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Document 32011D0358

    2011/358/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 giugno 2011 , recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2011) 4194] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 161 del 21.6.2011, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/358/oj

    21.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 161/29


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 giugno 2011

    recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

    [notificata con il numero C(2011) 4194]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/358/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare il secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 1 ter,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso impone a ogni Stato membro di attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE conformemente a quanto disposto dal suo allegato III.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che i programma annuali di controllo riguardino quantomeno alcune subpopolazioni di bovini di cui all’articolo 6. Tali subpopolazioni includono tutti i bovini di età superiore a 24 o 30 mesi, in base alle categorie di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 2.2 e 3.1, del regolamento suddetto.

    (3)

    Nell’allegato della decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (2) figura l’elenco di diciassette paesi autorizzati a rivedere il proprio programma annuale di controllo, conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001. L’elenco comprende tutti gli Stati membri dell’Unione prima del 1o maggio 2004, nonché Slovenia e Cipro.

    (4)

    Il 9 dicembre 2010 il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico in merito ad un secondo aggiornamento sul rischio per la salute dell’uomo e degli animali connesso alla revisione del sistema di controllo della BSE in alcuni Stati membri (3) (parere EFSA del 9 dicembre 2010). Per il parere EFSA del 9 dicembre 2010 il gruppo BIOHAZ è stato incaricato di esaminare i dati disponibili per i 17 Stati membri di cui alla decisione 2009/719/CE e per altri 8 Stati membri. Il gruppo BIOHAZ ha supposto che tutti i 25 Stati membri avessero attuato, per almeno sei anni, un sistema di sorveglianza della BSE e misure di controllo, come disposto dal regolamento (CE) n. 999/2001. Il parere EFSA del 9 dicembre 2010 conferma che l’epidemia di BSE si è ridotta nei 17 Stati membri di cui alla decisione 2009/719/CE.

    (5)

    Nel parere EFSA del 9 dicembre 2010 si è altresì concluso che, ove il limite d’età per il test di controllo della BSE fosse portato a 72 mesi per gli animali sani macellati, nel 2011 passerebbe prevedibilmente inosservato meno di un caso di BSE classica. Inoltre, si è concluso che, qualora i test di controllo della BSE in animali sani macellati fossero interrotti a partire dal 1o gennaio 2013, in ogni anno di calendario successivo passerebbe inosservato meno di un caso di BSE classica. Questa conclusione dell’EFSA significa che il rischio per la salute umana e degli animali sarà trascurabile, a condizione che gli attuali test di controllo della BSE siano opportunamente adeguati.

    (6)

    Tenendo conto delle conclusioni del parere dell’EFSA del 9 dicembre 2010, per gli animali contemplati dai programmi annuali di controllo riveduti degli Stati membri di cui all’allegato della decisione 2009/719/CE occorre aumentare il limite di età delle categorie di bovini. Di conseguenza, agli Stati membri autorizzati a rivedere i loro programmi annuali di controllo dovrà essere offerta la possibilità di applicare piani di campionamento alternativi, ma altrettanto efficaci, adeguando nel contempo la situazione epidemiologica dal 1o gennaio 2013 in poi.

    (7)

    Quanto agli otto Stati membri non inclusi nell’elenco della decisione 2009/719/CE, nel suo parere del 9 dicembre 2010 l’EFSA conclude che la situazione epidemiologica della BSE classica differisce tra un gruppo di cinque Stati membri, cioè Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria e Malta, e un altro gruppo di tre Stati membri, ossia Repubblica ceca, Polonia e Slovacchia.

    (8)

    Nel gruppo dei cinque Stati membri non sono stati rilevati casi di BSE dopo la piena attuazione del sistema di sorveglianza dell’Unione in data 1o maggio 2004, e la situazione epidemiologica della BSE classica è da considerarsi «quantomeno equivalente» a quella dei 17 Stati membri elencati nella decisione 2009/719/CE. Di conseguenza, vista la loro situazione epidemiologica comparabile, è opportuno applicare nel gruppo di 22 Stati membri un regime di test analogo.

