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Document 22018A0420(01)

    Accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

    GU L 101 del 20.4.2018, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

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    20.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 101/6


    ACCORDO

    di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

    L'UNIONE EUROPEA (di seguito «l'Unione») e

    la NUOVA ZELANDA,

    di seguito le «parti contraenti»,

    VISTA l'importanza delle relazioni commerciali tra la Nuova Zelanda e l'Unione, e desiderose di contribuire, a vantaggio di entrambe le parti contraenti, allo sviluppo armonioso di dette relazioni;

    RICONOSCENDO che, per conseguire tale obiettivo, è opportuno impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale;

    TENENDO CONTO dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali;

    CONSIDERANDO che le operazioni contrarie alla normativa doganale ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti, e riconoscendo l'importanza di garantire l'esatta determinazione dei dazi doganali e delle altre imposte;

    PERSUASE che la cooperazione tra le autorità doganali può rendere più efficaci gli interventi contro dette operazioni;

    RICONOSCENDO il ruolo significativo delle autorità doganali e l'importanza delle procedure doganali nel promuovere l'agevolazione degli scambi e la protezione dei cittadini;

    MIRANDO a fornire un quadro per rafforzare la cooperazione con l'intento di semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure doganali e di promuovere azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali pertinenti, compresi l'agevolazione degli scambi e il rafforzamento della sicurezza della catena di approvvigionamento;

    RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi negoziato sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e sottolineando l'importanza della sua adozione e della sua effettiva attuazione;

    BASANDOSI sugli elementi fondamentali del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade - SAFE, di seguito «quadro SAFE»), dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);

    VISTO l'alto livello d'impegno di entrambe le parti contraenti per quanto riguarda le iniziative e la cooperazione doganali nella lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

    VISTI gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali che le parti contraenti hanno già accettato o cui sono soggette, nonché le attività attinenti al settore doganale intraprese dall'OMC; e

    TENENDO CONTO degli strumenti pertinenti dell'OMD, in particolare della raccomandazione sulla reciproca assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente accordo, si intende per:

    a)   «normativa doganale»: le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione o della Nuova Zelanda che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo, gestite, applicate o fatte rispettare dalle autorità doganali delle parti contraenti nei rispettivi territori;

    b)   «disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente», «disposizioni legislative e regolamentari di detta parte contraente» e «disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente»: le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nell'Unione nelle circostanze specifiche o le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Nuova Zelanda, a seconda del contesto;

    c)   «autorità doganale»: nell'Unione, i servizi della Commissione europea (di seguito «la Commissione») competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione e, in Nuova Zelanda, i servizi doganali della Nuova Zelanda;

    d)   «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente accordo;

    e)   «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente, a tal fine designata da una parte contraente, e che riceve una domanda di assistenza in base al presente accordo;

    f)   «persona»: una persona fisica o giuridica o un'altra entità non avente personalità giuridica costituita o organizzata a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente che si occupa dell'importazione, dell'esportazione o del transito di merci;

    g)   «informazioni»: i dati, compresi i dati personali, i documenti, le relazioni e le altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluse loro copie elettroniche;

    h)   «dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;

    i)   «operazione contraria alla normativa doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

    Articolo 2

    Applicazione territoriale

    Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio doganale dell'Unione (come descritto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice doganale dell'Unione) e, dall'altro, al territorio della Nuova Zelanda (esclusa Tokelau) in cui è in vigore la sua normativa doganale.

    Articolo 3

    Attuazione

    1.   Il presente accordo è attuato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nell'Unione nelle circostanze specifiche e in Nuova Zelanda, anche in materia di protezione dei dati, e nei limiti delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità doganali.

    2.   Le autorità doganali dell'Unione e della Nuova Zelanda decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione del presente accordo.

