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Document 32008R0543

    Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

    GU L 157 del 17.6.2008, p. 46–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/543/oj

    17.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 157/46


    REGOLAMENTO (CE) N. 543/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 16 giugno 2008

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dal 1o luglio 2008 il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (2), è abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (2)

    Alcune delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel regolamento (CEE) n. 1906/90 non sono stati ripresi dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (3)

    È pertanto necessario che nell'ambito di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 siano adottate opportune disposizioni e obblighi che garantiscano la continuità e il buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, con particolare riguardo alle norme di commercializzazione.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1234/2007 ha stabilito norme di commercializzazione per la cui applicazione è necessaria l'adozione di disposizioni riguardanti, in particolare, l'elenco delle carcasse, delle parti di tali carcasse e delle frattaglie cui si applica detto regolamento, la classificazione in funzione della conformazione, dell'aspetto e del peso, i tipi di presentazione, la denominazione di vendita dei prodotti in questione, l'indicazione facoltativa del metodo di refrigerazione e del tipo di allevamento, le condizioni di magazzinaggio e di trasporto relative ad alcuni tipi di carni di pollame e l'effettuazione di controlli periodici intesi a garantire l'applicazione uniforme di dette disposizioni in tutta la Comunità. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (3), che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90, e sostituirlo con un nuovo regolamento.

    (5)

    La commercializzazione del pollame in classi distinte a seconda della conformazione e dell'aspetto esige l'adozione di definizioni relative alle specie, all'età e alla presentazione delle carcasse, nonché alla conformazione anatomica e al contenuto dei tagli di pollame. L'elevato valore del prodotto denominato «foie gras» e il conseguente rischio di pratiche fraudolente impongono la definizione di precisi requisiti minimi per la commercializzazione.

    (6)

    Non è necessario applicare dette norme di commercializzazione a taluni prodotti e presentazioni che rivestono importanza locale o comunque limitata. Nondimeno le denominazioni di vendita di detti prodotti non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, dando adito a confusione tra i prodotti in questione e altri prodotti soggetti alle norme suddette. Analogamente, il principio qui esposto vale anche per le diciture supplementari utilizzate a corredo delle denominazioni dei prodotti in parola.

    (7)

    Ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, occorre definire le nozioni di commercializzazione e di lotto nel settore delle carni di pollame.

    (8)

    La temperatura di magazzinaggio e di manipolazione rappresenta un elemento fondamentale per la salvaguardia di elevati standard qualitativi. È pertanto opportuno stabilire la temperatura limite per la conservazione delle carni di pollame refrigerate.

    (9)

    Le disposizioni dal presente regolamento, e in particolare quelle riguardanti la vigilanza e il rispetto dello stesso, devono essere applicate in modo uniforme su tutto il territorio della Comunità. Le modalità di applicazione adottate a tal fine devono essere anch'esse uniformi. È pertanto necessario stabilire norme comuni per il campionamento e le tolleranze.

    (10)

    Per fornire al consumatore informazioni adeguate, chiare e oggettive sui prodotti posti in vendita e per garantire la libera circolazione degli stessi nella Comunità, è necessario che le norme di commercializzazione delle carni di pollame tengano conto, per quanto possibile, delle disposizioni della direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (4).

    (11)

    Tra le indicazioni facoltative nell'etichettatura figurano quelle relative al metodo di refrigerazione e al tipo di allevamento. Ai fini della tutela del consumatore, l'indicazione del tipo di allevamento deve essere subordinata al rispetto di criteri ben precisi riguardanti le condizioni di allevamento e di limiti quantitativi per l'indicazione di parametri quali l'età alla macellazione, la durata del periodo d'ingrasso o la razione di determinati ingredienti alimentari.

    (12)

    Quando sull'etichetta delle carni di anatre e oche allevate per la produzione di «fegato grasso» (foie gras) è riportata l'indicazione «allevato all'aperto», per garantire un'informazione completa sulle caratteristiche del prodotto è opportuno far figurare tale dicitura anche sull'etichetta destinata al consumatore.

    (13)

    È opportuno che la Commissione vigili costantemente sulla compatibilità tra i provvedimenti nazionali adottati in applicazione delle presenti disposizioni e la legislazione comunitaria, comprese le norme di commercializzazione. Occorre in particolare prevedere la registrazione e l'ispezione periodica delle aziende autorizzate a utilizzare termini che fanno riferimento a particolari tipi di allevamento. Le aziende suddette devono essere quindi obbligate a tenere una registrazione dettagliata a tal fine.

    (14)

    Tenuto conto della natura specifica di queste ispezioni, le autorità competenti degli Stati membri interessati devono essere in grado di delegarne la responsabilità ad enti indipendenti debitamente qualificati e riconosciuti, fatta salva la supervisione e le precauzioni del caso.

    (15)

    Gli operatori di paesi terzi potrebbero essere interessati ad utilizzare indicazioni facoltative concernenti i metodi di refrigerazione e i tipi di allevamento. Occorre adottare le disposizioni a tal fine necessarie, fermo restando che le competenti autorità del paese terzo interessato abbiano rilasciato un apposito certificato e sempre che il paese di cui trattasi figuri in un elenco compilato dalla Commissione.

    (16)

    Tenuto conto dell'evoluzione economica e tecnica nella preparazione delle carni di pollame e nei controlli e del fatto che il tenore d'acqua riveste particolare importanza nella commercializzazione delle carni di pollame congelate o surgelate, è opportuno fissare il tenore massimo d'acqua nelle carcasse di pollame congelato o surgelato nonché definire un sistema di controllo sia nei macelli che in tutte le fasi della commercializzazione, senza contravvenire al principio della libera circolazione delle merci in un mercato unico.

    (17)

    È necessario verificare l'assorbimento d'acqua nello stabilimento di produzione nonché mettere a punto metodi affidabili per la determinazione del tenore d'acqua aggiunta nella preparazione delle carcasse di pollame congelate o surgelate, senza distinguere tra il liquido fisiologico e l'acqua estranea proveniente dalla preparazione delle carni, in quanto tale distinzione presenterebbe difficoltà pratiche.

    (18)

    È opportuno vietare la commercializzazione, senza un'apposita dicitura sull'imballaggio, del pollame congelato o surgelato ritenuto non conforme. È quindi necessario adottare modalità pratiche relative alle diciture apposte sugli imballaggi individuali e su quelli collettivi secondo la loro destinazione, per agevolare i controlli e impedire che i prodotti cambino di destinazione.

    (19)

    È necessario prevedere le misure da prendere in esito a controlli in cui si constati l'irregolarità di una spedizione, quando le merci non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. È opportuno stabilire una procedura per la composizione delle controversie che possono sorgere in merito alle spedizioni intracomunitarie.

    (20)

    In caso di controversia la Commissione deve avere la possibilità di intervenire, recandosi sul posto e adottando opportuni provvedimenti.

    (21)

    L'armonizzazione dei requisiti relativi al tenore d'acqua presuppone che vengano designati laboratori comunitari e nazionali di riferimento.

    (22)

    È necessario prevedere l'aiuto finanziario della Comunità.

    (23)

    È necessario concludere un contratto tra la Comunità e il laboratorio comunitario di riferimento per stabilire le condizioni relative al pagamento dell'aiuto.

    (24)

    È opportuno disporre che gli Stati membri adottino le modalità pratiche di controllo del tenore d'acqua del pollame congelato e surgelato. Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento è opportuno disporre che essi ne informino la Commissione e gli altri Stati membri.

    (25)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prodotti di cui all'articolo 121, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono definiti nel modo di seguito indicato.

    1)

    Carcasse di pollame

    a)

    POLLI DOMESTICI (Gallus domesticus)

    polli, broiler: animale nel quale la punta dello sterno è flessibile (non ossificata),

    galli, galline, pollame da brodo: animali nei quali la punta dello sterno è rigida (ossificata),

    capponi: animali di sesso maschile, castrati chirurgicamente prima che abbiano raggiunto la maturità sessuale e macellati a un'età di almeno 140 giorni; dopo la capponatura, i capponi devono essere stati ingrassati per un periodo di almeno 77 giorni,

    galletti: polli con peso carcassa inferiore a 650 g (senza frattaglie, testa e zampe); i polli di peso compreso tra 650 g e 750 g possono essere denominati «galletti» se al momento della macellazione non hanno superato l'età di ventotto giorni. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni dell'articolo 12 per accertare l'età alla macellazione,

    giovane gallo: pollo maschio di razza ovaiola, nel quale la punta dello sterno è rigida ma non completamente ossificata e di età non inferiore a 90 giorni alla macellazione;

    b)

    TACCHINI (Meleagris gallopavo dom.)

    (giovani) tacchini: animali nei quali la punta dello sterno è flessibile (non ossificata),

    tacchini: animali nei quali la punta dello sterno è rigida (ossificata);

    c)

    ANATRE (Anas platyrhynchos dom., Cairina muschata), anatre «Mulard» (Cairina muschata x Anas platyrhynchos)

    (giovani) anatre, (giovani) anatre mute, (giovani) anatre «Mulard»: animali nei quali la punta dello sterno è flessibile (non ossificata),

    anatre, anatre mute, anatre «Mulard»: animali nei quali la punta dello sterno è rigida (ossificata);

    d)

    OCHE (Anser anser dom.)

    (giovani) oche: animali nei quali la punta dello sterno è flessibile (non ossificata). Lo strato di grasso che ricopre la carcassa è sottile o comunque modesto; il grasso della giovane oca può presentare un colore indicativo di una dieta particolare,

    oche: animali nei quali la punta dello sterno è rigida (ossificata); uno strato di grasso da esiguo a spesso ricopre tutta la carcassa;

    e)

    FARAONE (Numida meleagris dom.)

    (giovani) faraone: animali nei quali la punta dello sterno è flessibile (non ossificata),

    faraone: animale nel quale la punta dello sterno è rigida (ossificata).

    Ai fini del presente regolamento, le varianti dei termini di cui alle lettere da a) ad e) concernenti il sesso dell'animale sono da ritenersi equivalenti ai termini stessi.

    2)

    Tagli di pollame

    a)

    metà: metà carcassa, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;

    b)

    quarto: quarto della coscia o quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;

    c)

    cosciotto: i due quarti posteriori uniti da una parte del dorso, con o senza il codrione;

    d)

    petto con osso: lo sterno e le costole, o parte delle stesse, che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre. Il petto con osso può essere presentato intero o sezionato a metà;

    e)

    coscia: femore, tibia e fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    f)

    coscetta: coscia di pollo con unita parte del dorso; la parte di dorso non deve incidere per più del 25 % sul peso complessivo del taglio;

    g)

    sovraccoscia: il femore unitamente alla muscolatura che lo ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    h)

    fuso: la tibia e la fibula unitamente alla muscolatura che le ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    i)

    ala: l'omero, il radio e l'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. Nel caso delle ali di tacchino, omero e radio/ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre possono essere presentati separatamente. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    j)

    ali non separate: le due ali unite da una parte del dorso; quest'ultima non deve incidere per più del 45 % sul peso complessivo del taglio;

    k)

    filetto/fesa (tacchino): il petto intero o il mezzo petto disossati, vale a dire mondati dello sterno e delle costole. La fesa di tacchino può essere costituita dal solo muscolo pettorale profondo;

    l)

    petto (con forcella), fesa (con forcella): il filetto o la fesa (senza pelle), con la clavicola e la punta cartilaginea dello sterno; il peso della clavicola e della cartilagine non deve incidere per più del 3 % sul peso complessivo del taglio;

    m)

    magret, maigret: filetto di anatre od oche di cui al punto 3), compresi la pelle e lo strato adiposo sottocutaneo che ricopre il muscolo del petto, escluso il muscolo pettorale profondo;

    n)

    carne di coscia di tacchino disossata: sovraccoscia e/o fuso di tacchino disossati, ovvero privi di femore, tibia e fibula, interi, tagliati in cubetti o strisce.

    Per i prodotti indicati alle lettere e), g) e h), la frase «le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni» va intesa nel senso che i pezzi devono essere sezionati tra le due righe tratteggiate che delimitano l'articolazione nella figura riportata nell'allegato II.

    I prodotti di cui alle lettere da d) a k) possono essere presentati con o senza la pelle. L'assenza della pelle nei prodotti di cui alle lettere da d) a j) o la presenza della pelle nei prodotti di cui alla lettera k) vanno indicate nell'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    3)

    Foie gras

    I fegati di oche o di anatre delle specie Cairina muschata o Cairina muschata x Anas platyrhynchos, alimentate in modo da determinare ipertrofia delle cellule epatiche.

    I fegati vengono asportati previo completo dissanguamento degli animali dai quali sono prelevati e presentano colorazione uniforme.

    Le caratteristiche ponderali dei fegati sono le seguenti:

    i fegati di anatra hanno un peso netto di almeno 300 grammi,

    i fegati d'oca hanno un peso netto di almeno 400 grammi.

    Articolo 2

    Ai sensi del presente regolamento si intende per:

    a)

    «carcassa»: il corpo intero di un volatile da cortile delle specie di cui all'articolo 1, punto 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia l'asportazione dei rognoni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;

    b)

    «parti della carcassa»: le carni di pollame che, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del tessuto muscolare, possono essere identificate come ricavate da determinate parti della carcassa;

    c)

    «carni di pollame preconfezionate»: le carni di pollame presentate in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE;

    d)

    «carni di pollame senza preconfezionamento»: le carni di pollame presentate senza preconfezionamento per la vendita al consumatore finale ossia confezionate sul luogo di vendita a richiesta dell'acquirente;

    e)

    «commercializzazione»: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione;

    f)

    «lotto»: carni di pollame di specie e tipo uniformi, della stessa classe, dello stesso ciclo produttivo, provenienti dallo stesso macello o laboratorio di sezionamento, ubicati nello stesso luogo, che formano oggetto dell'ispezione. Ai fini dell'articolo 9 e degli allegati V e VI, un lotto comprende esclusivamente preconfezionati appartenenti alla medesima categoria di peso nominale.

