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Document 32013R1205

    Regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione, del 26 novembre 2013 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese

    GU L 316 del 27.11.2013, p. 8–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1205/oj

    27.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 316/8


    REGOLAMENTO (UE) N. 1205/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 26 novembre 2013

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 28 febbraio 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).

    (2)

    L'inchiesta è stata avviata a seguito di una denuncia presentata il 15 gennaio 2013 dalla EU ProSun Glass («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di vetro solare dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova diretti dell'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto citato e del grave pregiudizio che ne è conseguito, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

    (3)

    In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura, la Commissione è stata informata che la definizione del prodotto contenuta al punto 2 dell'avviso di apertura non era corretta. È stata pertanto pubblicata, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), una rettifica all'avviso di apertura che ha corretto l'errore.

    (4)

    Il 27 aprile 2013 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni parallelo riguardante le importazioni nell'Unione di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese e ha avviato un'inchiesta separata.

    1.2.   Registrazione

    (5)

    Con la denuncia era stata ricevuta una richiesta di registrazione delle importazioni di vetro solare dal paese interessato, che è stata però poi revocata in data 2 ottobre 2013.

    1.3.   Parti interessate

    (6)

    La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta al denunciante, agli altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori noti della RPC, a importatori, commercianti, utilizzatori e fornitori noti, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori dei possibili paesi di riferimento e li ha invitati a partecipare.

    1.3.1.   Campionamento

    a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (7)

    L'inchiesta ha rivelato che attualmente l'industria dell'Unione consta di sette produttori attivi, due dei quali sono PMI. La Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione era composto da quattro produttori dell'Unione noti alla Commissione prima dell'avvio dell'inchiesta come produttori di vetro solare. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto simile nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano più del 50 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha informato le parti interessate del campione proposto di produttori dell'Unione con una nota agli atti da esse consultabile. La Commissione ha anche inviato una lettera ai produttori dell'Unione in cui li informava del campione proposto. Anche le parti interessate sono state invitate, mediante l'avviso di apertura, a presentare le loro osservazioni sul campione provvisorio.

    (8)

    Una PMI ha manifestato il suo interesse ad entrare a far parte del campione. La Commissione ha deciso di inserirvela unitamente ad un'altra società, in quanto rappresentative di una maggiore percentuale di volume di vendite rispetto ad un'altra azienda, ultima in termini di volumi di vendite, che è stata a sua volta eliminata dal campione. Non sono pervenute altre osservazioni in merito al campione scelto a titolo provvisorio. Di conseguenza, al campione inizialmente proposto la Commissione ha aggiunto due società e ne ha eliminata una.

    (9)

    Infine, a seguito delle visite di verifica, la Commissione ha deciso di eliminare dal campione una delle cinque società, in quanto ritenuta non rappresentativa dell'industria dell'Unione. In particolare essa si trovava, diversamente dall'industria dell'Unione nel suo insieme, in una fase di avvio, per cui il trend della redditività non avrebbe restituito un quadro fedele della situazione dell'industria dell'Unione.

    (10)

    Il campione selezionato è stato pertanto circoscritto a quattro produttori dell'Unione. Tale campione finale rappresenta il 79 % delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Il campione è pertanto considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

    (11)

    Richiamandosi all'articolo 19 del regolamento di base, tre dei sette produttori dell'Unione hanno chiesto che la loro identità non fosse divulgata. Essi hanno sostenuto che, qualora la loro identità fosse stata rivelata, le loro attività commerciali avrebbero potuto subire effetti negativi significativi. La loro richiesta è stata esaminata e giudicata fondata. Si è inoltre deciso, in considerazione del numero limitato di produttori dell'Unione, di non divulgare i nomi dei produttori dell'Unione che non hanno chiesto l'anonimato, in quanto la loro divulgazione avrebbe potuto inavvertitamente rivelare l'identità degli altri. L'identità della società Interfloat Corporation/GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH («GMB/IF») è tuttavia già nota, in quanto tale società ha dichiarato pubblicamente di far parte del gruppo dei denuncianti.

    b)   Campionamento degli importatori indipendenti

    (12)

    Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

    (13)

    Quattro importatori indipendenti hanno risposto al modulo di campionamento allegato all'avviso di apertura, mentre solo due importatori hanno risposto al questionario specifico. In considerazione dello scarso numero di importatori che hanno collaborato, il campionamento non è stato ritenuto necessario.

    c)   Campionamento dei produttori esportatori

    (14)

    Dato il numero elevato di produttori esportatori, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per determinare il dumping, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, i produttori esportatori sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo compreso fra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

    (15)

    Hanno fornito le informazioni richieste e accettato di essere inclusi nel campione dodici produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi, in rappresentanza di oltre il 95 % del totale delle esportazioni cinesi nell'Unione nel periodo in questione.

    (16)

    Alla luce delle informazioni ricevute e in applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato, in base alla massima quantità rappresentativa delle esportazioni di vetro solare nell'Unione, un campione provvisorio di cinque produttori esportatori atto ad essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile.

    (17)

    Tutte le parti interessate, nonché le autorità della RPC, sono state informate del campione proposto e invitate a presentare le loro osservazioni. Dopo aver esaminato le osservazioni ricevute, la Commissione ha confermato il campione proposto, formato da cinque società, informando della sua decisione tutte le parti interessate.

    (18)

    L'inchiesta ha successivamente svelato che due produttori esportatori inclusi nel campione avevano fornito dati modificati per eccesso sulle loro vendite all'esportazione nell'Unione ed erano quindi stati inclusi nel campione per motivi ingiustificati. Le due società sono state pertanto escluse dal campione, non prima di aver avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Dopo aver debitamente analizzato le osservazioni fornite dalle due società, la Commissione ha concluso che tali società avevano fornito dati non corretti in maniera non intenzionale e ha deciso di mantenerle nel novero delle parti che hanno collaborato all'inchiesta ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (19)

    A seguito di tali esclusioni, è stata presa in considerazione l'eventualità di inserire nel campione altri produttori esportatori. Tuttavia, in considerazione del fatto che si è pervenuti alle due esclusioni in una fase avanzata dell'inchiesta, tale eventualità è stata ritenuta non praticabile, in quanto suscettibile di compromettere la conclusione dell'inchiesta entro le scadenze regolamentari.

    (20)

    Il campione riveduto di produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori di vetro solare è pertanto il seguente:

    Flat Solar Glass Group Co., Ltd, e società collegate («gruppo Flat Glass»);

    Xinyi PV Products (Anhui) Holdings («Xinyi») e operatore collegato;

    Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd, e società collegate («gruppo Hehe»).

    (21)

    La Commissione ha rettificato il volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame proveniente dalla RPC dopo essere stata informata del fatto che i dati forniti da due produttori esportatori erano stati modificati per eccesso (cfr. considerando 18). Il campione finale rappresenta più del 50 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo compreso fra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, come indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato. Esso è pertanto considerato rappresentativo in termini di volumi delle esportazioni di vetro solare dalla RPC all'Unione.

    d)   Risposte al questionario e visite di verifica

    (22)

    La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori esportatori cinesi che ne hanno fatto richiesta e ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori indipendenti e loro associazioni nonché agli utilizzatori che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

    (23)

    Hanno risposto al questionario quattro produttori esportatori cinesi, tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione, due importatori indipendenti dell'Unione e 12 utilizzatori.

    (24)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società o gruppi di società:

    (a)

    Produttori dell'Unione

    GMB/IF e altre società soggette a trattamento confidenziale.

    (b)

    Importatori

    Vetrad NV, Paesi Bassi.

    (c)

    Utilizzatori

    Sunerg Solar SRL, Italia.

    (d)

    Produttori esportatori della RPC

    Società inserite nel campione:

    Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Zhejiang Flat Mirror Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd («gruppo Flat Glass»);

    Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd e Xinyi Solar (Hong Kong) Limited («gruppo Xinyi»);

    Zhejiang Hehe Figured Glass Co., Ltd., Zhejiang Yaohua Import and Export Co., Ltd., Zhejiang Glaverbel Glass Technology Co., Ltd, Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd, Hangzhou Hehe Glass Industry Co., Ltd. («gruppo Hehe»).

    Società soggetta a esame individuale:

    Henan Yuhua New Material Co., Ltd («Henan Yuhua»).

    (e)

    Produttore del paese di riferimento

    Data l'esigenza di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non fosse riconosciuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, è stata effettuata una visita di verifica per determinare il valore normale in base a dati relativi alla Turchia, assunta a paese di riferimento, presso la seguente società:

    Trakya Cam Sanayii A.Ș., Turchia.

