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Document 32011R1349
Commission Implementing Regulation (EU) No 1349/2011 of 20 December 2011 amending Regulation (EC) No 376/2008 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1349/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1349/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
GU L 338 del 21.12.2011, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. impl. da 32016R1237
21.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1349/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 134 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per gestire le importazioni è stata conferita alla Commissione la facoltà di determinare i prodotti la cui importazione è subordinata alla presentazione di un titolo. Nel valutare la necessità di un regime di titoli la Commissione tiene conto degli idonei strumenti di gestione dei mercati e, in particolare, di monitoraggio delle importazioni. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (2) prevede, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), in combinato disposto con l’allegato II, parte I, punto I, l’obbligo di un titolo per le importazioni di «Banane, fresche, importate all’aliquota del dazio della tariffa doganale comune» di cui al codice NC 0803 00 19. |
(3) |
Attualmente è possibile effettuare un controllo efficace delle importazioni mediante altri strumenti. A fini di semplificazione e allo scopo di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri e gli operatori, è necessario sopprimere l’obbligo di titoli di importazione per le banane. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune (3), limita il periodo di validità dei titoli all’anno del rilascio. È pertanto opportuno eliminare, a decorrere dal 1o gennaio 2012, l’obbligo di ottenere titoli di importazione. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 376/2008. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008 è soppresso il punto I «Banane [allegato I, parte XI, del regolamento (CE) n. 1234/2007]».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(3) GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3.