Atlasiet eksperimentālās funkcijas, kuras vēlaties izmēģināt!

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32007R0434

    Regolamento (CE) n. 434/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

    GU L 104 del 21.4.2007., 8./12. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008., 1034./1040. lpp. (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2013; abrogato da 32014R0807

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/434/oj

    21.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 104/8


    REGOLAMENTO (CE) N. 434/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 20 aprile 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 3, e l'articolo 56,

    visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2), in particolare l'articolo 91,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 34 e l'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania definiscono in termini generali le condizioni cui è subordinata la concessione di un sostegno supplementare temporaneo per misure transitorie di sviluppo rurale in questi due nuovi Stati membri. È necessario adottare disposizioni di applicazione per completare tali condizioni e adattare talune norme previste dal regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3).

    (2)

    Tali disposizioni di applicazione devono attenersi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e devono quindi limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli scopi perseguiti.

    (3)

    Occorre specificare le condizioni di ammissibilità relative ad alcune misure transitorie.

    (4)

    Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo rurale contenenti tali misure nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

    (5)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1974/2006.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:

    1)

    al capo III, sezione I, sottosezione 1, è aggiunto il seguente articolo 25 bis:

    «Articolo 25 bis

    1.   Un sostegno per la fornitura dei servizi di consulenza e di divulgazione agricole di cui all'allegato VIII, sezione I D dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania può essere concesso alle autorità e agli organismi che prestano questi servizi agli agricoltori. I servizi includono in particolare l'elaborazione di piani aziendali, l'assistenza nella presentazione di domande per beneficiare delle misure di sviluppo rurale, la consulenza e la divulgazione connesse al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

    2.   Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza e divulgazione agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza con riguardo ai servizi da fornire.

    3.   Per il periodo 2007-2009, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza agli agricoltori, la Bulgaria e la Romania possono applicare la presente misura o la misura “utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali” di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

    2)

    al capo III, sezione I, sottosezione 4, la seguente frase è aggiunta all'articolo 37, paragrafo 2:

    «In Bulgaria e in Romania, la prima gara deve essere indetta entro tre anni dall'approvazione del programma.»;

    3)

    al capo III, sezione I, sottosezione 4, è aggiunto il seguente articolo 37 bis:

    «Articolo 37 bis

    In Bulgaria e in Romania, l'acquisizione di competenze ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può includere anche i costi connessi alla costituzione di partenariati rappresentativi in materia di sviluppo locale, alla definizione di strategie di sviluppo integrate, al finanziamento della ricerca e alla preparazione delle domande relative alla selezione dei gruppi di azione locale. Tali costi sono sovvenzionabili per i gruppi di azione locale potenziali.»;

    4)

    al capo III, sezione 1, è aggiunta la seguente sottosezione 4 bis:

    «Sottosezione 4 bis

    Misura addizionale temporanea per la Bulgaria e la Romania

    Articolo 39 bis

    Le condizioni di ammissibilità per la concessione di aiuti nell'ambito della misura prevista alla sezione I, lettera E, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (“Complemento ai pagamenti diretti”) sono definite dalla decisione della Commissione recante approvazione dei pagamenti diretti nazionali complementari.»;

    5)

    l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  L'atto di adesione è stato adattato dalle decisioni 2006/663/CE (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 2) e 2006/664/CE del Consiglio (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 4).

    (2)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

    (3)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.


    ALLEGATO

    L'allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:

    1.

    Al punto 3.4, il nuovo comma seguente è inserito dopo il primo comma:

    «Per la Bulgaria e la Romania, la descrizione di cui al comma precedente riguarda l'incidenza delle risorse finanziarie Sapard.»

    2.

    Al punto 5.2, il primo trattino è completato dalla frase seguente:

    «Per la Bulgaria e la Romania, riferimento a tutte le operazioni/i contratti in corso, comprese le clausole finanziarie, e alle procedure/norme (comprese quelle transitorie) ad essi applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione (1) sulle misure relative alle convenzioni di finanziamento pluriennali e alle convenzioni di finanziamento annuali concluse nell'ambito del programma Sapard e della transizione da Sapard agli strumenti di sviluppo rurale.

