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Document 32006R1934R(01)

    Rettifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 , che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito ( GU L 405 del 30.12.2006 )

    GU L 29 del 3.2.2007, p. 16–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1934/corrigendum/2007-02-03/oj

    3.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 29/16


    Rettifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405 del 30 dicembre 2006 )

    Il regolamento (CE) n. 1934/2006 va letto come segue:

    REGOLAMENTO (CE) N. 1934/2006 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 2006

    che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nello scorso decennio la Comunità ha rafforzato notevolmente le sue relazioni bilaterali con un'ampia gamma di paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito in varie regioni del mondo, principalmente in America settentrionale, Asia orientale e Australasia, ma anche in Asia sud-orientale e nella regione del Golfo. Tali relazioni si sono inoltre sviluppate in modo da abbracciare una serie crescente di soggetti e settori tanto nella sfera economica che al di là.

    (2)

    È nell'interesse della Comunità approfondire ulteriormente le relazioni con i paesi e territori industrializzati caratterizzati spesso da strutture e valori politici, economici e istituzionali simili e che sono importanti partner bilaterali dal punto di vista politico e commerciale, nonché soggetti autorevoli nelle sedi internazionali e a livello di governance globale. Ciò costituirà un significativo fattore di potenziamento del ruolo e della posizione dell'Unione europea sulla scena internazionale, consolidando le istituzioni multilaterali e contribuendo all'equilibrio e allo sviluppo dell'economia mondiale e del sistema internazionale.

    (3)

    L'Unione europea e i paesi e territori industrializzati ed altri ad alto reddito hanno convenuto di rafforzare le proprie relazioni e di cooperare nei settori in cui hanno comuni interessi mediante svariati strumenti bilaterali quali accordi, dichiarazioni, piani d'azione ed altri documenti analoghi.

    (4)

    Conformemente ai principi enunciati in tali strumenti bilaterali, la Comunità attua una politica di cooperazione volta a creare un contesto favorevole allo svolgimento e allo sviluppo delle sue relazioni con questi paesi e territori. Le attività di cooperazione contribuiranno al potenziamento della presenza e della visibilità europea in questi paesi e a incoraggiare gli scambi economici, commerciali, accademici, culturali e di altro tipo e l'interazione tra i vari attori di ciascuna parte.

    (5)

    L’Unione europea è fondata sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L’azione comunitaria ai sensi del presente regolamento dovrebbe contribuire all’obiettivo generale di sviluppare e consolidare questi principi nei paesi e nelle regioni partner attraverso il dialogo e la cooperazione.

    (6)

    La promozione di iniziative differenziate di cooperazione bilaterale con i paesi e i territori industrializzati ed altri ad alto reddito all'interno di un unico strumento garantirà economie di scala, effetti di sinergia e maggiore efficacia e visibilità dell'azione comunitaria.

    (7)

    Per realizzare gli obiettivi del presente regolamento è necessario perseguire un approccio differenziato e concepire la cooperazione con i paesi partner tenendo conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità della Comunità.

    (8)

    Il presente regolamento rende necessario abrogare il regolamento (CE) n. 382/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia e che abroga il regolamento (CE) n. 1035/1999 (1).

    (9)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire dare maggiore impulso alla cooperazione tra la Comunità e i paesi e territori industrializzati ed altri ad alto reddito, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (10)

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obiettivo

    1.   I finanziamenti comunitari sovvenzionano la cooperazione economica, la cooperazione finanziaria, la cooperazione tecnica e altre forme di cooperazione, che rientrano nella sfera di competenza della Comunità, con i paesi e i territori industrializzati e con altri ad alto reddito.

    2.   La cooperazione con i paesi e territori di cui al paragrafo 1 si prefigge in via prioritaria di fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale per creare un ambiente più favorevole allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e tali paesi e territori e promuovere il dialogo sostenendo gli interessi della Comunità.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   La cooperazione con i paesi e i territori industrializzati ed altri ad alto reddito mira al rafforzamento delle relazioni con partner caratterizzati da strutture e valori politici, economici e istituzionali simili a quelli della Comunità e che sono partner bilaterali importanti oltre a svolgere un ruolo nelle sedi internazionali e a livello di governance globale. La cooperazione riguarda anche i paesi e i territori di recente industrializzazione od altri ad alto reddito con i quali la Comunità ha un interesse strategico a promuovere le relazioni.