    Articolo 3

    1.   Per poter essere commercializzate in conformità al presente regolamento, le carcasse di pollame devono essere poste in vendita in una delle seguenti presentazioni:

    parzialmente eviscerate («sfilate» o «tradizionali»),

    con frattaglie,

    senza frattaglie.

    Può essere aggiunto il termine «sviscerate».

    2.   Per carcasse parzialmente eviscerate si intendono le carcasse dalle quali non sono stati asportati il cuore, il fegato, i polmoni, il ventriglio, il gozzo e i rognoni.

    3.   Per tutte le presentazioni di carcasse, se la testa non è stata asportata, la trachea, l'esofago e il gozzo possono rimanere nella carcassa.

    4.   Nelle frattaglie sono compresi esclusivamente:

    il cuore, il collo, il ventriglio e il fegato, nonché tutte le altre parti considerate commestibili sul mercato verso il quale il prodotto è avviato per il consumo finale. Dal fegato è asportata la vescichetta biliare. Il ventriglio, svuotato del suo contenuto, è privato della membrana cornea. Il cuore può essere con o senza il pericardio. Qualora rimanga unito alla carcassa, il collo non è considerato parte delle frattaglie.

    Se uno di questi quattro organi non è solitamente presente nella carcassa posta in vendita, la sua assenza è indicata nell'etichetta.

    5.   Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate in conformità alla direttiva 2000/13/CE, sui documenti commerciali di accompagnamento ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:

    a)

    la categoria di cui all'allegato XIV, parte B, punto III 1), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

    b)

    lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate, in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 2), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata.

    Articolo 4

    1.   Per i prodotti cui si applica il presente regolamento, le denominazioni di vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2000/13/CE sono costituite dalle denominazioni indicate all'articolo 1 del presente regolamento e dai termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie contenuti nell'allegato I del presente regolamento; la denominazione reca anche:

    nel caso di carcasse intere, il riferimento ad una delle presentazioni specificate all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento,

    nel caso di tagli di pollame, il riferimento alle rispettive specie.

    2.   Le denominazioni di cui all'articolo 1, punti 1) e 2), possono essere completate da altri termini, a condizione che questi non inducano gravemente in errore il consumatore e in particolare non diano adito a confusioni con altri prodotti elencati all'articolo 1, punti 1) e 2), o recanti una delle indicazioni di cui all'articolo 11.

    Articolo 5

    1.   I prodotti diversi da quelli definiti all'articolo 1 possono essere commercializzati nella Comunità soltanto se recano una denominazione che non induca gravemente in errore il consumatore, generando confusione con le denominazioni di cui all'articolo 1 o con le indicazioni di cui all'articolo 11.

    2.   Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate in conformità della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale devono essere conformi ai requisiti supplementari di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

    3.   Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla «data di scadenza», in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2000/13/CE.

    4.   Per le carni di pollame preconfezionate, sull'involucro o su di un'etichetta apposta su tale involucro devono figurare anche le seguenti indicazioni:

    a)

    la categoria di cui all'allegato XIV, parte B, punto III 1), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

    b)

    per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di peso a livello della vendita al dettaglio;

    c)

    lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate, in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 2), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata;

    d)

    il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento attribuito in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), eccettuati i casi in cui il sezionamento e il disosso si effettuano sul luogo di vendita, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento;

    e)

    per le carni di pollame importate da paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine.

    5.   Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, a condizione che tali operazioni abbiano luogo a richiesta ed in presenza del consumatore, alle indicazioni di cui al paragrafo 4 si applica l'articolo 14 della direttiva 2000/13/CE.

    6.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 5, e ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, non è necessario procedere alla classificazione delle carni di pollame o fare uso delle indicazioni supplementari di cui ai detti articoli quando si tratta di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione.

    Articolo 6

    Alle carni di pollame congelate quali definite nell'allegato XIV, parte B, punto II 3), del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano anche le seguenti disposizioni:

    Le carni di pollame congelate cui si applica il presente regolamento devono essere mantenute a una temperatura stabile e pari o inferiore a – 12 °C in ogni punto del prodotto; sono ammesse brevi fluttuazioni, con un innalzamento massimo di 3 °C. Queste tolleranze per quanto riguarda la temperatura del prodotto sono ammesse, nel rispetto delle buone pratiche di conservazione e di distribuzione, durante la distribuzione locale e nei banchi per la vendita al consumatore finale.

    Articolo 7

    1.   Per appartenere alla classe A o alla classe B, le carcasse e i tagli di pollame cui si applica il presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti minimi e risultare:

    a)

    integri, tenuto conto della presentazione;

    b)

    puliti, esenti da qualsiasi elemento estraneo visibile, da sporcizia o da sangue;

    c)

    privi di odori atipici;

    d)

    esenti da tracce di sangue visibili, salvo quelle di modesta entità e non appariscenti;

    e)

    privi di ossa rotte sporgenti;

    f)

    privi di ecchimosi gravi.

    Il pollame fresco non deve presentare alcuna traccia di precedenti congelamenti.

    2.   Per rientrare nella classe A le carcasse e i tagli di pollame devono inoltre risultare conformi ai criteri di seguito precisati:

    a)

    avere una buona conformazione. La carne deve essere soda, il petto ben sviluppato, largo, lungo e carnoso, le cosce devono essere carnose. I polli, le giovani anatre e i tacchini devono presentare un sottile e regolare strato di grasso sul petto, sul dorso e sulle cosce. Per i galli, le galline, le anatre e le giovani oche è ammesso uno strato di grasso più spesso. Sulle oche uno strato di grasso da modesto a spesso deve ricoprire tutta la carcassa;

    b)

    un numero limitato di piccole penne, spuntoni (calami) e filopiume può essere presente sul petto, sulle cosce, sul codriolo, in corrispondenza delle articolazioni delle zampe e sulla punta delle ali; può essere presente anche in altre parti della carcassa nel caso di pollame da brodo e di anatre, tacchini e oche;

    c)

    lesioni, ecchimosi e scolorimenti sono tollerati, purché in numero limitato, di modesta entità, poco appariscenti e in punti diversi dal petto e dalle cosce. La punta delle ali può mancare. È ammesso un leggero rossore sulla punta delle ali e sui follicoli;

    d)

    il pollame congelato o surgelato non deve presentare alcuna traccia di bruciature (7) da congelamento, salvo se accidentali, di modesta entità, poco appariscenti e in punti diversi dal petto e dalle cosce.

    Articolo 8

    1.   I provvedimenti conseguenti alla mancata osservanza degli articoli 1, 3 e 7 devono riguardare l'intero lotto sottoposto a controllo a norma del presente articolo.

    2.   Da ogni lotto che deve essere ispezionato presso un macello, un laboratorio di sezionamento, un punto di vendita all'ingrosso o al minuto, o in qualunque altra fase della commercializzazione, anche durante il trasporto o, nel caso di importazioni da paesi terzi, all'atto dello sdoganamento, viene prelevato a caso un campione costituito dal seguente numero di singoli prodotti, quali definiti all'articolo 1:

    Dimensione del lotto

    Dimensione del campione

    Tolleranza (Numero di unità inidonee)

    Totale

    Per l'articolo 1, punti 1) (8) e 3), e l'articolo 7, paragrafo 1

    1

    2

    3

    4

    Da 100 a 500

    30

    5

    2

    Da 501 a 3 200

    50

    7

    3

    > 3 200

    80

    10

    4

    3.   Nell'ambito dell'ispezione di lotti di carni di pollame della classe A, è ammessa una tolleranza corrispondente al numero totale delle unità inidonee indicato nella colonna 3 della tabella contenuta nel paragrafo 2. Dette unità inidonee possono anche comprendere, per il filetto o la fesa, filetti o fese con non più del 2 % in peso di cartilagine (punta flessibile dello sterno).

    Tuttavia, il numero di unità inidonee che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1, punti 1) e 3), e all'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere superiore a quello indicato nella colonna 4 della tabella contenuta nel paragrafo 2.

    Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, punto 3), eventuali unità inidonee sono tollerate soltanto se di peso non inferiore a 240 g per i fegati d'anatra e a 385 g per i fegati d'oca.

    4.   Nell'ambito dell'ispezione di lotti di carni di pollame della classe B, la tolleranza relativa al numero di unità inidonee è raddoppiata.

    5.   Se il lotto ispezionato non è considerato idoneo, l'ente incaricato della sorveglianza ne vieta la commercializzazione, ovvero l'importazione se il lotto proviene da un paese terzo, fino al momento in cui venga dimostrato che si è provveduto a renderlo conforme con quanto disposto dagli articoli 1 e 7.

    Articolo 9

    1.   Le carni di pollame congelate o surgelate, presentate in imballaggi preconfezionati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE, possono essere classificate per categorie di peso in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 3), del regolamento (CE) n. 1234/2007. I preconfezionati possono essere costituiti da:

    preconfezionati contenenti una carcassa di pollame, oppure

    preconfezionati contenenti uno o più tagli di pollame del medesimo tipo e specie, quali definiti all'articolo 1.

    2.   Tutti i preconfezionati recano l'indicazione del cosiddetto «peso nominale» del prodotto che in essi deve essere contenuto, in conformità dei paragrafi 3 e 4.

    3.   I preconfezionati di carni di pollame congelate o surgelate possono essere classificati secondo le seguenti categorie di peso nominale:

    a)

    carcasse:

    < 1 100 grammi: per classi di 50 grammi (1 050 — 1 000 — 950 ecc.),

    1 100 a < 2 400 grammi: per classi di 100 grammi (1 100 — 1 200 — 1 300 ecc.),

    ≥ 2 400 grammi: per classi di 200 grammi (2 400 — 2 600 — 2 800 ecc.);

    b)

    tagli:

    < 1 100 grammi: per classi di 50 grammi (1 050 — 1 000 — 950 ecc.),

    ≥ 1 100 grammi: per classi di 100 grammi (1 100 — 1 200 — 1 300 ecc.).

    4.   I preconfezionati di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a)

    il contenuto effettivo non deve essere inferiore, in media, al peso nominale;

    b)

    la proporzione di preconfezionati che presentano un errore per difetto maggiore dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9 deve essere sufficientemente contenuta affinché i lotti di preconfezionati superino i controlli di cui al paragrafo 10;

    c)

    non può essere commercializzato alcun preconfezionato che presenti un errore per difetto maggiore del doppio dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9.

    Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di peso nominale, contenuto effettivo ed errore per difetto contenute nell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.

    5.   In ordine alla responsabilità del confezionatore o dell'importatore di carni di pollame congelate o surgelate e ai controlli che devono essere effettuati dalle competenti autorità, si applicano in quanto compatibili i punti 4), 5) e 6) dell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.

    6.   Il controllo dei preconfezionati è effettuato per campionamento e si articola in due parti:

    una verifica del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione,

    una verifica del contenuto effettivo medio dei preconfezionati del campione.

    I singoli lotti di preconfezionati sono considerati ammissibili se i risultati di entrambe le verifiche indicano che sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 10 e 11.

    7.   Il lotto è costituito da tutti i preconfezionati dello stesso peso nominale, dello stesso tipo e dello stesso ciclo di produzione, confezionati nello stesso luogo, che costituiscono oggetto di ispezione.

    La dimensione del lotto è limitata ai quantitativi di seguito indicati:

    se il controllo è eseguito alla fine della linea di confezionamento, ogni lotto contiene un numero di preconfezionati pari alla produzione oraria massima della linea medesima, senza altre limitazioni dimensionali,

    negli altri casi la dimensione del lotto è limitata a 10 000 preconfezionati.

    8.   Da ogni lotto viene prelevato a caso un campione da sottoporre a controllo, costituito dal seguente numero di preconfezionati:

    Dimensione del lotto

    Dimensione del campione

    100-500

    30

    501-3 200

    50

    > 3 200

    80

    Per i lotti comprendenti meno di 100 preconfezionati, il controllo non distruttivo ai sensi dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE riguarda, se effettuato, il 100 % dei preconfezionati medesimi.

    9.   Nel caso di carni di pollame preconfezionate, sono ammesse le seguenti tolleranze per difetto:

    (grammi)

    Peso nominale

    Tolleranza per difetto

    Carcasse

    Tagli

    meno di 1 100

    25

    25

    1 100 a < 2 400

    50

    50

    2 400 e oltre

    100

     

    10.   Ai fini del controllo del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione, il contenuto minimo ammissibile è calcolato sottraendo dal peso nominale del preconfezionato la tolleranza per difetto relativa a tale peso.

    I preconfezionati del campione il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto minimo ammissibile sono considerati inidonei.

    Il lotto di preconfezionati controllato è considerato ammissibile se il numero di unità inidonee presenti nel campione è inferiore o uguale al limite di ammissibilità, secondo la tabella di seguito riportata; se il numero di unità inidonee è uguale o superiore al limite di ammissibilità, il lotto non è considerato ammissibile.

    Dimensione del campione

    Numero di unità inidonee

    Limite di ammissibilità

    Limite di inammissibilità

    30

    2

    3

    50

    3

    4

    80

    5

    6

    11.   Ai fini del controllo del contenuto medio effettivo, un lotto di preconfezionati è considerato ammissibile se il contenuto medio effettivo dei preconfezionati che costituiscono il campione è superiore al limite ammissibile di seguito indicato:

    Dimensione del campione

    Limite di ammissibilità per il contenuto medio effettivo

    30

    x— ≥ Qn – 0,503 s

    50

    x— ≥ Qn – 0,379 s

    80

    x— ≥ Qn – 0,295 s

    x

    =

    contenuto medio effettivo dei preconfezionati

    Qn

    =

    peso nominale del preconfezionato

    s

    =

    deviazione standard dei contenuti effettivi dei preconfezionati del lotto.

    La deviazione standard è stimata come indicato al punto 2.3.2.2 dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE.

    12.   Fintantoché l'impiego di indicazioni supplementari è autorizzato dalla direttiva 80/181/CEE del Consiglio (9), l'indicazione del peso nominale sui preconfezionati cui si applica il presente articolo può essere accompagnata da un'indicazione supplementare.

    13.   Per le carni di pollame importate nel Regno Unito in provenienza da altri Stati membri i controlli sono effettuati in modo casuale e non sono eseguiti alla frontiera.