    1.3.2.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

    (25)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 («periodo dell'inchiesta», o «PI»). L'analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (26)

    Il prodotto oggetto della presente inchiesta è vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3) («prodotto in esame»).

    (27)

    Il prodotto in esame è attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80.

    (28)

    Il vetro solare è uno dei componenti utilizzati per la fabbricazione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e di moduli fotovoltaici a film sottile per la produzione di energia elettrica e di collettori termici piatti per la produzione di acqua calda.

    2.2.   Prodotto simile

    (29)

    L'inchiesta ha dimostrato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato nazionale della RPC, il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Turchia, considerata come paese di riferimento, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati «prodotti simili» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

    (30)

    Un importatore ha chiesto l'esclusione dall'ambito dell'inchiesta del vetro detto «da orticoltura» impiegato per la costruzione delle serre, sostenendo che per le serre si utilizzano vetri di molte dimensioni diverse, mentre il vetro solare è prodotto unicamente in determinate dimensioni prestabilite. Tale importatore ha inoltre presentato un certificato da cui risulta che le sue importazioni comprendevano in parte vetro con un tenore di ferro superiore a 300 ppm. Ne consegue che, chiaramente, tale parte delle importazioni di vetro «da orticoltura» non rientra nell'ambito della presente inchiesta.

    (31)

    Un altro importatore ha affermato che il vetro per arredamento da lui importato (utilizzato per ripiani in vetro, pannelli su telaio, piani di tavoli, pannelli per porte scorrevoli, pannelli superiori ecc.), pur possedendo caratteristiche tecniche identiche o molto simili a quelle del vetro solare, è destinato ad un uso finale diverso ed ha perciò chiesto di escluderlo dall'ambito dell'inchiesta. Tuttavia, sulla base delle prove fornite, sembra che la maggior parte del vetro da lui importato non presenti tutte le caratteristiche tecniche del vetro solare quale descritto nel considerando 26. In particolare, sei tipi del vetro importato hanno un contenuto di ferro molto superiore a 300 ppm, mentre un tipo del vetro importato ha un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, ma il loro fattore di trasmissione della luce solare è significativamente inferiore all'88 %, minimo richiesto per essere definito vetro solare. L'importatore ha sostenuto che anche se tali tipi di vetro non soddisfano una delle caratteristiche tecniche del vetro solare di cui al considerando 26, essi sono conformi alla classificazione primaria per il vetro solare, ovvero «vetro piatto sodocalcico temprato». Il parere preliminare della Commissione è che rientrano nell'ambito dell'inchiesta solo i tipi di vetro che soddisfano tutte le caratteristiche tecniche del vetro solare. Di conseguenza, si è concluso in via provvisoria che i tipi di vetro di cui sopra, importati da tale importatore, non rientrano nel campo di applicazione dell'inchiesta.

    (32)

    Comunque, tutti i tipi di vetro «da orticoltura» e per arredamento che abbiano caratteristiche tecniche simili al vetro solare rientrano in questa fase nella definizione del prodotto in esame, poiché teoricamente utilizzabili come vetro solare.

    (33)

    L'importatore ha inoltre affermato che a suo parere il vetro flottato sia da escludere dalla definizione del prodotto, in quanto ha un processo di produzione diverso da quello del vetro laminato, da lui considerato l'unico tipo di vetro solare. L'importatore ha quindi aggiunto che, siccome a suo avviso i prodotti per l'arredamento in vetro flottato non possono fungere da sostituti dei prodotti in vetro solare, il vetro flottato non dovrebbe essere considerato un prodotto simile e andrebbe escluso dall'ambito dell'inchiesta. La Commissione ritiene in via preliminare che il vetro flottato non possa essere escluso dall'ambito dell'inchiesta, in quanto possiede tutte le caratteristiche tecniche di cui al considerando 26. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che il vetro flottato può con ogni evidenza essere utilizzato come vetro solare ed è prodotto sia dall'industria dell'Unione che dagli esportatori cinesi. Si è deciso pertanto, in via provvisoria, di continuare a includere il vetro flottato nell'ambito dell'inchiesta.

    3.   DUMPING

    3.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (34)

    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni dalla RPC il valore normale deve essere determinato a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base per quei produttori esportatori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento.

    (35)

    Qui di seguito si riportano brevemente i criteri, esclusivamente per comodità di riferimento:

    (1)

    le decisioni delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza troppe interferenze dello Stato; i costi devono riflettere valori di mercato;

    (2)

    le imprese devono usare una sola serie ben definita di documenti contabili di base, soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme contabili internazionali e utilizzati per tutti gli scopi;

    (3)

    non devono più esistere distorsioni di rilievo dovute al precedente sistema a economia non di mercato;

    (4)

    la certezza del diritto e la stabilità dell'attività devono essere garantite da leggi che disciplinano il fallimento e la proprietà; e

    (5)

    le conversioni delle valute devono essere effettuate a tassi di mercato.

    (36)

    Dieci società che hanno collaborato hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno risposto al formulario di richiesta del TEM entro le scadenze fissate. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento di base, è stata effettuata una visita di verifica ai fini della concessione del TEM presso le società che erano state incluse nel campione e presso la società cui era stato concesso l'esame individuale (cfr. il considerando 48).

    (37)

    Di conseguenza è stata presa una decisione in merito alla concessione del TEM relativamente alle quattro società o gruppi di società indicati qui di seguito.

    Società inserite nel campione

    Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Zhejiang Flat Mirror Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd («gruppo Flat Glass»);

    Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd e Xinyi Solar (Hong Kong) Limited («gruppo Xinyi»);

    Zhejiang Hehe Figured Glass Co., Ltd., Zhejiang Yaohua Import and Export Co., Ltd., Zhejiang Glaverbel Glass Technology Co., Ltd, Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd, Hangzhou Hehe Glass Industry Co., Ltd. («gruppo Hehe»).

    Società sottoposta a esame individuale

    Henan Yuhua New Materials Co., Ltd («Henan Yuhua»).

    (38)

    La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso le sedi delle imprese in questione le informazioni presentate nella richiesta del TEM.

    (39)

    In caso di parti collegate, la Commissione esamina se il gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfa le condizioni per beneficiare del TEM. Quindi, qualora una filiale o qualsiasi altra azienda collegata al richiedente nella RPC sia coinvolta, direttamente o indirettamente, nella produzione o nella vendita del prodotto in esame, l'esame del TEM viene effettuato per ogni azienda individualmente nonché per il gruppo di società nel loro insieme.

    (40)

    Sono state pertanto esaminate le richieste di TEM avanzate da quattro produttori esportatori (gruppi di società), composti di undici soggetti giuridici.

    (41)

    Dall'esame è emerso che nessuno dei quattro produttori esportatori (gruppi di società) che hanno chiesto il TEM ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (42)

    Più specificamente, tre produttori esportatori non sono stati in grado di dimostrare, individualmente o come gruppo, di disporre di un'unica serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, non soddisfacendo pertanto il secondo criterio per l'ottenimento del TEM.

    (43)

    Inoltre, tutti e quattro i produttori esportatori, individualmente o come gruppo, non sono stati in grado di dimostrare di non essere stati soggetti a distorsioni di rilievo dovute a un sistema ad economia non di mercato. Di conseguenza, tali società o gruppi di società non hanno soddisfatto il terzo criterio per l'ottenimento del TEM. Più precisamente, tutti e quattro i produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno beneficiato di regimi fiscali preferenziali.

    (44)

    Uno di questi produttori esportatori, inoltre, non soddisfa il terzo criterio perché varie società del gruppo, nonostante la loro precaria situazione finanziaria, hanno ottenuto finanziamenti consistenti durante il PI (e prima) a tassi che, alle normali condizioni di un'economia di mercato, sarebbero riservati alle società finanziariamente sane. Il terzo criterio non è soddisfatto neanche da un altro gruppo di produttori esportatori, in quanto alcune società di tale gruppo hanno acquistato gas naturale a prezzo ridotto da un fornitore di proprietà statale.

    (45)

    La Commissione ha comunicato i risultati dell'inchiesta sul TEM alle società interessate, alle autorità della RPC e al denunciante e li ha invitati a presentare osservazioni.

    (46)

    Le osservazioni pervenute non hanno indotto la Commissione a modificare le sue conclusioni preliminari. Previa consultazione degli Stati membri, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), il 13 settembre 2013 sono state notificate individualmente e formalmente a tutti i richiedenti le conclusioni finali della Commissione riguardo alle rispettive richieste di TEM.

