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Document 32020R2196

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2196 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/8862

    GU L 434 del 23.12.2020, p. 31–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2196/oj

    23.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 434/31


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2196 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2020

    che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

    (2)

    Secondo le informazioni che ha fornito, l’Australia ha riconosciuto un nuovo organismo di controllo, «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd», che dovrebbe essere incluso nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (3)

    Secondo le informazioni fornite dal Canada, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Quality Assurance International Incorporated (QAI)» e di «Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)». Il Canada ha inoltre comunicato alla Commissione che l’accreditamento di «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» è scaduto e che l’accreditamento di «Global Organic Alliance» è stato annullato.

    (4)

    Il riconoscimento da parte dell’Unione delle leggi e dei regolamenti del Cile come equivalenti alle leggi e ai regolamenti dell’Unione giunge a scadenza il 31 dicembre 2020. Ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (3), tale riconoscimento dovrebbe essere prorogato a tempo indeterminato.

    (5)

    Secondo le informazioni fornite dall’India, l’elenco degli organismi di controllo indiani riconosciuti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe essere aggiornato. Le modifiche riguardano l’aggiornamento del nome o dell’indirizzo internet degli organismi IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 e IN-ORG-025. L’India ha inoltre riconosciuto otto organismi di controllo aggiuntivi che dovrebbero essere inclusi nel suddetto allegato, ossia «Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)», «Karnataka State Organic Certification Agency», «Reliable Organic Certification Organization», «Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)», «Global Certification Society», «GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd», «Telangana State Organic Certification Authority» e «Bihar State Seed and Organic Certification Agency». Infine, l’India ha sospeso il riconoscimento di «Intertek India Pvt Ltd» e ha revocato il riconoscimento di «Vedic Organic Certification Agency».

    (6)

    Secondo le informazioni fornite dal Giappone, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Ehime Organic Agricultural Association», «Hiroshima Environment and Health Association», «Rice Research Organic Food Institute», «NPO Kumamoto Organic Agriculture Association», «Wakayama Organic Certified Association» e «International Nature Farming Research Center». Sono inoltre cambiati il nome e l’indirizzo internet di «Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability». Inoltre occorre sopprimere «Association of Certified Organic Hokkaido» e «LIFE Co., Ltd» a seguito della revoca del rispettivo riconoscimento. Infine, l’autorità giapponese competente ha riconosciuto i seguenti tre organismi di controllo, che dovrebbero essere aggiunti all’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Japan Agricultural Standard Certification Alliance», «Japan Grain Inspection Association» e «Okayama Agriculture Development Institute».

    (7)

    Secondo le informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, l’autorità competente coreana ha riconosciuto i seguenti due organismi di controllo, che dovrebbero essere aggiunti all’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Hankyoung Certification Center Co., Ltd.» e «Ctforum. LTD».

    (8)

    Secondo le informazioni fornite dagli Stati Uniti, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship», «Marin Organic Certified Agriculture», «Monterey County Certified Organic», «New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services», «New Jersey Department of Agriculture», «New Mexico Department of Agriculture, Organic Program», «Washington State Department of Agriculture» e «Yolo County Department of Agriculture». Inoltre, «Oklahoma Department of Agriculture» ha cambiato nome. Sono altresì cambiati il nome e l’indirizzo internet di «A bee organic», «Clemson University», «Americert International (AI)», «Scientific Certification Systems».

    (9)

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.

    (10)

    La data di scadenza del riconoscimento, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, degli organismi di controllo elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2021. In base ai risultati della sorveglianza continua effettuata dalla Commissione, il riconoscimento di questi organismi di controllo dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021.

    (11)

    A seguito dell’adozione della decisione n. 1/2020 del Comitato di cooperazione UE-San Marino (4), San Marino dovrà essere rimosso dalle voci relative a «Bioagricert srl», «CCPB srl», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» e «Suolo e Salute srl» che figurano nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (12)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «AfriCert Limited» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e B in relazione a Burundi, Repubblica democratica del Congo, Ghana, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda.

