le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, se:
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
Articolo 491
Scadenza effettiva
Ai fini degli articoli 489 e 490 la scadenza effettiva è determinata come segue:
per gli elementi di cui ai paragrafi 3 e 5 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade il 1o gennaio 2013 o successivamente;
per gli elementi di cui al paragrafo 4 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;
per gli elementi di cui al paragrafo 6 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso prima del 31 dicembre 2011.
CAPO 3
Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri
Articolo 492
Informativa sui fondi propri
Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti pubblicano le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti i loro fondi propri:
la natura e l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e deduzioni applicati conformemente agli articoli da 467 a 470, 474, 476 e 479;
gli importi degli interessi di minoranza e degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e di capitale di classe 2, e i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, emessi da filiazioni, inclusi nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 2 e nei fondi propri conformemente al capo 1, sezione 4;
l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e deduzioni applicati conformemente all'articolo 481;
la natura e l'importo degli elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 ed elementi di classe 2 conformemente alle deroghe di cui al capo 2, sezione 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 4
Grandi esposizioni, requisiti di fondi propri, leva finanziaria e requisito minimo di Basilea I
Articolo 493
Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni
▼M9 —————
In deroga all'articolo 400, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono, per un periodo transitorio fino all'entrata in vigore di un eventuale atto legislativo, a seguito del riesame conformemente all'articolo 507, ma non dopo il 31 dicembre 2028, esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, le seguenti esposizioni:
obbligazioni garantite contemplate dall'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
esposizioni dell'ente, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio appartiene ad una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità;
50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi;
garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;
elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.
In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di sostenere le esposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:
100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2018;
75 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2019;
50 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2020.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.
Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 si applicano alle seguenti esposizioni:
elementi dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
elementi dell’attivo che rappresentano crediti esplicitamente garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
altre esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri, o da essi garantite;
elementi dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri trattati come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2;
altre esposizioni nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, o da esse garantite, trattate come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2.
Ai fini delle lettere a), b) e c) del primo comma, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo a elementi dell’attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, che sono trattati come esposizioni verso un’amministrazione centrale, un’amministrazione regionale o un’autorità locale conformemente all’articolo 116, paragrafo 4. Se gli elementi dell’attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, sono trattati come esposizioni verso un’amministrazione regionale o un’autorità locale conformemente all’articolo 116, paragrafo 4, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se le esposizioni verso quell’amministrazione regionale o autorità locale sono trattate come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2.
Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se un’esposizione di cui al paragrafo 5 del presente articolo soddisfa tutte le condizioni seguenti:
all’esposizione sarebbe assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente alla versione dell’articolo 495, paragrafo 2, in vigore al 31 dicembre 2017;
l’esposizione è stata sostenuta il 12 dicembre 2017 o successivamente.
Articolo 494
Disposizioni transitorie riguardanti il requisito di fondi propri e passività ammissibili
In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:
un coefficiente basato sul rischio del 16 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;
un coefficiente non basato sul rischio del 6 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.
Articolo 494 bis
Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo
In deroga all'articolo 52, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;
gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
In deroga all'articolo 63, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti di classe 2 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;
gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
Articolo 494 ter
Clausola grandfathering per gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili
Articolo 494 quater
Grandfathering delle posizioni verso la cartolarizzazione senior
In deroga all’articolo 270, un ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione senior a norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 2021;
alla data dell’8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 270 applicabili a tale data.
Articolo 495
Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB
La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute al 31 dicembre 2007 ed eventuali ulteriori azioni direttamente risultanti da tale partecipazione, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di possesso.
Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di possesso in una data partecipazione, la parte della partecipazione che costituisce l'eccedenza non è ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applica neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.
Le esposizioni in strumenti di capitale soggette a tale disposizione sono assoggettate ai requisiti patrimoniali calcolati in conformità del metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE l'attuazione del presente paragrafo.
▼M10 —————
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 496
Requisiti di fondi propri per le obbligazioni garantite
►M3 Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed f), purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: ◄
le esposizioni cartolarizzate relative a immobili residenziali o non residenziali siano state cedute da un membro dello stesso gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o da un soggetto affiliato allo stesso organismo centrale cui sia affiliato l'emittente delle obbligazioni garantite, laddove tale appartenenza o affiliazione è da determinare al momento in cui le quote senior sono costituite a garanzia delle obbligazioni garantite;
un membro dello stesso gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o un soggetto affiliato allo stesso organismo centrale cui sia affiliato l'emittente delle obbligazioni garantite detenga l'intero segmento prime perdite che sostiene tali quote senior.
Articolo 497
Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP
Quando una controparte centrale di un paese terzo chiede il riconoscimento a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti possono considerare detta CCP come una QCCP a partire dalla data in cui ha presentato la domanda di riconoscimento all'ESMA e fino a una delle date seguenti:
se la Commissione ha già adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP e tale atto di esecuzione è entrato in vigore, due anni dopo la data di presentazione della domanda;
se la Commissione non ha ancora adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP o se tale atto di esecuzione non è ancora entrato in vigore, la prima delle date seguenti:
due anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione;
per le CCP che hanno presentato la domanda dopo il 27 giugno 2019, due anni dopo la data di presentazione della domanda;
per le CCP che hanno presentato la domanda prima del 27 giugno 2019, il 28 giugno 2021.
Fino alla scadenza del termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo, se una CCP di cui a detto paragrafo non dispone di un fondo di garanzia e non ha concluso un accordo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, l'ente sostituisce la formula prevista all'articolo 308, paragrafo 2, per il calcolo del requisito di fondi propri con la formula seguente:
dove:
|
= |
requisito di fondi propri; |
KCCP |
= |
il capitale ipotetico del QCCP comunicato all'istituto dal QCCP ai sensi dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012; |
DFCCP |
= |
le risorse finanziarie prefinanziate della controparte centrale comunicate all'istituzione dalla controparte centrale conformemente all'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012; |
i |
= |
l'indice che individua il partecipante diretto; |
IMi |
= |
il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto i; e |
IM |
= |
l'importo totale del margine iniziale comunicato all'ente dalla CCP in conformità all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
Articolo 498
Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci
Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.
Articolo 499
Leva finanziaria
In deroga agli articoli 429 e 430, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti calcolano e segnalano il coefficiente di leva finanziaria utilizzando entrambi i seguenti elementi come misura del capitale:
il capitale di classe 1;
il capitale di classe 1 soggetto alle deroghe di cui ai capi 1 e 2 del presente titolo.
▼M8 —————
Articolo 500
Correzione in caso di vendite su larga scala
In deroga all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a), un ente può correggere le proprie stime delle LGD compensando in parte o del tutto l'effetto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default sulle LGD effettive fino alla differenza tra la media delle LGD stimate per le esposizioni comparabili in stato di default che non sono state liquidate in via definitiva e la media delle LGD effettive, anche sulla base delle perdite effettive dovute a vendite su larga scala, non appena sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'ente ha informato l'autorità competente di un piano indicante l'entità, la composizione e le date delle vendite delle esposizioni in stato di default;
le date delle vendite delle esposizioni in stato di default sono successive al 23 novembre 2016 ma non posteriori al 28 giugno 2022;
l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo cumulativo di tutti i default osservati a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).
La correzione di cui al primo comma può essere effettuata soltanto fino al 28 giugno 2022 e i suoi effetti possono durare fintantoché le esposizioni corrispondenti sono incluse nelle stime della LGD dell'ente.
Articolo 500 bis
Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro
In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2024, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:
fino al 31 dicembre 2022 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2;
nel 2023 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2;
nel 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2.
In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, e all’articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:
100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2023;
75 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024;
50 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2025.
I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.
Articolo 500 ter
Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19
In deroga all’articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 un ente può escludere dalla misura dell’esposizione complessiva le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:
monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;
attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale.
L’importo escluso dall’ente non supera l’importo medio giornaliero delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), calcolato sul più recente intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale dell’ente.
Un ente può escludere le esposizioni di cui al paragrafo 1 se l’autorità competente dell’ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie.
Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1 soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall’ente;
la loro scadenza media non supera in modo significativo la scadenza media dei depositi raccolti dall’ente.
Un ente che esclude dalla misura dell’esposizione complessiva determinate esposizioni verso la banca centrale conformemente al paragrafo 1 pubblica anche il coefficiente di leva finanziaria che avrebbe se non avesse escluso dette esposizioni.
Articolo 500 quater
Esclusione degli scostamenti dal calcolo dell’addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19
In deroga all’articolo 366, paragrafo 3, in circostanze eccezionali e in singoli casi, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dal calcolo dell’addendo di cui all’articolo 366, paragrafo 3, gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi dell’ente sulle variazioni ipotetiche o reali, purché tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno e si siano verificati tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Articolo 500 quinquies
Calcolo temporaneo del valore dell’esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento alla luce della pandemia di COVID-19
Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell’esposizione complessiva l’intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati.
Gli enti possono compensare l’intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati con l’intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
sia gli acquisti che le vendite standardizzati sono regolati tramite consegna contro pagamento;
le attività finanziarie acquistate e vendute associate con debiti e crediti in contante sono valutate al fair value (valore equo) attraverso i profitti o le perdite e incluse nel portafoglio di negoziazione dell’ente.
Articolo 501
Rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default
Gli enti rettificano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni non in stato di default verso una PMI (RWEA), che sono calcolati in conformità della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi, in conformità della seguente formula:
dove:
RWEA* |
= |
RWEA rettificato da un fattore di sostegno alle PMI; e |
E* |
= |
importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI. |
Ai fini del presente articolo,
l'esposizione verso una PMI è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni verso imprese o garantite da ipoteche su beni immobili;
una PMI è definita conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 30 ). Tra i criteri elencati nell'articolo 2 dell'allegato di tale raccomandazione, si tiene conto soltanto del fatturato annuo;
gli enti adottano misure ragionevoli per determinare correttamente E* e ottenere le informazioni di cui alla lettera b).
Articolo 501 bis
Rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali
I requisiti di fondi propri per il rischio di credito calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, sono moltiplicati per un fattore di 0,75 purché l'esposizione soddisfi tutti i seguenti criteri:
l'esposizione è inclusa nella classe delle esposizioni verso imprese o nella classe delle esposizioni da finanziamenti specializzati, ad esclusione delle esposizioni in stato di default;
l'esposizione è verso un soggetto creato ad hoc per finanziare od operare strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;
la fonte di rimborso dell'obbligazione è rappresentata, per non meno dei due terzi del suo importo, dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale, ovvero da sussidi, sovvenzioni o finanziamenti forniti da uno o più degli enti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);
il debitore è in grado di adempiere le sue obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress pertinenti per il rischio inerente al progetto;
i flussi finanziari che il debitore genera sono prevedibili e coprono tutti i rimborsi futuri nel corso della durata del prestito;
il rischio di rifinanziamento dell'esposizione è basso o adeguatamente attenuato, tenendo conto di eventuali sussidi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di uno o più degli enti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);
le condizioni contrattuali forniscono ai prestatori un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:
se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, gli accordi contrattuali includono disposizioni che tutelano in modo efficace i prestatori contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore;
il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con garanti con un rating elevato per coprire il fabbisogno in termini di riserva per imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile dell'attività di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
i prestatori hanno un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito generato dal debitore;
i prestatori hanno il beneficio della garanzia nella misura consentita dalla legge vigente sotto forma di attività e contratti fondamentali per l'attività infrastrutturale o dispongono di meccanismi alternativi per garantire la loro posizione;
ai prestatori sono concessi in garanzia strumenti di capitale tali da consentire loro di assumere il controllo del soggetto in caso di default;
è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;
vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che possano ledere gli interessi dei prestatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;
l'obbligazione è di rango superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti delle controparti in derivati;
se il debitore è nella fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, oppure, qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, il gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso soddisfa i criteri indicati di seguito:
gli investitori in strumenti di capitale possiedono una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali, la solidità finanziaria e le competenze pertinenti;
gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di default, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per il debitore a seguito del loro default;
esistono meccanismi adeguati per allineare gli interessi degli investitori in strumenti di capitale con gli interessi dei prestatori;
il debitore dispone di garanzie adeguate per assicurare il completamento del progetto nel rispetto delle specifiche, del bilancio o della data di completamento concordati, comprese anche solide garanzie di buon fine o il coinvolgimento di un costruttore esperto, così come adeguate disposizioni contrattuali che prevedano le penali del caso;
i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;
il debitore utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;
sono stati ottenuti tutti i necessari permessi e autorizzazioni;
il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;
il debitore ha condotto una valutazione per stabilire se le attività finanziate contribuiscono ai seguenti obiettivi ambientali:
mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti;
prevenzione e controllo dell'inquinamento;
protezione degli ecosistemi sani.
Ai fini del paragrafo 1, lettera e), i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte considerevole delle entrate soddisfa le seguenti condizioni:
è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
le entrate sono basate sulla disponibilità;
le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);
il livello della produzione o l'uso e il prezzo soddisfano individualmente uno dei seguenti criteri:
se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore è uno dei soggetti seguenti:
una banca centrale, un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale, a condizione che sia loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli 114 e 115 o che sia loro attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
un organismo del settore pubblico, a condizione che gli sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % a norma dell'articolo 116 o che gli sia attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;
un'organizzazione internazionale di cui all'articolo 118;
una società a cui è stato assegnato un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
un soggetto che è sostituibile senza variazioni significative del livello e della tempistica delle entrate.
Ai fini del paragrafo 4, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue:
l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni sui mercati per quanto concerne i prestiti destinati ad infrastrutture e il finanziamento di progetti nel periodo di cui al paragrafo 4;
l'analisi dell'effettiva rischiosità dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b), nel corso di un intero ciclo economico;
la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Articolo 501 ter
Deroga agli obblighi di segnalazione
In deroga all'articolo 430, nel periodo compreso tra la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e la data del primo invio delle relazioni specificata nelle norme tecniche di attuazione di cui al suddetto articolo, un'autorità competente può rinunciare a imporre l'obbligo di comunicare le informazioni nel formato indicato nei modelli contenuti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, se tali modelli non sono stati aggiornati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.
TITOLO II
RELAZIONI E RIESAME
Articolo 501 quater
Trattamento prudenziale delle esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali
L’ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, se sia giustificato un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attivi, tra cui le cartolarizzazioni, o ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali. In particolare l’ABE esamina:
le metodologie per la valutazione dell'effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni;
l'elaborazione di opportuni criteri per valutare i rischi fisici e i rischi di transizione, compresi i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative;
i potenziali effetti di un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell'Unione.
L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 28 giugno 2025.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa, se del caso.
Articolo 502
Ciclicità dei requisiti patrimoniali
La Commissione, in collaborazione con l'ABE, il CERS e gli Stati membri e tenendo conto del parere della BCE, verifica periodicamente se il presente regolamento considerato nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva 2013/36/UE effetti significativi sul ciclo economico e, sulla base di tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione se e in che modo le metodologie utilizzate dagli enti nel quadro del metodo IRB debbano convergere al fine di conseguire requisiti patrimoniali maggiormente comparabili e attenuare allo stesso tempo la prociclicità.
