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Document 32010R1225

    Regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010 , che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde

    GU L 336 del 21.12.2010, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1225/oj

    21.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1225/2010 DEL CONSIGLIO

    del 13 dicembre 2010

    che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), occorre stabilire le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, incluse, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

    (4)

    I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare di quelli del Comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e dei Consigli consultivi regionali interessati.

    (5)

    È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (2) e i principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d’altura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, secondo i quali, fra l’altro, l’organismo di regolamentazione dovrebbe usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

    (6)

    I più recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) (3) e del CSTEP (4) indicano che gran parte degli stock di acque profonde sono sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre le possibilità di pesca per tali stock fino a quando l’evoluzione della loro entità mostri un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di non autorizzare la pesca diretta del pesce specchio atlantico.

    (7)

    Le principali specie commerciali degli squali di profondità sono considerate depauperate, per cui è opportuno non autorizzare alcuna pesca diretta di tali specie. Fino a quando l’entità delle catture accessorie inevitabili sia stata stabilita mediante progetti di selettività e altre misure tecniche, le catture accessorie non dovrebbero essere sbarcate.

    (8)

    Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, come elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (5) sono decise ogni due anni. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e per la pesca principale di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall’esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per detti stock sono pertanto fissate in un altro regolamento annuale in materia.

    (9)

    A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (6), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

    (10)

    Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca siano aperte il 1o gennaio 2011.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce, per il periodo 2011 e 2012, le possibilità di pesca annuali delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell’UE e in alcune acque non dell’UE in cui sono richiesti limiti di cattura.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «nave UE», una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro e immatricolata nell’Unione;

    b)

    «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all’allegato II del trattato;

    c)

    «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

    d)

    «contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    e)

    «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.

    2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni zonali:

    a)

    le zone CIEM sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (7);

    b)

    le zone Copace sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (8).

    Articolo 3

    TAC e ripartizioni

    I TAC per le specie di acque profonde catturate da navi dell’UE nelle acque dell’UE e in alcune acque non dell’UE e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell’allegato.

    Articolo 4

    Disposizioni speciali in materia di ripartizioni

    La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica:

    a)

    gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b)

    le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (9) e dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (10);

    c)

    gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d)

    i quantitativi detratti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 5

    Relazione con il regolamento (CE) n. 847/96

    Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96, tutti i contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

    Articolo 6

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    I pesci appartenenti a stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca sono conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. PEETERS


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  Accordo sull’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

    (3)  Relazione del comitato consultivo del CIEM sugli stock migratori ampiamente distribuiti, libro 9, giugno 2010.

    (4)  Relazioni scientifiche e tecniche del CCR, revisione del parere scientifico per il 2011, luglio 2010.

    (5)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

    (6)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    (7)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

    (8)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

    (9)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (10)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


    ALLEGATO

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

    PARTE 1

    Definizione di specie e gruppi di specie

    1.

    Nell’elenco che figura nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all’inizio dell’elenco. Di seguito è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

    Nome comune

    Nome scientifico

    Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    Berici

    Beryx spp.

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Occhialone

    Pagellus bogaraveo

    Musdee

    Phycis spp.

    2.

    Ai fini del presente regolamento, per «squali di profondità» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie:

    Nome comune

    Nome scientifico

    Gattucci oceanici n.d.a.

    Apristurus spp.

    Squalo serpente

    Chlamydoselachus anguineus

    Sagrì

    Centrophorus granulosus

    Sagrì atlantico

    Centrophorus squamosus

    Squalo portoghese

    Centroscymnus coelolepis

    Squalo musolungo

    Centroscymnus crepidater

    Pescecane nero

    Centroscyllium fabricii

    Squalo becco d’uccello

    Deania calcea

    Zigrino

    Dalatias licha

    Pesce diavolo maggiore

    Etmopterus princeps

    Sagrì nero

    Etmopterus spinax

    Boccanera

    Galeus melastomus

    Gattuccio islandese

    Galeus murinus

    Squalo capopiatto

    Hexanchus griseus

    Pesce porco atlantico

    Oxynotus paradoxus

    Cagnolo atlantico

    Scymnodon ringens

    Squalo di Groenlandia

    Somniosus microcephalus

    PARTE 2

    Possibilità di pesca annuali delle navi UE nelle zone in cui vigono TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