    (13)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «AgricertCertificação de Produtos Alimentares LDA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Azerbaigian, Brasile, Camerun, Cina, Capo Verde, Georgia, Ghana, Cambogia, Kazakhstan, Marocco, Messico, Panama, Paraguay, Senegal, Timor Leste, Turchia e Vietnam.

    (14)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «BioAgricert srl» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Afghanistan, Azerbaigian, Etiopia, Georgia, Kirghizistan, Moldova e Russia, per la categoria di prodotti B ad Albania, Bangladesh, Brasile, Cambogia, Ecuador, Figi, India, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Marocco, Myanmar/Birmania, Nepal, Filippine, Singapore, Repubblica di Corea, Togo, Ucraina e Vietnam ed estendere il riconoscimento per la Serbia alla categoria di prodotti D, per il Senegal alle categorie di prodotti B e D e per Laos e Turchia alle categorie di prodotti B ed E.

    (15)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biodynamic Association Certification» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D ed F in relazione al Regno Unito.

    (16)

    «BioGro New Zealand Limited» e «Bureau Veritas Certification France SAS» hanno comunicato alla Commissione di avere cambiato indirizzo.

    (17)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Caucascert Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A alla Turchia.

    (18)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Biotropico SA» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Colombia.

    (19)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento a Bosnia-Erzegovina e Qatar per le categorie di prodotti A e D ed estendere il riconoscimento per il Cile alle categorie di prodotti C ed F.

    (20)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «DQS Polska sp. z o.o.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D a Brasile, Bielorussia, Indonesia, Kazakhstan, Libano, Messico, Malaysia, Nigeria, Filippine, Pakistan, Serbia, Russia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam e Sud Africa.

    (21)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento al Cile per la categoria di prodotti E. Inoltre risulta opportuno revocare il suo riconoscimento per la categoria di prodotti A per quanto riguarda la Russia.

    (22)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecoglobe» di modificare le proprie specifiche. Su richiesta di «Ecoglobe», è opportuno sopprimere l’Afghanistan e il Pakistan dall’elenco dei paesi terzi per i quali tale organismo è stato riconosciuto.

    (23)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecogruppo Italia» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per la categoria di prodotti A in relazione ad Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Kazakhstan, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia, per la categoria di prodotti B in relazione ad Armenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Turchia, per la categoria di prodotti D in relazione a Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia e per la categoria di prodotti E in relazione alla Turchia.

    (24)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Turchia.

    (25)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E agli Emirati arabi uniti ed estendere il riconoscimento per la Costa Rica alle categorie di prodotti A e D nonché il riconoscimento per la Turchia alla categoria di prodotti E.

    (26)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Kiwa Sativa» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Guinea-Bissau.

    (27)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «NASAA Certified Organic Pty Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Australia, Cina, Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Singapore, Timor Leste, Tonga e Samoa alla categoria di prodotti B.

    (28)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Malaysia e Nepal alla categoria di prodotti A. Inoltre, su richiesta di «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», il Myanmar/Birmania deve essere soppresso dall’elenco dei paesi terzi per questo organismo è stato riconosciuto.

    (29)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Farmers & Growers C. I. C» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B (tranne l’apicoltura), D, E ed F in relazione al Regno Unito.

    (30)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B (tranne l’apicoltura), D, E ed F in relazione al Regno Unito.

    (31)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Cina.

    (32)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Food Federation» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F in relazione al Regno Unito.

    (33)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Ucraina e Turchia ed estendere il riconoscimento per la Russia alla categoria di prodotti E.

    (34)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di revoca del riconoscimento di «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd.» e di soppressione di tale organismo dall’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. La Commissione ha accolto la richiesta.

    (35)

    La Commissione è stata informata che al Kosovo è stato assegnato un numero di codice errato per l’organismo di controllo «Q-check». Tale numero di codice dovrebbe essere pertanto modificato sostituendo il codice ISO corretto.

