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Document 32018L1972R(01)

    Rettifica della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018)

    ST/12438/2019/INIT

    GU L 334 del 27.12.2019, p. 164–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/corrigendum/2019-12-27/oj

    27.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 334/164


    Rettifica della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 321 del 17 dicembre 2018 )

    Pagina 122, articolo 32, paragrafo 4, lettera b):

    anziché:

    «b)

    designare un’impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 67, paragrafi 3 o 4;»

    leggasi:

    «b)

    decidere se designare o meno un’impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3 o 4;»

    Pagina 145, articolo 61, paragrafo 1, primo comma:

    anziché:

    «1.   Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo incoraggiano …»

    leggasi:

    «1.   Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione o, nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti incoraggiano ...»

    Pagina 145, articolo 61, paragrafo 2, primo comma:

    anziché:

    «2.   In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma possono imporre:»

    leggasi:

    «2.   In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione o, nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti possono imporre:».


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