Sulla base di tale analisi e tenendo conto del parere della BCE, la Commissione redige una relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che chiedono e che offrono prestiti.
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
Per quanto riguarda l'eliminazione potenziale dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello di Unione, la revisione garantisce in particolare la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri.
Articolo 503
Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
La relazione e le proposte di cui al paragrafo 1 concernono i seguenti aspetti:
la misura in cui gli attuali requisiti patrimoniali di vigilanza applicabili alle obbligazioni garantite distinguono in maniera adeguata tra le variazioni nella qualità creditizia delle obbligazioni garantite e la garanzia reale che le copre, compresa l'entità delle variazioni nei diversi Stati membri;
la trasparenza del mercato delle obbligazioni garantite e la misura in cui questo fattore facilita un'esaustiva analisi interna del rischio di credito delle obbligazioni garantite e della garanzia reale a copertura delle stesse da parte degli investitori e la separazione delle attività in caso di insolvenza dell'emittente, compresi gli effetti di attenuazione del rigoroso quadro giuridico nazionale sottostante conformemente all'articolo 129 del presente regolamento e dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE sulla qualità creditizia complessiva di un'obbligazione garantita e delle sue implicazioni per il livello di trasparenza richiesto dagli investitori; e
la misura in cui l'emissione di obbligazioni garantite da parte di un ente creditizio incide sul rischio di credito cui sono esposti gli altri creditori dell'ente emittente.
Articolo 504
Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
Entro il 31 dicembre 2016, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se il trattamento di cui all'articolo 31 debba essere modificato o rimosso.
Articolo 504 bis
Strumenti di passività ammissibili detenuti
Entro il 28 giugno 2022, l'ABE trasmette alla Commissione una relazione in merito agli importi e alla distribuzione fra gli enti individuati come G-SII o O-SII degli strumenti di passività ammissibili detenuti, nonché in merito ai possibili impedimenti alla risoluzione e al rischio di contagio in relazione a tali detenzioni.
Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione, entro il 28 giugno 2023, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul trattamento adeguato di tali detenzioni, accompagnata da una proposta legislativa, se del caso.
Articolo 505
Revisione del finanziamento a lungo termine
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, in merito all'adeguatezza degli obblighi del presente regolamento alla luce della necessità di assicurare livelli adeguati di provvista (funding) per tutte le forme di finanziamento a lungo termine per l'economia, compresi progetti infrastrutturali critici nell'Unione nel settore dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.
Articolo 506
Rischio di credito — definizione di default
Entro il 31 dicembre 2017 l'ABE presenta una relazione alla Commissione che esamina in che modo la sostituzione di 90 giorni con 180 giorni di arretrato, di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), influisca sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e l'opportunità di continuare l'applicazione di tale disposizione dopo il 31 dicembre 2019.
Sulla base di tale relazione, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.
Articolo 506 bis
OIC con un portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane della zona euro
Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, in stretta cooperazione con il CERS e l’ABE, pubblica una relazione in cui valuta l’eventuale necessità di modifiche al quadro normativo per promuovere il mercato e gli acquisti bancari di esposizioni sotto forma di quote o azioni di OIC con un portafoglio sottostante costituito esclusivamente da obbligazioni sovrane degli Stati membri la cui valuta è l’euro, in cui il peso relativo delle obbligazioni sovrane di ciascuno Stato membro nel portafoglio totale dell’OIC è pari al peso relativo del contributo di ciascuno Stato membro al capitale della BCE.
Articolo 506 ter
Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
Articolo 507
Grandi esposizioni
L'ABE controlla l'uso delle esenzioni di cui all'articolo 390, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 400, paragrafo 1, lettere da f) a m), e all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), lettere da c) a g), lettere i), j) e k), ed entro il 28 giugno 2021 presenta alla Commissione una relazione che valuta l'impatto quantitativo che avrebbe l'abolizione di tali esenzioni o la fissazione di un limite al loro utilizzo. Detta relazione valuta, in particolare, per ciascuna esenzione prevista da tali articoli:
il numero di grandi esposizioni esentate in ciascuno Stato membro;
il numero degli enti che si avvalgono dell'esenzione in ciascuno Stato membro;
l'importo aggregato delle esposizioni esentate in ciascuno Stato membro.
Articolo 508
Livello di applicazione
▼M9 —————
Articolo 509
Requisiti in materia di liquidità
La relazione di cui al primo comma tiene debito conto dello sviluppo dei mercati e delle normative internazionali, nonché delle interazioni del requisito in materia di copertura della liquidità con altri requisiti prudenziali ai sensi del presente regolamento, quali i coefficienti di capitale basati sul rischio di cui all'articolo 92 e il coefficiente di leva finanziaria.
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere sulla relazione di cui al primo comma.
Nella relazione di cui al paragrafo 1, l'ABE valuta in particolare quanto segue:
la previsione di meccanismi che limitano il valore degli afflussi di liquidità, in particolare al fine di determinare un massimale adeguato per gli afflussi e le relative condizioni di applicazione, tenendo conto dei diversi modelli aziendali, compresi il finanziamento pass through, il factoring, il leasing, le obbligazioni bancarie garantite, le ipoteche, l'emissione di obbligazioni bancarie garantite, e la misura in cui tale massimale dovrebbe essere modificato o rimosso per venire incontro alle specificità dei finanziamenti specializzati;
la calibrazione di afflussi e deflussi di cui alla parte sei, titolo II, in particolare a norma dell'articolo 422, paragrafo 7, e dell'articolo 425, paragrafo 2.
la previsione di meccanismi che limitano la copertura dei requisiti di liquidità da parte di determinate categorie di attività liquide; in particolare, la valutazione della percentuale minima adeguata per le attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), rispetto al totale delle attività liquide, testando una soglia del 60 % e tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali. Le attività possedute e dovute o richiamabili entro trenta giorni di calendario non dovrebbero entrare nel calcolo del limite, a meno che le attività non siano state ottenute a fronte di garanzie reali anch'esse ammissibili ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
la previsione di tassi specifici di deflusso minori e/o tassi di afflusso maggiori per i flussi infragruppo che precisa in quali condizioni tali specifici tassi di afflusso o deflusso sarebbero giustificati da un punto di vista prudenziale e delinea una metodologia di alto livello che utilizza criteri e parametri oggettivi per determinare livelli specifici di afflussi e deflussi tra l'ente e la controparte, quando non sono stabiliti nello stesso Stato membro;
la calibrazione dei tassi di utilizzo applicabili alle linee di credito e di liquidità irrevocabili non utilizzate che rientrano nell'articolo 424, paragrafi 3 e 5. In particolare l'ABE testa un tasso di utilizzo del 100 %;
la definizione di deposito al dettaglio di cui all'articolo 411, punto 2, in particolare l'opportunità di introdurre una soglia sui depositi delle persone fisiche;
la necessità di introdurre una nuova categoria di depositi al dettaglio con un minore deflusso alla luce delle caratteristiche specifiche di tali depositi che potrebbero giustificare un tasso di deflusso inferiore, e tenendo conto degli sviluppi internazionali;
le deroghe ai requisiti sulla composizione delle attività liquide che gli enti saranno tenuti a detenere, qualora in una data valuta il fabbisogno giustificato collettivo di attività liquide degli enti superi la disponibilità di tali attività liquide, nonché le condizioni a cui tali deroghe dovrebbero essere soggette;
la definizione dei prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad uso delle banche conformi alla sharia;
la definizione delle condizioni di stress, compresi i principi per l'utilizzo della riserva di attività liquide e le necessarie risposte di vigilanza, nelle quali gli enti potrebbero utilizzare le loro attività liquide per soddisfare deflussi di liquidità, nonché delle modalità con cui affrontare l'inosservanza;
la definizione di relazione operativa consolidata per i clienti non finanziari di cui all'articolo 422, paragrafo 3, lettera c);
la calibrazione del tasso di deflusso applicabile ai servizi di banca corrispondente e ai servizi di prime brokerage di cui all'articolo 422, paragrafo 4, primo comma;
regole di grandfathering per le obbligazioni statali garantite emesse per enti creditizi a titolo di misure statali di sostegno, con l'approvazione degli aiuti di Stato da parte dell'Unione, quali le obbligazioni emesse dalla National Asset Managament Agency (NAMA) in Irlanda e dalla Asset Management Company spagnola in Spagna, concepiti per rimuovere attività problematiche dallo stato patrimoniale degli enti creditizi, quali attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime, almeno fino al dicembre 2023.
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere su tale relazione.
La relazione di cui al primo comma considera inoltre:
altre categorie di attività, in particolare titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali cartolarizzati di liquidità e di qualità creditizia elevate;
altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale, ad esempio obbligazioni e commercial paper dell'amministrazione locale; e
altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, per esempio strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute, oro, principali strumenti di capitale indicizzati, obbligazioni garantite e obbligazioni bancarie garantite, obbligazioni societarie e fondi basati su tali attività.
In particolare, l'ABE verifica l'adeguatezza dei seguenti criteri e il livello appropriato di tali definizioni:
volume minimo delle contrattazioni delle attività;
volume minimo in essere delle attività;
trasparenza dei prezzi e informazioni post-negoziazione;
classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2;
stabilità dei prezzi comprovata;
volume medio negoziato ed entità media delle contrattazioni;
differenziale massimo bid/ask;
scadenza residua;
tasso minimo di fatturato.
Entro il 31 gennaio 2014 l'ABE riferisce inoltre su quanto segue:
definizioni uniformi di liquidità e qualità creditizia elevate ed elevatissime;
le possibili conseguenze involontarie della definizione di attività liquide sulla gestione delle operazioni di politica monetaria e la misura in cui:
un elenco delle attività liquide non collegato all'elenco delle attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale possa incentivare gli enti a presentare attività ammissibili non contemplate nella definizione di attività liquide nelle operazioni di rifinanziamento;
la regolamentazione della liquidità possa disincentivare gli enti a prestare o prendere in prestito denaro sul mercato monetario non garantito e se questo possa mettere in dubbio l'obiettivo dell'EONIA relativo all'attuazione della politica monetaria;
l'introduzione del requisito di copertura della liquidità possa rendere più difficile per le banche centrali assicurare la stabilità dei prezzi utilizzando il quadro e gli strumenti di politica monetaria esistenti;
i requisiti operativi per la detenzione di attività liquide, di cui all'articolo 417, lettere da b) a f), in linea con gli sviluppi normativi internazionali.
Articolo 510
Requisiti di finanziamento stabile
Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo III e conformemente agli schemi uniformi di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera a), nonché previa consultazione del CERS, anche in merito alle metodologie per determinare l'ammontare del finanziamento stabile a disposizione degli enti e da essi richiesti e in merito alle opportune definizioni uniformi per il calcolo di tale requisito di finanziamento stabile, esaminando in particolare quanto segue:
le categorie e i fattori di ponderazione applicati alle fonti di finanziamento stabile di cui all'articolo 427, paragrafo 1;
le categorie e i fattori di ponderazione applicati per determinare il requisito di finanziamento stabile di cui all'articolo 428, paragrafo 1;
le metodologie forniscono incentivi e disincentivi, se del caso, per incoraggiare un finanziamento più stabile e più a lungo termine delle attività, delle attività aziendali, degli investimenti e degli enti;
la necessità di sviluppare diverse metodologie per diverse tipologie di enti.
L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento legato ai contratti derivati elencati nell'allegato II e ai derivati su crediti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile, in particolare il rischio di finanziamento futuro per i contratti derivati di cui all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, e presenta alla Commissione una relazione sull'opportunità di adottare un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore o una misura più sensibile al rischio entro il 28 giugno 2024. Detta relazione valuta quanto meno:
l'opportunità di distinguere tra i contratti derivati soggetti a marginazione e quelli non soggetti a marginazione;
l'opportunità di abolire, incrementare o sostituire il requisito di cui all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2;
l'opportunità di modificare più in generale il trattamento dei contratti derivati nel calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, di cui all'articolo 428 quinquies, all'articolo 428 duodecies, paragrafo 4 e all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, all'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, all'articolo 428 novotricies, paragrafo 4, all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, all'articolo 428 duoquinquagies, lettere a) e b), e all'articolo 428 terquinquagies, paragrafo 2, affinché rispecchi meglio il rischio di finanziamento connesso a tali contratti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;
l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati degli enti.
L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari e presenta alla Commissione una relazione sull'adeguatezza di tale trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:
l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile superiori o inferiori alle operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari al fine di tener maggiormente conto del loro rischio di finanziamento nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile e dei possibili effetti di contagio tra clienti finanziari;
l'opportunità di applicare il trattamento di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), alle operazioni di finanziamento tramite titoli garantite da altri tipi di attività;
l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile agli elementi fuori bilancio utilizzati in operazioni di finanziamento tramite titoli in alternativa al trattamento di cui all'articolo 428 septdecies, paragrafo 5;
l'adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % in conformità dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %, del 5 % o del 10 % in conformità dell'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), dell'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 428 tervicies, lettera b);
l'impatto dell'introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari, sulla liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare per quanto concerne obbligazioni sovrane e societarie;
l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per le operazioni di tali enti, in particolare per le operazioni di finanziamento tramite titoli con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari nei casi in cui in tali operazioni siano ricevute obbligazioni sovrane come garanzie.
L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle detenzioni da parte di enti di titoli destinati a coprire contratti derivati. L'ABE presenta una relazione in merito all'adeguatezza del trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:
il possibile impatto del trattamento sulla capacità degli investitori di conseguire un'esposizione ad attività e l'impatto del trattamento sull'offerta di credito nell'Unione dei mercati dei capitali;
l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di strumenti derivati che sono finanziati, in tutto o in parte, dal margine iniziale;
l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di derivati che non sono finanziati dal margine iniziale.
Articolo 511
Leva finanziaria
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui seguenti aspetti:
se sia opportuno introdurre un coefficiente di leva finanziaria addizionale per gli O-SII; e
se la definizione e il calcolo della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, ivi compreso il trattamento delle riserve della banca centrale, siano appropriati.
Articolo 512
Esposizioni al rischio di credito trasferito
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia delle disposizioni della parte cinque alla luce degli sviluppi sui mercati internazionali.
Articolo 513
Norme macroprudenziali
Entro il 30 giugno 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione verifica, previa consultazione del CERS e dell'ABE, se le norme macroprudenziali contenute nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano sufficienti ad attenuare i rischi sistemici nei settori, nelle regioni e negli Stati membri, valutando tra l'altro:
se gli attuali strumenti macroprudenziali di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE siano efficaci, efficienti e trasparenti;
se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione tra diversi strumenti macroprudenziali intesi a far fronte a rischi analoghi nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, proponendo, se del caso, nuove norme macroprudenziali;
come le norme convenute a livello internazionale per gli enti di importanza sistemica interagiscono con le disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, proponendo, se del caso, nuove norme che tengano conto di tali norme convenute a livello internazionale;
se altri tipi di strumenti, come gli strumenti relativi ai debitori, debbano essere aggiunti agli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE per integrare gli strumenti patrimoniali e consentire un utilizzo armonizzato degli strumenti nel mercato unico, prendendo in considerazione se le definizioni armonizzate di tali strumenti e la comunicazione dei relativi dati a livello di Unione siano un requisito essenziale per l'introduzione di tali strumenti;
se il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, debba essere esteso agli enti a rilevanza sistemica diversi dai G-SII, se la sua calibrazione debba essere diversa da quella per i G-SII e se essa debba dipendere dal livello di rilevanza sistemica dell'ente;
se la reciprocità volontaria attuale delle misure macroprudenziali debba essere trasformata in reciprocità obbligatoria e se l'attuale quadro del CERS sulla reciprocità volontaria costituisca una base adeguata a tal fine;
come le autorità macroprudenziali competenti a livello di Unione e nazionali possano essere dotate di strumenti per affrontare i nuovi rischi sistemici emergenti derivanti dalle esposizioni degli enti creditizi verso il settore non bancario, in particolare dai mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei derivati, dal settore della gestione delle attività e dal settore assicurativo.