    Articolo 4

    Rapporto con altri accordi internazionali

    1.   Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi dell'una o dell'altra parte contraente derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale di cui essa è parte.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e di reciproca assistenza amministrativa già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione e la Nuova Zelanda, qualora le disposizioni di tali accordi bilaterali risultino incompatibili con quelle del presente accordo.

    3.   Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione delle informazioni acquisite in virtù del presente accordo che potrebbero interessare l'Unione.

    TITOLO II

    COOPERAZIONE DOGANALE

    Articolo 5

    Ambito della cooperazione

    1.   La cooperazione ai sensi del presente accordo riguarda tutte le questioni relative all'applicazione della normativa doganale.

    2.   Allo scopo di agevolare gli scambi commerciali e la circolazione delle merci legittimi, rafforzare l'osservanza delle norme da parte degli operatori, proteggere i cittadini e far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali dell'Unione e della Nuova Zelanda cooperano al fine di:

    a)

    tutelare il commercio legittimo attraverso l'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni legislative;

    b)

    garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento per facilitare la circolazione sicura delle merci tra l'Unione e la Nuova Zelanda;

    c)

    massimizzare il contributo da esse apportato al lavoro dell'OMD, dell'OMC e di altre organizzazioni internazionali competenti per migliorare le tecniche doganali e risolvere i problemi concernenti le procedure doganali, l'applicazione della normativa doganale e l'agevolazione degli scambi commerciali, eliminare gli oneri inutili che gravano sugli operatori economici, agevolare gli operatori con un alto livello di conformità e assicurare la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose;

    d)

    attuare gli strumenti e le norme internazionali, applicabili in materia doganale e commerciale, che le parti contraenti hanno accettato, compresi gli elementi sostanziali della Convenzione riveduta sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali e la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;

    e)

    attuare l'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali dell'OMC al momento della sua entrata in vigore;

    f)

    collaborare nella ricerca, nello sviluppo, nella prova e nella valutazione di nuove procedure doganali, nonché nella formazione e nello scambio di personale e nella fornitura di assistenza;

    g)

    scambiarsi informazioni sulla normativa doganale, sulla sua attuazione e sulle procedure doganali, soprattutto per quanto riguarda la semplificazione e la modernizzazione delle procedure doganali; e

    h)

    sviluppare iniziative congiunte relative alle procedure di importazione ed esportazione e alle altre procedure doganali, nonché iniziative volte ad assicurare un servizio efficace alla comunità imprenditoriale.

    Articolo 6

    Sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione dei rischi

    1.   Le parti contraenti collaborano sugli aspetti doganali inerenti alla sicurezza e all'agevolazione della catena di approvvigionamento negli scambi internazionali secondo quanto disposto dal quadro normativo SAFE. In particolare, esse cooperano mediante:

    a)

    il rafforzamento gli aspetti doganali inerenti alla sicurezza della catena logistica degli scambi internazionali, facilitando nel contempo il commercio legittimo;

    b)

    l'istituzione, nella misura del possibile, di norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi;

    c)

    l'istituzione, ove opportuno, di un riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza, della sicurezza della catena di approvvigionamento e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di agevolazione degli scambi;

    d)

    lo scambio di informazioni sulla sicurezza della catena di approvvigionamento e sulla gestione del rischio;

    e)

    l'istituzione di punti di contatto per lo scambio di informazioni sulla sicurezza della catena di approvvigionamento e sulla gestione del rischio;

    f)

    l'introduzione, ove appropriato, di un'interfaccia per lo scambio delle informazioni, compresi i dati rilevati prima dell'arrivo e prima della partenza delle merci;

    g)

    la collaborazione nell'ambito dei consessi multilaterali in cui le questioni inerenti alla sicurezza della catena di approvvigionamento e alla gestione del rischio possono essere adeguatamente sollevate e discusse.

    TITOLO III

    RECIPROCA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

    Articolo 7

    Ambito dell'assistenza

    1.   Le autorità doganali dell'Unione e della Nuova Zelanda si prestano assistenza reciproca nel prevenire, individuare, accertare e reprimere le violazioni della normativa doganale.

