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Document 32018D0599

    Decisione (UE) 2018/599 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

    GU L 101 del 20.4.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/599/oj

    20.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 101/1


    DECISIONE (UE) 2018/599 DEL CONSIGLIO

    del 16 aprile 2018

    recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, primo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo, (1)

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è scaduto il 23 luglio 2002 a norma del suo articolo 97. Tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sono state trasferite all'Unione a partire dal 24 luglio 2002.

    (2)

    Il protocollo n. 37 tiene conto del desiderio di utilizzare i fondi della CECA a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo. L'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo n. 37 stabilisce che il valore netto delle attività e delle passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato «CECA in liquidazione». A liquidazione conclusa, il patrimonio assume la denominazione di «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».

    (3)

    Il protocollo n. 37 prevede inoltre che le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio», devono essere utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 37 e degli atti in virtù di esso adottati.

    (4)

    Il 1o febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/76/CE (2) che stabilisce le regole di attuazione del protocollo n. 37.

    (5)

    A motivo della diminuzione eccezionale delle entrate derivanti dal patrimonio della CECA in liquidazione destinate alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio dovuta ad un contesto caratterizzato da bassi tassi d'interesse sui mercati dei capitali negli ultimi anni, è necessario rivedere le norme sull'annullamento degli impegni assunti nel quadro del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio («programma») in modo da rendere le somme corrispondenti a tali annullamenti disponibili nell'ambito del programma. Inoltre, gli importi corrispondenti agli annullamenti di impegni intervenuti dal 24 luglio 2002 dovrebbero essere del pari resi disponibili per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.

    (6)

    Per la stessa ragione, è altresì necessario rivedere le norme relative ai recuperi sul programma ai fini del loro riporto nel programma ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/76/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2003/76/CE è così modificata:

    1)

    all'articolo 4, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «4.   Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un dato anno a titolo di queste entrate, come pure i recuperi, sono riportati automaticamente all'anno successivo. Tali stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

    5.   Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno sono sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito degli annullamenti è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.»;

    2)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 4

    L'importo corrispondente agli annullamenti di impegni avvenuti a decorrere dal 24 luglio 2002 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio il 10 maggio 2018.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. PORODZANOV


    (1)  Approvazione del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


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