Articolo 514
Metodo di calcolo del valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati
Articolo 515
Monitoraggio e valutazione
Articolo 516
Finanziamento a lungo termine
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta una relazione sull'impatto del presente regolamento sullo stimolo agli investimenti a lungo termine nell'infrastruttura a favore della promozione della crescita.
Articolo 517
Definizione di capitale ammissibile
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'adeguatezza della definizione di capitale ammissibile applicata ai fini della parte due, titolo III e della parte quattro, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
Articolo 518
Revisione degli strumenti di capitale che possono essere svalutati o convertiti nel momento in cui l'ente non è redditizio
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede a un riesame in merito all'opportunità che il presente regolamento contenga un requisito ai cui sensi gli strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 o di classe 2 devono essere svalutati qualora si determini che un ente non è più redditizio, e ne riferisce al riguardo in una relazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
Articolo 518 bis
Riesame delle disposizioni in materia di cross-default
Entro il 28 giugno 2022, la Commissione riesamina e valuta se sia opportuno richiedere che le passività ammissibili possano essere sottoposte al bail-in senza attivare clausole di cross-default in altri contratti, al fine di rafforzare per quanto possibile l'efficacia dello strumento di bail-in e di valutare se debba essere inclusa un'altra disposizione in materia di no-cross-default che faccia riferimento alle passività ammissibili nelle condizioni o nei contratti che disciplinano altre passività. Ove opportuno, la relazione e la valutazione sono corredate di una proposta legislativa.
Articolo 518 ter
Relazione su scostamenti e poteri di vigilanza ai fini della limitazione delle distribuzioni
Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’eventualità che le circostanze eccezionali che comportano gravi perturbazioni economiche al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari giustifichino che:
durante tali periodi sia consentito alle autorità competenti di escludere dai modelli interni per il rischio di mercato degli enti gli scostamenti che non sono dovuti a carenze di tali modelli;
durante tali periodi siano concessi alle autorità competenti ulteriori poteri vincolanti per imporre limiti alle distribuzioni da parte degli enti.
La Commissione prende in considerazione ulteriori misure, se del caso.
Articolo 519
Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dagli elementi del capitale primario di classe 1
Entro il 30 giugno 2014 l'ABE prepara una relazione mirante a stabilire se lo IAS 19 rivisto, congiuntamente alla deduzione delle attività nette dei fondi pensione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e alle modifiche delle passività nette dei fondi pensione determini un'indebita volatilità dei fondi propri degli enti.
Tenendo conto della relazione dell'ABE, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione prepara una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sulla questione di cui al primo comma, corredatadi una proposta legislativa, se dle caso, volta a introdurre un trattamento che adegua le attività o le passività nette dei fondi pensione a prestazioni definite per il calcolo dei fondi propri.
Articolo 519 bis
Relazioni e riesame
Entro il 1o gennaio 2022, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione delle disposizioni di cui al capo 5 del titolo II, parte tre, alla luce degli sviluppi sui mercati delle cartolarizzazioni, anche da un punto di vista macroprudenziale ed economico. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa e, in particolare, valuta i seguenti punti:
l’impatto dell’ordine di priorità nell’applicazione delle metodologie di cui all’articolo 254 e del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli da 258 a 266 sull’attività di emissione e di investimento degli enti sui mercati delle cartolarizzazioni dell’Unione;
gli effetti sulla stabilità finanziaria dell’Unione e degli Stati membri, con particolare attenzione alla potenziale speculazione sul mercato dei beni immobili e al potenziale aumento dell’interconnessione tra enti finanziari;
quali misure sarebbero giustificate per ridurre e contrastare gli effetti negativi delle cartolarizzazioni sulla stabilità finanziaria, salvaguardandone al contempo l’effetto positivo sulle attività di finanziamento, compresa l’eventuale introduzione di un limite massimo per le esposizioni verso cartolarizzazioni; e
gli effetti sulla capacità degli enti finanziari di fornire un canale di finanziamento sostenibile e stabile all’economia reale, con particolare attenzione alle PMI; e
come poter integrare i criteri di sostenibilità ambientale nel quadro della cartolarizzazione, anche per le esposizioni verso le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.
La relazione tiene altresì conto degli sviluppi normativi a livello internazionale, in particolare relativamente alle norme internazionali sulla cartolarizzazione.
Articolo 519 ter
Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
TITOLO II BIS
ATTUAZIONE DELLE NORME
Articolo 519 quater
Strumento per la conformità
Lo strumento di cui al paragrafo 1 consente a ogni ente come minimo di:
individuare rapidamente le pertinenti disposizioni da rispettare in relazione alle proprie dimensioni e al proprio modello aziendale;
seguire le modifiche apportate agli atti legislativi e alle disposizioni di attuazione, agli orientamenti e ai modelli relativi.
TITOLO III
MODIFICHE
Articolo 520
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
al titolo IV è aggiunto il capo seguente:
«CAPO 4
Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 50 bis
Calcolo di KCCP
Una CCP calcola il capitale ipotetico (KCCP) come segue:
dove:
EBRMi |
= |
valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto; |
IMi |
= |
il margine iniziale fornito alla CCP dal partecipante diretto i; |
DFi |
= |
il contributo prefinanziato del partecipante diretto i; |
RW |
= |
un fattore di ponderazione del rischio del 20 %; |
coefficiente di capitale |
= |
8 %. |
Tutti i valori nella formula al primo comma si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare quanto segue ai fini del paragrafo 3:
la frequenza e le date del calcolo di cui al paragrafo 2;
le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera a).
L'ABE presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 50 ter
Regole generali per il calcolo di KCCP
Ai fini del calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica quanto segue:
una CCP calcola il valore delle esposizioni nei confronti dei suoi partecipanti diretti come segue:
le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono calcolate in conformità del metodo del valore di mercato stabilito all'articolo 274;
le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono calcolate conformemente al metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 di tale regolamento, con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli 223 e 224 di tale regolamento. Non si applica l'eccezione di cui all'articolo 285, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;
le esposizioni derivanti da operazioni non elencate all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e a cui è associato solo un rischio di regolamento sono calcolate conformemente alla parte tre, titolo V di tale regolamento;
per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti alla parte tre, titolo II di detto regolamento.
nel calcolo dei valori di cui alla lettera a), la CCP sottrae dalle sue esposizioni le garanzie reali fornite dai suoi partecipanti diretti, opportunamente ridotte delle rettifiche di vigilanza per volatilità secondo il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 224 del regolamento (UE) n. 575/2013;
se una CCP ha esposizioni verso una o più CCP, tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP nel calcolo di KCCP;
se una CCP ha un accordo contrattuale vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, la CCP ritiene tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;
nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente:
dove il numeratore dell'NGR è calcolato conformemente all'articolo 274, paragrafo 1, di tale regolamento, appena prima che il margine di variazione sia effettivamente scambiato al termine del periodo di regolamento, mentre il denominatore è il costo di sostituzione lordo;
se una CCP non può calcolare il valore dell'NGR di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 essa:
notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti la sua incapacità di calcolare l'NGR e i motivi per cui non è in grado di effettuare il calcolo;
per un periodo di tre mesi, può usare un valore di NGR di 0,3 per eseguire il calcolo di PCEred di cui alla lettera h) del presente articolo;
qualora, al termine del periodo indicato alla lettera j), punto ii), la CCP non sia ancora in grado di calcolare il valore di NGR, essa procede come segue:
cessa di calcolare KCCP;
notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti di avere cessato di calcolare KCCP;
di cui all'articolo 280, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;
se una CCP ha più di un fondo di garanzia, effettua il calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, separatamente per ciascun fondo di garanzia.
Articolo 50 quater
Segnalazione di informazioni
Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 una CCP notifica le informazioni seguenti a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti:
il capitale ipotetico (KCCP);
la somma dei contributi prefinanziati (DFCM);
l'importo delle sue risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi partecipanti diretti, per coprire le sue perdite a seguito del default di uno o più partecipanti diretti prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia (DFCCP);
il numero totale dei suoi partecipanti diretti (N);
il fattore di concentrazione (β), di cui all'articolo 50 quinquies;
Se la CCP ha più di un fondo di garanzia, notifica le informazioni di cui al primo comma separatamente per ciascun fondo di garanzia.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
il modello uniforme ai fini della segnalazione di cui al paragrafo 1;
la frequenza e le date delle segnalazioni di cui al paragrafo 2;
le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera b).
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 50 quinquies
Calcolo degli elementi specifici che la CCP deve segnalare
Ai fini dell'articolo 50 quater si applica quanto segue:
se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie in parallelo ai contributi prefinanziati dei suoi partecipanti diretti in modo da rendere tali risorse equivalenti ai contributi prefinanziati di un partecipante diretto per quanto riguarda le modalità con cui esse assorbono le perdite subite dalla CCP in caso di default o insolvenza di uno o più partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse a DFCM;
all'importo totale dei contributi prefinanziati (DF) come segue:
.
le CCP calcolano il fattore di concentrazione (β) conformemente alla seguente formula:
dove:
PCEred,I |
= |
l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto i; |
PCEred,1 |
= |
l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il valore PCEred maggiore; |
PCEred,2 |
= |
l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il secondo maggior valore PCEred; |
all'articolo 11, paragrafo 15, la lettera b) è soppressa;
all'articolo 89 è inserito il paragrafo seguente:
Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 25 in merito al riconoscimento della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Fino ai termini di cui ai primi due commi del presente paragrafo e alle condizioni di cui al quarto comma del presente paragrafo, se una CCP né ha un fondo di garanzia né dispone di un meccanismo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, le informazioni che notifica in conformità dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, includono l'importo totale del margine iniziale fornito dai suoi partecipanti diretti.
I termini indicati al primo e secondo comma del presente paragrafo possono essere prorogati di sei mesi in conformità dell'atto di esecuzione della Commissione adottato ai sensi dell'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) No 575/2013».
PARTE UNDICI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 521
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento si applica a decorrere da 1o gennaio 2014 fatta eccezione per:
l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 21 e l'articolo 451, paragrafo 1, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015;
l'articolo 413, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016;
le disposizioni del presente regolamento che impongono alle AEV di presentare alla Commissione progetti di norme tecniche e le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le quali si applicano a decorrere dal 28 giugno 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Classificazione degli elementi fuori bilancio
1. Rischio pieno:
garanzie che assumono la forma di sostituti del credito (ad es. garanzie di pagamento integrale e puntuale delle linee di credito);
derivati su crediti;
accettazioni;
girate su effetti non a nome di un altro ente o di un’altra impresa di investimento;
cessioni pro solvendo (con diritto di rivalsa per il cessionario, ad es. factoring, anticipi su fatture);
lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito;
attività acquistate con accordi di acquisto a termine a titolo definitivo;
depositi forward;
la parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;
accordi di vendita e riacquisto di attivi di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE;
altre operazioni a rischio pieno.
2. Rischio medio:
elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio, segnatamente crediti documentari accordati o confermati (vedi anche rischio medio/basso);
altri elementi fuori bilancio:
fideiussioni a garanzia di spedizioni (shipping guarantees), obbligazioni doganali e fiscali (customs and tax bonds);
aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore ad un anno;
agevolazioni per l'emissione di effetti e di credito rinnovabile;
altri elementi che presentano un rischio medio secondo quanto comunicato all'ABE.
3. Rischio medio/basso:
elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio:
crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre operazioni autoliquidantisi;
garanzie (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione e relativi anticipi e saldi a garanzia) e cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;
lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito;
altri elementi fuori bilancio:
aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, di durata originaria al massimo pari ad un anno, che non siano revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso e che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore;
altri elementi che presentano un rischio medio/basso secondo quanto comunicato all'ABE.
4. Rischio basso:
aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;
aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di buona esecuzione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore; e
altri elementi che presentano un rischio basso secondo quanto comunicato all'ABE.
ALLEGATO II
Tipo di derivati
1. Contratti su tassi di interesse:
contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta;
basis swaps;
contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreements;
contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future;
opzioni su tassi di interesse;
altri contratti di natura analoga.
2. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:
contratti swaps su tassi di interesse in più valute;
operazioni a termine su valute estere;
contratti a termine su valute del tipo future;
opzioni su valute;
altri contratti di natura analoga;
contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli di cui alle lettere da a) a e).
3. Contratti di natura analoga a quelli di cui al punto 1, lettere da a) ad e), e al punto 2, lettere da a) a d), del presente allegato, concernenti altri elementi o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE non altrimenti compresi nel punto 1 o 2 del presente allegato.
ALLEGATO III
Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide
1. Contante.
2. Esposizioni verso la banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress.
3. Titoli trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani, banche centrali, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, il fondo europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
non rappresentano un’obbligazione di un ente o di un’impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.
4. Titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani o banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale nella valuta e nel paese in cui è assunto il rischio di liquidità oppure emessi in valute estere, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detto paese terzo.
5. Titoli trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani, banche centrali, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali, o banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
non rappresentano un’obbligazione di un ente o di un’impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.
6. Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un’impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati;
sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5;
sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle di cui alla lettera b) delpresente punto.
7. Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3) a 6) ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un’impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati.
8) Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3 a 7 che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125.
9) Linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza.
10) Depositi minimi per legge o statutari presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti (funding) di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete (network) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni giuridiche o statutarie.
11. Azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da un’impresa di investimento ovvero da uno dei suoi soggetti affiliati.
12) Oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa.
Tutti gli elementi, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2 e 9, devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:
sono negoziati in mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici o in mercati a pronti caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità mediante contratti di vendita con patto di riacquisto o mediante la vendita anche in condizioni di stress dei mercati;
sono non vincolati.
