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Document 32020R2190

    Regolamento delegato (UE) 2020/2190 della Commissione del 29 ottobre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per quanto riguarda i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/7418

    GU L 434 del 23.12.2020, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2190/oj

    23.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 434/3


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2190 DELLA COMMISSIONE

    del 29 ottobre 2020

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per quanto riguarda i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (2) stabilisce norme per l’esecuzione di controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri (3) sulle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione.

    (2)

    Poiché durante il transito e il trasbordo intervengono diversi operatori, tra cui importatori, trasportatori, spedizionieri doganali e operatori commerciali, è necessario indicare che gli operatori responsabili delle partite dovrebbero rispettare le norme del regolamento delegato (UE) 2019/2124.

    (3)

    Al fine di garantire la tracciabilità delle partite fino a quando lasciano il territorio dell’Unione, il certificato ufficiale rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione (4) deve accompagnare le partite dai depositi riconosciuti fino ai posti di controllo frontalieri in cui le merci lasciano il territorio dell’Unione.

    (4)

    Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128, i certificati ufficiali possono essere rilasciati in formato cartaceo. Di conseguenza, anche alle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali presso le basi militari della NATO o degli Stati Uniti, alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri in cui le merci lasciano l’Unione e al rappresentante del comandante di una nave o all’operatore responsabile della consegna di partite a una nave in uscita dal territorio dell’Unione dovrebbe essere concessa la possibilità di controfirmare i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo e di restituire tali certificati ufficiali entro 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato.

    (5)

    Al fine di proteggere la salute dell’uomo e degli animali, le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi in transito da un paese terzo a un altro paese terzo dovrebbero essere autorizzate a transitare attraverso il territorio dell’Unione purché siano sodisfatte determinate condizioni. Tali condizioni dovrebbero includere un adeguato monitoraggio delle partite durante il transito e la loro debita presentazione per i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui lasciano il territorio dell’Unione.

    (6)

    Al fine di proteggere la salute dell’uomo e degli animali, i prodotti di origine animale dovrebbero essere aggiunti ai prodotti da sottoporre a controlli al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione.

    (7)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 stabilisce le prescrizioni specifiche per gli animali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi in transito da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione, passando per il territorio di un paese terzo.

    (8)

    Dopo il periodo di transizione convenuto nell’ambito dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso), i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi che sono spostati da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione, passando attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, devono essere presentati per i controlli ufficiali al posto di frontiera di reintroduzione nell’Unione. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento la nozione di «territorio dell’Unione» comprende l’Irlanda del Nord.

    (9)

    Sulla base di una notifica preventiva dell’arrivo della partita e di controlli documentali, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione dovrebbero essere in grado di valutare se la partita in transito possa essere riammessa nell’Unione o se debba essere presentata per ulteriori controlli. Tale notifica preventiva dovrebbe essere effettuata dall’operatore responsabile della partita. La notifica preventiva e i controlli documentali dovrebbero essere effettuati mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC).

    (10)

    Diversi Stati membri hanno evidenziato tuttavia problemi pratici e il considerevole onere amministrativo derivante dall’utilizzo dell’IMSOC per la notifica preventiva e i controlli documentali nel caso specifico del transito attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord.

    (11)

    Al fine di evitare ritardi in conseguenza dell’onere amministrativo rappresentato dall’adempimento delle formalità documentali per la reintroduzione nell’Unione di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, è opportuno prevedere la possibilità che gli Stati membri utilizzino un sistema informatico alternativo che consegua gli stessi obiettivi dell’IMSOC per la notifica preventiva e la registrazione dei risultati dei controlli documentali al posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione dopo il transito attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2124.

    (13)

    Allo scopo di garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento dopo la fine del periodo di transizione di cui all’accordo di recesso, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 è così modificato:

    1)

    all’articolo 2, il punto 7) è sostituito dal seguente:

    «7)

    “posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione”: il posto di controllo frontaliero in cui animali e merci sono presentati per i controlli ufficiali e attraverso cui entrano nell’Unione ai fini della successiva immissione sul mercato o del transito attraverso il territorio dell’Unione (*) e che può essere il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione;

    (*)  Ai fini dell’applicazione del presente regolamento la nozione di “territorio dell’Unione” comprende l’Irlanda del Nord.»;"

    2)

    l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

    «A rticolo 14

    Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

    L’operatore responsabile delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi si assicura che tali partite siano immagazzinate durante il periodo di trasbordo solo:

    i)

    nella zona doganale o zona franca dello stesso porto o aeroporto in contenitori sigillati; o

    ii)

    in strutture di magazzinaggio commerciali sotto il controllo dello stesso posto di controllo frontaliero, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 11 e 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (**).