    Specie

    :

    Squali di profondità

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)

    Anno

    2011 (1)

    2012

     

    Germania

    0

    0

     

    Estonia

    0

    0

     

    Irlanda

    0

    0

     

    Spagna

    0

    0

     

    Francia

    0

    0

     

    Lituania

    0

    0

     

    Polonia

    0

    0

     

    Portogallo

    0

    0

     

    Regno Unito

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Specie

    :

    Squali di profondità

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona X (DWS/10-)

    Anno

    2011 (2)

    2012

     

    Portogallo

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Specie

    :

    Squali di profondità e Deania hystricosa e Deania profundorum

    Zona

    :

    Acque internazionali della zona XII (DWS/12-)

    Anno

    2011 (3)

    2012

     

    Irlanda

    0

    0

     

    Spagna

    0

    0

     

    Francia

    0

    0

     

    Regno Unito

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Specie

    :

    Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Germania

    4

    3

     

    Francia

    4

    3

     

    Regno Unito

    4

    3

     

    UE

    12

    9

     

    TAC

    12

    9

     


    Specie

    :

    Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Germania

    27

    25

     

    Estonia

    13

    12

     

    Irlanda

    67

    62

     

    Spagna

    134

    124

     

    Francia

    1 884

    1 743

     

    Lettonia

    88

    81

     

    Lituania

    1

    1

     

    Polonia

    1

    1

     

    Regno Unito

    134

    124

     

    Altri (4)

    7

    6

     

    UE

    2 356

    2 179

     

    TAC

    2 356

    2 179

     


    Specie

    :

    Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Spagna

    11

    11

     

    Francia

    26

    26

     

    Portogallo

    3 311

    3 311

     

    UE

    3 348

    3 348

     

    TAC

    3 348

    3 348

     


    Specie

    :

    Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona Copace 34.1.2 (BSF/C3412-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Portogallo

    4 071

    3 867

     

    UE

    4 071

    3 867

     

    TAC

    4 071

    3 867

     


    Specie

    :

    Berici

    Beryx spp.

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Irlanda

    10

    10

     

    Spagna

    74

    74

     

    Francia

    20

    20

     

    Portogallo

    214

    214

     

    Regno Unito

    10

    10

     

    UE

    328

    328

     

    TAC

    328

    328

     


    Specie

    :

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e IV (RNG/124-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Danimarca

    2

    1

     

    Germania

    2

    1

     

    Francia

    9

    10

     

    Regno Unito

    2

    1

     

    UE

    15

    13

     

    TAC

    15

    13

     


    Specie

    :

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona III (RNG/03-) (5)

    Anno

    2011

    2012

     

    Danimarca

    804

    804

     

    Germania

    5

    5

     

    Svezia

    41

    41

     

    UE

    850

    850

     

    TAC

    850

    850

     


    Specie

    :

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (RNG/5B67)

    Anno

    2011 (6)

    2012 (6)

     

    Germania

    5

    5

     

    Estonia

    43

    38

     

    Irlanda

    190

    165

     

    Spagna

    48

    41

     

    Francia

    2 409

    2 096

     

    Lituania

    55

    48

     

    Polonia

    28

    25

     

    Regno Unito

    141

    123

     

    Altri (7)

    5

    5

     

    UE

    2 924

    2 546

     

    TAC

    2 924

    2 546

     


    Specie

    :

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV (RNG/8X-14-)

    Anno

    2011 (8)

    2012 (8)

     

    Germania

    30

    26

     

    Irlanda

    6

    6

     

    Spagna

    3 286

    2 857

     

    Francia

    151

    132

     

    Lettonia

    53

    46

     

    Lituania

    6

    6

     

    Polonia

    1 028

    894

     

    Regno Unito

    13

    12

     

    UE

    4 573

    3 979

     

    TAC

    4 573

    3 979

     


    Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona VI (ORY/06-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Irlanda

    0

    0

     

    Spagna

    0

    0

     

    Francia

    0

    0

     

    Regno Unito

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona VII (ORY/07-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Irlanda

    0

    0

     

    Spagna

    0

    0

     

    Francia

    0

    0

     

    Regno Unito

    0

    0

     

    Altri

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14C)

    Anno

    2011

    2012

     

    Irlanda

    0

    0

     

    Spagna

    0

    0

     

    Francia

    0

    0

     

    Portogallo

    0

    0

     

    Regno Unito

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Danimarca

    4

    4

     

    Germania

    4

    4

     

    Irlanda

    4

    4

     

    Francia

    25

    25

     

    Regno Unito

    15

    15

     

    Altri (9)

    4

    4

     

    UE

    56

    56

     

    TAC

    56

    56

     


    Specie:

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona III (BLI/03-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Danimarca

    4

    3

     

    Germania

    2

    2

     

    Svezia

    4

    3

     

    UE

    10

    8

     

    TAC

    10

    8

     


    Specie

    :

    Occhialone

    Pagellus bogaraveo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-)

    Anno

    2011 (10)

    2012 (10)

     

    Irlanda

    6

    6

     

    Spagna

    172

    172

     

    Francia

    9

    9

     

    Regno Unito

    22

    22

     

    Altri (11)

    6

    6

     

    UE

    215

    215

     

    TAC

    215

    215

     


    Specie

    :

    Occhialone

    Pagellus bogaraveo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona IX (SBR/09-)

    Anno

    2011 (12)  (13)

    2012 (12)  (13)

     

    Spagna

    614

    614

     

    Portogallo

    166

    166

     

    UE

    780

    780

     

    TAC

    780

    780

     


    Specie

    :

    Occhialone

    Pagellus bogaraveo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona X (SBR/10-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Spagna

    10

    10

     

    Portogallo

    1 116

    1 116

     

    Regno Unito

    10

    10

     

    UE

    1 136

    1 136

     

    TAC

    1 136

    1 136

     


    Specie

    :

    Musdee

    Phycis spp.

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Germania

    9

    9

     

    Francia

    9

    9

     

    Regno Unito

    13

    13

     

    UE

    31

    31

     

    TAC

    31

    31

     


    Specie

    :

    Musdee

    Phycis spp.

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone V e VI (GFB/567-)

    Anno

    2011 (14)

    2012 (14)

     

    Germania

    10

    10

     

    Irlanda

    260

    260

     

    Spagna

    588

    588

     

    Francia

    356

    356

     

    Regno Unito

    814

    814

     

    UE

    2 028

    2 028

     

    TAC

    2 028

    2 028

     


    Specie

    :

    Musdee

    Phycis spp.

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/89-)

    Anno

    2011 (15)

    2012 (15)

     

    Spagna

    242

    242

     

    Francia

    15

    15

     

    Portogallo

    10

    10

     

    UE

    267

    267

     

    TAC

    267

    267

     


    Specie

    :

    Musdee

    Phycis spp.

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone X e XII (GFB/1012-)

    Anno

    2011

    2012

     

    Francia

    9

    9

     

    Portogallo

    36

    36

     

    Regno Unito

    9

    9

     

    UE

    54

    54

     

    TAC

    54

    54

     


    (1)  Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:

    Per riferimento: contingenti 2009

    Germania

    20

    Estonia

    1

    Irlanda

    55

    Spagna

    93

    Francia

    339

    Lituania

    1

    Polonia

    1

    Portogallo

    127

    Regno Unito

    187

    (2)  Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:

    Per riferimento: contingente 2009

    Portogallo

    10

    (3)  Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:

    Per riferimento: contingenti 2009

    Irlanda

    1

    Spagna

    17

    Francia

    6

    Regno Unito

    1

    (4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (5)  Non è esercitata pesca diretta di granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l’UE e la Norvegia.

    (6)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

    (7)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (8)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

    (9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (10)  Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

    (11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (12)  Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

    (13)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

    (14)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

    (15)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.


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