Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0316

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/316 della Commissione, del 22 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

    C/2017/1368

    GU L 47 del 24.2.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/316/oj

    24.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 47/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/316 DELLA COMMISSIONE

    del 22 febbraio 2017

    che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

    visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

    (2)

    Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

    (4)

    Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale

    Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE(GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Prezzo rappresentativo

    (EUR/100 kg)

    Cauzione di cui all'articolo 3

    (EUR/100 kg)

    Origine (1)

    0207 12 10

    Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

    115,2

    0

    AR

    0207 12 90

    Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

    138,9

    0

    AR

    128,1

    0

    BR

    0207 14 10

    Pezzi disossati di galli o galline, congelati

    228,7

    21

    AR

    191,8

    34

    BR

    284,6

    5

    CL

    222,6

    23

    TH

    0207 27 10

    Pezzi disossati di tacchini, congelati

    407,9

    0

    BR

    302,9

    0

    CL

    0408 91 80

    Uova sgusciate essiccate

    429,2

    0

    AR

    1602 32 11

    Preparazioni non cotte di galli o galline

    194,6

    28

    BR


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


    Top