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Document 32007R1529

    Regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , recante apertura e modalità di gestione, per gli anni 2008 e 2009, dei contingenti d’importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione CARIFORUM e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

    GU L 348 del 31.12.2007, p. 155–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009R1274

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1529/oj

    31.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 348/155


    REGOLAMENTO (CE) N. 1529/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2007

    recante apertura e modalità di gestione, per gli anni 2008 e 2009, dei contingenti d’importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione CARIFORUM e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1), in particolare l’allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (3), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1528/2007 applica i regimi commerciali relativi alle merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), convenuti negli accordi di partenariato economico (APE) o negli accordi che portano alla loro istituzione. In virtù dell’articolo 6 del suddetto regolamento, nel 2008 e 2009 sono aperti contingenti di importazione a dazio zero di riso originario degli Stati che fanno parte della regione CARIFORUM, elencati nell’allegato I del regolamento citato, per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1006, ad eccezione della sottovoce 1006 10 10 per la quale le importazioni sono totalmente esenti da dazi a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    (2)

    Ai sensi dell’allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell’origine ACP/PTOM è ammesso nel limite di un totale annuo di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti della voce tariffaria 1006. Su questo volume totale, i titoli d’importazione sono rilasciati inizialmente ogni anno per un quantitativo di 35 000 tonnellate di riso originario dei paesi e territori d’oltremare (di seguito PTOM) e, nell’ambito di tale quantitativo, sono rilasciati titoli d’importazione per 10 000 tonnellate per le importazioni originarie dei PTOM meno sviluppati. Tutti gli altri titoli di importazione sono assegnati alle importazioni originarie delle Antille olandesi e di Aruba. Questi quantitativi possono essere aumentati se gli Stati ACP non utilizzano effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell’ambito del contingente tariffario di 125 000 tonnellate previsto nell’accordo di Cotonou.

    (3)

    Considerato il fatto che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, le disposizioni commerciali dell’accordo di Cotonou non sono più applicabili e che il contingente tariffario di riso in esse previsto è sostituito dal regime preferenziale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1528/2007, occorre stabilire che il contingente di 35 000 tonnellate riservato ai PTOM può essere aumentato se le importazioni di riso nella Comunità effettuate nell’ambito del regime preferenziale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1528/2007 non raggiungono le 125 000 tonnellate.

    (4)

    Per facilitare la gestione dei regimi di importazione di riso previsti dal regolamento (CE) n. 1528/2007 e dalla decisione 2001/822/CE, occorre stabilire in un testo unico, per il 2008 e il 2009, le modalità di applicazione relative al rilascio dei titoli di importazione per il riso originario degli Stati CARIFORUM e dei PTOM. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2021/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti d’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) (4).

    (5)

    Fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe pertinenti per la gestione di tali regimi d’importazione, occorre tener conto delle disposizioni dei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali, ossia il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione dei regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (6), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7).

    (6)

    Ai fini di una gestione equilibrata del mercato è opportuno che il rilascio dei titoli d’importazione relativi ai contingenti d’importazione suddetti sia ripartito nel corso dell’anno in diversi sottoperiodi determinati e che il periodo di validità dei titoli sia stabilito.

    (7)

    La conversione dei quantitativi relativi a stadi di lavorazione del riso diversi dal riso semigreggio deve essere effettuata applicando i tassi di conversione di cui all’articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (8). È inoltre necessario prevedere la conversione dei quantitativi di rotture di riso.

    (8)

    Ai fini di un’oculata gestione dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1528/2007 e dalla decisione 2001/822/CE, è opportuno corredare la domanda di titolo d’importazione di una cauzione di livello adeguato ai rischi incorsi.

    (9)

    Le importazioni provenienti dai PTOM devono essere effettuate sulla scorta di titoli d’importazione rilasciati in base ad una licenza di esportazione emessa dagli organismi abilitati dai PTOM.

    (10)

    I titoli non utilizzati per le importazioni di riso originario dei PTOM meno sviluppati devono essere messi a disposizione per l’importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba, ferma restando la possibilità di riporto tra i vari sottoperiodi nel corso dell’anno.

    (11)

    Gli accordi di partenariato economico o gli accordi che portano alla loro istituzione entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2008; occorre pertanto applicare le misure previste dal presente regolamento a decorrere dalla stessa data.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    FINALITÀ

    Articolo 1

    1.   Contingenti tariffari annui d’importazione a dazio zero sono aperti il 1o gennaio per i prodotti del codice NC 1006, ad eccezione del codice NC 1006 10 10, originari degli Stati che fanno parte della regione CARIFORUM elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007, con i riferimenti seguenti:

    a)

    numero d’ordine 09.4219 e un quantitativo di 187 000 tonnellate per il 2008;

    b)

    numero d’ordine 09.4220 e un quantitativo di 250 000 tonnellate per il 2009.