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Presente regolamento |
Direttiva 2006/48/CE |
Direttiva 2006/49/CE |
Articolo 1 |
|
|
Articolo 2 |
|
|
Articolo 3 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2 |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3 |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 4 |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera p) |
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 5 a 7 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 8 |
Articolo 4, paragrafo 18 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 9 a 12 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 13 |
Articolo 4, paragrafo 41 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 |
Articolo 4, paragrafo 42 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 15 |
Articolo 4, paragrafo 12 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 16 |
Articolo 4, paragrafo 13 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 17 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 18 |
Articolo 4, paragrafo 21 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 19 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 20 |
Articolo 4, paragrafo 19 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 21 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 22 |
Articolo 4, paragrafo 20 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 23 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 24 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 25 |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 26 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 28 |
Articolo 4, paragrafo 14 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 29 |
Articolo 4, paragrafo 16 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 30 |
Articolo 4, paragrafo 15 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 31 |
Articolo 4, paragrafo 17 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 32 a 34 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 35 |
Articolo 4, paragrafo 10 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 36 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 37 |
Articolo 4, paragrafo 9 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 38 |
Articolo 4, paragrafo 46 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 39 |
Articolo 4, paragrafo 45 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 40 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 41 |
Articolo 4, paragrafo 48 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 42 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 43 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 44 |
Articolo 4, paragrafo 8 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 45 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 46 |
Articolo 4, paragrafo 23 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 47 a 49 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 50 |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 51 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 52 |
Articolo 4, paragrafo 22 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 53 |
Articolo 4, paragrafo 24 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 54 |
Articolo 4, paragrafo 25 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 55 |
Articolo 4, paragrafo 27 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 56 |
Articolo 4, paragrafo 28 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 57 |
Articolo 4, paragrafo 30 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 58 |
Articolo 4, paragrafo 31 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 59 |
Articolo 4, paragrafo 32 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 60 |
Articolo 4, paragrafo 35 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 61 |
Articolo 4, paragrafo 36 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 62 |
Articolo 4, paragrafo 40 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 63 |
Articolo 4, paragrafo 40, lettera a) |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 64 |
Articolo 4, paragrafo 40, lettera b) |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 65 |
Articolo 4, paragrafo 43 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 66 |
Articolo 4, paragrafo 44 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 67 |
Articolo 4, paragrafo 39 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 68 a 71 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 72 |
Articolo 4, paragrafo 47 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 73 |
Articolo 4, paragrafo 49 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 74 a 81 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 82 |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera m) |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 83 |
Articolo 4, paragrafo 33 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 84 a 91 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 92 |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 93 a 117 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 118 |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera r) |
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 119 a 128 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 2, |
|
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 5 |
|
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 68, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 68, paragrafo 2 |
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 68, paragrafo 3 |
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 6, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 69, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 69, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 69, paragrafo 3 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 70, paragrafo 1 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 70, paragrafo 2 |
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 70, paragrafo 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 71, paragrafo 1 |
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 71, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
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Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
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Articolo 11, paragrafo 5 |
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Articolo 12 |
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Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 72, paragrafo 1 |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 72, paragrafo 2 |
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Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 72, paragrafo 3 |
|
Articolo 13, paragrafo 4 |
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Articolo 14, paragrafo 1, |
Articolo 73, paragrafo 3 |
|
Articolo 14, paragrafo 2, |
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Articolo 14, paragrafo 3 |
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Articolo 15 |
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Articolo 22 |
Articolo 16 |
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Articolo 17, paragrafo 1 |
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Articolo 23 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
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|
Articolo 17, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 18, paragrafo 1 a |
Articolo 133, paragrafo 1 primo comma |
|
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 133, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 133, paragrafo 1 terzo comma |
|
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 133, paragrafo 2 |
|
Articolo 18, paragrafo 5 |
Articolo 133, paragrafo 3 |
|
Articolo 18, paragrafo 6 |
Articolo 134, paragrafo 1 |
|
Articolo 18, paragrafo 7 |
|
|
Articolo 18, paragrafo 8 |
Articolo 134, paragrafo 2, |
|
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 73, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 73, paragrafo 1 |
|
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 73, paragrafo 1 secondo comma |
|
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 105, paragrafo 3, articolo 129, paragrafo 2 e allegato X, parte 3, punti da 30 e 31 |
|
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 129, paragrafo 2, terzo comma |
|
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 129, paragrafo 2, quarto comma |
|
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 129, paragrafo 2, quinto comma |
|
Articolo 20, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 20, paragrafo 6 |
Articolo 84, paragrafo 2 |
|
Articolo 20, paragrafo 7 |
Articolo 129, paragrafo 2, sesto comma |
|
Articolo 20, paragrafo 8 |
Articolo 129, paragrafo 2, settimo e ottavo comma |
|
Articolo 21, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 21, paragrafo 2 |
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Articolo 21, paragrafo 3 |
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Articolo 21, paragrafo 4 |
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Articolo 22 |
Articolo 73, paragrafo 2 |
|
Articolo 23 |
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Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 24 |
Articolo 74, paragrafo 1 |
|
Articolo 25 |
|
|
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 57, lettera a) |
|
Articolo 26, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 57, lettera a) |
|
Articolo 26, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 57, lettera a) |
|
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 57, lettera b) |
|
Articolo 26, paragrafo 1, lettera d) |
|
|
Articolo 26, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 57, lettera b) |
|
Articolo 26, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 57, lettera c) |
|
Articolo 26, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 61, secondo comma |
|
Articolo 26, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 57, secondo, terzo e quarto comma |
|
Articolo 26, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 57, secondo, terzo e quarto comma |
|
Articolo 26, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 26, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 27 |
|
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera a) |
|
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 57, lettera a) |
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 57, lettera a) |
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera d) |
|
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera e) |
|
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera f) |
|
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera g) |
|
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera h) |
|
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 57, lettera a) |
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera j) |
Articolo 57, lettera a) |
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera k) |
|
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera l) |
|
|
Articolo 28, paragrafo 1, lettera m) |
|
|
Articolo 28, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 28, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 28, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 28, paragrafo 5 |
|
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Articolo 29 |
|
|
Articolo 30 |
|
|
Articolo 31 |
|
|
Articolo 32, paragrafo 1, lettera a) |
|
|
Articolo 32, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 57, quarto comma |
|
Articolo 32, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 33, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 64, paragrafo 4 |
|
Articolo 33, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 64, paragrafo 4 |
|
Articolo 33, paragrafo 1, lettera c) |
|
|
Articolo 33, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 33, paragrafo 3, lettera a) |
|
|
Articolo 33, paragrafo 3, lettera b) |
|
|
Articolo 33, paragrafo 3, lettera c) |
|
|
Articolo 33, paragrafo 3, lettera d) |
|
|
Articolo 33, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 34 |
Articolo 64, paragrafo 5 |
|
Articolo 35 |
|
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 57, lettera k) |
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 57, lettera j) |
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c) |
|
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 57, lettera q) |
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettera e) |
|
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 57, lettera i) |
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettera g) |
|
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 57, lettera n) |
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 57, lettera m) |
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettera j) |
Articolo 66, paragrafo 2 |
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettere k) punto i) |
|
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto ii) |
Articolo 57, lettera r) |
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto iii) |
|
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto iv) |
|
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto v) |
|
|
Articolo 36, paragrafo 1, lettera l) |
Articolo 61, secondo comma |
|
Articolo 36, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 36, paragrafo 3 |
|
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Articolo 37 |
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Articolo 38 |
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Articolo 39 |
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Articolo 40 |
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Articolo 41 |
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Articolo 42 |
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Articolo 43 |
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Articolo 44 |
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Articolo 45 |
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Articolo 46 |
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Articolo 47 |
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Articolo 48 |
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|
Articolo 49, paragrafo 1 |
Articolo 59 |
|
Articolo 49, paragrafo 2 |
Articolo 60 |
|
Articolo 49, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 49, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 49, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 49, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 50 |
Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), articolo 63a |
|
Articolo 51 |
Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), articolo 63a |
|
Articolo 52 |
Articolo 63bis |
|
Articolo 53 |
|
|
Articolo 54 |
|
|
Articolo 55 |
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Articolo 56 |
|
|
Articolo 57 |
|
|
Articolo 58 |
|
|
Articolo 59 |
|
|
Articolo 60 |
|
|
Articolo 61 |
Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), articolo 63bis |
|
Articolo 62, lettera a) |
Articolo 64, paragrafo 3 |
|
Articolo 62, lettera b) |
|
|
Articolo 62, lettera c) |
|
|
Articolo 62, lettera d) |
Articolo 63, paragrafo 3 |
|
Articolo 63 |
Articolo 63, paragrafo 1, articolo 63, paragrafo 2, articolo 64, paragrafo 3 |
|
Articolo 64 |
Articolo 64, paragrafo 3, lettera c) |
|
Articolo 65 |
|
|
Articolo 66 |
Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2 |
|
Articolo 67 |
Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2 |
|
Articolo 68 |
|
|
Articolo 69 |
Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2 |
|
Articolo 70 |
Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2 |
|
Articolo 71 |
Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), Articolo 63bis |
|
Articolo 72 |
Articolo 57, articolo 66 |
|
Articolo 73 |
|
|
Articolo 74 |
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Articolo 75 |
|
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Articolo 76 |
|
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Articolo 77 |
Articolo 63bis, paragrafo 2 |
|
Articolo 78, paragrafo 1 |
Articolo 63bis, paragrafo 2 |
|
Articolo 78, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 78, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 78, paragrafo 4 |
Articolo 63bis, paragrafo 2 quarto comma |
|
Articolo 78, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 79 |
Articolo 58 |
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Articolo 80 |
|
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Articolo 81 |
Articolo 65 |
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Articolo 82 |
Articolo 65 |
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Articolo 83 |
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Articolo 84 |
Articolo 65 |
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Articolo 85 |
Articolo 65 |
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Articolo 86 |
Articolo 65 |
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Articolo 87 |
Articolo 65 |
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Articolo 88 |
Articolo 65 |
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Articolo 89 |
Articolo 120 |
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Articolo 90 |
Articolo 122 |
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Articolo 91 |
Articolo 121 |
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Articolo 92 |
Articolo 66, articolo 75 |
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Articolo 93, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 10, paragrafi da 1 a 4 |
|
Articolo 93, paragrafo 5 |
|
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Articolo 94 |