    2.   L'assistenza a norma del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente relativi alla reciproca assistenza in materia penale a norma degli accordi internazionali o delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente. Non si applica inoltre alle informazioni acquisite in base ai poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria.

    3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente accordo.

    Articolo 8

    Assistenza su richiesta

    1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti atte a consentirle di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti attività accertate o programmate che sono o potrebbero essere operazioni contrarie alla normativa doganale.

    2.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

    a)

    se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state importate correttamente nel territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; e

    b)

    se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state esportate correttamente dal territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

    3.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili, prende le misure necessarie a garantire che siano oggetto di sorveglianza speciale:

    a)

    le persone riguardo alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;

    b)

    i luoghi in cui partite di merci sono state o potrebbero essere depositate o assemblate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;

    c)

    le merci che sono o potrebbero essere trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale; e

    d)

    i mezzi di trasporto che sono o potrebbero essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

    Articolo 9

    Assistenza spontanea

    Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

    a)

    attività che sono o che sembrano essere contrarie alla normativa doganale e che possono essere di interesse per l'altra parte contraente;

    b)

    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

    c)

    merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

    d)

    persone relativamente alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; e

    e)

    mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

    Articolo 10

    Consegna e notifica

    1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per:

    a)

    consegnare tutti i documenti; o

    b)

    notificare ogni decisione, emanata dall'autorità richiedente e rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

    2.   Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua ammessa da quest'ultima.

    Articolo 11

    Forma e contenuto delle domande di assistenza

    1.   Le domande effettuate a norma del presente accordo sono presentate per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali tuttavia sono rapidamente confermate per iscritto.

    2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    l'autorità richiedente;

    b)

    la misura richiesta;

    c)

    l'oggetto e la ragione della domanda;

    d)

    le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti;

    e)

    indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle merci o sulle persone oggetto di indagine; e

    f)

    una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

    3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua ammessa da quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

    4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o l'integrazione; nel frattempo, possono essere disposti provvedimenti cautelari.

    Articolo 12

    Espletamento delle domande

    1.   Per espletare le domande di assistenza, l'autorità interpellata, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, procede prontamente come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo le opportune indagini o disponendone l'esecuzione. Il presente paragrafo si applica anche alle eventuali altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata in virtù del presente accordo dall'autorità interpellata, qualora questa non possa agire direttamente.

    2.   Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente che riceve la domanda.

    3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti per acquisire, negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente accordo.

    4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

    Articolo 13

    Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

    1.   L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini condotte a seguito di una domanda presentata a norma del presente accordo, unitamente a documenti, copie autenticate di documenti o altro materiale pertinente.

    2.   Le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 possono essere in formato elettronico.

    3.   I fascicoli e i documenti originali sono trasmessi solo su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Tali esemplari originali sono restituiti quanto prima all'autorità interpellata.

    Articolo 14

    Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

    1.   Qualsiasi forma di assistenza rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo può essere rifiutata o subordinata a determinate condizioni o a determinati requisiti, qualora una parte contraente ritenga che prestare assistenza nel quadro del presente accordo:

    a)

    possa pregiudicare la sovranità della Nuova Zelanda o di uno Stato membro dell'Unione, la cui autorità competente abbia ricevuto una richiesta di assistenza a norma del presente accordo;

    b)

    possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali;

    c)

    violi un segreto commerciale o pregiudichi interessi commerciali legittimi; o

    d)

    sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, comprese tra l'altro le disposizioni che tutelano la vita privata o gli affari e i conti finanziari delle persone.

    2.   L'autorità interpellata può differire l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

    3.   Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo segnala nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

    4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni sono comunicate all'autorità richiedente senza indebiti ritardi.