    (36)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Quality Welsh Food Certification Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per la categoria di prodotti D in relazione al Regno Unito.

    (37)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Soil Association Certification limited» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, C, D, E ed F in relazione al Regno Unito. Su richiesta dell’organismo di controllo, la categoria di prodotti B è rimossa per il Camerun e il Sud Africa per assenza di operatori.

    (38)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D ed E in relazione a Figi, Malaysia, Samoa, Singapore, Tonga e Vanuatu, nonché per le categorie di prodotti B ed E e per il vino e il lievito nell’ambito della categoria D in relazione all’Australia.

    (39)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «SRS Certification GmbH» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, D ed E in relazione a Cina e Taiwan.

    (40)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (41)

    A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1o febbraio 2020, «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» e «Soil Association Certification Limited» hanno chiesto di essere riconosciute, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, come organismi di controllo competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nel Regno Unito in quanto paese terzo. Tale riconoscimento dovrebbe pertanto avere effetto a decorrere dalla fine del periodo di transizione previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), fatta salva l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

    (42)

    Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, l’autorità competente dell’Irlanda del Nord può conferire competenze di controllo ad autorità di controllo e delegare compiti di controllo a organismi di controllo.

    (43)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    1)

    l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

    2)

    l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    I punti 5, 22, 26 e il punto 27, lettera a), punto i), dell’allegato II riguardanti «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» e «Soil Association Certification Limited» si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

    (3)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 4.

    (4)  Decisione n. 1/2020 del Comitato di cooperazione UE-San Marino, del 28 maggio 2020, relativa alle disposizioni applicabili alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al regime di importazione di prodotti biologici adottate nel quadro dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro [2020/889] (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 20.


    ALLEGATO I

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    1)

    nella voce relativa all’Australia, al punto 5, è inserita la riga seguente:

    «AU-BIO-007

    Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

    https://www.sxcertified.com.au»

    2)

    nella voce relativa al Canada, il punto 5 è così modificato:

    a)

    le righe corrispondenti a CA-ORG-008 «Global Organic Alliance» e CA-ORG-011 «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» sono soppresse;

    b)

    le righe corrispondenti ai numeri di codice CA-ORG-017 e CA-ORG-019 sono sostituite dal testo seguente:

    «CA-ORG-017

    Quality Assurance International Incorporated (QAI)

    http://www.qai-inc.com

    CA-ORG-019

    Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

    http://www.quebecvrai.org/»

    3)

    nella voce relativa al Cile, al punto 7, i termini «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituiti dal termine «indeterminata»;

    4)

    nella voce relativa all’India, il punto 5 è così modificato:

    a)

    le righe corrispondenti ai numeri di codice N-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 e IN-ORG-025 sono sostituite dal testo seguente:

    «IN-ORG-003

    Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

    www.bureauveritas.co.in

    IN-ORG-004

    CU Inspections India Pvt Ltd

    www.controlunion.com

    IN-ORG-005

    ECOCERT India Pvt. Ltd.

    www.ecocert.in

    IN-ORG-006

    TQ Cert Services Private Limited

    www.tqcert.in

    IN-ORG-007

    IMO Control Pvt. Ltd

    www.imocontrol.in

    IN-ORG-012

    OneCert International

    Private Limited

    www.onecertinternational.com

    IN-ORG-014

    Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

    www.usoca.org

    IN-ORG-016

    Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

    www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

    IN-ORG-017

    Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

    www.cgcert.com

    IN-ORG-021

    Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

    www.mpsoca.org

    IN-ORG-024

    Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

    www.ossopca.org

    IN-ORG-025

    Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

    www.gopca.in»

    b)

    sono aggiunte le righe seguenti:

    «IN-ORG-027

    Karnataka State Organic

    Certification Agency

    www.kssoca.org

    IN-ORG-028

    Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

    www.ssoca.in

    IN-ORG-029

    Global Certification

    Society

    www.glocert.org

    IN-ORG-030

    GreenCert Biosolutions

    Pvt. Ltd

    www.greencertindia.in

    IN-ORG-031

    Telangana State Organic

    Certification Authority

    www.tsoca.telangana.gov.in

    IN-ORG-032

    Bihar State Seed and Organic Certification Agency

    (BSSOCA)

    www.bssca.co.in

    IN-ORG-033

    Reliable Organic Certification Organization

    https://rococert.com

    IN-ORG-034

    Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

    http://www.agricertbocb.in»

    c)

    le righe corrispondenti a IN-ORG-015 e IN-ORG-020 sono soppresse;

    5)

    nella voce relativa al Giappone, il punto 5 è così modificato:

    a)

    le righe corrispondenti ai numeri di codice JP-BIO-016, JP-BIO-020, JP-BIO-021, JP-BIO-023, JP-BIO-027, JP-BIO-031 e JP-BIO-034 sono sostituite dal testo seguente:

    «JP-BIO-016

    Ehime Organic Agricultural Association

    http://eoaa.sakura.ne.jp/

    JP-BIO-020

    Hiroshima Environment and Health Association

    https://www.kanhokyo.or.jp/

    JP-BIO-021

    ACCIS Inc.

    https://www.accis.jp/

    JP-BIO-023

    Rice Research Organic Food Institute

    https://rrofi.jp/

    JP-BIO-027

    NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

    http://www.kumayuken.org/

    JP-BIO-031

    Wakayama Organic Certified Association

    https://woca.jpn.org/w/

    JP-BIO-034

    International Nature Farming Research Center

    http://www.infrc.or.jp/»

    b)

    le righe corrispondenti ai numeri di codice JP-BIO-026 e JP-BIO-030 sono soppresse;

    c)

    sono aggiunte le righe seguenti:

    «JP-BIO-038

    Japan Agricultural Standard Certification Alliance

    http://jascert.or.jp/

    JP-BIO-039

    Japan Grain Inspection Association

    http://www.kokken.or.jp/

    JP-BIO-040

    Okayama Agriculture Development Institute

    http://www.nokaiken.or.jp»

    6)

    nella voce relativa alla Repubblica di Corea, al punto 5, sono aggiunte le righe seguenti:

    «KR-ORG-036

    Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

    https://blog.naver.com/hk61369

    KR-ORG-037

    Ctforum. LTD

    http://blog.daum.net/ctforum»

    7)

    nella voce relativa agli Stati Uniti, al punto 5 le righe corrispondenti ai numeri di codice US-ORG-001, US-ORG-009, US-ORG-018, US-ORG-022, US-ORG-029, US-ORG-033, US-ORG-034, US-ORG-035, US-ORG-038, US-ORG-039, US-ORG-053, US-ORG-058 e US-ORG-059 sono sostituite dal testo seguente:

    «US-ORG-001

    Where Food Comes From Organic

    www.wfcforganic.com

    US-ORG-009

    Department of Plant Industry – Clemson University

    www.clemson.edu/organic

    US-ORG-018

    Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

    https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

    US-ORG-022

    Marin Organic Certified Agriculture

    https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

    US-ORG-029

    Monterey County Certified Organic

    https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

    US-ORG-033

    New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

    www.agriculture.nh.gov

    US-ORG-034

    New Jersey Department of Agriculture

    www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

    US-ORG-035

    New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

    www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

    US-ORG-038

    Americert International (OIA North America, LLC)

    http://www.americertorganic.com/home

    US-ORG-039

    Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

    www.oda.state.ok.us

    US-ORG-053

    SCS Global Services, Inc.

    www.SCSglobalservices.com

    US-ORG-058

    Washington State Department of Agriculture

    www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

    US-ORG-059

    Yolo County Department of Agriculture

    https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture»


    ALLEGATO II

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    1)

    al punto 5 di tutte le voci, la data del «30 giugno 2021» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2021»;

    2)

    dopo la voce relativa a «A CERT European Organization for Certification S.A.» è inserita la voce seguente:

    «“AfriCert Limited

    1.