|
Articolo 18, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 95 |
|
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Articolo 96 |
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Articolo 97 |
|
|
Articolo 98 |
|
Articolo 24 |
Articolo 99, paragrafo 1 |
Articolo 74, paragrafo 2, |
|
Articolo 99, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 100 |
|
|
Articolo 101, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 101, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 101, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 102, paragrafo 1 |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 102, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 102, paragrafo 3 |
|
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 102, paragrafo 4 |
|
Allegato VII, parte C, punto 1 |
Articolo 103 |
|
Allegato VII, parte A, punto 1 |
Articolo 104, paragrafo 1, |
|
Allegato VII, parte D, punto 1 |
Articolo 104, paragrafo 2, |
|
Allegato VII, parte D, punto 2 |
Articolo 105, paragrafo 1 |
|
Articolo 33, paragrafo 1) |
Articolo 105, paragrafi da 2 a 10 |
|
Allegato VII, parte B, punti da 1 a 9 |
Articolo 105, paragrafi da 11 a 13 |
|
Allegato VII, parte B, punti da 11 a 13 |
Articolo 106 |
|
Allegato VII, parte C, punti da 1 a 3 |
Articolo 107 |
Articolo 76, articolo 78, paragrafo 4, e allegato III, parte 2, punto 6 |
|
Articolo 108, paragrafo 1 |
Articolo 91 |
|
Articolo 108, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 109 |
Articolo 94 |
|
Articolo 110 |
|
|
Articolo 111 |
Articolo 78, paragrafi da 1 a 3 |
|
Articolo 112 |
Articolo 79, paragrafo 1 |
|
Articolo 113, paragrafo 1 |
Articolo 80, paragrafo 1 |
|
Articolo 113, paragrafo 2 |
Articolo 80, paragrafo 2 |
|
Articolo 113, paragrafo 3 |
Articolo 80, paragrafo 4 |
|
Articolo 113, paragrafo 4 |
Articolo 80, paragrafo 5 |
|
Articolo 113, paragrafo 5 |
Articolo 80, paragrafo 6 |
|
Articolo 113, paragrafo 6 |
Articolo 80, paragrafo 7 |
|
Articolo 113, paragrafo 7 |
Articolo 80, paragrafo 8 |
|
Articolo 114 |
Allegato VI, parte I, punti da 1 a 5 |
|
Articolo 115, paragrafi 1 e 4 |
Allegato VI, parte I, punti da 8 a 11 |
|
Articolo 115, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 116, paragrafo 1, |
Allegato VI, parte I, punto 14 |
|
Articolo 116, paragrafo 2 |
Allegato VI, parte I, punto 14 |
|
Articolo 116, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 116, paragrafo 4 |
Allegato VI, parte I, punto 15 |
|
Articolo 116, paragrafo 5 |
Allegato VI, parte I, punto 17 |
|
Articolo 116, paragrafo 6 |
Allegato VI, parte I, punto 17 |
|
Articolo 117, paragrafo 1 |
Allegato VI, parte I, punti 18 e 19 |
|
Articolo 117, paragrafo 2 |
Allegato VI, parte I, punto 20 |
|
Articolo 117, paragrafo 3 |
Allegato VI, parte I, punto 21 |
|
Articolo 118 |
Allegato VI, parte I, punto 22 |
|
Articolo 119, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 119, paragrafo 2 |
Allegato VI, parte I, punti 37 e 38 |
|
Articolo 119, paragrafo 3 |
Allegato VI, parte I, punto 40 |
|
Articolo 119, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 119, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 116, paragrafo 1 |
Allegato VI, parte I, punto 29 |
|
Articolo 116, paragrafo 2 |
Allegato VI, parte I, punto 31 |
|
Articolo 116, paragrafo 3 |
Allegato VI, parte I, punti da 33 a 36 |
|
Articolo 121, paragrafo 1 |
Allegato VI, parte I, punto 26 |
|
Articolo 121, paragrafo 2 |
Allegato VI, parte I, punto 25 |
|
Articolo 121, paragrafo 3 |
Allegato VI, parte I, punto 27 |
|
Articolo 122 |
Allegato VI, parte I, punti 41 e 42 |
|
Articolo 123 |
Articoli 79, paragrafo 2, 79, paragrafo 3 e allegato VI, parte I, punto 43 |
|
Articolo 124, paragrafo 1, |
Allegato VI, parte I, punto 44 |
|
Articolo 124, paragrafo 2, |
|
|
Articolo 124, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 125, paragrafi da 1 a 3 |
Allegato VI, parte I, punti da 45 a 49 |
|
Articolo 125, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 126, paragrafi 1, e 2 |
Allegato VI, parte I, punti da 51 a 55 |
|
Articolo 126, paragrafi 3 e 4 |
Allegato VI, parte I, punti 58 e 59 |
|
Articolo 127, paragrafi 1 e 2 |
Allegato VI, parte I, punti 61 e 62 |
|
Articolo 127, paragrafi 3 e 4 |
Allegato VI, parte I, punti 64 e 65 |
|
Articolo 128, paragrafo 1 |
Allegato VI, parte I, punti da 66 e 76 |
|
Articolo 128, paragrafo 2 |
Allegato VI, parte I, punto 66 |
|
Articolo 128, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 129, paragrafo 1 |
Allegato VI, parte I, punto 68, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 129, paragrafo 2 |
Allegato VI, parte I, punto 69 |
|
Articolo 129, paragrafo 3 |
Allegato VI, parte I, punto 71 |
|
Articolo 129, paragrafo 4 |
Allegato VI, parte I, punto 70 |
|
Articolo 129, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 130 |
Allegato VI, parte I, punto 72 |
|
Articolo 131 |
Allegato VI, parte I, punto 73 |
|
Articolo 132, paragrafo 1 |
Allegato VI, parte I, punto 74 |
|
Articolo 132, paragrafo 2 |
Allegato VI, parte I, punto 75 |
|
Articolo 132, paragrafo 3 |
Allegato VI, parte I, punti 77 e 78 |
|
Articolo 132, paragrafo 4 |
Allegato VI, parte I, punto 79 |
|
Articolo 132, paragrafo 5 |
Allegato VI, parte I, punto 80 e 81 |
|
Articolo 133, paragrafo 1 |
Allegato VI, parte I, punto 86 |
|
Articolo 133, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 133, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 134, paragrafi da 1 a 3 |
Allegato VI, parte I, punti da 82 a 84 |
|
Articolo 134, paragrafi da 4 a 7 |
Allegato VI, parte I, punti da 87 a 90 |
|
Articolo 135 |
Articolo 81, paragrafi 1, 2 e 4 |
|
Articolo 136, paragrafo 1 |
Articolo 82, paragrafo 1 |
|
Articolo 136, paragrafo 2 |
Allegato VI, parte 2, punti da 12 a 16 |
|
Articolo 136, paragrafo 3 |
Articolo 150, paragrafo 3 |
|
Articolo 137, paragrafo 1 |
Allegato VI, parte I, punto 6 |
|
Articolo 137, paragrafo 2 |
Allegato VI, parte I, punto 7 |
|
Articolo 137, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 138 |
Allegato VI, parte III, punti da 1 a 7 |
|
Articolo 139 |
Allegato VI, parte III, punti da 8 a 17 |
|
Articolo 140, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 140, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 141 |
|
|
Articolo 142, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 142, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 143, paragrafo 1 |
Articolo 84, paragrafo 1 e allegato VII, parte 4, punto 1 |
|
Articolo 143, paragrafo 1 |
Articolo 84, paragrafo 2, |
|
Articolo 143, paragrafo 1 |
Articolo 84, paragrafo 3 |
|
Articolo 143, paragrafo 1 |
Articolo 84, paragrafo 4 |
|
Articolo 143, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 144 |
|
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Articolo 145 |
|
|
Articolo 146 |
|
|
Articolo 147, paragrafo 1 |
Articolo 86, paragrafo 9 |
|
Articolo 147, paragrafi da 2 a 9 |
Articolo 86, paragrafi da 1 a 8 |
|
Articolo 148, paragrafo 1 |
Articolo 85, paragrafo 1 |
|
Articolo 148, paragrafo 2 |
Articolo 85, paragrafo 2 |
|
Articolo 148, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 148, paragrafo 4 |
Articolo 85, paragrafo 3 |
|
Articolo 148, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 148, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 149 |
Articolo 85, paragrafi 4 e 5 |
|
Articolo 150, paragrafo 1 |
Articolo 89, paragrafo 1 |
|
Articolo 150, paragrafo 2 |
Articolo 89, paragrafo 2 |
|
Articolo 150, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 150, paragrafo 4 |
|
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Articolo 151 |
Articolo 87, paragrafi da 1 a 10 |
|
Articolo 152, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 87, paragrafo 11 |
|
Articolo 152, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 87, paragrafo 12 |
|
Articolo 152, paragrafo 5 |
|
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Articolo 153, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte I, punto 3 |
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Articolo 153, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 153, paragrafi da 3 a 8 |
Allegato VII, parte I, punti da 4 a 9 |
|
Articolo 153, paragrafo 9 |
|
|
Articolo 154 |
Allegato VII, parte I, punti da 10 a 16 |
|
Articolo 155, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte I, punti 17 e 18 |
|
Articolo 155, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte I, punti da 19 a 21 |
|
Articolo 155, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte I, punti da 22 a 24 |
|
Articolo 155, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte I, punti 25 e 26 |
|
Articolo 156 |
|
|
Articolo 156 |
Allegato VII, parte I, punto 27 |
|
Articolo 157, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte I, punto 28 |
|
Articolo 157, paragrafi da 2 a 5 |
|
|
Articolo 158, paragrafo 1 |
Articolo 88, paragrafo 2 |
|
Articolo 158, paragrafo 2 |
Articolo 88, paragrafo 3 |
|
Articolo 158, paragrafo 3 |
Articolo 88, paragrafo 4 |
|
Articolo 158, paragrafo 4 |
Articolo 88, paragrafo 6 |
|
Articolo 158, paragrafo 5 |
Allegato VII, parte I, punto 30 |
|
Articolo 158, paragrafo 6 |
Allegato VII, parte I, punto 31 |
|
Articolo 158, paragrafo 7 |
Allegato VII, parte I, punto 32 |
|
Articolo 158, paragrafo 8 |
Allegato VII, parte I, punto 33 |
|
Articolo 158, paragrafo 9 |
Allegato VII, parte I, punto 34 |
|
Articolo 158, paragrafo 10 |
Allegato VII, parte I, punto 35 |
|
Articolo 158, paragrafo 11 |
|
|
Articolo 159 |
Allegato VII, parte I, punto 36 |
|
Articolo 160, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte II, punto 2 |
|
Articolo 160, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte II, punto 3 |
|
Articolo 160, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte II, punto 4 |
|
Articolo 160, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte II, punto 5 |
|
Articolo 160, paragrafo 5 |
Allegato VII, parte II, punto 6 |
|
Articolo 160, paragrafo 6 |
Allegato VII, parte II, punto 7 |
|
Articolo 160, paragrafo 7 |
Allegato VII, parte II, punto 7 |
|
Articolo 161, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte II, punto 8 |
|
Articolo 161, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte II, punto 9 |
|
Articolo 161, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte II, punto 10 |
|
Articolo 161, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte II, punto 11 |
|
Articolo 162, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte II, punto 12 |
|
Articolo 162, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte II, punto 13 |
|
Articolo 162, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte II, punto 14 |
|
Articolo 162, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte II, punto 15 |
|
Articolo 162, paragrafo 5 |
Allegato VII, parte II, punto 16 |
|
Articolo 163, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte II, punto 17 |
|
Articolo 163, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte II, punto 18 |
|
Articolo 163, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte II, punto 19 |
|
Articolo 163, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte II, punto 20 |
|
Articolo 164, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte II, punto 21 |
|
Articolo 164, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte II, punto 22 |
|
Articolo 164, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte II, punto 23 |
|
Articolo 164, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 165, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte II, punto 24 |
|
Articolo 165, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte II, punti 25 e 26 |
|
Articolo 165, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte II, punto 27 |
|
Articolo 166, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte III, punto 1 |
|
Articolo 166, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte III, punto 2 |
|
Articolo 166, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte III, punto 3 |
|
Articolo 166, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte III, punto 4 |
|
Articolo 166, paragrafo 5 |
Allegato VII, parte III, punto 5 |
|
Articolo 166, paragrafo 6 |
Allegato VII, parte III, punto 6 |
|
Articolo 166, paragrafo 7 |
Allegato VII, parte III, punto 7 |
|
Articolo 166, paragrafo 8 |
Allegato VII, parte III, punto 9 |
|
Articolo 166, paragrafo 9 |
Allegato VII, parte III, punto 10 |
|
Articolo 166, paragrafo 10 |
Allegato VII, parte III, punto 11 |
|
Articolo 167, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte III, punto 12 |
|
Articolo 167, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 168 |
Allegato VII, parte III, punto 13 |
|
Articolo 169, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punto 2 |
|
Articolo 169, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 3 |
|
Articolo 169, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte IV, punto 4 |
|
Articolo 170, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punti da 5 a 11 |
|
Articolo 170, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 12 |
|
Articolo 170, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte IV, punti da 13 a 15 |
|
Articolo 170, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte IV, punto 16 |
|
Articolo 171, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punto 17 |
|
Articolo 171, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 18 |
|
Articolo 172, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punti da 19 a 23 |
|
Articolo 172, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 24 |
|
Articolo 172, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte IV, punto 25 |
|
Articolo 173, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punti da 26 a 28 |
|
Articolo 173, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 29 |
|
Articolo 173, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 174 |
Allegato VII, parte IV, punto 30 |
|
Articolo 175, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punto 31 |
|
Articolo 175, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 32 |
|
Articolo 175, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte IV, punto 33 |
|
Articolo 175, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte IV, punto 34 |
|
Articolo 175, paragrafo 5 |
Allegato VII, parte IV, punto 35 |
|
Articolo 176, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punto 36 |
|
Articolo 176, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 37, primo comma |
|
Articolo 176, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte IV, punto 37, secondo comma |
|
Articolo 176, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte IV, punto 38 |
|
Articolo 176, paragrafo 5 |
Allegato VII, parte IV, punto 39 |
|
Articolo 177, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punto 40 |
|
Articolo 177, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 41 |
|
Articolo 177, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte IV, punto 42 |
|
Articolo 178, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punto 44 |
|
Articolo 178, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 44 |
|
Articolo 178, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte IV, punto 45 |
|
Articolo 178, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte IV, punto 46 |
|
Articolo 178, paragrafo 5 |
Allegato VII, parte IV, punto 47 |
|
Articolo 178, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 178, paragrafo 7 |
|
|
Articolo 179, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punti 43 e da 49 a 56 |
|
Articolo 179, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 57 |
|
Articolo 180, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punti da 59 a 66 |
|
Articolo 180, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punti da 67 a 72 |
|
Articolo 180, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 181, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punti da 73 a 81 |
|
Articolo 181, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 82 |
|
Articolo 181, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 182, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punti da 87 a 92 |
|
Articolo 182, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 93 |
|
Articolo 182, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte IV, punti 94 e 95 |
|
Articolo 182, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 183, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punti da 98 a 100 |
|
Articolo 183, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punti 101 e 102 |
|
Articolo 183, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte IV, punti 103 e 104 |
|
Articolo 183, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte IV, punto 96 |
|
Articolo 183, paragrafo 5 |
Allegato VII, parte IV, punto 97 |
|
Articolo 183, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 184, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 184, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 105 |
|
Articolo 184, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte IV, punto 106 |
|
Articolo 184, paragrafo 4 |
Allegato VII, parte IV, punto 107 |
|
Articolo 184, paragrafo 5 |
Allegato VII, parte IV, punto 108 |
|
Articolo 184, paragrafo 6 |
Allegato VII, parte IV, punto 109 |
|
Articolo 185 |
Allegato VII, parte IV, punti da 110 a 114 |
|
Articolo 186 |
Allegato VII, parte IV, punto 115 |
|
Articolo 187 |
Allegato VII, parte IV, punto 116 |
|
Articolo 188 |
Allegato VII, parte IV, punti da 117 a 123 |
|
Articolo 189, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punto 124 |
|
Articolo 189, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punti 125 e 126 |
|
Articolo 189, paragrafo 3 |
Allegato VII, parte IV, punto 127 |
|
Articolo 190, paragrafo 1 |
Allegato VII, parte IV, punto 128 |
|
Articolo 190, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte IV, punto 129 |
