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Document 32022R1036
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1036 of 29 June 2022 amending Regulation (EU) 2020/1429 of the European Parliament and of the Council, as regards the extension of the reference period (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2022/1036 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/1036 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/4477
GU L 173 del 30.6.2022, pp. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 173/50 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1036 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2022
che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di riferimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del trasporto ferroviario per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette adottate dagli Stati membri per contenere la pandemia. |
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(2) |
Tali circostanze non rientrano nel controllo delle imprese ferroviarie, che si sono costantemente trovate ad affrontare notevoli problemi di liquidità e gravi perdite e, in alcuni casi, sono a rischio di insolvenza. |
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(3) |
Per contrastare gli effetti economici avversi della pandemia di COVID-19 e sostenere le imprese ferroviarie, il regolamento (UE) 2020/1429 permette agli Stati membri di autorizzare i gestori dell'infrastruttura a ridurre i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria, a rinunciarvi o a rinviarli. Tale possibilità era stata accordata per un periodo di riferimento limitato, prorogato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/312 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fino al 30 giugno 2022. |
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(4) |
Le limitazioni alla mobilità imposte durante il periodo della pandemia hanno inciso in maniera significativa sull'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Anche i servizi di trasporto ferroviario di merci sono stati colpiti, ma in misura più limitata. Sulla base dei dati forniti dai gestori dell'infrastruttura ferroviaria dell'Unione, la pandemia ha colpito più duramente il segmento dei servizi di trasporto passeggeri. Il più colpito è stato il segmento dei servizi commerciali di trasporto passeggeri, la cui offerta in tutti gli Stati membri si è ridotta in misura considerevole e non è ancora tornata ai livelli del 2019. |
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(5) |
Si è assistito a una ripresa del numero di treni merci circolanti sulla rete, che ha fatto registrare solo un calo dello 0,1 % nel 2021 rispetto al 2019. Il numero di treni passeggeri operanti in adempimento di obblighi di servizio pubblico (OSP) in circolazione sulla rete ferroviaria nel 2021 è stato superiore del 2 % rispetto al 2019, mentre nel 2020 era calato del 5,1 % rispetto al 2019; tuttavia, se si considera che nel 2020 e nel 2021 il numero di passeggeri è stato meno di due terzi di quello del 2019, l'impatto ridotto della pandemia e la successiva ripresa sono con ogni probabilità da attribuire al continuo sostegno finanziario da parte delle autorità competenti nel quadro del contratti OSP. Infatti nel 2021 il numero di treni passeggeri destinati a servizi commerciali era ancora inferiore del 18,2 % rispetto a quello del 2019; nel 2020 era calato del 22,9 % rispetto al 2019, per cui non vi è alcuna indicazione di una ripresa significativa. |
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(6) |
Tendenze analoghe si possono osservare esprimendo il traffico in treni-km. I treni-km percorsi da treni merci circolanti sulla rete hanno mostrato segni di ripresa, facendo registrare solo un calo dello 0,5 % nel 2021 rispetto al 2019. Nel 2021 i servizi OSP di trasporto passeggeri espressi in treni-km hanno superato dell'1,1 % i livelli registrati nel 2019. Invece nel 2021 i servizi commerciali di trasporto passeggeri espressi in treni-km hanno registrato livelli inferiori del 18,7 % rispetto al 2019, in leggero miglioramento rispetto al 2020. |
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(7) |
Emerge quindi con chiarezza una persistente riduzione del livello di traffico ferroviario derivante dall'impatto della pandemia di COVID-19 sul segmento passeggeri, che nel 2018 rappresentava circa l'80 % di tutto il traffico espresso in treni-km. |
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(8) |
I dati dell'Organizzazione mondiale della sanità indicano che il numero di casi di COVID-19 registrati quotidianamente in Europa è aumentato in modo netto all'inizio del 2022 fino a livelli mai raggiunti prima nel corso della pandemia. Il numero di casi segnalati quotidianamente rimane inoltre molto elevato. |
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(9) |
È probabile che la pandemia abbia un impatto negativo persistente sul traffico ferroviario e che la difficile situazione finanziaria delle imprese ferroviarie persista fino alla fine del 2022. |
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(10) |
È pertanto necessario prorogare il periodo di riferimento di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 fino 31 dicembre 2022. |
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(11) |
Se il Parlamento europeo e il Consiglio dovessero sottoporre a scrutinio il presente regolamento per tutta la durata del termine entro il quale possono sollevare obiezioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1429, il presente regolamento entrerebbe in vigore soltanto dopo la fine del periodo di riferimento attualmente previsto dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429. Al fine di evitare l'incertezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/1429 ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce norme temporanee sull'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Esso si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali disciplinato da tale direttiva durante il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2022 (“periodo di riferimento”).».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 333 del 12.10.2020, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2022/312 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento per l'applicazione delle norme temporanee relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 1).