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Document 32007L0066R(02)

    Rettifica della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 20 dicembre 2007)

    ST/11776/2022/INIT

    GU L 225 del 31.8.2022, p. 5–5 (ET, IT, MT, PT, SL)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/66/corrigendum/2022-08-31/oj

    31.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 225/5


    Rettifica della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 20 dicembre 2007 )

    Pagina

    35, articolo 1, punto 1), che sostituisce gli articoli 1 e 2 della direttiva 89/665/CEE:

    anziché:

    «… 3.   Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. …»,

    leggasi:

    «… 3.   Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. …».

    Pagina

    41, articolo 2, punto 1), che modifica l'articolo 1 della direttiva 92/13/CEE:

    anziché:

    «… 3.   Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. …»,

    leggasi:

    «… 3.   Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. …».


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