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Έγγραφο 32007R0922

Regolamento (CE) n. 922/2007 della Commissione, del 1° agosto 2007 , recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda la disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie per la Bulgaria e la Romania per la ristrutturazione e la riconversione

GU L 201 del 2.8.2007, σ. 7-8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/922/oj

2.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/7


REGOLAMENTO (CE) N. 922/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2007

recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda la disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie per la Bulgaria e la Romania per la ristrutturazione e la riconversione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2), stabiliscono le norme relative al finanziamento del regime di ristrutturazione e riconversione.

(2)

Per l'esercizio finanziario 2007 è stata assegnata una dotazione finanziaria alla Bulgaria e alla Romania nell'ambito della decisione 2007/381/CE della Commissione, del 1o giugno 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 e per un determinato numero di ettari, una dotazione finanziaria indicativa a favore della Bulgaria e della Romania per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (3).

(3)

Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono in particolare che gli stanziamenti assegnati ad uno Stato membro le cui spese corrispondenti non sono state sostenute o liquidate entro il 30 giugno debbano essere ridistribuiti agli Stati membri le cui spese sostenute e liquidate sono pari alla dotazione loro assegnata. I suddetti articoli prevedono inoltre che gli importi assegnati agli Stati membri debbano essere ridotti per l'esercizio finanziario successivo se le spese da essi sostenute entro il 30 giugno sono inferiori al 75 % della loro dotazione iniziale.

(4)

La Bulgaria e la Romania, per le quali la campagna vitivinicola 2006/2007 rappresenta il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione, non sono in grado di utilizzare la maggior parte della loro dotazione iniziale entro il 30 giugno. L'applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 porterebbe ad una riduzione eccessiva degli stanziamenti di cui dispongono questi Stati membri per la ristrutturazione e la riconversione nell'esercizio finanziario in corso e in quello venturo.

(5)

Pertanto, a titolo transitorio, per la campagna vitivinicola 2006/2007, occorre evitare dette riduzioni eccessive, mediante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000, permettendo alla Bulgaria e la Romania di spendere, entro la fine dell'esercizio finanziario in corso, il 90 % della loro dotazione iniziale per la campagna 2006/2007 ed esentandole dalla riduzione della loro dotazione iniziale nella campagna successiva.

(6)

Una disposizione analoga era stata introdotta nel 2001 e nel 2005 quando il regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è stato applicato per la prima volta dagli Stati membri interessati. Poiché l'incapacità degli Stati membri interessati di spendere la loro dotazione iniziale potrebbe anche essere dovuta alla tardiva pubblicazione della decisione che fissava le dotazioni iniziali, l'opzione relativa alla completa utilizzazione di queste dotazioni deve essere fissata allo stesso livello elevato del 2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1227/2000 e per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2007, la Bulgaria e la Romania possono richiedere alla Commissione, entro il 10 luglio 2007, un ulteriore finanziamento per le spese dell'esercizio finanziario 2007 al di sopra dell'importo notificato alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) del suddetto regolamento e fino a concorrenza del 90 % della dotazione finanziaria loro assegnata con decisione 2007/381/CE. I suddetti Stati membri possono spendere, entro il 15 ottobre 2007, il 90 % della loro dotazione iniziale per la campagna vitivinicola 2006/2007.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le richieste di ulteriori finanziamenti presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento da altri Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania sono accettate su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, degli importi notificati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a e b) del suddetto regolamento e degli importi notificati dalla Bulgaria e dalla Romania ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento e del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, per l'esercizio finanziario 2007 alla Bulgaria ed alla Romania non si applica alcuna riduzione per quanto riguarda la loro dotazione iniziale per la campagna vitivinicola successiva.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 141 del 2.6.2007, pag. 80.


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