    2.   Contingenti tariffari annui d’importazione a dazio zero per un quantitativo totale di 35 000 tonnellate di riso originario dei PTOM o di origine cumulata ACP/PTOM sono aperti il 1o gennaio 2008 e 2009 per i prodotti del codice NC 1006, conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, con i riferimenti seguenti:

    a)

    numero d’ordine 09.4189 e un quantitativo di 25 000 tonnellate per le Antille olandesi e Aruba;

    b)

    numero d’ordine 09.4190 e un quantitativo di 10 000 tonnellate per i PTOM meno sviluppati di cui all’allegato I B della decisione 2001/822/CE.

    3.   I contingenti tariffari d’importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono divisi in sottoperiodi conformemente all’allegato I.

    4.   I contingenti di cui al paragrafo 2 possono essere aumentati secondo le condizioni e nei limiti previsti all’articolo 10, paragrafi 1 e 2.

    5.   Salvo indicazione contraria, i quantitativi indicati nel presente regolamento sono espressi in equivalente riso semigreggio.

    La conversione dei quantitativi relativi a stadi di lavorazione del riso diversi dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all’articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.

    Ai fini del presente regolamento la conversione dei quantitativi di rotture di riso in quantitativi di riso semigreggio è effettuata in peso di prodotto.

    6.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.

    CAPO II

    MODALITÀ DI APPLICAZIONE COMUNI

    Articolo 2

    1.   Le domande di titoli d’importazione, chiesti conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri nei primi sette giorni di ciascun sottoperiodo.

    2.   Il quantitativo richiesto per ogni sottoperiodo e per ciascun numero d’ordine del contingente in causa non può superare 5 000 tonnellate. Per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il quantitativo richiesto non può tuttavia superare 3 333 tonnellate.

    In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

    Articolo 3

    1.   Nelle caselle 7 e 8 della domanda di titolo e del titolo stesso occorre indicare il paese di provenienza e il paese d’origine e contrassegnare con una croce la dicitura «sì».

    I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

    2.   Nella casella 20 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso è indicata una delle seguenti diciture:

    CARIFORUM [articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007],

    PTOM [articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1529/2007].

    3.   Nella casella 24 del titolo di importazione è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II.

    Articolo 4

    1.   Entro dieci giorni a decorrere dall’ultimo giorno utile per la comunicazione di cui all’articolo 6, lettera a), la Commissione fissa i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 10.

    2.   Se necessario, la Commissione fissa, entro il termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo, il coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    Se il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, mentre la domanda riguardava un quantitativo superiore, la domanda di titolo può essere ritirata dall’operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.

    3.   I titoli d’importazione sono rilasciati entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della decisione della Commissione.

    Articolo 5

    In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione richiesta al momento della presentazione delle domande di titoli d’importazione è pari a 46 EUR/tonnellata.

    Articolo 6

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:

    a)

    entro il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, alle ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d’importazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, precisando il numero del titolo di importazione richiesto, il codice NC a otto cifre, il paese d’origine e i quantitativi (in peso prodotto) su cui vertono le domande, nonché quello della licenza di esportazione, se quest’ultima è richiesta;

    b)

    entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d’importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, il codice NC a otto cifre, il paese d’origine e i quantitativi (in peso prodotto) per i quali i titoli d’importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d’importazione nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento;

    c)

    entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel periodo in questione nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica, viene trasmessa una comunicazione negativa.

    CAPO III

    IMPORTAZIONE DI RISO ORIGINARIO DEGLI STATI ACP FACENTI PARTE DELLA REGIONE CARIFORUM

    Articolo 7

    In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d’importazione rilasciati per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 fino alla fine del quarto mese successivo al rilascio e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio.

    Articolo 8

    L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è subordinata alla presentazione del documento previsto all’articolo 14 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 relativo alla partita in questione.

    CAPO IV

    IMPORTAZIONE DI RISO CON ORIGINE CUMULATA ACP/PTOM

    Articolo 9

    Le domande di titoli di importazione sono corredate dell’originale della licenza di esportazione redatta secondo il modello riportato nell’allegato III, emessa dagli organismi competenti per il rilascio dei certificati EUR.1.