    2.   Ai fini del presente regolamento, i paesi e i territori industrializzati ed altri ad alto reddito sono compresi tra quelli elencati nell'allegato e denominati in seguito «paesi partner». Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate e allo scopo di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione di cui all'articolo 6, che paesi non elencati nell'allegato possono parteciparvi, qualora il progetto o il programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia possono essere previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all'articolo 5. La Commissione modifica l'elenco dell'allegato conformemente alle revisioni periodiche dell’elenco di paesi in via di sviluppo del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE e ne informa il Consiglio.

    Articolo 3

    Principi generali

    1.   L’Unione europea è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e cerca di promuovere l’impegno al rispetto di questi principi nei paesi partner attraverso il dialogo e la cooperazione.

    2.   Nell’attuazione del presente regolamento, si persegue un approccio differenziato nella concezione della cooperazione con i paesi partner, laddove opportuno, per tener conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità della Comunità.

    3.   Le misure finanziate a norma del presente regolamento riguardano settori di cooperazione contemplati segnatamente negli strumenti, accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra la Comunità e i paesi partner nonché i settori che rappresentano interessi specifici della Comunità.

    4.   Per le misure finanziate a norma del presente regolamento, la Comunità intende assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna nonché con altre pertinenti politiche comunitarie. Questo verrà assicurato formulando politiche e pianificazione strategica nonché programmando e attuando le misure.

    5.   Le misure finanziate a norma del presente regolamento completano e valorizzano gli sforzi intrapresi dagli Stati membri e da organismi pubblici comunitari, compreso il settore delle relazioni commerciali.

    Articolo 4

    Settori di cooperazione

    Il finanziamento comunitario sostiene le azioni di cooperazione a norma dell'articolo 1 e conformemente alle finalità globali, all'ambito di applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Una particolare attenzione è riservata alle azioni che possono includere una dimensione regionale nei seguenti settori di cooperazione:

    1)

    la promozione della cooperazione, dei partenariati e delle imprese comuni tra attori economici, accademici e scientifici della Comunità e dei paesi partner;

    2)

    l'incentivazione degli scambi bilaterali, dei flussi di investimenti e dei partenariati economici;

    3)

    la promozione del dialogo tra attori politici, economici e sociali ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti della Comunità e dei paesi partner;

    4)

    la promozione dei legami tra le persone, dei programmi d'istruzione e di formazione e degli scambi intellettuali e il miglioramento delle intese reciproche tra culture e civiltà;

    5)

    la promozione di progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti e l'ambiente (compresi i cambiamenti climatici), le questioni finanziarie e doganali e altre materie di comune interesse tra la Comunità e i paesi partner;

    6)

    il miglioramento della consapevolezza e della comprensione dell'Unione europea e della sua visibilità nei paesi partner;

    7)

    il sostegno ad iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione scaturiti dagli sviluppi delle relazioni bilaterali della Comunità con i paesi partner o volti a incentivarne ulteriormente l'ampliamento e l'approfondimento.

    Articolo 5

    Programmazione e stanziamento dei fondi

    1.   Le azioni per promuovere la cooperazione a norma del presente regolamento si effettuano nell'ambito dei programmi pluriennali di cooperazione che comprendono la cooperazione con tutti o con una serie dei paesi partner. La Commissione redige i programmi pluriennali di cooperazione e ne specifica l'ambito di applicazione.

    2.   I programmi di cooperazione pluriennali non vanno al di là del periodo di validità del presente regolamento. Essi illustrano gli interessi strategici e le priorità, gli obiettivi generali e i risultati previsti che la Comunità si prefigge. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini del finanziamento comunitario e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione. Ciò, eventualmente, con l'indicazione di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione pluriennali sono soggetti a revisione intermedia o ad eventuali revisioni ad hoc.