    (47)

    Secondo tali conclusioni, nessuno dei quattro produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC che hanno collaborato e che avevano chiesto che venisse loro applicato il TEM è stato in grado di dimostrare di soddisfare tutti i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per cui le loro richieste di TEM sono state respinte.

    3.2.   Esame individuale

    (48)

    Uno dei due produttori esportatori che in origine erano stati inseriti nel campione per poi esserne esclusi successivamente (cfr. il considerando 18) aveva chiesto un esame individuale, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, qualora non fosse stato incluso nel campione. A seguito della sua esclusione dal campione e in considerazione del fatto che aveva già avuto luogo una visita di verifica ai fini della concessione del TEM (cfr. il considerando 37), si è ritenuto che non sarebbe stato eccessivamente oneroso concedere a tale società un esame individuale («EI»). Nessun altro produttore esportatore non incluso nel campione ha chiesto l'esame individuale.

    3.3.   Valore normale

    3.3.1.   Scelta del paese di riferimento

    (49)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione aveva previsto nell'avviso di apertura che il valore normale sarebbe stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato ovvero che, se non si fosse trovato un paese terzo ad economia di mercato idoneo, il valore normale sarebbe stato stabilito in base ai prezzi dell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Prima di fare ricorso ai prezzi dell'Unione, la Commissione verifica tutte le possibilità a disposizione per selezionare un paese di riferimento adeguato.

    (50)

    Le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento e al ricorso ai prezzi dell'Unione.

    (51)

    Osservazioni sono pervenute dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di prodotti industriali leggeri e di prodotti artigianali («CCCLA»), da un importatore indipendente e da due produttori esportatori cinesi, che hanno tutti contestato la scelta di utilizzare i prezzi dell'Unione per stabilire il valore normale. Come paesi di riferimento adeguati sono stati proposti la Turchia e l'India.

    (52)

    Nel frattempo, allo scopo di valutare tutte le possibilità a disposizione per selezionare un paese di riferimento appropriato, i servizi della Commissione avevano individuato undici paesi terzi a economia di mercato in cui è possibile la produzione di vetro solare e invitato, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, 24 società di tali paesi a collaborare con essa. I paesi in questione erano: Arabia Saudita, Australia, Corea del Sud, Giappone, India, Indonesia, Sud Africa, Taiwan, Thailandia, Turchia e USA.

    (53)

    In base alle informazioni a disposizione della Commissione, oltre alla RPC e all'Unione solo l'India e la Turchia fabbricano il prodotto simile in questione. Per valutare correttamente l'idoneità di Turchia e India a svolgere il ruolo di paesi di riferimento adeguati, la Commissione ha analizzato le informazioni relative al prodotto simile e, in particolare, il numero dei produttori, le dimensioni del mercato interno, il livello delle importazioni e l'importanza delle barriere commerciali e non commerciali nei due paesi. Tuttavia, nonostante numerosi tentativi della Commissione di ricevere la collaborazione anche di produttori indiani, si è manifestata una sola società, turca, che si è dichiarata disponibile a collaborare con la Commissione.

    (54)

    La Turchia è un paese terzo ad economia di mercato. Al prodotto simile vengono applicati dazi all'importazione del 3 % (NPF). Per effetto dell'Unione doganale fra Turchia e UE, si applicano bilateralmente dazi all'importazione dello 0 %. Non risultano altri dazi o altre rilevanti barriere non commerciali per il prodotto simile.

    (55)

    Secondo il produttore turco che si è dichiarato disponibile a collaborare all'inchiesta, la sua è l'unica società che fabbrica il prodotto simile in Turchia. Tale società, che ha una produzione cospicua, esporta il prodotto simile, ma lo commercializza anche sul mercato interno. La quantità della merce esportata è superiore a quella delle merce venduta sul mercato interno.

    (56)

    Nonostante l'assenza di barriere commerciali e non commerciali, non vi sono praticamente state importazioni di vetro solare sul mercato turco durante il PI. Nel contempo, l'indagine della Commissione ha confermato che il produttore del paese di riferimento che ha collaborato aveva realizzato un profitto ragionevole e non eccessivo durante il PI.

    (57)

    Sulla scorta di quanto precede e tenendo conto di tutte le informazioni disponibili in questa fase dell'inchiesta, la Turchia è stata scelta, in via provvisoria, come paese di riferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    3.3.2.   Valore normale

    (58)

    In considerazione del fatto che tutte le richieste di TEM sono state respinte, il valore normale per tutti i produttori esportatori cinesi è stato stabilito sulla base delle informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    (59)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo considerato l'opportunità di ritenere rappresentative le vendite del prodotto simile in Turchia ad acquirenti indipendenti. La quantità delle vendite del prodotto simile sul mercato interno turco da parte del produttore turco disposto a collaborare è risultata rappresentativa rispetto al prodotto in esame esportato nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

    (60)

    La Commissione ha quindi verificato se queste vendite si potevano considerare effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato la proporzione di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Le operazioni di vendita sono state considerate remunerative quando il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. Si è pertanto determinato il costo di produzione del produttore turco durante il PI.

    (61)

    Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % del volume delle vendite del tipo in questione sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

    (62)

    Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PI.

    (63)

    Per quanto riguarda i tipi di prodotto non remunerativi, il valore normale è stato determinato utilizzando il costo di produzione del produttore turco più le spese di vendita, generali e amministrative, nonché il margine di profitto per i tipi di prodotto remunerativi per il produttore turco.

    (64)

    Dato che in Turchia, nel corso del PI, per la produzione di vetro solare non sono state utilizzate tecniche di rivestimento né processi produttivi «float», diversi tipi di prodotto non sono stati venduti sul mercato interno turco. Pertanto, per i tipi di prodotto che non sono stati venduti in Turchia durante il PI ma che sono stati esportati dalla RPC all'Unione, è stato necessario determinare il valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, sulla scorta dei costi di produzione del produttore turco di riferimento maggiorati di un importo ragionevole per le spese di vendita, generali e amministrative e per il profitto. Per i costi del rivestimento e del processo produttivo «float» ci si è basati sui dati forniti dall'industria dell'Unione.

    3.4.   Prezzi all'esportazione

    (65)

    I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    3.5.   Confronto

    (66)

    Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. I margini di dumping sono stati calcolati confrontando i prezzi individuali franco fabbrica applicati dagli esportatori inclusi nel campione con i prezzi di vendita sul mercato interno del produttore del paese di riferimento oppure, ove necessario, con il valore normale costruito.

    (67)

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, grazie a opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (68)

    Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, dazi all'esportazione e commissioni ogniqualvolta fosse dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

    3.6.   Margine di dumping

    (69)

    Per i produttori esportatori inclusi nel campione, la media ponderata del valore normale costruito di ciascun tipo di prodotto simile fabbricato in Turchia è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (70)

    In conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping per i produttori esportatori inclusi nel campione e per il produttore cui è stato accordato l'esame individuale sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale costruito di ogni tipo di prodotto simile in Turchia e la media ponderata del prezzo all'esportazione praticato da ciascuna società per il tipo corrispondente di prodotto in esame, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

    (71)

    Il margine di dumping medio ponderato dei produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione è stato calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato fissato in base ai margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.

    (72)

    Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, il margine di dumping è stato calcolato in base ai dati disponibili, come stabilisce l'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha determinato il livello di collaborazione nella RPC. Il livello di collaborazione è il rapporto fra il volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato e il volume totale delle esportazioni nell'Unione dal paese interessato indicato nella denuncia (cfr. il considerando 15).

    (73)

    Il livello di collaborazione è elevato poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano più dell'80 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il PI. Alla luce di ciò, il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC è stato fissato a un livello corrispondente al margine di dumping più elevato accertato per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato.

    (74)

    I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

     

    Denominazione della società

    Margine di dumping provvisorio

    Società inserite nel campione

    Gruppo Flat Glass

    86,2 %

    Gruppo Hehe

    75,3 %

    Gruppo Xinyi

    74,0 %

    Società con margine di dumping individuale

    Henan Yuhua

    31,9 %

    Società che hanno collaborato non incluse nel campione per le quali si applicherà una media del campione

     

    79,8 %

    Tutte le altre società

     

    86,2 %

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

    (75)

    Il prodotto simile è stato fabbricato da otto produttori dell'Unione durante il PI. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e saranno in prosieguo denominati «l'industria dell'Unione».

