Atlasiet eksperimentālās funkcijas, kuras vēlaties izmēģināt!

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments JOL_2007_104_R_0032_01

    2007/239/CE: Decisione del Consiglio, del 5 marzo 2007 , relativa a una posizione comunitaria in merito alla decisione n. 1/2007 della commissione mista di cui all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, che adotta il regolamento interno, nonché il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro
    Decisione n. 1/2007 del … della commissione mista di cui all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, che adotta il regolamento interno, nonché il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro

    GU L 104 del 21.4.2007., 32./36. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 4M del 8.1.2008., 360./361. lpp. (MT)

    21.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 104/32


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 5 marzo 2007

    relativa a una posizione comunitaria in merito alla decisione n. 1/2007 della commissione mista di cui all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, che adotta il regolamento interno, nonché il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro

    (2007/239/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

    visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (1) (di seguito «l’accordo»), che ha preso effetto il 1o dicembre 1992, in particolare l’articolo 18,

    visto l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra (2) (di seguito «l’accordo interinale»), che è stato firmato il 12 giugno 2006, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo interinale è entrato in vigore il 1o dicembre 2006.

    (2)

    L’articolo 42 dell’accordo interinale sancisce che la commissione mista istituita dall’accordo sorveglia l’applicazione e l’attuazione dell’accordo interinale.

    (3)

    L’articolo 43, terzo comma, dell’accordo interinale sancisce che la commissione mista adotta il proprio regolamento interno.

    (4)

    L’articolo 18, paragrafo 1, lettera e), dell’accordo sancisce che la commissione mista può creare gruppi di lavoro.

    (5)

    La denominazione, la composizione, il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro dovrebbero essere fissati nel regolamento interno della commissione mista.

    (6)

    La Comunità dovrebbe stabilire la posizione da assumere nella commissione mista in merito all’adozione del regolamento interno,

    DECIDE:

    Articolo unico

    La posizione che la Comunità deve adottare all’interno della commissione mista di cui all’articolo 42 dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, si basa sul progetto di decisione della commissione mista accluso alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F.-W. STEINMEIER


    (1)  GU L 343 del 25.11.1992, pag. 2.

    (2)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 2.


    DECISIONE N. 1/2007

    del …

    della commissione mista di cui all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, che adotta il regolamento interno, nonché il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro

    LA COMMISSIONE MISTA,

    visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (di seguito «l’accordo»), che ha preso effetto il 1o dicembre 1992, in particolare l’articolo 18,

    visto l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, (di seguito «l’accordo interinale») che è stato firmato il 12 giugno 2006, in particolare gli articoli 42 e 43,

    considerando che l’accordo interinale è entrato in vigore il 1o dicembre 2006,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Presidenza

    La commissione mista è presieduta a turno da ciascuna delle parti.

    Articolo 2

    Riunioni

    La commissione mista si riunisce regolarmente una volta all’anno, alternativamente a Bruxelles e a Tirana. Su richiesta di una delle parti, possono essere indette di comune accordo riunioni speciali.

    Salvo decisione contraria, le riunioni della commissione mista non sono pubbliche.

    Articolo 3

    Delegazioni

    Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due parti.

    Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) può partecipare alle riunioni della commissione mista in veste di osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la BEI.

    La commissione mista può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché la informino su argomenti specifici.

    Gli Stati membri della Comunità europea sono informati delle riunioni della commissione mista.

    Articolo 4

    Segretariato

    Le mansioni inerenti al segretariato della commissione mista sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario della Repubblica d’Albania.

    Articolo 5

    Corrispondenza

    Tutte le comunicazioni del presidente della commissione mista o a lui dirette sono inoltrate a entrambi i segretari, i quali provvedono a trasmetterle, se del caso, ai loro rispettivi rappresentanti nella commissione mista.

    Articolo 6

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   Il presidente e i due segretari stabiliscono l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione.

    L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

    La commissione mista adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è possibile con l’accordo di entrambe le parti.

