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Document 32017D0322

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/322 della Commissione, del 22 febbraio 2017, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2017) 1129]

    C/2017/1129

    GU L 47 del 24.2.2017, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/322/oj

    24.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 47/13


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/322 DELLA COMMISSIONE

    del 22 febbraio 2017

    relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

    [notificata con il numero C(2017) 1129]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l'articolo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli dal 4 al 7,

    dopo aver informato gli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («il dazio esteso») in seguito all'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione») del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»).

    (2)

    A norma dell'articolo 3 del regolamento di estensione è conferito alla Commissione europea («la Commissione») il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

    (3)

    Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.

    (4)

    Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).

    (5)

    Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (4).

    (6)

    La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni, a norma del regolamento di esenzione, è stata adottata il 15 dicembre 2015 (5).

    1.   DOMANDE DI ESENZIONE

    (7)

    La Commissione ha ricevuto dai soggetti elencati nelle tabelle da 1 a 3 in appresso domande di esenzione corredate di tutte le informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

    (8)

    A tali soggetti è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle domande.

    (9)

    A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti è stato sospeso a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto le loro domande.

    2.   AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI

    (10)

    L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è concluso.

    Tabella 1

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    B963

    PANEX DINAMIC d.o.o.

    Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croazia

    C001

    CICLI EUROPA s.r.l.

    34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italia

    C002

    OLYMPIQUE SARL

    ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia

    C021

    Kuisle & Kuisle GmbH

    Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Germania

    B960

    In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

    Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portogallo

    C053

    Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec

    Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia

    (11)

    Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti delle biciclette assemblate da tali soggetti.

    (12)

    Di conseguenza, le operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

    (13)

    Per questo motivo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti elencati nella tabella 1 dovrebbero essere esentati dal pagamento del dazio esteso.

    (14)

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, gli effetti delle esenzioni dovrebbero iniziare a decorrere dalla data di ricezione delle domande; a partire dalla stessa data le loro obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso dovrebbero inoltre essere considerate nulle.

    (15)

    Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle domande ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

    (16)

    Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il rispettivo nome e indirizzo, è opportuno che i soggetti esentati notifichino immediatamente alla Commissione (6) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

    (17)

    In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

    3.   AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI

    (18)

    I soggetti esentati elencati nella tabella 2 hanno notificato alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi dati (nome, forma giuridica o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione stabilite nel regolamento di esenzione.

    (19)

    Sebbene l'esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti.

    Tabella 2

    Codice addizionale TARIC

    Dati precedenti

    Modifica

    A662

    Credat Industries a.s.,

    V. Palkovicha 19

    SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia

    L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

    «Priemyselný areál 3415

    SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia»

    A247

    AT Zweirad GmbH,

    Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germania

    L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

    «Zur Steinkuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germania»

    A995

    Planet X Ltd,

    Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD, Regno Unito

    L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

    «Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, Rotherham, South Yorkshire GB-S65 3SH, Regno Unito»

    A542

    Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada,

    ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia

    Il nome e la forma giuridica della società sono stati modificati come segue:

    «Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.»

    8983

    Mara Cicli SRL,

    Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio (VA), Italia

    Il nome, la forma giuridica e l'indirizzo della società sono stati modificati come segue:

    «Mandelli SpA

    Via Tommaso Grossi 5, IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia»

    A605

    Bohemia Bike a.s.,

    Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Repubblica ceca

    L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

    «Na Pankráci 1724/129 Nusle

    CZ-140 00 Praha 4,

    Repubblica ceca»

    4.   SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

    (20)

    L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 3 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, è sospeso il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso.

    (21)

    Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il rispettivo nome e indirizzo, è opportuno che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione (7) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

    (22)

    In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

    Tabella 3

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    C003

    Interbike Spółka z o.o.

    ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia

    C049

    Cycles Sport North Ltd

    363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Regno Unito

    C170

    Hermann Hartje KG

    Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania

    C102

    Uno Bike B.V.

    Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi

    C128

    VELOSPRINT S

    Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovacchia

    C169

    Pelago MFG oy

    Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia

    C202

    VANMOOF B.V.

    Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

    Articolo 2

    I soggetti elencati nella tabella 1 in appresso sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza».

    Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.

    I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

    Tabella 1

    Soggetti esentati

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    Data di decorrenza

    B960

    In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

    Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portogallo

    2.5.2014

    B963

    PANEX DINAMIC d.o.o.

    Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croazia

    13.8.2014

    C002

    OLYMPIQUE SARL

    ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia

    28.10.2014

    C001

    CICLI EUROPA s.r.l.

    34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italia

    10.11.2014

    C021

    Kuisle & Kuisle GmbH

    Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Germania

    17.2.2015

    C053

    Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec

    Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia

    1.7.2015

    Articolo 3

    I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati elencati nella tabella 2 in appresso sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Tali modifiche decorrono a partire dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza».

    I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti ai soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

    Tabella 2

    Soggetti esentati per i quali sono aggiornati i dati

    Codice addizionale TARIC

    Dati precedenti

    Nuovi dati

    Data di decorrenza

    A662

    Credat Industries a.s.,

    V. Palkovicha 19,

    SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia

    Credat Industries a.s.,

    Priemyselný areál 3415,

    SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia

    21.3.2016

    A247

    AT Zweirad GmbH,

    Boschstrasse 18,

    DE-48341 Altenberge, Germania

    AT Zweirad GmbH,

    Zur Steinkuhle 2,

    DE-48341 Altenberge, Germania

    17.2.2016

    A995

    Planet X Ltd,

    Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way,

    Rotherham GB-S60 1FD, Regno Unito

    Planet X Ltd,

    Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, Rotherham, South Yorkshire GB-S65 3SH, Regno Unito

    17.11.2016

    8983

    Mara Cicli SRL,

    Via della Pergola 5,

    IT-21052 Busto Arsizio (VA), Italia

    Mandelli SpA,

    Via Tommaso Grossi 5,

    IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia

    1.1.2017

    A605

    Bohemia Bike a.s.,

    Okružní 697,

    CZ-370 01 České Budějovice, Repubblica ceca

    Bohemia Bike a.s.,

    Na Pankráci 1724/129 Nusle

    CZ-140 00 Praha 4, Repubblica ceca

    25.1.2017

    A542

    Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada

    ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia

    Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.

    ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia

    2.1.2017

    Articolo 4

    I soggetti elencati nella tabella 3 in appresso sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

    La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, decorre dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza».

    Tali sospensioni si applicano soltanto ai soggetti sotto esame indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il loro nome e indirizzo.

    I soggetti sotto esame notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di sospensione.

    Tabella 3

    Soggetti sotto esame

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    Data di decorrenza

    C003

    Interbike Spółka z o.o.

    ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia

    18.12.2014

    C049

    Cycles Sport North Ltd

    363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Regno Unito

    27.4.2015

    C102

    Uno Bike B.V.

    Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi

    24.11.2015

    C170

    Hermann Hartje KG

    Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania

    29.9.2016

    C128

    VELOSPRINT S

    Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovacchia

    14.4.2016

    C169

    Pelago MFG oy

    Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia

    23.9.2016

    C202

    VANMOOF B.V.

    Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

    19.12.2016

    Articolo 5

    Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3 e 4 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017

    Per la Commissione

    Cecilia MALMSTRÖM

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

    (3)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

    (4)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30.

    (5)  GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30.

    (6)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

    (7)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

    (8)  Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).


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