    Indirizzo: Plaza 2000 1st Floor, East Wing - Mombasa Road, Nairobi, Kenya

    2.

    Sito internet: www.africertlimited.co.ke

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    BI-BIO-184

    Burundi

    x

    x

    CD-BIO-184

    Repubblica democratica del Congo

    x

    x

    GH-BIO-184

    Ghana

    x

    x

    KE-BIO-184

    Kenya

    x

    x

    RW-BIO-184

    Ruanda

    x

    x

    TZ-BIO-184

    Tanzania

    x

    x

    UG-BIO-184

    Uganda

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

    3)

    nella voce relativa ad «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA», al punto 3, sono inserite le righe seguenti nell’ordine dei numeri di codice:

    «AZ-BIO-172

    Azerbaigian

    x

    x

    BR-BIO-172

    Brasile

    x

    x

    CM-BIO-172

    Camerun

    x

    x

    CN-BIO-172

    Cina

    x

    x

    CV-BIO-172

    Capo Verde

    x

    x

    GE-BIO-172

    Georgia

    x

    x

    GH-BIO-172

    Ghana

    x

    x

    KH-BIO-172

    Cambogia

    x

    x

    KZ-BIO-172

    Kazakhstan

    x

    x

    MA-BIO-172

    Marocco

    x

    x

    MX-BIO-172

    Messico

    x

    x

    PA-BIO-172

    Panama

    x

    x

    PY-BIO-172

    Paraguay

    x

    x

    SN-BIO-172

    Senegal

    x

    x

    TL-BIO-172

    Timor Leste

    x

    x

    TR-BIO-172

    Turchia

    x

    x

    VN-BIO-172

    Vietnam

    x

    x

    —»

    4)

    nella voce relativa a «Bioagricert srl», il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AF-BIO-132

    Afghanistan

    x

    x

    AL-BIO-132

    Albania

    x

    x

    x

    x

    AZ-BIO-132

    Azerbaigian

    x

    x

    BD-BIO-132

    Bangladesh

    x

    x

    x

    BO-BIO-132

    Bolivia

    x

    x

    x

    BR-BIO-132

    Brasile

    x

    x

    x

    CA-BIO-132

    Camerun

    x

    x

    x

     

