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Document 32012R0540
Council Implementing Regulation (EU) No 540/2012 of 21 June 2012 amending Regulation (EC) No 954/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes, of iron or steel originating in Croatia, Romania, Russia and Ukraine
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina
GU L 165 del 26.6.2012, pp. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2011
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26.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2012 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
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(1) |
Nel marzo 2005 la Commissione ha avviato un’inchiesta (2) relativa alle importazioni di determinati tubi senza saldature originari, tra l’altro, dell’Ucraina («inchiesta iniziale»). Nel giugno 2006 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi con il regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (3). Inoltre, il 30 novembre 2007, la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in seguito alla modifica delle denominazioni di due produttori esportatori dell’Ucraina (4). |
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(2) |
L’8 settembre 2006 le società Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube rolling plant(«gruppo Interpipe» o «richiedenti») hanno presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee («TPG») una domanda (5) di annullamento delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 954/2006 che li riguardano. |
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(3) |
Si rammenta che nel febbraio 2007 le società CJSC Nikopolosky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) avevano modificato le loro denominazioni in CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube rolling plant (6). Di conseguenza, la società CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ha cessato di esistere in quanto soggetto giuridico e tutti i suoi diritti patrimoniali e non patrimoniali e le sue passività sono stati assunti dalla società LLC Interpipe Niko Tube, fondata nel dicembre 2007. |
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(4) |
Con sentenza del 10 marzo 2009 (7) il TPG ha annullato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006, dato che il dazio antidumping istituito sulle esportazioni effettuate dai richiedenti eccede il dazio che sarebbe stato applicabile se il prezzo all’esportazione non fosse stato adeguato per tenere conto di una commissione sulle vendite effettuate attraverso la società di vendita collegata ai richiedenti. |
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(5) |
Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione, come pure i richiedenti, hanno presentato ricorso chiedendo alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGU) di annullare la sentenza del TPG del 10 marzo 2009. Il 16 febbraio 2012 la CGU ha respinto i due ricorsi ed il ricorso incidentale («sentenza») (8), confermando la sentenza del TPG (ora «Tribunale») del 10 marzo 2009. |
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(6) |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 è stato di conseguenza annullato in quanto il dazio antidumping istituito sui prodotti fabbricati dal gruppo Interpipe e da questo esportati nell’Unione europea ha superato quello che sarebbe stato applicabile se il prezzo all’esportazione non fosse stato adeguato per tenere conto della commissione sulle vendite effettuate attraverso la società di vendita collegata. |
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(7) |
Il Tribunale e la Corte (9) riconoscono che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi, l’annullamento di una di queste fasi non annulla l’intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto da più fasi. Di conseguenza, l’annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione del regolamento in questione. D’altro canto, a norma dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le istituzioni dell’Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Pertanto le istituzioni dell’Unione, nell’applicare tali sentenze, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato l’annullamento dello stesso e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza (10). |
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(8) |
Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento (CE) n. 954/2006 che la sentenza ha giudicato incongruenti con il regolamento di base e che hanno quindi condotto all’annullamento di parti di tale regolamente. Tutte le altre conclusioni di cui al regolamento (CE) n. 954/2006 restano valide. |
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(9) |
Pertanto, conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il dazio antidumping applicabile al gruppo Interpipe è stato ricalcolato sulla base della sentenza. |
B. NUOVA VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLA BASE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
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(10) |
La parte della sentenza cui si riferisce il presente regolamento riguarda il calcolo del margine di dumping, più specificamente il calcolo dell’adeguamento del prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze a livello delle commissioni, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. |
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(11) |
Come illustrato dai considerando 131 e 134 del regolamento (CE) n. 954/2006, il prezzo all’esportazione era stato adeguato per tenere conto delle commissioni, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, per le vendite effettuate tramite la società commerciale collegata. |
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(12) |
Secondo la sentenza del TPG, confermata dalla CGU, le istituzioni europee, confrontando il valore normale ed prezzo all’esportazione, in tale caso specifico non avrebbero dovuto operare adeguamenti per tenere conto delle commissioni. |
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(13) |
Per tale motivo il margine di dumping è stato ricalcolato senza adeguare il prezzo all’esportazione per tenere conto di differenze di commissioni. |
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(14) |
Il raffronto tra la media ponderata del prezzo all’esportazione così ricalcolato e la media ponderata del valore normale franco fabbrica per tipo di prodotto, stabilita nell’inchiesta iniziale, ha rivelato l’esistenza di dumping. Il margine di dumping stabilito, espresso come percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 17,7 %. |
C. INFORMAZIONE DELLE PARTI
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(15) |
Tutte le parti interessate dall’esecuzione della sentenza sono state informate della proposta intesa a rivedere le aliquote del dazio antidumping applicabili al gruppo Interpipe. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate, conformemente alle disposizioni del regolamento di base. |
D. CONCLUSIONE
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(16) |
Sulla base di quanto finora esposto, l’aliquota del dazio applicabile al gruppo Interpipe deve essere modificata di conseguenza. L’aliquota modificata dovrebbe inoltre essere applicata con effetto retroattivo a decorrere dal 30.6.2006 [data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 954/2006], ovvero le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile. Ad esempio, se il rimborso o lo sgravio è chiesto sulla base dell’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (11), in linea di principio deve essere concesso solo se la domanda è stata presentata all’ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dell’importo di tali dazi [ad esempio, se il dazio era stato riscosso poco dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 954/2006 e la richiesta di rimborso era stata presentata entro tre anni dalla data di notifica dell’importo dei dazi al debitore, normalmente la richiesta è accolta, qualora siano rispettati anche tutti gli altri requisiti], |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella tabella dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, la voce relativa alle società CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC InterpipeNizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, è sostituita dalla seguente:
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«Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
|
LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube rolling plant(Interpipe NTRP) |
17,7 % |
A743 » |
Articolo 2
Nella misura in cui sono interessati i prodotti delle società di cui all’articolo 1, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi dei dazi pagati o contabilizzati a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio nella sua versione iniziale e che superano quelli stabiliti sulla base dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, quale modificato dal presente regolamento. Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. FREDERIKSEN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 77, del 31.3.2005, pag. 2.
(3) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.
(4) GU C 288, del 30.11.2007, pag. 34.
(5) GU C 261, del 28.10.2006, pag. 28.
(6) GU C 288, del 30.11.2007, pag. 34.
(7) Causa T-249/06 — Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio Racc. 2009 pag. II-383.
(8) GU C 98, del 31.3.2012, pag. 2.
(9) Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.
(10) Causa C-458/98 P IPS/Consiglio, Racc. 2000 pag. I-8147.