    (76)

    Per determinare la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, comprese quelle fornite dal denunciante, i dati macroeconomici forniti dall'associazione dell'industria dell'Unione (Glass for Europe) e le risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Poiché il vetro solare importato nell'Unione è classificato alla voce doganale 7007 19 80 – Altri - Vetri di sicurezza formati da fogli aderenti tra loro, che comprende anche altri prodotti non oggetto della presente inchiesta, non è stato possibile ricorrere ai dati Eurostat per determinare i volumi e i valori delle importazioni. Tali volumi e valori sono stati ricavati sulla base dei dati forniti dal denunciante e dall'associazione dell'industria dell'Unione. Ove possibile, i dati sono stati oggetto di controlli incrociati con le risposte ai questionari. Su tale base la produzione totale dell'Unione durante il PI è stata stimata a circa 21 734 000 m2.

    (77)

    Come indicato al considerando 10, sono stati inclusi nel campione quattro produttori dell'Unione, che rappresentano il 79 % delle vendite totali dell'Unione del prodotto simile.

    4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

    (78)

    Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che nessuno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione aveva una produzione destinata a un uso vincolato.

    (79)

    Di conseguenza, ai fini della presente inchiesta non è necessario effettuare un'analisi distintiva delle vendite vincolate.

    4.3.   Consumo nell'Unione

    (80)

    Il consumo nell'Unione è stato stabilito a partire dal volume delle vendite totali sul mercato dell'Unione di tutti i produttori dell'Unione, sottraendo da questo dato le loro esportazioni e aggiungendo le importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi. Come spiegato al considerando 76, per il consumo dell'Unione ci si è basati sui dati forniti dal denunciante e dall'associazione dell'industria dell'Unione (Glass for Europe) che, laddove possibile, sono stati fatti oggetto di controlli incrociati con le risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

    (81)

    Il consumo nell'Unione è stato caratterizzato dal seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo nell'Unione (1 000 m2)

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    Consumo totale UE

    19 440

    28 504

    35 258

    29 040

    Indice

    100

    147

    181

    149

    Fonte: Glass for Europe e il denunciante.

    (82)

    Nel periodo in esame, il consumo totale dell'Unione è aumentato del 49 % tra il 2009 e il PI, ma è diminuito durante il PI rispetto al 2011. Complessivamente, il consumo UE di vetro solare è notevolmente aumentato rispetto al livello del 2009, principalmente per effetto dell'aumento del consumo di prodotti finiti, in particolare di moduli solari (cfr. il considerando 142).

    4.4.   Importazioni dal paese interessato

    4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato

    (83)

    Le importazioni oggetto di dumping nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volume delle importazioni (1 000 m2) e quota di mercato

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    Volume delle importazioni dalla RPC (1 000 m2)

    1 200

    2 050

    6 150

    8 350

    Indice

    100

    171

    513

    696

    Quota di mercato

    6,2 %

    7,2 %

    17,4 %

    28,8 %

    Indice

    100

    117

    283

    466

    Fonte: Glass for Europe e il denunciante.

    (84)

    Nel corso del periodo in esame, i volumi delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame nell'Unione sono aumentati addirittura del 596 %. Ciò ha provocato un consistente aumento della quota di mercato delle importazioni in dumping del prodotto in esame nell'Unione. In particolare, la quota di mercato di tali importazioni è passata dal 6,1 % al 28,7 %. Nel complesso, le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame sono aumentate notevolmente sia in termini di volume che di quota di mercato tra il 2009 e il PI.

    (85)

    L'aumento delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato è stato di gran lunga superiore all'incremento del consumo nell'Unione del prodotto in esame e dei prodotti simili. I produttori esportatori hanno quindi potuto beneficiare in misura molto maggiore della crescita del consumo nell'Unione, rafforzando notevolmente la loro posizione sul mercato.

    4.4.2.   Prezzi delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

    (86)

    Il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping nell'Unione dal paese interessato ha avuto il seguente andamento:

    Tabella 3

    Prezzi all'importazione (EUR/m2)

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    RPC

    6,02

    6,10

    4,96

    4,38

    Indice

    100

    101

    82

    73

    Fonte:

    denunciante e risposte dei produttori esportatori cinesi al questionario.

    (87)

    Il prezzo medio all'importazione del prodotto in esame è calato del 27,2 % nel corso del periodo in esame, passando dai 6,02 EUR/m2 del 2009 ai 4,38 EUR/m2 del PI.

    (88)

    Per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, è stata confrontata la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, adeguati a livello franco fabbrica, con la media ponderata dei corrispondenti prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dei produttori cinesi inclusi nel campione che hanno collaborato praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, su base CIF, con adeguamenti al rialzo per tenere conto dei dazi e dei costi per sdoganamento, movimentazione e carico. Tali adattamenti comportano un aumento del prezzo tra il 7 e il 15 %, a seconda del numero di controllo del prodotto.

    (89)

    Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base al numero del tipo di prodotti per operazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati i debiti adeguamenti di cui al considerando 88 e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto, espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, ha rivelato una media ponderata del margine di sottoquotazione compresa fra il 10,6 % e il 26,7 % dei prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione per le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame.

    4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    (90)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione di tale industria nel periodo in esame.

    (91)

    Come indicato ai considerando 7 e 8, per esaminare il pregiudizio eventualmente subito dall'industria dell'Unione si è ricorsi al campionamento.

    (92)

    Per la valutazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha analizzato gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione riguardanti tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha analizzato gli indicatori microeconomici sulla base delle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (93)

    Ai fini della presente inchiesta, sono stati valutati i seguenti indicatori macroeconomici: produzione, capacità produttiva, grado di utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

    (94)

    Sono stati valutati i seguenti indicatori microeconomici: prezzi medi unitari, costo unitario, costi di manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali.

    4.6.   Indicatori macroeconomici

    4.6.1.   Produzione, capacità produttiva e grado di utilizzo degli impianti

    (95)

    Nel periodo in esame, la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il grado di utilizzo degli impianti hanno avuto il seguente andamento:

    Tabella 4

    Produzione, capacità produttiva e grado di utilizzo degli impianti

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    Capacità produttiva (1 000 m2)

    39 000

    44 611

    48 511

    54 615

    Indice 2009

    100

    114

    124

    140

    Volume della produzione (1 000 m2)

    17 540

    29 245

    31 245

    21 734

    Indice

    100

    167

    178

    124

    Grado di utilizzo degli impianti

    45 %

    66 %

    64 %

    40 %

    Indice

    100

    146

    143

    88

    Fonte: denunciante e risposte dei produttori dell'Unione al questionario.

    (96)

    Nel periodo in esame la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata in linea con l'aumento del consumo. Essa ha raggiunto il picco nel 2011 per poi diminuire del 30 % nel corso del PI. Nel contesto di un forte aumento del consumo, l'industria dell'Unione ha incrementato la sua capacità produttiva del 40 % durante il periodo in esame. Sebbene i livelli di produzione siano stati superiori, il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione è diminuito di 5 punti percentuali, poiché l'industria dell'Unione aveva incrementato la sua capacità produttiva in risposta ad una forte domanda, raggiungendo il 40 % durante il PI.

    (97)

    Pur avendo l'industria dell'Unione aumentato la propria capacità in risposta all'aumento del consumo, i suoi livelli di produzione sono aumentati a un tasso inferiore a quello del consumo, mentre il grado di utilizzo degli impianti, dopo un incremento rilevante nei primi tre anni del periodo in esame, è diminuito durante il periodo dell'inchiesta, in cui si è riscontrato un aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato.

    4.6.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (98)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

    Tabella 5

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    Volume delle vendite (1 000 m2)

    17 540

    25 568

    27 821

    19 667

    Indice

    100

    146

    159

    112

    Quota di mercato

    90,2 %

    89,7 %

    78,9 %

    67,7 %

    Indice

    100

    99

    87

    75

    Fonte: Glass for Europe e il denunciante.

    (99)

    Nel periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 12 %. Essendo tuttavia il consumo nell'Unione aumentato del 49 %, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 90,2 % del 2009 al 67,7 % del PI, facendo segnare un calo considerevole, pari al 25 %, nel periodo in esame. Le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate in misura nettamente inferiore rispetto alle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Di conseguenza, i produttori dell'Unione non hanno potuto beneficiare pienamente della crescita del consumo e la loro quota di mercato si è ridotta nel periodo in esame.

    4.6.3.   Crescita

    (100)

    Indicatori quantitativi quali la produzione, le vendite e, in particolare, la quota di mercato riflettono la crescita dell'industria dell'Unione. Nonostante un aumento del consumo nel corso del periodo analizzato, la quota di mercato dei produttori dell'Unione non è cresciuta in linea con il consumo, riducendosi nel corso del periodo in cui aumentava il volume delle importazioni. Durante lo stesso periodo, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata del 366 %. L'incapacità dell'industria dell'Unione di trarre pieno beneficio dalla crescita del mercato ha avuto ripercussioni generali negative sulla sua situazione economica.