    3.   I programmi di cooperazione pluriennali e le eventuali revisioni sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Attuazione

    1.   La Commissione adotta annualmente programmi d’azione elaborati in base ai programmi di cooperazione di cui all'articolo 5.

    2.   I programmi d’azione annuali stabiliscono, per tutti o per una serie di paesi partner, gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione e l’importo totale del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione dell’importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione.

    3.   I programmi di azione pluriennali sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Non è necessario avvalersi di questa procedura per gli emendamenti dei programmi di azione, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti tra le operazioni programmate all’interno del bilancio previsionale, l’aumento del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, o la riduzione del bilancio, purché dette modifiche siano conformi agli obiettivi iniziali quali definiti nei programmi d'azione.

    Articolo 7

    Ammissibilità

    I seguenti enti possono beneficiare del finanziamento ai sensi del presente regolamento per l’esecuzione dei programmi d’azione di cui all’articolo 6:

    a)

    i seguenti enti e organismi degli Stati membri e dei paesi partner:

    i)

    organismi pubblici o parastatali, autorità locali e loro consorzi;

    ii)

    società, ditte e altre organizzazioni e imprese private;

    iii)

    organizzazioni non governative; gruppi di cittadini e organizzazioni settoriali quali sindacati, organizzazioni rappresentative di interessi sociali ed economici, organizzazioni di consumatori od organizzazioni delle donne e della gioventù; organizzazioni d'istruzione, di formazione, culturali, di mezzi di comunicazione, di ricerca e scientifiche; università e altri istituti d'istruzione;

    b)

    paesi partner e loro regioni, istituzioni e organismi decentrati;

    c)

    organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;

    d)

    persone fisiche degli Stati membri e dei paesi partner o di altri paesi terzi, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;

    e)

    organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;

    f)

    istituzioni e organismi comunitari, nella misura in cui attuano misure di sostegno di cui all'articolo 9;

    g)

    agenzie dell'Unione europea.

    Articolo 8

    Forme di finanziamento

    1.   I programmi e i progetti di cooperazione sono finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea totalmente o sotto forma di cofinanziamento con altre fonti precisate nell'articolo 10.

    2.   Il finanziamento per l’attuazione dei programmi di azione può, in particolare, configurarsi sotto le seguenti forme giuridiche:

    a)

    accordi di sovvenzionamento (comprese le borse di studio);

    b)

    contratti di appalto;

    c)

    contratti di lavoro;

    d)

    accordi di finanziamento.

    3.   Se l'attuazione dei programmi d'azione assume la forma di accordi di finanziamento con paesi partner, occorre stabilire che il finanziamento comunitario non dovrà servire a finanziare tasse, imposte doganali e altri oneri fiscali nei paesi partner.

    Articolo 9

    Misure di sostegno

    1.   Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l’attuazione del presente regolamento e per il conseguimento dei relativi obiettivi, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo che la Commissione e le sue delegazioni nei paesi partner potrebbero dover sostenere per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

    2.   Dette misure di sostegno non sono necessariamente soggette ad una programmazione pluriennale e possono pertanto essere finanziate al di fuori del loro ambito di applicazione.

    3.   Le misure di sostegno non contemplate da programmi pluriennali sono adottate dalla Commissione, la quale ne informa gli Stati membri.

    Articolo 10

    Cofinanziamenti

    1.   Le misure finanziate possono essere oggetto di un cofinanziamento, in particolare con:

    a)

    gli Stati membri, le loro autorità regionali e locali e, in particolare, i relativi enti pubblici e parastatali;

    b)

    i paesi partner, più specificatamente i relativi enti pubblici e parastatali;

    c)

    le organizzazioni internazionali e quelle regionali, comprese le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;

    d)

    le società, le imprese, le altre organizzazioni e gli altri operatori economici privati, nonché altri attori non statali;

    e)

    i paesi partner beneficiari dei fondi ed altri organismi che possono essere oggetto di finanziamento a norma dell'articolo 7.