|
Articolo 190, paragrafo 3(4) |
Allegato VII, parte IV, punto 130 |
|
Articolo 191 |
Allegato VII, parte IV, punto 131 |
|
Articolo 192 |
Articolo 90 e allegato VIII, parte 1, punto 2 |
|
Articolo 193, paragrafo 1 |
Articolo 93, paragrafo 2 |
|
Articolo 193, paragrafo 2 |
Articolo 93, paragrafo 3 |
|
Articolo 193, paragrafo 3 |
Articolo 93, paragrafo 1 e allegato VIII, parte 3, punto 1 |
|
Articolo 193, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 3, punto 2 |
|
Articolo 193, paragrafo 5) |
Allegato VIII, parte 5, punto 1 |
|
Articolo 193, paragrafo 6 |
Allegato VIII, parte 5, punto 2 |
|
Articolo 194, paragrafo 1 |
Articolo 92, paragrafo 1 |
|
Articolo 194, paragrafo 2 |
Articolo 92, paragrafo 2 |
|
Articolo 194, paragrafo 3 |
Articolo 92, paragrafo 3 |
|
Articolo 194, paragrafo 4 |
Articolo 92, paragrafo 4 |
|
Articolo 194, paragrafo 5 |
Articolo 92, paragrafo 5 |
|
Articolo 194, paragrafo 6 |
Articolo 92, paragrafo 5 |
|
Articolo 194, paragrafo 7 |
Articolo 92, paragrafo 6 |
|
Articolo 194, paragrafo 8 |
Allegato VIII, parte 2, punto 1 |
|
Articolo 194, paragrafo 9 |
Allegato VIII, parte 2, punto 2 |
|
Articolo 194, paragrafo 10 |
|
|
Articolo 195 |
Allegato VIII, parte 1, punti 3 e 4 |
|
Articolo 196 |
Allegato VIII, parte 1, punto 5 |
|
Articolo 197, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 1, punto 7 |
|
Articolo 197, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 1, punto 7 |
|
Articolo 197, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 1, punto 7 |
|
Articolo 197, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 1, punto 8 |
|
Articolo 197, paragrafo 5 |
Allegato VIII, parte 1, punto 9 |
|
Articolo 197, paragrafo 6 |
Allegato VIII, parte 1, punto 9 |
|
Articolo 197, paragrafo 7 |
Allegato VIII, parte 1, punto 10 |
|
Articolo 197, paragrafo 8 |
|
|
Articolo 198, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 1, punto 11 |
|
Articolo 198, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 1, punto 11 |
|
Articolo 199, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 1, punto 12 |
|
Articolo 199, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 1, punto 13 |
|
Articolo 199, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 1, punto 16 |
|
Articolo 199, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 1, punti 17 e 18 |
|
Articolo 199, paragrafo 5 |
Allegato VIII, parte 1, punto 20 |
|
Articolo 199, paragrafo 6 |
Allegato VIII, parte 1, punto 21 |
|
Articolo 199, paragrafo 7 |
Allegato VIII, parte 1, punto 22 |
|
Articolo 199, paragrafo 8 |
|
|
Articolo 200 |
Allegato VIII, parte 1, punti da 23 a 25 |
|
Articolo 201, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 1, punti da 26 e 28 |
|
Articolo 201, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 1, punto 27 |
|
Articolo 202 |
Allegato VIII, parte 1, punto 29 |
|
Articolo 203 |
|
|
Articolo 204, paragrafo 1, |
Allegato VIII, parte 1, punti 30 e 31 |
|
Articolo 204, paragrafo 2, |
Allegato VIII, parte 1, punto 32 |
|
Articolo 205 |
Allegato VIII, parte 2, punto 3 |
|
Articolo 206 |
Allegato VIII, parte 2, punti 4 a 5 |
|
Articolo 207, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 2, punto 6 |
|
Articolo 207, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera a) |
|
Articolo 207, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera b) |
|
Articolo 207, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera c) |
|
Articolo 207, paragrafo 5 |
Allegato VIII, parte 2, punto 7 |
|
Articolo 208, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 2, punto 8 |
|
Articolo 208, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera a) |
|
Articolo 208, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera b) |
|
Articolo 208, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera c) |
|
Articolo 208, paragrafo 5 |
Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera d) |
|
Articolo 209, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 2, punto 9 |
|
Articolo 209, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera a) |
|
Articolo 209, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera b) |
|
Articolo 210 |
Allegato VIII, parte 2, punto 10 |
|
Articolo 211 |
Allegato VIII, parte 2, punto 11 |
|
Articolo 212, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 2, punto 12 |
|
Articolo 212, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 2, punto 13 |
|
Articolo 213, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 2, punto 14 |
|
Articolo 213, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 2, punto 15 |
|
Articolo 213, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 214, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 2, punto 16, lettere da a) a c) |
|
Articolo 214, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 2, punto 16 |
|
Articolo 214, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 2, punto 17 |
|
Articolo 215, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 2, punto 18 |
|
Articolo 215, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 2, punto 19 |
|
Articolo 216, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 2, punto 20 |
|
Articolo 216, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 2, punto 21 |
|
Articolo 217, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 2, punto 22 |
|
Articolo 217, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 2, punto 22, lettera c) |
|
Articolo 217, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 2, punto 22, lettera c) |
|
Articolo 218 |
Allegato VIII, parte 3, punto 3 |
|
Articolo 219 |
Allegato VIII, parte 3, punto 4 |
|
Articolo 220, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punto 5 |
|
Articolo 220, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punti 6 e da 8 a 10 |
|
Articolo 220, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punto 11 |
|
Articolo 220, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23 |
|
Articolo 220, paragrafo 5 |
Allegato VIII, parte 3, punto 9 |
|
Articolo 221, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punto 12 |
|
Articolo 221, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 12 |
|
Articolo 221, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punti da 13 a 15 |
|
Articolo 221, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 3, punto16 |
|
Articolo 221, paragrafo 5 |
Allegato VIII, parte 3, punti 18 e 19 |
|
Articolo 221, paragrafo 6 |
Allegato VIII, parte 3, punti 20 e 21 |
|
Articolo 221, paragrafo 7 |
Allegato VIII, parte 3, punto 17 |
|
Articolo 221, paragrafo 8 |
Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23 |
|
Articolo 221, paragrafo 9 |
|
|
Articolo 222, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punto 24 |
|
Articolo 222, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 25 |
|
Articolo 222, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punto 26 |
|
Articolo 222, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 3, punto 27 |
|
Articolo 222, paragrafo 5 |
Allegato VIII, parte 3, punto 28 |
|
Articolo 222, paragrafo 6 |
Allegato VIII, parte 3, punto 29 |
|
Articolo 222, paragrafo 7 |
Allegato VIII, parte 3, punti 28 e 29 |
|
Articolo 223, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punti da 30 a 32 |
|
Articolo 223, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 33 |
|
Articolo 223, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punto 33 |
|
Articolo 223, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 3, punto 33 |
|
Articolo 223, paragrafo 5 |
Allegato VIII, parte 3, punto 33 |
|
Articolo 223, paragrafo 6 |
Allegato VIII, parte 3, punti 34 e 35 |
|
Articolo 223, paragrafo 7 |
Allegato VIII, parte 3, punto 35 |
|
Articolo 224, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punto 36 |
|
Articolo 224, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 37 |
|
Articolo 224, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punto 38 |
|
Articolo 224, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 3, punto 39 |
|
Articolo 224, paragrafo 5 |
Allegato VIII, parte 3, punto 40 |
|
Articolo 224, paragrafo 6 |
Allegato VIII, parte 3, punto 41 |
|
Articolo 225, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punti da 42 a 46 |
|
Articolo 225, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punti da 47 a 52 |
|
Articolo 225, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punti da 53 a 56 |
|
Articolo 226 |
Allegato VIII, parte 3, punto 57 |
|
Articolo 227, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punto 58 |
|
Articolo 227, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 58, lettera da a) a h) |
|
Articolo 227, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punto 58, lettera h) |
|
Articolo 228, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punto 60 |
|
Articolo 228, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 61 |
|
Articolo 229, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65 |
|
Articolo 229, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 66 |
|
Articolo 229, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punti 63 e 67 |
|
Articolo 230, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punti da 68 a 71 |
|
Articolo 230, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 72 |
|
Articolo 230, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punti da 73 e 74 |
|
Articolo 231, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punto 76 |
|
Articolo 231, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 77 |
|
Articolo 231, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punto 78 |
|
Articolo 231, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punto 79 |
|
Articolo 231, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 80 |
|
Articolo 231, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punto 80bis |
|
Articolo 231, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 3, punti da da 81 a 82 |
|
Articolo 232, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punto 83 |
|
Articolo 232, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 83 |
|
Articolo 232, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punto 84 |
|
Articolo 232, paragrafo 4 |
Allegato VIII, parte 3, punto 85 |
|
Articolo 234 |
Allegato VIII, parte 3, punto 86 |
|
Articolo 235, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punto 87 |
|
Articolo 235, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 88 |
|
Articolo 235, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 3, punto 89 |
|
Articolo 236, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 3, punto 90 |
|
Articolo 236, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 3, punto 91 |
|
Articolo 236, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte III, punto 92 |
|
Articolo 237, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 4, punto 1 |
|
Articolo 237, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 4, punto 2 |
|
Articolo 238, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 4, punto 3 |
|
Articolo 238, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 4, punto 4 |
|
Articolo 238, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 4, punto 5 |
|
Articolo 239, paragrafo 1 |
Allegato VIII, parte 4, punto 6 |
|
Articolo 239, paragrafo 2 |
Allegato VIII, parte 4, punto 7 |
|
Articolo 239, paragrafo 3 |
Allegato VIII, parte 4, punto 8 |
|
Articolo 240 |
Allegato VIII, parte VI, punto 1 |
|
Articolo 241 |
Allegato VIII, parte VI, punto 2 |
|
Articolo 242, paragrafi da 1 a 9 |
Allegato IX, parte I, punto 1 |
|
Articolo 242, paragrafo 10 |
Articolo 4 punto 37 |
|
Articolo 242, paragrafo 11 |
Articolo 4 punto 38 |
|
Articolo 242, paragrafo 12 |
|
|
Articolo 242, paragrafo 13 |
|
|
Articolo 242, paragrafo 14 |
|
|
Articolo 242, paragrafo 15 |
|
|
Articolo 243, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte II, punto 1 |
|
Articolo 243, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte II, punto 1bis |
|
Articolo 243, paragrafo 3 |
Allegato IX, parte II, punto 1ter |
|
Articolo 243, paragrafo 4 |
Allegato IX, parte II, punto 1quater |
|
Articolo 243, paragrafo 5 |
Allegato IX, parte II, punto 1quinquies |
|
Articolo 243, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 244, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte II, punto 2 |
|
Articolo 244, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte II, punto 2bis |
|
Articolo 244, paragrafo 3 |
Allegato IX, parte II, punto 2ter |
|
Articolo 244, paragrafo 4 |
Allegato IX, parte II, punto 2quater |
|
Articolo 244, paragrafo 5 |
Allegato IX, parte II, punto 2quinquies |
|
Articolo 244, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 245, paragrafo 1 |
Articolo 95, paragrafo 1 |
|
Articolo 245, paragrafo 2 |
Articolo 95, paragrafo 2 |
|
Articolo 245, paragrafo 3 |
Articolo 96, paragrafo 2 |
|
Articolo 245, paragrafo 4 |
Articolo 96, paragrafo 4 |
|
Articolo 245, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 245, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 246, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte IV, punti da 2 e 3 |
|
Articolo 246, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, punto 5 |
|
Articolo 246, paragrafo 3 |
Allegato IX, parte IV, punto 5 |
|
Articolo 247, paragrafo 1 |
Articolo 96, paragrafo 3, allegato IX, parte IV, punto 60 |
|
Articolo 247, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, punto 61 |
|
Articolo 247, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 247, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 248, paragrafo 1 |
Articolo 101, paragrafo 1 |
|
Articolo 248, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 248, paragrafo 3 |
Articolo 101, paragrafo 2 |
|
Articolo 249 |
Allegato IX, parte II, punti da 3 e 4 |
|
Articolo 250 |
Allegato IX, parte II, punti da 5 a 7 |
|
Articolo 251 |
Allegato IX, parte IV, punto 6 e 7 |
|
Articolo 252 |
Allegato IX, parte IV, punto 8 |
|
Articolo 253, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte IV, punto 9 |
|
Articolo 253, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, punto 10 |
|
Articolo 254 |
Allegato IX, parte IV, punto 11 e 12 |
|
Articolo 255, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte IV, punto 13 |
|
Articolo 255, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, punto 15 |
|
Articolo 256, paragrafo 1 |
Articolo 100, paragrafo 1 |
|
Articolo 256, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, puntio da 17 a 20 |
|
Articolo 256, paragrafo 3 |
Allegato IX, parte IV, punto 21 |
|
Articolo 256, paragrafo 4 |
Allegato IX, parte IV, punti da 22 a 23 |
|
Articolo 256, paragrafo 5 |
Allegato IX, parte IV, punti 24 e 25 |
|
Articolo 256, paragrafo 6 |
Allegato IX, parte IV, punti da 26 a 29 |
|
Articolo 256, paragrafo 7 |
Allegato IX, parte IV, punto 30 |
|
Articolo 256, paragrafo 8 |
Allegato IX, parte IV, punto 32 |
|
Articolo 256, paragrafo 9 |
Allegato IX, parte IV, punto 33 |
|
Articolo 257 |
Allegato IX, parte IV, punto 34 |
|
Articolo 258 |
Allegato IX, parte IV, punti 35 e 36 |
|
Articolo 259, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte IV, punti da 38 a 41 |
|
Articolo 259, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, punto 42 |
|
Articolo 259, paragrafo 3 |
Allegato IX, parte IV, punto 43 |
|
Articolo 259, paragrafo 4 |
Allegato IX, parte IV, punto 44 |
|
Articolo 259, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 260 |
Allegato IX, parte IV, punto 45 |
|
Articolo 261, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte IV, punti da 46 a 47 e 49 |
|
Articolo 261, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, punto 51 |
|
Articolo 262, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte IV, punti 52 e 53 |
|
Articolo 262, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, punto 53 |
|
Articolo 262, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 262, paragrafo 4 |
Allegato IX, parte IV, punto 54 |
|
Articolo 263, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte IV, punto 57 |
|
Articolo 263, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, punto 58 |
|
Articolo 263, paragrafo 3 |
Allegato IX, parte IV, punto 59 |
|
Articolo 264, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte IV, punto 62 |
|
Articolo 264, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, punti da 63 a 65 |
|
Articolo 264, paragrafo 3 |
Allegato IX, parte IV, punti 66 e 67 |
|
Articolo 264, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 265, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte IV, punto 68 |
|
Articolo 265, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, punto 70 |
|
Articolo 265, paragrafo 3 |
Allegato IX, parte IV, punto 71 |
|
Articolo 266, paragrafo 1 |
Allegato IX, parte IV, punto 72 |
|
Articolo 266, paragrafo 2 |
Allegato IX, parte IV, punto 73 |
|
Articolo 266, paragrafo 3 |
Allegato IX, parte IV, punti 74 e 75 |
|
Articolo 266, paragrafo 4 |
Allegato IX, parte IV, punto 76 |
|
Articolo 267, paragrafo 1 |
Articolo 97, paragrafo 1 |
|
Articolo 267, paragrafo 3 |
Articolo 97, paragrafo 3 |
|
Articolo 268 |
Allegato IX, parte III, punto 1 |
|
Articolo 269 |
Allegato IX, parte III, punti da 2 a 7 |
|
Articolo 270 |
Articolo 98, paragrafo 1, e allegato IX, parte III, punti 8 e 9 |
|
Articolo 271, paragrafo 1 |
Allegato III, parte II, punto 1 allegato VII, parte III, punto 5 |
|
Articolo 271, paragrafo 2 |
Allegato VII, parte III, punto 7 |
|
Articolo 272, paragrafo 1 |
Allegato III, parte I, punto 1 |
|
Articolo 272, paragrafo 2 |
Allegato III, parte I, punto 3 |
|
Articolo 272, paragrafo 3 |
Allegato III, parte I, punto 4 |
|
Articolo 272, paragrafo 4 |
Allegato III, parte I, punto 5 |
|
Articolo 272, paragrafo 5 |
Allegato III, parte I, punto 6 |
|
Articolo 272, paragrafo 6 |
Allegato III, parte I, punto 7 |
|
Articolo 272, paragrafo 7 |
Allegato III, parte I, punto 8 |