    Articolo 15

    Periti e testimoni

    Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in veste di perito o di testimone dinanzi a un'autorità dell'altra parte contraente in relazione alle questioni cui si applica il presente accordo e a produrre elementi, documenti o loro copie riservate o autenticate eventualmente necessari a tal fine. Nella richiesta di comparizione è precisato davanti a quale autorità il funzionario deve comparire, nonché su quali questioni e a quale titolo sarà ascoltato.

    Articolo 16

    Spese di assistenza

    Le parti contraenti rinunciano a tutte le pretese reciproche di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente accordo, escluse, se del caso, le spese inerenti alla comparizione di esperti e testimoni a norma dell'articolo 15, nonché le spese per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

    TITOLO IV

    SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    Articolo 17

    Riservatezza e protezione delle informazioni

    1.   Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente accordo, sono di carattere riservato o soggette a restrizioni, a seconda delle norme applicabili in ciascuna parte contraente.

    2.   Una parte contraente non utilizza né divulga le informazioni ottenute in virtù del presente accordo, salvo per le finalità del presente accordo o previo consenso scritto della parte contraente che fornisce le informazioni e fatte salve eventuali avvertenze e restrizioni imposte da quest'ultima. Tuttavia, se le disposizioni legislative e regolamentari di una parte contraente le impongono di divulgare le informazioni ottenute in virtù del presente accordo, essa avverte di tale divulgazione, se possibile preventivamente, la parte contraente che ha fornito le informazioni.

    3.   Fatti salvi gli eventuali obblighi imposti a una parte contraente dalle sue disposizioni legislative e regolamentari o esplicite condizioni, avvertenze, restrizioni o istruzioni per il trattamento che richiedono una maggiore protezione, tutte le informazioni fornite in virtù del presente accordo godono di un livello di sicurezza e tutela della riservatezza pari o superiore a quello indicato nella classifica di sicurezza o in qualsiasi altra avvertenza per il trattamento connessa alle informazioni dell'autorità interpellata.

    4.   Lo scambio dei dati personali avviene solo se la parte contraente che riceve tali dati si impegna a proteggerli secondo modalità ritenute adeguate dalla parte contraente che li trasmette.

    5.   Ciascuna parte contraente limita l'accesso alle informazioni ricevute in virtù del presente accordo alle persone che necessitano di esserne a conoscenza.

    6.   Ciascuna parte contraente limita l'accesso alle informazioni ricevute in virtù del presente accordo, le conserva e le trasmette utilizzando meccanismi di sicurezza riconosciuti quali parola d'ordine, crittografia o altre ragionevoli misure di salvaguardia corrispondenti alla classifica di sicurezza connessa alle informazioni in questione.

    7.   Ciascuna parte contraente notifica all'altra parte qualsiasi accesso, utilizzo, divulgazione, modifica o eliminazione accidentali o non autorizzati di informazioni ricevute in virtù del presente accordo e fornisce tutti i dettagli al riguardo.

    8.   In caso di divulgazione o modifica accidentale di informazioni ricevute in virtù del presente accordo, ciascuna parte contraente fa quanto ragionevolmente possibile per recuperare le informazioni modificate o divulgate o, qualora il recupero non sia possibile, per assicurarne la distruzione.

    9.   Ciascuna parte contraente può richiedere che siano adottate misure di protezione aggiuntive per le informazioni altamente sensibili.

    10.   Le informazioni sono trattate e conservate per un periodo che non può essere superiore a quello necessario ai fini dell'applicazione del presente accordo e conformemente alle condizioni di ciascuna parte contraente in materia di riservatezza e di gestione dei registri pubblici. Ciascuna parte contraente assicura la corretta eliminazione delle informazioni ricevute in virtù del presente accordo, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

    11.   L'utilizzo a fini di prova nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative, promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni o di documenti acquisiti in virtù del presente accordo è considerato conforme al presente accordo. Pertanto le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nelle azioni giudiziarie o amministrative promosse dinanzi a un tribunale, possono utilizzare a fini di prova le informazioni acquisite e i documenti consultati conformemente al presente accordo. La parte contraente che ha fornito dette informazioni o ha dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 18

    Intestazioni

    Le intestazioni dei titoli e degli articoli del presente accordo sono inserite soltanto per comodità di riferimento e non pregiudicano l'interpretazione dell'accordo stesso.