    Articolo 10

    L'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, può recare un riferimento all'impiego di uno dei metodi di raffreddamento di seguito definiti e dei termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato III:

    per il raffreddamento ad aria: raffreddamento delle carcasse di pollame con aria fredda,

    per il raffreddamento per aspersione o ventilazione: raffreddamento delle carcasse di pollame mediante aria fredda e aspersione con acqua nebulizzata o finemente spruzzata,

    per il raffreddamento per immersione: raffreddamento delle carcasse di pollame in serbatoi d'acqua o di ghiaccio e acqua, utilizzando il sistema dell'avanzamento contro corrente.

    Articolo 11

    1.   Ai fini dell'indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati e quelli corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato IV, ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato V del presente regolamento:

    a)

    «alimentato con il … % di …»;

    b)

    «estensivo al coperto»;

    c)

    «all'aperto»;

    d)

    «rurale all'aperto»;

    e)

    «rurale in libertà».

    Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche dei rispettivi tipi di allevamento.

    Quando sull'etichetta della carne ottenuta da anatre e oche allevate per la produzione di «fegato grasso» figura l'indicazione del tipo di allevamento all'aperto [lettere c), d) ed e)] occorre indicare anche i termini «per la produzione di fegato grasso».

    2.   L'età dell'animale alla macellazione o la durata del periodo d'ingrasso possono figurare soltanto se è utilizzata una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purché l'età non sia inferiore a quella specificata nell'allegato V, lettere b), c) o d). La presente disposizione non si applica tuttavia per gli animali di cui all'articolo 1, punto 1), lettera a), quarto trattino.

    3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato V. Detti provvedimenti nazionali si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame.

    4.   I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 sono comunicati alla Commissione.

    5.   Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogniqualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti cui fa riferimento il presente articolo sono compatibili con il diritto comunitario e conformi alle norme comuni per la commercializzazione delle carni di pollame.

    Articolo 12

    1.   I macelli autorizzati a utilizzare le diciture di cui all'articolo 11 sono soggetti a uno speciale riconoscimento. Essi tengono, per ogni tipo di allevamento, un registro separato recante:

    a)

    i nomi e gli indirizzi dei produttori degli animali in questione; l'iscrizione viene effettuata dopo un'ispezione compiuta dalla competente autorità dello Stato membro;

    b)

    su richiesta della medesima autorità, il numero di animali allevato in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore;

    c)

    il numero e il peso totale, vivo o morto, degli animali consegnati e trasformati;

    d)

    i dati relativi alle vendite, con indicazione del nome e dell'indirizzo degli acquirenti per un periodo minimo di sei mesi dopo la consegna.

    2.   I produttori di cui al paragrafo 1 sono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati, per un periodo minimo di sei mesi dopo la consegna, nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, il numero di animali venduti e il nome e indirizzo degli acquirenti, nonché i quantitativi e la provenienza dei mangimi.

    Inoltre i produttori che allevano i volatili all'aperto registrano anche la data alla quale detti volatili hanno avuto accesso per la prima volta all'aperto.

    3.   I mangimifici e i fornitori di mangimi tengono, per un periodo minimo di sei mesi dalla consegna, una registrazione da cui risulta che la composizione dei mangimi forniti ai produttori per il tipo di allevamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), è conforme alle prescrizioni in materia di alimentazione degli animali.

    4.   Gli incubatoi tengono una registrazione dei volatili delle razze a crescita lenta forniti ai produttori per i tipi di allevamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), per un periodo minimo di sei mesi dalla consegna.

    5.   Regolari ispezioni circa il rispetto dell'articolo 11 e dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono effettuate presso:

    a)

    l'allevamento: almeno una volta per ogni ciclo di produzione;

    b)

    i mangimifici e i fornitori di mangimi: almeno una volta all'anno;

    c)

    il macello: almeno quattro volte all'anno;

    d)

    l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascun tipo di allevamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e).

    6.   Ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei macelli riconosciuti e registrati a norma del paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il numero attribuito a ciascuno di essi. Qualsiasi modifica dei dati contenuti nell'elenco è comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare.

    Articolo 13

    Per quanto concerne i controlli relativi all'indicazione del tipo di allevamento praticato, di cui all'articolo 121, lettera e), punto v), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare i criteri definiti nella norma europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989 e in tale contesto sono soggetti a riconoscimento e sorveglianza da parte delle competenti autorità dello Stato membro interessato.

    Articolo 14

    Le carni di pollame importate provenienti da paesi terzi possono recare una o più delle indicazioni facoltative di cui agli articoli 10 e 11, a condizione che siano accompagnate da un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine, nel quale si attesti che i prodotti di cui trattasi sono conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

    Qualora un paese terzo ne faccia richiesta, la Commissione predispone un elenco di dette autorità.

    Articolo 15

    1.   Fermo restando il disposto dell'articolo 16, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 3, i polli congelati e surgelati, oggetto di attività commerciali o professionali, possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se il tenore d'acqua non supera il livello tecnicamente inevitabile, determinato secondo uno dei due metodi di analisi descritti nell'allegato VI (prova di sgocciolamento) o nell'allegato VII (prova chimica).

    2.   Le competenti autorità designate da ciascuno Stato membro vigilano a che i macelli adottino tutte le misure necessarie per conformarsi con quanto disposto dal paragrafo 1 e in particolare a che:

    siano prelevati campioni per il controllo dell'assorbimento d'acqua durante la refrigerazione e del tenore d'acqua dei polli congelati e surgelati,

    i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di un anno,

    ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare nei registri di produzione.

    Articolo 16

    1.   Presso i macelli, almeno una volta durante ciascun ciclo di lavorazione di otto ore, occorre controllare l'assorbimento d'acqua, procedendo come indicato nell'allegato IX o come indicato nell'allegato VI.

    Se tali verifiche evidenziano un assorbimento d'acqua superiore a quello compatibile, tenuto conto dell'assorbimento d'acqua verificatosi nelle fasi della preparazione delle carcasse che non sono soggette a controllo, con il tenore totale autorizzato dal presente regolamento e se comunque l'assorbimento d'acqua è superiore ai valori previsti dall'allegato IX, punto 10, o dall'allegato VI, punto 7, i macelli apportano immediatamente al processo di lavorazione i necessari correttivi tecnici.

    2.   In tutti i casi contemplati al paragrafo 1, secondo comma, e comunque almeno una volta ogni due mesi, si effettuano per ciascun macello le verifiche a campione del tenore d'acqua nei polli congelati e surgelati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, attenendosi alle disposizioni degli allegati VI o VII, a scelta della competente autorità dello Stato membro. Detti controlli non devono essere effettuati sulle carcasse per le quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell'autorità competente, che sono destinate esclusivamente all'esportazione.

    3.   Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate dalle competenti autorità o sotto la loro responsabilità. In casi specifici, le competenti autorità possono rendere più rigorose, per un determinato macello, le disposizioni di cui al paragrafo 1, con particolare riguardo alle indicazioni dell'allegato IX, punti 1 e 10, e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora ciò risulti necessario ai fini del rispetto del tenore totale d'acqua ammesso dal presente regolamento.

    In tutti i casi in cui si ritenga che un lotto di polli congelati o surgelati non soddisfi le disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti riprendono i controlli con la frequenza minima prevista al paragrafo 2 soltanto dopo che abbiano dato risultati negativi tre verifiche successive, effettuate conformemente agli allegati VI o VII, su campioni prelevati in tre diversi giorni di produzione nell'arco di un periodo massimo di quattro settimane. I costi di tali verifiche sono a carico del macello interessato.

    4.   Se i risultati dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati da VI a IX, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 1 può essere ridotta a una volta al mese. In caso di inosservanza dei criteri stabiliti nei suddetti allegati i controlli sono ripresi con la frequenza di cui al paragrafo 1.

    5.   Se i risultati dei controlli di cui al paragrafo 2 indicano un superamento dei limiti tollerati, il lotto in questione è considerato non conforme al presente regolamento. In tal caso, tuttavia, il macello interessato può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi nel laboratorio di riferimento dello Stato membro, secondo un metodo scelto dalla competente autorità dello stesso Stato membro. I costi dell'analisi suddetta sono a carico del detentore del lotto.

    6.   Se, eventualmente dopo la controanalisi, il lotto di cui trattasi è considerato non conforme al presente regolamento, l'autorità competente provvede affinché il lotto stesso possa essere commercializzato come tale nella Comunità soltanto se sugli imballaggi individuali e sugli imballaggi collettivi delle carcasse in questione siano apposti dal macello, sotto il controllo dell'autorità competente, una fascetta o un'etichetta recanti, in lettere maiuscole di colore rosso, almeno una delle diciture di cui all'allegato X.

    Il lotto di cui al primo comma resta sotto il controllo dell'autorità competente sino al momento in cui riceve un trattamento conforme alle disposizioni del presente paragrafo o è oggetto di altra decisione. Se si certifica all'autorità competente che il lotto di cui al primo comma è destinato all'esportazione, la medesima autorità competente adotta i necessari provvedimenti per evitare che detto lotto sia commercializzato all'interno della Comunità.

    Le diciture di cui al primo comma sono apposte in un punto ben visibile, in maniera che risultino chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono essere in alcun modo occultate, segnate o interrotte da scritte o figure. Le lettere devono avere un'altezza di almeno 1 cm nel caso di imballaggi individuali e di almeno 2 cm nel caso di imballaggi collettivi.

    Articolo 17

    1.   Lo Stato membro di destinazione può, ove sussistano fondati motivi per sospettare irregolarità, effettuare controlli a campione non discriminatori su polli congelati o surgelati, per verificare che un lotto soddisfi i requisiti previsti dagli articoli 15 e 16.

    2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati nel luogo di destinazione della merce o in altra opportuna sede; in quest'ultimo caso, l'inoltro della merce deve essere perturbato quanto meno possibile, il luogo prescelto non deve trovarsi alla frontiera e la merce deve poter pervenire normalmente a destinazione dopo il prelievo dei campioni necessari. I prodotti in questione, tuttavia, possono essere venduti al consumatore finale solo dal momento in cui è disponibile il risultato del controllo.

    I controlli in parola sono effettuati il più rapidamente possibile, in modo da non ritardare indebitamente l'immissione sul mercato del prodotto e non provocare ritardi che possano pregiudicare la qualità dello stesso.

    I risultati dei controlli, tutte le conseguenti decisioni e i motivi che hanno portato all'adozione delle stesse, sono notificati allo speditore, al destinatario o al loro rappresentante entro due giorni lavorativi dal prelievo dei campioni. Le decisioni adottate dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione sono comunicate, con le relative motivazioni, all'autorità competente dello Stato membro di spedizione.

    A richiesta dello speditore o del suo rappresentante, le decisioni con le relative motivazioni sono loro comunicate per iscritto, con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della procedura e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

    3.   Se il risultato dei controlli di cui al paragrafo 1 indica un superamento della tolleranza ammessa, il detentore del lotto di cui trattasi può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi in uno dei laboratori di riferimento elencati nell'allegato XI, secondo lo stesso metodo impiegato per il controllo iniziale. Le spese relative a detta analisi in contraddittorio sono assunte dal detentore del lotto. I compiti e le competenze dei laboratori di riferimento sono precisati nell'allegato XII.

    4.   Se a seguito di un controllo effettuato a norma dei paragrafi 1 e 2 nonché, se del caso, di una controanalisi, si constata che i polli congelati o surgelati non sono conformi a quanto disposto dagli articoli 15 e 16, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione applica le procedure indicate all'articolo 16, paragrafo 6.

    5.   Nei casi previsti dai paragrafi 3 e 4 l'autorità competente dello Stato membro di destinazione si mette immediatamente in contatto con le autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Queste ultime prendono tutte le misure necessarie e comunicano alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

    Qualora i controlli di cui ai paragrafi 1 e 3 evidenzino ripetute irregolarità o qualora detti controlli, secondo il parere dello Stato membro di spedizione, siano stati effettuati senza una giustificazione sufficiente, le autorità competenti degli Stati membri interessati ne informano la Commissione.

    Se necessario, per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento o su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni:

    inviare una missione di esperti presso lo stabilimento di cui trattasi ed effettuare sopralluoghi di concerto con le competenti autorità nazionali, oppure

    chiedere all'autorità competente dello Stato membro di spedizione di intensificare i prelievi di campioni sulla produzione dello stabilimento di cui trattasi, applicando eventualmente sanzioni, in conformità delle disposizioni dell'articolo 194 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    La Commissione comunica agli Stati membri le proprie conclusioni. Gli Stati membri sul cui territorio è effettuata un'ispezione forniscono agli esperti l'assistenza necessaria all'espletamento delle loro mansioni.

    In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro di spedizione, su richiesta dello Stato membro di destinazione, intensifica i controlli sui prodotti provenienti dallo stabilimento in questione.

    Qualora tali provvedimenti siano adottati a seguito di ripetute irregolarità da parte di uno stabilimento, la Commissione pone a carico di quest'ultimo tutte le spese sostenute per l'applicazione delle disposizioni contenute nei trattini del terzo comma.

    Articolo 18

    1.   Le competenti autorità degli Stati membri informano immediatamente i rispettivi laboratori nazionali di riferimento dei risultati dei controlli di cui agli articoli 15, 16 e 17 effettuati da esse o sotto la loro responsabilità.

    Prima del 1o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui all'articolo 19, per un'ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati sono presentati per esame al comitato di gestione secondo la procedura prevista dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

    2.   Gli Stati membri adottano le modalità pratiche dei controlli di cui agli articoli 15, 16 e 17 per tutte le fasi della commercializzazione, inclusi i controlli delle importazioni da paesi terzi al momento dello sdoganamento, in conformità degli allegati VI e VII. Essi comunicano dette misure agli altri Stati membri e alla Commissione. Qualsiasi modifica delle suddette modalità è comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione.

    Articolo 19

    Un comitato di esperti nel controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame funge da organismo di coordinamento delle attività di analisi dei laboratori nazionali di riferimento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento. I compiti del comitato e dei laboratori nazionali di riferimento, nonché la relativa struttura organizzativa, sono precisati nell'allegato XII.

