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Document 22008D0111

    Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2008, del 7 novembre 2008 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 339 del 18.12.2008, p. 98–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/111(2)/oj

    18.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 339/98


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 111/2008

    del 7 novembre 2008

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2008, del 26 settembre 2008 (1).

    (2)

    A norma del paragrafo 6, lettera b), della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, fatte salve le relative implicazioni finanziarie, le riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica fungono da riserve per le Parti contraenti.

    (3)

    A norma del paragrafo 6, lettera b), della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, tra le Parti contraenti si svolgono consultazioni al fine di risolvere tutti i problemi concernenti in particolare le modalità di lavoro, gli aspetti finanziari, la sostituzione dell'antigene, il possibile uso di antigeni e le ispezioni in loco.

    (4)

    La direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (2), è integrata nell'accordo.

    (5)

    Le modalità di accesso della Norvegia alla banca comunitaria di vaccini e di antigeni dell'afta epizootica devono essere stabilite in relazione all'articolo 83 della direttiva 2003/85/CE.

    (6)

    La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il testo seguente sostituisce il testo di adattamento al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell’accordo:

    «Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

    a)

    l'articolo 83 si applica con i seguenti adattamenti:

    1.

    La Commissione fornisce agli Stati membri e alla Norvegia informazioni quantitative e qualitative sulle scorte di antigeni disponibili presso la banca comunitaria di antigeni nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    2.

    Laddove sia prevista una vaccinazione di emergenza a sostegno delle misure di lotta contro l'afta epizootica, l'autorità centrale competente della Norvegia può presentare una richiesta dettagliata di formulazione e consegna di vaccini prodotti utilizzando le scorte di antigeni della banca comunitaria di antigeni, specificando il tipo, la quantità e la presentazione del vaccino necessario durante un periodo ben preciso.

    3.

    La Commissione, nei limiti delle riserve comunitarie di antigeni e di vaccini e in funzione della situazione epidemiologica nella Comunità e in Norvegia, dispone la formulazione immediata o urgente degli antigeni appropriati nonché la produzione, l'imbottigliamento, l'etichettatura e la consegna dei vaccini, ai sensi dei contratti in vigore con il fabbricante di antigeni.

    4.

    Se la richiesta della Norvegia eccede 500 000 dosi o, se superiore, il 50 % delle scorte di uno o più antigeni, in considerazione della situazione epidemiologica la questione può essere sottoposta a consultazione con gli Stati membri della CE nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    5.

    La Norvegia s'impegna a sostenere i costi delle azioni seguenti:

    trasferimento di antigeni dal deposito allo stabilimento del fabbricante in cui si procederà alla formulazione e alla messa a punto dei vaccini,

    formulazione e produzione dei vaccini, comprese le prove di laboratorio supplementari eventualmente necessarie o richieste dal destinatario,

    imbottigliamento ed etichettatura dei vaccini e loro trasporto al luogo di consegna indicato nella richiesta,

    sostituzione immediata di tutti i quantitativi usati di antigeni con antigeni con la stessa specifica (sierotipo, topotipo, ceppo madre) e almeno della stessa qualità (purificazione, attività, ecc.) e origine (fabbricante, autorizzazione di immissione in commercio).

    Il fabbricante invia la fattura alla rispettiva autorità competente norvegese, specificando i costi sostenuti per ciascuna delle voci di cui sopra. Copia della fattura è inviata alla Commissione perché verifichi e garantisca la conformità con le clausole dei contratti esistenti. La Commissione informa la Norvegia dell'esito della verifica;

    b)

    nell'allegato XI, parte A, il termine “Norvegia” è aggiunto all'elenco degli Stati membri che si avvalgono dei servizi del Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm in Danimarca.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


    (1)  GU L 309 del 20.11.2008, pag. 12.

    (2)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

    (3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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