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Document 32007R0185

    Regolamento (CE) n. 185/2007 della Commissione, del 20 febbraio 2007 , che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 per quanto riguarda la proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 63 del 1.3.2007, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2018; abrog. impl. da 32007R0185

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/185/oj

    1.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 63/4


    REGOLAMENTO (CE) N. 185/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2007

    che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 per quanto riguarda la proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Dato il carattere rigoroso di tali norme, sono state previste misure transitorie.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (2), prevede alcune misure transitorie applicabili fino al 31 dicembre 2006, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (3), prevede alcune misure transitorie applicabili fino al 31 dicembre 2006, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

    (4)

    Il 7 settembre 2005 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere sulla sicurezza in relazione ai rischi biologici posti dalle norme di trattamento dei sottoprodotti di origine animale per la produzione di biogas e il compostaggio.

    (5)

    Sulla base del parere dell'EFSA sopraindicato, è stato adottato il regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (4), che stabilisce le condizioni per la convalida delle norme di trasformazione alternative.

    (6)

    Le misure transitorie di cui ai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 non limitano gli operatori interessati nell'utilizzazione delle procedure di convalida introdotte dal regolamento (CE) n. 208/2006.

    (7)

    Le norme di trasformazione alternative possono ora essere approvate dall'autorità competente degli Stati membri se la convalida è stata effettuata con successo. Gli Stati membri hanno però bisogno di più tempo per completare le procedure di convalida.

    (8)

    Inoltre, in certe regioni dell'UE si utilizzano comunemente processi di fermentazione mesofilica. Questi processi non sono stati trattati in modo specifico nel parere dell'EFSA sopraindicato. Tuttavia, essi potrebbero non soddisfare tutte le prescrizioni stabilite per la convalida delle norme di trasformazione alternative. La Commissione ha perciò chiesto all'EFSA un parere sulla sicurezza del processo di fermentazione mesofilica. L'EFSA sta attualmente valutando i possibili rischi di tale processo.

    (9)

    In attesa del parere dell'EFSA e per dare agli Stati membri maggior tempo per convalidare i processi alternativi, le misure transitorie di cui ai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 vanno prorogate per un ulteriore periodo al fine di permettere agli Stati membri di autorizzare gli operatori a continuare ad applicare la legislazione nazionale sulle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

    (10)

    È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003.

    (11)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 809/2003 la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «30 giugno 2008».

    Articolo 2

    All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 810/2003 la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «30 giugno 2008».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).

    (2)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32).

    (3)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2006.

    (4)  GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25.


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