    3.

    Al punto 5.3.1.2.3 è aggiunto il seguente sesto trattino:

    «—

    elenco delle imprese che beneficiano di un periodo transitorio ai sensi della sezione II, paragrafo 3, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.»

    4.

    Il titolo del punto 5.3.1.4 è sostituito dal testo seguente:

    «5.3.1.4.   Misure transitorie per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia»

    5.

    Al punto 5.3.1.4 è aggiunto il punto seguente:

    «5.3.1.4.3.   Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania

    descrizione del tipo di servizi di consulenza e di divulgazione da fornire,

    requisiti minimi per gli organismi responsabili della fornitura di questi servizi,

    modalità di selezione dei suddetti organismi.»

    6.

    Al punto 5.3.4.3 è aggiunto il seguente terzo trattino:

    «—

    Per la Bulgaria e la Romania, i criteri minimi applicabili alla definizione dei gruppi di azione locale potenziali di cui all'articolo 37 bis

    7.

    È aggiunto il seguente punto 5.3.5:

    «5.3.5.   Complementi ai pagamenti diretti

    contributo comunitario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,

    designazione dell’organismo pagatore.»

    8.

    La seguente tabella è aggiunta per la Bulgaria e la Romania dopo il punto 6.2:

    «6.2 a.   Piani finanziari per asse per la Bulgaria e la Romania (in euro per l'insieme del periodo)

    Asse

    Partecipazione pubblica

    Totale settore pubblico

    Tasso di partecipazione FEASR

    (%)

    Importo FEASR

    Asse 1

     

     

     

    Asse 2

     

     

     

    Asse 3

     

     

     

    Asse 4

     

     

     

    Assistenza tecnica

     

     

     

    Complementi ai pagamenti diretti

     

     

     

    Totale»

     

     

     

    9.

    Nel Nota Bene dopo la tabella 6.2 a, è aggiunta la frase seguente:

    «Per la Bulgaria e la Romania, ai fini dell'identificazione di tali spese deve essere utilizzata la tabella di concordanza di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione.»

    10.

    La seguente tabella per la Bulgaria e la Romania è inserita dopo la tabella 7:

    «7a.   Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale per la Bulgaria e la Romania (in euro per l’insieme del periodo)

    Misura/asse

    Spesa pubblica

    Spesa privata

    Costo totale

    Misura 111

     

     

     

    Misura 112

     

     

     

    Misura 121

     

     

     

    Misura 1…

     

     

     

    Totale asse 1

     

     

     

    Misura 211

     

     

     

    Misura 212

     

     

     

    Misura 221

     

     

     

    Misura 2 …

     

     

     

    Totale asse 2

     

     

     

    Misura 311

     

     

     

    Misura 312

     

     

     

    Misura 321

     

     

     

    Misura 3…

     

     

     

    Totale asse 3

     

     

     

    41

    Strategie di sviluppo locale:

    411

    Competitività

    412

    Gestione dell'ambiente/del territorio

    413

    Qualità della vita/diversificazione

     

     

     

    421

    Cooperazione:

     

     

     

    431

    Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione

     

     

     

    Totale asse 4 (2)

     

     

     

    511

    Assistenza tecnica

    di cui eventuale importo per la rete rurale nazionale:

    a)

    costi di gestione

    b)

    piano d'azione

     

     

     

    611

    Complementi ai pagamenti diretti

     

     

     

    Totale complessivo

     

     

     

    11.

    I seguenti codici di misure (143) e (611) devono essere aggiunti alla tabella del punto 7:

    «(143)

    Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania

    (611)

    Pagamenti diretti complementari in Bulgaria e in Romania.»


    (1)  GU L 69 del 9.3.2007, pag. 5

    (2)  Per verificare la conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell’asse 4.»


    Augša