    Al laboratorio di riferimento è versato un aiuto finanziario, secondo i termini di un contratto concluso tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e detto laboratorio.

    Il direttore generale della Direzione generale dell'agricoltura è autorizzato a firmare il contratto a nome della Commissione.

    Articolo 20

    1.   I seguenti tagli di pollame freschi, congelati e surgelati, oggetto di attività commerciali o professionali, possono essere commercializzati all'interno della Comunità, soltanto se il loro tenore d'acqua non supera i valori tecnicamente inevitabili determinati col metodo di analisi descritto nell'allegato VIII (prova chimica):

    a)

    filetto/fesa di pollo, con o senza forcella, senza pelle;

    b)

    petto di pollo, con pelle;

    c)

    sovraccoscia, fuso, coscia, coscetta, quarto della coscia, con pelle;

    d)

    filetto/fesa di tacchino, senza pelle;

    e)

    petto di tacchino, con pelle;

    f)

    sovraccoscia, fuso, coscia di tacchino, con pelle;

    g)

    carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle.

    2.   Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro vigilano a che i macelli e i laboratori di sezionamento, annessi o meno ai macelli, adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, e in particolare a che:

    a)

    siano effettuati controlli regolari dell'assorbimento d'acqua presso i macelli, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, anche per le carcasse di polli e di tacchini destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Detti controlli sono effettuati almeno una volta per ogni periodo di lavoro di otto ore. Tuttavia, nel caso del raffreddamento ad aria delle carcasse di tacchino non è necessario procedere a controlli regolari del tenore d'acqua. I valori limite di cui all'allegato IX, punto 10, si applicano anche alle carcasse di tacchino;

    b)

    i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di un anno;

    c)

    ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare nei registri di produzione.

    Se i risultati dei controlli di cui alla lettera a) e al paragrafo 3, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati da VI a IX, la frequenza dei controlli di cui alla lettera a) può essere ridotta a una volta al mese. In caso di inosservanza dei criteri stabiliti negli allegati da VI a IX i controlli sono ripresi con la frequenza prevista alla lettera a).

    3.   Almeno ogni tre mesi sono effettuati controlli a campione del tenore d'acqua nei tagli congelati e surgelati di cui al paragrafo 1, per ciascun laboratorio di sezionamento che produce detti tagli, attenendosi alle indicazioni contenute nell'allegato VIII. Detti controlli non debbono essere eseguiti sui tagli per i quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell'autorità competente, che sono destinati esclusivamente all'esportazione.

    Se un laboratorio di sezionamento rispetta per un anno i criteri indicati nell'allegato VIII, la frequenza dei controlli è ridotta a un controllo ogni sei mesi. In caso di inosservanza di detti criteri i controlli riprendono con la frequenza prevista al primo comma.

    4.   L'articolo 16, paragrafi da 3 a 6, e gli articoli 17 e 18 si applicano, in quanto compatibili, ai tagli di pollame di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 21

    Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2008.

    I riferimenti al regolamento abrogato e al regolamento (CEE) n. 1906/90 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.

    Articolo 22

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 470/2008 (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 1).

    (2)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/2006 (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 6).

    (3)  GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1474/2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 14).

    (4)  GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/45/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

    (5)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

    (6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

    (7)  Bruciatura da congelamento: (con riferimento a uno scadimento qualitativo) disidratazione irreversibile locale o diffusa della pelle e/o della carne, che può manifestarsi con alterazioni:

    del colore originario (generalmente con un impallidimento), oppure

    del sapore e dell'odore (insipidezza o rancidità), oppure

    della consistenza (essiccamento, spugnosità).

    (8)  Tolleranza nell'ambito di ciascuna specie, non tra una specie e l'altra.

    (9)  GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.


    ALLEGATO I

    Articolo 1, punto 1) —   Denominazioni delle carcasse intere

     

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    1.

    Пиле, бройлер

    Pollo (de carne)

    Kuře, brojler

    Kylling, slagtekylling

    Hähnchen

    Masthuhn

    Tibud, broiler

    Κοτόπουλο

    Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

    Chicken, broiler

    Poulet (de chair)

    Pollo, ‘Broiler

    Cālis, broilers

    2.

    Петел, кокошка

    Gallo, gallina

    Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

    Hane, høne, suppehøne

    Suppenhuhn

    Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

    Πετεινοί και κότες (για βράοιμο)

    Cock, hen, casserole, or boiling fowl

    Coq, poule (à bouillir)

    Gallo, gallina

    Pollame da brodo

    Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

    3.

    Петел (угоен, скопен)

    Capón

    Kapoun

    Kapun

    Kapaun

    Kohikukk

    Καπόνια

    Capon

    Chapon

    Cappone

    Kapauns

    4.

    Ярка, петле

    Polluelo

    Kuřátko, kohoutek

    Poussin, Coquelet

    Stubenküken

    Kana- ja kukepojad

    Νεοσσός, πετεινάρι

    Poussin, Coquelet

    Poussin, coquelet

    Galletto

    Cālītis

    5.

    Млад петел

    Gallo joven

    Mladý kohout

    Unghane

    Junger Hahn

    Noor kukk

    Πετεινάρι

    Young cock

    Jeune coq

    Giovane gallo

    Jauns gailis

    1.

    (Млада) пуйка

    Pavo (joven)

    (Mladá) krůta

    (Mini) kalkun

    (Junge) Pute, (Junger) Truthahn

    (Noor) kalkun

    (Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

    (Young) turkey

    Dindonneau, (jeune) dinde

    (Giovane) tacchino

    (Jauns) tītars

    2.

    Пуйка

    Pavo

    Krůta

    Avlskalkun

    Pute, Truthahn

    Kalkun

    Γάλοι και γαλοπούλες

    Turkey

    Dinde (à bouillir)

    Tacchino/a

    Tītars

    1.

    (Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар

    Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven)

    (Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard

    (Ung) and (Ung) berberiand

    (Ung) mulardand

    Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge Mulardente)

    (Noor) part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard

    (Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard

    (Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

    (Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

    (Giovane) anatra

    (Giovane) Anatra muta

    (Giovane) Anatra ‘mulard

    (Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (Jauna) Mulard pīle

    2.

    Патица, мускусна патица, мюлар

    Pato, pato de Barbaria, pato cruzado

    Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard

    Avlsand

    Avlsberberiand

    Avlsmulardand

    Ente, Barbarieente

    Mulardente

    Part, muskuspart, mullard

    Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard

    Duck, Muscovy duck, Mulard duck

    Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

    Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard

    Pīle, muskuspīle, Mulard pīle

    1.

    (Млада) гъска, гъсе

    Oca (joven), ansarón

    Mladá husa, house

    (Ung) gås

    Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

    (Noor) hani, hanepoeg

    (Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

    (Young) goose, gosling

    (Jeune) oie ou oison

    (Giovane) oca

    (Jauna) zoss, zoslēns

    2.

    Гъска

    Oca

    Husa

    Avlsgås

    Gans

    Hani

    Χήνες

    Goose

    Oie

    Oca

    Zoss

    1.

    (Млада) токачка

    Pintada (joven)

    Mladá perlička

    (Ung) perlehøne

    (Junges) Perlhuhn

    (Noor) pärlkana

    (Νεαρές) φραγκόκοτες

    (Young) guinea fowl

    (Jeune) pintade Pintadeau

    (Giovane) faraona

    (Jauna) pērļu vistiņa

    2.

    Токачка

    Pintada

    Perlička

    Avlsperlehøne

    Perlhuhn

    Pärlkana

    Φραγκόκοτες

    Guinea fowl

    Pintade

    Faraona

    Pērļu vistiņa


     

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    1.

    Viščiukas broileris

    Brojler csirke, pecsenyecsirke

    Fellus, brojler

    Kuiken, braadkuiken

    Kurczę, broiler

    Frango

    Pui de carne, broiler

    Kurča, brojler

    Pitovni piščanec – brojler

    Broileri

    Kyckling, slaktkyckling (broiler)

    2.

    Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

    Kakas és tyúk

    (főznivaló baromfi)

    Serduk, tiġieġa

    (tal-brodu)

    Haan, hen soep- of stoofkip

    Kura rosołowa

    Galo, galinha

    Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

    Kohút, sliepka

    Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

    Kukko, kana

    Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna

    3.

    Kaplūnas

    Kappan

    Ħasi

    Kapoen

    Kapłon

    Capão

    Clapon

    Kapún

    Kopun

    Chapon (syöttökukko)

    Kapun

    4.

    Viščiukas

    Minicsirke

    Għattuqa, coquelet

    Piepkuiken

    Kurczątko

    Franguitos

    Pui tineri

    Kurčiatko

    Mlad piščanec, mlad petelin

    (kokelet)

    Kananpoika, kukonpoika

    Poussin, Coquelet

    5.

    Gaidžiukas

    Fiatal kakas

    Serduk żgħir fl-eta

    Jonge haan

    Młody kogut

    Galo jovem

    Cocoș tânăr

    Mladý kohút

    Mlad petelin

    Nuori kukko

    Ung tupp

    1.

    Kalakučiukas

    Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

    Dundjan (żgħir fl-eta)

    (Jonge) kalkoen

    (Młody) indyk

    Peru

    Curcan (tânăr)

    Mladá morka

    (Mlada) pura

    (Nuori) kalkkuna

    (Ung) kalkon

    2.

    Kalakutas

    Pulyka

    Dundjan

    Kalkoen

    Indyk

    Peru adulto

    Curcan

    Morka

    Pura

    Kalkkuna

    Kalkon

    1.

    Ančiukai, muskusinės anties ančiukai, mulardinės anties ančiukai

    Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard-kacsa

    Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

    (Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

    (Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard

    Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

    Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

    (Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard

    (Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca

    (Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

    (Ung) anka, ankunge (ung) mulardand (ung) myskand

    2.

    Antis, muskusinė antis, mulardinė antis

    Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

    Papra, papra muscovy, papra mulard

    Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

    Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

    Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

    Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

    Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

    Raca, muškatna raca, mulard raca

    Ankka, myskiankka

    Anka, mulardand, myskand

    1.

    Žąsiukas

    Fiatal liba, pecsenye liba

    Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

    (Jonge) gans

    Młoda gęś

    Ganso

    Gâscă (tânără)

    (Mladá) hus, húsa

    (Mlada) gos, goska

    (Nuori) hanhi

    (Ung) gås, gåsunge

    2.

    Žąsis

    Liba

    Wiżża

    Gans

    Gęś

    Ganso adulto

    Gâscă

    Hus

    Gos

    Hanhi

    Gås

    1.

    Perlinių vištų viščiukai

    Pecsenyegyöngyös

    Farghuna

    (żgħira fl-eta)

    (Jonge) parelhoen

    (Młoda)

    perliczka

    Pintada

    Bibilică adultă

    (Mladá) perlička

    (Mlada) pegatka

    (Nuori) helmikana

    (Ung) pärlhöna

    2.

    Perlinės vištos

    Gyöngytyúk

    Fargħuna

    Parelhoen

    Perlica

    Pintada adulta

    Bibilică

    Perlička

    Pegatka

    Helmikana

    Pärlhöna

    Articolo 1, punto 2) —   Denominazioni dei tagli

     

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    de

    et

    el

    en

    fr

    it

    lv

    a)

    Половинка

    Medio

    Půlka

    Halvt

    Hälfte oder Halbes

    Pool

    Μισά

    Half

    Demi ou moitié

    Metà

    Puse

    b)

    Четвъртинка

    Charto

    Čtvrtka

    Kvart

    (Vorder-, Hinter-)Viertel

    Veerand

    Τεταρτημόριο

    Quarter

    Quart

    Quarto

    Ceturdaļa

    c)

    Неразделени четвъртинки с бутчетата

    Cuartos traseros unidos

    Neoddělená zadní čtvrtka

    Sammenhængende lårstykker

    Hinterviertel am Stück

    Lahtilõikamata koivad

    Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

    Unseparated leg quarters

    Quarts postérieurs non séparés

    Cosciotto

    Nesadalītas kāju ceturdaļas

    d)

    Гърди, бяло месо или филе с кост

    Pechuga

    Prsa

    Bryst

    Brust, halbe Brust, halbierte Brust

    Rind

    Στήθος

    Breast

    Poitrine, blanc ou filet sur os

    Petto con osso

    Krūtiņa

    e)

    Бутче

    Muslo y contramuslo

    Stehno

    Helt lår

    Schenkel, Keule

    Koib

    Πόδι

    Leg

    Cuisse

    Coscia

    Kāja

    f)

    Бутче с част от гърба, прикрепен към него

    Charto trasero de pollo

    Stehno kuřete s částí zad

    Kyllingelår med en del af ryggen

    Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

    Koib koos seljaosaga

    Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

    Chicken leg with a portion of the back

    Cuisse de poulet avec une portion du dos

    Coscetta

    Cāļa kāja ar muguras daļu

    g)

    Бедро

    Contramuslo

    Horní stehno

    Overlår

    Oberschenkel, Oberkeule

    Reis

    Μηρός (μπούτι)

    Thigh

    Haut de cuisse

    Sovraccoscia

    Šķiņkis

    h)

    Подбедрица

    Muslo

    Dolní stehno

    (palička)

    Underlår

    Unterschenkel, Unterkeule

    Sääretükk

    Κνήμη

    Drumstick

    Pilon

    Fuso

    Stilbs

    i)

    Крило

    Ala

    Křídlo

    Vinge

    Flügel

    Tiib

    Φτερούγα

    Wing

    Aile

    Ala

    Spārns

    j)

    Неразделени крила

    Alas unidas

    Neoddělená křídla

    Sammenhængende vinger

    Beide Flügel, ungetrennt

    Lahtilõikamata tiivad

    Αδιαχώριστες φτερούγες

    Unseparated wings

    Ailes non séparées

    Ali non separate

    Nesadalīti spārni

    k)

    Филе от гърдите, бяло месо

    Filete de pechuga

    Prsní řízek

    Brystfilet

    Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

    Rinnafilee

    Φιλέτο στήθους

    Breast fillet

    Filet de poitrine, blanc, filet, noix

    Filetto, fesa (tacchino)

    Krūtiņas fileja

    l)