    4.6.4.   Occupazione e produttività

    (101)

    L'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

    Tabella 6

    Occupazione e produttività

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    Occupazione - equivalenti a tempo pieno (ETP)

    565

    792

    932

    857

    Indice

    100

    140

    165

    152

    Produttività (1 000 m2/ETP)

    31

    37

    34

    25

    Indice

    100

    119

    108

    82

    Fonte: denunciante e risposte dei produttori dell'Unione al questionario.

    (102)

    Tra il 2009 e il PI l'occupazione è cresciuta complessivamente del 52 %. Tale aumento si è tuttavia verificato nel periodo fino al 2011, quando è stato raggiunto il picco di 932 equivalenti a tempo pieno (ETP). Successivamente, durante il PI, si è scesi a 857 ETP. La produttività si è mantenuta relativamente stabile per tutto il periodo 2009-2011. Ciò è dipeso in parte dal fatto che la produzione del prodotto simile è altamente automatizzata e non richiede molto personale. Nel corso del PI la produttività è tuttavia calata del 24,4 % rispetto al 2011, in conseguenza del calo di circa il 30 % della produzione nello stesso periodo.

    (103)

    L'occupazione è pertanto diminuita durante il PI, in linea con la tendenza della produzione nell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta.

    4.6.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (104)

    Tutti i margini di dumping sono notevolmente superiori al livello de minimis. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione può essere considerata di rilievo.

    (105)

    Trattandosi della prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame, la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping non è oggetto di valutazione.

    4.6.6.   Indicatori microeconomici

    (106)

    Come indicato al considerando 92, gli indicatori microeconomici sono analizzati sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Per la maggior parte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, il 2009 è stato l'anno in cui hanno fatto i loro investimenti iniziali e hanno avviato la produzione del prodotto simile. Pertanto, tutti gli indicatori analizzati di seguito sono notevolmente influenzati da tale fase di avviamento verificatasi nel 2009. Al fine di evidenziare le tendenze senza l'effetto distorsivo della fase di avviamento delle società incluse nel campione, anche gli indici sono indicati a partire dal 2010.

    4.6.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (107)

    I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno avuto, durante il periodo in esame, il seguente andamento:

    Tabella 7

    Prezzi di vendita medi nell'Unione

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    Prezzo medio unitario di vendita sul mercato dell'Unione (EUR/m2)

    10,64

    9,07

    8,91

    8,20

    Indice 2009

    100

    85

    84

    77

    Indice 2010

    117

    100

    98

    90

    Costo unitario di produzione (EUR/m2)

    13,00

    8,34

    8,42

    9,30

    Indice 2009

    100

    64

    65

    72

    Indice 2010

    156

    100

    101

    112

    Fonte: risposte dei produttori dell'Unione al questionario.

    (108)

    I prezzi unitari di vendita sono scesi continuamente durante il periodo in esame, ma il calo è stato particolarmente pronunciato nel corso del PI, quando si sono registrate flessioni del 7,9 % rispetto al 2011, del 9,5 % rispetto al 2010 e del 23 % rispetto al 2009.

    (109)

    Nonostante la grande differenza esistente fra il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione e i prezzi cinesi all'importazione, come illustrato al considerando 89, la sottoquotazione effettiva, basata su un confronto per tipologia di prodotto, è risultata molto inferiore, fra il 10,6 % e il 26,7 %, nel periodo dell'inchiesta.

    (110)

    Il costo unitario di produzione è aumentato di oltre il 10 % tra il 2011 e il PI, mentre è rimasto relativamente stabile tra il 2010 e il 2011. Il costo di produzione ha generalmente seguito l'andamento dei prezzi di vendita tra il 2009 e il PI. L'aumento del costo unitario di produzione è stato dovuto alla diminuzione del volume della produzione, mentre il costo totale della produzione è di fatto diminuito tra il 2011 e il PI.

    4.6.8.   Costo del lavoro

    (111)

    Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto, nel periodo in esame, il seguente andamento:

    Tabella 8

    Costo medio del lavoro per addetto

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    Costo medio per addetto (EUR)

    45 232

    44 503

    48 288

    50 615

    Indice 2009

    100

    98

    107

    112

    Indice 2010

    102

    100

    109

    114

    Fonte: risposte dei produttori dell'Unione al questionario.

    (112)

    Tra il 2009 e il PI, i costi medi del lavoro per addetto sono aumentati in modo costante, per un complessivo 12 %. Tuttavia l'incremento maggiore, pari al 4,8 %, si è avuto tra il 2011 e il PI. L'aumento complessivo dei costi del lavoro si spiega in parte con l'inflazione e con i costi degli esuberi cui hanno dovuto far fronte alcuni produttori dell'Unione in conseguenza del ridimensionamento del settore verificatosi tra il 2011 e il PI.

    4.6.9.   Scorte

    (113)

    Nel periodo in esame, i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno avuto il seguente andamento:

    Tabella 9

    Scorte

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    Giacenze finali (1 000 m2)

    1 540

    1 875

    1 657

    1 778

    Indice 2009

    100

    122

    108

    115

    Indice 2010

    82

    100

    88

    95

    Fonte: risposte dei produttori dell'Unione al questionario.

    (114)

    Le scorte sono aumentate del 7,3 % tra il 2011 e il PI e del 15 % tra il 2009 e il PI, mentre sono diminuite dell'11,6 % tra il 2010 e il 2011.

    (115)

    L'inchiesta ha evidenziato che, data la riduzione delle vendite sia in termini di volume che di valore, i produttori dell'Unione tenderebbero a tenere scorte limitate del prodotto simile. L'aumento delle scorte del prodotto simile durante il periodo in esame è perciò un indicatore di rilievo per stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio grave.

    4.6.10.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

    (116)

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno avuto, nel periodo in esame, il seguente andamento:

    Tabella 10

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    Redditività

    –20,3 %

    8,3 %

    8,2 %

    –14,5 %

    Indice 2009

    100

    241

    240

    129

    Indice 2010

    – 244

    100

    99

    – 174

    Flusso di cassa (1 000 EUR)

    –21 550

    29 574

    33 425

    6 200

    Indice 2009

    100

    337

    355

    229

    Indice 2010

    –73

    100

    113

    21

    Investimenti (1 000 EUR)

    46 087

    18 230

    7 633

    10 712

    Indice 2009

    100

    40

    17

    23

    Indice 2010

    253

    100

    42

    59

    Utile sul capitale investito

    –6,9 %

    9,6 %

    13,3 %

    –11,5 %

    Indice 2009

    100

    339

    393

    66

    Indice 2010

    –72

    100

    139

    – 120

    Fonte: risposte dei produttori dell'Unione al questionario.

    (117)

    La redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è stata calcolata esprimendo l'utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

    (118)

    Nel 2009, la maggior parte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato perdite dovute essenzialmente, come si è detto in precedenza, all'aver avviato in quel periodo la produzione del prodotto simile. Già nel 2010 l'utile medio si era attestato all'8,31 %. La redditività ha subito quindi una lieve flessione nel 2011, quando sono cominciate ad aumentare le importazioni oggetto di dumping. Le perdite sono diventate molto considerevoli durante il PI, quando il calo è stato del 276,6 % rispetto al 2011.

    (119)

    Tra il 2011 e il PI il flusso di cassa netto, cioè la capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di autofinanziarsi, ha subito un forte calo, pari all'81 %. Era aumentato progressivamente a partire dal 2010 e nel complesso è aumentato durante il periodo in esame.

    (120)

    L'utile sul capitale investito è stato espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti.

    (121)

    Come si può vedere nella precedente tabella, dopo la fase di avviamento del 2009, fase in cui l'industria ha fortemente investito sul prodotto simile, gli investimenti sono diminuiti costantemente tra il 2009 e il 2011, per poi aumentare nel PI. Tuttavia, gli investimenti sono rimasti a livelli bassi durante il PI rispetto al 2009. Gli investimenti effettuati nel corso del PI si sono concentrati soprattutto sulla R&S e sul miglioramento e il mantenimento delle tecnologie e dei processi produttivi per incrementare l'efficienza. In particolare, l'industria ha investito in nuovi tipi di prodotto non importati dalla RPC durante lo stesso periodo e ad alta intensità di ricerca e di innovazione.