    (9)

    Nel parere dell’EFSA del 9 dicembre 2010 si conclude inoltre che la tendenza dell’epidemia di BSE classica nella Repubblica ceca, in Polonia e in Slovacchia mostra due ondate nell’incidenza della BSE classica per coorte di nascita e nell’età media nei casi rilevati di BSE classica. La seconda ondata impedisce di identificare somiglianze tra la tendenza dell’epidemia di BSE classica nei diciassette Stati membri già elencati nella decisione 2009/719/CE e quella di questo gruppo di tre Stati membri. Per questi tre Stati membri si conclude che, per il momento, non sarebbe interessante stimare il numero di casi di BSE classica non rilevati se dovesse, in questo gruppo, essere modificata l’età in cui viene effettuato il test.

    (10)

    Il 26 marzo 2010 la Lettonia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (11)

    Il 16 giugno 2010 l’Estonia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (12)

    Il 7 ottobre 2010 la Lituania ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (13)

    Il 21 ottobre 2010 il Lussemburgo ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (14)

    Il 27 ottobre 2010 la Germania ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (15)

    Il 24 novembre 2010 la Grecia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (16)

    Il 26 novembre 2010 la Slovenia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (17)

    Il 30 novembre 2010 la Svezia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (18)

    Il 13 dicembre 2010 la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (19)

    Il 13 dicembre 2010 il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (20)

    Il 13 dicembre 2010 la Finlandia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (21)

    Il 14 dicembre 2010 la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (22)

    Il 15 dicembre 2010 il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (23)

    Il 15 dicembre 2010 l’Austria ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (24)

    Il 20 dicembre 2010 l’Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (25)

    Il 23 dicembre 2010 il Portogallo ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (26)

    Il 5 gennaio 2011 Cipro ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (27)

    Il 13 gennaio 2011 l’Italia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (28)

    Il 18 gennaio 2011 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (29)

    Il 19 gennaio 2011 la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (30)

    L’11 febbraio 2011 l’Ungheria ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (31)

    Il 14 febbraio 2011 Malta ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (32)

    Le domande presentate dai ventidue Stati membri summenzionati sono state ritenute conformi alle prescrizioni per la revisione dei programmi di controllo annuali di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001, quali figurano nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 7. Di conseguenza, occorre concedere loro l’autorizzazione a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (33)

    L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle isole Normanne e all’isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (4) dispone che la legislazione veterinaria e la legislazione sui prodotti alimentari dell’Unione sono applicabili, nelle isole Normanne e nell’isola di Man, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti agricoli importati nelle isole o esportati dalle isole nell’Unione. La decisione 2009/719/CE non è tuttavia attualmente applicabile alle isole, dal momento che il Regno Unito non ha fornito i relativi dati al momento della sua adozione.

    (34)

    Il Regno Unito ha ora fornito i relativi dati sulla situazione epidemiologica e sull’attuazione della legislazione dell’Unione riguardo alla BSE nelle isole Normanne e nell’isola di Man. I dati mostrano che la situazione epidemiologica della BSE in queste isole è comparabile a quella del Regno Unito e che tutte le pertinenti prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001, quali figurano nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, sono soddisfatte. È opportuno quindi che la decisione 2009/719/CE sia applicabile alle isole in questione.

    (35)

    Successivamente il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha espresso il 15 febbraio 2011 parere favorevole in merito al progetto di decisione recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE. Tale progetto di decisione, che tuttavia non è stata ancora adottato dalla Commissione, autorizza i ventidue Stati membri ad applicare un regime riveduto e armonizzato di test per la BSE a partire dal 1o luglio 2011.

    (36)

    Il 13 aprile 2011 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sul riesame del rischio per la salute umana ed animale connesso alla revisione del sistema di controllo della BSE in tre Stati membri (5). In tale parere si giunge alla conclusione che con l’aggiunta dei dati di un ulteriore anno di risultati del monitoraggio, vale a dire i dati relativi al 2010, il modello utilizzato dimostra che l’attendibilità delle previsioni del numero di casi per coorte dal 2000 in poi nella Repubblica ceca, in Polonia e in Slovacchia è aumentato significativamente. Per questo motivo e basandosi anche sui risultati dell’analisi eseguita l’EFSA conclude che attualmente si ha una considerevole attenuazione dell’epidemia di BSE in questi tre paesi.