|
Articolo 272, paragrafo 8 |
Allegato III, parte I, punto 9 |
|
Articolo 272, paragrafo 9 |
Allegato III, parte I, punto 10 |
|
Articolo 272, paragrafo 10 |
Allegato III, parte I, punto 11 |
|
Articolo 272, paragrafo 11 |
Allegato III, parte I, punto 12 |
|
Articolo 272, paragrafo 12 |
Allegato III, parte I, punto 13 |
|
Articolo 272, paragrafo 13 |
Allegato III, parte I, punto 14 |
|
Articolo 272, paragrafo 14 |
Allegato III, parte I, punto 15 |
|
Articolo 272, paragrafo 15 |
Allegato III, parte I, punto 16 |
|
Articolo 272, paragrafo 16 |
Allegato III, parte I, punto 17 |
|
Articolo 272, paragrafo 17 |
Allegato III, parte I, punto 18 |
|
Articolo 272, paragrafo 18 |
Allegato III, parte I, punto 19 |
|
Articolo 272, paragrafo 19 |
Allegato III, parte I, punto 20 |
|
Articolo 272, paragrafo 20 |
Allegato III, parte I, punto 21 |
|
Articolo 272, paragrafo 21 |
Allegato III, parte I, punto 22 |
|
Articolo 272, paragrafo 22 |
Allegato III, parte I, punto 23 |
|
Articolo 272, paragrafo 23 |
Allegato III, parte I, punto 26 |
|
Articolo 272, paragrafo 24 |
Allegato III, parte VII, punto a) |
|
Articolo 272, paragrafo 25 |
Allegato III, parte VII, punto a) |
|
Articolo 272, paragrafo 26 |
Allegato III; parte V, punto 2 |
|
Articolo 273, paragrafo 1 |
Allegato III, parte II, punto 1 |
|
Articolo 273, paragrafo 2 |
Allegato III, parte II, punto 2 |
|
Articolo 273, paragrafo 3 |
Allegato III, parte II, punto 3, primo e secondo comma |
|
Articolo 273, paragrafo 4 |
Allegato III, parte II, punto 3, terzo comma |
|
Articolo 273, paragrafo 5 |
Allegato III, parte II, punto 4 |
|
Articolo 273, paragrafo 6 |
Allegato III, parte II, punto 5 |
|
Articolo 273, paragrafo 7 |
Allegato III, parte II, punto 7 |
|
Articolo 273, paragrafo 8 |
Allegato III, parte II, punto 8 |
|
Articolo 274, paragrafo 1 |
Allegato III, parte III |
|
Articolo 274, paragrafo 2 |
Allegato III, parte III |
|
Articolo 274, paragrafo 3 |
Allegato III, parte III |
|
Articolo 274, paragrafo 4 |
Allegato III, parte III |
|
Articolo 275, paragrafo 1 |
Allegato III, parte IV |
|
Articolo 275, paragrafo 2 |
Allegato III, parte IV |
|
Articolo 276, paragrafo 1 |
Allegato III, parte V, punto 1 |
|
Articolo 276, paragrafo 2 |
Allegato III, parte V, punto 1 |
|
Articolo 276, paragrafo 3 |
Allegato III, parte V, punti 1 e 2 |
|
Articolo 277, paragrafo 1 |
Allegato III, parte V, punti 3 e 4 |
|
Articolo 277, paragrafo 2 |
Allegato III, parte V, punto 5 |
|
Articolo 277, paragrafo 3 |
Allegato III, parte V, punto 6 |
|
Articolo 277, paragrafo 4 |
Allegato III, parte V, punto 7 |
|
Articolo 278, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 278, paragrafo 2 |
Allegato III, parte V, punto 8 |
|
Articolo 278, paragrafo 3 |
Allegato III, parte V, punto 9 |
|
Articolo 279 |
Allegato III, parte V, punto 10 |
|
Articolo 280, paragrafo 1 |
Allegato III, parte V, punto 11 |
|
Articolo 280, paragrafo 2 |
Allegato III, parte V, punto 12 |
|
Articolo 281, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 281, paragrafo 2 |
Allegato III, parte V, punto 13 |
|
Articolo 281, paragrafo 3 |
Allegato III, parte V, punto 14 |
|
Articolo 282, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 282, paragrafo 2 |
Allegato III, parte V, punto 15 |
|
Articolo 282, paragrafo 3 |
Allegato III, parte V, punto 16 |
|
Articolo 282, paragrafo 4 |
Allegato III, parte V, punto 17 |
|
Articolo 282, paragrafo 5 |
Allegato III, parte V, punto 18 |
|
Articolo 282, paragrafo 6 |
Allegato III, parte V, punto 19 |
|
Articolo 282, paragrafo 7 |
Allegato III, parte V, punto 20 |
|
Articolo 282, paragrafo 8 |
Allegato III, parte V, punto 21 |
|
Articolo 283, paragrafo 1 |
Allegato III, parte VI, punto 1 |
|
Articolo 283, paragrafo 2 |
Allegato III, parte VI, punto 2 |
|
Articolo 283, paragrafo 3 |
Allegato III, parte VI, punto 2 |
|
Articolo 283, paragrafo 4 |
Allegato III, parte VI, punto 3 |
|
Articolo 283, paragrafo 5 |
Allegato III, parte VI, punto 4 |
|
Articolo 283, paragrafo 6 |
Allegato III, parte VI, punto 4 |
|
Articolo 284, paragrafo 1 |
Allegato III, parte VI, punto 5 |
|
Articolo 284, paragrafo 2 |
Allegato III, parte VI, punto 6 |
|
Articolo 284, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 284, paragrafo 4 |
Allegato III, parte VI, punto 7 |
|
Articolo 284, paragrafo 5 |
Allegato III, parte VI, punto 8 |
|
Articolo 284, paragrafo 6 |
Allegato III, parte VI, punto 9 |
|
Articolo 284, paragrafo 7 |
Allegato III, parte VI, punto 10 |
|
Articolo 284, paragrafo 8 |
Allegato III, parte VI, punto 11 |
|
Articolo 284, paragrafo 9 |
Allegato III, parte VI, punto 12 |
|
Articolo 284, paragrafo 10 |
Allegato III, parte VI, punto 13 |
|
Articolo 284, paragrafo 11 |
Allegato III, parte VI, punto 9 |
|
Articolo 284, paragrafo 12 |
|
|
Articolo 284, paragrafo 13 |
Allegato III, parte VI, punto 14 |
|
Articolo 285, paragrafo 1 |
Allegato III, parte VI, punto 15 |
|
Articolo 285, paragrafi da 2 a 8 |
|
|
Articolo 286, paragrafo 1 |
Allegato III, parte VI, punti da 18 e 25 |
|
Articolo 286, paragrafo 2 |
Allegato III, parte VI, punto 19 |
|
Articolo 286, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 286, paragrafo 4 |
Allegato III, parte VI, punto 20 |
|
Articolo 286, paragrafo 5 |
Allegato III, parte VI, punto 21 |
|
Articolo 286, paragrafo 6 |
Allegato III, parte VI, punto 22 |
|
Articolo 286, paragrafo 7 |
Allegato III, parte VI, punto 23 |
|
Articolo 286, paragrafo 8 |
Allegato III, parte VI, punto 24 |
|
Articolo 287, paragrafo 1 |
Allegato III, parte VI, punto 17 |
|
Articolo 287, paragrafo 2 |
Allegato III, parte VI, punto 17 |
|
Articolo 287, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 287, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 288 |
Allegato III, parte VI, punto 26 |
|
Articolo 289, paragrafo 1 |
Allegato III, parte VI, punto 27 |
|
Articolo 289, paragrafo 2 |
Allegato III, parte VI, punto 28 |
|
Articolo 289, paragrafo 3 |
Allegato III, parte VI, punto 29 |
|
Articolo 289, paragrafo 4 |
Allegato III, parte VI, punto 29 |
|
Articolo 289, paragrafo 5 |
Allegato III, parte VI, punto 30 |
|
Articolo 289, paragrafo 6 |
Allegato III, parte VI, punto 31 |
|
Articolo 290, paragrafo 1 |
Allegato III, parte VI, punto 32 |
|
Articolo 290, paragrafo 2 |
Allegato III, parte VI, punto 32 |
|
Articolo 290, paragrafi da 3 a 10 |
|
|
Articolo 291, paragrafo 1 |
Allegato I, parte I, punti 27 e 28 |
|
Articolo 291, paragrafo 2 |
Allegato III, parte VI, punto 34 |
|
Articolo 291, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 291, paragrafo 4 |
Allegato III, parte VI, punto 35 |
|
Articolo 291, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 291, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 292, paragrafo 1 |
Allegato III, parte VI, punto 36 |
|
Articolo 292, paragrafo 2 |
Allegato III, parte VI, punto 37 |
|
Articolo 292, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 292, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 292, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 292, paragrafo 6 |
Allegato III, parte VI, punto 38 |
|
Articolo 292, paragrafo 7 |
Allegato III, parte VI, punto 39 |
|
Articolo 292, paragrafo 8 |
Allegato III, parte VI, punto 40 |
|
Articolo 292, paragrafo 9 |
Allegato III, parte VI, punto 41 |
|
Articolo 292, paragrafo 10 |
|
|
Articolo 293, paragrafo 1 |
Allegato III, parte VI, punto 42 |
|
Articolo 293, paragrafi da 2 a 6 |
|
|
Articolo 294, paragrafo 1, |
Allegato III, parte VI, punto 42 |
|
Articolo 294, paragrafo 2, |
|
|
Articolo 294, paragrafo 3 |
Allegato III, parte VI, punto 42 |
|
Articolo 295 |
Allegato III, parte VII, punto a) |
|
Articolo 296, paragrafo 1, |
Allegato III, parte VII, punto b) |
|
Articolo 296, paragrafo 2 |
Allegato III, parte VII, punto b) |
|
Articolo 296, paragrafo 3 |
Allegato III, parte VII, punto b) |
|
Articolo 297, paragrafo 1 |
Allegato III, parte VII, punto b) |
|
Articolo 297, paragrafo 2 |
Allegato III, parte VII, punto b) |
|
Articolo 297, paragrafo 3 |
Allegato III, parte VII, punto b) |
|
Articolo 297, paragrafo 4 |
Allegato III, parte VII, punto b) |
|
Articolo 298, paragrafo 1 |
Allegato III, parte VII, punto c) |
|
Articolo 298, paragrafo 2 |
Allegato III, parte VII, punto c) |
|
Articolo 298, paragrafo 3 |
Allegato III, parte VII, punto c) |
|
Articolo 298, paragrafo 4 |
Allegato III, parte VII, punto c) |
|
Articolo 299, paragrafo 1 |
|
Allegato II, punto 7 |
Articolo 299, paragrafo 2 |
|
Allegato II, punti da 7 a 11 |
Articolo 300 |
|
|
Articolo 301 |
Allegato III, parte 2, punto 6 |
|
Articolo 302 |
|
|
Articolo 303 |
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Articolo 304 |
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Articolo 305 |
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Articolo 306 |
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Articolo 307 |
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Articolo 308 |
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Articolo 309 |
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Articolo 310 |
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Articolo 311 |
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Articolo 312, paragrafo 1 |
Articolo 104, paragrafi 3 e 6 e allegato X, parte 2, punti 2, 5 e 8 |
|
Articolo 312, paragrafo 2 |
Articolo 105, paragrafi 1 e 105, paragrafo 2 e allegato X, parte 3, punto 1 |
|
Articolo 312, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 312, paragrafo 4 |
Articolo 105, paragrafo 1 |
|
Articolo 313, paragrafo 1 |
Articolo 102, paragrafo 2 |
|
Articolo 313, paragrafo 2 |
Articolo 102, paragrafo 3 |
|
Articolo 313, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 314, paragrafo 1 |
Articolo 102, paragrafo 4 |
|
Articolo 314, paragrafo 2 |
Allegato X, parte 4, punto 1 |
|
Articolo 314, paragrafo 3 |
Allegato X, parte 4, punto 2 |
|
Articolo 314, paragrafo 4 |
Allegato X, parte 4, punti 3 e 4 |
|
Articolo 314, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 315, paragrafo 1 |
Articolo 103 e allegato X, parte 1, punti da 1 a 3 |
|
Articolo 315, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 315, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 315, paragrafo 4 |
Allegato X, parte 1, punto 4 |
|
Articolo 316, paragrafo 1 |
Allegato X, parte 1, punti da 5 a 8 |
|
Articolo 316, paragrafo 2 |
Allegato X, parte 1, punto 9 |
|
Articolo 316, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 317, paragrafo 1 |
Articolo 104, paragrafo 1 |
|
Articolo 317, paragrafo 2 |
Articolo 104, paragrafi 2 e 4 e allegato X, parte 2, punto 1 |
|
Articolo 317, paragrafo 3 |
Allegato X, parte 2, punto 1 |
|
Articolo 317, paragrafo 4 |
Allegato X, parte 2, punto 2 |
|
Articolo 318, paragrafo 1 |
Allegato X, parte 2, punto 4 |
|
Articolo 318, paragrafo 2 |
Allegato X, parte 2, punto 4 |
|
Articolo 318, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 319, paragrafo 1 |
Allegato X, parte 2, punti 6 e 7 |
|
Articolo 319, paragrafo 2 |
Allegato X, parte 2, punti 10 e 11 |
|
Articolo 320 |
Allegato X, parte 2, punti da 9 e 12 |
|
Articolo 321 |
Allegato X, parte 3, punti da 2 a 7 |
|
Articolo 322, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 322, paragrafo 2 |
Allegato X, parte 3, punti da 8 a 12 |
|
Articolo 322, paragrafo 3 |
Allegato X, parte 3, punti da 13 a 18 |
|
Articolo 322, paragrafo 4 |
Allegato X, parte 3, punto 19 |
|
Articolo 322, paragrafo 5 |
Allegato X, parte 3, punto 20 |
|
Articolo 322, paragrafo 6 |
Allegato X, parte 3, punti da 21 a 24 |
|
Articolo 323, paragrafo 1 |
Allegato X, parte 3, punto 25 |
|
Articolo 323, paragrafo 2 |
Allegato X, parte 3, punto 26 |
|
Articolo 323, paragrafo 3 |
Allegato X, parte 3, punto 27 |
|
Articolo 323, paragrafo 4 |
Allegato X, parte 3, punto 28 |
|
Articolo 323, paragrafo 5 |
Allegato X, parte 3, punto 29 |
|
Articolo 324 |
Allegato X, parte 5 |
|
Articolo 325, paragrafo 1 |
|
Articolo 26 |
Articolo 325, paragrafo 2 |
|
Articolo 26 |
Articolo 325, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 326 |
|
|
Articolo 327, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 1 |
Articolo 327, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 2 |
Articolo 327, paragrafo 3 |
|
Allegato I, punto 3 |
Articolo 328, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 4 |
Articolo 328, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 329, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 5 |
Articolo 329, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 330 |
|
Allegato I, punto 7 |
Articolo 331, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 9 |
Articolo 331, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 10 |
Articolo 332, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 8 |
Articolo 332, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 8 |
Articolo 333 |
|
Allegato I, punto 11 |
Articolo 334 |
|
Allegato I, punto 13 |
Articolo 335 |
|
Allegato I, punto 14 |
Articolo 336, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 14 |
Articolo 336, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 14 |
Articolo 336, paragrafo 3 |
|
Allegato I, punto 14 |
Articolo 336, paragrafo 4 |
|
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 337, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 16bis |
Articolo 337, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 16bis |
Articolo 337, paragrafo 3 |
|
Allegato I, punto 16bis |
Articolo 337, paragrafo 4 |
|
Allegato I, punto 1bis |
Articolo 337, paragrafo 4 |
|
Allegato I, punto 16bis |
Articolo 338, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 14bis |
Articolo 338, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 14ter |
Articolo 338, paragrafo 3 |
|
Allegato I, punto 14quater |
Articolo 338, paragrafo 4 |
|
Allegato I, punto 14bis |
Articolo 339, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 17 |
Articolo 339, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 18 |
Articolo 339, paragrafo 3 |
|
Allegato I, punto 19 |
Articolo 339, paragrafo 4 |
|
Allegato I, punto 20 |
Articolo 339, paragrafo 5 |
|
Allegato I, punto 21 |
Articolo 339, paragrafo 6 |
|
Allegato I, punto 22 |
Articolo 339, paragrafo 7 |
|
Allegato I, punto 23 |
Articolo 339, paragrafo 8 |
|
Allegato I, punto 24 |
Articolo 339, paragrafo 9 |
|
Allegato I, punto 25 |
Articolo 340, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 26 |
Articolo 340, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 27 |
Articolo 340, paragrafo 3 |
|
Allegato I, punto 28 |
Articolo 340, paragrafo 4 |
|
Allegato I, punto 29 |
Articolo 340, paragrafo 5 |
|
Allegato I, punto 30 |
Articolo 340, paragrafo 6 |
|
Allegato I, punto 31 |
Articolo 340, paragrafo 7 |
|
Allegato I, punto 32 |
Articolo 341, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 33 |
Articolo 341, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 33 |
Articolo 341, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 342 |
|
Allegato I, punto 34 |
Articolo 343 |
|
Allegato I, punto 36 |
Articolo 344, paragrafo 1, |
|
|
Articolo 344, paragrafo 2, |
|
Allegato I, punto 37 |
Articolo 344, paragrafo 3 |
|
Allegato I, punto 38 |
Articolo 345, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 41 |
Articolo 345, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 41 |
Articolo 346, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 42 |
Articolo 346, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 346, paragrafo 3 |
|
Allegato I, punto 43 |
Articolo 346, paragrafo 4 |
|
Allegato I, punto 44 |
Articolo 346, paragrafo 5 |
|
Allegato I, punto 45 |
Articolo 346, paragrafo 6 |
|
Allegato I, punto 46 |
Articolo 347 |
|
Allegato I, punto 8 |
Articolo 348, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punti 48 e 49 |
Articolo 348, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 50 |
Articolo 349 |
|
Allegato I, punto 51 |
Articolo 350, paragrafo 1 |
|
Allegato I, punto 53 |
Articolo 350, paragrafo 2 |
|
Allegato I, punto 54 |
Articolo 350, paragrafo 3 |
|
Allegato I, punto 55 |
Articolo 350, paragrafo 4 |
|
Allegato I, punto 56 |
Articolo 351 |
|
Allegato III, punto 1 |
Articolo 352, paragrafo 1 |
|
Allegato III, punto 2.1 |
Articolo 352, paragrafo 2 |
|
Allegato III, punto 2.1 |
Articolo 352, paragrafo 3 |
|
Allegato III, punto 2.1 |
Articolo 352, paragrafo 4 |
|
Allegato III, punto 2.2 |
Articolo 352, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 353, paragrafo 1 |
|
Allegato III, punto 2.1 |
Articolo 353, paragrafo 2 |
|
Allegato III, punto 2.1 |
Articolo 353, paragrafo 3 |
|
Allegato III, punto 2.1 |
Articolo 354, paragrafo 1 |
|
Allegato III, punto 3.1 |
Articolo 354, paragrafo 2 |
|
Allegato III, punto 3.2 |
Articolo 354, paragrafo 3 |
|
Allegato III, punto 3.2 |
Articolo 354, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 355 |
|
|
Articolo 356 |
|
|
Articolo 357, paragrafo 1 |
|
Allegato IV, punto 1 |
Articolo 357, paragrafo 2 |
|
Allegato IV, punto 2 |
Articolo 357, paragrafo 3 |
|
Allegato IV, punto 3 |
Articolo 357, paragrafo 4 |
|
Allegato IV, punto 4 |
Articolo 357, paragrafo 5 |
|
Allegato IV, punto 6 |
Articolo 358, paragrafo 1 |
|
Allegato IV, punto 8 |
Articolo 358, paragrafo 2 |
|
Allegato IV, punto 9 |
Articolo 358, paragrafo 3 |
|
Allegato IV, punto 10 |
Articolo 358, paragrafo 4 |
|
Allegato IV, punto 12 |
Articolo 359, paragrafo 1 |
|
Allegato IV, punto 13 |
Articolo 359, paragrafo 2 |
|
Allegato IV, punto 14 |
Articolo 359, paragrafo 3 |
|
Allegato IV, punto 15 |
Articolo 359, paragrafo 4 |
|
Allegato IV, punto 16 |
Articolo 359, paragrafo 5 |
|
Allegato IV, punto 17 |
Articolo 359, paragrafo 6 |
|
Allegato IV, punto 18 |
Articolo 360, paragrafo 1 |
|
Allegato IV, punto 19 |
Articolo 360, paragrafo 2 |
|
Allegato IV, punto 20 |
Articolo 361 |
|
Allegato IV, punto 21 |
Articolo 362 |
|
|
Articolo 363, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 1 |
