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Document 32008D0803

    2008/803/CE: Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2008 , che stabilisce l’avvio di un’inchiesta, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, sull’effettiva applicazione di determinate convenzioni sui diritti dell’uomo in Sri Lanka

    GU L 277 del 18.10.2008, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/803/oj

    18.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 277/34


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 ottobre 2008

    che stabilisce l’avvio di un’inchiesta, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, sull’effettiva applicazione di determinate convenzioni sui diritti dell’uomo in Sri Lanka

    (2008/803/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

    sentito il comitato delle preferenze generalizzate,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le relazioni, le dichiarazioni e le informazioni delle Nazioni Unite (ONU) di cui dispone la Commissione, comprendenti la relazione del 27 marzo 2006 del relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, la dichiarazione del 13 novembre 2006 del consulente speciale del rappresentante speciale per i bambini e i conflitti armati e la dichiarazione del 29 ottobre 2007 del relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché altre relazioni e informazioni pubblicamente disponibili di altre fonti pertinenti, tra cui organizzazioni non governative, indicano che non è effettivamente applicata la legislazione nazionale della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, che ingloba le convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, in particolare la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo.

    (2)

    La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo sono indicate come convenzioni essenziali sui diritti umani rispettivamente ai punti 1, 5 e 6 dell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 980/2005.

    (3)

    L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 stabilisce la revoca temporanea del regime speciale di incentivazione di cui al capitolo II, sezione 2, di detto regolamento, se la legislazione nazionale che ingloba le convenzioni di cui all’allegato III di detto regolamento, ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, non è effettivamente applicata.

    (4)

    La Commissione ha esaminato le informazioni ricevute e ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un’inchiesta volta a determinare se la legislazione dello Sri Lanka relativa al riconoscimento e alla protezione dei diritti fondamentali dell’uomo sia effettivamente applicata. Tale inchiesta consentirebbe inoltre di determinare se sia giustificata una revoca temporanea del regime speciale d’incentivazione.

    (5)

    Il comitato delle preferenze generalizzate è stato consultato il 23 settembre 2008,

    DECIDE:

    Articolo unico

    La Commissione avvia un’inchiesta al fine di stabilire se è effettivamente applicata la legislazione nazionale della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, che ingloba la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo.

    Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2008.

    Per la Commissione

    Catherine ASHTON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.


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