    Филе от гърдите с „ядеца“

    Filete de pechuga con clavícula

    Filety z prsou

    (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

    Brystfilet med ønskeben

    Brustfilet mit Schlüsselbein

    Rinnafilee koos harkluuga

    Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

    Breast fillet with wishbone

    Filet de poitrine avec clavicule

    Petto (con forcella), fesa (con forcella)

    Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

    m)

    Нетлъсто филе

    Magret, maigret

    Magret, maigret

    (filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

    Magret, maigret

    Magret, Maigret

    Rinnaliha

    („magret” või „maigret”)

    Maigret, magret

    Magret, maigret

    Magret, maigret

    Magret, maigret

    Pīles krūtiņa

    n)

    Oбезкостен пуешки бут

    Carne de muslo y contramuslo de pavo deshuesada

    U vykostěných krůtích stehen

    Udbenet kød af hele kalkunlår

    Entbeintes Fleisch von Putenschenkeln

    Kalkuni konditustatud koivaliha

    Κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο

    Deboned turkey leg meat

    Cuisse désossée de dinde

    Carne di coscia di tacchino disossata

    Atkaulotai tītara kāju gaļai


     

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    fi

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    a)

    Pusė

    Fél baromfi

    Nofs

    Helft

    Połówka

    Metade

    Jumătăți

    Polená hydina

    Polovica

    Puolikas

    Halva

    b)

    Ketvirtis

    Negyed baromfi

    Kwart

    Kwart

    Ćwiartka

    Quarto

    Sferturi

    Štvrťka hydiny

    Četrt

    Neljännes

    Kvart

    c)

    Neatskirti kojų ketvirčiai

    Összefüggő (egész) combnegyedek

    Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

    Niet-gescheiden achterkwarten

    Ćwiartka tylna w całości

    Quartos da coxa não separados

    Sferturi posterioare neseparate

    Neoddelené hydinové stehná

    Neločene četrti nog

    Takaneljännes

    Bakdelspart

    d)

    Krūtinėlė

    Mell

    Sidra

    Borst

    Pierś, połówka piersi

    Peito

    Piept

    Prsia

    Prsi

    Rinta

    Bröst

    e)

    Koja

    Comb

    Koxxa

    Hele poot, hele dij

    Noga

    Perna inteira

    Pulpă

    Hydinové stehno

    Bedro

    Koipireisi

    Klubba

    f)

    Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

    Csirkecomb a hát egy részével

    Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

    Poot/dij met rugdeel (bout)

    Noga kurczęca z częścią grzbietu

    Perna inteira de frango com uma porção do dorso

    Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

    Kuracie stehno s panvou

    Piščančja bedra z delom hrbta

    Koipireisi, jossa selkäosa

    Kycklingklubba med del av ryggben

    g)

    Šlaunelė

    Felsőcomb

    Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

    Bovenpoot, bovendij

    Udo

    Coxa

    Pulpă superioară

    Horné hydinové stehno

    Stegno

    Reisi

    Lår

    h)

    Blauzdelė

    Alsócomb

    Il-biċċa t’isfel tal-koxxa

    (drumstick)

    Onderpoot, onderdij

    (Drumstick)

    Podudzie

    Perna

    Pulpă inferioară

    Dolné hydinové stehno

    Krača

    Koipi

    Ben

    i)

    Sparnas

    Szárny

    Ġewnaħ

    Vleugel

    Skrzydło

    Asa

    Aripi

    Hydinové krídelko

    Peruti

    Siipi

    Vinge

    j)

    Neatskirti sparnai

    Összefüggő (egész) szárnyak

    Ġwienaħ mhux separati

    Niet-gescheiden vleugels

    Skrzydła w całości

    Asas não separadas

    Aripi neseparate

    Neoddelené hydinové krídla

    Neločene peruti

    Siivet kiinni toisissaan

    Sammanhängande vingar

    k)

    Krūtinėlės filė

    Mellfilé

    Flett tas-sidra

    Borstfilet

    Filet z piersi

    Carne de peito

    Piept dezosat

    Hydinový rezeň

    Prsni file

    Rintafilee

    Bröstfilé

    l)

    Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

    Mellfilé szegycsonttal

    Flett tas-sidra bil-wishbone

    Borstfilet met vorkbeen

    Filet z piersi z obojczykiem

    Carne de peito com fúrcula

    Piept dezosat cu osul iadeș

    Hydinový rezeň s kosťou

    Prsni file s prsno kostjo

    Rintafilee solisluineen

    Bröstfilé med nyckelben

    m)

    Krūtinėlės filė be kiliojo raumens

    (magret)

    Bőrös libamell-filé, (maigret)

    Magret, maigret

    Magret

    Magret

    Magret, maigret

    Tacâm de pasăre, spinări de pasăre

    Magret

    Magret

    Magret, maigret

    Magret, maigret

    n)

    Kalakuto kojų mėsa be kaulų

    Kicsontozott pulykacomb

    Laħam tas-saqajn tad-dundjan dissussat

    Vlees van hele poten/hele dijen van kalkoenen, zonder been

    Pozbawione kości mięso z nogi indyka

    Carne desossada da perna inteira de peru

    Pulpă dezosată de curcan

    Vykostené morčacie stehno

    Puranje bedro brez kosti

    Kalkkunan luuton koipi-reisiliha

    Urbenat kalkonkött av klubba


    ALLEGATO II

    Sezionatura che separa la sovraccoscia/coscia dal dorso

    delimitazione dell'articolazione dell'anca

    Image

    Sezionatura che separa la sovraccoscia dal fuso

    delimitazione dell'articolazione del ginocchio

    Image


    ALLEGATO III

    ARTICOLO 10 —   Metodi di raffreddamento

     

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    1.

    Въздушно охлаждане

    Refrigeración por aire

    Vzduchem (Chlazení vzduchem)

    Luftkøling

    Luftkühlung

    Ōhkjahutus

    Ψύξη με αέρα

    Air chilling

    Refroidissement à l'air

    Raffreddamento ad aria

    Dzesēšana ar gaisu

    2.

    Въздушно-душово охлаждане

    Refrigeración por aspersión ventilada

    Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

    Luftspraykøling

    Luft-Sprühkühlung

    Ōhkpiserdusjahutus

    Ψύξη με ψεκασμό

    Air spray chilling

    Refroidissement par aspersion ventilée

    Raffreddamento per aspersione e ventilazione

    Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

    3.

    Охлаждане чрез потапяне

    Refrigeración por immersión

    Ve vodní lázni ponořením

    Neddypningskøling

    Gegenstrom-Tauchkühlung

    Sukeljahutus

    Ψύξη με βύθιση

    Immersion chilling

    Refroidissement par immersion

    Raffreddamento per immersione

    Dzesēšana iegremdējot


     

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    1.

    Atšaldymas ore

    Levegős hűtés

    Tkessih bl-arja

    Luchtkoeling

    Owiewowa

    Refrigeração por ventilação

    Refrigerare în aer

    Chladené vzduchom

    Zračno hlajenje

    Ilmajäähdytys

    Luftkylning

    2.

    Atšaldymas pučiant orą

    Permetezéses hűtés

    Tkessih b'air spray

    Lucht-sproeikoeling

    Owiewowo-natryskowa

    Refrigeração por aspersão e ventilação

    Refrigerare prin dușare cu aer

    Chladené sprejovaním

    Hlajenje s pršenjem

    Ilmasprayjäähdytys

    Evaporativ kylning

    3.

    Atšaldymas panardinant

    Bemerítéses hűtés

    Tkessiħ b’immersjoni

    Dompelkoeling

    Zanurzeniowa

    Refrigeração por imersão

    Refrigerare prin imersiune

    Chladené vo vode

    Hlajenje s potapljanjem

    Vesijäähdytys

    Vattenkylning


    ALLEGATO IV

    Articolo 11, paragrafo 1 —   Tipi di allevamento

     

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    a)

    Хранена с … % …

    гъска, хранена с овес

    Alimentado con … % de …

    Oca engordada con avena

    Krmena (čím) … % (čeho) …

    Husa krmená ovsem

    Fodret med … % …

    Havrefodret gås

    Mast mit … % …

    Hafermastgans

    Söödetud …, mis sisaldab … % …

    Kaeraga toidetud hani

    Έχει τραφεί με … % …

    Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

    Fed with … % of …

    Oats fed goose

    Alimenté avec … % de …

    Oie nourrie à l’avoine

    Alimentato con il … % di …

    Oca ingrassata con avena

    Barība ar … % …

    ar auzām barotas zosis

    b)

    Екстензивно закрито

    (отгледан на закрито)

    Sistema extensivo en gallinero

    Extenzivní v hale

    Ekstensivt staldopdræt

    (skrabe …)

    Extensive Bodenhaltung

    Ekstensiivne seespidamine

    (lindlas pidamine)

    Εκτατικής εκτροφής

    Extensive indoor

    (barnreared)

    Élevé à l’intérieur:

    système extensif

    Estensivo al coperto

    Turēšana galvenokārt telpās

    (“Audzēti kūtī”)

    c)

    Свободен начин на отглеждане

    Gallinero con salida libre

    Volný výběh

    Fritgående

    Freilandhaltung

    Vabapidamine

    Ελεύθερης βοσκής

    Free range

    Sortant à l’extérieur

    All’aperto

    Brīvā turēšana

    d)

    Традиционен свободен начин на отглеждане

    Granja al aire libre

    Tradiční volný výběh

    Frilands …

    Bäuerliche Freilandhaltung

    Traditsiooniline vabapidamine

    Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

    Traditional free range

    Fermier-élevé en plein air

    Rurale all’aperto

    Tradicionālā brīvā turēšana

    e)

    Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

    Granja de cría en libertad

    Volný výběh – úplná volnost

    Frilands … opdrættet i fuld frihed

    Bäuerliche Freilandhaltung

    Unbegrenzter Auslauf

    Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

    Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

    Free-range — total freedom

    Fermier-élevé en liberté

    Rurale in libertà

    Pilnīgā brīvība


     

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    a)

    Lesinta … % …

    Avižomis penėtos žąsys

    …%-ban …-val etetett

    Zabbal etetett liba

    Mitmugħa b’… % ta’ …

    Wiżża mitmugħa bil-ħafur

    Gevoed met … % …

    Met haver vetgemeste gans

    Żywione z udziałem … % …

    tucz owsiany (gęsi)

    Alimentado com … % de …

    Ganso engordado com aveia

    Furajate cu un % de …

    Gâște furajate cu ovăz

    Kŕmené … % …

    Husi kŕmené ovsom

    Krmljeno z … % …

    gos krmljena z ovsom

    Ruokittu rehulla, joka sisältää … …%

    Kauralla ruokittu hanhi

    Utfodrad med … % …

    Havreutfodrad gås

    b)

    Patalpose laisvai auginti paukščiai

    (Auginti tvartuose)

    Istállóban külterjesen tartott

    Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

    Scharrel … binnengehouden

    Ekstensywny chów ściółkowy

    Produção extensiva em interior

    Creștere în interior sistem extensiv

    Chované na hlbokej podstielke (chov v hale)

    Ekstenzivna zaprta reja

    Laajaperäinen sisäkasvatus

    Extensivt uppfödd inomhus

    c)

    Laisvai laikomi paukščiai

    Szabadtartás

    Barra

    (free range)

    Scharrel … met uitloop

    Chów wybiegowy

    Produção em semiliberdade

    Creștere liberă

    Výbehový chov (chov v exteriéri)

    Prosta reja

    Vapaa laidun – perinteinen kasvatustapa

    Tillgång till utomhusvistelse

    d)

    Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

    Hagyományos szabadtartás

    Barra (free range) tradizzjonali

    Boerenscharrel … met uitloop

    Hoeve … met uitloop

    Tradycyjny chów wybiegowy

    Produção ao ar livre

    Creștere liberă tradițională

    Chované navol'no

    Tradicionalna prosta reja

    Ulkoiluvapaus

    Traditionell utomhusvistelse

    e)

    Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

    Teljes szabadtartás

    Barra (free range) – liberta totali

    Boerenscharrel … met vrije uitloop

    Hoeve … met vrije uitloop

    Chów wybiegowy bez ograniczeń

    Produção em liberdade

    Creștere liberă – libertate totală –

    Úplne vol'ný chov

    Prosta reja – neomejen izpust

    Vapaa laidun – täydellinen liikkumavapaus

    Uppfödd i full frihet


    ALLEGATO V

    Le condizioni di cui all'articolo 11 sono le seguenti:

    a)

    Alimentato con il … % di …

    L'indicazione degli ingredienti dell'alimentazione precisati qui di seguito è autorizzata soltanto se:

    nel caso dei cereali, costituiscono, in peso, almeno il 65 % del mangime somministrato per la maggior parte del periodo di ingrasso; i sottoprodotti dei cereali non possono rappresentare più del 15 % di detta percentuale; se tuttavia viene fatto riferimento a un cereale specifico, questo deve rappresentare almeno il 35 % del mangime utilizzato e almeno il 50 % nel caso del granturco,

    nel caso delle leguminose o dei foraggi verdi, costituiscono, in peso, almeno il 5 % del mangime somministrato per gran parte del periodo di ingrasso,

    nel caso di prodotti lattiero-caseari, costituiscono, in peso, almeno il 5 % del mangime somministrato durante la fase di finissaggio.