    2.   Nel caso del cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diverse operazioni chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai differenti partner cofinanziatori in modo tale da rendere sempre identificabile la destinazione del finanziamento.

    3.   Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma.

    4.   La Commissione può ricevere e gestire fondi, per l’esecuzione delle azioni congiunte, a nome degli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Detti fondi figurano come entrate con destinazione specifica, a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

    Articolo 11

    Modalità di gestione

    1.   Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento sono attuate a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare della parte II, titolo IV.

    2.   La Commissione può decidere di affidare le funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento suddetto, se tali organismi godono di fama riconosciuta a livello internazionale, sono conformi ai sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e sono sorvegliati da un’autorità pubblica.

    Articolo 12

    Tutela degli interessi comunitari

    1.   Qualsiasi accordo derivante dal presente regolamento contiene disposizioni che assicurano la tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda irregolarità, frodi, corruzione ed altre attività illegali, a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (4), ed (Euratom, CE) n. 2185/96, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (5), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (6).

    2.   Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a condurre verifiche contabili, comprese verifiche documentali o verifiche sul posto di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia ricevuto fondi comunitari. Essi autorizzano altresì esplicitamente la Commissione a condurre verifiche e ispezioni sul posto, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

    3.   Tutti i contratti derivanti dall’attuazione della cooperazione garantiscono i diritti della Commissione e della Corte dei conti a norma del paragrafo 2 durante e dopo l’esecuzione dei contratti.

    Articolo 13

    Valutazione

    1.   La Commissione procede ad una valutazione periodica delle azioni e dei programmi finanziati a norma del presente regolamento, laddove opportuno attraverso valutazioni indipendenti esterne, nell’intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. I risultati alimenteranno la concezione del programma e la destinazione delle risorse.

    2.   La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo ed al comitato di cui all’articolo 15.

    3.   La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi gli attori non statali, nella fase di valutazione della cooperazione comunitaria prevista a norma del presente regolamento.

    Articolo 14

    Relazione annuale

    La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell’attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta una relazione annuale sull’attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riferisce sull'esito dell'esecuzione del bilancio e presenta le azioni e i programmi finanziati e, nella misura del possibile, illustra i principali risultati ed effetti delle azioni e dei programmi di cooperazione.

    Articolo 15

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a trenta giorni.

    3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 16

    Disposizioni finanziarie

    L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è pari a 172 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

    Articolo 17

    Abrogazione

    1.   Il regolamento (CE) n. 382/2001 è abrogato al più tardi alle seguenti date:

    1o gennaio 2007,

    data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   Il regolamento abrogato continua ad applicarsi agli atti giuridici e agli impegni attinenti all’esecuzione degli esercizi anteriori al 2007. Ogni riferimento al regolamento abrogato si considera fatto al presente regolamento.

    Articolo 18

    Revisione

    Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l’attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, se del caso con una proposta legislativa che introduca le necessarie modifiche.

    Articolo 19

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. KORKEAOJA

    ALLEGATO

    Elenco dei paesi e territori contemplati dal presente regolamento

    1)

    Australia

    2)

    Bahrein

    3)

    Brunei

    4)

    Canada

    5)

    Taipei cinese (7)

    6)

    Hong Kong

    7)

    Giappone

    8)

    Repubblica di Corea

    9)

    Kuwait

    10)

    Macao

    11)

    Nuova Zelanda

    12)

    Oman

    13)

    Qatar

    14)

    Arabia Saudita

    15)

    Singapore

    16)

    Emirati arabi uniti

    17)

    Stati Uniti


    (1)  GU L 57 del 27.2.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1900/2005 (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 22).

    (2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    (5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    (7)  Sebbene non vi siano relazioni diplomatiche o politiche con Taipei cinese, contatti intensi sono in corso e dovrebbero continuare nei settori dell'economia, del commercio, della scienza, della tecnologia e delle norme nonché su un certo numero di altre tematiche.


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