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Document 32019D1918

    Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio dell’8 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019

    ST/12924/2019/INIT

    GU L 297I del 18.11.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1918/oj

    Related international agreement

    18.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 297/1


    DECISIONE (UE) 2019/1918 DEL CONSIGLIO

    dell’8 novembre 2019

    relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    vista la proposta della Commissione europea,

    (1)

    L’accordo di partenariato nel settore della pesca fra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) («accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio (2), è entrato in vigore l’8 agosto 2008.

    (2)

    Il protocollo dell’accordo, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo, entrato in vigore il medesimo giorno per un periodo di due anni, è stato più volte sostituito.

    (3)

    Il protocollo dell’accordo attualmente in vigore (3) giunge a scadenza il 15 novembre 2019.

    (4)

    L’8 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un protocollo di attuazione di tale accordo.

    (5)

    In attesa di finalizzare tali negoziati, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per un periodo massimo di un anno, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo («accordo in forma di scambio di lettere»). In seguito a tali negoziati l’accordo in forma di scambio di lettere è stato siglato il 4 settembre 2019.

    (6)

    Obiettivo dell’accordo in forma di scambio di lettere è consentire all’Unione e alla Repubblica islamica di Mauritania di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane nonché consentire ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

    (7)

    Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell’Unione nelle acque mauritane, è opportuno applicare l’accordo in forma di scambio di lettere in via provvisoria a partire dal 16 novembre 2019 o qualsiasi altra data successiva a partire dalla firma, conformemente al punto 6).

    (8)

    È opportuno firmare l’accordo in forma di scambio di lettere e di applicarlo in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019, è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di detto accordo.

    Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome dell’Unione.

    Articolo 3

    L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria a partire dal 16 novembre 2019 o da qualsiasi altra data successiva a partire dalla sua firma (4), in attesa del completamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. ANDERSSON


    (1)  GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 4.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1).

    (3)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell’1.12.2015, pag. 3).

    (4)  La data a partire dalla quale l’accordo in forma di scambio di lettere sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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