    (37)

    Nel parere EFSA del 13 aprile 2011 si è altresì concluso che, ove il limite d’età per il test di controllo della BSE fosse portato a 72 mesi per gli animali sani macellati, nel 2012 passerebbe prevedibilmente inosservato meno di un caso di BSE classica. Questa conclusione dell’EFSA significa che il rischio per la salute umana e degli animali sarà trascurabile, a condizione che gli attuali test di controllo della BSE siano opportunamente adeguati.

    (38)

    Il 10 febbraio 2011 la Repubblica ceca ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (39)

    Il 15 febbraio 2011 la Slovacchia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (40)

    Il 26 aprile 2011 la Polonia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (41)

    Le domande presentate dai tre Stati membri summenzionati sono state ritenute conformi alle prescrizioni per la revisione dei programmi di controllo annuali di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001, quali figurano nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 7. È quindi opportuno concedere loro l’autorizzazione a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE e allineare il loro regime di test per la BSE a quello che ha ottenuto il parere favorevole del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 15 febbraio 2011.

    (42)

    Tenendo conto delle nuove circostanze venutesi a creare successivamente alla votazione, il progetto di decisione che il 15 febbraio 2011 ha ottenuto il parere favorevole del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non è adottato. Occorrerà sottoporre al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali un progetto di decisione che estenda a Repubblica ceca, Polonia e Slovacchia le disposizioni già votate.

    (43)

    È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2009/719/CE.

    (44)

    È opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o luglio 2011 al fine di concedere agli Stati membri il tempo necessario per adeguare le loro procedure di controllo della BSE alle modifiche apportate alla decisione 2009/719/CE dalla presente decisione.

    (45)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2009/719/CE è così modificata:

    1)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    1.   I programmi annuali di controllo riveduti si applicano unicamente alla popolazione bovina nazionale degli Stati membri elencati in allegato e riguardano almeno le seguenti categorie:

    a)

    tutti i bovini di età superiore a 72 mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano, oppure abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione di una malattia ma che non presentano segni clinici di malattia, quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    b)

    tutti i bovini di età superiore a 48 mesi soggetti alla macellazione d’urgenza o che presentano sintomi clinici ad un esame ante mortem, quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    c)

    tutti i bovini di età superiore a 48 mesi, quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 3.1, del suddetto regolamento, morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

    i)

    abbattuti a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96 (6) della Commissione;

    ii)

    abbattuti nel quadro di un’epidemia, come l’afta epizootica;

    iii)

    macellati per il consumo umano.

    2.   Ove i bovini delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 nati in uno degli Stati membri elencati nell’allegato siano sottoposti al test di controllo della BSE in un altro Stato membro, sono applicabili i limiti di età in vigore nello Stato membro in cui il test è effettuato.

    3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), dal 1o gennaio 2013 gli Stati membri elencati nell’allegato possono decidere di sottoporre al test soltanto un campione annuale minimo delle subpopolazioni di cui al punto suddetto.

    2)

    l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35.

    (3)  EFSA Journal 2010;8(12):1946.

    (4)  GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1.

    (5)  The EFSA Journal 2011; 9(4):2142.

    (6)  GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.»;


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Elenco degli Stati membri e territori autorizzati a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

    Belgio

    Repubblica ceca

    Danimarca

    Germania

    Estonia

    Irlanda

    Grecia

    Spagna

    Francia

    Italia

    Cipro

    Lettonia

    Lituania

    Lussemburgo

    Ungheria

    Malta

    Paesi Bassi

    Austria

    Polonia

    Portogallo

    Slovacchia

    Slovenia

    Finlandia

    Svezia

    Regno Unito, isole Normanne e isola di Man».


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