This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0383
Council Decision 2013/383/CFSP of 15 July 2013 amending and extending the mandate of the European Union Special Representative to the African Union
Decisione 2013/383/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2013 , che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea presso l’Unione africana
Decisione 2013/383/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2013 , che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea presso l’Unione africana
GU L 193 del 16.7.2013, p. 25–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/25 |
DECISIONE 2013/383/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2013
che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea presso l’Unione africana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 ottobre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/697/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Gary QUINCE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) presso l’Unione africana (UA). Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2013. |
(2) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo finale di dodici mesi. |
(3) |
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Gary QUINCE quale RSUE presso l’UA è prorogato fino al 30 giugno 2014. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici globali dell’Unione a sostegno degli sforzi dell’Africa di costruire un futuro pacifico, democratico e prospero fissati nella strategia comune Africa-UE. Tali obiettivi consistono tra l’altro nel:
a) |
migliorare il dialogo politico dell’Unione e in relazioni più ampie con l’UA; |
b) |
rafforzare il partenariato Unione-UA in tutti i settori delineati nella strategia comune Africa-UE, contribuendo allo sviluppo e all’attuazione di detta strategia comune in partenariato con l’UA, rispettando il principio della titolarità africana e lavorando a più stretto contatto con i rappresentanti africani nelle sedi multilaterali in coordinamento con i partner multilaterali; |
c) |
lavorare insieme e dare appoggio all’UA, sostenendo lo sviluppo istituzionale e consolidando i rapporti tra istituzioni dell’Unione e dell’UA, anche attraverso l’aiuto allo sviluppo, al fine di promuovere:
|
Inoltre, l’RSUE svolge un ruolo di primo piano nell’attuazione della strategia comune Africa-UE intesa a sviluppare e consolidare ulteriormente il partenariato strategico fra l’Africa e l’Unione.
Articolo 3
Mandato
Per la realizzazione degli aspetti relativi alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) degli obiettivi di cui all’articolo 2, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
rafforzare l’influenza generale dell’Unione sul dialogo con l’UA e la sua commissione, basato ad Addis Abeba, in merito a tutte le questioni PESC/PSDC che rientrano nel rapporto Unione-UA, in particolare il partenariato per la pace e la sicurezza e il sostegno all’operatività dell’architettura africana di pace e di sicurezza, e rafforzare il coordinamento di tale dialogo; |
b) |
garantire un adeguato livello di rappresentanza politica che rispecchi l’importanza dell’Unione in quanto partner politico, finanziario e istituzionale dell’UA e il cambio di ritmo in questo partenariato richiesto dal crescente profilo politico dell’UA su scala mondiale; |
c) |
rappresentare, qualora il Consiglio lo decida, le posizioni e le politiche dell’Unione allorché l’UA svolge un ruolo preminente in una situazione di crisi per la quale non sia stato nominato alcun RSUE; |
d) |
contribuire ad assicurare una maggior coerenza e un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell’Unione nei confronti dell’UA e a rafforzare il coordinamento di tutti i partner in senso lato e le relazioni di detti partner con l’UA; |
e) |
contribuire all’attuazione delle politiche dell’UE sui diritti umani pertinenti per l’UA nella cooperazione con l’RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell’UE sui bambini e i conflitti armati, nonché gli orientamenti dell’UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come delle politiche dell’UE in materia di donne, pace e sicurezza e il piano d’azione dell’Unione per dar seguito alle decisioni della Corte penale internazionale; |
f) |
seguire da vicino tutti gli sviluppi importanti a livello di UA e riferire in merito; |
g) |
mantenere stretti contatti con la commissione dell’UA, gli altri organi dell’UA, le missioni delle organizzazioni subregionali africane presso l’UA e le missioni degli Stati membri dell’UA presso quest’ultima; |
h) |
agevolare le relazioni e la cooperazione tra l’UA e le organizzazioni subregionali africane, specie in quei settori in cui l’UE fornisce il suo sostegno; |
i) |
offrire, a richiesta, consulenza e appoggio all’UA nei settori delineati nella strategia comune Africa-UE; |
j) |
offrire, a richiesta, consulenza e sostegno allo sviluppo, da parte dell’UA, di capacità di gestione di crisi; |
k) |
sulla base di una suddivisione precisa dei compiti, coordinare le proprie attività con le azioni degli RSUE che ricoprono mandati in Stati membri e regioni dell’UA e sostenere tali azioni; nonché |
l) |
mantenere stretti contatti e promuovere il coordinamento con i principali partner internazionali dell’UA presenti ad Addis Abeba, specialmente le Nazioni Unite, ma anche con soggetti non statali, su tutte le tematiche PESC/PSDC che rientrano nel partenariato UE-UA. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3. L’RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 585 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e in base alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, sulla base di orientamenti del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, alla Commissione e all’AR relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Assistenza in relazione ai reclami
L’RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE nell’UA, e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.
Articolo 14
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, alla Commissione e all’AR una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2013 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato allo scadere dello stesso.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) GU L 276 del 21.10.2011, pag. 46.
(2) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.