    CN-BIO-132

    Cina

    x

    x

    x

    x

    EC-BIO-132

    Ecuador

    x

    x

    x

    ET-BIO-132

    Etiopia

    x

    x

    FJ-BIO-132

    Figi

    x

    x

    x

    GE-BIO-132

    Georgia

    x

    x

    ID-BIO-132

    Indonesia

    x

    x

    IN-BIO-132

    India

    x

    x

    IR-BIO-132

    Iran

    x

    x

    KG-BIO-132

    Kirghizistan

    x

    x

    KH-BIO-132

    Cambogia

    x

    x

    x

    KR-BIO-132

    Repubblica di Corea

    x

    x

    KZ-BIO-132

    Kazakhstan

    x

    x

    x

    x

    LA-BIO-132

    Laos

    x

    x

    x

    x

    LK-BIO-132

    Sri Lanka

    x

    x

    x

    MA-BIO-132

    Marocco

    x

    x

    x

    MD-BIO-132

    Moldova

    x

    x

    MM-BIO-132

    Myanmar/Birmania

    x

    x

    x

    MX-BIO-132

    Messico

    x

    x

    x

    MY-BIO-132

    Malaysia

    x

    x

    x

    x

    NP-BIO-132

    Nepal

    x

    x

    x

    PF-BIO-132

    Polinesia francese

    x

    x

    x

    PH-BIO-132

    Filippine

    x

    x

    x

    PY-BIO-132

    Paraguay

    x

    x

    x

    x

    RS-BIO-132

    Serbia

    x

    x

    x

    RU-BIO-132

    Russia

    x

    x

    SG-BIO-132

    Singapore

    x

    x

    x

    x

    SN-BIO-132

    Senegal

    x

    x

    x

    TG-BIO-132

    Togo

    x

    x

    x

    TH-BIO-132

    Thailandia

    x

    x

    x

    x

    TR-BIO-132

    Turchia

    x

    x

    x

    x

    UA-BIO-132

    Ucraina

    x

    x

    x

    UY-BIO-132

    Uruguay

    x

    x

    x

    x

    VN-BIO-132

    Vietnam

    x

    x

    x

    —»

    5)

    dopo la voce relativa a «Biocert International Pvt Ltd» è inserita la voce seguente:

    «“Biodynamic Association Certification

    1.

    Indirizzo: Painswick Inn, Gloucester Street, Stroud, GL5 1QG, Regno Unito

    2.

    Sito internet: http://bdcertification.org.uk/

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    GB-BIO-185

    Regno Unito  (*1)

    x

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

    6)

    nella voce relativa a «BioGro New Zealand Limited», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1.

    Indirizzo: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Nuova Zelanda»;

    7)

    nella voce relativa a «Bureau Veritas Certification France SAS», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1.

    Indirizzo: Le Triangle de l’Arche - 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Francia»;

    8)

    nella voce relativa a «Caucascert Ltd», al punto 3, è inserita la riga seguente nell’ordine dei numeri di codice:

    «TR-BIO-117

    Turchia

    x

    —»

    9)

    nella voce relativa a «CCPB srl», al punto 3, la riga relativa a San Marino è soppressa;

    10)

    dopo la voce relativa a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», è inserita la voce seguente:

    «“Certificadora Biotropico S.A

    1.

    Indirizzo: Casa 5C, Callejon El Mirador, Via Principal, Paraje, Cali, 760032, Colombia

    2.

    Sito internet: www.biotropico.com

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    CO-BIO-186

    Colombia

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

    11)

    nella voce relativa a «Control Union Certifications», il punto 3 è così modificato:

    a)

    le seguenti righe sono inserite nell’ordine dei numeri di codice:

    «BA-BIO-149

    Bosnia-Erzegovina

    x

    x

    QA-BIO-149

    Qatar

    x

    x

    —»

    b)

    la riga relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

    «CL-BIO-149

    Cile

    x

    x

    x

    x

    12)

    nella voce relativa a «DQS Polska sp. z o.o.», al punto 3, sono inserite le seguenti righe nell’ordine dei numeri di codice:

    «BR-BIO-181

    Brasile

    x

    x

    x

    BY-BIO-181

    Bielorussia

    x

    x

    x

    ID-BIO-181

    Indonesia

    x

    x

    x

    KZ-BIO-181

    Kazakhstan

    x

    x

    x

    LB-BIO-181

    Libano

    x

    x

    x

    MX-BIO-181

    Messico

    x

    x

    x

    MY-BIO-181

    Malaysia

    x

    x

    x

    NG-BIO-181

    Nigeria

    x

    x

    x

    PH-BIO-181

    Filippine

    x

    x

    x

    PK-BIO-181

    Pakistan

    x

    x

    x

    RS-BIO-181

    Serbia

    x

    x

    x

    RU-BIO-181

    Russia

    x

    x

    x

    TR-BIO-181

    Turchia

    x

    x

    x

    TW-BIO-181

    Taiwan

    x

    x

    x

    UA-BIO-181

    Ucraina

    x

    x

    x

    UZ-BIO-181

    Uzbekistan

    x

    x

    x

    VN-BIO-181

    Vietnam

    x

    x

    x

    ZA-BIO-181

    Sud Africa

    x

    x

    x

    —»

    13)

    nella voce relativa a «Ecocert SA», al punto 3, le righe corrispondenti a Cile e Russia sono sostituite dal testo seguente:

    «CL-BIO-154

    Cile

    x

    x

    x

    x

    x

    RU-BIO-154

    Russia

    x

    x

    —»

    14)

    nella voce relativa a «Ecoglobe», al punto 3, le righe corrispondenti ad Afghanistan e Pakistan sono soppresse;

    15)

    dopo la voce relativa a «Ecoglobe» è inserita la voce seguente:

    «“Ecogruppo Italia

    1.