    (122)

    Per contro, l'utile sul capitale investito è sceso del 34 % tra il 2009 e il 2012. Era aumentato costantemente prima del PI, salendo del 293 % tra il 2009 e il 2011, ma è poi calato del 186 % in confronto al 2011 durante il PI.

    (123)

    Per quanto concerne la capacità di ottenere capitali, si è riscontrato un costante deterioramento della capacità dell'industria dell'Unione di generare liquidità per il prodotto simile, con il conseguente indebolimento della sua situazione finanziaria.

    4.7.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (124)

    L'analisi della situazione dell'industria dell'Unione evidenzia chiaramente un trend negativo della maggior parte degli indicatori di pregiudizio. Parallelamente a un aumento generale del consumo, nel corso del periodo in esame è aumentata la produzione complessiva. Nonostante l'aumento del volume delle vendite, durante il PI la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita, essendo cresciuta meno dei consumi nel periodo in esame. I prezzi medi di vendita sono nettamente calati nel corso del periodo in esame, producendo effetti negativi su tutti gli indicatori finanziari, dalla redditività al flusso di cassa, dall'utile sul capitale investito alla capacità di ottenere capitali.

    (125)

    Nel periodo in esame, il volume complessivo delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato. A tale aumento è tuttavia corrisposto un notevole calo dei prezzi medi di vendita e della quota di mercato dell'industria dell'Unione.

    (126)

    In particolare, l'inchiesta ha anche confermato che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono inferiori ai costi di produzione, il che ha effetti negativi sulla redditività dell'industria dell'Unione, la quale ha raggiunto livelli molto negativi durante il PI.

    (127)

    La capacità ha avuto tuttavia un andamento positivo tra il 2009 e il IP. Inoltre gli investimenti, che erano calati tra il 2009 e il PI, sono aumentati tra il 2011 e il PI. Ciò è stato dovuto al fatto che, come precisato al considerando 121, le società inserite nel campione hanno continuato a investire nel prodotto simile, concentrandosi tra l'altro su particolari tipi di prodotto destinati a nicchie di mercato non ancora raggiunte dalle esportazioni dal paese interessato di tali tipi di prodotto e ad alta intensità di ricerca e di innovazione. Al tempo stesso, è evidente che l'industria dell'Unione ha bisogno anche di produrre e vendere volumi elevati di più tipi di prodotto di base (che attualmente sono in concorrenza con le importazioni in dumping dalla RPC), al fine di diluire i costi fissi e di realizzare economie di scala.

    (128)

    Si può pertanto concludere che l'industria dell'Unione non solo ha subito un grave pregiudizio durante il PI, ma ha anche cercato attivamente di ridurre la sua esposizione alle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame sviluppando prodotti innovativi non ancora importati dal paese in questione.

    (129)

    Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (130)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in dumping dal paese interessato abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave. Sono stati esaminati anche altri fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che avrebbero potuto danneggiare l'industria dell'Unione nello stesso periodo, affinché l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

    5.1.   Effetti delle importazioni in dumping

    (131)

    L'indagine ha rivelato che le importazioni oggetto di dumping sono aumentate enormemente durante il periodo in esame, con un incremento dei volumi del 596 % e della quota di mercato del 366 %. Si conferma quindi che il volume delle importazioni e la quota di mercato del prodotto in esame hanno registrato un fortissimo incremento durante il periodo in esame. Esiste una chiara correlazione tra l'aumento delle importazioni oggetto di dumping e la perdita di quote di mercato dell'industria dell'Unione. L'inchiesta ha anche accertato che, come indicato al considerando 89, i prodotti importati sono stati venduti ad un prezzo nettamente inferiore a quello praticato dall'industria dell'Unione durante il PI.

    (132)

    L'inchiesta ha dimostrato che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 27,2 % durante il periodo in esame, con conseguente aumento dei margini di sottoquotazione. A fronte di questa elevatissima pressione sui prezzi, l'industria dell'Unione ha effettuato notevoli sforzi per ridurre i propri costi di produzione. Nonostante gli sforzi, il livello eccezionalmente basso dei prezzi all'importazione cinesi ha costretto l'industria dell'Unione ad abbassare ulteriormente i prezzi di vendita da essa praticati, portandoli a livelli non redditizi. La redditività dell'industria dell'Unione è perciò diminuita drasticamente durante il periodo in esame e l'industria ha subito perdite durante il PI.

    (133)

    In base a quanto precede, si conclude in via provvisoria che la presenza di importazioni oggetto di dumping e il forte aumento della loro quota di mercato a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione hanno svolto un ruolo determinante per il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.   Effetti di altri fattori

    5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

    (134)

    Nel periodo in esame, il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha avuto il seguente andamento:

    Tabella 11

    Importazioni da paesi terzi (1 000 m2)

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    Volume (m2)

    700

    886

    1 287

    1 023

    Indice

    100

    127

    184

    146

    Quota di mercato

    3,6 %

    3,1 %

    3,7 %

    3,5 %

    Indice

    100

    86

    101

    98

    Prezzo medio in EUR/m2

    10,50

    10,09

    9,60

    8,40

    Indice

    100

    96

    91

    80

    Fonte: Glass for Europe e la denuncia.

    (135)

    Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato nel periodo in esame del 46 %, in linea con l'aumento del consumo nell'Unione. Durante il PI la quota di mercato di tali importazioni è leggermente diminuita rispetto al 2011 (3,5 %), ma nel suo complesso è rimasta stabile nel periodo in esame. La Turchia è il secondo maggior esportatore dopo la RPC, seguita al terzo posto dall'India.

    (136)

    In base alle informazioni disponibili, il prezzo medio delle importazioni da tutti i paesi terzi è stato superiore al prezzo medio delle importazioni cinesi. Ciò vale anche per il prezzo unitario di particolari tipi del prodotto in esame. D'altro canto, il prezzo medio delle importazioni dai paesi terzi è stato analogo o superiore al prezzo medio praticato dall'industria dell'Unione.

    (137)

    Per questi motivi, visti soprattutto i volumi delle importazioni e le quote di mercato dei paesi terzi nonché i loro livelli di prezzo, si può concludere in via provvisoria che le importazioni dai paesi terzi non sono state in grado di annullare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

    (138)

    Il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto, nel periodo in esame, il seguente andamento:

    Tabella 12

    Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

     

    2009

    2010

    2011

    PI

    Valore delle vendite all'esportazione (1 000 EUR)

    19 313

    19 814

    27 419

    7 001

    Indice

    100

    103

    142

    36

    Volume delle vendite all'esportazione (1 000 m2)

    1 460

    1 713

    2 708

    760

    Indice

    100

    117

    185

    52

    Prezzo medio (EUR/m2)

    13,22

    11,56

    10,12

    9,21

    Indice

    100

    87

    77

    70

    Fonte: risposte dei produttori dell'Unione al questionario.

    (139)

    Le vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentate tra il 2009 e il 2011, per poi diminuire improvvisamente durante il PI del 74 % in termini di valore e del 71,9 % in termini di volume. Dalle risposte degli esportatori cinesi inclusi nel campione si evince che la causa di questa flessione risiede probabilmente nei prezzi molto bassi delle esportazioni cinesi nei principali mercati di esportazione dell'industria dell'Unione (vale a dire Stati Uniti e Canada).

    (140)

    Le vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione costituivano nel 2009 (fase di avviamento) il 20 % del volume totale delle loro vendite, nel 2010 l'11 % e nel 2011, anno in cui è stato raggiunto il picco, solo il 14 %. Nel 2012, quando è cominciata la concorrenza delle esportazioni cinesi a basso prezzo nei principali mercati dei paesi terzi, si è verificato un ulteriore calo, che le ha portate al 5 %. Di conseguenza, poiché l'Unione europea stessa rappresenta il mercato principale dell'industria dell'Unione, anche in virtù del fatto che il vetro solare è relativamente pesante e fragile, per cui il suo trasporto su determinate distanze si traduce in costi supplementari (a causa dei danni dovuti a rotture e corrosione), non si può concludere, in questa fase, che il peggioramento dei risultati delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione spezzi il nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.3.   Andamento del consumo

    (141)

    Come indicato in precedenza, il consumo nell'Unione è cresciuto tra il 2009 e il PI del 49 %. Il picco è stato raggiunto nel 2011, quando è salito dell'81 % rispetto al 2009. L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di beneficiare di tale aumento del consumo. La sua quota di mercato è infatti scesa in maniera costante nel corso del periodo in esame, fino a contrarsi del 25 % nel PI rispetto al 2009 (– 14,1 % nel confronto con il 2011). La quota di mercato cinese ha invece fatto registrare un forte incremento, anche quando il consumo è sceso tra il 2011 e il PI, con un aumento del 64,8 % tra il 2011 e il PI e una crescita complessiva del 366 % durante l'intero periodo. L'aumento delle importazioni cinesi nel periodo in esame è stato addirittura del 596 %.

