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Document 32012R0199

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 199/2012 della Commissione, dell’ 8 marzo 2012 , che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2012

    GU L 71 del 9.3.2012, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/199/oj

    9.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 71/29


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 199/2012 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 marzo 2012

    che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2012

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 5 e 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Dall’importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2), precisa le relative modalità. Il valore di tali prodotti è fissato forfettariamente per ognuna di queste modalità di smercio, tenendo conto dell’importo medio dei ricavi che possono essere ottenuti dal suddetto smercio nei vari Stati membri.

    (3)

    L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), prevede che, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, ne informa l’organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro.

    (4)

    Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

    (5)

    Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di pesca 2012, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell’allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

    (3)  GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.


    ALLEGATO

    Valori forfettari

    Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato

    EUR/tonnellata

    1.

    Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):

     

    a)

    per le aringhe delle specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:

     

    Danimarca e Svezia

    50

    Regno Unito

    50

    altri Stati membri

    15

    Francia

    2

    b)

    per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e gamberelli (Pandalus borealis):

     

    e Svezia

    0

    altri Stati membri

    10

    c)

    altri prodotti:

     

    Danimarca

    40

    Svezia, Portogallo e Irlanda

    20

    Regno Unito

    20

    altri Stati membri

    1

    2.

    Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)

     

    a)

    per le sardine delle specie Sardina pilchardus e le acciughe (Engraulis spp.)

     

    tutti gli Stati membri

    8

    b)

    altri prodotti:

     

    Svezia

    0

    Francia

    25

    altri Stati membri

    30

    3.

    Utilizzazione come esche

     

    Francia

    55

    altri Stati membri

    20

    4.

    Utilizzazione a fini diversi dall’alimentazione

    0


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