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Document 32007R0657
Commission Regulation (EC) No 657/2007 of 14 June 2007 implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the establishment of European sample schemes
Regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 , che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei
Regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 , che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei
GU L 155 del 15.6.2007, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrogato da 32020R1197
15.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 657/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2007
che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l'articolo 17, lettera j),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (2) ha imposto agli Stati membri l'obbligo di fornire un nuovo indicatore (prezzi all'importazione nel settore dell'industria) e di trasmettere dati su indicatori concernenti il mercato non interno in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. Ciò potrebbe pertanto aver comportato notevoli costi per i sistemi statistici nazionali. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1158/2005 ha introdotto la possibilità di istituire programmi di campionamento europei al fine di ridurre i costi per i sistemi statistici nazionali, di garantire l'osservanza delle prescrizioni europee in materia di dati e di permettere alla Commissione (Eurostat) di formulare stime europee credibili per gli indicatori in questione. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In sede di compilazione di statistiche che distinguono tra zona euro e zona extra euro, per le seguenti tre variabili specificate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 possono essere applicati programmi di campionamento europei:
Variabili |
Denominazione |
132 |
Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno |
312 |
Prezzi alla produzione sul mercato non interno |
340 |
Prezzi all'importazione |
Articolo 2
Gli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei di cui all'articolo 1 trasmettono dati alla Commissione (Eurostat) come minimo per le attività della NACE Rev. 1.1, per le variabili n. 132 e 312, e per i prodotti della CPA, per la variabile n. 340, specificati nell'allegato.
Articolo 3
Gli Stati membri partecipanti al programma di campionamento europeo per la variabile n. 340 possono limitare la copertura dei dati trasmessi per tale variabile alle importazioni di prodotti da paesi della zona extra euro.
Articolo 4
Gli elementi dei programmi di campionamento europei specificati nell'allegato possono essere adattati alle modifiche dell'anno base o del sistema di classificazione, o a importanti modifiche strutturali nella zona euro.
Articolo 5
Ogni nuovo membro della zona euro può partecipare a ciascuno dei programmi di campionamento europei di cui all'articolo 1 una volta entrato nella zona euro. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro in questione, precisa le attività della NACE e i prodotti della CPA per i quali devono essere trasmessi dati, onde consentire a tale Stato membro di ottemperare alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1165/98 nel quadro dei programmi di campionamento europei.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1.
ALLEGATO
132 NUOVI ORDINATIVI PERVENUTI DAL MERCATO NON INTERNO
Stato membro |
Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 1.1) |
Belgio |
17, 18, 21, 24, 27, 28, 31, 32, 34 |
Irlanda |
18, 24, 30, 31, 32, 33 |
Paesi Bassi |
21, 24, 28, 29, 30, 32, 33 |
Finlandia |
21, 24, 27, 29, 30, 31, 32 |
312 PREZZI ALLA PRODUZIONE SUL MERCATO NON INTERNO
Stato membro |
Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 1.1) |
Belgio |
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 40 |
Irlanda |
10, 13, 14, 15, 22, 24, 30, 32, 33 |
Paesi Bassi |
11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33 |
Finlandia |
10, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 29, 32 |
Slovenia |
18, 20, 25, 28, 36 |
340 PREZZI ALL'IMPORTAZIONE
Stato membro |
Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (CPA) |
Belgio |
14.22, 14.30, 14.50, 15.32, 15.51, 16.00, 17.10, 19.20, 21.25, 24.13, 24.14, 24.16, 24.41, 24.42, 24.66, 25.13, 26.12, 26.14, 26.15, 26.70, 28.62, 29.52, 34.10, 34.30, 36.11, 36.22 |
Francia |
10.10, 11.10, 13.10, 15.11, 15.12, 15.20, 15.33, 15.41, 15.51, 15.84, 15.86, 15.89, 15.91, 16.00, 17.20, 17.40, 17.54, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 23.20, 24.13, 24.14, 24.41, 24.42, 24.52, 24.66, 25.11, 25.13, 25.21, 25.24, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.21, 26.26, 26.51, 26.81, 26.82, 27.10, 27.42, 27.44, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.42, 29.52, 29.56, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.20, 33.40, 33.50, 34.10, 34.30, 36.11, 36.14, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63 |
Irlanda |
15.13, 15.84, 21.21, 21.22, 21.25, 24.52, 28.11, 30.02, 32.10, 32.20, 33.10 |
Lussemburgo |
27.10 |
Austria |
15.12, 20.30, 26.13, 28.11, 28.74, 31.61, 32.20, 36.40, 36.61, 40.11 |
Portogallo |
11.10, 15.83 |
Finlandia |
13.20, 14.22, 20.20, 25.21, 26.26, 29.22, 32.30, 36.14, 36.40, 40.11 |
Slovenia |
27.10 |