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Document 32009D0038

    2009/38/CE: Decisione della Commissione, del 13 gennaio 2009 , che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Germania, Francia, Italia e Austria [notificata con il numero C(2008) 8995] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 13 del 17.1.2009, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2009; abrog. impl. da 32009D0821

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/38(1)/oj

    17.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 13/32


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 gennaio 2009

    che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Germania, Francia, Italia e Austria

    [notificata con il numero C(2008) 8995]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/38/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato («elenco dei posti d’ispezione frontalieri») della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (4), figura l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri preposti all’esecuzione dei controlli sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi e introdotti nella Comunità.

    (2)

    Per ciascun posto d’ispezione frontaliero sull’elenco figura anche il numero di unità TRACES. Tale sigla indica un sistema informatico introdotto con la decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES e modificata dalla decisione 92/486/CEE (5). Esso sostituisce il precedente sistema ANIMO, basato sulla rete di cui alla decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO) (6), e consente di rintracciare i movimenti di animali e di determinati prodotti nel quadro degli scambi intracomunitari e delle importazioni.

    (3)

    L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sugli scambi di prodotti agricoli (7) (di seguito «l’accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002. L’allegato 11 di tale accordo riguarda provvedimenti per il controllo e la notifica di determinate malattie degli animali nonché per gli scambi e le importazioni da paesi terzi di animali vivi e di sperma, ovuli ed embrioni da loro prelevati.

    (4)

    L’accordo stabilisce di istituire un Comitato misto veterinario composto di rappresentanti delle parti contraenti. Tale Comitato ha il compito di analizzare tutte le questioni connesse all’allegato 11 dell’accordo e la sua applicazione. Esso può decidere di modificare le relative appendici al fine di adeguarle e aggiornarle.

    (5)

    L’allegato 11 dell’accordo è stato modificato da un altro accordo. Il nuovo accordo è stato firmato e applicato a titolo provvisorio dalla Comunità in base alla decisione 2008/979/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (8).

    (6)

    Il Consiglio ha inoltre modificato le pertinenti appendici dell’allegato 11 dell’accordo con la decisione 2009/13/CE (9) relativa alla posizione della Comunità sulla decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, riguardante la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11. In seguito a tali modifiche alcuni posti d’ispezione frontalieri in Germania, Francia, Italia e Austria interromperanno i controlli veterinari su partite dei prodotti in questione provenienti dalla Svizzera.

    (7)

    È pertanto il caso di radiare dall’elenco nell’allegato della decisione 2001/881/CE i posti d’ispezione frontalieri verso la Svizzera che seguono. In Germania: Konstanz Straße e Weil/Rhein; in Francia: Ferney-Voltaire (Genève), Saint-Louis Bâle (aeroporto e strada) e Saint-Julien Bardonnex; in Italia: Campocologno, Chiasso (strada e ferrovia) e Gran San Bernardo-Pollein; in Austria: Feldkirch-Buchs, Feldkirch-Tisis e Höchst.

    (8)

    L’elenco delle unità di cui alla decisione 2002/459/CE della Commissione, del 4 giugno 2002, che stabilisce l’elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO e che abroga la decisione 2000/287/CE (10), riporta il numero di unità TRACES di ciascun posto d’ispezione frontaliero nella Comunità. Ai fini della coerenza nella legislazione comunitaria è quindi opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco per tenere conto delle modifiche all’allegato della decisione 2001/881/CE cosicché le informazioni contenute nei due allegati risultino identiche.

    (9)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE.

    (10)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della decisione 2001/881/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    L’allegato della decisione 2002/459/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (4)  GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44.

    (5)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

    (6)  GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

    (7)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

    (8)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 23.

    (9)  GU L 6 del 10.1.2009, pag. 89.

    (10)  GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27.


    ALLEGATO I

    L’allegato della decisione 2001/881/CE è modificato come segue:

    1)

    Nella sezione relativa ai posti d’ispezione frontalieri in Germania sono cancellate le seguenti voci:

    «Konstanz Straße

    DE 53199

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    Weil/Rhein

    DE 49199

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O»

    2)

    Nella sezione relativa ai posti d’ispezione frontalieri in Francia sono cancellate le seguenti voci:

    «Ferney–Voltaire (Genève)

    FR 20199

    A

     

    HC-T(1)(2), HC-NT, NHC

    O

    Saint Louis Bâle

    FR 26899

    A

     

    HC-T(1), HC-NT, NHC

    O

    Saint Louis Bâle

    FR 16899

    R

     

    HC-T(1), HC-NT, NHC

     

    Saint-Julien Bardonnex

    FR 17499

    R

     

    HC-T(1), HC-NT, NHC

    U, O»

    3)

    Nella sezione relativa ai posti d’ispezione frontalieri in Italia sono cancellate le seguenti voci:

    «Campocologno

    IT 03199

    F

     

     

    U

    Chiasso

    IT 10599

    F

     

    HC, NHC

    U, O

    Chiasso

    IT 00599

    R

     

    HC, NHC

    U, O

    Gran San Bernardo — Pollein

    IT 02099

    R

     

    HC, NHC»

     

    4)

    Nella sezione relativa ai posti d’ispezione frontalieri in Austria sono cancellate le seguenti voci:

    «Feldkirch–Buchs

    AT 01399

    F

     

    HC-NT(2), NHC-NT

     

    Feldkirch–Tisis

    AT 01399

    R

     

    HC(2), NHC-NT

    E

    Höchst

    AT 00699

    R

     

    HC, NHC-NT

    U, E, O»


    ALLEGATO II

    L’allegato della decisione 2002/459/CE è modificato come segue:

    1)

    Nella sezione relativa ai posti d’ispezione frontalieri in Germania sono cancellate le voci seguenti:

    «0149199

    R

    WEIL AM RHEIN

    0153199

    R

    KONSTANZ STRASSE»

    2)

    Nella sezione relativa ai posti d’ispezione frontalieri in Francia sono cancellate le voci seguenti:

    «0216899

    A, R

    SAINT-LOUIS BÂLE

    0217499

    R

    SAINT-JULIEN BARDONNEX

    0220199

    A

    FERNEY — VOLTAIRE (GENEVE)»

    3)

    Nella sezione relativa ai posti d’ispezione frontalieri in Italia sono cancellate le voci seguenti:

    «0300599

    F, R

    CHIASSO

    0302099

    R

    GRAN SAN BERNARDO–POLLEIN

    0303199

    F

    CAMPOCOLOGNO»

    4)

    Nella sezione relativa ai posti d’ispezione frontalieri in Austria sono cancellate le voci seguenti:

    «1300699

    R

    HÖCHST

    1301399

    R, T

    FELDKIRCH TISIS»


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