    (142)

    L'aumento del consumo nell'Unione durante il periodo in esame ha rafforzato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e non è di per sé causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni cinesi oggetto di dumping è inoltre aumentata, a scapito dell'industria dell'Unione, anche durante il PI, quando il consumo è diminuito. Si è pertanto giunti alla conclusione provvisoria che la diminuzione del consumo nel corso del PI non è stata in grado di spezzare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.4.   Tendenze nel settore dei moduli solari

    (143)

    In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'80-85 % circa delle vendite di vetro solare è realizzato con i produttori di moduli solari (moduli fotovoltaici in silicio cristallino e moduli fotovoltaici a film sottile), mentre il 15-20 % delle vendite è realizzato con i produttori di collettori a pannelli piani per il solare termico, che producono acqua calda. Le tendenze osservate nel settore dei moduli solari hanno pertanto un notevole impatto sul consumo di vetro solare. Il consumo di moduli solari è aumentato costantemente durante lo stesso periodo 2009-2012. Nonostante un calo nel 2012, il livello del consumo è risultato superiore del 221 % rispetto al 2009 e del 44 % rispetto al 2010 (5). Si è inoltre stabilito che, pur se nell'Unione la domanda di moduli era stata inizialmente generata dalle tariffe di immissione (FIT), non è stato possibile concludere che i tagli alle FIT (a fine 2011, inizio 2012) abbiano spezzato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio (6). Questo perché la domanda di moduli solari è rimasta relativamente elevata nello stesso periodo 2009-2012.

    (144)

    Il livello del consumo di moduli solari, e di conseguenza la domanda di vetro solare, si sono pertanto mantenuti a livelli elevati durante il periodo in esame. La lieve diminuzione del 2012 non può essere considerata di per sé come un fattore tale da spezzare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio grave subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.5.   Conclusioni

    (145)

    L'inchiesta ha accertato l'esistenza di un nesso di causalità tra il pregiudizio grave subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping dalla RPC. Sono state analizzate altre possibili cause del pregiudizio, come le importazioni da altri paesi terzi, il consumo e la situazione del mercato di alcuni utilizzatori (produttori di moduli solari), e nessuna di tali possibili cause, sia individualmente che cumulativamente, si è rivelata in grado di spezzare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio grave subito dall'industria dell'Unione.

    (146)

    In base all'analisi di cui sopra, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio grave all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (147)

    In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante la conclusione provvisoria relativa alle pratiche pregiudizievoli di dumping, vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione prendere provvedimenti in questo caso particolare. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei fornitori delle materie prime e degli utilizzatori del prodotto in esame.

    6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (148)

    Durante il PI, l'industria dell'Unione impiegava direttamente 860 persone circa, addette alla produzione e alla vendita del prodotto simile. L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping dal paese interessato durante il PI. Alcuni produttori dell'Unione sono già stati costretti a chiudere impianti di produzione, mentre altri si sono dichiarati insolventi. Se non verranno adottate misure, è assai probabile un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione.

    (149)

    L'istituzione di dazi antidumping dovrebbe ristabilire nel mercato dell'Unione condizioni commerciali eque, in grado di consentire all'industria dell'Unione di allineare i prezzi del prodotto simile in modo da riflettere i costi di produzione, migliorando la redditività. Si può inoltre prevedere che l'istituzione di misure consentirà all'industria dell'Unione di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta nel corso del periodo in esame, con ripercussioni positive sulla situazione finanziaria complessiva. Inoltre, l'industria dell'Unione sarà in grado di accedere più agevolmente al capitale e di investire ulteriormente nella R&S e nell'innovazione del mercato del vetro solare. Infine, è probabile che i produttori dell'Unione che sono stati costretti a cessare la produzione a causa della pressione delle importazioni cinesi oggetto di dumping possano riprendere la loro attività commerciale. In questo scenario, non solo i posti di lavoro attuali sarebbero complessivamente garantiti, ma sarà anche ragionevole attendersi un'ulteriore espansione della produzione e un aumento dell'occupazione.

    (150)

    Qualora non venissero prese misure, sono attese ulteriori perdite di quote di mercato e un ulteriore deterioramento della redditività dell'industria dell'Unione. Si tratta di una situazione insostenibile a medio e lungo termine. Oltre all'alto numero di produttori dell'Unione già costretti a uscire dal mercato, anche altri produttori potrebbero dover chiedere lo stato d'insolvenza. Ciò porterebbe probabilmente, nel breve e medio periodo, alla scomparsa dell'industria dell'Unione, con forti effetti negativi sui livelli occupazionali.

    (151)

    Si è concluso quindi in via provvisoria che l'imposizione di dazi anti-dumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

    6.2.   Interesse di operatori commerciali e importatori indipendenti

    (152)

    Nel caso dei due importatori che hanno collaborato, la principale attività consisteva nel commercio del prodotto in esame. Entrambi disponevano di fonti diversificate per l'approvvigionamento del prodotto in esame, vale a dire che non si rifornivano sono nella RPC, ma anche nell'Unione e in paesi terzi.

    (153)

    Era stato asserito che l'istituzione di misure sul prodotto in esame si sarebbe ripercossa negativamente sull'attività degli importatori. Innanzitutto, con l'istituzione di dazi non verranno eliminate tutte le importazioni dalla RPC. In secondo luogo, è probabile che l'istituzione di misure possa avere effetti negativi sulla situazione finanziaria degli importatori che importano esclusivamente o principalmente dalla RPC, ma si presume che, data la possibilità di approvvigionarsi in paesi terzi, gli importatori saranno flessibili e rivedranno se necessario le loro fonti di approvvigionamento.

    (154)

    Si conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping al livello proposto possa avere un certo impatto negativo sulla situazione degli importatori indipendenti del prodotto in esame, ma che tale impatto sarà attenuato dal fatto che gli importatori e gli operatori potranno utilizzare altre fonti di approvvigionamento, sia di paesi terzi che dell'industria dell'Unione, la quale è in grado di aumentare la produzione, e che non inciderebbe di più dell'impatto positivo su altre parti.

    6.3.   Interesse dei fornitori di materie prime

    (155)

    Nessun fornitore di materie prime ha collaborato all'inchiesta. In mancanza di dati risultanti da tali fornitori, non vi sono prove del fatto che l'istituzione di misure sarebbe contraria agli interessi di tali parti.

    6.4.   Interesse degli utilizzatori

    (156)

    Tutti gli utilizzatori che hanno risposto sono produttori di moduli solari e/o di collettori termici. Tre utilizzatori si sono dichiarati fermamente a favore dell'istituzione di dazi antidumping, sostenendo che l'industria dell'Unione produce vetro solare di migliore qualità, che le società cinesi non sempre sono in grado di fornire. Per contro, altri tre utilizzatori si sono detti contrari all'istituzione di misure antidumping. Tali utilizzatori ritengono che l'istituzione di dazi antidumping avrebbe ripercussioni negative sulla loro attività. Essi considerano che non saranno in grado di trasferire ai consumatori finali i costi derivanti dall'aumento dei prezzi, vista la difficilissima situazione dell'industria dei moduli solari.

    (157)

    In base alle informazioni fornite dagli utilizzatori, il vetro solare incide soltanto in misura del 6-8 % circa sul costo totale dei moduli solari. Il vetro solare rappresenta pertanto solo una piccola parte dei costi e del valore finale dei moduli fotovoltaici. Si può inoltre presumere che, se verranno istituiti dazi antidumping sul vetro solare importato dalla RPC, l'incidenza sui costi totali dei moduli solari sarà inferiore all'1 %. Ciò è dovuto principalmente al fatto che gli utilizzatori che hanno collaborato acquistano notevoli quantità di vetro solare dai produttori dell'Unione. Di conseguenza, mentre un'eventuale imposizione di dazi antidumping farebbe probabilmente aumentare leggermente i prezzi dei fattori di produzione dei moduli solari, essa non dovrebbe avere un impatto negativo significativo sui costi e sui prezzi finali dell'industria dell'Unione dei moduli solari.

    (158)

    Alcuni utilizzatori dispongono inoltre già di altre fonti di approvvigionamento, ad esempio in Turchia e in India, e non subirebbero ripercussioni negative dall'istituzione dei dazi antidumping. Altri utilizzatori possono cambiare le proprie fonti di approvvigionamento, rivolgendosi a paesi terzi o all'industria dell'Unione.