    Articolo 10

    1.   Se il totale dei quantitativi relativi ai titoli d’importazione rilasciati per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è inferiore a 125 000 tonnellate, la differenza fra i suddetti quantitativi e 125 000 tonnellate è aggiunta al sottoperiodo del mese di ottobre dei contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in proporzione ai quantitativi assegnati, rispettivamente, alle Antille olandesi e Aruba da una parte e ai PTOM meno sviluppati dall’altra.

    2.   Se per il sottoperiodo di ottobre i quantitativi su cui vertono le domande di titoli d’importazione per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sono inferiori ai quantitativi disponibili, la differenza può essere utilizzata per l’importazione di prodotti originari delle Antille olandesi o di Aruba.

    Articolo 11

    In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d’importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e sino al 31 dicembre dell’anno di rilascio.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 12

    Il regolamento (CE) n. 2021/2006 è abrogato.

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1528/2007 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

    (4)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 61.

    (5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36).

    (6)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1)).

    (7)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

    (8)  GU 204 del 24.8.1967, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Contingenti e sottoperiodi previsti all’articolo 1

    1a)

    Contingente di 187 000 tonnellate di riso in equivalente riso semigreggio del codice NC 1006, ad eccezione del codice NC 1006 10 10, previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), per il 2008:

    Origine

    Quantitativo in equivalente riso semigreggio (tonnellate)

    Numero d’ordine

    Sottoperiodi

    (quantitativi in equivalenti riso semigreggio) (tonnellate)

    Gennaio

    Maggio

    Settembre

    Stati CARIFORUM

    187 000

    09.4219

    62 333

    62 334

    62 333

    1b)

    Contingente di 250 000 tonnellate di riso in equivalente riso semigreggio del codice NC 1006, ad eccezione del codice NC 1006 10 10, previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), per il 2009:

    Origine

    Quantitativo in equivalente riso semigreggio (tonnellate)

    Numero d’ordine

    Sottoperiodi

    (quantitativi in equivalente riso semigreggio) (tonnellate)

    Gennaio

    Maggio

    Settembre

    Stati CARIFORUM

    250 000

    09.4220

    83 333

    83 334

    83 333

    2)

    Contingenti per un quantitativo totale di 35 000 tonnellate di riso in equivalente riso semigreggio del codice NC 1006 previsti all’articolo 1, paragrafo 2:

    Origine

    Quantitativo in equivalente riso semigreggio (tonnellate)

    Numero d’ordine

    Sottoperiodi

    (quantitativi in equivalente riso semigreggio) (tonnellate)

    Gennaio

    Maggio

    Settembre

    Ottobre (1)

    Antille olandesi e Aruba

    25 000

    09.4189

    8 333

    8 334

    8 333

    PTOM meno sviluppati

    10 000

    09.4190

    3 333

    3 334

    3 333


    (1)  Per il 2008 e il 2009 quantitativi eventualmente aumentati in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.


    ALLEGATO II

    Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 3:

    :

    in bulgaro

    :

    Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент (ЕО) № 1529/2007)

    :

    in spagnolo

    :

    Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado (Reglamento (CE) no 1529/2007)

    :

    in ceco

    :

    Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 1529/2007)

    :

    in danese

    :

    Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 1529/2007)

    :

    in tedesco

    :

    Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 1529/2007)

    :

    in estone

    :

    Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 1529/2007)

    :

    in greco

    :

    Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1529/2007)

    :

    in inglese

    :

    Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 1529/2007)

    :

    in francese

    :

    Exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat (Règlement (CE) no 1529/2007)

    :

    in italiano

    :

    Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (Regolamento (CE) n. 1529/2007)

    :

    in lettone

    :

    Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 1529/2007)

    :

    in lituano

    :

    Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

    :

    in ungherese

    :

    Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1529/2007/EK rendelet)

    :

    in maltese

    :

    Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 1529/2007)

    :

    in neerlandese

    :

    Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 1529/2007)

    :

    in polacco

    :

    Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 1529/2007)

    :

    in portoghese

    :

    Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado (Regulamento (CE) n.o 1529/2007)

    :

    in rumeno

    :

    Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul (CE) nr. 1529/2007)

    :

    in slovacco

    :

    Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 1529/2007)

    :

    in sloveno

    :

    Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 1529/2007)

    :

    in finlandese

    :

    Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 1529/2007)

    :

    in svedese

    :

    Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 1529/2007)


    ALLEGATO III

    Facsimile di licenza di esportazione di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1529/2007

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