    Articolo 19

    Consultazioni

    Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte mediante consultazione tra le parti contraenti, che sfocia, se del caso, in una decisione del comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 20.

    Articolo 20

    Comitato misto di cooperazione doganale

    1.   È istituito un comitato misto di cooperazione doganale (CMCD), composto da rappresentanti delle autorità doganali e di altre autorità competenti delle parti contraenti. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

    2.   Il CMCD assicura il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo ed esamina tutte le questioni e le controversie derivanti dalla sua applicazione. Nel farlo, tra l'altro:

    a)

    prende le misure necessarie alla cooperazione e all'assistenza in materia doganale conformemente agli obiettivi del presente accordo, in particolare provvedendo a:

    i)

    individuare le modifiche di ordine regolamentare o legislativo necessarie per l'attuazione del presente accordo;

    ii)

    determinare ed elaborare misure volte a rafforzare i meccanismi di scambio delle informazioni;

    iii)

    individuare ed elaborare le migliori prassi, comprese quelle per l'armonizzazione dei requisiti relativi alla trasmissione anticipata, per via elettronica, delle informazioni sui carichi con le norme internazionali relative alle spedizioni in entrata, in uscita o in transito;

    iv)

    definire ed elaborare norme relative all'analisi del rischio applicabili alle informazioni richieste per individuare le spedizioni ad alto rischio importate, trasbordate o in transito in Nuova Zelanda e nell'Unione;

    v)

    definire ed elaborare misure intese ad armonizzare le norme relative alla valutazione del rischio;

    vi)

    definire norme di controllo minime e metodi che consentano di rispettarle;

    vii)

    migliorare ed elaborare norme relative ai programmi di partenariato commerciale finalizzati a potenziare la sicurezza della catena di approvvigionamento e a facilitare il flusso del commercio legittimo; e

    viii)

    definire e attuare misure concrete per istituire il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di agevolazione degli scambi;

    b)

    agisce in qualità di organismo competente per affrontare eventuali questioni derivanti dall'attuazione del titolo III;

    c)

    ha facoltà di adottare decisioni di esecuzione del presente accordo, anche per quanto riguarda la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati, concernenti il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, le norme relative al rischio, i controlli di sicurezza e i programmi di partenariato commerciale, nonché altre misure di agevolazione degli scambi;

    d)

    procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le future misure e le relative risorse; e

    e)

    adotta il proprio regolamento interno.

    3.   Il CMCD istituisce i meccanismi di funzionamento appropriati, compresi gruppi di lavoro, a sostegno del proprio lavoro finalizzato ad attuare il presente accordo.

    Articolo 21

    Entrata in vigore e durata

    1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente, mediante scambio di note diplomatiche, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    2.   Il presente accordo può essere modificato di comune accordo dalle parti contraenti mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, se non altrimenti concordato dalle parti contraenti.

    3.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. In tal caso, la denuncia ha effetto decorsi tre mesi dalla data della notifica all'altra parte contraente. Le domande di assistenza ricevute prima della denuncia dell'accordo sono completate conformemente alle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 22

    Testi facenti fede

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di eventuali divergenze tra i testi del presente accordo, le parti contraenti sottopongono la questione al CMCD.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

    Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.

    Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.

    V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.

    Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.

    Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.

    Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmandal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

    Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.

    Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.

    Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

    Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.

    Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.

    Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év július havának harmadik napján.

    Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta‘ Lulju fis-sena elfejn u sbatax.

    Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.

    Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.

    Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.

    Întocmit la Bruxelles la trei iulie două mii șaptesprezece.

    V Bruseli tretieho júla dvetisícsedemnásť.

    V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.

    Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

    Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.

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