    Il termine «oca ingrassata con avena» può tuttavia essere utilizzato se le oche nella fase di finissaggio di tre settimane ricevono giornalmente almeno 500 grammi di avena.

    b)

    «Estensivo al coperto»

    Questa dicitura può figurare soltanto se:

    i)

    la densità per metro quadrato di superficie al suolo non supera:

    per i polli, i giovani galli e i capponi: 15 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo,

    per le anatre, le faraone e i tacchini: 25 kg di peso vivo,

    per le oche: 15 kg di peso vivo;

    ii)

    gli animali non vengono macellati prima di aver raggiunto un'età di:

    polli: 56 giorni o più,

    tacchini: 70 giorni o più,

    oche: 112 giorni o più,

    anatre di Pechino: 49 giorni o più,

    anatre mute: 70 giorni o più per le femmine, 84 giorni o più per i maschi,

    anatre «mulard» femmine: 65 giorni o più,

    faraone: 82 giorni o più,

    oche giovani: 60 giorni o più,

    giovani galli: 90 giorni o più,

    capponi: 140 giorni o più.

    c)

    «All'aperto»

    Questa dicitura può figurare soltanto se:

    i)

    la densità nel ricovero e l'età alla macellazione rispettano le condizioni fissate alla lettera b), eccetto per i polli, per i quali la densità può essere aumentata a 13, ma non oltre 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato, e per i capponi, per i quali la densità non deve superare i 7,5 capi per metro quadrato, con un massimale di 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato;

    ii)

    per almeno metà della durata del loro ciclo vitale, gli animali hanno avuto permanentemente accesso, durante le ore diurne, a parchetti esterni ricoperti in buona parte da vegetazione, con una superficie pari ad almeno:

    1 m2 per pollo o per faraona,

    2 m2 per anatra o per cappone,

    4 m2 per tacchino o per oca;

    per le faraone, i parchetti esterni possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella del ricovero, con un'altezza di almeno 2 m. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispondente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera);

    iii)

    il mangime somministrato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70 % di cereali;

    iv)

    il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è di almeno 4 m per 100 m2 di superficie dell'edificio.

    d)

    «Rurale all'aperto»

    Questa dicitura può figurare soltanto se:

    i)

    la densità per metro quadrato di superficie all'interno del ricovero non supera:

    per i polli: 12 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo; tuttavia, se sono impiegati ricoveri mobili di superficie non superiore a 150 m2 che restano aperti durante la notte, la densità per metro quadrato può arrivare a 20 capi, ma senza superare i 40 kg di peso vivo per metro quadrato,

    per i capponi: 6,25 capi (fino all'età di 91 giorni, 12 capi), ma non più di 35 kg di peso vivo,

    per le anatre mute e le anatre di Pechino: 8 maschi, ma non più di 35 kg di peso vivo, 10 femmine, ma non più di 25 kg di peso vivo,

    per le anatre «mulard»: 8 capi ma non più di 35 kg di peso vivo,

    per le faraone: 13 capi ma non più di 25 kg di peso vivo,

    per i tacchini: 6,25 capi (fino all'età di 7 settimane, 10 capi), ma non più di 35 kg di peso vivo,

    per le oche: 5 capi (fino all'età di 6 settimane, 10 capi), 3 capi se il finissaggio è operato in clausura durante le ultime 3 settimane dell'ingrassamento, ma non più di 30 kg di peso vivo;

    ii)

    la superficie totale utilizzabile dei ricoveri di ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m2;

    iii)

    ciascun ricovero non contiene più di:

    4 800 polli,

    5 200 faraone,

    4 000 femmine di anatra muta o di anatra di Pechino o 3 200 maschi di anatra muta o di anatra di Pechino o 3 200 anatre «mulard»,

    2 500 capponi, oche e tacchini;

    iv)

    il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è di almeno 4 m per 100 m2 di superficie dell'edificio;

    v)

    gli animali hanno permanentemente accesso, durante le ore diurne, a parchetti esterni almeno fin dall'età di:

    sei settimane nel caso di polli e capponi,

    otto settimane nel caso di anatre, oche, faraone e tacchini;

    vi)

    i parchetti esterni comprendono una superficie in gran parte coperta di vegetazione almeno pari a:

    2 m2 per pollo, anatra muta, anatra di Pechino o faraona,

    3 m2 per anatra «mulard»,

    4 m2 per cappone, a partire dal 92o giorno (2 m2 fino al 91o giorno),

    6 m2 per tacchino,

    10 m2 per oca.

    Nel caso delle faraone, i parchetti esterni possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno al doppio di quella del ricovero, con un'altezza di almeno 2 m. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispondente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera);

    vii)

    gli animali ingrassati sono di una razza riconosciuta a crescita lenta;

    viii)

    il mangime utilizzato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70 % di cereali;

    ix)

    l'età minima alla macellazione è di:

    81 giorni per i polli,

    150 giorni per i capponi,

    49 giorni per le anatre di Pechino,

    70 giorni per le femmine di anatra muta,

    84 giorni per i maschi di anatra muta,

    92 giorni per le anatre «mulard»,

    94 giorni per le faraone,

    140 giorni per i tacchini e le oche da carne, venduti interi,

    98 giorni per le femmine di tacchino destinate al sezionamento,

    126 giorni per i maschi di tacchino destinati al sezionamento,

    95 giorni per le oche destinate alla produzione di fegato grasso e di magret,

    60 giorni per le oche giovani;

    x)

    il finissaggio in clausura non supera:

    per i polli di più di 90 giorni: 15 giorni,

    4 settimane per i capponi,

    per le oche e le anatre «mulard» di più di 70 giorni destinate alla produzione di fegato grasso e di magret: 4 settimane.

    e)

    «Rurale in libertà»

    L'impiego di questa dicitura presuppone il rispetto delle condizioni indicate alla lettera d); gli animali devono però avere anche costantemente accesso, durante le ore diurne, a spazi all'aperto di superficie illimitata.

    In caso di restrizione, anche di ordine veterinario, all'accesso del pollame all'aperto, disposta a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali, il pollame allevato secondo i metodi di produzione di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), eccetto le faraone allevate in voliera, può continuare a essere commercializzato con una particolare indicazione del tipo di allevamento durante il periodo di applicazione della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane.


    ALLEGATO VI

    DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ D'ACQUA RISULTANTE DAL DECONGELAMENTO

    (Prova di sgocciolamento)

    1.   Oggetto e campo di applicazione

    Questa tecnica è utilizzata per determinare la quantità d'acqua risultante dal decongelamento di polli congelati o surgelati. Se la quantità d'acqua proveniente dallo sgocciolamento, espressa in percentuale, in peso, della carcassa, comprese tutte le frattaglie commestibili contenute nell'imballaggio, supera il valore minimo fissato al punto 7, si ritiene che la carcassa abbia assorbito un eccesso d'acqua durante il trattamento.

    2.   Definizione

    La quantità d'acqua determinata con questa tecnica si esprime in percentuale, in peso d'acqua sgocciolata, calcolando tale percentuale rispetto al peso totale della carcassa congelata o surgelata, comprese le frattaglie commestibili.

    3.   Principio

    La carcassa congelata o surgelata, comprese eventualmente le frattaglie commestibili, è decongelata in condizioni controllate che consentono di calcolare il peso dell'acqua sgocciolata.

    4.   Attrezzatura

    4.1.

    Una bilancia in grado di pesare fino a 5 chilogrammi con una precisione non inferiore a 1 grammo.

    4.2.

    Sacchetti di plastica sufficientemente grandi per contenere la carcassa e muniti di un sistema sicuro di fissazione.

    4.3.

    Una bacinella d'acqua sottoposta a controllo termostatico, in grado di contenere le carcasse descritte ai punti 5.5 e 5.6. La bacinella deve contenere una quantità d'acqua pari a almeno 8 volte il volume dei volatili da controllare e in grado di mantenere l'acqua ad una temperatura di 42 ± 2 °C.

    4.4.

    Carta da filtro o altre salviette di carta assorbente.

    5.   Tecnica

    5.1.

    Prelevare, a caso, 20 carcasse dalla quantità di volatili sottoposti al controllo. Conservarli a una temperatura massima di – 18 °C finché essi possano essere sottoposti alla prova di cui ai punti 5.2-5.11.

    5.2.

    Asciugare la parte esterna dell'imballaggio per togliere l'acqua e il ghiaccio che vi aderiscono. Pesare l'imballaggio e il suo contenuto arrotondandolo al grammo più vicino; si ottiene così M0.

    5.3.

    Togliere dalla carcassa, ed eventualmente dalle frattaglie commestibili vendute insieme ad essa, l'imballaggio esterno. Lasciare asciugare e pesare l'imballaggio, arrotondando il peso al grammo più vicino; si ottiene così M1.

    5.4.

    Calcolare il peso della carcassa e delle frattaglie congelate, deducendo M1 da M0.

    5.5.

    Introdurre la carcassa, comprese le frattaglie commestibili, in un solido sacchetto di plastica impermeabile, dirigendo la cavità addominale verso la parte inferiore e chiusa del sacchetto. Le dimensioni di quest'ultimo devono essere tali da poterlo fissare saldamente durante l'immersione nella bacinella, ma non eccessive e tali da permettere alla carcassa di non presentarsi più in posizione verticale.

    5.6.

    La parte del sacchetto contenente la carcassa e le frattaglie commestibili va completamente immersa nell'acqua, mentre l'imboccatura resta aperta per consentire la fuoriuscita di quanta più aria possibile. Con l'eventuale ausilio di apposite sbarre o con l'introduzione di pesi, il sacchetto viene tenuto in posizione verticale in modo che l'acqua della bacinella non possa entrarvi. I singoli sacchetti non devono toccarsi.

    5.7.

    Il sacchetto va lasciato a bagno nell'acqua, mantenuta a una temperatura costante di 42 ± 2 °C, muovendolo o agitando l'acqua di continuo, finché il centro termico della carcassa (corrispondente, per le presentazioni senza frattaglie, alla parte più interna del muscolo pettorale, in prossimità dello sterno, per le presentazioni con le frattaglie al centro delle stesse) abbia raggiunto la temperatura di + 4 °C. La misurazione della temperatura si effettua su due carcasse scelte a caso. Le carcasse non devono rimanere immerse per un tempo superiore a quello necessario per raggiungere la suddetta temperatura di + 4 °C. A titolo indicativo, la durata dell'immersione per carcasse conservate a – 18 °C è dell'ordine di:

    Classe ponderale (g)

    Peso carcassa + frattaglie (g)

    Tempo indicativo di immersione in minuti

    Polli senza frattaglie

    Polli con frattaglie

    < 800

    < 825

    77

    92

    850

    825 — 874

    82

    97

    900

    875 — 924

    85

    100

    950

    925 — 974

    88

    103

    1 000

    975 — 1 024

    92

    107

    1 050

    1 025 — 1 074

    95

    110

    1 100

    1 075 — 1 149

    98

    113

    1 200

    1 150 — 1 249

    105

    120

    1 300

    1 250 — 1 349

    111

    126

    1 400

    1 350 — 1 449

    118

    133

    Oltre i 1 400 g i tempi si allungano di sette minuti per ogni 100 g supplementari. Se il tempo indicativo di immersione non è sufficiente a far raggiungere la temperatura di + 4 °C alle due carcasse controllate, il decongelamento deve proseguire finché il centro termico delle stesse è effettivamente a + 4 °C.

    5.8.

    Togliere il sacchetto ed il suo contenuto dalla bacinella d'acqua; forare la base del sacchetto per consentire l'uscita dell'acqua proveniente dal decongelamento. Lasciare sgocciolare il sacchetto e il suo contenuto per un'ora a una temperatura ambiente compresa tra + 18 °C e + 25 °C.

    5.9.

    Ritirare la carcassa decongelata dal sacchetto ed estrarre (ove sia presente) l'imballaggio contenente le frattaglie dalla cavità addominale. Asciugare l'interno e l'esterno della carcassa con carta filtro o salviette di carta. Forare l'imballaggio contenente le frattaglie e, una volta uscita l'acqua, asciugare il più possibile l'imballaggio e le frattaglie decongelate.

    5.10.

    Determinare il peso totale della carcassa decongelata e delle frattaglie nonché del loro imballaggio, arrotondandolo al grammo più vicino; si ottiene così M2.

    5.11.

    Determinare il peso dell'imballaggio che conteneva le frattaglie, arrotondandolo al grammo più vicino; si ottiene così M3.

    6.   Calcolo del risultato

    Si ottiene la quantità d'acqua proveniente da decongelamento, espressa in percentuale, in peso, della carcassa congelata o surgelata (comprese le frattaglie) applicando la formula seguente:

    [(M0 – M1 – M2)/(M0 – M1 – M3)] ×100

    7.   Valutazione del risultato

    Se per il campione di 20 carcasse la quantità media d'acqua proveniente dal decongelamento è superiore alle percentuali di seguito indicate, si ritiene che la quantità d'acqua assorbita durante il trattamento superi il valore limite.

    Le percentuali in parola sono:

    per il raffreddamento ad aria: 1,5 %,

    per il raffreddamento per aspersione e ventilazione: 3,3 %,

    per il raffreddamento per immersione: 5,1 %.


    ALLEGATO VII

    DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI POLLI

    (Prova chimica)

    1.   Oggetto e campo di applicazione

    Questo metodo è utilizzato per valutare il tenore totale d'acqua dei polli congelati o surgelati. Il metodo comporta la determinazione dei tenori d'acqua e di proteine di campioni prelevati da carcasse omogeneizzate di tali volatili. Il tenore totale d'acqua così determinato è confrontato col valore limite espresso dalle formule di cui al punto 6.4 per determinare se sia stata o meno assorbita acqua in eccesso durante il processo. Se l'analista sospetta la presenza di sostanze che potrebbero interferire con la valutazione, prenderà le precauzioni del caso.

    2.   Definizioni

    Carcassa: la carcassa del volatile con ossa, cartilagine ed eventualmente frattaglie.

    Frattaglie: fegato, cuore, ventriglio e collo.

    3.   Principio

    Il tenore d'acqua e di proteine è determinato con i metodi descritti nelle norme ISO (International Organization for Standardization) o con altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.

    Il limite massimo del tenore totale d'acqua della carcassa è desunto dal tenore di proteine della carcassa, che può essere correlato al tenore d'acqua fisiologica.

    4.   Attrezzatura e reagenti

    4.1.

    Bilancia per pesare le carcasse e relativi involucri con una precisione non inferiore a 1 grammo.

    4.2.

    Ascia o sega per carne per sezionare la carcassa in pezzi che possano essere introdotti nel trituratore.

    4.3.

    Trituratore e miscelatore di grande potenza, in grado di omogeneizzare pezzi interi di volatile congelato o surgelato.

    Nota:

    Non si raccomanda alcun tipo particolare di tritacarne. Esso dovrebbe essere abbastanza potente da permettere di sminuzzare carni e ossi surgelati o congelati, in modo da ottenere campioni omogenei corrispondenti a quelli che si potrebbero ottenere impiegando un tritacarne provvisto di un disco con fori da 4 mm.