    Indirizzo: Via Pietro Mascagni 79, 95129 Catania, Italia

    2.

    Sito internet: http://www.ecogruppoitalia.it

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AM-BIO-187

    Armenia

    x

    x

    AZ-BIO-187

    Azerbaigian

    x

    BA-BIO-187

    Bosnia-Erzegovina

    x

    x

    KZ-BIO-187

    Kazakhstan

    x

    ME-BIO-187

    Montenegro

    x

    x

    x

    MK-BIO-187

    Macedonia del Nord

    x

    x

    RS-BIO-187

    Serbia

    x

    x

    x

    TR-BIO-187

    Turchia

    x

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

    16)

    Dopo la voce relativa a «Ekoagros» è inserita la voce seguente:

    «“ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti

    1.

    Indirizzo: 160 Nr 13 Daire 3. Izmir 35100, Turchia

    2.

    Sito internet: www.etko.com.tr

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    TR-BIO-109

    Turchia

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

    17)

    Nella voce relativa a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», il punto 3 è così modificato:

    a)

    la seguente riga è inserita nell’ordine dei numeri di codice:

    «AE-BIO- 144

    Emirati arabi uniti

    x

    x

    x

    —»

    b)

    le righe corrispondenti a Costa Rica e Turchia sono sostituite dal testo seguente:

    «CR-BIO-144

    Costa Rica

    x

    x

    x

    TR-BIO-144

    Turchia

    x

    x

    x

    18)

    nella voce relativa a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», al punto 3, la riga corrispondente a San Marino è soppressa;

    19)

    dopo la voce relativa a «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» è inserita la voce seguente:

    «“Kiwa Sativa

    1.

    Indirizzo: Rua Robalo Gouveia, 1, 1 A, 1900-392, Lisbona, Portogallo

    2.

    Sito internet: http://www.sativa.pt

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    GW-BIO-188

    Guinea-Bissau

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

    20)

    nella voce relativa a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AU-BIO-119

    Australia

    x

    x

    CN-BIO-119

    Cina

    x

    x

    x

    ID-BIO-119

    Indonesia

    x

    x

    x

    LK-BIO-119

    Sri Lanka

    x

    x

    x

    MY-BIO-119

    Malaysia

    x

    x

    x

    NP-BIO-119

    Nepal

    x

    x

    x

    PG-BIO-119

    Papua Nuova Guinea

    x

    x

    x

    SB-BIO-119

    Isole Salomone

    x

    x

    x

    SG-BIO-119

    Singapore

    x

    x

    x

    TL-BIO-119

    Timor Leste

    x

    x

    x

    TO-BIO-119

    Tonga

    x

    x

    x

    WS-BIO-119

    Samoa

    x

    x

    x

    —»

    21)

    nella voce relativa a «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», il punto 3 è così modificato:

    a)

    le righe corrispondenti a Malaysia e Nepal sono sostituite dal testo seguente:

    «MY-BIO-121

    Malaysia

    x

    x

    NP-BIO-121

    Nepal

    x

    x

    —»

    b)

    la riga corrispondente al Myanmar/Birmania è soppressa;

    22)

    dopo la voce relativa a «Organic crop improvement association» sono inserite le voci seguenti:

    «“Organic Farmers & Growers C. I. C

    1.

    Indirizzo: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito

    2.

    Sito internet: http://ofgorganic.org/

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    GB-BIO-189

    Regno Unito  (*2)

    x

    x

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione, apicoltura.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

    “Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”

    1.