    (159)

    Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte da alcuni degli utilizzatori contro l'istituzione di misure sono provvisoriamente respinte.

    6.5.   Aspetti relativi alla concorrenza

    (160)

    Un importatore ha sostenuto che alcuni produttori dell'Unione, che hanno fatto parte di un cartello mondiale del vetro piano (di cui fa parte il vetro solare) e nel 2007 sono stati sanzionati dalla Commissione europea, utilizzano lo strumento antidumping come un mezzo per recuperare le perdite loro derivate dalle sanzioni per il cartello e dalla diminuzione delle loro quote di mercato nell'Unione. Se inoltre l'accesso al mercato dell'Unione fosse limitato da dazi antidumping, vi sarebbero maggiori stimoli per i produttori dell'Unione a entrare a far parte di un cartello o a adottare altri comportamenti anticoncorrenziali in relazione a prodotti, quali quelli per l'arredamento, per i quali esistono poche possibilità di beneficiare dell'effetto leva del volume.

    (161)

    Tali argomentazioni sono provvisoriamente respinte. Innanzitutto, il cartello ha cessato di esistere nel 2007 se non prima. L'esistenza di un cartello nel passato non ha pertanto provocato ripercussioni sull'industria nel periodo in esame. In secondo luogo, del cartello non ha fatto parte nessuno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione né la maggioranza dei produttori dell'Unione che vantano attualmente i volumi di vendita più elevati. In terzo luogo, si prevede che l'eventuale istituzione di dazi antidumping non avrà alcun influsso sul comportamento dell'industria dell'Unione in fatto di concorrenza, dato che, da un lato, non modificherà la struttura del mercato dell'Unione e, dall'altro, le imprese sono comunque generalmente tenute a rispettare le norme dell'Unione e nazionali sulla concorrenza, indipendentemente dall'imposizione o meno di dazi.

    (162)

    È stato anche sostenuto da parte di un importatore che l'imposizione di dazi avrebbe un impatto negativo sul mercato dell'Unione dei rivestimenti antiriflesso per il vetro solare. Tale mercato, ritenuto dall'importatore un mercato collegato, sarebbe dominato dai produttori dell'Unione e l'istituzione di misure ne rafforzerebbe la posizione a scapito dei fornitori concorrenti di rivestimenti antiriflesso. È stato inoltre affermato che gli importatori avrebbero difficoltà a ottenere ordini dai produttori dell'Unione o a ricevere le relative consegne entro un periodo di tempo ragionevole e a prezzi ragionevoli.

    (163)

    In primo luogo, il mercato dei rivestimenti antiriflesso rientra nell'ambito dell'inchiesta e non costituisce un mercato collegato. Dall'inchiesta è emerso che i produttori dell'Unione rimangono comunque competitivi in tale mercato di nicchia, nonostante i prezzi relativamente più elevati, grazie alla qualità apparentemente inferiore del vetro solare rivestito importato dalla RPC. Non è stata comunque fornita alcuna prova del fatto che l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di far fronte a un eventuale aumento della domanda di vetro solare con rivestimento antiriflesso. Di conseguenza, in questa fase l'argomentazione è respinta. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui i produttori dell'Unione hanno rifiutato di emettere ordini o di effettuare le loro consegne puntualmente a prezzi ragionevoli, si fa notare che spetta esclusivamente al singolo produttore scegliere la propria strategia commerciale, fintanto che, individualmente o con altri produttori, non viene a trovarsi in una posizione dominante sul relativo mercato. La concorrenza sul mercato dell'Unione è tale da consentire di cambiare e/o diversificare i fornitori. Pertanto, anche tale argomentazione è provvisoriamente respinta.

    6.6.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (164)

    Alla luce di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che, sulla base della valutazione del complesso dei vari interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori, non esistano validi motivi che ostino all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni di vetro solare originarie della RPC.

    7.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    (165)

    Viste le conclusioni cui si è giunti in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, si ritiene opportuna l'istituzione di misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

    7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (166)

    Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione senza superare i margini di dumping rilevati.

    (167)

    Nel calcolare l'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di ottenere un profitto al lordo delle imposte sulle vendite del prodotto simile nell'Unione che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'industria di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping. Un margine di utile dell'8,3 % sul fatturato è stato considerato un appropriato livello minimo, che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Per ricavare tale margine di utile ci si è basati sull'utile medio realizzato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione nel 2010, quando le importazioni del prodotto in esame erano ancora di scarsa entità e non avevano ancora potuto distorcere le normali condizioni di concorrenza.

    (168)

    È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Tale prezzo è stato ottenuto aggiungendo il suddetto margine di utile dell'8,3 % al costo di produzione durante il PI dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (169)

    Il necessario aumento del prezzo è stato quindi stabilito confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, fissato per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione durante il PI. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.

    7.2.   Misure provvisorie

    (170)

    In considerazione di quanto precede e conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno che siano istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni di vetro solare originarie della RPC a un livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.

    (171)

    Sulla base di tali considerazioni, le aliquote del dazio anti-dumping sono state determinate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di dumping. Di conseguenza, le aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    Margine di pregiudizio

    Dazio antidumping provvisorio

    Gruppo Xinyi

    74,0 %

    39,3 %

    39,3 %

    Gruppo Hehe

    75,3 %

    32,3 %

    32,3 %

    Gruppo Flat Glass

    86,2 %

    42,1 %

    42,1 %

    Henan Yuhua

    31,9 %

    17,1 %

    17,1 %

    Altre società che hanno collaborato

    79,8 %

    38,4 %

    38,4 %

    Tutte le altre società

    86,2 %

    42,1 %

    42,1 %

    (172)

    Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Il prodotto in esame importato, fabbricato da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non può beneficiare di tali aliquote ed è soggetto all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Poiché il livello di collaborazione dei produttori esportatori è stato elevato (superiore all'80 %, cfr. il considerando 15), per tale aliquota del dazio si è fatto riferimento al margine di pregiudizio individuale più alto stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione. Il dazio applicabile alle «altre società che hanno collaborato» è stato determinato sulla base della media ponderata degli esportatori inclusi nel campione e si applica a tutte le società non inserite nel campione che hanno collaborato (ad eccezione della Henan Yuhua, per la quale vige un dazio fissato individualmente a seguito della richiesta della stessa società di un esame individuale, cfr. il considerando 48).

    (173)

    Eventuali richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione (7) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare dell'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione e connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

    7.3.   Disposizioni finali

    (174)

    Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e potrebbero essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi raggiunte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e che potrebbe essere necessario riesaminarle in vista dell'adozione di eventuali misure definitive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80 (codice TARIC 7007198010) e originario della Repubblica popolare cinese.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

    Società

    Dazio antidumping provvisorio

    Codice addizionale TARIC

    Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

    39,3 %

    B943

    Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

    32,3 %

    B944

    Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

    42,1 %

    B945

    Henan Yuhua New Material Co., Ltd

    17,1 %

    B946

    Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

    38,4 %

     

    Tutte le altre società

    42,1 %

    B999

    3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   L'ammissione alla libera circolazione nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore della DG Commercio entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni in merito all'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU C 58 del 28.2.2013, pag. 6 e rettifica pubblicata nella GU C 94 del 3.4.2013, pag. 11.

    (3)  GU C 94 del 3.4.2013, pag. 11.

    (4)  GU C 122 del 27.4.2013, pag. 24.

    (5)  Cfr. tabelle 1-a e 1-b a pagina 16 del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013, che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5 («regolamento sui pannelli solari»). Conformemente alle sezione B del regolamento sui pannelli solari, il prodotto oggetto di tale inchiesta è rappresentato da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino nonché celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino. I moduli fotovoltaici a film sottile non sono quindi oggetto dell'inchiesta e il loro consumo non è considerato.

    (6)  Cfr. sezione 3.2 del regolamento sui pannelli solari.

    (7)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


    ALLEGATO I

    Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione e a cui non è stato concesso un esame individuale

    Denominazione

    Codice addizionale TARIC

    Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

    B947

    Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

    B948

    Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd;

    Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

    B949

    Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

    B950

    Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

    B951

    Pilkington Solar Taicang, Limited

    B952

    Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

    B953

    Novatech Glass Co., Ltd

    B954


    ALLEGATO II

    Sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale. Essa va redatta secondo lo schema seguente:

    1.

    Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.

    2.

    La seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di vetro solare venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

    3.

    Data e firma.


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