    (**)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).»;"

    3)

    all’articolo 29, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    l’operatore responsabile della partita si assicura che un certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 accompagni la partita al suo luogo di destinazione o al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano il territorio dell’Unione;»;

    4)

    l’articolo 31 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L’operatore responsabile delle partite di merci di cui al paragrafo 1 può scaricare tali partite nel porto di destinazione prima della consegna delle partite alla nave in uscita dal territorio dell’Unione, a condizione che l’operazione sia autorizzata dall’autorità doganale e avvenga sotto la supervisione della stessa e le condizioni di consegna indicate nella notifica di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte.»;

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Il rappresentante di cui al paragrafo 3 o l’operatore responsabile della consegna delle partite alla nave in uscita dal territorio dell’Unione restituisce alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito, entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o al deposito, il certificato ufficiale controfirmato di cui al paragrafo 3, lettera a).»;

    5)

    l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

    «A rticolo 32

    Obblighi dell’operatore di presentare per i controlli ufficiali le merci che lasciano il territorio dell’Unione

    1.   L’operatore responsabile delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi che lasciano il territorio dell’Unione per essere trasportati verso un paese terzo presenta tali partite, per i controlli ufficiali, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel DSCE, in un luogo indicato da tali autorità competenti.

    2.   L’operatore responsabile delle partite di merci di cui al paragrafo 1 che lasciano il territorio dell’Unione per essere spedite a una base militare NATO o USA situata in un paese terzo presenta tali partite per i controlli ufficiali alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.»;

    6)

    l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

    «A rticolo 33

    Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano il territorio dell’Unione

    1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi lasciano il territorio dell’Unione effettuano un controllo di identità per assicurarsi che la partita presentata corrisponda alla partita indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128, che accompagna la partita. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), all’articolo 28, lettera d), o all’articolo 29, lettera e), siano ancora intatti.

    2.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui le merci di cui al paragrafo 1 lasciano il territorio dell’Unione registrano l’esito dei controlli ufficiali nella parte III del DSCE o nella parte III del certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.

    3.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 confermano alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito, entro un termine di 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o al deposito, l’arrivo e la conformità della partita al presente regolamento:

    a)

    inserendo le informazioni pertinenti nell’IMSOC; o

    b)

    controfirmando il certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 e restituendo alle autorità competenti del deposito il certificato originale o trasmettendo una sua copia.»;

    7)

    l’articolo 35 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le autorità competenti responsabili dei controlli alla base militare NATO o USA nel luogo di destinazione effettuano un controllo di identità per confermare che la partita corrisponde a quella oggetto del DSCE o del certificato ufficiale di accompagnamento rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), e all’articolo 29, lettera e), siano ancora intatti.»;

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Le autorità competenti responsabili dei controlli alla base militare NATO o USA nel luogo di destinazione confermano alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito, entro un termine di 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o al deposito, l’arrivo e la conformità della partita al presente regolamento:

    a)

    inserendo le informazioni pertinenti nell’IMSOC; o

    b)

    controfirmando il certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 e restituendo alle autorità competenti del deposito il certificato originale o trasmettendo una sua copia.»;

    8)

    all’articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   L’operatore responsabile della partita di merci di cui al paragrafo 1 trasporta la partita direttamente a una delle seguenti destinazioni:

    a)

    il posto di controllo frontaliero che ha autorizzato il transito attraverso l’Unione; o

    b)

    il deposito in cui è stata immagazzinata prima del rifiuto da parte di un paese terzo.»;

    9)

    l’articolo 37 è così modificato:

    a)

    è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

    «4 bis.   Per le partite di merci di cui paragrafo 1 del presente articolo che non sono soggette alle prescrizioni in materia di salute animale per l’entrata nell’Unione conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 e che sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, gli operatori di cui paragrafo 2 del presente articolo possono effettuare la notifica preventiva dell’arrivo di tali partite alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione mediante un sistema informatico o una combinazione di sistemi informatici diversi dall’IMSOC, a condizione che tale sistema o combinazione di sistemi:

    a)

    sia stato designato dalle autorità competenti;

    b)

    consenta agli operatori di fornire le seguenti informazioni:

    i)

    la descrizione delle merci in transito;

    ii)

    l’identificazione del mezzo di trasporto;

    iii)

    l’ora stimata di arrivo;

    iv)

    l’origine e la destinazione delle partite; e

    c)

    consenta alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione di:

    i)

    valutare le informazioni fornite dagli operatori;

    ii)

    informare gli operatori se le partite devono essere presentate per i controlli supplementari di cui al paragrafo 4.»;

    b)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Gli operatori responsabili delle partite di animali che sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione attraverso il territorio di un paese terzo presentano tali partite per i controlli ufficiali al punto di uscita dal territorio dell’Unione.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

    (3)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 114).


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