Articolo 363, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 363, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 364, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 10 bis |
Articolo 364, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 364, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 365, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 10 |
Articolo 365, paragrafo 2 |
|
Allegato V, punto 10 bis |
Articolo 366, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 7 |
Articolo 366, paragrafo 2 |
|
Allegato V, punto 8 |
Articolo 366, paragrafo 3 |
|
Allegato V, punto 9 |
Articolo 366, paragrafo 4 |
|
Allegato V, punto 10 |
Articolo 366, paragrafo 5 |
|
Allegato V, punto 8 |
Articolo 367, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 11 |
Articolo 367, paragrafo 2 |
|
Allegato V, punto 12 |
Articolo 367, paragrafo 3 |
|
Allegato V, punto 12 |
Articolo 368, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 2 |
Articolo 368, paragrafo 2 |
|
Allegato V, punto 2 |
Articolo 368, paragrafo 3 |
|
Allegato V, punto 5 |
Articolo 368, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 369, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 3 |
Articolo 369, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 370, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 5 |
Articolo 371, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 5 |
Articolo 371, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 372 |
|
Allegato V, punto 5 bis |
Articolo 373 |
|
Allegato V, punto 5 ter |
Articolo 374, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 5 quater |
Articolo 374, paragrafo 2 |
|
Allegato V, punto 5 quinquies |
Articolo 374, paragrafo 3 |
|
Allegato V, punto 5 sexies |
Articolo 374, paragrafo 4 |
|
Allegato V, punto 5 quinquies |
Articolo 374, paragrafo 5 |
|
Allegato V, punto 5 quinquies |
Articolo 374, paragrafo 6 |
|
Allegato V, punto 5 quinquies |
Articolo 374, paragrafo 7 |
|
|
Articolo 375, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 5 bis |
Articolo 375, paragrafo 2 |
|
Allegato V, punto 5 sexies |
Articolo 376, paragrafo 1 |
|
Allegato V, punto 5 septies |
Articolo 376, paragrafo 2 |
|
Allegato V, punto 5 octies |
Articolo 376, paragrafo 3 |
|
Allegato V, punto 5 nonies |
Articolo 376, paragrafo 4 |
|
Allegato V, punto 5 nonies |
Articolo 376, paragrafo 5 |
|
Allegato V, punto 5 decies |
Articolo 376, paragrafo 6 |
|
Allegato V, punto 5 |
Articolo 377 |
|
Allegato V, punto 5 undecies |
Articolo 378 |
|
Allegato II, punto 1 |
Articolo 379, paragrafo 1 |
|
Allegato II, punto 2 |
Articolo 379, paragrafo 2 |
|
Allegato II, punto 3 |
Articolo 379, paragrafo 3 |
|
Allegato II, punto 2 |
Articolo 380 |
|
Allegato II, punto 4 |
Articolo 381 |
|
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Articolo 382 |
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Articolo 383 |
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Articolo 384 |
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Articolo 385 |
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Articolo 386 |
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Articolo 387 |
|
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 388 |
|
|
Articolo 389 |
Articolo 106, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 390, paragrafo 1 |
Articolo 106, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 390, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 390, paragrafo 3 |
|
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 390, paragrafo 4 |
|
Articolo 30, paragrafo 1 |
Articolo 390, paragrafo 5 |
|
Articolo 29, paragrafo 2 |
Articolo 390, paragrafo 6 |
Articolo 106, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 390, paragrafo 7 |
Articolo 106, paragrafo 3 |
|
Articolo 390, paragrafo 8 |
Articolo 106, paragrafo 2, secondo e terzo comma |
|
Articolo 391 |
Articolo 107 |
|
Articolo 392 |
Articolo 108 |
|
Articolo 393 |
Articolo 109 |
|
Articolo 394, paragrafo 1 |
Articolo 110, paragrafo 1 |
|
Articolo 394, paragrafo 2 |
Articolo 110, paragrafo 1 |
|
Articolo 394, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 110, paragrafo 2 |
|
Articolo 394, paragrafo 4 |
Articolo 110, paragrafo 2 |
|
Articolo 395, paragrafo 1 |
Articolo 111, paragrafo 1 |
|
Articolo 395, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 395, paragrafo 3 |
Articolo 111, paragrafo 4, primo comma |
|
Articolo 395, paragrafo 4 |
|
Articolo 30, paragrafo 4 |
Articolo 395, paragrafo 5 |
|
Articolo 31 |
Articolo 395, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 395, paragrafo 7 |
|
|
Articolo 395, paragrafo 8 |
|
|
Articolo 396, paragrafo 1 |
Articolo 111, paragrafo 4, primo e secondo comma |
|
Articolo 396, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 397, paragrafo 1 |
|
Allegato VI, punto 1 |
Articolo 397, paragrafo 2 |
|
Allegato VI, punto 2 |
Articolo 397, paragrafo 3 |
|
Allegato VI, punto 3 |
Articolo 398 |
|
Articolo 32, paragrafo 1 |
Articolo 399, paragrafo 1 |
Articolo 112, paragrafo 1 |
|
Articolo 399, paragrafo 2 |
Articolo 112, paragrafo 2 |
|
Articolo 399, paragrafo 3 |
Articolo 112, paragrafo 3 |
|
Articolo 399, paragrafo 4 |
Articolo 110, paragrafo 3 |
|
Articolo 400, paragrafo 1 |
Articolo 113, paragrafo 3 |
|
Articolo 400, paragrafo 2 |
Articolo 113, paragrafo 4 |
|
Articolo 400, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 401, paragrafo 1 |
Articolo 114, paragrafo 1 |
|
Articolo 401, paragrafo 2 |
Articolo 114, paragrafo 2 |
|
Articolo 401, paragrafo 3 |
Articolo 114, paragrafo 3 |
|
Articolo 402, paragrafo 1 |
Articolo 115, paragrafo 1 |
|
Articolo 402, paragrafo 2 |
Articolo 115, paragrafo 2 |
|
Articolo 402, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 403, paragrafo 1 |
Articolo 117, paragrafo 1 |
|
Articolo 403, paragrafo 2 |
Articolo 117, paragrafo 2 |
|
Articolo 404 |
Articolo 122 bis, paragrafo 8 |
|
Articolo 405, paragrafo 1 |
Articolo 122 bis, paragrafo 1 |
|
Articolo 405, paragrafo 2 |
Articolo 122 bis, paragrafo 2 |
|
Articolo 405, paragrafo 3 |
Articolo 122 bis, paragrafo 3 primo comma |
|
Articolo 405, paragrafo 4 |
Articolo 122 bis, paragrafo 3, secondo comma |
|
Articolo 406, paragrafo 1 |
Articolo 122 bis, paragrafo 4 e articolo 122 bis, paragrafo 5 secondo comma |
|
Articolo 406, paragrafo 2 |
Articolo 122 bis, paragrafo 5, primo comma e articolo 122 bis, paragrafo 6 primo comma |
|
Articolo 407 |
Articolo 122 bis, paragrafo 5, terzo comma |
|
Articolo 408 |
Articolo 122 bis, paragrafo 6, primo e secondo comma |
|
Articolo 409 |
Articolo 122 bis, paragrafo 7 |
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Articolo 410 |
Articolo 122 bis, paragrafo 10 |
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Articolo 411 |
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Articolo 412 |
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Articolo 413 |
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Articolo 414 |
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Articolo 415 |
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Articolo 416 |
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Articolo 417 |
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Articolo 418 |
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Articolo 419 |
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Articolo 420 |
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Articolo 421 |
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Articolo 422 |
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Articolo 423 |
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Articolo 424 |
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Articolo 425 |
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Articolo 426 |
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Articolo 427 |
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Articolo 428 |
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Articolo 429 |
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Articolo 430 |
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|
Articolo 431, paragrafo 1 |
Articolo 145, paragrafo 1 |
|
Articolo 431, paragrafo 2 |
Articolo 145, paragrafo 2 |
|
Articolo 431, paragrafo 3 |
Articolo 145, paragrafo 3 |
|
Articolo 431, paragrafo 4 |
Articolo 145, paragrafo 4 |
|
Articolo 432, paragrafo 1 |
Allegato XII, parte I, punto 1 e articolo 146, paragrafo 1, |
|
Articolo 432, paragrafo 2 |
Articolo 146, paragrafo 2 e allegato XII, parte I, punti 2 e 3 |
|
Articolo 432, paragrafo 3 |
Articolo 146, paragrafo 3 |
|
Articolo 433 |
Articolo 147 e allegato XII, parte I, punto 4 |
|
Articolo 434, paragrafo 1 |
Articolo 148 |
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Articolo 434, paragrafo 2 |
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Articolo 435, paragrafo 1 |
Allegato XII, parte II, punto 1 |
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Articolo 435, paragrafo 2 |
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Articolo 436 |
Allegato XII, parte II, punto 2 |
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Articolo 437 |
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Articolo 438 |
Allegato XII, parte II, punti da 4 a 8 |
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Articolo 439 |
Allegato XII, parte II, punto 5 |
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Articolo 440 |
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Articolo 441 |
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Articolo 442 |
Allegato XII, parte II, punto 6 |
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Articolo 443 |
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Articolo 444 |
Allegato XII, parte II, punto 7 |
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Articolo 445 |
Allegato XII, parte II, punto 9 |
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Articolo 446 |
Allegato XII, parte II, punto 11 |
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Articolo 447 |
Allegato XII, parte II, punto 12 |
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Articolo 448 |
Allegato XII, parte II, punto 13 |
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Articolo 449 |
Allegato XII, parte II, punto 14 |
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Articolo 450 |
Allegato XII, parte II, punto 15 |
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Articolo 451 |
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Articolo 452 |
Allegato XII, parte III, punto 1 |
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Articolo 453 |
Allegato XII, parte III, punto 2 |
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Articolo 454 |
Allegato XII, parte III, punto 3 |
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Articolo 455 |
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Articolo 456, primo comma |
Articolo 150, paragrafo 1 |
Articolo 41 |
Articolo 456, secondo comma |
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Articolo 457 |
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Articolo 458 |
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Articolo 459 |
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Articolo 460 |
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Articolo 461 |
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Articolo 462, paragrafo 1 |
Articolo 151bis |
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Articolo 462, paragrafo 2 |
Articolo 151bis |
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Articolo 462, paragrafo 3 |
Articolo 151bis |
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Articolo 462, paragrafo 4 |
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Articolo 462, paragrafo 5 |
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Articolo 463 |
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Articolo 464 |
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Articolo 465 |
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Articolo 466 |
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Articolo 467 |
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Articolo 468 |
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Articolo 469 |
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Articolo 470 |
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Articolo 471 |
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Articolo 472 |
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Articolo 473 |
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Articolo 474 |
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Articolo 475 |
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Articolo 476 |
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Articolo 477 |
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Articolo 478 |
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Articolo 479 |
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Articolo 480 |
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Articolo 481 |
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Articolo 482 |
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Articolo 483 |
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Articolo 484 |
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Articolo 485 |
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Articolo 486 |
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Articolo 487 |
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Articolo 488 |
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Articolo 489 |
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Articolo 490 |
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Articolo 491 |
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Articolo 492 |
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Articolo 493, paragrafo 1 |
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Articolo 493, paragrafo 2 |
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Articolo 494 |
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Articolo 495 |
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Articolo 496 |
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Articolo 497 |
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Articolo 498 |
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Articolo 499 |
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Articolo 500 |
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Articolo 501 |
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Articolo 502 |
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Articolo 503 |
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Articolo 504 |
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Articolo 505 |
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Articolo 506 |
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Articolo 507 |
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Articolo 508 |
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Articolo 509 |
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Articolo 510 |
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Articolo 511 |
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Articolo 512 |
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Articolo 513 |
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Articolo 514 |
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Articolo 515 |
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Articolo 516 |
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Articolo 517 |
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Articolo 518 |
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Articolo 519 |
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Articolo 520 |
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Articolo 521 |
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Allegato I |
Allegato II |
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Allegato II |
Allegato IV |
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Allegato III |
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( 1 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
( 4 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( 5 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
( 6 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 7 ) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
( 8 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 9 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
( 11 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
( 12 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
( 13 ) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.
( 14 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 15 ) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
( 16 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
( 17 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
( 18 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
( 19 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
( 20 ) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
( 21 ) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.
( 22 ) GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.
( 23 ) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
( 24 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
( 25 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 26 ) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.
( 27 ) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
( 28 ) Regolamento (UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 16).
( 29 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
( 30 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
( *1 ) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1;»