    4.4.

    Per la determinazione del tenore d'acqua effettuata secondo la norma ISO 1442, l'attrezzatura specificata in questo metodo.

    4.5.

    Per la determinazione del tenore di proteine effettuata secondo la norma ISO 937, l'attrezzatura specificata in questo metodo.

    5.   Procedimento

    5.1.

    Prelevare a caso sette carcasse dalla quantità di volatili sottoposta al controllo e mantenerle allo stato congelato in attesa dell'inizio dell'analisi di cui ai punti da 5.2 a 5.6.

    Invece di effettuare un'analisi di ciascuna delle sette carcasse separatamente, si può anche procedere all'analisi di un campione composto dalle sette carcasse.

    5.2.

    Procedere all'esame nell'ora successiva al ritiro delle carcasse dal congelatore.

    5.3.

    a)

    Asciugare la parte esterna dell'imballaggio per togliere l'acqua e il ghiaccio che vi aderiscono. Pesare ogni carcassa e liberarla dall'imballaggio. Dopo aver tagliato la carcassa in piccoli pezzi, eliminare per quanto possibile i materiali di imballaggio che avvolgono le frattaglie. Determinare il peso totale della carcassa, comprese le frattaglie e il ghiaccio della carcassa, escluso il peso del materiale d'imballaggio tolto, arrotondandolo al grammo più vicino, per ottenere il valore P1.

    b)

    Nel caso di un'analisi di un campione composto, determinare il peso totale delle sette carcasse, preparate conformemente al punto 5.3.a), per ottenere il valore P7.

    5.4.

    a)

    Tritare la totalità della carcassa, il cui peso dà il valore P1, in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore) in modo da ottenere un prodotto omogeneo dal quale possa essere prelevato un campione rappresentativo di ogni carcassa.

    b)

    Nel caso di un'analisi di un campione composto, tritare la totalità delle sette carcasse il cui peso dà il valore P7 in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore) in modo da ottenere un prodotto omogeneo sul quale possano essere prelevati due campioni rappresentativi delle sette carcasse. Analizzare i due campioni come indicato ai punti 5.5 e 5.6.

    5.5.

    Prelevare un campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il suo tenore d'acqua secondo il metodo descritto nella norma ISO 1442, in modo da ottenere il tenore d'acqua indicato con «a %».

    5.6.

    Prelevare anche un altro campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto secondo il metodo descritto nella norma ISO 937. Convertire questo tenore in azoto in tenore di proteine grezze indicato come «b %», moltiplicandolo per il coefficiente 6,25.

    6.   Calcolo dei risultati

    6.1.

    a)

    Il peso dell'acqua (W) contenuta in ogni carcassa è dato dalla formula aP1/100 e il peso delle proteine (RP) dalla formula bP1/100, espressi in grammi. Determinare i totali dei pesi dell'acqua (W7) e dei pesi delle proteine (RP7) delle sette carcasse analizzate.

    b)

    Nel caso di un'analisi di un campione composto, determinare il tenore medio d'acqua (a %) e proteine (b %) dei due campioni analizzati. Il peso dell'acqua (W7) delle sette carcasse è dato dalla formula aP7 /100 e il peso delle proteine (RP7) dalla formula bP7/100, espressi in grammi.

    6.2.

    Determinare il peso medio d'acqua (WA) e di proteine (RPA) dividendo W7 e RP7 per sette.

    6.3.

    Il tenore teorico d'acqua fisiologica determinato mediante questo metodo può essere calcolato con la seguente formula:

    polli: 3,53 × RPA + 23.

    6.4.

    a)

    Raffreddamento ad aria

    Assumendo il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 2 % (1), il valore massimo ammissibile del tenore totale d'acqua (WG) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottiene con la seguente formula:

    polli: WG = 3,65 × RPA + 42.

    b)

    Raffreddamento per aspersione e ventilazione

    Assumendo l'assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 4,5 % (2), il valore massimo ammissibile del tenore totale d'acqua (WG) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottiene con la seguente formula:

    polli: WG = 3,79 × RPA + 42.

    c)

    Raffreddamento per immersione

    Assumendo l'assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 7 % (3), i valori massimi ammissibili del tenore totale d'acqua (WG) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottengono dalle seguenti formule:

    polli: WG = 3,93 × RPA + 42.

    6.5.

    Se il valore medio del tenore d'acqua (WA) delle sette carcasse, determinato in base al punto 6.2, non è superiore ai valori massimi di cui al punto 6.4 (WG), la quantità di pollame sottoposto a controllo è considerata conforme.


    (1)  Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l'acqua estranea assorbita.

    (2)  Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l'acqua estranea assorbita.

    (3)  Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l'acqua estranea assorbita.


    ALLEGATO VIII

    DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI TAGLI DI POLLAME

    (Prova chimica)

    1.   Oggetto e campo di applicazione

    Questo metodo è utilizzato per determinare il tenore totale d'acqua di alcuni tagli di pollame. Esso comporta la determinazione del tenore d'acqua e di proteine dei campioni a partire dai tagli di pollame omogeneizzati. Il tenore totale d'acqua così determinato è confrontato col valore limite espresso dalle formule di cui al punto 6.4 per determinare se sia stata o meno assorbita acqua in eccesso durante il processo. Se l'analista sospetta la presenza di sostanze che potrebbero interferire con la valutazione, prenderà le precauzioni del caso.

    2.   Definizioni e procedure di campionamento

    Le definizioni di cui all'articolo 1, punto 2), si applicano ai tagli di pollame di cui all'articolo 20. L'entità dei campioni deve essere almeno la seguente:

    petto di pollo: metà del petto,

    filetto di petto di pollo: metà del petto, disossato e senza pelle,

    petto di tacchino, filetto/fesa di tacchino e carne di coscia di tacchino disossata: porzioni da 100 g circa,

    altri tagli: come definito all'articolo 1, punto 2).

    Nel caso di prodotti sfusi congelati o surgelati (tagli non imballati al pezzo), gli imballaggi dai quali devono essere prelevati i campioni possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 °C fino al momento della rimozione dei singoli tagli.

    3.   Principio

    Il tenore d'acqua e di proteine è determinato con i metodi descritti nelle norme ISO (International Organization for Standardization) o con altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.

    Il tenore massimo totale ammissibile d'acqua nei tagli di pollame è desunto dal tenore di proteine dei tagli, che può essere correlato al tenore d'acqua fisiologica.

    4.   Attrezzatura e reagenti

    4.1.

    Bilancia per pesare i tagli e gli involucri, in grado di pesare con una precisione superiore a ± 1 grammo.

    4.2.

    Ascia o sega per carne per sezionare i tagli in pezzi che possano essere introdotti nel trituratore.

    4.3.

    Trituratore e miscelatore di grande potenza, in grado di omogeneizzare i tagli di pollame o parti di essi.

    Nota:

    Non si raccomanda alcun tipo particolare di tritacarne. Esso dovrebbe essere abbastanza potente da permettere di sminuzzare carni ed ossi surgelati o congelati, in modo da ottenere campioni omogenei corrispondenti a quelli che si potrebbero ottenere impiegando un tritacarne provvisto di un disco con fori da 4 millimetri.

    4.4.

    Per la determinazione del tenore d'acqua effettuata secondo la norma ISO 1442, l'attrezzatura specificata in questo metodo.

    4.5.

    Per la determinazione del tenore di proteine effettuata secondo la norma ISO 937, l'attrezzatura specificata in questo metodo.

    5.   Procedimento

    5.1.

    Prelevare a caso cinque tagli della quantità di volatili sottoposta al controllo e mantenerli allo stato refrigerato o congelato, in attesa dell'inizio dell'analisi di cui ai punti da 5.2 a 5.6.

    I campioni di prodotti sfusi congelati o surgelati di cui al punto 2 possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 °C in attesa dell'inizio dell'analisi.

    L'analisi può essere eseguita sia su ciascuno dei cinque tagli, sia su un campione composto dai cinque tagli.

    5.2.

    Procedere alla preparazione nell'ora successiva al ritiro dei tagli dal congelatore o dal frigorifero.

    5.3.

    a)

    Asciugare la parte esterna dell'imballaggio per togliere l'acqua e il ghiaccio che vi aderiscono. Pesare i singoli tagli e liberarli dall'imballaggio. Dopo aver ridotto il taglio in piccoli pezzi, determinare il peso del taglio arrotondandolo al grammo più vicino, escludendo il peso del materiale d'imballaggio tolto, per ottenere il valore P1.

    b)

    Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il peso totale dei cinque tagli, preparati conformemente al punto 5.3 a), per ottenere il valore P5.

    5.4.

    a)

    Tritare la totalità del taglio, il cui peso dà il valore P1, in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore), in modo da ottenere un prodotto omogeneo dal quale si possa prelevare un campione rappresentativo di ciascun taglio.

    b)

    Nel caso dell'analisi di un campione composto, tritare in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 tutti i cinque tagli il cui peso complessivo dà il valore P5 (se necessario, mescolare con un miscelatore), in modo da ottenere un prodotto omogeneo dal quale si possano prelevare due campioni rappresentativi dei cinque tagli.

    Analizzare i due campioni come indicato ai punti 5.5 e 5.6.

    5.5.

    Prelevare un campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il suo tenore d'acqua secondo il metodo descritto nella norma ISO 1442, in modo da ottenere il tenore d'acqua indicato con «a %».

    5.6.

    Prelevare anche un altro campione dell'omogeneizzato ed utilizzarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto secondo il metodo descritto nella norma ISO 937. Convertire questo tenore in azoto in tenore di proteine grezze indicato come «b %», moltiplicandolo per il coefficiente 6,25.

    6.   Calcolo dei risultati

    6.1.

    a)

    Il peso dell'acqua (W) di ciascun taglio è dato dalla formula W = P1/100 e il peso delle proteine (RP) dalla formula bP1/100, espressi in grammi.

    Determinare la somma dei pesi d'acqua (W5) e di proteine (RP5) nei cinque tagli analizzati.

    b)

    Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il tenore medio d'acqua (a %) e di proteine (b %) dei due campioni analizzati. Il peso dell'acqua (W5) nei cinque tagli è dato dalla formula aP5/100 e quello delle proteine (RP5) dalla formula bP5/100; ambedue i valori sono espressi in grammi.

    6.2.

    Determinare il peso medio d'acqua (WA) e di proteine (RPA) dividendo rispettivamente per cinque i valori di W5 e RP5.

    6.3.

    Il rapporto teorico medio W/RP determinato con questo metodo è il seguente:

    filetto/fesa e petto di pollo: 3,19 ± 0,12,

    coscia e quarto della coscia di pollo: 3,78 ± 0,19,

    filetto/fesa e petto di tacchino: 3,05 ± 0,15,

    coscia di tacchino: 3,58 ± 0,15,

    carne di coscia di tacchino disossata: 3,65 ± 0,17.

    6.4.

    Assumendo che il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione sia pari al 2 %, 4 % o 6 % (1) a seconda del tipo di prodotto e del metodo di raffreddamento utilizzato, i valori massimi ammissibili per il rapporto W/RP determinati con questo metodo sono i seguenti:

     

    Raffreddamento ad aria

    Refrigerati per aspersione

    Raffreddamento per immersione

    Filetto/fesa di pollo, senza pelle

    3,40

    3,40

    3,40

    Petto di pollo, con pelle

    3,40

    3,50

    3,60

    Sovraccoscia, fuso, coscia, coscetta di pollo, quarto della coscia, con pelle

    4,05

    4,15

    4,30

    Filetto/fesa di tacchino, senza pelle

    3,40

    3,40

    3,40

    Petto di tacchino con pelle

    3,40

    3,50

    3,60

    Sovraccoscia, fuso, coscia di tacchino, con pelle

    3,80

    3,90

    4,05

    Carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle

    3,95

    3,95

    3,95

    Se il rapporto medio WA/RPA dei cinque tagli, determinato in base ai valori di cui al punto 6.2, non è superiore ai rapporti indicati al punto 6.4, la quantità di tagli di pollame sottoposta al controllo è considerata conforme.


    (1)  Calcolato in base al taglio, esclusa l'acqua estranea assorbita. Per i filetti (senza pelle) e la carne di coscia di tacchino disossata, la percentuale è pari al 2 % per ciascuno dei metodi di refrigerazione.


    ALLEGATO IX

    VERIFICA DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA NELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE

    (Prova presso l'impianto)

    1.

    Almeno una volta per periodo di lavorazione di otto ore:

    prelevare a caso 25 carcasse dalla catena di eviscerazione, immediatamente dopo l'eviscerazione e la completa asportazione delle frattaglie e del grasso e prima del primo lavaggio.

    2.

    Se necessario, tagliare il collo lasciando la pelle del collo attaccata alla carcassa.

    3.

    Identificare ciascuna carcassa individualmente. Pesare ciascuna carcassa e registrarne il peso, arrotondato al grammo più vicino.

    4.

    Rimettere le carcasse che sono oggetto di controllo sulla catena di eviscerazione, affinché proseguano il corso normale delle operazioni di lavaggio, di refrigerazione, di sgocciolamento, ecc.

    5.

    Riprendere le carcasse etichettate al termine della catena di sgocciolamento, senza sottoporle ad uno sgocciolamento di durata superiore a quello normalmente praticato per i volatili del lotto da cui proviene il campione.

    6.

    Il campione è formato dalle prime 20 carcasse recuperate. Queste vengono nuovamente pesate. Il loro peso, arrotondato al grammo più vicino, è indicato in corrispondenza del peso constatato all'atto della prima pesatura. La prova è nulla se si recuperano meno di 20 carcasse identificate.

    7.

    Togliere i marchi di identificazione dalle carcasse del campione e sottoporre le carcasse alle abituali operazioni di imballaggio.

    8.

    Determinare la percentuale di assorbimento d'acqua deducendo il peso totale delle 20 carcasse esaminate prima del lavaggio dal peso totale delle medesime carcasse dopo il lavaggio, la refrigerazione e lo sgocciolamento, dividendo la differenza per il peso iniziale e moltiplicando per 100.

