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Document 32022D0499

Decisione di esecuzione (UE) 2022/499 della Commissione del 23 marzo 2022 recante approvazione delle modifiche dei piani nazionali, per quanto riguarda Cipro e la Slovenia, per l’attuazione dei sistemi di convalida a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1844] (I testi in lingua greca e slovena sono i soli facenti fede)

C/2022/1844

GU L 101 del 29.3.2022, pp. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/499/oj

29.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 101/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/499 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

recante approvazione delle modifiche dei piani nazionali, per quanto riguarda Cipro e la Slovenia, per l’attuazione dei sistemi di convalida a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 1844]

(I testi in lingua greca e slovena sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 109, paragrafo 8,

viste le modifiche dei piani nazionali per l’attuazione dei sistemi di convalida trasmesse da Cipro e dalla Slovenia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida concernente i dati registrati a norma di tale regolamento che consenta loro di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Le modifiche a tali piani sono sottoposte alla Commissione per approvazione.

(2)

Il 23 giugno 2021 la Slovenia ha presentato alla Commissione, per approvazione, le modifiche del piano nazionale vigente, approvato con decisione di esecuzione 2013/82/UE della Commissione (2). Tali modifiche sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3). È quindi opportuno approvarle.

(3)

Il 3 settembre 2021 Cipro ha presentato alla Commissione, per approvazione, le modifiche del piano nazionale vigente, approvato con decisione di esecuzione 2013/82/UE. Tali modifiche sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. È quindi opportuno approvarle.

(4)

La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(5)

La Commissione controllerà l’applicazione dei piani nazionali per verificarne l’effettivo funzionamento. Se le risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009 indicano che i piani non sono in grado di garantire che i dati notificati alla Commissione a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 siano completi, esatti e notificati entro i termini applicabili, la Commissione può chiedere agli Stati membri che i piani in questione siano modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche del piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida presentate il 3 settembre 2021 da Cipro a norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono approvate.

Articolo 2

Le modifiche del piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida presentate il 23 giugno 2021 dalla Slovenia a norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono approvate.

Articolo 3

Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che i piani di convalida approvati conformemente agli articoli 1 e 2 non garantiscono l’effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione degli Stati membri interessati, che i piani in questione siano modificati. Gli Stati membri modificano i loro piani di convalida conformemente a tale richiesta.

Articolo 4

La Repubblica di Cipro e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/82/UE della Commissione, del 13 febbraio 2013, relativa all’approvazione, da parte della Commissione, dei piani nazionali per l’attuazione dei sistemi di convalida in conformità dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 44 del 15.2.2013, pag. 18).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


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