    2.   Il presidente, d’intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

    Articolo 7

    Verbale

    Il progetto di verbale di ogni riunione della commissione mista è redatto dalla parte che ospita la riunione. Esso contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate. Entro i due mesi successivi alla riunione, il progetto di verbale è presentato alla commissione mista per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari e una copia originale è conservata nell’archivio da entrambe le parti. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 5 della presente decisione.

    Articolo 8

    Deliberazioni

    Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista sono adottate di comune accordo dalle parti.

    Tra una riunione e l’altra, la commissione mista può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

    Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista di cui all’articolo 43 dell’accordo interinale recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto.

    Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

    Le decisioni adottate dalla commissione mista sono pubblicate dalle parti nelle loro rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare qualsiasi altro atto adottato dalla commissione mista.

    Articolo 9

    Lingue

    Le lingue ufficiali della commissione mista sono le lingue ufficiali delle due parti.

    Salvo decisione contraria, la commissione mista delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

    Articolo 10

    Spese

    La Comunità e la Repubblica d’Albania prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni della commissione mista e dei gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

    Le spese di interpretariato, di traduzione e di riproduzione dei documenti durante le riunioni nonché le spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

    Articolo 11

    Gruppi di lavoro

    Il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro istituiti al fine di assistere la commissione mista nell’esercizio delle sue funzioni figurano nell’allegato della presente decisione.

    I gruppi di lavoro sono composti di rappresentanti di entrambe le parti. Essi sono presieduti a turno da una delle parti conformemente al regolamento interno della commissione mista.

    I gruppi di lavoro dipendono dalla commissione mista, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni alla commissione mista.

    La commissione mista può decidere di sopprimere i gruppi di lavoro esistenti, di modificarne il mandato o di istituire nuovi gruppi di lavoro che l’assistano nell’esercizio delle sue funzioni.

    ALLEGATO

    Mandato e struttura dei gruppi di lavoro CE-Albania nel quadro dell’accordo interinale

    1.   Composizione e presidenza

    I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo della Repubblica d’Albania (di seguito «Albania») e sono presieduti a turno dalle due parti. Gli Stati membri sono informati delle riunioni dei gruppi di lavoro.

    2.   Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo dell’Albania svolgono congiuntamente le funzioni di segretari di ogni gruppo di lavoro.

    Tutte le comunicazioni riguardanti i gruppi di lavoro sono trasmesse ai segretari del gruppo di lavoro competente.

    3.   Riunioni

    I gruppi di lavoro si riuniscono regolarmente una volta all’anno, nonché quando lo richiedono le circostanze, previo accordo di entrambe le parti. Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni dei gruppi di lavoro.

    Previo accordo delle parti, i gruppi di lavoro hanno facoltà di invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    4.   Competenze

    I gruppi di lavoro organizzano le discussioni in base alla struttura dei gruppi di lavoro pluridisciplinari sotto indicata. Per tutti i settori si valutano l’attuazione dell’accordo interinale e del partenariato europeo, i preparativi per l’attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e i progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione. I gruppi di lavoro esaminano gli eventuali problemi emersi nei loro settori di competenza e suggeriscono le misure del caso.

    I gruppi di lavoro permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull’acquis comunitario ed esaminano i progressi compiuti dall’Albania nell’allineamento dell’acquis conformemente agli impegni assunti nell’ambito dell’accordo interinale.

    5.   Verbale

    Entro i due mesi successivi alla riunione viene redatto un progetto di verbale per le riunioni di ogni gruppo di lavoro. Dopo che il verbale è stato approvato dalle parti, il segretario del gruppo di lavoro ne invia una copia ai segretari della commissione mista.

    6.   Pubblicità

    Salvo decisione contraria, le riunioni dei gruppi di lavoro non sono pubbliche.

    7.   Struttura dei gruppi di lavoro

    1)

    Gruppo di lavoro Commercio, industria, dogane e fiscalità.

    2)

    Gruppo di lavoro Agricoltura e pesca.

    3)

    Gruppo di lavoro Mercato interno e concorrenza.

    4)

    Gruppo di lavoro Questioni economico-finanziarie e statistiche.

    5)

    Gruppo di lavoro Innovazione, società dell’informazione e politica sociale.

    6)

    Gruppo di lavoro Trasporti, ambiente, energia e sviluppo regionale.


    Augša