    9.

    In luogo della pesatura manuale descritta sopra ai punti da 1 a 8, si può utilizzare la pesatura automatica per determinare la percentuale di assorbimento d'acqua per lo stesso numero di carcasse, applicando gli stessi principi, a condizione che la pesatura automatica sia stata precedentemente approvata a tale scopo dall'autorità competente.

    10.

    Il risultato non deve essere superiore alle percentuali seguenti del peso iniziale della carcassa o a qualsiasi altra cifra che consenta di rispettare il tenore massimo totale d'acqua estranea:

    :

    per il raffreddamento ad aria

    :

    0 %,

    :

    per il raffreddamento per aspersione o ventilazione

    :

    2 %,

    :

    per il raffreddamento per immersione

    :

    4,5 %.


    ALLEGATO X

    DICITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 6

    :

    in bulgaro

    :

    Съдържанието на вода превишава нормите на ЕО

    :

    in spagnolo

    :

    Contenido en agua superior al límite CE

    :

    in ceco

    :

    Obsah vody překračuje limit ES

    :

    in danese

    :

    Vandindhold overstiger EF-Normen

    :

    in tedesco

    :

    Wassergehalt über dem EG-Höchstwert

    :

    in estone

    :

    Veesisaldus ületab EÜ normi

    :

    in greco

    :

    Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΚ

    :

    in inglese

    :

    Water content exceeds EC limit

    :

    in francese

    :

    Teneur en eau supérieure à la limite CE

    :

    in italiano

    :

    Tenore d’acqua superiore al limite CE

    :

    in lettone

    :

    Ūdens saturs pārsniedz EK noteikto normu

    :

    in lituano

    :

    Vandens kiekis viršija EB nustatytą ribą

    :

    in ungherese

    :

    Víztartalom meghaladja az EK által előírt határértéket

    :

    in maltese

    :

    Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KE

    :

    in olandese

    :

    Watergehalte hoger dan het EG-maximum

    :

    in polacco

    :

    Zawartość wody przekracza normę WE

    :

    in portoghese

    :

    Teor de água superior ao limite CE

    :

    in rumeno

    :

    Conținutul de apă depășește limita CE

    :

    in slovacco

    :

    Obsah vody presahuje limit ES

    :

    in sloveno

    :

    Vsebnost vode presega ES omejitev

    :

    in finlandese

    :

    Vesipitoisuus ylittää EY-normin

    :

    in svedese

    :

    Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EG.


    ALLEGATO XI

    ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

    Belgio

    Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

    Eenheid Technologie en Voeding

    Productkwaliteit en voedselveiligheid

    Brusselsesteenweg 370

    B-9090 Melle

    Bulgaria

    Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт

    (National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

    бул. „Пенчо Славейков“ 15

    (15, Pencho Slaveikov str.)

    София–1606

    (Sofia–1606)

    Repubblica ceca

    Státní veterinární ústav Jihlava

    Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické,

    chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

    Rantířovská 93

    CZ-586 05 Jihlava

    Danimarca

    Fødevarestyrelsen

    Fødevareregion Øst

    Afdeling for Fødevarekemi

    Søndervang 4

    DK-4100 Ringsted

    Germania

    Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

    Standort Kulmbach

    E.C.-Baumann-Straße 20

    D-95326 Kulmbach

    Estonia

    Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

    Kreutzwaldi 30

    EE-51006 Tartu

    Irlanda

    National Food Centre

    Teagasc

    Dunsinea

    Castleknock

    IE-Dublin 15

    Grecia

    Ministry of Rural Development & Food

    Veterinary Laboratory of Larisa

    7th km Larisa-Trikalοn st.

    GR-411 10 Larisa

    Spagna

    Laboratorio Arbitral Agroalimentario

    Carretera de La Coruña, km 10,700

    E-28023 Madrid

    Francia

    SCL Laboratoire de Lyon

    10, avenue des Saules

    BP 74

    F-69922 Oullins

    Italia

    Ministero Politiche Agricole e Forestali

    Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

    Laboratorio di Modena

    Via Jacopo Cavedone n. 29

    I-41100 Modena

    Cipro

    Agricultural Laboratory

    Department of Agriculture

    Loukis Akritas Ave; 14

    CY-Lefcosia (Nicosia)

    Lettonia

    Pārtikas un veterinārā dienesta

    Nacionālais diagnostikas centrs

    Lejupes iela 3,

    Rīga, LV-1076

    Lituania

    Nacionalinė veterinarijos laboratorija

    J. Kairiūkščio g. 10

    LT-2021 Vilnius

    Lussemburgo

    Laboratoire National de Santé

    Rue du Laboratoire, 42

    L-1911 Luxembourg

    Ungheria

    Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

    Budapest 94. Pf. 1740

    Mester u. 81.

    HU-1465

    Malta

    Malta National Laboratory

    UB14, San Gwann Industrial Estate

    San Gwann, SGN 09

    Malta

    Paesi Bassi

    RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

    Bornsesteeg 45, gebouw 123

    6708 AE Wageningen

    Nederland

    Austria

    Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

    Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

    Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

    Spargelfeldstraße 191

    A-1226 Wien

    Polonia

    Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości

    Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

    ul. Reymonta 11/13

    60-791 Poznań

    Polska

    Portogallo

    Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

    Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

    Av. Conde Valbom, 98

    P-1050-070 Lisboa

    Romania

    Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

    Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

    București

    Slovenia

    Univerza v Ljubljani

    Veterinarska fakulteta

    Nacionalni veterinarski inštitut

    Gerbičeva 60

    SI-1115 Ljubljana

    Slovacchia

    Štátny veterinárny a potravinový ústav

    Botanická 15

    842 52 Bratislava

    Slovenská republika

    Finlandia

    Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

    Mustialankatu 3

    FI-00710 Helsinki

    Svezia

    Livsmedelsverket

    Box 622

    S-75126 Uppsala

    Regno Unito

    Laboratory of the Government Chemist

    Queens Road

    Teddington

    TW11 0LY

    United Kingdom


    ALLEGATO XII

    Compiti e struttura organizzativa del comitato di esperti nel controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame

    Al comitato di esperti di cui all'articolo 19 sono affidati i seguenti compiti:

    a)

    fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi di analisi e sulle prove comparative del tenore d'acqua nelle carni di pollame;

    b)

    coordinare l'applicazione, da parte dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare mediante l'organizzazione di prove comparative e valutative;

    c)

    sostenere i laboratori nazionali di riferimento nelle prove valutative prestando assistenza scientifica per la valutazione dei dati statistici e per l'elaborazione di relazioni;

    d)

    coordinare la sperimentazione di nuovi metodi di analisi ed informare i laboratori nazionali di riferimento in merito ai progressi compiuti in materia;

    e)

    prestare assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, segnatamente nei casi di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri.

    Il comitato di esperti di cui all'articolo 19 è organizzato come segue:

    Il comitato di esperti per il controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame è formato da rappresentanti dell'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca (CCR), della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento. Il rappresentante dell'IRMM funge da presidente del comitato e designa i laboratori nazionali di riferimento secondo un criterio di rotazione. Le autorità degli Stati membri responsabili del laboratorio nazionale di riferimento designato nominano quindi i singoli esperti nel controllo del tenore d'acqua dei prodotti alimentari che dovranno prestare la loro opera in seno al comitato. Ogni anno a rotazione viene sostituito uno dei laboratori nazionali di riferimento partecipanti, in modo da garantire al comitato una certa continuità. Le spese incorse dagli esperti degli Stati membri e/o dai laboratori nazionali di riferimento nell'esercizio delle loro funzioni a norma della presente sezione del presente allegato sono a carico dei rispettivi Stati membri.

    Compiti dei laboratori nazionali di riferimento

    Ai laboratori nazionali di riferimento elencati nell'allegato XI sono affidati i seguenti compiti:

    a)

    coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell'analisi del tenore d'acqua delle carni di pollame;

    b)

    assistere l'autorità competente dello Stato membro nell'organizzazione del sistema di controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame;

    c)

    partecipare a prove comparative (prove valutative) tra i vari laboratori nazionali di cui alla lettera a);

    d)

    provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal comitato di esperti presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali di cui alla lettera a);

    e)

    collaborare con il comitato di esperti e, nel caso in cui il laboratorio nazionale sia designato a farne parte, preparare i campioni necessari per le prove, incluse le prove di omogeneità, e provvedere alla loro spedizione nei modi appropriati.


    ALLEGATO XIII

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CEE) n. 1906/90

    Regolamento (CEE) n. 1538/91

    Presente regolamento

     

    Articolo 1

    Articolo 1

     

    Articolo 1 bis, termini introduttivi

    Articolo 2, termini introduttivi

    Articolo 2, punti 2), 3) e 4)

     

    Articolo 2, punti a), b) e c)

    Articolo 2, punto 8)

     

    Articolo 2, punto d)

     

    Articolo 1 bis, primo e secondo trattino

    Articolo 2, punti e) e f)

     

    Articolo 2

    Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

    Articolo 4

     

    Articolo 3, paragrafo 5

     

    Articolo 3

    Articolo 4

     

    Articolo 4

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafi da 1 a 4

     

    Articolo 5, paragrafi da 2 a 5

    Articolo 6

     

    Articolo 5, paragrafo 6

     

    Articolo 5

    Articolo 6

     

    Articolo 6, paragrafo 1, termini introduttivi

    Articolo 7, paragrafo 1, termini introduttivi

     

    Articolo 6, paragrafo 1, dal primo al sesto trattino

    Articolo 7, paragrafo 1, punti da a) a f)

     

    Articolo 6, paragrafo 2, termini introduttivi

    Articolo 7, paragrafo 2, termini introduttivi

     

    Articolo 6, paragrafo 2, dal primo al quarto trattino

    Articolo 7, paragrafo 2, punti da a) a d)

     

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 1

     

    Articolo 7, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 2

     

    Articolo 7, paragrafo 4

    Articolo 8, paragrafo 3

     

    Articolo 7, paragrafo 5

    Articolo 8, paragrafo 4

     

    Articolo 7, paragrafo 6

    Articolo 8, paragrafo 5

     

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 1

     

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 9, paragrafo 2

     

    Articolo 8, paragrafo 3, termini introduttivi

    Articolo 9, paragrafo 3, termini introduttivi

     

    Articolo 8, paragrafo 3, primo trattino

    Articolo 9, paragrafo 3, punto a)

     

    Articolo 8, paragrafo 3, secondo trattino

    Articolo 9, paragrafo 3, punto b)

     

    Articolo 8, paragrafo 4, primo comma, termini introduttivi

    Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, termini introduttivi

     

    Articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dal primo al terzo trattino

    Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, punti da a) a c)

     

    Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma

    Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma

     

    Articolo 8, paragrafi da 5 a 12

    Articolo 9, paragrafi da 5 a 12

     

    Articolo 8, paragrafo 13, primo comma

     

    Articolo 8, paragrafo 13, secondo comma

    Articolo 9, paragrafo 13

     

    Articolo 9

    Articolo 10

     

    Articolo 10

    Articolo 11

     

    Articolo 11, paragrafo 1, termini introduttivi

    Articolo 12, paragrafo 1, termini introduttivi

     

    Articolo 11, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino

    Articolo 12, paragrafo 1, punti da a) a d)

     

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 12, paragrafo 2

     

    Articolo 11, paragrafo 2 bis

    Articolo 12, paragrafo 3

     

    Articolo 11, paragrafo 2 ter

    Articolo 12, paragrafo 4

     

    Articolo 11, paragrafo 3, termini introduttivi

    Articolo 12, paragrafo 5, termini introduttivi

     

    Articolo 11, paragrafo 3, dal primo al quarto trattino

    Articolo 12, paragrafo 5, punti da a) a d)

     

    Articolo 11, paragrafo 4

    Articolo 12, paragrafo 6

     

    Articolo 12

    Articolo 13

     

    Articolo 13

    Articolo 14

     

    Articolo 14 bis, paragrafi 1 e 2

    Articolo 15

     

    Articolo 14 bis, paragrafi da 3 a 5

    Articolo 16, paragrafi da 1 a 3

     

    Articolo 14 bis, paragrafo 5 bis

    Articolo 16, paragrafo 4

     

    Articolo 14 bis, paragrafo 6

    Articolo 16, paragrafo 5

     

    Articolo 14 bis, paragrafo 7, primo comma, termini introduttivi

    Articolo 16, paragrafo 6, primo comma

     

    Articolo 14 bis, paragrafo 7, primo comma, trattini

    Allegato X

     

    Articolo 14 bis, paragrafo 7, secondo e terzo comma

    Articolo 16, paragrafo 6, secondo e terzo comma

     

    Articolo 14 bis, paragrafi da 8 a 12

    Articolo 17, paragrafi da 1 a 5

     

    Articolo 14 bis, paragrafo 12 bis

    Articolo 18, paragrafo 1

     

    Articolo 14 bis, paragrafo 13

    Articolo 18, paragrafo 2

     

    Articolo 14 bis, paragrafo 14

    Articolo 19

     

    Articolo 14 ter, paragrafo 1

    Articolo 20, paragrafo 1

     

    Articolo 14 ter, paragrafo 2, primo comma, termini introduttivi

    Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, termini introduttivi

     

    Articolo 14 ter, paragrafo 2, primo comma, dal primo al terzo trattino

    Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, punti da a) a c)

     

    Articolo 14 ter, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma

     

    Articolo 14 ter, paragrafi 3 e 4

    Articolo 20, paragrafi 3 e 4

     

    Articolo 15

     

    Articolo 21

     

    Articolo 22

     

    Allegato I

    Allegato I

     

    Allegato I bis

    Allegato II

     

    Allegato II

    Allegato III

     

    Allegato III

    Allegato IV

     

    Allegato IV

    Allegato V

     

    Allegato V

    Allegato VI

     

    Allegato VI

    Allegato VII

     

    Allegato VI bis

    Allegato VIII

     

    Allegato VII

    Allegato IX

     

    Allegato VIII

    Allegato XI

     

    Allegato IX

    Allegato XII

     

    Allegato XIII


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