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Document 32021R1134R(03)

    Rettifica del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248 del 13 luglio 2021)

    ST/9658/2023/REV/1

    GU L 233 del 21.9.2023, p. 88–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1134/corrigendum/2023-09-21/oj

    21.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 233/88


    Rettifica del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248 del 13 luglio 2021 )

    1.

    A pagina 41, articolo 1, punto 22, lettera a), che modifica l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 767/2008:

    anziché:

    «Qualora l'identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.»,

    leggasi:

    «Qualora l'identità del titolare del visto non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.».

    2.

    A pagina 46, articolo 1, punto 26, che inserisce il nuovo articolo 22 ter, paragrafo 16, del regolamento (CE) 767/2008:

    anziché:

    «16.   Per le misure conseguenti ai riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettere e) o f), o lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l'articolo 9 octies si applica di conseguenza. Il riferimento all’autorità centrale competente per i visti si intende fatto all'autorità competente per i visti o per l'immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.»,

    leggasi:

    «16.   Per le misure conseguenti ai riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettera a), punto iv) o lettere e) o f), o lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l'articolo 9 octies si applica di conseguenza. Il riferimento all’autorità centrale competente per i visti si intende fatto all'autorità competente per i visti o per l'immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.».


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