    Indirizzo: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito

    2.

    Sito internet: https://ofgorganic.org/about/scotland

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    GB-BIO-190

    Regno Unito  (*3)

    x

    x

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione, apicoltura.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

    “Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)”

    1.

    Indirizzo: 8# Jiangwangmiao Street, Nanjing, 210042, Cina

    2.

    Sito internet: http://www.ofdc.org.cn

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    CN-BIO-191

    Cina

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

    “Organic Food Federation”

    1.

    Indirizzo: 31 Turbine Way, Swaffham, PE37 7XD, Regno Unito

    2.

    Sito internet: http://www.orgfoodfed.com

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    GB-BIO-192

    Regno Unito  (*4)

    x

    x

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»

    23)

    nella voce relativa a «Organización Internacional Agropecuaria», il punto 3 è così modificato:

    a)

    la riga relativa alla Russia è sostituita dal testo seguente:

    «RU-BIO-110

    Russia

    x

    x

    x

    —»

    b)

    le seguenti righe sono inserite nell’ordine dei numeri di codice:

    «UA-BIO-110

    Ucraina

    x

    x

    TR-BIO-110

    Turchia

    x

    x

    —»

    24)

    la voce relativa a «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd» è soppressa;

    25)

    nella voce relativa a «Q-check», al punto 3, la riga relativa al Kosovo è sostituita dal testo seguente nell’ordine dei numeri di codice:

    «XK-BIO-179

    Kosovo  (*5)

    x

    x

    26)

    dopo la voce relativa a «Quality Assurance International» è inserita la voce seguente:

    «“Quality Welsh Food Certification Ltd

    1.

    Indirizzo: North Road, Aberystwyth, SY23 2HE, Regno Unito

    2.

    Sito internet: www.qwfc.co.uk

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    GB-BIO-193

    Regno Unito  (*6)

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

    27)

    la voce relativa a «Soil Association Certification Limited» è così modificata:

    a)

    il punto 3 è così modificato:

    i)

    la seguente riga è inserita nell’ordine dei numeri di codice:

    «GB-BIO-142

    Regno Unito  (*7)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    ii)

    le righe corrispondenti a Camerun e Sud Africa sono sostituite dal testo seguente:

    «CM-BIO-142

    Camerun

    x

    ZA-BIO-142

    Sud Africa

    x

    x

    —»

    b)

    il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

    «Eccezioni: prodotti in conversione.»;

    28)

    dopo la voce relativa a «Soil Association Certification Limited» sono inserite le voci seguenti:

    «“Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

    1.

    Indirizzo: 8/27 Mayneview Street, Milton, Queensland, 4064, Australia

    2.

    Sito internet: https://www.sxcertified.com.au

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    AU-BIO-194

    Australia  (1)

    x

    x

    x

    FJ-BIO-194

    Figi

    x

    x

    x

    x

    MY-BIO-194

    Malaysia

    x

    x

    x

    x

    SG-BIO-194

    Singapore

    x

    x

    x

    x

    TO-BIO-194

    Tonga

    x

    x

    x

    x

    VU-BIO-194

    Vanuatu

    x

    x

    x

    x

    WS-BIO-194

    Samoa

    x

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all’allegato III.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

    “SRS Certification GmbH”

    1.

    Indirizzo: Friedländer Weg 20, Göttingen, 37085, Germania

    2.

    Sito internet: http://www.srs-certification.com

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    CN-BIO-195

    Cina

    x

    x

    x

    TW-BIO-195

    Taiwan

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

    29)

    nella voce relativa a «Suolo e Salute srl», al punto 3, la riga relativa a San Marino è soppressa.


    (*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

    (*2)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

    (*3)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

    (*4)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

    (*5)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»

    (*6)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

    (*7)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

    (1)  Per questo organismo di controllo, il riconoscimento per la categoria di prodotti D in relazione all’Australia copre solo il vino e il lievito.


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